Tax Alert - 13 Novembre 2015

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Tax Alert - 13 Novembre 2015
In collaborazione con:
CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE DOGANE
N.16/D DEL
6 NOVEMBRE 2015
SUI PREZZI DI
TRASFERIMENTO
Alert
13 novembre 2015
Client TAX Alert
CLIENT TAX
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ABSTRACT
La definizione del valore della merce in Dogana, in caso di transazioni intercompany, è stata
oggetto della Circolare n. 16/D del 6 novembre 2015, pubblicata martedì 10 novembre
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“Agenzia delle dogane”).
La Circolare, che rappresenta il primo intervento dell’Agenzia in materia di convergenza tra
metodologie di definizione del prezzo ai fini del transfer pricing e quelle del valore di
transazione in dogana (i) analizza i metodi di determinazione dei prezzi trasferimento
previsti dalle Linee Guida OCSE accettabili – in talune circostanze – anche ai fini doganali,
(ii) individua ed illustra la procedura semplificata con la quale tenere conto dei “TP
adjustments” e concordare preventivamente il valore della transazione; (iii) rappresenta
un’opportunità per gli operatori che se ne avvarranno di acquisire certezza ex ante delle
proprie obbligazioni doganali ed (iv) innalza il profilo di rischio degli accertamenti doganali
che, d’ora in poi, potranno valorizzare la TP policy adottata dal contribuente (inclusi gli
eventuali Tp adjustment) per rettificare il valore dichiarato all’atto dell’importazione.
i. Riconoscimento
dei prezzi
trasferimento ai fini doganali
di
La riconciliazione tra i metodi di transfer
pricing previsti dalle Linee Guida OCSE,
incentrati sulla determinazione del
prezzo di libera concorrenza, e quelli
previsti dalla normativa doganale per
definire il “valore della transazione” in
transazioni effettuate tra imprese
associate (“legate”), da tempo dibattuta
a livello internazionale (conferenze
congiunte tra WCO e OECD del 2006 e
del 2007 e ICC International Chamber of
Commerce di Parigi - policy statements
del 2012 e del feb. 2015), è stata oggetto
di un’attenta valutazione da parte
dell’Agenzia delle dogane.
Per quanto riguarda i cd. “metodi
tradizionali” usati dalle Linee Guida
OCSE, le Agenzie delle dogane
ritengono che possono essere accettati
con un certo grado di affidabilità anche
ai fini doganali, ed in particolare:
• il Comparable Uncontrolled Price “CUP” (metodo del confronto di
prezzo),
prevedendo
la
comparazione del prezzo di beni
trasferiti nel corso di una transazione
tra imprese associate con il prezzo
applicato a beni trasferiti nel corso di
una transazione comparabile sul
libero
mercato
in
circostanze
comparabili, può essere assimilato ai
cd. “metodi alternativi” previsti dal
Codice Doganale Comunitario (di
seguito “CDC”) del “valore di
transazione delle merci identiche” e
del “valore di transazione delle merci
similari”;
questi
ultimi
metodi
prediligono infatti un confronto tra
transazioni comparabili indipendenti
e, se non disponibili, un confronto con
beni similari (non identici);
• il Resale Price Method – “RPM”
(metodo del prezzo di rivendita)
confrontando i margini lordi derivanti
dalla rivendita del bene tra parti
correlate e quelli tra parti non
correlate, può essere identificato con
il “metodo del valore deduttivo” che
prende
in
considerazione
l’operazione di rivendita delle merci
da parte dell’importatore, anche se
non completamente sovrapponibile;
• il Cost Plus Method “CPM” (metodo
del costo maggiorato) considera i
costi sostenuti dal fornitore di beni (o
servizi) nel corso di una transazione
controllata per beni trasferiti o servizi
forniti ad un acquirente collegato
aumentati di un appropriato mark-up
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e, pertanto, può essere assimilato al
“metodo del valore calcolato” che ha
come punto di partenza il costo
sostenuto
dall’esportatore
incrementato
di
opportuni
aggiustamenti.
Avendo riguardo invece ai cd. “metodi
reddituali” emerge qualche incertezza
sulla compatibilità “tout court” di detti
metodi ai fini del valore della transazione
ai fini doganali. In particolare:
• Il Profit Split Method “PSM” (metodo
della ripartizione dell’utile) può
considerarsi in linea di principio
accettabile dalla Agenzie delle
dogane: tale metodo si traduce
nell’allocazione del profitto netto
complessivo realizzato in una
transazione tra parti associate sulla
base di uno o più criteri di ripartizione
(c.d. allocation keys) che sarebbero
stati adottati da imprese indipendenti,
e può essere trasposto nell’analisi di
comparabilità con i prezzi di mercato
correnti di merci identiche e similari;
• Contrariamente la trasposizione del
Transactional Net Margin Method
“TNMM” (metodo del margine netto
transazionale) non può considerarsi
automatica alle finalità doganali, ma
richiede un’attenta valutazione “caso
per caso”. Secondo l’Agenzia delle
dogane, il metodo può risultare
affidabile allorquando l’analisi di
benchmarking sui margini netti sia
stata effettuata per singole tipologie di
transazioni omogenee e, pertanto,
detta analisi sia compatibile con le
modalità di calcolo dell’imposizione
daziaria riferibile a singole categorie
merceologiche
con
specifiche
caratteristiche
qualitative
e
quantitative.
ii. Impatto
doganale
adjustments:
la
proposta dalle Dogane
dei
TP
soluzione
Un ulteriore aspetto preso in esame
nella
Circolare
riguarda
la
valorizzazione
doganale
degli
aggiustamenti di prezzo (i cd. TP
adjustements) effettuati in applicazione
della policy di transfer pricing utilizzata
dai
Gruppi
di
imprese.
Detti
aggiustamenti di prezzo effettuati
generalmente
in
un
momento
successivo all’importazione – cioè il
momento in cui la verifica del valore
delle
merci
da
cui
discende
l’imposizione daziaria si considera
completata – possono produrre effetti
significativi
sul
valore
doganale
precedentemente dichiarato.
In tale contesto, si inserisce la novità di
carattere applicativo delle Dogane:
l’autorizzazione alla forfettizzazione
del valore della transazione ai sensi
dell’art.156-bis del DAC (Disposizioni
per l’applicazione del Codice Doganale
Comunitario - Regolamento CEE n.
2454/1993). La procedura scelta dalle
autorità doganali nazionali tra le cd.
“procedure
semplificate”
(quale
procedura alternativa alla dichiarazione
incompleta)
consente
all’importatore/contribuente
di
determinare a forfait alcuni elementi non
quantificabili (indicati specificatamente
dagli artt. 32 e 33 del CDC) da sottrarre
o aggiungere al valore della transazione,
basandosi anche sui criteri di congruità
di prezzo definiti con la TP policy di
gruppo. Si evidenzia che, tra gli elementi
quantificabili in modo forfettario nel
corso della procedura semplificata,
l’Agenzia delle dogane ricomprende
espressamente i TP adjustements.
A parere dell’Agenzia delle dogane,
questa semplificazione: (i) elimina gli
inconvenienti
e
i
costi
della
“dichiarazione incompleta”; (ii) offre la
possibilità di definire preventivamente
elementi specifici del valore delle merci
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non
conoscibili
al
momento
dell’importazione anche sulla base della
TP policy di gruppo; (iii) ha valenza profuturo e pertanto l’autorizzazione non
rileva per i valori precedentemente
determinati
anche
in
sede
di
contenzioso doganale; (iv) va rinnovata
annualmente.
La procedura prevede la possibilità di
“concordare” ex ante con l’Agenzia delle
dogane, una predeterminazione del
valore delle merci sulla base di criteri di
“congruità di prezzo” sulla base di medie
ponderate degli aggiustamenti di
transfer pricing effettuati nei tre anni
precedenti dal contribuente.
La procedura de qua è attivata mediante
invio di specifica domanda (di cui un facsimile si trova allegato alla Circolare) alla
Direzione centrale per il tramite
dell’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente in base al luogo in cui il
richiedente
tiene
la
contabilità
principale. L’ufficio ricevente dovrà
valutare
entro
trenta
giorni
la
completezza
della
pratica
e
l’accettabilità della richiesta e la
procedura
autorizzatoria
dovrà
terminare in 120 giorni dalla data di
accettazione della domanda.
In via generale, l’Agenzia delle dogane
consiglia alle aziende di maggiori
dimensioni di rinnovare annualmente
l’autorizzazione alla procedura ai fini di
tener conto delle modifiche intervenute
nella politica dei prezzi di trasferimento,
ritenendo invece sufficiente per le PMI
un rinnovo triennale.
iii. Possibili “actions”
In attesa di futuri sviluppi, l’intervento
dell’Agenzia delle dogane rappresenta,
allo stato attuale, un’opportunità per il
contribuente:
(i) per
“concordare”
ex
ante
l’obbligazione doganale per il
periodo
di
valenza
della
procedura;
(ii) per valorizzare la propria politica
di transfer pricing ai fini doganali;
(iii) per evitare di incorrere in pesanti
sanzioni relative a accertamenti
sul valore delle merci in materia
doganale,
In tale prospettiva ai contribuenti
interessati dalla novella, si raccomanda
di predisporre ovvero, se già esistente,
integrare la documentazione di transfer
pricing (Documentazione nazionale e
Mastefile – qualora necessario – come
richiesto dall’articolo 26, D.L. 31 maggio
2010, n.78) per tenere conto delle
peculiarità della definizione del valore
delle merci ai sensi della normativa
doganale ai fini di un proficuo ed
efficiente dialogo con l’Agenzia delle
dogane.
A contraltare delle nuove opportunità
che scaturiscono per il contribuente
dalla tendenziale convergenza tra
politica dei prezzi di trasferimento e
normativa doganale sul valore delle
merci, ci si aspetta una maggiore
intensità dell’attività di verifica da parte
dell’Agenzia delle dogane focalizzata
sulle politiche di prezzi trasferimento
adottate dai Gruppi di imprese. Sotto
tale profilo, non è possibile escludere
che eventuali aggiustamenti di transfer
pricing, effettuati periodicamente dai
Gruppi di imprese, possano essere
utilizzati dall’Agenzia delle dogane a
supporto di rettifiche del valore delle
merci dichiarato dal contribuente all’atto
dell’importazione.
Alla luce di quanto precede, la
valutazione sulla coerenza degli
approcci adottati ai fini della normativa
fiscale e doganale non sembra più
prorogabile per il contribuente che voglia
cogliere le potenziali opportunità di detta
tendenziale convergenza e voglia
prevenire onerose contestazioni da
parte delle Autorità fiscali e doganali.
Il presente memorandum è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una
consulenza legale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.
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