Perché perché Contributi AVS dopo il pensionamento
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Perché perché Contributi AVS dopo il pensionamento
PATRONATO C on tri b u t i AV S d o po i l pe nsi o na me nto Nel 2008, a 65 anni, ho smesso di lavorare e da allora ricevo la pensione. Mia moglie, nata a gennaio del ‘47, è andata in pensione due anni prima con una riduzione. Ci dicono che è obbligata a pagare i contributi AVS fino ai 64 anni, anche se non lavora più. Ma dopo la rendita sarà aumentata o rimarrà invariata? Io vorrei svolgere qualche piccolo lavoro: devo pagare i contributi o no? di Gaetano Vecchio, Patronato ACLI Zurigo In Svizzera, la legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti prevede che a pagare i contributi previdenziali siano tutti i cittadini residenti, indipendentemente se svolgono o meno un'attività lavorativa. In pratica, pagano i contributi coloro che lavorano ma anche coloro che non lavorano. Mentre per coloro che lavorano l'obbligo inizia dal 1° gennaio dell'anno del compimento dei 18 anni (e continua anche dopo il pensionamento), i non attivi devono versare i contributi dal 1° gennaio dell'anno del compimento dei 21 anni fino all'età regolare di vecchiaia. Eccezioni sull'obbligo di pagare i contributi si applicano alle persone sposate, purché comunque uno dei due abbia un'attività lavorativa dalla quale ha l'obbligo di versarli. Esempio classico: marito che lavora e moglie casalinga. In questo caso la moglie non ha obbligo di pagare i contributi e tale periodo è considerato comunque, a tutti gli effetti, un periodo assicurativo utile ai fini del calcolo della rendita quando giungerà il momento. Nel caso segnalato in apertura, però, essendo il marito già pensionato e di età superiore ai 65 anni, la moglie ha l'obbligo di pagare i contributi fino al raggiungimento dell'età AVS, prevista con il compimento dei 64 anni. La rendita della signora, essendo già assegnata, non cambierà anche se nel frattempo sta pagando ulteriormente contribuiti all'AVS. Ciò avviene per tutti i pensionati di vecchiaia che continuano a lavorare, anche dopo il regolare pensionamento. Essi hanno l'obbligo di pagare i contributi ma l'importo della rendita non subirà più modifiche. Chi ha raggiunto l'età pensionabile regolare e intende svolgere un'attività lavorativa, come detto, dovrà pagare i contributi previdenziali AVS. Ma a questi lavoratori pensionati viene applicata una franchigia di fr. 1'400 al mese o fr. 16'800 l'anno. Se ad esempio durante i 12 mesi dell'anno un pensionato ha lavorato e guadagnato complessivamente fr. 24'800, pagherà i contributi su un salario di fr. 8'000 (24'800 meno 16'800). Se invece l'attività lucrativa non si estende all'anno intero, ma supera comunque un mese, la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia fr. 1'400 per ogni mese civile intero o parziale. Esempio: se il beneficiario di una rendita lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si calcolano 4 mesi, (marzo e giugno valgono come mesi interi). La franchigia sarà dunque di fr. 1'400 x 4, ovvero fr. 5'600. Se nel periodo indicato il pensionato ha guadagnato fr. 6'000, dovrà pagare i contributi su un salario di fr. 400. Non esistono problemi di regolarizzare la contribuzione nei confronti di coloro che lavorano, in quanto a ciò pensa il datore di lavoro che deduce la metà del contributo (5,05%) dalla paga dei dipendenti e la versa alla competente Cassa di compensazione, unitamente alla propria quota (anche 5,05%). Chi invece non svolge alcuna attività lavorativa, deve annunciarsi presso l'agenzia comunale AVS del luogo di domicilio al fine di regolarizzare la propria posizione e pagare direttamente i contributi previdenziali che vengono calcolati tenendo conto della tassazione dell'imposta federale diretta. Pe r c h é p e r c h é Divorzio: chi ha diritto alla rendita completiva per i figli? Gentile redazione, nei giorni scorsi ho ricevuto dall'ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) il progetto d'assegnazione di una rendita intera di invalidità, retroattiva all'anno 2007. Ho due figli, uno con il primo e uno con il secondo matrimonio. Per il figlio del primo matrimonio verso all'ex moglie gli alimenti, così come stabilito dalla sentenza di divorzio che ha affidato il figlio alla mamma. Avendo diritto alla rendita completiva per i figli mi chiedo se mi spetta anche per il primo figlio oppure se ne ha diritto la mamma. Luciano Gentile signor Luciano, la legge federale stabilisce che se i genitori non sono sposati, sono divorziati o vivono separati, la rendita per i figli è versata su richiesta, al genitore non beneficiario della rendita principale. La cassa di compensazione che versa la rendita deve scrivere all'ex moglie per informarla della possibilità di ricevere direttamente la rendita per il figlio. Se desidera fare valere questo diritto, deve confermarlo per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della lettera. Solo in caso di mancata risposta o di rifiuto da parte dell'ex moglie, la cassa di compensazione potrà versare a lei la rendita completiva unitamente alla rendita di invalidità. Antonio Cartolano il dialogo 1V/09 17