Parere - Consiglio Veneto

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Parere - Consiglio Veneto
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/07/2014 - 0012163
(X)NS[( ;L1O RkGION.\LI 1)111 VINVF()
Seconda Commissione consiiare
N d& 0310712014
Prot 0012163
CRV
CRy
Titolario 2,14
socUPA
Al Signor PRESIDE NTE
del Consiglio Regionale
SEDE
Oggetto:
Parere alla Giunta Regionale n. 517: Legge regionale 29 novembre
2013, n. 32 Nuove disposizioni per ii sostegno e Ia riqualificazione
del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica
ed edilizia” di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16” in materia di barriere architettoniche”. Note
esplicative. (24/CR).
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 2 luglio u.s. concluso
l’esame dell’argomento indicato in oggetto, ha espresso a maggioranza
(favorevoli il presidente Bassi —con delega del consigliere Bendinelli del GrUppo
consiliare Forza Italia- e il consigliere Finco del Gruppo consiliare Liga Veneta
Lega Nord-Padania, il consigliere Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della
Liberta’-NCD, il Consigliere Peraro del GrUppo consiliare Unione di Centro e i
consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto; astenUto il
consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e contrari i
Consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico
Veneto) parere favorevole, a quanto proposto dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. 24/CR del 25 marzo 2014, con le modifiche che risultano evidenziate
in corsivo grassetto e barrato nel testo allegato.
Distinti saluti.
d’ordine de PRSlDENTE
ndrea’assi
7
4
il-d1ge nte
dott.ssa Pa1a Pantaleoni
Aliegato n. 1
PP/cb
Prot N 6337 del 01/04/2014
N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica 181
-
PGR 51 7\Parerertf
PIANO CASA TER CIRCOLARE PROPOSTA DALLA GR N.24/CR DEL 25 MARZO 2014 CON
EVIDENZIATE IN CORSIVO GRASSETTO E BARRATO LE MODIFICHE DELLA SECONDA
COMMISSIONE (2 LUGLIO 2014)
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n, del
Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 Nuove disposizioni per ii
sostegno e Ia riqualiticazione del settore edilizio e moditica di leggi
regionali in materia urbanistica ed edilizia di moditica della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per tavorire lutilizzo delledilizia sostenibile e moditiche alla
in materia di barriere
egge regionale 12 luglio 2007, n. 16
architettoniche. Note esplicative.
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti
delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. allANCI Veneto;
aliUnione Province del Veneto Loro sedi
-
-
Premesse
II Consigilo regionale del Veneto con ía legge regionale 29 Novembre
2013, n. 32 avente ad oggetto Nuove disposizioni per ii sostegno e Ia
riqua/ificazione de/ settore edi/izio e modifica di Ieggi regiona/i in
materia urbanistica ed edi/izia ha apportato alcune rilevanti moditiche
alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come piano casa.
Sul punto va precisato che Ia legge regionale n. 32/2013 non ha
introdotto nell’ordinamento giuridico un nuovo piano casa bensi ha
apportato alcuni correttivi a quello disciplinato dalia citata legge
regionale n. 14/2009, tacendo ovviamente salve le vigenti disposizioni di
tutela dellambiente e del paesaggio.
Trattandosi di un testo compiesso, con Ia presente circolare Si ritiene
opportuno fornire alcune indicazioni al tine di superare eventuali dubbi
interpretativi e rendere unitorme lapplicazione delle norme di nuova
introduzione.
Risulta parimenti opportuno evidenziare che, ai sensi deliart. 14, comma
1, della citata legge regionale n. 32/2013 Ia presente circolare
sostituisce le precedenti che non trovano pertanto pià applicazione,
Si rammenta che gli editici oggetto di intervento di cui alla presente
legge devono ovviamente essere stati realizzati in base a regolare titolo
abilitativo, atteso che gIi interventi edilizi consentiti dalla legge in esame
non implicano alcuna torma di condono o sanatoria. Vanno considerati
legittimi anche gil editici costruiti anteriormente al 1 967, pur in assenza di
titolo abilitativo, laddove ii medesimo non tosse espressamente richiesto
dagli strumenti urbanistici locali.
Ai tini di una corretta lettura delle disposizioni in esame preme
evidenziare che gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi del piano
casa non sono in aicun modo assimilabili al diverso istituto del credito
sono
non
commercializzabili
e,
non
sono
edilizio
pertanto,
autonomamente cedibili come crediti edilizi, ma ciô non impedisce che
possano essere ceduti I manufatti ai quail tall incrementi danno origine
La cessione puô tuttavia avere per oggefto soltanto II volume edificato e
dopo l’intervenuto rilascio del relativo certificato di agibilità poiché per
tuft a Ia durata delia costruzione devono permanere le condizioni che ne
2
hanno consentito Ia realizzazione
Tale condizione costituisce naturaie conseguenza del fatto che Ia
realizzazione di detti incrementi consegue o alia disponibiiità degli
edifici esistenti o aii’esecuzione di interventi qualificciti sui medesimi
edifici del quail i Corn uni devono poter verificare l’avvenuta osservanza,
Per analoga ragione, poiché ii certificato di agibilità è destinato ad
attestare anche Ia con formità dell’opera al pro getto approvato (art. 25,
comma 1, iett. b del DPR 380/2001), non puô essere rilasciato ii
certificato di agibilità della costruzione in ampiiamento senza che sia
stata in precedenza attestata e verificata Ia realizzazione degli eventuali
interventi previsti suIi’edificio originarlo, finauizzati a consentire un
incremento di superficie o di volume superiore cilia percentuale del 20%.
Art. 1 Finalità.
i. La Regione del Veneto prornuove misure per ii sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati:
a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, man tenere,
ricostituire e rivitalizzare II patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire
lutilizzo delledilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
b) ad incentivare lade guamento sismico e leliminazione delle barriere
architettoniche negli editid esistenti;
c) ad incentivare Ia demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici
esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;
d) a favorire Ia rimozione e lo smaltirnento della copertura in cemento
amianto di edifici esistenti,
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edit id
soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o
dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi edilizi sono subordinati allo specifico assenso
dellente tutore del vincolo.
Art. 1 comma 1
II testo deflarticolo 1 è stato arricchito da nuove finalità, rinvenibili al
comma 1, con particolare riterimento al riuso e alla rivitalizzazione del
patrimonio edilizio esistente ed allutilizzo delledilizia sostenibile e delle
fonti denergia rinnovabili; nella versione novellata, ulteriori finalità sono
barriere
riferimento alleliminazione delle
state
introdotte con
architettoniche, Ia cui puntuale disciplina si rinviene allarticolo 11 bis;
agli interventi di incentivazione delladeguamento sismico, anchesso
puntualmente disciplinato aIlarticolo 2, comma 5 ter ed agli interventi di
rimozione e smaltimento dellamianto, a loro volta disciplinati allarticolo
3 ter.
La legge regionale fornisce inoltre una concreta risposta al problema
della messa in sicurezza degli edifici esistenti in aree a rischio idraulico e
geologico che, oltre a figurare tra le finalità, è oggetto di apposita
disciplina allarticolo 3 quater.
Art, icommi 2 e 3
Rimane invariata, rispetto al passato, Ia previsione del comma 2 riferita
ad edifici oggetto di specifiche forme di tutela, do leggersi in
-
3
Invariato,
1.
comma
9,
larticolo
corn binato
con
disposto
sostanzialmente, anche ii comma 3 che prevede a necessità di ottenere
lassenso daH’ente tutore del vincolo nel caso di interventi edilizi su edifici
che sorgono su aree demaniali a vincolate ad usa pubbUco.
Art. 1 bis Definizioni e modalità applicative.
1. Ai fini de//a presente legge:
a) per prima abitazione de/ pro prietario a prima casa di abitazione si
intendono /e unità immobiliari in pro prietà, usufrutto a altro diritto reale
in cui /‘avente titolo a i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a
stabilire Ia residenza e a man tenerla;
b) per familiari si intendono ii coniuge, i parenti entro ii terzo grado in
Iinea retta e collaterale e gli affini entro ii secondo grado e a/tn aventi
dint to;
ed/f/cia residenzia/e unifamiliare si intende /0 costruzione
c) per
funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno
o piO accessi, destinata al/abitazione di un sin go/a nuc/eo familiare.
2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie
esistenti sono determinati su/la base dei parametri edificatoni stabi/iti
do//a strumento urbanistico.
3. Nei limiti deg/i amp/iamenti e deg/i incrementi vo/umetrici consent/ti
non vanno calcolati i volumi scam putabili ai sensi del/a normativa
vigente.
4. G/i interventi di cui ag/i artico/i 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una so/a
volta anche se possono essere realizzati in ph) fasi, f/no a/
raggiungimento deg/i ampliamenti a degli incrementi volumetrici e di
superficie cam plessivamente previsti.
Art. 1 bis Comma 1
Nel comma 1 di tale articolo ii legislatore regionale ha chiarito ii
significato dei termini e dei concetti fondamentali per Ia corretta
applicazione della legge regionale. In particolare:
1.
La lettera a) mantiene, in parfe, a nozione di ‘nima casa’ e ‘prima
casa di abitazione’ contenuta neflarticolo 8, comma 1, della legge
regionale 9 ottobre 2009, n. 26 ora abrogato, senza tuttavia indicare il
periodo per il mantenimento della residenza. Detto periodo lo si pub
rinvenire allarticolo 7, comma 2 bis, legato alla passibilitb di godere
della riduzione degli oneri del costa di costruzione e degli incentivi per
l’utilizzo di fonti rinnovabili, purché Ia residenza sia stabilita e mantenuta
per un periodo non “inferiore ai quarantadue mesi successivi a/ ni/ascia
del certificato di agibi/ità”.
L’obbligo deve essere assunto con atto sottoscritto daII’avente titolo
aII’ampliamento o dal familiare che si impegna a stabilire e mantenere
ía residenza nel1edificio quale prima casa di abitazione.
2.
La lettera b) fornisce Ia definizione di “familiari’ individuando
puntualmente i soggetti che il legislatore intende far rientrare in tale
concetto; particolare attenzione va pasta alla parte relativa agli “a/tn
aventi dinitto”, Ia quale si ritiene debba essere letta in stretta
correlazione al concetto di familiari e quindi non riferita a soggetti
esterni aI ‘nucleo familiare” inteso in senso lato.
3. La lettera c) precisa ii concetta di ‘edificia residenziale unifarniliare”
-
4
includendo in esso anche le case a schiera, purché ciascun edificio 0
casa sia dotato di un proprio accesso e destinato allabitazione di un
singolo nucleo tamiliare.
II termine “edificio” va dun que inteso come “unità abitativa” autonoma
cioè non ins erita in un fabbricato costituito da pi alloggi, tipo
condominlo, fatt a eccezione per ii corn plesso immobiliare di case a
schiera.
Art. 1 bis Commi 2 e 3
i commi 2 e 3 precisano che gli incrementi in termini di volume o
superticie vanno riteriti ai parametri indicati dallo strumento urbanistico
e che allinterno di detti incrementi (siano essi ampliamenti o altre
tipologie di intervento) non devono essere considerati i volumi che a
normativa vigente consente di scomputare di non computare.
Art. 1 bis Comma 4
Infine, il comma 4 ammette interventi frazionati in periodi diversi purché
non sia superato ii limite massimo dalla legge per ciascuna tipologia di
intervento. Sul punto, si rammenta che gli interventi edilizi realizzati in
adempimento ad obblighi di legge diversi dal piano casa non danno
luogo ad alcuna premialità.
Art. 2 Interventi edilizi di ampliamento.
1.
In deroga a/fe previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, lvi corn presi I
piani arnbien fall del parchi regionali, e consentito lam pliamento degli
edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nel lirniti del 20 per cento del volume,
o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150
metri cubi per gIl edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima
casa di abitazione. Resta fermo che sia I’edificio che lam pliamento
devono insistere in zona territoriale omogenea pro pria.
2. Lam pliamento di cui al comma 1 puà essere realizzato in aderenza,
utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con Ia costruzione di un
corpo edilizio separato. II corpo edilizio separato, esistente o di nuova
costruzione, deve trovarsi su/lo stesso /otto di pertinenza delledificlo che
genera lampliamento a su un lotto con finante; lam pliamento puà
essere, altresl, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso Si trovi a non
plO di 200 metri, misurabili in linea dana, nispetto allot to di pertinenza
delledificio che genera lam pliamento e appartenga, già al/a data del
31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge a fig/ia.
3. Nei limiti del/am pliamento di cui al comma 1 sono da corn putare
leventuale recupero del sottotetti esistenti al 31 ottobre 2.013 aventi le
caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 12.’Recupero del sottotetti esistenti a fini
abitativi’ con esclusione dei sattotetfi esistenti ogge fto di con tenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici corn posti da plO unità immobiliari lam pliamento puà
essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse,
corn patibilmente con le leggi che disciplinano II condominio negli
edifici, fermo restando II limite complessivo stabilito at comma 1. In
ipotesi di case a schiera lam pliamento è ammesso qualora venga
realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case
-
5
appartenenti a/Ia schiera, ad eccezione de/le unità di testa che possono
avere forma diversa.
4 bis. omissis
5. La percentuale di cui a) comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per
cento tie! caso di utilizzo di tecnologie che prevedano lUSO di qualsiasi
fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw,
ancorché già insta/lati.
5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un u/teriore 15 per
cento per gil edifici residenzia/i, purché vi sia un contesfuale intervenfo
di riquaiificazione deilintero edificio che tie porti Ia presfazione
energetica, come definita dal decreto Iegisiativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione del/a direttiva 2002/9//CE relativa al rendimento energetico
neliedilizia e dal decreto del Presidente del/a RepubbIlca 2 aprile 2009,
n. 59 Regolamento di attuazione deliarticolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legisiativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione del/a direttiva 2002/9//CE sul rendimento energetico in
edi/izia e successive modificazioni, al/a corrispondente classe B.
5 ter. La percentuale di cui a! comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per
cento per gil edifici residenzia/i e 10 per cento per gh edifici ad usa
diverso, qualora lintervento preveda (a messa in sicurezza sismica
del/in tero edificio, purché Ia stessa non sia già obbligatoria per legge.
Art. 2 Comma 1
II comma 1 dispone che gli interventi edilizi di ampliamento degli edifici
esistenti a! 31 ottobre 2013 siano realizzati, come in passato in deroga
aWe previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, regionali e provinciali. Di nuova introduzione b
invece Ia previsione che consente di realizzare tall inferventi anche in
deroga alla disciplina dei parchi: va da sé che Ia lettura
costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che a
deroga si riferisce alle norme urbanistiche ed edilizie contenute nei piani
dei parchi e non aWe norme di carattere ambientale. La disposizione va
peraltro letta in combinato disposto con quella deWarficolo 9, comma I,
lettera c) che esciude dallapplicazione del piano casa gli edifici
oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti
urbanistici e terriforiaii che non consentono gil interventi edilizi previsfi
dai medesimi articoii 2, 3, 3 ter, 3 qua ter e 4.
Per quanto concerne ii concetto di edificio esistente si precisa che
analogamente alla disciplina in materia di condono edilizio ed alla
conseguente giurisprudenza formatasi sul punto, per poter essere
considerato esistente Iedificio deve essere perlomeno caratterizzato
dalla presenza delle sfrutture portanti e della copertura, mentre non tie
è richiesta IagibiLtà. In via eccezionale, si rammenta che larticolo 9,
comma 6, consente gli ampliamenti anche agli edifici non ancora
realizzati, ii cui progetto o Ia cui richiesta di titolo abilitativo siano stati
presentafi a! Comune entro iI 31 ottobre 2013. A to! proposito fra tali
che,
interventi
gli
assimilabili
anche
sono
ampliamenti
indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione 0 dalla
circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali, siano riferiti a
pro getti di strumenti urbanistici anche soltanto presentati a condizione
che, analogamente per quanto previsto per i titoli edilizi, ii pro getto di
PUA contenga oltre alle indicazioni planivolumetriche tutti I dettagli
6
necessari per permettere al Comune Ia valutazione delle condizioni di
applicazione della legge strumenti—rbanistici attuativi già approvati ed
tn corso di attuazione, previa approvazione di variante di adeguamen-t-eqnecessa4e—4—÷elazione al maggior carico urbanistico e—a-W-a
4e$4-n-izione delle caratteristi-h-e dei fabbric-a4i ai fini dellapplieeetene—d
eneN4—. La seconda parte del comma 1 introduce una nuova
disposizione per quanta riguarda gli edifici residenziali unifamiliari da
destinarsi a prima casa di abitazione che possono essere ampliafi fino a
150 metri cubi, anche qualora a percentuale di ampliamento superi 1 20
per cento del volume esistenfe. Resta fermo che ledificio che abbia già
utilizzato i bonus volumetrici offerti dalla legge regionale n. 14/2009
(prima delle recenti modifiche) puà essere ampliato solo nei limiti
necessari per raggiungere il massimo consentito di 150 metri cubi,
avendo comunque come riferimento il volume originario. Ledificio è
ampliabile in termine di volume o superficie a seconda che lo strumento
urbanistico comunale lo consideri per l’appunto in termini di volume o di
superficie.
Resta fermo che Iampliamento forfettarlo di 150 mc. non è cumulabile
con quello pro porzionale previsto dal medesimo comma, ma alternativo
ad esso.
Lultima parte del comma 1 precisa altresI che sia Iedificio da am pliare
sia I’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea
pro pria.
Per “zona propria” deve intendersi non Ia medesima zona territoriale
omogenea, secondo Ia definizione tradizionale riconducibile a! noto
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, perché altrimenti Ia legge regionale avrebbe
utilizzato simile o analoga espressione: ii termine va riferito, invece, a
zone di territorlo aventi analoga destinazione e analoghe caratteristiche
insediative.
Ciô significa che gIl am pliamenti possono essere realizzati in zone di
corn pletamento edilizio con riferimento a fabbricati in zona di espan
sione e viceversa, aventi analoga destinazione d’uso, mentre non
possono avvenire contarninazioni, per esemplo, tra zone di corn
pletamento o di espansione residenziale e zone agricole o zone
produttive; ugualmente, attese le caratteristiche specifiche del centro
storico, non vi possono essere eseguiti ampliamenti di fabbricati edificati
in zone di corn pletamento o di espansione.
In applicazione della medesima regola, all’interno di zone miste 0 di
zone produttive con utilizzazioni diverse, gil ampliamenti possono
avvenire anche in zone differenti da quella di insediamento del fob
bricato che ne dà titolo, a condizione che Ia destinazione dell’amplia
mento sb corn patibile o corn plementare con queue consentite nelle
zone di realizzazione del nuovo volume.
II concetto guida è, dunque, quello della corn patibilità dell’intervento
con Ia zona o area in cub l’ampliamento deve essere realizzato
La realizzazione dell’incremento volurnetrico all’interno di area
coincidente con l’ambito territoriale di un PUA non incide né sul
procedimento, né sub requisiti di volume e di superficie previsti daII’art.
20 della L.R. 11/2004 per Ia sua approvazione: cia significa che II PUA
puô e deve essere approvato senza che siano presi in considerazione Ia
superficie utilizzata per Ia realizzazione dell’incremento volumetrico e
7
l’incremento volumetrico stesso.
dell’ampliamento
ii titolo per l’esecuzione
Conseguentemente,
volumetrico e l’approvazione del PUA sono formati e/o rilasciati senza
alcuna reciproca interferenza e doe senza che sullampliamento
possano esprimersi I titolari del terreni soggetti a PUA e senza che
l’ambito o ii pro getto di PUA siano modificati,
Resta fermci Ia verifica, da parte del Comune, della sufficienza delle
opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge.
Gen ía dicitura ZTO propria 1 legislatore ha inteso delimitare guella par4di territorio i gui parametri ovvero limiti e rapporti massimi sono
omogenei tra org. Si tratta di zone caratterizzate da guahtd fisiche
edHizie e del territorio che richiedono una disciplina specifica e
autonoma che precisi luso gui ciascuna zona risuita destinata a c-u1
corrispondono guantità minime di aree per servizi rapportati a! tipo di
uso del suolo previsto. Conseguentemente, do un iato, Ne consegue che
gli edifici situati in zona impropria non possono generare ampliamenti.
dalialtro lampliamento deve ricadere nella medesima 710 in gui si trova
iedifigio che genera lampiiamento. Nel gaso di fabbricati aventi
destinazione duso mista, lampliamento generato dovrd rispettare ie
percentuali stabilite per giasguna destinazione dallo strumento
urbanistigo comunale.
Art. 2 Comma 2
1 comma 2 indigo le modalifà di reaiizzazione degli ampliamenti
graduando le diverse ipotesi: in aderenza; utilizzando un corpo edilizio
separato giO esistente: costruendo un gorpo edilizio separato. II
legislatore spegifiga che ii corpo edilizio separato realizzato
mediante iutilizzo del bonus volumetrigo puà trovarsi: a) sullo stesso otto
di pertinenza delledifigio che ha generato lampliamento; b) su un lotto
confinante; g) su aitro otto non gonfinante purché Jo stesso Si trovi a
non piU di 200 metri misurabili in linea doria e appartenga, già alia data
del 31 ottobre 2013, a! medesimo proprietario ovvero sia di proprietà del
coniuge o del figlio.
Va sottolineato che il comma, relativamente alla misurazione della
distanza, fa riferimento al lotto di pertinenza che genera l’ampliarnento,
avendo, dunque, riguardo non al perimetro della costruzione esistente,
bensl alla sua area di pertinenza come individuata dal titolo edilizio che
ne ha assentito Ia realizzazione, comunque nel limiti e non superiore a
quella necessaria, secondo Io strumento urbanistico comunale
dell’epoca, all’edificazione della superficie o del volume outorizzati.
La medesima distanza è riferita aI lotto di edificazione del corpo
fini
ai
corrispondere,
deve
ugualmente,
che,
separato
all’area
manufatto,
nuovo
del
sedime
dell’individuazione deIl’area di
indispensabile, in base allo strumento urbanistico corn unale vigente, alla
realizzazione della nuova costruzione.
Si ritiene che Ia facoltà di realizzare I’ampliamento previsto dalla legge
con Ia costruzione di un “corpo edilizio separato” vada inteso in senso
letterale: cioè ogni edificio che genera ampliamento puà consentire
l’edificazione di un solo corpo separato.
Tale interpretazione, diretta ad evitare Ia realizzazione di improprie
lottizzazioni, è resa necessaria dai fini e dal lirniti di applicazione della
legge.
8
Diversamente, puô invece ipotizzarsi come legittimo l’accorpamento in
unico fabbricato di corpi edilizi separati pro dotti da ph) edifici di un
unico proprietario o di quest’ultimo e/o di coniuge e figli: tale facoltà
appare con forme alla funzione della legge e diretta a favorire ii
risparmio di suolo libero,
Qualora H otto nel quale verrà realizzato ii corpo separato non sia già
7 si evidenzia Ia necessità, che già in fase progettuale, specie
presente
per gIl interventi ricadenti in zona agricola, venga individuato con
precisione ii otto di pertinenza che dovrà ospitare ii corpo separato, che
non potrà comunque essere allocato ad una distanza superiore ai 200 ml
rispetto al lotto nel quale ricade ledificio che genera ii bonus.
Si ritiene, in fine, che nulla impedisca di realizzare l’ampliamento con
corpo edilizio separato nel caso in cui il lotto in cui ci si intende
ampliare sia già edificato, con eventuale accorpamento del corpo
edilizio separato ad un edificlo esistente.
Art. 2 Comma 3
II comma 3 richiama Ia possibHità di recuperare alluso normale i
sotfotefti esistenti alla data del 31 ottobre 2013, purché soddisfino le
condizioni minime tissate a suo tempo dalla legge regionale n. 12/1999.
Tali sottotetti consumano in tutto o in parte lampliamento cosi
determinato. Sono invece espressamente esclusi dallambito applicativo
della norma in questione I sottotetti oggetto di contenzioso in corso, in
quanta Ia legge non puà essere utilizzata per legittimare situazioni
ancora non definite.
Art. 2 Comma 4
II comma 4 consente lampliamento degli edifici composti da pHI unitd
immobiliari, anche separatamente, nel rispetto delle norme che
disciplinano il condominio, nel limite complessivo previsto dal comma 1,
doe del 20 per cento del volume o della superficie. Per quanto
concerne le case a schiera ii comma in esame prevede lobbligo di
estendere II progetto allintero complesso edilizio e quindi presentare
un progetto unitario concordato al fine di preservarne larmonia
architettonica e formale— ad eccezione delle unità di testa che possono
avere forma diversa. In tale ultimo caso, quindi, II progetto edilizio puô
avere per oggetto Ia sola unità abitativa di testa.
Art. 2 Comma 4 bis
Omissis
Art. 2 Comma 5, 5 bis e 5 ter
I limiti allampliamento posti dal comma 1 possono essere derogati
incrementati per effetto del comma 5, del comma 5 bis e del comma 5
ter.
Nel primo caso, 1 comma 5 consente di elevare Ia percentuale del 20
per cento di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di fecnologie
che prevedano luso di energia da fonti rinnovabili con potenza non
inferiore a 3 KW, pur se già installate.
Merita segnalare che il requisito dellutilizzo, in atto o in progetto, di fonti
di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kw deve essere
asseverato dal professionista abilitato, ai sensi dellart. 6, comma 3. Il
legislatore, innovando rispetto alla precedente formulazione della
norma, precisa che il bonus del 10 per cento si applica per luso di
rinnovabile; sul punto, in relazione alla
-
9
nozione di fone rinnovabile si rinvia alla normativa statale vigente. Va
he limpiegqdi
rientrar
altresi precisato che in detta fatlispecie p
falegqo a peflets, purché vi sia Ia predetta asseverazione del
professionista abilitato che evidenzi che Ia stufa con potenza non
inferiore a 3 kW è coilegata allimpianto termico, anche in aggiunta al
generatore di calore alimentato da fonte fossile.
II comma 5 bis, invece, riconosce un diverso e ulteriore incentivo
volumetrico del 1 5 per cento, che pua essere anche aggiuntivo a quello
previsto dal comma 5, per gli interventi di riqualificazione integrale
dellintero fabbricato capaci di elevare 1 rendimento energetico degli
edifici fino alla classe “B”, Per intero fabbricato va inteso l’edificio che
genera l’ampliamento e l’ampliamento stesso.
Infine ii comma 5 ter individua un ulferiore bonus del 5 per cento per gli
edifici residenziali e del 10 per cento per gli edifici ad uso diverso
qualora l’intervento preveda a messa in sicurezza sismica dell’intero
edificio con esclusione dell’ipotesi in cui Ia stessa non sia già
obbligatoria per legge; cia in quanto gli interventi edilizi realizzati in
adempimento di un obbligo di legge, come già detto, non danno luogo
a premialità.
Interventi per favorire II rinnovamento del patrimonio edilizio
Art. 3
esistente.
i. La Regione prom uove /a sostituzione e II rinnovarnento del patrimonio
edilizio esistente a! 3/ ottobre 20/3 med/ante Ia demolizione e
ricostruzione degli edifici legittimati do titoli obilitahvi che necessitono di
essere ode guati ag/i attuali standard qualitativi, arc hitettonici,
energetici, tecno/ogici e di sic urezza.
GIl interventi di cui a! comma I finalizzati a/ perseguimento degli
2.
attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza, sono consent/ti in deroga a//e previsioni del rego/amenti
corn unali e degli strumenti urbanistici e territoriali, cam una/i, provinciali e
regionali, ivi corn presi I pianI ambien tall del parchi regionali. La
dernolizione e ricostruzione, purché g/l edifici slano situati in zona
territoriale ornogenea pro pria, puà avvenire anche parzialrnente e puO
prevedere incrernenti del vo/ume a del/a superficie;
a) fino a! 70 per cento, qualora per Ia ricostruzione vengano uti/izzate
tecniche costruttive che portino Ia prestazione energetica del/’edificio,
come definita do! decreto /egis/ativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico ne/l’edi/izia”
e do! decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
“Rego/arnento di attuazione de//’artico/o 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione del/a
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edi/izia” e successive
modificazioni, a/la corrispondente c/asse A;
b) fino a/l’80 per cento, qualora /‘intervento corn porti /uti/izzo de//e
tecniche costruttive di cul a/la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
“/niziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibi/e”. A tall
fini Ia Giunta regionale integra /e linee guida di cui al!’articolo 2 del/a
legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 prevedendo Ia graduazione del/a
vo/umetria assentibi/e in amp/lamento in funzione del/a qualità
,
10
ambientale ed energetica dell’intervento.
interventi di cui al comma 2, qualora corn portino una
3. Gli
ricomposizione planivolurnetrica che corn porfi una modifica sostanziale
con Ia ricostruzione del nuovo edificlo su un’area di sedime
corn pietarnente diversa, sono assenfiti, in deroga ail’articolo 6, rnedianfe
riiascio del perrnesso di costruire, of sensi del Capo Ii del Titolo I della
Parte / del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200. 1, n.
380 ‘Testo unico deile disposizioni legislative e regolarnentari in rnateria
edilizia “e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso
che gil edifici siano dernoliti a in corso di dernoIizione suila base di un
regolare titolo abihtativo.
Art. 3 Comma 1 e 4
ii legislatore, neila nuova formulazione, ha esteso l’appiicazione defla
norma a tutti gil edifici esisten’tl aila data del 31 ottobre 2013’,
mantenendo invece inalterate le finaiità deilintervento, doe ii
architettonici,
qualitativi,
standard
attuali
perseguimento degli
intervento,
questo
che
ribadisce
Si
sicurezza.
di
energetici, tecnoiogici e
peraltro
come
cosi come tutti gh interventi previsti dalla legge regionale,
desumibile dail’articolo 9, comma 1, left. e), puà essere realizzato su
edifici legittimati in base a regolare fitolo abilitativo, atfeso che gli
interventi ediflzi consentiti dalla legge in esame non implicano aicuna
forma di condono a sanatoria. Sulia legittimazione si richiama quanta
previsto nefle premesse cioè che si considerano legittimati anche gli
editici costruiti anteriormente ai 1967, pur in assenza di tifolo abilitativo,
laddove ii medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti
urbanistici locah.
Al sensi del comma 4, le disposizioni deWarticolo in commento Si
applicano maitre anche agli edifici demoliti a in corso di demoLzione
sulla base di un regolare tifolo abilifafivo.
Art. 3 Comma 2
ii comma 2 precisa che l’edificio oggetto di intervento deve insistere in
zona territoriale propria; gli interventi sono reahzzafi in deroga afle
previsioni del regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
per
come
Cosi
provinciali.
e
regionali
comunali,
territoriali
‘ampliamento, a previsione consente di realizzare faii inferventi anche
in deroga alla disciplina dei parchi: va da sé che Ia lettura
costifuzionalmente orientafa della norma impone di rifenere che a
deroga si riferisce alle norme urbanisfiche ed edilizie contenute nei piani
del parchi e non aWe norme di caraftere ambientale.
Anche in questo caso Ia disposizione va ovviamente letfa in combinato
disposto con quefla deii’articolo 9, comma 1, lettera c) che esclude
dallapplicazione del “piano casa” gli edifici”oggetto di specifiche
norrne di tutela da parfe degli strurnenti urbanistici e territoriali che non
consentono gil interventi edilizi previsti dai rnedesirni articoli 2, 3,3 ter, 3
quater e L’intervento di demolizione di cul al comma 2 pub anche essere
parziale e quindi riguardare solamente una parte dell’intero edificio. Ne
consegue che, in tale ipotesi, i’ampliamento ammesso in fase di
ricostruzione, sara calcolato sulla sola porte demolita con riferimento
alle percentuali fissate dalle lettere a) e b) a seconda della tipologia
dell’intervento che sono ail’evidenza in alternatIva fra bra.
,
11
Per quanto riguarda Ia lettera b), si rammenta quanta già disposto con
DGR n. 2499 del 4 settembre 2009, i cui contenuti qui Si richiamano e che
verranno integrati con successivo provvedimento della Giunta
regionale; ad ogni buon conto, nelle more del provvedimento giuntale
va precisato che, in virtCi dci nuovi incrementi volumetrici ala consentiti,
in sede di applicazione del sistema di valutazione alle linee guida
redatte ai sensi dellart. 2 della legge regionale n. 4/07, l’ampliamento
consentito dovrà essere calcolato per interpolazione lineare, avendo
cura di considerare ii valore pan a 80% in sostituzione del precedente
40% ammesso dalla normativa previgente, termo restando che il valore
iniziale rimane invariato al 20%. Infine, avendo Ia norma vigente
abrogato lobbligo di PUA, non si dovrà ovviamente tenere conto, in
sede di applicazione di tale procedura, di quanto indicato per tale
fattispecie con Ia sopra richiamata DGR n. 2499/2009.
Appare utile sottolineare che tanto II comma 1 quanto ii comma 2 della
norma sono diretti a favorire Ii rinnovamento del patrimonlo edilizio
esistente perseguendo Ia fin alità di realizzare standard qualitativi,
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza anche mediante
una ricomposizione volumetrica che corn porti modifiche sostanziali delle
costruzioni esistenti, in derocia alle previsioni del regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici.
Al fini indicati, dunque, II potere di deroga deve ritenersi esteso ad ogni
disposizione del regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali (per
esempio, distanze, altezze, forme architettoniche, tipologie, materiali,
non limitato soltanto a queue che fissano I criteri
ecc.) e, quindi
dirnensionali o stereometrici del fabbricati: I’applicazione di una deroga
ampia è richiesta dalle esigenze di rinnovamento e di innovazione del
patrimonio edilizio, nel limiti ovvi della compatibilità paesaggistica e
ambientale del luogo d’intervento.
Per le medesirne esigenze e fin alità di riqualificazione del patrirnonio
di escludere l’applicazione
edilizio esistente, non vi è ragione
dell’indicato am plo potere di deroga regolamentare anche in caso di
demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente di cui venga
pro gettata Ia riedificazione senza incremento di superficie e/o di
volume.
Art. 3 Comma 3
II comma 3, neila versione novellata, assoggetta a permesso di costruire
gli interventi che comportino una ricomposizione planivolumetrica che
implichi una modifica sostanziale con a ricostruzione del nuovo editicio
su un’area di sedime completamente diversa. In tale ipotesi, ii titolo
abilitativo edilizio richiesto è ii permesso di costruire che dovrà altresl
prevedere I’adeguamento delle opere di urbanizzazione. Preme
evidenziare che Ia localizzazione dell’ediflcio ricostruito deve mantenere
un rapporto con Ia sua localizzazione originaria; in altri termini, Ia
ricostruzione, pur senza vincolo di sedime, deve avvenire allinterno del
otto di pertinenza deII’edificio esistente, ubicato in ZTO propria. Nd caso
non sia individuabile un lotto di pertinenza, potrà essere eventualmente
tatto riferimento al mappale o ai mappali catastali sui quali insiste
Iedificio esistente ovvero riterirsi alla situazione di fatto (recinzioni, corti
pavimentate, ccc....).
Tale tipologia di intervento dovrd quindi do un lato intervenire sulla
12
qualità architettonica del nuovo edificio, migliorandone allo stesso
tempo anche a prestazione energefica, tecnologica e di sicurezza,
dallaltro dovrd necessariamente mantenere uno stretto rapporto
contesto
ii
ed
ediNcio
con
tipologico/architettonico
ifl
demolizione,
a
soggetto
urbanistico/paesaggistico delledificio
di
suolo
coerenza con Ic finalità di contenimento del consumo
perseguito dal piano casa attraverso ii riuso e a rivitalizzazione, Ia
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, dovranno preterirsi le
soluzioni progettuali che evitino ulteriore consumo di suolo, Ia
parcellizzazione e Ia frammentazione edilizia.
Va ribadito che anche in caso di demolizione e ricostruzione è possibile
Ia riedificazione di un solo corpo separato rispetto a quello che dà
origine aIl’ampliamento.
Art. 3 Comma 4
II quarto comma risulta modificato rispetto al testo precedente perché
consente l’applicazione delle disposizioni di ampliamento anche agli
edifici demoliti o in corso di demolizione, non richiedendo ph) Ia
condizione che Ia loro demolizione non sia ancora avvenuta alla data
di entrata in vigore della legge.
Ció significa, dunque, che I’art. 3 puô essere applicato anche a
costruzione di cui sia stata già eseguita Ia demolizione in base a titolo
abilitativo rilasciato prima deII’entrata in vigore della Iegge: ne
consegue che, coerentemente con le condizioni generali di
applicazione della legge, ai fini della sua applicazione rileva soltanto
che l’edificio fosse esistente prima delVentrata in vigore della legge.
Art. 3 bis Interventi nelle zone agricole.
1. Neile zone agricole gil interventi di cui ag/i arficoii 2 e 3 sofia
consentiti limitatamente ag/i edifici a desfinazione residenziaie e a quelli
funzionalmente destinati al/a conduzione del fonda agricoio.
2. Per gli edifici residenziali in zona agricoia lam pharnento, qualora
reafizzato sulfa prima casa di abitazione, è calcolato sulfa vo/umetria
massima assentibile al sensi del/a vigente normativa. Limitatamente ag/i
edifici corn posti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai so/i
fini del ca/cola del/am phamento, Ia vo/umetria massima assentibile è
riferita a ciascuna unità immobi/iare anziché allintero edificio, fermo
restando ii rispetto di quanta previsto dal/articolo 2, comma 4.
3. Lam pliamento di cui allarticolo 2 e leventuale ampliamento previsto
dallarticolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n.
1 iNorme per II governo del territorio e in materia di paesaggio e
successive modificazioni, possono essere rea/izzati recuperando ía
struttura agricolo-produttiva non piO funziona/e al/a canduzione del
fonda, ancorché separata dalledificio principa/e, a con Ia costruzione
di un corpo edi/izio separato, ai sensi dellarticolo 2, comma 2.
Art. 3 bis Comma 1
Con Ia norma in esame il legislatore ha voluto individuare gli interventi
consentiti nelle zone agricole al fine di dare risposta ad alcuni dubbi
sarti in sede di applicazione del piano casa. Infatti, Ia norma non
introduce nuove tipologie di interventi limitandosi ad elencare quelli
consentiti in relazione alla speciticità della zona; a dimostrazione di cib ii
-
13
comma 1 richiama gil interventi di ampliamento (art. 2) e quefli per
tavorire ii rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (art.3),
precisando che gil stessi si appiicano sia agli editici a destinazione
a quelli già esistenti funzbonalrrente destinati aHa
residenziaie sb
conduzbone del fonda agricoio.
Preme sottolineare che tali interventi sono ammissibili anche in assenza
del requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano aziendale di
cub ailarticolo 44, legge regionaie n. 11/2004.
in ogni caso, cosi come previsto dallarticolo 9, comma 1, letf. c), per gil
interventi sugli edifici ricadenti in zona agricoia devono essere rispettate
ie eventuaii norme contenute neile schede dintervento approvate ab
sensi della legislazione previgente in materia di edificabilità nelle zone
agricole deiiallora vigente legge regionale n. 24/85, con particolare
riferimento ai neiie quail sono indicati—i- gradi di intervento ammessi e oNe
i& destinazioni duso consentite.
Va altresl precisato che in caso di demoiizione e ricostruzione di edificio
esistente in aitra area di sedime, ai sensi deil’art. 3. Ia nuova
edificazione deve avvenire aII’interno del medesimo fondo agricolo,
doe di pertinenza territoriale deII’edificio esistente o a servizio del quale
quest’uitimo risulta costruito.
Art. 3 bis Comma 2
H comma 2 prevede che, neHipotesi di prima casa di abitazione,
iamphamento è caicoiato suia volumetria massima assentibbie ab sensi
della vigente normativa. Neliipotesi che iedificio sia composto da due
unità immobiibari, ii caicolo delia voiumetria per lamphamento è
assentibiie con riferimento a ciascuna di esse anziché allintero edificio.
in detto ultimo caso, a norma richiama ia disposbzbone del comma 4
deiiarticoio 2 in tai senso riferendosi, da un iato, aHobbhgo del rispetto
deile norme su condominio; dahaitro aila necessbtà di reahzzare I
intervento in maniera uniforme come disposto da taie uitima disposizione
rich iam at a
Per quanta riguarda larea su cui deve insistere lampramento, Si
richiama quanto già affermafo aHarficolo 2, comma 1, parfe tbnaie, per
quanta riguarda ii concetto di zona territoriale omogenea propria:
considerata Ia natura particolare della zona agricola, gil edifici in essa
esistenti possono essere ampliati soltanto all’interno di essa, mentre non
puô essa accogliere ampliamenti di edifici esistenti in aitre zone anche
se con finanti o vicine.
Va aitresi rammentato che, per prassi, ia norma in esame non riguarda
ie sottozone classifbcate E4 centri rurar dal vbgente piano regolatore
generaie comunale in quanta esse, pur essendo formaimente agrbcoie,
non presentano le caratteristiche tipiche deHe zone E.
Art. 3 bis Comma 3
Ai Sensi del comma 3, lamphamento di cub aHarticoio 2 e i’evenfuale
amphamento previsto daHarticoio 44, comma 5, delia iegge regionaie n.
11/2004 possono essere reaiizzati recuperando ia struttura agricoio
produttiva non plO funzionaie aHa conduzione del fonda, ancorché
separata daHedificio principaie, a con ia costruzione di un corpo edilizia
separato, ab sensi deilarticolo 2, comma 2.
La norma da uitimo citata dispone che ii corpo ediibzio separato possa
fondo di perfinenza deliedbfbcbo che ha
trovarsi sulia stesso otto
14
generato lampliamenfo senza escludere che tale edificazione possa
avvenire anche su territorio di altro Comune se Ia nuova edificazione è
prevista in funzione delIattività agronomica e a servizio di un’azienda
agricolci, in analogia con quanto previsto dalla legislazione precedente
in materia di edilizia nelle zone rurali.; su un otto confinante e su aitrG
misurablil in linea daria---e appartenga, gid alla data del 31 ottobre
2013, al medesimo proprietario ovvero sip di proprietà del coniuge o d-e-[
figlio.
A to) proposito, Si ritiene che, gualora lampliamento sip realizzato
mediante un corpo edilizio separato, guestultimo debba preferibilmente
trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza delledificio che ha qenerato
l±ampliamento e, ove ciO non sip possibile, ossa ricadere su altro otto.
Tale interpretazione risulta conforme aMa finalità di tutela della zona
agricola di cu[ a! titolo V della legge regionale n. 1.1/2004 e aIlarticG-lperaltro richiamato daNa norma in esame
44 in particolare
nnncidnrntn in nnmhinn7inn mn In finnIii Hnl nonfnnimentn --l
In
lILJ’).
1
-,-‘,4)
( ( )r
o c suoo perseguito do) piano cosa
rivitalizzazione e Ia valorizzazione del nptrimonio edilizio esistente.
a++ro\Ieno
.
Interventi per favorire Ia rimozione e lo smaltimento
Art. 3 ter
deII’amianto.
1. Per gil interventi sugil edifici esistenti che comportano /0 rimozione e lo
smaitirnento del/a copertura in cemento amianto, qualora do non sip
già obbligatorio per legge, è concesso un amphamenfo fino 0/ 10 per
cento del volume o della superficie, anche in deroga al parametri de//o
strumento urbanistico comunale.
Art. 3 ter Comma 1
In coerenza con a finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), è
previsto un ulteriore bonus del 1 0 per cento del volume o della superficie
qualora lintervento comporti Ia rimozione e lo smaltimento della
copertura in cemento amianto. Nellipotesi che Ia copertura in cemento
amianto, oggetto di rimozione e smaltimento, riguardi solo porte del
tetto, a misura premiale e calcolata con riferimento alla solo porte
delledificio effettivamente interessoto dallo suddetta copertura.
Ii bonus è previsto solo nellipotesi che si open sip. lo rimozione sio lo
smaltimento e che cia non sip già obbligotorio per legge. invero, come
si è già avuto modo di precisare, gli interventi edilizi realizzciti in
adempimento di un obbligo di legge non donno luogo a premiolifà.
-
Art. 3 quater Interventi su aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica
e idrogeologica
perico/osità
1. Per gil edifici ricadenti nelle aree dichiarate, ad a/ta
idra u/lea o idrogeologica è consentita /infegrale demolizione e Ia
successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea pro pria non
dichiarata di perico/osità idra u/lea o idrogeologica, anche in deroga ai
parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino
al 50 per cento del volume o del/a superficie.
ricostruzione
2. Limitatamente ag/i edifici a destinozione residenziale, IC
-
15
di cui al comma i è consent/ta anche in zona agricola, purché
caratterizzata do/la presenza di un edificato già consolidato e sempre
che larea non sia oggetto di specifiche norme di tutela do porte degli
strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano ledificazione.
3. La demo/izione del/editicio deve avvenire entro fre rnesi dal riiascio
del certificato di agibilità per gil edit/cl ricostruiti; in caso di mancata
demolizione trovano applicazione Ic disposizioni di cui aliarticolo 31 del
DPR n. 380/2001.
4. Ag/i edifici ricostruiti ai sensi del presente art/cola non si app/icano Ic
disposizioni di cui ag/i art/co/i 2, 3 e 4.
Art. 3 quater Comma 1
Ne! riformulare larticolo 1, ii legislatore ha annoverato tra Ic finalità della
legge in esame Ia promozione di interventi Nnalizzati ad incentivare Ia
demohzione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che
ricadono in aree dichiarate ad a/ta per/co/os/ta idra u//ca. A tat
proposito, con questo articolo ii legislatore prevede una misura premiale
di incremento fino a/ 50 per cento del volume o del/a superficie per lo
spostamento di volumi di edifici ricadenti in aree ad alto pericolositd
idraulica o idrogeologica ad altra zona territoriale omogenea propria
non pericolosa. Questa previsione è rafforzativa dellarticolo 9, comma
1, left. g) che prevede che in tali zone non siano possibili gli interventi
‘integrale;
essere
deve
demolizione
La
casa.
piano
del
caso di
in
conseguentemente non è possibile avvalersi del bonus
demolizioni parziali e ció in quanta Ia finalità della norma è quelia di
liberare le aree a rischio do abitazioni ed edifici produttivi mediante lo
spostamento degli stessi in zone sicure. Stante Ia finalità sottesa alla
norma, a ricostruzione puó avvenire anche in deroga ai parametr/ dello
strumento urbanistico comuna/e.
La ricostruzione, con formemente ai principi in materia di edilizia deve
avvenire nell’ambito territoriale del medesimo Comune, ma senza
vincoli o limiti di distanza dall’area di sedime del fabbricato dci demolire
ed in area acquisita daul’avente titolo anche in epoca successiva al 31
ottobre 2013.
Art. 3 quater Comma 2
II comma 2 consente, limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, che Ia ricostruzione avvenga anche in zona agricola. In tale
ipotesi area non deve perà essere oggetto di specifiche norme di tutela
che ne impediscano ledificazione e deve essere caratterizzata dalla
presenza di un edificalo già consolidato. Deve pertanto trattarsi di
unarea caratterizzata dalla presenza di preesistenze insediative e
relative opere di urbanizzazione; ció al fine di evitare consumo di suolo
libero do edificazioni e susceftibile di utilizzazione agricola in coerenza
con i principi di tutela della zona agricola e contestuale riduzione del
consumo di suolo.
Art. 3 quater Commi 3 e 4
II comma 3 dispone che Ia demolizione deIIedificio debba avvenire
entro un termine ben preciso, cioè entro tre mes/ dal rilascio del
certificato di ag/b/I/ta per gli edifici ricostruiti, decorso inutilmente 1
quote ledificio do demolire è assimilato ad un manufatto integralmente
abusivo do sanzionare ai sensi deilarticolo 31 DPR n. 380/01.
lnfine, i comma 4, prevede che H bonus non sb cumuiabile con Ic altre
16
premialità previste dalla legge; invero, esso stabilisce chiaramente che
agU ediNci ricostruiti non si appcano le disposizioni di cui ag/i orticoli 2, 3
e 4.
nterventi per favorire a riqualificazione degN insediamenti
Art, 4
turistici e ricettivi.
1. Fermo restando quanta consentito dagli art/coIl 1, 2 e 3 è pass/bile
amp//are f/no al 20 per cento le attrezzature a//a perto di cui a/ia/legato
S/4 lettera b) e lettera d) numer/ 1) e 2) della legge reg/onale 4
novembre 2002, n. 33 ‘Testo un/co delle /egg/ reg/onal/ in mater/a di
turismo, anche se ricadenti in area demon/ale.
2, Nell/pa tesi in cui gil insed/amenti turistici, rice tt/vi e ricreativi effettuino
investimenti neilambita degli interventi di cui al comma 1, /e concessioni
demon/a/i marittime si /ntendano prora gate per Ia durata mass/ma
prev/sta dalle vigenti normative nazionali e regiona/i.
Commi 1 e 2
La disposizione in esame è rimasta invariata rispetto alla prima stesura
della legge regionale; tuttavia, occorre evidenziare che Ia legge
regionale n. 33/2002 e stafa in porte abrogata per effefto della legge
regionale n. 11 del 2013, anche se, al momenta, il richiamato allegato
S/4 è stato mantenuto nella sua formulazione originaria.
Si ritiene pertanto di confermare le considerazioni già svolte in passato
con riferimento alle attrezzature allaperto descritte nel citato allegato
S/4: stabilimenti balneari con strutture fisse (left. b); campeggi (lett. d) n.
1); impianti sportivi e ricreativi (left. d) n. 2). Per tali strutture
lampliomento Nno al 20% è do intendersi riferito oNe indicate
attrezzature nel loro complesso, ovvero al/area legittimamente
occupata da esse; per quanta riguarda invece gli edifici ricompresi in
ta/i aree, si arplicano gli articoli 2 e 3 della legge piano cosa.
Va altresi rammentato che, secondo quanta previsfo dallorficolo 1,
comma 3, per gli interventi in aree demaniali o vincolate ad usa
pubblico e necessario lo speciNco assenso dellente tutore del vincolo.
Per quanta riguarda il comma 2, esso contiene un mero rinvio a/la
normativa nazionale e regionale in ordine a/la disciplina sulle
concessioni demaniali.
Interventi per favorire I’installazione di impianti solari e
Art. 5
fotovoltaici e di altri sistemi di captaziorie delle radiazioni solari
1. Non concorrono a formare cubatura sul/e abitazioni es/stenti al/a data
dl entrata In v/gore della presente legge:
a) / s/stem/ di captazione delle radiazioni so/an addossati a integrati negli
ed/f/cl, qua/i serre bioclimatiche, pareti ad accum u/a e muri co//ettori,
atti al/a sfruttamento pass/va del lenergia so/are, semprechè correlati
con ii ca/cola di pro getto deg/i imp/anti termomeccanici;
N le pens/line e le tettoie finai/zzate ailinstailazione di imp/anti so/an e
fotovo/ta/ci, cosi come def/niti daila normativa statale, di tipo integrato
o parz/a/mente integrato, con potenza non super/ore a 6 kWp.
2. Le strutture e gii imp/anti di cui ai comma 1 sono realizzabil/ anche in
zona agnicola e sono sottoposte a denunc/a di in/zio attività (0/A) in
-
17
deraga aile previsiani del regalamenti carnunali e deg/i strumenti
urbanistici e territariali fatta salvo quanta prevista dcl decreta leg/slat/va
22 gennala 2004, a. 42 “Cadice del beni culturali e del paesaggia. ci
sensi del/articala 10 della legge 6 lug/ia 2002, a. 137 e successive
m adificaziani.
3. La Giunta regionale, entra novanta giarni dat/a data di entrata in
vigare della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipalagiche e
dimensionali delle strutture e degli imp/anti di cui at comma 1.
Art. 5 Commi 1, 2 e 3
La legge regionale n. 32/2013 nan ha apportato modifiche al contenuto
dellarticolo in esame. In coerenza con Ia disposizione di cui alI’articolo
1, comma 1, lettera a), Ia norma è volta ad incentivare ii risparmio
energetico mediante I’insfal/azione, su edifici esisfenti destinati ad
abitazione, di impianti solari e fotovoltaici e di captazione delle
radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, qua/i serre
bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori. Ta/i interventi, che
non concorrono a formare cubatura, possono essere realizzati sia in zona
agricola che in tutte le altre zone territoriali, per espressa previsione del
comma 2, in deroga ai regolamenti locali e a/la pianificazione
urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.lgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici.
Per quanto concerne a definizione di”pensiline’ e ‘teftoie’ appare
opportuno rinviare all’articolo 20 del DM 6 agosto 2.010: ai sensi del
comma 3 del citato articolo a dizione di pensilina va riferita ‘a strutture
accessor/e paste a copertura di parcheggi a percorsi pedanali. Nan
rientrano
in questa f/polo gia spec/f/ca quelle strutture realizzate in amp/ spaz/
aperti”, mentre, ai sensi
del comma 4, Ia dizione di ‘tettoie’ è da intendersi riferita a strutture
paste a copertura di ambienti esterni agli edit id formate da spiaventi
che poggiana sul muro degli edit/cl stessi”. Ne consegue che, a/fine di
non concorrere a formare cubatura le tettoie devono essere realizzate in
aderenza a in appoggio alle abitazioni esistenti, menfre le pensiline
possono essere realizzate anche staccate dall’abitazione. Sulla
definizione tecnica degli impianti di cui al/a lettera a), si rinvia invece
alI’apposita disciplina adottata con provvedimento della Giunta
regionale n. 1781 in data 8 novembre 2011 avente ad oggetto
“Applicazione del comma 3 del/art. 5 della L.R. n. 14/2009 came
mod/f/cata ed integrate della L.R. 13/2011”.
Si evidenzia, infine, che non concorre a formare cubatura a superficie
coperta esclusivamente Ia parte di pensilina a tettoia necessaria al/a
produzione di 6 Kwp; eventuali parti eccedenti non ricadono ne/la
fattispecie di cui al comma 1, Iettera b).
Al comma 3 l’articolo rinvia a/la Giunta regionale di definire le
caratteristiche tipologiche e dimensionali degli interventi.
Si rammenta, infine, che, gli interventi previsti da questo articola non
sono soggetti al termine massimo di presentazione dellistanza del 10
maggio 2017, disposto per gli a/tn interventi della presente legge dallart.
9, comma 7.
18
Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento.
dispos/zioni della presente legge di carattere straordinario
i. Le
prevalgono sulle norme de/ regolamenti degli enti locali e sulle norme
tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrasianti con esse.
2. Gli interventi di cui ag/i articoli 2, 3 e 4 sono sotfoposfi a denuncia di
inizio a ti/v/là (Dl,A) ai sensi degli articoli 22, e seguenti del decreto del
Presidente della Repubb/ica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle
disposizioni leg/slative e regolamentari in mater/a ed/liz/a e successive
mod/fiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente dacumentazione:
a) attestazione del i/to/a di legittimazione;
b) asseverazione del pro fessionista abilitato che sottoscrive Ia DIA, con
Ia quale attesta Ia con form/là delle opere da realizzare agli strumenti
urban/si/cl e regolamenti ed/lizi v/genii e a quelli eventualmente
adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché
/0 sussistenza di tutte le condizioni cui Ia presente legge subordina Ia
realizzazione dellintervento;
pro geftuali richiesti dal regolamento edi/izio e do/la
c,) elaborati
strumento urban/st/co vigente;
d) parere dellautorità competente ai sensi dellart/colo 23, comma 4, del
Dpr n. 380/2.001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su
immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla pane seconda del Dpr n. 380/2001 qualora
ne ricorrano / presupposti;
sulla conform/là del pro getto alle norme di
f) autocertifIcaz/one
sic urezza e a queue ig/enico san/lane.
Art. 6 Commi 1, 2 e 3
La norma non ha subito modifiche rispetto aWe precedenti versioni e,
pertanto, si conterma quanta osservafo in passato. Cia premesso, al tine
di dare risposta ad alcune /ncertezze interpretative sorte in sede
applicativa, si ritiene comunque opportuno integrare tali osservazioni
con alcune precisazioni in ordine alla relazione tra le disposizioni del
‘piano casa” e a normativa contenuta negli strumenti urbanistici
comunali.
II comma 1 deHarticolo in esarne precisa che Ie disposizioni del piano
casa”, in quanta norme di carattere straordinario, prevalgono sulle
norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani
contrastanfi con esse,
In altri termini Ia legge prevale non su futte le disposizioni, bensi solo su
contenuti della legge medesima con
queue che contrastano con
l’ovvia e logica conseguenza che le norme dei regolamenfi e degli
strumenti urbanistici non in contrasto con Ia legge mentre, aII’evidenza,
le norme del regolamenfi e degli strumenfi urbanistici non incompatibili
con ii progetto di ampliamento continua no ad applicarsi.
La left ura dell’articolo va effettuafa anche con riferimento all’articolo 9
che dispone specifiche norme restrittive di tutela nellapplicazione del
piano casa.
A fal proposito vale Ia pena evidenziare l’obbligo del i4 rispetfo delle
norme contenufe nelle schede dinfervenfo relative ai singoli edifici,
ricadenti nella fattispecie di cui allarticolo 9, comma 1, lett, c), cosi
come le disposizioni relative alle tipologie costruttive laddove non siano
-
19
impeditive della realizzazione reaHzzare degli interventi previsti dalla
presente legge, od anche Ia disciphna relativa alle destinazioni duso
come richiamata dal cifato articolo 9, commi 2 e 2 bis.
Vanno altresi qaranfite le opere di urbanizzazione primaria, come ad
sempio qii spazi di sosfa o di parcheqgio, frç uando si fratti di
interventi realizzati sulla
comma 4, al cui commento Si rinvia. In questo senso, si rammenta che ía
legge subordina gli interventi del piano casa allesistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o
di superficie degli edifici esisfenti. Lelencazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria viene ripresa daIlart. 1 .6 del DPR
n. 380/2001 al fine di individuare ii contributo per ii rilascio del permesso
di costruire. La norma, fermo restando Ia permanenza in capo ai comuni
del potere di pianificazione del proprio territorio, è pertanto volta ad
evitare disparità di trattamento dei cittadini residenti in diversi comuni,
garantendo lapplicazione uniforme delle previsioni in essa contenute in
tutto ii territorio veneto.
Per quanto riguarda, in particolare, Ia dotazione di spazi di sosta di cui
alI’art. 41-sexies della L. 1150/1942, essa deve ritenersi dovuta
esciusivamente se lincremento volumetrico consentito permette Ia
realizzazione di una superficie utilizzabile a quel fine secondo ii
parametro previsto dall’arf. 2, comma 2, della L. 122/1989: in caso di
mancato raggiungimento di tale superficie utile o in caso di impossibile
realizzazione (centro storico, indisponibilità di area, ecc) il Comune puô
richiederne Ia corrispondente monetizzazione se prevista dallo strumento
urbanistico locale.
Si deve inoltre tenere presente che Ia deroga agli strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi vigenti, per sua natura, si applica solo qualora non
risulti possibile realizzare lintervento oggetto di richiesta nel rispetfo degli
strumenti e regolamenti suddetti.
In ordine al titolo abilitativo, si evidenzia che, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo in esame, larticolo 3, comma 3, prevede che gli
interventi di demolizione e ricostruzione che comportino una
ricomposizione planivolumetrica e una modifica sostanziale con Ia
ricostruzione del nuovo edificio su unarea di sedime compietamente
diversa, sono assentiti mediante rilascio del permesso di costruire.
Parimenti, larticolo 9, comma 2 ter subordina gli interventi finalizzati al
mutamento della destinazione duso con iI recupero dellintera
0
rigenerazione
alla
finalizzati
qualora
esistente
volumetria
al
riqualificazione delledificio purché dismesso o in via di dismissione,
rilascio del permesso di costruire.
Si precisa che, ai SenSi dellart. 22, comma 7, del DPR 380/2001, è
comunque fatta salva a facoltà delIinteressato di chiedere ii rilascio di
permesso di costruire per Ia realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 2, 3 e 4 per i quali larticolo in esame prevede Ia DIA. Non è
superfluo precisare che le disposizioni in esame trovano applicazione
anche per gli inferventi in zona agricola.
Al fine di garantire una corretta applicazione della norma, si evidenzia,
infine, che ci si puà avvalere della denuncia di inizio attività anche
nellipotesi di strumenti urbanistici attuafivi approvati.
20
Art. 7 Oneri e incentivi.
Ferma restando lapplicazione del/art/cob 17 del DPR n. 380/200 1, per
gli in fervent! di cui ag/i articol! 2, 3, 3 ter e 3 quater, if contribufo di
costruzione è ridofto del 60 per cento nellipotesi di edificio 0 unifà
immobiliori destinati a pr/ma abitazione del proprietario o dellavente
f/fob; negli stessi Casi, per le famiglie COfl un numero di fig!! par! o
super/ore a tre, ii Contributo afferente a! permesso di Costruire non è
do vu to.
1 b/s. In deroga a! comma 1, per gli interventi di Cu! ag/i art/Co/i 2 e 3, 3
ter e 3 quater Che uti/izzano font! di energia rinnovabile COfl una
potenza non infer/ore a 3 kW, il Contributo di Costruzione:
non è dovuto per gli ed/f/C! destinafi a prima abitazione del
pro prietario a avente f/fob;
puà essere i/do tto do! comune ne//a m!sura del 50 per cento per gli
ed/f/C! ad/b/ti ad uso diverso do pueblo di Cu! al/a lettera a).
1 ter. Le riduzioni di Cu! ! Commi be! b/s si intendono rif er/fe:
a) neb caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter a! volume o a/la superficie
amp//at!;
b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e al/a
nuova superficie comprensivi dellincremento.
2 / comuni possono stab/lire ulteriori incentivi di carattere economico in
caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioediliz/a o che
pie vedano /1 ricorso alle energie rinnovabili.
2 b/s. Per usufruire delle agevolazioni di Cu! a! commi 1 e 7 b/s. letfera a),
lobb/igo a stab/lire e a mantenere Ia residenza di Cu! al/articolo 1 bis,
comma 1, bettera a) non puS essere infer/ore ai quarantadue mes!
successivi a! ri/asc/o del certificato di agibi//tà. Qualora si contravvenga
a tale obbligo /1 comune, a f/fob di penale, richiede II versamento
dellintero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per
/ comuni turistici Ia suddetta maggiorazione è par! al 200 per cento.
Art. 7 Comma 1, 1 bis e 1 ter
H comma 1 dispone che per gli interventi previsti agli articoli 2, 3, 3 ter e
3 quater aventi ad oggetto esclusivamente Ia prima casa di abitazione,
ii contributo del costa di costruzione di cui aIl’art. 16 DPR 380/2001 è
ridotto del 60 per cento. Parimenti ii contributo afterente ai permesso di
costruire non è dovuto nellipotesi di famiglie con un numero di tigli pan
o superiore a tie. F evidente che per usufruire di tale agevolazione i figli
del soggetto richiedente devono risiedere nella dimora abifuale del
nucleo familiare di appartenenza.
Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater
vengano realizzati medianfe limpiego di fonti di energia rinnovabile,
con potenza non inferiore a 3 KW, ii confribufo non è dovuto se trattasi
di prima casa mentre puS essere ridotto nella misura del 50 per cento,
dal Comune, nel C05O si tratti di edifici ad uso diverso dalla prima casa.
Ovviamente, le riduzioni previste dal cornmi in esarne vanno applicate a
tutti gil interventi riconducibili agli artt. 2 e 3 delIa Iegge, corn presi quelli
da realizzarsi in zona agricola ai sensi deII’art, 3 bis, benché non
espressamente richiarnato,
Art. 7 Commi 2 e 2 bis
-
.
21
Oltre agli incentivi previsti dai commi 1 e 1 bis, Comuni possono stabilire
ulteriori forme di incentivazione economica coliegate al sostegno delle
tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti
delle competenze loro assegnale. Trattandosi di misure di carattere
economico sono ovviamente esciusi, do tali forme di incentivazione,
ulteriori bonus editicatori.
Al fine di evitare elusioni della norma, il legislatore ha introdotto il
comma 2 bis ai sensi del quale per usufruire delle agevolazioni, I’obbligo
a stabilire e mantenere ía residenza non puà essere inferiore ai
quarantadue mesi, pena ii versamento del contributo di costruzione che
si sarebbe dovuto corrispondere in ragione del tipo di intervento
eseguito maggiorato del 50% ovvero del 200% se l’intervento è realizzato
in un comune turistico.
Si rammenta infine che le disposizioni in esame trovano applicazione
anche per gli interventi in zona agricola.
Art. 8 Elenchi e monitoraggio,
1. / comun/, a fini conoscifivi, isfifuiscono e aggiornano /‘e/enco degl/
interventi autorizzati ai sensi delia presenfe legge.
ii
2. Le/enco di cui a? comma 1 indice, per ciascun tipo di intervenfo,
Ia
autorizzati,
vo/ume a Ia superficie di amp/iamento o di incremento
iocalizzazione e se si trafta di prima casa di abitazione.
.s. / volumi e /e superfici di ampiiamento o di incremenfo autorizzati ai
sensi de/ta presenfe legge sono inseriti net quadro conoscitivo di cui
al/’articolo IC delia legge regionale 2.3 aprile 2004, n. l/e successive
ma difIc cizio ni.
Commi 1,2e3
La egge regionale n. 32/2013 ha completamente riscritto ía norma che,
tuttavia, come nella versione precedente non presenta particolari
problematiche applicative.
Dopo aver ribadito a necessiià che i comuni istituiscano ed aggiornino
l’elenco degli interventi autorizzati, 1 Legislatore individua le informazioni
che devono essere indicate neli’anzidetto elenco e cioè: volume o
superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, localizzazione e
precisazione se l’intervento riguardi Ia prima casa di abitazione. Rispetto
alla precedente versione, tra gli elementi qualificanti gIl interventi ai fini
della redazione dellelenco compare anche ía localizzazione, intesa
quale indicazione della zona territoriale omogenea in cui ricade II lotto
dove insiste l’edificio da cui genera lampliamento o incremento.
La novità piO rilevante riguarda II comma 3 che, tugando alcuni dubbi
sorti nella prassi, dispone che I volumi e le superfici di ampliamento 0 di
incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nd
quadra conoscitivo di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 11/2004.
/ comuni dovranno pertanto costantemente aggiornare ii proprio
agli
relativi
dati
i
con
territoriale
intormativo
sistema
ampliamenti/incrementi autorizzati indicando lo specitico riterimento
normativo. Tall dati costituiscono patrimonio intormativo indispensabile
per ía formazione del quadro conoscifivo di cui allart. 10 della legge
regionale n. 11/2004 e rappresentano elementi di conoscenza utili per
moniforare e valutare l’efticacia delia legge.
-
22
Art. 9 Ambito di applicazione.
1. Gil interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 qua/er e 4 non trovano
applicazione per gil ed/f/cl:
a) ricadenti al/interno del centri storici al sensi del/art/cob 2 del decreto
minister/ale 2 aprile 1968, n. 1444 “dm111 /nderogabili di dens/ta ed/liz/a, di
aitezza, di d/stanza fra / fabbr/cati e rapporti mass/mi tra spazi destinati
ag/i insediamenti residenzia/i e produttivi e spazi pubb/ici a riservati a//e
aft/vita co/lettive, al verde pubbhco o a parcheggi da osservare ai f/ni
del/a formazione del nuovi strumenti urbanistici a del/a revisione di quefli
esistenti, ai sensi de/i’artico/a 17 delia legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo
che per gil ed/f/cl che risuitino privi di grado di protezione, ovvera con
grado di pratezione di dema/izione e ricostruzione, di ristrutturazione a
sostituzione ed/liz/a, di ricomposizione volumetrica a urban/st/ca, anche
se sag getti a piano urban/st/co attuativo. Restano fermi i limitI mass/mi
previsti dail’art/cobo 8, prima comma, n. 1), de/ decreto minister/ale n.
1444 del 1968 e successive modificazioni;
b) vincolati al sensi del/a patte seconda del decreto leg/s/at/va 22
gennaio 2004, n. 42 ‘Cod/ce del beni cu/turali e de/ paesaggio, al sensi
2002, n. 137” e successive
de//’artico/o 10 del/a legge 6 lug/b
modificazioni;
c) oggetto di spec/fiche norme di tutela da parte degli strumenti
urban/st/cl e territoriaii che non consentono gil interventi ed//izi previsti
da/ medesimi art/coil 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;
d) ricadenti neiie aree di med/f/cab/u/a asso/uta di cu/ ali’artico/o 33 delIa
legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in mater/a di controllo dell’attività
urban/s tico-ediuzia, sanzion/, recupero e sanatoria deile opere edi//zie’, 0
di queue dich/arate inedificabii/ per sen tenza o provved/mento
amministrativo;
e) anche parz/aimente abusivi;
avent/ dest/nazione commerciale qualora siano vo/ti ad ebudere a
dero gore ie disposiz/oni regional/in mater/a di commercia;
ricadenti in aree dichiarate ad al/a pericoiosità idra u//ca e ne/fe qua/i
non è consent/ta /‘edificazione ai sensi del decreto feg/slativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in mater/a ambientaie” e successive modificazioni,
fatte salve le disposiz/on/ di cub a//art/cob 3 qua ter.
2. Con gil interventi previsti dag/i art/co/i 2, 3 e 4 puó essere modificata
Ia dest/nazione d’uso degli ed/f/cl, purché Ia nuova destinazione s/a
consentita do/ia discipi/na ed/liz/a di zona e salvo quanto prey/sb dal
comma 2 b/s.
2 b/s. Per gh ed/f/cl d/smessi o in v/a di dismiss/one, situati in zone
tern/or/all omogenee diverse dab/a zona agricola, è consent/to //
mutamento della destinazione duso con II recupero deb/’intera
volume fr/a esistente, quaiora l’intervento sia final/zzato aila nigenerazione
o niquai/ficazione del/ed/f/cia, fermo restando che Ia nuova destinaziane
deve essere consent/ta dab/a disciplina edi//zia di zona. Sona fat/i sabvi
eventuali accordi a canvenz/oni precedentemente sottascnitti.
2 ter. Gil interventi prey/s/i da/ comma 2 bis sono assent/ti, in deraga
al/art/cob 6, med/ante riiascia del permesso di castruire.
3. omissis
23
4. GIl interventi di cui ag/i art/co/i 2, 3, 3 ter, 3 qua ter e 4 sono
subord/nati aiIesistenza delie opere di urbanizzazione pr/mar/a ovvero al
loro ode guamento in rag/one del maggiore car/co urban/st/co connesso
a? previsto aumento di volume o di superficie degii ed/f/cl esistenti, ad
esclusione degli interventi realizzati sulia prima casa di abitazione.
5. amiss/s
abilitativo per gil amphamenti di
6. Listanza intesci ad at tenere ) f/fob
cui al/art/cola 2 r/guarda anche / fabbricat/ ii cu/ pro getto a rich/esta del
f/tab ab/iltativo ed/liz/a siano stati presentati a! comune entro ii 31
ottobre 2013.
7. Le /stanze per gIl intervenfi di cui ag/i art/co/i 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4
devono essere presentate entro ii 10 magglo 2017.
8. Sono fatte salve le disposizioni in mater/a di distanze prey/ste do/ia
norma f/va statole vigente.
8 b/s. Al fine di consent/re /1 riordino e Ia r/generazione del tessuto edil/zio
urbana g/à consa/idato ed in coerenza con bob/ettivo pr/ontario di
ridurre o annul/are II consumo di suobo, anche med/ante Ia creazione di
nuovi spazi I/ben, in ottuaz/one del/art/cob 2 b/s del DPR n.380/2001 gil
ampl/ament/ e le nicostruzioni di ed/f/cl esistenti s/tuat/ neile zone
terr/tor/aI/ omogenee di f/pa B e C, reai/zzat/ a/ sens/ della presente
legge, sono consent/ti anche in deroga able disposizioni in mater/a di
altezze prey/ste dal decreto minister/ale n. 1444 del 1968 e successive
mod/ficozioni, s/no ad un mass/mo del 40 per cento delloltezza
del/ed/f/do es/stente.
9. E comunque ammesso, anche negli ed/f/cl ricadenti ne/ centr/ storic/
di cul al/art/cob 2 del decreto m/n/steriale n. 1444 del 1968 non
sottoposti a! v/ncolo di cui a! comma 1, lettera b), laurnento delia
superf/c/e utile di pavimento allinterno del volume autor/zzato, nd
rispetto del parametri ig/enico-sanitari previst/ do/ia normativa vigenfe.
Art. 9 Comma 1
1 comma 1 disciplina i imiti applicativi della legge regionale sul piano
casa con specitico riterimento agli articoH 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4,
rispetto ad alcune aree a edifici. In particolare:
lettera a): tale norma esclude dallambito di applicazione gli edifici
•
situati nei centri stand ad eccezione degli edifici privi di grado di
protezione, a con grado di protezione che consenta demolizione e
ricostruzione, ristruffurazione a sostituzione edilizia, ricomposizione
volumetrica a urbanistica
Per grado di protezione deve intendersi sia quello disposto a seguito di
normativa statale a regionale che quello disposto dog/i strumenti
urbanistici vigenti.
In relazione al concetto di centro stonico, sono considerati tali queHe
porzioni di ternitorio che nisuitino propriamente classificate ‘centro
stonico” a ito A dagli atti di pianificazione comunale. II legislatore ha
abrogato Ia previsione che riservava ai comuni Ia facoità di deliberare
con qua/i modalitd consentire detti interventi e pertanto non trovano
applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione del
precedente piano casa.
Al/a stato attuale, Ia realizzazione degli interventi di cui ag/i articoli 2, 3,
3 ten, 3 quater e 4 è possibile in tutte le zone del centro stonico per tutti
gli editici ivi localizzati e privi di grado di protezione o con grado di
24
protezione che consenta demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o
sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica’ con ii solo
obbligo del rispetto dellarticolo 8, primo comma, n. 1). del DM
1444/1968.
Lettera b): lesclusione contempiata da tale lettera concerne gli
edifici assoggettati a vincolo monumentale. Va precisato che
lesclusione non riguarda I beni paesaggistici di cui alla terza parte del
D.Lgs 42/2004, per i quali comunque occorre acquisire a necessaria
autorizzazione paesaggistica.
Lettera c): con detta lettera si escludono dallambito applicativo
•
del comma 1 gli editici oggetto di specitiche norme di tufela derivanti
do strumenti urbanistici e territoriali, gid approvati od anche solo
adottati, sempre che lintervento da realizzare sulledifico tutelato sia
incompatibile con le previsioni del piano casa. Sono annoverate fra le
specifiche norme di tutela anche i ed. gradi di protezione’ imposti dagli
strumenti di pianificazione sugli editici di pregio architettonico o di
testimonjale, le disposizioni relative alle tipologie
valore storico
costruttive, Ia disciplina relativa alle destinazioni duso nonché le norme
puntuali contenute nelle schede dintervento relative ai singoli edifici.
Per tale ultima fattispecie, si evidenzia che ove Ia scheda limiti gli
interventi alla semplice ristrutturazione senza ampliamento, gli articoli 2,
3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione.
Si sottolinea che non limita né impedisce I’applicazione della legge Ia
inclusione deII’edificio aII’interno deII’ambito di un piano
sola
urbanistico attuativo (per esempio Piano Particolareggiato o Piano di
Recupero) in assenza di specifico grado di pro tezione, o Ia previsione
dello strumento urbanistico comunale che subordina ogni intervento
suII’edificio alla preventiva approvazione di PUA.
• Lettera d): esclude dallapplicazione della legge le taftispecie
elencate allart. 33 legge n. 47/1985. Sono altresi esclusi gli edifici
ricadenti in aree dichiarate inediticabih in forza di sentenza 0
provvedimento amministrativo. Sono altresI esclusi gli interventi su
costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DMJ
arDrile 1968, n. 1404 e in queue di rispetto al nastro stradale e di cui al
D.Lqs. 30 aorile 1992 n. 285.
• Lettera e): in tale fattispecie, ii legislatore è intervenuto abrogando,
rispetto alla precedente tormulazione del piano casa, le parole soggetti
oIIobb/igo di demolizione. Pertanto, nella disposizione attuale,
abusivi
parzialmente
anche
edifici
riguarda
lesclusione
indipendentemente dal fatto che si tratti di abuso assoggettabile in
concreto alla sanzione demolitoria ovvero si tratti di abuso che
concretamente non possa essere demolito per Ia circostanza che
lintervento provocherebbe un pregiudizio statico alla parte non
abusiva.
Coerentemente con quanto esplicitato in passato, possono beneficiare
delle disposizioni della legge regionale n. 14/2009 gui edifici interessati
via
già sanati a seguito di abusi sanzionabili esclusivamente in
pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione contenute nel Titolo IV,
capo Il, del DPR n. 380/2001, sempreché la sanzione sia stata pagata
prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo del piano
casa.
-
25
Allo stesso modo, poichè Ia norma ha ii fine di impedire sanatorie
implicite, possono essere sanate le opere eseguite in eventuale
difformità dal titolo edilizio rilasciato in precedenza in applicazione
della medesima L.R, 14/2009.
Lettera f): cosl come per ii passafo, a norma ha 0 scopo di esciudere
dal benetici di egge gil edifici commerciali qualora gil intervenfi ‘siano
voifi ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di
cam mercio”.
Lettera g): dispone lesciusione degil edifici situati in aree dichiarate
ad alta pericolosità idrauLca al sensi del D.Lgs 152/2006 (Codice
dellAmbienfe). H rinvjo a tale festo normativo va riferito al rischio
idrogeoiogico atteso che Ii rischio idraulico e geologico rientrano neila
plO ampia definizione di difesa del suoio’ fornita dai Codice. E quindi
imphcito che siano esciuse dallapplicazione defla legge regionaie gil
edifici ricadenti in aree che presentino aspetti di pericolosifà sia
idraulica che geoiogica e per ie quail a relativa pianificazione preveda
i’inedificabihtà. Per gil edifici ricadenti in dette aree è stato approvato
larticolo 3 quater che, invece, incentiva io spostamento di detti edifici
in aree non a rischio.
Va infine ricordato che le esciusioni di cul al comma 1 trovano
apphcazione anche qualora gil edifici siano ubicati in zona agricola.
Art. 9 Commi 2, 2 bis e 2 ter
Ii comma 2 consente, per gil interventi di cul ag[ articofl 2, 3 e 4, Il
cambio di destinazione duso degli edifici a condizione che lo strumento
a nuova destinazione richiesta
urbanistico comunale ammetta
dallinteressato. Noveflata invece Ia disposizione del comma 2 bis ii
quale consente ii mutamento deHa destinazione d’uso con ii recupero
deilintera volumetria esistente per gU edifici dismessi o in via di
dismissione sifuati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona
agricola. qualora lintervento sia finalizzato aHa rigenerazione 0
riquaflficazione delledificlo. Lintervento del comma 2 bis è ammesso
purché Ia nuova destinazione sia consentifa dalla disciplina edilizia di
zona.
In ogni caso, vengono fatti saivi gil accordi o Ie convenzioni gid
conclusi, aHa data di entrata in vigore delia legge regionale, tra privati e
pubbliche amministrazioni, ove detti accordi a convenzioni abbiano
concesso agli interessati incrementi volumetrici a condizioni diverse
rispefto a queue contenute nel ‘piano casa.
Per quanta riguarda, infine, Ii comma 2 ter, Ia norma dispone che gh
interventi disciplinati dal comma 2 bis sono assenfiti mediante rilascio del
permesso di costruire, quindi in deroga allarticolo 6, al cul commento,
per brevità, si rinvia.
Art. 9 Comma 3
Omissis
Art. 9 Comma 4
II comma 4 subordina gIl interventi di cul agh articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater
e 4 ali’esistenza e alladeguafezza delie opere di urbanizzazione
primaria, eccezion fatta er gil interventi che riguardino Ia prima casa di
abitazione relativamente al quail Ia condizione non opera. L’evenfuale
carenza delle opere di urbanizzazione, in questi termini, è superabile solo
con i’adeguamento delle stesse nel modi consentiti dalla legge.
26
In ordine agli interventi di urbanizzazione primaria, si rinvia a quefli
indicati aH’art. 1 6, comma 7, del DPR n. 380/2001 tra cui si annoverano
gli spazi di sosta o di parcheggio.
Art. 9 Comma 5
Omissis
Art. 9 Comma 6
II comma 6 precisa che l’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per
gli ampliamenti di cui allarticola 2 riguarda anche i fabbricati ii cui
progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al
comune entro ii 31 ottobre 2013, derogando in tal modo espressamente
al principio di cui all’articolo 2 che chiede il requisito dellesistenza
delledifico a tale data. Si ritiene che possano Possono beneficiare di tali
disposizioni, anche i fabbricati H cui progetto sia previsto all’interno di un
PUA approvato e convenzionato presentato entro ii 31 ottobre 2013 con
le caratteristiche già indicate nelle note aII’art. 2, comma 1.
Art. 9 Comma 7
Con ii successivo comma 7, 1 legislatore indica nel 10 maggio 2017 ii
termine ultimo per Ia presentazione deile istanze, riconfermando il
carattere eccezionale e temporaneo della normativa in esame.
Art. 9 Comma 8 e 8 bis
II comma 8 to salve le disposizioni statali sulle distanze, mentre il comma
8 bis, nel dare attuazione all’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001, consente,
anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal
decreto ministeriale n. 1444 del 1968, gli ampliamenti e le ricosiruzioni di
edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, sino
ad un massimo del 40 per cento dellalfezza dell’edificio esistenfe. Si
evidenzia che Ia disposizione ha carattere straordinario e, considerata Ia
sua collocazione nellambito dell’articolo 9, condivide con le altre
disposizioni in esso contenute 1 limite temporale di applicabilità del 10
maggio 2017.
Art. 9 Comma 9
Con questulfimo comma il legislatore ha disciplinato laumento della
superficie utile di pavimento all’interno dei volumi autorizzati, ossia
lincremento della superficie utile senza incremento del volume
urbanistico né della superticie coperta, purché siano rispettati i
parametri igienico-sanitari di legge. Si ammette cosi, in deroga ad
eventuali previsioni ostative o limitative dei piani o regolamenti locali, Ia
realizzazione di interventi che, pur non comporfando variazioni di
volume e/o superficie coperta, consentono laumento delle superfici utili
come ad esempio Ia costruzione di soppalchi interni o una diversa
articolazione degli spazi, tatto salvo iI versamento del contribufo di
costruzione e Ia verifica/adeguamento delle dotazioni di aree a servizi,
qualora dovuti. In ogni caso va ricordato che sono soffratfi dalie
previsioni di questo comma gli edifici oggetto di tutela ai sensi del
comma 1, lettera b).
Art. 10 Ristrutturazione edilizia.
1. Nelle more dellapprovazione del/a nuova disc/p//na regionale
alle
relative
autorizzative
procedure
f/ni delle
ai
su/ledilizia,
di
nt/
ristrutturazioni edilizie of sensi del DPR n, 380/2001: a) p/i /nterve
-
27
ristrutturazione edilizia di cui aliarticolo 3, comma 7, lettera d), del DPR
n. 380/2001, anche al fine di consent/re lutilizzo di nuove tecniche
costruttive, possono essere realizzati con lintegrale demolizione delle
strutture murarie preesistenti, purché Ia nuova costruzione 510 realizzata
con ii medesimo volume o con un volume infer/ore; b) gil interventi di
ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui a//art/cob 10, comma 1,
lettero c), del DPR n. 380/2001, quabora realizzati med/ante integrale
demolizione e ricostruzione delledific/o esistente, per Ia porte in cui
man ten gono I volumi esistenti sono considerati, a! fin! debie prescrizioni in
mater/a di /ndici di edificabi/ità e di ogni ulteriore parametro di carattere
quantitativo, ristrutturazione edilizia, al sensi deliorticobo 3, comma I,
lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è
considerata nuova costruzione Ia solo parte relativa al/am pliamento
che rimane soggetta able normative prey/ste per tale fattispecie.
b b/s) negi/ interventi di ristrutturazione ed/liz/a Ia ricostruzione a seguifo
del/a demolizione puà avvenire anche su area di sedime parzialmente
diversa, purché ció non comport! una modifica sostanziale della
localizzazione delledificio nellambito del Jo Ito di pert/nenza. In caso di
interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e ne/be zone
vincolote come inedificabili dagli strumenti urbanistici genera/i, Ia
ricostruzione è consentifa anche in area ad/acente, purché al di fuori
della fascia di r/spetto a dellarea inedificabile.
II legislatore è intervenuto suila norma in esame riguardante a
ristrutturazione edHizia a seguito deHe recenti modifiche apportate al/a
disciplina di tale intervento edilizio neflordinamento statale ad opera
del c.d. decreto del fare, cioè a legge 9 agosfo 2013 n. 98 di
conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n,
69Disposizioni urgenti per ii rilancio del/economia.
La lettera a) precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 possono essere
realizzati con lintegrale demolizione delle strutture murarie preesistenti,
purché Ia nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume a
con un volume inferiore. La disposizione ha soppresso quindi lulteriore
condizione contenuta nella formulazione precedente che richiedeva
che a ricostruzione avvenisse allinterno della sagoma del fabbricato
precedente.
Rientrano nella categoria di cui al/a lettera a) gli infervenfi spesso
indispensabili per consentire lutilizzo di nuove tecniche costruttive, ad
esempio per realizzare strufture antisismiche a per adeguare le
fondazioni di vecchi edifici.
La ettera b) stabilisce che lintervento che mantiene i volumi esistenti
per quanto attiene alle
delledificio preesistente e assoggettato
prescrizioni in materia di indici di edificabiiità ed agli u/tenon parametni
a/la stessa disciplina della ristrutturazione
di carattere quantitativo
edilizia; mentre, laddove lintervento costituisce ampliamento, è
assoggettafo sempre niguardo agli indici ed ai parametri quantitativi
sopra detti al/a discip/ina propnia della nuova costruzione La porte di
edificio demo/ito e nicostruita con Ia stesso volume, manfiene una
condizione(per esempio, a possibilità di mantenere Ic distanze
preesisfenti) propnia del fabbnicato nella sua conformazione originaria
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28
mentre ampliamento viene assoggettato alle eventuali plO restrittive
disposizioni pianificatone vigenti. Anche in tale disposizione è stafo
eliminato ogni riferimento aila sagoma in coerenza con le modifiche
apportate a livello di normativa statale. Per quanto riguarda ii caso di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive
modificazioni, si applica ovviamente a previsione di cui all’articolo 3.
comma d) del DPR n. 380/2001 che dispone che per detti immobili gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione ediizia
soltanto ove sia rispettata a medesima sagoma del’edificio preesistente
lnfine, con a lettera b-bis), ii legislatore ha introdotto una nuova
previsione consentendo che negli interventi di ristrutturazione, Ia
ricostruzione a seguito della demolizione, possa ayveni.re anche su area
di sedime parzialmente diversa a condizione che cia non comporti una
modifica sostanziae della ocalizzazione delledificio nellambito del lotto
di pertinenza. In caso di intervenli ubicati nelle zone di protezione delle
strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti
urbanistici generali, a ricostruzione a consentita anche in area
adiacente, purché a di fuori della tascia di rispetto o dellarea
in e di tic a bile.
Art, 11 Interventi a favore dei soggetti disabili.
/egge funzionali
1. La realizzazione degli interventi di cui al/a presente
al/a fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti
invalidi dal/a corn petente commissione, ai sensi de/iartico/o 4 delia
Legge-quadro per lassistenza,
/egge 5 febbraio 1992, n. 104
lintegrazione sociale e I diritti delie persone handicappate. dà diritto
a/la riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in
relazione allintervento, in misura del 100 per cento, sulla base del criteri
definiti dalla Giunta regionale al sensi deliarticolo 10, comma 2, della
legge regionale 12. /ug/ia 2007, n. 16 Disposizioni genera/i in materia di
eliminazione de/le barriere architettoniche
-
Larticolo 11 è dedicato agli interventi di ampliamento connessi con
necessità legate ala presenza di situazioni di disabilita e non ha subito
modifiche da parte della legge regionale n. 32/2013. Ai sensi di tale
articolo ove a realizzazione degli interventi ammessi siano funzionali ala
truibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi in
base allarticolo 4 della legge 104/1992, per detti interventi è prevista Ia
riduzione del 10 per cento del costo di costruzione sula base del criteri
detiniti dalla Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 10, comma
2, della egge regionale n. 1 6/2007.
Jnterventi finalizzati a garantire Ia fruibilità degli edifici
Art. 11 bis
mediante I’eliminazione di barriere architettoniche.
3 sono
1. Le percentua/i di cui all articolo 2, comma 1 e a/l’articola
elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gil interventi do chiunque
rea/izzati e finalizzati a/la eliminazione delle barriere architettoniche di
cui ailarticalo 7, comma 1 lettere a), b) e c) delia legge regionale 12
-
29
luglio 2007, n. 16.
La Giunta regionale, per /e final/ta di cui at comma 1, sentita Ia
competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni
do/la richiesta trascorsi i quail si prescinde do! parere, integra le
prescrizioni tecniche atte a garantire Ia fruizione degli edifici residenzia/i
privafi. degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati
aperti al pubblico, approvote 01 sensi dellarticolo 6 della Iegge
prevedendo Ia graduazione del/a
regionale 12 lug/ia 2007, n. 16
volume trio assentib/le in ampl/amento in funzione del livel/o di fruibilità
garantito dall’intervento.
Art. 11 bis Commi 1 e 2
H legislatore con larticolo in esame ha introdotto ulteriori incentivazioni
volte a favorire gli interventi per leliminazione delle barriere
architettoniche; ii nuovo articolo ampia a possibilità di incrernentare ii
volume di ampliamento qualora si debba intervenire per eliminare le
barriere architettoniche. II comma 2 dispone che a Giunta regionale
adotti un provvedimento prevedendo /a graduazione della volumetria
assent/bile in ampliamento in funz/one del live/b di fruibil/tà gorantito
do//in tervento”.
Per completezza, si richiama altresI ii comma 2 dell’articolo 12, legge
regionale 32/2013, anch’essa norma di favore, che recita: “gli ascensori
esterni e / sistemi di sollevamento realizzati at fine di migliorare
l’accessib//ità agli edifIci sono do considerarsi volumi tecnici, esclusi
pertanto dal ca/cob del volume a del/a superficie e soggetti alle norme
del codice c/vile in materia di distanze”.
2.
,
Art. 13 Efficientamento energetico del nuovi edifici (legge regionale 29
novembre 2013, n. 32)
1. Al fine di favor/re /‘efficientamento energet/co, qualora Ia prestazione
energetico del/ed/f/cia, cosi come def/nito dal decreto leg/slat/va n. 192
del 2005 e successive modificazioni e do! decreto de/ presidente del/a
repubblica n. 59 del 2009, s/a corr/spondente al/a classe A, /1 costa di
costruzione è ridotto del:
a) 50 per cento per Ia realizzazione di nuovi edifici residenzia/i;
ad usa diverso.
b) 25 per cento per Ia rea/izzazione di nuovi edifIci ad/b/ti
Ia rea/izzazione
per
2. L’esenzione di cui a! comma 1 riguorda le istanze
di nuovi edifici presentate entro 1110 magglo 2017,
Art. 13 Commi 1 e 2
II Iegislatore ha ritenuto di non inserire larticolo in esame allinterno del
“piano casa” in quanta Ic stesso non prevede interventi edilizi assimilabili
a quelli individuati dagli articoli precedenti. Scopo di tale norma, infatti,
è quello di favorire lefticientamenfo energetico del patrimonio edilizio di
nuova costruzione riducendo Il costa di costruzione del 50 per cento se Si
tratta di nuovi edifici residenziali e del 25 per cento se si tratta di edifici
adibiti ad usc diverso. II beneficio riconosciuto riguarda solo ii costa di
costruzione e non anche gli oneri di urbanizzazione di cui aHart. 16 del
DPR n. 380/2001 per i quali, dunque. non sono previste riduzioni.
Infine, ai fini della riduzione del costo di costruzione, ii comma 2 richiama
il medesimo limite temporale imposto dal legislatore per Ia
presentazione delle istanze per Ia realizzazione degli interventi di cui agli
-
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articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 delIa legge regionale n. 14/2009. Dunque,
per poter beneficiare delle esenzioni offerte dallarticolo in commento è
necessarlo che le istanze per Ia realizzazione del nuovi edifici siano
presentate entro ii 10 maggio 2017.
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