indirizzi operativi

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indirizzi operativi
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDILIZIO
- INDIRIZZI OPERATIVI Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla
Legge regionale 8 luglio 2011 n. 13.
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INDIRIZZI OPERATIVI
LIMITI, MODALITA’ E CRITERI INTERPRETATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
VENETO 8 LUGLIO 2009, N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011, N.
13, DENOMINATA “PIANO CASA”NEL TERRITORIO COMUNALE DI MIRANO
PREMESSA DI CARATTERE GENERALE
La presente norma tecnica si applica a tutti gli immobili presenti sul territorio comunale, ad eccezione di
quelli ubicati in centro storico, normati dall’art. 9 del presente documento.
Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge regionale Veneto 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla legge
regionale 8 luglio 2011, n. 13 vengono definiti i seguenti chiarimenti e criteri interpretativi, nonché i limiti e le
modalità applicative ulteriori rispetto a quelli di cui alla citata legge regionale. Con riferimento alle particolari
vocazioni e complessità del territorio di Mirano, così come riconosciute nei documenti del vigente sistema
della pianificazione, si escludono dall’applicazione della L.R. 14/2009 gli immobili ricadenti in determinate
zone territoriali, ovvero sottoporre la stessa a specifiche ulteriori modalità applicative.
La legge regionale 13/2011 prevede una proroga di oltre 24 mesi dell’applicazione del piano casa regionale
(fino al 30 novembre 2013) e introduce alcune modifiche utili a renderla più incisiva ed efficace nel rispetto
della normativa di tutela dei beni contenute nei piani urbanistici e nel Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Ai sensi dell'art 8 comma 7 della legge regionale 13/11, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
citata legge regionale 13/11 ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati
presentati al comune entro il 31 maggio 2011 (art 8 comma 7 l.r. 13/11).
Le realizzazioni di interventi con il “piano casa” (l.r. 14/09), devono rispettare tutte le norme statali, quali
ad esempio: codice civile, norme sulla distanza dalle strade previste dal codice della strada e dal suo
regolamento attuativo (ad esempio artt. 26-27-28 D.P.R. 495/1992), sulla distanza tra edifici e tra pareti
finestrate di edifici antistanti dettate dal d.m. 1444/1968, norme sui limiti di altezza prescritti per i vari tipi di
zone territoriali omogenee dal d.m. 1444/1968, norme antisimiche, normativa sul risparmio energetico,
normativa sui parcheggi legge 122/1989, normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui
alla legge 13/1989, DM 236/1989, DGR 1428/2011, normativa civilistica sulla distanza tra edifici di fondi
confinanti, ecc. e possono invece essere derogate quelle imposte dalla normativa comunale, in particolare
possono essere derogate le quantità massime edificabili nelle varie Zone Territoriali Omogenee, di seguito
denominate ZTO.
Per i soli edifici non residenziali, oltre a quanto stabilito dal capoverso precedente ed al fine di evitare
l’insorgenza di contenziosi tra i privati e di garantire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità senza
compromettere nel medio-lungo termine l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico del territorio comunale,
gli interventi di cui alla L.R. 14/2009, sono possibili nel rispetto delle modalità previste da tutti gli articoli delle
NTA del PRG, con riferimento in particolare a:
- distanze minime tra fabbricati (df);
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- distanze minime dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie (ds);
- distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (dc);
Ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge regionale n.13/11, i benefici del “piano casa”, possono essere
utilizzati una sola volta partendo dalla volumetria iniziale del fabbricato oggetto di intervento prima
dell'entrata in vigore della legge 14/2009 (la prima versione) e possono essere attuati anche in più fasi. A
titolo di esempio: se il fabbricato era ampliabile del 20% e con il primo piano casa è stato ampliato del 10%,
con la proroga di cui alla legge regionale n.13/11, sarà possibile ampliare un ulteriore 10%.
Qualora si renda necessario l’adeguamento delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art 9 comma 4 nei
casi di interventi non soggetti a PUA (ai sensi dell'art 3) ed al fine di adeguare l’intervento con il contesto
urbanistico, si ritiene adempiuta tale carenza attraverso il pagamento del contributo di costruzione in
aggiunta del quale dovrà essere monetizzato lo standard a parcheggio pubblico e verde pubblico
mancante ove necessario.
Nel caso in cui l’intervento previsto consenta la realizzazione di almeno un posto auto compreso lo spazio di
manovra (25 mq) il medesimo dovrà essere realizzato e non monetizzato. La presente prescrizione non si
applica agli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.
Titolo edilizio
Gli interventi di cui alla legge regionale Veneto 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla legge regionale 8
luglio 2011, n. 13, devono essere realizzati con Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art 22 comma 3
DPR 380/2001, in caso di interventi di ampliamento da attuare ai sensi di altra normativa quale, ad esempio,
le norme tecniche di attuazione del PRG dovrà essere presentato un permesso di costruire ai sensi dell'art
10 del DPR 380/2001 ove detti interventi siano soggetti a tale titolo.
In caso di presentazione di intervento contestuale in applicazione di ampliamento ordinario (previsto da
prg) e straordinario (previsto dal piano casa), la presentazione di una richiesta dovrà chiaramente
differenziare i volumi, le superfici, le normative riferite ai due distinti regimi in quanto comportano istruttorie
differenziate perché riferite a norme diverse e anche diversità di natura contributiva.
In caso di interventi ricadenti in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art 142 del Dlgs 42/2004
l'autorizzazione di cui all'art 146 dovrà essere conseguita preventivamente.
Definizioni
prima casa di abitazione
Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima
casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge,
si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi
familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro
mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.
Edifici esistenti:
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L’edificio si intende esistente, ai sensi dell’art. 17 delle N.T.A. quando è presente la muratura perimetrale
anche se parzialmente crollata. Il numero dei piani ricostruibili è dato dagli elementi ancora esistenti che
consentano di desumere l’esistenza del/dei piani stessi. Per gli edifici esistenti con un solo piano l’altezza
massima è data dall’elemento più alto esistente. L’attestazione dello stato di attuazione delle opere dovrà
essere prodotta dal richiedente attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si considerano esistenti ai
fini dell’applicazione della L.R. 13/11 anche gli edifici non ancora realizzati ma il cui progetto o richiesta del
titolo abilitativo sia stato presentato al Comune entro il 31 maggio 2011 (art.8 comma 7 L.R. 13/11). Non
sono compresi in questa fattispecie e pertanto non si considerano esistenti gli edifici previsti nei piani
attuativi del P.R.G.
Corpo edilizio contiguo
Corpo edilizio legittimamente realizzato o legittimato, che abbia almeno un’area di contatto fisico tra solidi
emergenti dal piano di campagna costituenti l’edificio di riferimento e quello oggetto di intervento;
Corpo edilizio separato
Costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Si
definisce area di pertinenza, il lotto di proprietà senza soluzione di continuità ricadente all’interno di un
raggio di 150 m. dall’edificio esistente che origina l’ampliamento. Al fine di conseguire una migliore
organizzazione del territorio ed evitare interventi parcellizzati, può essere consentita la realizzazione di un
nuovo corpo edilizio separato che assommi la potenzialità edificatoria di più edifici della medesima proprietà
purchè realizzati sull’area di pertinenza della stessa come sopra definita.
DEFINIZIONE DEI LIMITI, DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI INTERPRETATIVI RELATIVAMENTE AI
SINGOLI ARTICOLI DELLA L.R.V. N. 14/2009
ART. 2 - INTERVENTI EDILIZI
La realizzazione dell’ampliamento attraverso la costruzione di un corpo edilizio staccato (art. 2 l.r. 14/2004
e succ. mod. e int.) è ammessa solo nei casi in cui non risulti possibile l’ampliamento in aderenza (anche in
senso verticale), oppure nei casi in cui l’ampliamento in aderenza comprometta l’armonia estetica
dell’edificio originario, sempreché tale edificio abbia una valenza estetica meritevole di tutela.
Nei limiti di ampliamento previsti dall'art 2 della legge regionale 14/09 sono da computare l’eventuale
recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'art 2 comma 1 lettere a) e
b) della legge regionale 6 aprile 1999, n.12.
Al fine di un’appropriata applicazione dell’art. 2, della L.R. 14/2009 si stabilisce quanto segue:
●Comma 1
relativamente a: “…20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso”.
PER GLI EDIFICI A DESTINAZIONE:
- RICETTIVA: ampliamento massimo del 20% e viene calcolato sulla superficie lorda come definita
dall’art. 5.2 NTA del vigente PRG con altezza massima consentita di m. 4.00;
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- AGRICOLO-DIREZIONALE-INDUSTRIALE-COMMERCIALE-ARTIGIANALE
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 15/2004, l’ampliamento viene calcolato sulla
superficie coperta di ogni singolo fabbricato esistente con la seguente modalità
−
fino a 500 mq di superficie coperta del fabbricato esistente, l’ampliamento massimo è pari al 20%;
−
sulla superficie eccedente i primi 500 mq di superficie coperta del fabbricato esistente l’ampliamento
è pari al 10% con limite massimo di mq. 400, per un totale complessivo massimo ammissibile di
500 mq;
Si ricorda che ai sensi dell’art 9 non sono consentiti dalla legge gli interventi su edifici aventi destinazione
commerciale, qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di
programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi
commerciali.
●Comma 4
relativamente a: “In caso di edifici composti da più unità immobiliari”…omissis… “in ipotesi di case a
schiera”. In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’intervento sulla singola unità può essere
effettuato nel rispetto delle norme sul condominio. A tale fine, la presentazione della DIA, formulata ai sensi
dell’art. 6 della l.r. 14/2009, su ciascuna unità immobiliare, deve essere accompagnata da apposita
deliberazione dell’assemblea dei condomini, nella quale venga approvato un piano guida, finalizzato a
garantire l’armonia e l’equilibrio architettonico di tutti gli interventi, nonché la valorizzazione dei caratteri
architettonici del complesso.
L’ampliamento su case a schiera è ammissibile solo qualora venga presentato con un’unica istanza
sottoscritta da tutti i proprietari della schiera ed in maniera uniforme su ogni unità che compone la schiera.
●Comma 5 e 5 bis
le percentuali di cui ai commi 5 e 5 bis della l.r. 14/2009, come modificata dalla l.r. 13/2011, potranno
essere sommate; il rispetto dei requisiti di cui ai commi 5 e 5 bis dovranno essere attestati dal tecnico
progettista e la loro corretta esecuzione dovrà essere asseverata dal direttore dei lavori in sede di
comunicazione di fine dei lavori. I commi 5 e 5 bis sommati, sono applicabili solo agli ampliamenti realizzati
in aderenza ad edifici residenziali esistenti, purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione
dell’intero edificio (esistente più ampliamento) e che si porti la prestazione energetica alla corrispondente
classe B. Il solo comma 5 può essere applicato anche ad un corpo edilizio separato.
ART. 3 INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
●Commi 1 – 2
Relativamente al comma 1:
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la
demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che
necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza.
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Relativamente al comma 2:
Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione, anche parziale, che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli
edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso,
purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche
costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile”. Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge regionale 14/09 la graduzione della volumetria
assentibile , si computa secondo la DGR 4 agosto 2009, n. 2499.
Gli interventi di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 14/2009 sono ammissibili solo su immobili con
destinazione d’uso residenziale, agricola e con le seguenti prescrizioni:
• Obbligatoria demolizione e ricostruzione di edifici o parte di essi realizzati prima del 1989 (legittimati al
31.12.1988).
• Sono esclusi gli edifici in zona D e F a meno che non si tratti di prima casa di abitazione.
• Il nuovo complesso deve essere realizzato obbligatoriamente con tecniche di edilizia sostenibile (L.R.
4/2007).
Nel caso di spostamento di sedime di un singolo corpo di fabbrica composto fino ad un massimo di tre unità
immobiliari l'intervento può essere realizzato con DIA o permesso di costruire (ove necessario come
evidenziato in premessa), diversamente se le unità sono superiori a tre, l'intervento si configurerà come
ricomposizione planovolumetrica di un complesso edilizio e necessiterà di PUA (piano urbanistico attuativo)
a prescindere dalla percentuale di ampliamento.
●Comma 3:
Comunque gli ampliamenti superiori al 40% richiedono la presentazione di un PUA.
Gli interventi ritenuti ammissibili dalla legge regionale e compatibili con gli indirizzi operativi comunali (ad
esclusione di quelli realizzati sulla prima casa ), sono comunque subordinati all’esistenza delle principali
opere di urbanizzazione primaria o, in alternativa, al loro adeguamento previa valutazione di specifico
progetto, in relazione al maggiore carico insediativo generato dall’aumento della nuova volumetria
residenziale, con spese a carico del soggetto proponente.
Si conferma la necessità di reperire la dotazione di spazi pubblici negli interventi edilizi diretti normata
dall’art. 11 NTA della vigente VPRG, esclusa la prima casa. Si conferma la necessità di dotazione di spazi
pubblici nei piani urbanistici attuativi normata dall’art. 12 NTA della vigente VPRG. Devono essere reperite
aree di parcheggio privato come previsto dall’art. 14 NTA della vigente VPRG.
Qualora si renda necessaria la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art 9 comma 4
nei casi di interventi non soggetti a PUA ed al fine di adeguare l’intervento con il contesto urbanistico, si
ritiene adempiuta tale carenza attraverso il pagamento del contributo di costruzione in aggiunta del quale
dovrà essere monetizzato lo standard a parcheggio pubblico e verde pubblico mancante ove necessario.
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Nel caso in cui l’intervento previsto consenta la realizzazione di almeno un posto auto compreso lo spazio di
manovra (25 mq) il medesimo dovrà essere realizzato e non monetizzato. La presente prescrizione non si
applica agli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.
ART. 5 – PENSILINE E STRUTTURE DI CAPTAZIONE DELLE RADIAZIONI SOLARI
Le modalità applicative dell'art 5 sono normate dal provvedimento di cui all'art 3 comma 6 della legge
regionale 13/2011, fino all'entrata in vigore di tale atto continua ad applicarsi la DGR 4 agosto 2009 n. 2508.
ART. 7 – ONERI E INCENTIVI
Possono usufruire delle riduzioni e benefici relativi al contributo di costruzione previsti dall'art 7 della legge
regionale 14/2009 solo le persone fisiche o i loro familiari che risiedono nell'edificio oggetto di intervento
o si impegnano a stabilirvi la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio
del certificato di agibilità.
ART. 9 – AMBITO DI APPLICAZIONE
●Comma 1
Limiti di applicazione della legge regionale 14/09 come modificata dalla legge regionale 13/11
a) edifici ricadenti all’interno dei centri storici
Sono consentiti gli ampliamenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 su tutti gli edifici con grado di vincolo Ristrutturazione
(Ris) art 18 NTA del centro storico e Demolizione con ricostruzione (DcR) art. 19 NTA del centro storico. Si
ribadisce comunque l'obbligo del rispetto delle distanze e delle altezze previste nel DM 1444/1968.
In caso di edifici con destinazione diversa dalla residenza l’altezza massima del corpo di fabbrica non dovrà
essere superiore a m. 3,00.
I Centri storici individuati nel territorio Comunale di Mirano sono:
- il Centro Storico di Mirano Capoluogo, costituito dalla porzione soggetta a vincolo con DM del 1965 e
dalla porzione più esterna, entrambe normate dalla VPRG approvata con DGR 1151 del 18.04.2003 e DGR
2179 del 16.07.2004 e successive varianti parziali;
- il Centro Storico di Scaltenigo (zona A1), normato dalla VPRG approvata con DGR 1152 del 18.04.2003
e DGR 2180 del 16.07.2004 e successive varianti parziali;
Edifici esclusi ( incluse le prime case di abitazione) dall’ambito di applicazione della L.R. 14/2009 :
b) edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II.
Fatte salve le ulteriori previsioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, gli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004, parte II, del Comune di Mirano sono gli edifici espressamente individuati come beni culturali da
specifica dichiarazione di interesse culturale adottata dal Ministero e notificata al proprietario, possessore o
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detentore a qualsiasi titolo, ai sensi degli artt. 10, 13 e seguenti del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’individuazione con apposito asterisco nelle tavole di PRG non è esaustiva poiché la notifica di interesse
culturale può essere successiva alla stesura del piano.
c) edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non
consentono gli interventi edilizi previsti dagli art. 2, 3 e 4. Sono oggetto di specifica tutela da parte del PRG
del Comune di Mirano e, pertanto, sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 14/2009
1) Gli edifici ed i complessi di valore testimoniale individuati nel PRG con gradi di protezione 1 e 2;
2) Gli edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete Catalogo e Atlante del Veneto";
Per gli edifici soggetti a gradi di tutela 3 e 4, per i quali il PRG prevede alcune possibilità di ampliamento ma
non la demolizione, è ammesso l’intervento di ampliamento di cui all’art. 2 della legge a condizione che
vengano rispettate le modalità indicate all’art. 60, 61 , 62 della NTA e l’allegato “Edifici sottoposti a vincolo
ambientale (grado 4) ampliabili fino ad un massimo del 50%”, del vigente VPRG.
Nel caso sussistano condizioni che impediscono l’ampliamento rispettando i criteri di cui agli artt. 60, 61, 62
delle NTA e l’allegato “Edifici sottoposti a vincolo ambientale (grado 4) ampliabili fino ad un massimo del
50%”, l’ampliamento potrà essere concesso nei seguenti modi privilegiando il primo utile:
- aderenza ad edifici accessori ad uso residenziale non vincolati;
- utilizzando un corpo edilizio contiguo (cioè seppur non aderente, che sia in prossimità dell’edificio principale
e abbia carattere accessorio);
- realizzando un corpo edilizio separato;
d) edifici ricadenti in aree di inedificabilità assoluta come definiti dall'art 33 della Legge 28 febbraio 1985, n.
47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”.
In particolare sono escluse dall’applicazione degli artt. 2 e 3 della legge, gli edifici ricadenti nelle zone
con vincolo di rispetto normate dagli artt. 78 e 90 delle NTA vigenti, all'interno di parchi e giardini storici,
di interesse paesaggistico, storico-monumentale, igienico-sanitario e di sicurezza dall'esposizione di campi
elettrici, magnetici elettromagnetici.
Gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto suddette, generano gli ampliamenti ai sensi della legge regionale
14/09 che potranno essere collocati in area di proprietà entro un raggio massimo di 150 m.
Nella fascia perimetrale delle aziende presenti nel territorio comunale di Mirano rientranti nel D. L.vo 334/99
(legge Seveso) e successive modifiche ed integrazioni è interdetta comunque la nuova edificazione o
l'ampliamento dell'esistente.
e) anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in
materia programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi
commerciali.
g) edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione.
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Valgono le norme previste dall’art. 89 NTA della vigente VPRG.
●Comma 2
Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici,
purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizio-urbanistica di zona, non si tratti di
edifici siti in zona agricola e salvo quanto previsto di seguito.
In caso di fabbricati situati in zone improprie diverse da quelle agricole la nuova destinazione d’uso degli
edifici può essere modificata al fine di divenire conforme al PRG (da impropria a propria) con i limiti
previsti dalla stessa e potrà essere, solo in tale ipotesi, incrementato il volume della percentuale di
ampliamento consentita dalla legge regionale 14/09.
Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 20
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
Al fine di non vanificare gli obiettivi di riqualificazione e riconversione di porzioni di territorio totalmente o
parzialmente caratterizzate dalla presenza di edifici di carattere produttivo in siti privi di adeguate dotazioni
infrastrutturali e parzialmente degradati, ovvero caratterizzati dalla presenza di opere incongrue con
l’ambiente circostante, sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 14/2009 le attività produttive
ubicate in zona impropria per le quali vale l’art. 53 NTA del PRG vigente.
SPECIFICHE MODALITA’ OPERATIVE:
1- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/68 le altezze degli edifici
oggetto di ampliamento di cui alla legge 14/09 non potranno comunque superare di ml. 3.00
l’altezza massima prevista dalle NTA del PRG vigente per la zona in cui ricade il fabbricato
oggetto di intervento, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai vari paragrafi ed articoli
del presente atto. In zona agricola l’ampliamento non potrà superare i due piano fuori terra.
2- Si esclude la possibilità di applicazione dell’ampliamento ai fabbricati soggetti a vincolo
preordinato all’esproprio.
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