Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale
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Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale
Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale Prof. Avv. Stefano Loconte QUANDO E PERCHE’ PROTEGGERE IL PATRIMONIO Rischi e minacce per il patrimonio familiare Rischi immateriali: 1) 2) 3) 4) 5) Inerzia nella gestione unitaria e prospettica della famiglia e del suo patrimonio; Family Governance inadeguata; Bilanciamento del materiale umano, intellettuale e patrimonio; Orizzonte temporale di pianificazione inadeguato (Protectors, Mentors, Trustees); Education inadeguata. 2 QUANDO E PERCHE’ PROTEGGERE IL PATRIMONIO Rischi e minacce per il patrimonio familiare Rischi materiali Personali: salute, disabilità, morte, sicurezza personale; Familiari: divorzio, successione, atti pregiudizievoli di un familiare, aggressione dei creditori, frode/atti illeciti; Imprenditoriali/Professionali: fallimento, responsabilità civile/professionale, compliance (es. infortuni); Economici: mala gestio, inflazione, fiscalità eccessiva; Politici/Ambientali: cambiamento del sistema politico. 3 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Riservatezza Segregazione Assicurazione Diversificazione Pianificazione Governance 4 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Riservatezza La strategia della riservatezza è finalizzata ad evitare l’evidenza della disponibilità personale di beni allo scopo di: 1) Impedire l’aggressione di terzi; 2) Evitare pressioni, psicologiche e non, sui titolari dei beni; 3) Affidare istruzioni per l’amministrazione dei beni a soggetti professionalmente competenti. L’intestazione fiduciaria è lo strumento più adatto per questi scopi: la sua efficacia può essere rafforzata in combinazione con strumenti di segregazione e di assicurazione. 5 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Segregazione La segregazione dei beni ha lo scopo di separare parte del patrimonio del disponente al fine di: Sottrarlo all’aggressione dei creditori; Sottrarlo alla disponibilità di soggetti non sufficientemente autonomi (disabili, incapaci) nelle loro decisioni; Mantenerlo unito e proteggerlo dalla disgregazione o dispersione; Mantenerlo integro; Ottimizzare la fiscalità. Strumenti più adatti: trust, polizze vita, polizze vita miste, fondo patrimoniale. 6 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Assicurazione Finalità: prevenire gli effetti negativi derivanti da: 1) Eventi pregiudizievoli personali (malattia, morte, disabilità); 2) Eventi che limitano la capacità di reddito della persona; 3) Eventi che creano un danno patrimoniale (es. responsabilità di amministratori, sindaci, professionisti, cariche pubbliche, ecc.). Strumenti più adatti: polizze danni (professionali, civili), polizza Vita, polizze Vita Miste, Rendite. 7 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Diversificazione Può avere ad oggetto aspetti patrimoniali e finanziari per assicurare continuità e stabilità al patrimonio di famiglia attraverso lo sviluppo di nuove competenze dei più giovani destinati a gestire investimenti in campi contigui a, o diversi da, quelli dell’impresa di famiglia. Strumenti più adatti: strategic assets allocation, diversificazione delle opportunità di investimento, sviluppo di strutture societarie estere, diversificazione delle attitudini e competenze professionali ed imprenditoriali. 8 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Pianificazione Definisce la ripartizione della ricchezza tra i membri della famiglia, ed i principi di trasmissione della ricchezza attraverso le generazioni attraverso gli strumenti di protezione e trasferimento generazionale più adeguati allo scopo. Strategie di protezione: Pianificazione tributaria. È finalizzata ad ottimizzare il carico fiscale sia di imposizione diretta che indiretta attraverso gli strumenti più adeguati a livello nazionale ed internazionale. Comprende tra le proprie opzioni, e laddove possibile, strutture societarie internazionali, nonché la residenza estera delle persone. Strategie di protezione: Pianificazione successoria Attua i principi definiti per gli assetti proprietari attraverso gli strumenti successori più specifici in un’ottica di efficienza tributaria e nel rispetto dei vincoli di legge (es. diritti degli eredi legittimari). Strumenti più adatti: trust, donazione, usufrutto, patti di famiglia, polizze vita di diritto estero, strutture societarie, residenza all’estero. 9 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Governance di famiglia La Governance di famiglia consiste nel definire e nel fare rispettare le regole che disciplinano i rapporti tra i membri della famiglia ed i rami familiari rispettivamente alla gestione del patrimonio, dell’impresa familiare e del ruolo dei singoli familiari nella gestione e nel godimento del patrimonio di famiglia. Ciò allo scopo di conservare, sviluppare e tramandare la ricchezza della famiglia attraverso le generazioni evitando sia i confitti che l’inerzia riguardo alle vicende del patrimonio, favorendo un ruolo attivo dei singoli ed una interdipendenza positiva ed armoniosa fra le diverse componenti familiari. Strumenti: patti di famiglia, patti di convivenza, trust, polizze vita, usufrutto, strutture societarie, donazione, passaggio generazionale. 10 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Governance di impresa. Ha lo scopo di assicurare una gestione dell’impresa di famiglia nella continuità e nell’unità dell’impresa oltre che della famiglia imprenditrice, al riparo da eventi pregiudizievoli personali e patrimoniali estranei alla sfera imprenditoriale quali: 1) 2) 3) 4) Perdita o disabilità di «persone – chiave»; Liti e conflitti che paralizzino la gestione; Attacchi dei creditori alla proprietà dei soci o alle quote sociali; Ingresso nella compagine sociale dei soci indesiderati per motivi successori o frazionamento eccessivo della proprietà. Strumenti: strutture societarie, holding di famiglia, usufrutto, patti di famiglia. 11 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO Le società fiduciarie. Sono quelle che, comunque denominate, si propongono di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi sotto forma di impresa (art. 1 L. 1966/1939). 12 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO Una definizione di società fiduciaria la si rinviene nel comma 1, dell’art. 1, della legge 23.11.1939, n. 1966, ai sensi del quale “sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.” Le società fiduciarie sono società autorizzate da e soggette alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 13 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO Fiducia romanistica e fiducia germanistica 1) Il trasferimento della proprietà è l’elemento fondamentale della fiducia romanistica. Nel diritto romano, infatti, trovava applicazione l’istituto della fiducia cum amico, caratterizzata dal trasferimento della proprietà di un determinato bene da un soggetto all’altro con l’intesa che quest’ultimo lo avrebbe gestito secondo le istruzioni del primo. 2) Nella fiducia germanistica, la titolarità del bene è separata dalla legittimazione all’esercizio del diritto stesso. Titolare del diritto resta il fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad esercitare il diritto. 14 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA L’espressione intestazione fiduciaria fa riferimento al negozio fiduciario, alle società fiduciarie ed allo strumento del mandato fiduciario dalle stesse utilizzato nella loro attività di amministrazione dei beni per conto di terzi. Il negozio fiduciario è una figura negoziale priva di specifica regolamentazione ed è individuata da dottrina e giurisprudenza come l’accordo attraverso il quale «…si ha l’attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un diritto limitato alla cura degli interessi di un’altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario)». Negozio fiduciario «…accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modI convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo» (Cass. 27.8.2012, n. 14654). 15 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO Le società fiduciarie. È uno strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene (proprietà legale), viene attribuita alla società fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto del mandante, e quindi ad esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante. Le attività tipiche di una società fiduciaria sono l’amministrazione di beni e patrimoni per conto terzi e l’attività di rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni. Tale attività è svolta dalla società fiduciaria in virtù di un contratto che la legittima dunque ad agire in nome proprio e per conto del proprio mandante/fiduciante sui beni affidati alla società fiduciaria in amministrazione (legittimazione formale), senza spendita del nome del mandante/fiduciante (mandato senza rappresentanza). Tale contratto non richiede per la validità la forma prescritta per l’atto costitutivo della società (Cass. n. 4184/2013). 16 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - Legittimazione della fiduciaria ad agire in nome proprio e per conto del fiduciante; - Proprietà dei beni in amministrazione rimane in capo all’effettivo proprietario degli stessi (fiduciante), con intestazione in capo alla fiduciaria; - L’intestazione fiduciaria può avere ad oggetto tutti i beni ed il suo scopo può essere di qualunque natura, purchè lecito; - L’amministrazione dei beni spetta al fiduciante/titolare effettivo ma viene esercitata dalla fiduciaria sulla base delle istruzioni scritte del fiduciante; - Obbligo del fiduciante di anticipare la provvista finanziaria necessaria per l’esecuzione degli incarichi; - Il fiduciante può in ogni momento modificare i poteri impartiti alla società fiduciaria; - Il fiduciante può in qualsiasi momento cessare il rapporto contrattuale con la società fiduciaria, con obbligo di quest’ultima di restituire al fiduciante i beni amministrati; - Vincolo di riservatezza in capo alla società fiduciaria; - Trasparenza fiscale: i redditi generati dai beni intestati fiduciariamente sono imputati al fiduciante pertanto la fiduciaria agisce quale sostituto di imposta per i redditi incassati per conto del mandante. 17 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni, derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria. L’obbligo di riservatezza che grava sulla fiduciaria ha portata generale ed è opponibile a chiunque: può venir meno, oltre che nel caso in cui il fiduciante lo consenta, nei soli casi in cui la legge – in virtù di un principio di trasparenza di ordine superiore – lo preveda espressamente. Le deroghe al principio di riservatezza sono sempre in favore di soggetti pubblici. 18 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL FIDUCIANTE • Tra i diritti del fiduciante, si segnalano quelli di: (i) modificare in ogni momento i poteri conferiti al fiduciario, purché tali modifiche siano comunicate per iscritto e purché il fiduciario non le reputi contrarie a norme di legge, pregiudizievoli per la sua onorabilità, professionalità e operatività; (ii) risolvere in ogni momento il mandato fiduciario, con l’obbligo del fiduciario di restituire al fiduciante i beni amministrati. • Tra gli obblighi del fiduciante, si segnalano quelli di: (i) impartire le istruzioni alla fiduciaria mediante comunicazioni scritte; (ii) non disporre personalmente, ma a nome della società fiduciaria, dei beni e dei diritti trasferiti in amministrazione fiduciaria; (iii) anticipare alla società fiduciaria la provvista finanziaria necessaria per l’esecuzione degli incarichi e delle istruzioni ricevuti. 19 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO • Tra i diritti del fiduciario si segnalano quelli di: (i) recedere dal mandato fiduciario qualora il fiduciante abbia regolato personalmente operazioni finanziarie a nome della società fiduciaria, effettuando pagamenti di somme o ricevendo somme in luogo della società fiduciaria; (ii) non dare esecuzione alle istruzioni ricevute qualora il fiduciante non abbia fatto pervenire al fiduciario la provvista necessaria per l’esecuzione delle istruzioni stesse; (iii) ricevere un compenso per l’attività svolta. • Tra gli obblighi del fiduciario si segnalano quelli di: (i) cedere a terzi il mandato fiduciario; (ii) esercitare l’amministrazione dei beni intestati fiduciariamente in conformità alle direttive impartite per iscritto dal fiduciante; (iii) fornire, ove richiesto dal fiduciante, un rendiconto dell’attività svolta; (iv) agire con diligenza e professionalità e nell’interesse esclusivo del fiduciante. 20 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIE E SEGRETO FIDUCIARIO L’amministrazione fiduciaria si distinge in “statica” e “dinamica” Nel primo caso, la fiduciaria ha il dovere di garantire la custodia e l’esercizio dei diritti inerenti ai beni: esegue in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata. Nel caso di amministrazione fiduciaria dinamica, invece, la società fiduciaria si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente; effettua pertanto attività di gestione di portafogli (in titoli e fondi). All’interno della prima categoria evidenziamo la seguente classificazione: 1) Fiduciarie “statiche” bancarie; 2) Fiduciarie “statiche” indipendenti. 21 L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO La società fiduciaria è dunque uno strumento duttile, di facile utilizzo, revocabile, attuabile a costi contenuti ma non è uno strumento di separazione del patrimonio, è esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima. La società fiduciaria è uno strumento di organizzazione del trasferimento generazionale. Infatti, con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istruzioni specifiche, si possono – tra l’altro – prevedere la continuità gestionale, l’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare, programmare fondi indisponibili, il tutto nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima. 22 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO TRASFERIMENTO/INTESTAZIONE DEI BENI MEDIANTE NEGOZIO FIDUCIARIO Trasparenza fiscale del negozio fiduciario, in quanto non si determina un effetto traslativo della proprietà dei beni in capo al soggetto fiduciario. Ciò in quanto si determina la separazione dei beni fiduciati da quelli del patrimonio della fiduciaria e il fiduciante ne conserva la proprietà effettiva. Dunque: per il fiduciante: operazione fiscalmente irrilevante in quanto i beni rientrano nella sua «proprietà sostanziale». Per il fiduciario (società fiduciaria), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo acquisisce solo la legittimazione a disporre dei beni nei limiti del negozio fiduciario. 23 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI CAPITALI (QUALIFICATE E NON) La tassazione degli utili derivanti dal trasferimento/intestazione di partecipazioni in società di capitali (qualificate e non qualificate), mediante negozio fiduciario avviene interamente in capo al fiduciante, a seconda della soggettività dello stesso e delle caratteristiche dei beni trasferiti/intestati (partecipazioni qualificate o non qualificate). Ciò in quanto: 1) Il fiduciante ha la proprietà sostanziale della suddette partecipazioni visto il mancato verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà; 2) Il fiduciario (società), ha la proprietà «formale» delle partecipazioni e, dunque, può disporne nei limiti del negozio fiduciario. 24 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO Nell’ipotesi di trasferimento nei confronti del terzo indicato dal fiduciante l’operazione 1) Per il fiduciante comporta l’emersione di una eventuale plusvalenza la cui tassazione varia a seconda della qualifica soggettiva dello stesso e della tipologia di partecipazioni trasferite (qualificate o non qualificate). 2) Per il fiduciario (società) operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo ha acquisito solo la legittimazione a disporre delle partecipazioni, nei limiti del negozio fiduciario 25 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO Nell’ipotesi di (ri)trasferimento (eventuale) dei beni al fiduciante o (a titolo oneroso) a un terzo, indicato dal fiduciante l’operazione è: 1) Per il fiduciante, irrilevante ai fini delle dirette, in quanto costui ha sempre avuto la proprietà sostanziale delle partecipazioni, non essendosi verificato l’effetto traslativo della proprietà; 2) Per il fiduciario (società), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo ha acquisito solo la legittimazione a disporre delle suddette partecipazioni nei limiti del negozio fiduciario e non anche la proprietà. 26 IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: SUCCESSIONE E DONAZIONE DIFFERENTI ORIENTAMENTI A.E. Circ. 3/E del 22 gennaio 2008: - il negozio fiduciario, di cui si prevalentemente si avvalgono le societa’ fiduciarie, rientrerebbe nel campo di applicazione dell’imposta di successione e donazione, in quanto vincolo di destinazione che determina effetti traslativi. A.E. 28/E 27 marzo 2008: - Le intestazioni fiduciarie di azioni e quote, effettuate tramite societa’ fiduciarie, non soggiacciono all’imposta sulle successioni/donazioni poiche’ improntate alla fiducia c.d. germanistica, la quale non determina alcun trasferimento dei diritti in capo al fiduciante. - Rientrerebbero, invece, nel campo di applicazione dell’imposta i rapporti improntati alla fiducia romanistica, perche’ negli stessi si realizza un effettivo trasferimento dei beni per il fiduciario, come i rapporti fiduciari che contemplano l’intestazione in capo al soggetto fiduciario di beni immobili, in quanto in questo caso non puo’ verificarsi uno scollamento tra proprieta’ formale e proprieta’ sostanziale. 27 RATIO DELLA APPLICABILITA’ DELL’IMPOSTA DI DONAZIONI E SUCCESSIONI ALLE INTESTAZIONI FIDUCIARIE AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI SECONDO LA CIRCOLARE 28/E/2008 1. Non creare una discriminazione di trattamento tra il negozio fiduciario e il trust, la cui soggezione all’imposta e’ stata chiarita dalla Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E. Critiche a tale impostazione: differente natura tra i due istituti. Es. i conferimenti in trust costituiscono sempre trasferimenti di beni, indipendentemente dalla natura del bene segregato e dal soggetto che si qualifica come trustee. Inoltre, stante l’assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito, non si comprende perche’ solo le intestazioni fiduciare aventi ad oggetto beni immobili sarebbero assoggettabili ad imposta, non anche quelle aventi ad oggetto beni mobili (tali societa’, infatti, sono autorizzate, ex lege, all’amministrazione di “beni”, senza distinzioni sulla natura degli stessi). 28 IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: IMPOSTA DI REGISTRO Fiducia germanistica: non esistendo diritto di proprieta’, l’atto di intestazione scontera’ l’imposta di registro in misura fissa (art. 11 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986). Fiducia romanistica: l’atto di trasferimento sconta imposta di registro in misura proporzionale (art. 9 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986). 29 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – TOBIN TAX Si applica: • Ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi; • Alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari ; • Alle operazioni “ad alta frequenza”; • poste in essere dalle società fiduciarie, comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, autorizzate nel Paese d’origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi; • per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari; • semprechè la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata. 30 IVIE ED IVAFE IVIE Imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si applica anche nel caso in cui l’immobile sia detenuto per il tramite di una società fiduciaria ovvero nel caso in cui detto bene sia formalmente intestato ad entità giuridiche (es. Trust, società, fondazioni) che operano quali persone interposte, mentre la reale disponibilità del bene è da attribursi a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (Circ. A.E. 2/7/2012, n. 28). IVAFE Imposta patrimoniale sul valore della attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto), a prescindere dalle modalità di acquisto (es. compravendita, successione, donazione). L’imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano detenute per il tramite di una società fiduciaria, nonché siano formalmente intestate ad entità giuridiche (quali società o trust) che agiscano in qualità di persone interposte, se l’effettiva disponibilità delle stesse debba essere attribuita alle persone fisiche residenti in Italia. 31 IMPOSTA DI BOLLO Disciplina normativa e di prassi Art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972; D.L. 201/11; DL 16/2012; DM 24.5.2012; Circ. AE 48/2012; Circ. Assofiduciaria 31.1.2013 Le società fiduciarie possono essere soggette al pagamento dell’imposta su estratti conto e rendiconto dei libretti di risparmio. La misura dell’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche (€ 100,00) non si applica agli estratti conto inviati dalle società fiduciarie ove il fiduciante sia una persona fisica (art. 2, II comma del DM 24.5.2012). Con rifermento alle quote di srl e finanziamenti soci detenute da fiduciarie residenti in Italia, manca il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta di bollo. Invece, nel caso in cui le quote di srl e i finanziamenti siano detenuti all’estero ma siano oggetto di un rapporto di amministrazione fiduciaria con una società residente, l’imposta di bollo sarà applicata dalla società in luogo dell’IVAFE altrimenti dovuta in dichiarazione dal fiduciante (Circ. Assofiduciaria 31.1.2013). 32 SOCIETA’ FIDUCIARIE E POLIZZE ESTERE RISOLUZIONE 8.3.2012 N. 23 Le società fiduciarie hanno la possibilità, nei cosiddetti “rapporti di amministrazione senza intestazione”, di applicare l’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 6 del DL 461/1997 (“regime amministrato”) sulle plusvalenze, differenziali positivi e altri proventi realizzati mediante le polizze assicurative. 33 SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Il D. Lgs. 141/2010 ha previsto che 1) le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, vengano iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario; 2) vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia; 3) siano sottoposte alla normativa antiriciclaggio prevista per gli intermediari bancari e finanziari; 4) esclusione dall’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto (soggetti agi obblighi antiriciclaggio) il nominativo del titolare effettivo/fiduciante (il cliente) in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria 34 SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Il provvedimento 3.4.2013 «disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 7 comma 2 del DL 21.11.2007 n. 231» all’allegato 1 comma 2 statuisce che nel caso in cui il cliente dell’intermediario sia una società fiduciaria : a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: a.1) la fiduciaria cliente sarà tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell’operazioni; a.2) ove i fiducianti siano persone diverse da persone fisiche vanno identificati i dati dei titolari effettivi; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio vanno identificati i dati dei titolari effettivi della fiduciaria. 35 SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Provv. AE n. 37561/2013 Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e il contenuto dei rapporti intrattenuti con il contribuente. Tra i soggetti obbligati a tale comunicazione rientrano le società fiduciarie. Il termine per la comunicazione è stabilito al 20 aprile di ogni anno. 36 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE • DL n. 167/1990: disciplina del «monitoraggio fiscale», modificata ed integrata con L . 97/2013 • DL 78/2009, art. 12: norme di contrasto ai paradisi fiscali • DL 78/2009 (art. 13-bis, comma 7): nuove sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale • Circ. AE 23 dicembre 2013, n. 38/E 37 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE Il Decreto prevede, a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, i seguenti obblighi: • art. 4, comma 1 – riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia • art. 4, comma 2 – riportare nella dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo di imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, sempre che l’ammontare nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a 15.000 (in passato era 10.000) 38 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE Il Decreto prevede, a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimento transfrontaliero di attività finanziarie (tra i quali le fiduciarie), i seguenti adempimenti: • Rilevare e segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento • Effettuare comunicazioni in sede di compilazione del modello sostituto d’imposta per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate in specie a seguito dell’adesione al cosiddetto Scudo Fiscale. 39 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE L. 6 agosto 2013, n. 97 ha inserito delle disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento, da parte dell’Italia, della normativa dell’UE nell’ordinamento nazionale. Art. 9 L. 97/2013 interviene sul monitoraggio fiscale, nell’ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti, del contenuto del quadro RW. Inoltre, la disposizione, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio fiscale all’antiriciclaggio, consentendo all’AE di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l’estero, da chiunque poste in essere. Per le sanzioni, infine, viene prevista un’attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione. 40 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE Gli intermediari (tra i quali le fiduciarie) esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’AE i dati relativi alle predette operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir. Art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs.n. 231/2007 fa riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata 41 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE Per effetto delle modifiche viene previsto l’obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo di imposta detengono all’estero investimenti ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento (circ. AE 23.12.2013, n. 38). L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso di investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti estero fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. 42 SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE Per la violazione degli obblighi di trasmissione posti a carico degli intermediari, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata (la precedente normativa prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria del 25% per la violazione dell’obbligo di dichiarazione). Per la violazione dell’obbligo di dichiarazione posto a carico dei contribuenti (possesso di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria), si applicherà la sanzione pecuniaria: - dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati se il paese di detenzione sia White List. - dal 6% al 30% degli importi non dichiarati se il Paese di detenzione non sia fra quelli collaborativi. L’Amministrazione finanziaria , con Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha chiarito che: si considerano “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane possedute in Italia per il tramite di fiduciarie estere. 43 SOCIETÀ FIDUCIARIA E VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI Con la Circolare COM_2015_045 del 18/03/2015, Assofiduciaria chiarisce il ruolo delle società fiduciarie nella procedura della voluntary disclosure. Viene illustrato il ruolo che il Legislatore ha voluto assegnare alle società fiduciarie nella procedura di collaborazione volontaria. Per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, l’Amministrazione Finanziaria considererà trasferite in Italia anche le attività finanziarie e patrimoniali che, in alternativa al rimpatrio fisico, vengono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (e quindi anche alle società fiduciarie), sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (cd. “rimpatrio giuridico”). 44 SOCIETÀ FIDUCIARIA E VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI (segue slide precedente) Tramite il rimpatrio giuridico la società fiduciaria potrà assumere formalmente in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato, delle attività: • finanziarie (es. denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di OICVM, polizze assicurative) e • patrimoniali (es. immobili, imbarcazioni, opere d’arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi). Il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui la società fiduciaria assume formalmente in amministrazione o gestione i valori detenuti all’estero. Assofiduciaria nella citata Circolare, fornisce alle Associate un supporto operativo al fine di indicare norme comportamentali univoche nel pieno rispetto della legislazione in materia. Vengono, quindi, elencate le principali operazioni che interessano le società fiduciarie nell’operatività di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero: i. il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli nominativi; ii. il rimpatrio giuridico di finanziamenti in società estere; iii. il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli al portatore; iv. il rimpatrio giuridico di polizze assicurative estere; v. il rimpatrio giuridico di oro; vi. il rimpatrio giuridico delle opere d’arte e gioielli; vii. il rimpatrio giuridico di immobili; che a seconda della tipologia dei beni possono essere amministrati dalla società fiduciaria tramite mandati di 45 amministrazione con o senza intestazione. SOCIETÀ FIDUCIARIA E POST VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI (segue slide precedente) La fiduciaria ricoprirà un ruolo fondamentale nella gestione dei patrimoni anche nella fase successiva alla adesione alla procedura di voluntary disclosure. Ad esempio, il perfezionamento del contratto di mandato fiduciario nel contesto del «rimpatrio giuridico» delle attività finanziarie sarà decisivo nella fase post voluntary disclosure. La fiduciaria, infatti: • agisce da sostituto d’imposta; • esonera dalla compilazione del quadro RW. 46 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Imprenditore: il soggetto vuole far partecipare al capitale della società i suoi manager meritevoli. Gruppo di Manager: i soggetti sono interessati a diventare azionisti della società. Profili di criticità: l’imprenditore vuole assegnare le azioni prevedendo tuttavia di regolare alcuni diritti di manager (es., partecipazione unitaria dei manager all’assemblea). Soluzione: L’imprenditore e i Manager conferiscono alla fiduciaria mandato congiunto di intestazione delle azioni. La fiduciaria amministrerà i diritti relativi alle azioni nel rispetto delle condizioni pattuite. 47 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Un soggetto giuridico (es. un fondo estero), acquista una partecipazione di controllo nel capitale di una banca e coinvolge un gruppo di manager che ne cureranno lo sviluppo. Per ricompensare il management per l’ingaggio si predispone un piano di stock options finalizzato da un lato a remunerare i manager e dall’altro a fidelizzarli per assicurare la loro collaborazione per un periodo lungo. Profili di criticità: - I manager vogliono essere garantiti che al verificarsi delle condizioni previste siano assegnate le azioni - L’azionista di controllo vuole assicurarsi la collaborazione dei manager per un lungo periodo ed impedire che i manager possano vendere le azioni rivenute prima di una data prefissata. Soluzione: Il fondo azionista conferisce alla fiduciaria un mandato fiduciario - Per l’intestazione delle azioni destinate nel piano di stock option - Per definire un accordo con i manager che regoli la cessione delle azioni, ai sensi dell’art. 1723 comma 2 c.c. I manager conferiscono alla fiduciaria un mandato fiduciario - Per l’intestazione delle azioni ricevute in esito al piano di stock option - Nell’interesse dell’azionista concedono il blocco delle azioni per un periodo predeterminato 48 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Soggetto finanziato (A): un soggetto giuridico, per lo sviluppo della sua attività, ha trovato un soggetto italiano o estero disposto a finanziarlo, a condizione che si verifichino determinate condizioni. Soggetto finanziatore (B): un altro soggetto giuridico, interessato all’attività svolta dal soggetto finanziatore, è intenzionato a finanziarlo ma solo al ricorrere di specifiche condizioni. 49 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE (segue slide precedente) Profili di criticità: 1) Il finanziatore non vuole apparire nei libri contabili della società finanziata. 2) I tempi tecnici per poter realizzare i presupposti cui il finanziatore subordina l’erogazione non sono immediati; 3) Il finanziatore è un soggetto che ha difficoltà nel controllare (ancor più se è sogg. estero) il verificarsi dei presupposti. Rischi: Il fiduciante A corre il rischio di perdere il finanziamento e il fiduciante B di effettuare un finanziamento senza che si siano verificate le condizioni richieste. 50 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE (segue slide precedente) Soluzione Il fiduciante A (finanziato) e il fiduciante B (finanziatore) conferiscono congiuntamente alla fiduciaria mandato di custodia del denaro che verrà erogato al soggetto finanziato al verificarsi delle condizioni previste. Le parti sono garantite dal fatto che il finanziamento, fondamentale per il loro rapporto, è detenuto da un terzo soggetto indipendente, (la fiduciaria) che lo custodirà secondo le regole pattuite e lo consegnerà solo una volta accertato che le condizioni pattuite si siano verificate e che ogni diversa pattuizione dovrà essere concordata tra i due mandanti. 51 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Venditore (A): il soggetto, che detiene una partecipazione societaria (o un bene) e intende cederla, ha trovato un potenziale acquirente. La cessione prevede specifiche condizioni, anche future. Acquirente (B): il soggetto ha intenzione di acquistare la partecipazione societaria (o un bene) detenuta dal fiduciante A (anche tramite una New.Co.), al verificarsi di condizioni predeterminate. Profili di criticità: Il fiduciante A ha bisogno di verificare la attendibilità delle intenzioni del fiduciante B e viceversa. I fiducianti necessitano di garanzie in ordine all’esecuzione dell’operazione nei tempi tecnici e con le modalità previste al verificarsi delle condizioni predeterminate (verificata condizione). 52 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Segue slide precedente Soluzione: Il fiduciante A e la fiduciante B conferiscono alla fiduciaria mandato congiunto in base al quale l’acquirente trasferisce alla fiduciaria una somma pari al prezzo pattuito e il venditore intesta fiduciariamente alla fiduciaria la partecipazione (o il bene). Al verificarsi delle condizioni previste la fiduciaria, senza necessità di ulteriori istruzioni, trasferirà la partecipazione (o il bene) nel possesso dell’acquirente e corrisponderà al venditore le somme dovute. 53 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Persona fisica A : soggetto parzialmente inabile Persona fisica B: procuratore generale del soggetto A (o parente) Attraverso l’intervento della fiduciaria si realizzano diversi obiettivi: 1) Si integrano e si rafforzano le forme di tutela già prevista per il soggetto A in quanto la fiduciaria è un soggetto terzo e professionale. 2) Si appresta una forma di tutela anche per il soggetto B che, avvalendosi dell’attività svolta, dietro sue precise istruzioni, dalla fiduciaria, potrà rendicontare in modo particolarmente dettagliato le attività richieste per conto e nell’interesse del soggetto A. 54 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Intestazioni di pacchetti societari alla persona fisica che non superano la cd soglia di qualifica (es. 20% nel caso di società non quotata). L’intervento di una fiduciaria permette di: 1)Trasferire le quote senza che ciò debba essere indicato in dichiarazione dei redditi con applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% (dal 1° luglio 2014), operata dalla fiduciaria, garantendo la totale riservatezza sia del cedente che del cessionario, quando quest’ultimo voglia intervenire nell’acquisto tramite fiduciaria; 2)Definire attraverso il mandato regole di comportamento vincolanti per i soci. 55 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Conferendo un mandato fiduciario per l’intestazione di un dossier amministrato/gestito all’estero, in capo al fiduciante viene meno la necessità di indicare il suddetto trasferimento nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, fintanto che i valori resteranno in intestazione alla fiduciaria presso il depositario estero. La Fiduciaria applicherà le imposte previste dalla legge, consentendo al fiduciante di usufruire di anonimato fiscale. 56 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Conferendo un mandato fiduciario inter vivos è possibile una pianificazione di un passaggio ereditario che preveda, ad esempio: 1) la ricognizione e consolidamento degli attivi 2) La previsione di costituzione di trust post mortem 3) La ripartizione in vita degli attivi da destinare agli eredi 4) La possibilità di evitare il frazionamento degli attivi (es. perdita del premio di maggioranza nel caso di ripartizione tra gli eredi di un pacchetto di controllo di una società) 5) La possibilità di evitare problematiche successorie legate alla presenza di un minore 6) Lo svolgimento del ruolo di protector. 57