Parere - Consiglio Veneto
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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/07/2014 - 0012163 (X)NS[( ;L1O RkGION.\LI 1)111 VINVF() Seconda Commissione consiiare N d& 0310712014 Prot 0012163 CRV CRy Titolario 2,14 socUPA Al Signor PRESIDE NTE del Consiglio Regionale SEDE Oggetto: Parere alla Giunta Regionale n. 517: Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 Nuove disposizioni per ii sostegno e Ia riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” in materia di barriere architettoniche”. Note esplicative. (24/CR). La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 2 luglio u.s. concluso l’esame dell’argomento indicato in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Bassi —con delega del consigliere Bendinelli del GrUppo consiliare Forza Italia- e il consigliere Finco del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord-Padania, il consigliere Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Liberta’-NCD, il Consigliere Peraro del GrUppo consiliare Unione di Centro e i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto; astenUto il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e contrari i Consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto) parere favorevole, a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 24/CR del 25 marzo 2014, con le modifiche che risultano evidenziate in corsivo grassetto e barrato nel testo allegato. Distinti saluti. d’ordine de PRSlDENTE ndrea’assi 7 4 il-d1ge nte dott.ssa Pa1a Pantaleoni Aliegato n. 1 PP/cb Prot N 6337 del 01/04/2014 N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica 181 - PGR 51 7\Parerertf PIANO CASA TER CIRCOLARE PROPOSTA DALLA GR N.24/CR DEL 25 MARZO 2014 CON EVIDENZIATE IN CORSIVO GRASSETTO E BARRATO LE MODIFICHE DELLA SECONDA COMMISSIONE (2 LUGLIO 2014) Circolare del Presidente della Giunta Regionale n, del Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 Nuove disposizioni per ii sostegno e Ia riqualiticazione del settore edilizio e moditica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia di moditica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per tavorire lutilizzo delledilizia sostenibile e moditiche alla in materia di barriere egge regionale 12 luglio 2007, n. 16 architettoniche. Note esplicative. Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. allANCI Veneto; aliUnione Province del Veneto Loro sedi - - Premesse II Consigilo regionale del Veneto con ía legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 avente ad oggetto Nuove disposizioni per ii sostegno e Ia riqua/ificazione de/ settore edi/izio e modifica di Ieggi regiona/i in materia urbanistica ed edi/izia ha apportato alcune rilevanti moditiche alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come piano casa. Sul punto va precisato che Ia legge regionale n. 32/2013 non ha introdotto nell’ordinamento giuridico un nuovo piano casa bensi ha apportato alcuni correttivi a quello disciplinato dalia citata legge regionale n. 14/2009, tacendo ovviamente salve le vigenti disposizioni di tutela dellambiente e del paesaggio. Trattandosi di un testo compiesso, con Ia presente circolare Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al tine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere unitorme lapplicazione delle norme di nuova introduzione. Risulta parimenti opportuno evidenziare che, ai sensi deliart. 14, comma 1, della citata legge regionale n. 32/2013 Ia presente circolare sostituisce le precedenti che non trovano pertanto pià applicazione, Si rammenta che gli editici oggetto di intervento di cui alla presente legge devono ovviamente essere stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, atteso che gIi interventi edilizi consentiti dalla legge in esame non implicano alcuna torma di condono o sanatoria. Vanno considerati legittimi anche gil editici costruiti anteriormente al 1 967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove ii medesimo non tosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali. Ai tini di una corretta lettura delle disposizioni in esame preme evidenziare che gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi del piano casa non sono in aicun modo assimilabili al diverso istituto del credito sono non commercializzabili e, non sono edilizio pertanto, autonomamente cedibili come crediti edilizi, ma ciô non impedisce che possano essere ceduti I manufatti ai quail tall incrementi danno origine La cessione puô tuttavia avere per oggefto soltanto II volume edificato e dopo l’intervenuto rilascio del relativo certificato di agibilità poiché per tuft a Ia durata delia costruzione devono permanere le condizioni che ne 2 hanno consentito Ia realizzazione Tale condizione costituisce naturaie conseguenza del fatto che Ia realizzazione di detti incrementi consegue o alia disponibiiità degli edifici esistenti o aii’esecuzione di interventi qualificciti sui medesimi edifici del quail i Corn uni devono poter verificare l’avvenuta osservanza, Per analoga ragione, poiché ii certificato di agibilità è destinato ad attestare anche Ia con formità dell’opera al pro getto approvato (art. 25, comma 1, iett. b del DPR 380/2001), non puô essere rilasciato ii certificato di agibilità della costruzione in ampiiamento senza che sia stata in precedenza attestata e verificata Ia realizzazione degli eventuali interventi previsti suIi’edificio originarlo, finauizzati a consentire un incremento di superficie o di volume superiore cilia percentuale del 20%. Art. 1 Finalità. i. La Regione del Veneto prornuove misure per ii sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati: a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, man tenere, ricostituire e rivitalizzare II patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire lutilizzo delledilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; b) ad incentivare lade guamento sismico e leliminazione delle barriere architettoniche negli editid esistenti; c) ad incentivare Ia demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica; d) a favorire Ia rimozione e lo smaltirnento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti, 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edit id soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi edilizi sono subordinati allo specifico assenso dellente tutore del vincolo. Art. 1 comma 1 II testo deflarticolo 1 è stato arricchito da nuove finalità, rinvenibili al comma 1, con particolare riterimento al riuso e alla rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed allutilizzo delledilizia sostenibile e delle fonti denergia rinnovabili; nella versione novellata, ulteriori finalità sono barriere riferimento alleliminazione delle state introdotte con architettoniche, Ia cui puntuale disciplina si rinviene allarticolo 11 bis; agli interventi di incentivazione delladeguamento sismico, anchesso puntualmente disciplinato aIlarticolo 2, comma 5 ter ed agli interventi di rimozione e smaltimento dellamianto, a loro volta disciplinati allarticolo 3 ter. La legge regionale fornisce inoltre una concreta risposta al problema della messa in sicurezza degli edifici esistenti in aree a rischio idraulico e geologico che, oltre a figurare tra le finalità, è oggetto di apposita disciplina allarticolo 3 quater. Art, icommi 2 e 3 Rimane invariata, rispetto al passato, Ia previsione del comma 2 riferita ad edifici oggetto di specifiche forme di tutela, do leggersi in - 3 Invariato, 1. comma 9, larticolo corn binato con disposto sostanzialmente, anche ii comma 3 che prevede a necessità di ottenere lassenso daH’ente tutore del vincolo nel caso di interventi edilizi su edifici che sorgono su aree demaniali a vincolate ad usa pubbUco. Art. 1 bis Definizioni e modalità applicative. 1. Ai fini de//a presente legge: a) per prima abitazione de/ pro prietario a prima casa di abitazione si intendono /e unità immobiliari in pro prietà, usufrutto a altro diritto reale in cui /‘avente titolo a i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire Ia residenza e a man tenerla; b) per familiari si intendono ii coniuge, i parenti entro ii terzo grado in Iinea retta e collaterale e gli affini entro ii secondo grado e a/tn aventi dint to; ed/f/cia residenzia/e unifamiliare si intende /0 costruzione c) per funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o piO accessi, destinata al/abitazione di un sin go/a nuc/eo familiare. 2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati su/la base dei parametri edificatoni stabi/iti do//a strumento urbanistico. 3. Nei limiti deg/i amp/iamenti e deg/i incrementi vo/umetrici consent/ti non vanno calcolati i volumi scam putabili ai sensi del/a normativa vigente. 4. G/i interventi di cui ag/i artico/i 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una so/a volta anche se possono essere realizzati in ph) fasi, f/no a/ raggiungimento deg/i ampliamenti a degli incrementi volumetrici e di superficie cam plessivamente previsti. Art. 1 bis Comma 1 Nel comma 1 di tale articolo ii legislatore regionale ha chiarito ii significato dei termini e dei concetti fondamentali per Ia corretta applicazione della legge regionale. In particolare: 1. La lettera a) mantiene, in parfe, a nozione di ‘nima casa’ e ‘prima casa di abitazione’ contenuta neflarticolo 8, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 ora abrogato, senza tuttavia indicare il periodo per il mantenimento della residenza. Detto periodo lo si pub rinvenire allarticolo 7, comma 2 bis, legato alla passibilitb di godere della riduzione degli oneri del costa di costruzione e degli incentivi per l’utilizzo di fonti rinnovabili, purché Ia residenza sia stabilita e mantenuta per un periodo non “inferiore ai quarantadue mesi successivi a/ ni/ascia del certificato di agibi/ità”. L’obbligo deve essere assunto con atto sottoscritto daII’avente titolo aII’ampliamento o dal familiare che si impegna a stabilire e mantenere ía residenza nel1edificio quale prima casa di abitazione. 2. La lettera b) fornisce Ia definizione di “familiari’ individuando puntualmente i soggetti che il legislatore intende far rientrare in tale concetto; particolare attenzione va pasta alla parte relativa agli “a/tn aventi dinitto”, Ia quale si ritiene debba essere letta in stretta correlazione al concetto di familiari e quindi non riferita a soggetti esterni aI ‘nucleo familiare” inteso in senso lato. 3. La lettera c) precisa ii concetta di ‘edificia residenziale unifarniliare” - 4 includendo in esso anche le case a schiera, purché ciascun edificio 0 casa sia dotato di un proprio accesso e destinato allabitazione di un singolo nucleo tamiliare. II termine “edificio” va dun que inteso come “unità abitativa” autonoma cioè non ins erita in un fabbricato costituito da pi alloggi, tipo condominlo, fatt a eccezione per ii corn plesso immobiliare di case a schiera. Art. 1 bis Commi 2 e 3 i commi 2 e 3 precisano che gli incrementi in termini di volume o superticie vanno riteriti ai parametri indicati dallo strumento urbanistico e che allinterno di detti incrementi (siano essi ampliamenti o altre tipologie di intervento) non devono essere considerati i volumi che a normativa vigente consente di scomputare di non computare. Art. 1 bis Comma 4 Infine, il comma 4 ammette interventi frazionati in periodi diversi purché non sia superato ii limite massimo dalla legge per ciascuna tipologia di intervento. Sul punto, si rammenta che gli interventi edilizi realizzati in adempimento ad obblighi di legge diversi dal piano casa non danno luogo ad alcuna premialità. Art. 2 Interventi edilizi di ampliamento. 1. In deroga a/fe previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, lvi corn presi I piani arnbien fall del parchi regionali, e consentito lam pliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nel lirniti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gIl edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia I’edificio che lam pliamento devono insistere in zona territoriale omogenea pro pria. 2. Lam pliamento di cui al comma 1 puà essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con Ia costruzione di un corpo edilizio separato. II corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi su/lo stesso /otto di pertinenza delledificlo che genera lampliamento a su un lotto con finante; lam pliamento puà essere, altresl, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso Si trovi a non plO di 200 metri, misurabili in linea dana, nispetto allot to di pertinenza delledificio che genera lam pliamento e appartenga, già al/a data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge a fig/ia. 3. Nei limiti del/am pliamento di cui al comma 1 sono da corn putare leventuale recupero del sottotetti esistenti al 31 ottobre 2.013 aventi le caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12.’Recupero del sottotetti esistenti a fini abitativi’ con esclusione dei sattotetfi esistenti ogge fto di con tenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici corn posti da plO unità immobiliari lam pliamento puà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, corn patibilmente con le leggi che disciplinano II condominio negli edifici, fermo restando II limite complessivo stabilito at comma 1. In ipotesi di case a schiera lam pliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case - 5 appartenenti a/Ia schiera, ad eccezione de/le unità di testa che possono avere forma diversa. 4 bis. omissis 5. La percentuale di cui a) comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento tie! caso di utilizzo di tecnologie che prevedano lUSO di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, ancorché già insta/lati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un u/teriore 15 per cento per gil edifici residenzia/i, purché vi sia un contesfuale intervenfo di riquaiificazione deilintero edificio che tie porti Ia presfazione energetica, come definita dal decreto Iegisiativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione del/a direttiva 2002/9//CE relativa al rendimento energetico neliedilizia e dal decreto del Presidente del/a RepubbIlca 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione deliarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legisiativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione del/a direttiva 2002/9//CE sul rendimento energetico in edi/izia e successive modificazioni, al/a corrispondente classe B. 5 ter. La percentuale di cui a! comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gil edifici residenzia/i e 10 per cento per gh edifici ad usa diverso, qualora lintervento preveda (a messa in sicurezza sismica del/in tero edificio, purché Ia stessa non sia già obbligatoria per legge. Art. 2 Comma 1 II comma 1 dispone che gli interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti a! 31 ottobre 2013 siano realizzati, come in passato in deroga aWe previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, regionali e provinciali. Di nuova introduzione b invece Ia previsione che consente di realizzare tall inferventi anche in deroga alla disciplina dei parchi: va da sé che Ia lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che a deroga si riferisce alle norme urbanistiche ed edilizie contenute nei piani dei parchi e non aWe norme di carattere ambientale. La disposizione va peraltro letta in combinato disposto con quella deWarficolo 9, comma I, lettera c) che esciude dallapplicazione del piano casa gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e terriforiaii che non consentono gil interventi edilizi previsfi dai medesimi articoii 2, 3, 3 ter, 3 qua ter e 4. Per quanto concerne ii concetto di edificio esistente si precisa che analogamente alla disciplina in materia di condono edilizio ed alla conseguente giurisprudenza formatasi sul punto, per poter essere considerato esistente Iedificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle sfrutture portanti e della copertura, mentre non tie è richiesta IagibiLtà. In via eccezionale, si rammenta che larticolo 9, comma 6, consente gli ampliamenti anche agli edifici non ancora realizzati, ii cui progetto o Ia cui richiesta di titolo abilitativo siano stati presentafi a! Comune entro iI 31 ottobre 2013. A to! proposito fra tali che, interventi gli assimilabili anche sono ampliamenti indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione 0 dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali, siano riferiti a pro getti di strumenti urbanistici anche soltanto presentati a condizione che, analogamente per quanto previsto per i titoli edilizi, ii pro getto di PUA contenga oltre alle indicazioni planivolumetriche tutti I dettagli 6 necessari per permettere al Comune Ia valutazione delle condizioni di applicazione della legge strumenti—rbanistici attuativi già approvati ed tn corso di attuazione, previa approvazione di variante di adeguamen-t-eqnecessa4e—4—÷elazione al maggior carico urbanistico e—a-W-a 4e$4-n-izione delle caratteristi-h-e dei fabbric-a4i ai fini dellapplieeetene—d eneN4—. La seconda parte del comma 1 introduce una nuova disposizione per quanta riguarda gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione che possono essere ampliafi fino a 150 metri cubi, anche qualora a percentuale di ampliamento superi 1 20 per cento del volume esistenfe. Resta fermo che ledificio che abbia già utilizzato i bonus volumetrici offerti dalla legge regionale n. 14/2009 (prima delle recenti modifiche) puà essere ampliato solo nei limiti necessari per raggiungere il massimo consentito di 150 metri cubi, avendo comunque come riferimento il volume originario. Ledificio è ampliabile in termine di volume o superficie a seconda che lo strumento urbanistico comunale lo consideri per l’appunto in termini di volume o di superficie. Resta fermo che Iampliamento forfettarlo di 150 mc. non è cumulabile con quello pro porzionale previsto dal medesimo comma, ma alternativo ad esso. Lultima parte del comma 1 precisa altresI che sia Iedificio da am pliare sia I’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea pro pria. Per “zona propria” deve intendersi non Ia medesima zona territoriale omogenea, secondo Ia definizione tradizionale riconducibile a! noto d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, perché altrimenti Ia legge regionale avrebbe utilizzato simile o analoga espressione: ii termine va riferito, invece, a zone di territorlo aventi analoga destinazione e analoghe caratteristiche insediative. Ciô significa che gIl am pliamenti possono essere realizzati in zone di corn pletamento edilizio con riferimento a fabbricati in zona di espan sione e viceversa, aventi analoga destinazione d’uso, mentre non possono avvenire contarninazioni, per esemplo, tra zone di corn pletamento o di espansione residenziale e zone agricole o zone produttive; ugualmente, attese le caratteristiche specifiche del centro storico, non vi possono essere eseguiti ampliamenti di fabbricati edificati in zone di corn pletamento o di espansione. In applicazione della medesima regola, all’interno di zone miste 0 di zone produttive con utilizzazioni diverse, gil ampliamenti possono avvenire anche in zone differenti da quella di insediamento del fob bricato che ne dà titolo, a condizione che Ia destinazione dell’amplia mento sb corn patibile o corn plementare con queue consentite nelle zone di realizzazione del nuovo volume. II concetto guida è, dunque, quello della corn patibilità dell’intervento con Ia zona o area in cub l’ampliamento deve essere realizzato La realizzazione dell’incremento volurnetrico all’interno di area coincidente con l’ambito territoriale di un PUA non incide né sul procedimento, né sub requisiti di volume e di superficie previsti daII’art. 20 della L.R. 11/2004 per Ia sua approvazione: cia significa che II PUA puô e deve essere approvato senza che siano presi in considerazione Ia superficie utilizzata per Ia realizzazione dell’incremento volumetrico e 7 l’incremento volumetrico stesso. dell’ampliamento ii titolo per l’esecuzione Conseguentemente, volumetrico e l’approvazione del PUA sono formati e/o rilasciati senza alcuna reciproca interferenza e doe senza che sullampliamento possano esprimersi I titolari del terreni soggetti a PUA e senza che l’ambito o ii pro getto di PUA siano modificati, Resta fermci Ia verifica, da parte del Comune, della sufficienza delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge. Gen ía dicitura ZTO propria 1 legislatore ha inteso delimitare guella par4di territorio i gui parametri ovvero limiti e rapporti massimi sono omogenei tra org. Si tratta di zone caratterizzate da guahtd fisiche edHizie e del territorio che richiedono una disciplina specifica e autonoma che precisi luso gui ciascuna zona risuita destinata a c-u1 corrispondono guantità minime di aree per servizi rapportati a! tipo di uso del suolo previsto. Conseguentemente, do un iato, Ne consegue che gli edifici situati in zona impropria non possono generare ampliamenti. dalialtro lampliamento deve ricadere nella medesima 710 in gui si trova iedifigio che genera lampiiamento. Nel gaso di fabbricati aventi destinazione duso mista, lampliamento generato dovrd rispettare ie percentuali stabilite per giasguna destinazione dallo strumento urbanistigo comunale. Art. 2 Comma 2 1 comma 2 indigo le modalifà di reaiizzazione degli ampliamenti graduando le diverse ipotesi: in aderenza; utilizzando un corpo edilizio separato giO esistente: costruendo un gorpo edilizio separato. II legislatore spegifiga che ii corpo edilizio separato realizzato mediante iutilizzo del bonus volumetrigo puà trovarsi: a) sullo stesso otto di pertinenza delledifigio che ha generato lampliamento; b) su un lotto confinante; g) su aitro otto non gonfinante purché Jo stesso Si trovi a non piU di 200 metri misurabili in linea doria e appartenga, già alia data del 31 ottobre 2013, a! medesimo proprietario ovvero sia di proprietà del coniuge o del figlio. Va sottolineato che il comma, relativamente alla misurazione della distanza, fa riferimento al lotto di pertinenza che genera l’ampliarnento, avendo, dunque, riguardo non al perimetro della costruzione esistente, bensl alla sua area di pertinenza come individuata dal titolo edilizio che ne ha assentito Ia realizzazione, comunque nel limiti e non superiore a quella necessaria, secondo Io strumento urbanistico comunale dell’epoca, all’edificazione della superficie o del volume outorizzati. La medesima distanza è riferita aI lotto di edificazione del corpo fini ai corrispondere, deve ugualmente, che, separato all’area manufatto, nuovo del sedime dell’individuazione deIl’area di indispensabile, in base allo strumento urbanistico corn unale vigente, alla realizzazione della nuova costruzione. Si ritiene che Ia facoltà di realizzare I’ampliamento previsto dalla legge con Ia costruzione di un “corpo edilizio separato” vada inteso in senso letterale: cioè ogni edificio che genera ampliamento puà consentire l’edificazione di un solo corpo separato. Tale interpretazione, diretta ad evitare Ia realizzazione di improprie lottizzazioni, è resa necessaria dai fini e dal lirniti di applicazione della legge. 8 Diversamente, puô invece ipotizzarsi come legittimo l’accorpamento in unico fabbricato di corpi edilizi separati pro dotti da ph) edifici di un unico proprietario o di quest’ultimo e/o di coniuge e figli: tale facoltà appare con forme alla funzione della legge e diretta a favorire ii risparmio di suolo libero, Qualora H otto nel quale verrà realizzato ii corpo separato non sia già 7 si evidenzia Ia necessità, che già in fase progettuale, specie presente per gIl interventi ricadenti in zona agricola, venga individuato con precisione ii otto di pertinenza che dovrà ospitare ii corpo separato, che non potrà comunque essere allocato ad una distanza superiore ai 200 ml rispetto al lotto nel quale ricade ledificio che genera ii bonus. Si ritiene, in fine, che nulla impedisca di realizzare l’ampliamento con corpo edilizio separato nel caso in cui il lotto in cui ci si intende ampliare sia già edificato, con eventuale accorpamento del corpo edilizio separato ad un edificlo esistente. Art. 2 Comma 3 II comma 3 richiama Ia possibHità di recuperare alluso normale i sotfotefti esistenti alla data del 31 ottobre 2013, purché soddisfino le condizioni minime tissate a suo tempo dalla legge regionale n. 12/1999. Tali sottotetti consumano in tutto o in parte lampliamento cosi determinato. Sono invece espressamente esclusi dallambito applicativo della norma in questione I sottotetti oggetto di contenzioso in corso, in quanta Ia legge non puà essere utilizzata per legittimare situazioni ancora non definite. Art. 2 Comma 4 II comma 4 consente lampliamento degli edifici composti da pHI unitd immobiliari, anche separatamente, nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio, nel limite complessivo previsto dal comma 1, doe del 20 per cento del volume o della superficie. Per quanto concerne le case a schiera ii comma in esame prevede lobbligo di estendere II progetto allintero complesso edilizio e quindi presentare un progetto unitario concordato al fine di preservarne larmonia architettonica e formale— ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa. In tale ultimo caso, quindi, II progetto edilizio puô avere per oggetto Ia sola unità abitativa di testa. Art. 2 Comma 4 bis Omissis Art. 2 Comma 5, 5 bis e 5 ter I limiti allampliamento posti dal comma 1 possono essere derogati incrementati per effetto del comma 5, del comma 5 bis e del comma 5 ter. Nel primo caso, 1 comma 5 consente di elevare Ia percentuale del 20 per cento di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di fecnologie che prevedano luso di energia da fonti rinnovabili con potenza non inferiore a 3 KW, pur se già installate. Merita segnalare che il requisito dellutilizzo, in atto o in progetto, di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kw deve essere asseverato dal professionista abilitato, ai sensi dellart. 6, comma 3. Il legislatore, innovando rispetto alla precedente formulazione della norma, precisa che il bonus del 10 per cento si applica per luso di rinnovabile; sul punto, in relazione alla - 9 nozione di fone rinnovabile si rinvia alla normativa statale vigente. Va he limpiegqdi rientrar altresi precisato che in detta fatlispecie p falegqo a peflets, purché vi sia Ia predetta asseverazione del professionista abilitato che evidenzi che Ia stufa con potenza non inferiore a 3 kW è coilegata allimpianto termico, anche in aggiunta al generatore di calore alimentato da fonte fossile. II comma 5 bis, invece, riconosce un diverso e ulteriore incentivo volumetrico del 1 5 per cento, che pua essere anche aggiuntivo a quello previsto dal comma 5, per gli interventi di riqualificazione integrale dellintero fabbricato capaci di elevare 1 rendimento energetico degli edifici fino alla classe “B”, Per intero fabbricato va inteso l’edificio che genera l’ampliamento e l’ampliamento stesso. Infine ii comma 5 ter individua un ulferiore bonus del 5 per cento per gli edifici residenziali e del 10 per cento per gli edifici ad uso diverso qualora l’intervento preveda a messa in sicurezza sismica dell’intero edificio con esclusione dell’ipotesi in cui Ia stessa non sia già obbligatoria per legge; cia in quanto gli interventi edilizi realizzati in adempimento di un obbligo di legge, come già detto, non danno luogo a premialità. Interventi per favorire II rinnovamento del patrimonio edilizio Art. 3 esistente. i. La Regione prom uove /a sostituzione e II rinnovarnento del patrimonio edilizio esistente a! 3/ ottobre 20/3 med/ante Ia demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati do titoli obilitahvi che necessitono di essere ode guati ag/i attuali standard qualitativi, arc hitettonici, energetici, tecno/ogici e di sic urezza. GIl interventi di cui a! comma I finalizzati a/ perseguimento degli 2. attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consent/ti in deroga a//e previsioni del rego/amenti corn unali e degli strumenti urbanistici e territoriali, cam una/i, provinciali e regionali, ivi corn presi I pianI ambien tall del parchi regionali. La dernolizione e ricostruzione, purché g/l edifici slano situati in zona territoriale ornogenea pro pria, puà avvenire anche parzialrnente e puO prevedere incrernenti del vo/ume a del/a superficie; a) fino a! 70 per cento, qualora per Ia ricostruzione vengano uti/izzate tecniche costruttive che portino Ia prestazione energetica del/’edificio, come definita do! decreto /egis/ativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico ne/l’edi/izia” e do! decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Rego/arnento di attuazione de//’artico/o 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione del/a direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edi/izia” e successive modificazioni, a/la corrispondente c/asse A; b) fino a/l’80 per cento, qualora /‘intervento corn porti /uti/izzo de//e tecniche costruttive di cul a/la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “/niziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibi/e”. A tall fini Ia Giunta regionale integra /e linee guida di cui al!’articolo 2 del/a legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 prevedendo Ia graduazione del/a vo/umetria assentibi/e in amp/lamento in funzione del/a qualità , 10 ambientale ed energetica dell’intervento. interventi di cui al comma 2, qualora corn portino una 3. Gli ricomposizione planivolurnetrica che corn porfi una modifica sostanziale con Ia ricostruzione del nuovo edificlo su un’area di sedime corn pietarnente diversa, sono assenfiti, in deroga ail’articolo 6, rnedianfe riiascio del perrnesso di costruire, of sensi del Capo Ii del Titolo I della Parte / del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200. 1, n. 380 ‘Testo unico deile disposizioni legislative e regolarnentari in rnateria edilizia “e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gil edifici siano dernoliti a in corso di dernoIizione suila base di un regolare titolo abihtativo. Art. 3 Comma 1 e 4 ii legislatore, neila nuova formulazione, ha esteso l’appiicazione defla norma a tutti gil edifici esisten’tl aila data del 31 ottobre 2013’, mantenendo invece inalterate le finaiità deilintervento, doe ii architettonici, qualitativi, standard attuali perseguimento degli intervento, questo che ribadisce Si sicurezza. di energetici, tecnoiogici e peraltro come cosi come tutti gh interventi previsti dalla legge regionale, desumibile dail’articolo 9, comma 1, left. e), puà essere realizzato su edifici legittimati in base a regolare fitolo abilitativo, atfeso che gli interventi ediflzi consentiti dalla legge in esame non implicano aicuna forma di condono a sanatoria. Sulia legittimazione si richiama quanta previsto nefle premesse cioè che si considerano legittimati anche gli editici costruiti anteriormente ai 1967, pur in assenza di tifolo abilitativo, laddove ii medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locah. Al sensi del comma 4, le disposizioni deWarticolo in commento Si applicano maitre anche agli edifici demoliti a in corso di demoLzione sulla base di un regolare tifolo abilifafivo. Art. 3 Comma 2 ii comma 2 precisa che l’edificio oggetto di intervento deve insistere in zona territoriale propria; gli interventi sono reahzzafi in deroga afle previsioni del regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e per come Cosi provinciali. e regionali comunali, territoriali ‘ampliamento, a previsione consente di realizzare faii inferventi anche in deroga alla disciplina dei parchi: va da sé che Ia lettura costifuzionalmente orientafa della norma impone di rifenere che a deroga si riferisce alle norme urbanisfiche ed edilizie contenute nei piani del parchi e non aWe norme di caraftere ambientale. Anche in questo caso Ia disposizione va ovviamente letfa in combinato disposto con quefla deii’articolo 9, comma 1, lettera c) che esclude dallapplicazione del “piano casa” gli edifici”oggetto di specifiche norrne di tutela da parfe degli strurnenti urbanistici e territoriali che non consentono gil interventi edilizi previsti dai rnedesirni articoli 2, 3,3 ter, 3 quater e L’intervento di demolizione di cul al comma 2 pub anche essere parziale e quindi riguardare solamente una parte dell’intero edificio. Ne consegue che, in tale ipotesi, i’ampliamento ammesso in fase di ricostruzione, sara calcolato sulla sola porte demolita con riferimento alle percentuali fissate dalle lettere a) e b) a seconda della tipologia dell’intervento che sono ail’evidenza in alternatIva fra bra. , 11 Per quanto riguarda Ia lettera b), si rammenta quanta già disposto con DGR n. 2499 del 4 settembre 2009, i cui contenuti qui Si richiamano e che verranno integrati con successivo provvedimento della Giunta regionale; ad ogni buon conto, nelle more del provvedimento giuntale va precisato che, in virtCi dci nuovi incrementi volumetrici ala consentiti, in sede di applicazione del sistema di valutazione alle linee guida redatte ai sensi dellart. 2 della legge regionale n. 4/07, l’ampliamento consentito dovrà essere calcolato per interpolazione lineare, avendo cura di considerare ii valore pan a 80% in sostituzione del precedente 40% ammesso dalla normativa previgente, termo restando che il valore iniziale rimane invariato al 20%. Infine, avendo Ia norma vigente abrogato lobbligo di PUA, non si dovrà ovviamente tenere conto, in sede di applicazione di tale procedura, di quanto indicato per tale fattispecie con Ia sopra richiamata DGR n. 2499/2009. Appare utile sottolineare che tanto II comma 1 quanto ii comma 2 della norma sono diretti a favorire Ii rinnovamento del patrimonlo edilizio esistente perseguendo Ia fin alità di realizzare standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza anche mediante una ricomposizione volumetrica che corn porti modifiche sostanziali delle costruzioni esistenti, in derocia alle previsioni del regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici. Al fini indicati, dunque, II potere di deroga deve ritenersi esteso ad ogni disposizione del regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali (per esempio, distanze, altezze, forme architettoniche, tipologie, materiali, non limitato soltanto a queue che fissano I criteri ecc.) e, quindi dirnensionali o stereometrici del fabbricati: I’applicazione di una deroga ampia è richiesta dalle esigenze di rinnovamento e di innovazione del patrimonio edilizio, nel limiti ovvi della compatibilità paesaggistica e ambientale del luogo d’intervento. Per le medesirne esigenze e fin alità di riqualificazione del patrirnonio di escludere l’applicazione edilizio esistente, non vi è ragione dell’indicato am plo potere di deroga regolamentare anche in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente di cui venga pro gettata Ia riedificazione senza incremento di superficie e/o di volume. Art. 3 Comma 3 II comma 3, neila versione novellata, assoggetta a permesso di costruire gli interventi che comportino una ricomposizione planivolumetrica che implichi una modifica sostanziale con a ricostruzione del nuovo editicio su un’area di sedime completamente diversa. In tale ipotesi, ii titolo abilitativo edilizio richiesto è ii permesso di costruire che dovrà altresl prevedere I’adeguamento delle opere di urbanizzazione. Preme evidenziare che Ia localizzazione dell’ediflcio ricostruito deve mantenere un rapporto con Ia sua localizzazione originaria; in altri termini, Ia ricostruzione, pur senza vincolo di sedime, deve avvenire allinterno del otto di pertinenza deII’edificio esistente, ubicato in ZTO propria. Nd caso non sia individuabile un lotto di pertinenza, potrà essere eventualmente tatto riferimento al mappale o ai mappali catastali sui quali insiste Iedificio esistente ovvero riterirsi alla situazione di fatto (recinzioni, corti pavimentate, ccc....). Tale tipologia di intervento dovrd quindi do un lato intervenire sulla 12 qualità architettonica del nuovo edificio, migliorandone allo stesso tempo anche a prestazione energefica, tecnologica e di sicurezza, dallaltro dovrd necessariamente mantenere uno stretto rapporto contesto ii ed ediNcio con tipologico/architettonico ifl demolizione, a soggetto urbanistico/paesaggistico delledificio di suolo coerenza con Ic finalità di contenimento del consumo perseguito dal piano casa attraverso ii riuso e a rivitalizzazione, Ia valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, dovranno preterirsi le soluzioni progettuali che evitino ulteriore consumo di suolo, Ia parcellizzazione e Ia frammentazione edilizia. Va ribadito che anche in caso di demolizione e ricostruzione è possibile Ia riedificazione di un solo corpo separato rispetto a quello che dà origine aIl’ampliamento. Art. 3 Comma 4 II quarto comma risulta modificato rispetto al testo precedente perché consente l’applicazione delle disposizioni di ampliamento anche agli edifici demoliti o in corso di demolizione, non richiedendo ph) Ia condizione che Ia loro demolizione non sia ancora avvenuta alla data di entrata in vigore della legge. Ció significa, dunque, che I’art. 3 puô essere applicato anche a costruzione di cui sia stata già eseguita Ia demolizione in base a titolo abilitativo rilasciato prima deII’entrata in vigore della Iegge: ne consegue che, coerentemente con le condizioni generali di applicazione della legge, ai fini della sua applicazione rileva soltanto che l’edificio fosse esistente prima delVentrata in vigore della legge. Art. 3 bis Interventi nelle zone agricole. 1. Neile zone agricole gil interventi di cui ag/i arficoii 2 e 3 sofia consentiti limitatamente ag/i edifici a desfinazione residenziaie e a quelli funzionalmente destinati al/a conduzione del fonda agricoio. 2. Per gli edifici residenziali in zona agricoia lam pharnento, qualora reafizzato sulfa prima casa di abitazione, è calcolato sulfa vo/umetria massima assentibile al sensi del/a vigente normativa. Limitatamente ag/i edifici corn posti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai so/i fini del ca/cola del/am phamento, Ia vo/umetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobi/iare anziché allintero edificio, fermo restando ii rispetto di quanta previsto dal/articolo 2, comma 4. 3. Lam pliamento di cui allarticolo 2 e leventuale ampliamento previsto dallarticolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 1 iNorme per II governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni, possono essere rea/izzati recuperando ía struttura agricolo-produttiva non piO funziona/e al/a canduzione del fonda, ancorché separata dalledificio principa/e, a con Ia costruzione di un corpo edi/izio separato, ai sensi dellarticolo 2, comma 2. Art. 3 bis Comma 1 Con Ia norma in esame il legislatore ha voluto individuare gli interventi consentiti nelle zone agricole al fine di dare risposta ad alcuni dubbi sarti in sede di applicazione del piano casa. Infatti, Ia norma non introduce nuove tipologie di interventi limitandosi ad elencare quelli consentiti in relazione alla speciticità della zona; a dimostrazione di cib ii - 13 comma 1 richiama gil interventi di ampliamento (art. 2) e quefli per tavorire ii rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (art.3), precisando che gil stessi si appiicano sia agli editici a destinazione a quelli già esistenti funzbonalrrente destinati aHa residenziaie sb conduzbone del fonda agricoio. Preme sottolineare che tali interventi sono ammissibili anche in assenza del requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano aziendale di cub ailarticolo 44, legge regionaie n. 11/2004. in ogni caso, cosi come previsto dallarticolo 9, comma 1, letf. c), per gil interventi sugli edifici ricadenti in zona agricoia devono essere rispettate ie eventuaii norme contenute neile schede dintervento approvate ab sensi della legislazione previgente in materia di edificabilità nelle zone agricole deiiallora vigente legge regionale n. 24/85, con particolare riferimento ai neiie quail sono indicati—i- gradi di intervento ammessi e oNe i& destinazioni duso consentite. Va altresl precisato che in caso di demoiizione e ricostruzione di edificio esistente in aitra area di sedime, ai sensi deil’art. 3. Ia nuova edificazione deve avvenire aII’interno del medesimo fondo agricolo, doe di pertinenza territoriale deII’edificio esistente o a servizio del quale quest’uitimo risulta costruito. Art. 3 bis Comma 2 H comma 2 prevede che, neHipotesi di prima casa di abitazione, iamphamento è caicoiato suia volumetria massima assentibbie ab sensi della vigente normativa. Neliipotesi che iedificio sia composto da due unità immobiibari, ii caicolo delia voiumetria per lamphamento è assentibiie con riferimento a ciascuna di esse anziché allintero edificio. in detto ultimo caso, a norma richiama ia disposbzbone del comma 4 deiiarticoio 2 in tai senso riferendosi, da un iato, aHobbhgo del rispetto deile norme su condominio; dahaitro aila necessbtà di reahzzare I intervento in maniera uniforme come disposto da taie uitima disposizione rich iam at a Per quanta riguarda larea su cui deve insistere lampramento, Si richiama quanto già affermafo aHarficolo 2, comma 1, parfe tbnaie, per quanta riguarda ii concetto di zona territoriale omogenea propria: considerata Ia natura particolare della zona agricola, gil edifici in essa esistenti possono essere ampliati soltanto all’interno di essa, mentre non puô essa accogliere ampliamenti di edifici esistenti in aitre zone anche se con finanti o vicine. Va aitresi rammentato che, per prassi, ia norma in esame non riguarda ie sottozone classifbcate E4 centri rurar dal vbgente piano regolatore generaie comunale in quanta esse, pur essendo formaimente agrbcoie, non presentano le caratteristiche tipiche deHe zone E. Art. 3 bis Comma 3 Ai Sensi del comma 3, lamphamento di cub aHarticoio 2 e i’evenfuale amphamento previsto daHarticoio 44, comma 5, delia iegge regionaie n. 11/2004 possono essere reaiizzati recuperando ia struttura agricoio produttiva non plO funzionaie aHa conduzione del fonda, ancorché separata daHedificio principaie, a con ia costruzione di un corpo edilizia separato, ab sensi deilarticolo 2, comma 2. La norma da uitimo citata dispone che ii corpo ediibzio separato possa fondo di perfinenza deliedbfbcbo che ha trovarsi sulia stesso otto 14 generato lampliamenfo senza escludere che tale edificazione possa avvenire anche su territorio di altro Comune se Ia nuova edificazione è prevista in funzione delIattività agronomica e a servizio di un’azienda agricolci, in analogia con quanto previsto dalla legislazione precedente in materia di edilizia nelle zone rurali.; su un otto confinante e su aitrG misurablil in linea daria---e appartenga, gid alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario ovvero sip di proprietà del coniuge o d-e-[ figlio. A to) proposito, Si ritiene che, gualora lampliamento sip realizzato mediante un corpo edilizio separato, guestultimo debba preferibilmente trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza delledificio che ha qenerato l±ampliamento e, ove ciO non sip possibile, ossa ricadere su altro otto. Tale interpretazione risulta conforme aMa finalità di tutela della zona agricola di cu[ a! titolo V della legge regionale n. 1.1/2004 e aIlarticG-lperaltro richiamato daNa norma in esame 44 in particolare nnncidnrntn in nnmhinn7inn mn In finnIii Hnl nonfnnimentn --l In lILJ’). 1 -,-‘,4) ( ( )r o c suoo perseguito do) piano cosa rivitalizzazione e Ia valorizzazione del nptrimonio edilizio esistente. a++ro\Ieno . Interventi per favorire Ia rimozione e lo smaltimento Art. 3 ter deII’amianto. 1. Per gil interventi sugil edifici esistenti che comportano /0 rimozione e lo smaitirnento del/a copertura in cemento amianto, qualora do non sip già obbligatorio per legge, è concesso un amphamenfo fino 0/ 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga al parametri de//o strumento urbanistico comunale. Art. 3 ter Comma 1 In coerenza con a finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), è previsto un ulteriore bonus del 1 0 per cento del volume o della superficie qualora lintervento comporti Ia rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto. Nellipotesi che Ia copertura in cemento amianto, oggetto di rimozione e smaltimento, riguardi solo porte del tetto, a misura premiale e calcolata con riferimento alla solo porte delledificio effettivamente interessoto dallo suddetta copertura. Ii bonus è previsto solo nellipotesi che si open sip. lo rimozione sio lo smaltimento e che cia non sip già obbligotorio per legge. invero, come si è già avuto modo di precisare, gli interventi edilizi realizzciti in adempimento di un obbligo di legge non donno luogo a premiolifà. - Art. 3 quater Interventi su aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica perico/osità 1. Per gil edifici ricadenti nelle aree dichiarate, ad a/ta idra u/lea o idrogeologica è consentita /infegrale demolizione e Ia successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea pro pria non dichiarata di perico/osità idra u/lea o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o del/a superficie. ricostruzione 2. Limitatamente ag/i edifici a destinozione residenziale, IC - 15 di cui al comma i è consent/ta anche in zona agricola, purché caratterizzata do/la presenza di un edificato già consolidato e sempre che larea non sia oggetto di specifiche norme di tutela do porte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano ledificazione. 3. La demo/izione del/editicio deve avvenire entro fre rnesi dal riiascio del certificato di agibilità per gil edit/cl ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione Ic disposizioni di cui aliarticolo 31 del DPR n. 380/2001. 4. Ag/i edifici ricostruiti ai sensi del presente art/cola non si app/icano Ic disposizioni di cui ag/i art/co/i 2, 3 e 4. Art. 3 quater Comma 1 Ne! riformulare larticolo 1, ii legislatore ha annoverato tra Ic finalità della legge in esame Ia promozione di interventi Nnalizzati ad incentivare Ia demohzione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad a/ta per/co/os/ta idra u//ca. A tat proposito, con questo articolo ii legislatore prevede una misura premiale di incremento fino a/ 50 per cento del volume o del/a superficie per lo spostamento di volumi di edifici ricadenti in aree ad alto pericolositd idraulica o idrogeologica ad altra zona territoriale omogenea propria non pericolosa. Questa previsione è rafforzativa dellarticolo 9, comma 1, left. g) che prevede che in tali zone non siano possibili gli interventi ‘integrale; essere deve demolizione La casa. piano del caso di in conseguentemente non è possibile avvalersi del bonus demolizioni parziali e ció in quanta Ia finalità della norma è quelia di liberare le aree a rischio do abitazioni ed edifici produttivi mediante lo spostamento degli stessi in zone sicure. Stante Ia finalità sottesa alla norma, a ricostruzione puó avvenire anche in deroga ai parametr/ dello strumento urbanistico comuna/e. La ricostruzione, con formemente ai principi in materia di edilizia deve avvenire nell’ambito territoriale del medesimo Comune, ma senza vincoli o limiti di distanza dall’area di sedime del fabbricato dci demolire ed in area acquisita daul’avente titolo anche in epoca successiva al 31 ottobre 2013. Art. 3 quater Comma 2 II comma 2 consente, limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, che Ia ricostruzione avvenga anche in zona agricola. In tale ipotesi area non deve perà essere oggetto di specifiche norme di tutela che ne impediscano ledificazione e deve essere caratterizzata dalla presenza di un edificalo già consolidato. Deve pertanto trattarsi di unarea caratterizzata dalla presenza di preesistenze insediative e relative opere di urbanizzazione; ció al fine di evitare consumo di suolo libero do edificazioni e susceftibile di utilizzazione agricola in coerenza con i principi di tutela della zona agricola e contestuale riduzione del consumo di suolo. Art. 3 quater Commi 3 e 4 II comma 3 dispone che Ia demolizione deIIedificio debba avvenire entro un termine ben preciso, cioè entro tre mes/ dal rilascio del certificato di ag/b/I/ta per gli edifici ricostruiti, decorso inutilmente 1 quote ledificio do demolire è assimilato ad un manufatto integralmente abusivo do sanzionare ai sensi deilarticolo 31 DPR n. 380/01. lnfine, i comma 4, prevede che H bonus non sb cumuiabile con Ic altre 16 premialità previste dalla legge; invero, esso stabilisce chiaramente che agU ediNci ricostruiti non si appcano le disposizioni di cui ag/i orticoli 2, 3 e 4. nterventi per favorire a riqualificazione degN insediamenti Art, 4 turistici e ricettivi. 1. Fermo restando quanta consentito dagli art/coIl 1, 2 e 3 è pass/bile amp//are f/no al 20 per cento le attrezzature a//a perto di cui a/ia/legato S/4 lettera b) e lettera d) numer/ 1) e 2) della legge reg/onale 4 novembre 2002, n. 33 ‘Testo un/co delle /egg/ reg/onal/ in mater/a di turismo, anche se ricadenti in area demon/ale. 2, Nell/pa tesi in cui gil insed/amenti turistici, rice tt/vi e ricreativi effettuino investimenti neilambita degli interventi di cui al comma 1, /e concessioni demon/a/i marittime si /ntendano prora gate per Ia durata mass/ma prev/sta dalle vigenti normative nazionali e regiona/i. Commi 1 e 2 La disposizione in esame è rimasta invariata rispetto alla prima stesura della legge regionale; tuttavia, occorre evidenziare che Ia legge regionale n. 33/2002 e stafa in porte abrogata per effefto della legge regionale n. 11 del 2013, anche se, al momenta, il richiamato allegato S/4 è stato mantenuto nella sua formulazione originaria. Si ritiene pertanto di confermare le considerazioni già svolte in passato con riferimento alle attrezzature allaperto descritte nel citato allegato S/4: stabilimenti balneari con strutture fisse (left. b); campeggi (lett. d) n. 1); impianti sportivi e ricreativi (left. d) n. 2). Per tali strutture lampliomento Nno al 20% è do intendersi riferito oNe indicate attrezzature nel loro complesso, ovvero al/area legittimamente occupata da esse; per quanta riguarda invece gli edifici ricompresi in ta/i aree, si arplicano gli articoli 2 e 3 della legge piano cosa. Va altresi rammentato che, secondo quanta previsfo dallorficolo 1, comma 3, per gli interventi in aree demaniali o vincolate ad usa pubblico e necessario lo speciNco assenso dellente tutore del vincolo. Per quanta riguarda il comma 2, esso contiene un mero rinvio a/la normativa nazionale e regionale in ordine a/la disciplina sulle concessioni demaniali. Interventi per favorire I’installazione di impianti solari e Art. 5 fotovoltaici e di altri sistemi di captaziorie delle radiazioni solari 1. Non concorrono a formare cubatura sul/e abitazioni es/stenti al/a data dl entrata In v/gore della presente legge: a) / s/stem/ di captazione delle radiazioni so/an addossati a integrati negli ed/f/cl, qua/i serre bioclimatiche, pareti ad accum u/a e muri co//ettori, atti al/a sfruttamento pass/va del lenergia so/are, semprechè correlati con ii ca/cola di pro getto deg/i imp/anti termomeccanici; N le pens/line e le tettoie finai/zzate ailinstailazione di imp/anti so/an e fotovo/ta/ci, cosi come def/niti daila normativa statale, di tipo integrato o parz/a/mente integrato, con potenza non super/ore a 6 kWp. 2. Le strutture e gii imp/anti di cui ai comma 1 sono realizzabil/ anche in zona agnicola e sono sottoposte a denunc/a di in/zio attività (0/A) in - 17 deraga aile previsiani del regalamenti carnunali e deg/i strumenti urbanistici e territariali fatta salvo quanta prevista dcl decreta leg/slat/va 22 gennala 2004, a. 42 “Cadice del beni culturali e del paesaggia. ci sensi del/articala 10 della legge 6 lug/ia 2002, a. 137 e successive m adificaziani. 3. La Giunta regionale, entra novanta giarni dat/a data di entrata in vigare della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipalagiche e dimensionali delle strutture e degli imp/anti di cui at comma 1. Art. 5 Commi 1, 2 e 3 La legge regionale n. 32/2013 nan ha apportato modifiche al contenuto dellarticolo in esame. In coerenza con Ia disposizione di cui alI’articolo 1, comma 1, lettera a), Ia norma è volta ad incentivare ii risparmio energetico mediante I’insfal/azione, su edifici esisfenti destinati ad abitazione, di impianti solari e fotovoltaici e di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, qua/i serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori. Ta/i interventi, che non concorrono a formare cubatura, possono essere realizzati sia in zona agricola che in tutte le altre zone territoriali, per espressa previsione del comma 2, in deroga ai regolamenti locali e a/la pianificazione urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici. Per quanto concerne a definizione di”pensiline’ e ‘teftoie’ appare opportuno rinviare all’articolo 20 del DM 6 agosto 2.010: ai sensi del comma 3 del citato articolo a dizione di pensilina va riferita ‘a strutture accessor/e paste a copertura di parcheggi a percorsi pedanali. Nan rientrano in questa f/polo gia spec/f/ca quelle strutture realizzate in amp/ spaz/ aperti”, mentre, ai sensi del comma 4, Ia dizione di ‘tettoie’ è da intendersi riferita a strutture paste a copertura di ambienti esterni agli edit id formate da spiaventi che poggiana sul muro degli edit/cl stessi”. Ne consegue che, a/fine di non concorrere a formare cubatura le tettoie devono essere realizzate in aderenza a in appoggio alle abitazioni esistenti, menfre le pensiline possono essere realizzate anche staccate dall’abitazione. Sulla definizione tecnica degli impianti di cui al/a lettera a), si rinvia invece alI’apposita disciplina adottata con provvedimento della Giunta regionale n. 1781 in data 8 novembre 2011 avente ad oggetto “Applicazione del comma 3 del/art. 5 della L.R. n. 14/2009 came mod/f/cata ed integrate della L.R. 13/2011”. Si evidenzia, infine, che non concorre a formare cubatura a superficie coperta esclusivamente Ia parte di pensilina a tettoia necessaria al/a produzione di 6 Kwp; eventuali parti eccedenti non ricadono ne/la fattispecie di cui al comma 1, Iettera b). Al comma 3 l’articolo rinvia a/la Giunta regionale di definire le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli interventi. Si rammenta, infine, che, gli interventi previsti da questo articola non sono soggetti al termine massimo di presentazione dellistanza del 10 maggio 2017, disposto per gli a/tn interventi della presente legge dallart. 9, comma 7. 18 Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento. dispos/zioni della presente legge di carattere straordinario i. Le prevalgono sulle norme de/ regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrasianti con esse. 2. Gli interventi di cui ag/i articoli 2, 3 e 4 sono sotfoposfi a denuncia di inizio a ti/v/là (Dl,A) ai sensi degli articoli 22, e seguenti del decreto del Presidente della Repubb/ica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni leg/slative e regolamentari in mater/a ed/liz/a e successive mod/fiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente dacumentazione: a) attestazione del i/to/a di legittimazione; b) asseverazione del pro fessionista abilitato che sottoscrive Ia DIA, con Ia quale attesta Ia con form/là delle opere da realizzare agli strumenti urban/si/cl e regolamenti ed/lizi v/genii e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché /0 sussistenza di tutte le condizioni cui Ia presente legge subordina Ia realizzazione dellintervento; pro geftuali richiesti dal regolamento edi/izio e do/la c,) elaborati strumento urban/st/co vigente; d) parere dellautorità competente ai sensi dellart/colo 23, comma 4, del Dpr n. 380/2.001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla pane seconda del Dpr n. 380/2001 qualora ne ricorrano / presupposti; sulla conform/là del pro getto alle norme di f) autocertifIcaz/one sic urezza e a queue ig/enico san/lane. Art. 6 Commi 1, 2 e 3 La norma non ha subito modifiche rispetto aWe precedenti versioni e, pertanto, si conterma quanta osservafo in passato. Cia premesso, al tine di dare risposta ad alcune /ncertezze interpretative sorte in sede applicativa, si ritiene comunque opportuno integrare tali osservazioni con alcune precisazioni in ordine alla relazione tra le disposizioni del ‘piano casa” e a normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali. II comma 1 deHarticolo in esarne precisa che Ie disposizioni del piano casa”, in quanta norme di carattere straordinario, prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani contrastanfi con esse, In altri termini Ia legge prevale non su futte le disposizioni, bensi solo su contenuti della legge medesima con queue che contrastano con l’ovvia e logica conseguenza che le norme dei regolamenfi e degli strumenti urbanistici non in contrasto con Ia legge mentre, aII’evidenza, le norme del regolamenfi e degli strumenfi urbanistici non incompatibili con ii progetto di ampliamento continua no ad applicarsi. La left ura dell’articolo va effettuafa anche con riferimento all’articolo 9 che dispone specifiche norme restrittive di tutela nellapplicazione del piano casa. A fal proposito vale Ia pena evidenziare l’obbligo del i4 rispetfo delle norme contenufe nelle schede dinfervenfo relative ai singoli edifici, ricadenti nella fattispecie di cui allarticolo 9, comma 1, lett, c), cosi come le disposizioni relative alle tipologie costruttive laddove non siano - 19 impeditive della realizzazione reaHzzare degli interventi previsti dalla presente legge, od anche Ia disciphna relativa alle destinazioni duso come richiamata dal cifato articolo 9, commi 2 e 2 bis. Vanno altresi qaranfite le opere di urbanizzazione primaria, come ad sempio qii spazi di sosfa o di parcheqgio, frç uando si fratti di interventi realizzati sulla comma 4, al cui commento Si rinvia. In questo senso, si rammenta che ía legge subordina gli interventi del piano casa allesistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esisfenti. Lelencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria viene ripresa daIlart. 1 .6 del DPR n. 380/2001 al fine di individuare ii contributo per ii rilascio del permesso di costruire. La norma, fermo restando Ia permanenza in capo ai comuni del potere di pianificazione del proprio territorio, è pertanto volta ad evitare disparità di trattamento dei cittadini residenti in diversi comuni, garantendo lapplicazione uniforme delle previsioni in essa contenute in tutto ii territorio veneto. Per quanto riguarda, in particolare, Ia dotazione di spazi di sosta di cui alI’art. 41-sexies della L. 1150/1942, essa deve ritenersi dovuta esciusivamente se lincremento volumetrico consentito permette Ia realizzazione di una superficie utilizzabile a quel fine secondo ii parametro previsto dall’arf. 2, comma 2, della L. 122/1989: in caso di mancato raggiungimento di tale superficie utile o in caso di impossibile realizzazione (centro storico, indisponibilità di area, ecc) il Comune puô richiederne Ia corrispondente monetizzazione se prevista dallo strumento urbanistico locale. Si deve inoltre tenere presente che Ia deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, per sua natura, si applica solo qualora non risulti possibile realizzare lintervento oggetto di richiesta nel rispetfo degli strumenti e regolamenti suddetti. In ordine al titolo abilitativo, si evidenzia che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo in esame, larticolo 3, comma 3, prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino una ricomposizione planivolumetrica e una modifica sostanziale con Ia ricostruzione del nuovo edificio su unarea di sedime compietamente diversa, sono assentiti mediante rilascio del permesso di costruire. Parimenti, larticolo 9, comma 2 ter subordina gli interventi finalizzati al mutamento della destinazione duso con iI recupero dellintera 0 rigenerazione alla finalizzati qualora esistente volumetria al riqualificazione delledificio purché dismesso o in via di dismissione, rilascio del permesso di costruire. Si precisa che, ai SenSi dellart. 22, comma 7, del DPR 380/2001, è comunque fatta salva a facoltà delIinteressato di chiedere ii rilascio di permesso di costruire per Ia realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 per i quali larticolo in esame prevede Ia DIA. Non è superfluo precisare che le disposizioni in esame trovano applicazione anche per gli inferventi in zona agricola. Al fine di garantire una corretta applicazione della norma, si evidenzia, infine, che ci si puà avvalere della denuncia di inizio attività anche nellipotesi di strumenti urbanistici attuafivi approvati. 20 Art. 7 Oneri e incentivi. Ferma restando lapplicazione del/art/cob 17 del DPR n. 380/200 1, per gli in fervent! di cui ag/i articol! 2, 3, 3 ter e 3 quater, if contribufo di costruzione è ridofto del 60 per cento nellipotesi di edificio 0 unifà immobiliori destinati a pr/ma abitazione del proprietario o dellavente f/fob; negli stessi Casi, per le famiglie COfl un numero di fig!! par! o super/ore a tre, ii Contributo afferente a! permesso di Costruire non è do vu to. 1 b/s. In deroga a! comma 1, per gli interventi di Cu! ag/i art/Co/i 2 e 3, 3 ter e 3 quater Che uti/izzano font! di energia rinnovabile COfl una potenza non infer/ore a 3 kW, il Contributo di Costruzione: non è dovuto per gli ed/f/C! destinafi a prima abitazione del pro prietario a avente f/fob; puà essere i/do tto do! comune ne//a m!sura del 50 per cento per gli ed/f/C! ad/b/ti ad uso diverso do pueblo di Cu! al/a lettera a). 1 ter. Le riduzioni di Cu! ! Commi be! b/s si intendono rif er/fe: a) neb caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter a! volume o a/la superficie amp//at!; b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e al/a nuova superficie comprensivi dellincremento. 2 / comuni possono stab/lire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioediliz/a o che pie vedano /1 ricorso alle energie rinnovabili. 2 b/s. Per usufruire delle agevolazioni di Cu! a! commi 1 e 7 b/s. letfera a), lobb/igo a stab/lire e a mantenere Ia residenza di Cu! al/articolo 1 bis, comma 1, bettera a) non puS essere infer/ore ai quarantadue mes! successivi a! ri/asc/o del certificato di agibi//tà. Qualora si contravvenga a tale obbligo /1 comune, a f/fob di penale, richiede II versamento dellintero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per / comuni turistici Ia suddetta maggiorazione è par! al 200 per cento. Art. 7 Comma 1, 1 bis e 1 ter H comma 1 dispone che per gli interventi previsti agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater aventi ad oggetto esclusivamente Ia prima casa di abitazione, ii contributo del costa di costruzione di cui aIl’art. 16 DPR 380/2001 è ridotto del 60 per cento. Parimenti ii contributo afterente ai permesso di costruire non è dovuto nellipotesi di famiglie con un numero di tigli pan o superiore a tie. F evidente che per usufruire di tale agevolazione i figli del soggetto richiedente devono risiedere nella dimora abifuale del nucleo familiare di appartenenza. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater vengano realizzati medianfe limpiego di fonti di energia rinnovabile, con potenza non inferiore a 3 KW, ii confribufo non è dovuto se trattasi di prima casa mentre puS essere ridotto nella misura del 50 per cento, dal Comune, nel C05O si tratti di edifici ad uso diverso dalla prima casa. Ovviamente, le riduzioni previste dal cornmi in esarne vanno applicate a tutti gil interventi riconducibili agli artt. 2 e 3 delIa Iegge, corn presi quelli da realizzarsi in zona agricola ai sensi deII’art, 3 bis, benché non espressamente richiarnato, Art. 7 Commi 2 e 2 bis - . 21 Oltre agli incentivi previsti dai commi 1 e 1 bis, Comuni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione economica coliegate al sostegno delle tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti delle competenze loro assegnale. Trattandosi di misure di carattere economico sono ovviamente esciusi, do tali forme di incentivazione, ulteriori bonus editicatori. Al fine di evitare elusioni della norma, il legislatore ha introdotto il comma 2 bis ai sensi del quale per usufruire delle agevolazioni, I’obbligo a stabilire e mantenere ía residenza non puà essere inferiore ai quarantadue mesi, pena ii versamento del contributo di costruzione che si sarebbe dovuto corrispondere in ragione del tipo di intervento eseguito maggiorato del 50% ovvero del 200% se l’intervento è realizzato in un comune turistico. Si rammenta infine che le disposizioni in esame trovano applicazione anche per gli interventi in zona agricola. Art. 8 Elenchi e monitoraggio, 1. / comun/, a fini conoscifivi, isfifuiscono e aggiornano /‘e/enco degl/ interventi autorizzati ai sensi delia presenfe legge. ii 2. Le/enco di cui a? comma 1 indice, per ciascun tipo di intervenfo, Ia autorizzati, vo/ume a Ia superficie di amp/iamento o di incremento iocalizzazione e se si trafta di prima casa di abitazione. .s. / volumi e /e superfici di ampiiamento o di incremenfo autorizzati ai sensi de/ta presenfe legge sono inseriti net quadro conoscitivo di cui al/’articolo IC delia legge regionale 2.3 aprile 2004, n. l/e successive ma difIc cizio ni. Commi 1,2e3 La egge regionale n. 32/2013 ha completamente riscritto ía norma che, tuttavia, come nella versione precedente non presenta particolari problematiche applicative. Dopo aver ribadito a necessiià che i comuni istituiscano ed aggiornino l’elenco degli interventi autorizzati, 1 Legislatore individua le informazioni che devono essere indicate neli’anzidetto elenco e cioè: volume o superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, localizzazione e precisazione se l’intervento riguardi Ia prima casa di abitazione. Rispetto alla precedente versione, tra gli elementi qualificanti gIl interventi ai fini della redazione dellelenco compare anche ía localizzazione, intesa quale indicazione della zona territoriale omogenea in cui ricade II lotto dove insiste l’edificio da cui genera lampliamento o incremento. La novità piO rilevante riguarda II comma 3 che, tugando alcuni dubbi sorti nella prassi, dispone che I volumi e le superfici di ampliamento 0 di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nd quadra conoscitivo di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 11/2004. / comuni dovranno pertanto costantemente aggiornare ii proprio agli relativi dati i con territoriale intormativo sistema ampliamenti/incrementi autorizzati indicando lo specitico riterimento normativo. Tall dati costituiscono patrimonio intormativo indispensabile per ía formazione del quadro conoscifivo di cui allart. 10 della legge regionale n. 11/2004 e rappresentano elementi di conoscenza utili per moniforare e valutare l’efticacia delia legge. - 22 Art. 9 Ambito di applicazione. 1. Gil interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 qua/er e 4 non trovano applicazione per gil ed/f/cl: a) ricadenti al/interno del centri storici al sensi del/art/cob 2 del decreto minister/ale 2 aprile 1968, n. 1444 “dm111 /nderogabili di dens/ta ed/liz/a, di aitezza, di d/stanza fra / fabbr/cati e rapporti mass/mi tra spazi destinati ag/i insediamenti residenzia/i e produttivi e spazi pubb/ici a riservati a//e aft/vita co/lettive, al verde pubbhco o a parcheggi da osservare ai f/ni del/a formazione del nuovi strumenti urbanistici a del/a revisione di quefli esistenti, ai sensi de/i’artico/a 17 delia legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gil ed/f/cl che risuitino privi di grado di protezione, ovvera con grado di pratezione di dema/izione e ricostruzione, di ristrutturazione a sostituzione ed/liz/a, di ricomposizione volumetrica a urban/st/ca, anche se sag getti a piano urban/st/co attuativo. Restano fermi i limitI mass/mi previsti dail’art/cobo 8, prima comma, n. 1), de/ decreto minister/ale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni; b) vincolati al sensi del/a patte seconda del decreto leg/s/at/va 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Cod/ce del beni cu/turali e de/ paesaggio, al sensi 2002, n. 137” e successive de//’artico/o 10 del/a legge 6 lug/b modificazioni; c) oggetto di spec/fiche norme di tutela da parte degli strumenti urban/st/cl e territoriaii che non consentono gil interventi ed//izi previsti da/ medesimi art/coil 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; d) ricadenti neiie aree di med/f/cab/u/a asso/uta di cu/ ali’artico/o 33 delIa legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in mater/a di controllo dell’attività urban/s tico-ediuzia, sanzion/, recupero e sanatoria deile opere edi//zie’, 0 di queue dich/arate inedificabii/ per sen tenza o provved/mento amministrativo; e) anche parz/aimente abusivi; avent/ dest/nazione commerciale qualora siano vo/ti ad ebudere a dero gore ie disposiz/oni regional/in mater/a di commercia; ricadenti in aree dichiarate ad al/a pericoiosità idra u//ca e ne/fe qua/i non è consent/ta /‘edificazione ai sensi del decreto feg/slativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in mater/a ambientaie” e successive modificazioni, fatte salve le disposiz/on/ di cub a//art/cob 3 qua ter. 2. Con gil interventi previsti dag/i art/co/i 2, 3 e 4 puó essere modificata Ia dest/nazione d’uso degli ed/f/cl, purché Ia nuova destinazione s/a consentita do/ia discipi/na ed/liz/a di zona e salvo quanto prey/sb dal comma 2 b/s. 2 b/s. Per gh ed/f/cl d/smessi o in v/a di dismiss/one, situati in zone tern/or/all omogenee diverse dab/a zona agricola, è consent/to // mutamento della destinazione duso con II recupero deb/’intera volume fr/a esistente, quaiora l’intervento sia final/zzato aila nigenerazione o niquai/ficazione del/ed/f/cia, fermo restando che Ia nuova destinaziane deve essere consent/ta dab/a disciplina edi//zia di zona. Sona fat/i sabvi eventuali accordi a canvenz/oni precedentemente sottascnitti. 2 ter. Gil interventi prey/s/i da/ comma 2 bis sono assent/ti, in deraga al/art/cob 6, med/ante riiascia del permesso di castruire. 3. omissis 23 4. GIl interventi di cui ag/i art/co/i 2, 3, 3 ter, 3 qua ter e 4 sono subord/nati aiIesistenza delie opere di urbanizzazione pr/mar/a ovvero al loro ode guamento in rag/one del maggiore car/co urban/st/co connesso a? previsto aumento di volume o di superficie degii ed/f/cl esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulia prima casa di abitazione. 5. amiss/s abilitativo per gil amphamenti di 6. Listanza intesci ad at tenere ) f/fob cui al/art/cola 2 r/guarda anche / fabbricat/ ii cu/ pro getto a rich/esta del f/tab ab/iltativo ed/liz/a siano stati presentati a! comune entro ii 31 ottobre 2013. 7. Le /stanze per gIl intervenfi di cui ag/i art/co/i 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro ii 10 magglo 2017. 8. Sono fatte salve le disposizioni in mater/a di distanze prey/ste do/ia norma f/va statole vigente. 8 b/s. Al fine di consent/re /1 riordino e Ia r/generazione del tessuto edil/zio urbana g/à consa/idato ed in coerenza con bob/ettivo pr/ontario di ridurre o annul/are II consumo di suobo, anche med/ante Ia creazione di nuovi spazi I/ben, in ottuaz/one del/art/cob 2 b/s del DPR n.380/2001 gil ampl/ament/ e le nicostruzioni di ed/f/cl esistenti s/tuat/ neile zone terr/tor/aI/ omogenee di f/pa B e C, reai/zzat/ a/ sens/ della presente legge, sono consent/ti anche in deroga able disposizioni in mater/a di altezze prey/ste dal decreto minister/ale n. 1444 del 1968 e successive mod/ficozioni, s/no ad un mass/mo del 40 per cento delloltezza del/ed/f/do es/stente. 9. E comunque ammesso, anche negli ed/f/cl ricadenti ne/ centr/ storic/ di cul al/art/cob 2 del decreto m/n/steriale n. 1444 del 1968 non sottoposti a! v/ncolo di cui a! comma 1, lettera b), laurnento delia superf/c/e utile di pavimento allinterno del volume autor/zzato, nd rispetto del parametri ig/enico-sanitari previst/ do/ia normativa vigenfe. Art. 9 Comma 1 1 comma 1 disciplina i imiti applicativi della legge regionale sul piano casa con specitico riterimento agli articoH 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4, rispetto ad alcune aree a edifici. In particolare: lettera a): tale norma esclude dallambito di applicazione gli edifici • situati nei centri stand ad eccezione degli edifici privi di grado di protezione, a con grado di protezione che consenta demolizione e ricostruzione, ristruffurazione a sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica a urbanistica Per grado di protezione deve intendersi sia quello disposto a seguito di normativa statale a regionale che quello disposto dog/i strumenti urbanistici vigenti. In relazione al concetto di centro stonico, sono considerati tali queHe porzioni di ternitorio che nisuitino propriamente classificate ‘centro stonico” a ito A dagli atti di pianificazione comunale. II legislatore ha abrogato Ia previsione che riservava ai comuni Ia facoità di deliberare con qua/i modalitd consentire detti interventi e pertanto non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione del precedente piano casa. Al/a stato attuale, Ia realizzazione degli interventi di cui ag/i articoli 2, 3, 3 ten, 3 quater e 4 è possibile in tutte le zone del centro stonico per tutti gli editici ivi localizzati e privi di grado di protezione o con grado di 24 protezione che consenta demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica’ con ii solo obbligo del rispetto dellarticolo 8, primo comma, n. 1). del DM 1444/1968. Lettera b): lesclusione contempiata da tale lettera concerne gli edifici assoggettati a vincolo monumentale. Va precisato che lesclusione non riguarda I beni paesaggistici di cui alla terza parte del D.Lgs 42/2004, per i quali comunque occorre acquisire a necessaria autorizzazione paesaggistica. Lettera c): con detta lettera si escludono dallambito applicativo • del comma 1 gli editici oggetto di specitiche norme di tufela derivanti do strumenti urbanistici e territoriali, gid approvati od anche solo adottati, sempre che lintervento da realizzare sulledifico tutelato sia incompatibile con le previsioni del piano casa. Sono annoverate fra le specifiche norme di tutela anche i ed. gradi di protezione’ imposti dagli strumenti di pianificazione sugli editici di pregio architettonico o di testimonjale, le disposizioni relative alle tipologie valore storico costruttive, Ia disciplina relativa alle destinazioni duso nonché le norme puntuali contenute nelle schede dintervento relative ai singoli edifici. Per tale ultima fattispecie, si evidenzia che ove Ia scheda limiti gli interventi alla semplice ristrutturazione senza ampliamento, gli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione. Si sottolinea che non limita né impedisce I’applicazione della legge Ia inclusione deII’edificio aII’interno deII’ambito di un piano sola urbanistico attuativo (per esempio Piano Particolareggiato o Piano di Recupero) in assenza di specifico grado di pro tezione, o Ia previsione dello strumento urbanistico comunale che subordina ogni intervento suII’edificio alla preventiva approvazione di PUA. • Lettera d): esclude dallapplicazione della legge le taftispecie elencate allart. 33 legge n. 47/1985. Sono altresi esclusi gli edifici ricadenti in aree dichiarate inediticabih in forza di sentenza 0 provvedimento amministrativo. Sono altresI esclusi gli interventi su costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DMJ arDrile 1968, n. 1404 e in queue di rispetto al nastro stradale e di cui al D.Lqs. 30 aorile 1992 n. 285. • Lettera e): in tale fattispecie, ii legislatore è intervenuto abrogando, rispetto alla precedente tormulazione del piano casa, le parole soggetti oIIobb/igo di demolizione. Pertanto, nella disposizione attuale, abusivi parzialmente anche edifici riguarda lesclusione indipendentemente dal fatto che si tratti di abuso assoggettabile in concreto alla sanzione demolitoria ovvero si tratti di abuso che concretamente non possa essere demolito per Ia circostanza che lintervento provocherebbe un pregiudizio statico alla parte non abusiva. Coerentemente con quanto esplicitato in passato, possono beneficiare delle disposizioni della legge regionale n. 14/2009 gui edifici interessati via già sanati a seguito di abusi sanzionabili esclusivamente in pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione contenute nel Titolo IV, capo Il, del DPR n. 380/2001, sempreché la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo del piano casa. - 25 Allo stesso modo, poichè Ia norma ha ii fine di impedire sanatorie implicite, possono essere sanate le opere eseguite in eventuale difformità dal titolo edilizio rilasciato in precedenza in applicazione della medesima L.R, 14/2009. Lettera f): cosl come per ii passafo, a norma ha 0 scopo di esciudere dal benetici di egge gil edifici commerciali qualora gil intervenfi ‘siano voifi ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di cam mercio”. Lettera g): dispone lesciusione degil edifici situati in aree dichiarate ad alta pericolosità idrauLca al sensi del D.Lgs 152/2006 (Codice dellAmbienfe). H rinvjo a tale festo normativo va riferito al rischio idrogeoiogico atteso che Ii rischio idraulico e geologico rientrano neila plO ampia definizione di difesa del suoio’ fornita dai Codice. E quindi imphcito che siano esciuse dallapplicazione defla legge regionaie gil edifici ricadenti in aree che presentino aspetti di pericolosifà sia idraulica che geoiogica e per ie quail a relativa pianificazione preveda i’inedificabihtà. Per gil edifici ricadenti in dette aree è stato approvato larticolo 3 quater che, invece, incentiva io spostamento di detti edifici in aree non a rischio. Va infine ricordato che le esciusioni di cul al comma 1 trovano apphcazione anche qualora gil edifici siano ubicati in zona agricola. Art. 9 Commi 2, 2 bis e 2 ter Ii comma 2 consente, per gil interventi di cul ag[ articofl 2, 3 e 4, Il cambio di destinazione duso degli edifici a condizione che lo strumento a nuova destinazione richiesta urbanistico comunale ammetta dallinteressato. Noveflata invece Ia disposizione del comma 2 bis ii quale consente ii mutamento deHa destinazione d’uso con ii recupero deilintera volumetria esistente per gU edifici dismessi o in via di dismissione sifuati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola. qualora lintervento sia finalizzato aHa rigenerazione 0 riquaflficazione delledificlo. Lintervento del comma 2 bis è ammesso purché Ia nuova destinazione sia consentifa dalla disciplina edilizia di zona. In ogni caso, vengono fatti saivi gil accordi o Ie convenzioni gid conclusi, aHa data di entrata in vigore delia legge regionale, tra privati e pubbliche amministrazioni, ove detti accordi a convenzioni abbiano concesso agli interessati incrementi volumetrici a condizioni diverse rispefto a queue contenute nel ‘piano casa. Per quanta riguarda, infine, Ii comma 2 ter, Ia norma dispone che gh interventi disciplinati dal comma 2 bis sono assenfiti mediante rilascio del permesso di costruire, quindi in deroga allarticolo 6, al cul commento, per brevità, si rinvia. Art. 9 Comma 3 Omissis Art. 9 Comma 4 II comma 4 subordina gIl interventi di cul agh articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 ali’esistenza e alladeguafezza delie opere di urbanizzazione primaria, eccezion fatta er gil interventi che riguardino Ia prima casa di abitazione relativamente al quail Ia condizione non opera. L’evenfuale carenza delle opere di urbanizzazione, in questi termini, è superabile solo con i’adeguamento delle stesse nel modi consentiti dalla legge. 26 In ordine agli interventi di urbanizzazione primaria, si rinvia a quefli indicati aH’art. 1 6, comma 7, del DPR n. 380/2001 tra cui si annoverano gli spazi di sosta o di parcheggio. Art. 9 Comma 5 Omissis Art. 9 Comma 6 II comma 6 precisa che l’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui allarticola 2 riguarda anche i fabbricati ii cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro ii 31 ottobre 2013, derogando in tal modo espressamente al principio di cui all’articolo 2 che chiede il requisito dellesistenza delledifico a tale data. Si ritiene che possano Possono beneficiare di tali disposizioni, anche i fabbricati H cui progetto sia previsto all’interno di un PUA approvato e convenzionato presentato entro ii 31 ottobre 2013 con le caratteristiche già indicate nelle note aII’art. 2, comma 1. Art. 9 Comma 7 Con ii successivo comma 7, 1 legislatore indica nel 10 maggio 2017 ii termine ultimo per Ia presentazione deile istanze, riconfermando il carattere eccezionale e temporaneo della normativa in esame. Art. 9 Comma 8 e 8 bis II comma 8 to salve le disposizioni statali sulle distanze, mentre il comma 8 bis, nel dare attuazione all’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001, consente, anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, gli ampliamenti e le ricosiruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, sino ad un massimo del 40 per cento dellalfezza dell’edificio esistenfe. Si evidenzia che Ia disposizione ha carattere straordinario e, considerata Ia sua collocazione nellambito dell’articolo 9, condivide con le altre disposizioni in esso contenute 1 limite temporale di applicabilità del 10 maggio 2017. Art. 9 Comma 9 Con questulfimo comma il legislatore ha disciplinato laumento della superficie utile di pavimento all’interno dei volumi autorizzati, ossia lincremento della superficie utile senza incremento del volume urbanistico né della superticie coperta, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari di legge. Si ammette cosi, in deroga ad eventuali previsioni ostative o limitative dei piani o regolamenti locali, Ia realizzazione di interventi che, pur non comporfando variazioni di volume e/o superficie coperta, consentono laumento delle superfici utili come ad esempio Ia costruzione di soppalchi interni o una diversa articolazione degli spazi, tatto salvo iI versamento del contribufo di costruzione e Ia verifica/adeguamento delle dotazioni di aree a servizi, qualora dovuti. In ogni caso va ricordato che sono soffratfi dalie previsioni di questo comma gli edifici oggetto di tutela ai sensi del comma 1, lettera b). Art. 10 Ristrutturazione edilizia. 1. Nelle more dellapprovazione del/a nuova disc/p//na regionale alle relative autorizzative procedure f/ni delle ai su/ledilizia, di nt/ ristrutturazioni edilizie of sensi del DPR n, 380/2001: a) p/i /nterve - 27 ristrutturazione edilizia di cui aliarticolo 3, comma 7, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consent/re lutilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con lintegrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché Ia nuova costruzione 510 realizzata con ii medesimo volume o con un volume infer/ore; b) gil interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui a//art/cob 10, comma 1, lettero c), del DPR n. 380/2001, quabora realizzati med/ante integrale demolizione e ricostruzione delledific/o esistente, per Ia porte in cui man ten gono I volumi esistenti sono considerati, a! fin! debie prescrizioni in mater/a di /ndici di edificabi/ità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, al sensi deliorticobo 3, comma I, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione Ia solo parte relativa al/am pliamento che rimane soggetta able normative prey/ste per tale fattispecie. b b/s) negi/ interventi di ristrutturazione ed/liz/a Ia ricostruzione a seguifo del/a demolizione puà avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ció non comport! una modifica sostanziale della localizzazione delledificio nellambito del Jo Ito di pert/nenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e ne/be zone vincolote come inedificabili dagli strumenti urbanistici genera/i, Ia ricostruzione è consentifa anche in area ad/acente, purché al di fuori della fascia di r/spetto a dellarea inedificabile. II legislatore è intervenuto suila norma in esame riguardante a ristrutturazione edHizia a seguito deHe recenti modifiche apportate al/a disciplina di tale intervento edilizio neflordinamento statale ad opera del c.d. decreto del fare, cioè a legge 9 agosfo 2013 n. 98 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69Disposizioni urgenti per ii rilancio del/economia. La lettera a) precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 possono essere realizzati con lintegrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché Ia nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume a con un volume inferiore. La disposizione ha soppresso quindi lulteriore condizione contenuta nella formulazione precedente che richiedeva che a ricostruzione avvenisse allinterno della sagoma del fabbricato precedente. Rientrano nella categoria di cui al/a lettera a) gli infervenfi spesso indispensabili per consentire lutilizzo di nuove tecniche costruttive, ad esempio per realizzare strufture antisismiche a per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. La ettera b) stabilisce che lintervento che mantiene i volumi esistenti per quanto attiene alle delledificio preesistente e assoggettato prescrizioni in materia di indici di edificabiiità ed agli u/tenon parametni a/la stessa disciplina della ristrutturazione di carattere quantitativo edilizia; mentre, laddove lintervento costituisce ampliamento, è assoggettafo sempre niguardo agli indici ed ai parametri quantitativi sopra detti al/a discip/ina propnia della nuova costruzione La porte di edificio demo/ito e nicostruita con Ia stesso volume, manfiene una condizione(per esempio, a possibilità di mantenere Ic distanze preesisfenti) propnia del fabbnicato nella sua conformazione originaria - - - - - 28 mentre ampliamento viene assoggettato alle eventuali plO restrittive disposizioni pianificatone vigenti. Anche in tale disposizione è stafo eliminato ogni riferimento aila sagoma in coerenza con le modifiche apportate a livello di normativa statale. Per quanto riguarda ii caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, si applica ovviamente a previsione di cui all’articolo 3. comma d) del DPR n. 380/2001 che dispone che per detti immobili gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione ediizia soltanto ove sia rispettata a medesima sagoma del’edificio preesistente lnfine, con a lettera b-bis), ii legislatore ha introdotto una nuova previsione consentendo che negli interventi di ristrutturazione, Ia ricostruzione a seguito della demolizione, possa ayveni.re anche su area di sedime parzialmente diversa a condizione che cia non comporti una modifica sostanziae della ocalizzazione delledificio nellambito del lotto di pertinenza. In caso di intervenli ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, a ricostruzione a consentita anche in area adiacente, purché a di fuori della tascia di rispetto o dellarea in e di tic a bile. Art, 11 Interventi a favore dei soggetti disabili. /egge funzionali 1. La realizzazione degli interventi di cui al/a presente al/a fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dal/a corn petente commissione, ai sensi de/iartico/o 4 delia Legge-quadro per lassistenza, /egge 5 febbraio 1992, n. 104 lintegrazione sociale e I diritti delie persone handicappate. dà diritto a/la riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione allintervento, in misura del 100 per cento, sulla base del criteri definiti dalla Giunta regionale al sensi deliarticolo 10, comma 2, della legge regionale 12. /ug/ia 2007, n. 16 Disposizioni genera/i in materia di eliminazione de/le barriere architettoniche - Larticolo 11 è dedicato agli interventi di ampliamento connessi con necessità legate ala presenza di situazioni di disabilita e non ha subito modifiche da parte della legge regionale n. 32/2013. Ai sensi di tale articolo ove a realizzazione degli interventi ammessi siano funzionali ala truibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi in base allarticolo 4 della legge 104/1992, per detti interventi è prevista Ia riduzione del 10 per cento del costo di costruzione sula base del criteri detiniti dalla Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 10, comma 2, della egge regionale n. 1 6/2007. Jnterventi finalizzati a garantire Ia fruibilità degli edifici Art. 11 bis mediante I’eliminazione di barriere architettoniche. 3 sono 1. Le percentua/i di cui all articolo 2, comma 1 e a/l’articola elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gil interventi do chiunque rea/izzati e finalizzati a/la eliminazione delle barriere architettoniche di cui ailarticalo 7, comma 1 lettere a), b) e c) delia legge regionale 12 - 29 luglio 2007, n. 16. La Giunta regionale, per /e final/ta di cui at comma 1, sentita Ia competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni do/la richiesta trascorsi i quail si prescinde do! parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire Ia fruizione degli edifici residenzia/i privafi. degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvote 01 sensi dellarticolo 6 della Iegge prevedendo Ia graduazione del/a regionale 12 lug/ia 2007, n. 16 volume trio assentib/le in ampl/amento in funzione del livel/o di fruibilità garantito dall’intervento. Art. 11 bis Commi 1 e 2 H legislatore con larticolo in esame ha introdotto ulteriori incentivazioni volte a favorire gli interventi per leliminazione delle barriere architettoniche; ii nuovo articolo ampia a possibilità di incrernentare ii volume di ampliamento qualora si debba intervenire per eliminare le barriere architettoniche. II comma 2 dispone che a Giunta regionale adotti un provvedimento prevedendo /a graduazione della volumetria assent/bile in ampliamento in funz/one del live/b di fruibil/tà gorantito do//in tervento”. Per completezza, si richiama altresI ii comma 2 dell’articolo 12, legge regionale 32/2013, anch’essa norma di favore, che recita: “gli ascensori esterni e / sistemi di sollevamento realizzati at fine di migliorare l’accessib//ità agli edifIci sono do considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal ca/cob del volume a del/a superficie e soggetti alle norme del codice c/vile in materia di distanze”. 2. , Art. 13 Efficientamento energetico del nuovi edifici (legge regionale 29 novembre 2013, n. 32) 1. Al fine di favor/re /‘efficientamento energet/co, qualora Ia prestazione energetico del/ed/f/cia, cosi come def/nito dal decreto leg/slat/va n. 192 del 2005 e successive modificazioni e do! decreto de/ presidente del/a repubblica n. 59 del 2009, s/a corr/spondente al/a classe A, /1 costa di costruzione è ridotto del: a) 50 per cento per Ia realizzazione di nuovi edifici residenzia/i; ad usa diverso. b) 25 per cento per Ia rea/izzazione di nuovi edifIci ad/b/ti Ia rea/izzazione per 2. L’esenzione di cui a! comma 1 riguorda le istanze di nuovi edifici presentate entro 1110 magglo 2017, Art. 13 Commi 1 e 2 II Iegislatore ha ritenuto di non inserire larticolo in esame allinterno del “piano casa” in quanta Ic stesso non prevede interventi edilizi assimilabili a quelli individuati dagli articoli precedenti. Scopo di tale norma, infatti, è quello di favorire lefticientamenfo energetico del patrimonio edilizio di nuova costruzione riducendo Il costa di costruzione del 50 per cento se Si tratta di nuovi edifici residenziali e del 25 per cento se si tratta di edifici adibiti ad usc diverso. II beneficio riconosciuto riguarda solo ii costa di costruzione e non anche gli oneri di urbanizzazione di cui aHart. 16 del DPR n. 380/2001 per i quali, dunque. non sono previste riduzioni. Infine, ai fini della riduzione del costo di costruzione, ii comma 2 richiama il medesimo limite temporale imposto dal legislatore per Ia presentazione delle istanze per Ia realizzazione degli interventi di cui agli - 30 articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 delIa legge regionale n. 14/2009. Dunque, per poter beneficiare delle esenzioni offerte dallarticolo in commento è necessarlo che le istanze per Ia realizzazione del nuovi edifici siano presentate entro ii 10 maggio 2017. 31