Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital
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AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 13 maggio 2014 CIRCOLARE N. 31/2014 ASSOCIATI/ADERENTI AIFI Oggetto: aggiornamenti normativi Cari soci, vi segnalo alcuni aggiornamenti normativi su temi di interesse per il settore: COVIP – modifiche Regolamento sulle procedure del 15 luglio 2010 A valle della consultazione pubblica dello scorso gennaio, COVIP ha aggiornato le procedure di modifica degli statuti dei fondi pensione (testo consolidato), facilitando il passaggio alla gestione diretta mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (cfr. articolo 8 lettera e-bis). Si segnala che AIFI aveva richiesto al Direttore Generale COVIP l’estensione delle agevolazioni alle “società per azioni a capitale fisso (o Sicaf)”, in vista dell’attuazione della direttiva AIFM. AIFMD – novità fiscali introdotte dal decreto attuativo n. 44/2014 Come segnalato con Circolare AIFI n. 21/2014, lo scorso 4 marzo è stato approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva AIFM (D.Lgs. n. 44/2014). In allegato trovate un approfondimento a cura di Giuseppe A. Galeano (CBA Studio Legale e Tributario) sulle disposizioni di carattere fiscale introdotte dal decreto. In vista dei chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sugli aspetti operativi, sono in corso approfondimenti sui risvolti applicativi, anche con il contributo di Fabio Brunelli (Di Tanno e Associati). FATCA – risposta AIFI alla consultazione sullo schema di decreto di recepimento dell’accordo Italia-USA AIFI ha inviato al Dipartimento delle Finanze alcune osservazioni (in allegato) sul decreto attuativo dell’accordo Italia-USA sulla normativa Fatca (cfr. Circolare AIFI n. 29/2014). Si ringraziano Francesco Capitta (Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi) e Sergio Sottocasa (TFP & Associati) per il supporto nell’elaborazione delle richieste di chiarimento. Cordiali saluti Anna Gervasoni Via P iet r o M as ca g ni ,7 - 2 0 1 2 2 Mi la no T el 0 2 -7 6 0 7 5 3 1 F a x 0 2 - 7 6 3 9 8 0 4 4 W eb s it e: www. a i fi .it e - ma il : i n fo @a i fi. it AIFI APPROFONDIMENTI TAX & LEGAL – MAGGIO 2014 NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 44/2014 a cura di Giuseppe A. Galeano (CBA Studio Legale e Tributario) Il decreto legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/61/UE, oltre a intervenire sulla disciplina dei gestori di fondi alternativi, contiene anche alcune disposizioni di carattere fiscale che meritano di essere menzionate. In primo luogo il decreto in commento ha esteso alla nuova tipologia di OICR, la SICAF, società di investimento a capitale fisso, la disciplina tributaria prevista per le SICAV, a condizione che non investano in immobili in misura superiore a quanto disposto dal codice civile. A questo proposito si segnala che la disciplina in commento presenta ancora alcune lacune e/o mancati coordinamenti che ci si augura possano essere risolti con i regolamenti di Consob e Banca d’Italia previsti dal decreto stesso. Qualora la SICAF investa in beni immobili, il regime tributario applicabile sarà quello previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare. Con riferimento all’art. 26 quinquies del d.p.r. 600/1973, oltre ad inserire la SICAF tra i soggetti incaricati di applicare la ritenuta, sono state recepite due importanti modifiche: (i) la prima consiste nella sostituzione del riferimento alla sede dell’organismo di investimento collettivo del risparmio con quello dell’istituzione dello stesso, che risulta essere l’elemento preso in considerazione dal legislatore ai fini dell’individuazione della residenza dei fondi, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva UCITS IV; (ii) la seconda consiste nell’introduzione di una semplificazione della determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione a OICR diversi da quelli immobiliari. Infatti viene eliminata la previsione che il costo di sottoscrizione o acquisto dovesse essere sempre determinato facendo riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR: da questo momento il costo di acquisto dovrà essere documentato dal partecipante, anche mediante una dichiarazione sostitutiva. Sono state infine introdotte alcune disposizioni di coordinamento al fine di recepire le predette modifiche anche con riferimento agli OICR di diritto estero e all’introduzione della ritenuta del 20%. AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Quesiti ed osservazioni sul decreto attuativo dell’accordo Italia-USA, in applicazione della normativa Fatca In generale, si fa presente che – a causa della particolare complessità che caratterizza la disciplina in corso di recepimento e gli obblighi di adeguata verifica fiscale a cui saranno assoggettati gli intermediari – sarebbe opportuno che i provvedimenti legislativi di attuazione adottassero un lessico ed una terminologia maggiormente attinente al contesto normativo nazionale. A questo proposito, inoltre, sarebbe quanto mai opportuna la predisposizione di una sorta di guida pratica che illustri in concreto le regole applicative anche mediante ricorso a schemi esplicativi e a casistiche tipiche. Di seguito si riportano alcune richieste di chiarimento riguardanti, in particolare, gli adempimenti per le Sgr che gestiscono fondi di private equity e venture capital. I) Evitare duplicazioni negli obblighi di comunicazione di Sgr e Oicr La bozza di decreto include tra le Reporting Italian Financial Institutions, istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI), sia le Sgr sia gli Oicr che presentano i requisiti di cui al numero 5, lettera c), dell’articolo 1. Si ritiene che l’assoggettamento sia delle Sgr che degli Oicr agli obblighi di comunicazione si risolverebbe in una inutile duplicazione di comunicazioni e in un conseguente ingiustificato aggravio di adempimenti a carico degli intermediari, stante l’assoluta identicità di informazioni che verrebbero fornite dalle due categorie di soggetti. Dal momento che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, l’Oicr non ha personalità giuridica e la Sgr agisce per conto dei fondi gestiti, sembra opportuno ricondurre (e limitare) gli adempimenti ai fini Fatca alla sola Sgr, coerentemente con l’impostazione adottata in relazione alle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari e in linea con l’approccio suggerito dalla Amministrazione finanziaria del Regno Unito (HM Revenue & Customs) nelle Updated Guidance Notes del 28 febbraio 2014. Sulla base di quanto previsto all’articolo 8 della bozza di decreto (rubricato “Fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione”), si ritiene corretto individuare nel gestore del fondo lo “sponsor” dell’Oicr stesso, in quanto ente autorizzato a gestire l’istituto sponsorizzato. In tal senso la Sgr, in qualità di “sponsor”, dovrà registrarsi presso l’IRS e registrare ciascuna RIFI sponsorizzata, ovvero ciascun fondo gestito, entro il 1° gennaio 2016. II) Esenzione dalla registrazione presso il portale IRS per le Sgr i cui fondi gestiti non hanno sottoscrittori statunitensi Ai sensi dell’articolo 4 della bozza di decreto (rubricato “Registrazione presso il portale IRS”) le Reporting Italian Financial Institutions hanno l’obbligo di effettuare la registrazione entro il 30 novembre 2014, secondo le procedure stabilite dalle competenti Autorità fiscali statunitensi, al AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital fine di ottenere il codice GIIN e di essere incluse nella lista redatta dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti. L’articolo 1, al numero 7.2, precisa che nella categoria delle Non-Reporting Italian Financial Institutions, istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione (NRIFI), rientrano anche le Italian Local Financial Institutions, ovvero le istituzioni finanziarie locali italiane che soddisfino determinati requisiti, tra cui il fatto che non abbiano una sede fissa d’affari all’estero e che non sollecitino clienti titolari di conto all’estero, che intrattengano rapporti, per almeno il 98% del valore complessivo, con soggetti residenti in Italia o in altro stato UE, e che non intrattengano, dal 1°luglio 2014, rapporti con “persone statunitensi specificate”, con istituzioni non Fatca compliant e con entità non finanziarie estere passive aventi come soggetti controllanti cittadini o residenti statunitensi. Le Italian Local Financial Institutions che soddisfino i requisiti sopra richiamati, oltre a non essere tenute agli obblighi di comunicazione, non sono neppure tenute a registrarsi presso l’IRS. A questo riguardo, si ritiene opportuno che sia espressamente chiarito che le Sgr i cui fondi gestiti non siano sottoscritti da investitori statunitensi sono esenti dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 4 e, conseguentemente, anche dagli obblighi di comunicazione di cui all’art. 5 della bozza di decreto. Analoga conclusione deve essere estesa ai fondi gestiti da tali Sgr. III) Obblighi di due diligence nel caso di catene partecipative complesse La procedura di adeguata verifica fiscale a carico delle Sgr può rivelarsi, in alcuni casi, molto complessa a causa della molteplicità e varietà di attori coinvolti nella catena partecipativa dei sottoscrittori dei fondi gestiti. Ne può derivare la difficoltà di adempimento degli obblighi Facta in caso di sottoscrittori che presentano strutture particolarmente articolate, come accade per le Sgr che gestiscono fondi in cui investono altri fondi di investimento (c.d. “fondi di fondi”). Risulta evidente che, in tali casi, le procedure interne di due diligence possono diventare di difficile implementazione, oltreché costose e time consuming, in quanto la Sgr non intrattiene rapporti diretti con i clienti del sottoscrittore. In casi come quello esemplificato, si suggerisce che l’adeguata verifica fiscale possa ritenersi conclusa con l’identificazione del titolare effettivo del sottoscrittore del fondo gestito. IV) Esenzione dagli adempimenti per le holding companies strumentali all’attività di private equity e venture capital Tra le Reporting Italian Financial Institutions tenute alla comunicazione sono comprese le società holding. Si chiede che i veicoli societari interamente partecipati da fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, in relazione ai quali la Sgr adempie gli obblighi di registrazione e comunicazione in qualità di sponsor, non siano soggetti agli obblighi di registrazione e comunicazione al fine di evitare inutili duplicazioni negli adempimenti. AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital D’altra parte, l’articolo 1, al numero 7.2, designa, tra le istituzioni finanziarie non tenute agli obblighi di comunicazione, anche le “Italian Special Purpose Vehicles”, ovvero le società veicolo italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite istituzioni finanziarie italiane. V) Giurisdizioni estere Si chiede, infine, che siano adottate misure idonee per coordinare l’azione delle varie giurisdizioni che possono essere interessate in relazione ad una medesima catena partecipativa affinché i veicoli societari esteri interamente partecipati da fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, in relazione ai quali la Sgr adempie gli obblighi di registrazione e comunicazione in qualità di sponsor, non siano soggetti agli obblighi di registrazione e comunicazione nel rispettivo paese di costituzione, al fine di evitare inutili duplicazioni negli adempimenti.