informative importanti per le aziende agricole

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informative importanti per le aziende agricole
INFORMATIVE IMPORTANTI PER LE AZIENDE AGRICOLE
La presente nota informativa si rende necessaria a seguito delle novità di legge che prevedono specifichi
adempimenti per le aziende agricole; la mancata osservanza comporta spesso sanzioni importanti e purtroppo
stiamo registrando un’attività di controllo abbastanza seria da parte degli organismo preposti.
Per praticità suddividiamo le informazioni per punti:
1. DISTANZE MINIME DI LEGGE PER L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
1.1 Premessa
Con l’entrata in vigore del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, sono state
introdotte nuove norme che disciplinano l’uso di tali prodotti (diserbanti, insetticidi e fungicidi); tra queste si
segnalano anche alcune nuove regole relative alle distanze da rispettare relativamente a determinati luoghi.
Preme sottolineare che questo è un momento di “transizione normativa” e pertanto alcune norme non sono ancora
ben chiare e talvolta si sovrappongono ad altre preesistenti, con il risultato che in taluni casi risulta particolarmente
difficile definire quali sono i comportamenti corretti da tenere al fine di rispettare la normativa in vigore.
Le informazioni di seguito riportate pertanto, vanno considerate come assolutamente INDICATIVE e soprattutto
come assolutamente TEMPORANEE, nel senso che a breve dovrebbero uscire ulteriori leggi e circolari che
potrebbero modificare quanto successivamente riportato.
Tuttavia riteniamo utile dare alcune indicazioni per evitare il più possibile il rischio di sanzioni.
1.2 Distanze di utilizzo dei fitosanitari da acque potalizzabili
NORMATIVA NAZIONALE: 200 METRI DAI PUNTI DI CAPTAZIONE DELL’ACQUEDOTTO (nel comune di Pistoia questi
200 metri devono essere tenuti anche dall’asta del fiume a monte del punto di captazione).
NORMATIVA COMUNE PISTOIA: 20 METRI DA POZZI PRIVATI A USO POTABILE (NON SI POSSONO USARE I PRODOTTI
MOLTO TOSSICI O TOSSICI PER LA SALUTE UMANA (DPR N 223 DEL 1988), QUELLI COMPRESI NELL'ALLEGATO 2
DELLA LEGGE 36/99 E QUELLI CLASSIFICATI TOSSICI PER GLI ORGANISMI ACQUATICI E TERRESTRI).
1.3 Distanze di utilizzo dei fitosanitari da acque non potalizzabili
DISTANZE DALLE ACQUE SUPERFICIALI: Al momento le distanze sono regolate da una normativa regionale e, in
alcuni comuni, dai Regolamenti d’igiene. La normativa Regionale pone una distanza minima di utilizzo dai prodotti
fitosanitari di 10 METRI DALLE SPONDE DEI FIUMI, STAGNI E LAGUNE. Tale condizione vale per tutti i prodotti, salvo
verificare diverse specificazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari utilizzati (che in taluni casi possono
indicare distanze maggiori.
POZZI PRIVATI A USO NON POTABILE: in alcuni Comuni (esempio Pistoia, Agliana, Serravale Pistoiese ….) è presente
il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari a meno di 10 metri dai pozzi (anche in questo caso si consiglia comunque
di guardare sempre l’etichetta dei prodotti utilizzati).
1.4 Distanze di utilizzo dei fitosanitari da luoghi potenzialmente frequentati dalla
popolazione
Queste aree comprendono TUTTI I LUOGHI POTENZIALMENTE FREQUENTATI DALLA POPOLAZIONE (secondo questa
che sembra l’interpretazione più accreditata presso gli enti pubblici, rientrerebbero nella categoria anche le
abitazioni dei privati e le strade). Secondo la normativa nazionale è vietato l’utilizzo di DETERMINATI PRODOTTI
FITOSANITARI a distanze inferiori a 30 metri (che possono scendere a 10 metri qualora vengano adottate misure di
contenimento della deriva che garantiscano in modo assoluto la “non contaminazione” delle sostanze utilizzate dei
luoghi frequentati dalla popolazione).
ATTENZIONE, anche se ci sono prodotti che possono essere usati a meno di 30 metri, spesso questi sono
comunque vincolati da una distanza minima di 10 metri da normative comunali.
La determinazione dei prodotti per i quali è previsto l’obbligo di mantenere una distanza di 30 metri può essere
fatta solo dopo l’analisi (PRODOTTO PER PRODOTTO) dell’etichetta e il auo confronto con la normativa vigente.
N.B. IN BASE A QUANTO SOPRA ESPOSTO, NELL’IMPOSSIBILITA’ DI FORNIRE UNA LISTA COMPLETA E SINTETICA
DELLE DISTANZE DA MANTENERE PER LEGGE, SUDDIVISE PRODOTTO PER PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO SI
CONSIGLIA DI:
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MANTENERE UNA DISTANZA DI 30 METRI NELL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DALLE AREE
POTENZIALMENTE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE.
DI RIDURRE QUESTA DISTANZA A 10 METRI SOLO NEL CASO DI UTILIZZO DI MISURE DI MITIGAZIONE DELLA
DERIVA CHE GARANTISCANO CON ASSOLUTA CERTEZZA, LA NON CONTAMINAZIONI DELLE AREE ESTERNE
ALL’AZIENDA AGRICOLA.
NON FARE TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI A DISTANZE INFERIORI A 10 METRI DALLE AREE
POTENZIALMENTE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE.
1.5 Casi particolari
In alcuni comuni (ad esempio Pistoia, Agliana e Serravalle Pistoiese), devono essere mantenute distanze non inferiori
a 10 metri anche per i ricoveri degli animali.
In conclusione PER CAPIRE LE DISTANZE DA MANTENERE E’ NECESSARIO VALUTARE OGNI PRODOTTO
SINGOLARMENTE. Consigliamo comunque sempre di osservare l’etichetta del prodotto fitosanitario che si vuole
utilizzare, prima di fare qualsiasi trattamento, al fine di valutare se ci sono indicazioni diverse rispetto a quelle
riportate dalle normative vigenti.
2.
AZIENDE ORTOFLOROVIVAISTICHE: CORRETTA TENUTA DELL’INVENTARIO PIANTE
Al fine di essere in regola con la normativa vigente si ricorda che:
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L’inventario è costituto da una mappa catastale dell’azienda e dall’elenco delle piante coltivate, in cui sono
riportate tutte le specie presenti in azienda e le particelle catastali in cui sono contenute (non è necessario
riportare il numero delle singole piante).
L’inventario deve essere aggiornato almeno una volta l’anno (generalmente a inizio anno, in concomitanza
con il rinnovo dell’autorizzazione all’ortovivaismo), tuttavia può essere necessario un ulteriore
aggiornamento nell’arco dell’anno, in caso di variazioni significative [spostamento di piante da una particella
all’altra, variazione della superficie aziendale (vendita o acquisto di particella catastali)].
L’inventario deve essere tenuto in azienda datato, timbrato e firmato.
N.B. fate attenzione particolarmente alla data di aggiornamento riportata sull’inventario.
Di seguito si riporta un esempio di inventario:
Se consideriamo che le particelle condotte dall’azienda sono quelle con campitura rossa verrà allegato un elenco
come segue:
COMUNE
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
FOGLIO
PARTICELLA
237
367
237
403
237
404
PIANTE
ALLORO, ABIES, PICEA, CUPRESSUS …
SOPHORA, CAMELIA, JUNIPERUS …
ABELIA, CASTANEA, OLIVI ….
3. CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AZIENDALI
Ricordiamo i principali adempimenti:
1. obbligo di corretto stoccaggio dei rifiuti in azienda: suddivisione dei rifiuti (per classe di pericolosità) in
idonei contenitori identificati con apposite etichette
2. obbligo di smaltimento dei rifiuti aziendali: deve avvenire almeno 1 volta/anno indipendentemente dalla
quantità di rifiuti prodotta
3. obbligo di corretta tenuta ed aggiornamento del registro dei rifiuti: l’aggiornamento riguarda solo gli
smaltimenti dei rifiuti pericolosi (es. contenitori vuoti di fitosanitari non bonificati, olio motore, filtri usati,
ecc)
4. obbligo di fare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ) alla Camera di Commercio ogni anno:, anche in
questo caso riguarda solo lo smaltimento di rifiuti pericolosi
N.B.: Ci siamo accorti che a molte aziende manca la 4° copia del formulario che la ditta smaltatrice (es. Carvin,
Cascina Pulita, Dife, ecc) dovrebbe rimandare indietro entro 30 giorni dall’avvenuto conferimento dei rifiuti. Succede
che quando la Forestale fa i controlli, se non trova questa 4° copia sanziona sia l’azienda agricola che ha prodotto il
rifiuto che la ditta smaltatrice. In caso manchi la 4° copia si consiglia di richiederla alla ditta smaltatrice con una
lettera raccomandata A.R.
Approfittiamo per informare le aziende che è attiva la Cooperativa Agriambiente Servizi costituita su iniziativa della
CIA che provvede a raccogliere i rifiuti agricoli presso un punto di raccolta, a smaltirli e a tutti gli adempimenti
successivi (registro rifiuti e MUD). Il costo del servizio è molto conveniente.
4… AGGIORNAMENTO STATUTI DELLE SOCIETA’ SEMPLICI
Invitiamo le aziende agricole in forma di società semplice, a verificare il proprio atto costitutivo per controllare se i
soci risultano ugualmente responsabili nei confronti di terzi.
Questa condizione, laddove verificata, espone la società agricola a rischi maggiori in caso di sanzioni.
A titolo di esempio: se la società agricola riceve una sanzione di € 2.000,00, la sanzione in questione viene attribuita
ad ognuno dei soci (quindi nel caso di 2 soci si andrebbe a € 4.000,00). In caso, invece, nello statuto la responsabilità
sia attribuita ad uno solo dei soci allora la sanzione non si moltiplica anche per gli altri.
Per maggiori approfondimenti, contattate il nostro ufficio fiscale.
Ufficio tecnico – CIA SERVIZI