File - Comune di Cles

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COMUNE DI CLES
Provincia di Trento
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 dd. 28.09.2006,
esecutivo dal 10.10.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd.06.08.2015
Titolo I
Norme generali
Articolo 1
- Definizioni -
1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti
dall’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della
Strada) e dei pedoni. Può essere:
- pavimentata,
- non pavimentata,
- pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle
trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna
trascrizione.
Le strade vengono così classificate:
A. strade a servizio delle aree agricole (come elencate nell’allegato “A” al
presente regolamento);
B. Strada Statale n° 43, Strada Provinciale n° 73 e la S.P. 139;
C. la restante viabilità comunale.
2. con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall’articolo 3, comma 10
del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non
potrà essere inferiore ai 2,50 metri , misurata partendo dal centro della strada stessa così come
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esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se
tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o
totalmente pavimentata (asfalto, lastre, altro materiale di copertura), il ciglio strada sarà
costituito dal bordo esterno della pavimentazione.
3. con centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali
di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree
di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
4. con impianti e relativi elementi accessori, si intende - a titolo esemplificativo - i pali di
sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati
sopra il suolo degli impianti irrigui a “goccia” o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo
a terreno e simili.
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Articolo 2
- Distanze per la messa a dimora
di piantagioni lungo le strade -
1. Fatta salva l’applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, la
distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per la
messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a:
a) 1,50 metri per le piante a taglia bassa (esempio: portinnesti nanizzanti tipo M9, M26 o
simili);
b) 2 metri per le piante a taglia media ( esempio: portinnesti medi tipo M7, MM 106 o
simili);
c) 3 metri per le piante ad alto fusto ( esempio portinnesti vigorosi tipo M11, MM 111,
Franco o simili).
Per quanto riguarda le siepi, che abbiano un’altezza massima da terra di 2 metri, la
distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:
d) 0,50 metri, nel caso in cui le siepi abbiano un’altezza da terra inferiore ad 1 metro;
e) 1 metro, nel caso in cui le siepi abbiano un’altezza da terra compresa tra 1 metro e 2
metri.
2. Tali distanze non si applicano per i fondi adiacenti la S.S. 43, la S.P. 73 e la S.P. 139, dove
invece devono essere rispettate le seguenti distanze di almeno:
-
6 metri per alberi di alto fusto;
-
1 metro per le siepi (con un’altezza da terra di massimo 1 metro),
-
3 metri per le siepi (con un’altezza da terra superiore ad 1 metro);
-
3 metri per le piantagioni (con un’altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri).
4
Per quanto riguarda cordoli e recinzioni, in questo caso si rimanda all’applicazione del
Regolamento Edilizio Comunale vigente.
3. E’ fatto obbligo di rimuovere piantagioni messe a dimora ad una distanza inferiore a quella
prescritta dal presente articolo.
4. Impianti, elementi accessori, ostacoli fissi ed ostacoli mobili, quali ad esempio massi, pietre di
grosse dimensioni, tiranti, pali, accessori dell’impianto irriguo, ecc. emergenti oltre 30
centimetri dal suolo dovranno essere adeguatamente segnalati e posati/installati ad una
distanza dal ciglio strada di almeno:
a) 1 metro in prossimità delle strade a servizio delle aree agricole;
b) 1 metro in prossimità delle strade comunali non al servizio di aree agricole, nel caso di
filari paralleli alle stesse;
c) 2,5 metri in prossimità di strade comunali non al servizio di zone agricole, nel caso di
filari non paralleli alle stesse. In tali casi, la presente distanza è valida anche per
qualsiasi tipo di pianta messa a dimora, fatta eccezione per quelle previste dal comma
1, lettera c) e di quelle del comma 2 del presente articolo;
d) per quanto riguarda i fondi in prossimità della Strada Provinciale n. 73, della Strada
Statale n. 43 e della S.P. 139, in caso di filari paralleli e di filari non paralleli, si
dovranno rispettare le stesse distanze disposte nei precedenti punti b) e c) del presente
comma.
5. E’ fatto obbligo rimuovere gli elementi di cui al precedente comma, posati/installati ad una
distanza inferiore a quella prescritta.
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6. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dai commi
precedenti, devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze sopra menzionate, ed il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
7. L’Amministrazione comunale potrà richiedere, ai fini della sicurezza della circolazione
stradale, l’osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate.
8. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione al Codice
della Strada potranno essere mantenute a condizione che non provochino pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. In questi casi, l’Amministrazione comunicherà al
proprietario del fondo la situazione di pericolo e le circostanze ravvisate, invitando lo stesso al
ripristino dello stato di non pericolo entro un dato termine, decorso il quale l’inottemperanza
sarà sanzionata con il comma 16 del presente articolo. Non potranno essere in ogni caso
piantati alberi a distanza inferiore a quella indicata dal presente regolamento, salvo che non si
tratti di sostituzioni di singoli alberi facenti parte di un filare già esistente.
9. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni di cui sopra, è
inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine di strada di effettuare regolarmente il
taglio di rami e vegetazione che: si protendono oltre il confine stradale, restringono o
danneggiano la strada, nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque
la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
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10. In prossimità delle strade è vietato l’uso di materiali taglienti ed acuminati ad una distanza
inferiore a 1,5 metri.
11. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere
preventivamente autorizzata dall’ente gestore delle strade.
12. Sono in ogni caso escluse le modifiche di quota che comportino l’immissione di acque su tutte
le strade o che comportino ristagno idrico nelle stesse.
13. E’ vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di 0,50 metro dal ciglio della
strada.
14. E’ vietato sporcare le strade con terra, erba e qualsiasi altro materiale. Sulle strade di tipo B e
C (come definite dall’articolo 1, comma 1, del presente regolamento) è altresì vietato far
ricadere sulla strada liquidi di qualsiasi genere, anche se provenienti da impianti irrigui (a
“pioggia” o “sottochioma”). I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme del Codice
della Strada.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 13, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro
500,00.
16. Nel caso di non ottemperanza all’obbligo della messa in pristino, decorsi 3 mesi
dall’accertamento delle violazioni ai predetti commi, la misura della sanzione è stabilita nel
pagamento di una somma da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00.
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17. Alla violazione di cui al comma 9, nel caso di rami e polloni vegetazione che sporgono oltre il
confine stradale, che restringono o danneggiano la strada, il Sindaco - dopo avere riconosciuta
la regolarità dell’accertamento dell’illecito - ordina la riduzione al primitivo stato entro giorni
15 dalla data della notifica all’interessato dell’intimazione. Decorso infruttuosamente tale
periodo, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio, con rivalsa della spesa. Nei casi di
urgenza, lo stesso Sindaco fa eseguire immediatamente d’ufficio i lavori per il ripristino,
addebitando al trasgressore le spese sostenute.
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Titolo II
Norme di comportamento per l’utilizzo
di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati
(D.G.P. n° 400 dd. 3 marzo 2006)
Articolo 3
- Utilizzo dei prodotti fitosanitari -
1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in
materia di utilizzo dei prodotti fitosanitario, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi
produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni
precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e
privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell’ambiente dagli
inquinanti.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, chiunque
viola gli obblighi imposti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
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Articolo 4
- Preparazione delle miscele per i trattamenti
fitosanitari e manutenzione delle attrezzature -
1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l’azienda
agricola, all’aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare
l’acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la
contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. I “carica botte” debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell’atomizzatore
con acqua. E’ vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi e nell’area
circostante.
4. E’ vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nei centri
abitati, in prossimità dei corsi d’acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa
degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aperta campagna, nei propri
fondi ed evitando la formazione di pozzanghere.
5. E’ altresì vietato la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del “carica botte”.
6. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore,
chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00
ad Euro 250,00.
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Articolo 5
- Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari -
1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti
fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari, in modo tale da
evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, parchi, aree ricreative e di
svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque di trattare ad una distanza da
questi non inferiore a:
-
30 metri, in presenza di colture con un’altezza dal suolo inferiore o uguale a 4
metri;
-
50 metri, in presenza di colture con un’altezza dal suolo superiore a 4 metri;.
Tali distanze sono ridotte ad un terzo, a condizione che le macchine irroratrici siano dotate
di dispostivi per il contenimento della deriva, quali:

convogliatori a basso volume d’aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.);

sistemi a tunnel, a deflettori o a collettori, o comunque similari che sono in grado di
contenere l’effetto deriva.
A distanze inferiori è consentito l’utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione
moderata.
2. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a
basso volume d’aria deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il
centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte del personale Comunale
territorialmente competente.
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3. Le distanze di cui al comma 1, primo capo verso, sono ridotte ad un terzo in prossimità di piste
ciclabili.
4. Nella fascia di rispetto prevista dal comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in
prossimità di edifici quali scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri diurni, è consentita
esclusivamente al di fuori dell’orario delle attività ordinarie che vi si svolgono.
5. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1, l’operatore che distribuisce
prodotti fitosanitari accanto/in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette, altri
edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, piste ciclabili, deve
adottare tutte le misure (anche quella di osservare una fascia di distanza di rispetto superiore a
quella prevista dal comma 1) atte a ridurre il più possibile il rischio dell’effetto “deriva” .
6. E’ fatto comunque obbligo all’operatore che effettua il trattamento:
a.
di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non
vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il
trattamento stesso;
b. orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio,
adeguare la portata dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare
opportunamente il flusso dell’aria, affinché investa, oltre alle gocce
erogate, solo la vegetazione;
c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e
schiume lungo le strade;
d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione
su strade;
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e. di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di
temperature elevate.
7. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1 e 3 del presente articolo e sulle strade di tipo B
e C (come previste dall’articolo 1, comma 1), e fatte salve le prescrizioni contenute nel
presente articolo, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dopo le ore 6.00 e
prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 entro le ore 22.00, esclusivamente con l’impiego di
lance azionate manualmente. Prima di effettuare le irrorazioni, è obbligo avvertire i proprietari
degli orti confinanti.
8. L’obbligo del rispetto degli orari di cui al comma 7 ed 8 viene meno in particolari condizioni
meteorologiche, che in qualche modo possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali
situazioni sono certificate esclusivamente dal personale del Centro di assistenza Tecnica
dell’Istituto di San Michele all’Adige.
9. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore,
chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
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Articolo 5bis
- Piantagioni a confine con aree per servizi e attrezzature -
1. La realizzazione di nuovi frutteti o ripiantumazione di frutteti esistenti nelle aree confinanti con
aree destinate a servizi e attrezzature F1, F2, F3, F4 (F4 se di proprietà pubblica) e F8 (F8
previa valutazione dell’interesse pubblico da parte della Giunta comunale) (artt. 50, 51, 52, 53
e 57 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale), è subordinata a preventiva
comunicazione al comune, anche per via telematica.
2. Nei casi previsti al comma 1 è obbligo per i proprietari di posizionare una siepe o cortina
alberata di almeno 2,5 metri di altezza, atta a costituire una barriera a difesa dell’effetto deriva
per l'uso di fitofarmaci durante i trattamenti dei frutteti, rispettando le norme da Codice civile
in materia di distanze.
3. Chiunque violi gli obblighi previsti da questo articolo è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa da € 200 a € 2.000; è altresì tenuto al rispetto delle obbligazioni previste dal
presente articolo e in caso contrario il Comune provvederà, previa diffida, con proprio
personale, addebitandogli le spese.
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Titolo III
Utilizzo di fertilizzanti organici
Articolo 6
1. Per tutte le opere che assumono rilevanza urbanistica/di territorio si dovrà fare riferimento al
regolamento edilizio, alle norme di attuazione del PRG ed alla legge urbanistica vigenti.
2. E’ vietato l’accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici; l’accumulo negli spazi
privati è vietato quando possa creare molestia al vicinato o lungo i percorsi carrabili.
3. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore,
chiunque viola le disposizioni disciplinate dal comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
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Titolo IV
Circolazione sulle strade
Articolo 7
1. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione,
il Comune stabilisce con propria ordinanza il limite di portata sulle strade a servizio delle aree
agricole, rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione. In
particolare è vietato circolare con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 10 tonnellate e
procedere ad una velocità superiore ai 30 - 40 chilometri orari, a seconda della pericolosità
della strada.
2. In particolare, sulle strade a servizio delle aree agricole, quando la manovra di retromarcia si
rende necessaria i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t hanno la
precedenza rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Così come
disciplinato dall’articolo 150 del Codice della Strada, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni
previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo.
3. In deroga al limite della portata previsto al punto precedente, sono ammesse le seguenti
possibilità:
-
uso per lavori di bonifica autorizzati e con rilascio di cauzione.
Gli interessati saranno tenuti al versamento di una cauzione, presentabile anche con
fideiussione, il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
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-
Per tutti gli altri casi, saranno valutate le condizioni di deroga, una volta che la
comunicazione per il transito giungerà agli uffici preposti. La comunicazione dovrà
contenere le seguenti indicazioni: i dati del richiedente e di colui che effettivamente
provvederà ai transiti; il periodo di intervento e le modalità; il tonnellaggio dei veicoli.
L’Amministrazione può, motivatamente, vietare la concessione di queste deroghe e
stabilire l’importo di eventuale cauzione.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla
circolazione, chiunque circoli in divieto senza avere ottenuto la preventiva deroga e/o quindi
aver provveduto al versamento della cauzione o fideiussione, come prevista dal comma 3, è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00. In caso di
danni al patrimonio stradale è altresì tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario, il
Comune provvederà con proprio personale, addebitandogli le spese.
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Titolo V
Sanzioni
Articolo 8
1. Fatta salva l’applicazione del Codice della Strada e delle altre norme penali ed amministrative
di settore, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento sono
previste le sanzioni indicate in ciascun articolo.
2. Per l’applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689 del
1981, nella legge 2248 sulle opere pubbliche e nel regolamento approvato in data 30 marzo
2006, con delibera n° 17 del Consiglio Comunale di Cles.
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Articolo 9
- Norme finali –
Si intendono altresì abrogate le precedenti ordinanze e norme regolamentari, in quanto non
compatibili.
Allegati:
“A”. Classificazione delle strade.
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COMUNE DI CLES
PROVINCIA DI TRENTO
INDIVIDUAZIONE STRADE SU TERRITORIO COMUNALE DI
CLES:
a)
b)
c)
strade a servizio delle aree agricole
strada statale n. 43, strade provinciali n. 73 e n. 139
restante viabilità comunale
ELENCO PARTICELLE FONDIARIE COMUNE CATASTALE
DI CLES E DI MECHEL
20
Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles
PARTICELLE
FONDIARIE
LOCALITA'
4370
4367
4372
4373
4376
4357
4374
4375
4381
4366
4513
4380
4384
4365
4363
4326
4329
4320
4322
4337
4353
4352/2
4307
1225/3
4504/4
4594
4544/13
4544/14
4334
4402/1
4328
4345/3
4341/1
4359/3
4392
4388
4412
4418
4468/1
4420
4462
4425
4423/3
4390
4469/2
4467/1
4465
4464
4467/2
NOTE
nuovo centro sportivo
" "
Palù
"
"
"
"
Greggi
"
Palù
Caltron
Greggi
La Vill
Ces
Pini
S. Vito
"
Zaden
Campomal
Caralla
Moie
"
Nonesc
La Vill
Caltron
Cassina
Moie
"
Caralla
Oselera
Maiano
Lanza
Nonese
La Vill
Campazzi
Campazzi
Nonesc
Maiano
Cassina
Cassina
Cassina
Cassina
Vaggiuna
Campazzi
Cassina
Cassina
Vaggiuna
Vaggiuna
Cassina
21
Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles
PARTICELLE
FONDIARIE
LOCALITA'
4509
4520
4518
4519
4517
4515
4423/2
4423/1
4427
4437/1
4428
4440
4408/1
4397/1
4402/1
4443
4445
4397/3
4446
4447
4448
4303
4311
4299
4301/1
4481
4486/3
4479
4486/1
4486/2
4491
4492
4485/1
4493
4499
4496
4512
4511/1
4504/2
4392
4393
4395
4407/3
NOTE
Dres
Pezze Longhe
Pezze Longhe
Pezze Longhe
Dres
Dres
Sommajano
Sommajano
Sommajano
Sommajano
Balp
Planeza
Planeza
Nonesc
Nonesc
Planeza
Planeza
Nonesc
Planeza
Planeza
Planeza
Bersaglio
Ronc
Ronc
Ronc
Foglier
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Caltron
Campazzi
Campazzi
Campazzi
Nonesc
22
Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Mechel
PARTICELLE
FONDIARIE
LOCALITA'
1593
1595
1589
1588
1586
1583/1
1579
1574
1569/2
1568/2
1565
1531
1532
1543
1548
1549
1550
1551
1538/3
1540
1553
1552
1554
1555
1562
1563
1544
1545
NOTE
Pini
Pini
Fossadi
Fossadi
Fossadi
Prajolo
Predaia
Predaia
Marven
Marven
Marven
zona ovest
zona ovest
Lec
Lec
Lec
Lec
Lec
Salvano
Salvano
Salvano
Salvano
Lec
Lec
Palude
Palude
Castello
Castello
23