Disciplina applicativa degli interventi - Suei

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Disciplina applicativa degli interventi - Suei
Comune di Parma
Segreteria Generale
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delle Autonomie Locali
Salva l’applicazione di quanto disposto dal titolo III della
legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue
DEFINIZIONI COMUNI
1. Per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso residenziale. Considerato che
l’art. 26, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 disciplina la
destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare, le norme per la
qualificazione del patrimonio abitativo edilizio di cui alla legge 6 luglio 2009, n. 6 trovano
applicazione limitatamente a quegli immobili o unità immobiliari che hanno legittimato la
destinazione d’uso residenziale alla data del 31 marzo 2009. Gli ampliamenti di cui alla
legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 possono essere realizzati per incrementare sia la
superficie utile che quella accessoria (a titolo meramente esemplificato aumento del
numero o della superficie dei vani abitabili esistenti o realizzazione di nuove
autorimesse);
2. Per edifici esistenti si intendono gli edifici costruiti da tempo e quelli di recente
costruzione purché ultimati alla data del 31 marzo 2009. Entro tale data deve essere stata
comunicata la fine dei lavori ai sensi della legge 25 novembre 2002, n. 31;
3. Sono da considerare come edifici mono familiari le c.d. casa a schiera. In tal caso dovrà
essere prodotto l’assenso scritto regolarmente registrato dei proprietari confinanti o
dell’eventuale condominio, se istituito;
4. Il numero delle unità immobiliari esistenti alla data del 31 marzo 2009 può essere
aumentato sia mediante gli interventi di ampliamento che demolizione e ricostruzione. Le
unità immobiliari aggiuntive debbono avere una superficie lorda utile non inferiore a 50
mq. e debbono essere destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato
rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula, prima dell’inizio dei lavori, di apposita
convenzione ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31;
5. Per Superficie Lorda Utile si intende la superficie di tutti i piani fuori terra, comprensiva:
•
•
•
Dei muri perimetrali ed interni;
Delle superfici accessorie coperte (es. cantine, lavanderie, garage ecc);
Delle superfici anche comuni/condominiali, adibite a vano scala, atrio, volume
tecnico per impianti tecnologici;
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Largo Torello de Strada, 11/a - 43100 Parma
Tel. 0521-218231 - Fax 0521-218722
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Delle superfici adibite a sottotetto qualora siano di altezza tale da poter essere
utilizzate come abitazione ovvero possano essere adibite ad uso complementare o
accessorio quali soffitte o depositi di materiale;
Delle superfici coperte adibite a tettoie e logge;
Sono escluse dal calcolo della superficie lorda utile le superfici interrate (così come definite nel
Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente ed adottato), le terrazze e gli spazi scoperti ed i
balconi aggettanti.
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Sia per gli ampliamenti che per gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere
osservati gli standard minimi fissati dal DM 1444/1968 circa i limiti di densità edilizia,
altezze e distanze tra gli edifici, mentre non trovano applicazione gli eventuali limiti più
restrittivi stabiliti dal Regolamento urbanistico ed edilizio vigente ed adottato comunale.
Devono comunque essere rispettate le normative tecniche richiamate espressamente all’art.
55, comma 8;
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Sia per gli interventi di ampliamento che per gli interventi di demolizione e ricostruzione
deve essere acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio onde garantire il rispetto delle caratteristiche formali, tipologiche e costruttive
degli edifici in assenza di disposizioni specifiche in merito nel Regolamento Urbanistico ed
edilizio vigente ed adottato;
8
La superficie lorda utile (come sopra definita) deve essere legittimata da titoli abilitativi,
anche in sanatoria. La superficie lorda utile sanata, a seguito del rilascio di un condono
edilizio o dell’accertamento di conformità, è superficie legittima e rientra nel calcolo della
superficie su cui calcolare la percentuale di ampliamento ammissibile.
9
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 55, comma 5, della legge regionale 6 luglio n. 6,
2009 son ammessi accertamenti di conformità ex art. 17 della legge regionale n. 23/2004
aventi ad oggetto ampliamenti di Slu già realizzati onde poterli definitivamente legittimare
mediante lo strumento giuridico della c.d. sanatoria giurisprudenziale.
10 Ai sensi dell’art. 55, comma 5, si specifica che si escludono dai benefici della legge 6 luglio
2009, n. 6 le unità immobiliari interessate da opere abusive i cui procedimenti sanzionatori
non siano stati conclusi entro la data del 31 marzo 2009, nonché le unità immobiliari
sottoposte ad ordine di demolizione emanato entro lo stesso termine. Nei casi in cui l’opera
abusiva non abbia conseguito un titolo in sanatoria ma sia stato oggetto di sanzione
amministrativa pecuniaria applicata e versata entro la predetta data del 31 marzo 2009, la
superficie illegittimamente realizzata non può essere computata ai fini della Superficie
Lorda Utile.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DEGLI INTERVENTI EX ARTT. 53 E 54
ART. 53 “Interventi di ampliamento”
Si applica solo ed esclusivamente agli edifici esistenti aventi una Slu non superiore a mq. 350
L’ampliamento non si applica (fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio
2009, n. 6 art. 55 “limiti e condizioni comuni” e art. 56 “Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e
sanzioni):
1.
a tutti gli edifici vincolati e tutelati di cui al Capo IV del PSC – Aree ed Elementi
riguardanti le risorse storico- culturali e testimoniali;
2. a tutti gli edifici situati in fasce di rispetto o vincoli di in edificabilità assoluta come
individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, oltre a quanto
disposto all’art. 54, comma 2, legge regionale 6 luglio 2009, n. 6;
Si specifica che:
•
l’intervento di “Ripristino Edilizio” non è un intervento contemplato e disciplinato dalla
legge regionale n. 31/2002 e dal RUE vigente ed adottato. Pertanto, nell’ambito del
Comune di Parma, sono ammessi gli ampliamenti nelle zone per le quali il RUE vigente
ed adottato prevedono, almeno, l’intervento di ristrutturazione edilizia;
•
la normativa stabilisce un doppio limite: uno attiene alla percentuale realizzabile per
ogni unità abitativa (massimo 20% della Superficie Lorda Utile di ciascuna unità) e
l’altro costituisce limite assoluto rispetto all’intero edificio (fino ad un massimo di 70
mq.);
•
l’ampliamento può essere diretto a realizzare una nuova volumetria all’esterno ed in
aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente e, pertanto, le opere da
realizzarsi devono essere fisicamente unite ad un edificio esistente ed, inoltre, finalizzate
all’uso abitativo dello stesso;
•
per ampliamento si intendono anche i meri incrementi di Superficie lorda utile, che non
modificano o alterano le caratteristiche architettoniche degli edifici;
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•
l’art. 55, comma 6, prescrive, fra l’altro, il rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, conseguentemente, esclude la possibilità di
applicare a tale tipologia di interventi la deroga di cui all’art. 4.4.1.6 del RUE vigente e
dell’art. 4, commi 6 e 7, del RUE adottato (edifici ante 1968);
•
sono escluse le sommatorie di ampliamenti “una tantum”consentiti dal RUE vigente ed
adottato con quelli previsti dalla legge regionale del 6 luglio n. 6, n. 2009;
• gli interventi di cui all’art. 55 della legge 6 luglio 2009, n. 6 sono consentiti per quegli
edifici già oggetto di ampliamenti una tantum consentiti dal RUE vigente per i quali sia
stata comunicata la fine lavori al 31 marzo 2009;
• per gli edifici in aggregato edilizio, ovvero gli edifici contigui ad altri edifici in quanto
costruiti in aderenza o, comunque, strutturalmente connessi ad altri edifici, la
progettazione esecutiva dovrà considerare le possibili interazioni derivanti dalla
contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;
•
E’ richiesto che l’intervento porti:
1. all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici di cui all’allegato 2 dell’Assemblea legislativa regionale
4 marzo 2008, n. 156, limitatamente all’ampliamento ed agli impianti energetici
anche dell’edificio originario;
2. alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento sismico
dell’intera costruzione, nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le
costruzioni;
• Si stabilisce un incentivo ulteriore del 35% (della Superficie utile lorda di ciascuna unità
immobiliare residenziale e, comunque, fino a 130 mq. di superficie utile lorda dell’intero
edificio)
qualora l’intervento realizzi uno dei seguenti ulteriori risultati di interesse
pubblico:
1.
2.
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici per l’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento
realizzato;
la messa a norma degli edifici, collocati in comuni classificati a media sismicità,
che siano stati realizzati prima della classificazione stessa e dunque non
dandosi applicazione alla norme tecniche previste per le costruzioni nelle zone
sismiche;
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ART. 54 “Interventi di demolizione e ricostruzione”
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui all’art. 54 (fermo restando
quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 art. 55 “limiti e condizioni comuni” e
art. 56 “Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni) non si applicano:
1. a tutti gli edifici vincolati e tutelati di cui al Capo IV del PSC – Aree ed Elementi
riguardanti le risorse storico- culturali e testimoniali;
2. a tutti gli edifici situati in fasce di rispetto o vincoli di in edificabilità assoluta come
individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, oltre a quanto
disposto all’art. 54, comma 2, legge regionale 6 luglio 2009, n. 6;
Si specifica che:
•
per questa tipologia di intervento non è condizionata al rispetto di limiti dimensionali.
Essa può riguardare ogni edificio che i piani urbanistici vigenti ed adottati
sottopongono, almeno, a ristrutturazione edilizia;
•
gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento debbono essere intesi
come interventi di “nuova costruzione” (anche per il calcolo del contributo di
costruzione). A differenza dell’art. 53, infatti, che prevede che l’ampliamento possa
essere realizzato mediante interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica (come
definiti dalla legge n. 31/2002), l’art. 54 prevede che l’ampliamento possa essere
realizzato anche mediante la demolizione e ricostruzione dell’edificio. In definitiva, gli
interventi di cui all’art. 53 si configurano come ristrutturazione edilizia con
ampliamento (pertanto il
contributo di costruzione verrà calcolato come
ristrutturazione edilizia la parte esistente mentre come nuova costruzione
l’ampliamento), mentre gli interventi di cui all’art. 54 si configurano come nuove
costruzioni e come tali dovrà essere conteggiato il relativo contributo di costruzione;
•
con l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento non può essere
aumentato il numero degli edifici esistenti prima dell’intervento;
•
laddove l’art. 54, comma 2, prevede la delocalizzazione e l’eventuale ampliamento degli
edifici che il piano classifica come “incongrui” si ritiene di dovere fare riferimento a
quelli classificati alla Tavola CTG02 del PSC;
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•
è previsto un incentivo del 35% di ampliamento, subordinato al fatto che, per l’intero
edificio da ricostruire:
1. trovino applicazione integrale i requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici incrementati almeno del 25 % rispetto a quelli stabiliti
all’allegato 2 dell’Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156;
2. l’edificio da ricostruire sia progettato in conformità alla normativa tecnica per le
costruzioni vigente, secondo le indicazioni di cui all’art. 56 commi 5 e 6 della
legge regionale 6 luglio 2009, n. 6;
•
è previsto un incentivo del 50% per le fattispecie di cui all’art. 54, comma 2, della legge
regionale 6 luglio 2009, n. 6;
•
Il comma 3 dell’art. 54 prevede la possibilità di ampliare gli edifici in cui sono ubicate
anche unità immobiliari ad uso non abitativo per un massimo del 30% della Superficie
lorda Utile dell’edificio, con esclusione della Superficie lorda Utile delle unità
immobiliari ad uso non abitativo;
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