2053 Plafond Beni Strumentali def - inbiz
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2053 Plafond Beni Strumentali def - inbiz
Foglio informativo n. 2053 FINANZIAMENTI IN EURO, AGEVOLATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013, RECANTE LA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com E-mail: [email protected] Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO INCARICATO DELaCOLLOCAMENTO DEL PRODOTTO/SERVIZIO incaricato dell’offerta fuori sede/ distanza: Dati e qualifica soggetto Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica - Scegli Banca - FINANZIAMENTI IN EURO, AGEVOLATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013, RECANTE LA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Caratteristiche e rischi Caratteristiche Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, destinato al sostegno di programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese (“Cliente”) quali ad esempio: investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, la Banca, utilizzando fondi messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (“CDP), in relazione alla convenzione sottoscritta da quest’ultima in data 14.02.2014 con l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”), finalizzata a supportare il sistema delle imprese di micro, piccola e media Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 1 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” dimensione (vedasi la relativa definizione nella “LEGENDA ESPLICATIVA”) operanti in Italia in tutti i settori economici (ad esclusione di quelle operanti nell’industria carboniera, nelle attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari) e, dal 23.02.2015 anche per quelle operanti nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, mette una somma determinata di denaro a disposizione del Cliente, il quale si impegna a restituirla alle scadenze previste da un piano di ammortamento, nonché a pagare periodicamente gli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile. Presupposto del finanziamento è la concessione da parte del MiSE di un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso di interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Importo massimo del finanziamento: massimo fino al 100% del costo del progetto d’investimento. L’importo non può essere inferiore ad Euro 20.000,00 e superiore ad Euro 2.000.000,00. Il finanziamento è concesso entro il 31.12.2016 a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP. Durata: 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi. Preammortamento fino ad un massimo di 12 mesi; per finanziamenti con durata pari a 24 mesi, il preammortamento può essere solo fino ad un massimo di 6 mesi. Erogazioni: in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Conto tecnico dedicato: al Cliente, come previsto dalle vigenti Circolari Ministeriali, potrà essere chiesta l’apertura, presso una Banca di suo gradimento, di un conto corrente da rubricarsi come “Conto tecnico dedicato Plafond Beni Strumentali” sul quale l’importo che verrà erogato dalla Banca dovrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti delle fatture che saranno oggetto di specifica autorizzazione scritta rilasciata sempre dalla Banca, dopo che si saranno verificate le necessarie condizioni che consentano il rilascio della stessa. Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile. Liquidazione degli interessi corrispettivi: alla fine di ciascun mese, trimestre, semestre solare. Garanzie: La convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 con la CDP prevede che la Banca ceda, alla stessa CDP, i crediti e le relative garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni), nonché garanzie di Confidi, Fondi di garanzia regionali e garanzia della ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). E’ possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Lege 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. Modalità di rimborso: in quote costanti di capitale con periodicità mensile, trimestrale, semestrale. Somme dovute dal Cliente alla Banca qualora il costo dell’investimento risulti inferiore rispetto a quello ritenuto ammissibile al contributo o se l’investimento non venga integralmente realizzato e comunque in ogni caso di rideterminazione del contributo medesimo: in tali casi la Banca ridurrà proporzionalmente l’ammontare del finanziamento, con il conseguente obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca la somma erogata che ecceda l’importo del finanziamento come sopra ridotto, aumentata degli interessi maturati sulla stessa e non ancora scaduti e di un importo calcolato con gli stessi criteri dell’ammontare previsto in caso di estinzione anticipata. Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 2 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato. T r a i pr i nc ip a l i r is c h i a c ar ic o d e l C l i en te , v i è l ’ inc r em en to d el v al or e d e l t as s o d i i nt er es s e , l eg a to a l l ’ a nd am en to de l m er c at o . Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Tassi. Tasso di interesse nominale annuo (TAN) Tasso di mora Spese. Diritti forfettari di Istruttoria Spese accessorie Aggiornato all’8.02.2017 Tasso Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi rilevato come segue: • relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula; • per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi; in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti arrotondato allo 0,05 superiore (i valori del tasso Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi rilevati il 27 dicembre 2016 sono pari rispettivamente allo -0,369%, allo -0,318% e allo 0,22%) ovvero relativamente al primo periodo d’interessi, tasso Euribor a 1, mese, 3 mesi, 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in ogni mese, trimestre e semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno spread massimo di 8,75 punti e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri dell’Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il mese, il trimestre o il semestre di applicazione (i valori di tali parametri di indicizzazione, calcolati con riferimento al mese di dicembre 2016 sono rispettivamente pari allo -0,371%, allo -0,315% e allo -0,218%). Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire l’importo capitale erogato. Tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.eu sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su “Il Sole 24 Ore”). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico del Cliente a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei caso di risoluzione del contratto di recesso dallo stesso di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico del Cliente (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi. 2% sull’importo del finanziamento richiesto, 1% nel caso di operazioni assistite dal fondo di garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/1996. nella misura massima del 2% del finanziamento Pagina 3 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Spese notarili Spese per ogni accertamento tecnico - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Oneri fiscali € 5,00 Diritti di revisione : a carico del Cliente fino ad euro 1.500,00 a carico del Cliente l’operazione pubblicizzata è attualmente esente da qualsiasi imposta indiretta così come da qualsiasi tributo o diritto. E’ in ogni caso a carico del Cliente qualsiasi onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto in futuro dalla Banca a fronte del relativo contratto o ai pagamenti dovuti in forza dello stesso. 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Rimborso anticipato anche parziale Spese per la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Spese per ogni somma non erogata nei termini pattuiti per cause non imputabili alla Banca Spese in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Spese per avvisi periodici di scadenza rate e di variazione tassi: 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale a carico del Cliente Spese connesse all’eventuale consolidamento del finanziamento euro 750,00 Aggiornato all’8.02.2017 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale. 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi. euro 0 (zero) Pagina 4 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/96 Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da parte del Fondo medesimo di una spesa “una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (micro, piccola o media), calcolata sulla base del valore della garanzia ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo dell’1% del valore della garanzia. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento erogato ad un Cliente non qualificabile come “microimpresa”, di durata 5 anni (con e senza garanzia ipotecaria), senza preammortamento e di importo di euro 20.000,00. Sono state considerate le spese di istruttoria (comprensive degli eventuali costi di perizia), imposta sostitutiva (i), Conto tecnico dedicato Plafond Beni Strumentali (ii). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, è stato considerato anche il premio della polizza (iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i) (ii) (iii) L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%), sul finanziamento assistito da garanzia ipotecaria. € 204,00 comprensivi, ipotizzando la rendicontazione online, delle spese per conteggio interessi e competenze, del minimo per spese registrazione di ogni operazione e dell’imposta di bollo. Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 90,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Rata mensile Tasso variabile (*) Ammortamento italiano Rata trimestrale Rata semestrale TAN TAEG TAN TAEG TAN TAEG Con garanzia ipotecaria 8,381% 10,7204% 8,432% 10,6378% 8,53% 10,5508% Senza garanzia ipotecaria 8,381% 10,4846% 8,432% 10,4112% 8,53% 10,3364% (*) Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 1/3/6 mesi rilevato il 27/12/2016 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 5 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Tasso effettivo globale medio corrispondente all’operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, (laddove a tasso variabile) quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali: il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura (L. n. 108/1996), relativo all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione “Informazione sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente. Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione (laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere) : euro 300,00 per ogni tipo di garanzia, oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili, a fronte di espressa richiesta del Cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile. Estinzione anticipata, portabilità recesso e reclami. Estinzione anticipata Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 6 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” Recesso Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: 1. il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; 2. la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; 3. il Cliente non rispetti gli obiettivi e/o gli obblighi assunti in occasione della domanda presentata dal Cliente stesso alla Banca per la corresponsione del finanziamento e del contributo e/o previsti nel provvedimento di concessione del contributo o comunque assunti con il MiSE; 4. il contributo venga revocato per qualsiasi ragione o comunque si verifichino eventi che possano determinare tale effetto e/o la CDP esiga il rimborso delle somme da quest’ultima assegnate; 5. il Cliente non completi l’investimento conformemente alle previsioni; 6. il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa: i. di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; ii. di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; iii. di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; iv. dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; v. di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale vi. di qualsiasi ipotesi di acquisto delle proprie azioni; vii. dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato; viii. dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo di assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento. 7. Il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi previsti contrattualmente,; 8. gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; 9. la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; 10. quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia ; 11. qualora muti la compagine sociale del Cliente; 12. la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; 13. i dati del bilancio del Cliente e dei Garanti o Consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; 14. la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento; 15. non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento; 16. qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Reclami ricorsi e conciliazione Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 7 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda LEGENDA ESPLICATIVA ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE: attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie reali che assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento CLIENTE: l’impresa beneficiaria del Finanziamento COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento dell’obbligazione del Cliente. Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 8 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative IMPRESE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti: micro imprese: imprese con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; piccole imprese: imprese con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; medie imprese: imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005). IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca a seguito della proposta del Cliente di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e/o diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento ai fini di valutarne l’accettabilità RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata del finanziamento, rispetto ai termini concordati con la Banca RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito SPESE ACCESSORIE: laddove la Banca fosse tenuta a ripetere delle ulteriori valutazioni a seguito di richieste pervenute dal Cliente che potrebbero impattare sulla valutazione di merito creditizio dello stesso SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 9 di 10 FOGLIO INFORMATIVO N. 2053 FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO “PLAFOND BENI STRUMENTALI” TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute Aggiornato all’8.02.2017 Pagina 10 di 10