(U.E.) n. 1259/2010 (c.d. «Roma III
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(U.E.) n. 1259/2010 (c.d. «Roma III
Incontro Dottorandi di Ricerca in diritto internazionale “ALBERICO GENTILI” San Ginesio (MC), 4-5 ottobre 2013 LA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO ED ALLA SEPARAZIONE PERSONALE Dott. Marco Raiteri Università degli Studi di Torino Tutor Prof.ssa Margherita SALVADORI IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA Argomenti trattati I PARTE - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 (C.D. “BRUXELLES II BIS”); - Analisi della giurisprudenza relativa; Argomenti trattati II PARTE - Legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (cooperazione rafforzata): REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 (C.D. “ROMA III”); - Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari: REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009; - Analisi della giurisprudenza relativa; FONTI DI DIP DELLA FAMIGLIA (per l’Italia) Testo fondamentale: L. 31 maggio 1995, n. 218; Leggi speciali: adozione internaz. (L. 84/1983 e successive modifiche); scioglimento del matrimonio (L. 898/1970 e successive modifiche); matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero in Italia; Convenzioni internazionali; Diritto U.E. Alcune questioni da risolvere… A e B sono cittadini di un Paese che ammette il divorzio per ripudio unilaterale e sono coniugati in Italia con rito civile. Il marito presenta al giudice italiano domanda di divorzio fondata sulla legge nazionale in base alla quale “l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogni qual volta lo vorrà”. Il giudice italiano è competente a giudicare? Quale legge si applica: italiana o straniera? La sentenza di divorzio ottenuta dal marito all’estero produce effetti in Italia …? I PARTE Art. 81 TFUE (ex art. 65 TCE) 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione. « Bruxelles II bis » Regolamento (CE) n. 2201/2003 COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE Applicabile dall’1.3.2005 (no Danimarca) Sostituisce il Reg. 1347/2000 (c.d. « Bruxelles II ») Art. 3 criteri per l’individuazione del giudice competente in materia matrimoniale residenza abituale dei coniugi; luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; ultima residenza abituale comune; in caso di domanda congiunta, i tribunali dello Stato membro in cui uno dei due coniugi risiede; nazionalità comune Art. 5 Conversione della separazione personale in divorzio Fatto salvo l'articolo 3, l‘Autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato. Il criterio della residenza abituale nell’applicazione del Reg. n. 2201/2003 da parte della Cassazione italiana (Cass. Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15328), secondo cui «La nozione di residenza abituale del coniuge, di cui al Reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, fa riferimento non alla residenza formale o anagrafica ma al luogo del concreto e continuativo svolgimento dalla vita personale ed eventualmente lavorativa; nessuna rilevanza gioca al riguardo il fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo, il coniuge abbia trascorso periodi presso la residenza all’estero dell’altro coniuge, ivi ricevendo anche corrispondenza e svolgendo attività di studio». … e di quella francese Interessante notare, poi, che anche per la Cassazione francese, esattamente come per quella italiana, vi è una totale assenza di gerarchia tra le varie ipotesi di cui agli artt. 3 ss. del Regolamento Bruxelles II bis, con conseguente alternatività dei vari fori ivi delineati. Così, nel caso risolto da Cass. 1ère Civ. 24 Septembre 2008 n° 0720.248, la moglie, di nazionalità francese, aveva presentato domanda di divorzio in Francia contro il marito, pure francese, ma abitualmente residente in Portogallo. I giudici di merito avevano negato la competenza francese, ritenendo che il criterio della residenza del convenuto facesse premio su quello della nazionalità. La Cassazione ha però sottolineato che le varie regole di competenza generale sono perfettamente alternative. GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (materia matrimoniale) Causa C-168/08 Laszlo Hadadi (Hadady) contro Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady) *** Causa C-68/07 Kerstin Sundelind Lopez contro Miguel Enrique Lopez Lizazo Responsabilità genitoriale Si tratta dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore; Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita; prescinde dallo status del figlio (se, cioè, legittimo o naturale), nonchè dall’esistenza di un procedimento di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio; garantisce ai minori il diritto di mantenere contatti diretti e personali con entrambi i genitori; previene le sottrazioni di minori perpetrate da uno dei genitori all’interno dell’Unione Europea; Criterio generale per l’individuazione del giudice competente: residenza abituale del minore (art. 8) La Corte di giustizia è stata recentemente interpellata dalla suprema corte amministrativa finlandese sull’estensione della nozione di “residenza abituale”, proprio in relazione all’art. 8 del regolamento 2201/2003 e, in quella sede, ha avuto modo di precisare che essa deve essere interpretata «nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarita, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie » (2 aprile 2009, A, causa C-523/07). Riconoscimento Art. 21, riconoscimento automatico MA opposizione della parte interessata se il riconoscimento è palesemente contrario: all’ordine pubblico a un’altra decisione l’atto introduttivo non sia stato comunicato o notificato al convenuto contumace in tempo utile (no riesame della competenza giurisdizionale) Art. 25 «Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio» (favor divortii) C. Cass n. 4184 del 2012 Respinge la richiesta di trascrizione delle nozze celebrate nei Paesi bassi da una copia omosessuale di latina Non essendo riconosciuto in Italia il matrimonio omosessuale, esso è intrascrivibile (non per inesistenza o per invalidità) perché ‘inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano’ Omosessuali hanno diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla copia coniugata C. Cass n. 4184 del 2012 Secondo la Corte, “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto” – anche se l’ordinamento italiano non riconosce loro il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero – poiché “titolari del diritto ‘alla vita familiare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tal sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili alle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”. Sul tema cfr. anche Corte Cost. n. 138/2010 GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (materia di responsabilità genitoriale) SENTENZA C-400/2010 MCB SENTENZA C-211/ 2010 POVSE SENTENZA C-296/2010 PURRUCKER *** SENTENZA 403/2009 (PPU) DETICEK-SGUEGLIA SENTENZA C-195/2008 (PPU) RINAU (CENNI …) II PARTE Art. 31 L. 218/1995 Separazione personale e scioglimento del matrimonio 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. Art. 33 L. 218/1995 Filiazione 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio. 3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge. Roma III Regolamento (U.E.) n.1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale Applicabile dal 21 giugno 2012 Stati parte della cooperazione rafforzata: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria PROSSIMAMENTE (22 maggio 2014): Lituania Obiettivi: Adozione di criteri di conflitto uniformi (certezza giuridica, evitare il c.d. forum shopping) Autonomia della volontà (come in tutto il sistema c.d. “Roma” Individuazione di altri criteri di collegamento, in mancanza di scelta Problemi che hanno portato alla cooperazione rafforzata La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha come uno dei suoi obiettivi principali la promozione della mobilità e della libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri. I cittadini europei non svolgono esclusivamente attività economiche in un altro Stato membro, ma vi sviluppano anche una propria vita personale e relazionale. La circolazione crescente di cittadini europei comporta intrinsecamente la generazione di numerose relazioni transfrontaliere e, con esse, anche di matrimoni. La Commissione ha stimato che, all'interno dell'Unione, vengono celebrati circa 350.000 matrimoni internazionali . Sempre più spesso, però, le unioni entrano in una fase patologica irrisolvibile: così, ogni anno vengono parimenti pronunciati circa 170.000 divorzi con carattere internazionale da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea. La possibilità e le condizioni di divorzio presentano notevoli differenze tra gli Stati membri. La più severa, al tempo dei negoziati, era Malta, ove il divorzio non si consentiva per nulla . All’opposto, la Svezia, secondo la propria legge nazionale, consente la più ampia libertà alle parti, per cui non è necessario fornire alcuna motivazione a sostegno di una richiesta di divorzio: questo viene concesso automaticamente. Sia Malta che la Svezia applicano automaticamente il proprio diritto nazionale in materia di divorzio. Il buon esito di una domanda di divorzio presentata da una coppia mista svedese-maltese sarebbe dipeso, pertanto – stando alle leggi vigenti all’epoca dei primi negoziati – dal fatto che l’azione fosse proposta davanti al giudice maltese piuttosto che svedese, oltre che dalla riconosciuta applicabilità alla fattispecie di una legge nazionale o dell’altra. Le difficoltà nella negoziazione del regolamento hanno senza dubbio preso le mosse dal divorzio inteso quale diritto fondamentale in Svezia e Finlandia, piuttosto che dalla forte concezione di indissolubilità del matrimonio come principio costituzionale in altri Stati membri. La Svezia ha persistito nella sua eccezione contro l'eventuale applicazione della legge straniera, mentre la maggior parte degli Stati membri ha percepito che l'introduzione di norme uniformi sui conflitti di leggi fosse una delle cruciali caratteristiche della proposta. Criteri per la scelta della legge applicabile dalle parti (art. 5) I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro. Criteri per l’individuazione della legge applicabile in mancanza di accordo (art. 8) In mancanza di una scelta ai sensi dell’art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Una prima Giurisprudenza: il Tribunale di Milano sulla scelta di legge in corso di causa Ord. 11 dicembre 2012, Trib. Milano Ha affermato che - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. “Roma III”) - i coniugi possono accordarsi in ordine alla legge applicabile alla propria separazione personale o al proprio divorzio anche nel corso del procedimento Sull’ammissibilità, o meno, di una electio iuris intervenuta nel corso del procedimento ovvero sulla individuazione del momento entro il quale tale scelta debba essere compiuta soccorre, secondo la condivisibile opinione di alcuni commentatori, il dettato dell’art. 709 c.p.c., nella parte in cui prevede che, con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di comparizione delle parti, il Presidente assegni un termine al ricorrente ed al convenuto per il deposito di memorie nelle quali siano evidenziati, tra gli altri, ‘gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda’ ( per il convenuto le relative ‘eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio). ( ex art. 163 e 167 c.p.c.) Ne consegue che, ove le parti non abbiano allegato agli atti di causa un accordo – redatto nelle forme di cui all’art. 7 reg. 1259\2010 - in cui manifesta sia la volontà di scegliere la legge applicabile per la regolamentazione dello scioglimento o dell’allentamento del vincolo matrimoniale, il Presidente, informate le parti ex ‘considerando ‘ 18 e 19 reg. 1259\2010, sulla possibilità di opzione, presi i provvedimenti propri della fase presidenziale, indichi alle parti, nell’ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l’atto di costituzione, contengano la manifestazione di volontà sulla legge che le parti stesse intendano sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio Strengths and weaknesses… Citizenship Expresses greater legal certainty; It is an expression related mainly to the political matrix of State; Emerging problems about discrimination on grounds of nationality, prohibited by the EU; Emerging problems in the field of stateless; double or multiple nationality; refugees; Strengths and weaknesses… Habitual residence It is a connecting factor more representing an expression of the closeness of the seised Court to the persons; It lends itself more to a fraudulent use, as in the case of “forum shopping” Regolamento (CE) N. 4/2009 COMPETENZA, LEGGE APPLICABILE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI, COOPERAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI Applicabile dal 18 giugno 2011 Non partecipa la Danimarca Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (69 Stati) Convenzione sulla riscossione internazionale di prestazioni alimentari a favore dei figli e di altri membri della famiglia «convenzione dell’Aia del 2007» Protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari «protocollo dell’Aia del 2007» (cui rinvia il Reg. n. 4/2009, in punto legge applicabile) Nozione comunitaria di Alimenti Nozione comprensiva di tutte le prestazioni che, nell’ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario, ex assegno di divorzio, somma forfettaria, assegno periodico nel caso delle convivenze more uxorio Art. 433 ss. Cod. civ. nozione più ristretta Art. 1, par. 1 «Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» esclusione dei creditori alimentari sulla base di rapporti di convivenza, eventualmente riconosciuti dalla legge nazionale Art. 22 «Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione» Art. 48 «1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici. 3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV» Sono inclusi i c.d. contratti della crisi coniugale Art. 3 CRITERI DI COMPETENZA a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (forum actoris, particolare idoneità di tale sede a valutare le esigenze effettive del soggetto richiedente) Art. 4 elezione del foro «Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro: a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente; b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti; c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.» Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 1997: Van den Boogard Una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito. Freistaat Bayern contro Jan Blijdenstein L’art. 5.2 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate ,in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti. Grazie per l’attenzione! mail to: [email protected]