a cura del Conciliatore BancarioFinanziario
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Con le decisioni dell’ABF, spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 2/2016 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO Con le decisioni dell’ABF, spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza Le Disposizioni della Banca d’Italia che disciplinano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario prevedono che le banche e gli intermediari finanziari adottino un’organizzazione interna tale da assicurare che i propri uffici reclami conoscano gli orientamenti dell’ABF, si mantengano costantemente aggiornati sugli stessi e valutino i reclami della clientela anche alla luce di tali orientamenti. Per supportare gli intermediari Associati nello svolgimento di tale attività e di quella più propriamente legale, Il Conciliatore BancarioFinanziario ha predisposto una nuova collana dal titolo “Quaderni di aggiornamento”. Ogni Quaderno contiene, nella Parte I, le Massime delle decisioni ABF, elaborate dagli Uffici del Conciliatore BancarioFinanziario selezionando le decisioni ritenute più significative tra quelle in suo possesso, seguite ‐ per una pronta consultazione ‐ dal testo della decisione stessa. Alla Parte I si affiancano eventuali altre due sezioni dedicate, l’una agli Spunti di dottrina, e l’altra alle Segnalazioni di giurisprudenza. I Quaderni di aggiornamento, che non hanno alcuna pretesa di completezza ed esaustività, si pongono come obiettivo quello di contribuire ‐ per quanto possibile ‐ all’attività di studio e ricerca dei precedenti ABF, nonché di costituire un agevole strumento di consultazione per consentire una adeguata valutazione delle decisioni da assumere. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 1 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 INDICE PARTEI Massimedidecisionidell’ABF Collegio di Coordinamento ‐ ‐ ABF – Collegio di Coordinamento, n. 8354/15 – questioni procedurali ‐ litispendenza ‐ decreto ingiuntivo ‐ notifica ‐ decorrenza pag. 5 ABF – Collegio di Coordinamento, n. 8354/15 – finanziamenti ‐ credito al consumo ‐ contratto con il fornitore ‐ invalidità ‐ conseguenze ‐ contratto di credito ‐ nullità pag. 5 Assegno e cambiale ‐ ABF – Collegio di Roma, n. 463/16 – assegno bancario – versamento in conto al salvo buon fine – mancato pagamento del titolo – storno oltre i termini ‐ conseguenze pag. 15 Assicurazioni accessorie al credito - - ABF – Collegio di Napoli, n. 871/16 – mutuo – polizza assicurativa caso morte – ritardo liquidazione del sinistro – effetti pag. 20 ABF – Collegio di Roma, n. 8137/15 – cessione del quinto dello stipendio – estinzione anticipata – art. 125 sexies tub ‐ rimborso oneri assicurativi – criterio attuariale indicato in contratto ‐ congruità pag. 24 Bancomat e carte - ABF – Collegio di Roma, n. 2812/16 – bancomat – operazioni fraudolente – colpa grave – sussistenza pag. 29 Conto Corrente - ABF – Collegio di Milano, n. 1045/16 – conto corrente – estinzione – saldo passivo – rifiuto – illegittimità pag. 33 Danno - ABF – Collegio di Milano, n. 308/16 – danno – spese legali – irragionevolezza e sproporzione importo richiesto ‐ risarcibilità – esclusione pag. 37 Finanziamenti - ABF – Collegio di Milano, n. 221/16 – mutuo – piano di ammortamento alla francese ‐ anatocismo – esclusione - ABF – Collegio di Napoli, n. 9489/15 – finanziamenti – cessione del quinto – cessazione rapporto di lavoro per inabilità permanente – mancata attivazione polizza assicurativa pag. 42 a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 2 - - - - QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 – art. 43 d.p.r 150/1980 – automatica traslazione della trattenuta dallo stipendio alla pensione pag. 46 ABF – Collegio di Roma, n. 1831/16 – finanziamenti – cessione del quinto – estinzione anticipata – commissione di intermediazione – mediatore – art. 125 novies tub – conferimento d’incarico ‐ difetto forma scritta – nullità – rilevabile d’ufficio Questioni procedurali pag. 49 ABF – Collegio di Roma, n. 7048/15 – questioni procedurali ‐ reclamo ‐ da soggetto privo di legittimazione attiva ‐ inammissibilità del ricorso ‐ rilevabilità d’ufficio pag. 53 ABF – Collegio di Napoli, n. 7730/15 – questioni procedurali ‐ mancato versamento contributo ‐ irricevibilità ‐ sanatoria esclusione pag. 57 ABF – Collegio di Napoli, n. 8348/15 – questioni pregiudiziali ‐ ricorso ‐ ne bis in idem ‐ precedente ricorso respinto per carenza di prova ‐ irrilevanza ‐ irricevibilità ‐ rilevabilità d’ufficio pag. 60 Sistemi di pagamento - ABF – Collegio di Milano, n. 1650/16 – strumenti e servizi di pagamento – phishing ‐ operazioni disconosciute – onere probatorio – art. 10 d.lgs. 11/2010 – grava sulla banca provare la perfetta funzionalità del sistema pag. 63 PARTEII SPUNTIDIDOTTRINA RICCARDO BENCINI Assegno non trasferibile pagato al falso prenditore: quale responsabilità per la banca? in Diritto & Giustizia, fasc. 10, 2016, pag. 23 pag. 68 a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 3 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 PARTEIII SEGNALAZIONIDIGIURISPRUDENZA TITOLI DI CREDITO – ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO LEGITTIMATO – RESPONSABILITÀ BANCA NEGOZIATRICE – PRESCINDE DA COLPA Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 3405, 22 febbraio 2016 pag. 69 RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – FINANZIAMENTO ‐ INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE DA PARTE DELLA BANCA – RISARCIBILITÀ DEL DANNO ‐ ONERE DELLA PROVA Tribunale di Piacenza, sentenza n. 846, 17 novembre 2015 pag. 73 a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 4 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 PARTE I Massime di decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento QUESTIONI PROCEDURALI ‐ LITISPENDENZA ‐ DECRETO INGIUNTIVO ‐ NOTIFICA ‐ DECORRENZA Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8354/15 resa nella seduta del 17 giugno 2015 — richiamate le sentenze della Corte Costituzionale (dec. n. 3/2010) e della Corte di Cassazione (S.U. decc. n. 9535/13 e n. 23675/14), per le quali il procedimento di notificazione si perfeziona con l’effettiva conoscibilità del relativo atto — ha escluso la “litispendenza” fino a quando non sia stata ritirata dall’intimato la raccomandata di notifica di deposito del decreto ingiuntivo presso la casa comunale ex art. 140 cod. proc. civ.; di conseguenza, qualora il ricorso sia stato presentato dopo l’invio della raccomandata ma prima della “consegna del plico” (ovvero del decorso del termine massimo di 10 giorni per il ritiro ai sensi del comma 2 della medesima norma) non matura la condizione di irricevibilità per “le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” ai sensi della Sez. I, par. 4, delle Disposizioni della Banca d’Italia (in termini, Coll. Milano, dec. n. 3497/15, in motivazione; con riguardo alla litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., Coll. Milano, dec. n. 3480/15; Coll. Napoli, dec. n. 2722/15; in generale, sulla litispendenza nel procedimento ABF, Coll. Coord., dec. n. 3961/12). FINANZIAMENTI ‐ CREDITO AL CONSUMO ‐ CONTRATTO CON IL FORNITORE ‐ INVALIDITA’ ‐ CONSEGUENZE ‐ CONTRATTO DI CREDITO ‐ NULLITA’ Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8354/15 resa nella seduta del 17 giugno 2015, ha dichiarato la nullità, per mancanza di causa, del finanziamento finalizzato all’acquisto di servizi turistici vari (utilizzo gratuito di complessi residenziali una volta all’anno; pernottamenti in hotel; partecipazioni a viaggi organizzati e crociere a condizioni di favore) in conseguenza dell’accertata invalidità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto con il fornitore; con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto e con esclusione, invece, del danno non patrimoniale, in mancanza di “dimostrata concreta esistenza” (in senso conforme, nell’ambito dei contratti di credito, Coll. Coord., dec. n. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 5 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 3257/12; Coll. Roma, dec. n. 8149/14; consolidato l’orientamento sul collegamento negoziale delle polizze assicurative nei prestiti personali: Coll. Coord., dec. n. 6167/14; Coll. Roma, dec. n. 7510/15; Coll. Napoli, dec. n. 5524/15; Coll. Milano, dec. n. 4648/15; la conclusione di cui in massima è fondata per un verso, sulla qualificazione del contratto di fornitura come mutuo di scopo, consistente nell’erogazione del credito, in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso; per l’altro, sulla coincidenza degli “effetti del collegamento negoziale” disciplinati dalla riforma del TUB e, in particolare dagli artt. 121, comma 1, lett. d e art. 125‐quinquies, nella novella del d.Lgs. n. 141/2010, con i principi generali in materia, come esplicitati nella sentenza della Cassazione n. 20477/2014). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 6 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai Signori: Dott. Maurizio Massera Presidente del Collegio ABF di Roma Presidente Dott. Flavio Lapertosa Presidente del Collegio ABF di Milano Membro effettivo Dott. Marcello Marinari Presidente del Collegio ABF di Napoli Membro effettivo Prof. Marilena Rispoli Farina Componente del Collegio ABF di Napoli Membro effettivo designata dal Conciliatore Bancario e [Estensore] Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore Prof. avv. Andrea Tina Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti Membro effettivo nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Nel 2010, il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento con una società finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all’odierna convenuta, nell’ambito di un’operazione di scissione parziale con conferimento di ramo d’azienda. Il finanziamento - che prevedeva un piano di ammortamento in 60 rate mensili pari ad € 320,85 cadauna - assisteva un contratto di “associazione attribuente al titolare il diritto […] di occupare, godere ed utilizzare […] una unità turistica” all’interno di un club vacanze, per alcuni periodi dell’anno. Rilevati alcuni vizi genetici del contratto principale, i clienti presentavano reclamo alla finanziaria contestando la nullità del contratto sotto vari profili. In particolare, lamentavano che “il prodotto acquistato [… fosse] inutilizzabile e per nulla conforme alle aspettative”; Pag. 2/9 7 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 che l’oggetto fosse indeterminabile e, per l’effetto, chiedevano la caducazione anche del contratto di finanziamento. Nella risposta al reclamo, la controparte inviava una copia della richiesta di finanziamento e una copia del contratto di compravendita difformi da quelli in possesso dei clienti. Questi ultimi sospendevano il pagamento delle rate del finanziamento a partire dalla scadenza successiva al 15 ottobre 2012 e presentavano un nuovo reclamo, ancora riscontrato negativamente. Nel luglio 2013 costituivano in mora il venditore senza ottenere riscontro; presentavano un nuovo reclamo alla convenuta. Si rivolgevano infine all’arbitro sostenendo che: il contratto di compravendita doveva ritenersi nullo per “assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, per la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e degli artt. 70, 71 e 81 del Codice del Consumo […] dal momento che non è dato sapere, fra l’altro, di quale associazione i [clienti] sarebbero entrati a far parte con la sottoscrizione del contratto”. Dalla nullità del contratto di acquisto del bene doveva discendere quella del contratto di finanziamento, ad esso funzionalmente collegato. Inoltre, il contratto di finanziamento sarebbe “di per se stesso nullo in quanto carente sotto vari profili”, in violazione dell’art. 124 del T.U.B. (descrizione dei beni e dei servizi, indicazione del prezzo di acquisto, condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà): in particolare, l’oggetto del bene finanziato è indicato solo con l’espressione “viaggi vacanze”, non vi è nessun riferimento agli estremi del contratto con il venditore né vengono fornite informazioni sul diritto di recesso e sulle modalità e le condizioni per l’effettivo esercizio del diritto di godimento della settimana di vacanza. Rileva altresì che dalla condotta dell’intermediario era inoltre discesa una illegittima segnalazione in CRIF a carico del ricorrente e della coniuge coobbligata, per la quale il ricorrente domandava il risarcimento dei danni non patrimoniali di € 5.000,00 ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Collegio. Specifica che “risulta ben provato e documentato l’effettivo pregiudizio subito dai [clienti] […] a seguito delle condotte illecite della odierna resistente che provvedeva alla segnalazione in pendenza di controversia sulla validità del contratto e di inesistenza di una situazione di pericolo effettiva”. L’intermediario, in sede di replica, asseriva che con contratto n. xxxxx76 l’odierno ricorrente richiedeva un finanziamento finalizzato all’acquisto di viaggi vacanze, oggetto di un contratto di compravendita sottoscritto con il fornitore Alfa. La finanziaria, dopo aver approvato l’erogazione del finanziamento, provvedeva al versamento, a favore del fornitore, della somma finanziata. Successivamente il debitore cessava il pagamento dei ratei del finanziamento e la convenuta si rivolgeva all’Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragione di credito. In particolare, depositava avanti il Tribunale di Milano ricorso per ingiunzione, emesso in data 23/05/2014 e notificato al ricorrente e alla coobbligata in data 10/07/2014 (come da allegato). Nel giugno 2014, la resistente chiedeva la notifica del decreto ingiuntivo de quo ai condebitori ex art. 138 c.p.c.; stante l’assenza di persone autorizzate al ritiro ex art. 139 c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario ha notificato il decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in data 9/07/2014, depositando copia dell’atto nella Casa Comunale, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e spedendo avviso tramite raccomandata a.r. in data 10/07/2014. Pag. 3/9 8 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 La resistente rileva che, considerata la data di proposizione del ricorso (protocollo 17/07/2014 e notifica alla resistente del 22/07/2014), al momento dell’avvio del procedimento ABF era già pendente il procedimento ingiunzionale avanti l’A.G.O. Per tale motivo la resistente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile. “Per mero scrupolo defensionale”, la convenuta precisava, nel merito, che il contratto di compravendita non potesse considerarsi nullo poiché “il ricorrente [nel caso in esame] si è associato ad un club, acquisendo il diritto di usufruire di vacanze, viaggi o soggiorni in complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del [fornitore]”. L’oggetto del contratto di compravendita risulta individuato anche nella descrizione della possibilità, per il titolare, di scegliere ogni anno un alloggiamento “area soci” nel periodo di propria preferenza di un qualunque complesso nella disponibilità del fornitore, avendo, inoltre, la possibilità di verificare, sul sito del fornitore, le offerte di viaggi disponibili. Parimenti determinato deve ritenersi l’oggetto del contratto di finanziamento, ovvero il bene “viaggi e vacanze” poiché gli obblighi di cui all’art. 124, 3° c. TUB rientrano “tra gli obblighi di trasparenza informativa a carico della società finanziaria” e non assolvono alla funzione di rendere edotto il consumatore della tipologia di bene di cui ha richiesto il finanziamento. Non è richiesta, invece, l’indicazione delle condizioni per il trasferimento della proprietà, non avendo acquistato il ricorrente tale diritto reale. Quanto al diritto di recesso, la convenuta evidenzia che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2010.In ogni caso, in ipotesi di declaratoria di nullità, i clienti sarebbero comunque tenuti alla restituzione del finanziato e, per tale motivo, la resistente eccepisce la compensazione tra i crediti. Infine, la convenuta afferma che la segnalazione in CRIF è stata correttamente eseguita, “attesa l’accertata e confermata morosità dei clienti e la validità ed efficacia dei contratti”. Di talché ingiustificata deve ritenersi la richiesta risarcitoria di € 5.000,00, illegittima sia nell’ an che nel quantum, non essendovi prova del danno. Il ricorrente ha spiegato delle articolate repliche, allegate in atti. Con riguardo all’eccezione di rito della resistente, ha affermato che, pur ammettendo di aver ricevuto il decreto ingiuntivo, quest’ultimo non può ricomprendersi, a suo parere, nell’ambito di applicazione delle disposizioni ABF in materia di litispendenza, trattandosi di una mera intimazione di pagamento, che non prevede contraddittorio. Riferisce, altresì, di aver notificato l’opposizione al decreto ingiuntivo in data 9 ottobre 2014 e richiama, da ultimo, la disciplina in materia di mediazione obbligatoria, sostenendo che la resistente avesse l’onere di esperire il tentativo di mediazione prima di procedere per ingiunzione. La resistente ha controreplicato, evidenziando che la disciplina in materia di mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti di ingiunzione e che, per giurisprudenza costante dell’ABF, l’improcedibilità deve dichiararsi anche in caso di connessione impropria con controversie già sottoposte all’AGO, ivi incluso il ricorso per ingiunzione. In conclusione, il ricorrente chiede la “declaratoria di nullità dei contratti […], con conseguente restituzione delle somme versate dagli esponenti in forza del prestito convenzionato de quo e così il rimborso della somma complessiva di € 8.717,69, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino all’effettivo saldo, alle spese legali per la presente procedura quantificate in € 1.500 (oltre oneri di legge e spese generali 15%), al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai ricorrenti per la Pag. 4/9 9 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 segnalazione illegittima al CRIF quantificati in euro 5.000 o nella diversa somma che verrà liquidata dal Collegio Arbitrale anche in via equitativa ed oltre al rimborso dei costi per la presente procedura (€ 20 per il deposito della domanda. […] chiede inoltre di ordinare alla odierna resistente di procedere alla cancellazione dei nominativi dei ricorrenti […] dal CRIF e comunque dai sistemi di informazioni creditizie”. La resistente conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso per litispendenza e, in subordine, il rigetto. Si precisa che il ricorrente ha formalmente dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento. Il Collegio di Milano, nella riunione del 23 aprile 2015, rilevata la novità e delicatezza della questione, ha disposto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti al Collegio di Coordinamento per la decisione di competenza. La decisione è stata assunta all’unanimità. DIRITTO Il Collegio è chiamato a decidere sulla domanda del ricorrente che agisce per vedersi dichiarato nullo un contratto di mutuo in essere con la convenuta, concluso in connessione alla compravendita di un servizio di cui non ha goduto; di tale compravendita deduce, parimenti, la nullità per indeterminabilità dell’oggetto. Per l’effetto, chiede altresì il risarcimento del danno derivante dalla segnalazione in CRIF, eseguita dalla convenuta in ragione dell’inadempimento al pagamento dei ratei. La convenuta chiede preliminarmente che il ricorso venga dichiarato improcedibile per litispendenza e, in subordine, rigettato. Sulla questione pregiudiziale sollevata dalla resistente il Collegio in primo luogo ricorda che le vigenti Disposizioni della Banca d’Italia (I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari,) alla Sez. I, art. 4 stabiliscono che: "5. “Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria […]”e che “L’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione […]”. Dalle risultanze acquisite in sede di controdeduzioni e di repliche, si evince che la progressione temporale degli atti in esame risulta così cadenzata : la notifica ex art.140 del decreto ingiuntivo da parte della resistente alla casa comunale risale al 9.7.2014 mentre il ritiro della raccomandata relativa alla notifica del decreto stesso è del 22.7.2014. Il ricorso reca la data di protocollo del 17.7.2014. Come già rilevato in fatto, le parti controvertono, in diritto, sulla decorrenza degli effetti della notifica del decreto ingiuntivo; in particolare, mentre la resistente la ritiene perfezionata con la spedizione dell’avviso di deposito del decreto presso la casa comunale (10 luglio - precedentemente al ricorso), la parte ricorrente sostiene che, trattandosi di procedimento inaudita altera parte, gli effetti devono farsi decorrere “dalla conoscenza dell’atto e dunque dalla ricezione effettiva dell’atto notificato”, che sarebbe avvenuta il 22 luglio con il ritiro della raccomandata in giacenza. Quest’ultima è la data indicata dal ricorrente. Ai fini di risolvere la questione il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale, con Sent., 14-01-2010, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della Pag. 5/9 10 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Inoltre giova ricordare che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite: 19 aprile 2013, n. 9535 e 6 novembre2014 n. 23675) ha stabilito che, ai fini della determinazione della litispendenza, occorre considerare il momento in cui si completa il procedimento di notificazione, posto che il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del predetto procedimento ex art. 149 comma 3c.p.c. rileva solo ai fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante. I collegi ABF si sono pronunziati più volte su questione analoga pervenendo alla soluzione che l'eccezione di litispendenza appare infondata, nel caso in cui il procedimento di notifica dell'atto di citazione, avviato dall' intermediario si è perfezionato con la consegna del plico, in data successiva, alla data di presentazione del ricorso (si veda da ultimo Collegio di Milano, Decisione n.3497 del 4/5/2015). Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'eccezione sollevata dalla resistente non può essere accolta. Entrando quindi nel merito delle richieste del ricorrente il Collegio deve pronunziarsi sulla richiesta del ricorrente concernente il contatto di finanziamento, stipulato originariamente nel 2010 con una società finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all'odierna convenuta. Deve in proposito ricordarsi che, come dichiarato da parte ricorrente, il contratto di finanziamento fu stipulato nell'occasione e segnatamente per far fronte all'acquisto di "viaggi vacanze" dalla società Alfa, derivante da un autonomo contratto di compravendita. In proposito deve rilevarsi come ricorra nel caso di specie lo specifico collegamento funzionale noto come mutuo di scopo, consistente nell'erogazione del credito (a breve, medio e lungo termine) in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso. La migliore dottrina ha evidenziato come la destinazione, dal piano dei motivi si inserisce nel negozio sino a tradursi nella sua funzione: l' impiego del capitale da "motivo estraneo alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale". Questo tipo di "mutuo, contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell' erogazione inserito nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se ne deduce che se viene meno il contratto per cui il "mutuo" è stato concesso analoga sorte investe contratto di finanziamento (Tribunale Pordenone 20.7.2010 ). Il Collegio rileva che l'applicazione di questi principi generali in tema di contratti di finanziamento va operata in relazione alla fattispecie in esame che rientra in ipotesi di credito al consumo, disciplinate dal Tub agli art.124.ss, recentemente modificati dal decreto lgs.n.141 del 2010. Il Collegio rileva che, in via incidentale, deve essere oggetto di valutazione, per accertarne le ricadute sul contratto di finanziamento sottoposto al suo esame, il contratto definito di "compravendita" stipulato dal ricorrente il 17 maggio 2010, con documento che è allegato in atti. Ciò in quanto, in virtù dell’evidenziato collegamento funzionale tra i due contratti, il venir meno – per qualsivoglia ragione - del contratto di finanziamento, renderebbe privo di causa e, quindi, nullo, il contratto di finanziamento. Pag. 6/9 11 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 Ciò posto il Collegio ricorda che recentemente la Cassazione civile, sez. III, con sentenza n. 20477del 29/09/2014 si è espressa diffusamente sulla nozione di collegamento negoziale tra contratto di credito “collegato” e relativo contratto a monte, in relazione a contratti stipulati anche prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, che come è noto ha modificato la disciplina del credito al consumo, in attuazione della direttiva del 2008. La Corte, escluso che tale normativa sopravvenuta fosse applicabile nel caso di specie, ha affermato che essa tuttavia corrobora la lettura che della previgente disciplina si è inteso dare in termini di riconoscimento implicito di un collegamento negoziale di fonte legale tra credito al consumo e contratto di acquisto di bene determinato. La Corte ha precisato che, esclusa, nel caso di specie sottoposto al suo esame, l'operatività degli effetti del collegamento negoziale come positivamente disciplinati dal D.Lgs. n. 141 del 2010, è significativo che questi finiscano per coincidere con gli effetti del collegamento negoziale, riconoscibili alla stregua dei principi elaborati in materia contrattuale. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, ha stabilito la Corte, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale. Nella fattispecie sottoposta al Collegio di Coordinamento, il contratto denominato “contratto di compravendita” intercorre tra il ricorrente “acquirente” e la società di diritto italiano (qui denominata Alfa), “proprietaria dei certificati” emessi da società diritto inglese; tali certificati “attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi turistici offerti” da un certo “club”. Con il contratto, l’acquirente compra, a fronte del pagamento del prezzo di € 16.695,00, uno dei suddetti certificati, acquisendo “il diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di utilizzare in modo esclusivo i servizi offerti con tipologia Basic, Mid, Full (rispettivamente corrispondenti a 2, 4 e 6 persone) e usufruibili in uno dei complessi turistici residenziali facenti parti del [Club], oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni particolari. Tale diritto sarà esercitato fino all’anno 2053”. Vale ancora precisare che le condizioni generali, Sub art. 1, denominato “diritto oggetto del contratto”, fanno riferimento ancora al “diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di godere ed utilizzare in modo esclusivo di tutti i servizi offerti compreso l’uso di una suite / appartamento per il periodo di una settimana all’anno, così come sopra specificato, in uno dei complessi turistici residenziali in disponibilità del [club]. Il diritto attribuito all’Acquirente dalla titolarità del Certificato potrà essere esercitato dalla data di sottoscrizione del presente contratto”. Come è stato rilevato dalla resistente nelle controdeduzioni, il modulo di vendita prevede quindi che la parte ricorrente acquisti un certificato che attribuisce al titolare il diritto di usufruire dei (vari )servizi turistici offerti dal New Club ....., tra cui anche un pernottamento gratuito all’anno della durata di 7 giorni per minimo due persone nelle destinazioni Pag. 7/9 12 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 turistiche offerte da detto Club (“area soci”) nel periodo di propria preferenza, come chiaramente specificato anche nello statuto consegnato al ricorrente, allegato agli atti In detto statuto è espressamente specificato che, con l’acquisto del certificato e quindi con l’associazione al Club, il titolare ogni anno avrà la possibilità di scegliere in qualunque complesso nella disponibilità del New Club Elite un alloggiamento “area soci” nel periodo di propria preferenza, nonché, se titolari della tessera Platinum, usufruire di ulteriori servizi meglio specificati nell’art. 7 dello statuto stesso. Il collegio rileva che la fattispecie in esame è da ricondurre a particolari forme di vendita di pacchetti turistici, comprendente anche l'acquisizione di un diritto di multiproprietà, di cui di recente la giurisprudenza di merito ha dovuto occuparsi in seguito al perpetrarsi di vere e proprie frodi a danno dei consumatori. In alcune di tali vicende i tribunali hanno dichiarato la nullità dei contratti. Vale ricordare la recente decisione del Tribunale di Monza del 13 maggio 2014 con la quale, alla luce delle condizioni generali del contratto allora in discussione, il Tribunale ne ha rilevato la vaghezza e indeterminatezza e ne ha quindi rilevato la nullità ai sensi dell'art.1346 c.c.. La pattuizione " ha precisato il Tribunale " rientra nell'ormai nota categoria di contratti che consentono di acquistare o, comunque, di fruire di periodi di vacanza - generalmente della durata di una settimana - in regime comunemente denominato di multiproprietà. Per la restante parte dell'anno, l'immobile viene goduto - con la medesima modalità - da altre persone, anch'esse proprietarie o fruitrici". La figura è ormai espressamente disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), agli artt. 69 e segg., dedicati ai contratti per l'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. L'esame di tale specifica disciplina porta alla conclusione che il contratto in esame sia radicalmente nullo per violazione degli artt. 70 e 71 Cod.Cons. Nella pattuizione, infatti, ha rilevato il Giudice di Monza, non sono indicati il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; non è contenuta la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione, posto che il documento contrattuale si limita a menzionare, in modo del tutto vago, "moltissimi resorts ubicati in tutto il mondo" Ciò preclude la valutazione delle condizioni di adempimento; dei servizi e delle strutture comuni. Ancora è da ricordare la decisione del tribunale di Treviso del 10 ottobre 2014 che ha rilevato le gravi carenze strutturali nella formulazione del contratto tali da condurre alla nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto; in particolare la violazione riguarda le prescrizioni del codice di consumo relative alla compravendita di pacchetti turistici.(Art.90 Cod.Cons.) Il Collegio, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, considerata l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, accerta incidentalmente la nullità del contratto di "compravendita" in esame. Conseguentemente il Collegio, in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara la nullità del contratto di finanziamento in quanto risultato – per le indicate ragioni – privo di causa, con conseguente restituzione delle somme da questi versate in esecuzione del contratto. Va infine esaminata la richiesta di cancellazione dei dati in CRIF dei ricorrenti e di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per la illegittima segnalazione. Pag. 8/9 13 Decisione N. 8354 del 05 novembre 2015 La prima richiesta appare fondata e va accolta in quanto, venuto meno il contratto di finanziamento il cui inadempimento ha dato luogo alla segnalazione in CRIF, questa non può permanere. Per la domanda risarcitoria il Collegio ricorda che l' ABF ha confermato l' orientamento in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass S.S.U.U, 11 novembre 2008, n.26972) evidenziando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonchè in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non futile. Pertanto l'Arbitro ha ribadito la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi ed ha escluso che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (cd danno non patrimoniale in re ipsa ) dovendo comunque essere dimostrata la concreta esistenza del pregiudizio sofferto(Collegio di Napoli, decisione n. 2210/2011). Avendo il ricorrente formulato in termini precisi la contestazione all'intermediario e assolto l'onere probatorio su di lui gravante, la richiesta va quindi accolta nella misura di euro 1.500,00. Il Collegio accoglie anche la richiesta di rimborso delle spese per assistenza legale che determina in via equitativa in Euro 250,00. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del contratto di finanziamento e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente le somme versate in esecuzione del contratto. Dichiara l’illegittimità dell’iscrizione nei sistemi di informazione creditizia, disponendo che l’intermediario si adoperi per la cancellazione. Dispone altresì che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.500,00 a titolo risarcitorio nonché l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9 14 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Assegno e Cambiale ASSEGNO BANCARIO – VERSAMENTO IN CONTO AL SALVO BUON FINE – MANCATO PAGAMENTO DEL TITOLO – STORNO OLTRE I TERMINI ‐ CONSEGUENZE Il Collegio di Roma, con decisione n. 463/16 del 20 gennaio 2016 – in parziale accoglimento del ricorso – ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’intermediario che ha comunicato con ritardo al proprio cliente il mancato pagamento di un assegno bancario estero, ma ha comunque rigettato la relativa domanda risarcitoria, poiché la parte ricorrente non ha dato prova di un danno patrimoniale cagionatole dal comportamento della banca, confermando in tal modo il proprio orientamento (dec. n. 7697/14, n. 2106/13 e n. 1152/11), in base al quale la violazione dei termini per lo storno, concretando un inadempimento contrattuale, è suscettibile di determinare l’obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dal cliente, ma non costituisce fonte negoziale di una preventiva e generalizzata rinuncia dell’intermediario a esigere la restituzione delle somme accreditate al correntista a fronte di un titolo poi non onorato dal traente (nell’affermare il principio di cui in massima, il Collegio ha altresì ricordato di avere più volte raccomandato agli intermediari di informare i propri clienti della possibilità di negoziare “al dopo incasso”, anziché “al salvo buon fine”, i titoli di credito che hanno accettato in pagamento, soprattutto se tratti su una banca straniera, mettendosi così al riparo dal rischio di un eventuale insoluto; cfr., sul punto, anche la decisione n. 4359/13). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 15 Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS Presidente (RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore SIRENA PIETRO Nella seduta del 24/09/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente ha affermato che: -per la sua attività di baby sitter, sarebbe stata pagata da un cittadino inglese mediante alcuni assegni bancari; -il primo, tratto il 24 giugno 2014 su una banca del Regno Unito, sarebbe stato presentato all’incasso il 14 luglio 2014 presso la banca resistente; -l’importo di tale titolo di credito, pari a £ 1.500,00, sarebbe stato accreditato dalla banca resistente sul conto corrente della ricorrente, la quale, su richiesta del traente, avrebbe successivamente effettuato presso una postazione ATM tre prelievi in contanti, dell’importo di € 975,00, di € 150,00 e, rispettivamente, di € 450,00; -avrebbe poi presentato all’incasso presso la banca resistente altri due assegni bancari che aveva ricevuto in pagamento dal medesimo committente, uno di € 1.900,00 (il 19 agosto 2014) e l’altro di € 2.400,00 (il 26 settembre 2014); -avrebbe poi effettuato presso una postazione ATM diversi prelievi in contanti, aventi l’importo complessivo di € 2.110,00; soltanto il 30 settembre 2014, la banca resistente le avrebbe comunicato che il Pag. 2/5 16 Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016 primo degli assegni di cui si è detto era rimasto impagato a causa di una sospettata frode; -fin dal 22 luglio 2014 tale fatto sarebbe stato comunicato dalla banca trattaria a quella resistente; -quest’ultima avrebbe poi stornato dal conto corrente della ricorrente la somma di € 1.932,16 e, in seguito, anche l’importo del secondo assegno che le era stato portato all’incasso; - avrebbe quindi chiesto alla ricorrente di rientrare dal debito così accumulatosi, complessivamente pari a € 3.549,73; -la lentezza con la quale la banca resistente ha proceduto agli storni di cui si è detto avrebbe danneggiato la ricorrente, impedendole di prendere adeguate precauzioni riguardo agli altri titoli di credito ricevuti in pagamento. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -sia accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente; -quest’ultima sia condannata al pagamento di € 4.291,74, pari all’importo complessivo dei due assegni portati all’incasso dalla ricorrente. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -gli assegni bancari presentati all’incasso dalla ricorrente avrebbero recato sottoscrizioni tra loro difformi; -la ricorrente avrebbe prelevato il loro importo prima che fosse scaduto il termine per l’accredito di titoli esteri, pari a 25 giorni lavorativi ovvero circa 40 giorni di calendario; -su richiesta del traente, la ricorrente avrebbe prelevato dal proprio conto corrente una parte degli importi ivi accreditati salvo buon fine e l’avrebbe inviata mediante una procedura di money transfert a soggetti sconosciuti; -il danno lamentato dalla ricorrente sarebbe pertanto imputabile alla negligenza e imprudenza del suo comportamento Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto. DIRITTO Si deve premettere che «la clausola “salvo buon fine” trasforma l’operazione di incasso in una operazione di finanziamento attraverso l’accredito immediato degli effetti sul c/c del cliente con riserva di storno nel caso che gli stessi dovessero risultare impagati. Più dettagliatamente, la somma portata dal titolo è accreditata dalla banca negoziatrice in favore del cliente, al quale viene consentito di disporne in tempi molto brevi, ma qualora l’assegno risulti poi impagato, l’intermediario avrà diritto a riaddebitare sul conto corrente l’equivalente di quanto abbia in precedenza accreditato o, in alternativa, a pretendere la restituzione della somma corrisposta all’atto della presentazione» (decisione del Collegio di Roma, n. 4359 del 2013 e già del Collegio di Milano, n. 33 del 2013). Ciò posto, questo Arbitro ha già avuto modo di affermare che «la previsione […] di un termine entro il quale deve essere effettuato lo storno di assegni accreditati con la clausola “salvo buon fine” costituisce “una regola di condotta finalizzata a dare adeguato affidamento al correntista in ordine al buon esito del titolo, una volta decorso, senza comunicazione di storno, il termine come sopra pattuito, ma non costituisce […] fonte negoziale di una preventiva e generalizzata Pag. 3/5 17 Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016 rinuncia dell’intermediario, laddove inutilmente decorso il suddetto termine, a esigere la restituzione delle somme accreditate al correntista a fronte di un titolo poi non onorato dal traente”» (decisioni del Collegio di Roma, n. 7697 del 2014 e n. 1152 del 2011). In particolare, «posto […] che in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che la ricorrente si determinò autonomamente all’utilizzazione delle somme messele a disposizione “salvo buon fine” del titolo estero negoziato, nulla può imputarsi alla banca resistente» (decisione del Collegio di Roma, n. 4539 del 2013). Peraltro, considera la frequenza con la quale sono perpetrate truffe analoghe a quella subìta dalla ricorrente, questo Arbitro ha più volte raccomandato agli intermediari di informare i propri clienti della possibilità di negoziare “al dopo incasso”, anziché “salvo buon fine”, i titoli di credito che hanno accettato in pagamento (soprattutto se tratti su una banca straniera), mettendosi così al riparo dal rischio di un eventuale insoluto (decisione del Collegio di Roma, n. 4359 del 2013). In ogni caso, «la violazione dei termini per lo storno, concretando un inadempimento contrattuale, è suscettibile di determinare l’obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dal cliente per aver fatto affidamento sulla disponibilità patrimoniale, poi venuta a mancare, ovvero perché risulta vanificata o più difficoltosa l’azione di recupero del credito a causa di un aggravamento delle condizioni patrimoniali del traente, verificatosi nel lasso di tempo dovuto alla mancata comunicazione dell’insoluto» (decisioni del Collegio di Roma, n. 7697 del 2014 e n. 2106 del 2013). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che un assegno è stato portato all’incasso il 14 luglio 2014 dalla ricorrente e l’insoluto le è stato comunicato il 30 settembre 2014 dalla banca resistente; l’altro è stato portato all’incasso il 9 agosto 2014 e l’insoluto è stato comunicato i 15 ottobre 2014. La banca resistente ha affermato che per l’accredito di titoli stranieri sarebbe stato previsto il termine di 25 giorni lavorativi, corrispondenti a circa 40 giorni di calendario. Nelle condizioni generali di contratto che sono state depositate (come all.1 alle controdeduzioni), non si rinviene tuttavia alcun termine del genere, cosicché deve ritenersi applicabile quello di «4 gg. lavorativi successivi al versamento» che è ivi preveduto per «assegni bancari altri istituti». D’altro canto, non è stato specificamente contestato dalla banca resistente ed è pertanto pacifico ai fini del presente giudizio (anche ai sensi dell’art. 115, 2° comma, c.p.c.) che, per quanto riguarda il primo degli assegni di cui si tratta, fin dal 22 luglio 2014 la banca trattaria aveva informato quella resistente che tale titolo non poteva essere pagato a causa di una sospettata frode: il ritardo con il quale ciò è stato comunicato (il 30 settembre 2014) alla ricorrente risulta a maggior ragione grave e ingiustificabile. Questo Arbitro accerta pertanto che la banca resistente ha tenuto un comportamento illecito. Pag. 4/5 18 Decisione N. 463 del 20 gennaio 2016 *** Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma, n. 1027 del 2013) ha fatto dichiaratamente proprio l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall’art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato alcuna prova che il comportamento della banca resistente le abbia cagionato un danno patrimoniale, non sussistendo pertanto neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente. Infatti, «l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., […] presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607). A ciò consegue che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere respinta, perché infondata in fatto e in diritto. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il comportamento dell’intermediario convenuto. Rigetta nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5 19 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Assicurazioni accessorie al credito MUTUO – POLIZZA ASSICURATIVA CASO MORTE – RITARDO LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO ‐ EFFETTI Il Collegio di Napoli, con decisione n. 871/16 del 29 gennaio 2016, in relazione ad un contratto di mutuo assistito da polizza assicurativa caso morte, ha ritenuto che l’intermediario, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, non abbia diritto di addebitare il conto del mutuatario dopo il decesso e, in particolare, gli interessi maturati sul mutuo dal decesso alla liquidazione del sinistro e che, pertanto, il ritardo dell’adempimento dell’obbligo di copertura del rischio da parte del terzo in ragione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell’istruttoria debba gravare (quanto agli interessi) sull’intermediario medesimo. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 20 Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO Nella seduta del 11/01/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Titolare, insieme al coniuge, di un mutuo ipotecario contratto nel corso del 2010 per l’ammontare di 164.850,02 euro, la sovvenuta lamenta che – nonostante la corresponsione da parte dell’impresa di assicurazione del residuo dovuto a seguito del decesso del consorte – sia stata tenuta al pagamento di complessivi 9.388,66 euro (aggiuntivi rispetto all’importo a debito alla data del decesso), versati a suo dire indebitamente fino al momento della liquidazione del rischio garantito dalla polizza. Insoddisfatta del riscontro al reclamo, domanda (assistita dal proprio legale) la retrocessione del menzionato importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituitosi, il resistente precisa che – a seguito del decesso del coniuge, avvenuto il 10 aprile 2011 – la sovvenuta inoltrava il successivo 19 aprile richiesta di copertura del sinistro alla competente impresa di assicurazioni. Previo espletamento della necessaria istruttoria, la compagnia assicurativa comunicava all’assicurata la liquidazione del sinistro per l'importo di euro 161.172,98 nel successivo marzo 2012 e accreditava sul conto della stessa il riferito importo nel maggio dello stesso anno. L’ammontare veniva impiegato, quanto a euro 157.824,82 per la estinzione del finanziamento con riguardo al debito Pag. 2/4 21 Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016 residuo alla data del decesso, mentre la residua somma di euro 3.348,18 (corrispondente a quanto versato dalla ricorrente in linea capitale fino al momento della liquidazione) restava nella disponibilità della sovvenuta. Evidenziata la natura accessoria della polizza, eccepisce che il verificarsi del sinistro dedotto in contratto non comporta il venir meno dell'obbligo del pagamento delle rate di mutuo alle scadenze previste né degli interessi e delle altre spese pattuiti nel contratto di finanziamento e dovuti sino al momento dell'integrale restituzione del capitale erogato. Conclude per il rigetto del ricorso. DIRITTO La documentazione versata in atti conferma che l’importo di 3.348,18 euro (aggiuntivo rispetto a quanto dovuto dall’impresa di assicurazioni per la copertura del rischio relativo al capitale residuo all’atto del decesso) corrisponde esattamente a quanto versato dalla cliente in linea capitale fino al momento della definitiva estinzione del finanziamento e, per quello che consta, non riversato all’intermediario. Tale accertamento consente di circoscrivere la controversia in rassegna al differenziale (versato a titolo di interessi e altre spese) tra il ridetto importo e il complessivo ammontare di 9.388,66 euro corrisposto dalla cliente dal momento del decesso del coniuge a quello della liquidazione di quanto dovuto da parte della compagnia di assicurazioni. Così posta, la questione consiste – in diritto – nell’accertare se il ritardo dell’adempimento dell’obbligo di copertura del rischio da parte del terzo in ragione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell’istruttoria debba gravare (quanto agli interessi) sull’intermediario o sul cliente. Giova doverosamente premettere che, come peraltro non contestato dallo stesso resistente, non sembra potersi imputare alla sovvenuta alcun difetto di diligenza nella tempestività della segnalazione dell’evento morte tanto alla compagnia di assicurazioni quanto all’intermediario, al cui gruppo appartiene peraltro l’impresa. Né sembra rilevante nel caso di specie la qualifica di obbligato solidale del cointestatario del mutuo, visto che non viene qui in considerazione una ipotesi di inadempimento del debitore idonea a generare l’estensione dell’obbligo in capo a quello quanto piuttosto una causa estintiva dell’obbligazione in ragione del decesso. Altro (e diverso) discorso è infatti la successione nel debito nella qualità di erede, che suppone un titolo diverso quanto al rapporto obbligatorio. Precisato questo, è appena il caso di ricordare che gli uniformi orientamenti dei diversi Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario sono nel senso di ritenere che, verificatosi l’evento dedotto nel contratto di assicurazione, l’intermediario “non è – in linea di principio – legittimato a operare ulteriori addebiti sul conto dei mutuatari dopo il decesso. Anche laddove tali addebiti potessero ritenersi legittimi nelle more della liquidazione dell’importo dovuto da parte dell’impresa assicurativa, si tratta di importi che devono essere successivamente restituiti, non avendo l’intermediario alcun titolo per trattenerli, verificandosi altrimenti un indebito arricchimento della banca a danno del mutuatario” (cfr. Collegio di Milano, decisione 5640/2013; in termini, tra le altre, Collegio di Napoli, decisione n. 7789/2015 e Collegio di Roma, decisione n. 1725/2015). Ciò, a fortiori, anche e soprattutto per quello che riguarda gli interessi maturati dal decesso alla liquidazione del sinistro e altri oneri finanziari (Collegio di Roma, decisione n. 2357/2013), risultando siffatta condotta non conforme ai princìpi di correttezza e di buona fede che debbono essere osservati dagli intermediari nei rapporti con la clientela (cfr. disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – Circolare n.229 del 21 aprile 1999 e succ. agg., Tit. X, cap.I); principi che costituiscono specificazione di quello stabilito in via più generale dall’art.1375 cod. civ. sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto, in forza del quale “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” che, secondo quanto più volte ribadito dalla Pag. 3/4 22 Decisione N. 871 del 29 gennaio 2016 Cassazione, si configura quale regola di condotta vincolante per le parti “al di là” e anche “contro” le specifiche previsioni contrattuali, trattandosi di regola che si richiama agli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall’art. 2 Cost. (Cass., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726 e già Cass. 24 aprile 1994, n.3775; 11 febbraio 2005, n. 2855) e, pertanto, deve ritenersi dotata dei caratteri tipici di una norma di ordine pubblico, sovraordinata ai poteri di cui le parti dispongono nell’esercizio dell’autonomia negoziale (Cass. 18 luglio 1989, n. 3362; 24 febbraio 2004, n. 3610; 11 gennaio 2006, n. 394). In ragione di quanto sopra, il ricorso merita parziale accoglimento quanto alla differenza tra importo complessivamente liquidato dall’impresa di assicurazioni e importo corrisposto fino alla liquidazione, e così alla restituzione di 6.040,46 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Il principio nominalistico che caratterizza l’obbligazione pecuniaria in discorso, esclude qualsiasi rilevanza della dedotta rivalutazione monetaria, la cui domanda non merita, per contro, accoglimento. P. Q. M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 6.040,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4 23 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Assicurazioni accessorie al credito CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – ESTINZIONE ANTICIPATA – ART. 125 SEXIES TUB ‐ RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI – CRITERIO ATTUARIALE INDICATO IN CONTRATTO ‐ CONGRUITÀ Il Collegio di Roma, con decisione n. 8137/15 del 22 ottobre 2015 — chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione della quota parte del premio assicurativo non goduto, relativamente ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio — ha rilevato che le condizioni generali delle due polizze assicurative stipulate (vita e impiego) contenevano i criteri di calcolo (attuariale) per la determinazione dei premi da rimborsare in caso di estinzione anticipata e, pertanto, ha ritenuto congruo e trasparente tale criterio adottato dalle compagnie assicurative. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 24 Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore ROSSI CLAUDIA Nella seduta del 02/10/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia attiene all’estinzione di un prestito concesso mediante cessione del quinto dello stipendio. Dalla documentazione complessivamente versata in atti dalle parti emerge quanto segue. Il 22.11.2011 la ricorrente contraeva per il tramite della società finanziaria (A) che agiva in qualità di mandataria della banca finanziatrice (B) un prestito di nominali 13.104 euro, da estinguere in 72 rate mensili di 182 euro ciascuna, al tasso nominale annuo del 6,50 % corrispondente ad un TAEG del 16,72 %. Dedotti gli interessi (€ 2.277,08), nonché le commissioni finanziarie attribuite alla mandataria (A) (€ 458,64), le provvigioni all’intermediario del credito collocatore convenzionata con la mandataria (€ 639,48), i premi di due distinte polizze assicurative (di rispettivamente 816,11 e 100 euro) e le spese di istruttoria (€ 300) nonché quelle erariali (€ 27,06), la somma effettivamente messa a disposizione del ricorrente si riduceva a 8.485,63 euro. La documentazione contrattuale, comprensiva del prospetto contenente le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” specifica le modalità e le Pag. 2/5 25 Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015 condizioni di rimborso al ricorrente in caso di anticipata estinzione del finanziamento. Segnatamente, viene indicato al punto 4. del prospetto informativo che: gli “interessi” (voce “i”) sono rimborsabili al massimo al 100%; la commissione alla mandataria (voce “b”) è rimborsabile al massimo al 14,29%; la provvigione all’intermediario del credito (voce “c”) è rimborsabile al massimo al 20,00% e che per tali voci il rimborso viene calcolato secondo il principio del pro rata temporis. Quanto ai premi assicurativi, espressi dalla voce “h” (relativamente alla polizza sulla vita, con premio pari ad € 100,00) e dalla voce “k” (relativamente al rischio di perdita dell’occupazione, di importo pari ad € 816,11) viene indicato che i rimborsi avverranno “secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni generali di assicurazione della Compagnia assicurativa” e che sono comunque ristorabili: al massimo al 70%, al netto delle spese fisse pari a 70 euro, i costi sostenuti per la voce h); ed entro un massimo di 487,34 euro, i costi sostenuti per la voce k). Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nell’ottobre del 2014, in concomitanza con la scadenza della 35ma rata, sulla base del conteggio formulato dalla resistente in data 26.9.2014, che riconosceva alla ricorrente abbuoni di € 646,97, a titolo di interessi, e di € 99,62 a fronte di commissioni sostenute dal cliente. Il 20.11.2014 la ricorrente, assistita da un legale di fiducia, contestava alla finanziaria convenuta il mancato rimborso di quota parte delle commissioni e del premio assicurativo pagato in via anticipata dal ricorrente rivendicando il rimborso di € 1.220 (di cui 750 a fronte delle commissioni pagate e 470 a fronte dei premi assicurativi) oltre a 200 euro di ristoro delle spese legali. La richiesta non veniva suffragata da criteri di calcolo. La resistente con nota del 22.12.2014 confermava gli elementi del conteggio estintivo ritenute conformi alle clausole contrattuali e dichiarava di aver interessato la compagnia assicurativa in merito al rimborso della quota parte del premio versato. La controversia è stata riproposta dianzi all’ABF. Con il presente procedimento instaurato il 19.2.2015 la ricorrente, richiamandosi alla richiesta formulata nel reclamo e al fatto che “la compagnia assicuratrice non ha corrisposto alcuna somma”, conclude chiedendo “la corresponsione dei costi assicurativi direttamente alla (finanziaria resistente)”. Nelle controdeduzioni presentate il 27.4.2015 la resistente sottolinea che la richiesta formulata nel procedimento è ristretta al solo tema dei costi assicurativi e chiede che il ricorso sia respinto. In via subordinata, espone la propria difesa in merito anche alle altre questioni sollevate nel reclamo. In primo luogo l’intermediario la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al rimborso del premio assicurativo, richiamandosi alla disciplina dettata dall’art. 49 del regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010. Nel merito, evidenzia che le compagnie assicuratrici si sono già dichiarate disponibili a procedere ai rimborsi dovuti: precisamente: la compagnia X, con nota del 5.12.2014 indirizzata alla ricorrente, aveva determinato in € 201,36 la somma da corrispondere a fronte della polizza n. 130841, riservandosi di procedere non appena le fossero state comunicate le coordinate bancarie del beneficiario; la compagnia Y aveva determinato in € 36,94 la quota di rimborso di propria spettanza. Evidenzia altresì, la convenuta, che le compagnie di assicurazioni hanno espressamente confermato che i calcoli sono conformi alle condizioni generali di assicurazione e che tali condizioni generali “sono state a suo tempo ricevute in copia e accettate dalla cliente … e richiamate anche nel contratto di finanziamento”. Nel riaffermare quindi che la questione debba essere risolta direttamente con le compagnie assicuratrici, la resistente chiede il rigetto del ricorso. Pag. 3/5 26 Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015 DIRITTO La questione dei rimborsi spettanti al debitore in occasione dell’estinzione anticipata dei finanziamenti ottenuti mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF. Gli approfondimenti, effettuati da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento riunitosi il 9 settembre 2014 (decisione n. 6167 del 22.9.2014), e che qui si richiamano nel loro complesso, hanno consentito di affermare i principi, di seguito indicati, che portano a riconoscere: 1. il diritto del cliente ad ottenere il rimborso di parte degli oneri cd. recurring ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto; 2. che, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, le voci di costo elencate nel contratto debbono considerarsi recurring e quindi rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale; 3. che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica; 4. che non appare conforme a ragionevolezza la metodologia seguita da taluni intermediari di calcolare l’ammontare dei rimborsi “in funzione dell’incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento”; 5. che, pertanto, l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale; 6. il diritto del cliente al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all’assicuratore; 7. che in assenza di chiarimenti ex ante in ordine al criterio di calcolo, l’ammontare del rimborso del premio assicurativo deve avvenire secondo il criterio “pro rata temporis” vale a dire in proporzione semplice al numero delle rate residue rispetto alle rate originariamente previste per l’ammortamento del prestito; 8. che anche nell’ipotesi di parziale restituzione del premio assicurativo non goduto, effettuata direttamente dall’assicuratore, rimane la responsabilità dell’intermediario per la parte residua e che l’eventuale controversia sul punto tra il cliente e l’intermediario finanziario è sicuramente ricompresa tra quelle che l’ABF può conoscere; 9. il diritto alla refusione -entro limiti coerenti con il grado di complessità della controversia insorta tra le parti- delle spese di assistenza tecnico-legale effettivamente sopportate dal ricorrente; 10. l’infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva eventualmente sollevate dal finanziatore (banca o intermediario finanziario) mandante e/o dalla società mandataria del prestito, che ha curato con il cliente direttamente la stipula del rapporto contrattuale sottoscritto in nome e per conto del soggetto finanziatore. Per un’approfondita analisi delle argomentazioni svolte, questo Collegio fa espresso rinvio alle decisioni n. 4452 del 20.8.2013, 6163 del 29.11.2013, e n. 6167 del 22.9.2014. Con riferimento alla controversia insorta tra le parti, l’attenzione di questo Collegio si è soffermata in via esclusiva sulle richieste formulate dal ricorrente, che nel presente procedimento è assistito da un legale di fiducia, il quale ha espressamente indicato nel ricorso che l’oggetto della richiesta all’Arbitro riguarda “la corresponsione dei costi assicurativi”. Pag. 4/5 27 Decisione N. 8137 del 22 ottobre 2015 Non sono pertanto state prese in considerazione dal Collegio le restanti doglianze contenute nel reclamo inviato alla finanziaria resistente. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che in sede di contrazione del finanziamento era stata fornita alla ricorrente la documentazione relativa alle condizioni generali delle due polizze assicurative; documentazione, questa, che, tra l’altro, conteneva i criteri di calcolo per la determinazione dei premi da rimborsare in caso di estinzione anticipata del rapporto. Ne consegue che alla ricorrente spetti il riconoscimento, ad opera dell’intermediario resistente, delle somme calcolate dalle compagnie assicuratrici qualora nel frattempo non vi abbiano provveduto le compagnie stesse. P.Q.M. Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 238,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5 28 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Bancomat e carte BANCOMAT – OPERAZIONI FRAUDOLENTE – COLPA GRAVE – SUSSISTENZA Il Collegio di Roma, con decisione n. 2812/16 del 25 marzo 2016, nel respingere un ricorso relativo all’utilizzo fraudolento di una carta bancomat, ha ravvisato indici sufficienti a provare per presunzioni la mancata diligente custodia della carta nella circostanza che le operazioni sono state effettuate: a) con l’utilizzo contestuale della carta e del PIN, b) a distanza di circa un mese e mezzo l’una dall’altra e intervallate da utilizzi regolari, c) hanno avuto ad oggetto somme assai modeste; dal che — essendo “pacifico il fatto che la carta è rimasta nella sfera di disponibilità della ricorrente” — deve trarsi la “ragionevole conclusione che la cliente non l’abbia custodita con la dovuta diligenza, tanto da non accorgersi che qualcuno l’ha temporaneamente sottratta e utilizzata anche mediante digitazione del relativo PIN”. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 29 Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016 30 Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016 31 Decisione N. 2812 del 25 marzo 2016 32 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Conto Corrente CONTO CORRENTE – ESTINZIONE – SALDO PASSIVO – RIFIUTO – ILLEGITTIMITA’ Il Collegio di Milano, con decisione n. 1045/16 del 4 febbraio 2016, nel riconfermare un orientamento già seguito da altre pronunce ABF, ha stabilito che, in caso di richiesta di estinzione di un conto corrente, la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione ricettizia del correntista, a prescindere dall’esistenza di un saldo passivo sul conto; di conseguenza va considerata illegittima la prassi di rifiutare la chiusura del rapporto e di mantenerlo in vita in ragione dell’esistenza di un saldo debitore (in applicazione del citato principio, il Collegio ha pertanto dichiarato illegittimi gli addebiti del canone mensile relativi ai mesi successivi alla richiesta di estinzione di un conto corrente il cui saldo era diventato debitore in ragione degli addebiti relativi ad utilizzi della carta di credito antecedenti la richiesta di chiusura, pervenuti sul conto nelle more dell’estinzione). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 33 Decisione N. 1045 del 2016 34 Decisione N. 1045 del 2016 35 Decisione N. 1045 del 2016 36 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Danno DANNO – SPESE LEGALI – IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE IMPORTO RICHIESTO ‐ RISARCIBILITÀ – ESCLUSIONE Il Collegio di Milano, con decisione n. 308/16 del 14 gennaio 2016, in una controversia relativa alla retrocessione degli oneri commissionali in seguito all’anticipata estinzione di un prestito con delegazione di pagamento, ha respinto la domanda di refusione delle spese legali (quantificate in Euro 616,54), ritenendo che la somma richiesta non fosse ragionevole né proporzionata alla difficoltà della controversia (il principio di cui è massima è fondato sull’assunto che il Regolamento ABF nulla dispone in merito alla refusione delle spese legali e che il Collegio di Coordinamento si è espresso nel senso della rimborsabilità, là dove sia dimostrato che il ricorrente si sia avvalso per tutto l’iter procedimentale dell’attività di un procuratore sopportandone il relativo costo, previo accertamento della funzionalità alla gestione del procedimento, nonché della ragionevolezza e congruità dell’importo richiesto in relazione alla difficoltà della disputa). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 37 Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA Presidente (MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) SANTONI Nella seduta del 03/12/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso, presentato tramite il proprio legale, il ricorrente riferiva di aver stipulato un contratto di prestito con delegazione di pagamento con un altro intermediario che lo aveva poi ceduto all’odierno resistente. Tale contratto che prevedeva un rimborso tramite 60 rate mensili da euro 250 ciascuna, veniva anticipatamente estinto dopo il pagamento della 25° rata e l’istante versava all’intermediario la somma di euro 8.541,58. Non avendo ricevuto il rimborso delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo, in data 8.04.2014, il ricorrente inviava reclamo all’intermediario chiedendo: euro 1.140,07, a titolo di rimborso degli oneri bancari/accessori; euro 510,24, a titolo di rimborso degli oneri assicurativi; euro 500,00, a titolo di rimborso delle rate insolute relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2013, per un importo complessivo pari ad euro 2.150,31. Con riscontro del 18.04.2014, l’intermediario respingeva la richiesta di rimborso, specificando che il contratto in questione non prevedeva il rimborso degli oneri bancari in caso di estinzione anticipata e che la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi doveva essere inoltrata alla compagnia assicurativa con cui la polizza era stata stipulata. Aggiungeva, inoltre, che dai riscontri effettuati era emerso che doveva essere rimborsata solamente la rata relativa al mese di novembre e, pertanto, si impegnava ad inviare a titolo di rimborso un assegno per una somma pari ad euro 250,00. Pag. 2/5 38 Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016 Insoddisfatto della risposta dell’intermediario, il ricorrente presentava, quindi, ricorso all’ABF reiterando tutte le proprie doglianze. Chiedeva, quindi, al Collegio il ristoro degli oneri bancari ed assicurativi non maturati in seguito all’estinzione anticipata e calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, per un importo pari ad euro 1.900,31; chiedeva, inoltre, la corresponsione degli interessi legali maturati dal reclamo al saldo calcolati in euro 16,03, per un importo totale di euro 1.916,33. Domandava, anche, la refusione delle spese legali e delle spese della procedura. L’intermediario presentava le proprie controdeduzioni. Specificava che la mancata distinzione tra costi up-front e recurring era dovuta all’applicazione della normativa vigente all’epoca della stipulazione del contratto e, pertanto, era stato riconosciuto un equo rimborso in considerazione del costo complessivo del finanziamento. Per quanto riguardava la doglianza relativa al mancato rimborso degli oneri assicurativi, invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’obbligo restitutorio gravava esclusivamente sulla compagnia assicurativa che aveva percepito il premio. Infine, in relazione alla richiesta relativa alle spese legali, l’intermediario sottolineava che questa era un scelta facoltativa del ricorrente e, per tale motivo, non poteva essere soggetta a rimborso. A conclusione delle proprie difese chiedeva al Collegio l’integrale rigetto del ricorso in quanto infondato. DIRITTO La vicenda posta all’attenzione del Collegio riguarda la mancata restituzione degli oneri, delle commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di prestito con delegazione di pagamento. In via preliminare, il Collegio affronta l’eccezione sollevata dall’intermediario relativamente al rimborso del premio assicurativo. A tal proposito, il Collegio ricorda quanto stabilito dall’art. 1896 c.c., ai sensi del quale in caso di cessazione del rischio durante il corso del rapporto assicurativo, il contratto si scioglie ma l’assicuratore ha il diritto di ricevere il premio fin quando non sia messo a conoscenza della cessazione del rischio o non ne venga altrimenti a conoscenza. Nel caso particolare di un contratto di assicurazione legato ad un contratto di finanziamento, il rischio coperto è quello del mancato pagamento del debito, sicchè, estinto anticipatamente il contratto principale mediante la restituzione del debito, il rischio cessa di esistere ed il contratto di assicurazione si scioglie ex lege. Da ciò consegue che la parte di premio relativa al periodo residuo è priva di causa e deve essere restituita. La stessa materia, poi, è regolata dal Regolamento ISVAP n. 179/2010 e dall’art. 49 del Codice delle assicurazioni. Non vi è, quindi, dubbio che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, l’onere di restituzione dell’obbligazione debitoria gravi sulla compagnia assicurativa. Tuttavia, il Collegio ricorda che il contratto di assicurazione è finalizzato a coprire il finanziatore dal rischio del mancato pagamento del debito da parte del finanziato, posto che in tale caso l’efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo stesso per cui il contratto è stato concluso. Per evitare tale circostanza, è prassi che il premio assicurativo venga pagato in un’unica soluzione dal finanziatore che poi aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all’ammontare del premio unico e, pertanto, calcola tale ulteriore finanziamento nell’ammontare delle rate di ammortamento. In conseguenza di ciò l’intermediario diventa responsabile e garante dell’obbligazione restitutoria dell’assicuratore e, perciò, se quest’ultimo non adempie o adempie solo parzialmente, l’obbligazione restitutoria deve essere assolta dall’intermediario, obbligato solidale con la compagnia assicurativa. Pag. 3/5 39 Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016 Nel caso in esame, quindi, il Collegio respinge l’eccezione della resistente e accoglie la domanda di rimborso dell’istante, stabilendo che la quota del premio non goduta debba essere calcolata secondo il criterio del pro rata temporis. Per ciò che riguarda la richiesta relativa agli oneri e alle commissioni, il Collegio, in conformità al consolidato orientamento dell’ABF, ricorda che il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, avvenga secondo i seguenti criteri: a) per la parte non maturata il rimborso delle commissioni bancarie e/o finanziare, nonché delle altre commissioni come le commissioni d’intermediazione e le commissioni d’incasso quote; b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e costi recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell’individuazione della quota parte da rimborsare; c) l’importo da rimborsare va equitativamente determinato secondo un criterio determinato ratione temporis, sicché l’importo complessivo di ciascuna delle predette voci va suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto a favore del cliente al rimborso di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo. Pertanto, in ossequio a quanto fin ora esposto, il Collegio ritiene che l’intermediario debba corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 1.562,82, così determinata: VOCI DI COSTO IMPORTO COMMIS RETROCES IMPORT DIFFERE RIMBORSABILI CORRISP SIONI SIONE O NZA “RECURRING” OSTO AL PRO DOVUTA IN RIMBOR RIMAST MOMENT QUOTA MISURA SATO A A O DELLA RATE PROPORZI CARICO STIPULA COMPLE ONALE DEL SSIVE N. SULLA RICORR 60 BASE ENTE DELLE RATE RESIDUE (60-25=35) 1)COMMISSIONI BANCARIE/FINANZIARI E 2)COMMISSIONI D’INTERMEDIAZIONE/A CCESSORIE 3)ASSICURAZIONE TOTALE COMMISSIONI E PREMIO ASSICURATIVO 1.918,79 31,98 1.119,29 66,72 1.052,57 - - - 0,00 - 874,71 14,58 510,25 0,00 510,25 1.629,54 66,72 1.562,82 Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, il Collegio ricorda che il loro rimborso deve avere natura meramente restitutoria, con la conseguenza che essi maturano a partire dal giorno di presentazione del reclamo inteso quale atto di messa in mora da parte del creditore e, pertanto, accoglie la richiesta del ricorrente. Infine, per quanto riguarda la refusione delle spese legali, quantificate dalla ricorrente in euro 616,54, il Collegio osserva che il Regolamento ABF nulla dispone in proposito, stante Pag. 4/5 40 Decisione N. 308 del 14 gennaio 2016 il fatto che il procedimento di fronte al Collegio può essere direttamente presentato dalla parte senza l’ausilio di un procuratore. Tuttavia, il Collegio di Coordinamento ha più volte ribadito che là dove sia dimostrato che il ricorrente si sia avvalso per tutto l’iter procedimentale, che va dal reclamo al ricorso, dell’attività di un procuratore sopportandone il relativo costo, questo deve essere preso in considerazione ed eventualmente rimborsato in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF, ma quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte. Tale valutazione è rimessa al Collegio giudicante che deve attenersi a criteri di estrema prudenza accertando l’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, la sua funzionalità alla gestione del procedimento, nonché la ragionevolezza e la congruità dell’importo richiesto in relazione alla difficoltà della controversia. Nel caso di specie, Il Collegio ritiene che la somma richiesta non sia ragionevole né proporzionata alla difficoltà della controversia e, pertanto, respinge la richiesta dell’istante. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.562,82, oltre a interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5 41 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Finanziamenti MUTUO – PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE ‐ ANATOCISMO – ESCLUSIONE Il Collegio di Milano, con decisione n. 221/16 del 12 gennaio 2016 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo il quale nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese non appare configurabile una indebita capitalizzazione degli interessi da parte della banca (cfr. Coll. Milano n. 2834/2015). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 42 Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA Presidente (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE Nella seduta del 03/11/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con atto protocollato in data 7 gennaio 2015, preceduto da reclamo del 14 aprile 2014, la ricorrente, titolare di un contratto di mutuo, ha adito il Collegio ABF, muovendo una serie di contestazioni. In particolare, richiamandosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 342/1999 in tema di anatocismo ed al successivo intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 452/2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, nonché della successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha agito per chiedere il rimborso delle somme indebitamente percepite dall’intermediario, dall’inizio del rapporto bancario, in ragione della capitalizzazione semestrale degli interessi passivi da lei pagati, per un totale di €. 28.878,00. La ricorrente ha contestato che l’intermediario aveva negativamente riscontrato il reclamo, richiamandosi alla correttezza degli interessi applicati allo scoperto di conto corrente, quando invece il rapporto intrattenuto con la stessa ricorrente era un rapporto di mutuo. Ha dichiarato, infine, di aver chiuso il proprio rapporto con la resistente, con un saldo attivo di €. 8.000,00. L’intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni in data 18 marzo 2015, precisando, nel ripercorrere i fatti oggetto di controversia, che la ricorrente aveva stipulato, Pag. 2/4 43 Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016 in data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo ipotecario di €. 103.300,00, da rimborsarsi in un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 60 rate semestrali costanti, al tasso variabile determinato dalla somma di una quota fissa, pari allo 0,75% a semestre, ed una quota variabile costituita dal tasso semestrale, pari alla metà del tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi: mutuo che veniva anticipatamente estinto in data 17 marzo 2010. In via preliminare ha formulato tre eccezioni: - incompetenza temporale del Collegio ABF: la ricorrente, contestando la nullità del tasso d’interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi, ha lamentato un vizio genetico del contratto; - assoluta genericità ed indeterminatezza del petitum del ricorso, richiamando sul punto precedenti della Corte di Cassazione e del Collegio ABF in tema di indeterminatezza dell’oggetto della domanda; - richiesta di un’attività consulenziale da parte del Collegio, in quanto domanda volta ad un generico accertamento della correttezza dei conteggi. L’intermediario è entrato comunque nel merito della vicenda, premettendo alcuni chiarimenti in merito alla particolarità del contratto concluso dalla ricorrente. La ricorrente aveva stipulato un mutuo denominato “affitto”, caratterizzato da tasso e durata variabile: le rate erano di importo prefissato, comprensivo di quota interessi variabile e di quota capitale pari alla differenza tra l’ammontare della rata costante e quello della quota interessi, con conseguente possibilità di variazione della durata del mutuo in funzione della variabilità del parametro di riferimento e con la conseguenza che, qualora l’ammortamento del mutuo non fosse avvenuto entro la durata massima contrattuale, l’ultima rata sarebbe risultata più onerosa, in quanto comprensiva degli interessi e dell’intero capitale non ancora rimborsato, come previsto dall’art. 6 del contratto. Il piano di ammortamento del contratto in oggetto era del tipo c.d. “alla francese” e sulla materia l’intermediario ha richiamato precedenti del Collegio ABF e di giurisprudenza di merito che hanno riconosciuto la legittimità di tale modalità di calcolo del rimborso, la quale non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché questi vengono calcolati unicamente sul debito residuo via via decrescente del periodo precedente cui la rata si riferisce. Ha, poi, osservato che l’art. 5 del contratto escludeva espressamente la possibilità di operare una capitalizzazione periodica sugli interessi di mora eventualmente applicati. L’intermediario ha chiesto, quindi, nel merito, di respingere l’istanza avanzata dalla ricorrente, per le ragioni esposte. DIRITTO E’ pacifico tra le parti che la ricorrente aveva stipulato con l’intermediario resistente, in data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo, che veniva anticipatamente estinto in data 17 marzo 2010. Nessuna delle parti produce il reclamo né il relativo riscontro. La ricorrente afferma che il piano di ammortamento produrrebbe un’indebita “capitalizzazione semestrale degli interessi”. Richiamandosi a precedenti giurisprudenziali in tema di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiede il rimborso di quanto illegittimamente percepito dall’intermediario per effetto della capitalizzazione semestrale degli interessi. L’intermediario, prima di entrare nel merito per rivendicare la correttezza del proprio operato e l’infondatezza della domanda della ricorrente, formula tre eccezioni preliminari: a) incompetenza temporale: la ricorrente invoca la nullità della clausola e, dunque, un vizio originario, con riguardo ad un contratto concluso nel 2002; Pag. 3/4 44 Decisione N. 221 del 12 gennaio 2016 b) eccessiva genericità ed indeterminatezza della domanda: l’istanza della ricorrente risulta assolutamente generica ed indeterminata; c) attività consulenziale richiesta al Collegio. Va innanzitutto rigettata, da parte del Collegio, l’eccezione preliminare di incompetenza temporale, in quanto la domanda proposta non sembra incentrarsi su un vizio genetico del contratto, bensì sugli effetti del negozio giuridico che si sono prodotti quanto meno anche successivamente al 1° gennaio 2009. Costituisce orientamento costante dei tre Collegi quello per cui, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora efficace successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto, oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al 1° gennaio 2009. Le altre due eccezioni preliminari, possono considerarsi assorbite nella valutazione sul merito del ricorso. Nel merito, quanto al contratto, l’intermediario precisa che si trattava di una particolare tipologia di mutuo a tasso e durata variabile, con rate semestrali di importo prefissato, corrispondente ad una quota interessi variabile e ad una quota capitale, pari alla differenza tra l’ammontare della rata costante e quello della quota interessi. L’intermediario rileva che il piano di ammortamento era del tipo c.d. “alla francese”, che contempla rate costanti, con previsione di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. Rileva, altresì, che l’unica questione relativa all’anatocismo poteva porsi nell’ipotesi in cui la banca, in caso di inadempimento, avesse applicato interessi moratori sull’intero importo della rata. Con riguardo alla tematica dell’anatocismo, si segnala che la materia è stata di recente riformata con una modifica dell’art. 120 TUB, a valere dal 1° gennaio 2014. Il contratto oggetto di controversia veniva, però, anticipatamente estinto nel marzo 2010. L’art. 120, comma 2, TUB, nel testo vigente all’epoca dei fatti di cui è controversia, prevedeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Ad ogni modo, l’orientamento ormai consolidato dell’ABF in materia di anatocismo nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, è nel senso che non è dato comprendere il criterio in forza del quale i piani alla francese implicherebbero tale adombrato indebito (cfr. Coll. Milano n. 2834/2015). PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4 45 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Finanziamenti FINANZIAMENTI – CESSIONE DEL QUINTO – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ PERMANENTE – MANCATA ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA – ART. 43 d.P.R 150/1980 – AUTOMATICA TRASLAZIONE DELLA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO ALLA PENSIONE Il Collegio di Napoli, con decisione n. 9489/15 del 28 dicembre 2015, ha affermato che ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 180/1950, nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto alla pensione o altro assegno continuativo equivalente; pertanto, ha ritenuto legittimo il comportamento dell’intermediario, il quale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del debitore per inabilità permanente, abbia automaticamente traslato la trattenuta dallo stipendio alla pensione senza aver attivato la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego. (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 46 Decisione N. 9489 del 28 dicembre 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) MINCATO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO Nella seduta del 09/12/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con il reclamo e, in assenza di riscontro, con il successivo ricorso la cliente – titolare di due contratti di finanziamento (con cessione del quinto della retribuzione e con delegazione di pagamento) – lamenta la mancata attivazione delle polizze assicurative a suo tempo sottoscritte (avendo cessato il rapporto di lavoro per inabilità permanente) e l’avvenuta estensione della trattenuta da parte dell’ente previdenziale al rateo di pensione (naturalmente, con riferimento al solo finanziamento con cessione del quinto) in assenza di suo specifico consenso. Costituitosi, il resistente eccepisce, per un verso, il difetto di legittimazione passiva con riguardo all’applicazione delle condizioni generali del contratto assicurativo e, per altro verso, l’irricevibilità del ricorso ratione materiae, non appartenendo il sindacato di contratti della specie alla competenza dell’adìto Collegio. Quanto alla “traslazione” della trattenuta dallo stipendio alla pensione, richiama il chiaro disposto dell’art. 43 d.p.r. 180/1950 e la omologa norma contrattuale in ordine all’automatismo del richiamato effetto nel caso di mutamento di status del sovvenuto. Conclude per il rigetto del ricorso. Pag. 2/3 47 Decisione N. 9489 del 28 dicembre 2015 DIRITTO Entrambe le eccezioni sollevate dalla parte resistente sono fondate e meritevoli di accoglimento. In particolare, quella in rito concernente la polizza assicurativa è stata più volte scrutinata da questo e da altri Collegi ABF con risultati pacifici quanto alla esclusione della questione dal perimetro delle competenze assegnate al giudicante. Ciò in quanto la soluzione della controversia implica, necessariamente, la verifica circa la sussistenza delle condizioni convenzionalmente previste ai fini dell’attivazione delle polizze assicurative, laddove l’ABF può conoscere solo controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, come precisato dal paragrafo 4, della sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari. Non rientra tra le competenze dell’Arbitro, per conseguenza, la definizione di una controversia, quale quella di specie, incentrata sull’interpretazione e sull’applicazione di clausole inserite nei contratti assicurativi (v., tra le tante, la decisione n. 5320/2015 di questo Collegio e quella n. 8720/2015 del Collegio di Milano). Riguardo alla traslazione della trattenuta con riferimento al finanziamento concessione del quinto, è solo il caso di ricordare che l’art. 43 d.p.r 180/1950 espressamente dispone che “nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”. Tale disposizione primaria e la corrispondente norma contrattuale dell’art. 5 escludono pertanto che il richiamato effetto sia subordinato a consenso del debitore. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 3/3 48 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Finanziamenti FINANZIAMENTI – CESSIONE DEL QUINTO – ESTINZIONE ANTICIPATA – COMMISSIONE DI INTERMEDIAZIONE – MEDIATORE – ART. 125 NOVIES TUB – CONFERIMENTO D’INCARICO ‐ DIFETTO FORMA SCRITTA – NULLITÀ – RILEVABILE D’UFFICIO Il Collegio di Roma, con decisione n. 1831/16 del 26 febbraio 2016, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rimborso degli oneri finanziari non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, ha affermato che, ai sensi dell’art. 125 novies, co. 2, TUB, il compenso per l’attività svolta dal mediatore deve essere oggetto di apposito accordo scritto tra il consumatore e lo stesso intermediario, prima della conclusione del contratto di finanziamento; con la conseguenza che la carenza della forma prescritta per il conferimento d’incarico al mediatore determina la nullità, rilevabile d’ufficio, della relativa clausola contrattuale (nella decisione in esame il Collegio ha evidenziato come la ratio della norma in esame sia quella di evitare, mediante la previsione della forma scritta, l’addebito artificioso al consumatore di costi esclusi dalla possibilità di rimborso). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 49 Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) CAPPIELLO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CAPPIELLO RAFFAELE Nella seduta del 14/01/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente, titolare di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato con una finanziaria e successivamente ceduto alla resistente, contesta che, al momento dell’estinzione anticipata del prestito – avvenuta nel mese di novembre 2014 alla rata n. 48 – non le sia stata riconosciuto “un equo ristoro di commissioni e spese assicurative”, come previsto dall’art. 125 sexies TUB. In particolare, chiede il rimborso della somma complessiva di € 4.352,78, oltre interessi e spese legali, da liquidarsi in via equitativa. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto afferma: i) di aver già rimborsato quanto dovuto secondo un piano d’ammortamento alla francese, così come avviene per il rimborso degli interessi; ii) di non essere legittimato passivo per quanto riguarda il rimborso degli oneri assicurativi, il cui ristoro spetta alla Compagnia di assicurazione. Chiede quindi il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali. DIRITTO Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Si deve premettere che in materia il costante orientamento di questo Arbitro è nel senso che “a) Pag. 2/4 50 Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016 sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie così come le commissioni di intermediazione, oltre al premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto alla restituzione a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo”. (cfr. ex plurimis Coll. Roma decisione n. 1128 del 13 aprile 2012; id. decisione n. 1799 dell’8 settembre 2011). La ratio di tale orientamento deve individuarsi nella specifica tutela in favore dei consumatori in tal senso approntata dal Legislatore da ultimo con il disposto dell’art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. 141 del 2010, che al suo primo comma prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione, dal finanziatore, del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” coerentemente con la disciplina previgente che in caso di estinzione anticipata del finanziamento prevedeva il diritto del cliente “a un’equa riduzione del costo complessivo del credito” (art. 125, II° co., TUB) secondo le modalità di cui all’art. 3, I° co., del D.M. 08/07/92 attuativo della Direttiva europea 77/102/CEE. Nello stesso senso, inoltre, dispone la Comunicazione della Banca d’Italia del 10/11/09, secondo la quale, in caso di estinzione anticipata del prestito concesso a fronte della cessione del quinto (o, come nella specie, nell’analoga fattispecie di finanziamento assistito da delegazione di pagamento) “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata” e tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dall’Autorità di Vigilanza con la Comunicazione del 7/04/11. Nel solco di tale normativa e del conseguente orientamento dell’ABF si inserisce pure il disposto dell’art. 125 novies TUB, anch’esso introdotto dal D. Lgs. 141 del 2010, che al suo secondo comma recita: “Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” essendosi così volto evitare, con l’imposizione della forma scritta del relativo accordo, che al consumatore siano addebitate voci di costo artatamente escluse dalla possibilità di rimborso pro quota in caso di estinzione anticipata del credito. Tale norma trova applicazione anche al rapporto de quo, perfezionato in data 9 dicembre 2010, stante la immediata precettività dei primi due commi del citato art. 125 novies dall’entrata in vigore del decreto legislativo (il 19 settembre 2010), non essendo necessarie norme di attuazione (cfr. Coll. di Roma, decisione n. 7086 dell’11 settembre 2015; v. anche Coll. di Milano, Decisione n. 1436 del 12 marzo 2014). Si deve in conseguenza tener conto nel caso di specie del difetto di forma della previsione contrattuale relativa ai compensi del mediatore, stante la rilevata mancanza del richiesto supporto cartaceo relativo al conferimento d’incarico. Tale carenza determina quindi la nullità della detta clausola rilevabile d’ufficio, fermo il rispetto del principio della domanda e dunque nei limiti di quanto richiesto dal ricorrente (Cass. S.U. n. 14828/2012; Coll. di Roma decisione n. 8014 del 15 ottobre 2015). Pertanto in applicazione di tali statuizioni ed all’esito delle verifiche effettuate, il Collegio, rilevata la nullità della clausola relativa ai costi per l’intermediario del credito, dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 4.237,60 nei limiti della domanda tenendo conto che il ricorrente non ha Pag. 3/4 51 Decisione N. 1831 del 26 febbraio 2016 tenuto conto del rimborso ottenuto in fase di estinzione anticipata come riportato nella tabella: rate pagate 48 rate residue 72 Importi Oneri sostenuti 1.624,91 Commissioni Finanziaria Commissioni dell'inermediario finanziario 1.246,14 Commissioni dell'Agente/Mediatore 3.739,20 Oneri Assicurativi 644,41 Totale Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo 974,95 747,68 2.243,52 386,65 115,20 859,75 747,68 2.243,52 386,65 4.237,60 Per quanto riguarda invece le spese di assistenza professionale sostenute dalla ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (decisione del Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l’importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch’esso in via equitativa» (decisione del Collegio di coordinamento, n. 3498 del 2012). Ne consegue che la richiesta per le spese legali sostenute possa essere liquidata in € 250,00. P.Q.M. Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 4.237,60, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4 52 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PROCEDURALI ‐ RECLAMO ‐ DA SOGGETTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA ‐ INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ‐ RILEVABILITA’ D’UFFICIO Il Collegio di Roma, con decisione n. 7048/15 resa nella seduta del 12 giugno 2015, ha rilevato d’ufficio la mancanza del preventivo reclamo all’intermediario (ai sensi della Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni della Banca d’Italia), essendo dalla documentazione in atti emerso che il socio ricorrente della società a responsabilità limitata non aveva i poteri di rappresentanza necessari a contestare in sede di reclamo un’asserita assenza di motivazione al rifiuto di un finanziamento alla società stessa; di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso (sulla rilevabilità d’ufficio della mancanza di reclamo, oltre a Coll. Coord. n. 5304/13, in motivazione, cfr. anche Coll. Coord. n. 5091/13; nel merito, per il socio di società di persone, cfr. Coll. Milano, dec. n. 5535/14; Coll. Napoli, dec. n. 3748/12; per il condominio, Coll. Milano, dec. n. 505/15; Coll. Roma, dec. n. 4208/14). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 53 Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MONTESI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MONTESI ROBERTO Nella seduta del 12/06/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 20/01/2015 gli attuali ricorrenti, una società a responsabilità limitata e un suo socio, affermano che l’intermediario, attuale resistente, ha negato alla società un finanziamento senza indicare le motivazioni di tale diniego. Chiedono, pertanto, che la banca fornisca le motivazioni di tale diniego e che, per tale omissione, venga condannata al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. Nello specifico i ricorrenti sostengono di aver richiesto all’intermediario un finanziamento di euro 50.000 e di aver offerto, a supporto della propria richiesta, una garanzia rilasciata da un confidi. In data 10/01/2014, tuttavia, l’attuale resistente comunicava di aver respinto la richiesta di finanziamento. A seguito del reclamo presentato dal socio Pag. 2/4 54 Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015 ricorrente, la banca precisava di aver respinto la richiesta di finanziamento per negatività presenti negli archivi bancari a carico presumibilmente del medesimo socio senza specificare altro. Il medesimo socio provvedeva successivamente ad adire la Banca d’Italia che, nel rispondere, si rimetteva alla comunicazione fornita dall’intermediario, precisando che l’eventuale risoluzione della controversia era da ricercarsi in altra sede. L’intermediario, nelle controdeduzioni presentate il 20/03/2015, chiede il rigetto della pretesa avversa in quanto infondata e priva di qualsiasi riscontro probatorio in particolare con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno. In proposito invoca il principio della non obbligatorietà di far credito da parte delle imprese bancarie, precisando che in occasione dei controlli necessari alla concessione dei finanziamenti sono emersi elementi pregiudizievoli sia a carico della società ricorrente sia a carico dei suoi soci, tali da indurre la banca a decidere di respingere la domanda di finanziamento. Peraltro, sottolinea che in data 12/02/2014 perveniva una richiesta di chiarimenti della Banca d’Italia a seguito di una segnalazione effettuata dal socio ricorrente. La banca provvedeva, quindi, a rispondere sia all’autorità di vigilanza sia all’esponente, precisando che la valutazione del merito creditizio eseguita dalla banca, nell’ambito della propria autonomia decisionale, aveva fatto emergere una serie di pregiudizievoli che non avevano consentito l’accoglimento delle richieste di finanziamento avanzate. Il 17/03/2014 perveniva una ulteriore nota del socio ricorrente, in cui egli contestava la precedente comunicazione della banca e segnalava come un rappresentante del medesimo intermediario avesse prospettato la possibilità di ottenere finanziamenti. In seguito del mancato riscontro alla citata nota, il ricorrente faceva pervenire ulteriore segnalazione alla Banca d’Italia e per conoscenza all’intermediario lamentando l’omessa risposta di quest’ultimo e anticipando una richiesta di risarcimento del danno non ben specificata. DIRITTO Nel caso in di specie si richiamano le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, Sez. VI, par. 1 (Avvio del procedimento): Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari • Sez. I - Disposizioni di carattere generale: Pag. 3/4 55 Decisione N. 7048 dell'11 settembre 2015 - par. 3: “Definizioni”: “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”. • Sez. VI – Procedimento e decisione: - par. 1: “Reclamo preventivo all’intermediario” – “(…) L’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario costituisce (…) condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario”; - par. 2: “Avvio del procedimento”, comma II – “Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario”. Pertanto in via preliminare e assorbente questo Collegio rileva che il ricorso non è stato preceduto dal preventivo e necessario reclamo all’intermediario (sulla possibilità di rilevare d’ufficio l’assenza del reclamo si veda Collegio di coordinamento, decisione n. 5304 del 17/10/2013) come richiesto dalle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cfr. sez. VI par.1). Infatti dalla documentazione in atti emerge che le comunicazioni volte a contestare l’assenza di motivazione alla concessione del credito sono state sottoscritte e inviate dall’attuale socio ricorrente, privo, tuttavia, dei necessari poteri di rappresentanza della società. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4 56 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PROCEDURALI ‐ MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ‐ IRRICEVIBILITA’ ‐ SANATORIA ESCLUSIONE Il Collegio di Napoli, con decisione n. 7730/15 resa nella seduta del 23 giugno 2015, ha stabilito l’inammissibilità di un ricorso ripresentato dopo che il precedente (ai sensi della Sez. VI, par. 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia) era stato dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio sia per l’assenza del preventivo reclamo, che per la mancata corresponsione del contributo di € 20,00: difatti, se la prima omissione è sanabile, l’altra — come si evince dalle stesse Disposizioni che nulla al riguardo dispongono e dalla ratio e natura del procedimento ivi disciplinato — si atteggia quale “presupposto di esistenza stessa del procedimento [avanti l’ABF], la cui mancanza rende impossibile la valida instaurazione dello stesso”; di conseguenza, neanche il pagamento del contributo alla ripresentazione del medesimo ricorso può valere “a sanare il precedente vizio, impedendo alla ‘nuova’ domanda di formare oggetto di cognizione da parte del Collegio [dell’ABF]” (sulla facoltà di ripresentare il ricorso per mancanza di reclamo, cfr. Coll. di Coord. n. 5304/13 n. 5091/13). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 57 Decisione N. 7730 del 30 settembre 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) PARROTTA Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 23/06/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente stipulava un contatto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile; al momento della conclusione del contratto venivano trattenute dall’importo finanziato alcune somme a titolo di commissioni e di premio assicurativo, in relazione ai quali il ricorrente chiedeva la restituzione pro quota avendo estinto il finanziamento in via anticipata rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio ABF con provvedimento del 21 giugno 2013 – così come comunicato alle parti – a causa del mancato invio del preventivo reclamo, nonché della mancata corresponsione del contributo alle spese di avvio del procedimento, come previsto dalle Disposizioni che regolano il presente procedimento. Con ulteriore ricorso, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie. Costituitosi ritualmente, l’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, sollevava ulteriori eccezioni preliminari quali la propria carenza di legittimazione passiva essendo mero cessionario del credito riveniente dal contratto di finanziamento. Pag. 2/3 58 Decisione N. 7730 del 30 settembre 2015 DIRITTO In relazione alla domanda restitutoria avanzata dal ricorrente, il Collegio non può esimersi dal rilevare l’irricevibilità del ricorso. Come correttamente rilevato dal provvedimento presidenziale, infatti, il ricorso era stato precedentemente presentato senza il pagamento delle spese di avvio della procedura e senza l’inoltro del preventivo reclamo all’intermediario. Mentre tale ultimo vizio, in linea con quanto espressamente previsto dalle vigenti disposizioni che regolano il procedimento, appare sanabile (così consentendo a colui che intende muovere una contestazione di riproporre successivamente un ricorso, laddove la controversia non si sia risolta inter partes, alla stregua di una condizione di procedibilità: cfr. Coll. coordinamento ABF; Disposizioni, Sez. VI par. 1), il primo al contrario deve essere considerato quale presupposto di esistenza stessa del procedimento dinanzi a questo Arbitro, la cui mancanza rende impossibile la valida instaurazione dello stesso, con la conseguenza che – per un verso – il ricorso così proposto non può che essere dichiarato irricevibile e – per altro verso – che il successivo assolvimento del presupposto (i.e. il pagamento delle spese di avvio precedentemente alla presentazione di un nuovo ricorso) non vale a sanare il precedente vizio, impedendo alla “nuova” domanda di formare oggetto di cognizione da parte del Collegio. Non a caso le stesse Disposizioni prevedono che l’accertamento di detto vizio avvenga direttamente da parte del Presidente e non del Collegio, il quale dichiara l’inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. Sez. VI, par. 2, pure nota 1). Dalla lettura della richiamata disposizione, dunque, può legittimamente inferirsi che il mancato pagamento delle spese di avvio costituisce un vizio che palesa la mancanza di un presupposto di esistenza stessa del procedimento, tale da generare un’aperta e manifesta inammissibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria. Emblematica, a tale riguardo, è la circostanza che – diversamente dai profili innanzi considerati – la richiamata disciplina regolamentare nulla disponga sul punto. Tale seconda e specifica conseguenza appare peraltro pienamente conforme con la stessa ratio sottesa alla disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario e alla natura del procedimento da questo condotto, quale metodo di risoluzione alternativo delle controversie. Laddove il legislatore ha inteso riconoscere ai singoli la facoltà di poter esperire detto procedimento, ha altresì previsto le condizioni per poterla validamente esercitare in conformità agli scopi che l’ordinamento intende perseguire (anche ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione alla medesima lite, cfr. art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010). Pertanto, il mancato esercizio secundum legem di detta facoltà di risoluzione alternativa della controversia impedisce di poter essere sanato successivamente – con i requisiti e gli effetti previsti dalla legge – non essendo naturalmente preclusa la tutela giurisdizionale dei diritti ad essa sottostanti. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 3/3 59 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Questioni procedurali QUESTIONI PREGIUDIZIALI ‐ RICORSO ‐ NE BIS IN IDEM ‐ PRECEDENTE RICORSO RESPINTO PER CARENZA DI PROVA ‐ IRRILEVANZA ‐ IRRICEVIBILITA’ ‐ RILEVABILTA’ D’UFFICIO Il Collegio di Napoli, con decisione n. 8348/15 del 5 novembre 2015, ha rilevato d’ufficio l’irricevibilità del ricorso, in quanto i rimborsi per l’anticipata estinzione di un finanziamento personale erano già stati richiesti dallo stesso ricorrente con precedente ricorso, “rigettato nel merito per carenza di prova dell’estinzione del rapporto”. Infatti, l’indirizzo al riguardo del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3962/12) esclude che le questioni già oggetto di cognizione da parte dell’ABF, indipendentemente dalle motivazioni che ne hanno determinato l’esito, possano essere riesaminate; il nuovo ricorso, pertanto, “si sostanzia in una impugnazione della precedente decisione assunta” (in termini, Coll. Napoli, decc. n. 6151/15 e n. 7635/15, nonché, in diversa fattispecie, Coll. Milano, dec. n. 7116/14; per la riproponibilità del ricorso già respinto per ragioni meramente procedurali si è pronunciato Coll. Coord., dec. n. 898/14). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 60 Decisione N. 8348 del 05 novembre 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SICA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO Nella seduta del 20/10/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione, il cliente (assistito dal proprio legale) domanda la retrocessione proporzionale della quota parte degli elementi di costo anticipatamente versati e di ratei considerati erroneamente insoluti. Precisa di avere già proposto questa stessa domanda con un precedente ricorso rigettato nel merito per carenza di prova dell’estinzione del rapporto. L’intermediario non si è costituito nei termini. DIRITTO Accertato che domanda ha formato oggetto dell’identico ricorso di cui alla decisione n. 7674/2014, non può il Collegio esimersi dal rilevare ex officio l’irricevibilità del ricorso. Come lo stesso ricorrente ha dichiarato, infatti, le richieste di rimborso proposte nel presente procedimento sono identiche (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo) a quelle che hanno già formato oggetto di cognizione dinanzi a questo Arbitro, il quale ha reso la propria decisione respingendo il ricorso. Ne consegue che il Pag. 2/3 61 Decisione N. 8348 del 05 novembre 2015 nuovo ricorso si sostanzia in una impugnazione della precedente decisione assunta. In merito, come affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, “Nel procedimento davanti all’ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all’A.G., l’accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell’ABF” (cfr. dec. n. 3962/2012). P.Q.M.. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 3/3 62 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 Sistemi di pagamento STRUMENTI E SERVIZI DI PAGAMENTO – PHISHING ‐ OPERAZIONI DISCONOSCIUTE – ONERE PROBABTORIO – ART. 10 D.LGS. 11/2010 – GRAVA SULLA BANCA PROVARE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA Il Collegio di Milano, con decisione n. 1650/16 del 24 febbraio 2016, ha ribadito come, ai sensi dell’art. 10, co. 1, D.lgs. n. 11/2010, spetti all’intermediario provare ‐ mediante la produzione dei così detti “log” (trascrizione di tracce informatiche) ‐ che l’operazione contestata sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la stessa non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione; pertanto, non potendosi escludere che anche il più sicuro dei dispositivi possa essere compromesso da un inconveniente tecnico occorso al circuito di esecuzione, l’omessa produzione — da parte dell’intermediario — della documentazione volta a comprovare la corretta esecuzione delle operazioni determina l’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente (nel caso di specie il ricorso aveva ad oggetto due operazioni disconosciute, eseguite online dopo che il cliente aveva ricevuto una mail di phishing). (cfr. decisione di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 63 Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016 64 Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016 65 Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016 66 Decisione N. 1650 del 24 febbraio 2016 67 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 PARTE II Spunti di dottrina RICCARDO BENCINI Assegno non trasferibile pagato al falso prenditore: quale responsabilità per la banca? in Diritto & Giustizia, fasc.10, 2016, pag. 23 Nella nota a Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3405, l’Autore esamina il tema della responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario in ragione di un’errata identificazione del presentatore del titolo per l’incasso. Sui limiti di tale responsabilità, è emerso nel tempo un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, la banca risponde soltanto nel caso in cui non abbia usato l’ordinaria diligenza nella identificazione di chi si presenta all’incasso. Altro orientamento, invece, afferma la responsabilità della banca che paga a soggetto diverso dal beneficiario effettivo, a prescindere dall’elemento della colpa nell’identificazione del prenditore. A tale orientamento ha aderito la Suprema Corte, affermando la responsabilità indipendente da colpa della banca negoziatrice: se così non fosse, infatti, il beneficiario dell’assegno smarrito o sottratto non potrebbe nemmeno giovarsi dell’ammortamento, escluso dall’art. 73 R.D. 1736/33 per l’assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile”. a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 68 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 PARTE III Segnalazioni di giurisprudenza TITOLI DI CREDITO – ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO LEGITTIMATO – RESPONSABILITÀ BANCA NEGOZIATRICE – PRESCINDE DA COLPA Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 3405, 22 febbraio 2016 L’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 disciplina in modo autonomo la fattispecie dell’adempimento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito, sia a quella prevista dall’art. 1189 c.c., ai sensi del quale il debitore in buona fede che adempie al creditore apparente deve considerarsi liberato; pertanto, la responsabilità della banca, per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, prescinde da qualsiasi addebito di colpa. Con ciò, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già precedentemente affermato in altre pronunce, evidenziando come, il pagamento liberatorio in favore di un soggetto diverso da quello legittimato, implichi l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del R.D. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile". (cfr. sentenza di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 69 Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016 70 Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016 71 Cassazione, I sezione civile - sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016 72 QUADERNI DI AGGIORNAMENTO 2/2016 RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – FINANZIAMENTO ‐ INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE DA PARTE DELLA BANCA –RISARCIBILITÀ DEL DANNO ‐ ONERE DELLA PROVA Tribunale di Piacenza, sentenza n. 846, 17 novembre 2015 Il Tribunale di Piacenza, in presenza di accertata responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento, in relazione alle richieste risarcitorie avanzate dall’attore, ha ritenuto gravare su quest’ultimo l’onere di provare il danno patito, inteso come interesse negativo, senza alcun ricorso a generici criteri equitativi. (cfr. sentenza di seguito riportata) a cura del Conciliatore BancarioFinanziario 73 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 74 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 75 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 76 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 77 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 78 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 79 Tribunale di Piacenza - sentenza n. 846 del 17 novembre 2015 80