2053 Plafond Beni Strumentali def - inbiz

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2053 Plafond Beni Strumentali def - inbiz
Foglio informativo n. 2053
FINANZIAMENTI IN EURO, AGEVOLATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013, RECANTE LA DISCIPLINA DEI
FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA
PARTE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
“PLAFOND BENI STRUMENTALI”
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
E-mail: [email protected]
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
INFORMAZIONI
SULL'INTERMEDIARIO
INCARICATO
DELaCOLLOCAMENTO
DEL PRODOTTO/SERVIZIO
incaricato dell’offerta
fuori sede/
distanza:
Dati e qualifica soggetto
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
- Scegli Banca -
FINANZIAMENTI IN EURO, AGEVOLATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013, RECANTE LA DISCIPLINA DEI
FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA
PARTE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
“PLAFOND BENI STRUMENTALI”
Caratteristiche e rischi
Caratteristiche
Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, destinato al sostegno di programmi di investimento delle
micro, piccole e medie imprese (“Cliente”) quali ad esempio: investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in
software ed in tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4
dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, la Banca,
utilizzando fondi messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (“CDP), in relazione alla convenzione
sottoscritta da quest’ultima in data 14.02.2014 con l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) ed il Ministero dello
Sviluppo Economico (“MiSE”), finalizzata a supportare il sistema delle imprese di micro, piccola e media
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FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO
DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
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dimensione (vedasi la relativa definizione nella “LEGENDA ESPLICATIVA”) operanti in Italia in tutti i settori
economici (ad esclusione di quelle operanti nell’industria carboniera, nelle attività finanziarie e assicurative di
cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e nella fabbricazione di prodotti
di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari) e, dal 23.02.2015 anche per quelle operanti
nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, mette una somma determinata di denaro a
disposizione del Cliente, il quale si impegna a restituirla alle scadenze previste da un piano di ammortamento,
nonché a pagare periodicamente gli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile.
Presupposto del finanziamento è la concessione da parte del MiSE di un’agevolazione nella forma di un
contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al
tasso di interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
Importo massimo del finanziamento: massimo fino al 100% del costo del progetto d’investimento. L’importo
non può essere inferiore ad Euro 20.000,00 e superiore ad Euro 2.000.000,00. Il finanziamento è concesso
entro il 31.12.2016 a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP.
Durata: 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi. Preammortamento fino ad un massimo di 12 mesi; per
finanziamenti con durata pari a 24 mesi, il preammortamento può essere solo fino ad un massimo di 6 mesi.
Erogazioni: in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Conto tecnico dedicato: al Cliente, come previsto dalle vigenti Circolari Ministeriali, potrà essere chiesta
l’apertura, presso una Banca di suo gradimento, di un conto corrente da rubricarsi come “Conto tecnico dedicato
Plafond Beni Strumentali” sul quale l’importo che verrà erogato dalla Banca dovrà essere utilizzato per effettuare
i pagamenti delle fatture che saranno oggetto di specifica autorizzazione scritta rilasciata sempre dalla Banca,
dopo che si saranno verificate le necessarie condizioni che consentano il rilascio della stessa.
Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca
delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli
interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile.
Liquidazione degli interessi corrispettivi: alla fine di ciascun mese, trimestre, semestre solare.
Garanzie: La convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 con la CDP prevede che la Banca ceda, alla stessa
CDP, i crediti e le relative garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni),
nonché garanzie di Confidi, Fondi di garanzia regionali e garanzia della ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare). E’ possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla
normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege 662/96 e
successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso
l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il
Fondo verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Lege 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento
di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e
delle disposizioni previste dal regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
Modalità di rimborso: in quote costanti di capitale con periodicità mensile, trimestrale, semestrale.
Somme dovute dal Cliente alla Banca qualora il costo dell’investimento risulti inferiore rispetto a quello
ritenuto ammissibile al contributo o se l’investimento non venga integralmente realizzato e comunque
in ogni caso di rideterminazione del contributo medesimo: in tali casi la Banca ridurrà proporzionalmente
l’ammontare del finanziamento, con il conseguente obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca la somma
erogata che ecceda l’importo del finanziamento come sopra ridotto, aumentata degli interessi maturati sulla
stessa e non ancora scaduti e di un importo calcolato con gli stessi criteri dell’ammontare previsto in caso di
estinzione anticipata.
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Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato.
T r a i pr i nc ip a l i r is c h i a c ar ic o d e l C l i en te , v i è l ’ inc r em en to d el v al or e d e l t as s o d i
i nt er es s e , l eg a to a l l ’ a nd am en to de l m er c at o .
Condizioni economiche.
Dettaglio condizioni economiche.
Tassi.
Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)
Tasso di mora
Spese.
Diritti forfettari di
Istruttoria
Spese accessorie
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Tasso Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi rilevato come segue:
• relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo
target antecedente la stipula;
• per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la
scadenza del precedente periodo di interessi;
in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti arrotondato allo
0,05 superiore (i valori del tasso Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi rilevati il 27
dicembre 2016 sono pari rispettivamente allo -0,369%, allo -0,318% e allo 0,22%) ovvero
relativamente al primo periodo d’interessi, tasso Euribor a 1, mese, 3 mesi, 6 mesi
rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, aumentato di
uno spread massimo di 8,75 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in ogni mese,
trimestre e semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno spread
massimo di 8,75 punti e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri
dell’Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, rilevato con valuta nei giorni del mese
precedente il mese, il trimestre o il semestre di applicazione (i valori di tali
parametri di indicizzazione, calcolati con riferimento al mese di dicembre 2016
sono rispettivamente pari allo -0,371%, allo -0,315% e allo -0,218%).
Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini
un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni
caso il Cliente tenuto a restituire l’importo capitale erogato.
Tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale
Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in
questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.eu sul circuito Reuters alla
pagina ECB01 e su “Il Sole 24 Ore”). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in
dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico
del Cliente a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso.
Nei caso di risoluzione del contratto di recesso dallo stesso di decadenza dal
termine o di procedure concorsuali a carico del Cliente (salvo diversa disposizione
di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto a
decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.
2% sull’importo del finanziamento richiesto, 1% nel caso di operazioni assistite
dal fondo di garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/1996.
nella misura massima del 2% del finanziamento
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Spese per la stipula di
qualsiasi atto (diverso
dal contratto di
finanziamento)
Spese notarili
Spese per ogni
accertamento tecnico
- in Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
Spese per ogni
sollecito di
pagamento (salvo il
primo)
Spese per l’eventuale
rinnovazione
dell’iscrizione
ipotecaria
Oneri fiscali
€ 5,00
Diritti di revisione :
a carico del Cliente
fino ad euro 1.500,00
a carico del Cliente
l’operazione pubblicizzata è attualmente esente da qualsiasi imposta indiretta
così come da qualsiasi tributo o diritto. E’ in ogni caso a carico del Cliente
qualsiasi onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto
in futuro dalla Banca a fronte del relativo contratto o ai pagamenti dovuti in forza
dello stesso.
1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00
Rimborso anticipato
anche parziale
Spese per la
rinnovazione
dell’iscrizione
ipotecaria
Spese per ogni
somma non erogata
nei termini pattuiti per
cause non imputabili
alla Banca
Spese in caso di
decadenza dal
termine, di
risoluzione del
contratto, di recesso
dallo stesso o di
procedure
concorsuali
Spese per avvisi
periodici di scadenza
rate e di variazione
tassi:
1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di
anno mancante all’ultima scadenza contrattuale
a carico del Cliente
Spese connesse
all’eventuale
consolidamento del
finanziamento
euro 750,00
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1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima
scadenza contrattuale.
3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi.
euro 0 (zero)
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Spese di acquisizione
della garanzia del
Fondo di Garanzia ex
lege 662/96
Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege
662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da
parte del Fondo medesimo di una spesa “una tantum” diversificata in funzione
dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (micro, piccola o
media), calcolata sulla base del valore della garanzia ed in funzione delle
categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un
massimo dell’1% del valore della garanzia.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento erogato ad un Cliente non
qualificabile come “microimpresa”, di durata 5 anni (con e senza garanzia ipotecaria), senza preammortamento
e di importo di euro 20.000,00.
Sono state considerate le spese di istruttoria (comprensive degli eventuali costi di perizia), imposta sostitutiva
(i), Conto tecnico dedicato Plafond Beni Strumentali (ii).
In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, è stato considerato anche il premio della polizza (iii)
contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni
oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.
(i)
(ii)
(iii)
L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente
Legislazione (attualmente pari allo 0,25%), sul finanziamento assistito da garanzia ipotecaria.
€ 204,00 comprensivi, ipotizzando la rendicontazione online, delle spese per conteggio interessi e
competenze, del minimo per spese registrazione di ogni operazione e dell’imposta di bollo.
Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 90,00, in quanto tale tipologia di polizza
non è distribuita dalla Banca.
Rata mensile
Tasso variabile (*)
Ammortamento italiano
Rata trimestrale
Rata semestrale
TAN
TAEG
TAN
TAEG
TAN
TAEG
Con garanzia ipotecaria
8,381%
10,7204%
8,432%
10,6378%
8,53%
10,5508%
Senza garanzia ipotecaria
8,381%
10,4846%
8,432%
10,4112%
8,53%
10,3364%
(*) Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 1/3/6 mesi rilevato il
27/12/2016
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di
finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio.
Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il
TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per
tutta la durata del finanziamento.
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Tasso effettivo globale medio corrispondente all’operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo,
(laddove a tasso variabile) quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi
effettivi globali:
il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura (L. n. 108/1996), relativo
all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo
è indicato nella sezione “Informazione sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla
“Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente.
Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
A) Certificazioni
B) Elaborazione di conteggi
C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione
Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00.
Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento.
Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione
(laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere) : euro 300,00 per ogni tipo di garanzia, oltre alle spese
connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili, a fronte di espressa richiesta del Cliente di liberare la
garanzia a mezzo di atto notarile.
Estinzione anticipata, portabilità recesso e reclami.
Estinzione anticipata
Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, purché
ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il
periodo di tempo concordato con la Banca.
Portabilità del finanziamento.
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario,
il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
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Recesso
Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso.
E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto al verificarsi di uno
degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare:
1. il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto;
2. la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere;
3. il Cliente non rispetti gli obiettivi e/o gli obblighi assunti in occasione della domanda presentata dal
Cliente stesso alla Banca per la corresponsione del finanziamento e del contributo e/o previsti nel
provvedimento di concessione del contributo o comunque assunti con il MiSE;
4. il contributo venga revocato per qualsiasi ragione o comunque si verifichino eventi che possano
determinare tale effetto e/o la CDP esiga il rimborso delle somme da quest’ultima assegnate;
5. il Cliente non completi l’investimento conformemente alle previsioni;
6. il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:
i. di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui
faccia parte;
ii. di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una
scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo
progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
iii. di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte
dei soci;
iv. dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti
relative vicende;
v. di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale
vi. di qualsiasi ipotesi di acquisto delle proprie azioni;
vii. dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione,
così come dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa
esercitato;
viii. dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo di assuma,
in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento.
7. Il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi previsti contrattualmente,;
8. gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi
promessi non si realizzassero;
9. la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per
pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti;
10. quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di
garanzia ;
11. qualora muti la compagine sociale del Cliente;
12. la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia
assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di
qualsiasi altro soggetto;
13. i dati del bilancio del Cliente e dei Garanti o Consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni
anomale;
14. la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di
compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento;
15. non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento;
16. qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Reclami ricorsi e conciliazione
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
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La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice
può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla
Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono
ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente
presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda
LEGENDA ESPLICATIVA
ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili
cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori
AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento
periodico di rate
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE: attività svolta dalla Banca
(contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie reali che
assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa
CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi
alle operazioni in essere con la Banca
CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo
diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in
dipendenza del contratto di finanziamento
CLIENTE: l’impresa beneficiaria del Finanziamento
COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza
del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti
una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro
delle condizioni applicate
DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento
integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per
fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse
EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura
della FBE (European Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore
11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di
norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione
FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce
l’adempimento dell’obbligazione del Cliente.
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GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono
essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-European Automated
Real-Time Gross Express Transfer System
IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo,
ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative
IMPRESE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE: entità, società o associazioni che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o
familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti:
micro imprese: imprese con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
piccole imprese: imprese con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
medie imprese: imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
(per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione
europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive
pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005).
IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile, per
assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con
preferenza sul prezzo ricavato
ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di
finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato
per determinare un tasso
PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per
assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con
preferenza sul prezzo ricavato
PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi
PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili
destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere
coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
REVISIONE: analisi svolta dalla Banca a seguito della proposta del Cliente di variazione delle
condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e/o diritti dalle eventuali
garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento ai fini di valutarne l’accettabilità
RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata del finanziamento, rispetto ai termini
concordati con la Banca
RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che
l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al
verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di
sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito
SPESE ACCESSORIE: laddove la Banca fosse tenuta a ripetere delle ulteriori valutazioni a seguito di richieste
pervenute dal Cliente che potrebbero impattare sulla valutazione di merito creditizio dello stesso
SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato
per determinare un tasso
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FOGLIO INFORMATIVO N. 2053
FINANZIAMENTO IN EURO AGEVOLATO
DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
“PLAFOND BENI STRUMENTALI”
TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’
eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi),
così come le operazioni in valuta estera.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente
espresso in percentuale annua del credito concesso.
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base
annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel
pagamento delle somme dovute
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