Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di
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Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di
FERIE: TUTTA LA DISCIPLINA E IL TRATTAMENTO ECONOMICO Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale e il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei dipendenti. In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione ai seguenti aspetti: - La quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente; - La determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti. La quantità di ferie spettanti trova anzitutto un limite minimo legale: occorre in ogni caso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva al fine di individuare puntualmente la quantità di ferie spettante annualmente al singolo lavoratore. La stessa indagine deve essere condotta al fine di determinare il trattamento economico cui ha diritto il dipendente a fronte dei periodi di ferie usufruiti: in generale compete al lavoratore la stessa retribuzione cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato, tuttavia la contrattazione collettiva potrebbe prevedere un trattamento economico difforme dal predetto concetto di retribuzione. Il diritto alle ferie risponde alla finalità di garantire ai lavoratori subordinati un periodo di riposo durante il quale reintegrare le proprie energie psico-fisiche ed è valorizzato dalla stessa Costituzione italiana. L'articolo 36, comma 3, della Carta Costituzionale fissa il principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite. L'articolo 2109 del codice civile stabilisce che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo ed usufruito nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro e che la relativa durata è stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Durata e modalità di fruizione L'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che - fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile - il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo deve in genere essere goduto per almeno due settimane - consecutive se la richiesta proviene dal lavoratore - nel corso dell'anno di maturazione, mentre per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Sul punto occorre tenere conto sia della specifica disciplina prevista per particolari categorie di lavoratori sia di eventuali diverse previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva. La violazione delle predette disposizioni prevede che venga comminata una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate. Le sanzioni non sono applicabili nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie - o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva - nell'anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore; tra queste ultime, la nota del Ministero del lavoro n. 4908/ 2006 individua, a titolo di esempio, le assenze per maternità, malattia, infortunio e servizio civile. Qualora il lavoratore si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infra- annuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non potrà quindi essere ritenuto responsabile. Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 chiarisce che nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute - secondo il principio generale - nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Anche sotto il profilo sanzionatorio occorrerà valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione. Nel caso, per esempio, di un lavoratore che sia assente per undici mesi e tre settimane e rientri in azienda per l'ultima settimana dell'anno, il datore di lavoro dovrà concedere al lavoratore la rimanente settimana di ferie, mentre la parte per cui non è possibile il godimento infra-annuale dovrà essere accorpata alle due settimane ulteriori ed essere goduta appena possibile e comunque entro i 18 mesi successivi (o il diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva). Monetizzazione delle ferie - Altro aspetto rilevante è rappresentato dal divieto di monetizzazione delle ferie. In riferimento al periodo minimo di quattro settimane, vige infatti il divieto di retribuire eventuali periodi di ferie non fruiti, a eccezione del caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; ne consegue che per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è ammessa in ogni caso la monetizzazione delle ferie. E' altresì ammessa la monetizzazione per i lavoratori italiani inviati all'estero, potendosi assimilare, codesta fattispecie, a una novazione contrattuale (Risposta a interpello del Ministero del lavoro n. 15/2008). In tale situazione, infatti, si può sovente verificare una complessiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all'estero che determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto in quanto si instaura un regime contrattuale nuovo che sembra legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità. In base alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 66/2003 è quindi possibile distinguere, ai fini degli obblighi in capo alle parti, tre distinti periodi riferiti alle ferie: - Primo periodo di 2 settimane (nell'ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge) da fruirsi, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione; - Secondo periodo di 2 settimane (nell'ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge), da fruirsi - anche in modo frazionato - entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione delle ferie, fatto salvi termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora, invece, la contrattazione collettiva stabilisca un termine più rigido rispetto a quello di diciotto mesi, il superamento del limite fissato dal contratto collettivo potrà determinare una mera violazione contrattuale; - Terzo periodo, ulteriore rispetto al periodo minimo di 4 settimane, da fruirsi - anche in modo frazionato - entro il termine stabilito dall'autonomia privata (contrattazione collettiva, contrattazione individuale, usi aziendali). In deroga a quanto stabilito dalla legge, la contrattazione collettiva può ridurre il limite delle prime due settimane per cui è obbligatorio il godimento delle ferie nell'anno di maturazione, purché tale riduzione non comprometta la funzione delle ferie e derivi da particolari esigenze aziendali; la stessa fonte normativa può altresì estendere il termine di diciotto mesi entro cui il dipendente potrà godere del secondo periodo di ferie, sempre che il rinvio della fruizione del periodo feriale non snaturi la funzione delle stesse (Min. lav, nota n. 4908/2006). Nell'ipotesi in cui le quattro settimane non vengano fruite entro il termine legale di 18 mesi o entro quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva e il mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il risarcimento del danno (Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5221/2006). Spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l'entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie. Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro in modo non arbitrario, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Alcuni contratti collettivi (vedi tabella sotto riportata) prevedono, tra l'altro, che la determinazione del periodo di ferie debba avvenire d'intesa con le Rsu, a pena di illegittimità. In ogni caso il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Progressione di anzianità e cambio di qualifica durante il periodo Come già detto, la maturazione delle ferie può dipendere, tra gli altri parametri, dall'anzianità maturata dal lavoratore e/o dalla qualifica assunta dallo stesso. A tale proposito, alcuni contratti collettivi fissano le modalità di calcolo delle ferie spettanti nel caso in cui durante il periodo di maturazione delle stesse il lavoratore passi al successivo scaglione di anzianità oppure cambi la qualifica contrattuale di inquadramento. Per individuare lo scaglione di anzianità di servizio ai fini del calcolo delle ferie spettanti, occorre computare il periodo trascorso dalla data di assunzione del lavoratore (ricomprendendovi l'eventuale periodo di prova) fino al momento della maturazione delle ferie (e non quello della loro fruizione). In generale, nel computo dell'anzianità ai fini delle ferie si deve tenere conto anche dei periodi che normalmente sono utili al calcolo dell'anzianità di servizio e dei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per intervento della cassa integrazione, fatte salve le diverse previsioni contenute nella contrattazione collettiva. L'anzianità di servizio decorre dal momento in cui ha inizio l'esecuzione del contratto sino alla data di cessazione del rapporto. Essa viene computata in presenza di lavoro effettivo, intendendosi per tale i periodi in cui il lavoratore presta di fatto lavoro a favore della parte datoriale. Nell'anzianità vanno inoltre ricomprese le pause e i momenti di sospensione del lavoro finalizzati a ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore (ferie, festività, riposi settimanali e giornalieri ecc). La legge - e in alcuni casi la contrattazione collettiva, la prassi amministrativa e la giurisprudenza - individuano situazioni per cui l'anzianità di servizio decorre anche in mancanza di una prestazione lavorativa effettiva. In generale, si può affermare che l'anzianità di servizio decorra anche a fronte delle seguenti assenze del lavoratore: - Malattia; - Infortunio; - Congedo di maternità; - Congedo di paternità; - Congedo parentale; - Permessi per malattia del bambino; - Congedo matrimoniale; - Aspettative per cariche pubbliche (membri del parlamento nazionale ed europeo, membri di Enti locali ecc.); - Permessi per disabili; - Richiamo alle armi. La contrattazione collettiva, oltre a individuare puntualmente la cause di assenza per le quali decorre comunque l'anzianità di servizio, può prevedere il riconoscimento di anzianità convenzionali, sia mediante il computo nell'anzianità di periodi normalmente esclusi, sia computando una certa anzianità a fronte di determinate situazioni soggettive. Nel caso di cambiamento di qualifica intervenuto nel corso del periodo di maturazione, il calcolo dei giorni di ferie spettanti può essere effettuato secondo le stesse modalità appena analizzate per l'anzianità di servizio, a meno che la contrattazione collettiva fornisca dettagliate istruzioni in merito. ESEMPIO Un dipendente di banca compie i 10 anni di servizio in data 31 luglio 2013. Vediamo quanti giorni di ferie maturerà nel corso del 2013, ipotizzando che da qui sino alla fine dell'anno non interverranno cause di assenza aventi incidenza sulla maturazione delle ferie. Il Ccnl del Credito prevede che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie di durata pari a: - Con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi; - Da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi; - Dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni: giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella terza area professionale, 4° livello retributivo). - Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 20 giorni (comunque non inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre e a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo). Sulla base della suddetta previsione contrattuale, determiniamo il numero di giorni di ferie spettanti per l'anno 2013: - Dal 1° gennaio al 31 luglio 7/12 di 22 = 12,83 giorni - Dal 1° agosto al 31 dicembre 5/12 di 25 = 10,42 giorni Nel corso dell'anno 2013, il dipendente avrà complessivamente maturato giorni 23,25 di ferie. CRITERI DI CALCOLO: CONTEGGIO DELLE GIORNATE Le ferie possono essere espresse in settimane, giornate; ancora, in giorni di calendario oppure giorni lavorativi; e in ore. Diversi contratti collettivi usano commisurare la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti a un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giornate (in genere dal lunedì al sabato). Per le aziende che operano in regime di settimana corta (5 giorni, in genere dal lunedì al venerdì) occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20 (per ogni giorno di assenza, occorre attribuire 1,20 giornate di ferie godute). Ccnl Disposizione Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del TERZIARIO CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI computo delle ferie. Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dal monte ferie maturato; se, invece, usufruisce di 3 giornate, verranno conteggiate 3,6 (1,2 x 3) giornate di ferie godute. Se, invece, il lavoratore svolge l'attività su 3 giorni alla settimana (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì), per ogni giorno diassenza, gli verranno conteggiate 2 (secondo la proporzione 1 :3 = X :6) giornate di ferie godute. A volte è la stessa contrattazione collettiva e definire analiticamente le modalità di conteggio del periodo di ferie che viene goduto dai dipendenti. Ccnl Disposizione Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo retribuito nella misura di: - 22 giorni lavorativi (173 ore) in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; ALIMENTARI INDUSTRIA - 26 giorni lavorativi (173 ore) in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate. In questo ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. LE FERIE NEI CCNL Ccnl Disposizione Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle CREDITO categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. Tre settimane (di ferie, ndr) saranno normalmente consecutive, mentre la TESSILI quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari INDUSTRIA esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere programmata operai una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e Rsu in tempo utile, e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e Rsu potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. CRITERI DI CALCOLO: PARAMETRI CONTRATTUALI La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base ad una serie di parametri: qualifica contrattuale, anzianità di servizio, età ecc. Ccnl Disposizione - Per gli impiegati: 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 settimane più un giorno lavorativo in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni; 5 settimane in caso di TESSILI INDUSTRIA anzianità di servizio di oltre 18 anni. - Per gli intermedi: 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; 4 settimane più un giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 a 20 anni; 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. - Per gli operai: 4 settimane. In generale, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in più e quelli che maturano un'anzianità di servizio oltre 18 anni compiuti hanno diritto a una settimana in più. Lo stesso articolo del Ccnl Metalmeccanica industria prevede inoltre due disposizioni transitorie, le quali stabiliscono che: METALMECCANICA INDUSTRIA - I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima (operai, ndr), iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio; - I lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuta, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età. FERIE E PART TIME Secondo l'art. 4 del Dlgs n. 61/2000, il lavoratore assunto con contratto part time non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello contrattuale (principio di non discriminazione). Ne discende che il lavoratore a tempo parziale beneficia, tra gli altri diritti, della stessa durata del periodo delle ferie annuali spettante al lavoratore a tempo pieno. Nel contempo, lo stesso lavoratore a tempo parziale ha diritto a un importo riproporzionato (all'orario di lavoro ridotto osservato rispetto a quello previsto contrattualmente per il regime full time) della retribuzione feriale. Invero, nell'ipotesi di contratto part time di tipo verticale (vale a dire caratterizzato dall'alternanza di periodi lavorati a periodi di inattività), si rende altresì necessario riproporzionare il monte ferie spettante alla durata delle prestazione lavorativa da contratto. Sotto il profilo operativo, il calcolo del numero di giorni di ferie contrattuali cui ha diritto un lavoro in regime di part time verticale deve essere effettuato utilizzando la seguente formula: numero giorni di ferie spettanti al lavoratore a tempo pieno x numero giornate di lavoro annue lavoratore part time numero giornate annue lavorative per il lavoratore a tempo pieno Se il contratto collettivo prevede la maturazione delle ferie spettanti a ore, la formula suddetta dovrà essere utilizzata con i dovuti accorgimenti. Esempio Lavoratore in regime di orario part time verticale (prestazione lavorativa nelle giornate di lunedì e martedì per 8 ore giornaliere) Monte ferie annuo lavoratore a tempo pieno su cinque giorni lavorativi: 25 giorni Monte ferie annuo lavoratore part time = 25 x 104 : 260 = 10 Per ogni settimana di congedo, verranno conteggiati 2 giorni di ferie goduti Trasformazione orario di lavoro In caso di trasformazione del rapporto di lavoro - nel corso dell'anno - da tempo pieno a tempo parziale, si pone l'esigenza di stabilire il corretto ammontare della retribuzione feriale in riferimento ai due regimi di orario. Premesso che sul punto intervengono diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene corretto e aderente al principio di non discriminazione - quantificare la retribuzione pagata durante le ferie pari alla somma degli importi retributivi corrispondenti a quelli spettanti per ciascuno dei periodi presi in considerazione (Cassazione 5932/81). Esempio Lavoratore assunto in data 2 gennaio 2013 Retribuzione lorda mensile euro 2.600 Dal 2 gennaio al 30 giugno 2013 regime di orario a tempo pieno Dal 1° luglio 2013 regime di orario part time orizzontale (50%) Ferie annue 24 giorni Retribuzione giornaliera a tempo pieno euro 100,00 Retribuzione giornaliera a tempo parziale euro 50,00 Nel mese di agosto il dipendente fruisce delle ferie maturate dalla data di assunzione al mese di agosto compreso: 16 giornate (24:12x8), di cui 12 maturate in regime di orario a tempo pieno e 4 giorni in regime di orario a tempo parziale. Diversa sarà la retribuzione del periodo feriale a seconda del regime di orario osservato durante la maturazione delle stesse: - Per le 12 giornate maturate a tempo pieno: la retribuzione feriale è pari a 1.200 euro (12x100,00); - Per le 4 giornate maturate durante il regime a tempo parziale: la retribuzione feriale relativa è pari a 200 euro (4x50,00). Complessivamente, la retribuzione corrispondente alle 16 giornate di ferie fruite è pari a euro 1.400,00 Maturazione e calcolo delle ferie spettanti Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore. Esse maturano, durante un periodo stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, viene equiparata al servizio effettivo (Cassazione n. 14020/2001). Al riguardo, occorre osservare come il regime della maturazione delle ferie annuali sia regolato da fonti normative diverse, a volte attraverso la prassi amministrativa o/ e con il contributo della stessa contrattazione collettiva. In Tabella vengono riportate sia le cause di assenza per le quali matura comunque il diritto, sia quelle per le quali invece non matura il diritto alle ferie, salvo - ricordiamolo ancora una volta quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. C'è da evidenziare come solitamente la contrattazione collettiva si astenga dal dettare le regole per la maturazione delle ferie durante le assenze. E se i contratti collettivi affrontano la questione, spesso non lo fanno in maniera esaustiva. Per esempio, il Ccnl Agricoltura Contoterzisti prevede che "il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio." Per tutte le cause di assenza non contemplate dal contratto collettivo appena citato, si dovrà giocoforza fare riferimento alle regole generali, frutto di fonti legislative e della prassi amministrativa. Maturazione – calcolo La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) o, in mancanza, la prassi aziendale hanno il compito di stabilire le modalità di calcolo delle ferie maturate durante i periodi di assenza del lavoratore. In difetto di tali regole, il calcolo può essere effettuato sulla base del rapporto che segue: Assunzione o cessazione in corso d'anno Il dipendente che non è in forza per l'intero periodo di maturazione delle ferie - come può accadere in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno oppure nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato - ha diritto a una quantità di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Le modalità di conteggio dei ratei di ferie vengono stabilite dalla contrattazione collettiva: generalmente ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni vanno conteggiate come mese intero (specularmente, le frazioni inferiori a 15 giorni vanno in genere tralasciate). Il Ccnl Metalmeccanica Industria prevede che "al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale (di cui al 1° comma). La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero". Esempio Rapporto iniziato nel corso dell'anno (lavoratore assunto in data 18 aprile 2013) con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì. Il contratto collettivo applicato considera come mese intero solo le frazioni di durata superiore a 15 giorni. I mesi interi lavorati sono 8 (da maggio a dicembre), mentre nel mese di aprile i giorni in forza non raggiungono il limite minimo fissato dal contratto collettivo: il lavoratore ha quindi diritto a 8/12 di ferie annuali, che corrispondono a: 20 / 12 x 8 = 13,33 giorni Il Ccnl Turismo Confcommercio/ Confesercenti prevede che "In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 224 e 280. Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art. 114." Per i lavoratori del turismo, quindi, occorre prima sommare tutte le frazioni dell'anno inferiori al periodo mensile e solo successivamente verificare a quanti ratei maturati corrisponde il risultato ottenuto dalla predetta operazione. Maturazione a ore Generalmente la contrattazione collettiva prevede la maturazione delle ferie in giornate lavorative; soltanto in alcuni casi viene riportato anche il monte ferie espresso in ore. Oppure ci sono dei contratti collettivi che prevedono diversi regimi di maturazione delle ferie a seconda della qualifica contrattuale. E' il caso, per esempio, del Ccnl Edilizia Artigianato, il quale prevede la maturazione a giorni per la qualifica impiegatizia, mentre per gli operai è prevista la maturazione a ore. Laddove il contratto collettivo stabilisca un regime di maturazione unicamente a giorni, può presentarsi la necessità, in taluni casi, di trasformare il monte giornate annuo in ore di ferie, rispondendo a una logica di semplificazione nel riconoscimento delle ferie e nell'attribuzione delle stesse nel cedolino paga. Si pensi, per esempio, al regime di orario part time verticale oppure a regimi di part time misti e ciclici. Di seguito viene riportata la risposta - a un quesito avanzato sull'argomento - della Fondazione Studi Consulenti del lavoro del 12 ottobre 2009. Quesito Quante sono le ore di ferie annue spettanti di un dipendente che effettua un orario di lavoro di 40 ore settimanali in una azienda con più di 15 dipendenti e che applica il Ccnl del settore commercio? Risposta (...) Il Ccnl del terziario prevede la maturazione di 26 giorni di ferie all'anno su settimane di sei giorni. Se l'azienda adotta la settimana corta e il lavoratore chiede di fruire di 2 settimane di ferie si dovranno calcolare 12 giorni, non 10. Se lo stesso chiede di fruire di 2 giorni di ferie gliene verranno decurtati 2,4. Ogni giorno di ferie equivale infatti ad 1,2 (ovvero 6:5). (...) Le ore annue di ferie individualmente spettanti, per il personale full time, saranno pertanto corrispondenti al numero convenzionale di ore lavorative mensili rapportato a 26 giornate lavorative: 173 (40*52/12). Pertanto ogni giorno di ferie sarà pari a 173/ 26=6,65. L'ESEMPIO GIORNI DI FERIE SPETTANTI X (GIORNI DI ASSENZA / GIORNI LAVORATIVI) IL CALCOLO DELLA MATURAZIONE DELLE FERIE Lavoratrice assunta il 10 gennaio 2012. Il contratto collettivo applicato prevede 24 giorni di ferie all'anno (considerando la settimana corta) e il periodo di maturazione viene individuato dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il 30 marzo 2012 la dipendente inizia il periodo di congedo di maternità che termina il 29 agosto 2012. Il 30 agosto 2012 riprende l'attività lavorativa che presta fino al 30 settembre 2012: dal 10 settembre al 12 settembre rimane assente per sciopero. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 la lavoratrice usufruisce del congedo parentale. Vediamo a quanti giorni corrisponde il periodo di ferie cui ha diritto la lavoratrice per l'anno 2012 (un rateo di ferie corrisponde a: 24 / 12 = 2 giorni). Il mese di gennaio deve essere considerato come un rateo intero in quanto il rapporto di lavoro ha comunque avuto una durata nel periodo pari ad almeno 15 giorni. Il 30 di marzo la lavoratrice inizia a usufruire del congedo di maternità, causa di assenza durante la quale decorre comunque la maturazione del diritto alle ferie. Da gennaio a marzo: 6 giorni (2 x 3 ratei). Il 30 agosto riprende l'attività lavorativa; dal 1° aprile al 29 agosto maturano comunque le ferie. Da aprile ad agosto: 10 giorni (2 x 5 ratei) Durante il mese di settembre la lavoratrice svolge attività lavorativa, a eccezione dei giorni 10, 11 12, durante i quali rimane assente a causa di uno sciopero. Durante quest'ultima assenza la lavoratrice non matura il diritto alle ferie. Nel computo del rateo di ferie maturato nel mese di settembre occorre quindi detrarre l'incidenza dei 3 giorni di sciopero. Il calcolo può essere effettuato attraverso la seguente proporzione 24 : 260 = X : 3 dove 260 sono i giorni lavorativi teorici in un anno (52 x 5). Il risultato della proporzione è 0,28, che deve essere sottratto dal rateo pieno pari a 2 giorni. Settembre: 1,72 giorni (2 - 0,28) Da ottobre a dicembre la lavoratrice usufruisce del congedo parentale, durante il quale non maturano le ferie. Da ottobre a dicembre: 0 (zero) giorni. Totale giorni maturati = 6 + 10 + 1,72 = 17,72 Causa assenza Astensione obbligatoria per maternità e congedo di paternità Maturazione Fonte delle ferie SI Articolo 22, comma 3 e articolo 29 Dlgs 151/2001 Articolo 34, comma 5, Dlgs Astensione facoltativa per maternità NO Malattia del bambino NO Articolo 48 Dlgs 151/2001 Congedo matrimoniale SI Rdl 1334/37 Infortunio SI Contrattazione collettiva Ferie SI Cassazione n. 1315/1985 Sciopero NO Cassazione n. 1315/1985 151/2001 Cig a zero ore NO Cassazione n. 408/1991 Cig a orario ridotto SI Cassazione n. 10205/1991 NO (per le Cig straordinaria ore non Messaggio Inps n. 489/1979 lavorate) Malattia SI Cassazione n. 14020/2001 Incarichi presso i seggi elettorali SI Articolo 11 legge 53/1990 Richiamo alle armi SI Legge 653/1940 Permessi retribuiti SI Convenzione Oil 132/70 Aspettativa NO Contrattazione collettiva Contratti di solidarietà SI Circolare Inps n. 212/1994 Permessi per disabili e loro familiari SI Messaggio Inps n. 7014/2006 Preavviso non lavorato NO Pretura Milano 23 luglio 1999 Periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione Aspettativa sindacale per cariche elettive NO Cassazione n. 5486/1995 NO Cassazione n. 5661/1999 TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FERIE IN BASE AL REGIME DI PAGA APPLICATO A parte alcune eccezioni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ferie godute, la quale - stando a quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione Oil 132/ 70 - dovrebbe essere pagata al lavoratore prima dell'inizio del periodo di congedo. Di fatto, tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello, la prassi e gli usi obbligano il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione feriale unitamente a quella corrente riferita al periodo di paga nel corso del quale le ferie sono state fruite. Convenzione relativa ai congedi annuali pagati C132, 24 giugno 1970 (...) 1.Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione (ferie, ndr) deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese. 2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona. Retribuzione Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa. La legge, infatti, pur in mancanza della prestazione lavorativa, impone al datore di lavoro di adempiere all'obbligazione economica. Sul punto, tuttavia, è doveroso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia di secondo livello. Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono infatti generalmente individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale (Cass. n. 5408/2003). Generalmente sono ricompresi gli elementi tipici della paga, quali, per esempio, i minimi tabellari, l'ex indennità di contingenza, l'Edr, superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale. Se il contratto collettivo applicato fa riferimento - ai fini della liquidazione delle ferie - alla retribuzione "globale di fatto", in essa devono essere ricompresi tutti gli elementi che normalmente e di fatto vengono pagati. Tra questi vi possono rientrare a titolo di esempio: l'indennità per lavoro straordinario continuativo (Cass n. 1075/1984); l'indennità per lavoro notturno a turni periodici (Cass. n. 19425/ 2005); l'indennità sostitutiva di mensa (Cass. n. 84/1992). Retribuzione feriale e regime di paga I lavoratori con paga mensile hanno in genere diritto alla normale retribuzione mensile: ciò in quanto durante il godimento delle ferie è garantito il diritto alla retribuzione. Tuttavia, è opportuno verificare contrattualmente la retribuzione spettante per le ferie godute. Il contratto collettivo applicato potrebbe come già detto, infatti, prevedere la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per i lavoratori con paga oraria si deve in genere moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria, per la cui determinazione occorre sempre fare riferimento alla contrattazione collettiva: in questo caso nel cedolino paga si dovrà indicare separatamente la retribuzione per ferie da quella per le ore lavorate o comunque riferite ad altre causali di assenza. Nel caso di adozione del regime cd. "mensilizzato a ore", le ferie godute dovranno essere quantificate in ore. In tale ipotesi, tuttavia, è opportuno seguire la seguente prassi: 1) Si divide la retribuzione mensile (prevista contrattualmente per la liquidazione delle ferie) per le ore lavorabili nel mese (adozione del cd. divisore variabile), determinando in tal modo la retribuzione oraria per ferie; 2) Si opera una trattenuta sulla retribuzione pari al numero di ore di assenza per ferie per la retribuzione corrente complessiva (quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa); 3) Si corrisponde la retribuzione per le ferie, pari al numero di ore di ferie godute nel mese per la retribuzione oraria per ferie di cui al punto 1). DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE FERIALE ADOTTATA DA ALCUNI CONTRATTI COLLETTIVI Ccnl CEMENTO PICCOLA INDUSTRIA LEGNO E ARREDAMENTO INDUSTRIA SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM STUDI PROFESSIONALI Definizione di retribuzione feriale Durante le ferie decorre la retribuzione globale di fatto Normale retribuzione Normale retribuzione Normale retribuzione di fatto Durante il periodo feriale deve essere corrisposta al lavoratore la retribuzione di fatto (secondo l'art. 193, composta da paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti, eventuali scatti di anzianità, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva), TERZIARIO nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere CONFCOMMERCIO continuativo a esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. Inoltre, "al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto a una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto". Pertanto, è evidente che, ai fini della corretta liquidazione del periodo feriale, occorra sempre e in ogni caso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata. La mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposte durante lo svolgimentodell'attività lavorativa non contrasta comunque con il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, la cui applicazione e osservanza è comunque sempre controllabile dal giudice (Cass. n. 1823/2004). Saldo ferie in negativo In osservanza del principio secondo il quale il lavoratore ha diritto a un numero di giorni (od ore) di ferie pari a ciò che ha maturato, la retribuzione feriale deve essere commisurata ai giorni o alle ore di ferie effettivamente maturati e non a quelli goduti. Può capitare - non di rado - che il lavoratore fruisca di un periodo di ferie superiore al saldo ferie esistente al momento del godimento delle stesse. In tali casi - osservando quanto previsto dalla contrattazione collettiva oppure, più spesso, dagli usi aziendali - il datore può alternativamente: - Pagare l'intera retribuzione mensile e detrarre dal successivo periodo di maturazione i giorni (o le ore) goduti in più (esempio 1); - Pagare la retribuzione mensile, decurtata di una somma corrispondente ai giorni (od ore) di ferie goduti in eccesso (esempio 2). Esempio 1 Giorni di ferie maturati anno 2012: 26 Giorni di ferie fruiti anno 2012: 30 Giorni di ferie che matureranno nel corso dell'anno 2013: 27 Giorni di ferie spettanti per l'anno 2013: 27 - (30 - 26) = 27 - 4 = 23 Esempio 2 Retribuzione lorda mensile: euro 2.600,00 Divisore giornaliero contrattuale: 26 Retribuzione lorda giornaliera: euro 100,00 (2.600,00 / 26) Numero gg di ferie annui da contratto: 24 Al 31 luglio 2013 il dipendente ha un saldo ferie pari a 14 giornate. Nel mese di agosto usufruisce di 18 giornate di ferie. Considerato che per ogni mese di servizio il dipendente matura 2 (24/12) giornate di ferie, lo stesso dispone effettivamente di 16 giorni di ferie da utilizzare nel mese di agosto (14 + le 2 giornate che maturano in agosto). Tuttavia, usufruendo complessivamente di 18 giornate di ferie, quindi di due giornate in eccesso rispetto a quelle effettivamente a disposizione, al dipendente verrà operata una trattenuta sulla retribuzione del mese pari al trattamento economico corrispondente alle due giornate Quindi, si avrà: - Retribuzione mensile euro 2.600,00; - Trattenuta per giorni di ferie goduti in più: 100,00 x 2 = 200,00 euro - Retribuzione mensile lorda mese di agosto 2013 = 2.600,00 - 200,00 = 2.400,00 euro. Il Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica prevede che "qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati". Ferie e operai dell'edilizia Particolare risulta essere il meccanismo di liquidazione delle ferie nel settore dell'edilizia. Il trattamento economico che spetta agli operai per le ferie (e la gratifica natalizia), infatti, viene assolto dal datore di lavoro mediante l'accantonamento presso la Cassa edile di una percentuale - stabilita inmodo convenzionale - calcolata sulla retribuzione, al netto delle ritenute di legge. Per determinare l'importo dell'accantonamento mensile occorre: - Calcolare una maggiorazione (cd. accantonamento lordo), pari complessivamente al 18,5% della retribuzione imponibile, di cui il 10% per la gratifica natalizia e l'8,5% per le ferie; - Assoggettare anche la maggiorazione lorda a contribuzione previdenziale e a tassazione (al netto delle ritenute previdenziali) al pari della retribuzione corrente; - Applicare al lavoratore una trattenuta sul netto pari all'aliquota convenzionale del 14,2% (cd. accantonamento netto) - da calcolarsi sulla stessa base imponibile su cui viene calcolato l'accantonamento lordo - e versare il relativo importo alla Cassa edile. La maggiorazione e l'accantonamento devono essere calcolati sulla retribuzione riferita a tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato (40 ore per la generalità degli operai, 48 ore settimanali per gli operai discontinui) e alle festività nazionali e infrasettimanali (con l'eccezione del 4 novembre). La retribuzione imponibile ai fini del calcolo della maggiorazione e dell'accantonamento è unicamente determinata dai seguenti elementi retributivi: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore. La maggiorazione e l'accantonamento devono essere applicati anche durante le assenze per malattia o per infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro e con alcune particolarità con riguardo alla percentuale di maggiorazione e accantonamento. Quanto appena visto rappresenta la regola generale per gli operai dell'edilizia. A livello territoriale possono, infatti, essere previste modalità diverse ai fini della liquidazione della retribuzione feriale. E' per esempio il caso del comparto artigiano della Regione Veneto, dove la retribuzione relativa al periodo delle ferie godute viene liquidata e corrisposta direttamente dal datore di lavoro all'operaio edile. Il sistema della maggiorazione e dell'accantonamento, per le aziende edili venete dell'artigianato, viene infatti applicato soltanto per la gratifica natalizia. Ferie nel settore turistico: lavoratori extra e di surroga Altro meccanismo particolare viene adottato per la liquidazione della retribuzione feriale a favore dei lavoratori extra e di surroga nel settore turistico. In questo caso, la definizione della retribuzione del personale è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo a un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. In mancanza della disciplina territoriale, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato a un servizio minimo di quattro ore è fissato dalla contrattazione collettiva nazionale. Tale compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti e indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale. Ferie e richiamo in servizio del lavoratore Sovente la contrattazione collettiva disciplina la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di situazioni legittimanti, di richiamare il lavoratore che abbia già iniziato a fruire delle ferie concessegli dal datore di lavoro. In questi casi il lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni datoriali e quindi a riprendere servizio. In tema di richiamo in servizio, la contrattazione collettiva ha un ruolo preminente;i contratti collettivi stabiliscono infatti le regole e le causali legittimanti il richiamo e regolamentano gli eventuali aspetti di natura economica. Il lavoratore richiamato ha diritto di effettuare il periodo di ferie che ancora gli spetta in un momento successivo, che potrà essere concordato con il datore di lavoro. Il Ccnl Agricoltura Contoterzisti prevede che "in caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede". Secondo il Ccnl del Credito, "l'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il lavoratore/ lavoratrice dimostri di aver sostenuto. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/ lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato". Il Ccnl Terziario Confcommercio/Confesercenti prevede che "per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato". Lavoratori a domicilio e ferie Nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa a domicilio il datore di lavoro, non avendo la possibilità di accertare l'orario di lavoro osservato, dovrà operare il calcolo della retribuzione spettante secondo le cd. tariffe di cottimo pieno. In genere i contratti collettivi prevedono anche delle specifiche maggiorazioni, in percentuale sulla retribuzione, al fine di compensare gli istituti contrattuali di spettanza (mensilità aggiuntive, ferie, festività Tfr ecc.). Per tale categoria di prestatori di lavoro, quindi, le ferie vengono retribuite sulla base dell'applicazione di una determinata maggiorazione calcolata sulla retribuzione unitaria. A titolo di esempio, il Ccnl Legno Arredamento Industria prevede che "a ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. (...). Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità". Lavoratori intermittenti e ferie Anche per i lavoratori intermittenti (o a chiamata) la corresponsione della retribuzione per le ferie segue un meccanismo particolare. In base alla circolare del Ministero del lavoro n. 4/2005, nel lavoro a chiamata "trovano applicazione gli istituti normativi tipici del lavoro subordinato in misura 'proporzionale' rispetto alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita tenendo conto dell'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti nonché per quanto riguarda le ferie, trattamenti di malattia, infortunio e malattie professionali e congedi parentali". Il Ccnl Amministratori di condominio-Saci prevede che le mensilità o le retribuzioni differite e le ferie, in deroga alle previsioni contrattuali sui periodi minimi di lavoro per la maturazione dei ratei, saranno riconosciute nella misura di 1/1904 per ogni ora effettivamente lavorata, dove il denominatore 1904 è uguale a [(365-52-52-20-3)x8]. GODIMENTO DELLE FERIE E RAPPORTO CON ALTRE ASSENZE/EVENTI Il godimento del periodo di ferie spettante può essere interrotto per determinate cause oppure per il sovrapporsi ad altri eventi. Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle casistiche di maggior rilievo. Ferie e malattia Se la malattia è insorta prima dell'inizio del periodo delle ferie (programmate) e la stessa si protrae durante lo stesso periodo feriale, lo stato morboso decorre regolarmente senza incidere sulle ferie spettanti, che saranno godute in un momento successivo. Se la malattia sopravviene alle ferie, l'evento morboso sospende il decorso delle stesse, a condizione che: - La malattia venga tempestivamente comunicata; - Vengano osservate le eventuali condizioni contemplate sul punto dalla contrattazione collettiva. E' compito infatti della contrattazione collettiva stabilire i casi o i criteri in base ai quali l'effetto sospensivo delle ferie possa concretizzarsi (Corte Costituzionale n. 297/1990). Il Ccnl Gomma Plastica Industria prevede che "la malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi: a) Malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso; b) Malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi. (...) L'interruzione delle ferie per le ragioni di cui ai punti a) e b), comma 4, del presente articolo - analogamente agli altri casi di mancato godimento delle ferie per malattia intervenuta prima del periodo feriale - non comporta l'automatico prolungamento del periodo feriale stesso e il lavoratore, qualora guarito, è tenuto a rientrare in servizio al termine di detto periodo. (...)". Per gli operai cui si applica il Ccnl Edilizia Artigianato "la malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: - Malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - Malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali". Secondo un diverso orientamento (Corte Costituzionale n. 6808/1996), la sospensione opera in ogni caso (a prescindere dalla contrattazione collettiva) a condizione che il lavoratore abbia attivato le procedure preordinate alla verifica dello stato morboso. Ferie e periodo di comporto Il lavoratore può sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate, con la finalità di sospendere il decorso del periodo di comporto. In tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Ove abbia ricevuto apposita richiesta in tal senso dal lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver tenuto conto con la propria decisione del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, attraverso la richiesta, la possibile perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto (Cassazione 5078 / 2009; Cassazione 29317 / 2008; Cassazione 14471 / 2013). Ferie non godute a causa di malattia: è sempre dovuta l'indennità sostitutiva Con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che le ferie che non possono essere godute a causa di un prolungato periodo di malattia, devono essere sempre e comunque compensate con il pagamento dell'indennità sostitutiva, indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo applicato. Nell'ordinamento giuridico italiano il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione prevede che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva, che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva. Ne consegue l'illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro. Ferie e festività La legge e di norma la contrattazione collettiva prevedono che i giorni festivi non possano essere computati nella durata minima delle ferie. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui una festività cade nel periodo di ferie, è possibile prolungare il periodo feriale stesso. In alternativa, potrebbe essere prevista la possibilità di corrispondere il relativo trattamento economico senza spostare il periodo feriale. Ricorrendo tale ultima ipotesi, la scelta circa l'opzione è rimessa al datore di lavoro (Tribunale Milano 14 marzo 1990). Al riguardo, il Ccnl Chimica Industria prevede (art. 14 - Ferie) che "(...) Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell'art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo a un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 10. (...) Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione". Ferie e cassa integrazione Nell'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, ovvero in caso di cassa integrazione a zero ore, la fruizione delle ferie può essere rinviata alla ripresa dell'attività. E' invece da ritenersi non giustificato un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue e infraannuali, nelle ipotesi di Cig (ordinaria, straordinaria, in deroga) parziale (cd. ad orario ridotto); questo perché in tali circostanza deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta (Interpello n. 19/2011 Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Ferie e ricovero del figlio La malattia del bambino fino a 8 anni di età che comporti il ricovero ospedaliero dello stesso, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie (art. 47 Dlgs 151/2001). Ferie e preavviso Secondo l'art. 2109 del codice civile, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. Ferie e periodo di prova Salvo diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, deve ritenersi escluso in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto di prova stesso. Tra questi ultimi si può includere il godimento delle ferie annuali, che tra l'altro, tenuto conto della specifica funzione delle stesse, difficilmente avviene nel corso del periodo di prova (Cassazione n. 23061/2007). Ferie e maternità obbligatoria Secondo l'art. 22 del Dlgs 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità e di paternità. Ferie e congedo parentale Secondo l'art. 34 del Dlgs 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale. Attraverso il messaggio n. 19772/2011, l'Inps ha fornito una serie di chiarimenti in ordine ai criteri di computo e indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi (tra cui le ferie) nelle quali il congedo risulti inframmezzato. Richiamando il messaggio n. 28379/2006 dello stesso istituto, l'Inps ha precisato che, ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche e i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. I criteri indicati dall'istituto trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un'altra domanda (o più domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. Ferie e funzioni elettorali Non possono essere considerati come giorni di ferie i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali (art. 119 Dpr 361/1957). IL REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE APPLICATO ALLA RETRIBUZIONE DELLE FERIE Tralasciando l'analisi dell'indennità sostitutiva per ferie non godute (che non rientra nella trattazione di questo articolo), per quanto riguarda la retribuzione per le ferie godute, la stessa rientra sia nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti ai fini di legge, sia in quella per il calcolo dell'Irpef e delle addizionali all'Irpef. Ferie e detassazione 2013 Il Dpcm 22 gennaio 2013, che ha definito l'ambito di applicazione della tassazione agevolata al 10% per l'anno 2013, ha indirettamente incluso - tra le fattispecie interessate - anche le ferie. In particolare, l'art. 2 del Dpcm sopra citato fornisce la definizione della retribuzione di produttività ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato. Tale retribuzione potrà essere ricondotta a due tipologie: 1) le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/ qualità/efficienza/innovazione"; 2) le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 4 della l. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art. 13 della l. n. 300/ 1970. Si ritiene superfluo rammentare che l'applicazione del regime fiscale agevolato è vincolata all'osservanza di una serie di altre condizioni. Il versamento dei contributi sulle ferie non godute Entro lo scorso 30 giugno 2013 i datori di lavoro avrebbero dovuto concedere ai lavoratori dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2011 e non ancora goduti nei diciotto mesi successivi. In caso di mancato godimento - totale o parziale - di tali periodi, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulla retribuzione corrispondente alle stesse ferie residue. In merito al termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali, la contrattazione collettiva può disporne il prolungamento: in ogni caso la stessa non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata. La scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono essere individuati - in via prioritaria - entro il termine fissato dalla legge (art. 10, Dlgs n. 66/ 2003) o dalla contrattazione collettiva, ovvero entro il termine differito da regolamenti aziendali o da pattuizioni individuali, nel rispetto comunque dei limiti fissati dalla Convenzione Oil n. 132/ 1970 (diciotto mesi dalla fine dell'anno di maturazione delle ferie, termine che può essere prolungato, per un perio do limitato, con il consenso del lavoratore). In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, l'obbligazione contributiva scatta comunque trascorsi i diciotto mesi dalla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Sulle ferie maturate entro l'anno 2011 e non ancora fruite dai lavoratori entro il 30 giugno 2013, i datori di lavoro saranno quindi tenuti al calcolo e al versamento dei relativi contributi. Per effetto della delibera Inps n. 5/1993 l'indennità sostitutiva delle ferie rientra tra gli elementi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, per i quali è consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno sommare alla retribuzione imponibile - al più tardi - di luglio 2013 l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, e versare i relativi contributi - al più tardi - nel mese di agosto. Vale la pena ricordare, infine, che - per effetto di quanto previsto dall'art. 3 (convertito in legge n. 44/ 2012) - i versamenti contributivi che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Per effetto della predetta disposizione, quindi, anche la contribuzione sulle ferie non godute, se applicata con le retribuzioni di competenza luglio 2013, potrà essere versata tramite il modello F24 entro il 20 agosto 2013. Nel momento in cui il dipendente usufruirà effettivamente delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi - precedentemente anticipati - riferiti al relativo compenso. L'operazione di recupero - tramite UniEmens - avverrà attraverso una specifica variabile retributiva identificata con la causale "FERIE", il cui utilizzo permette di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contestualmente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. E' importante evidenziare come, un volta individuato il termine da rispettare ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva, lo stesso rimane sospeso - per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento - in tutte le ipotesi d'interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps n. 18850/2006); il predetto termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa. In particolare - a titolo esemplificativo - con la risposta all'Interpello n. 19/2011 - il Ministero del lavoro ha individuato la malattia, la maternità, nonché la concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga quali ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro. FERIE: COSA PREVEDE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE AGRICOLTURA - IMPIEGATI Durata Giorni 30 lavorativi. Maturazione Nessuna specifica. Usufruizione Normalmente continuativa; se le esigenze dell'azienda lo impongono le parti possono concordare periodi brevi non inferiori a giorni 15. Trattamento economico Retribuzione data da minimo di stipendio base mensile, indennità di contingenza, Edr, minimo di stipendio integrativo, aumenti periodici di anzianità. Altre disposizioni In caso di eccezionali esigenze, il datore di lavoro può differire o interrompere le ferie che dovranno essere fruite entro il mese di marzo dell'anno successivo. In caso di orario flessibile o di regimi di orario variabile, il computo delle ferie può essere rapportato a ore. AGRICOLTURA - OPERAI Durata Giorni 26 lavorativi. Maturazione Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda; la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di orario flessibile, il computo delle ferie è rapportato a ore. Usufruizione Nessuna specifica. Trattamento economico Nessuna specifica. AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI Durata Giorni 26 corrispondenti a 169 ore; nel caso di orario settimanale distribuito in cinque giorni, spettano 22 giorni. Maturazione Il diritto alle ferie matura normalmente durante i perio di di malattia o infortunio. Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Usufruizione Il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. ALIMENTARI INDUSTRIA Durata - 22 gg lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 gg lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate. Maturazione In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata. Usufruizione Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto. ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO Durata I lavoratori di età superiore a 16 anni hanno diritto, ogni anno, a un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore a far data dal 1° luglio 1993, e per il settore della panificazione a far data dal 1° gennaio 1995. Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie non dovrà essere inferiore a 30 giorni. Maturazione gli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Usufruizione In via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni Per i lavoratori del settore della panificazione in forza al 31 dicembre 1994 sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi. Dal 1° luglio 1991 maturerà una ulteriore giornata di ferie. Esse possono essere divise in due periodi, previ accordi fra le parti. Il diritto alle ferie matura per 365mi; esse devono essere corrisposte per frazioni anche in caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio. CHIMICA INDUSTRIA Durata Lavoratori con anzianità di servizio: A) fino a 10 anni: 4 settimane; B) oltre i 10 anni: 5 settimane. Settore lubrificanti e GPL Lavoratori con anzianità di servizio: A) fino a 10 anni: 4 settimane; B) oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane e tre giorni; C) oltre i 18 anni: 5 settimane e due giorni. Maturazione Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Usufruizione Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione. Trattamento economico Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio. Altre disposizioni In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 22. Ai lavoratori di cui ai gruppi 1, 2 e 3 dell'art. 4, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire dalla maturazione del 18° anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni previsto dal Ccnl 6 dicembre 1986. GOMMA PLASTICA INDUSTRIA Durata A) per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell'art. 4: - 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni; B) per i lavoratori di cui al gruppo 3 dell'art. 4: - 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni. Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di cui al 1° comma è stabilito in 30 giorni di calendario. I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell'art. 4, assunti precedentemente al 31 marzo 1996, al compimento del 18° anno di anzianità, hanno diritto a 5 settimane e 2,5 giorni di ferie (pari a 27,5 giorni lavorativi). Maturazione Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi. Usufruizione Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Trattamento economico Retribuzione calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all'art. 19, comma 2. Altre disposizioni In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. La malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi: a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso; b) malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30. COMUNICAZIONE PICCOLA INDUSTRIA IMPIEGATI Durata - settori grafico-editoriale, informatico servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti; - settore cartario cartotecnico: n fino a 10 anni di anzianità di servizio: 166 ore e 30 minuti; - oltre 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 173 ore e 18 minuti; - oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 192 ore e 30 minuti. Impiegati tecnici stampa periodici - Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ulteriori 3 giorni. - Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni, ulteriori 3 giorni. Maturazione Nessuna particolarità. Usufruizione Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Trattamento economico Nessuna particolarità. Altre disposizioni Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La settimana è pari all'orario medio settimanale. La giornata è pari a un quinto dell'orario medio settimanale. Le giornate di ferie godute dai lavoratori vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate. OPERAI Durata - grafici-editoriali, informatici servizi innovativi: quattro settimane e mezzo, pari a 173 ore e 15 minuti; - cartari cartotecnici: 166 ore e 50 minuti. Maturazione Si computano come servizio i periodi di assenza: per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto, per gravidanza e puerperio nei limiti dell'assenza obbligatoria, per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell'anno. Usufruizione Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell'epoca anzidetta. Trattamento economico Normale retribuzione. Altre disposizioni L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. La settimana è pari all'orario medio settimanale. La giornata è pari a un quinto dell'orario medio settimanale. Le giornate di ferie, godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate. GIORNALISTI Durata I giornalisti professionisti aventi la qualifica di Direttore, condirettore, vicedirettore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un periodo di ferie retribuito come segue: - ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5; - trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni; - trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni. Maturazione Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso. Usufruizione L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute. Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l'estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia. GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA IMPIEGATI Durata - grafici ed editoriali: - 27 giorni lavorativi; - cartotecnici: - 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 15 anni compiuti; - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti. Impiegati stampa periodici - impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni: altri 3 giorni; - impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni: ulteriori 3 giorni. Maturazione Nessuna specifica. Usufruizione Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. In caso di necessità produttive, previo esame con la Rsu, il periodo di ferie continuative può essere ridotto a due settimane. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionate sono calcolati per 1,2 ai fini del computo del periodo di ferie. Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. OPERAI Durata Gli operai e gli apprendisti ultrasedicenni hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie non dovrà essere inferiore a 30 giorni. Maturazione Si computano nell'anzianità i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Usufruizione L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, continuativamente per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo. In caso di necessità produttive, previo esame con la Rsu, il periodo di ferie continuative può essere ridotto a due settimane. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del computo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa. CREDITO Durata Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue: - con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi; - da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi; - dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni: giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3" area professionale, 4° livello retributivo). Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto a un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese; per i lavoratori/ lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre e a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo. Quadri direttivi: a far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/ lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l'impresa valuta la possibilità di consentire al lavoratore/ lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo. Maturazione Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. Usufruizione I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa e il lavoratore/lavoratrice. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. CEMENTO PICCOLA INDUSTRIA Durata - per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni. In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana. Maturazione In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. L'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 (aspettativa) e dall'art. 17 (permessi per cariche sindacali - aspettativa per cariche pubbliche elettive). Usufruizione Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1° gennaio di ogni anno. Trattamento economico Retribuzione globale di fatto. Altre disposizioni Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie. Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento. EDILIZIA ARTIGIANATO IMPIEGATI Durata 4 settimane di calendario. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana. Maturazione La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Usufruizione Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime. Trattamento economico Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48. Altre disposizioni Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso. Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente Ccnl e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse. OPERAI Durata 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione). Maturazione All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese. Usufruizione L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Trattamento economico Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 20. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Altre disposizioni La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario. Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente Ccnl e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse. LEGNO E ARREDAMENTO INDUSTRIA Durata 4 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti a una settimana. Maturazione La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Usufruizione Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale. Trattamento economico Normale retribuzione. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. Altre disposizioni Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. Le malattie insorte durante un periodo di ferie ne interrompono il decorso, sempre che abbiano comportato il ricovero ospedaliero regolarmente certificato. SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM Durata 30 giorni lavoratori per ciascun anno. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Maturazione La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Usufruizione Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente/educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Il calendario delle ferie è definito dal gestore previa consultazione con la Rsa di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Nelle istituzioni non scolastiche le ferie potranno essere godute in qualsiasi periodo dell'anno e maturano sulla base dell'anno scolastico. Trattamento economico Normale retribuzione. Altre disposizioni Nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estive; le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche. Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. METALMECCANICA INDUSTRIA Durata 4 settimane. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente e i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto a una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Maturazione La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Norme transitorie 1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio. 2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età. Usufruizione Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Trattamento economico etribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie. Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Altre disposizioni In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili. STUDI PROFESSIONALI Durata 26 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato, anche se l'orario è distribuito su 6 giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi. Maturazione Nessuna specifica. Usufruizione E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del Dlgs n. 66/2003 in materia. Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo. Trattamento economico Normale retribuzione di fatto. Altre disposizioni Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. TERZIARIO CONFCOMMERCIO/CONFESERCENTI Durata 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Maturazione Nessuna specifica. Usufruizione Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo a eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Trattamento economico Retribuzione mensile di fatto di cui all'art.195. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. Altre disposizioni Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 138, per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. TESSILI INDUSTRIA IMPIEGATI Durata - 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Maturazione All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Usufruizione Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e Rsu in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d'impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e Rsu potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Trattamento economico Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Altre disposizioni I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. INTERMEDI Durata - 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Maturazione All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Usufruizione Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e Rsu in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e Rsu potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Trattamento economico Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Altre disposizioni I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. OPERAI Durata 4 settimane. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Maturazione All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Usufruizione Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e Rsu in tempo utile, e comunque entro il mese di aprile. L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e Rsu potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Trattamento economico Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Altre disposizioni In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Durata 22 giorni lavorativi. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1° gennaio31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) a un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi. Norma transitoria per i magazzini generali Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto ad personam lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni. Maturazione Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Usufruizione L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Rsa/Rsu Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. Trattamento economico Nessuna specifica. Altre disposizioni Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. TURISMO CONFCOMMERCIO/CONFESERCENTI Durata 26 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate. Maturazione In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 224 e 280. Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art. 114. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Usufruizione Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro e i lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali. Trattamento economico Normale retribuzione. Altre disposizioni L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE Impiegato, livello 3S, Ccnl Studi Professionali, orario di lavoro 4 ore dal lunedì al venerdì (part time 50%). Il dipendente fruisce di due settimane di ferie dal 12/8 al 26/8 compreso: la festività del 15/8 non può infatti essere imputata a ferie, quindi il periodo di due settimane concordato con il datore di lavoro si estende sino a lunedì 26/8. Due settimane di ferie corrispondono a 12 giorni (6 per ogni settimana) anche se la prestazione lavorativa viene svolta dal lunedì al venerdì (settimana corta). Sul libro unico le ferie sono riportate con una voce meramente espositiva (funzionale alla mera indicazione del numero delle giornate feriali), in quanto la retribuzione corrispondente al periodo feriale è già inclusa nella voce "Retribuzione ordinaria", il cui ammontare è proporzionato all'orario di lavoro (50%). Impiegato, liv. 3°, Ccnl Terziario Confcommercio, orario di lavoro: 8 ore dal martedì al sabato (tempo pieno). Ferie dal 20 al 27/8. Il Ccnl prevede che per ogni settimana di congedo feriale devono essere imputati 6 gg. di ferie, che equivalgono a 1,2 gg. per ogni giornata di effettivo lavoro (6/5). Il lavoratore è assente dal lavoro per 6 gg. (dal 20 al 24.8 e il 27.8). Moltiplicando i gg. di effettiva assenza (6) per il coefficiente 1,2 si ottiene il n. di giornate (7,2) da scalare dal residuo ferie maturate e non ancora godute. Con un avanzo ferie maturato negli anni precedenti, i giorni di ferie fruiti in agosto sono decurtati dal residuo, senza intaccare le ferie dell'anno corrente. Sul Lul le ferie sono riportate con una voce espositiva (funzionale alla mera indicazione del numero delle giornate feriali), in quanto la retribuzione feriale è già inclusa nella voce "Retribuzione ordinaria". Operaio, livello 4°, Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi Minori, contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità. Per i lavoratori intermittenti, considerata la particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non sono previsti il riconoscimento di un periodo feriale e il relativo trattamento economico. A tali lavoratori, in osservanza del principio di non discriminazione, spetta comunque il riconoscimento della retribuzione a titolo di ferie. La quantificazione di quest'ultima avviene mensilmente in proporzione alle ore di effettivo lavoro prestate nello stesso periodo. Nell'esempio sotto proposto il rateo feriale che spetta al lavoratore è stato calcolato come segue: 24 (ore lavorate nel mese) : 172 (coefficiente orario contrattuale) x 100 = 13,95% 13,95% di 172/12 (rateo di ferie mensile teorico in ore) x 8,67488 (paga oraria) = euro 17,34. Operaio, livello 5°, Ccnl Metalmeccanica Artigianato. Orario di lavoro: 8 ore dal lunedì al venerdì (tempo pieno). Paga oraria. Il dipendente fruisce di ferie dal 19 agosto al 27 agosto. Complessivamente, il lavoratore si assenta dal lavoro per 7 giorni (dal 19 al 23 agosto e dal 26 al 27 agosto). Il periodo feriale corrisponde a 56 ore teoriche lavorabili. La retribuzione riferita al periodo feriale è quindi pari a: 56 ore x 7,75687 (retribuzione oraria) = euro 434,38 L'adozione del regime di paga "a ore" comporta l'indicazione separata della retribuzione per ferie e di quella per le ore di lavoro prestate nel mese. Cassa integrazione guadagni e rapporto con altri istituti contrattuali: così il libro unico del lavoro Sul rapporto tra la cassa integrazione e gli altri istituti contrattuali, in particolare le varie fattispecie di assenza del lavoratore, si rimanda all'articolo di M. Marrucci in Guida al Lavoro n. 23/2013. In questa sede proponiamo alcuni esempi di compilazione di libro unico del lavoro relativi a cassa integrazione e ferie, festività, malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità/ paternità (ex astensione obbligatoria), congedo parentale (ex astensione facoltativa), riposi giornalieri. Ipotizziamo una lavoratrice con paga mensile - inquadrata al 4° livello Ccnl Metalmeccanica cooperative - sospesa dal 5 agosto al 31 agosto 2013. L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E MATURAZIONE DELLE FERIE Durante i periodi di cassa integrazione si pone la - non agevole - questione della maturazione delle ferie. E' possibile riassumere il regime di maturazione del congedo feriale come segue: - Durante i periodi di sospensione le ferie non maturano; - Durante i periodi di riduzione d'orario le ferie maturano, in proporzione alle ore di effettivo lavoro prestate nel mese; per i periodi di Cig a orario ridotto la contrattazione collettiva può prevedere, per le frazioni di mese superiore a 15 giorni di lavoro, la maturazione del rateo intero di ferie. Nell'esempio - dipendente sospeso in Cig per due settimane - viene adottato, ai fini della maturazione dei ratei di ferie (e dei permessi), il criterio dell'incidenza sulle ore lavorabili: i ratei non maturano se l'incidenza delle ore di Cig è superiore al 50% delle ore lavorabili nel mese, in caso contrario maturano. Il dipendente matura 24 giornate di ferie in un anno. Nell'esempio le ore lavorabili nel mese sono 176, quindi la quota pari al 50% ai fini della maturazione è pari a 88 ore. Dato che le ore di sospensione nel mese sono pari a 80, il rateo di ferie matura regolarmente. Al 31 luglio il dipendente aveva maturato 14 giorni di ferie (2 gg x 7 ratei). Maturando il rateo relativo ad agosto, l'ammontare dei giorni di ferie maturato al 31 agosto 2013 è pari a 16 (2 gg x 8 ratei). L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E MALATTIA Se la malattia è insorta prima della Cig, il lavoratore ha diritto all'integrazione salariale se l'intera compagine dei dipendenti in forza (riferita all'ufficio, al reparto, alla squadra e simili) abbia sospeso l'attività; lo stesso lavoratore ha invece diritto all'indennità di malattia, ove prevista, qualora non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza (nell'ufficio, reparto, squadra e simili). Se la malattia insorge durante la Cig, in caso di sospensione continua a spettare l'integrazione salariale, in caso di Cig a orario ridotto prevale invece il trattamento per malattia, compresa l'eventuale quota a carico dell'azienda. Nell'esempio, la malattia è insorta il 10 agosto con prognosi fino al 20 agosto: essendo insorta durante la sospensione, alla dipendente spetta comunque l'integrazione salariale. Se la Cig fosse invece stata a orario ridotto, alla dipendente sarebbe spettata l'indennità di malattia. Legenda: C = cassa integrazione L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E FESTIVITA' Nel caso di sospensione ai lavoratori pagati in misura fissa, l'integrazione salariale viene corrisposta anche per le festività cadenti nel periodo. Per i lavoratori pagati a ore occorre distinguere: - Le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro e quindi non sono integrabili; - Le ore relative alle altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili se si collocano nelle prime due settimane di sospensione; dopo le prime due settimane sono invece integrabili. Nel caso di cassa integrazione a orario ridotto, il pagamento compete in ogni caso al datore di lavoro. Nell'esempio, l'integrazione salariale viene corrisposta anche per la festività del 15 agosto. Legenda: C = cassa integrazione L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E INFORTUNIO SUL LAVORO Se l'infortunio è intervenuto prima del periodo di Cig, al dipendente spetta - per tutto il periodo di prognosi - l'indennità di inabilità temporanea (e l'eventuale integrazione carico azienda, ove dovuta). Se l'infortunio interviene durante un periodo di Cig (anche come ricaduta), viene sospeso il trattamento di Cig, in luogo del quale viene corrisposta l'indennità Inail, con integrazione (ove dovuta) a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'importo dell'integrazione salariale. Nell'esempio l'infortunio è occorso alla dipendente in data 2 agosto e ha una prognosi sino al 10 settembre 2013: alla stessa spetta quindi, per tutto il periodo di prognosi, l'indennità Inail e, in quanto dovuta, l'integrazione per infortunio a carico dell'azienda. L'azienda non anticipa l'indennità c/ Inail. Legenda: I = infortunio sul lavoro L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E CONGEDO PARENTALE La lavoratrice o il lavoratore i quali, successivamente al congedo di maternità/paternità, si astengono dal lavoro per usufruire del congedo parentale, in costanza di un periodo di Cig percepiscono il trattamento di integrazione salariale, più favorevole e non cumulabile con il congedo. Ove il congedo parentale abbia avuto inizio prima dell'intervento della Cig, lo stesso potrebbe essere interrotto, con il conseguenze accesso alla cassa integrazione. Nell'esempio, in congedo parentale è iniziato il 25 luglio 2013: in questo caso il dipendente fruisce del congedo fino al 4 agosto, mentre dal 5 agosto percepisce il trattamento - più favorevole - della cassa integrazione. Legenda: MF = maternità facoltativa (congedo parentale); C = cassa integrazione L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' In questo caso prevale l'indennità di maternità obbligatoria. Vige infatti un divieto assoluto per il datore di lavoro di porre in Cassa integrazione guadagni la dipendente dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fatta salva l'ipotesi di sospensione dell'intera attività aziendale o del reparto funzionalmente autonomo. Nell'esempio, non trattandosi di sospensione dell'intera attività aziendale, la dipendente non può essere posta in Cig, quindi percepirà il trattamento previsto per la maternità. Legenda: MO = maternità obbligatoria (congedo di maternità) L'ESEMPIO CASSA INTEGRAZIONE E RIPOSI GIORNALIERI I riposi giornalieri (art. 39 Dlgs 151/2001) non spettano in caso di sospensione anche con riferimento alla singola giornata. Spettano invece per le giornate di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Supponendo che la dipendente abbia già terminato il periodo di congedo parentale e che il figlio compirà un anno nel mese di settembre, nell'esempio sotto riportato i riposi spetteranno dal 1° al 4 di agosto. Dal 5 al 31 di agosto, invece, prevale il periodo di sospensione per Cig. Legenda: L = riposi giornalieri; C = cassa integrazione