Modello di atto di citazione

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Modello di atto di citazione
TRIBUNALE DI ________ 1
ATTO DI CITAZIONE2
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Il Tribunale è competente per le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il Tribunale è altresì
esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità
delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore
indeterminabile (art. 9 cod. proc. civ.). Mentre, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di
valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì
competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore
della controversia non superi euro 20.000,00. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di
condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.
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Nel codice di procedura civile, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 163, il cui terzo comma, in
particolare, stabilisce ai punti dal n. 1 al n. 7, i requisiti essenziali richiesti per la validità ed efficacia dell'atto
processuale in questione. Tali requisiti, in concreto, vanno distinti, da un lato, in quelli che contribuiscono a specificare
la c.d. vocatio in ius, ossia a costituire il rapporto processuale in contraddittorio con le altre pari del giudizio e, dall'altro
lato, in quelli che integrano la c.d. edictio actionis, ossia che consentono di individuare la situazione sostanziale oggetto
della pronuncia richiesta al Giudice adito (cfr. Luiso, Diritto processuale civile, II. Il processo di cognizione, Milano, II
ed., 1999, 6). Per integrare i requisiti previsti per la corretta formulazione della vocatio in ius, l'atto di citazione deve
necessariamente comporsi dei seguenti elementi: I) indicazione dell'autorità giudiziaria adita, ovvero il Tribunale
davanti al quale la domanda è proposta (cfr. art. 163, terzo comma, n. 1, c.p.c.); nel procedimento dinanzi al Giudice di
pace, la medesima prescrizione è riprodotta nell'art. 318 c.p.c.; II) il nome, cognome, e la residenza dell'attore e del
convenuto o, in caso di enti collettivi, "la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio" (cfr. art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c.); i numeri 1 e 2 del terzo comma dell'articolo 163
hanno in comune proprio la funzione di individuare precisamente i soggetti del giudizio di cognizione: attore,
convenuto e Giudice; III) l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi
tempestivamente (cfr. art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.); in proposito, la citazione deve prevedere: a) l'indicazione al
convenuto di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria competente, in una data fissa, prescelta dall'attore in conformità
alle disposizioni con cui il Presidente del Tribunale competente ha stabilito i giorni e le ore delle udienze destinate alle
comparizioni delle parti; b) l'avvertimento che, in difetto di tale costituzione nel termine di venti giorni antecedenti tale
udienza, il convenuto incorrerà nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. (come novellato dall'art. 2, comma 3-quinquies,
del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80) e, secondo quanto
recentemente previsto dal legislatore con la riforma del codice di rito, approvata con la legge 18 giugno 2009 n. 69 (a
seguire nel volume indicata anche come "novella del 2009"), dell'art. 38 c.p.c., in materia di eccezione di incompetenza;
IV) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura; tale indicazione si impone alla luce della
circostanza che nel processo civile dinanzi al Tribunale, è obbligatoria l'assistenza tecnica del difensore. Circa i requisiti
previsti per la corretta formulazione dell'edictio actionis, l'art. 163 c.p.c. stabilisce che la citazione deve comporsi dei
seguenti elementi: I) la determinazione della cosa oggetto della domanda (cfr. art. 163, terzo comma, n. 3, c.p.c.), ossia
il c.d. petitum, termine con il quale si intendono due distinti contenuti della domanda: da un lato, il cosiddetto petitum
immediato, il quale rappresenta il provvedimento che si chiede al Giudice, dall'altro lato, il cosiddetto petitum mediato,
che è la situazione sostanziale dedotta alla cognizione del Giudice adito (cfr. Luiso, Diritto processuale civile, II. Il
processo di cognizione, Milano, II ed., 1999, 7); II) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda con le relative conclusioni (cfr. art. 163, terzo comma, n. 3, c.p.c.), ossia l'allegazione della c.d. causa
petendi, che è rappresentata: a) dai fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore; b) dall'individuazione delle norme
che, a detta dell'attore, sono riconducibili ai fatti allegati, ai fini del riconoscimento della tutela giuridica richiesta.
Inoltre, nella redazione dell'atto assume precipua importanza la formulazione delle conclusioni di parte, che hanno la
funzione di esplicitare la richiesta che l'attore presenta al Giudice, individuando il contenuto del provvedimento
richiesto. Più specificatamente, con riguardo al contenuto dell'atto di citazione, le conclusioni e gli ulteriori elementi
dell'edictio actionis costituiscono e determinano il contenuto tipico e necessario della domanda giudiziale e, in
particolare, costituiscono la forma di legittima allegazione in giudizio del diritto fatto valere in causa, rendendo tale
prospettazione non più modificabile nel corso del medesimo giudizio; infatti, la parte dell'atto di citazione che contiene
l'edictio actionis non può essere modificata nel corso del processo; III) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione (cfr. art. 163, terzo comma, n. 5,
c.p.c.); tale indicazione continua in verità a restare facoltativa, anche dopo la riforma dell'art. 183 c.p.c., realizzata
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Il sig. ______________________(conduttore) (c.f. _______________), nato il _______ a
___________, residente in ________ via _______ n. _____, rappresentato e difeso dall’avv.
_________ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio in
________ via _______ n. ____, giusta procura a margine (o in calce) del presente atto,
CONTRO
_________ nato/a il ________ a ________, residente in _________ via _______ n. ____ (o:
società _________in persona del legale rapp.te pro tempore)
PREMESSO
1 - L’istante sig. _______ conduce in locazione ad uso abitativo (o commerciale,industriale, o
artigianale) il seguente bene immobile: locali n. ______ siti in _______ via ______, n. _____,
partita _______, particella ________ foglio _______ rendita catastale _______. Il tutto in forza di
contratto di locazione stipulato in data _____________ ( doc. ..)
2 - Con atto a rogito notaio dott. _______ del __________ registrato il ______ all’ufficio del
registro di _______ al n. ________, trascritto in data _______ all’ufficio immobiliare di ________
il sig. ____( locatore) ha alienato detto immobile al sig. _____ per il prezzo di Euro ________
3. A norma dell’art. 38 della legge 392/1978, detto contratto di compravendita è inefficace perché
non è stata comunicata l’offerta di vendita all’odierno attore, che il qualità di conduttore del bene di
cui trattasi ha diritto di prelazione. (Oppure: il prezzo indicato nella comunicazione è superiore a
quello dichiarato nell’atto pubblico di trasferimento).
Tanto premesso in fatto e ritenuto in diritto, l’odierno attore come sopra rappresentato,
dall'art. 2, terzo comma, lett. c-ter) del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio
2005 n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005 n. 263. Infatti, i numeri 1 e 2 del
sesto comma dell'art. 183 c.p.c., prevedono la perdurante facoltà delle parti, ove richiesto, di produrre in atti ulteriori
documenti, nonché formulare separata e nuova indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi.
L'indicazione disposta nell'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., quindi, resta facoltativa, non maturando, anche nel nuovo
rito processuale, alcuna preclusione o decadenza a carico della parte che omette di formulare tale allegazione istruttoria
nel proprio atto di citazione.
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domiciliato e difeso,
CITA
il Sig. _________ (locatore) residente in ______ via _______ n. ____a comparire dinanzi al
Tribunale ordinario di _________ , sezione e magistrato designandi, per all’udienza del
___________ ore di rito, con l’invito a costituirsi entro e non oltre venti (20) giorni prima
dall'udienza indicata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., e con l'avvertimento che, non costituendosi nel
termine di 20 giorni prima dell'udienza, incorrerà nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167
c.p.c.3 Si avverte, altresì, che in mancanza di sua costituzione si procederà ugualmente, previa
dichiarazione di contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa
ogni più opportuna provvidenza e declaratoria del caso, così giudicare:
1-. Nel merito:
- Dichiarare inefficace la vendita a favore di _____ e sostituire nella sua posizione il sig. ________
a far data dalla stipula, nell’atto trascritto all’Ufficio immobiliare di _______ al n. _______ ;
- Dichiarare trasferito l’immobile urbano sito in __________ confinante con beni di _________,
partita ______, di cui all’atto per notar _____ del _______ in favore di ________ , nato il ________
cod. fisc. n. _______ ;
- Condannare il convenuto/a al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA.
2. In via istruttoria:
- si chiede prova orale sui fatti indicati in premessa epurati da qualsivoglia valutazione di merito.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, indicare testi ed
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La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto un’equiparazione, prevedendo che l’incompetenza (che sia per materia, per
valore o territoriale) debba essere sempre eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta
tempestivamente depositata. Questo spiega la modifica dell’art. 163 cod. proc. civ. (contenuto della citazione) che, al terzo
comma, n. 7), prevede adesso che l’atto di citazione deve contenere anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini
implica non solo le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (così come previsto nella formulazione originaria della norma),
ma anche quelle di cui all’art. 38 cod. proc. civ.
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opportunamente concludere nei fissandi termini di cui all’art. 183 c.p.c.4 per la concessione dei
quali sin d’ora si formula istanza.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo,
- oppure Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell’Avv. Che, all’uopo,
dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.5
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente causa, secondo le
norme del codice di procedura civile, ha il valore complessivo, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. di euro
_____________, ed è assoggettata a contributo unificato pari a euro __________.
Si produce in copia :
1) contratto di locazione;
2) altri documenti
Luogo e data___________
Avv.______________________ 6
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In base al quinto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, cod. proc. civ. se l'esigenza è sorta dalle
difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
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Si tratta di una deroga al principio generale secondo il quale incombe sul cliente l’obbligo del compenso e del
rimborso delle spese al proprio difensore. Ciò allo scopo di garantire al difensore il soddisfacimento del suo diritto di
credito, attraverso il conseguimento diretto della somma dal soccombente. Il legislatore non richiede alcun tipo di
formalità per l’istanza di distrazione. La domanda di distrazione è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio. Per
disporre la distrazione è sufficiente che il difensore della parte vittoriosa dichiari di aver anticipato le spese e di non
aver riscosso gli onorari. Il giudice non è tenuto a svolgwere alcun sindacato sulla rispondenza al vero di detta
dichiarazione. Per effetto della pronuncia di accoglimento dell’istanza di distrazione, il difensore diviene creditore
diretto della controparte soccombente. Il suo diritto al credito è autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del
proprio cliente, al quale si aggiunge, La pronuncia costituisce titolo esecutivo.
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Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono
indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale (la norma, art. 125 c.p.c. ,rappresenta un
disposizione di carattere generale per quel che concerne il contenuto minimo degli atti in quanto il legislatore ha poi
dettato ulteriori disposizioni integrative, con le quali interviene per prevedere che un determinato atto abbia un
contenuto più ampio. Si pensi, ad esempio, proprio all’atto di citazione ed all’art. 163 c.p.c. che ne disciplina il
contenuto). La mancata o irregolare sottoscrizione dell’originale dell’atto da parte del procuratore rende l’atto
inesistente ed inidoneo a costituire un valido rapporto processuale (per la dottrina, invece, l’atto è nullo). Tuttavia, la
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PROCURA ALLE LITI7
Io sottoscritto, _____________ nato a _____________ in data ________, delego a rappresentarmi
sottoscrizione del procuratore, apposta per autentica della procura in calce o a margine dell’atto di citazione o di
appello, vale come sottoscrizione ed assunzione di paternità dell’atto stesso. Se, inoltre, la sottoscrizione manca sulla
copia dell’atto da notificare, ma non sull’originale e si ha la nullità dell’atto (sanabile però con la costituzione del
convenuto) a meno che non risulti in maniera comunque accertabile la provenienza dell’atto dal difensore munito di
procura per cui si avrà solo una mera irregolarità. L’atto che è stato sottoscritto da un difensore privo di procura (salva
l’applicabilità del comma 2 dell’art. 125 c.p.c.) viene considerato nullo.
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La procura stesa in margine al ricorso introduttivo di primo grado non può ritenersi procura speciale idonea e valida
per il giudizio in sede di legittimità "nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365
c.p.c.), che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso
(o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per
cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal
ricorso o controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., che implica la necessaria esclusione
dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è
necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti
e della sentenza impugnata…In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del
ricorso” CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, Civile sentenza del 28 giugno 2010. Al fine del valido conferimento della
procura alle liti a margine dell’atto introduttivo del gioudizio, non è necessario che detto conferimento sia contestuale o
successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà delle parti di
fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post. (Cas. Civ., Sez. II,
6 novembre 2006, n. 23608). nullita' della procura rilasciata a margine del ricorso del Fi. . Ed invero, da un lato, la
procura apposta a margine del ricorso e' riferita testualmente a rappresentarlo e difenderlo "in questo giudizio avanti la
Suprema Corte di Cassazione, nel ricorso contro Di. Pi. Ro. " ed inoltre, essendo appunto a margine dell'atto, forma un
"corpus" unico con quest'ultimo (cfr, "ex multis", Cass. 8 marzo 2006 n. 4980; Cass. 6 agosto 2002 n. 11779), sicche' il
giorno del suo rilascio si deve presumere che coincida con la data riportata in calce al medesimo ricorso, ricorrendo tutti
i presupposti di cui all'articolo 83 c.p.c., comma 3 (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 10 giugno 2011,
n. 12861). L'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, e' infatti nel senso che qualora, come
nella specie, l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e
l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza di
sottoscrizione, da parte del difensore, della copia notificata del ricorso non determina l'inammissibilita' del ricorso
stesso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura
speciale, elementi tra i quali e' da ritenere compresa l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di
notificazione (cfr. Cass. S.U. n. 11632/2003; Sez. 3 n. 13385/2005; n. 9206/2001) (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4548). E' inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti formali della relativa
procura. Un soggetto analfabeta, non è in grado di sottoscrivere la procura a margine del ricorso. Non puo', quindi,
essere ritenuta adeguata la forma utilizzata dal difensore per il conferimento della procura, mediante autentica (come e'
stato fatto) della sottoscrizione di due testi. L'articolo 83 c.p.c. consente, infatti, al difensore soltanto il potere di
certificare "l'autografia della sottoscrizione" della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine
dell'atto. Per l'esercizio di tale potere di certificazione e' necessaria, quindi, la sottoscrizione dell'atto da parte del
soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831). Se tale sottoscrizione manca (come nel
caso di specie) il difensore e' privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall'articolo 83 c.p.c. non
potendosi estendere al riguardo il regime di cui all'articolo 48 della legge notarile (Legge n. 89 del 1913), La procura e',
quindi, invalida ed il relativo ricorso va dichiarato inammissibile, non potendo al riguardo soccorrere la procura speciale
notarile del 29 ottobre 2004, successiva alla data di notifica del ricorso (tra le tante, Cass. 2006 n. 7084). (Corte di
Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 1 febbraio 2010, n. 2303).
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e difendermi, in ogni stato e grado del presente procedimento, compreso l'appello, la fase
esecutiva e l'eventuale giudizio cautelare, l'Avv. ____________, unitamente e disgiuntamente
all'Avv. _________, ai quali conferisco ogni più ampia facoltà e potere delegabile per legge, ivi
incluso quello di proporre riconvenzionali, agire disgiuntamente, rinunciare, proporre gravame,
farsi sostituire, resistere ad azioni ed eccezioni, chiamare terzi in causa, proporre istanze, avanzare
domande cautelari, eleggere altro domicilio.
In relazione alla controversia insorta, avanti il Tribunale di _________, il sottoscritto dichiara
altresì di essere stato informato dall'Avv. ____________, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4,
comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:
1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per
tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia;
2) dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero
per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis
D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), quale condizione di procedibilità del giudizio, nel
caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a giudizi previsti dall'art. 5 del suddetto
D.Lgs. n. 28/2010;
3) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
dello Stato per la gestione del procedimento;
4) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dagli artt. 17 e 20
del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di
registro per i casi previsti dalla legge.
Dichiaro infine di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e di essere stato reso edotto dei diritti in esso
previsti.
Eleggo domicilio presso lo studio____________, in____________, Via ____________________.
Sig. _________________.
E' firma autentica apposta in data _____
Avv.________________________
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