Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera

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Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera
Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera
Una giapponese ammira le vetrine della Bucherer a Lucerna. Un americano si gode la vista
panoramica dello Schilthorn. Una nonna italiana rende visite ai suoi nipotini a Losanna
durante le vacanze autunnali. Un uomo d'affari di Lione s'incontra a Ginevra con un
consulente finanziario di una banca privata. E una famiglia di Amburgo trascorre la settimana
bianca a San Moritz. Tutte queste persone non hanno bisogno di nessun permesso per
soggiornare in Svizzera. Tuttavia, a seconda del Paese d'origine, è necessario disporre di un
visto d'entrata per il nostro Paese.
Colui che desidera soggiornare per più di tre
mesi in Svizzera necessita a tal fine di
un'autorizzazione di dimora o di domicilio. I
permessi di soggiorno, che sono sempre limitati
nel tempo, si differenziano in base al motivo
dell'autorizzazione. Esistono permessi che
abilitano all'esercizio di un'attività lucrativa e
permessi che invece sono rilasciati soltanto a
persone che non esercitano alcuna attività
lucrativa. Il permesso di domicilio invece è
illimitato e non può essere vincolato a condizioni.
Il 1° giugno è entrato in vigore il cosiddetto Accordo sulla libera circolazione delle persone
(ALCP). Da questo momento in poi i membri dell’UE e dell’AELS hanno diritto al soggiorno in
Svizzera. Questo vale tra l’altro anche per i familiari indipendentemente dalla loro
nazionalità.
Durante il termine di transizione di dodici anni dichiarato dall’ALCP, questo diritto è legato ad
alcune condizioni. La categoria dello stagionale non esiste più.
Due giovani uomini, tutti e due falegnami di mestiere, vorrebbero lavorare in Svizzera. Uno è
senegalese, l’altro tedesco. Entrambi possiedono un contratto di lavoro illimitato. Quali sono
le loro possibilità di ottenere un permesso di soggiorno?
Il falegname tedesco ha diritto ad un permesso B UE/AELS, ammesso che le condizioni del
termine di transizione poste dall’ALCP siano rispettate. Questo permesso valido per cinque
anni è rilasciato agli Stati membri dell’UE/AELS, se sono in possesso di un contratto di
lavoro di una durata minima di dodici mesi o di durata illimitata.
Il senegalese è considerato cittadino di Stati terzi, dato che non proviene né dall’UE né
dall’AELS, probabilmente non ha nessuna possibilità di poter esercitare la sua professione in
Svizzera. Il permesso B viene praticamente rilasciato solo a lavoratori altamente qualificati,
ad esempio a quadri o a ricercatori. Quindi, dei professionisti comuni provenienti da Stati
terzi non avranno quasi mai la possibilità di ottenere un tale permesso. Quando il permesso
B viene rilasciato una prima volta, il tempo della validità è limitato ad un anno. Il Consiglio
federale decide il numero massimo per il rilascio di tali permessi. In questo modo è possibile
coprire i fabbisogni più urgenti e importanti dell'economia svizzera. I permessi rilasciati per
una prima volta di solito saranno prolungati per un altro anno.
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La Svizzera dunque assumerebbe le forze
lavorative in primo luogo dalla CE e dall’AELS.
Cosa ne pensi?
I dimoranti temporanei sono persone che provengono da paesi esteri e che di solito si
stabiliscono in Svizzera per meno di un anno. Se sono cittadini dell’UE/AELS, ricevono il
permesso L UE/AELS. Anche per i cittadini di Stati terzi esiste un contingente annuale
fissato dal Consiglio federale. A loro è rilasciato il permesso L. Sono considerati dimoranti
temporanei anche le persone assunte come au pair o che seguono una formazione o degli
stage di perfezionamento.
Per gli stagiaires, persone tra i 18 e i 30 anni, che concludono una formazione professionale
o linguistica in Svizzera, vigono delle regole speciali. Il loro permesso di dimoranti
temporanei è normalmente limitato a un anno. Se provengono da Stati membri della CE o
dell’AELS, ottengono il permesso L UE/AELS con l’annotazione di stagiaire, altrimenti
ottengono il permesso L.
Il permesso di soggiorno conferisce a uno straniero uno statuto privilegiato. Nella maggior
parte dei cantoni o dei comuni il possesso di un permesso non autorizza alla partecipazione
a elezioni o votazioni. Chi vuole esercitare questi diritti deve naturalizzarsi in Svizzera. I
cittadini dell’UE o dell’AELS ottengono dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni il
permesso di soggiorno, è il permesso C CE/AELS.
I cittadini di Stati terzi ricevono il permesso C di solito solo dopo un soggiorno ininterrotto di
dieci anni, però non può essere rivendicato il diritto. Per cittadini degli USA vige una
disciplina speciale.
Doris, una cittadina tedesca domiciliata a Costanza, lavora presso un’agenzia di
assicurazioni a Kreuzlingen. Il suo contratto di lavoro è limitato a tre anni. In quanto
frontaliera riceve il permesso G CE/AELS valido per cinque anni se dispone di un contratto di
lavoro illimitato o valido per più di un anno. Se invece il contratto di Doris fosse limitato a
sette mesi, la validità del suo permesso di frontaliera rispetterebbe la validità del contratto
lavorativo. Anche a cittadini di Stati terzi può essere rilasciato un permesso di frontaliere, ma
solo quando possiedono già un permesso di soggiorno illimitato in un Paese limitrofo alla
Svizzera e il loro domicilio si trova nella regione di frontiera del Paese limitrofo. A queste
persone viene rilasciato il permesso G. I frontalieri hanno l’obbligo di tornare al minimo una
volta a settimana nel luogo della loro residenza principale all’estero.
Hasan, un cittadino pachistano, possiede un permesso F, vuol dire che è stata decisa la sua
ammissione provvisoria in Svizzera. Ha ottenuto questo permesso, perché l’esecuzione del
suo allontanamento à stata considerata inammissibile per motivi medici. Quando il suo stato
di salute sarà migliorato e l’esecuzione del suo allontanamento sarà ritenuta ammissibile,
l’ammissione provvisoria sarà annullata e sarà fissato un termine dell’allontanamento.
L’ammissione provvisoria di richiedenti l’asilo respinti, di rifugiati riconosciuti, cui non è stato
accordato l’asilo e gli altri stranieri allontanati è ordinata sempre quando l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione non è ammissibile in base al diritto internazionale per
motivi di pericolo concreti o non è eseguibile dal punto di vista tecnico.
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Durante il procedimento i richiedenti l’asilo godono di un diritto di soggiorno. Ricevono il
permesso N. Durante i primi tre mesi sottostanno al divieto di esercitare un’attività lucrativa,
che può essere prolungato dal cantone di dimora del richiedente l’asilo. In base alla
situazione lavorativa sarà permesso esercitare un’attività lucrativa non indipendente in
determinati settori del mercato lavorativo.
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