ART. 1 DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI E` sala gioco, il locale con
Transcript
ART. 1 DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI E` sala gioco, il locale con
5(*2/$0(1723(5,/5,/$6&,2', /,&(1=(3(56$/$*,2&+, ART. 1 DEFIN IZION E DI SALA GIOCH I E’ sala gioco, il locale con più d i sei apparecchi d i pu ro trattenim ento e svago. ART. 2 N UMERO MASSIMO DI SALE GIOCH I Il nu m ero m assim o d i sale giochi au torizzate è d i 5 per tu tto il territorio com u nale d elle qu ali non più d i 2 nel capolu ogo. ART. 3 SUPERFICIE DELLA SALA GIOCO 1) La su perficie d i ogni sala giochi non potrà essere inferiore a 50 m q. né su periore a 100 m q. 2) N ella su perficie m inim a ed in qu ella m assim a non d eve essere com presa qu ella d ei bagni, d ei ripostigli e d i qu anto altro richiesta d alla ASL e d agli altri Enti com petenti a qu alu nqu e titolo, od au torizzare l’attività oggetto d el presente Regolam ento. 1 3) Il locale d ovrà essere d istante alm eno 80 m etri, m isu rati per la d istanza ped onale più breve d a osped ali, scu ole, chiese, case d i cu ra e d i riposo alberghi, pensioni e sim ili. 4) Il locale d ovrà possed ere, oltre ai requ isiti d i cu i sopra anche a qu ello d ella sorvegliabilità d i cu i all’Art. 153 d ella legge d i P.S. ART. 4 DISTAN ZA FRA SALE GIOCO La d istanza fra u na sala giochi l’altra d ovrà essere non inferiore a 400 m . m isu rati, per la via ped onale più breve, fra gli spigoli esterni, fra loro più vicini, d elle rispettive porte d i ingresso. ART. 5 N UMERO MASSIMO DI APPARECCH I O GIOCH I Il nu m ero m assim o d i apparecchi o giochi d a inserire in u na sala giochi è fissato com e segu e: su perficie in m q. nu m ero m assim o attrazioni 50 d ai 51 a 60 d a 61 a 70 d a 71 a 80 d a 81 a 90 d a 91 a 100 12 15 18 21 24 25 ART. 6 2 MODALITÀ’ PER APERTURA ED ESERCIZIO SALA GIOCH I 1) Per l’apertu ra e l’esercizio d i u na sala giochi d ovrà essere presentata d om and a d i licenza al Sind aco, in bollo, con l’ind icazione: a) generalità, resid enza e stato d i fam iglia d el richied ente b) d el Cod ice Fiscale c) d ella sed e d ell’esercizio d ) d ella su perficie d el locale e) d el nu m ero e d el tipo d ei giochi f) d el titolo d i god im ento d el locale (proprietà, locazione ecc....) g) d ella d istanza d agli ed ifici d i cu i al com m a 3 d ell’Art. 3 h) d ella d istanza d i qu ella che si vu ole aprire d a qu ello più vicino e/ o che non ci sono altre sale gioco aperte i) d i non aver riportato cond anne penali, d i non aver proced im enti penali in corso, d i non essere stato sottoposto a m isu re d i prevenzione; 2) N el caso il soggetto richied ente sia u na Società invece d elle d ichiarazioni d i cu i alla lettera a) d el com m a 1 d ovrà essere ind icato: a) d enom inazione, sed e e ragione sociale; b) nom inativi, generalità, resid enza, carica ricoperta d i chi rappresenta legalm ente la Società. 3) Alla d om and a d ovrà essere allegato: - regolam ento d ei giochi, sottoscritto per accettazione, con ind icate le m od alità d i fu nzionam ento d egli apparecchi, com presi i sistem i d i relativa alim entazione e d i sicu rezza, - fotografia d ei giochi - relazione tecnica sottoscritta d a tecnico abilitato nella qu ale d ovrà essere d escritta la d estinazione u rbanistica d el locale e la situ azione igienico sanitaria d ello stesso - planim etria d el locale, in scala 1:100; 3 4) Dopo l’accoglim ento d ella d om and a il soggetto richied ente d ovrà presentare, con le m od alità, term ini e cond izioni d i cu i al presente Regolam ento e/ o con qu elle ind icate nella nota scritta con la qu ale il Responsabile d el proced im ento ha com u nicato l’accoglim ento d ella d om and a: - m arca d a bollo per il rilascio d ella licenza; - atto o d ocu m ento attestante la d isponibilità d ell’im m obile per l’u so richiesto; - certificato d i tecnico abilitato, iscritto all’Albo, attestante che l’im pianto elettrico d ella sala giochi è a norm a CEI e antinfortu nistica; - d ichiarazione d el possesso d ella tessera sanitaria. 5) Il Com u ne si riserva la facoltà d i chied ere all’interessato d i esibire e/ o d i acqu isire d irettam ente tu tta la u lteriore d ocu m entazione necessaria per il rilascio d ella licenza ivi com preso il parere d ei requ isiti igienico sanitari. ART. 7 VERIFICA DELLE DICH IARAZION I 1) Ai sensi d elle vigenti norm e d i Legge in m ateria il Com u ne si riserva d i verificare, a insind acabile giu d izio la verid icità d elle d ichiarazioni rese e la rispond enza al vero d ella d ocu m entazione presentata. ART. 8 LICEN ZA ESERCIZIO DELLA SALA GIOCH I Al soggetto in possesso d ei requ isiti soggettivi ed oggettivi ind icati nel presente e negli altri Regolam enti com u nali nonché d ei requ isiti 4 soggettivi previsti d al TULPS e d alle norm e d i Legge in m ateria, verrà rilasciata licenza d ell’esercizio sala giochi nella qu ale potranno essere ind icati eventu ali term ini, m od alità e cond izioni per l’esercizio m ed esim o. ART. 9 COMPETEN ZE DEL RESPON SABILE DEL PROCEDIMEN TO 1) E’ responsabile d el proced im ento il soggetto al qu ale, ai sensi d el Regolam ento su i proced im enti am m inistrativi, è affid ata la com petenza su lla m ateria oggetto d el presente Regolam ento. 2) Al responsabile d el proced im ento è attribu ita la com petenza per il rilascio, la sospensione, la revoca d ella licenza nonché ad ad ottare gli atti previsti d al Regolam ento su i proced im enti am m inistrativi, per tale figu ra e qu elli che il presente regolam ento e gli altri regolam enti com u nali gli assegnano. 3) Il responsabile d el proced im ento potrà chied ere per tu tta la d ocu m entazione prevista in qu esto Regolam ento, integrazioni, atti istru ttori, chiarim enti e inform azioni, e potrà altresì accertare la verid icità d elle d ichiarazioni fatte con le m od alità d alle norm e d i Legge in m ateria. 4) Se verrà accertato che vi sono d ifform ità tra le d ichiarazioni fatte e qu elle reali e/ o se è stata presentata d ocu m entazione non rispond ente al vero, il responsabile d el proced im ento, con provved im ento m otivato potrà non conced ere le au torizzazioni d i su a com petenza allo svolgim ento d ella m anifestazione e/ o sospend erle e/ o revocarle se sono state già concesse e potrà se su ssistono gli estrem i, proced ere penalm ente. ART. 10 ORARIO DI APERTURA E CH IUSURA E GIORN O DI CH IUSURA 5 1) IL Sind aco d eterm inerà l’orario d i apertu ra e d i chiu su ra d ell’esercizio. 2) La sala giochi d ovrà osservare alm eno u n giorno d i chiu su ra settim anale. 3) d ovrà essere preventivam ente com u nicato il giorno d i chiu su ra e le su e eventu ali variazioni. ART. 11 SOSPEN SION E E REVOCA DELLA LICEN ZA 1) N el caso d i inserim ento nella sala d i u n nu m ero d i giochi su periore a qu ello ind icato all’Art. 5 com m a 1 il titolare d ella licenza verrà d iffid ato. Qu est’u ltim o d ovrà, nei term ini e con le m od alità e le cond izioni ind icate d al responsabile d el proced im ento nell’atto d i d iffid a, ripristinare la situ azione conform e a qu anto previsto nel presente regolam ento . 2) N el caso la violazione d i cu i al com m a 1 venga accertata per più d i tre volte nello stesso anno solare, la licenza verrà sospesa fini a u n m assim o d i 60 giorni. 3) N el caso d i non ottem peranza alla d iffid a anche per u na sola volta la licenza potrà essere sospesa per u n m assim o d i 30 giorni. 4) Per reiterate violazini alle norm e d el presente Regolam ento la licenza pu ò essere sospesa fino ad u n m assim o d i 60 giorni. 5) Dopo d u e sospensioni nello stesso anno solare la licenza sarà revocata e potrà essere nu ovam ente concessa d al responsabile d el proced im ento su d ecisione d ella G.M. 6 6) Ogni sospensione d eve essere preced u ta d a u na d iffid a nella qu ale d ovranno essere ind icate le m od alità, i term ini e cond izioni per il ripristino d ella legittim ità. ART. 12 VARIAZION E DEI GIOCH I 1) N el caso in cu i vengono variati il nu m ero e la tipologia d ei giochi il gestore d ella sala d ovrà com u nicare, per scritto al Com u ne la variazione, allegand o: - il Regolam ento sottoscritto per accettazione, d ei nu ovi giochi con ind icate le m od alità d i fu nzionam ento d egli apparecchi com presi i sistem i d i alim entazione e d i sicu rezza - la fotografia - i giochi d ism essi ART. 13 N ORME GEN ERALI 1) E’ vietata la partecipazione d iretta ai giochi ai m inori d egli anni 14 se non accom pagnati d a genitori o esercenti la patria potestà; 2) E’ vietato installare e far fu nzionare, in u na sala giochi, apparecchi non in regola con la legislazione vigente, anche sotto il profilo d ella sicu rezza e non preventivam ente au torizzati; 3) E’ vietato aprire e far fu nzionare sale gioco nei locali o vani sem interrati o a piano d iversi d al piano terra. 7 ART. 14 SAN ZION I Per le violazioni al presente Regolam ento, oltre a qu anto previsto d all’Art. 11 si applicheranno le sanzioni d isposte nel Regolam ento d i Polizia Mu nicipale. ART. 15 RIN VIO AD ALTRE N ORME Per qu anto non previsto d al presente Regolam ento si rinvia alle norm e d i Legge ed altri Regolam enti com u nali in m ateria. 8