Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital

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AIFI
Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital
Milano, 13 maggio 2014
CIRCOLARE N. 31/2014
ASSOCIATI/ADERENTI AIFI
Oggetto: aggiornamenti normativi
Cari soci,
vi segnalo alcuni aggiornamenti normativi su temi di interesse per il settore:
COVIP – modifiche Regolamento sulle procedure del 15 luglio 2010
A valle della consultazione pubblica dello scorso gennaio, COVIP ha aggiornato le procedure
di modifica degli statuti dei fondi pensione (testo consolidato), facilitando il passaggio alla
gestione diretta mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi (cfr. articolo 8 lettera e-bis). Si segnala che AIFI aveva
richiesto al Direttore Generale COVIP l’estensione delle agevolazioni alle “società per azioni a
capitale fisso (o Sicaf)”, in vista dell’attuazione della direttiva AIFM.
AIFMD – novità fiscali introdotte dal decreto attuativo n. 44/2014
Come segnalato con Circolare AIFI n. 21/2014, lo scorso 4 marzo è stato approvato il decreto
legislativo di attuazione della direttiva AIFM (D.Lgs. n. 44/2014). In allegato trovate un
approfondimento a cura di Giuseppe A. Galeano (CBA Studio Legale e Tributario) sulle
disposizioni di carattere fiscale introdotte dal decreto. In vista dei chiarimenti, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, sugli aspetti operativi, sono in corso approfondimenti sui risvolti
applicativi, anche con il contributo di Fabio Brunelli (Di Tanno e Associati).
FATCA – risposta AIFI alla consultazione sullo schema di decreto di recepimento
dell’accordo Italia-USA
AIFI ha inviato al Dipartimento delle Finanze alcune osservazioni (in allegato) sul decreto
attuativo dell’accordo Italia-USA sulla normativa Fatca (cfr. Circolare AIFI n. 29/2014). Si
ringraziano Francesco Capitta (Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi) e Sergio
Sottocasa (TFP & Associati) per il supporto nell’elaborazione delle richieste di chiarimento.
Cordiali saluti
Anna Gervasoni
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APPROFONDIMENTI TAX & LEGAL – MAGGIO 2014
NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 44/2014 a cura di Giuseppe A. Galeano (CBA Studio Legale
e Tributario)
Il decreto legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/61/UE, oltre a
intervenire sulla disciplina dei gestori di fondi alternativi, contiene anche alcune disposizioni di carattere
fiscale che meritano di essere menzionate.
In primo luogo il decreto in commento ha esteso alla nuova tipologia di OICR, la SICAF, società di
investimento a capitale fisso, la disciplina tributaria prevista per le SICAV, a condizione che non
investano in immobili in misura superiore a quanto disposto dal codice civile.
A questo proposito si segnala che la disciplina in commento presenta ancora alcune lacune e/o mancati
coordinamenti che ci si augura possano essere risolti con i regolamenti di Consob e Banca d’Italia
previsti dal decreto stesso.
Qualora la SICAF investa in beni immobili, il regime tributario applicabile sarà quello previsto per i fondi
comuni di investimento immobiliare.
Con riferimento all’art. 26 quinquies del d.p.r. 600/1973, oltre ad inserire la SICAF tra i soggetti incaricati
di applicare la ritenuta, sono state recepite due importanti modifiche:
(i)
la prima consiste nella sostituzione del riferimento alla sede dell’organismo di
investimento collettivo del risparmio con quello dell’istituzione dello stesso, che risulta
essere l’elemento preso in considerazione dal legislatore ai fini dell’individuazione della
residenza dei fondi, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva UCITS IV;
(ii)
la seconda consiste nell’introduzione di una semplificazione della determinazione della
base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione a OICR diversi da quelli
immobiliari. Infatti viene eliminata la previsione che il costo di sottoscrizione o acquisto
dovesse essere sempre determinato facendo riferimento ai valori indicati nei prospetti
periodici dell’OICR: da questo momento il costo di acquisto dovrà essere documentato dal
partecipante, anche mediante una dichiarazione sostitutiva.
Sono state infine introdotte alcune disposizioni di coordinamento al fine di recepire le predette
modifiche anche con riferimento agli OICR di diritto estero e all’introduzione della ritenuta del 20%.
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Quesiti ed osservazioni sul decreto attuativo dell’accordo Italia-USA,
in applicazione della normativa Fatca
In generale, si fa presente che – a causa della particolare complessità che caratterizza la disciplina
in corso di recepimento e gli obblighi di adeguata verifica fiscale a cui saranno assoggettati gli
intermediari – sarebbe opportuno che i provvedimenti legislativi di attuazione adottassero un
lessico ed una terminologia maggiormente attinente al contesto normativo nazionale. A questo
proposito, inoltre, sarebbe quanto mai opportuna la predisposizione di una sorta di guida pratica
che illustri in concreto le regole applicative anche mediante ricorso a schemi esplicativi e a
casistiche tipiche.
Di seguito si riportano alcune richieste di chiarimento riguardanti, in particolare, gli adempimenti
per le Sgr che gestiscono fondi di private equity e venture capital.
I)
Evitare duplicazioni negli obblighi di comunicazione di Sgr e Oicr
La bozza di decreto include tra le Reporting Italian Financial Institutions, istituzioni finanziarie
italiane tenute alla comunicazione (RIFI), sia le Sgr sia gli Oicr che presentano i requisiti di cui al
numero 5, lettera c), dell’articolo 1.
Si ritiene che l’assoggettamento sia delle Sgr che degli Oicr agli obblighi di comunicazione si
risolverebbe in una inutile duplicazione di comunicazioni e in un conseguente ingiustificato
aggravio di adempimenti a carico degli intermediari, stante l’assoluta identicità di informazioni che
verrebbero fornite dalle due categorie di soggetti.
Dal momento che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, l’Oicr non ha personalità
giuridica e la Sgr agisce per conto dei fondi gestiti, sembra opportuno ricondurre (e limitare) gli
adempimenti ai fini Fatca alla sola Sgr, coerentemente con l’impostazione adottata in relazione
alle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari e in linea con l’approccio suggerito
dalla Amministrazione finanziaria del Regno Unito (HM Revenue & Customs) nelle Updated
Guidance Notes del 28 febbraio 2014.
Sulla base di quanto previsto all’articolo 8 della bozza di decreto (rubricato “Fornitori terzi di servizi
e sistema di sponsorizzazione”), si ritiene corretto individuare nel gestore del fondo lo “sponsor”
dell’Oicr stesso, in quanto ente autorizzato a gestire l’istituto sponsorizzato.
In tal senso la Sgr, in qualità di “sponsor”, dovrà registrarsi presso l’IRS e registrare ciascuna RIFI
sponsorizzata, ovvero ciascun fondo gestito, entro il 1° gennaio 2016.
II)
Esenzione dalla registrazione presso il portale IRS per le Sgr i cui fondi gestiti non
hanno sottoscrittori statunitensi
Ai sensi dell’articolo 4 della bozza di decreto (rubricato “Registrazione presso il portale IRS”) le
Reporting Italian Financial Institutions hanno l’obbligo di effettuare la registrazione entro il 30
novembre 2014, secondo le procedure stabilite dalle competenti Autorità fiscali statunitensi, al
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fine di ottenere il codice GIIN e di essere incluse nella lista redatta dall’Internal Revenue Service
degli Stati Uniti.
L’articolo 1, al numero 7.2, precisa che nella categoria delle Non-Reporting Italian Financial
Institutions, istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione (NRIFI),
rientrano anche le Italian Local Financial Institutions, ovvero le istituzioni finanziarie locali italiane
che soddisfino determinati requisiti, tra cui il fatto che non abbiano una sede fissa d’affari all’estero
e che non sollecitino clienti titolari di conto all’estero, che intrattengano rapporti, per almeno il
98% del valore complessivo, con soggetti residenti in Italia o in altro stato UE, e che non
intrattengano, dal 1°luglio 2014, rapporti con “persone statunitensi specificate”, con istituzioni non
Fatca compliant e con entità non finanziarie estere passive aventi come soggetti controllanti
cittadini o residenti statunitensi. Le Italian Local Financial Institutions che soddisfino i requisiti
sopra richiamati, oltre a non essere tenute agli obblighi di comunicazione, non sono neppure
tenute a registrarsi presso l’IRS. A questo riguardo, si ritiene opportuno che sia espressamente
chiarito che le Sgr i cui fondi gestiti non siano sottoscritti da investitori statunitensi sono esenti
dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 4 e, conseguentemente, anche dagli obblighi di
comunicazione di cui all’art. 5 della bozza di decreto. Analoga conclusione deve essere estesa ai
fondi gestiti da tali Sgr.
III)
Obblighi di due diligence nel caso di catene partecipative complesse
La procedura di adeguata verifica fiscale a carico delle Sgr può rivelarsi, in alcuni casi, molto
complessa a causa della molteplicità e varietà di attori coinvolti nella catena partecipativa dei
sottoscrittori dei fondi gestiti. Ne può derivare la difficoltà di adempimento degli obblighi Facta in
caso di sottoscrittori che presentano strutture particolarmente articolate, come accade per le Sgr
che gestiscono fondi in cui investono altri fondi di investimento (c.d. “fondi di fondi”).
Risulta evidente che, in tali casi, le procedure interne di due diligence possono diventare di difficile
implementazione, oltreché costose e time consuming, in quanto la Sgr non intrattiene rapporti
diretti con i clienti del sottoscrittore.
In casi come quello esemplificato, si suggerisce che l’adeguata verifica fiscale possa ritenersi
conclusa con l’identificazione del titolare effettivo del sottoscrittore del fondo gestito.
IV)
Esenzione dagli adempimenti per le holding companies strumentali all’attività di
private equity e venture capital
Tra le Reporting Italian Financial Institutions tenute alla comunicazione sono comprese le società
holding.
Si chiede che i veicoli societari interamente partecipati da fondi mobiliari chiusi di diritto italiano,
in relazione ai quali la Sgr adempie gli obblighi di registrazione e comunicazione in qualità di
sponsor, non siano soggetti agli obblighi di registrazione e comunicazione al fine di evitare inutili
duplicazioni negli adempimenti.
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D’altra parte, l’articolo 1, al numero 7.2, designa, tra le istituzioni finanziarie non tenute agli
obblighi di comunicazione, anche le “Italian Special Purpose Vehicles”, ovvero le società veicolo
italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari
emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite istituzioni finanziarie italiane.
V)
Giurisdizioni estere
Si chiede, infine, che siano adottate misure idonee per coordinare l’azione delle varie giurisdizioni
che possono essere interessate in relazione ad una medesima catena partecipativa affinché i veicoli
societari esteri interamente partecipati da fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, in relazione ai
quali la Sgr adempie gli obblighi di registrazione e comunicazione in qualità di sponsor, non siano
soggetti agli obblighi di registrazione e comunicazione nel rispettivo paese di costituzione, al fine
di evitare inutili duplicazioni negli adempimenti.