SALVA MUTUO
Transcript
SALVA MUTUO
Alico Italia S.p.A. - Salva Mutuo Scheda prodotto, Pagina 1 di 2 Scheda prodotto SALVA MUTUO PRODOTTO ASSICURATIVO L’Assicuratore riconosce all’Assicurato la garanzia Decesso (D) per qualsiasi causa. In caso di sopravvivenza dell’assicurato alla data di scadenza del contratto il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia. Figure contrattuali Viene utilizzata la forma contrattuale della Polizza Individuale, con le seguenti figure: • • • • Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto, ossia la cui premorienza rispetto alla scadenza contrattuale fa nascere il diritto del beneficiario alla prestazione assicurata; Assicuratore: Alico Italia S.p.A. con sede in Viale Castro Pretorio 124 – 00185 Roma; Beneficiario: la/e persona/e designata/e del Contraente nel contratto di assicurazione che può/possono essere revocato/e o modificato in qualsiasi momento dal Contraente stesso; Contraente: l’Assicurato. A CHI CONVIENE ASSICURARSI Le caratteristiche di Salva Mutuo, ovvero un capitale che decresce mensilmente con un andamento che segue l’ammortamento alla francese, lo rendono consigliabile a chi vuole assicurarsi di avere un capitale che può anche essere utilizzato per rimborsare un prestito o un mutuo o per far fronte ad altre esigenze famigliari che diminuiscono con il crescere dell’età. La polizza può essere attivata in ogni momento, anche successivamente dall’accensione dell’eventuale mutuo in corso, e non occorre certificarne la titolarità. Il capitale da assicurare e la durata, inoltre, possono essere definiti liberamente dall’assicurato, nell’ambito dei seguenti limiti: • capitale: da 50 mila a 500 mila euro; • durata della copertura: da 5 fino a 30 anni e non oltre il 75esimo anno di età dell’assicurato. Persone assicurabili Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell’adesione al programma assicurativo, abbiano almeno 18 anni di età e non abbiano compiuto 70 anni e che alla scadenza del contratto di assicurazione non abbiano oltre i 75 anni di età ed abbiano espletato le formalità di adesione. Formalità di adesione L’assicurato in funzione dell’importo da assicurare e della sua età al momento dell’adesione alla copertura assicurativa, dovrà espletare una delle seguenti formalità: ETÀ CAPITALE ASSICURATO Da 18 a 54 anni Da € 50.000 a € 200.000 Da € 200.001 a € 250.000 Da € 250.001 a € 500.000 Da € 500.001 a € 750.000 Da € 750.001 a € 1.000.000 (*) Da € 1.000.001 a € 1.500.000 (*) Da 55 a 60 anni Da € 50.000 a € 100.000 Da € 100.001 a € 200.000 Da € 200.001 a € 300.000 Da € 300.001 a € 500.000 Da € 500.001 a € 750.000 (*) Da € 750.001 a € 1.500.000 (*) Da € 50.000 a € 250.000 Da € 250.001 a € 300.000 Da € 300.001 a € 500.000 Da € 500.001 a € 1.000.000 (*) Oltre 61 anni Che cosa occorre Tipologia E’ sufficiente la dichiarazione dell’assicurato Dichiarazione di buona salute (**) Questionario anamnestico (**) Occorrono esami e visite mediche Visita medica Gruppo esami 1 Gruppo esami 2 Gruppo esami 3 Gruppo esami 1: visita medica; esame completo delle urine; esame completo del sangue: glicemia, emoglobina glicosilata, creatininemia, azotemia, AST, ALT, GGT, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, emocromo completo con formula, HBsAg, HBeAg, HCV, HIV. Gruppo esami 2: gli esami del gruppo 1; PSA totale e free per assicurandi maschi; ECG a riposo Gruppo esami 3: gli esami del gruppo 1; PSA totale e free per assicurandi maschi; ECG da sforzo (*) (**) Oltre il limite di € 500.000 la Compagnia valuterà la possibilità di assumere o meno il contratto. E’ prevista la carenza. Si precisa che laddove l’Assicurato si sottoponga a Visita Medica la Compagnia non applicherà la carenza secondo quanto disciplinato all’art. 13 delle condizioni di assicurazione. La Dichiarazione di buona salute è preaccettata dall’Assicuratore, mentre in caso di Questionario anamnestico o di Rapporto di visita medica l’Assicuratore esamina la documentazione sanitaria per decidere se accettare o rifiutare la copertura assicurativa. Alico Italia S.p.A. - Capitale Sociale € 22.351.000,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Roma 04637801004. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00119. Capogruppo del Gruppo Assicurativo Alico Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 040. Società per Azioni a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alico (U.S.A.) - società appartenente al gruppo MetLife Inc.. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 del 19/8/96. Alico Italia S.p.A. - Salva Mutuo Scheda prodotto, Pagina 2 di 2 Decorrenza, durata e cessazione Il contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve la Lettera di Conferma con cui la Compagnia comunica per iscritto l’accettazione della Proposta di Assicurazione. Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza riportata sulla Lettera di Conferma, a condizione che entro tale termine il Contraente abbia pagato il premio. Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 30 anni. Le coperture cessano comunque al compimento del 75° anno di età dell’assicurato. Età assicurativa L’età assicurativa è definita come segue: • nel caso in cui siano trascorsi meno di 6 mesi dal compimento dell’età anagrafica, età assicurativa ed età anagrafica coincidono. • In caso contrario in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal compimento dell’età anagrafica, l’età assicurativa è pari all’ultima età anagrafica compiuta maggiorata di 1 anno. Definizione di Fumatore / Non Fumatore L’Assicurato è definito non-fumatore se dichiara di non esserlo. È definito fumatore se non rilascia tale dichiarazione. Carenza È prevista una carenza di 6 mesi nel caso in cui l’Assicurato non intenda sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla procedura di assunzione. In caso di sinistro durante la carenza, verrà restituita la quota parte del premio pagato al netto delle commissioni e delle spese dell’Assicuratore. Recesso Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. In caso di tempestivo esercizio del diritto di recesso, la Compagnia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l’obbligo di restituire al Contraente il premio al netto delle spese di emissione – quantificate in € 20 – e della quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Premio assicurativo Il Premio unico è determinato in base: • all’importo del capitale assicurato; • alla durata contrattuale; • all’età assicurativa dell’Assicurato alla data di decorrenza; • al sesso dell’Assicurato; • allo stato di salute dell’Assicurato alla sottoscrizione della Proposta di assicurazione; • all’attività professionale ed extra-professionale dell’Assicurato; • alle attività sportive dell’Assicurato; • alle abitudini di vita dell’Assicurato (stato di fumatore/non fumatore). Prestazione assicurativa In caso di morte dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, verrà pagato ai Beneficiari designati l’intero capitale assicurato residuo risultante al momento del decesso determinato tramite l’ammortamento a rate costanti (o alla francese) del capitale inizialmente assicurato. Esempio Capitale iniziale: € 120.000 Durata 20 anni Prestazione in caso di decesso dopo 5 anni: € 105.962 In caso di decesso dopo 10 anni € 84.363 In caso di decesso dopo 15 anni € 51.131 Alico Italia S.p.A. - Capitale Sociale € 22.351.000,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Roma 04637801004. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00119. Capogruppo del Gruppo Assicurativo Alico Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 040. Società per Azioni a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alico (U.S.A.) - società appartenente al gruppo MetLife Inc.. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 del 19/8/96.