Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale

Transcript

Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale
Strategie di
pianificazione e
protezione patrimoniale
Prof. Avv. Stefano Loconte
QUANDO E PERCHE’ PROTEGGERE IL PATRIMONIO
Rischi e minacce per il patrimonio familiare
Rischi immateriali:
1)
2)
3)
4)
5)
Inerzia nella gestione unitaria e prospettica della famiglia e del suo patrimonio;
Family Governance inadeguata;
Bilanciamento del materiale umano, intellettuale e patrimonio;
Orizzonte temporale di pianificazione inadeguato (Protectors, Mentors, Trustees);
Education inadeguata.
2
QUANDO E PERCHE’ PROTEGGERE IL PATRIMONIO
Rischi e minacce per il patrimonio familiare
Rischi materiali
Personali: salute, disabilità, morte, sicurezza personale;
Familiari: divorzio, successione, atti pregiudizievoli di un familiare, aggressione dei creditori, frode/atti
illeciti;
Imprenditoriali/Professionali: fallimento, responsabilità civile/professionale, compliance (es. infortuni);
Economici: mala gestio, inflazione, fiscalità eccessiva;
Politici/Ambientali: cambiamento del sistema politico.
3
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Riservatezza
Segregazione
Assicurazione
Diversificazione
Pianificazione
Governance
4
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Riservatezza
La strategia della riservatezza è finalizzata ad evitare l’evidenza della disponibilità personale di beni allo
scopo di:
1)
Impedire l’aggressione di terzi;
2)
Evitare pressioni, psicologiche e non, sui titolari dei beni;
3)
Affidare istruzioni per l’amministrazione dei beni a soggetti professionalmente competenti.
L’intestazione fiduciaria è lo strumento più adatto per questi scopi: la sua efficacia può essere rafforzata in
combinazione con strumenti di segregazione e di assicurazione.
5
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Segregazione
La segregazione dei beni ha lo scopo di separare parte del patrimonio del disponente al fine di:
Sottrarlo all’aggressione dei creditori;
Sottrarlo alla disponibilità di soggetti non sufficientemente autonomi (disabili, incapaci) nelle loro decisioni;
Mantenerlo unito e proteggerlo dalla disgregazione o dispersione;
Mantenerlo integro;
Ottimizzare la fiscalità.
Strumenti più adatti: trust, polizze vita, polizze vita miste, fondo patrimoniale.
6
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Assicurazione
Finalità: prevenire gli effetti negativi derivanti da:
1)
Eventi pregiudizievoli personali (malattia, morte, disabilità);
2)
Eventi che limitano la capacità di reddito della persona;
3)
Eventi che creano un danno patrimoniale (es. responsabilità di amministratori, sindaci, professionisti,
cariche pubbliche, ecc.).
Strumenti più adatti: polizze danni (professionali, civili), polizza Vita, polizze Vita Miste, Rendite.
7
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Diversificazione
Può avere ad oggetto aspetti patrimoniali e finanziari per assicurare continuità e stabilità al patrimonio di
famiglia attraverso lo sviluppo di nuove competenze dei più giovani destinati a gestire investimenti in campi
contigui a, o diversi da, quelli dell’impresa di famiglia.
Strumenti più adatti: strategic assets allocation, diversificazione delle opportunità di investimento, sviluppo
di strutture societarie estere, diversificazione delle attitudini e competenze professionali ed imprenditoriali.
8
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Pianificazione
Definisce la ripartizione della ricchezza tra i membri della famiglia, ed i principi di trasmissione della
ricchezza attraverso le generazioni attraverso gli strumenti di protezione e trasferimento generazionale più
adeguati allo scopo.
Strategie di protezione: Pianificazione tributaria.
È finalizzata ad ottimizzare il carico fiscale sia di imposizione diretta che indiretta attraverso gli strumenti
più adeguati a livello nazionale ed internazionale. Comprende tra le proprie opzioni, e laddove possibile,
strutture societarie internazionali, nonché la residenza estera delle persone.
Strategie di protezione: Pianificazione successoria
Attua i principi definiti per gli assetti proprietari attraverso gli strumenti successori più specifici in un’ottica
di efficienza tributaria e nel rispetto dei vincoli di legge (es. diritti degli eredi legittimari).
Strumenti più adatti: trust, donazione, usufrutto, patti di famiglia, polizze vita di diritto estero, strutture
societarie, residenza all’estero.
9
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Governance di famiglia
La Governance di famiglia consiste nel definire e nel fare rispettare le regole che disciplinano i rapporti tra i
membri della famiglia ed i rami familiari rispettivamente alla gestione del patrimonio, dell’impresa familiare
e del ruolo dei singoli familiari nella gestione e nel godimento del patrimonio di famiglia.
Ciò allo scopo di conservare, sviluppare e tramandare la ricchezza della famiglia attraverso le generazioni
evitando sia i confitti che l’inerzia riguardo alle vicende del patrimonio, favorendo un ruolo attivo dei singoli
ed una interdipendenza positiva ed armoniosa fra le diverse componenti familiari.
Strumenti: patti di famiglia, patti di convivenza, trust, polizze vita, usufrutto, strutture societarie, donazione,
passaggio generazionale.
10
BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE
DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Strategie di protezione: Governance di impresa.
Ha lo scopo di assicurare una gestione dell’impresa di famiglia nella continuità e nell’unità dell’impresa oltre
che della famiglia imprenditrice, al riparo da eventi pregiudizievoli personali e patrimoniali estranei alla
sfera imprenditoriale quali:
1)
2)
3)
4)
Perdita o disabilità di «persone – chiave»;
Liti e conflitti che paralizzino la gestione;
Attacchi dei creditori alla proprietà dei soci o alle quote sociali;
Ingresso nella compagine sociale dei soci indesiderati per motivi successori o frazionamento eccessivo
della proprietà.
Strumenti: strutture societarie, holding di famiglia, usufrutto, patti di famiglia.
11
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO
Le società fiduciarie.
Sono quelle che, comunque denominate, si propongono di assumere l’amministrazione di beni per conto di
terzi sotto forma di impresa (art. 1 L. 1966/1939).
12
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO
Una definizione di società fiduciaria la si rinviene nel comma 1, dell’art. 1, della legge 23.11.1939, n. 1966, ai
sensi del quale “sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che,
comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per
conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni
e di obbligazioni.”
Le società fiduciarie sono società autorizzate da e soggette alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico.
13
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
SOCIETA’ FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO
Fiducia romanistica e fiducia germanistica
1) Il trasferimento della proprietà è l’elemento fondamentale della fiducia romanistica. Nel diritto romano,
infatti, trovava applicazione l’istituto della fiducia cum amico, caratterizzata dal trasferimento della proprietà
di un determinato bene da un soggetto all’altro con l’intesa che quest’ultimo lo avrebbe gestito secondo le
istruzioni del primo.
2) Nella fiducia germanistica, la titolarità del bene è separata dalla legittimazione all’esercizio del diritto
stesso. Titolare del diritto resta il fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad
esercitare il diritto.
14
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
L’espressione intestazione fiduciaria fa riferimento al negozio fiduciario, alle società fiduciarie ed allo
strumento del mandato fiduciario dalle stesse utilizzato nella loro attività di amministrazione dei beni per
conto di terzi.
Il negozio fiduciario è una figura negoziale priva di specifica regolamentazione ed è individuata da dottrina e
giurisprudenza come l’accordo attraverso il quale «…si ha l’attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un
diritto limitato alla cura degli interessi di un’altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario)».
Negozio fiduciario «…accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al
fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il
fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modI convenuti
la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo» (Cass.
27.8.2012, n. 14654).
15
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA
E SEGRETO FIDUCIARIO
Le società fiduciarie.
È uno strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del
bene (proprietà legale), viene attribuita alla società fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che
ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto del mandante, e quindi ad
esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante.
Le attività tipiche di una società fiduciaria sono l’amministrazione di beni e patrimoni per conto terzi e
l’attività di rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni.
Tale attività è svolta dalla società fiduciaria in virtù di un contratto che la legittima dunque ad agire in
nome proprio e per conto del proprio mandante/fiduciante sui beni affidati alla società fiduciaria in
amministrazione (legittimazione formale), senza spendita del nome del mandante/fiduciante (mandato
senza rappresentanza).
Tale contratto non richiede per la validità la forma prescritta per l’atto costitutivo della società (Cass. n.
4184/2013).
16
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO
-
Legittimazione della fiduciaria ad agire in nome proprio e per conto del fiduciante;
-
Proprietà dei beni in amministrazione rimane in capo all’effettivo proprietario degli stessi (fiduciante),
con intestazione in capo alla fiduciaria;
-
L’intestazione fiduciaria può avere ad oggetto tutti i beni ed il suo scopo può essere di qualunque
natura, purchè lecito;
-
L’amministrazione dei beni spetta al fiduciante/titolare effettivo ma viene esercitata dalla fiduciaria
sulla base delle istruzioni scritte del fiduciante;
-
Obbligo del fiduciante di anticipare la provvista finanziaria necessaria per l’esecuzione degli incarichi;
-
Il fiduciante può in ogni momento modificare i poteri impartiti alla società fiduciaria;
-
Il fiduciante può in qualsiasi momento cessare il rapporto contrattuale con la società fiduciaria, con
obbligo di quest’ultima di restituire al fiduciante i beni amministrati;
-
Vincolo di riservatezza in capo alla società fiduciaria;
-
Trasparenza fiscale: i redditi generati dai beni intestati fiduciariamente sono imputati al fiduciante
pertanto la fiduciaria agisce quale sostituto di imposta per i redditi incassati per conto del mandante.
17
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO
In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni, derivante dall’anonimato circa
l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria.
L’obbligo di riservatezza che grava sulla fiduciaria ha portata generale ed è opponibile a chiunque: può
venir meno, oltre che nel caso in cui il fiduciante lo consenta, nei soli casi in cui la legge – in virtù di un
principio di trasparenza di ordine superiore – lo preveda espressamente.
Le deroghe al principio di riservatezza sono sempre in favore di soggetti pubblici.
18
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL FIDUCIANTE
• Tra i diritti del fiduciante, si segnalano quelli di:
(i) modificare in ogni momento i poteri conferiti al fiduciario, purché tali
modifiche siano comunicate per iscritto e purché il fiduciario non le reputi contrarie
a norme di legge, pregiudizievoli per la sua onorabilità, professionalità e
operatività;
(ii) risolvere in ogni momento il mandato fiduciario, con l’obbligo del fiduciario
di restituire al fiduciante i beni amministrati.
• Tra gli obblighi del fiduciante, si segnalano quelli di:
(i) impartire le istruzioni alla fiduciaria mediante comunicazioni scritte;
(ii) non disporre personalmente, ma a nome della società fiduciaria, dei beni e dei
diritti trasferiti in amministrazione fiduciaria;
(iii) anticipare alla società fiduciaria la provvista finanziaria necessaria per
l’esecuzione degli incarichi e delle istruzioni ricevuti.
19
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO
• Tra i diritti del fiduciario si segnalano quelli di:
(i) recedere dal mandato fiduciario qualora il fiduciante abbia regolato personalmente operazioni finanziarie
a nome della società fiduciaria, effettuando pagamenti di somme o ricevendo somme in luogo della società
fiduciaria;
(ii) non dare esecuzione alle istruzioni ricevute qualora il fiduciante non abbia fatto pervenire al fiduciario la
provvista necessaria per l’esecuzione delle istruzioni stesse;
(iii) ricevere un compenso per l’attività svolta.
• Tra gli obblighi del fiduciario si segnalano quelli di:
(i) cedere a terzi il mandato fiduciario;
(ii) esercitare l’amministrazione dei beni intestati fiduciariamente in
conformità alle direttive impartite per iscritto dal fiduciante;
(iii) fornire, ove richiesto dal fiduciante, un rendiconto dell’attività svolta;
(iv) agire con diligenza e professionalità e nell’interesse esclusivo del
fiduciante.
20
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIE E
SEGRETO FIDUCIARIO
L’amministrazione fiduciaria si distinge in “statica” e “dinamica”
Nel primo caso, la fiduciaria ha il dovere di garantire la custodia e l’esercizio dei diritti inerenti ai beni:
esegue in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata.
Nel caso di amministrazione fiduciaria dinamica, invece, la società fiduciaria si impegna ad effettuare
investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente; effettua pertanto attività di
gestione di portafogli (in titoli e fondi).
All’interno della prima categoria evidenziamo la seguente classificazione:
1) Fiduciarie “statiche” bancarie;
2) Fiduciarie “statiche” indipendenti.
21
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA’ FIDUCIARIA E
SEGRETO FIDUCIARIO
La società fiduciaria è dunque uno strumento duttile, di facile utilizzo, revocabile, attuabile a costi contenuti
ma non è uno strumento di separazione del patrimonio, è esclusivamente uno strumento di costituzione di
un patrimonio amministrato in forma anonima.
La società fiduciaria è uno strumento di organizzazione del trasferimento generazionale.
Infatti, con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istruzioni specifiche, si possono –
tra l’altro – prevedere la continuità gestionale, l’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi
componenti il nucleo familiare, programmare fondi indisponibili, il tutto nel rispetto dei divieti dei patti
successori e delle quote di legittima.
22
IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO
TRASFERIMENTO/INTESTAZIONE DEI BENI MEDIANTE NEGOZIO FIDUCIARIO
Trasparenza fiscale del negozio fiduciario, in quanto non si determina un effetto traslativo della proprietà
dei beni in capo al soggetto fiduciario.
Ciò in quanto si determina la separazione dei beni fiduciati da quelli del patrimonio della fiduciaria e il
fiduciante ne conserva la proprietà effettiva.
Dunque: per il fiduciante: operazione fiscalmente irrilevante in quanto i beni rientrano nella sua «proprietà
sostanziale».
Per il fiduciario (società fiduciaria), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo acquisisce
solo la legittimazione a disporre dei beni nei limiti del negozio fiduciario.
23
IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI CAPITALI (QUALIFICATE E NON)
La tassazione degli utili derivanti dal trasferimento/intestazione di partecipazioni in società di capitali
(qualificate e non qualificate), mediante negozio fiduciario avviene interamente in capo al fiduciante, a
seconda della soggettività dello stesso e delle caratteristiche dei beni trasferiti/intestati (partecipazioni
qualificate o non qualificate). Ciò in quanto:
1)
Il fiduciante ha la proprietà sostanziale della suddette partecipazioni visto il mancato verificarsi
dell’effetto traslativo della proprietà;
2)
Il fiduciario (società), ha la proprietà «formale» delle partecipazioni e, dunque, può disporne nei
limiti del negozio fiduciario.
24
IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO
Nell’ipotesi di trasferimento nei confronti del terzo indicato dal fiduciante l’operazione
1)
Per il fiduciante comporta l’emersione di una eventuale plusvalenza la cui tassazione varia a seconda
della qualifica soggettiva dello stesso e della tipologia di partecipazioni trasferite (qualificate o non
qualificate).
2)
Per il fiduciario (società) operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo ha acquisito solo
la legittimazione a disporre delle partecipazioni, nei limiti del negozio fiduciario
25
IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO
Nell’ipotesi di (ri)trasferimento (eventuale) dei beni al fiduciante o (a titolo oneroso) a un terzo, indicato
dal fiduciante l’operazione è:
1)
Per il fiduciante, irrilevante ai fini delle dirette, in quanto costui ha sempre avuto la proprietà
sostanziale delle partecipazioni, non essendosi verificato l’effetto traslativo della proprietà;
2)
Per il fiduciario (società), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest’ultimo ha acquisito solo
la legittimazione a disporre delle suddette partecipazioni nei limiti del negozio fiduciario e non anche
la proprietà.
26
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: SUCCESSIONE
E DONAZIONE DIFFERENTI ORIENTAMENTI
A.E. Circ. 3/E del 22 gennaio 2008:
- il negozio fiduciario, di cui si prevalentemente si avvalgono le societa’ fiduciarie, rientrerebbe nel
campo di applicazione dell’imposta di successione e donazione, in quanto vincolo di destinazione che
determina effetti traslativi.
A.E. 28/E 27 marzo 2008:
- Le intestazioni fiduciarie di azioni e quote, effettuate tramite societa’ fiduciarie, non soggiacciono
all’imposta sulle successioni/donazioni poiche’ improntate alla fiducia c.d. germanistica, la quale non
determina alcun trasferimento dei diritti in capo al fiduciante.
- Rientrerebbero, invece, nel campo di applicazione dell’imposta i rapporti improntati alla fiducia
romanistica, perche’ negli stessi si realizza un effettivo trasferimento dei beni per il fiduciario, come i
rapporti fiduciari che contemplano l’intestazione in capo al soggetto fiduciario di beni immobili, in
quanto in questo caso non puo’ verificarsi uno scollamento tra proprieta’ formale e proprieta’
sostanziale.
27
RATIO DELLA APPLICABILITA’ DELL’IMPOSTA DI DONAZIONI E
SUCCESSIONI ALLE INTESTAZIONI FIDUCIARIE AVENTI AD OGGETTO BENI
IMMOBILI SECONDO LA CIRCOLARE 28/E/2008
1.
Non creare una discriminazione di trattamento tra il negozio fiduciario e il trust, la cui soggezione
all’imposta e’ stata chiarita dalla Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E.
Critiche a tale impostazione: differente natura tra i due istituti.
Es. i conferimenti in trust costituiscono sempre trasferimenti di beni, indipendentemente dalla
natura del bene segregato e dal soggetto che si qualifica come trustee.
Inoltre, stante l’assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito, non si comprende perche’
solo le intestazioni fiduciare aventi ad oggetto beni immobili sarebbero assoggettabili ad imposta,
non anche quelle aventi ad oggetto beni mobili (tali societa’, infatti, sono autorizzate, ex lege,
all’amministrazione di “beni”, senza distinzioni sulla natura degli stessi).
28
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: IMPOSTA DI
REGISTRO
Fiducia germanistica: non esistendo diritto di proprieta’, l’atto di intestazione scontera’ l’imposta di registro
in misura fissa (art. 11 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986).
Fiducia romanistica: l’atto di trasferimento sconta imposta di registro in misura proporzionale
(art. 9 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986).
29
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – TOBIN TAX
Si applica:
•
Ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi;
•
Alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari ;
•
Alle operazioni “ad alta frequenza”;
•
poste in essere dalle società fiduciarie, comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato,
autorizzate nel Paese d’origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto
terzi;
•
per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di
strumenti finanziari;
•
semprechè la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli
ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già
applicata.
30
IVIE ED IVAFE
IVIE
Imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Si applica anche nel caso in cui l’immobile sia detenuto per il tramite di una società fiduciaria ovvero
nel caso in cui detto bene sia formalmente intestato ad entità giuridiche (es. Trust, società, fondazioni)
che operano quali persone interposte, mentre la reale disponibilità del bene è da attribursi a persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato (Circ. A.E. 2/7/2012, n. 28).
IVAFE
Imposta patrimoniale sul valore della attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche che detengono all’estero attività finanziarie a titolo
di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto), a prescindere dalle modalità di acquisto (es.
compravendita, successione, donazione). L’imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano
detenute per il tramite di una società fiduciaria, nonché siano formalmente intestate ad entità
giuridiche (quali società o trust) che agiscano in qualità di persone interposte, se l’effettiva disponibilità
delle stesse debba essere attribuita alle persone fisiche residenti in Italia.
31
IMPOSTA DI BOLLO
Disciplina normativa e di prassi
Art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972; D.L. 201/11; DL 16/2012; DM 24.5.2012; Circ. AE
48/2012; Circ. Assofiduciaria 31.1.2013
Le società fiduciarie possono essere soggette al pagamento dell’imposta su estratti conto e
rendiconto dei libretti di risparmio.
La misura dell’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche (€ 100,00) non si applica agli
estratti conto inviati dalle società fiduciarie ove il fiduciante sia una persona fisica (art. 2, II comma del
DM 24.5.2012).
Con rifermento alle quote di srl e finanziamenti soci detenute da fiduciarie residenti in Italia, manca il
presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta di bollo.
Invece, nel caso in cui le quote di srl e i finanziamenti siano detenuti all’estero ma siano oggetto di un
rapporto di amministrazione fiduciaria con una società residente, l’imposta di bollo sarà applicata
dalla società in luogo dell’IVAFE altrimenti dovuta in dichiarazione dal fiduciante (Circ. Assofiduciaria
31.1.2013).
32
SOCIETA’ FIDUCIARIE E POLIZZE ESTERE
RISOLUZIONE 8.3.2012 N. 23
Le società fiduciarie hanno la possibilità, nei cosiddetti “rapporti di amministrazione senza
intestazione”, di applicare l’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 6 del DL 461/1997 (“regime
amministrato”) sulle plusvalenze, differenziali positivi e altri proventi realizzati mediante le polizze
assicurative.
33
SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Il D. Lgs. 141/2010 ha previsto che
1) le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione, ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966, vengano iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106
del Testo Unico Bancario;
2) vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia;
3) siano sottoposte alla normativa antiriciclaggio prevista per gli intermediari bancari e finanziari;
4) esclusione dall’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto (soggetti agi obblighi
antiriciclaggio) il nominativo del titolare effettivo/fiduciante (il cliente) in quanto i relativi adempimenti
identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria
34
SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Il provvedimento 3.4.2013 «disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi
dell’art. 7 comma 2 del DL 21.11.2007 n. 231» all’allegato 1 comma 2 statuisce che nel caso in cui il
cliente dell’intermediario sia una società fiduciaria :
a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:
a.1) la fiduciaria cliente sarà tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed
aggiornate di cui sia a conoscenza sui
fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o
dell’operazioni;
a.2) ove i fiducianti siano persone diverse da persone fisiche vanno identificati i dati dei titolari
effettivi;
b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio vanno identificati i dati dei titolari effettivi della
fiduciaria.
35
SOCIETA’ FIDUCIARIE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Provv. AE n. 37561/2013
Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e il contenuto
dei rapporti intrattenuti con il contribuente.
Tra i soggetti obbligati a tale comunicazione rientrano le società fiduciarie.
Il termine per la comunicazione è stabilito al 20 aprile di ogni anno.
36
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
•
DL n. 167/1990: disciplina del «monitoraggio fiscale», modificata ed integrata con L . 97/2013
•
DL 78/2009, art. 12: norme di contrasto ai paradisi fiscali
•
DL 78/2009 (art. 13-bis, comma 7): nuove sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio
fiscale
•
Circ. AE 23 dicembre 2013, n. 38/E
37
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
Il Decreto prevede, a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di
natura finanziaria, i seguenti obblighi:
•
art. 4, comma 1 – riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia
•
art. 4, comma 2 – riportare nella dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare dei trasferimenti da,
verso e sull’estero che nel corso del periodo di imposta hanno interessato i medesimi investimenti
all’estero e attività estere di natura finanziaria, sempre che l’ammontare nel corso dell’anno sia di
importo complessivo superiore a 15.000 (in passato era 10.000)
38
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
Il Decreto prevede, a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimento
transfrontaliero di attività finanziarie (tra i quali le fiduciarie), i seguenti adempimenti:
•
Rilevare e segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative
operazioni di trasferimento
•
Effettuare comunicazioni in sede di compilazione del modello sostituto d’imposta per evidenziare la
fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate in specie a seguito dell’adesione al
cosiddetto Scudo Fiscale.
39
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
L. 6 agosto 2013, n. 97 ha inserito delle disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto
recepimento, da parte dell’Italia, della normativa dell’UE nell’ordinamento nazionale.
Art. 9 L. 97/2013 interviene sul monitoraggio fiscale, nell’ottica di semplificazione e riduzione degli
adempimenti, del contenuto del quadro RW.
Inoltre, la disposizione, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio
fiscale all’antiriciclaggio, consentendo all’AE di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a
operazioni finanziarie con l’estero, da chiunque poste in essere.
Per le sanzioni, infine, viene prevista un’attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione.
40
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
Gli intermediari (tra i quali le fiduciarie) esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a
trasmettere all’AE i dati relativi alle predette operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche,
enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir.
Art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs.n. 231/2007 fa riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che
appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata
41
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
Per effetto delle modifiche viene previsto l’obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le
società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo di imposta detengono all’estero
investimenti ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,
di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento (circ. AE 23.12.2013, n. 38).
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso di investimenti all’estero o attività estere
di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di
fiduciarie estere o di soggetti estero fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
42
SOCIETA’ FIDUCIARIE E MONITORAGGIO FISCALE
Per la violazione degli obblighi di trasmissione posti a carico degli intermediari, si applicherà la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata (la precedente
normativa prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria del 25% per la violazione dell’obbligo di
dichiarazione).
Per la violazione dell’obbligo di dichiarazione posto a carico dei contribuenti (possesso di investimenti
all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria), si applicherà la sanzione pecuniaria:
- dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati se il paese di detenzione sia White List.
- dal 6% al 30% degli importi non dichiarati se il Paese di detenzione non sia fra quelli collaborativi.
L’Amministrazione finanziaria , con Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha chiarito che: si considerano
“detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane possedute in Italia per il tramite di fiduciarie
estere.
43
SOCIETÀ FIDUCIARIA E VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI
Con la Circolare COM_2015_045 del 18/03/2015, Assofiduciaria chiarisce il ruolo delle società fiduciarie
nella procedura della voluntary disclosure. Viene illustrato il ruolo che il Legislatore ha voluto assegnare alle
società fiduciarie nella procedura di collaborazione volontaria.
Per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, l’Amministrazione
Finanziaria considererà trasferite in Italia anche le attività finanziarie e patrimoniali che, in alternativa al
rimpatrio fisico, vengono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (e quindi
anche alle società fiduciarie), sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (cd. “rimpatrio giuridico”).
44
SOCIETÀ FIDUCIARIA E VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI
(segue slide precedente)
Tramite il rimpatrio giuridico la società fiduciaria potrà assumere formalmente in deposito, custodia,
amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero, anche senza procedere al materiale
afflusso nel territorio dello Stato, delle attività:
•
finanziarie (es. denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di OICVM,
polizze assicurative) e
•
patrimoniali (es. immobili, imbarcazioni, opere d’arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi).
Il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui la società fiduciaria assume formalmente in
amministrazione o gestione i valori detenuti all’estero.
Assofiduciaria nella citata Circolare, fornisce alle Associate un supporto operativo al fine di indicare norme
comportamentali univoche nel pieno rispetto della legislazione in materia.
Vengono, quindi, elencate le principali operazioni che interessano le società fiduciarie nell’operatività di
rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero:
i.
il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli nominativi;
ii.
il rimpatrio giuridico di finanziamenti in società estere;
iii.
il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli al portatore;
iv.
il rimpatrio giuridico di polizze assicurative estere;
v.
il rimpatrio giuridico di oro;
vi.
il rimpatrio giuridico delle opere d’arte e gioielli;
vii.
il rimpatrio giuridico di immobili;
che a seconda della tipologia dei beni possono essere amministrati dalla società fiduciaria tramite mandati di
45
amministrazione con o senza intestazione.
SOCIETÀ FIDUCIARIA E POST VOLUNTARY DISCLOSURE: CENNI
(segue slide precedente)
La fiduciaria ricoprirà un ruolo fondamentale nella gestione dei patrimoni anche nella fase successiva alla
adesione alla procedura di voluntary disclosure.
Ad esempio, il perfezionamento del contratto di mandato fiduciario nel contesto del «rimpatrio giuridico»
delle attività finanziarie sarà decisivo nella fase post voluntary disclosure.
La fiduciaria, infatti:
•
agisce da sostituto d’imposta;
•
esonera dalla compilazione del quadro RW.
46
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Imprenditore: il soggetto vuole far partecipare al capitale della società i suoi manager meritevoli.
Gruppo di Manager: i soggetti sono interessati a diventare azionisti della società.
Profili di criticità: l’imprenditore vuole assegnare le azioni prevedendo tuttavia di regolare alcuni diritti di
manager (es., partecipazione unitaria dei manager all’assemblea).
Soluzione: L’imprenditore e i Manager conferiscono alla fiduciaria mandato congiunto di intestazione delle
azioni. La fiduciaria amministrerà i diritti relativi alle azioni nel rispetto delle condizioni pattuite.
47
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Un soggetto giuridico (es. un fondo estero), acquista una partecipazione di controllo nel capitale di una banca e coinvolge
un gruppo di manager che ne cureranno lo sviluppo.
Per ricompensare il management per l’ingaggio si predispone un piano di stock options finalizzato da un lato a remunerare i
manager e dall’altro a fidelizzarli per assicurare la loro collaborazione per un periodo lungo.
Profili di criticità:
- I manager vogliono essere garantiti che al verificarsi delle condizioni previste siano assegnate le azioni
- L’azionista di controllo vuole assicurarsi la collaborazione dei manager per un lungo periodo ed impedire che i manager
possano vendere le azioni rivenute prima di una data prefissata.
Soluzione:
Il fondo azionista conferisce alla fiduciaria un mandato fiduciario
- Per l’intestazione delle azioni destinate nel piano di stock option
- Per definire un accordo con i manager che regoli la cessione delle azioni, ai sensi dell’art. 1723 comma 2 c.c.
I manager conferiscono alla fiduciaria un mandato fiduciario
- Per l’intestazione delle azioni ricevute in esito al piano di stock option
- Nell’interesse dell’azionista concedono il blocco delle azioni per un periodo predeterminato
48
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Soggetto finanziato (A): un soggetto giuridico, per lo sviluppo della sua attività, ha trovato un soggetto
italiano o estero disposto a finanziarlo, a condizione che si verifichino determinate condizioni.
Soggetto finanziatore (B): un altro soggetto giuridico, interessato all’attività svolta dal soggetto
finanziatore, è intenzionato a finanziarlo ma solo al ricorrere di specifiche condizioni.
49
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
(segue slide precedente)
Profili di criticità:
1)
Il finanziatore non vuole apparire nei libri contabili della società finanziata.
2)
I tempi tecnici per poter realizzare i presupposti cui il finanziatore subordina l’erogazione non sono
immediati;
3)
Il finanziatore è un soggetto che ha difficoltà nel controllare (ancor più se è sogg. estero) il verificarsi
dei presupposti.
Rischi:
Il fiduciante A corre il rischio di perdere il finanziamento e il fiduciante B di effettuare un finanziamento
senza che si siano verificate le condizioni richieste.
50
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
(segue slide precedente)
Soluzione
Il fiduciante A (finanziato) e il fiduciante B (finanziatore) conferiscono congiuntamente alla fiduciaria
mandato di custodia del denaro che verrà erogato al soggetto finanziato al verificarsi delle condizioni
previste.
Le parti sono garantite dal fatto che il finanziamento, fondamentale per il loro rapporto, è detenuto da un
terzo soggetto indipendente, (la fiduciaria) che lo custodirà secondo le regole pattuite e lo consegnerà solo
una volta accertato che le condizioni pattuite si siano verificate e che ogni diversa pattuizione dovrà essere
concordata tra i due mandanti.
51
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Venditore (A): il soggetto, che detiene una partecipazione societaria (o un bene) e intende cederla, ha
trovato un potenziale acquirente. La cessione prevede specifiche condizioni, anche future.
Acquirente (B): il soggetto ha intenzione di acquistare la partecipazione societaria (o un bene) detenuta dal
fiduciante A (anche tramite una New.Co.), al verificarsi di condizioni predeterminate.
Profili di criticità:
Il fiduciante A ha bisogno di verificare la attendibilità delle intenzioni del fiduciante B e viceversa.
I fiducianti necessitano di garanzie in ordine all’esecuzione dell’operazione nei tempi tecnici e con le
modalità previste al verificarsi delle condizioni predeterminate (verificata condizione).
52
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Segue slide precedente
Soluzione:
Il fiduciante A e la fiduciante B conferiscono alla fiduciaria mandato congiunto in base al quale l’acquirente
trasferisce alla fiduciaria una somma pari al prezzo pattuito e il venditore intesta fiduciariamente alla
fiduciaria la partecipazione (o il bene). Al verificarsi delle condizioni previste la fiduciaria, senza necessità di
ulteriori istruzioni, trasferirà la partecipazione (o il bene) nel possesso dell’acquirente e corrisponderà al
venditore le somme dovute.
53
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Persona fisica A : soggetto parzialmente inabile
Persona fisica B: procuratore generale del soggetto A (o parente)
Attraverso l’intervento della fiduciaria si realizzano diversi obiettivi:
1)
Si integrano e si rafforzano le forme di tutela già prevista per il soggetto A in quanto la fiduciaria è un
soggetto terzo e professionale.
2)
Si appresta una forma di tutela anche per il soggetto B che, avvalendosi dell’attività svolta, dietro sue
precise istruzioni, dalla fiduciaria, potrà rendicontare in modo particolarmente dettagliato le attività
richieste per conto e nell’interesse del soggetto A.
54
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Intestazioni di pacchetti societari alla persona fisica che non superano la cd soglia di qualifica (es. 20% nel
caso di società non quotata).
L’intervento di una fiduciaria permette di:
1)Trasferire le quote senza che ciò debba essere indicato in dichiarazione dei redditi con applicazione di
un’imposta sostitutiva del 26% (dal 1° luglio 2014), operata dalla fiduciaria, garantendo la totale riservatezza
sia del cedente che del cessionario, quando quest’ultimo voglia intervenire nell’acquisto tramite fiduciaria;
2)Definire attraverso il mandato regole di comportamento vincolanti per i soci.
55
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Conferendo un mandato fiduciario per l’intestazione di un dossier amministrato/gestito all’estero, in capo al
fiduciante viene meno la necessità di indicare il suddetto trasferimento nel quadro RW della dichiarazione
dei redditi, fintanto che i valori resteranno in intestazione alla fiduciaria presso il depositario estero. La
Fiduciaria applicherà le imposte previste dalla legge, consentendo al fiduciante di usufruire di anonimato
fiscale.
56
ANALISI DI CASI CONCRETI
E SOLUZIONI OPERATIVE
Conferendo un mandato fiduciario inter vivos è possibile una pianificazione di un passaggio ereditario che
preveda, ad esempio:
1) la ricognizione e consolidamento degli attivi
2) La previsione di costituzione di trust post mortem
3) La ripartizione in vita degli attivi da destinare agli eredi
4) La possibilità di evitare il frazionamento degli attivi (es. perdita del premio di maggioranza nel caso di
ripartizione tra gli eredi di un pacchetto di controllo di una società)
5) La possibilità di evitare problematiche successorie legate alla presenza di un minore
6) Lo svolgimento del ruolo di protector.
57