Tax Alert - 13 Novembre 2015
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Tax Alert - 13 Novembre 2015
In collaborazione con: CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE N.16/D DEL 6 NOVEMBRE 2015 SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO Alert 13 novembre 2015 Client TAX Alert CLIENT TAX Alert ABSTRACT La definizione del valore della merce in Dogana, in caso di transazioni intercompany, è stata oggetto della Circolare n. 16/D del 6 novembre 2015, pubblicata martedì 10 novembre dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“Agenzia delle dogane”). La Circolare, che rappresenta il primo intervento dell’Agenzia in materia di convergenza tra metodologie di definizione del prezzo ai fini del transfer pricing e quelle del valore di transazione in dogana (i) analizza i metodi di determinazione dei prezzi trasferimento previsti dalle Linee Guida OCSE accettabili – in talune circostanze – anche ai fini doganali, (ii) individua ed illustra la procedura semplificata con la quale tenere conto dei “TP adjustments” e concordare preventivamente il valore della transazione; (iii) rappresenta un’opportunità per gli operatori che se ne avvarranno di acquisire certezza ex ante delle proprie obbligazioni doganali ed (iv) innalza il profilo di rischio degli accertamenti doganali che, d’ora in poi, potranno valorizzare la TP policy adottata dal contribuente (inclusi gli eventuali Tp adjustment) per rettificare il valore dichiarato all’atto dell’importazione. i. Riconoscimento dei prezzi trasferimento ai fini doganali di La riconciliazione tra i metodi di transfer pricing previsti dalle Linee Guida OCSE, incentrati sulla determinazione del prezzo di libera concorrenza, e quelli previsti dalla normativa doganale per definire il “valore della transazione” in transazioni effettuate tra imprese associate (“legate”), da tempo dibattuta a livello internazionale (conferenze congiunte tra WCO e OECD del 2006 e del 2007 e ICC International Chamber of Commerce di Parigi - policy statements del 2012 e del feb. 2015), è stata oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’Agenzia delle dogane. Per quanto riguarda i cd. “metodi tradizionali” usati dalle Linee Guida OCSE, le Agenzie delle dogane ritengono che possono essere accettati con un certo grado di affidabilità anche ai fini doganali, ed in particolare: • il Comparable Uncontrolled Price “CUP” (metodo del confronto di prezzo), prevedendo la comparazione del prezzo di beni trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate con il prezzo applicato a beni trasferiti nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato in circostanze comparabili, può essere assimilato ai cd. “metodi alternativi” previsti dal Codice Doganale Comunitario (di seguito “CDC”) del “valore di transazione delle merci identiche” e del “valore di transazione delle merci similari”; questi ultimi metodi prediligono infatti un confronto tra transazioni comparabili indipendenti e, se non disponibili, un confronto con beni similari (non identici); • il Resale Price Method – “RPM” (metodo del prezzo di rivendita) confrontando i margini lordi derivanti dalla rivendita del bene tra parti correlate e quelli tra parti non correlate, può essere identificato con il “metodo del valore deduttivo” che prende in considerazione l’operazione di rivendita delle merci da parte dell’importatore, anche se non completamente sovrapponibile; • il Cost Plus Method “CPM” (metodo del costo maggiorato) considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato aumentati di un appropriato mark-up 2 CLIENT TAX Alert e, pertanto, può essere assimilato al “metodo del valore calcolato” che ha come punto di partenza il costo sostenuto dall’esportatore incrementato di opportuni aggiustamenti. Avendo riguardo invece ai cd. “metodi reddituali” emerge qualche incertezza sulla compatibilità “tout court” di detti metodi ai fini del valore della transazione ai fini doganali. In particolare: • Il Profit Split Method “PSM” (metodo della ripartizione dell’utile) può considerarsi in linea di principio accettabile dalla Agenzie delle dogane: tale metodo si traduce nell’allocazione del profitto netto complessivo realizzato in una transazione tra parti associate sulla base di uno o più criteri di ripartizione (c.d. allocation keys) che sarebbero stati adottati da imprese indipendenti, e può essere trasposto nell’analisi di comparabilità con i prezzi di mercato correnti di merci identiche e similari; • Contrariamente la trasposizione del Transactional Net Margin Method “TNMM” (metodo del margine netto transazionale) non può considerarsi automatica alle finalità doganali, ma richiede un’attenta valutazione “caso per caso”. Secondo l’Agenzia delle dogane, il metodo può risultare affidabile allorquando l’analisi di benchmarking sui margini netti sia stata effettuata per singole tipologie di transazioni omogenee e, pertanto, detta analisi sia compatibile con le modalità di calcolo dell’imposizione daziaria riferibile a singole categorie merceologiche con specifiche caratteristiche qualitative e quantitative. ii. Impatto doganale adjustments: la proposta dalle Dogane dei TP soluzione Un ulteriore aspetto preso in esame nella Circolare riguarda la valorizzazione doganale degli aggiustamenti di prezzo (i cd. TP adjustements) effettuati in applicazione della policy di transfer pricing utilizzata dai Gruppi di imprese. Detti aggiustamenti di prezzo effettuati generalmente in un momento successivo all’importazione – cioè il momento in cui la verifica del valore delle merci da cui discende l’imposizione daziaria si considera completata – possono produrre effetti significativi sul valore doganale precedentemente dichiarato. In tale contesto, si inserisce la novità di carattere applicativo delle Dogane: l’autorizzazione alla forfettizzazione del valore della transazione ai sensi dell’art.156-bis del DAC (Disposizioni per l’applicazione del Codice Doganale Comunitario - Regolamento CEE n. 2454/1993). La procedura scelta dalle autorità doganali nazionali tra le cd. “procedure semplificate” (quale procedura alternativa alla dichiarazione incompleta) consente all’importatore/contribuente di determinare a forfait alcuni elementi non quantificabili (indicati specificatamente dagli artt. 32 e 33 del CDC) da sottrarre o aggiungere al valore della transazione, basandosi anche sui criteri di congruità di prezzo definiti con la TP policy di gruppo. Si evidenzia che, tra gli elementi quantificabili in modo forfettario nel corso della procedura semplificata, l’Agenzia delle dogane ricomprende espressamente i TP adjustements. A parere dell’Agenzia delle dogane, questa semplificazione: (i) elimina gli inconvenienti e i costi della “dichiarazione incompleta”; (ii) offre la possibilità di definire preventivamente elementi specifici del valore delle merci 3 CLIENT TAX Alert non conoscibili al momento dell’importazione anche sulla base della TP policy di gruppo; (iii) ha valenza profuturo e pertanto l’autorizzazione non rileva per i valori precedentemente determinati anche in sede di contenzioso doganale; (iv) va rinnovata annualmente. La procedura prevede la possibilità di “concordare” ex ante con l’Agenzia delle dogane, una predeterminazione del valore delle merci sulla base di criteri di “congruità di prezzo” sulla base di medie ponderate degli aggiustamenti di transfer pricing effettuati nei tre anni precedenti dal contribuente. La procedura de qua è attivata mediante invio di specifica domanda (di cui un facsimile si trova allegato alla Circolare) alla Direzione centrale per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in base al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale. L’ufficio ricevente dovrà valutare entro trenta giorni la completezza della pratica e l’accettabilità della richiesta e la procedura autorizzatoria dovrà terminare in 120 giorni dalla data di accettazione della domanda. In via generale, l’Agenzia delle dogane consiglia alle aziende di maggiori dimensioni di rinnovare annualmente l’autorizzazione alla procedura ai fini di tener conto delle modifiche intervenute nella politica dei prezzi di trasferimento, ritenendo invece sufficiente per le PMI un rinnovo triennale. iii. Possibili “actions” In attesa di futuri sviluppi, l’intervento dell’Agenzia delle dogane rappresenta, allo stato attuale, un’opportunità per il contribuente: (i) per “concordare” ex ante l’obbligazione doganale per il periodo di valenza della procedura; (ii) per valorizzare la propria politica di transfer pricing ai fini doganali; (iii) per evitare di incorrere in pesanti sanzioni relative a accertamenti sul valore delle merci in materia doganale, In tale prospettiva ai contribuenti interessati dalla novella, si raccomanda di predisporre ovvero, se già esistente, integrare la documentazione di transfer pricing (Documentazione nazionale e Mastefile – qualora necessario – come richiesto dall’articolo 26, D.L. 31 maggio 2010, n.78) per tenere conto delle peculiarità della definizione del valore delle merci ai sensi della normativa doganale ai fini di un proficuo ed efficiente dialogo con l’Agenzia delle dogane. A contraltare delle nuove opportunità che scaturiscono per il contribuente dalla tendenziale convergenza tra politica dei prezzi di trasferimento e normativa doganale sul valore delle merci, ci si aspetta una maggiore intensità dell’attività di verifica da parte dell’Agenzia delle dogane focalizzata sulle politiche di prezzi trasferimento adottate dai Gruppi di imprese. Sotto tale profilo, non è possibile escludere che eventuali aggiustamenti di transfer pricing, effettuati periodicamente dai Gruppi di imprese, possano essere utilizzati dall’Agenzia delle dogane a supporto di rettifiche del valore delle merci dichiarato dal contribuente all’atto dell’importazione. Alla luce di quanto precede, la valutazione sulla coerenza degli approcci adottati ai fini della normativa fiscale e doganale non sembra più prorogabile per il contribuente che voglia cogliere le potenziali opportunità di detta tendenziale convergenza e voglia prevenire onerose contestazioni da parte delle Autorità fiscali e doganali. Il presente memorandum è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 4