AL MINISTERO DELL`AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E

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AL MINISTERO DELL`AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio Legislativo
ufficio [email protected]
Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare
Divisione II - Tutela della Biodiversità
[email protected]
[email protected]
ALLA COMMISSIONE EUROPEA - DG AMBIENTE
Direzione A - Affari giuridici e politica di coesione
200, Rue de la Loi
B - 1049 – BRUXELLES
[email protected]
Rif. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI
e, per conoscenza,
ALLA PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Sabbadini 31 - 33100 Udine
[email protected]
Illustrissime Autorità in indirizzo,
Con la presente nota le associazioni firmatarie espongono i fatti in seguito descritti e
chiedono contestualmente l’intervento delle Autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva
competenza.
In data 17 dicembre 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
(allegato 1) ha sospeso l’atto di indirizzo in forza del quale veniva esercitata l’attività venatoria
nella regione, “valutata la gravità e irreparabilità del pregiudizio laddove, nelle more della decisione
del presente giudizio, il prelievo venatorio continuasse a essere esercitato in assenza dei
necessari atti regolatori che diano puntuale attuazione alle indicazioni del PFR ” (Piano Faunistico
Regionale, ndr) .
L’atto di indirizzo sospeso dal TAR, era stato approvato senza essere sottoposto alle
procedure di cui all’art. 6 Dir. 92/43/CEE e art. 5 D.P.R. n. 357/97 (valutazione di incidenza
ambientale) e omettendo l’acquisizione del parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale.
Il Piano Faunistico Regionale (PFR), approvato il 10 luglio 2015 con Decreto del Presidente
della Regione 0140/Pres, non è ancora stato messo in efficacia. A tutt’oggi, nonostante i Piani
faunistici siano resi obbligatori già dalla Legge 157/92 quale base della pianificazione di settore,
nel Friuli Venezia Giulia gli unici atti programmatori erano gli “atti di indirizzo” emanati dalla Giunta
Regionale, privi tra l’altro di valutazione di incidenza ambientale e parere ISPRA.
Il Piano Faunistico Regionale approvato si discosta comunque in vari punti dal parere
dell’ISPRA, senza peraltro fornire motivazioni tecniche o scientifiche per suffragare tali diverse
scelte; per questo motivo, pende sul PFR un ulteriore ricorso al TAR (allegato 2).
Si evidenzia inoltre che nella Regione Friuli Venezia Giulia i Piani Faunistici Provinciali –
redatti ma mai posti in vigenza – sono stati abrogati con la legge regionale n. 30/99.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha altresì fissato il calendario venatorio regionale con
legge (L.R. 24/96), evitando così di sottoporre l’atto al parere dell’ISPRA e a Valutazione di
Incidenza ambientale; su analoghe scelte illegittime da parte di altre Regioni si è espressa varie
volte la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. A questo proposito si riporta uno stralcio
della Sentenza 90/2013 della Suprema Corte: “Questa Corte in più occasioni ha ritenuto «evidente
che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente
del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere
dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un
procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma
che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento»
(sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012).
È da aggiungere che l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il
calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore
statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n.
105 del 2012).”
Nella Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della Legge Regionale n. 6/2008, tutta la
gestione venatoria è di fatto privata, violando così il principio cardine di cui all’art. 10 comma 5
della Legge 11.2.1992, n. 157 (“Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato
nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale.”). In ambito regionale, infatti, le quote di territorio che dovrebbero essere destinate a
gestione pubblica sono invece state affidate ad associazioni private, costituite unicamente tra
cacciatori:
“Art. 14 L.R. 6/2008
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica
e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il
medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di
caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia,
per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi
a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.”
Sull’illegittimità di tali scelte operate dal legislatore regionale si era già espresso il
Governo, in sede di impugnazione della norma ipotizzando che esse “violerebbero anche l'art. 4
dello statuto speciale di autonomia, in quanto determinerebbero «una privatizzazione della
gestione faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella mani di un'unica categoria della
stessa gestione faunistica, in contrasto con quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n.
157 del 1992» il quale, configurandosi come norma fondamentale di riforma economico-sociale,
prevede invece che «negli organismi di gestione faunistica, deve essere assicurata la presenza
paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle
associazioni di protezione ambientale”. Conformemente, la Corte Costituzionale nella sentenza
affermava che: “Risulta evidente la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a
quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di
composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali
individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione
degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.”
A tutt’oggi però la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non ha provveduto ad adeguare la
norma al rilevo della Corte.
Nello stesso regime privatistico, le associazioni che gestiscono le Riserve di caccia
adottano i regolamenti di fruizione venatoria (art. 15 L.R 6/2008), atti che contengono contenuti
delegati dalla norma quadro nazionale ai Calendari Venatori Regionali e Provinciali o agli enti
pubblici. L’approvazione di tali atti e la relativa dichiarazione di esecutività è delegata ai Distretti
Venatori, composti “dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle
aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente,
nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio”. Il controllore coincide dunque con il
controllato.
Tutta la gestione avviene dunque senza alcun reale controllo
della Pubblica
Amministrazione, che si è sino ad ora limitata ad emanare “atti di indirizzo”, e senza l’obbligatorio
parere dell’ISPRA e omettendo sugli atti di pianificazione delle Riserve la valutazione di
incidenza;
Non possono essere poi ulteriormente protratte norme che nel Friuli Venezia Giulia
consentono comportamenti in contrasto con leggi nazionali e comunitarie, oltre che con il buon
senso: la caccia da natante “purchè saldamente ancorato” (attività che nel resto d’Italia da luogo
ad una violazione penale), la caccia agli anatidi fino ad un’ora dopo il tramonto, la caccia in
pianura su terreni coperti da neve, l’esonero dell’obbligo del fodero nelle zone vietate alla caccia
(viene richiesto solo che l’arma sia aperta), l’utilizzo nelle zone umide di pallini da caccia
contenenti piombo “purchè nichelato”, l’omissione dell’obbligo dell’opzione di caccia, l’esonero per
gli appostamenti di caccia di qualsiasi procedura autorizzativa – inclusa la valutazione di incidenza
- ed altri ancora.
Tutto ciò esposto,
-
Rilevato che ad oggi la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non ha ritenuto di dare
corso all’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale, sospendendo
l’esercizio dell’attività venatoria nelle more dell’adozione degli atti di programmazione
previsti dalle norme e sottoposti ai pareri e valutazioni obbligatori (parere dell’ISPRA e
Valutazione di Incidenza Ambientale)
-
Considerato che il TAR, nelle motivazioni dell’ordinanza cautelare evidenzia “la gravità e
irreparabilità del pregiudizio laddove, nelle more della decisione del presente giudizio, il
prelievo venatorio continuasse a essere esercitato in assenza dei necessari atti regolatori
che diano puntuale attuazione alle indicazioni del PFR”.
-
Dato atto che la ritardata o omessa ottemperanza all’ordinanza potrebbe dare luogo anche
ad addebiti amministrativi, in considerazione della natura patrimoniale della Fauna
Selvatica (Art. 1 co. 1 L. 157/92: La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato
ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.)
-
Considerato che nei confronti dell’Italia risulta essere stata aperta, da parte della
Commissione Europea, una procedura UE Pilot per la verifica della corretta applicazione
delle procedure di cui all’art. 6 Dir. 92/43/CEE e che l’attuale gestione venatoria risulta
totalmente carente di qualsivoglia applicazione di tale procedura alla pianificazione e
programmazione dell’attività venatoria, in totale difformità anche da quanto previsto dall’art.
5 del D.P.R. n. 357/97;
-
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone, tra l'altro, che il
Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale;
-
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone che il Ministero
dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente
e il patrimonio naturale;
-
Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di
concerto
con
i
Ministri
eventualmente competenti, il potere di emanare ordinanze
contingibili per la tutela dell'ambiente qualora si verifichino situazioni di grave danno
ambientale;
-
Visto l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la riduzione o il divieto,
per periodi prestabiliti, della caccia a determinate specie della fauna selvatica, per
importanti o motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per sopravvenute
particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
-
Visti gli l’artt. 14, comma 15 e 15 comma 11 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che
prevedono l’applicazione dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente in caso di inerzia
delle regioni negli adempimenti finalizzati all’applicazione della corretta pianificazione
faunistica e venatoria;
CHIEDONO
Al Ministero in indirizzo: di adottare urgentemente il provvedimento di sospensione dell’attività
venatoria, in attuazione dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia, al fine di evitare un grave pregiudizio al patrimonio faunistico;
Alla Commissione Europea – DG Ambiente: di valutare l’inserimento del caso qui descritto
nell’ambito della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI.
Parma – Roma - Udine – Pordenone, 24 dicembre 2015
Le Associazioni di protezione ambientale firmatarie:
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
WWF Italia
Legambiente Friuli Venezia Giulia
LAC – Lega Abolizione Caccia