S T A T U T O per il CONSORZIO PER I SERVIZI

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S T A T U T O per il CONSORZIO PER I SERVIZI
S T A T U T O
per il
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI
Approvato con delibera C.C. n. 413 in data 23.12.1998, esecutiva.
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TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 – Costituzione.
1. I seguenti Enti : Comune di Imola, Castel San Pietro Terme, Dozza, Castel Guelfo di
Bologna, Mordano, la Comunità Montana Valle del Santerno, Azienda USL di Imola,
Istituzioni Riunite di Imola, Opera Pia S. Maria di Tossignano, Casa di Riposo
“Cerchiari” di Imola, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell’art. 25 della Legge 8
giugno 1990, n. 142 nonché, per quanto concerne l’Azienda U.S.L., ai sensi dell’art. 51
della Legge Regionale n. 50/1994, per la Programmazione e la Gestione associata dei
servizi sociali nell’ambito territoriale corrispondente al Distretto Sanitario di Imola,
compresi quelli già oggetto di delega alla Azienda U.S.L..
Il consorzio può altresì assumere la gestione di altri servizi socio-sanitari complementari o
collegati direttamente od indirettamente con quelli di cui sopra, che risultino di interesse
delle comunità a servizio delle quali il consorzio opera, che vengano ad esso affidati dagli
Enti consorziati.
2. Al Consorzio vengono altresì attribuiti da parte della Azienda U.S.L., allo scopo di
garantire una gestione integrata e funzionale dei Servizi, anche Servizi Sociali a valenza
sanitaria di competenza dell’Azienda medesima, individuati segnatamente nella
convenzione istitutiva del Consorzio prevista dal 2° comma dell’art. 25 Legge n.
142/1990.
3. Al Consorzio è ammessa la partecipazione, anche dopo la sua istituzione, di Enti pubblici
diversi da quelli promotori in osservanza delle norme di legge, che abbiano interesse alla
Programmazione e Gestione coordinata di servizi oggetto del Consorzio.
4. Le IPAB aderenti al Consorzio parteciperanno alla programmazione dei servizi mettendo
in rete le rispettive strutture assistenziali di cui conservano l’autonoma gestione.
5. Il Comune di Castel San Pietro Terme partecipa al Consorzio anche mettendo in rete i
servizi gestiti dalla propria Istituzione per i Servizi Sociali, la quale conserva le proprie
funzioni e la propria autonomia gestionale.
6. La Programmazione dei Servizi verrà formalizzata nel Piano Programma il quale dovrà
essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio Pluriennale e dovrà
necessariamente indicare:
-
I livelli di prestazione dei servizi;
-
Le Regole per l’accesso ai servizi;
-
I criteri per la formulazione della graduatoria unica;
2
-
Il programma pluriennale degli investimenti, le relative priorità e modalità di
finanziamento;
-
I criteri per l’omogeneizzazione dei servizi;
-
La pianificazione dei fabbisogni;
-
La definizione della rete dei servizi;
-
Le politiche nei rapporti con il Forum del Terzo Settore;
-
Le attività per la consultazione degli utenti;
ed ogni altro aspetto programmatico di carattere generale;
Art. 2 – Denominazione e Sede.
1. Il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio Servizi Sociali” ed è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale.
2. Il Consorzio ha sede legale in Imola viale D’Agostino n. 2/a.
Art. 3 – Finalità.
1. Scopo del consorzio è la Programmazione e l’attuazione in forma associata degli interventi
socio-sanitari
nei
settori
“Famiglia-infanzia”,
“Adulti”,
“Anziani”,
“Handicap”,
“Immigrati”.
L’individuazione specifica degli interventi da realizzarsi in forma unitaria attraverso il
Consorzio deve tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) attuare interventi con gestione integrata, come ottimizzazione delle risorse e delle
competenze e con la finalità prevalente ad elevare la qualità dei servizi e delle
prestazioni;
b) ricercare nuovi rapporti costi-benefici migliorativi sul piano assistenziale ed
economico;
c) semplificare i sistemi di accesso ai servizi e rafforzare la loro organizzazione
territoriale.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate il Consorzio è tenuto ad attuare gli indirizzi
programmatici forniti dagli Enti consorziati con i piani-programmi elaborati o con le
determinazioni dell'Assemblea.
3. Il Consorzio attuerà i propri obiettivi sia gestendo l’organizzazione necessaria in forma
diretta, sia con convenzioni e contratti con Enti soci, altri enti, associazioni di volontariato,
cooperative sociali ed imprese pubbliche e private.
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4. Il Consorzio gestisce i servizi secondo le norme previste dalla L. n. 142/1990 e dalla L.R.
n. 50/1994. Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative
Sociali ai sensi delle vigenti norme nell’ambito del raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 4 – Consulta Sociale e del Volontariato.
1. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturati, attraverso modalità di
consultazioni periodiche o programmate, con i soggetti che si riconoscono nel Forum
Permanente del terzo settore, in particolare con l’associazionismo, il volontariato e la
cooperazione sociale.
2. Il Consorzio è impegnato a istituire la Consulta Sociale e del Volontariato, quale organo
consultivo sulla programmazione delle attività, le cui competenze, modalità di
funzionamento e composizione saranno stabilite dall’Assemblea.
Art. 5 – Consultazione degli utenti.
1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti,
organizzata e non, in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul
territorio. A tal fine è impegnato a:
-
assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
-
promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee e incontri indetti da associazioni
o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore
gestione dei servizi;
-
curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
-
predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del
Consorzio e le modalità per la migliore funzione dei servizi.
Art. 6 – Durata.
1. Il Consorzio ha durata di 15 anni, prorogabile al massimo per pari periodo.
2. L’Azienda U.S.L., in relazione a quanto previsto dall’art. 51 della L.R. n. 50/1994,
aderisce al Consorzio per un periodo sperimentale di due anni, ferma restando l’adesione
a titolo definitivo, sulla base della positiva valutazione dei risultati della gara sperimentale
da parte degli organi competenti.
Art. 7 – Quote di partecipazione.
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1. Ciascuno degli Enti consorziati, partecipa con quote annue che tengono conto della
dimensione e della tipologia delle competenze che ciascun Ente intende esercitare
attraverso il Consorzio, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione.
2. Ogni Ente socio è rappresentato in seno all’Assemblea consortile da un solo membro
portatore di voto plurimo, fatta eccezione per le votazioni concernenti il Piano Programma
nelle quali ciascun socio disporrà di un voto indipendentemente dalla quota di
partecipazione.
3. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l’Assemblea consortile, con proprio atto
deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione
assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando
modifiche sostanziali alla convenzione, devono essere approvate da ciascun Ente
consorziato secondo quanto previsto dal successivo art. 21.
Art. 8 – Patrimonio del Consorzio.
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
b) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
c) da trasferimenti.
2. Il Consorzio è inoltre consegnatario dei beni di proprietà degli Enti consorziati di cui ha
normale uso in base a contratti di locazione, di comodato o ad altro idoneo titolo..
3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al
Consorzio; quella straordinaria compete all’Ente proprietario, ma può essere curata dal
Consorzio, a seguito di specifica convenzione con l’Ente proprietario.
4. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio
del Consorzio; gli immobili conferiti, in ragione del loro valore e fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 9, 6° comma, determinano modifica della quota di
partecipazione dell’Ente conferente che sarà determinata con apposita delibera della
Assemblea.
5. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione
senza un’apposita deliberazione dell’Assemblea del Consorzio che prenda atto della
cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.
Art. 9 – Scioglimento.
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1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della
sua durata con espressa volontà deliberativa della maggioranza degli Enti consorziati, che
rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione.
2. Nel caso di cui sopra, l’Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di
redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente
consorziato con riferimento alle quote di partecipazione.
3. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si
fa riferimento alle norme previste negli artt. 2450 e ss. del C.C. in quanto compatibili
anche con il presente articolo.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene
ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parte spettanti a ciascun
Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili ed immobili ottenuti in uso a qualsiasi titolo o conferiti dai singoli Enti
consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente del Consorzio cessato, nel rispetto del Contratto di Lavoro e degli
artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 29/1993, viene riassorbito negli organici dei rispettivi Enti cui
appartenevano prima della costituzione del Consorzio stesso, mentre il personale che è
stato assunto “ex novo” dal Consorzio viene assorbito dagli Enti in ragione proporzionale
alla quota con la quale gli Enti stessi partecipavano all’organismo consortile cessato,
sentite le Organizzazione Sindacali. Nella determinazione delle proprie dotazioni
organiche, gli Enti consorziati dovranno tenere conto della dotazione organica del
Consorzio.
8. Il Consorzio, attraverso il Presidente del Consiglio di Aministrazione, garantisce il
servizio di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della
gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati per un periodo comunque
non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.
Art. 10 – Recesso.
1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un anno dall’ingresso
dell’Ente nel Consorzio.
2. Nei confronti dell’Ente recedente si applicano i criteri fissati nel precedente art. 9 (commi
4, 5, 6, 7).
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3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il
recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.
4. Il termine per l’espletamento della procedura di recesso è fissato in mesi sei. Ove in tale
tempo la procedura non sia stata completata si ritiene intervenuto il silenzio-assenso.
5. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall’Assemblea consortile, previa
proposta del Consiglio di Amministrazione.
6. L’istituto del recesso può essere esercitato fino al limite della residua composizione del
Consorzio di due membri.
Oltre tale soglia si procede di diritto allo scioglimento del Consorzio.
TITOLO II – ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Art. 11 – Organi.
1. Sono organi del Consorzio:
•
l’Assemblea Consortile
•
il Consiglio di Amministrazione
•
il Presidente del Consorzio
•
il Direttore Generale.
2. L’Assemblea è l’organo istituzionale del Consorzio diretta espressione degli Enti
associati; sintetizza i loro interessi economici, sociali e amministrativi, traducendoli negli
indirizzi generali agli altri organi, di cui l’Assemblea controlla l’attuazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta l’attività di indirizzo e controllo gestionale di alta
amministrazione.
4. Al Presidente del Consorzio spetta la rappresentanza istituzionale e legale del medesimo,
il raccordo tra l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e la vigilanza generale
sulla gestione.
5. Al Direttore Generale spettano la conduzione e la responsabilità della gestione del
Consorzio.
6. Il Funzionamento degli Organi è disciplinato da appositi regolamenti.
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7. Alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione si applicano, per
quanto attiene al controllo, alla pubblicazione ed alla esecutività, le norme degli artt. 49 e
47 della Legge n. 142/1990.
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Art. 12 – Composizione dell’Assemblea.
1. L’Assemblea del Consorzio, ai sensi dell’art. 25, 4° comma della Legge n. 142/1990, è
composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona, per i Comuni, del Sindaco o
di un suo delegato, e per gli altri Enti consorziati dei rispettivi rappresentanti legali o loro
delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione. Per le sole
votazioni relative al Piano Programma ciascun socio disporrà di un voto
indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Art. 13 – Segreteria.
1. Segretario dell’Assemblea è il Direttore Generale o un dipendente del Consorzio da lui
designato.
2. In caso di loro assenza od impedimento, esercita le funzioni di Segretario il componente
più giovane dell'Assemblea.
Art. 14 –
Prima
seduta
dell’Assemblea
–
Convocazione
–
Presidenza
–
Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente
dell’Assemblea.
1. La prima seduta dell’Assemblea è convocata, entro 20 giorni dalla firma della
Convenzione da parte dei legali rappresentanti degli Enti Consorziati, dal rappresentante
dell’Ente che rappresenta la maggiore quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.
2. Nella prima seduta, l’Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il
Presidente dell’Assemblea fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
Art. 15 – Assemblea: attribuzioni.
1. Competono alla Assemblea in particolare le deliberazioni nelle materie elencate sub. a),
b), c) dell’art. 21 dello Statuto, le quali devono essere sottoposte alla approvazione dei
singoli Enti consorziati quale fase integrativa della efficacia delle delibere stesse.
2. Spetta all’Assemblea inoltre:
a) eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente;
c) determinare finalità ed indirizzi per la programmazione degli interventi previsti
dall’art. 1 comma 6° del presente Statuto e per la materia tariffaria;
d) approvare, ai sensi del 5° comma dell’art. 25 della Legge n. 142/1990, gli atti
fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 33;
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e) adottare l’eventuale provvedimento di revoca degli Amministratori o di scioglimento
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 30 del presente Statuto.
Art. 16 – Sessioni e deliberazioni.
1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in due sessioni ordinarie,
rispettivamente per approvare il piano programma ed i suoi aggiornamenti, bilanci
previsionali (annuale e pluriennale) ed il rendiconto di gestione. Può altresì riunirsi
straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o a richiesta del
Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei rappresentanti dell’Assemblea
medesima.
2. All’Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed il Direttore Generale.
Art. 17 – Deliberazioni: pubblicazione.
1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere pubblicate nell’Albo Pretorio di ciascuno
dei Enti aderenti, sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Segretario
dell’Assemblea è obbligato a darne tempestiva comunicazione.
Art. 18 – Convocazione.
1. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o, nei casi d’urgenza, mediante telegramma o telefax, devono contenere il
giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’indicazione degli oggetti da trattarsi
nell’assemblea stessa. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio dei
rappresentanti almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza entro 24 ore prima,
dell’assemblea stessa.
Art. 19 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea.
1. L’assemblea non può deliberare validamente in prima convocazione se non sia presente la
maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati i quali rappresentino almeno il 51%
delle quote di partecipazione al Consorzio. Per le sole deliberazioni inerenti il Piano
Programma è sufficiente la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti
Consorziati.
2. In seconda convocazione l’Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei
componenti presenti, rappresentanti almeno il 51% delle quote consortili.
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3. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti
persone, che si prendono a scrutinio segreto.
Art. 20 – Approvazione delle deliberazioni.
1. Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che
rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, fatto salvo quanto previsto
dagli artt. 7 (2° comma), 12, 19 (1° comma) dello Statuto per le delibere concernenti il
Piano Programma..
2. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 dello Statuto, è necessario il voto
favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati i quali
rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio per le seguenti
deliberazioni:
a) nomina del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
d) approvazione del bilancio preventivo pluriennale;
e) approvazione del bilancio preventivo annuale;
f) approvazione del rendiconto della gestione.
Art. 21 – Atti soggetti all’approvazione dei singoli Enti consorziati.
1. Le deliberazioni dell’Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte
all’approvazione dei singoli Enti consorziati:
a) richiesta di ammissione di altri enti pubblici al consorzio e relative quote di
partecipazione;
b) modifiche alla Convenzione sottoscritta dagli Enti consorziati;
c) modifiche allo Statuto del Consorzio.
2. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino o si oppongano alla deliberazione di cui al
precedente comma 1), lettera a), b) e c), l’Assemblea del consorzio può confermare gli atti
medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno il 67%
delle quote ed il 51% degli Enti Consorziati.
Art. 22 – Emolumenti.
1. Le indennità dovute al Consiglio di Amministrazione ed il compenso del Collegio dei
revisori sono deliberate dall’Assemblea.
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Art. 23 – Presidente dell’Assemblea.
1. Spetta al Presidente:
a) convocare e presiedere l’Assemblea fissando il relativo ordine del giorno, secondo le
disposizioni del precedente art. 18;
b) presiedere l’Assemblea;
c) curare, insieme con il Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti
dell’Assemblea per la loro pubblicazione ai sensi del precedente art. 17;
d) verificare il rispetto da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dalla
Assemblea per la realizzazione dei Programmi ed il conseguimento degli scopi del
Consorzio.
e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell’Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e salva diversa decisione dell’Assemblea,
ne fa le veci il membro presente con la più alta quota di partecipazione.
Art. 24 – Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 persone, incluso il Presidente, elette
dall’Assemblea al di fuori dei propri componenti, fra coloro che hanno i requisiti per la
nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata esperienza e competenza
tecnica od amministrativa, che deve essere documentata nell’atto di nomina.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto con il voto
favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati i quali
rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio,
3. Il Consiglio di Amministrazione ha durata pari al mandato amministrativo dell’Ente
consorziato avente la maggior quota di partecipazione ed i suoi componenti restano in
carica dopo la scadenza per l’adozione degli atti urgenti ed indifferibili, fino
all’insediamento dei loro successori che deve aver luogo entro il termine della legge n.
444/1994;
4. Allorchè l’Assemblea si sarà ricomposta con l’insediamento del rappresentante dell’Ente
avente la maggior quota di partecipazione, si provvederà alla sostituzione od alla
conferma del Consiglio di Amministrazione.
Art. 25 – Sedute del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente o di chi ne fa le veci.
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2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e
redige i verbali delle deliberazioni adottate.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del
Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del
Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Art. 26 –
Incompatibilità e decadenza dalla carica di componente del Consiglio di
Amministrazione.
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata
del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne
disciplina altresì i casi di decadenza riferiti ai Consiglieri Comunali.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato
motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata
dall’Assemblea.
Art. 27 – Vacanze e surroga.
1. L’Assemblea provvede alla surrogazione dei Consiglieri entro 20 giorni dal verificarsi
della vacanza.
2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo
cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui
sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 28 – Divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui
si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi
stessi o i loro congiunti od affini entro il 4° grado.
Art. 29 – Sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall’Assemblea nei casi in cui non è in grado
di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 28 o per altro impedimento.
Art. 30 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
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1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati
dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti
consorziati i quali rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al
Consorzio.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati
l’Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del Presidente
dell’Assemblea.
3. Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei Consiglieri
determina la decadenza dell’intero Consiglio.
Art. 31 – Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni.
1. Al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione dei provvedimenti necessari per il
raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale ed
in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall’Assemblea consortile.
Al Consiglio stesso spetta il controllo sull’attività gestionale affidata al Direttore Generale.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalla convenzione e gli altri che si
rendessero necessari per il miglior funzionamento del Consorzio;
b) propone il piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero
opportuni;
c) propone, entro le scadenze stabilite nel presente Statuto, il bilancio preventivo (annuale
e pluriennale) e ne approva gli strumenti attuativi.
d) approva la dotazione organica del personale;
e) propone il bilancio consuntivo;
f) delibera l’assunzione di mutui, l’emissione di obbligazioni e le altre operazioni a lungo
e medio termine;
g) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore;
h) propone le tariffe dei servizi erogati dal Consorzio;
i) approva i progetti ed i relativi capitolati per l’aggiudicazione degli appalti;
j) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina secondo
le modalità stabilite nella legge e nell’apposito regolamento;
k) approva, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa a livello
dirigenziale;
l) approva, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica
assembleare entro 60 giorni;
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m) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
n) presenta all’Assemblea le eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
o) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo
Statuto alla Assemblea, al Direttore Generale od ai Dirigenti;
3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario e, di norma, il
Direttore Generale.
4. Alle sedute del Consiglio nelle quali si discutono gli atti fondamentali previsti dall’art. 33
partecipano i Revisori dei Conti i quali possono essere invitati anche alle altre sedute.
5. Il Consiglio può affidare incarichi speciali di studio e rappresentanza al suo Presidente, ai
suoi componenti ed al Direttore Generale.
Art. 32 – Presidente del Consorzio: compiti.
1. Il Presidente del Consorzio, che è il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
mantiene i rapporti con gli Enti consorziati, con le autorità locali, regionali e statali;
assicura l’attuazione degli indirizzi del Consorzio ed attua un costante collegamento e
raccordo tra la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consorzio:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è
tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti
giorni,
quando
lo
richiedano
almeno
due
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
b) coordina l’attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene
l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento
degli scopi del Consorzio;
c) verifica il funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;
d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, alla nomina di
commissioni, e alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla Legge all’Assemblea.
e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente del Consorzio, inoltre:
a) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore;
b) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di
Amministrazione;
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c) adotta, in caso di necessità ed urgenza al fine di evitare pregiudizi all’Ente o alle
persone, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima
adunanza e comunque entro trenta giorni dalla assunzione;
d) provvede alla trasmissione in elenco all’Assemblea degli atti fondamentali del
Consiglio di Amministrazione;
e) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del
Consorzio;
f) cura i rapporti con gli Enti consorziati;
g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
h) rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;
4. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione
parte delle proprie competenze.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia
assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal
Consigliere presente più anziano di età.
Art. 33 – Atti fondamentali.
1. A mente del 5° comma dell’art. 25 della Legge n. 142/1990 sono riservati
all’approvazione dell’Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione
concernenti:
♦ il piano-programma
♦ il bilancio pluriennale
♦ il bilancio previsionale annuale e le relative variazioni
♦ il bilancio consuntivo
♦ gli investimenti pluriennali, le acquisizioni ed alienazioni immobiliari
♦ la costituzione e l’assunzione di partecipazioni per quote superiori al 2% del capitale
sociale in società.
2. Le predette deliberazioni sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione e nel
loro testo integrale agli Enti Consorziati per acquisirne l’eventuale parere da esprimere nel
termine perentorio di 30 giorni. L’Assemblea, acquisiti i pareri degli Enti Consorziati,
ovvero trascorsi i 15 giorni dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri,
approva le deliberazioni o formula proprie osservazioni che devono essere comunicate, a
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cura del Presidente dell’Assemblea stessa al Consiglio di Amministrazione. Il termine di
15 giorni per l’approvazione o la formulazione delle osservazioni ha carattere perentorio,
trascorso il quale le delibere del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento
previsto dalla legge, diventano esecutive.
3. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del
Consiglio di Amministrazione è riservato all’autonomia di gestione dello stesso.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
Art. 34 – Direttore Generale – Nomina – Trattamento economico e normativo.
1. Al Direttore Generale ed ai Dirigenti, nel rispetto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993 e dei
principi enunciati nel Capo II del Titolo 2° del medesimo Decreto, si applicano le norme
degli artt. artt. 51 e 51 bis della Legge n. 142/1990, dell’art. 6 della Legge n. 127/1997,
del CCNL per i Dirigenti del Comparto Regioni – Autonomie Locali ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale secondo le rispettive provenienze.
2. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito
chiamata diretta o previa selezione. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento
di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.
Per la prima nomina si procederà a sensi art. 17, 3° comma, della Convenzione.
L’incarico di Direttore è a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o di
diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum
professionale. L’incarico ha durata triennale salvo rinnovo.
L’incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati
purché in possesso dei requisiti previsti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua
cessazione almeno tre mesi prima della scadenza, dandone immediata comunicazione
all’interessato.
Il licenziamento del Direttore nel corso dell’incarico può aver luogo per giusta causa, per
motivi connessi alla funzionalità e all’efficienza del Consorzio.
Art. 35 – Attribuzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il
raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini
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economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle
risorse consortili.
Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a
livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Direttore Generale:
a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
b) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio annuale e
pluriennale, del bilancio consuntivo e dei relativi strumenti attuativi.
d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto
di voto;
e) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia
espressamente delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore spetta inoltre, se ed in quanto non diversamente disciplinato dal regolamento
di organizzazione:
a) dirigere il personale del Consorzio;
b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
c) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei
vari servizi del Consorzio;
d) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la
realizzazione degli obiettivi;
e) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i
provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio personale;
f) formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento del
personale;
g) presiedere alle aste e alle licitazioni private;
h) stipulare i contratti;
i) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
j) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed
ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste
dall’apposito regolamento;
k) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento;
l) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del
Consiglio di Amministrazione;
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m) esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di
deliberazioni da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione;
n) esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di
deliberazione da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
o) adottare ogni altro atto inerente la gestione della attività consortile;
p) delegare ai suoi collaboratori parte delle proprie competenze.
4. Il Direttore in caso di assenza o impedimento provvede a nominare il suo temporaneo
sostituto.
Art. 36 – Dirigenti e collaborazioni esterne.
1. La Dotazione Organica del Consorzio può prevedere figure dirigenziali preposte alla
direzione dei Servizi.
Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal
Regolamento di organizzazione.
2. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto
della prestazione, la durata e il corrispettivo.
Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o
di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente,
previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.
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Art. 37 – Personale del Consorzio.
1. Il Consorzio esercita i propri compiti con personale comandato in via temporanea dagli
Enti consortili o da altri Enti, e/o con personale proprio.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale comandato viene regolamentato secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente e dal Contratto Nazionale di Lavoro dell’Ente di
provenienza, mentre al personale assunto dal Consorzio si applicherà il Contratto
Nazionale del Comparto Regioni - Automie Locali salvo diversi accordi sindacali ove
consentiti dalla legislazione vigente.
3. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.
TITOLO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Art. 38 – Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea, con la maggioranza
prevista dal primo comma dell’art. 18 sia in prima che in seconda convocazione fra gli
iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lvo. 27.01.1992 n. 88.
2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di
ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di
incompatibilità di cui al 1° comma dell’art. 2399 del Codice Civile.
Art. 39 – Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto:
a) collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esprme pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e relative
variazioni;
c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
d) redige l’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione;
e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e
produttività ed economicità della gestione;
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g) svolge ogni altra funzione prevista dall’art. 105 D.Lgs. n. 77/1995.
Art. 40 – Responsabilità.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai
doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’ente, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.
Art. 41 – Trattamento economico – durata in carica – cessazione, decadenza, revoca.
1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai Componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti è determinato con deliberazione dell’Assemblea, in conformità alle norme vigenti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico 3 anni a decorrere dalla
data di esecutività della deliberazione di nomina e sono rieleggibili una sola volta;
3. I componenti del Collegio dei Revisori cessano dalla carica per scadenza dell’incarico per
dimissioni, per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico per un
periodo di tempo superiore a sei mesi;
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica in caso di perdita
della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 38;
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che:
a) per gravi violazioni delle norme dello statuto e della legge;
b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell’apposita relazione che
deve accompagnare la proposta di deliberazione dell’Assemblea del bilancio
consuntivo.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dall’Assemblea col voto favorevole della
maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 19 sia in prima che in seconda
convocazione;
7. Per ogni altro aspetto si applica l’art. 101 del D.Lgs. n. 77/1995.
Art. 42 – Segretario del Consorzio.
1. Il Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli organi del Consorzio in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai Regolamenti.
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TITOLO V – FINANZA, CONTABILITA’, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
Art. 43 – Criteri di gestione.
1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità
ed ha l’obbligo di pareggio di bilancio.
Art. 44 – Piano programma, bilancio preventivo annuale, bilancio pluriennale e bilancio
consuntivo.
1. Il piano-programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in
attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, che troveranno adeguato
sviluppo nel documento programmatico, nella relazione previsionale e nel Bilancio
pluriennale, strumenti di programmazione generale.
2. L’Assemblea del Consorzio delibera entro i termini previsti dalla legge il bilancio
preventivo annuale, il bilancio pluriennale ed il bilancio consuntivo; trasmette gli schemi
di bilancio per parere preventivo agli Enti consorziati 30 giorni prima del termine
suddetto.
Art. 45 – Servizio di tesoreria.
1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere
l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. L’affidamento del
servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel
regolamento di contabilità.
2. Fino all’espletamento della gara il Consorzio può convenzionarsi, per la durata massima
di un anno, con il Tesoriere di uno degli Enti consorziati.
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Art. 46 – Contabilità, finanze e regime fiscale.
1. Ai sensi della Legge 27.10.1995 n. 437, di conversione del D.L. 28.08.1995 n. 361, al
presente Consorzio, creato per la gestione dei Servizi Sociali, si applicano per quanto
attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per gli Enti
Locali.
TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 47 – Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
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TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 – Costituzione.
pag. 2
Art. 2 – Denominazione e Sede.
pag. 3
Art. 3 – Finalità.
pag. 3
Art. 4 – Consulta Sociale e del Volontariato
pag. 4
Art. 5 – Consultazione degli utenti
pag. 4
Art. 6 – Durata
pag. 4
Art. 7– Quote di partecipazione.
pag. 4
Art. 8 – Patrimonio del Consorzio.
pag. 5
Art. 9 – Scioglimento.
pag. 5
Art. 10 – Recesso.
pag. 6
TITOLO II – ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Art. 11 – Organi.
pag. 7
Art. 12 – Composizione dell’Assemblea.
pag. 8
Art. 13 – Segreteria.
pag. 8
Art. 14 –
Prima seduta dell’Assemblea- Convocazione – Presidenza –
Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente
pag. 8
dell’Assemblea
Art. 15 – Assemblea: attribuzioni.
pag. 8
Art. 16 – Sessioni e deliberazioni.
pag. 9
Art. 17 – Deliberazioni: pubblicazione.
pag. 9
Art. 18 – Convocazione.
pag. 9
Art. 19 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea.
pag. 9
Art. 20 – Approvazione delle deliberazioni
pag. 10
Art. 21 – Atti soggetti all’approvazione dei singoli Enti consorziati
pag. 10
Art. 22 – Emolumenti.
pag. 10
Art. 23 – Presidente dell’Assemblea.
pag. 11
Art. 24 – Consiglio di Amministrazione.
pag. 11
Art. 25 -
Sedute del Consiglio di Amministrazione
Pag. 12
Art. 26 –
Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di
Amministrazione.
pag. 12
Art. 27 – Vacanze e surroga.
Pag. 12
Art. 28 – Divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
pag. 12
24
Art. 29 – Sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
pag. 13
Art. 30 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
pag. 13
Art. 31 – Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni.
pag. 13
Art. 32 – Presidente del Consorzio: compiti.
pag. 14
Art. 33 – Atti fondamentali.
pag. 15
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
Art. 34 – Direttore Generale - Nomina – Trattamento economico e normativo.
pag. 16
Art. 35 – Attribuzioni del Direttore Generale
pag. 17
Art. 36 – Dirigenti e collaborazioni esterne.
pag. 18
Art. 37 – Personale del Consorzio.
pag. 19
TITOLO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SEGRETARIO
DEL CONSORZIO
Art. 38 – Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
pag. 19
Art. 39 – Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti.
pag. 19
Art. 40 – Responsabilità.
pag. 20
Art. 41 –
Trattamento economico – durata in carica – cessazione, decadenza,
revoca.
pag. 20
Art. 42 – Segretario del Consorzio.
TITOLO
V
–
FINANZA,
pag. 20
CONTABILITA’,
BILANCIO
E
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 43 – Criteri di gestione.
pag. 21
Art. 44 – Piano programma, bilancio preventivo annuale, bilancio pluriennale,
bilancio consuntivo
pag. 21
Art. 45 – Servizio di tesoreria.
pag. 21
Art. 46 – Contabilità, finanze e regime fiscale.
pag. 22
TITOLO VI– NORME FINALI
Art. 47 – Disposizioni finali.
pag. 22
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