Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 042 del 19 Febbraio 1929
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Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 042 del 19 Febbraio 1929
Conto corrente con la Posta GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA PARTE PRIMA Anno 70° Ron - Martedl, 19 febbraio 1929 Abbonernenti. Anno In Roma, sia presso l'Amministrazione che domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e (Paesi All'estero In dell'Unione postale) . (Paesi dell'Unione postale) . , L. 100 60 40 a 200 120 TO 10 120 40 25 80 50 , • . . . - Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'AmIninistrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti. La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso. In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagemento del corrispondente importo. DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA Numero 42 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gaz• zetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) à fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero. Il prezzo det supplemmenti ordinari e straordinari 6 nssato in ra• gione di cent. 5 per ogni pagina. Gli abbonantenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta UfBciale » Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) ovvero presso le librerie concessionaric indicate nel seguente elenco. L'iniporto degli abbonamenti domandati per corrispo11denza deve essere versato negli Uffici postali a favore <lel conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924. Le richieste di abbonamenti alla Ga:retta Ufficiale vanno fatte a parte¡ non unitamente, cioë, a richieste per abbonanienti ad altri periodici. a I}. • . Trim. a II) lloma, sia presso l'Ainministrazione che dolnicilio ed in tutto il Regno (sola Parte All'estero Sem. ANNo VII - - Per 11 prezza degli annunzi da inserire nella « Gazzetta UfBciale a Vegganet le norme riportate nella testata della parte seconda. GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO - PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI Gazzetta Ufaciale ne tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. Ancona: Pogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. Arezzo: Pellegrini A., via Cavoqr, 15. Ascoli Piceno: Inten<Ienza di finanza (Servizio vendita). Agnelli F., via Principe Umberto, 25. Asmara: A. A. e F. Cicero. Avellino: Leprino C. Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. Belluno: Silvio BeBenevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. Bengasi: Russo Francesco. netta, editore. Bergamo: Libreria internazionale Istituto italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I. Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Farini, 6. Bolzano: Rin-' freschi Lorenzo. Brindisi: Cariucci Luigi. Caserta: F. Croce e Figli. Caltanissetta: P. Milia Rusto. Catania: Libreria Editrice Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internastonale, via Vittorio Emanuele, 135. Catanzaro: Scaglione Vito. Chieti: F. PicciTilli. Como: Nani e C. Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). Cremona: Libreria Sonzogno E. Cunco: Lilareria Editrica Salomone Giuseppe, via Roma, 68. Bianc1tini. piazza Pace, 31. Enna: G. B. Buscemi. Ferrara: G. Lunghini e F. Firenze: llossini Armando, piazza Unita Italiana, 9; Intta Bemporad e Figlio, via del Proconsole. 7. Fiume: Libr. Pop. Minerva », via Galilei, 6. Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. Foggia: Pilone Michele. Forll: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editt. Intern., via Grosseto: Signorelli P. Petrarca, 22-24-t. Imperia: 8. Benedusi: Cavillotti G. Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. Livorno: 8. Belforte e C. Lucca: S. Belforte e C. Macerata: P. M. Ricci. Mantova: U. Mondort, Corso Vittorio Emanuele, 54 Messina: Ferrarcr, Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Galleria Vittorio 3manuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2: Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio. Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Afadolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi. Novara: R. Guaalio, Corso Umberto I,, 26; Ist. Geogr. De Agostini. Nuoro: Afargaroli G.. Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele 335. Parma: Libreria L'iaccadorf, Socicia Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. Pavia: Bruni 2\farelli. Perugia: Natale Simonelli. Pesaro: Rodope Gennari. Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, 10-12. Pisa: 3finerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo. n. Pistoia: A. Pacinotti. Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. Potenza: Intendenza <fi Finanza (Servizio vendita). Ravenna: E. Lavagna & Figli. Reggio Calabria: R. D'Angelo. Reggio Emilia: Lvigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. Rieti: A. Tomasetti. Roma: Fratelli Treves den'A.L.I. Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Organi, 88, Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto 6; A. Vallardi, Corso Vitt. Eman.; Libreria, Littorio; Jatituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo, via Marghera. 6. Sansevero: Luigi Venditti, Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. Piazza Municipio, 9. Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. Savona: Pietro Lodola. Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. Siracusa: C. Greco. Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9. Taranto: Fratelb Filippi. Spezia: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. Teramo: Terni: Stabilimento Alterocca. Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli L. D'Ignazio. Treves delfA.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vitt. Em.. 82. Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. Treviso: Longo & Zoppelli. Trieste: Licinio Cappellt. Corso Vitt. Em., 12: Treves & Zanichelli. Tripoli: Libreria IIinerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. Varese: 3Iaj & 3falnati. Venezia: Timberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. Vercelli: Bernardo Cornale. Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. Viterbo: Fratelli Buffetti. Zaza: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito. La presso - « - Aquila: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - --- - - - « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONCESSIONARI SPECIALI. Torino: Rosemberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Crittoforis. CONCESSIONARI ALL'ESTERO. Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. Buenos Ayres: Librevia Italiana Afo. dcyna Alfredo E. Hele & C., Lavalle, 485. Lugano: Alfredo Arnold, Rue I,uvini Perreghini. Parigi: Societò Anonima Libreria Itahana, Rue du 4 September, 24. CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. Messaggerie Italiane: Rologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum: Milano; Napoli, via Mezzocannone 'I; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24. - - - - - - - Veggans! Io modificazioni all'ultimo apportate comma delle SOMM A R I O norme 634. - Presidenza del Consiglio del Ministri: Autorizzazione a promuovere la X Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo in Milano . . Pag. 830 . . , , . . . . . . . . Numero di LEGGI E DECRETI oubblicazione LEGGE 29 novembre 1928, n. 3421. 632. Conversione in legge del R. decreto=legge . 633. - 29 'dicembre finanza per .* Pag. 830 LEGGE 3 gennaio 1929, n. 52. Conversione in legge del R. decreto=legge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio della importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione. Pag. 880 delle Inserzioni Foglio « - ». LEGGE 7 gennaio 1929, n. 53. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cau. zionali dei commercianti, alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari Pag. 831 . 635. - 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di l'industria automobilistica e per le strade Inserite nella testata del LEGGE . . . gennaio 1929, n. Conversione in legge del R. decreto=legge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello 7 54. Stato................Pag.831 636. - LEGGE 3 gennaio 1929, n. 55. Conversione in legge del R. decreto=legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approva7ione del nuovo sta. tuto del Banco di Sicilia Pag. 831 . . . . . . 637. - . . REGIO DECRETO-LEGUE 21 gennaio 1029, n. 134. Anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese Pag. 831 , , . . , , , . 19-11-1929 (VII) 83() 638. - REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. Approvazione dello statuto organico italiana della Croce Rossa . 039. - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA - . . . Ill. dell'Associazione . . . Pag. . Pag. 640. - 642, - - . . - - rizzato a promuovere in Milano, ai termini e per gli effetti dei Reg, decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 apri le 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la X Esposizione internazio nale del ciclo e del motociclo. (488) . . Numero di DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1929. Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 20 novem= bre 1926, relativo al rilascio dei certificati di abilitazione a disim= pegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in n. . Regno d'Italia, e provinciale degli agricoltori , e . . di farla Pag. 1927, di finanza per l'industria per le strade. anandando osservare Data a Roma, chiunque spetti a legge come di osservarla dello Stato. 847 DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente della Federazione Pag. 847 provinciale fascista degli agricoltori di Catania addl 29 novembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. . DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente della Federazione . 20 dicembre de,creto-legge Ordiniamo che la presente, anunita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Mussoux1 - 1\fARTELLI - Moscox1 - GIvuurt - CIANO. Visto, il Guardasigilli: Rocco. DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente del Sindacato pro= vinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona. Pag. 847 Nuoro e il R. provvedimenti 846 DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929. Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ronciglione e nomina del commissario straordinario. Pag. 846 di legge contenente 2416, automobilistica DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del segretario dell'Unione indu= Pag. 846 striale fascista della provincia di Vercelli = , GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA . Pag.845 3421, n. VITTORIO EMANUELE III PER . REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3313. Riunione dei comuni di Priò, Vervò, Vion e Très in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Très ». 1928, Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria autoy mobilistica e per le strade. 3312. REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, Aggregazione del comune di Rivarone, nonchè della parte della frazione Fiondi dipendente dal comune di Pag. 845 Pietra Marazzi, al comune di Bassignana . DECRETI 632. pubblicazione LEGGE 29 novembre n. Pag. E LEGGI REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3311. Aggregazione al comune di Tremosine della frazione Pag. 845 , Campione del comune di Tignale . 644, . REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 148. Approvazione della convenzione 10 gennaio 1929 per la concessione al comune di Padova dell'esercizio dell'esi= stente tramvia extra=urbana a trazione elettrica da Ten. Pag. 844 carola a Villa di Teolo . 643. . . N. 42 836 REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3428. Nomina di una Commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Or= dini Mauriziano e della Corona d'Italia, per un più rigo= Pag. 844 roso assetto delle norme stesse . 641. 832 REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2897. Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione indu· striale fascista di Valsesia; riconoscimento giuridico del. l'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli; e approvazione dello statuto di quest'ultima Unione nonch3 di quello dell'Unione industriale fascista di Biella. - Numero di LEGGE 3 633. pubblicazione gennaio 1929, n. 52. Conversione in legge del R. decreto=legge 8 novembre 1928 n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio della importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelli destinate alla esportazione. - DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli Pag. 847 e agricoltori di Avellino , . . . . . . , , : VITTORIO EMANUELE III PER - RE D'ITALIA DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929. Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS, Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica. Pag. cambi e la Camera dei e deputati hanno approvato, promulghiamo quanto segue: Articolo unico. legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio delPimportazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione. n. 848 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Autorizzazione a promuovere la X Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo in Milano. decreto 13 gennaio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 1 Finanze, 11 Gruppo ciclo e motocirlo dell'Associazione naziofoglio n. 2 nale fascista industriali dell'automobile, aviazione e ciclo fu autoCon e Noi abbiamo sanzionato E' convertito in delle rendite. Pag. DEL Il Senato 848 DISPOSIZIONI E COMUNICATI Ministero delle finanze: Media dei GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ulliciale delle del Regno d'Italia, mandando a chinnque e di faitt Data osservare a Roma, come legge addì 3 leggi e dei decreti spetti di osservarla dello Stato. gennaio 1920 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. re:Mrato Moscosi , Visto, il Guardasigilli: Rocco. -- MARTELLI. 19-11-1929 (VTI) GAZZETTA UFFIO ALE DEL REGNO D'ITALIA - - N. 42 831 I di Numero pubblicazione Numero di 634. 53. LEGGE 7 gennaio 1929, n. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali dei commercianti, alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari. pubblicazione 636. LEGGE gennaio 1929, n. 55. Conversione in legge del II. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia. 3 VITTORIO E3IANUELE III VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO VOLONTÀ E PER DELLA PER GRAZIA DI NAZIONE DIO E VOLONTÀ PER DELLA NAZIONE RE D'ITALIA RE D'ITALIA Il Senato Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: E' convertito 1927, convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi dei commercianti, alle garanzie dei mutui edilizi e alla Cassa di presidenza dei sanitari. Ordiniamo che la sia inserta del e nella ruecolta Regno d'Italia, di farla Data presente, munita del sigillo dello Stato, a Roma, lando man osservare ulliciale delle leggi e dei decreti chinnque spetti di osservarla a addl 7 2211, n. 1929 gennaio - e in deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: il R. decreto-legge l'approvazione del legge concernente 27 novembre nuovo statuto del Ranco di Sicilia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta del Regno d'Italia, e nella Data Roma, a ulliciale raccolta mandando di farla osservare dello Stato. legge come la Camera dei Articolo unico. Articolo unico. E' e Noi abbiamo sanzionato gennaio addì 3 dei decreti di osservarla e dello Stato. legge come delle leggi chiunque spetti a 1920 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. ÍOSCONI Anno VII Visto, il Guardasigilli: - ÀÍARTELLI. Rocco. VITTORIO EMANUELE. MOSCONI. Visto, il REGIO Guardasigilli: Rocco. DECRETO-LEGGE 24 gennaio Anticipazioni del l'Acquedotto pugliese. Numero di pubblicazione 635. LEGGE 7 gennaio 1929, n. PER Conversione in legge del II. 2000, concernente operazioni di l'Istituto nazionale per le case GRAZIA DI decreto=legge 3 agosto 1928, finanziamento a favore del= degli impiegati dello Stato. VITTORIO EMANUELE III GRAZIA DI DIO E PER RE di 1929, VOLONTÀ DELLA NAZIONE D'ITALIA' Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: DIO E PER n. Napoli all'Ente VOLONTA 134. autonomo per III DELLA NAZIONE RE D'ITALIA 19 ottobre 1919, n. 2060, n. 1365; 1920, legge Vista la legge 31 gennaio 192G, n. 100; Ritenuto che da parte del Banco di Napoli sono state accordate all'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese anticipazioni di fondi che al 30 giugno 1928 ammontavano, con i relativi interessi, a L. 30,500,7-11.99; Ritenuto che il predetto Istituto di credito si è obbligato ad effettuare all'Ente autonomo una ulteriore anticipas Visto il decreto Luogotenenziale convertito nella PER Banco VITTORIO E3lANUELE 54. n. 637. pubblicazione Numero di zione di L. 23 settembre 50,000,000 durante Articolo unico. il corrente esercizio finans ziario; n. E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo deillo Stato, leggi e dei decreti del chiunque spetti di osservarla sia inserta nella raccolta utliciale delle Regno d'Italia, mandando el di farla osservare come Data a a legge Roma, addì 7 dello Stato. Ritenuto che la somma complessiva che risulterà così somministrata all'Ente autonomo, insieme con gli interessi maturati al tasso annuo del 0.50 per cento, dovrà essere rimborsata al Banco di Napoli in cinque annualità, con asses gnazioni a Udito il gennaio 1929 - Inno VII carico del bilancio dello Stato a decorrere dals l'esercizio finanziario 1920-30; Ritenuta la necessità nrgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione delle anticipazioni di cui sopra; Sulla Consigl.io dei 3Iinistri; proposta del Nostro 3finistro Segretario di Statd per le finanze, di concerto con quello per i lavori Abbiamo decretato e decretiamo: pubblici; VITTORIO E3TANUELE. Articolo unico. 3ff'SSOLINI - ÀÍOSCONI -- ŠÍARTELLI. La Tisto, il Guarafiftili: Rocco. somma anticipato ed di L. 80,500.741.09, che il Banco di Napoli hai anticiperà all'Ente autonomo per l'Acquedottö 19-11-1929 (VII) 832 - GAZZETTA UFFICfALE DEL REGNO D'ITALIA pugliese, decreti del al 30 sarà rimborsata, insieme con gli interessi maturati giugno 1929, al tasso annuo del G.50 per cento, mediante cinque annualità anticipate, comprensive di ammortamento e di interessi al tasso medesimo del 6.50 per cento, con assegnazioni a carico del bilancio del Ministero dei layori pubblici, a decorrere dall'esercizio 1929-30. osservarlo Gli impegni limiti generali relativi dovranno considerarsi all'infuori dei Dato Regno d'Italia, e a di farlo Roma, - N. 42 mandando a chiunque spetti di osservare. addì 21 gennaio 1929 Anno VII - «VITTORIO E3IANUELE. MUSSOLINI lŠÍOSCONI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Anno VII ]?efistrato alla Corte dei conti, addi 9 febbraio 1929 Atti del Governo, registro 281, foglio 85. SIRovicH. - di spesa. Il Ministro per le finanze è nutorizzato conseguenti variazioni di bilancio. Il presente legge; presentazione del Ordiniamo che il Stato, alle - -- decreto sarà conversione in alla provvedere a presentato al Parlamento per la proponente è autorizzato relativo disegno di legge. il Ministro presente decreto, Statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Itossa. munito del sigillo dello leggi e dei dechiunque spetti di os- CAPo I. sia inserto nella raccolta nñiciale delle creti del Regno d'Italia, servarlo e di farlo mandando a Disposizioni generali. osservare. Art. 1. Dato Roma, addì 24 gennaio 1929 a - Anno VII L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondecreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034. damentale il R. ylTTORIO E3IANUELE. híUSSOLINI - ÀIOSCONI --- ÛIURIATI. Essa ò posta sotto l'Alto Patronato delle Loro 3Iaestà il Re e la Regina d'Italia. Art. 2. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi M febbraio 1929 Atti del Governo, registro 281, foglio 128. SIROVICH. Anno VII -- In forza al R. decreto 9 settembre 1907, n. ciazione è investita del privilegio dei distintivi biliti dal VI Cap. della Convenzione di 545, l'Asso- titoli staGinevra 6 luglio e 190G. Numero di pubblicazione L'emblema 638. ItEGIO DECRETO 21 gennaio 102.3, n. 111. Approvazione dello statuto organico dell'Associazione liana della Croce Rossa. bianco, GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Visto Part. 1928, n. 5, ultimo comma, 2034, concernente di neutralità, e il bracciale della Croce Rossa, essendo segni possono essere usati senza speciale au- non torizzazione. Quando l'Associazione presta servizio per le forze armate dello Stato, l'uso dei distintivi è regolato dalle disposizioni dell'autorità militare competente; negli altri casi, dal presi- RE D'ITALIA sto dell'Associazione è la croce rossa in campo dell'art. 18 della citata Convenzione. norma La bandietra ita- VITTORIO E3IANUELE III PER a dente generale dell'Associazione. L'emblema dell'Associazione è impresso sulla bandiera gli atti dell'Associazione, sul materiale dei servizi sanitari, sul bracciale del personale e sugli stemmi simili ad un modello unico stabilito dal presidente generale, da collocarsi esternamente all'ingresso delle sedi degli organi della Croce Rossa e deli servizi dipendenti. Il presidente generale vigila con ogni cura affinchè non si verifichino abusi dell'emblema, invocando l'ausilio delle autorità dello Stato per prevenirli el reprimerli e denunziando i responsabili per le sanzioni penali di cui alla legge 30 giugno 1912, n. 740. I Comitati provinciali ed i Sottocomitati, per intervento delle rispettive rappresentanzei a cerimonie, usano la bandiera nazionale, secondo norme stabilite dal presidente gesociale, del R. decreto-legge 10 agol'ordinamento dell'Associa zione italiana della Croce Rossa ; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se di Stato, 3Iinistro Segretario di Stato per l'interno per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: gretario e articolo unico. su tutti nerale. E' approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, composto di 20 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra. Lo statuto dell'Associazione suddetta e l'annesso regolamento generale, approvati con R. decreto 9 maggio 1920, sono abrogati. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del ßtato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle sigillo dello leggi e dei CAPO II, Ordinamento delf Associazione. Art. 3. L'Associazione esplica la propria attività al un Comitato centrale; a mezzo di: b) Comitati provinciali; m Bottocomitati; d) Delegazioni; c) Comitati, Nottacomitati f) Delegazioni all'estero. e Delegazioni nelle Colonie; ' 19-n-1929 (VII) A norma dell'art. - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA decretodegge I del R. 10 agosto 1928, 2031, il presidente generale costituisce, con il Consiglio direttivo, il Comitato centrale, che ù l'organo centrale del h) delibera gli altri - N. 42 regolamenti 833 per i servizi de1PAsso) n. ClüZIOHO l'Associazione. Il Comitato centrale i; nomina il direttore generale dell'Associazione; l) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente statuto e dai regolamenti; dispone di propri uflici esecutivi permanenti, la cui direzione è aílidata al direttore generale delPAssociazione, nominato dal Consiglio direttivo e posto alle dipendenze immediate del presidente generale. Le attribuzioni di questi uffici, il loro ordinamento tecnico ed a.mministrativo, 10 stato giuridico, la pianta organica del personale addettosi, sono disciplinati dal regolamento interno previsto dall'art. 11, lettera b), del citato Regio decreto. Anche gli organi locali possono disporre di uffici e di personale esecutivi, disciplinati dal regolamento stesso. m) , propone le modificazioni presidente generale ha la rappresentanza morale e giu- l'esecuzione delle deliberazioni adottate; nomina le cariche degli organi dipendenti; istituisce e sopprime i Sottocomifati e le Delegazioni; adotta tutti i prossedimenti richiesti per il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato centrale e degli organi che ne dipendono e che non attribuiti al esercita tutti trale; statuto Nei la e dai casi Consiglio direttivo gli altri poteri regolainenti. di L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per, firmato dal presidente generale e fatto pervenire iscritto, ai singoli componenti cinque sentiquattro ore prima almeno responsabilita Consiglio direttivo, con del Comitato cenconferitigli dal presente tutti Per delega del presidente generale egli amministra la dis seiplina del personale militare e non militare dell'Associazione. 11 direttore generale funge infine da segretario siglio suddetto, con voto consultivo. del Con· Art. 7. presidente generale adotta sotto deliberazioni di competenza del l'obbligo di sottoporle al Consiglio le stesso per la ratifica neilla sua prima adunanza. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle forze armate dello Stato, il presidente generale as- poteri, diventando Punico rappresentante dell'intera Associazione, e, d'accordo con i Ministri competenti, nomina i delegati dell'Associazione presso le forze eume giorni prima della seduta o nelle convocazioni d'urgepza. Al direttore generale dell'Associazione è affidato il pratico svolgimento dei servizi e delle attività sociali in tempo di pace e in tempo di guerra, secondo gli ordini e le direts tive del presidente generale e del Consiglio direttivo. 11 urgenza sua dell'Associa- Art. 6. ridica dell'Associazione e ne dirige ogni attività; convoca e prepiede il Consiglio direttivo del Comitato centrale; cura siano statuto Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Art. 4. Il allo zione. i I Comitati provinciali residenti nelle sedi dei Comandi di centri di mobilitazione d'armata sono, di massima, della Croce Ilossa Italiana. Corpo Con ordinanza del presidente generale dell'Associazione è stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la rispettiva speciale competenza territoriale. mobilitate. Nelle pubbliche calamità il presidente gelnerale assume la direzione di tutti i servizi di soccorso dell'Associazione. Art. 8. presidenti dei Comitati provinciali e del Sottocomitati e presiedono le adunanze dei rispettivi Consigli; provvedono alla esecuzione dei deliberati nonchè delle disposizioni e delle direttive del Comitato centrale; vigilano sul regolare funzionamento dei servizi e degli ullici dipendenti nella propria circoscrizione; in caso d'urgenza assumono i poteri dei rispettivi Consigli, salvo ad esporre il proprio operato alla prima adunanza per la ratifica; svigilano e coordinano l'azione degli organi dipendenti ed esercitano tutti gli altri poteri ad essi conferiti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Associazione. I presidenti hanno facoltà di delegare uno dei consiglieri a sostituirli o rappresentarli in caso di assenza o d'impedimento. La delega deve essere approvata dal presidente geI 'Art. 5. Consiglio Il e direttivo del convocano Comitato centrale: a) delibera nel mese di seittembre il bilancio preventivo nel mese di aprile il conto consuntivo dell'Associazione, mantenendovi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di þace; bilancio e conto consuntiro da sottoporsi all'approvazione del Ministero de1Pin- terno; e b) approva nel mese di settembre il bilancio presenti.vo nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato cen- trale; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera a) di questo articolo; c) approva nel mese di settembre i bilanci preventivi e nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera a) di questo articolo; d) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei còmpiti dell'Associazione; c) delibera l'accettazione di lasciti delle somme disponibili, l'acquisto e e doni, l'investimento Palienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; f) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di nerale. Art. 9. I Consigli dei Comitati provinciali e propri bilanci preventivi ed adottano i provvedimenti necessari per deliberano i tutte lo le varie attività dell'Associazione nei svolgimento di limiti del proprio territorio, ed hanno le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti. Sottocomitati; g) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi localij dei Sottocomitati i conti consuntivi; I regolamenti speciali ciazione la stabliscono o anali superiore approvazione. particolari dei deliberazioni servizi dell'Assodebbono riportare 19-11-1929 (VII) $34 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - Art. 10. I Comitati tato direttamente dal Comidal Comitato cen- provinciali dipendono centrale; i Sottocomitati dipendono trale per il tramite del rispettivo Comitato provinciale; le Delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Conitato dente ad provinciale, generale siano eccezione di quelle che dipeindenze alle assegnate dal di presi un Sot- 10comitato. La stessa norma vale anche per ione nelle Colonie. Le Delegazioni generali all'estero che hanno il ogni Stato, per nel nei fini mente dal Comitato nome stesso e della e - N. 43 quali l'Associazione farà impartire istruzioni teoriche e pratiche. Le squadre possono essere fornite di particolari distintivi, di segni di riconoscimento ed eventualmente anche di divisa una comune. deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero del. l'interno, disciplina la iscrizione, l'amministrazione, il sers vizio ed i corsi d'istruzione dei « Volontari del soccorso »« Un apposito regolamento, gli organi dell'AssociaArt. 15. e le uniche Delegazioni còmpito di unire i connazionali Rossa, dipendono diretta- Croce Delegazioni ntrale; le varie in I soci si e nuo Stato dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva Delegazione generale. I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di distinguono temporanei. Sono inscritti quali categorie: benemeriti, porpetui in tre soci benemeriti coloro che abbiano operato altamente ed utilmente per i fini dell'Associazione ovvero che versino, per tale iscrizione, una quota non mi- di di lire tremila. I soci benemeriti sono proclamati dal direttivo del Comitato centrale. Sono inseritti quali soci perpetui coloro che versino a tal íine una quota non minore di lire duecento. Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di come soci temporanei coloro che a tal fine quota di lire dieci annue. E' ammesso il passaggio dalla terza e dalla seconda categoria a categoria superiore, previa integrazione della quota Provincia. nore Consiglio La istituzione dei Sottocomitati alla facoltà del presidente fissarne i limiti territoriali. e messa delle Delegazioni è generale, cui spetta ri- Sono inseritti una Delegazione a Sottocomitato, secondo le al preicedente art. 5, lettera f). di cui norme versino una relativa. I nomi di persone defunte, a richiesta della famiglia o di che vogliano onorarle, possono essero inscritti quali soci benemeriti o perpetni « ad memoriam », mediante verterzi Art. 11. samento il di Comitato provinciale Qualora Consiglio Sottocomitato non si trovi in grado di funzionare tunque richiamato non si uniformi alla legge, allo ai regolamenti e alle direttive dell'Associazione, un o di o quan- statuto, può esConsiglio di- sere sciolto dal presidente generale, sentito il rettivo del Comitato centrale. Il presidente generale provvede, secondo i casi, alla noinina di una nuova rappresentanza o di un commissario per la temporanea amministrazione dell'organo dipendente. In caso di dimissioni del presidente o deel Consiglio di un Comitato al come Sottocomitato, comma precedente. o il della quota relativa. un presidente generale provvede Art. 16. Ogni ente collettivo, condizioni indicate nel come socio benemerito temporaneo pubblico o privato, può, alle stesse precedente articolo, essere inscritto o perpetuo. Per l'iscrizione a socio la quota annua è di lire venti. Art. 17. Gli inseritti all'Associazione nazionale combattenti ed als invalidi di guerra, che, attraverso la propria Associazione, domandano di diventare soci l'Associazione mutilati ed della C.R.I., versano lire cinque (compreso ditessera) per il primo anno e lire tre per ciascuno temporanei Art. 12. Presso può di ogni eissere Comitato istituita una stintivo ed provinciale Sottocomitato ogni sezione femminile, in conformità opportunamente disciplinate dal e con finalità direttivo del Comitato centrale. Tutte le sezioni femminili formano l'« Unione norme e anni successi.vi. Per la iscrizione come socio degli degli ex zioni e benemerito o perpetuo, sia combattenti e dei mutilati, sia delle rispettive ser federazioni, la quota è, rispettivamente, di Iire mils Consiglio lecinquecento femminile ilella Croce Rossa » sotto PAlto Patronato di Sua Maestà la Regina d'Italia ei presieduta dal presidente generale del- Con deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale uguali concessioni possono estendersi ad Associazioni analoghe ed ai rispettivi soci, e ad altrei collettività e l'Associazione. e di lirei cento. rispet- tivi componenti. 'Art. 13. Art. 18. La delegata per le infermiere presso il Comitato centrale ispettrici presso i Comitati provinciali ed i Sottocomitati intervengono con .voto consultivo alle adunanzet, rispettisvamente, del Consiglio direttivo e dei Consigli quando si trattino argomenti relativi al servizio ed al personale di infermiere volontarie e professionali e di assistenti sanitarie. e le Art. 14. Si perde la radiazione. ciale ranno Co,mitato iscrizione di sguadre di « e Sottacomitato Volontari volontari del del può aprire sorentso pubblico » elle soccorso, una spe costitui ed alle di socio in seguito a dimissione o á La radiazione ha 1° quando il luogo: socio, dopo formale difIlda i pagamenti dovuti; per iscritto, non abbia effettuato 2° quando il socio venga a trovarsi in uno dei casi previsti nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e in ogni altro caso di indegnità morale e Ciascun qualità politica. All'ammissione e alla radiazione dei soci provvedono, ris i presidenti ed i Consigli dei singoli Comi- spettivamente, tati e Sottocomitati. 19-r-1929 (VII) - GAZZETTA UFFICl ALE DEL REGNO D'ITALIA la radiazione l'interessato può ricorrere al Condirettivo del Comitato centrale. siglio b) clie Contro ufficiali, servizio; N. 42 sottufficiali 835 o militi della Croce c) che abbiano con l'Associazione rapporti d'interessi per concessioni o per contratti di prestazione di opere, di somministrazioni e forniture. Art. 19. I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati, di gennaio di ciascun anno, convocano in assemblea i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta e da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere nel siano Rossa italiana in - mese espresso dai singoli Art. 26. E' data facoltà all'Associazione italiana della Crocel Rossa: a) di conferire la ricompensa « al merito » istituita nel soci. CAPO III. Patrimonio cd 1913 e gnalati amministrazione. destinata a premiare coloro i servizi all'Associazione quali stessa con abbiano azioni reso se- personali, suoi servizi in guerra od pace ; b) di conferire al proprio personare mobilitabile, dei ruoli per i servizi del tempo di pace e per i servizi del tempo di guerra, che abbia 25 anni di iscrizione nei ruoli stessi, o comunque si siano distinti nei in Art. 20. Il patrimonio dell'Associazione è unico, è amministrato Consiglio direttivo del Comitato centrale, e non può essere adoperato che per i fini di guerra e di pace dell'Asso- dal la ciazione. « Croce di anzianità », istituita nel 1917; di premiare con speciali medaglie o c) diplomi « di bebisogni economici; d) di distribuire medaglie e diplomi di propaganda. La specie ei il conferimento delle suddette ricompense e le norme relative sono disciplinate da regolamento speciale, deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero delPinteirno. Art. 21. nemerenza » L'esercizio finanziario comincia gennaio e termina liquidare, esigere e parelative al detto periodo, gare l'esercizio si protrae lino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo; nel quale giorno Pesercizio stesso è defiPerò, all'effetto delle operazioni l'importo col 31 dicembre. col 1° di chi sovviene ai suoi aitivamente chiuso. La gestione del patrimonio golamento di amministrazione sociale è e disciplinata CAPo .V. dal re- di contabilità. Disposizioni transitorie. Art. 22. Art. 27. I Comitati provinciali ed i Sottocomitati hanno autonomia amministrativa per la propria gestione, secondo le norme del rígolamento di amministrazione e di contabilità. Le Delegazioni Dalla data di tati di nel lianno di regola che per circostanze non Regno, essendo organi di propaganda, gestione di fondi e di patrimonio, salvo speciali ne siano autorizzate dal presiArt. 23. bono riportare l'approvazione dell Consiglio diretti.vo del Comitato centrale. Art. 24. Un elenco sommario di tutte le deliberazioni dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati deve essere trasmesso tri- mesti•almente al presidente generale, che può richiedere sollecitamente copia delle deliberazioni non soggette ad approvazione superiore e pronunciarne l'annullamento entro un mese dal giorno di ricevimento della copia, sentito il parere del Consiglio direttivo del Comitato centrale, e dopo aver all'organo interessato schiarimenti e deduzioni. L'annullamento può essere pronunziato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazioni di leggi, di statuto o di regolamenti, ovvero risulti gra.semente lesiva agli interessi richiesto dell'Associazione. CAPo IV. Disposizioni Le carielie dell'Associazione con Non incarichi retribuiti sono del . presente statuto. L'attuale competenza territoriale dei Sottocomitati, esistenti alla data predetta in sede diversa dai capoluoghi di provincia, puo esserei conservata, ferma restando la favoltà di eventuali anodificazioni, in ogni tempo, da parte del presidente generale. Art. 28. Le amministrazioni elettive in carica nei Comitati e Sofdata di approvazione del presente statuto tocomitati alla sostituite provvisoriamente da commissari fino a quando non sarà possibile costituire le normali amministrazioni, secondo le disposizioni del presente statuto. I delegati all'interno, già nominati alla data predetta per il triennio 1927-29, s'intendono nominati per il quadriennio 1929-32, ferma restando la facoltà di revoca, in ogni tempo, da parte del presidente generale. Agli effetti delle disposizioni concernenti la durata delIq cariche, il primo guadriennio scadrà il 31 dicembre 1932. saranno Art. 29. e non compati- dall'Associazione. possono essere nominati alle cariche stesse i soci: che siano stipendiati, salariati o colaunque dipen- a) denti dall'Associazione presente statuto i Comii Sottocomitati e le Dele- per i soli servizi di reclutamento e mobilitazione del personale neli riguardi dei Comitati provinciali di cui all'art. I Sono gratuite del Comitati, capoluoghi varie. Art. 25. Lili i di Provincia, assumono lá gazioni aventi sede nei qualifica e le attribuzioni di « Comitati provinciali », rimanendo così, ed a tutti gli elfletti, modificata e stabilita la; rispettiva competenza territoriale, salvo quella speciale e gleinte generale. Le deliberazioni dei Consigli dei Comitati e Sottocomitati che riguardano spese alle quali si intenda far fronte anediante storni di bilancio o nuove o maggiori entrate, deh- approvazione circoscrizione, abrogate presente statuto tutte le o disposizioni contrarie incompatibili Visto, d'ordine Il Capo del Opverno, Primo con a quelle del esso. di Sua Maestà il Re: Ministro, Ministro ÀÍUSSOLINI. per l'interno•. 19-11-1929 (VII) 836 Numero di pubblicazione - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 639. Vercellli, REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2897. Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista di Valsesia; riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fasciata della provincia di Vercelli; e approvazione dello statuto di quest'ultima Unione nonchè di quello dell'Unione in. dustriale fascista di Biella. dico con GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ PER alla quale viene concesso il Part. 2 del presente decreto. decreti del osservarlo Dato DELLA N. 43 riconosci1nento giuri- Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ulliciale delle leggi e dei VITTORIO EMANUELE III PE2 - Regno d'Italia, mandando di farlo osservare. e Roma, a a addì 29 novembre 1928 chiunque spetti - di Anno VII .VITTORIO EMANUELE. NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto SG settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile: 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1920, n. 1130, alla Confedeirazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti; Viste le domande in data 12 maggio 1927 e 10 settembre 1928, con le quali la presidenza di detta Confederazione ha chiesto che, in relazione ai derlla circoscrizione amministrativa del Regno, implicanti la costituzione della provincia di Vercelli, sia il revocato quest'ultima e quello dell'Unione Biella da essa dipendente; gli articoli 4 riconoscimento giuri- industriale fascista di legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 3G del relativo regolamento 1° luglio 1920, n. 1130; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 31inistro per le corporazioni, di concerto col 31inistro per l'interno; Abbiamo decretato e e E' revocato il decretiamo: riconoscimento di Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli. Art. Valsesia, 1720, ed giuridico delPUnione indu- E' costituita, con sede in Vercelli, l'« Unione industriale provincia di Vercelli ». Dell'Unione fa parte l'Unione industriale fascista di Biella costituita come unione locale a sensi delPart. 5, lettera u), dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Art. quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli effetti della legge stessa, ha la rappresentanza legale di tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Vercelli, salva la competenza dell'Unione industriale fascista di Biella nei limiti e secondo le norme stabilite dal rispettivo statuto. In col Nostro decreto 26 in conseguenza è eliminata dal- Art. 3. L'Unione è - Art. E' il riconoscimento giuridico, a norma ed agli legge 3 aprile 192G, n. 503, e del relativo regoJamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, con competenza territoriale sulla provincia di Vercelli e con sede in Vercelli. Sono approvati: lo statuto di detta Unione industriale faseista della provincia di Vercelli e lo statuto delPUnione industriale fascista di Biella (castituita nel seno della prima e legalmente riconosciuta col ripetuto Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720) secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Mi- Le concesso ilisposizioni contenute regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, delibera- zioni e istruzioni della Confederazione. Art. 4. effetti della Art. normei di 2· nistro proponente. E' fatta riserva di provvedere, l'approvazione della nomina dei strialei fascista della provincia di 2. L'Unione industriale fascista della provincia di Verrcelli fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana. concesso settembre 1920, n. l'elenco annesso allo stesso Nostro decreto (parte III Unioni locali miste) l'indicazione « Unione industriale fascista di Valsesia ». 1. fascista della 9 della Art. 1. striale fascista · - mutamenti dico dell'Unione industriale fascista di Valsesia, sia concesso il riconoscimento giuridico all'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, e siano approvati lo statuto di Visti MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 29 diceml>re 1928 Anno VII Atti del Governo, registro 279, foglio 189. SIROVICH. termine di a dirigenti legge, l'Unione circa indu- Vercelli. collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di degli artigiani, delle cooperative industriali e deri dirigenti di aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in gelnere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle norme e deliberazioni della Confederazione. 'Art. c) 2 del Nostro decreto 26 settembre 1920, n. 1720, sono appl :Lill ::n nei rap e porti della .Unione industriale fascista della provincia di 5. L'Unione, nelPàmbito di sua competenza: a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione; b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della 3. nell'art. Il Associazioni Nazione ; cura, in relazione alle glioramento nale addetto razione fra possibilità industriali, delle condizioni morali e materiali all'industria e promuove rapporti e le ditte, anche assumendo, nei esso il mi- del persodi collahotermini 19-r-1929 (VII) delle vigenti leggi, còmpiti Tidenza d) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIK - funzioni di assistenza e e di pre- ; le Associazioni sindacali de- con produzione esistenti nella Provincia; gli procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie della e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi si concilino con quelli generali dellla Nazione e delPindustria; f) discute e risolve colle corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che, appartengono alla sua competenza e quelle che le siano deferite dalla Confederazione; si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi e dati relativi alPindustria e ai rapporti indu- g) striali; h) provvede alla nomina e designazione del rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi et dai regoJamenti; i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtil di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore. Art. 6. celli 1926, fascista della torio della Provincia stessa, eccettuata alla competenza delPUnione industriale Art. sere provincia di Verdella legge 3 aprile appartengono ai sensi e per gli effetti n. 563, tutte le ditte industriali esercenti nell domanda di La presentata ammissione alla statuto presente e la zona l'Unione e quelle impartite, genti comunicazioni a socio e es- contenere la normei e tutti dalla gli obblighi deridisciplina della Confede- razione. Nella domanda le ditte devono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura delPindustria esercitata, l'entità e la sezione di categoria a cui chie- degli impianti l'assegnazione. dono Se il ostino possegga i requisiti di legge, od ordine moralei o sindacale, oppure aver fatto parte di associazioni sinla domanda di ammissione è richiedente non gravi ragioni di richiedente, dopo datali, ne sia stato espulso, respinta, salvo il ricorso alla se il Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni. Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio triennio, che decorre dal primo giorno del semestre per solare in cui l'iscrizionei è avvenuta. La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarun mente constatata, dell'esercizio dell'industria. Se il socio non presenta le snel dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di telmpo, e così di seguito. debbono Possono partecipare regn½v mento dei contributi. rimanere riservate ai diri- L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni per categoria d'industria. Ciascuna ditta sarà asser gnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata. Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui assegnati saranno i soci esercenti industriei per le sia possibile costituire apposita sezione. L'Unione potrà autorizzare Piscrizione di sezioni un quali socio a non più quando eserciti più industrie. La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni sono deliberate dal Comitato esecutivo del- PUnione con l'approvazione della Confederazione. Ciascuna sezione sarà iscritta a cura delPUnione competente Federazione nazionale. Tutte le sezioni hanno sede presso la sede Nei rapporti esterni la rappresentanza di esse alla delPUnione. spetta esclu- sivamente all'Unione. Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà comlii- provvederà la In caso di dissenso con l'Unioney Confederazione. Art. 10. diatamente alPUnione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in mateiria di rapporti di lavoro. Nessuna ditta potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non pel tramite delle competenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Salva Peventuale applicazione, a carico dei soci contravventori, disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31, PUnione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a delle tale disposizione. Art. 11. Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, spetta all'Unione la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concerneinti i dipendenti delle ditte industriali attribuite alla sua competenza. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le; norme e le procedure determinate dalla Confederazione. pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidinanzi alla Magistratura del lavoro. L'elsercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni con- Spetta dette fedeirali. Art. mente le ditte dalla Cou- E' fatto obbligo alle ditte iscritte all'Unione di denunciare all'Unione stessa tutte le riellieste e questioni relativet ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere imme- deilPUnione deve dell'Unione l'Unione, ed del- Art. 9. terri- di Biella. attraverso direttivi dell'Unione. attribuita 7. presidenza dichiarazione di accettare le anti dal disposizioni federazione. Sono tenute altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi el dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. lato dal Consorzio stesso. industriale 837 Le ditte sono tenute ad osservare tutte le impartite dai competenti organi Tali che dovessero sorgere; 'All'Unione N. 42 istruzioni mantiene le relazioni altri fattori - 8. all'esereizio uente Art. 12. dei diritti sociali sola- iscritte ed al corrente col versa- E' fatto obbligo dellTnione, .sotto nel termini e con alle ditte di denunciare alla presidenza la comminatoria delle sanzioni di legge, le modalità stabilite dalla legge stessa e 19-n-1929 (VII) 838 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro numero del piegato sia personale controllato in relazione al capitale imritenuto, per decisione della Confederazione, no- teroimente inferiore alla media le di industrie, generale denunciare anche il esistente per tutte capitale impiegato. E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli elementi da questa richiesti per la esatta determinadei contributi, in relazione alle disposizioni di legge altri zione e alle istruzioni dellla Confederazione. Art. 13. Ciasenna sezione di categoria è convocata ogni anno dal presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo nonchè dei propri delegati all'assemblea dellTnione. Possono essere nominati anche delegati supplenti per colmare le vache si verificassero durante l'anno nei canze delegati effet- tivi. Ciascuna sezione non può però nominare più di tre delegati supplenti. Nelle assemblee di sezioni ogni ditta ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati. Per le sezioni di industria, per le gnali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti, la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per le votazioni e la rappresentanza negli organi sociali. Consiglio Il sentanti delle direttivo dell'Unione è singole sezione ha diritto ad frazioue dei un inferiore non ditte associate numero sezioni nominati con un a massimo di dell'Unione è formata dai capi di tutte le dai delegati delle stesse, eletti come al precedente articolo. Ogni sezione di temblea ogni 500 ditte associate, categoria (o con ha diritto a un delegato all sezione. I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biens rieleggibili. E' in facoltà del Consiglio di prossedere, salva ratillea delPassemblea, alla sostituzione dei consiglieri che .venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o ne sin fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le sue rinnioni sono valide quando intervenga in prima consorazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione quando si sia almeno presente un quarto dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di soti prevale il voto del presidente. nio e sono Art. 16. Il Consiglio direttivo .vice-presidente un eleggo ogni massimo di dieci dele ati. via ordinaria dal L'assemblea è convocata in presidente aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati. L'assemblea designa, scegliendoli anche fuori dei membr.i del Consiglio, la terna degli eleggibili a presidente a norma dell'art. 20; nomina inoltre ogni anno nella sua prima adudell'Unione entro il mese di due revisori dei conti; esamina ed approva la relazione morale ed 11 rendiconto finanziario, e delibera su tutte le altre speciali questioni che siano poste all'ordine del nanza VIOURO. Le assemblee sono Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Unione. valide. quando sia presente o rappre,sentata almeno la metà dei delegati; trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide quando sia presente rappresentato o almeno un quarto dei deh-gati. Le deliberazioni flebgato ynle il E' no sono ha diritto ad voto un ni diritto delega tra delegato e delegato; delegato però potrà avere più di tre deleghe. modilica al presente statuto dev'essere approvata ilaH'assemblea saria prese a maggioranza di voti. Ogni voto. In caso di parità di soti pre- del presidente. la facoltà di ammessa O un per la salidità delle deliberazioni è necesmaggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi la di due anni nel suo seno ed il tesoriere-economo. Elegge pure altri vice-presidente e col te- due membri che col presidente, col soriere-economo formano il Comitato esecutivo. Spetta resa per al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria pel conseguimento d<gli scopi statutari e l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea ge- nerale. as- frazioneo dipendenti controllati dalle un Nel cinque rappresentanti. è sempre compreso il capo della Art. 17. L'assemblea e dai rappreall'art. 13. Ogni formato conw rappresentante per ogni 1000 (o 500) dipendenti controllati dalle rappresentanti Art. 14. sezioni N. 43 'Art. 15. dipendenti. E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il - anche ad Spetta di determinare le norme interne di e di deliberarne il bilancio pre- esso funzionamento dell'Enione ventivo. Spetta istruzioni gale da pure al Consiglio direttivo di fissare in base alle della Confederazione la misura del contributo leimporsi alle ditte industriali attribuite alla sua competenza. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado Confederazione e verrà ripartito a norma di su ieriore e alla Le moda- legge. lità per la deterininazione della base del contributo e per la esuzione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità delle disposizioni dello statuto confederale. Spetta infine al Consi;;lio direttivo di deliberare sulle altre materie indiente alle lettere In. c), d), c) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 105, n. 1130. Almeno il deelmo del provento dei contributi di legali spettanza luto a dell'Unione sarà costituire il fondo garantire le contratti collettivi competenza, annualmente e e devo- patrinioniale avente per scopo di assunte in dipendenza dei obbligazioni di prelevato da essa lavoro stipulati nell'àmbito di sua da amministrarsi secondo le norme di legge. Almeno l'80 pear cento delle entrate derivanti dal prosento contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie dei previste dall'art. 18 del regolaniento 1° luglio 1920, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al coinnm precclentet. Art. 18. e partecipare all'assemblea stessa. E' in facolti\ lel due terzi dei suoi Con igiin membri, direttivo, a maggioranza di suppletivi di stabilire contributi 19-11-1929 (VII) per ditte le tranno essere iscritte alPUnione. superiori liberazioni dovranno Tali al contributo essere - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE contributi legale e non pole relative de- approvate dalla Confederazione. Art. 19. Il Comitato esecutivo: a) coadiusa il presidente c) delibera nelPesplicazione sciplinari d) esercita in siglio direttivo. I del suo sulla loro asse- di- provvedimenti di nella prima riunione suc- Art. ò presidente Confederazione, su Egli dirige 20. e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti ine assemblee l'osservanza della e generali di assenza o sidente. La nomina del a cura deliberazioni della Confederazione. E' di presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e istruzioni del Comitato esecutivo. wata secondo le, federazione. termini di Convoca il direttivo e le In il Comitato esecutivo. di impedimento è sostituito dal vice-pree di sezione Consiglio e presidente non ha effeitto se non è approlegge. L'approvazione è richiesta dalla ed istruzioni dettate dalla norme pure ad essa di provvedere in materia disciplinare degli articoli 20 e 31 e di adottare in gelnere tutti i provvedimenti necessari per assientare l'esatta osservanza, nella giurisdizione delle due Unioni, delle istruzioni e delinorma della Confederazione. Art. 25. La Ginnta federale è convocata necessario presidente il 'All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16. Il tesoriere economo dere, curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme rettivo ed alle norme alle deliberazioni del Consiglio digernerali stabilite in materia dalla Confederazione. Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione del bilancio preventivo el del conto consuntivo. delle sezioni nell'assemblea generale preseelti dell'Unione amministra- che titolari, gerenti, membri del Consiglio di zione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i stabiliti dalla disposto Biella. Art. 20. L'Unione, può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti fra quelli per cui è pre,ordinata l'Unione. L'Unione di Riella dovrà tenere costantemente informata l'Unione Provinciale delle queistioni di carattere generale delle .vertenze di sua competenza e particolarmente di e possano avere comunque ripercussioni in altre industriali comprese nella provincia di Vercelli. L'Unione provinciale potrà intervenire nella trattazione delle verteinze di competenza della Unione di Biella për de- quelle chet zone liberazione della Giunta federale, legge. quando dovesse inte- veinire esame dalla Confederazione. L'Unione provinciale Confederazione di tutti l'obbligo di tenere al corrente la gli atti, avvenimenti ei provvedi- ha indirettamente, possono interessarla. E' trasmettere, alla Confederazione tutte le des liberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazionel o l'autorizzazione della Confederazione. menti anche che, pure tenuta a Art. industriale nella progenerale vincia di Vercelli è istituita presso PUnione provincialet una Per Pindirizzo o l'autorità politica della Provincia. Dovrà interquando le vertenze stesse vengano deferite al suo ressarsene Art. 23. federale ritenga quando Art. 28. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Non possono essere eletti alle cariche sociali nè Giunta o cata 'Art. 22. retµiisiti lo Art. 27. Art. 21. delegati ogni qualvolta provinciale dell'Unione dalla Confederazione. Può pure essere convoper deliberazione motivata del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli o del Consiglio direttivo delPUnione industriale fascista di sia Confederazione. a Cona Spetta berazioni quelli esterni, vigila disciplina, adlynpie a tutte le altre funzioni che gli siano aflidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è reisponsabile dell'esatta osservanza delle nor- caso dimenti nominato dal presidente generale della terna designata dall'assemblea generale terni che in me, Spetta alla Giunta federale di stabilire le direttive di anassima per il coordinamento dell'attività dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione ins dustriale fascista di Biella, e di adottare i relativi provves dell'art. 14. norma diritto Art. 21. a per la ratifica. cessiva, a e nrgenza tutti i poteri del Conprovvedimenti in tal modo presi saranno caso 839 ragione di due rappresentanti per ciascuna Unione, dai ris spettivi Consigli direttivi. Il presidente delPUnione industriale fascista della provincia di Vercelli ed il presidente dell'Unione industriale di Biella sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice-pres anan- associate; Consiglio direttivo commlicati al Il delle ditte norma dell'art. 30 circa i a contro le ditte N. 42 sidente della Giunta federale. dato ; b) dellibera sull'ammissione gnazione alle sezioni; - 29. dell'azione composta dai presidenti e dai vice-presi- denti dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione industriale fascista di Biella, nonchè da altri rappresentanti delle due .Unioni stesse nominati, in Il sura con e ha facoltà di applicare la cenalle ditte iscritte all'Unione le quali non ottemperino la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi dai presidente dell'Unione dello Stato, e dagli statuti, regolamenti, deliberazioni della JJuione, delle Associazioni regolamenti istruzioni e 19-r-1929 (VII) 840 di superiori della categoria alle quali le - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA ditte sinuo iscritte, Art. 31. e è data facoltà successivamente Per tutto alle alla Confederazione. sposizioni di Il Comitato esecutivo dell'Unione ha facoltà di applicare sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta facente parte dell'Unione stessa, la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti <lello Stato, e dagli statuti, istruzioni Il Capo deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione; oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente; oppure sia recidiva nelle infrazioni per lo quali le fu applicata la Le deliberazioni relative devono essere ratificate Consiglio direttivo. cedente mancanze a predei fatti sospensione, ovvero per particolare gravità nell'articolo precedente; b) per atti compinti, i quali abbiano recato noenmento interessi materiali e morali dell'organizzazione indu- indienti agli striale; za c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanche dimostri difetto di senso nazionale e morale. Contro i provvedimenti di sospensione e di è espulsione la alla ammessa istanza derale, e facoltà agli interessati Confederazione, in ultima a istanza al di norma ricorrere dello Ministero delle in statuto prima confe- corporazioni. presente statuto, e e, in mancanza, alle normet di d'ordine di Sua si alle di- legge. Maestà il Re: del Governo, Ministro per le corporazioni: può istituire circoscrizione, con uffici e servizi in altri Comuni modalità da determinare in delibe- sottoporsi all'approvazione proporre alla Giunta merito, la espulsione che dettero motivo dal Confederazione E' costituita, con sede in Biella, l'« Unione industriale faseista di Biella » con competenza territoriale sul soppresso circondario di Biella. razioni da direttivo ha facoltà di federale dell'Unione, che delibera in di una ditta: della Art. 1. L'Unione Consiglio previsto statuto Statuto dell'Unione industriale fascista di Biella. della Art. 31. è non ÀÍUSSOLINI. e a) per recidiva nelle questa, Visto, la censura. quanto fa riferimento allo Art. 30. Il N. 42 Confederazione. Contro il provvedimento di censura ditte di ricorrere alla Giunta federale e dal - della Confederazione. Art. 2. L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della di Vercelli e della Confederazione generale fasci- provincia dell'industria italiana. sta sciuta ai termini della senta nella legalmente sua In legge quanto giuridicamente riconoaprile 1926, n. 503, rappres 3 tutte le ditte industriali datrici di lavoro circoscrizione. Art. 3. L'Unione è regolata oltrechè dal presente statuto Galle norme di legge, nonchò dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascia sta dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli. - --- Art. 32. Art. 4. Il segretario dell'Unione provinciale à nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mainlato, nonchè la relativa retrilnizione, sono stabilite dalConfederazione a norma dello statuto confederale. Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sin stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione. la Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente dell'IInione, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'fTnione e alla direzione dei servizi e degli uffici dipendenti, segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'TInione con voto consultivo, come pure alle riu- Il nioni delle singole sezioni. caso di scioglimento mero 1130. revoca sua competenza: glioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte; d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscricerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle contro- zione; versie che dovessero sorgere; c) assiste le ditte associate, sia nel campo economico so-: ciale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e f) di di riconoscimento, il lipblatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla lignidazione sarà de voluto in ennformitù di punnto sarù disposto dal Regio decreto pr :to dalFart. 20 del regolamento 1° luglio 1920, nuo nell'âmbito del territorio di a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione; 1>) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione; c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il mi- dell'industria ; Art. 33. In L'Unione, si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie-e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali; g) discute e risolve con le corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che appartengono alla sua competenza; li) prossede a norma e noi limiti del presente statnio alla nomina o desiguazione di rappresentanti degli indu- 19-r-1929 (VII) - striaili in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti; i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtà di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore. Art. 5. Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento. collegamento 6. fra PUnione le Associazioni e o sezioni di delle cooperative industriali, degli artigiani, le aziende industriali, il Gruppo regionale imdirigenti prese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giurididei camente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di 841 L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per Ciasern socio sarà assegnato alla all'industria esercitata. categorie d'industrie. sezione corrispondente Sarà inoltre costituita sezione di industrie varie cui una assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione. Il Comitato esecutivo potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie. La divisione in sezioni nonchè l'asstynazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte dal Comitato esecutivo sesaranno condo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione. a cura dell'Unione alle Ciascuna sezione sarà inseritta sorzio a socio deve essere presentata dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella do- devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'abicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si chiede l'assegnazione. Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino manda gran ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Mi- corporazioni. accolta, Se la domanda viene l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta. Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito. La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regodell'esercizio dell'industria. riconosciuto sarà regionale giuridicamente dal Consorzio stesso. In di dissenso caso con compilatd l'Unione, provs vederà la Confederazione. I soci 7. presidenza constatata, il Consorzio reŒionale territorialmente competente. La rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione. Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Con- Art. La domanda di ammissione larmente N. 42 Art. 9. questa. Art. nistero delle - Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regios nali giuridicamente riconosciuti, l'inscrizione avverrà presso 'Associazioni alla D'ITALIA competenti Art. Il R.EGNÒ GAZZETTA UFFICIALE DEL tenuti ad sono 10. informare l'Unione di tutte le ri- chieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione coi e tutte le controversie che potessero sorgere stessi in materia di rapporti di lavoro. soluzione, dipendenti Nessun socio potrà trattare con ciazioni sindacali di lavoratori delle presentanti competenti rappresentanti delle Asso- per il tramite dei rapAssociazioni sindacali di dase non tori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli disposizione. accordi i contratti fatti in contrasto e a tale Art. 11. Salve le disposizioni delle Associazioni di l'Unione ha la esclusiva competenza per la contratti collettivi di lavoro concernenti i grado superiore, stipulazione dei dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Con- federazione. pure all'Unione la rappresentanza dei datori di laindustriali dinanzi alla Magistratura del lavoro. L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono rego- Spetta voro Inti dalle le norme disposizioni di legge e da quelle dello statuto nonche dal- confederali. Art. 12. Art. L'esercizio golarmente tributi. I soci dei sociali diritti 8. spetta sue ai soci inseritti ed al corrente col versamento dei recon- tenuti a fornire all'Enione tutti gli elerichiesti nell'Ambito e dati che siano da essa attribuzioni. Tali comunienzioni debbono rimanere riservate ai dirigenti e federazione. tµielle impartite, attraverso Confederazione, il numero dei loro dipendenti. 10' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni singionali. dellTnione. obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui personale controllato in relazione al capitale E' pure fatto I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione. E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di dennneiare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della sono menti, notizie delle soltanto FUnione, dalla Con- il numero del impiegato sia notevolmente tutte le ritenuto inferiore industrie, per alla decisione della Confederazione media generale esistente per di denunciare anche il capitale impiegato, 19-r-1929 (VII) ggg E' inoltre fatto di obbligo comunicare altri elementi da questa chiesti minazione dei contributi in relazione quegli legge GAZZETTA UFFICTALE DEL REGNO D'ITALIA - all'Unione tutti per la esatta deteralle disposizioni di alle istruzioni della Confederazione. e al Spetta fissare il legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrialla Confederazione, e alle Associazioni di verrà e ripartito a grado norma di Le modalità per la determinazione della base del contrie per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle buto disposizioni Almeno il dello statuto confederale. decimo del prosento dei che possano e avere provincia ris di Ver- celli. L'Unione è infine tenuta a f all'Unione provinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in ma< interesse. comune Art. 17. contributi di legali Ciasenna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del suo propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 1000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a 500, con un massimo di cinque rappresentanti oltre il c: o della sezione, e ad un delegato all'assemblea per ogni 500 Us pendenti (o frazione) controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati oltre il capo della sezione. Nell'ascapo, della e del semblea di sezione ciascun socio ha diritto ad 100 (o frazione) dipendenti controllati. spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo ogni di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e dei loro titolari da amministrarsi secondo le generale industriali della zone contributo provinciale, all'Unione spondere superiore legge. altre N. 42 in base alle istruzioni della Consiglio direttivo, di di carattere questioni percussioni in teria di Art. 13. Confederazione, delle - norme di Le ditte interven ono un alle assemblee di sezione voto per a mezzo legali rappresentanti. o legge. l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio Almeno Art. 18. dal 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente in del facoltà due terzi dei suoi per i soci gati dai soci al di Consiglio direttivo, maggioranza membri, di stabilire contributi suppletivi a dell'Associazione. superiori essere contributo nei modi e Tali contrilmti legale termini e stabiliti dal potranno non dovranno essere Consiglio padi- rettivo. Le relative deliberazioni dovranno essere, previa ratilica della Giunta federale di cui al successivo articolo 19, approvate dalla Confederazione. L'Unione potrà accettare contributi straordinari prosenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scorientranti pi, purchè Clascun fra quelli per cui è preordinata l'U- BlORO. Art. 15. e del zioni delle sezioni. avviso spedito almeno quindbi giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre (piando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati. L'assemblea dell'Unione, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali patrimonio sia strettamente conforme alle deliberadel Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. designa a norma la terna del nómina annualmente due degli eleggibili a presidente disposto del successivo art. 21; revisori dei conti; discute ed ap- prova il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. L'assemblea ò valida quando sia presente o rappresentata delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè almeno la metà dei non Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo generale è formata dai delegati delegato ha diritto ad un voto. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante comma. Art. 14. E' L'assemblea inferiore ad un terzo. prese a maggioranza di voti. Ciascun delegato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. E' Le deliberazioni sono la facoltñ di delega tra delegati. Ogni delegato non può avere però più di due deleghe. Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea. ammessa Art. 16. L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederatione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti doenmenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo trasmettere e statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione. LTnione ha mente l'Unione pure fabblico di provinciale tenere informata delle vertenze che essa costante tratta e Art. 19. Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice presidente, ed due altri membri, che col presidente formano il Comitato esecutivo. Nomina inoltre i suoi rappresentanti nella Ginnta federale, istiinita presso l'Unione il tesoriere economo e provinciale a dello statuto di questa. norma 19--r-1920 (VII) I - GAZZETTA UFFICfALE DEL REGNO D'ITALIÄ - N. 42 843 . rali Art. 20. al Spetta zioni Consiglio direttivo, niassima di della Giunta tenute presenti le deliberafederale, lo svolgimento di il conseguimento dei fini sta- necessaria per intari e per Unpplicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinarinnwnte quando la presidenza lo ritenga azione ogni opportuno suoi ad resa sin fatta richiesta da almeno ne o Ciascun membro del componenti. quarto dei ha diritto à necessaria la pre- Per la validità delle sedute voto. un un Consiglio maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliherazioni prendono a maggioranza. In caso di parità di vnt i prevale il voto del presidente. 11 ('onsiglio direttivo approva il bilancio preventivo del1Tuione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Provvede inoltre in materia disciplinare a norma degli articoli 25 e 26. Spetta infine ad esso di deliberare sulla istituzione degli uflici e servizi di della senza si cui all'art, le tutte 1° 1 del altre presente statuto, materie luglio 102(', n. indicate nell'art. di deliberare 30 del R. su decreto 21. dal presidente generale della designata dall'assemblea dei delegati a norma del precedente art. 18. Dura in carica due anni ed ù rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempio a tutte le altre funzioni che gli siano aflidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'as- presidente Il Confederazione su institori di aziende aderenti requisiti nominato torna semblea. Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo. La nomina del presidente non ha elletto se non viene ap provata a termine di legge. L'approvazione è richiesta stabiliti dalla Il la quali pos, dell'Unione di Biella ha facoltà di applicare alle ditte associate le quali non ottemperino con presidente censura la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni delPUnione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inseritte, e della Confederazione. Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale istitnita presso l'Unione provinciale e, successivamente, alla Confedera, ZIOne. Art. 25. Il Comitato esecutivo ha facoltà di la applicare sione da ogni attività sociale, per un periodo non a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad sospen- superiore essa deri, regolamenti dello Stato, e dagli sta, tuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Assorinzioni superiori di cate, goria alle quali sia inseritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedi, menti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di eni all'articolo precedente. leggi e dai Le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo debbono ratificate dal Consiglio direttivo. es- sere Art. 26. Il direttivo ha facoltà di proporre alla Ginnta dell Unione provinciale, che decide in merito, la espulsione di una ditta: a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a pres Consiglio federale cedente particolare gravità dei fatti precedente; b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale; c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza sospensione ovvero per indienti nell'articolo che dimostri difetto di senso nazionale dalla Confederazione. i all'Unione, legge. Art. 24. santi dalle 1130. Art. è novehn o seggano i e morale. Art. 27. Art. 22. Il Comitato esecutivo : a) condinsa il presidente th nell'esplicazione del suo man- delibera sull'ammissione zione alle sezioni: c) provvede alle nomine delle contro le ditte ditte e sull'assegna- e designazioni di cui alla Confederazione, e contro quelli di espulsione disci- assorinte; d'urgenza tutti i poteri del Consiglio è ammesso, in ultima ricorso al 3Ii istanza, corporazioni. Tutte le cariche dell'Unione sono gratuitè. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essore proseli a delegati delle sezioni nell'asseniblea generale che i titolari. gerenti, membri del Consiglio d'ammini- rappresentanza sociale, dell'Unione è nominato dal presidente genes della Confederazione su proposta del Consiglio diret. tivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nous Il vale segretario chè la relativa zione, a retribuzione, sono stabilite dalla Confedera, dello statuto confederale. retario deve possedere i reipiisiti norma Il se nomina diventa definitiva Art. 23. la caso Art. 28. provvedimenti per la ratifica. aventi ogni let- c) esercita in caso direttivo. I provvedimenti in tal nindo presi saranno comunienti al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, strazione In nistero delle tera h) dell'art. 4; d) delibera a norma dell'art. 25 sui plinari sivamente alla di ricorrere alla Confederazione. dato; b) Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facolagli interessati di ricorrere alla Giunta federale e succes- direttori gene- di legge e la sua quando sia stata approvata dal 3Iinistero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza auforizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Cons federazione. Spetta al del di e segretario, in base alle istruzioni provvedere alFesecuzione delle decisioni presidente, deliberazioni 19-r-1929 (VII) 844 della Unione degli organi uffici dell'Unione singole sezioni. Il segretario PUnione e di e quelli GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - alla direzione dei servizi e degli eventualmente costituiti per le tutte le sedute degli organi delvoto consultivo, come pure alle riunioni delle con a Sottosegretario N. 42 di Stato per mendatore Aliehele Bianchi S. E. interviene sezioni. singole S. E. il - Thaon di Revel duca car. l'Ordine 31anriziano; 8. E. Grandi car. l'interno, on. coms ; Paolo, consigliere Dino, consigliere avv. del< dell'Ordine 3Iauriziano: S. Art. 29. E. Tittoni car. Tommaso, consigliere dell'Or« avv. dine 31auriziano; In di scioglimento o di revoca del riconoscimento il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederù alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 102G, n. 1130. Per tutto quanto non ò previsto dal presente statuto, si caso della Unione, fa riferimento di sposizioni allo della statuto Confederazione e e, in mancanza, alle norme di questa, Visto, d'ordine di Il Capo dcl Ordini. Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero è incadell'esecuzione del presente decreto che sarà regi- ricato al strato Dato Controllo a dell'Ordine generale Mauriziano. Homa, addì 29 novembre 1928 - Anno VII di- legge. VITTORIO EMANUELE. Maestà il Re: Sua Ministro pcr Ic Governo, alle prof. gr. uff. Domenico, direttore generale del 3lagistero 3Iauriziano, segretario del Consiglio degli Lanza Gran MUSSOLINI corporazioni: - P. BOSELLI. Anno VII Registrato at controllo qcnerale, addt 13 dicembre 1928 Il direttore: Bosco. llegistro decreti, n. 21, pag. 164-165. - - 31UssoLINI. Guardasigilli: Rocco. Anno VII Registrato alla Corte del conti, addi 16 febbraio 1929 Atti del Governo, registro 281, foglio 146. SIROVICH. Visto, il - -- Numero di pubbhcazione 640. - REGIO DECRETO 20 novembre 1928, n. 3428. Nomina di una Commissione per l'esame delle norme che re gelano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, per un più rigoroso assetto delle norme stesse, VITTORIO E3IANUELE III PEIL GItAZIA DI DIO E PEIt VOLONTÀ DELLA Numero di pubblicazione REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 148. Approvazione della convenzione 10 gennaio 1929 per la con. cessione al comune di Padova dell'esercizio dell'esistente tramvia extra-urbana a trazione elettrica da Tencarola a Villa di Teolo. NAZIONE VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA GE:nztAu: Ono1NE DELT Volendo dare alle la nave l\laurizio rigorosa DEI Guss SS. PElt 3IAsTito 3IAURIZIO regolare e discipli- stesse, accrescendo loro il decoro e la dignità delsono destinate, con una procedura e con una convenienza di criteri più a.1egunta al presente organismo dello Stato; l'alto line eni Sentiti il Capo del Governo, Primo 3Iinistro Segretario di il Nostro Primo Segretario per FOrdine dei SS. ManStato, rizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia: e E' nominata il re complesso una delle decretiamo: Commissione con n.gli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, la concessione delle onorificenze relative, nonchò tutta la materia regolamentare e procedurale, in rapporto dai singoli Diensteri dello crederà utili norme ad on alle nomine stesse, presentate Stato, e di fare le proposte che piu rigoroso e deH°Ordine che d'Italia, del Nostro Mauriziano, ne sarà Primo comm. E. il Sottosegretario Francesco Giuntaj NAZIONE n. 1014, col quale fu elettrovia euganea » la esercitare a trazione elettrica ed di costruire 1911, anonima tramvia da Tencarola a Villa di Teolo; Visto l'art. 23 della convenzione 18 aprile 1911 al sud- lieale allegata: Visto l'atto in data 14 marzo 1927 di scioglimento della Società medesima e ritenuto che per Part. G della predetta convenzione la Società stessa è decaduta di pieno diritto detto decreto dalla concessione suindicata; Vista la domanda 20 aprile 1928 - Anno VI, presentata di Padova per ottenere la concessione de1Pesercizio della tramvia di cui sopra; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le fercomune rovie concesse alPindustria privata, le meccanica e gli automobili, approvato 9 maggio 1912, n. 1417; Sulla proposta del Nostro Ministro trumvie con a Nostro Segretario trazione decreto di Staté per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: il 30 Cancelliere stero Presidente, ed il seguenti membri: S. DELLA una E' oltre della Corona VOLONTÀ conveniente assetto delle Commissione sarà composta, f÷ .:retario per il Gran Magistero dei PlŒ concessione medesime. I a E agosto dal l'incarico di esaminaparticolari clie regolano, in base norme DIO Visto il R. decreto 11 accordata alla « Società cessioni e DI RE D'ITALIA concessione delle onorificenze negli Ordini dei SS. e Lazzaro e della Corona d'Italia, una pin precisa e corrispondenza alla natura e alla varietà delle con- Abbiamo decretato GIIAZIA LazzAno E che debbono norme 641. sione di Stato per la Presidenza, on. approvata e resa esecutoria la convenzione stipulati Anno VII, fra il delegato del Minigennaio 1929 delle comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, rappresentante del comune di Padova, per la concesal medesimo, senza sussidio governativo, dell'eserci- zio della da - esistente tramvia extra-urbana Tencarola a Villa di Teolo. a trazione elettrica 19-n-1929 (VII) Ordiniamo che il presente decreto, GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi osservarlo di farlo e Dato mandando Regno d'Italia, decreti del Roma, a dello dei e di chiunque spetti a osservare. addì 4 febbraio 1929 - 'Anno VII Numero di pubblicazione 643. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER CIANO. il Guardasigilli: Rocco. Anno VII Registrato alla Corte dei conti, addl 15 febbraio 1929 Atti del Governo, registro 281, foglio 143. Sut0VICE. 642. frazione Cam= GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ PER RE DELLA Il e decretiamo: di Rivarone è comune al comune di aggregato Bassi, Art. 2. D'ITALIÄ poteri conferiti al Governö col R. decretolegge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari delPinterno; e Abbiamo decretato gnana. NAZIONE In virtù dei 'Abbiamo decretato NAZIONE Art. 1. VITTORIO EMANUELE III PER DELLA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto, legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giu, gno 1928, n. 1382 ; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo 31inistro Se, gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli afs fari dell'interno; - - REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3311. Aggregazione al comune di Tremosine della pione del comune di Tignale. VOLONTÀ RE D'ITALIA (Visto, pubblicazione 845 N. 49 REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3312. Aggregazione del comune di Ilivarone, nonchè della parte della frazione Fiondi dipendente dal comune di Pietra Marazzi, al comune di Bassignana. sVITTORIO EMANUELE. Numero di - decretiamo: Al comune di Bassignana è aggregata inoltre la parte della frazione Fiondi ora appartenente al comune di Pietra Marazzi e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 26 ottobre 1928 dall'ingegnere capo del- l'uflicio del Genio civile di Alessandria. pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro ponente, farà parte integrante del presente decreto. Tale pro- Art. 3. Art. 1. Il La frazione Campiölie, ora appartenente al aggregata al comune di Tremosine. è Tignale, di comune di prefetto Alessandria, la Giunta sentita provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione del di Rivarone al comune di Bassignana e provveregolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo Comune e quello di Pietra Marazzi in dipendenza della modificazione di circoscrizione di cui comune derà altresì al Art. 2. Il confine fra i comuni di conformità della Tignale e di Tremosine è delipianta planimetrica vistata in dalPingegnere capo delPufficio del mitato in dicembre 1927 Genio civile di Brescia. Tale pianta, vidimata, d'ordine data 9 farà ponente, parte integrante del Nostro, dal Ministro presente decreto. pro- alPart. 2 del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei de- Stato, creti del servarlo Dato 'Art. Regno d'Italia, di farlo e a Roma, mandando chiunque spetti a di os, osservare. addì 31 dicembre 1928 - Anno VII 3. VITTORIO E3IANUELE. 'Al prefetto di tita la Giunta Brescia demandato di provvedere, è provinciale amministrativa, circoscrizione disposta con al regolamento finanziari fra i comuni di Ti- rapporti patrimoniali gnale e di Tremosine in dipendenza dei e sen- il della modificazione di Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello sia inserto nella raccolta nfliciale delle leggi e dei de- servarlo Regno d'Italia, di farlo e Dato a - Anno VII - presente decreto. Stato, creti del hiUSSOLINI. Guardasigilli: Hocco Registrato alla Corte del conti, addi 28 gennaio 1929 SmovicH. Alt¿ del Governo, registra 280, foglio 250 Visto, il mandando a chiunque spetti di os- - di pubblicazione 644. n. 3313. Iliunione dei comuni di Prio, Vervò, Vion e Très in Comune con denominazione e capoluogo « Très ». osservare. Roma, addì 31 dicembre 1928 Numero REGIO DECRETO 29 novembre 1928, un unico Anno VII VITTORIO EMANUELE III LVITTORIO EMANUELE. PER GRAZIA DI DIO E RE MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Itenistrato alla Corte de¿ conti, addl 28 gennaio 1929 Alli del Governo, registro 280, [oglio 240, SmovICH. - 2 Anno Vil In virtù dei poteri legge 17 marzo 1927, gno 1928, n. 1382) PER DELLA NAZIONE D'ITALIA conferiti n. VOLONTÀ 383, al Governo col R. convertito nella decretás legge i giu. 19-11-1929 ggg (VII) - GAZZETTE UFFIO)ALE DEL REGNO D'ITALIE Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sedi Stato, Ministro Segretario di Stato per gli af- gretario dell'interno; fari comuni di e didati dichiarati non idonei che intenderanno presentarsi all'esame di riparazione non è fatto più obbligo di sostenere il detto esame nella stessa sede di precedente. decretiamo: Priò, Vervò, Vion e Très sonö riuniti Art. 3. in unico Comune con denominazione e capoluogo « Très ». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti delPart. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico Il presente decretë sarà ciale del Regno. 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Ginnta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del dello sigillo di farlo e pubblicato addì 0 febbraio 1929 Roma, - nella Gazzetta Uffi- Anno VII Il JIinistro per le comunicazioni: Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os. servarlo N. 42 quello Abbiamo decretato I - Caso. osservare. p. Il Ministro per la marina: Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Annö VII SmumL (496) VITTORIO EMANUELE. MUSSOIINI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Regulvato alla Corte del conti. add¿ 28 gennaio 1929 Atti dei coverno, registro eso, foglio 51. sinovicH. - Anno VII - DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del segretario dell'Unione indostriale fascista della provincia di VercelII. DE r,TO MINISTERIALE 9 febbraio 1929. .odificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 20 novem bre 1926, relativo al rilascio del certificati di abilitazione a disim= pegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili. Visto il norme CON statuto n. decreto 31inisteriale 20 novembre 1926 che reca il rilascio dei <ertificati di abilitazione a diil servizio radiotelegrafico a bordo delle navi Visto il decreto 31inisteriale 2 aprile 1927 che reca per il rilascio dei suddetti certificati; della norme complementari poste e dei telegrafi; con generale fáscista' R. decreto 4 mags con cui la Confederazione suddetta chiede l'appiovazione della nomina dell'avv. Mario Frola a segretario della dipendente Unione industriale fascista della prosincia di Yercelli; Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge; Visto il decreto 31inisteriale 17 dicembre 1927 che estenle disposizioni per il rilascio dei certificati suddetti ai militari della Regia finanza; bentito il Consiglio di amministrazione delle Confederazione approvato 1049; Vista l'istanza mercantili; de lo gio 1928, per simpegnare SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI dell'industria italiana, IL MINISTRO PER LA MARINA le PRIMO MINISTRO Visto IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI D'ACCORDO IL CAPO DEL GOVERNO Decreta: E' approvata la nomina dell'avv. Mario Frola e segretario delPUnione industriale fascista della provincia di Ver- celli. Decreta: Roma, addl 8 febbraio 1929 - 'Anno VII Art. 1. L'ultimo.comma delPart. 3 del decreto Ministeriale 20 novembre 1926, è modificato come segue: si raduneranno, a cominciare dal primo « Le Commissioni del mese, esclusi i festivi, nel mesi di gennaio e ottobre presso la Senola del Varigunno e nei mesi di febbraio e novembre presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale, telegrafica e telefonica) di Roma. « Dal 1930 in poi saranno tenute durante clasenn anno giorno due sessioni di esame, e cioè una nel mese di gennaio presso la Senola del Varignano e una nel mese di gipyno presso PIstifnto sperimentale dello comunicazioni (Sezione postale. telegrafica e telefonica) di Roma ». Art. A ina 3 Capo del Governo, Ministro comcan- per le corporazioni: ÍUSSOLINI. (491) DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929. Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ronciglione e nomina del commissario straordinario. IL MINISTRO PER Veduta la Pordinamento 2. parziale deroga di quanto è disposto dall'art. 'i, del decreto Ministeriale 20 novembre 1920, ai Il per hi 1897, sua n. 43 L'ECONO3ITA NAZIONALE 1.5 luglio 1988, n. .1]¾ tserie 39, sul. delle Casse di risparmio ed il regolamento esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio legge 19-n-1929 Veduta la (VIIT GIZZETTK UFFIO CALE'DETa REGNO D'ITALIX 29 dicembre legge 1927,. n. 2587, che reca modivigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1 categoria; Considerata l'urgenza di riordinare Pamministrazione della Cassa di risparmio di Roneiglione; ficazioni alle norme Decreta: Vista Pistanza con cui la Confederazionë suddetta chiede Ritenuto che tale nomina è avvenuta con PosservanzE delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge; Di concerto col Ministró per Il decreto presente sarà E' velli pubblicato nella addì 2 febbraio 1929 - approvata la a presidente nomina del comm. avv. Giuseppe Machia della Federazione provinciale degli agri coltori di Nuoro. Gazzetta Uf- addì 8 febbraio 1929 Roma, ‡iciale. Roma, l'internog Decreta• Il missario straordinario dell'Istituto• y Fapprovazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Mas chiavelli a presidente della dipendente Federazione provins ciale di Nuoro; Articolo unico. Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roneiglione è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il gr. uff. ing. Emilio Venezian è nominato com- N. 42 - Il Anno VII Capo Governo, del Anno VII - Ministro per le corpomzioni: Mussous1. Il Ministro : MARTELLL (490) (495) DECRETO MILISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente del Sindacato pro= yinciale degli agricoltori diretti coltivatori .di Verona. DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania. IL CAPO DEL GOVERNO IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE MINISTRO CORPORAZIONI LVisto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato n. 1804; Vista Pistanza l'approvazione R. con decret;o 7 ottobre 192ß, Vista l'istanza cui la Confederazione suddetta chiede della nomina del sig. Antonio Pellizzari a con del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona; Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza presidente delle statutarie norme e che yisto lo statuto della Confederazione nazionale fascista con R. decreto 7 ottobre 1926, degli agricoltori, approvato n. 1804; la persona nominata riveste con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Sols lima a presidente della Federazione provinciale fascista des gli agricoltori di Catania; Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza' delle norme statutarie i requisiti di legge ; ;i requisiti di legge; es che la Di concerto col Ministro per Di concerto col Ministro per Pinterno; persona nominata riveste l'interno; Decreta: Decreta: E' approvata la nomina del signor Intonio Pellizzari a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti a E' approvata la nomina del comm. avv. Giuseppë Sollima presidente della Federazione provinciale fascista degli agri- coltori di Catania. coltivatori di Verona. Roma, Roma, addl 8 febbraio 1929 - Il Il Capd del Ministro per le Mussoma. Governo, corporaziofi:: (489) DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Nuoro, IL CAPO PRDIO 3IINISTllO Capo statuto della n. 1801; Anno VII Goterno, Ministro per le corpomzioni: MUSSOLINI. IL CAPO DEL GOVERNO SEGRETARIO DI RTATO Confederazione nazionale fascista con R. decreto 7 ottobre 1926, dcl DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929. Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino. PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI MINISTIIO PI 11 LE CORPORAZIONI Tista lo - (492) DEL GOYERNO degli agricoltori, approvato addì 8 febbraio 1929 Anno VII Visto lo statuto della Confinlerazione degli agricoltori, approvato u. 1801) con nazionale fascista R. decreto 7 ottobre 1926, 19-n-1929 848 Vista Pistanza con (VII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA cui la Confederazione suddetta chiede Papprovazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino; Ritenuto che tall nomine delle statutarie norme e avvenute sono con Ritenuta la necessità di - N. 42 l'osservanza Il termine Decreta Il : al assegnato dei suoi lavori è di prefetto Ragusa predetto commissario per prorogato fino al 1° aprile degli agricoltori di Avellino: signor Cerchione, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti; 2 signor Francesco Gambacorta, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori; 3° signor Beniamino Bruno, presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate. Tommaso addì 8 febbraio 1929 Capo Governo, Roma, addì - 5 febbraio 1929 - p. Anno VII Il Ministro: BIANCHI. DISPOSIZIONI E COMUNICATI Anno VII Ministro per le MINISTERO DELLE DIREZIONE GENERALE DEL TESORO corporazioni: - FINANZE DIV. I PORTAFOGLIO • MUSSOLINI. N. 40. Media dei cambi del 16 febbraio DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929. Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS, Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica. Francia IL CAPO DEL GOVERNO SEGRETARIO DI STATO 1928 SS. Rosario » Conservatorio Modica ; ;Vista la proposta del prefetto di e ßOSSI « SNRICO, gerent ' Polara , Olanda , Spagna . . , . , . . . 74.67 . . 367.68 , , , , , , , , . , , con il Landolina » di Vienna Praga , , . . . . . oro) (Schillinge) . Romania . . , , , . . . Peso Argentino New York . Oro . . . Roma · . - . 7.657 300.25 1929 delle rendite - Anno VII Belgrado. . . Albania Norvegia Polonia 2.687 Danimarca - - (Sloty) 11.47 Rendita . 18.25 Rendita 3.50 % . 10.04 . 368.30 33.65 3.33 368 3.50 °/o . . , , , a . . (1902) Rendita 3 % lordo Consolidato 5 Obbligazioni 3.50 % . . % 98 , . . -- 5.115 214.75 5.105 71.525 . 66.40 . 45 . -- 82.625 . . - 5.10 , · e , 56.58 . , · . . . Russia (Cervonetz) 4.537 19.092 . . . . . . . . (Franco oro) . 8.03 . Budapest (Pengo) Svezia Carta . . 92.793 e 2.657 Oro Dollaro Canadese Ragusa'; , , Berlino (Marco quale si prorogava al 31 dicembre 1928 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della tempodelle Opere pie « Infanzia abbandonata », Tanea gestione « , , Belgio MINISTRO PER L'INTERNO agosto . Svizzera Londra Visto il decreto Ministeriale 18 com- 1929. (494) (493) PRIMO MINISTRO il è incaricato dell'esecuzione del pre ciale fascista Il 976.; n. sente decreto. E' approvata la nomina dei seguenti presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provin- del una Decreta: pimento Di concerto col Ministro per Finterno j Roma, commissario che le persone nominate rivestono ,i requisiti di legge ; 1° al accordare proroga del termine suaccennato; Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, ulteriore Venezie . . Stabilimento I oligrafico dello Stato . - 75 . G. C. -