Perché perché Contributi AVS dopo il pensionamento

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Perché perché Contributi AVS dopo il pensionamento
PATRONATO
C on tri b u t i AV S d o po i l pe nsi o na me nto
Nel 2008, a 65 anni, ho smesso di lavorare e da allora ricevo la pensione. Mia
moglie, nata a gennaio del ‘47, è andata in pensione due anni prima con una
riduzione. Ci dicono che è obbligata a pagare i contributi AVS fino ai 64 anni,
anche se non lavora più. Ma dopo la rendita sarà aumentata o rimarrà invariata? Io vorrei svolgere qualche piccolo lavoro: devo pagare i contributi o no?
di Gaetano Vecchio, Patronato ACLI Zurigo
In Svizzera, la legge sull'assicurazione
vecchiaia e superstiti prevede che a
pagare i contributi previdenziali siano
tutti i cittadini residenti, indipendentemente se svolgono o meno un'attività
lavorativa. In pratica, pagano i contributi coloro che lavorano ma anche
coloro che non lavorano.
Mentre per coloro che lavorano l'obbligo inizia dal 1° gennaio dell'anno
del compimento dei 18 anni (e continua anche dopo il pensionamento), i
non attivi devono versare i contributi
dal 1° gennaio dell'anno del compimento dei 21 anni fino all'età regolare
di vecchiaia. Eccezioni sull'obbligo di
pagare i contributi si applicano alle
persone sposate, purché comunque
uno dei due abbia un'attività lavorativa
dalla quale ha l'obbligo di versarli.
Esempio classico: marito che lavora e
moglie casalinga. In questo caso la
moglie non ha obbligo di pagare i contributi e tale periodo è considerato
comunque, a tutti gli effetti, un periodo assicurativo utile ai fini del calcolo
della rendita quando giungerà il
momento. Nel caso segnalato in apertura, però, essendo il marito già pensionato e di età superiore ai 65 anni, la
moglie ha l'obbligo di pagare i contributi fino al raggiungimento dell'età
AVS, prevista con il compimento dei
64 anni. La rendita della signora,
essendo già assegnata, non cambierà
anche se nel frattempo sta pagando
ulteriormente contribuiti all'AVS. Ciò
avviene per tutti i pensionati di vecchiaia che continuano a lavorare,
anche dopo il regolare pensionamento. Essi hanno l'obbligo di pagare i
contributi ma l'importo della rendita
non subirà più modifiche.
Chi ha raggiunto l'età pensionabile
regolare e intende svolgere un'attività
lavorativa, come detto, dovrà pagare i
contributi previdenziali AVS. Ma a
questi lavoratori pensionati viene
applicata una franchigia di fr. 1'400 al
mese o fr. 16'800 l'anno. Se ad esempio durante i 12 mesi dell'anno un
pensionato ha lavorato e guadagnato
complessivamente fr. 24'800, pagherà i
contributi su un salario di fr. 8'000
(24'800 meno 16'800). Se invece l'attività lucrativa non si estende all'anno
intero, ma supera comunque un mese,
la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia fr. 1'400 per ogni
mese civile intero o parziale.
Esempio: se il beneficiario di una rendita lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si
calcolano 4 mesi, (marzo e giugno valgono come mesi interi). La franchigia
sarà dunque di fr. 1'400 x 4, ovvero fr.
5'600. Se nel periodo indicato il pensionato ha guadagnato fr. 6'000, dovrà
pagare i contributi su un salario di fr.
400.
Non esistono problemi di regolarizzare la contribuzione nei confronti di
coloro che lavorano, in quanto a ciò
pensa il datore di lavoro che deduce la
metà del contributo (5,05%) dalla
paga dei dipendenti e la versa alla
competente Cassa di compensazione,
unitamente alla propria quota (anche
5,05%).
Chi invece non svolge alcuna attività
lavorativa, deve annunciarsi presso l'agenzia comunale AVS del luogo di
domicilio al fine di regolarizzare la
propria posizione e pagare direttamente i contributi previdenziali che
vengono calcolati tenendo conto della
tassazione dell'imposta federale diretta.
Pe r c h é p e r c h é
Divorzio: chi ha diritto alla rendita completiva per i figli?
Gentile redazione,
nei giorni scorsi ho ricevuto dall'ufficio dell'assicurazione
invalidità (AI) il progetto d'assegnazione di una rendita
intera di invalidità, retroattiva all'anno 2007. Ho due figli,
uno con il primo e uno con il secondo matrimonio. Per il
figlio del primo matrimonio verso all'ex moglie gli alimenti, così come stabilito dalla sentenza di divorzio che
ha affidato il figlio alla mamma.
Avendo diritto alla rendita completiva per i figli mi chiedo se mi spetta anche per il primo figlio oppure se ne ha
diritto la mamma.
Luciano
Gentile signor Luciano, la legge federale stabilisce che se i genitori non sono sposati, sono divorziati o vivono separati, la rendita per i figli è versata su richiesta, al genitore non beneficiario della rendita principale. La cassa di compensazione che
versa la rendita deve scrivere all'ex moglie per informarla della
possibilità di ricevere direttamente la rendita per il figlio. Se
desidera fare valere questo diritto, deve confermarlo per iscritto
entro 10 giorni dal ricevimento della lettera. Solo in caso di
mancata risposta o di rifiuto da parte dell'ex moglie, la cassa
di compensazione potrà versare a lei la rendita completiva unitamente alla rendita di invalidità.
Antonio Cartolano
il dialogo 1V/09
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