a cura del Conciliatore BancarioFinanziario

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a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
 Con le decisioni dell’ABF, spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
2/2016
QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 QUADERNI
DI AGGIORNAMENTO
Con le decisioni dell’ABF, spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza Le Disposizioni della Banca d’Italia che disciplinano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario prevedono che le banche e gli intermediari finanziari adottino un’organizzazione interna tale da assicurare che i propri uffici reclami conoscano gli orientamenti dell’ABF, si mantengano costantemente aggiornati sugli stessi e valutino i reclami della clientela anche alla luce di tali orientamenti. Per supportare gli intermediari Associati nello svolgimento di tale attività e di quella più propriamente legale, Il Conciliatore BancarioFinanziario ha predisposto una nuova collana dal titolo “Quaderni di aggiornamento”. Ogni Quaderno contiene, nella Parte I, le Massime delle decisioni ABF, elaborate dagli Uffici del Conciliatore BancarioFinanziario selezionando le decisioni ritenute più significative tra quelle in suo possesso, seguite ‐ per una pronta consultazione ‐ dal testo della decisione stessa. Alla Parte I si affiancano eventuali altre due sezioni dedicate, l’una agli Spunti di dottrina, e l’altra alle Segnalazioni di giurisprudenza. I Quaderni di aggiornamento, che non hanno alcuna pretesa di completezza ed esaustività, si pongono come obiettivo quello di contribuire ‐ per quanto possibile ‐ all’attività di studio e ricerca dei precedenti ABF, nonché di costituire un agevole strumento di consultazione per consentire una adeguata valutazione delle decisioni da assumere. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 INDICE
PARTEI
Massimedidecisionidell’ABF
Collegio di Coordinamento ‐
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ABF – Collegio di Coordinamento, n. 8354/15 – questioni procedurali ‐ litispendenza ‐ decreto ingiuntivo ‐ notifica ‐ decorrenza pag. 5 ABF – Collegio di Coordinamento, n. 8354/15 – finanziamenti ‐ credito al consumo ‐ contratto con il fornitore ‐ invalidità ‐ conseguenze ‐ contratto di credito ‐ nullità pag. 5 Assegno e cambiale ‐
ABF – Collegio di Roma, n. 463/16 – assegno bancario – versamento in conto al salvo buon fine – mancato pagamento del titolo – storno oltre i termini ‐ conseguenze pag. 15 Assicurazioni accessorie al credito -
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ABF – Collegio di Napoli, n. 871/16 – mutuo – polizza assicurativa caso morte – ritardo liquidazione del sinistro – effetti pag. 20 ABF – Collegio di Roma, n. 8137/15 – cessione del quinto dello stipendio – estinzione anticipata – art. 125 sexies tub ‐ rimborso oneri assicurativi – criterio attuariale indicato in contratto ‐ congruità pag. 24
Bancomat e carte -
ABF – Collegio di Roma, n. 2812/16 – bancomat – operazioni fraudolente – colpa grave – sussistenza pag. 29 Conto Corrente -
ABF – Collegio di Milano, n. 1045/16 – conto corrente – estinzione – saldo passivo – rifiuto – illegittimità pag. 33
Danno -
ABF – Collegio di Milano, n. 308/16 – danno – spese legali – irragionevolezza e sproporzione importo richiesto ‐ risarcibilità – esclusione pag. 37 Finanziamenti -
ABF – Collegio di Milano, n. 221/16 – mutuo – piano di ammortamento alla francese ‐ anatocismo – esclusione -
ABF – Collegio di Napoli, n. 9489/15 – finanziamenti – cessione del quinto – cessazione rapporto di lavoro per inabilità permanente – mancata attivazione polizza assicurativa pag. 42 a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 – art. 43 d.p.r 150/1980 – automatica traslazione della trattenuta dallo stipendio alla pensione pag. 46 ABF – Collegio di Roma, n. 1831/16 – finanziamenti – cessione del quinto – estinzione anticipata – commissione di intermediazione – mediatore – art. 125 novies tub – conferimento d’incarico ‐ difetto forma scritta – nullità – rilevabile d’ufficio Questioni procedurali pag. 49 ABF – Collegio di Roma, n. 7048/15 – questioni procedurali ‐ reclamo ‐ da soggetto privo di legittimazione attiva ‐ inammissibilità del ricorso ‐ rilevabilità d’ufficio pag. 53
ABF – Collegio di Napoli, n. 7730/15 – questioni procedurali ‐ mancato versamento contributo ‐ irricevibilità ‐ sanatoria esclusione pag. 57 ABF – Collegio di Napoli, n. 8348/15 – questioni pregiudiziali ‐ ricorso ‐ ne bis in idem ‐ precedente ricorso respinto per carenza di prova ‐ irrilevanza ‐ irricevibilità ‐ rilevabilità d’ufficio pag. 60 Sistemi di pagamento -
ABF – Collegio di Milano, n. 1650/16 – strumenti e servizi di pagamento – phishing ‐ operazioni disconosciute – onere probatorio – art. 10 d.lgs. 11/2010 – grava sulla banca provare la perfetta funzionalità del sistema pag. 63
PARTEII
SPUNTIDIDOTTRINA
RICCARDO BENCINI Assegno non trasferibile pagato al falso prenditore: quale responsabilità per la banca? in Diritto & Giustizia, fasc. 10, 2016, pag. 23 pag. 68
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 PARTEIII SEGNALAZIONIDIGIURISPRUDENZA
TITOLI DI CREDITO – ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO LEGITTIMATO – RESPONSABILITÀ BANCA NEGOZIATRICE – PRESCINDE DA COLPA Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 3405, 22 febbraio 2016 pag. 69 RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – FINANZIAMENTO ‐ INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE DA PARTE DELLA BANCA – RISARCIBILITÀ DEL DANNO ‐ ONERE DELLA PROVA Tribunale di Piacenza, sentenza n. 846, 17 novembre 2015 pag. 73 a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 PARTE I Massime di decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento QUESTIONI PROCEDURALI ‐ LITISPENDENZA ‐ DECRETO INGIUNTIVO ‐ NOTIFICA ‐ DECORRENZA Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8354/15 resa nella seduta del 17 giugno 2015 — richiamate le sentenze della Corte Costituzionale (dec. n. 3/2010) e della Corte di Cassazione (S.U. decc. n. 9535/13 e n. 23675/14), per le quali il procedimento di notificazione si perfeziona con l’effettiva conoscibilità del relativo atto — ha escluso la “litispendenza” fino a quando non sia stata ritirata dall’intimato la raccomandata di notifica di deposito del decreto ingiuntivo presso la casa comunale ex art. 140 cod. proc. civ.; di conseguenza, qualora il ricorso sia stato presentato dopo l’invio della raccomandata ma prima della “consegna del plico” (ovvero del decorso del termine massimo di 10 giorni per il ritiro ai sensi del comma 2 della medesima norma) non matura la condizione di irricevibilità per “le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” ai sensi della Sez. I, par. 4, delle Disposizioni della Banca d’Italia (in termini, Coll. Milano, dec. n. 3497/15, in motivazione; con riguardo alla litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., Coll. Milano, dec. n. 3480/15; Coll. Napoli, dec. n. 2722/15; in generale, sulla litispendenza nel procedimento ABF, Coll. Coord., dec. n. 3961/12). FINANZIAMENTI ‐ CREDITO AL CONSUMO ‐ CONTRATTO CON IL FORNITORE ‐ INVALIDITA’ ‐ CONSEGUENZE ‐ CONTRATTO DI CREDITO ‐ NULLITA’ Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8354/15 resa nella seduta del 17 giugno 2015, ha dichiarato la nullità, per mancanza di causa, del finanziamento finalizzato all’acquisto di servizi turistici vari (utilizzo gratuito di complessi residenziali una volta all’anno; pernottamenti in hotel; partecipazioni a viaggi organizzati e crociere a condizioni di favore) in conseguenza dell’accertata invalidità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto con il fornitore; con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto e con esclusione, invece, del danno non patrimoniale, in mancanza di “dimostrata concreta esistenza” (in senso conforme, nell’ambito dei contratti di credito, Coll. Coord., dec. n. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 3257/12; Coll. Roma, dec. n. 8149/14; consolidato l’orientamento sul collegamento negoziale delle polizze assicurative nei prestiti personali: Coll. Coord., dec. n. 6167/14; Coll. Roma, dec. n. 7510/15; Coll. Napoli, dec. n. 5524/15; Coll. Milano, dec. n. 4648/15; la conclusione di cui in massima è fondata per un verso, sulla qualificazione del contratto di fornitura come mutuo di scopo, consistente nell’erogazione del credito, in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso; per l’altro, sulla coincidenza degli “effetti del collegamento negoziale” disciplinati dalla riforma del TUB e, in particolare dagli artt. 121, comma 1, lett. d e art. 125‐quinquies, nella novella del d.Lgs. n. 141/2010, con i principi generali in materia, come esplicitati nella sentenza della Cassazione n. 20477/2014). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Maurizio Massera
Presidente del Collegio ABF di Roma
Presidente
Dott. Flavio Lapertosa
Presidente del Collegio ABF di Milano
Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari
Presidente del Collegio ABF di Napoli
Membro effettivo
Prof. Marilena Rispoli Farina
Componente del Collegio ABF di Napoli Membro effettivo
designata dal Conciliatore Bancario e [Estensore]
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un cliente consumatore
Prof. avv. Andrea Tina
Componente del Collegio ABF di Milano
designato dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti
Membro effettivo
nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
Nel 2010, il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento con una società
finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all’odierna convenuta, nell’ambito di
un’operazione di scissione parziale con conferimento di ramo d’azienda.
Il finanziamento - che prevedeva un piano di ammortamento in 60 rate mensili pari ad €
320,85 cadauna - assisteva un contratto di “associazione attribuente al titolare il diritto […]
di occupare, godere ed utilizzare […] una unità turistica” all’interno di un club vacanze, per
alcuni periodi dell’anno.
Rilevati alcuni vizi genetici del contratto principale, i clienti presentavano reclamo alla
finanziaria contestando la nullità del contratto sotto vari profili. In particolare, lamentavano
che “il prodotto acquistato [… fosse] inutilizzabile e per nulla conforme alle aspettative”;
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Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
che l’oggetto fosse indeterminabile e, per l’effetto, chiedevano la caducazione anche del
contratto di finanziamento.
Nella risposta al reclamo, la controparte inviava una copia della richiesta di finanziamento
e una copia del contratto di compravendita difformi da quelli in possesso dei clienti.
Questi ultimi sospendevano il pagamento delle rate del finanziamento a partire dalla
scadenza successiva al 15 ottobre 2012 e presentavano un nuovo reclamo, ancora
riscontrato negativamente. Nel luglio 2013 costituivano in mora il venditore senza ottenere
riscontro; presentavano un nuovo reclamo alla convenuta.
Si rivolgevano infine all’arbitro sostenendo che: il contratto di compravendita doveva
ritenersi nullo per “assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, per la
violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e degli artt. 70, 71 e 81 del Codice del Consumo […]
dal momento che non è dato sapere, fra l’altro, di quale associazione i [clienti] sarebbero
entrati a far parte con la sottoscrizione del contratto”.
Dalla nullità del contratto di acquisto del bene doveva discendere quella del contratto di
finanziamento, ad esso funzionalmente collegato.
Inoltre, il contratto di finanziamento sarebbe “di per se stesso nullo in quanto carente sotto
vari profili”, in violazione dell’art. 124 del T.U.B. (descrizione dei beni e dei servizi,
indicazione del prezzo di acquisto, condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà): in
particolare, l’oggetto del bene finanziato è indicato solo con l’espressione “viaggi
vacanze”, non vi è nessun riferimento agli estremi del contratto con il venditore né
vengono fornite informazioni sul diritto di recesso e sulle modalità e le condizioni per
l’effettivo esercizio del diritto di godimento della settimana di vacanza.
Rileva altresì che dalla condotta dell’intermediario era inoltre discesa una illegittima
segnalazione in CRIF a carico del ricorrente e della coniuge coobbligata, per la quale il
ricorrente domandava il risarcimento dei danni non patrimoniali di € 5.000,00 ovvero da
liquidarsi in via equitativa dal Collegio.
Specifica che “risulta ben provato e documentato l’effettivo pregiudizio subito dai [clienti]
[…] a seguito delle condotte illecite della odierna resistente che provvedeva alla
segnalazione in pendenza di controversia sulla validità del contratto e di inesistenza di una
situazione di pericolo effettiva”.
L’intermediario, in sede di replica, asseriva che con contratto n. xxxxx76 l’odierno
ricorrente richiedeva un finanziamento finalizzato all’acquisto di viaggi vacanze, oggetto di
un contratto di compravendita sottoscritto con il fornitore Alfa. La finanziaria, dopo aver
approvato l’erogazione del finanziamento, provvedeva al versamento, a favore del
fornitore, della somma finanziata.
Successivamente il debitore cessava il pagamento dei ratei del finanziamento e la
convenuta si rivolgeva all’Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragione di credito. In
particolare, depositava avanti il Tribunale di Milano ricorso per ingiunzione, emesso in data
23/05/2014 e notificato al ricorrente e alla coobbligata in data 10/07/2014 (come da
allegato). Nel giugno 2014, la resistente chiedeva la notifica del decreto ingiuntivo de quo
ai condebitori ex art. 138 c.p.c.; stante l’assenza di persone autorizzate al ritiro ex art. 139
c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario ha notificato il decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in data
9/07/2014, depositando copia dell’atto nella Casa Comunale, affiggendo avviso del
deposito in busta chiusa e sigillata e spedendo avviso tramite raccomandata a.r. in data
10/07/2014.
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Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
La resistente rileva che, considerata la data di proposizione del ricorso (protocollo
17/07/2014 e notifica alla resistente del 22/07/2014), al momento dell’avvio del
procedimento ABF era già pendente il procedimento ingiunzionale avanti l’A.G.O.
Per tale motivo la resistente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile.
“Per mero scrupolo defensionale”, la convenuta precisava, nel merito, che il contratto di
compravendita non potesse considerarsi nullo poiché “il ricorrente [nel caso in esame] si è
associato ad un club, acquisendo il diritto di usufruire di vacanze, viaggi o soggiorni in
complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del [fornitore]”. L’oggetto del contratto
di compravendita risulta individuato anche nella descrizione della possibilità, per il titolare,
di scegliere ogni anno un alloggiamento “area soci” nel periodo di propria preferenza di un
qualunque complesso nella disponibilità del fornitore, avendo, inoltre, la possibilità di
verificare, sul sito del fornitore, le offerte di viaggi disponibili.
Parimenti determinato deve ritenersi l’oggetto del contratto di finanziamento, ovvero il
bene “viaggi e vacanze” poiché gli obblighi di cui all’art. 124, 3° c. TUB rientrano “tra gli
obblighi di trasparenza informativa a carico della società finanziaria” e non assolvono alla
funzione di rendere edotto il consumatore della tipologia di bene di cui ha richiesto il
finanziamento. Non è richiesta, invece, l’indicazione delle condizioni per il trasferimento
della proprietà, non avendo acquistato il ricorrente tale diritto reale.
Quanto al diritto di recesso, la convenuta evidenzia che il contratto è stato stipulato prima
dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2010.In ogni caso, in ipotesi di declaratoria di nullità, i
clienti sarebbero comunque tenuti alla restituzione del finanziato e, per tale motivo, la
resistente eccepisce la compensazione tra i crediti. Infine, la convenuta afferma che la
segnalazione in CRIF è stata correttamente eseguita, “attesa l’accertata e confermata
morosità dei clienti e la validità ed efficacia dei contratti”. Di talché ingiustificata deve
ritenersi la richiesta risarcitoria di € 5.000,00, illegittima sia nell’ an che nel quantum, non
essendovi prova del danno.
Il ricorrente ha spiegato delle articolate repliche, allegate in atti.
Con riguardo all’eccezione di rito della resistente, ha affermato che, pur ammettendo di
aver ricevuto il decreto ingiuntivo, quest’ultimo non può ricomprendersi, a suo parere,
nell’ambito di applicazione delle disposizioni ABF in materia di litispendenza, trattandosi di
una mera intimazione di pagamento, che non prevede contraddittorio.
Riferisce, altresì, di aver notificato l’opposizione al decreto ingiuntivo in data 9 ottobre
2014 e richiama, da ultimo, la disciplina in materia di mediazione obbligatoria, sostenendo
che la resistente avesse l’onere di esperire il tentativo di mediazione prima di procedere
per ingiunzione.
La resistente ha controreplicato, evidenziando che la disciplina in materia di mediazione
obbligatoria non si applica ai procedimenti di ingiunzione e che, per giurisprudenza
costante dell’ABF, l’improcedibilità deve dichiararsi anche in caso di connessione
impropria con controversie già sottoposte all’AGO, ivi incluso il ricorso per ingiunzione.
In conclusione, il ricorrente chiede la “declaratoria di nullità dei contratti […], con
conseguente restituzione delle somme versate dagli esponenti in forza del prestito
convenzionato de quo e così il rimborso della somma complessiva di € 8.717,69, oltre agli
interessi legali, alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino all’effettivo saldo, alle spese
legali per la presente procedura quantificate in € 1.500 (oltre oneri di legge e spese
generali 15%), al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai ricorrenti per la
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segnalazione illegittima al CRIF quantificati in euro 5.000 o nella diversa somma che verrà
liquidata dal Collegio Arbitrale anche in via equitativa ed oltre al rimborso dei costi per la
presente procedura (€ 20 per il deposito della domanda. […] chiede inoltre di ordinare alla
odierna resistente di procedere alla cancellazione dei nominativi dei ricorrenti […] dal
CRIF e comunque dai sistemi di informazioni creditizie”.
La resistente conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso per litispendenza e, in
subordine, il rigetto.
Si precisa che il ricorrente ha formalmente dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione
del procedimento.
Il Collegio di Milano, nella riunione del 23 aprile 2015, rilevata la novità e delicatezza della
questione, ha disposto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti al
Collegio di Coordinamento per la decisione di competenza.
La decisione è stata assunta all’unanimità.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a decidere sulla domanda del ricorrente che agisce per
vedersi dichiarato nullo un contratto di mutuo in essere con la convenuta, concluso in
connessione alla compravendita di un servizio di cui non ha goduto; di tale compravendita
deduce, parimenti, la nullità per indeterminabilità dell’oggetto. Per l’effetto, chiede altresì il
risarcimento del danno derivante dalla segnalazione in CRIF, eseguita dalla convenuta in
ragione dell’inadempimento al pagamento dei ratei.
La convenuta chiede preliminarmente che il ricorso venga dichiarato improcedibile per
litispendenza e, in subordine, rigettato.
Sulla questione pregiudiziale sollevata dalla resistente il Collegio in primo luogo ricorda
che le vigenti Disposizioni della Banca d’Italia (I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari,) alla Sez. I, art. 4
stabiliscono che: "5. “Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già
sottoposte all’autorità giudiziaria […]”e che “L’ABF non può conoscere controversie per le
quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione […]”.
Dalle risultanze acquisite in sede di controdeduzioni e di repliche, si evince che la
progressione temporale degli atti in esame risulta così cadenzata : la notifica ex art.140
del decreto ingiuntivo da parte della resistente alla casa comunale risale al 9.7.2014
mentre il ritiro della raccomandata relativa alla notifica del decreto stesso è del 22.7.2014.
Il ricorso reca la data di protocollo del 17.7.2014.
Come già rilevato in fatto, le parti controvertono, in diritto, sulla decorrenza degli effetti
della notifica del decreto ingiuntivo; in particolare, mentre la resistente la ritiene
perfezionata con la spedizione dell’avviso di deposito del decreto presso la casa comunale
(10 luglio - precedentemente al ricorso), la parte ricorrente sostiene che, trattandosi di
procedimento inaudita altera parte, gli effetti devono farsi decorrere “dalla conoscenza
dell’atto e dunque dalla ricezione effettiva dell’atto notificato”, che sarebbe avvenuta il 22
luglio con il ritiro della raccomandata in giacenza. Quest’ultima è la data indicata dal
ricorrente.
Ai fini di risolvere la questione il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale, con Sent.,
14-01-2010, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. nella
parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
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raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi
dieci giorni dalla relativa spedizione.
Inoltre giova ricordare che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite: 19 aprile 2013, n. 9535 e
6 novembre2014 n. 23675) ha stabilito che, ai fini della determinazione della litispendenza,
occorre considerare il momento in cui si completa il procedimento di notificazione, posto
che il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del predetto
procedimento ex art. 149 comma 3c.p.c. rileva solo ai fini dell’esclusione di eventuali
decadenze per il notificante.
I collegi ABF si sono pronunziati più volte su questione analoga pervenendo alla soluzione
che l'eccezione di litispendenza appare infondata, nel caso in cui il procedimento di
notifica dell'atto di citazione, avviato dall' intermediario si è perfezionato con la consegna
del plico, in data successiva, alla data di presentazione del ricorso (si veda da ultimo
Collegio di Milano, Decisione n.3497 del 4/5/2015).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'eccezione sollevata dalla
resistente non può essere accolta.
Entrando quindi nel merito delle richieste del ricorrente il Collegio deve pronunziarsi sulla
richiesta del ricorrente concernente il contatto di finanziamento, stipulato originariamente
nel 2010 con una società finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all'odierna
convenuta.
Deve in proposito ricordarsi che, come dichiarato da parte ricorrente, il contratto di
finanziamento fu stipulato nell'occasione e segnatamente per far fronte all'acquisto di
"viaggi vacanze" dalla società Alfa, derivante da un autonomo contratto di compravendita.
In proposito deve rilevarsi come ricorra nel caso di specie lo specifico collegamento
funzionale noto come mutuo di scopo, consistente nell'erogazione del credito (a breve,
medio e lungo termine) in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia lo specifico
motivo per il quale il finanziamento viene concesso.
La migliore dottrina ha evidenziato come la destinazione, dal piano dei motivi si inserisce
nel negozio sino a tradursi nella sua funzione: l' impiego del capitale da "motivo estraneo
alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale".
Questo tipo di "mutuo, contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell' erogazione
inserito nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se ne deduce che se viene meno il
contratto per cui il "mutuo" è stato concesso analoga sorte investe contratto di
finanziamento (Tribunale Pordenone 20.7.2010 ).
Il Collegio rileva che l'applicazione di questi principi generali in tema di contratti di
finanziamento va operata in relazione alla fattispecie in esame che rientra in ipotesi di
credito al consumo, disciplinate dal Tub agli art.124.ss, recentemente modificati dal
decreto lgs.n.141 del 2010.
Il Collegio rileva che, in via incidentale, deve essere oggetto di valutazione, per accertarne
le ricadute sul contratto di finanziamento sottoposto al suo esame, il contratto definito di
"compravendita" stipulato dal ricorrente il 17 maggio 2010, con documento che è allegato
in atti. Ciò in quanto, in virtù dell’evidenziato collegamento funzionale tra i due contratti, il
venir meno – per qualsivoglia ragione - del contratto di finanziamento, renderebbe privo di
causa e, quindi, nullo, il contratto di finanziamento.
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Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
Ciò posto il Collegio ricorda che recentemente la Cassazione civile, sez. III, con sentenza
n. 20477del 29/09/2014 si è espressa diffusamente sulla nozione di collegamento
negoziale tra contratto di credito “collegato” e relativo contratto a monte, in relazione a
contratti stipulati anche prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, che come è noto
ha modificato la disciplina del credito al consumo, in attuazione della direttiva del 2008.
La Corte, escluso che tale normativa sopravvenuta fosse applicabile nel caso di specie,
ha affermato che essa tuttavia corrobora la lettura che della previgente disciplina si è
inteso dare in termini di riconoscimento implicito di un collegamento negoziale di fonte
legale tra credito al consumo e contratto di acquisto di bene determinato.
La Corte ha precisato che, esclusa, nel caso di specie sottoposto al suo esame,
l'operatività degli effetti del collegamento negoziale come positivamente disciplinati dal
D.Lgs. n. 141 del 2010, è significativo che questi finiscano per coincidere con gli effetti del
collegamento negoziale, riconoscibili alla stregua dei principi elaborati in materia
contrattuale.
Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore
contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il
consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto
contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo
può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni
altro caso, ha stabilito la Corte, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in
riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito
per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in
materia contrattuale.
Nella fattispecie sottoposta al Collegio di Coordinamento, il contratto denominato
“contratto di compravendita” intercorre tra il ricorrente “acquirente” e la società di diritto
italiano (qui denominata Alfa), “proprietaria dei certificati” emessi da società diritto inglese;
tali certificati “attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi turistici
offerti” da un certo “club”.
Con il contratto, l’acquirente compra, a fronte del pagamento del prezzo di € 16.695,00,
uno dei suddetti certificati, acquisendo “il diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di
utilizzare in modo esclusivo i servizi offerti con tipologia Basic, Mid, Full (rispettivamente
corrispondenti a 2, 4 e 6 persone) e usufruibili in uno dei complessi turistici residenziali
facenti parti del [Club], oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al
prezzo e condizioni particolari. Tale diritto sarà esercitato fino all’anno 2053”.
Vale ancora precisare che le condizioni generali, Sub art. 1, denominato “diritto oggetto
del contratto”, fanno riferimento ancora al “diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di
godere ed utilizzare in modo esclusivo di tutti i servizi offerti compreso l’uso di una suite /
appartamento per il periodo di una settimana all’anno, così come sopra specificato, in uno
dei complessi turistici residenziali in disponibilità del [club]. Il diritto attribuito all’Acquirente
dalla titolarità del Certificato potrà essere esercitato dalla data di sottoscrizione del
presente contratto”.
Come è stato rilevato dalla resistente nelle controdeduzioni, il modulo di vendita prevede
quindi che la parte ricorrente acquisti un certificato che attribuisce al titolare il diritto di
usufruire dei (vari )servizi turistici offerti dal New Club ....., tra cui anche un pernottamento
gratuito all’anno della durata di 7 giorni per minimo due persone nelle destinazioni
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12
Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
turistiche offerte da detto Club (“area soci”) nel periodo di propria preferenza, come
chiaramente specificato anche nello statuto consegnato al ricorrente, allegato agli atti
In detto statuto è espressamente specificato che, con l’acquisto del certificato e quindi con
l’associazione al Club, il titolare ogni anno avrà la possibilità di scegliere in qualunque
complesso nella disponibilità del New Club Elite un alloggiamento “area soci” nel periodo
di propria preferenza, nonché, se titolari della tessera Platinum, usufruire di ulteriori servizi
meglio specificati nell’art. 7 dello statuto stesso.
Il collegio rileva che la fattispecie in esame è da ricondurre a particolari forme di vendita
di pacchetti turistici, comprendente anche l'acquisizione di un diritto di multiproprietà, di cui
di recente la giurisprudenza di merito ha dovuto occuparsi in seguito al perpetrarsi di vere
e proprie frodi a danno dei consumatori.
In alcune di tali vicende i tribunali hanno dichiarato la nullità dei contratti. Vale ricordare la
recente decisione del Tribunale di Monza del 13 maggio 2014 con la quale, alla luce delle
condizioni generali del contratto allora in discussione, il Tribunale ne ha rilevato la
vaghezza e indeterminatezza e ne ha quindi rilevato la nullità ai sensi dell'art.1346 c.c..
La pattuizione " ha precisato il Tribunale " rientra nell'ormai nota categoria di contratti che
consentono di acquistare o, comunque, di fruire di periodi di vacanza - generalmente della
durata di una settimana - in regime comunemente denominato di multiproprietà. Per la
restante parte dell'anno, l'immobile viene goduto - con la medesima modalità - da altre
persone, anch'esse proprietarie o fruitrici". La figura è ormai espressamente disciplinata
dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), agli artt. 69 e segg., dedicati ai contratti
per l'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. L'esame di tale
specifica disciplina porta alla conclusione che il contratto in esame sia radicalmente nullo
per violazione degli artt. 70 e 71 Cod.Cons.
Nella pattuizione, infatti, ha rilevato il Giudice di Monza, non sono indicati il diritto oggetto
del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto
nello Stato in cui è situato l'immobile; non è contenuta la descrizione dell'immobile e la sua
ubicazione, posto che il documento contrattuale si limita a menzionare, in modo del tutto
vago, "moltissimi resorts ubicati in tutto il mondo" Ciò preclude la valutazione delle
condizioni di adempimento; dei servizi e delle strutture comuni.
Ancora è da ricordare la decisione del tribunale di Treviso del 10 ottobre 2014 che ha
rilevato le gravi carenze strutturali nella formulazione del contratto tali da condurre alla
nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto; in particolare la violazione riguarda
le prescrizioni del codice di consumo relative alla compravendita di pacchetti
turistici.(Art.90 Cod.Cons.)
Il Collegio, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, considerata
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, accerta incidentalmente la nullità del contratto
di "compravendita" in esame.
Conseguentemente il Collegio, in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara la
nullità del contratto di finanziamento in quanto risultato – per le indicate ragioni – privo di
causa, con conseguente restituzione delle somme da questi versate in esecuzione del
contratto.
Va infine esaminata la richiesta di cancellazione dei dati in CRIF dei ricorrenti e di
risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per la illegittima segnalazione.
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Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015
La prima richiesta appare fondata e va accolta in quanto, venuto meno il contratto di
finanziamento il cui inadempimento ha dato luogo alla segnalazione in CRIF, questa non
può permanere.
Per la domanda risarcitoria il Collegio ricorda che l' ABF ha confermato l' orientamento in
linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass S.S.U.U, 11 novembre 2008, n.26972)
evidenziando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla
legge nonchè in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la
lesione sia grave e il danno non futile.
Pertanto l'Arbitro ha ribadito la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi ed
ha escluso che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta dalla
violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (cd danno non patrimoniale
in re ipsa ) dovendo comunque essere dimostrata la concreta esistenza del pregiudizio
sofferto(Collegio di Napoli, decisione n. 2210/2011).
Avendo il ricorrente formulato in termini precisi la contestazione all'intermediario e assolto
l'onere probatorio su di lui gravante, la richiesta va quindi accolta nella misura di euro
1.500,00.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di rimborso delle spese per assistenza legale che
determina in via equitativa in Euro 250,00.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del contratto di
finanziamento e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente le
somme versate in esecuzione del contratto.
Dichiara l’illegittimità dell’iscrizione nei sistemi di informazione creditizia,
disponendo che l’intermediario si adoperi per la cancellazione.
Dispone altresì che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro
1.500,00 a titolo risarcitorio nonché l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza
professionale.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Assegno e Cambiale ASSEGNO BANCARIO – VERSAMENTO IN CONTO AL SALVO BUON FINE – MANCATO PAGAMENTO DEL TITOLO – STORNO OLTRE I TERMINI ‐ CONSEGUENZE Il Collegio di Roma, con decisione n. 463/16 del 20 gennaio 2016 – in parziale accoglimento del ricorso – ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’intermediario che ha comunicato con ritardo al proprio cliente il mancato pagamento di un assegno bancario estero, ma ha comunque rigettato la relativa domanda risarcitoria, poiché la parte ricorrente non ha dato prova di un danno patrimoniale cagionatole dal comportamento della banca, confermando in tal modo il proprio orientamento (dec. n. 7697/14, n. 2106/13 e n. 1152/11), in base al quale la violazione dei termini per lo storno, concretando un inadempimento contrattuale, è suscettibile di determinare l’obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dal cliente, ma non costituisce fonte negoziale di una preventiva e generalizzata rinuncia dell’intermediario a esigere la restituzione delle somme accreditate al correntista a fronte di un titolo poi non onorato dal traente (nell’affermare il principio di cui in massima, il Collegio ha altresì ricordato di avere più volte raccomandato agli intermediari di informare i propri clienti della possibilità di negoziare “al dopo incasso”, anziché “al salvo buon fine”, i titoli di credito che hanno accettato in pagamento, soprattutto se tratti su una banca straniera, mettendosi così al riparo dal rischio di un eventuale insoluto; cfr., sul punto, anche la decisione n. 4359/13). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) DE CAROLIS
Presidente
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore SIRENA PIETRO
Nella seduta del 24/09/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente ha affermato che:
-per la sua attività di baby sitter, sarebbe stata pagata da un cittadino
inglese mediante alcuni assegni bancari; -il primo, tratto il 24 giugno 2014 su una
banca del Regno Unito, sarebbe stato presentato all’incasso il 14 luglio 2014
presso la banca resistente; -l’importo di tale titolo di credito, pari a £ 1.500,00,
sarebbe stato accreditato dalla banca resistente sul conto corrente della
ricorrente, la quale, su richiesta del traente, avrebbe successivamente effettuato
presso una postazione ATM tre prelievi in contanti, dell’importo di € 975,00, di €
150,00 e, rispettivamente, di € 450,00; -avrebbe poi presentato all’incasso presso
la banca resistente altri due assegni bancari che aveva ricevuto in pagamento dal
medesimo committente, uno di € 1.900,00 (il 19 agosto 2014) e l’altro di €
2.400,00 (il 26 settembre 2014); -avrebbe poi effettuato presso una postazione
ATM diversi prelievi in contanti, aventi l’importo complessivo di € 2.110,00; soltanto il 30 settembre 2014, la banca resistente le avrebbe comunicato che il
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Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016
primo degli assegni di cui si è detto era rimasto impagato a causa di una
sospettata frode; -fin dal 22 luglio 2014 tale fatto sarebbe stato comunicato dalla
banca trattaria a quella resistente; -quest’ultima avrebbe poi stornato dal conto
corrente della ricorrente la somma di € 1.932,16 e, in seguito, anche l’importo del
secondo assegno che le era stato portato all’incasso; - avrebbe quindi chiesto alla
ricorrente di rientrare dal debito così accumulatosi, complessivamente pari a €
3.549,73; -la lentezza con la quale la banca resistente ha proceduto agli storni di
cui si è detto avrebbe danneggiato la ricorrente, impedendole di prendere
adeguate precauzioni riguardo agli altri titoli di credito ricevuti in pagamento.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -sia accertata l’illegittimità del
comportamento tenuto dalla banca resistente; -quest’ultima sia condannata al
pagamento di € 4.291,74, pari all’importo complessivo dei due assegni portati
all’incasso dalla ricorrente.
La banca ha resistito al ricorso, affermando che:
-gli assegni bancari presentati all’incasso dalla ricorrente avrebbero recato
sottoscrizioni tra loro difformi; -la ricorrente avrebbe prelevato il loro importo prima
che fosse scaduto il termine per l’accredito di titoli esteri, pari a 25 giorni lavorativi
ovvero circa 40 giorni di calendario; -su richiesta del traente, la ricorrente avrebbe
prelevato dal proprio conto corrente una parte degli importi ivi accreditati salvo
buon fine e l’avrebbe inviata mediante una procedura di money transfert a soggetti
sconosciuti; -il danno lamentato dalla ricorrente sarebbe pertanto imputabile alla
negligenza e imprudenza del suo comportamento
Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché
infondato in fatto e in diritto.
DIRITTO
Si deve premettere che «la clausola “salvo buon fine” trasforma l’operazione
di incasso in una operazione di finanziamento attraverso l’accredito immediato
degli effetti sul c/c del cliente con riserva di storno nel caso che gli stessi
dovessero risultare impagati. Più dettagliatamente, la somma portata dal titolo è
accreditata dalla banca negoziatrice in favore del cliente, al quale viene consentito
di disporne in tempi molto brevi, ma qualora l’assegno risulti poi impagato,
l’intermediario avrà diritto a riaddebitare sul conto corrente l’equivalente di quanto
abbia in precedenza accreditato o, in alternativa, a pretendere la restituzione della
somma corrisposta all’atto della presentazione» (decisione del Collegio di Roma,
n. 4359 del 2013 e già del Collegio di Milano, n. 33 del 2013).
Ciò posto, questo Arbitro ha già avuto modo di affermare che «la previsione
[…] di un termine entro il quale deve essere effettuato lo storno di assegni
accreditati con la clausola “salvo buon fine” costituisce “una regola di condotta
finalizzata a dare adeguato affidamento al correntista in ordine al buon esito del
titolo, una volta decorso, senza comunicazione di storno, il termine come sopra
pattuito, ma non costituisce […] fonte negoziale di una preventiva e generalizzata
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Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016
rinuncia dell’intermediario, laddove inutilmente decorso il suddetto termine, a
esigere la restituzione delle somme accreditate al correntista a fronte di un titolo
poi non onorato dal traente”» (decisioni del Collegio di Roma, n. 7697 del 2014 e
n. 1152 del 2011).
In particolare, «posto […] che in assenza di elementi contrari, deve ritenersi
che la ricorrente si determinò autonomamente all’utilizzazione delle somme
messele a disposizione “salvo buon fine” del titolo estero negoziato, nulla può
imputarsi alla banca resistente» (decisione del Collegio di Roma, n. 4539 del
2013).
Peraltro, considera la frequenza con la quale sono perpetrate truffe
analoghe a quella subìta dalla ricorrente, questo Arbitro ha più volte
raccomandato agli intermediari di informare i propri clienti della possibilità di
negoziare “al dopo incasso”, anziché “salvo buon fine”, i titoli di credito che hanno
accettato in pagamento (soprattutto se tratti su una banca straniera), mettendosi
così al riparo dal rischio di un eventuale insoluto (decisione del Collegio di Roma,
n. 4359 del 2013).
In ogni caso, «la violazione dei termini per lo storno, concretando un
inadempimento contrattuale, è suscettibile di determinare l’obbligo di risarcire gli
eventuali danni subiti dal cliente per aver fatto affidamento sulla disponibilità
patrimoniale, poi venuta a mancare, ovvero perché risulta vanificata o più
difficoltosa l’azione di recupero del credito a causa di un aggravamento delle
condizioni patrimoniali del traente, verificatosi nel lasso di tempo dovuto alla
mancata comunicazione dell’insoluto» (decisioni del Collegio di Roma, n. 7697 del
2014 e n. 2106 del 2013).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che un assegno è stato portato
all’incasso il 14 luglio 2014 dalla ricorrente e l’insoluto le è stato comunicato il 30
settembre 2014 dalla banca resistente; l’altro è stato portato all’incasso il 9 agosto
2014 e l’insoluto è stato comunicato i 15 ottobre 2014.
La banca resistente ha affermato che per l’accredito di titoli stranieri
sarebbe stato previsto il termine di 25 giorni lavorativi, corrispondenti a circa 40
giorni di calendario. Nelle condizioni generali di contratto che sono state
depositate (come all.1 alle controdeduzioni), non si rinviene tuttavia alcun termine
del genere, cosicché deve ritenersi applicabile quello di «4 gg. lavorativi
successivi al versamento» che è ivi preveduto per «assegni bancari altri istituti».
D’altro canto, non è stato specificamente contestato dalla banca resistente
ed è pertanto pacifico ai fini del presente giudizio (anche ai sensi dell’art. 115, 2°
comma, c.p.c.) che, per quanto riguarda il primo degli assegni di cui si tratta, fin
dal 22 luglio 2014 la banca trattaria aveva informato quella resistente che tale
titolo non poteva essere pagato a causa di una sospettata frode: il ritardo con il
quale ciò è stato comunicato (il 30 settembre 2014) alla ricorrente risulta a
maggior ragione grave e ingiustificabile.
Questo Arbitro accerta pertanto che la banca resistente ha tenuto un
comportamento illecito.
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18
Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016
***
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, questo Arbitro (ad es., nella
decisione del Collegio di Roma, n. 1027 del 2013) ha fatto dichiaratamente proprio
l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al
risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è
riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema
l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la
valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio
subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19
gennaio 2007, n. 1183).
Secondo la regola generale che è dettata dall’art. 2697, 1° comma, c.c.,
grava pertanto sul ricorrente l’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e
della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato
risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata
dal ricorrente l’esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque
eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da
questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato alcuna prova che il
comportamento della banca resistente le abbia cagionato un danno patrimoniale,
non sussistendo pertanto neppure i presupposti perché esso sia liquidato
equitativamente. Infatti, «l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in
via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., […] presuppone che
sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o
particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso
ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato
accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata
individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass. civ., Sez. III, 30
aprile 2010, n. 10607). A ciò consegue che la domanda di risarcimento del danno
patrimoniale deve essere respinta, perché infondata in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il
comportamento dell’intermediario convenuto. Rigetta nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Assicurazioni accessorie al credito MUTUO – POLIZZA ASSICURATIVA CASO MORTE – RITARDO LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO ‐ EFFETTI Il Collegio di Napoli, con decisione n. 871/16 del 29 gennaio 2016, in relazione ad un contratto di mutuo assistito da polizza assicurativa caso morte, ha ritenuto che l’intermediario, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, non abbia diritto di addebitare il conto del mutuatario dopo il decesso e, in particolare, gli interessi maturati sul mutuo dal decesso alla liquidazione del sinistro e che, pertanto, il ritardo dell’adempimento dell’obbligo di copertura del rischio da parte del terzo in ragione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell’istruttoria debba gravare (quanto agli interessi) sull’intermediario medesimo. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Nella seduta del 11/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Titolare, insieme al coniuge, di un mutuo ipotecario contratto nel corso del 2010 per
l’ammontare di 164.850,02 euro, la sovvenuta lamenta che – nonostante la
corresponsione da parte dell’impresa di assicurazione del residuo dovuto a seguito del
decesso del consorte – sia stata tenuta al pagamento di complessivi 9.388,66 euro
(aggiuntivi rispetto all’importo a debito alla data del decesso), versati a suo dire
indebitamente fino al momento della liquidazione del rischio garantito dalla polizza.
Insoddisfatta del riscontro al reclamo, domanda (assistita dal proprio legale) la
retrocessione del menzionato importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Costituitosi, il resistente precisa che – a seguito del decesso del coniuge, avvenuto il 10
aprile 2011 – la sovvenuta inoltrava il successivo 19 aprile richiesta di copertura del
sinistro alla competente impresa di assicurazioni. Previo espletamento della necessaria
istruttoria, la compagnia assicurativa comunicava all’assicurata la liquidazione del sinistro
per l'importo di euro 161.172,98 nel successivo marzo 2012 e accreditava sul conto della
stessa il riferito importo nel maggio dello stesso anno. L’ammontare veniva impiegato,
quanto a euro 157.824,82 per la estinzione del finanziamento con riguardo al debito
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Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016
residuo alla data del decesso, mentre la residua somma di euro 3.348,18 (corrispondente
a quanto versato dalla ricorrente in linea capitale fino al momento della liquidazione)
restava nella disponibilità della sovvenuta. Evidenziata la natura accessoria della polizza,
eccepisce che il verificarsi del sinistro dedotto in contratto non comporta il venir meno
dell'obbligo del pagamento delle rate di mutuo alle scadenze previste né degli interessi e
delle altre spese pattuiti nel contratto di finanziamento e dovuti sino al momento
dell'integrale restituzione del capitale erogato. Conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La documentazione versata in atti conferma che l’importo di 3.348,18 euro (aggiuntivo
rispetto a quanto dovuto dall’impresa di assicurazioni per la copertura del rischio relativo al
capitale residuo all’atto del decesso) corrisponde esattamente a quanto versato dalla
cliente in linea capitale fino al momento della definitiva estinzione del finanziamento e, per
quello che consta, non riversato all’intermediario. Tale accertamento consente di
circoscrivere la controversia in rassegna al differenziale (versato a titolo di interessi e altre
spese) tra il ridetto importo e il complessivo ammontare di 9.388,66 euro corrisposto dalla
cliente dal momento del decesso del coniuge a quello della liquidazione di quanto dovuto
da parte della compagnia di assicurazioni. Così posta, la questione consiste – in diritto –
nell’accertare se il ritardo dell’adempimento dell’obbligo di copertura del rischio da parte
del terzo in ragione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell’istruttoria debba
gravare (quanto agli interessi) sull’intermediario o sul cliente. Giova doverosamente
premettere che, come peraltro non contestato dallo stesso resistente, non sembra potersi
imputare alla sovvenuta alcun difetto di diligenza nella tempestività della segnalazione
dell’evento morte tanto alla compagnia di assicurazioni quanto all’intermediario, al cui
gruppo appartiene peraltro l’impresa. Né sembra rilevante nel caso di specie la qualifica di
obbligato solidale del cointestatario del mutuo, visto che non viene qui in considerazione
una ipotesi di inadempimento del debitore idonea a generare l’estensione dell’obbligo in
capo a quello quanto piuttosto una causa estintiva dell’obbligazione in ragione del
decesso. Altro (e diverso) discorso è infatti la successione nel debito nella qualità di erede,
che suppone un titolo diverso quanto al rapporto obbligatorio.
Precisato questo, è appena il caso di ricordare che gli uniformi orientamenti dei diversi
Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario sono nel senso di ritenere che, verificatosi l’evento
dedotto nel contratto di assicurazione, l’intermediario “non è – in linea di principio –
legittimato a operare ulteriori addebiti sul conto dei mutuatari dopo il decesso. Anche
laddove tali addebiti potessero ritenersi legittimi nelle more della liquidazione dell’importo
dovuto da parte dell’impresa assicurativa, si tratta di importi che devono essere
successivamente restituiti, non avendo l’intermediario alcun titolo per trattenerli,
verificandosi altrimenti un indebito arricchimento della banca a danno del mutuatario” (cfr.
Collegio di Milano, decisione 5640/2013; in termini, tra le altre, Collegio di Napoli,
decisione n. 7789/2015 e Collegio di Roma, decisione n. 1725/2015). Ciò, a fortiori, anche
e soprattutto per quello che riguarda gli interessi maturati dal decesso alla liquidazione del
sinistro e altri oneri finanziari (Collegio di Roma, decisione n. 2357/2013), risultando
siffatta condotta non conforme ai princìpi di correttezza e di buona fede che debbono
essere osservati dagli intermediari nei rapporti con la clientela (cfr. disposizioni emanate
dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – Circolare
n.229 del 21 aprile 1999 e succ. agg., Tit. X, cap.I); principi che costituiscono
specificazione di quello stabilito in via più generale dall’art.1375 cod. civ.
sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto, in forza del quale “il contratto deve
essere eseguito secondo buona fede” che, secondo quanto più volte ribadito dalla
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22
Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016
Cassazione, si configura quale regola di condotta vincolante per le parti “al di là” e anche
“contro” le specifiche previsioni contrattuali, trattandosi di regola che si richiama agli
inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall’art. 2 Cost. (Cass., SS.UU., 15
novembre 2007, n. 23726 e già Cass. 24 aprile 1994, n.3775; 11 febbraio 2005, n. 2855)
e, pertanto, deve ritenersi dotata dei caratteri tipici di una norma di ordine pubblico,
sovraordinata ai poteri di cui le parti dispongono nell’esercizio dell’autonomia negoziale
(Cass. 18 luglio 1989, n. 3362; 24 febbraio 2004, n. 3610; 11 gennaio 2006, n. 394).
In ragione di quanto sopra, il ricorso merita parziale accoglimento quanto alla differenza
tra importo complessivamente liquidato dall’impresa di assicurazioni e importo corrisposto
fino alla liquidazione, e così alla restituzione di 6.040,46 euro, oltre agli interessi legali
dalla data del reclamo. Il principio nominalistico che caratterizza l’obbligazione pecuniaria
in discorso, esclude qualsiasi rilevanza della dedotta rivalutazione monetaria, la cui
domanda non merita, per contro, accoglimento.
P. Q. M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo di € 6.040,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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23
QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Assicurazioni accessorie al credito CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – ESTINZIONE ANTICIPATA – ART. 125 SEXIES TUB ‐ RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI – CRITERIO ATTUARIALE INDICATO IN CONTRATTO ‐ CONGRUITÀ Il Collegio di Roma, con decisione n. 8137/15 del 22 ottobre 2015 —
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione della quota parte del premio assicurativo non goduto, relativamente ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio — ha rilevato che le condizioni generali delle due polizze assicurative stipulate (vita e impiego) contenevano i criteri di calcolo (attuariale) per la determinazione dei premi da rimborsare in caso di estinzione anticipata e, pertanto, ha ritenuto congruo e trasparente tale criterio adottato dalle compagnie assicurative. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ROSSI CLAUDIA
Nella seduta del 02/10/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia attiene all’estinzione di un prestito concesso mediante cessione del
quinto dello stipendio.
Dalla documentazione complessivamente versata in atti dalle parti emerge quanto
segue.
Il 22.11.2011 la ricorrente contraeva per il tramite della società finanziaria (A) che
agiva in qualità di mandataria della banca finanziatrice (B) un prestito di nominali 13.104
euro, da estinguere in 72 rate mensili di 182 euro ciascuna, al tasso nominale annuo del
6,50 % corrispondente ad un TAEG del 16,72 %.
Dedotti gli interessi (€ 2.277,08), nonché le commissioni finanziarie attribuite alla
mandataria (A) (€ 458,64), le provvigioni all’intermediario del credito collocatore
convenzionata con la mandataria (€ 639,48), i premi di due distinte polizze assicurative (di
rispettivamente 816,11 e 100 euro) e le spese di istruttoria (€ 300) nonché quelle erariali
(€ 27,06), la somma effettivamente messa a disposizione del ricorrente si riduceva a
8.485,63 euro.
La documentazione contrattuale, comprensiva del prospetto contenente le
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori” specifica le modalità e le
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Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015
condizioni di rimborso al ricorrente in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
Segnatamente, viene indicato al punto 4. del prospetto informativo che: gli “interessi”
(voce “i”) sono rimborsabili al massimo al 100%; la commissione alla mandataria (voce “b”)
è rimborsabile al massimo al 14,29%; la provvigione all’intermediario del credito (voce “c”)
è rimborsabile al massimo al 20,00% e che per tali voci il rimborso viene calcolato
secondo il principio del pro rata temporis.
Quanto ai premi assicurativi, espressi dalla voce “h” (relativamente alla polizza sulla
vita, con premio pari ad € 100,00) e dalla voce “k” (relativamente al rischio di perdita
dell’occupazione, di importo pari ad € 816,11) viene indicato che i rimborsi avverranno
“secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni generali di assicurazione della
Compagnia assicurativa” e che sono comunque ristorabili: al massimo al 70%, al netto
delle spese fisse pari a 70 euro, i costi sostenuti per la voce h); ed entro un massimo di
487,34 euro, i costi sostenuti per la voce k).
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nell’ottobre del 2014, in
concomitanza con la scadenza della 35ma rata, sulla base del conteggio formulato dalla
resistente in data 26.9.2014, che riconosceva alla ricorrente abbuoni di € 646,97, a titolo di
interessi, e di € 99,62 a fronte di commissioni sostenute dal cliente.
Il 20.11.2014 la ricorrente, assistita da un legale di fiducia, contestava alla finanziaria
convenuta il mancato rimborso di quota parte delle commissioni e del premio assicurativo
pagato in via anticipata dal ricorrente rivendicando il rimborso di € 1.220 (di cui 750 a
fronte delle commissioni pagate e 470 a fronte dei premi assicurativi) oltre a 200 euro di
ristoro delle spese legali. La richiesta non veniva suffragata da criteri di calcolo.
La resistente con nota del 22.12.2014 confermava gli elementi del conteggio estintivo
ritenute conformi alle clausole contrattuali e dichiarava di aver interessato la compagnia
assicurativa in merito al rimborso della quota parte del premio versato.
La controversia è stata riproposta dianzi all’ABF. Con il presente procedimento
instaurato il 19.2.2015 la ricorrente, richiamandosi alla richiesta formulata nel reclamo e al
fatto che “la compagnia assicuratrice non ha corrisposto alcuna somma”, conclude
chiedendo “la corresponsione dei costi assicurativi direttamente alla (finanziaria
resistente)”.
Nelle controdeduzioni presentate il 27.4.2015 la resistente sottolinea che la richiesta
formulata nel procedimento è ristretta al solo tema dei costi assicurativi e chiede che il
ricorso sia respinto. In via subordinata, espone la propria difesa in merito anche alle altre
questioni sollevate nel reclamo.
In primo luogo l’intermediario la propria carenza di legittimazione passiva con
riguardo al rimborso del premio assicurativo, richiamandosi alla disciplina dettata dall’art.
49 del regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010.
Nel merito, evidenzia che le compagnie assicuratrici si sono già dichiarate disponibili
a procedere ai rimborsi dovuti: precisamente: la compagnia X, con nota del 5.12.2014
indirizzata alla ricorrente, aveva determinato in € 201,36 la somma da corrispondere a
fronte della polizza n. 130841, riservandosi di procedere non appena le fossero state
comunicate le coordinate bancarie del beneficiario; la compagnia Y aveva determinato in €
36,94 la quota di rimborso di propria spettanza.
Evidenzia altresì, la convenuta, che le compagnie di assicurazioni hanno
espressamente confermato che i calcoli sono conformi alle condizioni generali di
assicurazione e che tali condizioni generali “sono state a suo tempo ricevute in copia e
accettate dalla cliente … e richiamate anche nel contratto di finanziamento”.
Nel riaffermare quindi che la questione debba essere risolta direttamente con le
compagnie assicuratrici, la resistente chiede il rigetto del ricorso.
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Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015
DIRITTO
La questione dei rimborsi spettanti al debitore in occasione dell’estinzione anticipata
dei finanziamenti ottenuti mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento è
stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF.
Gli approfondimenti, effettuati da ultimo anche da parte del Collegio di
coordinamento riunitosi il 9 settembre 2014 (decisione n. 6167 del 22.9.2014), e che qui si
richiamano nel loro complesso, hanno consentito di affermare i principi, di seguito indicati,
che portano a riconoscere:
1. il diritto del cliente ad ottenere il rimborso di parte degli oneri cd. recurring ad
esso addebitati in sede di stipulazione del contratto;
2. che, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, le voci di costo
elencate nel contratto debbono considerarsi recurring e quindi rimborsabili pro
quota in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla
trasparenza contrattuale;
3. che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica;
4. che non appare conforme a ragionevolezza la metodologia seguita da taluni
intermediari di calcolare l’ammontare dei rimborsi “in funzione dell’incidenza
degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli
interessi totali del finanziamento”;
5. che, pertanto, l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito
secondo un criterio proporzionale;
6. il diritto del cliente al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente
all’assicuratore;
7. che in assenza di chiarimenti ex ante in ordine al criterio di calcolo, l’ammontare
del rimborso del premio assicurativo deve avvenire secondo il criterio “pro rata
temporis” vale a dire in proporzione semplice al numero delle rate residue
rispetto alle rate originariamente previste per l’ammortamento del prestito;
8. che anche nell’ipotesi di parziale restituzione del premio assicurativo non
goduto, effettuata direttamente dall’assicuratore, rimane la responsabilità
dell’intermediario per la parte residua e che l’eventuale controversia sul punto
tra il cliente e l’intermediario finanziario è sicuramente ricompresa tra quelle che
l’ABF può conoscere;
9. il diritto alla refusione -entro limiti coerenti con il grado di complessità della
controversia insorta tra le parti- delle spese di assistenza tecnico-legale
effettivamente sopportate dal ricorrente;
10. l’infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva
eventualmente sollevate dal finanziatore (banca o intermediario finanziario)
mandante e/o dalla società mandataria del prestito, che ha curato con il cliente
direttamente la stipula del rapporto contrattuale sottoscritto in nome e per conto
del soggetto finanziatore.
Per un’approfondita analisi delle argomentazioni svolte, questo Collegio fa espresso
rinvio alle decisioni n. 4452 del 20.8.2013, 6163 del 29.11.2013, e n. 6167 del 22.9.2014.
Con riferimento alla controversia insorta tra le parti, l’attenzione di questo Collegio
si è soffermata in via esclusiva sulle richieste formulate dal ricorrente, che nel presente
procedimento è assistito da un legale di fiducia, il quale ha espressamente indicato nel
ricorso che l’oggetto della richiesta all’Arbitro riguarda “la corresponsione dei costi
assicurativi”.
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Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015
Non sono pertanto state prese in considerazione dal Collegio le restanti doglianze
contenute nel reclamo inviato alla finanziaria resistente.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che in sede di
contrazione del finanziamento era stata fornita alla ricorrente la documentazione relativa
alle condizioni generali delle due polizze assicurative; documentazione, questa, che, tra
l’altro, conteneva i criteri di calcolo per la determinazione dei premi da rimborsare in caso
di estinzione anticipata del rapporto.
Ne consegue che alla ricorrente spetti il riconoscimento, ad opera dell’intermediario
resistente, delle somme calcolate dalle compagnie assicuratrici qualora nel frattempo non
vi abbiano provveduto le compagnie stesse.
P.Q.M.
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di
euro 238,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Bancomat e carte BANCOMAT – OPERAZIONI FRAUDOLENTE – COLPA GRAVE – SUSSISTENZA Il Collegio di Roma, con decisione n. 2812/16 del 25 marzo 2016, nel respingere un ricorso relativo all’utilizzo fraudolento di una carta bancomat, ha ravvisato indici sufficienti a provare per presunzioni la mancata diligente custodia della carta nella circostanza che le operazioni sono state effettuate: a) con l’utilizzo contestuale della carta e del PIN, b) a distanza di circa un mese e mezzo l’una dall’altra e intervallate da utilizzi regolari, c) hanno avuto ad oggetto somme assai modeste; dal che — essendo “pacifico il fatto che la carta è rimasta nella sfera di disponibilità della ricorrente” — deve trarsi la “ragionevole conclusione che la cliente non l’abbia custodita con la dovuta diligenza, tanto da non accorgersi che qualcuno l’ha temporaneamente sottratta e utilizzata anche mediante digitazione del relativo PIN”. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016
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Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016
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Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Conto Corrente CONTO CORRENTE – ESTINZIONE – SALDO PASSIVO – RIFIUTO – ILLEGITTIMITA’ Il Collegio di Milano, con decisione n. 1045/16 del 4 febbraio 2016, nel riconfermare un orientamento già seguito da altre pronunce ABF, ha stabilito che, in caso di richiesta di estinzione di un conto corrente, la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione ricettizia del correntista, a prescindere dall’esistenza di un saldo passivo sul conto; di conseguenza va considerata illegittima la prassi di rifiutare la chiusura del rapporto e di mantenerlo in vita in ragione dell’esistenza di un saldo debitore (in applicazione del citato principio, il Collegio ha pertanto dichiarato illegittimi gli addebiti del canone mensile relativi ai mesi successivi alla richiesta di estinzione di un conto corrente il cui saldo era diventato debitore in ragione degli addebiti relativi ad utilizzi della carta di credito antecedenti la richiesta di chiusura, pervenuti sul conto nelle more dell’estinzione). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 1045 del 2016
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Decisione N. 1045 del 2016
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Decisione N. 1045 del 2016
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Danno DANNO – SPESE LEGALI – IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE IMPORTO RICHIESTO ‐ RISARCIBILITÀ – ESCLUSIONE Il Collegio di Milano, con decisione n. 308/16 del 14 gennaio 2016, in una controversia relativa alla retrocessione degli oneri commissionali in seguito all’anticipata estinzione di un prestito con delegazione di pagamento, ha respinto la domanda di refusione delle spese legali (quantificate in Euro 616,54), ritenendo che la somma richiesta non fosse ragionevole né proporzionata alla difficoltà della controversia (il principio di cui è massima è fondato sull’assunto che il Regolamento ABF nulla dispone in merito alla refusione delle spese legali e che il Collegio di Coordinamento si è espresso nel senso della rimborsabilità, là dove sia dimostrato che il ricorrente si sia avvalso per tutto l’iter procedimentale dell’attività di un procuratore sopportandone il relativo costo, previo accertamento della funzionalità alla gestione del procedimento, nonché della ragionevolezza e congruità dell’importo richiesto in relazione alla difficoltà della disputa). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) SANTONI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) SANTONI
Nella seduta del 03/12/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso, presentato tramite il proprio legale, il ricorrente riferiva di aver stipulato un
contratto di prestito con delegazione di pagamento con un altro intermediario che lo aveva
poi ceduto all’odierno resistente. Tale contratto che prevedeva un rimborso tramite 60 rate
mensili da euro 250 ciascuna, veniva anticipatamente estinto dopo il pagamento della 25°
rata e l’istante versava all’intermediario la somma di euro 8.541,58.
Non avendo ricevuto il rimborso delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo, in
data 8.04.2014, il ricorrente inviava reclamo all’intermediario chiedendo: euro 1.140,07, a
titolo di rimborso degli oneri bancari/accessori; euro 510,24, a titolo di rimborso degli oneri
assicurativi; euro 500,00, a titolo di rimborso delle rate insolute relativamente ai mesi di
novembre e dicembre 2013, per un importo complessivo pari ad euro 2.150,31.
Con riscontro del 18.04.2014, l’intermediario respingeva la richiesta di rimborso,
specificando che il contratto in questione non prevedeva il rimborso degli oneri bancari in
caso di estinzione anticipata e che la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi doveva
essere inoltrata alla compagnia assicurativa con cui la polizza era stata stipulata.
Aggiungeva, inoltre, che dai riscontri effettuati era emerso che doveva essere rimborsata
solamente la rata relativa al mese di novembre e, pertanto, si impegnava ad inviare a titolo
di rimborso un assegno per una somma pari ad euro 250,00.
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Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016
Insoddisfatto della risposta dell’intermediario, il ricorrente presentava, quindi, ricorso
all’ABF reiterando tutte le proprie doglianze. Chiedeva, quindi, al Collegio il ristoro degli
oneri bancari ed assicurativi non maturati in seguito all’estinzione anticipata e calcolati
secondo il criterio del pro rata temporis, per un importo pari ad euro 1.900,31; chiedeva,
inoltre, la corresponsione degli interessi legali maturati dal reclamo al saldo calcolati in
euro 16,03, per un importo totale di euro 1.916,33. Domandava, anche, la refusione delle
spese legali e delle spese della procedura.
L’intermediario presentava le proprie controdeduzioni. Specificava che la mancata
distinzione tra costi up-front e recurring era dovuta all’applicazione della normativa vigente
all’epoca della stipulazione del contratto e, pertanto, era stato riconosciuto un equo
rimborso in considerazione del costo complessivo del finanziamento. Per quanto
riguardava la doglianza relativa al mancato rimborso degli oneri assicurativi, invece,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’obbligo restitutorio
gravava esclusivamente sulla compagnia assicurativa che aveva percepito il premio.
Infine, in relazione alla richiesta relativa alle spese legali, l’intermediario sottolineava che
questa era un scelta facoltativa del ricorrente e, per tale motivo, non poteva essere
soggetta a rimborso.
A conclusione delle proprie difese chiedeva al Collegio l’integrale rigetto del ricorso in
quanto infondato.
DIRITTO
La vicenda posta all’attenzione del Collegio riguarda la mancata restituzione degli oneri,
delle commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell’estinzione
anticipata di un contratto di prestito con delegazione di pagamento.
In via preliminare, il Collegio affronta l’eccezione sollevata dall’intermediario relativamente
al rimborso del premio assicurativo. A tal proposito, il Collegio ricorda quanto stabilito
dall’art. 1896 c.c., ai sensi del quale in caso di cessazione del rischio durante il corso del
rapporto assicurativo, il contratto si scioglie ma l’assicuratore ha il diritto di ricevere il
premio fin quando non sia messo a conoscenza della cessazione del rischio o non ne
venga altrimenti a conoscenza. Nel caso particolare di un contratto di assicurazione legato
ad un contratto di finanziamento, il rischio coperto è quello del mancato pagamento del
debito, sicchè, estinto anticipatamente il contratto principale mediante la restituzione del
debito, il rischio cessa di esistere ed il contratto di assicurazione si scioglie ex lege. Da ciò
consegue che la parte di premio relativa al periodo residuo è priva di causa e deve essere
restituita. La stessa materia, poi, è regolata dal Regolamento ISVAP n. 179/2010 e dall’art.
49 del Codice delle assicurazioni. Non vi è, quindi, dubbio che, in caso di estinzione
anticipata di un contratto di finanziamento, l’onere di restituzione dell’obbligazione
debitoria gravi sulla compagnia assicurativa. Tuttavia, il Collegio ricorda che il contratto di
assicurazione è finalizzato a coprire il finanziatore dal rischio del mancato pagamento del
debito da parte del finanziato, posto che in tale caso l’efficacia del contratto di
assicurazione sarebbe sospesa ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo stesso per cui il
contratto è stato concluso. Per evitare tale circostanza, è prassi che il premio assicurativo
venga pagato in un’unica soluzione dal finanziatore che poi aggiunge al capitale prestato
la somma corrispondente all’ammontare del premio unico e, pertanto, calcola tale ulteriore
finanziamento nell’ammontare delle rate di ammortamento. In conseguenza di ciò
l’intermediario diventa responsabile
e
garante
dell’obbligazione
restitutoria
dell’assicuratore e, perciò, se quest’ultimo non adempie o adempie solo parzialmente,
l’obbligazione restitutoria deve essere assolta dall’intermediario, obbligato solidale con la
compagnia assicurativa.
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Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016
Nel caso in esame, quindi, il Collegio respinge l’eccezione della resistente e accoglie la
domanda di rimborso dell’istante, stabilendo che la quota del premio non goduta debba
essere calcolata secondo il criterio del pro rata temporis.
Per ciò che riguarda la richiesta relativa agli oneri e alle commissioni, il Collegio, in
conformità al consolidato orientamento dell’ABF, ricorda che il rimborso delle commissioni
e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento
contro cessione del quinto dello stipendio, avvenga secondo i seguenti criteri: a) per la
parte non maturata il rimborso delle commissioni bancarie e/o finanziare, nonché delle
altre commissioni come le commissioni d’intermediazione e le commissioni d’incasso
quote; b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi
up-front e costi recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere
preso in considerazione al fine dell’individuazione della quota parte da rimborsare; c)
l’importo da rimborsare va equitativamente determinato secondo un criterio determinato
ratione temporis, sicché l’importo complessivo di ciascuna delle predette voci va suddiviso
per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d)
l’intermediario è tenuto a favore del cliente al rimborso di tutte le suddette voci, incluso il
premio assicurativo.
Pertanto, in ossequio a quanto fin ora esposto, il Collegio ritiene che l’intermediario debba
corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 1.562,82, così determinata:
VOCI
DI
COSTO IMPORTO COMMIS
RETROCES IMPORT DIFFERE
RIMBORSABILI
CORRISP SIONI
SIONE
O
NZA
“RECURRING”
OSTO AL PRO
DOVUTA IN RIMBOR RIMAST
MOMENT QUOTA
MISURA
SATO
A
A
O DELLA RATE
PROPORZI
CARICO
STIPULA
COMPLE ONALE
DEL
SSIVE N. SULLA
RICORR
60
BASE
ENTE
DELLE
RATE
RESIDUE
(60-25=35)
1)COMMISSIONI
BANCARIE/FINANZIARI
E
2)COMMISSIONI
D’INTERMEDIAZIONE/A
CCESSORIE
3)ASSICURAZIONE
TOTALE COMMISSIONI
E
PREMIO
ASSICURATIVO
1.918,79
31,98
1.119,29
66,72
1.052,57
-
-
-
0,00
-
874,71
14,58
510,25
0,00
510,25
1.629,54
66,72
1.562,82
Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, il Collegio ricorda che il loro
rimborso deve avere natura meramente restitutoria, con la conseguenza che essi
maturano a partire dal giorno di presentazione del reclamo inteso quale atto di messa in
mora da parte del creditore e, pertanto, accoglie la richiesta del ricorrente.
Infine, per quanto riguarda la refusione delle spese legali, quantificate dalla ricorrente in
euro 616,54, il Collegio osserva che il Regolamento ABF nulla dispone in proposito, stante
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Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016
il fatto che il procedimento di fronte al Collegio può essere direttamente presentato dalla
parte senza l’ausilio di un procuratore. Tuttavia, il Collegio di Coordinamento ha più volte
ribadito che là dove sia dimostrato che il ricorrente si sia avvalso per tutto l’iter
procedimentale, che va dal reclamo al ricorso, dell’attività di un procuratore sopportandone
il relativo costo, questo deve essere preso in considerazione ed eventualmente rimborsato
in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto
risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF,
ma quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte. Tale valutazione è
rimessa al Collegio giudicante che deve attenersi a criteri di estrema prudenza accertando
l’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, la sua funzionalità alla gestione del
procedimento, nonché la ragionevolezza e la congruità dell’importo richiesto in relazione
alla difficoltà della controversia. Nel caso di specie, Il Collegio ritiene che la somma
richiesta non sia ragionevole né proporzionata alla difficoltà della controversia e, pertanto,
respinge la richiesta dell’istante.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
alla parte ricorrente la somma di € 1.562,82, oltre a interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Finanziamenti MUTUO – PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE ‐ ANATOCISMO –
ESCLUSIONE Il Collegio di Milano, con decisione n. 221/16 del 12 gennaio 2016 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo il quale nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese non appare configurabile una indebita capitalizzazione degli interessi da parte della banca (cfr. Coll. Milano n. 2834/2015). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE
Nella seduta del 03/11/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con atto protocollato in data 7 gennaio 2015, preceduto da reclamo del 14 aprile 2014, la
ricorrente, titolare di un contratto di mutuo, ha adito il Collegio ABF, muovendo una serie di
contestazioni. In particolare, richiamandosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 342/1999 in
tema di anatocismo ed al successivo intervento della Corte Costituzionale con la
pronuncia n. 452/2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, nonché della
successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha agito per chiedere il rimborso
delle somme indebitamente percepite dall’intermediario, dall’inizio del rapporto bancario, in
ragione della capitalizzazione semestrale degli interessi passivi da lei pagati, per un totale
di €. 28.878,00.
La ricorrente ha contestato che l’intermediario aveva negativamente riscontrato il reclamo,
richiamandosi alla correttezza degli interessi applicati allo scoperto di conto corrente,
quando invece il rapporto intrattenuto con la stessa ricorrente era un rapporto di mutuo.
Ha dichiarato, infine, di aver chiuso il proprio rapporto con la resistente, con un saldo attivo
di €. 8.000,00.
L’intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni in data 18 marzo 2015,
precisando, nel ripercorrere i fatti oggetto di controversia, che la ricorrente aveva stipulato,
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Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016
in data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo ipotecario di €. 103.300,00, da
rimborsarsi in un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 60 rate semestrali
costanti, al tasso variabile determinato dalla somma di una quota fissa, pari allo 0,75% a
semestre, ed una quota variabile costituita dal tasso semestrale, pari alla metà del tasso
nominale annuo EURIBOR a sei mesi: mutuo che veniva anticipatamente estinto in data
17 marzo 2010. In via preliminare ha formulato tre eccezioni:
- incompetenza temporale del Collegio ABF: la ricorrente, contestando la nullità del tasso
d’interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi, ha
lamentato un vizio genetico del contratto;
- assoluta genericità ed indeterminatezza del petitum del ricorso, richiamando sul punto
precedenti della Corte di Cassazione e del Collegio ABF in tema di indeterminatezza
dell’oggetto della domanda;
- richiesta di un’attività consulenziale da parte del Collegio, in quanto domanda volta ad un
generico accertamento della correttezza dei conteggi.
L’intermediario è entrato comunque nel merito della vicenda, premettendo alcuni
chiarimenti in merito alla particolarità del contratto concluso dalla ricorrente. La ricorrente
aveva stipulato un mutuo denominato “affitto”, caratterizzato da tasso e durata variabile: le
rate erano di importo prefissato, comprensivo di quota interessi variabile e di quota
capitale pari alla differenza tra l’ammontare della rata costante e quello della quota
interessi, con conseguente possibilità di variazione della durata del mutuo in funzione della
variabilità del parametro di riferimento e con la conseguenza che, qualora l’ammortamento
del mutuo non fosse avvenuto entro la durata massima contrattuale, l’ultima rata sarebbe
risultata più onerosa, in quanto comprensiva degli interessi e dell’intero capitale non
ancora rimborsato, come previsto dall’art. 6 del contratto.
Il piano di ammortamento del contratto in oggetto era del tipo c.d. “alla francese” e sulla
materia l’intermediario ha richiamato precedenti del Collegio ABF e di giurisprudenza di
merito che hanno riconosciuto la legittimità di tale modalità di calcolo del rimborso, la
quale non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché questi vengono
calcolati unicamente sul debito residuo via via decrescente del periodo precedente cui la
rata si riferisce. Ha, poi, osservato che l’art. 5 del contratto escludeva espressamente la
possibilità di operare una capitalizzazione periodica sugli interessi di mora eventualmente
applicati.
L’intermediario ha chiesto, quindi, nel merito, di respingere l’istanza avanzata dalla
ricorrente, per le ragioni esposte.
DIRITTO
E’ pacifico tra le parti che la ricorrente aveva stipulato con l’intermediario resistente, in
data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo, che veniva anticipatamente estinto in data
17 marzo 2010. Nessuna delle parti produce il reclamo né il relativo riscontro.
La ricorrente afferma che il piano di ammortamento produrrebbe un’indebita
“capitalizzazione semestrale degli interessi”. Richiamandosi a precedenti giurisprudenziali
in tema di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli
interessi, chiede il rimborso di quanto illegittimamente percepito dall’intermediario per
effetto della capitalizzazione semestrale degli interessi.
L’intermediario, prima di entrare nel merito per rivendicare la correttezza del proprio
operato e l’infondatezza della domanda della ricorrente, formula tre eccezioni preliminari:
a) incompetenza temporale: la ricorrente invoca la nullità della clausola e, dunque, un vizio
originario, con riguardo ad un contratto concluso nel 2002;
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44
Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016
b) eccessiva genericità ed indeterminatezza della domanda: l’istanza della ricorrente
risulta assolutamente generica ed indeterminata;
c) attività consulenziale richiesta al Collegio.
Va innanzitutto rigettata, da parte del Collegio, l’eccezione preliminare di incompetenza
temporale, in quanto la domanda proposta non sembra incentrarsi su un vizio genetico del
contratto, bensì sugli effetti del negozio giuridico che si sono prodotti quanto meno anche
successivamente al 1° gennaio 2009. Costituisce orientamento costante dei tre Collegi
quello per cui, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto
anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora efficace successivamente a tale data,
occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del
rapporto, oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico
prodottisi successivamente al 1° gennaio 2009.
Le altre due eccezioni preliminari, possono considerarsi assorbite nella valutazione sul
merito del ricorso.
Nel merito, quanto al contratto, l’intermediario precisa che si trattava di una particolare
tipologia di mutuo a tasso e durata variabile, con rate semestrali di importo prefissato,
corrispondente ad una quota interessi variabile e ad una quota capitale, pari alla differenza
tra l’ammontare della rata costante e quello della quota interessi. L’intermediario rileva che
il piano di ammortamento era del tipo c.d. “alla francese”, che contempla rate costanti, con
previsione di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente.
Rileva, altresì, che l’unica questione relativa all’anatocismo poteva porsi nell’ipotesi in cui
la banca, in caso di inadempimento, avesse applicato interessi moratori sull’intero importo
della rata.
Con riguardo alla tematica dell’anatocismo, si segnala che la materia è stata di recente
riformata con una modifica dell’art. 120 TUB, a valere dal 1° gennaio 2014. Il contratto
oggetto di controversia veniva, però, anticipatamente estinto nel marzo 2010.
L’art. 120, comma 2, TUB, nel testo vigente all’epoca dei fatti di cui è controversia,
prevedeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti
della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Ad ogni modo, l’orientamento ormai consolidato dell’ABF in materia di anatocismo nei
contratti di mutuo con ammortamento alla francese, è nel senso che non è dato
comprendere il criterio in forza del quale i piani alla francese implicherebbero tale
adombrato indebito (cfr. Coll. Milano n. 2834/2015).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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45
QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Finanziamenti FINANZIAMENTI – CESSIONE DEL QUINTO – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ PERMANENTE – MANCATA ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA – ART. 43 d.P.R 150/1980 – AUTOMATICA TRASLAZIONE DELLA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO ALLA PENSIONE Il Collegio di Napoli, con decisione n. 9489/15 del 28 dicembre 2015, ha affermato che ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 180/1950, nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto alla pensione o altro assegno continuativo equivalente; pertanto, ha ritenuto legittimo il comportamento dell’intermediario, il quale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del debitore per inabilità permanente, abbia automaticamente traslato la trattenuta dallo stipendio alla pensione senza aver attivato la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
46
Decisione N. 9489 del 28 dicembre 2015
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Nella seduta del 09/12/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con il reclamo e, in assenza di riscontro, con il successivo ricorso la cliente – titolare di
due contratti di finanziamento (con cessione del quinto della retribuzione e con
delegazione di pagamento) – lamenta la mancata attivazione delle polizze assicurative a
suo tempo sottoscritte (avendo cessato il rapporto di lavoro per inabilità permanente) e
l’avvenuta estensione della trattenuta da parte dell’ente previdenziale al rateo di pensione
(naturalmente, con riferimento al solo finanziamento con cessione del quinto) in assenza
di suo specifico consenso.
Costituitosi, il resistente eccepisce, per un verso, il difetto di legittimazione passiva con
riguardo all’applicazione delle condizioni generali del contratto assicurativo e, per altro
verso, l’irricevibilità del ricorso ratione materiae, non appartenendo il sindacato di contratti
della specie alla competenza dell’adìto Collegio. Quanto alla “traslazione” della trattenuta
dallo stipendio alla pensione, richiama il chiaro disposto dell’art. 43 d.p.r. 180/1950 e la
omologa norma contrattuale in ordine all’automatismo del richiamato effetto nel caso di
mutamento di status del sovvenuto. Conclude per il rigetto del ricorso.
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47
Decisione N. 9489 del 28 dicembre 2015
DIRITTO
Entrambe le eccezioni sollevate dalla parte resistente sono fondate e meritevoli di
accoglimento. In particolare, quella in rito concernente la polizza assicurativa è stata più
volte scrutinata da questo e da altri Collegi ABF con risultati pacifici quanto alla esclusione
della questione dal perimetro delle competenze assegnate al giudicante. Ciò in quanto la
soluzione della controversia implica, necessariamente, la verifica circa la sussistenza delle
condizioni convenzionalmente previste ai fini dell’attivazione delle polizze assicurative,
laddove l’ABF può conoscere solo controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e
finanziari, come precisato dal paragrafo 4, della sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di
risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari. Non
rientra tra le competenze dell’Arbitro, per conseguenza, la definizione di una controversia,
quale quella di specie, incentrata sull’interpretazione e sull’applicazione di clausole inserite
nei contratti assicurativi (v., tra le tante, la decisione n. 5320/2015 di questo Collegio e
quella n. 8720/2015 del Collegio di Milano).
Riguardo alla traslazione della trattenuta con riferimento al finanziamento concessione del
quinto, è solo il caso di ricordare che l’art. 43 d.p.r 180/1950 espressamente dispone che
“nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa
si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al
cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione
dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto
per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o
speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il
quinto della pensione o assegno continuativo”. Tale disposizione primaria e la
corrispondente norma contrattuale dell’art. 5 escludono pertanto che il richiamato effetto
sia subordinato a consenso del debitore.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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48
QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Finanziamenti FINANZIAMENTI – CESSIONE DEL QUINTO – ESTINZIONE ANTICIPATA – COMMISSIONE DI INTERMEDIAZIONE – MEDIATORE – ART. 125 NOVIES TUB – CONFERIMENTO D’INCARICO ‐ DIFETTO FORMA SCRITTA – NULLITÀ – RILEVABILE D’UFFICIO Il Collegio di Roma, con decisione n. 1831/16 del 26 febbraio 2016, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rimborso degli oneri finanziari non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, ha affermato che, ai sensi dell’art. 125 novies, co. 2, TUB, il compenso per l’attività svolta dal mediatore deve essere oggetto di apposito accordo scritto tra il consumatore e lo stesso intermediario, prima della conclusione del contratto di finanziamento; con la conseguenza che la carenza della forma prescritta per il conferimento d’incarico al mediatore determina la nullità, rilevabile d’ufficio, della relativa clausola contrattuale (nella decisione in esame il Collegio ha evidenziato come la ratio della norma in esame sia quella di evitare, mediante la previsione della forma scritta, l’addebito artificioso al consumatore di costi esclusi dalla possibilità di rimborso). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) SILVETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CAPPIELLO RAFFAELE
Nella seduta del 14/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato con
una finanziaria e successivamente ceduto alla resistente, contesta che, al momento
dell’estinzione anticipata del prestito – avvenuta nel mese di novembre 2014 alla rata n. 48
– non le sia stata riconosciuto “un equo ristoro di commissioni e spese assicurative”, come
previsto dall’art. 125 sexies TUB. In particolare, chiede il rimborso della somma
complessiva di € 4.352,78, oltre interessi e spese legali, da liquidarsi in via equitativa.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto afferma: i) di aver già rimborsato
quanto dovuto secondo un piano d’ammortamento alla francese, così come avviene per il
rimborso degli interessi; ii) di non essere legittimato passivo per quanto riguarda il
rimborso degli oneri assicurativi, il cui ristoro spetta alla Compagnia di assicurazione.
Chiede quindi il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Si deve
premettere che in materia il costante orientamento di questo Arbitro è nel senso che “a)
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Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016
sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie così come le
commissioni di intermediazione, oltre al premio assicurativo; b) in assenza di una chiara
ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna
delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della
quota parte da rimborsare; c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito
secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di
ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi
moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto alla restituzione a
favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo”. (cfr.
ex plurimis Coll. Roma decisione n. 1128 del 13 aprile 2012; id. decisione n. 1799 dell’8
settembre 2011). La ratio di tale orientamento deve individuarsi nella specifica tutela in
favore dei consumatori in tal senso approntata dal Legislatore da ultimo con il disposto
dell’art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. 141 del 2010, che al suo primo comma
prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o
in parte, l’importo dovuto al finanziatore, in tal caso il consumatore ha diritto a una
riduzione, dal finanziatore, del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei
costi dovuti per la vita residua del contratto” coerentemente con la disciplina previgente
che in caso di estinzione anticipata del finanziamento prevedeva il diritto del cliente “a
un’equa riduzione del costo complessivo del credito” (art. 125, II° co., TUB) secondo le
modalità di cui all’art. 3, I° co., del D.M. 08/07/92 attuativo della Direttiva europea
77/102/CEE. Nello stesso senso, inoltre, dispone la Comunicazione della Banca d’Italia
del 10/11/09, secondo la quale, in caso di estinzione anticipata del prestito concesso a
fronte della cessione del quinto (o, come nella specie, nell’analoga fattispecie di
finanziamento assistito da delegazione di pagamento) “l’intermediario dovrà restituire, nel
caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal
consumatore, la relativa quota non maturata” e tale orientamento è stato ulteriormente
ribadito dall’Autorità di Vigilanza con la Comunicazione del 7/04/11. Nel solco di tale
normativa e del conseguente orientamento dell’ABF si inserisce pure il disposto dell’art.
125 novies TUB, anch’esso introdotto dal D. Lgs. 141 del 2010, che al suo secondo
comma recita: “Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare
all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il
consumatore e l’intermediario su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della
conclusione del contratto di credito” essendosi così volto evitare, con l’imposizione della
forma scritta del relativo accordo, che al consumatore siano addebitate voci di costo
artatamente escluse dalla possibilità di rimborso pro quota in caso di estinzione anticipata
del credito. Tale norma trova applicazione anche al rapporto de quo, perfezionato in data 9
dicembre 2010, stante la immediata precettività dei primi due commi del citato art. 125
novies dall’entrata in vigore del decreto legislativo (il 19 settembre 2010), non essendo
necessarie norme di attuazione (cfr. Coll. di Roma, decisione n. 7086 dell’11 settembre
2015; v. anche Coll. di Milano, Decisione n. 1436 del 12 marzo 2014). Si deve in
conseguenza tener conto nel caso di specie del difetto di forma della previsione
contrattuale relativa ai compensi del mediatore, stante la rilevata mancanza del richiesto
supporto cartaceo relativo al conferimento d’incarico. Tale carenza determina quindi la
nullità della detta clausola rilevabile d’ufficio, fermo il rispetto del principio della domanda e
dunque nei limiti di quanto richiesto dal ricorrente (Cass. S.U. n. 14828/2012; Coll. di
Roma decisione n. 8014 del 15 ottobre 2015). Pertanto in applicazione di tali statuizioni
ed all’esito delle verifiche effettuate, il Collegio, rilevata la nullità della clausola relativa ai
costi per l’intermediario del credito, dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente
la somma di € 4.237,60 nei limiti della domanda tenendo conto che il ricorrente non ha
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Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016
tenuto conto del rimborso ottenuto in fase di estinzione anticipata come riportato nella
tabella:
rate pagate
48 rate residue 72
Importi
Oneri sostenuti
1.624,91
Commissioni Finanziaria
Commissioni dell'inermediario finanziario 1.246,14
Commissioni dell'Agente/Mediatore
3.739,20
Oneri Assicurativi
644,41
Totale
Metodo pro quota
Rimborsi già effettuati
Residuo
974,95
747,68
2.243,52
386,65
115,20
859,75
747,68
2.243,52
386,65
4.237,60
Per quanto riguarda invece le spese di assistenza professionale sostenute dalla
ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là
dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale
che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo»
(decisione del Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo
Arbitro «deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono
l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità
alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto
rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l’importo di tale
componente di pregiudizio stimabile anch’esso in via equitativa» (decisione del Collegio di
coordinamento, n. 3498 del 2012). Ne consegue che la richiesta per le spese legali
sostenute possa essere liquidata in € 250,00.
P.Q.M.
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la
somma di euro 4.237,60, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché
l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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52
QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PROCEDURALI ‐ RECLAMO ‐ DA SOGGETTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA ‐ INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ‐ RILEVABILITA’ D’UFFICIO Il Collegio di Roma, con decisione n. 7048/15 resa nella seduta del 12 giugno 2015, ha rilevato d’ufficio la mancanza del preventivo reclamo all’intermediario (ai sensi della Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni della Banca d’Italia), essendo dalla documentazione in atti emerso che il socio ricorrente della società a responsabilità limitata non aveva i poteri di rappresentanza necessari a contestare in sede di reclamo un’asserita assenza di motivazione al rifiuto di un finanziamento alla società stessa; di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso (sulla rilevabilità d’ufficio della mancanza di reclamo, oltre a Coll. Coord. n. 5304/13, in motivazione, cfr. anche Coll. Coord. n. 5091/13; nel merito, per il socio di società di persone, cfr. Coll. Milano, dec. n. 5535/14; Coll. Napoli, dec. n. 3748/12; per il condominio, Coll. Milano, dec. n. 505/15; Coll. Roma, dec. n. 4208/14). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
53
Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MONTESI ROBERTO
Nella seduta del 12/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso presentato il 20/01/2015 gli attuali ricorrenti, una società a responsabilità
limitata e un suo socio, affermano che l’intermediario, attuale resistente, ha negato alla
società un finanziamento senza indicare le motivazioni di tale diniego. Chiedono,
pertanto, che la banca fornisca le motivazioni di tale diniego e che, per tale omissione,
venga condannata al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
Nello specifico i ricorrenti sostengono di aver richiesto all’intermediario un finanziamento
di euro 50.000 e di aver offerto, a supporto della propria richiesta, una garanzia rilasciata
da un confidi. In data 10/01/2014, tuttavia, l’attuale resistente comunicava di aver
respinto la richiesta di finanziamento. A seguito del reclamo presentato dal socio
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Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015
ricorrente, la banca precisava di aver respinto la richiesta di finanziamento per negatività
presenti negli archivi bancari a carico presumibilmente del medesimo socio senza
specificare altro. Il medesimo socio provvedeva successivamente ad adire la Banca
d’Italia che, nel rispondere, si rimetteva alla comunicazione fornita dall’intermediario,
precisando che l’eventuale risoluzione della controversia era da ricercarsi in altra sede.
L’intermediario, nelle controdeduzioni presentate il 20/03/2015, chiede il rigetto della
pretesa avversa in quanto infondata e priva di qualsiasi riscontro probatorio in particolare
con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno.
In proposito invoca il principio della non obbligatorietà di far credito da parte delle
imprese bancarie, precisando che in occasione dei controlli necessari alla concessione
dei finanziamenti sono emersi elementi pregiudizievoli sia a carico della società
ricorrente sia a carico dei suoi soci, tali da indurre la banca a decidere di respingere la
domanda di finanziamento.
Peraltro, sottolinea che in data 12/02/2014 perveniva una richiesta di chiarimenti della
Banca d’Italia a seguito di una segnalazione effettuata dal socio ricorrente. La banca
provvedeva, quindi, a rispondere sia all’autorità di vigilanza sia all’esponente, precisando
che la valutazione del merito creditizio eseguita dalla banca, nell’ambito della propria
autonomia decisionale, aveva fatto emergere una serie di pregiudizievoli che non
avevano consentito l’accoglimento delle richieste di finanziamento avanzate. Il
17/03/2014 perveniva una ulteriore nota del socio ricorrente, in cui egli contestava la
precedente comunicazione della banca e segnalava come un rappresentante del
medesimo intermediario avesse prospettato la possibilità di ottenere finanziamenti. In
seguito del mancato riscontro alla citata nota, il ricorrente faceva pervenire ulteriore
segnalazione alla Banca d’Italia e per conoscenza all’intermediario lamentando l’omessa
risposta di quest’ultimo e anticipando una richiesta di risarcimento del danno non ben
specificata.
DIRITTO
Nel caso in di specie si richiamano le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, Sez. VI, par. 1 (Avvio del procedimento):
Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
•
Sez. I - Disposizioni di carattere generale:
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Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015
- par. 3: “Definizioni”: “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile
contesta in forma scritta (es. lettera, fax e-mail) all’intermediario un suo comportamento o
un’omissione”.
•
Sez. VI – Procedimento e decisione:
-
par. 1: “Reclamo preventivo all’intermediario” – “(…) L’espletamento della fase di
reclamo presso l’intermediario costituisce (…) condizione preliminare e necessaria per
adire l’Arbitro Bancario Finanziario”;
-
par. 2: “Avvio del procedimento”, comma II – “Il ricorso all’ABF non può essere
proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
all’intermediario”.
Pertanto in via preliminare e assorbente questo Collegio rileva che il ricorso non è stato
preceduto dal preventivo e necessario reclamo all’intermediario (sulla possibilità di rilevare
d’ufficio l’assenza del reclamo si veda Collegio di coordinamento, decisione n. 5304 del
17/10/2013) come richiesto dalle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (cfr. sez. VI par.1).
Infatti dalla documentazione in atti emerge che le comunicazioni volte a contestare
l’assenza di motivazione alla concessione del credito sono state sottoscritte e inviate
dall’attuale socio ricorrente, privo, tuttavia, dei necessari poteri di rappresentanza della
società.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PROCEDURALI ‐ MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ‐ IRRICEVIBILITA’ ‐ SANATORIA ESCLUSIONE Il Collegio di Napoli, con decisione n. 7730/15 resa nella seduta del 23 giugno 2015, ha stabilito l’inammissibilità di un ricorso ripresentato dopo che il precedente (ai sensi della Sez. VI, par. 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia) era stato dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio sia per l’assenza del preventivo reclamo, che per la mancata corresponsione del contributo di € 20,00: difatti, se la prima omissione è sanabile, l’altra — come si evince dalle stesse Disposizioni che nulla al riguardo dispongono e dalla ratio e natura del procedimento ivi disciplinato — si atteggia quale “presupposto di esistenza stessa del procedimento [avanti l’ABF], la cui mancanza rende impossibile la valida instaurazione dello stesso”; di conseguenza, neanche il pagamento del contributo alla ripresentazione del medesimo ricorso può valere “a sanare il precedente vizio, impedendo alla ‘nuova’ domanda di formare oggetto di cognizione da parte del Collegio [dell’ABF]” (sulla facoltà di ripresentare il ricorso per mancanza di reclamo, cfr. Coll. di Coord. n. 5304/13 n. 5091/13). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 7730 del 30 settembre 2015
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO
Nella seduta del 23/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente stipulava un contatto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro
solvendo di quote della retribuzione mensile; al momento della conclusione del contratto
venivano trattenute dall’importo finanziato alcune somme a titolo di commissioni e di
premio assicurativo, in relazione ai quali il ricorrente chiedeva la restituzione pro quota
avendo estinto il finanziamento in via anticipata rispetto alla scadenza contrattualmente
convenuta.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio ABF con
provvedimento del 21 giugno 2013 – così come comunicato alle parti – a causa del
mancato invio del preventivo reclamo, nonché della mancata corresponsione del
contributo alle spese di avvio del procedimento, come previsto dalle Disposizioni che
regolano il presente procedimento.
Con ulteriore ricorso, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste
restitutorie.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso e, nel merito,
sollevava ulteriori eccezioni preliminari quali la propria carenza di legittimazione passiva
essendo mero cessionario del credito riveniente dal contratto di finanziamento.
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Decisione N. 7730 del 30 settembre 2015
DIRITTO
In relazione alla domanda restitutoria avanzata dal ricorrente, il Collegio non può esimersi
dal rilevare l’irricevibilità del ricorso.
Come correttamente rilevato dal provvedimento presidenziale, infatti, il ricorso era stato
precedentemente presentato senza il pagamento delle spese di avvio della procedura e
senza l’inoltro del preventivo reclamo all’intermediario.
Mentre tale ultimo vizio, in linea con quanto espressamente previsto dalle vigenti
disposizioni che regolano il procedimento, appare sanabile (così consentendo a colui che
intende muovere una contestazione di riproporre successivamente un ricorso, laddove la
controversia non si sia risolta inter partes, alla stregua di una condizione di procedibilità:
cfr. Coll. coordinamento ABF; Disposizioni, Sez. VI par. 1), il primo al contrario deve
essere considerato quale presupposto di esistenza stessa del procedimento dinanzi a
questo Arbitro, la cui mancanza rende impossibile la valida instaurazione dello stesso, con
la conseguenza che – per un verso – il ricorso così proposto non può che essere
dichiarato irricevibile e – per altro verso – che il successivo assolvimento del presupposto
(i.e. il pagamento delle spese di avvio precedentemente alla presentazione di un nuovo
ricorso) non vale a sanare il precedente vizio, impedendo alla “nuova” domanda di formare
oggetto di cognizione da parte del Collegio.
Non a caso le stesse Disposizioni prevedono che l’accertamento di detto vizio avvenga
direttamente da parte del Presidente e non del Collegio, il quale dichiara l’inammissibilità
del ricorso medesimo (cfr. Sez. VI, par. 2, pure nota 1).
Dalla lettura della richiamata disposizione, dunque, può legittimamente inferirsi che il
mancato pagamento delle spese di avvio costituisce un vizio che palesa la mancanza di
un presupposto di esistenza stessa del procedimento, tale da generare un’aperta e
manifesta inammissibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria. Emblematica, a tale
riguardo, è la circostanza che – diversamente dai profili innanzi considerati – la richiamata
disciplina regolamentare nulla disponga sul punto.
Tale seconda e specifica conseguenza appare peraltro pienamente conforme con la
stessa ratio sottesa alla disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario e alla natura del
procedimento da questo condotto, quale metodo di risoluzione alternativo delle
controversie.
Laddove il legislatore ha inteso riconoscere ai singoli la facoltà di poter esperire detto
procedimento, ha altresì previsto le condizioni per poterla validamente esercitare in
conformità agli scopi che l’ordinamento intende perseguire (anche ai fini dell’assolvimento
della condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione alla medesima lite,
cfr. art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010).
Pertanto, il mancato esercizio secundum legem di detta facoltà di risoluzione alternativa
della controversia impedisce di poter essere sanato successivamente – con i requisiti e gli
effetti previsti dalla legge – non essendo naturalmente preclusa la tutela giurisdizionale dei
diritti ad essa sottostanti.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PREGIUDIZIALI ‐ RICORSO ‐ NE BIS IN IDEM ‐ PRECEDENTE RICORSO RESPINTO PER CARENZA DI PROVA ‐ IRRILEVANZA ‐ IRRICEVIBILITA’ ‐ RILEVABILTA’ D’UFFICIO Il Collegio di Napoli, con decisione n. 8348/15 del 5 novembre 2015, ha rilevato d’ufficio l’irricevibilità del ricorso, in quanto i rimborsi per l’anticipata estinzione di un finanziamento personale erano già stati richiesti dallo stesso ricorrente con precedente ricorso, “rigettato nel merito per carenza di prova dell’estinzione del rapporto”. Infatti, l’indirizzo al riguardo del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3962/12) esclude che le questioni già oggetto di cognizione da parte dell’ABF, indipendentemente dalle motivazioni che ne hanno determinato l’esito, possano essere riesaminate; il nuovo ricorso, pertanto, “si sostanzia in una impugnazione della precedente decisione assunta” (in termini, Coll. Napoli, decc. n. 6151/15 e n. 7635/15, nonché, in diversa fattispecie, Coll. Milano, dec. n. 7116/14; per la riproponibilità del ricorso già respinto per ragioni meramente procedurali si è pronunciato Coll. Coord., dec. n. 898/14). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 8348 del 05 novembre 2015
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Nella seduta del 20/10/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della
retribuzione, il cliente (assistito dal proprio legale) domanda la retrocessione proporzionale
della quota parte degli elementi di costo anticipatamente versati e di ratei considerati
erroneamente insoluti. Precisa di avere già proposto questa stessa domanda con un
precedente ricorso rigettato nel merito per carenza di prova dell’estinzione del rapporto.
L’intermediario non si è costituito nei termini.
DIRITTO
Accertato che domanda ha formato oggetto dell’identico ricorso di cui alla decisione n.
7674/2014, non può il Collegio esimersi dal rilevare ex officio l’irricevibilità del ricorso.
Come lo stesso ricorrente ha dichiarato, infatti, le richieste di rimborso proposte nel
presente procedimento sono identiche (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di
vista oggettivo) a quelle che hanno già formato oggetto di cognizione dinanzi a questo
Arbitro, il quale ha reso la propria decisione respingendo il ricorso. Ne consegue che il
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Decisione N. 8348 del 05 novembre 2015
nuovo ricorso si sostanzia in una impugnazione della precedente decisione assunta. In
merito, come affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, “Nel procedimento
davanti all’ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all’A.G.,
l’accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce
alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri
diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa
essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro
Collegio dell’ABF” (cfr. dec. n. 3962/2012).
P.Q.M..
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 Sistemi di pagamento STRUMENTI E SERVIZI DI PAGAMENTO – PHISHING ‐ OPERAZIONI DISCONOSCIUTE – ONERE PROBABTORIO – ART. 10 D.LGS. 11/2010 – GRAVA SULLA BANCA PROVARE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA Il Collegio di Milano, con decisione n. 1650/16 del 24 febbraio 2016, ha ribadito come, ai sensi dell’art. 10, co. 1, D.lgs. n. 11/2010, spetti all’intermediario provare ‐ mediante la produzione dei così detti “log” (trascrizione di tracce informatiche) ‐ che l’operazione contestata sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la stessa non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione; pertanto, non potendosi escludere che anche il più sicuro dei dispositivi possa essere compromesso da un inconveniente tecnico occorso al circuito di esecuzione, l’omessa produzione — da parte dell’intermediario — della documentazione volta a comprovare la corretta esecuzione delle operazioni determina l’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente (nel caso di specie il ricorso aveva ad oggetto due operazioni disconosciute, eseguite online dopo che il cliente aveva ricevuto una mail di phishing). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016
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Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 PARTE II Spunti di dottrina RICCARDO BENCINI Assegno non trasferibile pagato al falso prenditore: quale responsabilità per la banca? in Diritto & Giustizia, fasc.10, 2016, pag. 23 Nella nota a Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3405, l’Autore esamina il tema della responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario in ragione di un’errata identificazione del presentatore del titolo per l’incasso. Sui limiti di tale responsabilità, è emerso nel tempo un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, la banca risponde soltanto nel caso in cui non abbia usato l’ordinaria diligenza nella identificazione di chi si presenta all’incasso. Altro orientamento, invece, afferma la responsabilità della banca che paga a soggetto diverso dal beneficiario effettivo, a prescindere dall’elemento della colpa nell’identificazione del prenditore. A tale orientamento ha aderito la Suprema Corte, affermando la responsabilità indipendente da colpa della banca negoziatrice: se così non fosse, infatti, il beneficiario dell’assegno smarrito o sottratto non potrebbe nemmeno giovarsi dell’ammortamento, escluso dall’art. 73 R.D. 1736/33 per l’assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile”. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 PARTE III Segnalazioni di giurisprudenza TITOLI DI CREDITO – ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO LEGITTIMATO – RESPONSABILITÀ BANCA NEGOZIATRICE – PRESCINDE DA COLPA Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 3405, 22 febbraio 2016 L’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 disciplina in modo autonomo la fattispecie dell’adempimento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito, sia a quella prevista dall’art. 1189 c.c., ai sensi del quale il debitore in buona fede che adempie al creditore apparente deve considerarsi liberato; pertanto, la responsabilità della banca, per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, prescinde da qualsiasi addebito di colpa. Con ciò, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già precedentemente affermato in altre pronunce, evidenziando come, il pagamento liberatorio in favore di un soggetto diverso da quello legittimato, implichi l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del R.D. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile". (cfr. sentenza di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016
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Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016
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Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016
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QUADERNI DI AGGIORNAMENTO
2/2016 RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – FINANZIAMENTO ‐ INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE DA PARTE DELLA BANCA –RISARCIBILITÀ DEL DANNO ‐ ONERE DELLA PROVA Tribunale di Piacenza, sentenza n. 846, 17 novembre 2015 Il Tribunale di Piacenza, in presenza di accertata responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento, in relazione alle richieste risarcitorie avanzate dall’attore, ha ritenuto gravare su quest’ultimo l’onere di provare il danno patito, inteso come interesse negativo, senza alcun ricorso a generici criteri equitativi. (cfr. sentenza di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015
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