La procura alle liti nel giudizio civile italiano, con

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La procura alle liti nel giudizio civile italiano, con
La procura alle liti nel giudizio civile italiano, con particolare riferimento alla
procura rilasciata all’estero.
(Avv. Matteo Zanotelli)
L’ordinamento processuale italiano è improntato al principio della necessaria
difesa tecnica della parte nel giudizio, dovendo quindi i procedimenti avanti
l’autorità giudiziaria essere ordinariamente introdotti tramite il ministero di un
difensore abilitato al patrocinio, avanti la corrispondente magistratura1.
La giustificazione di una tale radicale scelta di politica giudiziaria suole
essere indicata, sia nell’esigenza di evitare un contatto diretto tra i litiganti, la cui
naturale animosità impedirebbe loro un’obbiettiva difesa, sia nell’esigenza di
garantire alla parte stessa, per il tramite del proprio legale, un’adeguata difesa in un
processo caratterizzato da numerosi tecnicismi e formalismi2.
Eccezionali e di scarso rilievo pratico appaiono quindi le ipotesi nelle quali è
consentita alla parte l’auto-difesa, ipotesi che si possono sostanzialmente ricondurre
al caso in cui la parte sia ella stessa un procuratore legale abilitato al patrocinio,
ovvero, all’introduzione di controversie di scarso valore economico (in quest’ultimo
caso, peraltro, la parte dovrà essere a ciò autorizzata dal Giudice) 3.
L’atto in virtù del quale la parte conferisce il potere al proprio difensore di
rappresentarla in giudizio è detto procura alle liti, atto regolamentato nei propri
aspetti formali e sostanziali dall’art. 83 del codice di procedura civile italiano4.
) Si ricorda, in via generale, come – venuta meno a seguito della riforma dell’ordinamento
forense del 1997 la distinzione tra procuratore legale e avvocato (che pur
anacronisticamente sopravvive in alcune disposizione del codice di procedura civile; cfr.
ad esempio l’art. 87 c.p.c.) – l’abilitazione a patrocinare avanti tutte le magistrature della
Repubblica di primo (Giudice di Pace, Tribunale, T.A.R.) e secondo grado (Corte
d’Appello), senza limiti di territorio o di valore della controversia, consegue alla
iscrizione del difensore nel registro degli avvocati abilitati al patrocinio tenuto dal locale
Consiglio dell’Ordine presente presso ogni Tribunale. Per patrocinare le controversie
avanti le magistrature superiori (i.e. Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei
conti, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), v’è invece la necessità per il difensore
di essere iscritto ad un distinto albo speciale, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, al
quale è possibile accedere a seguito di esame, ovvero, per semplice anzianità.
1
2
) Nelle illuminanti parole di uno dei più illustri studiosi del diritto processuale italiano
“…il difensore si interpone fra la parte e il giudice per trasformare la pretesa, che è
l'elemento empirico, in domanda, e la resistenza in eccezione” (così F. CARNELUTTI,
Figura giuridica del difensore, in Rivista di Diritto Processuale, 1940, pg. 65 ss.).
3
) Tra le ulteriori eccezioni degne di menzione, va qui indicata la facoltà per la parte di
predisporre senza l’ausilio di difensore abilitato la domanda di insinuazione del proprio
credito al passivo di procedura fallimentare (art. 93 L.F.)
) Cfr. art. 83 c.p.c., come modificato dalla L n. 69/2009, il cui testo ora recita: “Procura
alle liti. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
4
via Nizza 8, 37121 Verona, tel +39 045 8002423, fax +39 045 8069540, C.F./ P.I. 03836130231, [email protected], www.advocolegal.it
A differenza di quanto accade in altri ordinamenti, ove la designazione del
difensore di fiducia è sostanzialmente priva di formalità5, il codice di rito italiano
prevede per la validità dell’atto attributivo del c.d. ius postulandi particolari
requisiti, quali in via di prima approssimazione la forma scritta e l’autenticazione
della autografia/autenticità della sottoscrizione apposta dalla parte in calce alla
procura stessa.
Andando ad analizzare partitamente la norma in commento, si può
immediatamente osservare che l’ordinamento italiano ammette sostanzialmente due
tipologie di procure: a) quella generale, rilasciata cioè per una generalità
indeterminata di giudizi/procedimenti, e b) quella speciale, ovverosia riferita per un
unico, particolare giudizio.
Mentre, peraltro, la procura generale alle liti può essere conferita
unicamente tramite atto pubblico, ovvero, scrittura privata autenticata nelle firme da
pubblico ufficiale a ciò abilitato6, la procura speciale, oltre che nella cennate forme,
può essere conferita dalla parte con scritto riportato a lato, a margine o in calce agli
atti processuali7.
munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può
essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso,
della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento
nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera
apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto
materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto
con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è
stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si
presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è
espressa volontà diversa”.
5
) Così è ad esempio in Israele.
6
) Si ricorda che, in Italia, il potere di redigere atti pubblici e di autenticare sottoscrizioni
provenienti da privati cittadini è riservato dall’ordinamento in linea generale alla figura
del Notaio, professione regolata nelle sue linee principali dal D.P.R. n. 1326 del 1914
(c.d. legge notarile).
7
) In proposito, la recente novella legislativa (che ha riformato ampie parti del codice di rito
civile), ha finalmente esteso la tipologia di atti hai quali la procura alle liti può accedere,
andando così a definire una annosa (quanto sterile) discussione in ordine alla validità dei
mandati alle liti posti in calce o a margine di atti diversi da quelli originariamente elencati
nell’art. 83 c.p.c., ovvero su foglio “staccato”, ma materialmente “unito” all’atto.
In tale ultimo caso, la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione è
compiuta dal difensore cui è stato conferito il mandato, il quale quindi assume –
limitatamente a tale ipotesi – la qualifica di pubblico ufficiale, con ogni conseguente
implicazione, anche in punto di responsabilità.
Ciò detto in via generale, mette conto ora verificare in che modo la disciplina
positiva del codice di rito italiano, si seca con le peculiari problematiche relative ai
giudizi aventi carattere di “transnazionalità”.
E’, infatti, di intuitiva evidenza che ben rare sono le occasioni in cui la parte
residente all’estero (e comunque priva di rappresentante legale in Italia) che intende
promuovere un giudizio avanti giudice italiano, ha la possibilità di recarsi
direttamente presso un notaio italiano al fine di conferire la procura al proprio
difensore.
Le medesime difficoltà logistiche si verificano, peraltro, nel caso di procura
rilasciata a margine di atto processuale, posto che – per pacifica (ma poco
comprensibile) giurisprudenza – i limitati poteri certificatori del difensore non
possono travalicare i confini nazionali8, dovendo inoltre essere la sottoscrizione da
autenticare posta dalla parte alla presenza del difensore certificante9.
Per i cennati motivi, lo strumento maggiormente utilizzato dalla parte
“estera” per conferire mandato alle liti a procuratore italiano è l’atto pubblico redatto
o la scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale estero10.
La procura alle liti così conferita, al fine di non incorrere in invalidità dalle
conseguenze esiziali per la parte, deve tuttavia conformarsi a particolari requisiti sia
formali, sia sostanziali.
L’atto formato all’estero non sempre è infatti direttamente utilizzabile
nell’ordinamento italiano, dovendosi spesso procedere – sotto il profilo dei requisiti
formali – alla sua legalizzazione (art. 33 del D.P.R. n. 455 del 2000) che verrà
effettuata, di norma, ad opera delle rappresentanze diplomatiche e/o consolari
italiane all’estero, previa presentazione dell’atto accompagnato da traduzione
certificata in lingua italiana.
8
) Così tra le tante Cass. Civ. S.U. n. 5241/81 e, più recentemente, Cass. Civ. n. 8867/03.
Non condivide tale orientamente autorevole dottrina (cfr. per tutti MANDRIOLI, Dei
difensori, Com. UTET, I, 2, Torino 1973).
) E’ lo stesso concetto di autenticazione che postula infatti l’accertamento da parte di chi
autentica dell’identità di colui che pone la sottoscrizione.
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10
) A tale ipotesi si affianca peraltro la possibilità, per quanto di conoscenza scarsamente
praticata, di rilasciare procura all’estero con atto consolare, da redigersi presso consolato
italiano, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 200 del 1967. E’ inoltre riconosciuta la facoltà
di rilasciare procura con un atto redatto innanzi a un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, da legalizzarsi avanti all’autorità consolare italiana (salvo le ipotesi di
esenzione previste dalla Convenzione di Londra del 7.6.1968 di cui infra).
Svolte le cennate formalità, a completamente della procedura di
legalizzazione, l’atto pubblico estero dovrà essere depositato presso notaio italiano
11
.
Il lungo e complesso procedimento sopra accennato, può peraltro essere
evitato, qualora trovi applicazione una delle varie convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia e regolanti la materia.
Attesa la sua diffusione12, merita in primo luogo di essere ricordata la
Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, convenzione che alla legalizzazione sostituisce
come noto il sistema della c.d. “Apostilla”, (i.e. un certificato, redatto su modulistica
dettagliata dalla convenzione stessa, di attestazione della qualifica legale di pubblico
ufficiale di colui che ha sottoscritto l’atto e l’autenticità del suo sigillo o timbro).
Completezza impone di ricordare almeno altre due convenzioni “minori” in
materia e, precisamente, la Convenzione di Londra del 7.6.1968 (che esonera da
legalizzazione gli atti redatti da rappresentanze diplomatiche o consolari di gran parte
degli stati oggi aderenti alla UE13) e la Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987 (la
quale ha soppresso qualsiasi forma di legalizzazione o attività equivalente per gli atti
11
) Ai sensi dell'art. 106, n. 4, Legge Notarile, il deposito degli atti esteri presso un notaio (od
Archivio notarile) italiano è necessario per il loro utilizzo in Italia. Si discute peraltro, in
merito agli eventuali effetti invalidanti del mancato deposito dell’atto presso notaio,
propendendo recente giurisprudenza per la soluzione negativa (cfr. Cass. Civ. n.
1615/00).
) La Convenzione dell’ Aja 5.10.1961 è ad oggi stata ratificata dai seguenti stati: Andorra,
Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina,
Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, BosniaErzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Estonia, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe,
Guernsey, Hong Kong, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole
Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche,
Isole Wallise Futura, Israele, Italia, Jersey, ex-Jugoslavia, Kazakhistan, Lesotho,
Lettonia,Le Nuove Ebridi, Liberia, Lituania, Macao, Malawi, Malta, Man, Mauritius,
Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova
Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Riunione, Repubblica di
Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia,
Sant’Elena, Serbia Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia,Swaziland, Stati Uniti
d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini
Britanniche.
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13
) La Convenzione di Londra del 7.6.1968 trova applicazione fra i seguenti stati membri
della UE: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda ( estesa a
Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San
Marino, Repubblica Moldova, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Ungheria.
formati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e, naturalmente, Italia).
Si accennava poi all’esistenza di ulteriori requisiti sostanziali che la procura
alle liti rilasciata all’estero deve possedere al fine di poter essere validamente
utilizzata nell’introduzione di un procedimento avanti all’autorità giudiziaria italiana.
Secondo un pluridecennale orientamento giurisprudenziale in materia14, la
procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata
all'estero, è infatti comunque disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale
nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata
autenticata, rinvia al diritto sostanziale dello stato in cui l’atto pubblico o la scrittura
privata autenticata sono stati formati.
V’è pertanto la necessità che il diritto straniero conosca, quantomeno, i
suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali
che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, essenzialmente, a)
nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua
presenza e b) nella dichiarazione del preventivo accertamento dell'identità del
sottoscrittore da parte dello stesso pubblico ufficiale.
Il mancato rispetto di anche uno soltanto dei requisiti formali e sostanziali
sopra brevemente esaminati, comporta la nullità della procura rilasciata al
difensore, con conseguente trasmissione dell’invalidità anche a tutte quelle attività
svolte in giudizio dallo stesso difensore per conto del proprio assistito.
Sino a poco tempo addietro, una simile declaratoria aveva effetti
estremamente gravi per la parte, la quale si trovava in definitiva a soccombere per
tale motivo nel giudizio intrapreso, non essendo generalmente ammessa la possibilità
di sanare in corso di causa eventuali difetti della procura alle liti.
Con la recente novella del codice di rito è invece stato opportunamente
inserita la possibilità per la parte di procedere alla regolarizzazione o rinnovazione
del mandato alle liti eventualmente nullo, previa autorizzazione del Giudice e
fissazione di un termine perentorio entro cui provvedere15.
14
) Innumerevoli le pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia (cfr., tra le più
recenti, Cass. Civ. S.U. n. 3410/08, in punto di procura autenticata in Lussemburgo; Cass.
Civ. S.U. n. 16296/07 in punto di procura rilasciata in Belgio; Cass. Civ. n. 12309/07 in
punto di procura rilasciata in Svizzera; Cass. Civ. S.U. n. 10312/06, in punto di procura
rilasciata nel Regno Unito; Cass. Civ. S.U. n. 264/96, in punto di procura rilasciata in
Iraq).
) Cfr. art. 182 c.p.c., come modificato dalla L n. 69/2009, il cui testo ora recita: “Difetto di
rappresentanza o di autorizzazione. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità
della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in
regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità
della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il
15
Gli effetti “sananti” della rinnovazione, vengono inoltre specificatamente
fatti retroagire al momento dell’introduzione del giudizio, così evitando eventuali
decadenze cui altrimenti la parte sarebbe stata esposta.
L’effetto sanante è peraltro subordinato al rispetto del termine perentorio
fissato dal Giudice, con la conseguenza che il mancato ottemperamento
dell’incombente entro i limiti temporali concessi, comporta il consolidarsi di quelle
decadenze che si sarebbero volute evitare.
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G. GIANCOTTI, Brevi note sulla procura estera e sulla (negata) applicabilità del
rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per
la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
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Legalizzazione della firma ed “Apostille”, in Giur. It., 1997.
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processuale e di procura al difensore, in Giur.It., 2009.