Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 042 del 19 Febbraio 1929

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Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 042 del 19 Febbraio 1929
Conto corrente con la Posta
GAZZETTA
UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
Anno 70°
Ron
-
Martedl, 19 febbraio 1929
Abbonernenti.
Anno
In
Roma,
sia presso l'Amministrazione che
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e
(Paesi
All'estero
In
dell'Unione
postale)
.
(Paesi
dell'Unione
postale)
.
,
L.
100
60
40
a
200
120
TO
10
120
40
25
80
50
,
•
.
.
.
-
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richiesta. L'AmIninistrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni
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DIREZIONE E REDAZIONE
PRESSO
IL MINISTERO DELLA
Numero 42
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zetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) à fissato in lire UNA
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gione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonantenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta
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ovvero presso le
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non unitamente, cioë, a richieste per abbonanienti ad altri periodici.
a
I}.
•
.
Trim.
a
II)
lloma, sia presso l'Ainministrazione che
dolnicilio ed in tutto il Regno (sola Parte
All'estero
Sem.
ANNo VII
-
-
Per 11 prezza degli annunzi da inserire nella « Gazzetta UfBciale a
Vegganet le norme riportate nella testata della parte seconda.
GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO
UFFICIO
-
PUBBLICAZIONE
DELLE
LEGGI
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le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13.
Ancona: Pogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavoqr, 15.
Ascoli Piceno: Inten<Ienza di finanza (Servizio vendita).
Agnelli F., via Principe Umberto, 25.
Asmara: A. A. e F. Cicero.
Avellino: Leprino C.
Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36.
Belluno: Silvio BeBenevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. Bengasi: Russo Francesco.
netta, editore.
Bergamo: Libreria internazionale Istituto italiano di
Arti Grafiche dell'A.L.I.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Farini, 6.
Bolzano: Rin-'
freschi Lorenzo.
Brindisi: Cariucci Luigi.
Caserta: F. Croce e Figli.
Caltanissetta: P. Milia Rusto.
Catania: Libreria Editrice Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internastonale, via Vittorio Emanuele, 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti:
F. PicciTilli.
Como: Nani e C.
Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita).
Cremona: Libreria Sonzogno E.
Cunco: Lilareria Editrica
Salomone Giuseppe, via Roma, 68.
Bianc1tini. piazza Pace, 31.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini e F.
Firenze:
llossini Armando, piazza Unita Italiana, 9; Intta Bemporad e Figlio, via del Proconsole. 7.
Fiume: Libr. Pop.
Minerva », via Galilei, 6.
Frosinone: Grossi
prof. Giuseppe.
Foggia: Pilone Michele.
Forll: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12.
Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editt. Intern., via
Grosseto: Signorelli P.
Petrarca, 22-24-t.
Imperia: 8. Benedusi: Cavillotti G.
Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi, 37.
Livorno:
8. Belforte e C.
Lucca: S. Belforte e C.
Macerata: P. M. Ricci.
Mantova: U. Mondort, Corso Vittorio Emanuele, 54
Messina: Ferrarcr,
Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo.
Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Galleria
Vittorio 3manuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2: Luigi di Giacomo Pirola; Libreria
Littorio.
Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio.
Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Afadolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi.
Novara: R. Guaalio, Corso Umberto I,, 26; Ist. Geogr. De Agostini.
Nuoro: Afargaroli G..
Padova:
A. Draghi, via Cavour, 9.
Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele 335.
Parma: Libreria L'iaccadorf, Socicia Editrice Internazionale, via
del Duomo, 20-26.
Pavia: Bruni
2\farelli.
Perugia: Natale Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour,
10-12.
Pisa: 3finerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.
n.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Schmidt, piazza Foro, 17.
Potenza: Intendenza
<fi Finanza (Servizio vendita).
Ravenna: E. Lavagna & Figli.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Lvigi Bonvicini, via Felice Cavallotti.
Rieti: A. Tomasetti.
Roma: Fratelli Treves den'A.L.I. Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Organi, 88, Maglione, via Due
Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto 6; A. Vallardi, Corso Vitt. Eman.; Libreria,
Littorio; Jatituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo, via Marghera. 6.
Sansevero: Luigi Venditti,
Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48.
Piazza Municipio, 9.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14.
Savona: Pietro Lodola.
Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42.
Siracusa: C. Greco.
Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9.
Taranto: Fratelb Filippi.
Spezia: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3.
Teramo:
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli
L. D'Ignazio.
Treves delfA.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3.
Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vitt. Em.. 82.
Trento: Edit. Marcello
Disertori, via S. Pietro, 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: Licinio Cappellt. Corso Vitt. Em., 12: Treves & Zanichelli.
Tripoli: Libreria IIinerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41.
Varese: 3Iaj & 3falnati.
Venezia: Timberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42.
Vicenza: Giovanni Galla,
via Cesare Battisti.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zaza: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.
La
presso
-
«
-
Aquila:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
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-
-
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-
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---
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CONCESSIONARI SPECIALI.
Torino: Rosemberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18.
Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Crittoforis.
CONCESSIONARI ALL'ESTERO.
Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.
Buenos Ayres: Librevia Italiana Afo.
dcyna Alfredo E. Hele & C., Lavalle, 485.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue I,uvini Perreghini.
Parigi: Societò Anonima Libreria Itahana, Rue du
4 September, 24.
CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO.
Messaggerie Italiane: Rologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum: Milano; Napoli, via Mezzocannone 'I; Roma, via del
Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.
-
-
-
-
-
-
-
Veggans!
Io modificazioni
all'ultimo
apportate
comma
delle
SOMM A R I O
norme
634.
-
Presidenza del Consiglio del Ministri: Autorizzazione a promuovere la X Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo in Milano
.
.
Pag. 830
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Numero di
LEGGI E DECRETI
oubblicazione
LEGGE 29 novembre 1928, n. 3421.
632.
Conversione in legge del R. decreto=legge
.
633.
-
29 'dicembre
finanza per
.* Pag. 830
LEGGE 3 gennaio 1929, n. 52.
Conversione in legge del R. decreto=legge 8 novembre
1928, n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al
beneficio della importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione.
Pag.
880
delle Inserzioni
Foglio
«
-
».
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 53.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928,
n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cau.
zionali dei commercianti, alle garanzie di mutui edilizi e
alla Cassa di previdenza dei sanitari
Pag. 831
.
635.
-
1927, n. 2446, contenente provvedimenti di
l'industria automobilistica e per le strade
Inserite nella testata del
LEGGE
.
.
.
gennaio 1929, n.
Conversione in legge del R. decreto=legge 3 agosto 1928,
n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore
dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
7
54.
Stato................Pag.831
636.
-
LEGGE 3 gennaio 1929, n. 55.
Conversione in legge del R. decreto=legge 27 novembre
1927, n. 2211, concernente l'approva7ione del nuovo sta.
tuto del Banco di Sicilia
Pag. 831
.
.
.
.
.
.
637.
-
.
.
REGIO DECRETO-LEGUE 21 gennaio 1029, n. 134.
Anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo
per l'Acquedotto pugliese
Pag. 831
,
,
.
.
,
,
,
.
19-11-1929 (VII)
83()
638.
-
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n.
Approvazione dello statuto organico
italiana della Croce Rossa
.
039.
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
-
.
.
.
Ill.
dell'Associazione
.
.
.
Pag.
.
Pag.
640.
-
642,
-
-
.
.
-
-
rizzato a promuovere in Milano, ai termini e per gli effetti dei Reg,
decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 apri
le 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la X Esposizione internazio
nale del ciclo e del motociclo.
(488)
.
.
Numero di
DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1929.
Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 20 novem=
bre 1926, relativo al rilascio dei certificati di abilitazione a disim=
pegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in
n.
.
Regno d'Italia,
e
provinciale degli agricoltori
,
e
.
.
di farla
Pag.
1927,
di finanza per l'industria
per le strade.
anandando
osservare
Data
a
Roma,
chiunque spetti
a
legge
come
di
osservarla
dello Stato.
847
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione
Pag. 847
provinciale fascista degli agricoltori di Catania
addl 29 novembre 1928
-
Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
.
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione
.
20 dicembre
de,creto-legge
Ordiniamo che la presente, anunita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Mussoux1
-
1\fARTELLI
-
Moscox1
-
GIvuurt
-
CIANO.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato pro=
vinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona. Pag. 847
Nuoro
e
il R.
provvedimenti
846
DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di
risparmio di Ronciglione e nomina del commissario straordinario.
Pag. 846
di
legge
contenente
2416,
automobilistica
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione indu=
Pag. 846
striale fascista della provincia di Vercelli
=
,
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
.
Pag.845
3421,
n.
VITTORIO EMANUELE III
PER
.
REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3313.
Riunione dei comuni di Priò, Vervò, Vion e Très in un
unico Comune con denominazione e capoluogo « Très ».
1928,
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927,
n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria autoy
mobilistica e per le strade.
3312.
REGIO DECRETO 31 dicembre 1928,
Aggregazione del comune di Rivarone, nonchè della
parte della frazione Fiondi dipendente dal comune di
Pag. 845
Pietra Marazzi, al comune di Bassignana
.
DECRETI
632.
pubblicazione
LEGGE 29 novembre
n.
Pag.
E
LEGGI
REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3311.
Aggregazione al comune di Tremosine della frazione
Pag. 845
,
Campione del comune di Tignale
.
644,
.
REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 148.
Approvazione della convenzione 10 gennaio 1929 per la
concessione al comune di Padova dell'esercizio dell'esi=
stente tramvia extra=urbana a trazione elettrica da Ten.
Pag. 844
carola a Villa di Teolo
.
643.
.
.
N. 42
836
REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3428.
Nomina di una Commissione per l'esame delle norme
che regolano il conferimento delle onorificenze degli Or=
dini Mauriziano e della Corona d'Italia, per un più rigo=
Pag. 844
roso assetto delle norme stesse
.
641.
832
REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2897.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione indu·
striale fascista di Valsesia; riconoscimento giuridico del.
l'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli;
e approvazione dello statuto di quest'ultima Unione nonch3 di quello dell'Unione industriale fascista di Biella.
-
Numero di
LEGGE 3
633.
pubblicazione
gennaio 1929, n.
52.
Conversione in legge del R. decreto=legge 8 novembre 1928
n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio della
importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelli
destinate alla esportazione.
-
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati
provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli
Pag. 847
e
agricoltori di Avellino
,
.
.
.
.
.
.
,
,
:
VITTORIO EMANUELE III
PER
-
RE D'ITALIA
DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della
temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata »,
« SS, Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica.
Pag.
cambi
e
la Camera dei
e
deputati hanno approvato,
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928,
2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio
delPimportazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione.
n.
848
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Autorizzazione a promuovere la X Esposizione internazionale
del ciclo e del motociclo in Milano.
decreto 13 gennaio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo,
alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 1 Finanze,
11 Gruppo ciclo e motocirlo dell'Associazione naziofoglio n. 2
nale fascista industriali dell'automobile, aviazione e ciclo fu autoCon
e
Noi abbiamo sanzionato
E' convertito in
delle rendite.
Pag.
DEL
Il Senato
848
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero delle finanze: Media dei
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ulliciale delle
del Regno d'Italia, mandando a chinnque
e
di faitt
Data
osservare
a
Roma,
come
legge
addì 3
leggi e dei decreti
spetti di osservarla
dello Stato.
gennaio
1920
-
Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
re:Mrato
Moscosi
,
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
--
MARTELLI.
19-11-1929 (VTI)
GAZZETTA UFFIO ALE DEL REGNO D'ITALIA
-
-
N. 42
831
I
di
Numero
pubblicazione
Numero di
634.
53.
LEGGE 7 gennaio 1929, n.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928,
n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali
dei commercianti, alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di
previdenza dei sanitari.
pubblicazione
636.
LEGGE
gennaio 1929, n. 55.
Conversione in legge del II. decreto-legge 27 novembre 1927,
n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco
di Sicilia.
3
VITTORIO E3IANUELE III
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI
DIO
VOLONTÀ
E PER
DELLA
PER
GRAZIA
DI
NAZIONE
DIO
E
VOLONTÀ
PER
DELLA
NAZIONE
RE D'ITALIA
RE D'ITALIA
Il Senato
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
E'
convertito
1927,
convertito in
legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928,
n.
1868, concernente disposizioni relative ai depositi dei
commercianti, alle garanzie dei mutui edilizi e alla Cassa di
presidenza dei sanitari.
Ordiniamo che la
sia inserta
del
e
nella
ruecolta
Regno d'Italia,
di farla
Data
presente, munita del sigillo dello Stato,
a
Roma,
lando
man
osservare
ulliciale delle
leggi e dei decreti
chinnque spetti di osservarla
a
addl 7
2211,
n.
1929
gennaio
-
e
in
deputati hanno approvato;
promulghiamo quanto segue:
il
R. decreto-legge
l'approvazione del
legge
concernente
27
novembre
nuovo
statuto
del Ranco di Sicilia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia
inserta
del
Regno d'Italia,
e
nella
Data
Roma,
a
ulliciale
raccolta
mandando
di farla osservare
dello Stato.
legge
come
la Camera dei
Articolo unico.
Articolo unico.
E'
e
Noi abbiamo sanzionato
gennaio
addì 3
dei decreti
di osservarla
e
dello Stato.
legge
come
delle
leggi
chiunque spetti
a
1920
-
Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
ÍOSCONI
Anno VII
Visto, il
Guardasigilli:
-
ÀÍARTELLI.
Rocco.
VITTORIO EMANUELE.
MOSCONI.
Visto,
il
REGIO
Guardasigilli: Rocco.
DECRETO-LEGGE 24 gennaio
Anticipazioni del
l'Acquedotto pugliese.
Numero di pubblicazione 635.
LEGGE 7 gennaio 1929,
n.
PER
Conversione in legge del II.
2000, concernente operazioni di
l'Istituto nazionale per le
case
GRAZIA
DI
decreto=legge 3 agosto
1928,
finanziamento a favore del=
degli impiegati dello Stato.
VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA DI
DIO
E
PER
RE
di
1929,
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
D'ITALIA'
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
DIO
E
PER
n.
Napoli all'Ente
VOLONTA
134.
autonomo
per
III
DELLA
NAZIONE
RE D'ITALIA
19 ottobre 1919, n. 2060,
n. 1365;
1920,
legge
Vista la legge 31 gennaio 192G, n. 100;
Ritenuto che da parte del Banco di Napoli sono state
accordate all'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese anticipazioni di fondi che al 30 giugno 1928 ammontavano, con
i relativi interessi, a L. 30,500,7-11.99;
Ritenuto che il predetto Istituto di credito si è obbligato ad effettuare all'Ente autonomo una ulteriore anticipas
Visto il decreto
Luogotenenziale
convertito nella
PER
Banco
VITTORIO E3lANUELE
54.
n.
637.
pubblicazione
Numero di
zione
di
L.
23 settembre
50,000,000 durante
Articolo unico.
il corrente esercizio
finans
ziario;
n.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928,
2000, concernente operazioni di finanziamento a favore
dell'Istituto nazionale per le
case
degli impiegati
dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del
sigillo deillo Stato,
leggi e dei decreti del
chiunque spetti di osservarla
sia inserta nella raccolta utliciale delle
Regno d'Italia, mandando
el di farla osservare come
Data
a
a
legge
Roma, addì 7
dello Stato.
Ritenuto che la somma complessiva che risulterà così
somministrata all'Ente autonomo, insieme con gli interessi
maturati al tasso annuo del 0.50 per cento, dovrà essere rimborsata al Banco di Napoli in cinque annualità, con asses
gnazioni
a
Udito il
gennaio
1929
-
Inno VII
carico del bilancio dello
Stato
a
decorrere dals
l'esercizio finanziario 1920-30;
Ritenuta la necessità nrgente ed assoluta di provvedere
alla sistemazione delle anticipazioni di cui sopra;
Sulla
Consigl.io
dei
3Iinistri;
proposta del Nostro 3finistro Segretario di Statd
per le finanze, di concerto con quello per i lavori
Abbiamo decretato e decretiamo:
pubblici;
VITTORIO E3TANUELE.
Articolo unico.
3ff'SSOLINI
-
ÀÍOSCONI
--
ŠÍARTELLI.
La
Tisto, il Guarafiftili:
Rocco.
somma
anticipato
ed
di L. 80,500.741.09, che il Banco di Napoli hai
anticiperà all'Ente autonomo per l'Acquedottö
19-11-1929 (VII)
832
-
GAZZETTA UFFICfALE DEL REGNO D'ITALIA
pugliese,
decreti del
al 30
sarà rimborsata, insieme con gli interessi maturati
giugno 1929, al tasso annuo del G.50 per cento, mediante cinque annualità anticipate, comprensive di ammortamento e di interessi al tasso medesimo del 6.50 per cento,
con assegnazioni a carico del bilancio del Ministero dei layori pubblici, a decorrere dall'esercizio 1929-30.
osservarlo
Gli
impegni
limiti
generali
relativi dovranno considerarsi all'infuori dei
Dato
Regno d'Italia,
e
a
di farlo
Roma,
-
N. 42
mandando
a
chiunque spetti
di
osservare.
addì 21
gennaio
1929
Anno VII
-
«VITTORIO E3IANUELE.
MUSSOLINI
lŠÍOSCONI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
]?efistrato alla Corte dei conti, addi 9 febbraio 1929
Atti del Governo, registro 281, foglio 85.
SIRovicH.
-
di spesa.
Il Ministro per le finanze è nutorizzato
conseguenti variazioni di bilancio.
Il
presente
legge;
presentazione del
Ordiniamo che il
Stato,
alle
-
--
decreto sarà
conversione in
alla
provvedere
a
presentato al Parlamento per la
proponente è autorizzato
relativo disegno di legge.
il Ministro
presente decreto,
Statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Itossa.
munito del
sigillo dello
leggi e dei dechiunque spetti di os-
CAPo I.
sia inserto nella raccolta nñiciale delle
creti del
Regno d'Italia,
servarlo
e
di farlo
mandando
a
Disposizioni generali.
osservare.
Art. 1.
Dato
Roma, addì 24 gennaio 1929
a
-
Anno VII
L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondecreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034.
damentale il R.
ylTTORIO E3IANUELE.
híUSSOLINI
-
ÀIOSCONI
---
ÛIURIATI.
Essa ò posta sotto l'Alto Patronato delle Loro 3Iaestà il
Re e la Regina d'Italia.
Art. 2.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi M febbraio 1929
Atti del Governo, registro 281, foglio 128.
SIROVICH.
Anno
VII
--
In forza al R. decreto 9 settembre 1907, n.
ciazione è investita del privilegio dei distintivi
biliti
dal
VI
Cap.
della
Convenzione
di
545,
l'Asso-
titoli staGinevra 6 luglio
e
190G.
Numero di
pubblicazione
L'emblema
638.
ItEGIO DECRETO 21 gennaio 102.3, n. 111.
Approvazione dello statuto organico dell'Associazione
liana della Croce Rossa.
bianco,
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Visto Part.
1928,
n.
5, ultimo comma,
2034, concernente
di
neutralità,
e
il bracciale della Croce Rossa, essendo segni
possono essere usati senza speciale au-
non
torizzazione.
Quando l'Associazione presta servizio per le forze armate
dello Stato, l'uso dei distintivi è regolato dalle disposizioni
dell'autorità militare competente; negli altri casi, dal presi-
RE D'ITALIA
sto
dell'Associazione è la croce rossa in campo
dell'art. 18 della citata Convenzione.
norma
La bandietra
ita-
VITTORIO E3IANUELE III
PER
a
dente generale dell'Associazione.
L'emblema dell'Associazione è
impresso sulla bandiera
gli atti dell'Associazione, sul materiale
dei servizi sanitari, sul bracciale del personale e sugli stemmi simili ad un modello unico stabilito dal presidente generale, da collocarsi esternamente all'ingresso delle sedi
degli organi della Croce Rossa e deli servizi dipendenti.
Il presidente generale vigila con ogni cura affinchè non
si verifichino abusi dell'emblema, invocando l'ausilio delle
autorità dello Stato per prevenirli el reprimerli e denunziando i responsabili per le sanzioni penali di cui alla legge
30 giugno 1912, n. 740.
I Comitati provinciali ed i Sottocomitati, per intervento
delle rispettive rappresentanzei a cerimonie, usano la bandiera nazionale, secondo norme stabilite dal presidente gesociale,
del R. decreto-legge 10 agol'ordinamento dell'Associa
zione italiana della Croce Rossa ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se
di Stato, 3Iinistro Segretario di Stato per l'interno
per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato
per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
gretario
e
articolo unico.
su
tutti
nerale.
E' approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, composto di 20 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra.
Lo statuto dell'Associazione suddetta e l'annesso regolamento generale, approvati con R. decreto 9 maggio 1920, sono abrogati.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
ßtato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
sigillo dello
leggi e dei
CAPO II,
Ordinamento delf Associazione.
Art. 3.
L'Associazione esplica la propria attività
al un Comitato centrale;
a
mezzo
di:
b) Comitati provinciali;
m Bottocomitati;
d)
Delegazioni;
c) Comitati,
Nottacomitati
f) Delegazioni
all'estero.
e
Delegazioni
nelle
Colonie;
'
19-n-1929 (VII)
A norma dell'art.
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
decretodegge
I del R.
10 agosto 1928,
2031, il presidente generale costituisce, con il Consiglio
direttivo, il Comitato centrale, che ù l'organo centrale del
h) delibera gli altri
-
N. 42
regolamenti
833
per i servizi
de1PAsso)
n.
ClüZIOHO
l'Associazione.
Il Comitato centrale
i; nomina il direttore generale dell'Associazione;
l) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente
statuto e dai regolamenti;
dispone di propri uflici esecutivi permanenti, la cui direzione è aílidata al direttore generale
delPAssociazione, nominato dal Consiglio direttivo e posto
alle dipendenze immediate del presidente generale.
Le attribuzioni di questi uffici, il loro ordinamento tecnico
ed a.mministrativo, 10 stato giuridico, la pianta organica del
personale addettosi, sono disciplinati dal regolamento interno previsto dall'art. 11, lettera b), del citato Regio decreto. Anche gli organi locali possono disporre di uffici e
di personale esecutivi, disciplinati dal regolamento stesso.
m)
,
propone
le modificazioni
presidente generale
ha la rappresentanza morale
e
giu-
l'esecuzione delle deliberazioni
adottate; nomina le cariche
degli organi dipendenti; istituisce e sopprime i Sottocomifati e le Delegazioni; adotta tutti i prossedimenti richiesti
per il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici del
Comitato centrale e degli organi che ne dipendono e che non
attribuiti
al
esercita tutti
trale;
statuto
Nei
la
e
dai
casi
Consiglio
direttivo
gli altri poteri
regolainenti.
di
L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per,
firmato dal presidente generale e fatto pervenire
iscritto,
ai
singoli componenti cinque
sentiquattro ore prima
almeno
responsabilita
Consiglio direttivo, con
del
Comitato cenconferitigli dal presente
tutti
Per delega del presidente generale egli amministra la dis
seiplina del personale militare e non militare dell'Associazione.
11 direttore generale funge infine da segretario
siglio suddetto, con voto consultivo.
del Con·
Art. 7.
presidente generale adotta sotto
deliberazioni di competenza del
l'obbligo di sottoporle al Consiglio
le
stesso per la ratifica neilla sua prima adunanza.
In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione
delle forze armate dello Stato, il presidente generale as-
poteri, diventando Punico rappresentante dell'intera Associazione, e, d'accordo con i Ministri competenti, nomina i delegati dell'Associazione presso le forze
eume
giorni prima della seduta o
nelle convocazioni d'urgepza.
Al direttore generale dell'Associazione è affidato il pratico svolgimento dei servizi e delle attività sociali in tempo
di pace e in tempo di guerra, secondo gli ordini e le direts
tive del presidente generale e del Consiglio direttivo.
11
urgenza
sua
dell'Associa-
Art. 6.
ridica dell'Associazione e ne dirige ogni attività; convoca
e prepiede
il Consiglio direttivo del Comitato centrale; cura
siano
statuto
Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del
Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.
Art. 4.
Il
allo
zione.
i
I Comitati
provinciali
residenti nelle sedi dei Comandi di
centri di mobilitazione
d'armata sono, di massima,
della Croce Ilossa Italiana.
Corpo
Con ordinanza del
presidente generale
dell'Associazione è
stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare
come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la
rispettiva speciale competenza territoriale.
mobilitate.
Nelle pubbliche calamità il presidente gelnerale assume
la direzione di tutti i servizi di soccorso dell'Associazione.
Art. 8.
presidenti dei Comitati provinciali e del Sottocomitati
e presiedono le adunanze dei rispettivi Consigli;
provvedono alla esecuzione dei deliberati nonchè delle disposizioni e delle direttive del Comitato centrale; vigilano sul
regolare funzionamento dei servizi e degli ullici dipendenti
nella propria circoscrizione; in caso d'urgenza assumono i
poteri dei rispettivi Consigli, salvo ad esporre il proprio
operato alla prima adunanza per la ratifica; svigilano e coordinano l'azione degli organi dipendenti ed esercitano tutti
gli altri poteri ad essi conferiti dal presente statuto e dai
regolamenti dell'Associazione.
I presidenti hanno facoltà di delegare uno dei consiglieri
a sostituirli o rappresentarli in caso di assenza o d'impedimento. La delega deve essere approvata dal presidente geI
'Art. 5.
Consiglio
Il
e
direttivo
del
convocano
Comitato centrale:
a) delibera nel mese di seittembre il bilancio preventivo
nel mese di aprile il conto consuntivo dell'Associazione,
mantenendovi distinte le parti relative ai servizi di guerra
da quelle relative ai servizi di þace; bilancio e conto consuntiro
da
sottoporsi all'approvazione
del
Ministero
de1Pin-
terno;
e
b) approva nel mese di settembre il bilancio presenti.vo
nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato cen-
trale; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera a) di questo articolo;
c) approva nel mese di settembre i bilanci preventivi e
nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti; da allegare al bilancio
ed al conto di cui alla lettera a) di questo articolo;
d) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei còmpiti dell'Associazione;
c) delibera l'accettazione di lasciti
delle
somme
disponibili, l'acquisto
e
e
doni,
l'investimento
Palienazione dei
beni
immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
f) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di
nerale.
Art. 9.
I
Consigli dei Comitati provinciali e
propri bilanci preventivi ed
adottano i provvedimenti necessari per
deliberano i
tutte
lo
le varie attività dell'Associazione nei
svolgimento
di
limiti del
proprio territorio, ed hanno le altre attribuzioni derivanti dal
presente statuto e dai regolamenti.
Sottocomitati;
g) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e
degli organi localij
dei Sottocomitati
i conti consuntivi;
I
regolamenti speciali
ciazione
la
stabliscono
o
anali
superiore approvazione.
particolari
dei
deliberazioni
servizi dell'Assodebbono riportare
19-11-1929 (VII)
$34
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-
Art. 10.
I Comitati
tato
direttamente dal Comidal Comitato cen-
provinciali dipendono
centrale;
i Sottocomitati
dipendono
trale per il tramite del rispettivo Comitato provinciale; le
Delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Conitato
dente
ad
provinciale,
generale
siano
eccezione
di
quelle che
dipeindenze
alle
assegnate
dal
di
presi
un
Sot-
10comitato.
La stessa norma vale anche per
ione nelle Colonie.
Le Delegazioni generali all'estero
che hanno il
ogni Stato,
per
nel
nei
fini
mente dal Comitato
nome
stesso
e
della
e
-
N. 43
quali l'Associazione farà impartire istruzioni teoriche e
pratiche.
Le squadre possono essere fornite di particolari distintivi, di segni di riconoscimento ed eventualmente anche di
divisa
una
comune.
deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero del.
l'interno, disciplina la iscrizione, l'amministrazione, il sers
vizio ed i corsi d'istruzione dei « Volontari del soccorso »«
Un
apposito regolamento,
gli organi dell'AssociaArt. 15.
e
le
uniche
Delegazioni
còmpito di unire i connazionali
Rossa, dipendono diretta-
Croce
Delegazioni
ntrale; le varie
in
I soci si
e
nuo
Stato
dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva Delegazione generale.
I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di
distinguono
temporanei.
Sono inscritti quali
categorie: benemeriti, porpetui
in tre
soci
benemeriti
coloro che
abbiano
operato altamente ed utilmente per i fini dell'Associazione
ovvero che versino, per tale iscrizione, una quota non mi-
di
di lire tremila. I soci benemeriti sono proclamati dal
direttivo del Comitato centrale.
Sono inseritti quali soci perpetui coloro che versino a tal
íine una quota non minore di lire duecento.
Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di
come soci temporanei coloro che a tal fine
quota di lire dieci annue.
E' ammesso il passaggio dalla terza e dalla seconda categoria a categoria superiore, previa integrazione della quota
Provincia.
nore
Consiglio
La istituzione dei Sottocomitati
alla facoltà del presidente
fissarne i limiti territoriali.
e
messa
delle Delegazioni è
generale, cui spetta
ri-
Sono inseritti
una Delegazione a Sottocomitato, secondo le
al preicedente art. 5, lettera f).
di cui
norme
versino
una
relativa.
I nomi di persone defunte, a richiesta della famiglia o di
che vogliano onorarle, possono essero inscritti quali
soci benemeriti o perpetni « ad memoriam », mediante verterzi
Art. 11.
samento
il
di
Comitato provinciale
Qualora
Consiglio
Sottocomitato non si trovi in grado di funzionare
tunque richiamato non si uniformi alla legge, allo
ai regolamenti e alle direttive dell'Associazione,
un
o
di
o
quan-
statuto,
può esConsiglio di-
sere sciolto dal presidente generale, sentito il
rettivo del Comitato centrale.
Il presidente generale provvede, secondo i casi, alla noinina di una nuova rappresentanza o di un commissario per
la temporanea amministrazione dell'organo dipendente.
In caso di dimissioni del presidente o deel Consiglio di un
Comitato
al
come
Sottocomitato,
comma precedente.
o
il
della quota relativa.
un
presidente generale provvede
Art. 16.
Ogni ente collettivo,
condizioni indicate nel
come socio benemerito
temporaneo
pubblico o privato, può, alle stesse
precedente articolo, essere inscritto
o perpetuo. Per l'iscrizione a socio
la quota annua è di lire venti.
Art. 17.
Gli inseritti all'Associazione nazionale combattenti ed als
invalidi di guerra, che, attraverso la propria Associazione, domandano di diventare soci
l'Associazione mutilati ed
della C.R.I., versano lire cinque (compreso ditessera) per il primo anno e lire tre per ciascuno
temporanei
Art. 12.
Presso
può
di
ogni
eissere
Comitato
istituita
una
stintivo
ed
provinciale
Sottocomitato
ogni
sezione
femminile, in conformità
opportunamente disciplinate dal
e con
finalità
direttivo del Comitato centrale.
Tutte le sezioni femminili formano l'« Unione
norme
e
anni successi.vi.
Per la iscrizione come socio
degli
degli
ex
zioni
e
benemerito o perpetuo, sia
combattenti e dei mutilati, sia delle rispettive ser
federazioni, la quota è, rispettivamente, di Iire mils
Consiglio
lecinquecento
femminile
ilella Croce Rossa » sotto PAlto Patronato di Sua Maestà la
Regina d'Italia ei presieduta dal presidente generale del-
Con deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale uguali concessioni possono estendersi ad Associazioni
analoghe ed ai rispettivi soci, e ad altrei collettività e
l'Associazione.
e
di lirei cento.
rispet-
tivi
componenti.
'Art. 13.
Art. 18.
La
delegata per le infermiere presso il Comitato centrale
ispettrici presso i Comitati provinciali ed i Sottocomitati
intervengono con .voto consultivo alle adunanzet, rispettisvamente, del Consiglio direttivo e dei Consigli quando si
trattino argomenti relativi al servizio ed al personale di
infermiere volontarie e professionali e di assistenti sanitarie.
e
le
Art. 14.
Si perde la
radiazione.
ciale
ranno
Co,mitato
iscrizione
di
sguadre
di
«
e
Sottacomitato
Volontari
volontari
del
del
può aprire
sorentso
pubblico
»
elle
soccorso,
una
spe
costitui
ed
alle
di socio
in
seguito
a
dimissione
o
á
La radiazione ha
1°
quando
il
luogo:
socio, dopo formale difIlda
i pagamenti dovuti;
per iscritto, non
abbia effettuato
2° quando il socio venga a trovarsi in uno dei casi
previsti nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e in ogni altro caso di indegnità morale
e
Ciascun
qualità
politica.
All'ammissione e alla radiazione dei soci provvedono, ris
i presidenti ed i Consigli dei singoli Comi-
spettivamente,
tati
e
Sottocomitati.
19-r-1929 (VII)
-
GAZZETTA UFFICl ALE DEL REGNO D'ITALIA
la radiazione l'interessato può ricorrere al Condirettivo
del Comitato centrale.
siglio
b) clie
Contro
ufficiali,
servizio;
N. 42
sottufficiali
835
o
militi della
Croce
c) che abbiano con l'Associazione rapporti d'interessi per
concessioni o per contratti di prestazione di opere, di somministrazioni e forniture.
Art. 19.
I
presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati,
di gennaio di ciascun anno, convocano in assemblea
i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta e
da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere
nel
siano
Rossa italiana in
-
mese
espresso dai
singoli
Art. 26.
E' data facoltà all'Associazione italiana della Crocel Rossa:
a) di conferire la ricompensa « al merito » istituita nel
soci.
CAPO III.
Patrimonio
cd
1913
e
gnalati
amministrazione.
destinata
a
premiare
coloro i
servizi all'Associazione
quali
stessa
con
abbiano
azioni
reso
se-
personali,
suoi servizi in guerra od
pace ;
b) di conferire al proprio personare mobilitabile, dei
ruoli per i servizi del tempo di pace e per i servizi del tempo
di guerra, che abbia 25 anni di iscrizione nei ruoli stessi,
o
comunque si siano distinti nei
in
Art. 20.
Il
patrimonio dell'Associazione è unico, è amministrato
Consiglio direttivo del Comitato centrale, e non può essere adoperato che per i fini di
guerra e di pace dell'Asso-
dal
la
ciazione.
«
Croce di anzianità », istituita nel 1917;
di premiare con speciali medaglie o
c)
diplomi « di bebisogni economici;
d) di distribuire medaglie e diplomi di propaganda.
La specie ei il conferimento delle suddette ricompense e
le norme relative sono disciplinate da regolamento speciale,
deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed
approvato dal Ministero delPinteirno.
Art. 21.
nemerenza »
L'esercizio finanziario comincia
gennaio e termina
liquidare, esigere e parelative al detto periodo,
gare
l'esercizio si protrae lino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo; nel quale giorno Pesercizio stesso è defiPerò, all'effetto
delle
operazioni
l'importo
col 31 dicembre.
col 1°
di
chi sovviene ai suoi
aitivamente chiuso.
La gestione del patrimonio
golamento di amministrazione
sociale è
e
disciplinata
CAPo .V.
dal re-
di contabilità.
Disposizioni transitorie.
Art. 22.
Art. 27.
I Comitati provinciali ed i Sottocomitati hanno autonomia amministrativa per la propria gestione, secondo le norme del rígolamento di amministrazione e di contabilità.
Le
Delegazioni
Dalla data di
tati di
nel
lianno di regola
che per circostanze
non
Regno, essendo organi di propaganda,
gestione di fondi e di patrimonio, salvo
speciali ne siano autorizzate dal presiArt. 23.
bono
riportare l'approvazione dell
Consiglio diretti.vo
del
Comitato centrale.
Art. 24.
Un elenco sommario di tutte le deliberazioni dei Comitati
provinciali e dei Sottocomitati deve essere trasmesso tri-
mesti•almente al presidente generale, che può richiedere sollecitamente copia delle deliberazioni non soggette ad approvazione superiore e pronunciarne l'annullamento entro un
mese dal giorno di ricevimento della copia, sentito il
parere
del
Consiglio direttivo del Comitato centrale, e dopo aver
all'organo interessato schiarimenti e deduzioni.
L'annullamento può essere pronunziato solo nei casi in cui la
deliberazione contenga violazioni di leggi, di statuto o di
regolamenti, ovvero risulti gra.semente lesiva agli interessi
richiesto
dell'Associazione.
CAPo IV.
Disposizioni
Le carielie dell'Associazione
con
Non
incarichi
retribuiti
sono
del
.
presente
statuto.
L'attuale
competenza territoriale dei Sottocomitati, esistenti alla data predetta in sede diversa dai capoluoghi di
provincia, puo esserei conservata, ferma restando la favoltà
di eventuali anodificazioni, in ogni tempo, da parte del presidente generale.
Art. 28.
Le amministrazioni elettive in carica nei Comitati e Sofdata di approvazione del presente statuto
tocomitati alla
sostituite provvisoriamente da commissari fino a
quando non sarà possibile costituire le normali amministrazioni, secondo le disposizioni del presente statuto.
I delegati all'interno, già nominati alla data predetta per
il triennio 1927-29, s'intendono nominati per il quadriennio
1929-32, ferma restando la facoltà di revoca, in ogni tempo,
da parte del presidente generale.
Agli effetti delle disposizioni concernenti la durata delIq
cariche, il primo guadriennio scadrà il 31 dicembre 1932.
saranno
Art. 29.
e
non
compati-
dall'Associazione.
possono essere nominati alle cariche stesse i soci:
che siano stipendiati, salariati o colaunque dipen-
a)
denti dall'Associazione
presente statuto i Comii Sottocomitati e le Dele-
per i soli servizi di reclutamento e mobilitazione del personale neli riguardi dei Comitati provinciali di cui all'art. I
Sono
gratuite
del
Comitati,
capoluoghi
varie.
Art. 25.
Lili
i
di Provincia, assumono lá
gazioni aventi sede nei
qualifica e le attribuzioni di « Comitati provinciali », rimanendo così, ed a tutti gli elfletti, modificata e stabilita la;
rispettiva competenza territoriale, salvo quella speciale e
gleinte generale.
Le deliberazioni dei Consigli dei Comitati e Sottocomitati
che riguardano spese alle quali si intenda far fronte anediante storni di bilancio o nuove o maggiori entrate, deh-
approvazione
circoscrizione,
abrogate
presente statuto
tutte le
o
disposizioni contrarie
incompatibili
Visto, d'ordine
Il Capo del Opverno, Primo
con
a
quelle
del
esso.
di Sua Maestà il Re:
Ministro, Ministro
ÀÍUSSOLINI.
per l'interno•.
19-11-1929 (VII)
836
Numero di
pubblicazione
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
639.
Vercellli,
REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2897.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione industriale
fascista di Valsesia; riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fasciata della provincia di Vercelli; e approvazione dello
statuto di quest'ultima Unione nonchè di quello dell'Unione in.
dustriale fascista di Biella.
dico
con
GRAZIA
DI
DIO
E
VOLONTÀ
PER
alla quale viene concesso il
Part. 2 del presente decreto.
decreti del
osservarlo
Dato
DELLA
N. 43
riconosci1nento
giuri-
Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ulliciale delle leggi e dei
VITTORIO EMANUELE III
PE2
-
Regno d'Italia,
mandando
di farlo osservare.
e
Roma,
a
a
addì 29 novembre 1928
chiunque spetti
-
di
Anno VII
.VITTORIO EMANUELE.
NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto
il
Nostro
decreto
SG
settembre
1926, n. 1720, col
quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma
ed agli effetti della legge 3 aprile: 1926, n. 563, e del relativo
regolamento 1° luglio 1920, n. 1130, alla Confedeirazione generale fascista dell'industria
italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;
Viste le domande in data 12 maggio 1927 e 10 settembre
1928, con le quali la presidenza di detta Confederazione ha
chiesto che,
in
relazione
ai
derlla circoscrizione
amministrativa del Regno, implicanti la costituzione della
provincia
di
Vercelli,
sia
il
revocato
quest'ultima e quello dell'Unione
Biella da essa dipendente;
gli
articoli 4
riconoscimento
giuri-
industriale
fascista
di
legge 3 aprile 1926, n. 563, e
l'art. 3G del relativo regolamento 1° luglio 1920, n. 1130;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 31inistro per le corporazioni, di concerto col 31inistro per l'interno;
Abbiamo decretato
e
e
E'
revocato il
decretiamo:
riconoscimento
di
Statuto dell'Unione
industriale fascista
della provincia di Vercelli.
Art.
Valsesia,
1720, ed
giuridico
delPUnione indu-
E'
costituita, con sede in Vercelli, l'« Unione industriale
provincia di Vercelli ».
Dell'Unione fa parte l'Unione industriale fascista di Biella
costituita come unione locale a sensi delPart. 5, lettera u),
dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.
Art.
quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della
legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli effetti della legge stessa,
ha la rappresentanza legale di tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Vercelli, salva
la competenza dell'Unione industriale fascista di Biella nei
limiti e secondo le norme stabilite dal rispettivo statuto.
In
col Nostro decreto 26
in conseguenza è eliminata dal-
Art. 3.
L'Unione è
-
Art.
E'
il riconoscimento giuridico, a norma ed agli
legge 3 aprile 192G, n. 503, e del relativo regoJamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, con competenza territoriale sulla provincia di Vercelli e con sede in Vercelli.
Sono approvati: lo statuto di detta Unione industriale faseista della provincia di Vercelli e lo statuto delPUnione
industriale fascista di Biella (castituita nel seno della prima
e legalmente riconosciuta col ripetuto Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720) secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono
firmati, d'ordine Nostro, dal Mi-
Le
concesso
ilisposizioni
contenute
regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle
legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, delibera-
zioni e istruzioni della Confederazione.
Art. 4.
effetti della
Art.
normei di
2·
nistro proponente.
E' fatta riserva di provvedere,
l'approvazione della nomina dei
strialei fascista della provincia di
2.
L'Unione industriale fascista della provincia di Verrcelli
fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana.
concesso
settembre 1920, n.
l'elenco annesso allo stesso Nostro decreto (parte III
Unioni locali miste) l'indicazione « Unione industriale fascista
di Valsesia ».
1.
fascista della
9 della
Art. 1.
striale fascista
·
-
mutamenti
dico dell'Unione industriale fascista di Valsesia, sia concesso
il riconoscimento giuridico all'Unione industriale fascista
della provincia di Vercelli, e siano
approvati lo statuto di
Visti
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 29 diceml>re 1928
Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 189.
SIROVICH.
termine di
a
dirigenti
legge,
l'Unione
circa
indu-
Vercelli.
collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di
degli artigiani, delle cooperative industriali e
deri dirigenti di aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione,
ed in gelnere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni
facenti parte della Confederazione sono regolati dalle norme
e
deliberazioni della Confederazione.
'Art.
c)
2
del
Nostro
decreto
26 settembre 1920, n. 1720, sono appl
:Lill ::n
nei rap
e
porti della .Unione industriale fascista della provincia di
5.
L'Unione, nelPàmbito di sua competenza:
a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la
loro solidarietà e collaborazione;
b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e
tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale
della
3.
nell'art.
Il
Associazioni
Nazione ;
cura, in relazione alle
glioramento
nale addetto
razione
fra
possibilità industriali,
delle condizioni morali
e
materiali
all'industria e promuove rapporti
e le ditte, anche assumendo, nei
esso
il mi-
del persodi collahotermini
19-r-1929 (VII)
delle
vigenti leggi, còmpiti
Tidenza
d)
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIK
-
funzioni di assistenza
e
e
di pre-
;
le Associazioni sindacali de-
con
produzione esistenti nella Provincia;
gli
procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo
del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie
della
e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico
sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro
interessi si concilino con quelli generali dellla Nazione e delPindustria;
f) discute e risolve colle corrispondenti Associazioni di
prestatori d'opera le vertenze che, appartengono alla sua
competenza e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;
si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di
elementi e dati relativi alPindustria e ai rapporti indu-
g)
striali;
h) provvede alla nomina e designazione del rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in
cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi et dai regoJamenti;
i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione
sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in
virtil di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e
quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado
superiore.
Art. 6.
celli
1926,
fascista
della
torio
della Provincia stessa, eccettuata
alla competenza delPUnione industriale
Art.
sere
provincia di Verdella legge 3 aprile
appartengono ai sensi e per gli effetti
n. 563, tutte le ditte industriali esercenti nell
domanda di
La
presentata
ammissione
alla
statuto
presente
e
la
zona
l'Unione
e
quelle impartite,
genti
comunicazioni
a
socio
e
es-
contenere la
normei e tutti
dalla
gli obblighi deridisciplina della Confede-
razione.
Nella domanda le ditte devono indicare le persone dei loro
legali rappresentanti, la natura delPindustria esercitata,
l'entità
e la sezione di categoria a cui chie-
degli impianti
l'assegnazione.
dono
Se
il
ostino
possegga i requisiti di legge, od
ordine moralei o sindacale, oppure
aver fatto parte di associazioni sinla domanda di ammissione è
richiedente
non
gravi ragioni
di
richiedente, dopo
datali, ne sia stato espulso,
respinta, salvo il ricorso alla
se
il
Confederazione ed in ultima
istanza al Ministero delle corporazioni.
Se la domanda viene accolta, l'iscrizione
impegna
il socio
triennio, che decorre dal primo giorno del semestre
per
solare in cui l'iscrizionei è avvenuta.
La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarun
mente constatata, dell'esercizio dell'industria.
Se il socio non presenta le snel dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di
telmpo,
e
così di
seguito.
debbono
Possono
partecipare
regn½v
mento dei contributi.
rimanere
riservate
ai
diri-
L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni per categoria d'industria. Ciascuna ditta sarà asser
gnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata.
Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui
assegnati
saranno
i soci esercenti industriei per le
sia possibile costituire apposita sezione.
L'Unione potrà autorizzare Piscrizione di
sezioni
un
quali
socio
a
non
più
quando eserciti più
industrie.
La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad
una o più sezioni sono deliberate dal Comitato esecutivo del-
PUnione con l'approvazione della Confederazione.
Ciascuna sezione sarà iscritta a cura delPUnione
competente Federazione nazionale.
Tutte le sezioni hanno sede presso la sede
Nei rapporti esterni la rappresentanza di esse
alla
delPUnione.
spetta esclu-
sivamente all'Unione.
Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà comlii-
provvederà
la
In
caso
di dissenso
con
l'Unioney
Confederazione.
Art. 10.
diatamente alPUnione, per la trattazione e soluzione, tutte
le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in
mateiria di rapporti di lavoro.
Nessuna ditta potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non pel tramite delle
competenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Salva
Peventuale applicazione, a carico dei soci contravventori,
disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31, PUnione ha
facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e
non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a
delle
tale
disposizione.
Art. 11.
Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore,
spetta all'Unione la esclusiva competenza per la stipulazione
dei contratti collettivi di lavoro concerneinti i dipendenti
delle ditte industriali attribuite alla sua competenza.
Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro
l'Unione dovrà seguire le; norme e le procedure determinate
dalla Confederazione.
pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidinanzi alla Magistratura del lavoro. L'elsercizio ed
i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di
legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni con-
Spetta
dette
fedeirali.
Art.
mente le ditte
dalla Cou-
E' fatto obbligo alle ditte iscritte all'Unione di denunciare all'Unione stessa tutte le riellieste e questioni relativet ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere imme-
deilPUnione deve
dell'Unione
l'Unione,
ed
del-
Art. 9.
terri-
di Biella.
attraverso
direttivi
dell'Unione.
attribuita
7.
presidenza
dichiarazione di accettare le
anti dal
disposizioni
federazione.
Sono tenute altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi
el dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.
lato dal Consorzio stesso.
industriale
837
Le ditte sono tenute ad osservare tutte le
impartite dai competenti organi
Tali
che dovessero sorgere;
'All'Unione
N. 42
istruzioni
mantiene le relazioni
altri fattori
-
8.
all'esereizio
uente
Art. 12.
dei
diritti sociali
sola-
iscritte ed al corrente col versa-
E'
fatto
obbligo
dellTnione,
.sotto
nel termini
e
con
alle ditte di denunciare alla presidenza
la comminatoria delle sanzioni di legge,
le modalità stabilite dalla legge stessa e
19-n-1929 (VII)
838
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
dalle deliberazioni della Confederazione, il
numero dei
loro
numero del
piegato sia
personale controllato in relazione al capitale imritenuto, per decisione della Confederazione, no-
teroimente
inferiore alla media
le
di
industrie,
generale
denunciare anche il
esistente per tutte
capitale impiegato.
E' fatto inoltre
obbligo di comunicare all'Unione tutti gli
elementi da questa richiesti per la esatta determinadei contributi, in relazione alle disposizioni di legge
altri
zione
e
alle istruzioni dellla Confederazione.
Art. 13.
Ciasenna sezione di categoria è convocata ogni anno dal
presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei
propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo nonchè
dei propri delegati all'assemblea dellTnione. Possono essere nominati anche delegati supplenti per colmare le vache si verificassero durante l'anno nei
canze
delegati
effet-
tivi. Ciascuna
sezione non può però nominare più di tre
delegati supplenti. Nelle assemblee di sezioni ogni ditta ha
diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati. Per le sezioni di industria, per le gnali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti,
la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per
le votazioni
e
la
rappresentanza negli organi
sociali.
Consiglio
Il
sentanti delle
direttivo dell'Unione è
singole
sezione ha diritto ad
frazioue
dei
un
inferiore
non
ditte associate
numero
sezioni nominati
con
un
a
massimo di
dell'Unione è formata dai capi di tutte le
dai delegati delle stesse, eletti come al precedente
articolo.
Ogni
sezione di
temblea ogni 500
ditte
associate,
categoria
(o
con
ha diritto
a
un
delegato
all
sezione.
I membri del
Consiglio direttivo durano in carica un biens
rieleggibili.
E' in facoltà del Consiglio di prossedere, salva ratillea delPassemblea, alla sostituzione dei consiglieri che .venissero
a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio.
Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre
mesi ed in via straordinaria quando il presidente dell'Unione
lo ritenga opportuno o ne sin fatta richiesta da almeno un
quarto dei suoi componenti. Le sue rinnioni sono valide
quando intervenga in prima consorazione almeno la metà
più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione
quando si sia almeno presente un quarto dei suoi membri.
Ciascun membro dispone di un voto; le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti; in caso di parità di soti prevale il voto del presidente.
nio
e
sono
Art. 16.
Il
Consiglio
direttivo
.vice-presidente
un
eleggo ogni
massimo di dieci dele ati.
via ordinaria dal
L'assemblea è convocata in
presidente
aprile di ogni anno mediante
avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, e in
via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio
direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei
delegati.
L'assemblea designa, scegliendoli anche fuori dei membr.i
del Consiglio, la terna degli eleggibili a presidente a norma
dell'art. 20; nomina inoltre ogni anno nella sua prima adudell'Unione entro
il
mese
di
due revisori dei conti; esamina ed approva la relazione morale ed 11 rendiconto finanziario, e delibera su tutte
le altre speciali questioni che siano poste all'ordine del
nanza
VIOURO.
Le
assemblee
sono
Le assemblee
sono
presiedute
dal
presidente
dell'Unione.
valide. quando sia presente o rappre,sentata almeno la metà dei delegati; trascorsa però un'ora
da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide
quando sia presente
rappresentato
o
almeno
un
quarto
dei
deh-gati.
Le deliberazioni
flebgato
ynle il
E'
no
sono
ha diritto ad
voto
un
ni
diritto
delega
tra
delegato e delegato;
delegato però potrà avere più di tre deleghe.
modilica al presente statuto dev'essere approvata
ilaH'assemblea
saria
prese a maggioranza di voti. Ogni
voto. In caso di parità di soti pre-
del presidente.
la facoltà di
ammessa
O
un
per la salidità delle deliberazioni è necesmaggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi
la
di
due anni
nel
suo
seno
ed il tesoriere-economo.
Elegge pure altri
vice-presidente e col te-
due membri che col presidente, col
soriere-economo formano il Comitato esecutivo.
Spetta
resa
per
al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione
necessaria pel conseguimento d<gli scopi statutari e
l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea ge-
nerale.
as-
frazioneo dipendenti controllati dalle
un
Nel
cinque rappresentanti.
è sempre compreso il capo della
Art. 17.
L'assemblea
e
dai rappreall'art. 13. Ogni
formato
conw
rappresentante per ogni 1000 (o
500) dipendenti controllati dalle
rappresentanti
Art. 14.
sezioni
N. 43
'Art. 15.
dipendenti.
E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del
numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.
E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il
-
anche ad
Spetta
di determinare le norme interne di
e di deliberarne il bilancio
pre-
esso
funzionamento dell'Enione
ventivo.
Spetta
istruzioni
gale
da
pure al Consiglio direttivo di fissare in base alle
della Confederazione la misura del contributo leimporsi alle ditte industriali attribuite alla sua
competenza. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi
da corrispondersi alle Associazioni di grado
Confederazione e verrà ripartito a norma di
su
ieriore e alla
Le moda-
legge.
lità per la deterininazione della base del contributo e per la
esuzione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità delle
disposizioni
dello statuto confederale.
Spetta infine al Consi;;lio direttivo di deliberare sulle altre
materie indiente alle lettere In. c), d), c) dell'art. 30 del
R. decreto 1° luglio 105, n. 1130.
Almeno il deelmo del provento dei contributi
di
legali
spettanza
luto
a
dell'Unione
sarà
costituire il fondo
garantire
le
contratti
collettivi
competenza,
annualmente
e
e
devo-
patrinioniale
avente per scopo di
assunte in dipendenza dei
obbligazioni
di
prelevato
da essa
lavoro stipulati
nell'àmbito di sua
da amministrarsi secondo le norme di legge.
Almeno l'80 pear cento delle entrate derivanti dal prosento
contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie
dei
previste
dall'art. 18 del regolaniento 1° luglio 1920, n. 1130,
ivi compreso il fondo di garanzia di cui al coinnm precclentet.
Art. 18.
e
partecipare
all'assemblea stessa.
E'
in
facolti\
lel
due terzi dei suoi
Con igiin
membri,
direttivo,
a
maggioranza di
suppletivi
di stabilire contributi
19-11-1929 (VII)
per
ditte
le
tranno essere
iscritte
alPUnione.
superiori
liberazioni dovranno
Tali
al contributo
essere
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE
contributi
legale
e
non
pole relative de-
approvate dalla Confederazione.
Art. 19.
Il Comitato esecutivo:
a) coadiusa il presidente
c) delibera
nelPesplicazione
sciplinari
d) esercita in
siglio
direttivo. I
del
suo
sulla loro asse-
di-
provvedimenti
di
nella
prima
riunione
suc-
Art.
ò
presidente
Confederazione,
su
Egli dirige
20.
e
rappresenta l'Unione tanto nei rapporti ine
assemblee
l'osservanza della
e
generali
di assenza
o
sidente.
La nomina del
a
cura
deliberazioni della Confederazione. E' di
presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e
istruzioni
del Comitato esecutivo.
wata
secondo le,
federazione.
termini
di
Convoca il
direttivo
e
le
In
il Comitato esecutivo.
di impedimento è sostituito dal vice-pree
di sezione
Consiglio
e
presidente non ha effeitto se non è approlegge. L'approvazione è richiesta dalla
ed istruzioni dettate dalla
norme
pure ad essa di provvedere in materia disciplinare
degli articoli 20 e 31 e di adottare in gelnere tutti
i provvedimenti necessari per assientare l'esatta osservanza,
nella giurisdizione delle due Unioni, delle istruzioni e delinorma
della Confederazione.
Art. 25.
La Ginnta federale è convocata
necessario
presidente
il
'All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio
è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16. Il tesoriere economo dere, curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia
strettamente conforme
rettivo ed alle norme
alle deliberazioni del Consiglio digernerali stabilite in materia dalla
Confederazione.
Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione
del bilancio preventivo el del conto consuntivo.
delle sezioni nell'assemblea
generale
preseelti
dell'Unione
amministra-
che titolari, gerenti, membri del Consiglio di
zione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o
institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i
stabiliti dalla
disposto
Biella.
Art. 20.
L'Unione, può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati
scopi purchè rientranti fra quelli per cui è pre,ordinata l'Unione.
L'Unione di Riella dovrà tenere costantemente informata l'Unione Provinciale delle queistioni di carattere generale
delle .vertenze di sua competenza e particolarmente di
e
possano avere comunque ripercussioni in altre
industriali comprese nella provincia di Vercelli.
L'Unione provinciale potrà intervenire nella trattazione
delle verteinze di competenza della Unione di Biella për de-
quelle chet
zone
liberazione della Giunta federale,
legge.
quando
dovesse
inte-
veinire
esame
dalla Confederazione.
L'Unione
provinciale
Confederazione
di
tutti
l'obbligo di tenere al corrente la
gli atti, avvenimenti ei provvedi-
ha
indirettamente, possono interessarla. E'
trasmettere, alla Confederazione tutte le des
liberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali,
l'approvazionel o l'autorizzazione della Confederazione.
menti
anche
che,
pure tenuta
a
Art.
industriale nella progenerale
vincia di Vercelli è istituita presso PUnione provincialet una
Per Pindirizzo
o
l'autorità politica della Provincia. Dovrà interquando le vertenze stesse vengano deferite al suo
ressarsene
Art. 23.
federale
ritenga
quando
Art. 28.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Non possono essere eletti alle cariche sociali nè
Giunta
o
cata
'Art. 22.
retµiisiti
lo
Art. 27.
Art. 21.
delegati
ogni qualvolta
provinciale
dell'Unione
dalla Confederazione. Può pure essere convoper deliberazione motivata del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli o
del Consiglio direttivo delPUnione industriale fascista di
sia
Confederazione.
a
Cona
Spetta
berazioni
quelli esterni, vigila
disciplina, adlynpie a tutte le altre funzioni che gli siano
aflidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli
siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è reisponsabile dell'esatta osservanza delle nor-
caso
dimenti
nominato dal presidente generale della
terna designata dall'assemblea generale
terni che in
me,
Spetta alla Giunta federale di stabilire le direttive di
anassima per il coordinamento dell'attività dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione ins
dustriale fascista di Biella, e di adottare i relativi provves
dell'art. 14.
norma
diritto
Art. 21.
a
per la ratifica.
cessiva,
a
e
nrgenza tutti i poteri del Conprovvedimenti in tal modo presi saranno
caso
839
ragione di due rappresentanti per ciascuna Unione, dai ris
spettivi Consigli direttivi.
Il presidente delPUnione industriale fascista della provincia di Vercelli ed il presidente dell'Unione industriale di
Biella sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice-pres
anan-
associate;
Consiglio direttivo
commlicati al
Il
delle ditte
norma dell'art. 30 circa i
a
contro le ditte
N. 42
sidente della Giunta federale.
dato ;
b) dellibera sull'ammissione
gnazione alle sezioni;
-
29.
dell'azione
composta
dai
presidenti
e
dai
vice-presi-
denti dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione industriale fascista di Biella, nonchè da
altri rappresentanti delle due .Unioni stesse nominati, in
Il
sura
con
e
ha facoltà di applicare la cenalle ditte iscritte all'Unione le quali non ottemperino
la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi
dai
presidente dell'Unione
dello Stato, e dagli statuti, regolamenti,
deliberazioni della JJuione, delle Associazioni
regolamenti
istruzioni
e
19-r-1929 (VII)
840
di
superiori
della
categoria
alle
quali
le
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
ditte sinuo
iscritte,
Art. 31.
e
è
data
facoltà
successivamente
Per tutto
alle
alla
Confederazione.
sposizioni
di
Il Comitato esecutivo dell'Unione ha facoltà di applicare
sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non
superiore a sei mesi, alla ditta facente parte dell'Unione
stessa, la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti <lello Stato, e dagli statuti, istruzioni
Il
Capo
deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di
categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione; oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal
presidente; oppure
sia recidiva nelle infrazioni per lo quali le fu
applicata la
Le deliberazioni relative
devono
essere
ratificate
Consiglio direttivo.
cedente
mancanze
a
predei fatti
sospensione,
ovvero
per particolare gravità
nell'articolo precedente;
b) per atti compinti, i quali abbiano recato noenmento
interessi materiali e morali dell'organizzazione indu-
indienti
agli
striale;
za
c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanche dimostri difetto di senso nazionale e morale.
Contro i provvedimenti di sospensione e di
è
espulsione
la
alla
ammessa
istanza
derale,
e
facoltà
agli
interessati
Confederazione,
in ultima
a
istanza al
di
norma
ricorrere
dello
Ministero delle
in
statuto
prima
confe-
corporazioni.
presente statuto,
e
e, in mancanza, alle normet di
d'ordine di Sua
si
alle di-
legge.
Maestà il Re:
del Governo, Ministro per le
corporazioni:
può istituire
circoscrizione,
con
uffici e servizi in altri Comuni
modalità da determinare in delibe-
sottoporsi all'approvazione
proporre alla Giunta
merito, la espulsione
che dettero motivo
dal
Confederazione
E' costituita, con sede in
Biella, l'« Unione industriale faseista di Biella » con competenza territoriale sul
soppresso
circondario di Biella.
razioni da
direttivo ha facoltà di
federale dell'Unione, che delibera in
di una ditta:
della
Art. 1.
L'Unione
Consiglio
previsto
statuto
Statuto dell'Unione industriale fascista di Biella.
della
Art. 31.
è
non
ÀÍUSSOLINI.
e
a) per recidiva nelle
questa,
Visto,
la
censura.
quanto
fa riferimento allo
Art. 30.
Il
N. 42
Confederazione.
Contro il provvedimento di censura
ditte di ricorrere alla Giunta federale e
dal
-
della Confederazione.
Art. 2.
L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della
di Vercelli e della Confederazione
generale fasci-
provincia
dell'industria italiana.
sta
sciuta ai termini della
senta
nella
legalmente
sua
In
legge
quanto giuridicamente riconoaprile 1926, n. 503, rappres
3
tutte le ditte industriali datrici di lavoro
circoscrizione.
Art. 3.
L'Unione è regolata
oltrechè dal presente statuto
Galle norme di legge, nonchò dagli
statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione
generale fascia
sta dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.
-
---
Art. 32.
Art. 4.
Il
segretario dell'Unione provinciale à nominato dal presidente generale della Confederazione su
proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del
mainlato, nonchè la relativa retrilnizione,
sono stabilite dalConfederazione a norma dello statuto confederale.
Il segretario deve possedere i requisiti di
legge e la sua
nomina diventa definitiva quando sin stata
approvata dal
Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare
professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza
autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla
Confederazione.
la
Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente
dell'IInione, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e
deliberazioni degli organi dell'fTnione e alla direzione dei
servizi
e degli uffici dipendenti,
segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'TInione con voto consultivo, come pure alle riu-
Il
nioni delle
singole
sezioni.
caso
di
scioglimento
mero
1130.
revoca
sua
competenza:
glioramento
delle condizioni morali e materiali del
personale addetto all'industria e promuove
rapporti cordiali di
collaborazione fra esso e le ditte;
d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali
degli
altri fattori della produzione esistenti nella circoscricerca di prevenire ogni ragione di controversia nel
campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle contro-
zione;
versie che dovessero sorgere;
c) assiste le ditte associate, sia nel campo economico so-:
ciale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con
quelli generali della Nazione e
f)
di
di
riconoscimento, il
lipblatore nominato dall'autorità competente provvederà
alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.
Il patrimonio netto risultante dalla
lignidazione sarà de
voluto in ennformitù di
punnto sarù disposto dal Regio decreto pr
:to dalFart. 20 del regolamento 1° luglio
1920, nuo
nell'âmbito del territorio di
a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e
la loro solidarietà e collaborazione;
1>) promuove e tutela gli interessi morali, economici e
tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse
generale
della Nazione;
c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il mi-
dell'industria ;
Art. 33.
In
L'Unione,
si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di
elementi, notizie-e dati relativi all'industria ed ai problemi
industriali;
g) discute e risolve con le corrispondenti Associazioni
di prestatori d'opera le vertenze che
appartengono alla sua
competenza;
li) prossede a norma e noi limiti del presente statnio
alla nomina o desiguazione di
rappresentanti degli indu-
19-r-1929 (VII)
-
striaili in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;
i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione
sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in
virtà di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e
quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.
Art. 5.
Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano
i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo
regolamento.
collegamento
6.
fra PUnione
le Associazioni
e
o
sezioni di
delle cooperative industriali, degli artigiani,
le
aziende industriali, il Gruppo regionale imdirigenti
prese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giurididei
camente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed
in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di
841
L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per
Ciasern socio sarà assegnato alla
all'industria esercitata.
categorie d'industrie.
sezione corrispondente
Sarà inoltre costituita
sezione di industrie varie cui
una
assegnati i soci esercenti industrie per le quali non
sia possibile costituire apposita sezione.
Il Comitato esecutivo potrà autorizzare l'iscrizione di un
socio a più sezioni quando eserciti più industrie.
La divisione in sezioni nonchè l'asstynazione dei soci ad
una o più sezioni saranno fatte dal Comitato esecutivo sesaranno
condo le
norme
e
istruzioni emanate dalla Confederazione.
a cura
dell'Unione alle
Ciascuna sezione sarà inseritta
sorzio
a socio deve essere presentata
dell'Unione e contenere la dichiarazione di
accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente
statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella do-
devono inoltre essere indicate le persone dei legali
rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'abicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero
dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si
chiede l'assegnazione.
Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino
manda
gran ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali,
ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta,
salvo i ricorsi alla Confederazione
e
in ultima istanza al Mi-
corporazioni.
accolta,
Se la domanda viene
l'iscrizione impegna il socio
per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre
solare in cui l'iscrizione è avvenuta.
Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di
tempo, e così di seguito.
La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regodell'esercizio
dell'industria.
riconosciuto sarà
regionale giuridicamente
dal Consorzio stesso. In
di dissenso
caso
con
compilatd
l'Unione, provs
vederà la Confederazione.
I soci
7.
presidenza
constatata,
il Consorzio reŒionale territorialmente competente.
La rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.
Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Con-
Art.
La domanda di ammissione
larmente
N. 42
Art. 9.
questa.
Art.
nistero delle
-
Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regios
nali giuridicamente riconosciuti, l'inscrizione avverrà presso
'Associazioni
alla
D'ITALIA
competenti
Art.
Il
R.EGNÒ
GAZZETTA UFFICIALE DEL
tenuti ad
sono
10.
informare l'Unione di tutte le ri-
chieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti,
ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione
coi
e
tutte le controversie che potessero sorgere
stessi in materia di rapporti di lavoro.
soluzione,
dipendenti
Nessun socio
potrà
trattare
con
ciazioni sindacali di lavoratori
delle
presentanti
competenti
rappresentanti
delle Asso-
per il tramite dei rapAssociazioni sindacali di dase
non
tori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non
avvenuti
gli
disposizione.
accordi
i contratti fatti in contrasto
e
a
tale
Art. 11.
Salve le disposizioni delle Associazioni di
l'Unione ha la esclusiva competenza per la
contratti collettivi di lavoro concernenti i
grado superiore,
stipulazione dei
dipendenti dalle
ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella
discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione
dovrà
seguire
le
norme e
le
procedure
determinate dalla Con-
federazione.
pure all'Unione la rappresentanza dei datori di laindustriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.
L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono rego-
Spetta
voro
Inti dalle
le
norme
disposizioni
di
legge
e
da
quelle
dello statuto nonche dal-
confederali.
Art. 12.
Art.
L'esercizio
golarmente
tributi.
I soci
dei
sociali
diritti
8.
spetta
sue
ai
soci
inseritti ed al corrente col versamento dei
recon-
tenuti
a
fornire
all'Enione
tutti gli elerichiesti nell'Ambito
e dati che siano da essa
attribuzioni. Tali comunienzioni debbono rimanere
riservate ai
dirigenti
e
federazione.
tµielle impartite,
attraverso
Confederazione,
il
numero
dei loro
dipendenti.
10' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni
singionali.
dellTnione.
obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui
personale controllato in relazione al capitale
E' pure fatto
I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni
ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione.
E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle
sanzioni di legge, di dennneiare all'Unione, nei termini e
con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni
della
sono
menti, notizie
delle
soltanto
FUnione,
dalla Con-
il
numero
del
impiegato
sia
notevolmente
tutte le
ritenuto
inferiore
industrie,
per
alla
decisione della Confederazione
media generale esistente per
di denunciare anche il
capitale impiegato,
19-r-1929 (VII)
ggg
E'
inoltre
fatto
di
obbligo
comunicare
altri elementi da questa chiesti
minazione dei contributi in relazione
quegli
legge
GAZZETTA UFFICTALE DEL REGNO D'ITALIA
-
all'Unione
tutti
per la esatta deteralle disposizioni di
alle istruzioni della Confederazione.
e
al
Spetta
fissare il
legale da imporsi
alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.
Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrialla Confederazione,
e
alle Associazioni di
verrà
e
ripartito
a
grado
norma
di
Le modalità per la determinazione della base del contrie per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle
buto
disposizioni
Almeno
il
dello statuto confederale.
decimo del prosento dei
che possano
e
avere
provincia
ris
di Ver-
celli.
L'Unione è infine tenuta a f
all'Unione provinciale
quelle informazioni che le venissero da essa richieste in ma<
interesse.
comune
Art. 17.
contributi
di
legali
Ciasenna sezione di categoria è convocata ogni anno in
assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del suo
propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo,
propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha
diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per
ogni 1000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a
500, con un massimo di cinque rappresentanti oltre il c: o
della sezione, e ad un delegato all'assemblea per ogni 500 Us
pendenti (o frazione) controllati dalle ditte associate, con un
massimo di dieci delegati oltre il capo della sezione. Nell'ascapo,
della
e
del
semblea di sezione ciascun socio ha diritto ad
100 (o frazione) dipendenti controllati.
spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e
devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo
ogni
di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e
dei loro titolari
da amministrarsi secondo le
generale
industriali della
zone
contributo
provinciale,
all'Unione
spondere
superiore
legge.
altre
N. 42
in base alle istruzioni della
Consiglio direttivo,
di
di carattere
questioni
percussioni in
teria di
Art. 13.
Confederazione,
delle
-
norme
di
Le
ditte
interven
ono
un
alle assemblee di sezione
voto per
a
mezzo
legali rappresentanti.
o
legge.
l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione
provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese
obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio
Almeno
Art. 18.
dal
1926,
n.
1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al
precedente
in
del
facoltà
due terzi dei suoi
per
i
soci
gati
dai
soci
al
di
Consiglio direttivo,
maggioranza
membri, di stabilire contributi suppletivi
a
dell'Associazione.
superiori
essere
contributo
nei modi
e
Tali
contrilmti
legale
termini
e
stabiliti dal
potranno
non
dovranno
essere
Consiglio
padi-
rettivo. Le relative deliberazioni dovranno essere, previa ratilica della Giunta federale di cui al successivo articolo 19,
approvate dalla Confederazione.
L'Unione potrà accettare contributi straordinari prosenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scorientranti
pi, purchè
Clascun
fra
quelli
per cui è
preordinata
l'U-
BlORO.
Art.
15.
e
del
zioni
delle sezioni.
avviso spedito almeno quindbi giorni prima della riunione,
ed in via straordinaria sempre (piando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto
dei delegati.
L'assemblea
dell'Unione,
il
quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali
patrimonio sia strettamente conforme alle deliberadel Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite
dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.
designa
a
norma
la terna
del
nómina annualmente due
degli eleggibili a presidente
disposto del successivo art. 21;
revisori dei conti; discute ed ap-
prova il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che
l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la
trattazione dei problemi che interessano le industrie della
circoscrizione.
Esamina
inoltre
le
altre
questioni speciali
che siano poste all'ordine del giorno.
L'assemblea ò valida quando sia presente
o
rappresentata
delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque
sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè
almeno la metà dei
non
Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo
generale è formata dai delegati
delegato ha diritto ad un voto.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente
dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante
comma.
Art. 14.
E'
L'assemblea
inferiore ad
un
terzo.
prese a maggioranza di voti.
Ciascun delegato ha diritto ad un voto.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. E'
Le deliberazioni
sono
la facoltñ di delega tra delegati. Ogni delegato non
può avere però più di due deleghe.
Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata
dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle relative
deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti
dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.
ammessa
Art. 16.
L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederatione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a
alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti
doenmenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo
trasmettere
e
statuto
o
dalle
deliberazioni
confederali, l'approvazione
o
l'autorizzazione della Confederazione.
LTnione ha
mente
l'Unione
pure
fabblico di
provinciale
tenere
informata
delle vertenze che
essa
costante
tratta
e
Art. 19.
Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle
singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo
seno, nella
prima
seduta di
ogni
anno,
un
vice
presidente,
ed
due altri membri, che col presidente
formano il Comitato esecutivo. Nomina inoltre i suoi rappresentanti nella Ginnta federale, istiinita presso l'Unione
il tesoriere
economo
e
provinciale
a
dello statuto di questa.
norma
19--r-1920 (VII)
I
-
GAZZETTA UFFICfALE DEL REGNO D'ITALIÄ
-
N. 42
843
.
rali
Art. 20.
al
Spetta
zioni
Consiglio direttivo,
niassima
di
della
Giunta
tenute presenti le deliberafederale, lo svolgimento di
il conseguimento dei fini sta-
necessaria per
intari e per Unpplicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due
mesi: straordinarinnwnte quando la presidenza lo ritenga
azione
ogni
opportuno
suoi
ad
resa
sin fatta richiesta da almeno
ne
o
Ciascun membro del
componenti.
quarto dei
ha diritto
à necessaria la pre-
Per la validità delle sedute
voto.
un
un
Consiglio
maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliherazioni
prendono a maggioranza. In caso di parità di
vnt i prevale il voto del presidente.
11 ('onsiglio direttivo approva il bilancio preventivo del1Tuione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta
il disposto degli articoli 13 e 14. Provvede inoltre in materia
disciplinare a norma degli articoli 25 e 26. Spetta infine ad
esso di deliberare sulla istituzione degli uflici e servizi di
della
senza
si
cui all'art,
le
tutte
1°
1
del
altre
presente statuto,
materie
luglio 102(',
n.
indicate
nell'art.
di deliberare
30
del R.
su
decreto
21.
dal presidente generale della
designata dall'assemblea dei delegati a norma del precedente art. 18.
Dura in carica due anni ed ù rieleggibile. Il presidente,
sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della
disciplina, adempio a tutte le altre funzioni che gli siano
aflidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai
competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e
deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente
del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'as-
presidente
Il
Confederazione
su
institori di aziende aderenti
requisiti
nominato
torna
semblea.
Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e
di sezione e il Comitato esecutivo.
La nomina del presidente non ha elletto se non viene ap
provata a termine di legge.
L'approvazione è richiesta
stabiliti dalla
Il
la
quali
pos,
dell'Unione di Biella ha facoltà di applicare
alle ditte associate le quali non ottemperino con
presidente
censura
la dovuta
diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai
regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni delPUnione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale,
delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte
siano inseritte, e della Confederazione.
Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale istitnita presso
l'Unione
provinciale
e,
successivamente,
alla
Confedera,
ZIOne.
Art. 25.
Il Comitato esecutivo ha
facoltà di
la
applicare
sione da ogni attività sociale, per un periodo non
a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad
sospen-
superiore
essa
deri,
regolamenti dello Stato, e dagli sta,
tuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle
dell'Unione provinciale, delle Assorinzioni superiori di cate,
goria alle quali sia inseritta, e della Confederazione, oppure
dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedi,
menti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di eni all'articolo precedente.
leggi
e
dai
Le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo debbono
ratificate dal Consiglio direttivo.
es-
sere
Art. 26.
Il
direttivo ha facoltà di proporre alla Ginnta
dell Unione provinciale, che decide in merito, la
espulsione di una ditta:
a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a pres
Consiglio
federale
cedente
particolare gravità dei fatti
precedente;
b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento
agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;
c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza
sospensione
ovvero
per
indienti nell'articolo
che dimostri difetto di senso nazionale
dalla Confederazione.
i
all'Unione,
legge.
Art. 24.
santi dalle
1130.
Art.
è
novehn
o
seggano i
e
morale.
Art. 27.
Art. 22.
Il Comitato esecutivo :
a) condinsa il presidente
th
nell'esplicazione
del
suo
man-
delibera
sull'ammissione
zione alle sezioni:
c) provvede alle nomine
delle
contro le ditte
ditte
e
sull'assegna-
e
designazioni
di
cui alla
Confederazione,
e
contro
quelli
di
espulsione
disci-
assorinte;
d'urgenza tutti i poteri del Consiglio
è ammesso, in ultima
ricorso al 3Ii
istanza,
corporazioni.
Tutte le cariche dell'Unione sono gratuitè.
Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essore
proseli a delegati delle sezioni nell'asseniblea generale che i titolari. gerenti, membri del Consiglio d'ammini-
rappresentanza sociale,
dell'Unione è nominato dal presidente genes
della Confederazione su proposta del Consiglio diret.
tivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nous
Il
vale
segretario
chè la relativa
zione,
a
retribuzione,
sono
stabilite dalla Confedera,
dello statuto confederale.
retario deve possedere i reipiisiti
norma
Il se
nomina diventa definitiva
Art. 23.
la
caso
Art. 28.
provvedimenti
per la ratifica.
aventi
ogni
let-
c) esercita in caso
direttivo. I provvedimenti in tal nindo presi saranno comunienti al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva,
strazione
In
nistero delle
tera h) dell'art. 4;
d) delibera a norma dell'art. 25 sui
plinari
sivamente alla
di ricorrere alla Confederazione.
dato;
b)
Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facolagli interessati di ricorrere alla Giunta federale e succes-
direttori gene-
di legge e la sua
quando sia stata approvata dal
3Iinistero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza auforizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Cons
federazione.
Spetta al
del
di
e
segretario, in base alle istruzioni
provvedere alFesecuzione delle decisioni
presidente,
deliberazioni
19-r-1929 (VII)
844
della Unione
degli organi
uffici dell'Unione
singole sezioni.
Il segretario
PUnione
e
di
e
quelli
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-
alla direzione dei servizi e degli
eventualmente costituiti per le
tutte le sedute degli organi delvoto consultivo, come pure alle riunioni delle
con
a
Sottosegretario
N. 42
di Stato per
mendatore Aliehele Bianchi
S. E.
interviene
sezioni.
singole
S. E. il
-
Thaon di Revel duca car.
l'Ordine 31anriziano;
8. E. Grandi car.
l'interno,
on.
coms
;
Paolo, consigliere
Dino, consigliere
avv.
del<
dell'Ordine
3Iauriziano:
S.
Art. 29.
E.
Tittoni
car.
Tommaso, consigliere dell'Or«
avv.
dine 31auriziano;
In
di
scioglimento o di revoca del riconoscimento
il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederù alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20
del regolamento 1° luglio 102G, n. 1130.
Per tutto quanto non ò previsto dal presente statuto, si
caso
della
Unione,
fa riferimento
di
sposizioni
allo
della
statuto
Confederazione e
e, in mancanza, alle norme di
questa,
Visto, d'ordine di
Il
Capo
dcl
Ordini.
Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero è incadell'esecuzione del presente decreto che sarà regi-
ricato
al
strato
Dato
Controllo
a
dell'Ordine
generale
Mauriziano.
Homa, addì 29 novembre 1928
-
Anno VII
di-
legge.
VITTORIO EMANUELE.
Maestà il Re:
Sua
Ministro pcr Ic
Governo,
alle
prof. gr. uff. Domenico, direttore generale del
3lagistero 3Iauriziano, segretario del Consiglio degli
Lanza
Gran
MUSSOLINI
corporazioni:
-
P. BOSELLI.
Anno VII
Registrato at controllo qcnerale, addt 13 dicembre 1928
Il direttore: Bosco.
llegistro decreti, n. 21, pag. 164-165.
-
-
31UssoLINI.
Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
Registrato alla Corte del conti, addi 16 febbraio 1929
Atti del Governo, registro 281, foglio 146.
SIROVICH.
Visto, il
-
--
Numero di pubbhcazione 640.
-
REGIO DECRETO 20 novembre 1928, n. 3428.
Nomina di una Commissione per l'esame delle norme che re
gelano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano
e della Corona d'Italia, per un più rigoroso assetto delle norme
stesse,
VITTORIO E3IANUELE III
PEIL
GItAZIA
DI
DIO
E
PEIt
VOLONTÀ
DELLA
Numero di
pubblicazione
REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 148.
Approvazione della convenzione 10 gennaio 1929 per la con.
cessione al comune di Padova dell'esercizio dell'esistente tramvia
extra-urbana a trazione elettrica da Tencarola a Villa di Teolo.
NAZIONE
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA
GE:nztAu:
Ono1NE
DELT
Volendo dare alle
la
nave
l\laurizio
rigorosa
DEI
Guss
SS.
PElt
3IAsTito
3IAURIZIO
regolare
e
discipli-
stesse, accrescendo loro il decoro e la dignità delsono destinate, con una procedura e con una
convenienza di criteri più a.1egunta al presente organismo
dello Stato;
l'alto line eni
Sentiti il
Capo del Governo, Primo 3Iinistro Segretario di
il
Nostro
Primo Segretario per FOrdine dei SS. ManStato,
rizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia:
e
E' nominata
il
re
complesso
una
delle
decretiamo:
Commissione
con
n.gli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro e della Corona d'Italia, la concessione delle onorificenze relative, nonchò tutta la materia regolamentare e
procedurale, in rapporto
dai singoli Diensteri dello
crederà utili
norme
ad
on
alle
nomine stesse, presentate
Stato, e di fare le proposte che
piu rigoroso
e
deH°Ordine
che
d'Italia,
del
Nostro
Mauriziano,
ne
sarà
Primo
comm.
E. il
Sottosegretario
Francesco Giuntaj
NAZIONE
n. 1014, col quale fu
elettrovia euganea » la
esercitare a trazione elettrica
ed
di
costruire
1911,
anonima
tramvia da Tencarola a Villa di Teolo;
Visto l'art. 23 della convenzione 18 aprile 1911 al
sud-
lieale allegata:
Visto l'atto in data 14 marzo 1927 di scioglimento della
Società medesima e ritenuto che per Part. G della predetta
convenzione la Società stessa è decaduta di pieno diritto
detto
decreto
dalla concessione suindicata;
Vista la domanda 20 aprile 1928
-
Anno
VI, presentata
di Padova per ottenere la concessione de1Pesercizio della tramvia di cui sopra;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le fercomune
rovie
concesse
alPindustria
privata,
le
meccanica e gli automobili, approvato
9 maggio 1912, n. 1417;
Sulla proposta del Nostro Ministro
trumvie
con
a
Nostro
Segretario
trazione
decreto
di
Staté
per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
il
30
Cancelliere
stero
Presidente,
ed il
seguenti membri:
S.
DELLA
una
E'
oltre
della Corona
VOLONTÀ
conveniente assetto delle
Commissione sarà composta,
f÷ .:retario per il Gran Magistero
dei
PlŒ
concessione
medesime.
I a
E
agosto
dal
l'incarico di esaminaparticolari clie regolano, in base
norme
DIO
Visto il R. decreto 11
accordata alla « Società
cessioni
e
DI
RE D'ITALIA
concessione delle onorificenze negli Ordini dei SS.
e Lazzaro e della Corona d'Italia, una pin precisa e
corrispondenza alla natura e alla varietà delle con-
Abbiamo decretato
GIIAZIA
LazzAno
E
che debbono
norme
641.
sione
di Stato per la
Presidenza,
on.
approvata e resa esecutoria la convenzione stipulati
Anno VII, fra il delegato del Minigennaio 1929
delle comunicazioni, in rappresentanza dello Stato,
rappresentante del comune di Padova, per la concesal medesimo, senza sussidio governativo, dell'eserci-
zio della
da
-
esistente tramvia extra-urbana
Tencarola
a
Villa di Teolo.
a
trazione elettrica
19-n-1929 (VII)
Ordiniamo che il
presente decreto,
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-
munito del
sigillo
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
osservarlo
di farlo
e
Dato
mandando
Regno d'Italia,
decreti del
Roma,
a
dello
dei
e
di
chiunque spetti
a
osservare.
addì 4 febbraio 1929
-
'Anno VII
Numero di pubblicazione 643.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA
DI DIO E PER
CIANO.
il Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
Registrato alla Corte dei conti, addl 15 febbraio 1929
Atti del Governo, registro 281, foglio 143.
Sut0VICE.
642.
frazione
Cam=
GRAZIA DI
DIO
E
VOLONTÀ
PER
RE
DELLA
Il
e
decretiamo:
di Rivarone è
comune
al comune di
aggregato
Bassi,
Art. 2.
D'ITALIÄ
poteri conferiti al Governö col R. decretolegge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari delPinterno;
e
Abbiamo decretato
gnana.
NAZIONE
In virtù dei
'Abbiamo decretato
NAZIONE
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER
DELLA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto,
legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giu,
gno 1928, n. 1382 ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo 31inistro Se,
gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli afs
fari dell'interno;
-
-
REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3311.
Aggregazione al comune di Tremosine della
pione del comune di Tignale.
VOLONTÀ
RE D'ITALIA
(Visto,
pubblicazione
845
N. 49
REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3312.
Aggregazione del comune di Ilivarone, nonchè della parte
della frazione Fiondi dipendente dal comune di Pietra Marazzi,
al comune di Bassignana.
sVITTORIO EMANUELE.
Numero di
-
decretiamo:
Al comune di Bassignana è aggregata inoltre la parte
della frazione Fiondi ora appartenente al comune di Pietra
Marazzi e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 26 ottobre 1928
dall'ingegnere
capo del-
l'uflicio del Genio civile di Alessandria.
pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro
ponente, farà parte integrante del presente decreto.
Tale
pro-
Art. 3.
Art. 1.
Il
La frazione
Campiölie, ora appartenente al
aggregata al comune di Tremosine.
è
Tignale,
di
comune
di
prefetto
Alessandria,
la Giunta
sentita
provinciale
amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione
del
di Rivarone al
comune di Bassignana e provveregolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo Comune e quello di Pietra Marazzi
in dipendenza della modificazione di circoscrizione di cui
comune
derà altresì al
Art. 2.
Il confine fra i comuni di
conformità della
Tignale e di Tremosine è delipianta planimetrica vistata in
dalPingegnere capo delPufficio del
mitato in
dicembre 1927
Genio civile di Brescia.
Tale pianta, vidimata, d'ordine
data
9
farà
ponente,
parte integrante
del
Nostro, dal Ministro
presente decreto.
pro-
alPart. 2 del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei de-
Stato,
creti del
servarlo
Dato
'Art.
Regno d'Italia,
di farlo
e
a
Roma,
mandando
chiunque spetti
a
di
os,
osservare.
addì 31 dicembre 1928
-
Anno VII
3.
VITTORIO E3IANUELE.
'Al
prefetto di
tita la
Giunta
Brescia
demandato di provvedere,
è
provinciale amministrativa,
circoscrizione
disposta
con
al
regolamento
finanziari fra i comuni di Ti-
rapporti patrimoniali
gnale e di Tremosine in dipendenza
dei
e
sen-
il
della modificazione di
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella raccolta nfliciale delle leggi e dei de-
servarlo
Regno d'Italia,
di farlo
e
Dato
a
-
Anno
VII
-
presente decreto.
Stato,
creti del
hiUSSOLINI.
Guardasigilli: Hocco
Registrato alla Corte del conti, addi 28 gennaio 1929
SmovicH.
Alt¿ del Governo, registra 280, foglio 250
Visto, il
mandando
a
chiunque spetti
di
os-
-
di
pubblicazione
644.
n.
3313.
Iliunione dei comuni di Prio, Vervò, Vion e Très in
Comune con denominazione e capoluogo « Très ».
osservare.
Roma, addì 31 dicembre 1928
Numero
REGIO DECRETO 29 novembre 1928,
un
unico
Anno VII
VITTORIO EMANUELE III
LVITTORIO EMANUELE.
PER
GRAZIA
DI
DIO E
RE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Itenistrato alla Corte de¿ conti, addl 28 gennaio 1929
Alli del Governo, registro 280, [oglio 240,
SmovICH.
-
2
Anno
Vil
In virtù dei poteri
legge 17 marzo 1927,
gno 1928, n. 1382)
PER
DELLA
NAZIONE
D'ITALIA
conferiti
n.
VOLONTÀ
383,
al
Governo col R.
convertito nella
decretás
legge i giu.
19-11-1929
ggg
(VII)
-
GAZZETTE UFFIO)ALE DEL REGNO D'ITALIE
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sedi Stato, Ministro Segretario di Stato per gli af-
gretario
dell'interno;
fari
comuni
di
e
didati dichiarati non idonei che intenderanno presentarsi
all'esame di riparazione non è fatto più obbligo di sostenere
il detto esame nella stessa sede di
precedente.
decretiamo:
Priò, Vervò,
Vion
e
Très
sonö riuniti
Art. 3.
in
unico Comune con denominazione e capoluogo « Très ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti delPart. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico
Il presente decretë sarà
ciale del Regno.
4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto
di Trento, sentita la Ginnta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito del
dello
sigillo
di farlo
e
pubblicato
addì 0 febbraio 1929
Roma,
-
nella
Gazzetta
Uffi-
Anno VII
Il JIinistro per le comunicazioni:
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os.
servarlo
N. 42
quello
Abbiamo decretato
I
-
Caso.
osservare.
p. Il Ministro per la marina:
Dato
a
Roma, addì 29 novembre 1928
-
Annö
VII
SmumL
(496)
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOIINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Regulvato alla Corte del conti. add¿ 28 gennaio 1929
Atti dei coverno, registro eso, foglio 51.
sinovicH.
-
Anno
VII
-
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione indostriale fascista della provincia di VercelII.
DE
r,TO MINISTERIALE 9 febbraio 1929.
.odificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 20 novem
bre 1926, relativo al rilascio del certificati di abilitazione a disim=
pegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.
Visto
il
norme
CON
statuto
n.
decreto 31inisteriale 20 novembre 1926 che reca
il rilascio dei <ertificati di abilitazione a diil servizio radiotelegrafico a bordo delle navi
Visto il decreto 31inisteriale 2 aprile 1927 che reca
per il rilascio dei suddetti certificati;
della
norme
complementari
poste
e
dei
telegrafi;
con
generale fáscista'
R.
decreto 4 mags
con
cui la Confederazione suddetta chiede
l'appiovazione della nomina dell'avv. Mario Frola a segretario della dipendente Unione industriale fascista della
prosincia di Yercelli;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza
delle norme statutarie e che la persona nominata riveste
i requisiti di legge;
Visto il decreto 31inisteriale 17 dicembre 1927 che estenle disposizioni per il rilascio dei certificati suddetti ai
militari della Regia finanza;
bentito il Consiglio di amministrazione delle
Confederazione
approvato
1049;
Vista l'istanza
mercantili;
de
lo
gio 1928,
per
simpegnare
SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
dell'industria italiana,
IL MINISTRO PER LA MARINA
le
PRIMO MINISTRO
Visto
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO
IL CAPO DEL GOVERNO
Decreta:
E' approvata la nomina dell'avv. Mario Frola e
segretario delPUnione industriale fascista della
provincia di Ver-
celli.
Decreta:
Roma,
addl 8 febbraio 1929
-
'Anno VII
Art. 1.
L'ultimo.comma delPart. 3 del decreto Ministeriale 20 novembre 1926, è modificato come segue:
si raduneranno, a cominciare dal primo
« Le Commissioni
del mese, esclusi i festivi, nel mesi di gennaio e ottobre presso la Senola del Varigunno e nei mesi di febbraio
e novembre
presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale, telegrafica e telefonica) di Roma.
« Dal
1930 in poi saranno tenute durante clasenn anno
giorno
due sessioni di esame, e cioè una nel mese di gennaio
presso
la Senola del Varignano e una nel mese di
gipyno presso
PIstifnto sperimentale dello comunicazioni (Sezione postale.
telegrafica e telefonica) di Roma ».
Art.
A
ina 3
Capo del Governo, Ministro
comcan-
per le
corporazioni:
ÍUSSOLINI.
(491)
DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di
risparmio di Ronciglione e nomina del commissario straordinario.
IL MINISTRO PER
Veduta la
Pordinamento
2.
parziale deroga di quanto è disposto dall'art. 'i,
del decreto Ministeriale 20 novembre 1920, ai
Il
per hi
1897,
sua
n.
43
L'ECONO3ITA NAZIONALE
1.5 luglio 1988, n. .1]¾ tserie 39, sul.
delle Casse di risparmio ed il regolamento
esecuzione approvato con R. decreto 21
gennaio
legge
19-n-1929
Veduta
la
(VIIT
GIZZETTK UFFIO CALE'DETa REGNO D'ITALIX
29 dicembre
legge
1927,. n. 2587, che reca modivigenti sull'ordinamento delle Casse di
risparmio e dei Monti di pietà di 1 categoria;
Considerata l'urgenza di riordinare Pamministrazione della Cassa di risparmio di Roneiglione;
ficazioni alle
norme
Decreta:
Vista Pistanza
con
cui la Confederazionë suddetta chiede
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con PosservanzE
delle norme statutarie e che la persona nominata riveste
i requisiti di legge;
Di concerto col Ministró per
Il
decreto
presente
sarà
E'
velli
pubblicato nella
addì 2 febbraio 1929
-
approvata la
a presidente
nomina del comm. avv. Giuseppe Machia
della Federazione provinciale
degli agri
coltori di Nuoro.
Gazzetta
Uf-
addì 8 febbraio 1929
Roma,
‡iciale.
Roma,
l'internog
Decreta•
Il
missario straordinario dell'Istituto•
y
Fapprovazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Mas
chiavelli a presidente della dipendente Federazione
provins
ciale di Nuoro;
Articolo unico.
Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio
di Roneiglione è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il gr. uff. ing. Emilio Venezian è nominato com-
N. 42
-
Il
Anno VII
Capo
Governo,
del
Anno VII
-
Ministro per le
corpomzioni:
Mussous1.
Il Ministro :
MARTELLL
(490)
(495)
DECRETO MILISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato pro=
yinciale degli agricoltori diretti coltivatori .di Verona.
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione
provinciale fascista degli agricoltori di Catania.
IL CAPO DEL GOVERNO
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO
DI STATO
PER
LE
MINISTRO
CORPORAZIONI
LVisto lo statuto della Confederazione nazionale fascista
degli agricoltori, approvato
n. 1804;
Vista Pistanza
l'approvazione
R.
con
decret;o
7 ottobre
192ß,
Vista l'istanza
cui la Confederazione suddetta chiede
della nomina del sig. Antonio Pellizzari a
con
del dipendente Sindacato provinciale degli
agricoltori diretti coltivatori di Verona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza
presidente
delle
statutarie
norme
e
che
yisto lo statuto della Confederazione nazionale fascista
con R. decreto 7 ottobre
1926,
degli agricoltori, approvato
n. 1804;
la
persona nominata riveste
con
cui la Confederazione suddetta chiede
l'approvazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Sols
lima a presidente della Federazione provinciale fascista des
gli agricoltori di Catania;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con Posservanza'
delle norme statutarie
i requisiti di legge ;
;i requisiti di legge;
es che
la
Di concerto col Ministro per
Di concerto col Ministro per
Pinterno;
persona
nominata riveste
l'interno;
Decreta:
Decreta:
E'
approvata la nomina del signor Intonio Pellizzari a
presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti
a
E' approvata la nomina del comm. avv.
Giuseppë Sollima
presidente della Federazione provinciale fascista degli agri-
coltori di Catania.
coltivatori di Verona.
Roma,
Roma,
addl 8 febbraio 1929
-
Il
Il
Capd
del
Ministro per le
Mussoma.
Governo,
corporaziofi::
(489)
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione
provinciale degli agricoltori di Nuoro,
IL CAPO
PRDIO 3IINISTllO
Capo
statuto
della
n.
1801;
Anno VII
Goterno,
Ministro per le corpomzioni:
MUSSOLINI.
IL CAPO DEL GOVERNO
SEGRETARIO DI RTATO
Confederazione nazionale fascista
con R. decreto 7 ottobre 1926,
dcl
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati
provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli
agricoltori di Avellino.
PRIMO MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
MINISTIIO PI 11 LE CORPORAZIONI
Tista lo
-
(492)
DEL GOYERNO
degli agricoltori, approvato
addì 8 febbraio 1929
Anno VII
Visto lo statuto
della
Confinlerazione
degli agricoltori, approvato
u.
1801)
con
nazionale fascista
R. decreto 7 ottobre 1926,
19-n-1929
848
Vista Pistanza
con
(VII)
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
cui la Confederazione suddetta chiede
Papprovazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati
provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino;
Ritenuto che tall nomine
delle
statutarie
norme
e
avvenute
sono
con
Ritenuta
la
necessità
di
-
N. 42
l'osservanza
Il termine
Decreta
Il
:
al
assegnato
dei suoi lavori è
di
prefetto
Ragusa
predetto commissario per
prorogato fino al 1° aprile
degli agricoltori di Avellino:
signor
Cerchione, presidente del Sindacato
provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;
2 signor Francesco Gambacorta, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori;
3° signor Beniamino Bruno, presidente del Sindacato
provinciale dei proprietari di terre affittate.
Tommaso
addì 8 febbraio 1929
Capo
Governo,
Roma,
addì
-
5 febbraio 1929
-
p.
Anno VII
Il Ministro:
BIANCHI.
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Anno VII
Ministro per le
MINISTERO
DELLE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
corporazioni:
-
FINANZE
DIV. I
PORTAFOGLIO
•
MUSSOLINI.
N. 40.
Media dei cambi
del 16 febbraio
DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della
temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata »,
« SS, Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica.
Francia
IL CAPO DEL GOVERNO
SEGRETARIO DI STATO
1928
SS. Rosario »
Conservatorio
Modica ;
;Vista la proposta del prefetto di
e
ßOSSI
«
SNRICO, gerent
'
Polara
,
Olanda
,
Spagna
.
.
,
.
,
.
.
.
74.67
.
.
367.68
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
con
il
Landolina
»
di
Vienna
Praga
,
,
.
.
.
.
.
oro)
(Schillinge)
.
Romania
.
.
,
,
,
.
.
.
Peso Argentino
New York
.
Oro
.
.
.
Roma
·
.
-
.
7.657
300.25
1929
delle rendite
-
Anno VII
Belgrado.
.
.
Albania
Norvegia
Polonia
2.687
Danimarca
-
-
(Sloty)
11.47
Rendita
.
18.25
Rendita 3.50 %
.
10.04
.
368.30
33.65
3.33
368
3.50
°/o
.
.
,
,
,
a
.
.
(1902)
Rendita 3 % lordo
Consolidato 5
Obbligazioni
3.50 %
.
.
%
98
,
.
.
--
5.115
214.75
5.105
71.525
.
66.40
.
45
.
--
82.625
.
.
-
5.10
,
·
e
,
56.58
.
,
·
.
.
.
Russia (Cervonetz)
4.537
19.092
.
.
.
.
.
.
.
.
(Franco oro)
.
8.03
.
Budapest (Pengo)
Svezia
Carta
.
.
92.793
e
2.657
Oro
Dollaro Canadese
Ragusa';
,
,
Berlino (Marco
quale
si prorogava al 31 dicembre 1928 il termine assegnato per
il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato,
ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della tempodelle Opere pie « Infanzia abbandonata »,
Tanea gestione
«
,
,
Belgio
MINISTRO PER L'INTERNO
agosto
.
Svizzera
Londra
Visto il decreto Ministeriale 18
com-
1929.
(494)
(493)
PRIMO MINISTRO
il
è incaricato dell'esecuzione del pre
ciale fascista
Il
976.;
n.
sente decreto.
E' approvata la nomina dei seguenti presidenti dei tre
Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provin-
del
una
Decreta:
pimento
Di concerto col Ministro per Finterno j
Roma,
commissario
che le persone nominate rivestono
,i requisiti di legge ;
1°
al
accordare
proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923,
ulteriore
Venezie
.
.
Stabilimento I oligrafico dello Stato
.
-
75
.
G.
C.
-