Focus Russia sanzioni
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Focus Russia sanzioni
FOCUS Misure restrittive nei confronti della Russia Contesto normativo Regolamenti ed Organismi Europei Regolamenti ed Organismi Statunitensi Soggetti parzialmente Embargati SSI - Sectoral Sanction Identifications Sono definite in tal modo, le entità (istituti finanziari/ società russe e loro controllate) soggette alle sanzioni restrittive ai sensi del Reg. UE 833/2014 a tale entità sono inibite le transazioni governate dal provvedimento indicato Sono definite in tal modo, le entità (istituti finanziari e società russe e loro controllate) soggette alle sanzioni settoriali Direttive OFAC; a tale entità sono inibite le transazioni governate dai provvedimenti indicati Soggetti totalmente Embargati Sono definiti in tal modo i soggetti blacklisted OFAC; con tali soggetti è inibita qualsiasi transazione Sono definiti in tal modo i soggetti blacklisted UE; con tali soggetti è inibita qualsiasi transazione SDN - Specially Designated Nationals 2 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA Il Regolamento UE 833/2014 ha introdotto misure nei confronti della Russia in riferimento alla situazione in Ucraina; sono state applicate restrizioni : sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi su servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia, con obbligo di autorizzazione preventiva sulla prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto (i.e. trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate) sull'accesso al mercato dei capitali, al mercato monetario e finanziamento con scadenza superiore a 30 giorni per determinati enti finanziari e soggetti operanti nel settore energetico e della difesa 3 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA È vietato DUAL USE vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso (dual - use), anche non originari dell'Unione, in Russia o per un uso in Russia fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a tali beni fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria connessa ai beni e tecnologie a duplice uso ATTREZZATURE MILITARI È vietato fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica fornire, direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco delle attrezzature militari 4 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA SETTORE PETROLIFERO Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, prodotti per Progetti di prospezione e produzione petrolifera in Russia fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a tali beni fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria connessa a tali prodotti È vietato fornire direttamente o indirettamente, i seguenti servizi necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, nell'Artico o in Russia: trivellazione prove pozzi carotaggio e completamento fornitura di strutture galleggianti specializzate Il divieto non si applica se tali servizi sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe incidere sulla sicurezza delle persone e dell’ambiente 5 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO MONETARIO E’ vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da Istituti Finanziari Russi, Società Settore Energia, Società Settore Difesa, e da loro controllate Istituti Finanziari Russi: SBERBANK /VTB BANK / GAZPROMBANK / VNESHECONOMBANK (VEB) / ROSSELKHOZBANK (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) Società Settore Energia: ROSNEFT / TRANSNEFT / GAZPROM NEFT Società Settore Difesa: OPK OBORONPROM / UNITED AIRCRAFT CORPORATION / URALVAGONZAVOD 6 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA Il Regolamento definisce perimetro delle controllate : un’entità stabilita fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da una delle Società elencate un’ entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al punto precedente o di una delle Società sopra menzionate La formula «agisce per conto o sotto la direzione» vuole evitare l’accesso al mercato europeo dei capitali da parte di società russe elencate nel Regolamento EU 833/2014 anche indirettamente attraverso soggetti interposti (es: mandatari/fiduciari) estendendo, in un’ottica precauzionale, le misure restrittive a tutti i soggetti della catena societaria, dalla controllante soggetta a restrizione fino a tutte le società controllate 7 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA FINANZIAMENTI Con riferimento alle seguenti entità indicate nel Regolamento EU n. 833/2014: Istituti Finanziari Russi: SBERBANK / VTB BANK / GAZPROMBANK /VNESHECONOMBANK (VEB) /ROSSELKHOZBANK Società “Settore Energia”: ROSNEFT / TRANSNEFT / GAZPROM NEFT Società “Settore Difesa”: OPK OBORONPROM / UNITED AIRCRAFT CORPORATION / URALVAGONZAVOD è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo corrispondenti agli Istituti Finanziari Russi, Società Settore Energia e Settore Difesa elencati sopra (e perimetro delle loro controllate come definito nella sezione precedente) successivamente al 12 settembre 2014 8 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della RUSSIA FINANZIAMENTI È fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggetti a divieti tra l'Unione e Stati terzi l'utilizzo di fondi o gli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 12 settembre 2014 purché tutti i termini e le condizioni siano stati convenuti anteriormente e non siano stati modificati in data successiva Sono processabili e non rientrano in tali sanzioni, gli altri servizi finanziari, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti ricevuti dagli Istituti Finanziari Russi, Società Settore Petrolifero e Difesa elencati sopra e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia 9 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della Crimea Il Regolamento UE 692/2014 emesso in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, attua restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, su tutti gli investimenti in Crimea o a Sebastopoli, sui beni e tecnologie adatti all’uso nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli, nonché sui servizi connessi alle attività turistiche IMPORTAZIONI È vietato importare nell’Unione Europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli (merci interamente ottenute in Crimea o Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale) e fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse a tale importazione Tali divieti non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine e per le quali è stato emesso un certificato di origine dall’autorità competente ucraina a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina (reg UE 978/2012 e reg 374/2014) 10 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della Crimea INVESTIMENTI E’ vietato Acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli Acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi Entità in Crimea o a Sebastopoli Concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità Creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli Prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui sopra 11 SANZIONI UNIONE EUROPEA Misure restrittive nei confronti della Crimea SETTORI TRASPORTI-TELECOMUNICAZIONI-ENERGIA-SFRUTTAMENTO RISORSE NATURALI È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli, le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori: trasporti telecomunicazioni energia sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli connessi alle attività vietate precedentemente menzionate 12 SANZIONI USA Misure restrittive nei confronti della Russia Il Dipartimento del Tesoro Usa “OFAC” ha imposto attraverso vari provvedimenti emessi nel tempo, sanzioni settoriali e misure restrittive nei confronti di: entità russe nel settore dell’energia e della finanza, senza bloccare le proprietà di tali entità sanzionate, né le transazioni con le stesse alcuni soggetti istituzioni finanziarie e società operanti nel settore dell’energia e della difesa Il programma di Sanzioni USA nei confronti della Russia è suddiviso in 4 Direttive, ognuna di esse comporta restrizioni autonome e separate con decorrenza dal 12 settembre 2014 13 Ambito di applicabilità In base ai criteri statunitensi, si considerano assoggettate alla giurisdizione americana: Operazioni finanziarie perfezionate nel territorio statunitense Operazioni (anche in valute diversa dal USD) poste in essere da US Subjects (cioè società di diritto statunitense o società non statunitensi controllate direttamente od indirettamente da società statunitensi) Operazioni regolate in valuta statunitense (USD) in ragione del clearing che deve essere effettuato sul territorio americano L’ OFAC con apposito FAQ ha chiarito che: la nozione di Debt include prestiti obbligazionari, finanziamenti, rinnovi di linee di credito, lettere di garanzie, lettere di credito la nozione di Equity ricomprende titoli azionari, certificati di deposito ovvero altri titoli rappresentativi di partecipazioni sociali Le misure sanzionatorie di cui sopra si applicano ai profili soggettivi delle entità russe soggette a restrizioni, e a tutte le società nelle quali le entità menzionate abbiano, direttamente od indirettamente, una partecipazione uguale o maggiore al 50% 14 …… per concludere Alla luce delle misure restrittive imposte nei confronti dei soggetti e delle entità russe sia da parte dell’Unione Europea che degli Stati Uniti, tutte le operazioni collegate a RUSSIA e UKRAINA dovranno essere espletati i previsti controlli embarghi In particolare per ogni transazione, in qualsiasi divisa, che veda coinvolta una delle entità elencate, e ogni transazione in USD o che coinvolga un US subject, riferita ad una delle entità soggette alle sanzioni settoriali UKRAINE, si dovrà verificare, tramite l’acquisizione di adeguata documentazione, la natura dell’operazione sottostante ed il rispetto dei divieti imposti per ogni transazione, in qualsiasi divisa, che si riferisca alle attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato II del Reg. UE 833/2014 e che coinvolga, direttamente od indirettamente, la Russia o qualsiasi soggetto russo ovunque ubicato, occorre verificare che sia stata acquisita la prevista autorizzazione dovranno essere effettuati, i controlli sulla natura duale della merce 15