File - Comune di Cles
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COMUNE DI CLES Provincia di Trento REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 dd. 28.09.2006, esecutivo dal 10.10.2006 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd.06.08.2015 Titolo I Norme generali Articolo 1 - Definizioni - 1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Può essere: - pavimentata, - non pavimentata, - pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari), - privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari), - privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione. Le strade vengono così classificate: A. strade a servizio delle aree agricole (come elencate nell’allegato “A” al presente regolamento); B. Strada Statale n° 43, Strada Provinciale n° 73 e la S.P. 139; C. la restante viabilità comunale. 2. con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall’articolo 3, comma 10 del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non potrà essere inferiore ai 2,50 metri , misurata partendo dal centro della strada stessa così come 2 esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o totalmente pavimentata (asfalto, lastre, altro materiale di copertura), il ciglio strada sarà costituito dal bordo esterno della pavimentazione. 3. con centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 4. con impianti e relativi elementi accessori, si intende - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a “goccia” o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili. 3 Articolo 2 - Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade - 1. Fatta salva l’applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a: a) 1,50 metri per le piante a taglia bassa (esempio: portinnesti nanizzanti tipo M9, M26 o simili); b) 2 metri per le piante a taglia media ( esempio: portinnesti medi tipo M7, MM 106 o simili); c) 3 metri per le piante ad alto fusto ( esempio portinnesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco o simili). Per quanto riguarda le siepi, che abbiano un’altezza massima da terra di 2 metri, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a: d) 0,50 metri, nel caso in cui le siepi abbiano un’altezza da terra inferiore ad 1 metro; e) 1 metro, nel caso in cui le siepi abbiano un’altezza da terra compresa tra 1 metro e 2 metri. 2. Tali distanze non si applicano per i fondi adiacenti la S.S. 43, la S.P. 73 e la S.P. 139, dove invece devono essere rispettate le seguenti distanze di almeno: - 6 metri per alberi di alto fusto; - 1 metro per le siepi (con un’altezza da terra di massimo 1 metro), - 3 metri per le siepi (con un’altezza da terra superiore ad 1 metro); - 3 metri per le piantagioni (con un’altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri). 4 Per quanto riguarda cordoli e recinzioni, in questo caso si rimanda all’applicazione del Regolamento Edilizio Comunale vigente. 3. E’ fatto obbligo di rimuovere piantagioni messe a dimora ad una distanza inferiore a quella prescritta dal presente articolo. 4. Impianti, elementi accessori, ostacoli fissi ed ostacoli mobili, quali ad esempio massi, pietre di grosse dimensioni, tiranti, pali, accessori dell’impianto irriguo, ecc. emergenti oltre 30 centimetri dal suolo dovranno essere adeguatamente segnalati e posati/installati ad una distanza dal ciglio strada di almeno: a) 1 metro in prossimità delle strade a servizio delle aree agricole; b) 1 metro in prossimità delle strade comunali non al servizio di aree agricole, nel caso di filari paralleli alle stesse; c) 2,5 metri in prossimità di strade comunali non al servizio di zone agricole, nel caso di filari non paralleli alle stesse. In tali casi, la presente distanza è valida anche per qualsiasi tipo di pianta messa a dimora, fatta eccezione per quelle previste dal comma 1, lettera c) e di quelle del comma 2 del presente articolo; d) per quanto riguarda i fondi in prossimità della Strada Provinciale n. 73, della Strada Statale n. 43 e della S.P. 139, in caso di filari paralleli e di filari non paralleli, si dovranno rispettare le stesse distanze disposte nei precedenti punti b) e c) del presente comma. 5. E’ fatto obbligo rimuovere gli elementi di cui al precedente comma, posati/installati ad una distanza inferiore a quella prescritta. 5 6. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dai commi precedenti, devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze sopra menzionate, ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 7. L’Amministrazione comunale potrà richiedere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, l’osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate. 8. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada potranno essere mantenute a condizione che non provochino pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In questi casi, l’Amministrazione comunicherà al proprietario del fondo la situazione di pericolo e le circostanze ravvisate, invitando lo stesso al ripristino dello stato di non pericolo entro un dato termine, decorso il quale l’inottemperanza sarà sanzionata con il comma 16 del presente articolo. Non potranno essere in ogni caso piantati alberi a distanza inferiore a quella indicata dal presente regolamento, salvo che non si tratti di sostituzioni di singoli alberi facenti parte di un filare già esistente. 9. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni di cui sopra, è inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine di strada di effettuare regolarmente il taglio di rami e vegetazione che: si protendono oltre il confine stradale, restringono o danneggiano la strada, nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 6 10. In prossimità delle strade è vietato l’uso di materiali taglienti ed acuminati ad una distanza inferiore a 1,5 metri. 11. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere preventivamente autorizzata dall’ente gestore delle strade. 12. Sono in ogni caso escluse le modifiche di quota che comportino l’immissione di acque su tutte le strade o che comportino ristagno idrico nelle stesse. 13. E’ vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di 0,50 metro dal ciglio della strada. 14. E’ vietato sporcare le strade con terra, erba e qualsiasi altro materiale. Sulle strade di tipo B e C (come definite dall’articolo 1, comma 1, del presente regolamento) è altresì vietato far ricadere sulla strada liquidi di qualsiasi genere, anche se provenienti da impianti irrigui (a “pioggia” o “sottochioma”). I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme del Codice della Strada. 15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. 16. Nel caso di non ottemperanza all’obbligo della messa in pristino, decorsi 3 mesi dall’accertamento delle violazioni ai predetti commi, la misura della sanzione è stabilita nel pagamento di una somma da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00. 7 17. Alla violazione di cui al comma 9, nel caso di rami e polloni vegetazione che sporgono oltre il confine stradale, che restringono o danneggiano la strada, il Sindaco - dopo avere riconosciuta la regolarità dell’accertamento dell’illecito - ordina la riduzione al primitivo stato entro giorni 15 dalla data della notifica all’interessato dell’intimazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio, con rivalsa della spesa. Nei casi di urgenza, lo stesso Sindaco fa eseguire immediatamente d’ufficio i lavori per il ripristino, addebitando al trasgressore le spese sostenute. 8 Titolo II Norme di comportamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati (D.G.P. n° 400 dd. 3 marzo 2006) Articolo 3 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari - 1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitario, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. 2. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell’ambiente dagli inquinanti. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, chiunque viola gli obblighi imposti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00. 9 Articolo 4 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari e manutenzione delle attrezzature - 1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l’azienda agricola, all’aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune. 2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l’acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico. 3. I “carica botte” debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell’atomizzatore con acqua. E’ vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi e nell’area circostante. 4. E’ vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d’acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere. 5. E’ altresì vietato la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del “carica botte”. 6. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00. 10 Articolo 5 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari - 1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari, in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque di trattare ad una distanza da questi non inferiore a: - 30 metri, in presenza di colture con un’altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 50 metri, in presenza di colture con un’altezza dal suolo superiore a 4 metri;. Tali distanze sono ridotte ad un terzo, a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispostivi per il contenimento della deriva, quali: convogliatori a basso volume d’aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.); sistemi a tunnel, a deflettori o a collettori, o comunque similari che sono in grado di contenere l’effetto deriva. A distanze inferiori è consentito l’utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione moderata. 2. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d’aria deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte del personale Comunale territorialmente competente. 11 3. Le distanze di cui al comma 1, primo capo verso, sono ridotte ad un terzo in prossimità di piste ciclabili. 4. Nella fascia di rispetto prevista dal comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri diurni, è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario delle attività ordinarie che vi si svolgono. 5. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1, l’operatore che distribuisce prodotti fitosanitari accanto/in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette, altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, piste ciclabili, deve adottare tutte le misure (anche quella di osservare una fascia di distanza di rispetto superiore a quella prevista dal comma 1) atte a ridurre il più possibile il rischio dell’effetto “deriva” . 6. E’ fatto comunque obbligo all’operatore che effettua il trattamento: a. di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b. orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso dell’aria, affinché investa, oltre alle gocce erogate, solo la vegetazione; c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade; d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade; 12 e. di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate. 7. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1 e 3 del presente articolo e sulle strade di tipo B e C (come previste dall’articolo 1, comma 1), e fatte salve le prescrizioni contenute nel presente articolo, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dopo le ore 6.00 e prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 entro le ore 22.00, esclusivamente con l’impiego di lance azionate manualmente. Prima di effettuare le irrorazioni, è obbligo avvertire i proprietari degli orti confinanti. 8. L’obbligo del rispetto degli orari di cui al comma 7 ed 8 viene meno in particolari condizioni meteorologiche, che in qualche modo possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono certificate esclusivamente dal personale del Centro di assistenza Tecnica dell’Istituto di San Michele all’Adige. 9. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00. 13 Articolo 5bis - Piantagioni a confine con aree per servizi e attrezzature - 1. La realizzazione di nuovi frutteti o ripiantumazione di frutteti esistenti nelle aree confinanti con aree destinate a servizi e attrezzature F1, F2, F3, F4 (F4 se di proprietà pubblica) e F8 (F8 previa valutazione dell’interesse pubblico da parte della Giunta comunale) (artt. 50, 51, 52, 53 e 57 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale), è subordinata a preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. 2. Nei casi previsti al comma 1 è obbligo per i proprietari di posizionare una siepe o cortina alberata di almeno 2,5 metri di altezza, atta a costituire una barriera a difesa dell’effetto deriva per l'uso di fitofarmaci durante i trattamenti dei frutteti, rispettando le norme da Codice civile in materia di distanze. 3. Chiunque violi gli obblighi previsti da questo articolo è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da € 200 a € 2.000; è altresì tenuto al rispetto delle obbligazioni previste dal presente articolo e in caso contrario il Comune provvederà, previa diffida, con proprio personale, addebitandogli le spese. 14 Titolo III Utilizzo di fertilizzanti organici Articolo 6 1. Per tutte le opere che assumono rilevanza urbanistica/di territorio si dovrà fare riferimento al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del PRG ed alla legge urbanistica vigenti. 2. E’ vietato l’accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici; l’accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestia al vicinato o lungo i percorsi carrabili. 3. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni disciplinate dal comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. 15 Titolo IV Circolazione sulle strade Articolo 7 1. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, il Comune stabilisce con propria ordinanza il limite di portata sulle strade a servizio delle aree agricole, rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione. In particolare è vietato circolare con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 10 tonnellate e procedere ad una velocità superiore ai 30 - 40 chilometri orari, a seconda della pericolosità della strada. 2. In particolare, sulle strade a servizio delle aree agricole, quando la manovra di retromarcia si rende necessaria i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t hanno la precedenza rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Così come disciplinato dall’articolo 150 del Codice della Strada, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo. 3. In deroga al limite della portata previsto al punto precedente, sono ammesse le seguenti possibilità: - uso per lavori di bonifica autorizzati e con rilascio di cauzione. Gli interessati saranno tenuti al versamento di una cauzione, presentabile anche con fideiussione, il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale. 16 - Per tutti gli altri casi, saranno valutate le condizioni di deroga, una volta che la comunicazione per il transito giungerà agli uffici preposti. La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: i dati del richiedente e di colui che effettivamente provvederà ai transiti; il periodo di intervento e le modalità; il tonnellaggio dei veicoli. L’Amministrazione può, motivatamente, vietare la concessione di queste deroghe e stabilire l’importo di eventuale cauzione. 4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla circolazione, chiunque circoli in divieto senza avere ottenuto la preventiva deroga e/o quindi aver provveduto al versamento della cauzione o fideiussione, come prevista dal comma 3, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00. In caso di danni al patrimonio stradale è altresì tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario, il Comune provvederà con proprio personale, addebitandogli le spese. 17 Titolo V Sanzioni Articolo 8 1. Fatta salva l’applicazione del Codice della Strada e delle altre norme penali ed amministrative di settore, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento sono previste le sanzioni indicate in ciascun articolo. 2. Per l’applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689 del 1981, nella legge 2248 sulle opere pubbliche e nel regolamento approvato in data 30 marzo 2006, con delibera n° 17 del Consiglio Comunale di Cles. 18 Articolo 9 - Norme finali – Si intendono altresì abrogate le precedenti ordinanze e norme regolamentari, in quanto non compatibili. Allegati: “A”. Classificazione delle strade. 19 COMUNE DI CLES PROVINCIA DI TRENTO INDIVIDUAZIONE STRADE SU TERRITORIO COMUNALE DI CLES: a) b) c) strade a servizio delle aree agricole strada statale n. 43, strade provinciali n. 73 e n. 139 restante viabilità comunale ELENCO PARTICELLE FONDIARIE COMUNE CATASTALE DI CLES E DI MECHEL 20 Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles PARTICELLE FONDIARIE LOCALITA' 4370 4367 4372 4373 4376 4357 4374 4375 4381 4366 4513 4380 4384 4365 4363 4326 4329 4320 4322 4337 4353 4352/2 4307 1225/3 4504/4 4594 4544/13 4544/14 4334 4402/1 4328 4345/3 4341/1 4359/3 4392 4388 4412 4418 4468/1 4420 4462 4425 4423/3 4390 4469/2 4467/1 4465 4464 4467/2 NOTE nuovo centro sportivo " " Palù " " " " Greggi " Palù Caltron Greggi La Vill Ces Pini S. Vito " Zaden Campomal Caralla Moie " Nonesc La Vill Caltron Cassina Moie " Caralla Oselera Maiano Lanza Nonese La Vill Campazzi Campazzi Nonesc Maiano Cassina Cassina Cassina Cassina Vaggiuna Campazzi Cassina Cassina Vaggiuna Vaggiuna Cassina 21 Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles PARTICELLE FONDIARIE LOCALITA' 4509 4520 4518 4519 4517 4515 4423/2 4423/1 4427 4437/1 4428 4440 4408/1 4397/1 4402/1 4443 4445 4397/3 4446 4447 4448 4303 4311 4299 4301/1 4481 4486/3 4479 4486/1 4486/2 4491 4492 4485/1 4493 4499 4496 4512 4511/1 4504/2 4392 4393 4395 4407/3 NOTE Dres Pezze Longhe Pezze Longhe Pezze Longhe Dres Dres Sommajano Sommajano Sommajano Sommajano Balp Planeza Planeza Nonesc Nonesc Planeza Planeza Nonesc Planeza Planeza Planeza Bersaglio Ronc Ronc Ronc Foglier Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Caltron Campazzi Campazzi Campazzi Nonesc 22 Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Mechel PARTICELLE FONDIARIE LOCALITA' 1593 1595 1589 1588 1586 1583/1 1579 1574 1569/2 1568/2 1565 1531 1532 1543 1548 1549 1550 1551 1538/3 1540 1553 1552 1554 1555 1562 1563 1544 1545 NOTE Pini Pini Fossadi Fossadi Fossadi Prajolo Predaia Predaia Marven Marven Marven zona ovest zona ovest Lec Lec Lec Lec Lec Salvano Salvano Salvano Salvano Lec Lec Palude Palude Castello Castello 23