Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera
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Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera
Categorie di soggiorno per gli stranieri in Svizzera Una giapponese ammira le vetrine della Bucherer a Lucerna. Un americano si gode la vista panoramica dello Schilthorn. Una nonna italiana rende visite ai suoi nipotini a Losanna durante le vacanze autunnali. Un uomo d'affari di Lione s'incontra a Ginevra con un consulente finanziario di una banca privata. E una famiglia di Amburgo trascorre la settimana bianca a San Moritz. Tutte queste persone non hanno bisogno di nessun permesso per soggiornare in Svizzera. Tuttavia, a seconda del Paese d'origine, è necessario disporre di un visto d'entrata per il nostro Paese. Colui che desidera soggiornare per più di tre mesi in Svizzera necessita a tal fine di un'autorizzazione di dimora o di domicilio. I permessi di soggiorno, che sono sempre limitati nel tempo, si differenziano in base al motivo dell'autorizzazione. Esistono permessi che abilitano all'esercizio di un'attività lucrativa e permessi che invece sono rilasciati soltanto a persone che non esercitano alcuna attività lucrativa. Il permesso di domicilio invece è illimitato e non può essere vincolato a condizioni. Il 1° giugno è entrato in vigore il cosiddetto Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP). Da questo momento in poi i membri dell’UE e dell’AELS hanno diritto al soggiorno in Svizzera. Questo vale tra l’altro anche per i familiari indipendentemente dalla loro nazionalità. Durante il termine di transizione di dodici anni dichiarato dall’ALCP, questo diritto è legato ad alcune condizioni. La categoria dello stagionale non esiste più. Due giovani uomini, tutti e due falegnami di mestiere, vorrebbero lavorare in Svizzera. Uno è senegalese, l’altro tedesco. Entrambi possiedono un contratto di lavoro illimitato. Quali sono le loro possibilità di ottenere un permesso di soggiorno? Il falegname tedesco ha diritto ad un permesso B UE/AELS, ammesso che le condizioni del termine di transizione poste dall’ALCP siano rispettate. Questo permesso valido per cinque anni è rilasciato agli Stati membri dell’UE/AELS, se sono in possesso di un contratto di lavoro di una durata minima di dodici mesi o di durata illimitata. Il senegalese è considerato cittadino di Stati terzi, dato che non proviene né dall’UE né dall’AELS, probabilmente non ha nessuna possibilità di poter esercitare la sua professione in Svizzera. Il permesso B viene praticamente rilasciato solo a lavoratori altamente qualificati, ad esempio a quadri o a ricercatori. Quindi, dei professionisti comuni provenienti da Stati terzi non avranno quasi mai la possibilità di ottenere un tale permesso. Quando il permesso B viene rilasciato una prima volta, il tempo della validità è limitato ad un anno. Il Consiglio federale decide il numero massimo per il rilascio di tali permessi. In questo modo è possibile coprire i fabbisogni più urgenti e importanti dell'economia svizzera. I permessi rilasciati per una prima volta di solito saranno prolungati per un altro anno. Web giovani : Ufficio federale della migrazione :: http://www.jugendweb.asyl.admin.ch 1/3 La Svizzera dunque assumerebbe le forze lavorative in primo luogo dalla CE e dall’AELS. Cosa ne pensi? I dimoranti temporanei sono persone che provengono da paesi esteri e che di solito si stabiliscono in Svizzera per meno di un anno. Se sono cittadini dell’UE/AELS, ricevono il permesso L UE/AELS. Anche per i cittadini di Stati terzi esiste un contingente annuale fissato dal Consiglio federale. A loro è rilasciato il permesso L. Sono considerati dimoranti temporanei anche le persone assunte come au pair o che seguono una formazione o degli stage di perfezionamento. Per gli stagiaires, persone tra i 18 e i 30 anni, che concludono una formazione professionale o linguistica in Svizzera, vigono delle regole speciali. Il loro permesso di dimoranti temporanei è normalmente limitato a un anno. Se provengono da Stati membri della CE o dell’AELS, ottengono il permesso L UE/AELS con l’annotazione di stagiaire, altrimenti ottengono il permesso L. Il permesso di soggiorno conferisce a uno straniero uno statuto privilegiato. Nella maggior parte dei cantoni o dei comuni il possesso di un permesso non autorizza alla partecipazione a elezioni o votazioni. Chi vuole esercitare questi diritti deve naturalizzarsi in Svizzera. I cittadini dell’UE o dell’AELS ottengono dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni il permesso di soggiorno, è il permesso C CE/AELS. I cittadini di Stati terzi ricevono il permesso C di solito solo dopo un soggiorno ininterrotto di dieci anni, però non può essere rivendicato il diritto. Per cittadini degli USA vige una disciplina speciale. Doris, una cittadina tedesca domiciliata a Costanza, lavora presso un’agenzia di assicurazioni a Kreuzlingen. Il suo contratto di lavoro è limitato a tre anni. In quanto frontaliera riceve il permesso G CE/AELS valido per cinque anni se dispone di un contratto di lavoro illimitato o valido per più di un anno. Se invece il contratto di Doris fosse limitato a sette mesi, la validità del suo permesso di frontaliera rispetterebbe la validità del contratto lavorativo. Anche a cittadini di Stati terzi può essere rilasciato un permesso di frontaliere, ma solo quando possiedono già un permesso di soggiorno illimitato in un Paese limitrofo alla Svizzera e il loro domicilio si trova nella regione di frontiera del Paese limitrofo. A queste persone viene rilasciato il permesso G. I frontalieri hanno l’obbligo di tornare al minimo una volta a settimana nel luogo della loro residenza principale all’estero. Hasan, un cittadino pachistano, possiede un permesso F, vuol dire che è stata decisa la sua ammissione provvisoria in Svizzera. Ha ottenuto questo permesso, perché l’esecuzione del suo allontanamento à stata considerata inammissibile per motivi medici. Quando il suo stato di salute sarà migliorato e l’esecuzione del suo allontanamento sarà ritenuta ammissibile, l’ammissione provvisoria sarà annullata e sarà fissato un termine dell’allontanamento. L’ammissione provvisoria di richiedenti l’asilo respinti, di rifugiati riconosciuti, cui non è stato accordato l’asilo e gli altri stranieri allontanati è ordinata sempre quando l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è ammissibile in base al diritto internazionale per motivi di pericolo concreti o non è eseguibile dal punto di vista tecnico. Web giovani : Ufficio federale della migrazione :: http://www.jugendweb.asyl.admin.ch 2/3 Durante il procedimento i richiedenti l’asilo godono di un diritto di soggiorno. Ricevono il permesso N. Durante i primi tre mesi sottostanno al divieto di esercitare un’attività lucrativa, che può essere prolungato dal cantone di dimora del richiedente l’asilo. In base alla situazione lavorativa sarà permesso esercitare un’attività lucrativa non indipendente in determinati settori del mercato lavorativo. Web giovani : Ufficio federale della migrazione :: http://www.jugendweb.asyl.admin.ch 3/3