Focus Russia sanzioni

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Focus Russia sanzioni
FOCUS
Misure
restrittive nei
confronti della
Russia
Contesto normativo
Regolamenti ed Organismi Europei
Regolamenti ed Organismi Statunitensi
Soggetti parzialmente Embargati
SSI - Sectoral Sanction Identifications
Sono definite in tal modo, le entità
(istituti finanziari/ società russe e loro
controllate) soggette alle sanzioni
restrittive ai sensi del Reg. UE
833/2014 a tale entità sono inibite le
transazioni governate dal
provvedimento indicato
Sono definite in tal modo, le entità (istituti
finanziari e società russe e loro controllate)
soggette alle sanzioni settoriali Direttive
OFAC; a tale entità sono inibite le transazioni
governate dai provvedimenti indicati
Soggetti totalmente Embargati
Sono definiti in tal modo i soggetti blacklisted
OFAC; con tali soggetti è inibita qualsiasi
transazione
Sono definiti in tal modo i soggetti
blacklisted UE; con tali soggetti è
inibita qualsiasi transazione
SDN - Specially Designated Nationals
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
Il Regolamento UE 833/2014 ha introdotto misure nei confronti della Russia in
riferimento alla situazione in Ucraina; sono state applicate restrizioni :
sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi
connessi
su servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare
sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o
indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia, con
obbligo di autorizzazione preventiva
sulla prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in
acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico
ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto (i.e. trivellazione, prove pozzi,
carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate)
sull'accesso al mercato dei capitali, al mercato monetario e finanziamento con
scadenza superiore a 30 giorni per determinati enti finanziari e soggetti operanti
nel settore energetico e della difesa
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
È vietato
DUAL USE
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e
le tecnologie a duplice uso (dual - use), anche non originari dell'Unione, in Russia
o per un uso in Russia
fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica o servizi di
intermediazione connessi a tali beni
fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria
connessa ai beni e tecnologie a duplice uso
ATTREZZATURE MILITARI
È vietato
fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica
fornire, direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria
connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco delle attrezzature militari
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
SETTORE PETROLIFERO
Occorre un'autorizzazione preventiva per
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, prodotti per Progetti di prospezione e
produzione petrolifera in Russia
fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica o servizi di intermediazione
connessi a tali beni
fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria connessa a tali
prodotti
È vietato fornire direttamente o indirettamente, i seguenti servizi necessari per la prospezione e
la produzione petrolifera in acque profonde, nell'Artico o in Russia:
trivellazione
prove pozzi
carotaggio e completamento
fornitura di strutture galleggianti specializzate
Il divieto non si applica se tali servizi sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente
di un evento che potrebbe incidere sulla sicurezza delle persone e dell’ambiente
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO MONETARIO
E’ vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza
all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del
mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre
2014 da Istituti Finanziari Russi, Società Settore Energia, Società Settore Difesa, e da loro
controllate
Istituti Finanziari Russi:
SBERBANK /VTB BANK / GAZPROMBANK / VNESHECONOMBANK (VEB) / ROSSELKHOZBANK
(RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)
Società Settore Energia:
ROSNEFT / TRANSNEFT / GAZPROM NEFT
Società Settore Difesa:
OPK OBORONPROM / UNITED AIRCRAFT CORPORATION / URALVAGONZAVOD
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
Il Regolamento definisce perimetro delle controllate :
un’entità stabilita fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti
direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da una delle Società elencate
un’ entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità
di cui al punto precedente o di una delle Società sopra menzionate
La formula «agisce per conto o sotto la direzione» vuole evitare l’accesso al mercato
europeo dei capitali da parte di società russe elencate nel Regolamento EU 833/2014
anche indirettamente attraverso soggetti interposti (es: mandatari/fiduciari)
estendendo, in un’ottica precauzionale, le misure restrittive a tutti i soggetti della
catena societaria, dalla controllante soggetta a restrizione fino a tutte le società
controllate
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
FINANZIAMENTI
Con riferimento alle seguenti entità indicate nel Regolamento EU n. 833/2014:
Istituti Finanziari Russi:
SBERBANK / VTB BANK / GAZPROMBANK /VNESHECONOMBANK (VEB) /ROSSELKHOZBANK
Società “Settore Energia”:
ROSNEFT / TRANSNEFT / GAZPROM NEFT
Società “Settore Difesa”:
OPK OBORONPROM / UNITED AIRCRAFT CORPORATION / URALVAGONZAVOD
è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi
destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo corrispondenti agli Istituti Finanziari
Russi, Società Settore Energia e Settore Difesa elencati sopra (e perimetro delle loro
controllate come definito nella sezione precedente) successivamente al 12 settembre
2014
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della RUSSIA
FINANZIAMENTI
È fatta eccezione per
i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire
finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari
non soggetti a divieti tra l'Unione e Stati terzi
l'utilizzo di fondi o gli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso
anteriormente al 12 settembre 2014 purché tutti i termini e le condizioni
siano stati convenuti anteriormente e non siano stati modificati in data
successiva
Sono processabili e non rientrano in tali sanzioni, gli altri servizi finanziari, quali le
attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti ricevuti
dagli Istituti Finanziari Russi, Società Settore Petrolifero e Difesa elencati sopra e
gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della Crimea
Il Regolamento UE 692/2014 emesso in risposta all’annessione illegale della Crimea e
di Sebastopoli, attua restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della
Crimea o Sebastopoli, su tutti gli investimenti in Crimea o a Sebastopoli, sui beni e
tecnologie adatti all’uso nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia
e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli,
nonché sui servizi connessi alle attività turistiche
IMPORTAZIONI
È vietato importare nell’Unione Europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli
(merci interamente ottenute in Crimea o Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro
ultima trasformazione sostanziale) e fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni
connesse a tale importazione
Tali divieti non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che
sono state presentate all’esame delle autorità ucraine e per le quali è stato emesso un
certificato di origine dall’autorità competente ucraina a norma dell’accordo di
associazione UE-Ucraina (reg UE 978/2012 e reg 374/2014)
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della Crimea
INVESTIMENTI
E’ vietato
Acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in
Crimea o a Sebastopoli
Acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi
Entità in Crimea o a Sebastopoli
Concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, ad entità in Crimea
o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità
Creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in
Crimea o a Sebastopoli
Prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui sopra
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SANZIONI UNIONE EUROPEA
Misure restrittive nei confronti della Crimea
SETTORI TRASPORTI-TELECOMUNICAZIONI-ENERGIA-SFRUTTAMENTO RISORSE NATURALI
È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente,
a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per
l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli, le attrezzature e le tecnologie chiave connesse
alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:
trasporti
telecomunicazioni
energia
sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di
intermediazione, o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o
assistenza finanziaria a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli per
l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli connessi alle attività vietate precedentemente
menzionate
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SANZIONI USA
Misure restrittive nei confronti della Russia
Il Dipartimento del Tesoro Usa “OFAC” ha imposto attraverso vari provvedimenti
emessi nel tempo, sanzioni settoriali e misure restrittive nei confronti di:
entità russe nel settore dell’energia e della finanza, senza bloccare le proprietà
di tali entità sanzionate, né le transazioni con le stesse
alcuni soggetti
istituzioni finanziarie e società operanti nel settore dell’energia e della difesa
Il programma di Sanzioni USA nei confronti della Russia è suddiviso in 4 Direttive,
ognuna di esse comporta restrizioni autonome e separate con decorrenza dal 12
settembre 2014
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Ambito di applicabilità
In base ai criteri statunitensi, si considerano assoggettate alla giurisdizione americana:
Operazioni finanziarie perfezionate nel territorio statunitense
Operazioni (anche in valute diversa dal USD) poste in essere da US Subjects (cioè
società di diritto statunitense o società non statunitensi controllate direttamente
od indirettamente da società statunitensi)
Operazioni regolate in valuta statunitense (USD) in ragione del clearing che deve
essere effettuato sul territorio americano
L’ OFAC con apposito FAQ ha chiarito che:
la nozione di Debt include prestiti obbligazionari, finanziamenti, rinnovi di linee di
credito, lettere di garanzie, lettere di credito
la nozione di Equity ricomprende titoli azionari, certificati di deposito ovvero altri
titoli rappresentativi di partecipazioni sociali
Le misure sanzionatorie di cui sopra si applicano ai profili soggettivi delle entità russe
soggette a restrizioni, e a tutte le società nelle quali le entità menzionate abbiano,
direttamente od indirettamente, una partecipazione uguale o maggiore al 50%
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…… per concludere
Alla luce delle misure restrittive imposte nei confronti dei soggetti e delle entità russe
sia da parte dell’Unione Europea che degli Stati Uniti, tutte le operazioni collegate a
RUSSIA e UKRAINA dovranno essere espletati i previsti controlli embarghi
In particolare
per ogni transazione, in qualsiasi divisa, che veda coinvolta una delle entità
elencate, e ogni transazione in USD o che coinvolga un US subject, riferita ad una
delle entità soggette alle sanzioni settoriali UKRAINE, si dovrà verificare, tramite
l’acquisizione di adeguata documentazione, la natura dell’operazione sottostante
ed il rispetto dei divieti imposti
per ogni transazione, in qualsiasi divisa, che si riferisca alle attrezzature o
tecnologie elencate nell’allegato II del Reg. UE 833/2014 e che coinvolga,
direttamente od indirettamente, la Russia o qualsiasi soggetto russo ovunque
ubicato, occorre verificare che sia stata acquisita la prevista autorizzazione
dovranno essere effettuati, i controlli sulla natura duale della merce
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