Prospetto d`offerta

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Prospetto d`offerta
CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.
SICAV ad ombrello con responsabilità limitata tra comparti
Una società costituita a responsabilità limitata come società di investimento a capitale variabile di tipo aperto ad
ombrello regolamentata dalle leggi dell’Irlanda e registrata al n° 475978
PROSPETTO
Questo Prospetto è datato 16 Aprile 2010
I Consiglieri di Amministrazione della Sicav Controlfida UCITS p.l.c., i cui nomi sono indicati nella sezione
Membri del Consiglio di Amministrazione della Società, si assumono la responsabilità per le informazioni
contenute in questo Prospetto. Per quanto sia a conoscenza dei Consiglieri di Amministrazione, le informazioni
contenute in questo documento rispecchiano i fatti e non sono presenti omissioni o quant’altro possa alterare il
significato delle informazioni stesse
A&L Goodbody
Studio Legale
1.
INTRODUZIONE
Se si ha qualsiasi dubbio circa i contenuti del Prospetto e del rispettivo Supplemento, si dovrà
contattare direttamente il proprio intermediario finanziario, il proprio consulente bancario, il
proprio legale, il proprio commercialista o qualsiasi altro consulente finanziario.
La Società è una società di investimenti finanziari con capitale variabile costituita il 5 ottobre
2009 secondo i Company Acts del 1963 e 2009. La società è autorizzata dall’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari nell’ambito dei Regolamenti della Comunità Europea
(Organismi di investimento collettivo in strumenti finanziari), 2003 (S.I. No. 211 of 2003). Questa
autorizzazione da parte dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari, tuttavia, non
costituisce una garanzia di risultati positivi di rendimento da parte della Società, né tantomeno
l’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari può essere ritenuto responsabile per il venire
meno delle aspettative di rendimento o per il default della Società. L’autorizzazione da parte
dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari non implica un elemento di garanzia verso
la Società, né l’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari è responsabile dei contenuti del
Prospetto.
La Società è strutturata come un organismo di investimento collettivo ad ombrello di tipo aperto con
responsabilità separata tra i Comparti. Azioni che rappresentano interessi in vari Comparti possono
essere emesse di volta in volta dai Consiglieri di Amministrazione. Possono essere emesse anche
Azioni di più di una tipologia di classe per ciascun Comparto. Tutte le Azioni di ciascuna classe saranno
classificate come indicato nel rispettivo Supplemento. Alla creazione di ogni nuovo Comparto (per il
quale l'autorizzazione preventiva dell'Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari è obbligatoria) o
di qualsiasi nuova classe di Azioni (che deve essere emessa in conformità ai requisiti dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari), la Società e i Consiglieri di Amministrazione emetteranno un
rispettivo Supplemento che definisca i dettagli relativi di ciascun Comparto o nuova classe di Azioni.
Per ogni Comparto sarà mantenuto un portafoglio separato di attività (e di conseguenza non per
ciascuna classe di Azioni) e queste attività saranno investite in base all’obiettivo e alle politiche di
investimento applicabili a ciascun Comparto.
Indicazioni relative a singoli Comparti e alle classi di Azioni disponibili in ciascun Comparto sono
contenute nel Supplemento.
La Società ha responsabilità separata per ciascuno dei suoi Comparti e, di conseguenza, ogni
responsabilità legale per qualsiasi attività sostenuta in nome e per conto di ciascun Comparto sarà
imputata esclusivamente attingendo alle attività dello specifico Comparto.
La distribuzione del presente Prospetto e del suo Supplemento non è autorizzata in nessuna
giurisdizione a meno che esso non sia accompagnato da copia della relazione annuale pubblicata e
certificata da una Società di Revisione e, se pubblicato dopo la data della relazione annuale certificata,
dovrà essere accompagnato da copia dell’ultima relazione semestrale e da copia dei conti non
certificati. Tali relazioni e il presente Prospetto Informativo formano insieme il Prospetto Informativo per
l’emissione delle Azioni della Società.
Questo Prospetto non può essere utilizzato per esercitare una offerta o per promuovere una richiesta di
sottoscrizione in nessuna giurisdizione o per nessuna circostanza in cui tale offerta o richiesta di
sottoscrizione sia considerata illegale o non autorizzata. In particolare, le Azioni non sono state e non
saranno registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933 (come modificato) o delle leggi
sui titoli di Stato o di qualsivoglia suddivisione politica degli Stati Uniti e non possono essere, fatta salva
un’operazione finanziaria che non violi le leggi sulle attività mobiliari statunitensi, direttamente o
indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti o a U.S. Persons. La Società non sarà registrata ai
sensi dell’Investment Company Act degli Stati Uniti del 1940 come modificato.
Lo Statuto della Società garantisce pieni poteri ai Consiglieri di Amministrazione di imporre restrizioni
sia alla detenzione di Azioni in un Comparto qualsiasi della Società (la cui conseguenza è il rimborso
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delle Azioni) sia al trasferimento di Azioni a e tra U.S. Persons (a meno che non siano consentite
alcune eccezioni particolari in base alle leggi degli Stati Uniti) o da parte di qualsiasi altra persona che i
Consiglieri di Amministrazione siano a conoscenza essere implicata in attività di riciclaggio, o da parte
di qualsiasi persona che sembri essere incorsa nella violazione di una qualsiasi legge o requisito di
qualsiasi paese o Autorità oppure che, per qualsiasi motivo legale, non sia qualificata a detenere
partecipazioni azionarie nel Comparto in questione. Ciò potrà essere applicato anche nei confronti di
qualsiasi persona o persone che nelle circostanze, a parere dei Consiglieri di Amministrazione (per fatti
e circostanze che direttamente o indirettamente riguardino la persona o le persone, da sola o in
combinazione con qualsiasi altra persona o persone, o circostanza che appaiano rilevanti per i
Consiglieri di Amministrazione), potrebbe comportare per il rispettivo Comparto della Società l’incorrere
in responsabilità e svantaggi fiscali o finanziari o giuridici o amministrativi per aver violato qualsiasi
legge o regolamento, i quali, diversamente, il Comparto in questione non avrebbe subito o violato, o nei
confronti di qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni o qualsiasi altra età i Consiglieri di
Amministrazione riterranno opportuno. Laddove un soggetto passivo d’imposta secondo la legge
irlandese sottoscriva e detenga Azioni di un Comparto della Società, la Società potrà, ove necessario,
agire per la riscossione dell’imposta irlandese, rimborsare e annullare Azioni del Comparto detenute da
un soggetto che è tenuto al pagamento o che sta agendo per conto di un soggetto passivo d’imposta
secondo la legge irlandese, al verificarsi di un evento imponibile e pagare con i relativi proventi
l’Agenzia delle Entrate irlandese.
Questo Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Tale traduzione deve contenere unicamente le
medesime informazioni e queste informazioni devono avere lo stesso significato di questo documento
in lingua inglese. Nella misura in cui vi sia discordanza tra il presente documento in lingua inglese ed il
documento in un'altra lingua, prevarranno queste indicate nel documento in lingua inglese, eccetto
nella misura (ma solo nella misura) prevista dalle leggi di qualsiasi giurisdizione dove sono state
vendute le Azioni, in modo che, in una causa basata sulle informazioni comunicate in un documento di
una lingua diversa dall'inglese, prevalga la lingua del documento e le informazioni e i significati in esso
contenuti.
I potenziali sottoscrittori e acquirenti di Azioni dovrebbero informarsi circa (a) gli effetti fiscali
possibili, (b) i requisiti di legge, (c) gli eventuali requisiti e restrizioni nelle operazioni di cambio
in valuta e (d) qualsiasi altro requisito governativo o qualsiasi altra formalità ai quali potrebbero
sottostare in base alle leggi dei Paesi di costituzione, di cittadinanza, di residenza o di domicilio
e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, l’acquisto, il possesso o la cessione di
Azioni.
Il valore ed il reddito delle Azioni della Società può salire o scendere ma in nessun caso si può
ottenere indietro la somma che i potenziali sottoscrittori abbiano investito nella Società. Le
Azioni che rappresentano ciascun Comparto sono indicate in un Supplemento al Prospetto per
ciascun Comparto, ognuno dei quali è parte integrante del presente Prospetto ed è qui integrato
per riferimento al Comparto in questione. Si prega di consultare i fattori di rischio descritti alla
voce “Fattori di rischio” di seguito riportata.
Un Costo di Rimborso (come indicato nel supplemento del rispettivo Comparto) fino al 3% può
essere pagabile alla richiesta di rimborso delle Azioni. La differenza, in qualsiasi momento, tra il
prezzo di vendita e quello di rimborso delle Azioni comporta che l'investimento dovrebbe essere
considerato come a medio-lungo termine.
Tutte le informazioni fornite, o le dichiarazioni effettuate, da qualsiasi distributore, venditore o altra
persona che non sia indicata nel presente Prospetto o nel rispettivo Supplemento o in eventuali
rendiconti e bilanci della Società che fanno parte del presente documento, devono essere considerate
non autorizzate e di conseguenza non dovrà essere fatto affidamento sulle informazioni o dichiarazioni
stesse. Né la consegna del presente Prospetto e del rispettivo Supplemento, né l'offerta, l'emissione o
la vendita di Azioni sono in alcun caso da considerarsi una dichiarazione che le informazioni contenute
nel Prospetto e nel rispettivo Supplemento sono corrette con riferimento a qualsiasi momento
successivo al presente Prospetto e al rispettivo Supplemento. Il presente Prospetto o il rispettivo
Supplemento possono di volta in volta essere aggiornati e i potenziali sottoscrittori dovrebbero
informarsi presso l'Amministratore per ottenere ogni successivo Prospetto aggiornato, o per ottenere
tutti i rendiconti e i bilanci della Società.
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Tutti gli Azionisti hanno il diritto a godere degli eventuali benefici, in relazione ai quali sono comunque
vincolati e per i quali hanno preso atto delle disposizioni indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto
della Società, le cui copie sono disponibili come citato nel presente documento.
Il presente Prospetto e i suoi Supplementi sono regolamentati e disposti in conformità con la legge
irlandese.
I termini utilizzati nel presente Prospetto avranno il significato loro attribuito nella sezione Definizioni di
seguito.
4
INDICE
1.
INTRODUZIONE................................................................................................................... 2
2.
DEFINIZIONI ......................................................................................................................... 7
3.
COMPARTI ........................................................................................................................... 10
4.
5.
6.
3.1.
Obiettivo e politiche d’investimento ......................................................................... 10
3.2.
Restrizioni all’investimento ...................................................................................... 11
3.3.
Gestione Efficiente di Portafoglio............................................................................. 14
3.4.
Poteri per la sottoscrizione di prestiti ....................................................................... 16
3.5.
Politica dei dividendi ................................................................................................ 16
FATTORI DI RISCHIO .......................................................................................................... 16
4.1.
Generale .................................................................................................................. 16
4.2.
Credito e Rischio d’Interesse ................................................................................... 16
4.3.
Rischio titoli .............................................................................................................. 16
4.4.
Rischio nelle transazioni in valuta estera................................................................. 17
4.5.
Rischio di Concentrazione ....................................................................................... 17
4.6.
Rischio di valuta ....................................................................................................... 17
4.7.
Rischio di Mercato ................................................................................................... 17
4.8.
Rischio di quotazione .............................................................................................. 17
4.9.
Rischio relativo ai Mercati Over-the-Counter ........................................................... 18
4.10.
Futures e Options .................................................................................................... 18
4.11.
Tassazione ............................................................................................................... 18
4.12
Rischi associati agli Strumenti derivati .................................................................... 18
4.13
Investimenti in Russia .............................................................................................. 20
IL MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ ................................................................................. 20
5.1.
I membri del Consiglio di Amministrazione .............................................................. 21
5.2.
Il Gestore ................................................................................................................. 21
5.3.
Il Gestore degli Investimenti .................................................................................... 21
5.4.
L’Amministratore ...................................................................................................... 21
5.5.
Il Soggetto Depositario ............................................................................................ 22
5.6.
Operazioni di Portafoglio e Conflitti di Interesse ...................................................... 22
5.7.
Soft Commissions .................................................................................................... 23
OPERAZIONI SU AZIONI .................................................................................................... 24
6.1.
Sottoscrizione di Azioni ............................................................................................ 24
6.2.
Prezzo di emissione ................................................................................................. 25
6.3.
Leva anti-diluizione .................................................................................................. 25
6.4.
Pagamento delle Azioni ........................................................................................... 25
6.5.
Problematiche particolari ......................................................................................... 25
6.6.
Disposizioni antiriciclaggio ....................................................................................... 26
6.7.
Limitazioni alle Sottoscrizioni ................................................................................... 26
6.8.
Rimborso di Azioni ................................................................................................... 26
6.9.
Prezzo di Rimborso.................................................................................................. 28
6.10
Pagamento dei ricavi da rimborso............................................................................28
6.11.
Limitazioni ai Rimborsi ............................................................................................. 28
5
6.12.
Rimborsi obbligatori ................................................................................................. 28
6.13.
Conversione di Azioni .............................................................................................. 29
6.14.
Limitazioni nella Conversione .................................................................................. 30
6.15.
Calcolo del valore del Patrimonio Netto/Valutazione delle Attività .......................... 32
6.16.
Sospensione del calcolo del Valore del Patrimonio Netto ....................................... 32
6.17.
Forma e trasferimento delle Azioni .......................................................................... 33
6.18.
Notifica dei Prezzi .................................................................................................... 34
7.
COMMISSIONI E SPESE ..................................................................................................... 34
8.
TASSAZIONE ....................................................................................................................... 35
9.
INFORMAZIONI GENERALI ................................................................................................ 40
9.1.
Rendiconti e Bilanci ................................................................................................. 40
9.2.
Costituzione e capitale Sociale ................................................................................ 40
9.3.
Atto Costitutivo e Statuto ......................................................................................... 40
9.4.
Contratti rilevanti ...................................................................................................... 41
9.5.
Documenti per le verifiche ....................................................................................... 42
APPENDICE I .................................................................................................................................... 44
6
2.
DEFINIZIONI
Anno Contabile: periodo che termina il 31 dicembre di ogni anno.
Amministratore Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, o un
eventuale successore debitamente nominato in conformità con i requisiti dell’Ente di Regolamentazione
dei Servizi Finanziari.
Administration Agreement: l'accordo del 16 aprile 2010 fra il Gestore e l'Amministratore come
modificato, integrato o modificato di volta in volta secondo le esigenze dell’Ente di Regolamentazione
dei Servizi Finanziari.
Modulo di sottoscrizione: il modulo di domanda di sottoscrizione delle Azioni.
Statuto: si tratta dello Statuto della Società modificato di volta in volta secondo le esigenze dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Persona associata: si tratta di una persona che è collegata ad un membro del Consiglio di
Amministrazione se e solo se si tratta di
i.
il coniuge del Consigliere di Amministrazione o il padre, il fratello, la sorella o un figlio;
ii.
una persona che agisce nella sua qualità di fiduciario di qualunque tipo di Trust, i cui principali
beneficiari siano il Consigliere di Amministrazione, il coniuge o uno dei suoi figli o qualsiasi altro
ente che questi sia in grado di controllare direttamente;
iii.
un partner dello stesso membro del Consiglio di Amministrazione.
Una società è considerata essere collegata ad un Consigliere di Amministrazione se è anche
controllata da quest’ultimo.
Valuta di base: per quanto riguarda ciascun Comparto, consiste nella Valuta di denominazione del
Comparto, come è specificato nel Supplemento del Comparto in questione.
Giorno lavorativo: per quanto riguarda ciascun Comparto, consiste nei giorni lavorativi come
specificato nel supplemento del Comparto in questione.
CIS: un organismo di investimento collettivo del risparmio.
Companies Act: consiste nel Companies Act irlandese, 1963-2009 (come di seguito modificato,
consolidato o integrato di volta in volta), comprensivo delle eventuali regolamentazioni emanate in
applicazione dello stesso, in quanto applicate alle società di investimento a capitale variabile;
Società: SICAV Controlfida UCITS plc.
Soggetto Collegato: le persone definite come tali nella sezione intitolata “Operazioni di portafoglio e
conflitti di interesse”.
Soggetto Depositario: indica Northern Trust Servizi Fiduciari (Ireland) Limited, o un eventuale
successore debitamente nominato con l'approvazione preventiva dell’Ente di Regolamentazione dei
Servizi Finanziari.
Custodian Agreement: indica l'accordo del 16 aprile 2010 fra la Società e il Soggetto Depositario
come modificato, integrato o successivamente emendato di volta in volta in base ai disposti dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Giorno di Negoziazione: indica, per ciascun Comparto, quel giorno o quei giorni oggetto di
Negoziazione come specificato nel supplemento del rispettivo Comparto, a condizione che vi sia
almeno un Giorno di Negoziazione per ciascun Comparto in ogni quindicina di giorni.
Termine di Negoziazione: indica, in relazione alle domande di sottoscrizione, rimborso o conversione
di Azioni di un Comparto, il giorno e l’ora specificati nel Supplemento del rispettivo Comparto.
Direttiva: consiste nella Direttiva del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE) sul coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di offerte di organismi d’investimento
collettivo di strumenti finanziari (UCITS), come modificata, integrata o emendata di volta in volta.
Consiglieri di Amministrazione: indica gli Amministratori della Società, ognuno quale Amministratore.
SEE: si intende lo Spazio Economico Europeo (Stati membri UE, Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
Stato membro del SEE: uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
UE: l'Unione Europea (gli attuali membri sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi
e Regno Unito).
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Stato membro dell'Unione Europea: uno Stato membro dell'UE.
Euro o €: la moneta avente corso legale nell’Eurozona.
Eurozona: paesi che utilizzano l'Euro come moneta a corso legale (gli attuali membri sono: Austria,
Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna).
Costo di Conversione: con riferimento ad un Comparto, consiste nel costo, ove previsto, da pagare
nel caso di conversione di Azioni, come è specificato nel Supplemento per il rispettivo Comparto.
Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari: si tratta della Irish Financial Services Regulatory
Authority (Central Bank of Ireland) o qualsiasi autorità di regolamentazione costituita successivamente
che abbia la responsabilità di autorizzare e di controllare la Società.
Disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari: sono gli avvisi e le linee guida
emesse dall’Ente di volta in volta, che riguardano la Società.
Persona straniera: indica (i) una persona che non è né residente né abitualmente residente in Irlanda
ai fini fiscali, che ha fornito alla Società l’opportuna dichiarazione ai sensi della tabella 2B TCA in
relazione alla quale la Società non è in possesso di alcuna informazione che potrebbe ragionevolmente
far ritenere che la dichiarazione non sia corretta, oppure (ii) la Società è in possesso della
comunicazione scritta di benestare da parte dell’Agenzia delle Entrate irlandese, Revenue
Commissioners, nel senso che, per quanto riguarda quella persona o quella specifica classe di
Azionisti a cui tale persona fa riferimento, è stato rispettato il requisito che il rilascio di tale
dichiarazione comporta, che sono state osservate le eventuali condizioni cui è subordinato il benestare
e che il benestare non è stato revocato.
Comparto: un portafoglio separato di attività che viene investito in conformità all’obiettivo di
investimento e alle politiche stabilite nel rispettivo Supplemento, al quale fanno riferimento tutte le
passività, le entrate e le uscite attribuibili o attribuite al Comparto di cui sopra; mentre per Comparti si
intendono tutti o alcuni dei Comparti della Società a seconda del contesto o eventuali altri Comparti
oltre a quelli stabiliti dalla Società che siano approvati preliminarmente dall’Ente di Regolamentazione
dei Servizi Finanziari.
Prezzo Iniziale di Offerta: si intende il prezzo per Azione (al netto di qualsiasi costo preliminare) a cui
le Azioni sono inizialmente offerte in un Comparto durante il Periodo di Offerta iniziale come specificato
nel supplemento al rispettivo Comparto.
Primo Periodo di Offerta: il periodo durante il quale le Azioni di un Comparto sono inizialmente offerte
al Prezzo Iniziale di Offerta, come specificato nel supplemento del rispettivo Comparto.
Gestore degli Investimenti: si intende la Controlfida (Suisse) SA, o l’ente successivamente costituito
debitamente nominato in base ai requisiti dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Investment Management Agreement: l'accordo del 16 aprile 2010 tra il Gestore e il Gestore degli
Investimenti così come modificato, integrato o altrimenti emendato di volta in volta in base alle
indicazioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Soggetto passivo d’imposta irlandese: si intende qualsiasi persona, diversa da
i.
una persona straniera;
ii.
un intermediario, inclusa una persona delegata, come persona estera;
iii.
il Gestore, per tutto il periodo in cui ilGestore è una società di gestione qualificata ai sensi della
sezione 734 TCA;
iv.
una specifica società ai sensi della sezione 734 TCA;
v.
un'impresa di investimento ai sensi della sezione 739 (B) del TCA;
vi.
un regime di esenzione o un contratto di rendita o un trust in regime ai sensi delle disposizioni
delle sezioni 774, 784 o 785 TCA;
vii.
una società che esercita l’attività ai sensi della sezione 706 TCA;
viii.
un organismo schema di investimento ai sensi della sezione 737 TCA;
ix.
uno unit trust cui si applica la sezione 731 (5) (a), TCA;
x.
un ente di beneficienza con diritto ad un'esenzione dalle imposte sui redditi o dall'imposta sulle
società ai sensi della sezione 207 (1) (b), TCA;
xi.
una persona che ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dall’imposta sulle
plusvalenze sotto la sezione 784A (2) TCA, la sezione 787I TCA o la sezione 848E TCA e le
Azioni detenute costituiscono un’attività di un fondo pensione, anche per una quota minima, o
8
un incentivo speciale per un conto di risparmio o di un conto di previdenza personale (come
definito nella sezione 787A TCA);
xii.
Courts Service;
xiii.
Credit Union;
xiv.
una società soggetta a prelievo fiscale in conformità con la sezione 739G (2) TCA, ma solo
quando il Comparto è un Comparto del mercato monetario;
xv.
una società soggetta a prelievo fiscale sulla base dell’imposizione di cui alla sezione 110 (2)
TCA;
xvi.
la National Pensions Reserve Fund Commission.
xvii.
qualsiasi altra persona che possa essere approvata di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione, a condizione che il possesso di Azioni da parte della persona in questione
non si traduca in una potenziale passività fiscale da parte della Società verso questo Azionista
ai sensi della sezione 739 (B) TCA
rispetto a ciascuno dei quali la Società è in possesso di una opportuna dichiarazione come previsto al
Programma 2B TCA e di ogni altra informazione richiesta ad una data opportuna che ne attesti tale
status.
Management Agreement: si intende il contratto di gestione stipulato in data 16 aprile 2010 tra la
Società e il Gestore
Gestore: si tratta della società Controlfida Management Company Limited o di qualsiasi altra persona
fisica o giuridica che, debitamente nominata in qualità di manager, sia succeduta alla predetta
Controlfida Management Company Limited in conformità ai requisiti previsti da parte dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Mercati: sono le borse e i mercati regolamentati indicati nell'appendice I.
Importo Minimo di Investimento Aggiuntivo: si intende l'importo minimo (eventuale) di investimento
aggiuntivo che i Consiglieri di Amministrazione possono di volta in volta indicare ad ogni Azionista per
le Azioni di ogni classe in un Comparto, così come indicato nel Supplemento del rispettivo Comparto.
Dimensione minima del Comparto: si intende la dimensione, se prevista, che i Consiglieri di
Amministrazione possono prendere in considerazione per ciascun Comparto così come previsto nel
Supplemento del rispettivo Comparto.
Investimento Iniziale Minimo: consiste in quell’importo o in quella quantità di Azioni (se prevista) che i
Consiglieri di Amministrazione possono di volta in volta indicare quale Investimento Iniziale Minimo
richiesto ad ogni Azionista per la sottoscrizione di Azioni di qualunque classe in un Comparto, così
come indicato nel Supplemento del rispettivo Comparto.
Quota Minima di Partecipazione: consiste nella Quota Minima di Azioni di qualunque classe (se
prevista) così come indicato nel Supplemento del rispettivo Comparto.
Strumenti del Mercato Monetario: si intendono quegli strumenti indicati ed il significato ad essi
attribuito ed eventualmente successivamente modificato nel tempo secondo le indicazioni dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Mese: è il mese civile.
Valore del Patrimonio Netto o Valore del Patrimonio Netto per Azione: consiste, per quanto
riguarda l'attivo di un Comparto o le Azioni di un Comparto, nell'importo determinato secondo i principi
enunciati alla sezione sottostante “Calcolo del Valore del patrimonio Netto/Valutazione delle attività”.
OCSE: l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (gli attuali membri sono: Australia, Austria,
Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea (Repubblica), Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova
Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia (Repubblica), Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Regno Unito e Stati Uniti e che comprende qualsiasi altro paese o dei paesi che diventeranno membri
OCSE di tanto in tanto).
Stati membri dell'OCSE: uno Stato membro dell'OCSE.
Derivati OTC: un Strumento Finanziario derivato negoziato sui mercati “over the counter”.
Costo di Ingresso: consiste, in relazione a un Comparto, nell’importo da pagare (eventuale) per la
sottoscrizione delle Azioni, come è specificato nel supplemento per il rispettivo Comparto.
Società Collegate: ha il significato ad esse attribuito nella Sezione 140 (5) del Companies Act 1990, e
come modificato di seguito di volta in volta. In generale, tale disposizione prevede che sono
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considerate come Società Collegate quelle aziende in cui almeno il 50% della quota di capitale versata,
o il 50% del diritto di voto, sia direttamente o indirettamente detenuto da un'altra società.
Costo di Rimborso: si intende, nel caso di un Comparto, il costo da pagare, eventuale, sul rimborso di
Azioni, come è specificato nel Supplemento del rispettivo Comparto.
Regolamento o i Regolamenti: si tratta dei regolamenti della Comunità Europea (Organismi di
Investimenti Collettivi di Strumenti Finanziari), regolamenti 2003 (SI n. 211 della 2003), che possono
essere modificati, integrati o consolidati di volta in volta e comprendono le disposizioni dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Giorno di Regolamento: consiste nella data indicata nel Supplemento per il rispettivo Comparto, in
merito alla ricezione di quote di sottoscrizione di Azioni o in merito all’invio di fondi per il rimborso di
Azioni. Nel caso di rimborso, tale data non potrà essere superiore a dieci giorni lavorativi successivi al
Termine di Negoziazione, o se successiva, dalla data di ricezione della documentazione relativa
all’operazione di rimborso.
Azioni: titoli di partecipazione alla Società che rappresentano gli interessi in un Comparto e, laddove il
contesto lo consente o lo impone una qualsiasi categoria di Azioni, queste rappresentano gli interessi
dei partecipanti a un Comparto creato, di volta in volta, previa comunicazione all’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Azionisti: sono i titolari di Azioni, e ogni titolare di Azione è un Azionista.
Sterlina e £: indica la moneta avente corso legale nel Regno Unito o in qualsiasi valuta che in futuro
abbia corso legale.
Supplemento: consiste in qualsiasi Supplemento al Prospetto Informativo emesso successivamente a
nome della Società.
TCA: indica l'irlandese Taxes Consolidation Act del 1997, come anche di seguito modificato.
Strumenti Finanziari: si intende la definizione ad essi attribuita come indicato nelle disposizioni
dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari che possono successivamente essere emendate e
modificate di volta in volta.
UCITS: consiste in un organismo di investimento collettivo in strumenti finanziari autorizzato ai sensi
della Direttiva.
Regno Unito e UK: indica il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Stati Uniti e US: indica gli Stati Uniti d'America (compresi ciascuno degli Stati, il Distretto di Columbia
e il Commonwealth di Porto Rico), i suoi territori, possedimenti e tutte le altre aree sottoposte alla sua
giurisdizione.
Dollaro USA, Dollari e $: indica la moneta degli Stati Uniti avente corso legale o qualsiasi valuta che
in futuro abbia corso legale.
U.S. Person: indica qualsiasi persona che rientri nella definizione del concetto di persona degli Stati
Uniti ai sensi di quanto promulgato sotto il United States Securities Act del 1933, come
successivamente emendato e modificato di volta in volta.
Momento di Valutazione: il Momento, espresso in tempo, nel quale vengono calcolati il Valore del
Patrimonio Netto del Comparto e il Valore del Patrimonio Netto per Azione, così come indicato nel
Supplemento del rispettivo Comparto.
3.
COMPARTI
La Società ha responsabilità separata per ciascuno dei Comparti e, di conseguenza, ogni
responsabilità in cui è incorsa o che è attribuibile a qualsiasi di tali Comparti deve essere posta
esclusivamente a carico dei singoli patrimoni del Comparto.
3.1
Obiettivo e Politiche d'investimento
Lo Statuto prevede che gli obiettivi e le politiche di investimento per ciascun Comparto siano formulate
dai Consiglieri di Amministrazione al momento della creazione di tale Comparto. Dettagli sull’obiettivo e
le politiche di investimento per ciascun Comparto della Società sono indicati nel Supplemento relativo
al Comparto.
Qualsiasi modifica all’obiettivo di investimento di un Comparto o una variazione sostanziale delle
politiche di investimento di un Comparto può essere effettuata soltanto con una delibera ordinaria degli
Azionisti del Comparto o con la preventiva approvazione scritta da parte di tutti gli Azionisti del
10
Comparto. Nel caso di una modifica degli obiettivi dell’investimento e/o di variazioni sostanziali nelle
politiche d’investimento di un Comparto, dovrà essere concesso a ciascun Azionista del rispettivo
Comparto interessato un periodo ragionevole al fine di permettergli di esercitare l’opzione di rimborso
delle proprie Azioni prima che sia attuata tale variazione.
3.2
Restrizioni all’Investimento
Le restrizioni di investimento per ciascun Comparto saranno formulate dai Consiglieri di
Amministrazione al momento della creazione del Comparto. Lo Statuto prevede che gli investimenti
possano essere effettuati unicamente come consentito dallo Statuto e dai Regolamenti e da tutte le
disposizioni adottate ai sensi degli stessi da parte dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
1.
Investimenti consentiti
Gli investimenti di ciascun Comparto sono limitati a:
1.1
Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario, come indicato nelle disposizioni dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari, che siano ammessi alle quotazioni della Borsa di uno Stato
membro dell'UE o di uno Stato non membro dell'UE o che siano trattate su un mercato altrimenti
regolamentato, funzionante in modo regolare, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro
dell'UE o non membro dell'UE, come di seguito elencato nell'appendice I;
1.2
Strumenti finanziari emessi di recente che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa
valori o di altro mercato (come sopra descrittoa) entro un anno;
1.3
Strumenti di Mercato Monetario, come definiti nelle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei
Servizi Finanziari, diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato;
1.4
quote di UCITS;
1.5
quote di organismi diversi dagli UCITS come indicato nelle disposizioni guida 2/03 dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari;
1.6
depositi presso istituti di credito come definiti nelle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei
Servizi Finanziari.
1.7
Strumenti Finanziari derivati come indicati nelle note dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi
Finanziari e delineati al punto 6.
2
Limiti d’Investimento
2.1
Ciascun Comparto può investire non più del 10% del patrimonio netto in Strumenti Finanziari e
Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
2.2
Ciascun Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in Strumenti Finanziari emessi di
recente e che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come
descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Tale limitazione non si applica in relazione agli investimenti
che ciascun Comparto possa eseguire in determinati titoli degli Stati Uniti meglio conosciuti come
Regola 144A a condizione che:
o
gli Strumenti Finanziari siano stati emessi con l'impegno a registrarsi presso la US Securities
and Exchanges Commission entro un anno dall’emissione, e che
o
gli Strumenti Finanziari non siano titoli illiquidi ovvero che possano essere monetizzati dal
Comparto entro sette giorni al prezzo, o all’incirca al prezzo, al quale essi sono valutati da parte
del Comparto in questione.
11
2.3
Ogni Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in Strumenti Finanziari o Strumenti
del Mercato Monetario emessi dallo stesso organismo, a condizione che il valore totale degli Strumenti
Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario detenuti in emittenti, in ciascuno dei quali esso investe
più del 5%, sia inferiore al 40%.
2.4
Ferma restando l'approvazione preventiva dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari, il limite
del 10% (in 2.3) è portato al 25% nel caso di obbligazioni che siano emesse da un istituto di credito
che ha la sua sede legale in uno Stato membro dell'UE ed è soggetto per legge a controllo pubblico
volto a proteggere i sottoscrittori delle obbligazioni. Se un Comparto investe più del 5% del suo
patrimonio netto in queste obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore complessivo di tali
investimenti non può superare l’80% del valore patrimoniale netto del Comparto.
2.5
Il limite del 10% (in 2.3) è elevato al 35% se gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti del Mercato
Monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali o da un Stato
non membro dell'Unione Europea o da una organizzazione pubblica internazionale di cui uno o più
Stati membri dell'Unione Europea siano membri.
2.6
Gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti del Mercato Monetario di cui ai punti 2.4. e 2.5 non sono presi
in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al 2.3.
2.7
Ciascun Comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in depositi presso lo stesso ente
creditizio.
Depositi presso qualsiasi altro istituto di credito, al di fuori degli Enti creditizi autorizzati nello Spazio
Economico Europeo (SEE) o all'interno di uno Stato firmatario (diverso da un Stato membro del SEE)
della Convenzione di Basilea sui Requisiti Patrimoniali del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone,
Stati Uniti), o al di fuori di un ente creditizio autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, in Australia o
in Nuova Zelanda detenuti come liquidità addizionali, non deve superare il 10% del patrimonio netto.
Tale limite può essere portato al 20% nel caso dei depositi presso il Soggetto Depositario.
2.8.
L'esposizione di ciascun Comparto al rischio di controparte in derivati (OTC) non può superare il 5% del
patrimonio netto.
Questo limite è portato al 10% nel caso di un ente creditizio autorizzato nello Spazio Economico
Europeo (SEE); nel caso di un ente creditizio autorizzato in uno Stato firmatario (se diverso da uno
Stato membro del SEE) della Convenzione di Basilea sui Requisiti Patrimoniali del luglio 1988; o nel
caso di un istituto di credito autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, in Australia o Nuova Zelanda.
2.9
Nonostante i paragrafi di cui ai punti 2.3, 2.7 e 2.8 sopra indicati, la combinazione di due o più delle
seguenti emissioni effettuate da o con il medesimo ente emittente non può superare il 20% del
patrimonio netto del Comparto:

investimenti in Strumenti Finanziari o Strumenti del Mercato Monetario;

depositi, e/o

esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in Strumenti derivati OTC.
2.10 I limiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2,7, 2.8 e 2.9 non potranno essere combinati in modo che
l'esposizione ad un solo ente emittente sia superiore al 35% del patrimonio netto.
2.11 Le società del Gruppo sono considerate come un unico emittente ai fini dell'applicazione dei paragrafi
di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, un limite del 20% del patrimonio netto può essere
applicato agli investimenti in Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario all'interno dello
stesso gruppo.
2.12 Ciascun Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in diversi Strumenti Finanziari e
Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, i suoi
enti locali, da Stati non membri dell'UE o da organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più
12
Stati dell'UE siano membri. Di seguito sono elencati gli Enti emittenti consentiti ai fini delle restrizioni di
investimento sopra indicate:
Stati membri dell'OCSE (a condizione che le relative emissioni presentino una certa qualità
d’investimento)
Banca europea per gli investimenti
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
International Finance Corporation
Fondo Monetario Internazionale
Euratom
Banca Asiatica di Sviluppo
Banca centrale europea
Consiglio d'Europa
Eurofima
Banca Africana di sviluppo
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale)
Banca di Sviluppo Interamericana
Unione Europea
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)
Federal Home Loan Mortage Corporation (Freddie Mac)
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae)
Student Loan Marketing Association (Sallie Mae)
Federal Home Loan Bank
Federal Farm Credit Bank
Tennessee Valley Authority
Ciascun Comparto deve essere in possesso di titoli di almeno 6 diversi Enti emittenti, e possedere titoli
di una stessa emissione di quantità non superiore al 30% del patrimonio netto.
3
Investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (CIS)
3.1
Ciascun Comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in un qualsiasi CIS.
3.2
Investimenti in CIS non conformi alla direttiva UCITS non possono, nel complesso, superare il 30% del
patrimonio netto.
3.3
fatto divieto al CIS di investire più del 10% del patrimonio netto in altri CIS di tipo aperto.
3.4
Nei casi in cui altri organismi di investimento conformi alla Direttiva UCITS decidano di investire in un
Comparto, allora è fatto divieto a tale Comparto di investire più del 10% del patrimonio netto in altri CIS
di tipo aperto.
3.5
Quando un Comparto investe in quote di altri CIS gestiti, direttamente o per delega, dal Gestore o da
qualsiasi altra società con la quale il Gestore è collegato mediante gestione diretta o controllo comune,
o da una partecipazione qualificata diretta o indiretta, il Gestore o l’altra società non potrà addebitare
commissioni di sottoscrizione, di conversione o di rimborso sull’investimento del Comparto in quote di
tali altri fondi CIS.
3.6
Nei casi in cui una commissione (che include anche una commissione di retrocessione) sia ricevuta dal
Gestore/Gestore degli Investimenti in virtù di un investimento in quote di un altro fondo CIS, questa
commissione dovrà essere versata nel patrimonio del rispettivo Comparto.
4
Index Tracking UCITS
13
4.1
Ciascun Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o obbligazioni emessi dallo
stesso Ente emittente la cui politica di investimento è quella di replicare un indice che soddisfi i criteri
indicati nelle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari e che sia riconosciuto
dal medesimo Ente.
4.2
Il limite di cui al punto 4.1 può essere portato al 35% e applicato ad un unico emittente, qualora ciò sia
giustificato da condizioni eccezionali del mercato.
5
Condizioni generali
5.1
Il Gestore che agisce in collegamento con diversi CIS di cui ha la gestione diretta o indiretta non può
acquisire per il loro tramite azioni con diritto di voto tale che gli consenta di esercitare un'influenza
significativa sulla gestione dell’Ente emittente.
5.2
Ciascun Comparto non può acquisire più del:
5.2.1
10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
5.2.2
10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
5.2.3
25% delle quote di un unico CIS;
5.2.4
10% di Strumenti del Mercato Monetario di uno stesso emittente;
I limiti di cui ai punti 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 sopra indicati possono essere disattesi all'atto dell'acquisto se
in quel momento l'importo lordo delle obbligazioni o degli Strumenti del Mercato Monetario o l'importo
netto dei titoli in questione non può essere calcolato.
5.3
I punti 5.1 e 5.2 non sono applicabili a:
•
Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro
dell'UE o dai suoi enti locali;
•
Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato non
appartenente all'UE;
•
Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da organizzazioni pubbliche
internazionali di cui uno o più Stati membri dell'UE sono membri;
•
azioni detenute da ciascun Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non
membro dell'Unione Europea che investe il suo patrimonio essenzialmente in Strumenti Finanziari
di enti emittenti aventi sede in quello Stato, dove, in conformità con la legislazione di tale Stato, una
tale partecipazione rappresenta l'unico modo in cui il Comparto abbia la possibilità di investire in
titoli di Enti emittenti di tale Stato. Questa deroga si applica solo se la Società, nelle sue politiche di
investimento per quanto riguarda l’Ente emittente presso lo Stato non appartenente all'UE, sia
conforme ai limiti stabiliti ai punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6, a condizione che,
nel caso questi limiti fossero superati, siano rispettati i punti 5.5 e 5.6;
•
azioni detenute da un Comparto nel capitale di società controllate che esercitano solo attività di
gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la Società controllata sia
costituita, con riferimento al rimborso di quote su richiesta degli Azionisti, esclusivamente per loro
conto.
5.4
La Società non ha la necessità di rispettare le restrizioni agli investimenti qui indicate nell'esercizio dei
diritti di sottoscrizione su Strumenti Finanziari o Strumenti del Mercato Monetario che fanno parte del
loro patrimonio.
5.5
L’ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari può consentire a ciascun Comparto di derogare alle
disposizioni di cui ai punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per i sei mesi successivi alla data della sua
approvazione, a condizione di rispettare il principio della ripartizione dei rischi.
5.6
Qualora i limiti previsti nel presente documento siano superati per motivi indipendenti dalla volontà del
Comparto, o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società deve adottare come obiettivo
prioritario per le sue operazioni la sistemazione di tali situazioni, tenendo debitamente in conto la tutela
degli interessi dei suoi Azionisti.
14
5.7
Il Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di:
• Strumenti Finanziari;
• Strumenti del Mercato Monetario;
• quote di CIS;
• Strumenti Finanziari derivati
5.8
Ciascun Comparto può detenere attività liquide accessorie.
6
Strumenti Finanziari derivati (FDI)
6.1
L’esposizione globale di ciascun Comparto nei confronti di investimenti in Strumenti Finanziari derivati
(FDI) (come indicato nelle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari) non deve
superare il valore totale netto delle attività.
6.2
L’esposizione in posizioni di attività sottostanti gli investimenti FDI, includendo anche quelle in FDI su
Strumenti Finanziari o Strumenti del Mercato Monetario, qualora sia combinata, nel caso, anche a
posizioni derivanti da investimenti diretti, non può superare i limiti di investimento di cui alle disposizioni
dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
6.3
Ciascun Comparto può investire in FDI negoziati “over-the-counter” (OTC) a condizione che le
controparti di tali contratti OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle
categorie approvate dall’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
6.4
Per gli investimenti in FDI il Comparto è soggetto a condizioni e limiti stabiliti dall’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
È previsto che ciascun Comparto dovrebbe avere il potere di avvalersi di qualsiasi cambiamento della
legge, regolamento o linea guida che consenta investimenti in beni e titoli su una base più ampia in
conformità ai requisiti dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
La Società, su richiesta, fornisce informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di
gestione dei rischi utilizzati, compresi i limiti quantitativi che sono applicati e ogni recente sviluppo delle
caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.
3.3
Gestione Efficiente del portafoglio
La Società, per conto di un Comparto, può ricorrere a tecniche e strumenti riferiti a Strumenti Finanziari
e/o altri prodotti finanziari allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio. L'uso di tali tecniche e di
tali strumenti per finalità di gestione efficiente del portafoglio è soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti
dalle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
La Società ha depositato presso l’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari una metodologia
tecnica di gestione del rischio che permette di misurare con precisione, monitorare e gestire in ogni
momento il rischio finanziario delle posizioni in derivati finanziari di ciascun Comparto e la loro
incidenza sul profilo del rischio complessivo del Comparto.
L'uso di tecniche e strumenti che si riferiscono a Strumenti Finanziari ed a Strumenti del Mercato
Monetario utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio deve essere inteso come riferito a
tecniche e a strumenti che soddisfano i criteri seguenti:
3.3.1.
sono economicamente adeguati, in quanto sono realizzati in modo economicamente efficace;
3.3.2.
sono assunti per uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
(1) la riduzione del rischio;
(2) la riduzione dei costi; o
(3) la generazione di capitale o reddito aggiuntivo per il Comparto con un livello di rischio che
è coerente con il profilo di rischio del Comparto e le regole di diversificazione del rischio
così come indicato dall’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
15
3.3.3. i loro rischi sono adeguatamente considerati nel processo di gestione del rischio, o
3.3.4.
3.4
non possono comportare un cambiamento dell’obiettivo dichiarato di investimento del
Comparto o aggiungere notevoli rischi supplementari rispetto alla generale politica del rischio,
come descritto nei documenti di offerta.
Poteri per la sottoscrizione di prestiti
La Società può prendere in prestito un ammontare fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in
qualsiasi momento e il Soggetto Depositario può applicare una commissione al patrimonio del
Comparto, per ogni assunzione di prestito, a condizione che il prestito sia per scopi temporanei. Saldi a
credito (come ad esempio, i contanti) non possono essere compensati con prestiti per determinare la
percentuale di prestiti non rimborsati. Tutte le eventuali restrizioni alle sottoscrizioni di prestiti a favore
di un Comparto saranno indicate nel Supplemento del rispettivo Comparto. Fatte salve le competenze
della Società di investire in Strumenti Finanziari, Strumenti del Mercato Monetario e altri prodotti
finanziari di cui al titolo 1 del capitolo Restrizioni all’investimento di cui sopra, la Società non può fare
prestiti a terzi, o agire come garante per conto di terzi. Un Comparto può acquistare anche Strumenti
Finanziari, Strumenti del Mercato Monetario e altri prodotti finanziari di cui al medesimo comma 1 di cui
sopra, che non siano interamente liberati.
La Società può acquistare divise estere mediante un contratto di prestito “back to back”. La divisa
estera ottenuta in questo modo non è classificata come un prestito da considerarsi ai fini del suddetto
limite del 10% a condizione che il deposito (a) sia espresso nella Valuta di Base del Comparto in
questione (b) sia pari o superiore al valore del prestito in valuta estera avente corso legale.
3.5
Politica dei dividendi
I Consiglieri di Amministrazione stabiliscono la politica dei dividendi e gli accordi relativi a ciascun
Comparto e i dettagli di tali politiche sono riportati nel rispettivo Supplemento. Ai sensi dello Statuto, i
Consiglieri di Amministrazione hanno il diritto di determinare i dividendi della gestione del Comparto
come: (i) entrate accumulate (composte da tutte le entrate maturate compresi gli interessi e dividendi)
meno le spese e/o (ii) plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate a seguito delle vendite o delle
valutazioni degli investimenti e di altri fondi investiti dal Comparto al netto delle minusvalenze di
capitale per lo stesso periodo. I Consiglieri di Amministrazione possono onorare il dividendo che spetta
agli Azionisti in tutto o in parte distribuendo loro una qualsiasi delle attività del Comparto, in particolare
trasferendo un qualsiasi investimento nel portafoglio del Comparto. Un Azionista tuttavia può richiedere
alla Società, invece di vedersi trasferita in capo una qualsiasi attività finanziaria, che la Società
organizzi una vendita di attività in portafoglio per vederne assegnato il ricavato netto all’Azionista. La
Società sarà autorizzata e obbligata a trattenere una somma in considerazione della tassazione
irlandese su qualsiasi dividendo distribuibile agli Azionisti di un Comparto, ove tali Azionisti siano o si
ritengano essere o agire per conto di una persona fisica o giuridica irlandese, soggetto passivo
d’imposta e quindi pagare tale somma alle autorità fiscali irlandesi.
In nessun caso sarà versato un dividendo prima che il modulo di domanda in originale sia stato ricevuto
dall’Azionista e prima che tutti i necessari documenti anti-riciclaggio siano stati forniti all'Amministratore
e che tutte le procedure anti-riciclaggio siano state completate.
I dividendi non riscossi entro sei anni dalla data di maturazione si estinguono e il loro importo va a
riaffluire nel rispettivo Comparto.
I dividendi pagabili agli Azionisti saranno pagati mediante trasferimento elettronico sul conto bancario
indicato dall’Azionista; in tal caso il dividendo sarà pagato a spese del beneficiario e sarà versato entro
quattro mesi dalla data in cui i Consiglieri di Amministrazione abbiano deliberato il dividendo. Il Gestore
può anche reinvestire i proventi dei dividendi in ulteriori Azioni della stessa classe del Comparto in
questione. Nel caso in cui il dividendo debba essere reinvestito, altre Azioni saranno emesse il giorno
successivo al Giorno di Negoziazione, ad un prezzo calcolato nello stesso modo come per altre
emissioni di Azioni della classe corrispondente.
Se non è intenzione dei Consiglieri di Amministrazione distribuire un dividendo per le Azioni,
l’ammontare degli utili distribuibili rimarrà fra le attività del Comparto e si rifletterà nel Valore del
Patrimonio Netto delle Azioni.
La politica dei dividendi per ciascun Comparto è stabilita nel Supplemento del rispettivo Comparto.
4.
FATTORI DI RISCHIO
16
4.1. Generale
Gli investimenti della Società in Strumenti Finanziari sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e
ad altri rischi inerenti l’investimento in Strumenti Finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che
ne deriva, e quindi il valore e i redditi derivanti dalle Azioni di ciascun Comparto, possono scendere
così come aumentare e un investitore potrebbe non recuperare la somma che esso investe. Le
variazioni dei tassi di cambio tra le monete o la conversione da una valuta all'altra possono anche
causare l’incremento o il decremento del valore degli investimenti. Laddove sia previsto il
pagamento di Costi d’Ingresso e Costi di Rimborso, l’investimento in Azioni va considerato a
medio lungo termine.
La Società, il Gestore e il Gestore degli Investimenti non possono avere il controllo sulle attività di un
emittente o un organismo di investimento collettivo del risparmio nei quali il Comparto investe. I
consiglieri di amministrazione degli emittenti in cui un Comparto può investire devono gestire
liberamente tali emittenti in modo tale che le loro direttive non possano in alcun modo essere previste
dalla Società, dal Gestore degli investimenti o dal Gestore.
I ricavi e i guadagni di un Comparto sul suo patrimonio possono essere soggetti a ritenuta alla fonte,
che può non essere rimborsabile nei paesi in cui tali redditi e guadagni sono generati. Se in futuro
questa posizione cambiasse e l'applicazione di una tariffa inferiore si concretizzasse in un rimborso al
rispettivo Comparto, il Valore del Patrimonio Netto non sarà ricalcolato e il beneficio sarà assegnato pro
rata agli attuali Azionisti del rispettivo Comparto al momento del rimborso.
Quando il Comparto concluda operazioni di prestito titoli per scopi di gestione efficiente del portafoglio
potrebbero esservi rischi di esposizione alle variazioni del mercato, nel caso in cui occorra fare ricorso
a garanzie o in caso di frode o negligenza da parte del Soggetto Depositario o dell’agente prestatore. In
aggiunta vi è un rischio operativo legato alle valutazioni quotidiane marking to market e vi sono i
potenziali rischi legati alla stabilità dei prestatori di garanzie. Il rischio principale di tali operazioni di
prestito titoli è l'insolvenza del prestatore. In questo caso la Società potrebbe registrare ritardi nel
recupero dei suoi Strumenti Finanziari e tale evento potrebbe comportare perdite in conto capitale.
Mentre le disposizioni dei Companies Acts 1963-2009 prevedono una responsabilità ripartita fra i
Comparti, queste disposizioni devono ancora essere verificate presso tribunali esteri, con riferimento in
particolare alle pretese degli eventuali creditori locali.
4.2. Credito e rischio di interesse
Il valore di mercato di titoli di debito è influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse prevalenti di
mercato e dalla reputazione percepita dal mercato in merito all’emittente. Quando i tassi di interesse
scendono o la reputazione migliora, il valore di mercato dei titoli di debito aumenta di valore in
generale. Al contrario quando i tassi di interesse salgono o la reputazione si indebolisce, il valore di
mercato dei titoli di debito generalmente diminuisce. L'entità di tali fluttuazioni sarà tanto maggiore
quanto più lunga è la scadenza dei titoli di debito.
4.3. Rischio titoli
Strumenti Finanziari di un determinato paese o una regione possono essere soggetti a fluttuazioni di
valuta oppure a fluttuazioni causate da fattori negativi per le situazioni politiche, sociali, economiche o
di qualsiasi altro tipo che sono specifici a quel particolare paese o regione. Di conseguenza, i prezzi dei
titoli in determinati paesi o regioni possono, a volte, muoversi in direzioni diverse da quelle dei mercati
sviluppati come gli Stati Uniti. Di volta in volta alcuni mercati dei capitali possono mostrare maggiore
volatilità di quelli dei mercati sviluppati come gli Stati Uniti.
4.4. Rischio nelle transazioni in valuta estera
17
Le performance possono essere fortemente influenzate dai tassi di cambio in valuta estera, poiché le
posizioni in valuta detenute da un Comparto possono non corrispondere con la posizione in Strumenti
Finanziari effettivamente presenti in portafoglio.
4.5. Rischio di Concentrazione
I Comparti possono investire in settori concentrati. Un comparto concentrato può essere più volatile di
un comparto più diversificato, e si può prevedere una volatilità in aumento quando il Comparto effettua
investimenti significativi concentrati in un unico emittente o in più emittenti ma all'interno di un
particolare settore o area geografica.
4.6. Rischio di valuta
Poiché un Comparto può investire in titoli e tenere posizioni in valuta diversa dalla Valuta di Base,
ciascun Comparto può essere esposto al rischio di cambio. Ad esempio, le variazioni dei tassi di
cambio tra valute o la conversione da una valuta ad un'altra possono causare un aumento o una
diminuzione del valore degli investimenti di un Comparto. I tassi di cambio possono fluttuare in brevi
periodi di tempo. Essi sono generalmente determinati dalla domanda e offerta della moneta sui mercati
valutari e dalla tipologia degli investimenti nei diversi paesi nonché dai cambiamenti reali o percepiti dei
tassi di interesse e da altri fattori complessi. I tassi di cambio possono essere influenzati in modo
imprevedibile dall'intervento (o dalla mancanza di intervento) da parte del governo o delle banche
centrali, o dai controlli sulla valuta o dagli sviluppi politici.
A seconda dei regolamenti e interpretazioni di volta in volta emanate dall’Ente di Regolamentazione dei
Servizi Finanziari, la strategia di copertura appropriata sarà adottata del Gestore degli Investimenti a
sua discrezione, in conformità con lo stile di gestione del Comparto. Ciò può includere operazioni di
copertura sulla Valuta di Base del Comparto o sulle altre valute in cui le attività del Comparto possono
essere denominate (sulla base sia sull’esposizione effettiva che dei benchmark di riferimento). Non ci
può essere alcuna garanzia che la strategia scelta dal Gestore degli Investimenti avrà successo.
4.7. Rischio di mercato
Alcuni dei mercati riconosciuti su cui ciascun Comparto può investire possono risultare di volta in volta
illiquidi o estremamente volatili e questo può influire sul prezzo al quale ciascun Comparto può liquidare
le posizioni per soddisfare le richieste di rimborso o di altri finanziamenti.
I potenziali investitori dovrebbero inoltre considerare che gli Strumenti Finanziari di società di piccole
dimensioni a bassa capitalizzazione sono spesso meno liquidi di quelli di società a più alta
capitalizzazione e questo può provocare le fluttuazioni del prezzo delle Azioni di un Comparto che
investe in tali società.
4.8. Rischio di quotazione
Un Comparto può investire una parte limitata del suo patrimonio in Strumenti Finanziari non quotati.
Tali investimenti saranno valutati al valore probabile di realizzo determinato in conformità alle
disposizioni di valutazione di cui al “Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione del Patrimonio”
indicato in un prossimo capitolo. Le stime del “fair value” di tali investimenti sono intrinsecamente
difficili da stabilire e sono oggetto di sostanziale incertezza. Ciascun Comparto può impegnarsi in
Strumenti derivati, nel qual caso non ci può essere alcuna garanzia che la valutazione, determinata
secondo le disposizioni di valutazione di cui al capitolo relativo al “Calcolo del Valore Patrimoniale
Netto/Valutazione del Patrimonio”, possa rispecchiare l'importo esatto a cui si può chiudere la posizione
relativa allo Strumento derivato.
18
La Società può richiedere una consulenza al Gestore degli Investimenti per quanto riguarda la
valutazione degli investimenti non quotati ed altri generi di investimenti. C'è un generale conflitto di
interessi tra il coinvolgimento del Gestore degli Investimenti nel determinare il prezzo di valorizzazione
di uno degli Investimenti del Comparto e le proprie responsabilità istituzionali, perché gli onorari del
Gestore degli investimenti possono aumentare se il Valore del Patrimonio Netto del Comparto
aumenta.
4.9. Rischio relativo ai Mercati Over-the-Counter
Qualora un Comparto acquisti titoli su mercati over-the-counter, non vi è alcuna garanzia che il
Comparto sarà in grado di realizzare il “fair value” di tali titoli a causa della loro tendenza ad avere
liquidità limitata e alta volatilità dei prezzi.
4.10. Futures e Options
Le politiche di investimento di un Comparto possono consentire al Gestore degli Investimenti di
avvalersi di contratti futures e contratti di opzioni ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. A
causa della natura dei futures, il denaro contante per far fronte ai margini sarà depositato presso un
broker con il quale il Comparto manterrà una posizione aperta. In caso di insolvenza o di fallimento del
broker, non vi è alcuna garanzia che tali somme saranno restituite al Comparto. Sulla realizzazione di
un’opzione, un Comparto può pagare un premio a una controparte. In caso di insolvenza o fallimento
della controparte, il premio relativo all’opzione può essere perso in aggiunta ai guadagni non realizzati
ove il contratto sia in the money.
4.11. Tassazione
I potenziali investitori devono prestare particolare attenzione al rischio di tassazione associato ad un
investimento in ciascun Comparto della Società. Vedere il capitolo intitolato “Tassazione”.
4.12 Rischi associati a Strumenti Finanziari Derivati
Alcuni rischi associati all'utilizzo di Strumenti derivati sono i seguenti:
4.12.1 Rischio di mercato
Si tratta del rischio generale che il valore di uno Strumento derivato possa mutare in modo tale
da pregiudicare gli interessi del Comparto e che l'uso di tecniche di ricorso a derivati può non
essere sempre un mezzo efficace e, talvolta, anzi potrebbe essere controproducente per
l’obiettivo di investimento del Comparto.
4.12.2 Controllo e monitoraggio
Gli Strumenti derivati sono altamente specialistici e richiedono tecniche specifiche e analisi del
rischio. In particolare, l'uso e la complessità di Strumenti derivati richiedono il mantenimento di
adeguati controlli per monitorare le operazioni effettuate, la capacità di valutare correttamente il
rischio che uno Strumento derivato può comportare per un Comparto e la capacità di prevedere
correttamente il relativo prezzo, il tasso di interesse o i movimenti del tasso di valuta.
4.12.3. Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si verifica quando un particolare Strumento è difficile da acquistare o
vendere. Se una transazione su uno Strumento derivato è particolarmente impegnativa in
termini di importo o se il mercato di riferimento non è sufficientemente liquido (come nel caso di
molti Strumenti derivati a negoziazione privata), potrebbe non essere possibile avviare una
transazione per liquidare una posizione ad un prezzo vantaggioso, per determinare o valutare il
valore di una posizione o per determinare l'esposizione al rischio. Un movimento sfavorevole
19
dei prezzi su una posizione relativa a uno Strumento derivato può anche richiedere un
pagamento in contanti a favore della controparte che potrebbe a sua volta ottenere, nel caso in
cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile nel Comparto, la vendita di investimenti a
condizioni svantaggiose per il Comparto stesso.
4.12.4 Rischio Controparte e rischio di regolamento
Un Comparto può aderire a contratti su derivati over-the-counter, il che espone il Comparto alla
solvibilità della controparte nonché alla sua capacità di soddisfare i termini di tali contratti. Un
Comparto può essere esposto al rischio che la controparte non sia in grado di ottemperare alle
obbligazioni sottostanti il relativo contratto ad una eventuale scadenza. In caso di insolvenza o
fallimento di una controparte, per il Comparto potrebbe verificarsi un ritardo nella liquidazione
della posizione così come potrebbero verificarsi perdite significative, tra cui il calo del valore
durante il periodo in cui il Comparto si propone di far valere i propri diritti, l'incapacità di
realizzare le plusvalenze nel suddetto periodo e gli onorari e le spese sostenute per far valere i
propri diritti. Il fatto che le operazioni sugli Strumenti derivati possano essere concluse sul
mercato over-the-counter piuttosto che su un mercato regolamentato non può che aumentare il
rischio di perdite per un Comparto.
4.12.5 Rischio legale
Vi è la possibilità che gli accordi che disciplinano le tecniche sui contratti derivati possano
essere disdetti, ad esempio, per sopravvenuta illegittimità o per il cambiamento delle leggi
fiscali o contabili rispetto a quelle in vigore al momento in cui l'accordo è stato originato. Vi è
anche un rischio qualora tali accordi non siano legalmente azionabili, o qualora le operazioni di
finanza derivata non siano documentate in modo corretto.
4.12.6. Altri rischi
Altri rischi nell'utilizzo di Strumenti derivati comprendono il rischio delle diverse valutazioni degli
Strumenti derivati poiché diversi sono i metodi di valutazione consentiti e esiste una effettiva
incapacità degli Strumenti derivati di essere correlati perfettamente ai titoli sottostanti, i tassi e
gli indici. Molti Strumenti derivati, in particolare Strumenti derivati over-the-counter, sono
complessi e spesso valutati soggettivamente e tale valutazione può essere fornita solo da un
numero limitato di professionisti del mercato che spesso operano come controparti nella
transazione da valorizzare. Valutazioni inesatte possono portare ad un pagamento in contanti
maggiorato verso le controparti o ad una perdita di valore degli Strumenti Finanziari nel
portafoglio di un Comparto. Gli Strumenti derivati non sono sempre perfettamente correlati o
capaci di seguire il valore di quei titoli, tassi o indici a cui fanno riferimento diretto.
Il valore di mercato dei titoli a reddito fisso in cui un Comparto investe fluttuerà in risposta ai
cambiamenti dei tassi di interesse, valute e altri fattori economici e di mercato. Tali variazioni
possono essere notevoli. Vi è il rischio che uno o più emittenti di titoli detenuti da un Comparto
possa di seguito risultare inadempiente nel pagamento degli interessi e/o del capitale. La quota
di qualsiasi Comparto investita in titoli che sono valutati al di sotto di “investment grade”, o che
sono considerati equivalenti dal Gestore degli Investimenti, è soggetta ad un rischio
significativamente maggiore che possano verificarsi tali inadempienze.
Il valore di mercato dei titoli a reddito fisso in cui un Comparto investe fluttuerà in risposta ai
cambiamenti del merito di credito, dei tassi di interesse e di tipologia di emittente, o di fattori
economici, politici e di mercato.
4.13
Investimenti in Russia
Se un Comparto investe in Strumenti Finanziari negoziati sui mercati russi, gli investitori devono
tenere presente che la Russia ha differenti regole di governance aziendale, revisione aziendale e
differenti standard rispetto ai mercati sviluppati, che potrebbero portare ad una minore comprensione
delle condizioni finanziarie, dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa in cui il Comparto abbia
investito. Di conseguenza, un investimento in una società russa non fornisce lo stesso livello di tutela
20
agli investitori che avrebbe in una giurisdizione più sviluppata.
Ulteriori fattori di rischio (se presenti) nei confronti di ciascun Comparto sono indicati nel
Supplemento del rispettivoComparto.
5.
IL MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ
5.1
I Membri del Consiglio di Amministrazione
I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati di seguito
Carlo Ferrari Ardicini (nato nel 1964) collabora con diversi enti in seno al gruppo Controlfida dal 1990.
È un analista finanziario qualificato e ha una notevole esperienza in attività e gestione del rischio. È un
fiduciario certificato ai sensi del diritto svizzero e Presidente di Controlfida (Suisse) SA. Il Signor
Ardicini ha una specifica responsabilità nella società Controlfida (Suisse) SA per rapporti con i clienti e
ha responsabilità amministrative e di controllo di conformità.
Giorgio Ghezzi (nato nel 1968). È in Controlfida (Suisse) SA dal 1994. È un analista finanziario
qualificato con particolare esperienza in merito a Strumenti Finanziari statunitensi del settore high tech
e nell’analisi di Strumenti Finanziari derivati. Ha un Master in Banking & Financial Administration. Nel
1997 il signor Ghezzi ha assunto la responsabilità per la gestione dei rapporti con i clienti in Controlfida
(Suisse) SA e ne è divenuto un membro del Consiglio di Amministrazione nel 1999.
David Hammond (nato nel 1966) è residente in Irlanda e Amministratore Delegato di Bridge
Consulting Limited, una società di consulenza di servizi finanziari. Il signor Hammond ha più di 15 anni
di esperienza nel settore della gestione dei fondi, avendo precedentemente lavorato come Chief
Operating Officer di Sanlam Asset Management (Ireland) Limited, facente parte del gruppo sudafricano
Sanlam e come direttore - Legal e Business Development, presso l’Amministratore, prima della sua
acquisizione da parte di Northern Trust. Il signor Hammond è un Dottore Commercialista CFA e un
Avvocato e ha conseguito una laurea in legge presso il Trinity College di Dublino e un MBA presso
Smurfit Graduate School of Business, University College di Dublino.
Igor Patscheider (nato nel 1964). È entrato nel gruppo Controlfida nel 1985. È un analista finanziario
qualificato e ha una notevole esperienza nella gestione di portafogli a reddito fisso e nell’analisi dei
movimenti del mercato azionario. Attualmente collabora con Controlfida (Suisse) SA.
Jonathan Quigley (nato nel 1968) è stato impiegato dall'Amministratore dal 1991, periodo durante il
quale ha ottenuto una vasta esperienza e conoscenza nella gestione e amministrazione di fondi e di
società di gestione. Dal 1998 al 2006, il Sig Quigley è stato responsabile delle vendite e business
development per Northern Trust a Dublino. Nel gennaio 2007 è diventato responsabile per i servizi
clienti e la gestione delle relazioni per l'ufficio di Dublino di Northern Trust. È consigliere di
amministrazione di diversi organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione ed è
anche un direttore di una serie di società Northern Trust in Irlanda.
La Società ha delegato la gestione quotidiana degli investimenti e l'amministrazione della Società
rispettivamente al Gestore e all’Amministratore, e ha nominato il Soggetto Depositario come
depositario del patrimonio di ciascun Comparto. Di conseguenza, tutti i Consiglieri di Amministrazione
della Società sono non esecutivi.
5.2. Il Gestore
La Società ha nominato Controlfida Management Company Limited in qualità di Gestore della Società e
di ciascun Comparto secondo i termini di un Management Agreement tra la Società e il Gestore
21
(Management Agreement). Il Gestore ha il potere di delegare una o più delle sue funzioni soggette
alla vigilanza e al controllo della Società. Il Gestore è una società a responsabilità limitata costituita in
Irlanda il 7 dicembre 1996. Il Gestore è di proprietà di una serie di imprese di investimento che sono
collegate al management del Gestore degli Investimenti e di una serie di persone che sono
direttamente coinvolte nella gestione del Gestore degli Investimenti. Il capitale azionario autorizzato del
Gestore è di Euro 1.000.000, di cui Euro 160.000 emesso e interamente versato. Il Gestore è anche il
gestore di quattro altri fondi irlandesi Controlfida.
Jonathan Quigley, Carlo Ferrari Ardicini, Giorgio Ghezzi e David Hammond, che sono membri del
Consiglio di Amministrazione della Società, sono anche membri del Consiglio di Amministrazione del
Gestore. Gli altri Consiglieri di Amministrazione del Gestore sono i seguenti:
Alessandro di Carpegna (nato nel 1954) è entrato nel 1981 in Controlfida. Egli è responsabile della
gestione del portafoglio obbligazionario del Gruppo e ha una notevole esperienza di trading di
operazioni su derivati, ivi compreso l'uso di futures, opzioni e swaps.
Michael Boyce è stato un direttore esecutivo di Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited (già
Ulster Bank Investment Services Limited (UBIS) dal 1990. Ha 29 anni di esperienza nel settore dei
servizi finanziari tra cui l’intermediazione mobiliare, la gestione e l'amministrazione dei fondi. Michael è
un membro del Securities Institute e ha partecipato a diverse commissioni presso il Fund Industry
Association di Dublino. A partire dal 31 ottobre 2005, Michael si è di dimesso dalla Northern Trust per
perseguire altri interessi, che includono quello di amministratore indipendente di fondi di nuova
costituzione in Irlanda.
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited svolge il ruolo di segreteria
societaria.
5.3. Il Gestore degli Investimenti
Il Gestore ha nominato Controlfida (Suisse) SA quale Gestore degli Investimenti per tutti i Comparti, in
base ad un Investment Management Agreement (ulteriori dettagli sono indicati alla voce “Elementi
rilevanti del Contratto” di seguito riportati).
Il Gestore degli Investimenti è un membro del gruppo Controlfida. Controlfida è stata istituita nel 1976.
Il gruppo ha ora le proprie attività in Svizzera e in Lussemburgo e attualmente gestisce attività superiori
a Euro 1.000.000.000. Controlfida (Suisse) SA è una società costituita il 26 luglio 1976 secondo le leggi
svizzere ed è autorizzata e regolamentata dalla FINMA.
Il Gestore degli Investimenti offre servizi di gestione patrimoniale e finanziaria e servizi di consulenza
relativi alla gestione dei portafogli a clienti istituzionali e individuali.
Controlfida (Suisse) SA agisce anche come promotore della Società.
5.4. L’Amministratore
Il Gestore ha nominato la Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
quale Amministratore, Conservatore del Registro e Agente di Trasferimento (Administration
Agreement).
L'Amministratore è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 15 giugno 1990 e, come il
Soggetto Depositario, è una controllata indiretta interamente di proprietà della Northern Trust
Corporation. Northern Trust Corporation e le sue controllate costituiscono il Northern Trust Group, una
delle società leader a livello mondiale nella custodia e amministrazione per conto di investitori
22
istituzionali e privati. Al 31 dicembre 2009, il Northern Trust Group aveva al suo attivo in custodia e
amministrazione un patrimonio complessivo superiore a 3.7 trilioni di dollari USA. L'attività principale è
l'Amministrazione della gestione di organismi di investimento collettivi.
L'Amministratore è stato nominato per occuparsi dell’amministrazione ordinaria e degli affari della
Società, comprensivi di processi di sottoscrizione e rimborso, calcolo del Valore del Patrimonio Netto e
del Valore del Patrimonio Netto per Azione, tenuta dei libri e dei registri contabili, erogazione dei
pagamenti, apertura e gestione dei conti a nome della Società e qualsiasi altro adempimento
generalmente eseguito per la gestione di un Comparto. L'Amministratore terrà i conti della Società in
conformità agli International Financial Reporting Standard. L'Amministratore aggiornerà inoltre il registro
degli Azionisti.
L'Amministratore è un fornitore di servizi per la Società e non ha alcuna responsabilità o autorità nel
prendere decisioni di investimento, né può fornire alcuna consulenza in materia d’investimenti, per
quanto riguarda il patrimonio della Società. L'Amministratore non ha alcuna responsabilità nel
sorvegliare il rispetto da parte della Società, del Gestore o del Gestore degli Investimenti di una
qualsiasi delle politiche di investimento o delle restrizioni a cui essi sono soggetti. L'Amministratore è
responsabile e perseguibile solo per i servizi di amministrazione che fornisce alla Società ai sensi
dell’Administration Agreement. L'Amministratore non si assume alcuna responsabilità per eventuali
perdite subite dalla Società a seguito della violazione di tali politiche o restrizioni da parte della Società,
del Gestore o del Gestore degli Investimenti.
5.5. Soggetto Depositario
La Società ha nominato Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Soggetto Depositario del
suo patrimonio in base ad un Custodian Agreement fra la Società e il Soggetto Depositario.
Il Soggetto Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 5 luglio 1990. La sua
attività principale è la fornitura di servizi di deposito a organismi di investimento collettivo del risparmio.
Il Soggetto Depositario è una controllata indiretta interamente di proprietà di Northern Trust
Corporation. Northern Trust Corporation e le sue controllate costituiscono il Northern Trust Group, uno
dei principali leaders mondiali nei servizi di custodia e amministrazione globali per conto di investitori
internazionali e privati. Al 31 dicembre 2009, il Northern Trust Group aveva al suo attivo in custodia e
amministrazione un patrimonio complessivo superiore a 3,4 trilioni di dollari USA.
Il Soggetto Depositario è responsabile della custodia di tutti i beni della Società. La responsabilità del
Soggetto Depositario non sarà limitata dal fatto che essa può affidare a terzi alcune o tutte le attività
nella propria custodia.
5.6. Operazioni di portafoglio e conflitti di interesse
Fatte salve le disposizioni della presente sezione, i Consiglieri di Amministrazione, il Gestore, il Gestore
degli Investimenti, l'Amministratore, il Soggetto Depositario, ogni Azionista e ognuna delle loro rispettive
controllate, affiliate, associate, agenti o delegati (ciascuno di questi definito come “Soggetto Collegato”),
possono concludere contratti e sottoscrivere operazioni finanziarie, bancarie o qualsiasi altra
operazione tra loro o con la Società stessa. Questo include, senza alcun limite, investimenti da parte
della Società in titoli di qualsivoglia Strumento Finanziario di ogni Soggetto Collegato o investimenti da
parte di qualsiasi Soggetto Collegato in qualsiasi azienda o entità e in qualsiasi forma di investimento
che possano far parte del portafoglio del Comparto, o essere interessati a sottoscrivere un contratto o a
partecipare a qualsiasi transazione. Inoltre, qualsiasi Soggetto Collegato può effettuare investimenti e
trattare azioni del Comparto o attività facenti parte del portafoglio di investimenti del patrimonio del
Comparto sia per proprio conto che per conto di terzi.
La liquidità della Società potrà essere depositata, sulla base di quanto indicato dalle disposizioni del
Central Bank Acts, 1942-1998, come di seguito modificato dal Central Bank and Financial Services
Regulatory Authority of Ireland Act 2003, presso un qualsiasi Soggetto Collegato o investita in certificati
23
di deposito o in strumenti bancari emessi da qualsiasi Soggetto Collegato. Operazioni bancarie e
operazioni similari possono anche essere effettuate con o per il tramite di un Soggetto Collegato.
Ogni Soggetto Collegato può agire come agente principale e nella vendita e nell’acquisto di titoli e di
altri investimenti (comprese le operazioni di cambio e di prestito titoli) o nel Comparto in questione.
Non ci sarà nessun obbligo da parte di qualsiasi Soggetto Collegato di rendere conto al Comparto
interessato o agli Azionisti di tale Comparto degli eventuali benefici che ne derivano, a condizione che
tali operazioni siano effettuate alle normali condizioni commerciali di mercato e che siano in linea con lo
scopo di ottenere i migliori interessi degli azionisti di questo Comparto e:
(i)
sia stata ottenuta una valutazione certificata di tale transazione da un professionista
indipendente approvato dal Soggetto Depositario (o in caso di qualsiasi operazione di
questo tipo stipulata dal soggetto Depositario, dai Consiglieri di Amministrazione), o
(ii)
che tale operazione sia stata eseguita alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili
per una transazione organizzata secondo le normali regole in vigore, o
(iii)
se i punti di cui ai (i) e (ii) non sono ragionevolmente possibili, tale transazione sia stata
eseguita a condizione che il Soggetto Depositario (o in caso di qualsiasi operazione di
questo tipo conclusa dal Soggetto Depositario, i Consiglieri di Amministrazione) sia
soddisfatto che le transazioni siano state portate avanti alle normali condizioni
commerciali di mercato.
Nel corso della loro attività il Gestore o il Gestore degli Investimenti possono anche incorrere in
potenziali conflitti di interesse con la Società in circostanze diverse da quelle di cui sopra. In tal caso, il
Gestore e il Gestore degli Investimenti faranno riferimento ai loro obblighi sanciti nel quadro
dell’Administration Agreement o del Management Agreement e, in particolare, all'obbligo di agire per
quanto possibile nel migliore interesse della Società, compatibilmente con i loro obblighi verso altri
clienti, quando effettuano qualsiasi tipo di investimento per il quale possano insorgere conflitti di
interesse, e garantiranno che tali conflitti siano risolti in modo equo tra la Società, il Comparto in
questione e gli altri clienti.
Il Gestore degli Investimenti farà in modo che le opportunità di investimento siano ripartite in modo
equo e corretto tra la Società ed i suoi altri clienti. Nel caso in cui un conflitto di interessi si verificasse, i
Consiglieri di Amministrazione del Gestore degli Investimenti si adopereranno per garantire che tali
conflitti vengano risolti in modo equo.
Poiché le commissioni dei Gestori si basano sul Valore del Patrimonio Netto del Comparto, se il Valore
del Patrimonio Netto del Comparto aumenta in modo da fare incrementare gli onorari dovuti al Gestore,
sorge di conseguenza un conflitto di interessi nei casi in cui il Gestore sia in qualche modo coinvolto
nella determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti del Comparto.
5.7. Soft Commissions
Il Gestore degli Investimenti può effettuare operazioni per il tramite di un altro soggetto con cui il
Gestore degli Investimenti ha un accordo in base al quale tale soggetto, di volta in volta, potrà fornire o
procurare al Gestore beni, servizi o altri benefici quali attività di ricerca e sviluppo, servizi di consulenza,
hardware associato a software specialistici o servizi di ricerca e misurazioni di performance. Nell'ambito
di tali patti, non è previsto il pagamento diretto per tali servizi o benefici, ma in virtù di un accordo il
Gestore degli Investimenti accetta di far fare affari con quella parte. A scanso di equivoci, questi beni e
servizi non comprendono spese di viaggio, di alloggio, eventuali spese per divertimenti, beni e servizi
generali di amministrazione, apparecchiature generali per ufficio o locali, quote di adesione, stipendi dei
dipendenti o pagamenti diretti di denaro. In caso contrario, il Gestore degli Investimenti, a seconda dei
casi, dovrà assicurare che tali disposizioni siano state sostenute allo scopo di fornire servizi di
investimento afferenti al Comparto e che il broker/controparte ha accettato di fornire il migliore servizio
possibile al Comparto in questione. Dettagli di eventuali accordi di Soft Commissions saranno divulgati
nelle relazioni periodiche dei relativi Comparti.
24
6.
OPERAZIONI SU AZIONI
6.1
Sottoscrizione di Azioni
Ai sensi dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di disporre l'emissione
di Azioni e di creare nuove classi di Azioni (in conformità ai requisiti del’Ente di Regolamentazione dei
Servizi Finanziari) e hanno assoluta discrezionalità nell’accettare o rifiutare in tutto o in parte le
domande di sottoscrizione di Azioni.
Emissioni di Azioni saranno normalmente effettuate in un Giorno di Negoziazione. I Giorni di
Negoziazione e le date di scadenza per ciascun Comparto sono specificati nel rispettivo Supplemento.
L’iniziale richiesta di sottoscrizione di Azioni deve essere presentata in originale per iscritto o via fax
all'Amministratore, a condizione che il Modulo di Sottoscrizione pervenga tempestivamente in originale
(unitamente alla documentazione che attesta i controlli anti-riciclaggio). Sottoscrizioni successive (ad
esempio, successivamente ad un acquisto iniziale di Azioni all'interno di un Comparto) possono essere
effettuate via fax senza la necessità di presentare i documentati originali, a condizione che tali mezzi
siano conformi a quanto previsto dalle disposizioni dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Un azionista deve fornire le seguenti informazioni:
6.1.1.
il nome dell’azionista e il numero di conto e l'indirizzo e/o numero di fax a cui la Contract Note –
Comunicazione di Sottoscrizione dovrà essere inviata;
6.1.2.
il nome del Comparto e la classe di Azioni oggetto della sottoscrizione;
6.1.3.
la quantità di denaro o di Azioni che viene investita;
6.1.4.
una dichiarazione concernente le modalità dell’eventuale regolamento, e
6.1.5.
la conferma che la domanda è stata fatta in conformità con i termini e le condizioni indicati nel
Prospetto più recente.
Le domande pervenute dopo il Termine di Negoziazione si considerano pervenute entro il successivo
Giorno di Negoziazione, a meno che i Consiglieri di Amministrazione non si accordino diversamente in
circostanze eccezionali e solo a condizione che esse siano pervenute entro il Momento di Valutazione
del medesimo Giorno di Negoziazione, Le domande di sottoscrizione saranno irrevocabili, a meno che i
Consiglieri di Amministrazione, o un delegato, non si accordino diversamente. Se richiesto, i Consiglieri
di Amministrazione possono, a loro assoluta discrezione e subordinatamente alla previa approvazione
del Soggetto Depositario e previa notifica ai soci, decidere di designare ulteriori Giorni di Negoziazione
e conseguenti Momenti di Valutazione, aperti a tutti gli Azionisti, per l'acquisto di Azioni relative a
qualsiasi Comparto.
Nel Supplemento del singolo Comparto sarà indicato l'Investimento Iniziale Minimo e la Quota Minima
di Partecipazione di ciascun Comparto, se previsto, che possono essere sottoscritti da ciascun
investitore nella domanda di sottoscrizione iniziale.
Potranno essere emesse frazioni di Azioni fino alla terza cifra decimale. Importi sottoscritti che
rappresentano piccole frazioni di Azioni non saranno restituiti al richiedente ma conservati come parte
del patrimonio del Comparto.
Il Modulo di Sottoscrizione contiene alcune condizioni riguardanti la procedura di sottoscrizione di
Azioni della Società e alcune indennità in favore della Società, del Gestore, del Comparto,
dell'Amministratore, del Soggetto Depositario e degli altri azionisti per eventuali perdite da essi subite in
relazione ad alcuni sottoscrittori che abbiano acquistato o detenuto Azioni.
Se la Domanda di Sottoscrizione viene respinta, l'Amministratore restituirà il denaro indicato nel modulo
mediante trasferimento elettronico in accredito presso il conto corrente da cui è stato pagato l’importo,
entro due giorni lavorativi dalla domanda respinta, a spese e rischio del richiedente.
25
6.2.
Prezzo di Emissione
Il Prezzo Iniziale di Offerta delle Azioni di ciascun Comparto è l'importo indicato nel Supplemento del
rispettivo Comparto.
Il Prezzo di Offerta delle Azioni di qualsiasi Comparto al quale saranno sottoscritte nei giorni successivi
al Primo Periodo di Offerta è calcolato determinando il Valore del Patrimonio Netto per Azione di quella
specifica classe di Azioni in quel determinato Giorno di Negoziazione.
L'Amministratore può, per calcolare il prezzo di offerta, includere nel Valore del Patrimonio Netto per
ciascun Comparto un costo per gli oneri fiscali e di acquisto.
Un Costo di Ingresso, da calcolarsi su tale prezzo (non superiore al 2% del prezzo di emissione), come
è indicato nel Supplemento di ogni Comparto, può essere imputato dalla Società a titolo di versamento
al Gestore degli Investimenti per l'emissione di Azioni, con il quale il Gestore degli Investimenti può, ad
esempio, pagare le eventuali commissioni agli intermediari finanziari. A sua discrezione, la Società può
rinunciare ad addebitare questo Costo di Ingresso.
6.3.
Leva Anti-Diluizione
Rispetto a ciascun Comparto, i Consiglieri di Amministrazione, nel caso in cui vi fosse una
sottoscrizione netta o un rimborso netto in qualsiasi Giorno di Negoziazione, possono procedere ad
eseguire le eventuali correzioni che essi ritengano giuste ed eque, a titolo di deduzione o di incremento,
a seconda dei casi, o del Valore del Patrimonio Netto per Azione o del prezzo di sottoscrizione o del
prezzo di rimborso delle Azioni del Comparto in questione. Tale adeguamento, mediante l'aggiunta o la
detrazione di una leva anti-diluizione, sarà effettuato nei confronti delle sottoscrizioni e/o dei rimborsi, al
fine di coprire le spese di gestione e di preservare il valore delle attività sottostanti del Comparto.
6.4.
Pagamento delle Azioni
Il pagamento deve essere effettuato mediante trasferimento elettronico di fondi nella valuta di
denominazione della rispettiva classe di Azioni. L'Amministratore può, a sua discrezione, accettare il
pagamento in altre valute, ma tali pagamenti saranno convertiti nella valuta di denominazione della
rispettiva classe di Azioni, al tasso di cambio corrente a disposizione dell’Amministratore e solo
l’importo netto (al netto dei costi di conversione) sarà impiegato per l'acquisto di Azioni al prossimo
Giorno di Negoziazione. Questo può comportare un ritardo nell’evasione della domanda.
6.5.
Problematiche particolari
I Consiglieri di Amministrazione possono, a loro assoluta discrezione, a condizione che siano certi di
non arrecare alcun pregiudizio a nessun Azionista e in ottemperanza alle disposizioni dei Companies
Acts 1963-2009 irlandesi, assegnare Azioni in un Comparto a fronte del conferimento al Soggetto
Depositario, per conto del Comparto, di investimenti che entrerebbero a far parte del patrimonio del
rispettivo Comparto. Le attività da trasferire al rispettivo Comparto devono essere investimenti
considerati conformi agli obiettivi di investimento, alle politiche ed ai limiti di investimento del Comparto.
Il numero di azioni da emettere in questo modo è il numero che sarebbe stato emesso (unitamente al
relativo costo d’ingresso), durante il Giorno di Negoziazione, a fronte del pagamento di una somma
equivalente al valore degli investimenti. Il valore degli investimenti da conferire è calcolato applicando i
metodi di valutazione descritti al capitolo “Calcolo del Valore del Patrimonio Netto/Valutazione delle
Attività”.
6.6.
Disposizioni Antiriciclaggio
26
Le misure previste nel “Criminal Justice Act, 1994” irlandese, volte alla prevenzione del riciclaggio,
richiedono una verifica dettagliata dell'identità di ciascun sottoscrittore; ad esempio potrebbe venir
richiesto ad una persona di produrre una copia del suo passaporto o carta d'identità nonché una prova
del suo indirizzo, come una fattura o un estratto conto bancario e della sua data di nascita. In caso di
sottoscrizioni da parte di società, può venir richiesta la presentazione di una copia autenticata dell’atto
costitutivo (e di qualsiasi cambiamento di denominazione), dello statuto (o equivalente) nonché nomi,
occupazioni, date di nascita, residenza e indirizzi personali e professionali dei consiglieri di
amministrazione della società.
L'Amministratore si riserva il diritto di chiedere informazioni utili al fine di verificare l'identità del
sottoscrittore o qualsiasi altra informazione utile ritenuta necessaria. Ogni sottoscrittore è consapevole
che la Società e il suo incaricato non sono responsabili per ogni danno derivante dalla mancata
esecuzione o da un ritardo nell’esame della sua domanda di sottoscrizione di Azioni o richiesta di
rimborso se tali informazioni e la documentazione così come richiesto dalla Società o dai suoi incaricati
non sono stati forniti dal sottoscrittore. Se la domanda è respinta, l'Amministratore restituirà
l’ammontare indicato nella domanda di sottoscrizione o il saldo mediante assegno o trasferimento
elettronico sul conto corrente da cui è stato pagato, a spese e rischio del sottoscrittore.
6.7.
Limitazioni alle sottoscrizioni
Le Azioni non possono essere emesse o vendute dalla Società nel periodo in cui il calcolo del Valore
del Patrimonio Netto del Comparto di riferimento è sospeso, secondo le modalità descritte nel capitolo
“Sospensione del calcolo del Valore del Patrimonio Netto”. I sottoscrittori delle Azioni saranno informati
di tale rinvio e, se le loro domande di sottoscrizione non sono state ritirate, saranno prese in
considerazione il Giorno di Negoziazione successivo alla cessazione delle misure di sospensione.
Le Azioni non possono essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti o
acquistate o detenute da o per U.S. Person (fatte salve alcune eccezioni consentite in base alle leggi
degli Stati Uniti).
6.8.
Rimborso di Azioni
Le richieste di rimborso di Azioni devono essere presentate tramite fax o per telefono all’Amministratore
e, in caso di richieste per iscritto, devono indicare il rispettivo numero di fax, numero di conto corrente,
Comparto, classe di Azioni e ogni altra informazione che l'Amministratore possa ragionevolmente
richiedere. Una richiesta via fax sarà trattata unicamente nel caso in cui il pagamento sia effettuato sul
conto corrente indicato all’atto della sottoscrizione. Nel caso di una richiesta di rimborso l’Azionista
deve fornire le seguenti informazioni:
6.8.1.
nome dell’Azionista, numero di conto e indirizzo e/o numero di fax al quale dovrà essere inviata
la Contract Note – Comunicazione di rimborso;
6.8.2.
classe di Azioni da rimborsare e
6.8.3.
conferma che la richiesta di rimborso è stata fatta in conformità ai termini ed alle condizioni del
Prospetto più recente.
Le richieste di rimborso pervenute via fax saranno trattate unicamente a condizione che il nome
dell’Azionista e il numero di conto corrente, nonché l'indirizzo e/o il numero di fax corrispondano a
quello del rispettivo Azionista registrati negli archivi dell'Amministratore. Qualora l'azionista indichi che
la Contract Note – Comunicazione di rimborso debba essere inviata ad un nome e/o indirizzo differenti
da quelli registrati presso l'Amministratore, l’Azionista deve presentare una conferma scritta di questi
cambiamenti che l’Amministratore deve recepire prima che l'ordine sia elaborato.
Le richieste ricevute durante o prima della scadenza del Termine di Negoziazione, come indicato in
27
questa sezione e nel rispettivo Supplemento, saranno trattate di norma nel rispettivo Giorno di
Negoziazione. Le richieste di rimborso pervenute dopo il Termine di Negoziazione ed unicamente in
circostanze eccezionali, a meno che i Consiglieri di Amministrazione non stabiliscano diversamente, ma
comunque pervenute prima del rispettivo Momento di Valutazione, saranno trattate al Giorno di
Negoziazione successivo.
In nessun caso il ricavato di un’operazione di rimborso sarà pagato prima che il modulo di richiesta di
rimborso in originale sia pervenuto dall'investitore, che sia stata fornita all’Amministratore tutta la
necessaria documentazione anti-riciclaggio e che le procedure anti-riciclaggio siano state completate.
Il sottoscrittore non potrà recedere da una richiesta di rimborso dopo l'accettazione da parte
dell'Amministratore. Se richiesto, i Consiglieri di Amministrazione possono, a loro assoluta discrezione,
fatta salva la previa approvazione del Soggetto Depositario e previa notifica agli Azionisti, decidere di
stabilire ulteriori Giorni di Negoziazione e quindi successivi Momenti di Valutazione, aperti a tutti gli
Azionisti del rispettivo Comparto, per il rimborso di Azioni di qualsiasi Comparto.
L'Amministratore può rifiutare di eseguire una richiesta di rimborso se questa avesse l'effetto di ridurre il
valore del patrimonio azionario di un Comparto al di sotto della Quota Minima di Partecipazione
necessaria per quella classe di Azioni del rispettivo Comparto. Qualsiasi richiesta di rimborso da parte
di un Azionista che avesse un tale effetto può essere considerata dalla Società come una richiesta di
rimborso della totalità della partecipazione dell’Azionista per quella classe di Azioni.
L'Amministratore non accetterà domande di rimborso incomplete, fino a che non siano state ottenute
tutte le informazioni necessarie.
6.9.
Prezzo di Rimborso
Il prezzo a cui le Azioni saranno rimborsate al Giorno di Negoziazione è calcolato valutando il Valore
del Patrimonio Netto per la classe di Azioni considerata e, se del caso, detraendo dal calcolo gli oneri
fiscali e i costi di vendita. La modalità di determinazione del Valore del Patrimonio Netto di un
Comparto e il Valore del Patrimonio Netto per Azione di ogni classe di Azioni di un Comparto è stabilita
nello Statuto e descritta nel presente documento al capitolo “Calcolo del Valore del Patrimonio
Netto/valutazione delle attività”.
Qualora venga presentata una richiesta di rimborso da parte di un soggetto passivo d’imposta
irlandese o da parte di un soggetto che agisce in nome e per conto di un soggetto passivo d’imposta
irlandese, la Società deve dedurre dal ricavato dell’operazione di rimborso un importo pari all'imposta
dovuta all’Agenzia delle Entrate irlandese in relazione alla transazione in oggetto.
Inoltre, l'Amministratore potrebbe, nel calcolare il prezzo di rimborso, dedurre l'importo che ritiene
essere giusto ed equo, approvato dal Soggetto Depositario, per le richieste di rimborso che richiedano
penali per monetizzare i depositi o il realizzo di investimenti ad un importo inferiore per soddisfare tali
richieste di rimborso o, nel caso in cui la Società si indebiti per soddisfare la richiesta di rimborso per
conto del rispettivo Comparto, dedurre una somma per sostenere i costi di tali prestiti.
Un Costo di Rimborso di tale importo (non superiore al 3% del prezzo di rimborso delle Azioni e che
può essere oggetto di un periodo minimo di detenzione), come indicato nel Supplemento del rispettivo
Comparto, può essere addebitato dalla Società per il pagamento alla Società o ai suoi rappresentanti
per conto del rispettivo Comparto.
6.10. Pagamento dei ricavi da rimbroso
L'importo dovuto di Rimborso delle Azioni sarà pagato mediante trasferimento elettronico su un conto
corrente a nome dell’Azionista nella valuta di denominazione della Classe di Azioni del rispettivo
28
Comparto (o in altra valuta qualora i Consiglieri d’Amministrazione siano d'accordo) al Giorno di
Regolamento. Il pagamento dei proventi del Rimborso saranno effettuati nei confronti dell’Azionista
registrato negli archivi dell’Amministratore o in favore degli Azionisti cointestati registrati presso i
medesimi archivi se del caso.
6.11. Limitazioni ai Rimborsi
La Società non può consentire il Rimborso delle Azioni di un Comparto durante il periodo in cui il
calcolo del Valore Patrimoniale Netto del rispettivo Comparto è sospeso in base alle modalità descritte
nella sezione “Sospensione del calcolo del Valore del Patrimonio Netto”. Coloro che abbiano
richiesto il Rimborso delle Azioni saranno informati di tale rinvio e, se le loro domande di rimborso non
sono state ritirate, saranno prese in considerazione il Giorno di Negoziazione successivo alla
cessazione della sospensione.
I Consiglieri di Amministrazione hanno il diritto di limitare il numero di Azioni di un Comparto oggetto di
operazioni di Rimborso in un qualsiasi Giorno di Negoziazione ad Azioni rappresentanti il 10% del
Valore totale del Patrimonio Netto del Comparto, in quello specifico Giorno di Negoziazione. Un
preavviso relativo ad ogni riduzione di tale limite sarà comunicato agli Azionisti. In questo caso, la
limitazione si applica pro rata, in modo che tutti gli Azionisti che desiderano ottenere il rimborso delle
quote di Azioni di quel Comparto in quel Giorno di Negoziazione ottengano la medesima proporzione di
tali Azioni. Le Azioni non rimborsate, ma che altrimenti sarebbero state rimborsate, saranno oggetto di
Rimborso il Giorno di Negoziazione successivo, in modo prioritario (su base proporzionale) rispetto alle
Domande di Rimborso pervenute successivamente. Se le richieste di Rimborso dovessero essere così
riportate, l'Amministratore deve informare gli Azionisti interessati.
Lo Statuto contiene disposizioni speciali per il caso in cui una richiesta di Rimborso pervenuta da un
Azionista riguardasse il Rimborso di Azioni, rimborsate dalla Società in uno specifico Giorno di
Negoziazione, che rappresentino più del 5% del Valore del Patrimonio Netto del Comparto. In tal caso,
la Società può soddisfare la richiesta di Rimborso in tutto o in parte tramite una distribuzione degli
investimenti del rispettivo Comparto, a condizione che tale distribuzione non sia pregiudizievole per gli
interessi degli altri Azionisti del Comparto. Nel caso in cui l'Azionista richiedente tale Rimborso sia stato
informato dell'intenzione della Società di soddisfare la richiesta di Rimborso tramite tale assegnazione
di Investimenti, può richiedere che la Società, invece di trasferire tali investimenti, provveda alla loro
vendita e al pagamento dei proventi di vendita all'Azionista al netto di tutti i costi sostenuti in relazione a
tale vendita. L’Asset Allocation è soggetta all'approvazione del Soggetto Depositario.
Le Domande di Rimborso in relazione ad Azioni che rappresentano meno del 5% del Valore del
Patrimonio Netto del Comparto possono anche essere soddisfatte in tutto o in parte tramite una
distribuzione degli investimenti del rispettivo Comparto, ove il consenso degli Azionisti interessati al
rimborso sia prestato nel modo indicato.
6.12. Rimborsi Obbligatori
La Società dovrà obbligatoriamente rimborsare la totalità delle Azioni di un Comparto se il Valore del
Patrimonio Netto del rispettivo Comparto risulta inferiore alla Dimensione Minima del Comparto (se
esistente) indicata in ogni Supplemento.
La Società si riserva il diritto di rimborsare qualsiasi Azione del rispettivo Comparto che sia o che
divenga di proprietà, direttamente o indirettamente, di una U.S. Person (a meno di una deroga ai sensi
delle leggi statunitensi sulla sicurezza), di qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni (o di altra età che
i Consiglieri di Amministrazione riterranno adeguata) o di qualsiasi altra persona che violi qualsiasi
legge o requisito di qualsiasi Paese o Autorità governativa o in virtù dei quali la persona non sia
legittimata a detenere tali azioni o rischi di far si che il rispettivo Comparto incorra in responsabilità
fiscali o in svantaggi legali o amministrativi o materiali che il rispettivo Comparto non avrebbe sostenuto
o subito altrimenti.
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La Società dovrà, al fine della riscossione dell’imposta irlandese, rimborsareare e cancellare le Azioni
detenute da soggetti passivi d’imposta irlandesi o detenute da persone che operano in nome e per
conto di soggetti passivi d’imposta irlandesi, nel caso in cui si verifichi un evento fiscalmente imponibile
e di conseguenza pagare l’imposta originata all’Agenzia delle Entrate irlandese.
6.13. Conversione di Azioni
Agli Azionisti sarà data l’opportunità di scambiare in qualsiasi Giorno di Negoziazione, in tutto o in
parte, le Azioni di qualsiasi classe di qualsiasi Comparto (la classe originaria) con Azioni di un'altra
classe offerte in quel Giorno (la nuova classe) (come ad esempio Azioni di una classe dello stesso
Comparto o di un Comparto diverso), a condizione che siano stati soddisfatti tutti i criteri per la
sottoscrizione delle Azioni della nuova Classe e che sia stato dato un congruo preavviso
all'Amministratore prima del Termine di Negoziazione del rispettivo Giorno di Negoziazione. I
Consiglieri di Amministrazione potranno comunque, a loro discrezione e solo in circostanze eccezionali,
decidere di accettare le Domande di Conversione pervenute dopo il rispettivo Termine di Negoziazione,
a condizione che siano state ricevute prima del Momento di Valutazione. Le disposizioni generali e le
procedure relative all’emissione e al rimborso di Azioni si applicano anche alle conversioni, salvo per
quanto riguarda le spese dovute, i cui dettagli sono riportati qui di seguito e nel rispettivo Supplemento.
All’atto della richiesta di Conversione di Azioni quale prima sottoscrizione in un Comparto, gli Azionisti
sono tenuti ad assicurarsi che il valore delle Azioni scambiate sia uguale o superiore all'Investimento
Iniziale Minimo per la corrispondente nuova Classe, come specificato nel Supplemento del rispettivo
Comparto. Nel caso di una conversione parziale di una partecipazione, il valore della partecipazione
residua deve essere almeno pari alla Quota Minima di Partecipazione della classe originaria.
Il numero di Azioni della nuova classe da emettere sarà calcolato secondo la seguente formula:
S = [R x (RP x ER)] - F
-------------------------SP
dove:
R
=
numero di Azioni della classe originaria oggetto di conversione;
S
=
numero di Azioni da emettere della nuova classe;
RP =
prezzo di Rimborso per Azione della classe Originaria al Momento di Valutazione per il
rispettivo Giorno di Negoziazione;
ER =
pari ad 1 in caso di uno scambio di Azioni denominate nella stessa Valuta di Base. In qualsiasi
altro caso, è il fattore di conversione valutaria determinato dal Consiglio di Amministrazione al
Momento di Valutazione nel Giorno di Negoziazione, in quanto rappresentativo del tasso
effettivo di cambio applicato al trasferimento delle attività relative alle Classi di Azioni originarie
e nuove, dopo aver corretto tale tasso allo scopo di incorporare gli effettivi costi di tale
trasferimento;
PS =
il prezzo di emissione per Azione della nuova classe di Azioni come determinato al Momento di
Valutazione nel Giorno di Negoziazione e
F
costo di scambio (se presente) da pagare per lo scambio di Azioni.
=
Qualora vi sia una conversione di Azioni, le Azioni della nuova classe saranno assegnate ed emesse
nel rispetto ed in proporzione alle Azioni della classe originaria, con una proporzione S a R.
La Società può imputare un costo di conversione di tale importo (se esistente), come specificato nel
rispettivo Supplemento, in percentuale del prezzo di Rimborso delle azioni scambiate, a titolo di
pagamento alla Società stessa o ai suoi rappresentanti per conto del rispettivo Comparto in relazione
alla Conversione delle Azioni.
30
6.14. Limitazioni nella Conversione
Le Azioni non possono essere convertite nel corso di un periodo in cui il calcolo del Valore del
Patrimonio Netto del Comparto o dei Comparti è sospeso, secondo quanto descritto nel successivo
capitolo “Sospensione del calcolo del Valore del Patrimonio Netto”. Coloro i quali sono interessati
alla Conversione delle Azioni saranno informati di tale rinvio e, se le loro domande di Conversione non
sono state ritirate, saranno prese in considerazione il Giorno di Negoziazione successivo alla
cessazione della sospensione.
6.15. Calcolo del Valore del Patrimonio Netto/valutazione delle attività
Il Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto è calcolato dall'Amministratore al Momento di
Valutazione di ogni Giorno di Negoziazione valorizzando il patrimonio attivo del Comparto e
sottraendone le passività. Se il Comparto è composto da più classi di Azioni, il Valore del Patrimonio
Netto per Azione di ogni classe è calcolato dall'Amministratore valutando il Valore del Patrimonio Netto
al Momento di Valutazione per quel Comparto nel rispettivo Giorno di Valutazione e determinando la
quota del Valore del Patrimonio Netto attribuibile alla rispettiva classe di Azioni. Il Valore del Patrimonio
Netto per Azione della rispettiva classe è calcolato determinando la proporzione del Valore del
Patrimonio Netto del Comparto che è attribuibile alla rispettiva classe al Momento di Valutazione e
dividendo questa somma per il numero totale di Azioni della rispettiva classe in emissione al rispettivo
Momento di Valutazione. Il Momento di Valutazione per ciascun Comparto è stabilito nel Supplemento
del rispettivo Comparto. Il Valore del Patrimonio Netto per Azione è la somma risultante arrotondata a
tre cifre decimali.
Il prezzo al quale le Azioni saranno rimborsate in un Giorno di Negoziazione si basa anche sul Valore
del Patrimonio Netto per Azione della rispettiva classe.
Lo Statuto prevede il metodo di valutazione delle attività e delle passività di ciascun Comparto e del
Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto.
Lo Statuto prevede che il valore degli investimenti quotati o negoziati su un Mercato è l'ultimo prezzo
negoziato al rispettivo Momento di Valutazione. Nei casi in cui tali investimenti siano quotati o negoziati
su o in base alle norme di più di un Mercato, il Consiglio di Amministrazione, a sua assoluta
discrezione, può selezionare il Mercato che, a suo avviso, rappresenta il Mercato principale per tali
investimenti per le finalità di cui sopra.
Il valore di un qualsiasi investimento che non è quotato o negoziato su un Mercato, o di un qualsiasi
investimento che normalmente è quotato o negoziato su un Mercato, ma per il quale nessun prezzo è al
momento disponibile o il cui prezzo attuale non rappresenta a giudizio dei Consiglieri di
Amministrazione un equo valore di mercato, è il probabile valore di realizzo stimato, con cura e in
buona fede, dai Consiglieri di Amministrazione o da un professionista competente (che può
comprendere il Gestore degli Investimenti) nominato dei Consiglieri di Amministrazione e approvato, a
tale scopo, dal Soggetto Depositario.
In generale, lo Statuto prevede che la liquidità e le altre attività liquide siano valutate al loro importo
nominale maggiorato degli interessi maturati. Certificati di deposito, treasury bills, titoli del mercato
monetario, effetti commerciali e altri Strumenti negoziabili, dovrebbero essere singolarmente valutati in
ciascun Momento di Valutazione al prezzo ultimo negoziato sul Mercato su cui tali Strumenti Finanziari
sono negoziati o ammessi alla negoziazione (Mercato corrispondente all’unico mercato in cui sono
negoziati ovvero a quello considerato del Consiglio di Amministrazione come il principale in cui le
attività in questione sono quotate o negoziate) unitamente agli eventuali interessi maturati dalla data in
cui sono stati acquisiti.
Contratti a termine sulle divise e contratti swap su tassi di interesse dovrebbero essere valutati con il
31
medesimo metodo di valutazione dei contratti di Strumenti derivati over-the-counter oppure utilizzando
quotazioni di mercato liberamente disponibili.
Il valore di un contratto derivato over-the-counter dovrebbe essere fornito dalla controparte di tali
contratti e valutato giorno per giorno e al Momento di Valutazione. La valutazione sarà approvata e
verificata settimanalmente da un’entità indipendente dalla controparte, che è stata nominata, a tale
scopo, dal Soggetto Depositario. Una valutazione alternativa può essere utilizzata dal Comparto, a
condizione che il Comparto segua la best practice internazionale e adotti specifici principi di valutazione
emanati da organizzazioni internazionali quali IOSCO e AIMA. Qualsiasi valutazione alternativa deve
essere fornita da un professionista competente nominato dal Consiglio di Amministrazione e approvato,
a tale scopo, dal Soggetto Depositario. Qualsiasi valutazione alternativa dovrà essere fornita giorno per
giorno e dovrà essere riconciliata con la valutazione della controparte su base mensile. Qualora vi
siano differenze rilevanti, queste devono essere prontamente analizzate e spiegate.
Il valore di un contratto futures sulla valuta, sull’indice dei prezzi azionari nonchè il valore delle opzioni
e di altri contratti derivati è dato dal prezzo di regolamento, così come determinato dal Mercato,
calcolato al rispettivo Momento di Valutazione; se non è pratica di quel mercato fornire un prezzo di
regolamento o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale soluzione per il prezzo dello Strumento derivato
non sia disponibile, dovrà attribuirsi ad esso il valore di probabile realizzo, stimato con la massima cura
e buona fede dai Consiglieri di Amministrazione o da un professionista competente nominato dal
Consiglio di Amministrazione, a condizione che tale professionista sia approvato per tale scopo dal
Soggetto Depositario.
Il valore delle quote o delle azioni o di altre forme similari di partecipazione in organismi di investimento
collettivo del risparmio, che prevedono che le azioni o le quote o le altre forme similari di partecipazione
ivi indicate siano rimborsate su opzione del titolare dal patrimonio di tale organismo, deve essere
l'ultimo valore del patrimonio netto disponibile per quota o per azione o per altre similari forme di
partecipazione pubblicate dall’organismo di investimento collettivo del risparmio, come determinato al
Momento di Valutazione o al più recente prezzo di offerta pubblicato dall’organismo di investimento
collettivo del risparmio.
Nel caso di un fondo del mercato monetario, i Consiglieri di Amministrazione o i loro incaricati possono
valutare qualsiasi investimento sulla base del metodo del costo ammortizzato. Il metodo del costo
ammortizzato può essere utilizzato solo in relazione ai Comparti che si conformano ai requisiti dell’Ente
di Regolamentazione dei Servizi Finanziari per gli OICR monetari e ove la revisione della valutazione
del costo ammortizzato in confronto alla valutazione di mercato può essere adottata in conformità con
le linee guida dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Qualora un Comparto che non sia di tipo monetario investa in Strumenti del Mercato Monetario, tali
Strumenti possono essere valutati su base ammortizzata in conformità con i requisiti dell’Ente di
Regolamentazione dei Servizi Finanziari.
Nonostante le regole di valutazione che precedono, in caso di raccolta netta positiva sostanziale e
ricorrente (cioè laddove il totale delle Azioni sottoscritte di un Comparto supera il totale dele azioni
rimborsate), i Consiglieri di Amministrazione possono correggere il Valore del Patrimonio Netto per
Azione al fine di valutare il valore delle attività del Comparto, utilizzando i prezzi d’offerta lettera di
mercato (prezzo offerta) più bassi al rispettivo Momento di Valutazione al fine di preservare il valore
della partecipazione degli Azionisti permanenti. In caso di rimborso netto sostanziale o ricorrente (cioè
laddove il totale dei rimborsi delle Azioni di un Comparto supera il totale delle Azioni sottoscritte), i
Consiglieri di Amministrazione possono correggere il Valore del Patrimonio Netto per Azione per
riflettere il valore delle attività del Comparto, utilizzando i prezzi d’offerta denaro di mercato (prezzo di
domanda) più bassi al Momento di Valutazione al fine di preservare il valore della partecipazione degli
Azionisti permanenti.
Nel caso in cui un valore particolare non sia accertabile così come previsto in precedenza o se i
Consiglieri di Amministrazione considerano che un altro metodo di valutazione rifletta meglio il valore
corretto dei rispettivi investimenti, sarà adottato il metodo di valutazione dei rispettivi investimenti
32
determinato in piena discrezionalità dal Consiglio di Amministrazione, purchè tale metodo di valutazione
sia approvato dal Soggetto Depositario. I criteri di valutazione della Società saranno applicati in modo
coerente durante tutto il periodo di esistenza della Società: vi dovrà anche essere coerenza nelle
politiche adottate tra le diverse categorie di attività.
Nonostante le generalità di quanto precede, i Consiglieri di Amministrazione possono, con
l'approvazione del Soggetto Depositario, rettificare il valore di ogni attività finanziaria in portafoglio in
ordine alla valuta, al tasso d'interesse applicabile, al tasso previsto del dividendo, alla scadenza, alla
commerciabilità, alla liquidità e/o ad altri fattori che essi ritengano rilevanti e che inducano a ritenere
tale rettifica necessaria per riflettere il valore corretto della attività stessa al rispettivo Momento di
Valutazione.
Qualsiasi valore non espresso nella Valuta di Base del rispettivo Comparto (sia che si tratti di un
investimento sia di liquidità) ed eventuali prestiti in valute diverse da quella di base sono convertiti nella
Valuta di Base al tasso che il Soggetto Depositario considera come adeguato nella fattispecie.
6.16. Sospensione del Calcolo del Valore del Patrimonio Netto
I Consiglieri di Amministrazione possono, in qualsiasi momento, sospendere temporaneamente il
calcolo del Valore del Patrimonio Netto di qualsiasi Comparto e/o la sottoscrizione, il rimborso e la
conversione di Azioni e/o il pagamento dei rimborsi durante:
6.16.1. qualsiasi periodo durante il quale ciascuno dei mercati su cui una parte sostanziale degli
investimenti del rispettivo Comparto viene di volta in volta quotata o negoziata sia chiuso,
tranne che per le vacanze ordinarie, ovvero durante il quale le contrattazioni sono limitate o
sospese, oppure
6.16.2. qualsiasi periodo in cui, a seguito di eventi politici, economici, militari o di natura monetaria o in
qualsiasi circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e del potere dei Consiglieri di
Amministrazione, non sia ragionevolmente possibile la messa a diposizione o la valutazione di
una parte sostanziale degli investimenti del rispettivo Comparto senza serio pregiudizio degli
interessi degli Azionisti del rispettivo Comparto o se, a parere dei Consiglieri di
Amministrazione, il Valore del Patrimonio Netto del Comparto non possa essere calcolato in
modo equo, oppure
6.16.3. un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il
prezzo di una parte sostanziale degli investimenti del rispettivo Comparto, o quando, per
qualsiasi altra ragione, i prezzi correnti sui diversi Mercati di ciascuno degli investimenti del
rispettivo Comparto non possano essere prontamente e accuratamente accertati, oppure
6.16.4. qualsiasi periodo in cui qualsiasi trasferimento di fondi coinvolti nel realizzo o nell’acquisizione
di investimenti del rispettivo Comparto non può, a giudizio dei Consiglieri di Amministrazione,
essere effettuato a prezzi o tassi di cambio normali, oppure
6.16.5. qualsiasi periodo in cui i Consiglieri di Amministrazione non sono in grado di rimpatriare i fondi
necessari per l'effettuazione dei pagamenti dovuti per il rimborso di quote del rispettivo
Comparto, oppure
6.16.6. qualsiasi periodo in cui i Consiglieri di Amministrazione ritengono che ciò sia nel miglior
interesse del rispettivo Comparto, oppure
6.16.7. in seguito alla diffusione agli Azionisti di un avviso di un'assemblea generale durante la quale
sarà valutata una delibera che propone lo scioglimento della Società o la liquidazione del
rispettivo Comparto.
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Ove possibile, saranno adottate tutte le misure ragionevoli per concludere qualsiasi periodo di
sospensione a termine nel minor tempo possibile.
Gli Azionisti che hanno richiesto la sottoscrizione o il rimborso di Azioni di qualsiasi classe o la
conversione delle azioni di una classe ad un'altra saranno avvisati del provvedimento di sospensione
nel modo deciso dagli Amministratori e, se non ritirate e comunque soggette ai limiti sopra indicati, le
loro richieste saranno trattate durante il primo Giorno di Negoziazione utile dopo la revoca della
sospensione. Ogni sospensione delle valutazioni e/o dei Rimborsi sarà notificata nello stesso Giorno
Lavorativo all’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari e sarà comunicata senza ritardo alle
competenti autorità degli Stati Membri in cui le Azioni del rispetivo Comparto sono commercializzate.
6.17. Forma e trasferimento delle Azioni
Le Azioni sono dematerializzate. Le Contract Notes – Comunicazioni di Rimborso o di Sottoscrizione,
che forniscono i dettagli dell’operazione, saranno generalmente emesse entro 10 Giorni Lavorativi dal
rispettivo Giorno di Negoziazione. Lettere di conferma comprovanti l'iscrizione nel registro degli
Azionisti saranno emesse in forma scritta entro trenta (30) giorni lavorativi dal rispettivo Giorno di
Negoziazione, previa ricezione di tutta la documentazione originale richiesta dall'Amministratore: non
saranno rilasciati certificati azionari.
Le Azioni in ciascun Comparto saranno trasferibili con scrittura privata senza formalità o in qualsiasi
altra forma approvata dai Consiglieri di Amministrazione e firmata dal soggetto cedente (o, nel caso di
trasferimento da un organo aziendale, da questi firmato o suggellato a nome della Società). Al
cessionario sarà richiesto di compilare un modulo di sottoscrizione e di fornire qualsiasi altra
documentazione che l’Amministratore possa ragionevolmente richiedere. In caso di decesso di uno
degli Azionisti cointestatari, l’erede o gli eventuali eredi saranno, per la Società, l’unica persona o le
uniche persone che avranno titolo o legittimazione verso le Azioni registrate a nome di tali Azionisti
cointestatari.
Le Azioni di qualsiasi Comparto non possono essere trasferite a (i) una U.S. Person (eccetto nei casi e
ai sensi dell'esenzione prevista dalle leggi statunitensi sulla sicurezza) o (ii) a qualsiasi persona che
possa aver violato qualsiasi legge o requisito di qualsiasi paese o autorità governativa o in virtù del
quale tale persona non sia considerata legittimata a possedere Azioni o (iii) a qualsiasi persona che,
qualora, a insindacabile giudizio dei Consiglieri di Amministrazione, possa comportare per il Comparto
la possibilità di incorrere in responsabilità fiscali o danni di natura finanziaria, legale, regolatoria o
amministrativa o comunque di incorrere nella violazione di qualsiasi legge o regolamento che altrimenti
il rispettivo Comparto non avrebbe mai violato, o (iv) ad un minore o persona incapace (v) ad una
qualsiasi persona, a meno che il cessionario delle Azioni del Comparto, a seguito di tale cessione,
trasferisca al titolare Azioni del Comparto per le quali sia in possesso di una quota pari o superiore
all’importo d’Investimento Iniziale Minimo, o (vi) ad una qualsiasi persona, in circostanze in cui, a
seguito del trasferimento, il cedente o il cessionario deterrebbe Azioni in misura inferiore all’importo
d’Investimento Iniziale Minimo nel rispettivo Comparto, ovvero (vii) ad una qualsiasi persona che, a
seguito di tale trasferimento, abbia in sospeso il pagamento delle imposte.
Se il cedente è un soggetto passivo irlandese, o si ritiene essere tale, o agisce in nome e per conto di
un soggetto passivo irlandese, la Società ha il diritto di rimborsare e cancellare una quota sufficiente di
Azioni del cedente per consentire alla Società di pagare l'imposta dovuta all’Agenzia delle Entrate
irlandese a nome del rispettivo Comparto.
6.18. Notifica dei prezzi
I prezzi di emissione e rimborso di ciascuna classe di Azioni in ciascun Comparto saranno resi noti da
parte dell'Amministratore dopo averne calcolato il valore e saranno pubblicati sul sito
www.bloomberg.com. Tali prezzi saranno solitamente i prezzi applicabili al precedente Giorno di
Negoziazione e quindi sono solo indicativi.
34
7.
COMMISSIONI E SPESE
I dettagli dei compensi e delle spese rimborsabili al Gestore, al Gestore degli Investimenti,
all'Amministratore e al Depositario del patrimonio di ciascun Comparto sono contenuti nel rispettivo
Supplemento.
La Società può pagare, addebitando il patrimonio di ciascun Comparto, gli onorari e le spese vive del
Gestore, del Gestore degli Investimenti (ove specificato nel rispettivo Supplemento),
dell'Amministratore e del Soggetto Depositario, nonché, gli onorari e le spese dei sub-depositari (alle
normali tariffe commerciali), i compensi (se presenti) e le spese vive dei Consiglieri di Amministrazione,
tutti gli oneri in materia di diffusione dei dati del Valore del Patrimonio Netto, le tasse di bollo, le tasse e
l’IVA, i costi di segreteria, le spese connesse alle Assemblee degli Azionisti, i costi di
commercializzazione e di distribuzione, i costi per le operazioni di investimento, i costi sostenuti per la
distribuzione dei dividendi agli Azionisti, gli onorari e le spese di qualsiasi agente pagatore o
rappresentante designato nel rispetto dei requisiti di un'altra giurisdizione, ogni importo pagabile a titolo
di indennità ai sensi delle disposizioni dello Statuto o di qualsiasi accordo con qualsiasi incaricato della
Società, tutte le somme a titolo di premio per l’assicurazione per la responsabilità civile dei Consiglieri
di Amministrazione e dei direttori, costi di intermediazione o altre spese di acquisizione e cessione di
investimenti, onorari e spese dei revisori aziendali e di consulenti fiscali e legali, nonché gli onorari
relativi all’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione delle Azioni in altre giurisdizioni. I
costi di stampa e distribuzione del presente Prospetto, di qualsiasi prospetto semplificato, dei resoconti,
dei bilanci e delle eventuali note esplicative, le necessarie spese di traduzione, i costi di pubblicazione
dei prezzi e le eventuali spese sostenute a seguito di aggiornamenti periodici del prospetto, o di una
modifica della legge o dell'introduzione di qualsiasi nuova legge (comprese le spese sostenute quale
conseguenza del rispetto di qualsiasi disposizione applicabile, anche se non aventi forza di legge),
possono essere posti a carico del patrimonio della Società.
Tali compensi, contributi e oneri sono a carico del Comparto per il quale sono sostenuti o, qualora un
costo non sia considerato dai Consiglieri di Amministrazione direttamente imputabile ad uno specifico
Comparto, questa spesa sarà ripartita dai Consiglieri di Amministrazione con l'approvazione del
Soggetto Depositario, nel modo in cui i Consiglieri di Amministrazione, a loro insindacabile giudizio,
riterranno giusto ed equo. In caso di eventuali compensi o spese ripetute o ricorrenti, come le spese di
revisione, i Consiglieri di Amministrazione possono effettuare un calcolo preventivo di tale costo su
base annuale o per altri periodi e addebitarlo in parti uguali su base annuale o per altri periodi.
Se un Comparto investe in un organismo di investimento collettivo cui è collegato a causa della
medesima direzione o per un rapporto di controllo, o per una partecipazione rilevante diretta o indiretta,
non potranno essere posti a carico del Comparto né i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso per gli
investimenti di tale tipologia.
I Consiglieri di Amministrazione che non sono dipendenti della Controlfida (Suisse) SA avranno diritto
ad un compenso per i loro servizi come Consiglieri di Amministrazione a condizione tuttavia che gli
emolumenti complessivi di ciascun Consigliere non siano superiori ad Euro 15.000,00 o ad altro
importo che dovrà essere approvato da una delibera dei Consiglieri di Amministrazione. Inoltre, tutti i
Consiglieri di Amministrazione avranno diritto ad un ragionevole rimborso delle spese vive sostenute
nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere di Amministrazione a carico del patrimonio di ciascun
Comparto.
Il costo della costituzione della Società, gli oneri derivanti dal deposito per l'autorizzazione presso l’Ente
di Regolamentazione dei Servizi Finanziari, l’allestimento e la stampa di questo Prospetto, i costi di
marketing e i compensi di tutti i professionisti ad esso relativi saranno a carico del Gestore.
8.
TASSAZIONE
35
Generale
Le seguenti dichiarazioni rappresentano unicamente una guida generale per i potenziali Investitori e
Azionisti e non si configurano quale consulenza fiscale. Gli Azionisti e i potenziali Investitori sono
pertanto invitati a consultare i loro consulenti professionali in materia fiscale o sulle possibili
conseguenze dell’acquisto, possesso, vendita delle Azioni secondo le leggi del loro paese di
costituzione, stabilimento, cittadinanza, residenza o domicilio.
Azionisti e potenziali Investitori dovrebbero prendere nota che le seguenti dichiarazioni in materia di
tassazione si basano sui pareri ricevuti dai Consiglieri di Amministrazione per quanto riguarda la legge
e la prassi in vigore nella giurisdizione rilevante alla data del presente Documento, nonché le proposte
di regolamentazione e i progetti di legge. Come avviene per qualsiasi investimento, non ci può essere
alcuna garanzia che la situazione fiscale effettiva o proposta, vigente al momento di un investimento
effettuato nella Società, perduri indeterminatamente nel tempo.
Irlanda
Fiscalità irlandese
Imposta sul reddito e sulle plusvalenze
La Società
La Società è assoggettata all’imposta unicamente al verificarsi di eventi imponibili per conto degli
Azionisti che sono soggetti passivi irlandesi (in genere persone che sono residenti o normalmente
residenti in Irlanda a fini fiscali).
Un evento imponibile si verifica nei seguenti casi:
(a)
un pagamento di qualsiasi genere dalla Società ad un Azionista;
(b)
il trasferimento di azioni; e
(c)
all’ottavo anno dalla sottoscrizione di Azioni da parte di un Azionista e ad ogni successivo
ottavo anno
ma non prevede alcuna operazione in relazione alle Azioni detenute in un sistema di compensazione
riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate irlandese, certi trasferimenti derivanti a seguito di una fusione o
ricostruzione di Comparti e taluni trasferimenti tra coniugi o ex coniugi.
Se un Azionista non è un soggetto passivo irlandese al momento del verificarsi di un evento imponibile,
nei confronti di quell’Azionista non potrà essere applicata l’imposta irlandese dovuta nel caso di
quell’evento imponibile.
Nei casi in cui l'imposta è dovuta per un evento imponibile, fatte salve le osservazioni che seguono,
essa è una passività della Società, che può essere recuperabile tramite deduzione o, in caso di un
trasferimento e/o di un evento imponibile che ricorre ogni otto anni, con la cancellazione o la
distribuzione delle Azioni dai rispettivi Azionisti. In alcune circostanze, e solo dopo la notifica da parte
della Società ad un Azionista, l'imposizione fiscale gravante ogni periodo di otto anni può, a scelta della
Società, divenire una passività dell’Azionista piuttosto che della Società. In tali circostanze l'Azionista
deve presentare una dichiarazione fiscale irlandese e pagare l'imposta corrispondente (al tasso di cui
sotto) all’Agenzia delle Entrate irlandese.
36
In assenza della opportuna dichiarazione, in possesso della Società, in base alla quale un Azionista
non è un soggetto passivo irlandese, o se la Società detiene informazioni che farebbero
ragionevolmente ritenere che la dichiarazione non sia corretta, e in assenza di una comunicazione
scritta di benestare da parte dell’Agenzia delle Entrate irlandese, la Società potrà considerare tale
requisito come rispettato (o in seguito al ritiro, o mancato rispetto di condizioni previste per tale
benestare), e la Società sarà obbligata a pagare l'imposta nel caso di un evento imponibile. Se l’evento
imponibile è una distribuzione dei dividendi, l’imposta sarà detratta all'aliquota del 25% sull'importo
distribuito. Nei casi in cui l’evento imponibile si verifichi per qualsiasi altro pagamento ad un Azionista,
un trasferimento di Azioni e sull’imposizione fiscale gravante ogni periodo di otto anni, l'imposta sarà
calcolata al 28% sull’incremento di valore delle Azioni dalla loro acquisizione. Per quanto riguarda
l’imposizione fiscale ogni periodo di otto anni, esiste un meccanismo per ottenere un rimborso di
imposta se le azioni sono successivamente rimborsate ad un valore minore.
Il Finance Act 2007 ha introdotto una norma anti-evasione che aumenta il tasso di imposta dal 28% al
48% se, in base alle condizioni di investimento in un Comparto, l'investitore o taluni soggetti associati
con l'investitore hanno facoltà di influenzare la selezione delle attività del Comparto.
Fatti salvi i casi sopra descritti, la Società non è debitrice di alcuna imposta irlandese sul reddito o sui
guadagni in conto capitale.
Gli Azionisti
Gli Azionisti che non sono né residenti né hanno abituale dimora in Irlanda e per i quali sono state
fornite le opportune dichiarazioni (o la Società ha ottenuto in forma scritta il benestare dell’Agenzia
delle Entrate irlandese oppure è stato rispettato il requisito previsto da tale dichiarazione da
quell’azionista o categoria di azionisti a cui appartiene l’Azionista), non saranno soggetti ad imposta su
qualsiasi distribuzione di utili da parte della Società né su qualsiasi guadagno in conto capitale
derivante dalle operazioni di riacquisto e rimborso delle loro azioni, a condizione che le Azioni non
siano in possesso di qualche succursale o agenzia in Irlanda e le azioni, se non quotate, non derivino
la maggior parte del loro valore da diritti maturati sul suolo irlandese o su attività minerarie. Nessuna
imposta sarà addebitata a qualsiasi pagamento effettuato dalla Società ad Azionisti che non sono
soggetti passivi irlandesi.
Gli Azionisti che hanno la residenza in Irlanda o abituale dimora irlandese o che detengono le loro
Azioni attraverso una succursale o agenzia in Irlanda possono avere una responsabilità fiscale
nell’ambito del regime fiscale dichiarativo per pagare imposte ordinarie o ulteriori imposte, su qualsiasi
distribuzione di dividendi o qualsiasi guadagno in conto capitale derivante dal possesso di Azioni. In
particolare, qualora la Società abbia scelto di non dedurre l'imposta in caso d’imposizione fiscale
gravante ogni periodo di otto anni, l’Azionista avrà l'obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione
dei redditi indicante la valutazione del reddito conseguito in conto capitale e versare l'importo
appropriato all’Agenzia delle Entrate irlandese.
I rimborsi di imposta non sono generalmente possibili nel caso in cui un’opportuna dichiarazione poteva
essere predisposta all’atto dell’evento imponibile ma non è stata posta in essere, fatti salvi alcuni casi
che riguardano Azionisti societari soggetti all’imposta irlandese sulle società.
Imposta di Bollo
Nessuna imposta di bollo irlandese sarà pagabile alla sottoscrizione, al trasferimento o rimborso di
Azioni, a condizione che nessuna domanda di sottoscrizione o di trasferimento o rimborso di Azioni sia
effettuata tramite un conferimento fisico di proprietà situate nel territorio irlandese.
Imposta di Acquisizione di Capitale
37
Nessuna imposta irlandese avente ad oggetto le liberalità o le sucessoni (imposta di acquisizione di
capitale) sorgerà su una liberalità o una successione avente ad oggetto Azioni a condizione che
(a)
alla data della disposizione, il cedente non era né domiciliato né ordinariamente residente In
Irlanda; né, alla data della liberalità o dell’apertura della successione, il cessionario era
domiciliato né ordinariamente residente In Irlanda; e
(b)
le Azioni sono incluse nella disposizione alla data della donazione o successione e alla data di
valutazione.
Altre questioni fiscali
Il reddito e/o i guadagni della Società sui suoi Strumenti Finanziari e sulle sue attività possono essere
soggetti a ritenuta alla fonte nei Paesi in cui tali redditi e/o guadagni vengono generati. La Società può
non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenuta alla fonte a seguito di accordi di doppia
imposizione tra l'Irlanda e tali Paesi. Se tale situazione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di
un tasso inferiore si dovesse tradurre in un rimborso alla Società, il Valore del Patrimonio Netto della
Società non sarà ricalcolato e il beneficio sarà assegnato agli Azionisti esistenti in proporzione alle
Azioni detenute al momento del rimborso.
Direttiva dell’UE in merito alla Tassazione del Risparmio
Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) ha adottato una direttiva riguardante la
tassazione dei redditi finanziari. Ogni Stato membro dell'UE deve dare attuazione alla direttiva
adottando una legislazione che impone ai soggetti pagatori (ai sensi della direttiva), istituiti all'interno
del suo territorio di fornire all'autorità competente dettagli sui pagamenti di interessi (comprendenti
taluni pagamenti effettuati da organismi di investimento collettivo del risparmio come il Comparto),
effettuati ad una persona fisica residente e ad alcuni intermediari residenti in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in un territorio dipendente o associato ad uno Stato membro dell'UE (Territorio
Rilevante). L'autorità competente dello Stato membro dell'UE di residenza del soggetto pagatore (ai
sensi della direttiva) è quindi tenuta a comunicare tali informazioni all'autorità competente del Territorio
Rilevante in cui è residente il beneficiario economico degli interessi.
Austria, Belgio e Lussemburgo hanno scelto invece di effettuare la ritenuta fiscale dai pagamenti di
interessi ai sensi della direttiva.
L'Irlanda ha recepito la direttiva nel diritto nazionale. Qualsiasi soggetto pagatore irlandese effettui un
pagamento di interessi in nome di un Comparto ad un privato o ad alcuni enti come definiti nel TCA,
residenti in un altro Territorio Rilevante, dovrà fornire i dettagli circa il pagamento alla Agenzia delle
Entrate irlandese che, a sua volta, fornirà tali informazioni alle autorità competenti del Territorio
Rilevante di residenza della persona fisica o degli enti in questione.
In generale, in caso di distribuzioni di dividendi, i pagamenti ricevuti da un Comparto sarebbero soggetti
agli obblighi di rendicontazione unicamente se il Comparto in questione ha investito più del 15% delle
sue attività, direttamente o indirettamente in titoli fruttiferi, mentre, in caso di distribuzioni di capitale,
unicamente se il Comparto ha investito oltre il 40% delle sue attività direttamente o indirettamente, in
titoli fruttiferi.
Alcune definizioni di fiscalità irlandese
(i)
Società residente
Una società che ha la propria direzione e controllo centralizzati nella Repubblica d'Irlanda (lo
38
Stato) è residente nello Stato, indipendentemente dal luogo in cui è stata costituita. Una società
che non ha la sua direzione e controllo centralizzati nella Repubblica d'Irlanda ma che è
costituita nello Stato irlandese è residente nello Stato irlandese a meno che: (a)
la società o una società collegata svolga un’attività commerciale nello Stato
dell’Irlanda, e la società sia controllata in ultima istanza da soggetti residenti in Stati
membri dell'Unione Europea o sia residente in paesi con cui la Repubblica d'Irlanda ha
concluso una convenzione contro la doppia imposizione, o la società o una società
collegata siano società quotate su una Borsa riconosciuta nell'Unione Europea o in un
paese con un trattato fiscale, o
(b)
la società sia considerata non residente nello Stato nel quadro di un accordo sulla
doppia imposizione tra la Repubblica d'Irlanda e un altro paese.
Va osservato che la determinazione della residenza di una società ai fini fiscali può, in certi
casi, essere complessa e si rimandano i dichiaranti alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Taxes Consolidation Act1997.
(ii)
Persona fisica residente
Una persona fisica sarà considerata come residente in Irlanda per un anno fiscale se:
(a)
Risiede almeno 183 giorni o più nello Stato in quell'anno fiscale;
oppure se
(b)
ha una presenza combinata di 280 giorni nello Stato, tenendo conto del numero di
giorni trascorsi nello Stato in quell'anno fiscale insieme al numero di giorni trascorsi
nello Stato nel corso dell'anno precedente.
La presenza di un individuo, durante un anno fiscale, per non più di 30 giorni nello Stato non fa
fede per l'applicazione del criterio del doppio anno. Fino al 31 Dicembre 2008, la presenza nello
Stato per un giorno, significava la presenza personale di un individuo fino alla fine della
giornata (mezzanotte). Dal 1° gennaio 2009, la presenza dello Stato per un giorno,
significa la presenza personale di un individuo, in qualsiasi momento durante il giorno.
(iii)
Residenza abituale – Individuale
La nozione di residenza ordinaria in opposizione alla residenza, si riferisce alla normale
conduzione della vita di una persona e denota la residenza in un luogo con una certa
continuità.
Un individuo che è stato residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi, diventa residente
ordinario, con effetto dall'inizio del quarto anno fiscale.
Una persona che ha la residenza ordinaria nello Stato cessa di avere la residenza ordinaria alla
fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui questi non è residente. Di conseguenza una
persona che è residente e ordinariamente residente nello Stato nel 2010 manterrà la
condizione di residente fino alla fine dell'anno fiscale nel 2012.
(iv)
Intermediario
39
Indica che una persona che: (a)
svolge un'attività che consiste, o include, la ricezione di pagamenti da un organismo
d’investimenti residente in Irlanda, per conto di terze persone,
oppure che
(b)
detiene quote di un organismo di investimento, per conto di terze persone.
Altre Giurisdizioni
Come è sicuramente noto agli Azionisti, le conseguenze fiscali di un investimento possono
variare notevolmente da una giurisdizione all'altra, e in definitiva dipendono dal regime fiscale
delle giurisdizioni in cui una persona è fiscalmente residente. Pertanto, i Consiglieri di
Amministrazione raccomandano vivamente gli Azionisti di richiedere una consulenza
fiscale da una fonte professionale appropriata in relazione alle responsabilità fiscali
derivanti dal possesso di Azioni della Società e dagli eventuali rendimenti sugli
investimenti in tali azioni. È intenzione dei Consiglieri di Amministrazione gestire gli affari
della Società in modo che questa non diventi residente ai fini fiscali al di fuori dell'Irlanda.
9.
INFORMAZIONI GENERALI
9.1
Rendiconti e Bilanci
La chiusura dell’anno fiscale della Società coincide con il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto
annuale della Società e il bilancio certificato saranno inviati agli Azionisti entro quattro mesi dalla
conclusione di ogni anno fiscale e almeno 21 giorni prima dell'Assemblea generale della Società in cui
devono essere presentati per l'approvazione. In ogni caso, il rendiconto annuale e il bilancio certificato
della Società saranno inviati agli Azionisti e ai potenziali investitori a richiesta. Il primo rendiconto
annuale sarà pubblicato entro quattro mesi dal 31 dicembre 2010. La Società renderà inoltre disponibili
agli Azionisti un rendiconto semestrale e un bilancio non certificato entro due mesi dal 30 giugno di
ogni anno. Il primo rendiconto semestrale sarà pubblicato entro due mesi dal 30 giugno 2010.
Tali rendiconti e bilanci includeranno l'indicazione del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto
e l’elenco degli investimenti così come composti alla fine dell'anno fiscale o al termine di rispettivo
periodo semestrale.
9.2.
Costituzione e Capitale Sociale
La Società è stata costituita e registrata in Irlanda in conformità con il Companies Acts, 1963-2009
come società di investimento a capitale variabile di tipo aperto a ombrello e con responsabilità separata
tra i Comparti il 5 ottobre 2009 con il numero di registrazione 475978.
Alla data odierna il capitale azionario autorizzato della Società è di n° 2 Azioni sottoscritte di Euro 1,00
ciascuna e n° 1.000.000.000.000 di azioni senza valore nominale inizialmente designate come azioni
non classificate.
Le azioni non classificate sono disponibili per l’emessione quali Azioni. Il prezzo di emissione è
pagabile per intero all’accettazione. Non esistono diritti di prelazione inerenti alle Azioni della società.
40
9.3.
Atto costitutivo e Statuto
Tutti i soci hanno diritti e doveri, sono vincolati e sono tenuti a prendere conoscenza delle disposizioni
dell'Atto costitutivo e Statuto della Società, le cui copie sono disponibili come citato nel presente
documento.
La clausola 2 dell’Atto Costitutivo prevede che il solo scopo della Società è l'investimento collettivo in
Strumenti Finanziari e/o altre attività finanziarie liquide di capitali raccolti presso il pubblico, operante
secondo il principio della ripartizione dei rischi in conformità con i Regolamenti.
Lo Statuto contiene disposizioni con il seguente effetto:
9.3.1.
Diritti di voto
Con un’alzata di mano ogni detentore, presente di persona o per delega, dispone di un voto e il
detentore (detentori) di Azioni sottoscritte, presente di persona o per delega, dispone di un voto
in relazione a tutte le Azioni sottoscritte in emissione, e durante una votazione ogni detentore,
presente di persona o per delega, dispone di un voto per ogni Azione di cui è il titolare ed ogni
titolare di una Azione sottoscritta, presente di persona o per delega, dispone di un voto in
relazione a proprio pacchetto di Azioni sottoscritte. Un detentore in possesso di una frazione di
Azione non può esercitare alcun diritto di voto, né per alzata di mano né durante una votazione,
per quanto riguarda tale frazione di Azioni.
9.3.2.
Liquidazione
Lo Statuto contiene disposizioni con il seguente effetto:
(1)
Se la Società deve essere sciolta, il liquidatore deve, in conformità con il Company Act,
imputare il patrimonio di ciascun Comparto nel modo e nell’ordine in cui egli lo ritenga
più opportuno in termini di soddisfazione per i creditori del Comparto;
(2)
Dopo la deduzione delle spese stimate relative alla liquidazione e cancellazione, il
patrimonio disponibile ai fini della distribuzione tra i detentori delle azioni dovrà
imputarsi come segue: per prima cosa una porzione delle attività del Comparto
attribuibile a ciascuna categoria di Azioni dovrà essere distribuita ai detentori delle
Azioni della rispettiva Classe di Azioni in proporzione al numero di Azioni detenute da
ciascun detentore in modo da combaciare con il numero totale di Azioni relative a
ciascuna Classe di Azioni in circolazione alla data di inizio della liquidazione; in
secondo luogo, il pagamento al detentore delle Azioni sottoscritte di una somma pari
all’importo nominale ad esso dovuto e in carico al patrimonio della Società, non
attribuibile direttamente ad una categoria di Azioni. Nel caso in cui ci siano attività
patrimoniali insufficienti a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti, non si
dovrà ricorrere al patrimonio della Società attribuibile ad altre classi di Azioni. In terzo
luogo, l'eventuale saldo residuo e non attribuibile ad alcuna delle Classi di Azioni dovrà
essere ripartito proporzionalmente tra le Classi di Azioni sulla base del Valore del
Patrimonio Netto attribuibile a ciascuna Classe di Azioni alla data di inizio alla
liquidazione, e l'importo così attribuito a una Classe viene distribuito ai detentori proquota per il numero delle Azioni di tale Classe di Azioni in loro possesso;
(3)
Un Comparto può essere liquidato ai sensi della sezione 256E del Companies Act,
1990 e in tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni riportate nel comma
15, in relazione a tale Comparto;
41
(4)
9.4.
se la Società è sciolta (in caso di liquidazione volontaria, o controllata o imposta dal
giudice), il liquidatore può, con l’autorità conferitagli da una specifica delibera dei
rispettivi detentori e in base ad ogni altra autorizzazione prevista dai Companies Acts
dell’Irlanda, dividere fra i detentori di Azioni di qualsiasi Classe o di Classi, in tutto o in
parte, le attività della Società, che queste si compongano o meno di proprietà di un
unico tipo,e può, a tale scopo, assegnare tale valore come ritenga equo ad una o più
classi o classi di beni, e può determinare come tale divisione debba essere effettuata
tra tutti i detentori di Azioni di differenti Classi di Azioni. Il liquidatore può, con simile
autorizzazione, conferire qualsiasi parte del patrimonio a curatori che il liquidatore
ritenga adeguati nell’interesse dei detentori di Azioni, la liquidazione della Società può
essere conclusa e la Società definitivamente sciolta, senza tuttavia che un titolare sia
costretto ad accettare beni per i quali vi è ancora pendente una qualche responsabilità.
Il detentore può chiedere al liquidatore, invece di vedersi trasferire le attività, di
organizzare una vendita di tali attività per ottenere il pagamento del controvalore del
ricavato netto delle stesse.
Contratti rilevanti
I seguenti contratti sono stati conclusi all’infuori dell’ordinaria attività di gestione della Società e sono o
possono essere rilevanti:
L’Administration Agreement datato 16 aprile 2010 tra il Gestore e l'Amministratore prevede che la
nomina dell'Amministratore sia a tempo indeterminato, a meno che non sia revocata direttamente a
mezzo di una richiesta di revoca che il Gestore e/o l’Amministratore si inviano reciprocamente con un
preavviso scritto di almeno 90 giorni. Tuttavia, in determinate circostanze, la nomina
dell'Amministratore può essere revocata immediatamente mediante avviso scritto da parte del Gestore
nei confronti dell’Amministratore. L'Administration Agreement prevede alcune indennità che vengono
corrisposte all’Amministratore mediante il patrimonio del rispettivo Comparto e che non contemplano
questioni derivanti da negligenza, frode o dolo dell'Amministratore, dei suoi dirigenti, funzionari o
dipendenti nello svolgimento dei suoi o dei loro obblighi e doveri;
Il Custodian Agreement datato 16 aprile 2010 fra la Società e il Soggetto Depositario prevede che la
nomina del Soggetto Depositario sia a tempo indeterminato, a meno che non sia revocata
direttamente a mezzo di una richiesta di revoca che la Società e/o il Soggetto Depositario si inviano
reciprocamente con un preavviso scritto di almeno 90 giorni (a condizione che il Soggetto Depositario
continui ad agire come depositario fino a quando la Società non nomini un successore, in conformità
ai requisiti previsti Dall’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari). Tuttavia. in determinate
circostanze, l'accordo può essere disdetto immediatamente mediante avviso scritto da parte della
Società al Soggetto Depositario; questo accordo prevede alcune indennità a favore del Soggetto
Depositario, ma non contemplano questioni derivanti dall’inadempienza ingiustificabile del Soggetto
Depositario nello svolgimento dei propri obblighi o la loro esecuzione inappropriata;
Il Management Agreement datato 16 aprile 2010 fra la Società e il Gestore prevede che la nomina del
Gestore sia a tempo indeterminato, a meno che non sia revocato direttamente a mezzo di una
richiesta di revoca che la Società e/o il Gestore si inviano reciprocamente con un preavviso scritto di
almeno 90 giorni, anche se in determinate circostanze il management Agreement può essere risolto
immediatamente e reciprocamente mediante avviso scritto inviato all’altra parte, sia da parte della
Società che da parte del Gestore;
Il Management Agreement prevede alcune indennità che vengono corrisposte al Gestore mediante il
patrimonio del rispettivo Comparto e che non contemplano questioni derivanti da frode, malafede, dolo
o negligenza del Gestore nella prestazione o mancata esecuzione dei suoi obblighi e doveri;
L'Investment Management Agreement datato 16 aprile 2010 tra il Gestore e Gestore degli Investimenti
prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti sia a tempo indeterminato, a meno che non sia
revocata direttamente a mezzo di una richiesta di revoca che il Gestore (con il consenso della Società)
e/o il Gestore degli Investimenti si inviano reciprocamente con un preavviso scritto di almeno 90 giorni.
42
Tuttavia, in determinate circostanze, l'Investment Management Agreement può essere disdetto
immediatamente mediante avviso scritto di una parte nei confronti dell’altra parte. L'accordo prevede
alcune indennità che vengono corrisposte al Gestore degli Investimenti mediante il patrimonio del
rispettivo Comparto e che non contemplano questioni derivanti da frode, malafede, negligenza o dolo
del Gestore degli Investimenti nella prestazione o mancata esecuzione dei suoi obblighi e doveri;
Si prega di fare riferimento al singolo Supplemento per i dettagli di ogni contratto che sono pertinenti
allo specifico Comparto.
9.5.
Documenti per le verifiche
Le copie dei seguenti documenti possono essere ottenute gratuitamente presso l'Amministratore e
possono essere consultati gratuitamente durante gli orari abituali di un Giorno lavorativo presso la sede
legale della Società.
9.5.1.
l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
9.5.2.
il Prospetto Informativo e i Supplementi;
9.5.3.
ogni Prospetto semplificato;
9.5.4.
i rendiconti annuali e semestrali più recenti della Società, allestiti dall’Amministratore;
9.5.5.
i contratti rilevanti di cui sopra;
9.5.6.
le normative;
9.5.7.
la serie di disposizioni UCITS emesse dall’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari, e
9.5.8.
un elenco di cariche in Consigli di Amministrazione o partecipazioni, passate o presenti,
detenute dai Consiglieri di Amministrazione negli ultimi cinque anni.
Copia dell'Atto Costitutivo e Statuto della Società (e, dopo la loro pubblicazione,dei rendiconti periodici
periodici e i bilanci), può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale della Società.
43
APPENDICE I
Mercati
I Mercati indicati di seguito sono elencati nell’Atto Costitutivo e nello Statuto della Società. I Mercati sono
elencati in conformità ai requisiti dell’Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari, che non emette un
elenco dei Mercati riconosciuti.
Ad eccezione di investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti saranno limitati alle seguenti borse e
mercati regolamentati:
1
(a)
qualsiasi Borsa Valori:
-
che si trova in qualsiasi Stato membro, oppure
-
che sia situato in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein), o;
-
che si trova in uno dei seguenti paesi:
Australia
Canada
Hong Kong
Giappone
Nuova Zelanda
Svizzera
Stati Uniti d’America; o
(b)
qualsiasi Borsa Valori compresa nel seguente elenco:
Argentina
-
Buenos Aires Stock Exchange, Bolsa de Comercio de
Cordoba, Bolsa de Comercio de Mendoza, Bolsa de Comercio
de Rosario;
Bahrain
-
Bahrain Stock Exchange;
Bangladesh
-
Chittagong Stock Exchange LTD e Dhaka Stock Exchange
LTD;
Botswana
-
Botswana Stock Exchange;
Brazile
-
BM&F Bovespa;
Isole Cayman
-
Cayman Islands Stock Exchange;
Cile
-
Santiago Stock Exchange e La Bolsa Electronica de Chile;
Cina
-
Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange;
Colombia
-
Bolsa de Valores de Columbia;
Costa Rica
-
Bolsa Nacional de Valores S.A.;
Croazia
-
Zagreb Stock Exchange;
Ecuador
-
Guayaquil Stock Exchange e Quito Stock Exchange;
Egitto
-
Cairo and Alexandria Stock Exchange;
El Salvador
-
El Salvador Stock Exchange;
Georgia
-
Georgia Stock Exchange;
44
Ghana
-
Ghana Stock Exchange;
Guatemala
-
Bolsa de Valores Nacional S.A.;
Honduras
-
Bolsa Centroamericana de Valores SA e Hondurian Stock
Exchange;
India
-
Bangalore Stock Exchange LTD, Calcutta Stock Exchange,
Dehli Stock Exchange, Inter-connected Stock Exchange of
India LTD, Madras Stock Exchange, Mumbai Stock Exchange,
National Stock Exchange of India, OTC Exchange of India;
Indonesia
-
Jakarta Futures Exchange (Bursa Berjangka Jakarta) e
Indonesia Stock Exchange;
Israele
-
Tel Aviv Stock Exchange;
Giamaica
-
Jamaica Stock Exchange;
Giordania
-
Amman Stock Exchange;
Kazakhstan
-
Kazakhstan Stock Exchange;
Kenya
-
Nairobi Stock Exchange;
Corea
-
Korea Exchange;
Kuwait
-
Kuwait Stock Exchange;
Malawi
-
Malawi Stock Exchange;
Malesia
-
Bursa Malaysia;
Isole Mauritius
-
Stock Exchange of Mauritius Ltd;
Messico
-
Bolsa Mexicana de Valores (Mexican Stock Exchange);
Marocco
-
Casablanca Stock Exchange;
Namibia
-
Namibian Stock Exchange;
Nicaragua
-
Bolsa de Valores de Nicaragua;
Nigeria
-
Nigerian Stock Exchange;
Oman
-
Muscat Securities Market;
Pakistan
-
Islamabad Stock Exchange, Karachi Stock
(Guarantee) Limited e Lahore Stock Exchange;
Panama
-
Bolsa de Valores de Panama SA;
Guinea
-
Port Moresby Stock Exchange;
Peru
-
Bolsa de Valores de Lima;
Filippine
-
Philippine Stock Exchange INC;
Quatar
-
Doha Securities Market;
Russia
-
RTS Stock Exchange and MICEX;
Arabia Saudita
-
Saudi Stock Exchange;
Singapore
-
Singapore Exchange;
Sudafrica
-
Alternative Exchange e JSE Securities Exchange;
Sri Lanka
-
Colombo Stock Exchange;
Swaziland
-
Swaziland Stock Exchange;
Taiwan
-
Taiwan Stock Exchange;
Tanzania
-
Dar-es-Salaam Stock Exchange;
Tailandia
-
Stock Exchange of Thailand;
Tunisia
-
Bourse de Tunis;
Turchia
-
Istanbul Stock Exchange;
Uganda
-
Uganda Securities Exchange;
Ucraina
-
First Securities Trading System – Ukrainian OTC e
Papua Nuova
45
Exchange
Ukrainian Stock Exchange;
Emirati Arabi
-
Abu Dhabi Securities Market, Dubai Financial Market e
Dubai International Financial Exchange Ltd;
(c)
Uruguay
-
Bolsa de Valores de Montevideo;
Venezuela
-
Bolsa de Valores de Caracas;
Vietnam
-
Hanoi Securities Trading Centre;
Zambia
-
Lusaka Stock Exchange;
uno dei seguenti mercati “over-the-counter”:
Il mercato organizzato dalla International Capital Market Association;
Il (i) mercato gestito da banche e da altre istituzioni regolate dalla Financial Services
Authority (FSA) e soggette alle regole di condotta Inter-professionali della FSA's Market
Sourcebook e (ii) il mercato dei prodotti di non-investimento, soggetto alle indicazioni
contenute nel Non Investment Products Code elaborate dai partecipanti al mercato di
Londra, tra la FSA e la Banca d'Inghilterra;
Il mercato dei Titoli di Stato statunitensi condotto da primari operatori disciplinati dalla
Federal Reserve Bank di New York e la US Securities and Exchange Commission;
Il mercato over-the-counter negli Stati Uniti, gestito da operatori primari e secondari,
regolamentati dalla Securities and Exchance Commission e dalla Financial Industry
Regulatory Agency (FINRA) (e da istituti bancari regolati dalla US Comtroller of the Currency,
dalla Federal Federal Reserve System Corporation o dalla Federal Reserve Depoit Insurance
Corporation);
Il mercato over-the-counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association
of Japan;
Il mercato over-the-Counter in Titoli di Stato Canadesi, come contemplato dalla Investment
Dealers Association of Canada;
Il mercato francese dei Titres de Créance Negotiable (sul mercato over-the-counter in
strumenti di debito negoziabili)
(d)
una qualsiasi delle seguenti borse elettroniche:
NASDAQ;
2.
In relazione ad eventuali contratti derivati negoziati su ogni mercato finanziario o ogni borsa valori
dove tali contratti possono essere acquistati o venduti, e che sia regolamentato, regolarmente
operante, riconosciuto e aperto al pubblico e che è (i) situato in uno Stato membro del SEE , (ii) che
si trova in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti (iii) Isole
del Canale Stock Exchange (iv) di cui (d) sopra o (v) uno dei seguenti
Chicago Board of Trade;
Mercantile Exchange;
Chicago Board Options Exchange;
EDX London;
46
New York Mercantile Exchange;
New York Board of Trade;
New Zealand Futures and Options Exchange;
Hong Kong Futures Exchange;
Singapore Commodity Exchange;
Tokyo International Financial Futures Exchange;
47
___________________________________________________________________________________________________________
DIRECTORY
Controlfida UCITS Funds p.l.c.
George’s Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
CONSIGLIERI di AMMINISTRAZIONE
Carlo Ferrari Ardicini
Giorgio Ghezzi
David Hammond
Igor Patscheider
Jonathan Quigley
GESTORE
Controlfida Management Company Limited
George’s Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI e ENTE di PROMOZIONE
Controlfida (Suisse) SA
16 Piazza della Riscossa
6906 Cassanate
Switzerland
AMMINISTRATORE e SEGRETARIATO
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
George’s Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
SOGGETTO DEPOSITARIO
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George’s Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
CONSULENTI LEGALI IRLANDESI
48
A&L Goodbody
North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
SOCIETÀ di REVISIONE
KPMG
1
Harbourmaster Place
International Financial Services Centre
Dublin 1
49