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 Circolare N. 58
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
27 luglio 2010
INTERMEDIAZIONI ALBERGHIERE: L’AGENZIA CAMBIA POSIZIONE
Con Circolare n. 36/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le intermediazioni alberghiere
rientrano nell’ambito di applicazione delle prestazioni di servizi generiche e non tra le prestazioni di
servizi relativi a beni immobili come precedentemente indicato.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia si riflette, in particolare, sull’obbligo di ricomprendere tali
prestazioni tra quelle soggette a dichiarazione nei modelli INTRASTAT.
LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI
Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole
relative alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese
UE in cui è stabilito il committente.
Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le
prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai
criteri di territorialità.
Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a
tal fine, prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio:
1)
2)
servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale
ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”);
servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui
è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”).
BUSINESS TO BUSINESS
tassazione nel Paese del committente
(committente soggetto passivo)
REGOLA GENERALE
BUSINESS TO CONSUMER
tassazione nel Paese del prestatore
(committente soggetto privato)
Tale regola generale subisce, tuttavia, alcune deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7septies:
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quater

particolari
prestazioni
specificatamente elencate
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quinquies

servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili
DEROGA RELATIVA

art. 7-sexies

particolari prestazioni di servizi
committenti non soggetti passivi
rese
a
DEROGA RELATIVA

art. 7-septies

particolari prestazioni di servizi rese
committenti non soggetti passivi extra UE
a
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di
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IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel corso del tempo, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera non univoca in merito
all’individuazione della norma che disciplina la territorialità IVA delle attività di intermediazione
consistenti nella prenotazione di alloggi alberghieri.
Con Risoluzione n. 199/E/2008, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l’attività di
prenotazione di stanze di albergo fosse da considerarsi quale prestazione di servizi relativa a beni
immobili.
Anche la Risoluzione n. 312/E/2008 aveva confermato tale orientamento, precisando viepiù che le
prestazioni di prenotazione alberghiera rientravano nell’ambito di applicazione del previgente (ora
soppresso) art. 7, c. 4, lett. a), DPR 633/1972, ossia tra le prestazioni territorialmente “ancorate” al
luogo ove sono situati i beni.
LE MODIFICHE INTERVENUTE DAL 2010
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18/2010 di recepimento della Direttiva n.
2008/8/CE, l’art. 7, c. 4, lett. a), DPR 633/1972, è stato trasposto nel nuovo art. 7-quater, c. 1, lett.
a), DPR 633/1972.
In base a tale specifico criterio di territorialità, le prestazioni di servizi su beni immobili vanno
tassate nel Paese ove è situato l’immobile a prescindere dalla qualifica e dalla nazionalità del
committente il servizio (si veda la circolare n. 41/2010).
Esempio 1
Prestazione di manutenzione relativa ad un immobile situato in Italia resa da un soggetto
passivo tedesco ad un soggetto spagnolo. La prestazione di servizi si considera comunque
effettuata in Italia, luogo di ubicazione dell’immobile.
Di conseguenza:
1)
2)
sono da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite su beni immobili situati nel territorio
nazionale;
sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA nazionale, le prestazioni (da chiunque)
eseguite su beni immobili ubicati fuori dal territorio nazionale.
Inoltre, per espressa previsione legislativa, le prestazioni ricomprese nell’art. 7-quater non
vanno riepilogate negli elenchi INTRASTAT.
LA NUOVA INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle anzidette interpretazioni e alle nuove norme in vigore, si era ritenuto che le prestazioni
di intermediazione alberghiera avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA, in base al criterio,
immutato rispetto alla previgente disciplina, secondo cui le prestazioni relative a beni immobili si
considerano rilevanti nel Paese in cui è situato l’immobile a prescindere dal Paese in cui è stabilito
il committente.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 48/E/2010, ha interpretato in maniera più
restrittiva la disciplina in esame, sostenendo che le regole inerenti le prestazioni di servizi relativi a
immobili, si applicano, per quanto qui rileva, alle sole prestazioni di agenzia e/o intermediazioni
realizzate da agenzie immobiliari.
In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, il richiamo contenuto nell’art. 47, Direttiva n.
2006/112/CE, è da riferirsi esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari. Ciò in quanto
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le prenotazioni delle agenzie di viaggi, ancorché correlate all'utilizzo delle camere di albergo, non
sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con l'immobile.
Tale mutato orientamento è stato confermato nella Circolare n. 36/E/2010 (si veda la circolare n.
51/2010), ove, dinanzi ad uno specifico quesito concernente una società che gestisce alberghi e
paga compensi di agenzia a soggetti UE ed extra UE per l’intermediazione nelle prenotazioni
alberghiere, l’Agenzia ha precisato che: “Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del
cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrate tra le prestazioni generiche di
cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali operazioni devono essere rilevate negli elenchi
riepilogativi tra le prestazioni ricevute.”
Pertanto, a prescindere dallo Stato in cui è situato l’albergo, in presenza di un committente
soggetto passivo Italiano, l’IVA va applicata in Italia.
Alla luce di tali interpretazioni, le prestazioni di intermediazione relative a prenotazioni alberghiere
rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, pertanto:
1)
2)
Esempio 2
le prestazioni ricevute da committenti soggetti passivi italiani, a prescindere dallo Stato in
cui è situato l’albergo, vanno assoggettate a IVA con emissione di autofattura ex art. 17, c.
2, DPR 633/1972, ovvero mediante integrazione della fattura estera (se ricevuta da
soggetto UE), e dichiarate negli elenchi INTRASTAT;
le prestazioni effettuate da soggetti passivi italiani per conto di committenti UE, sono fuori
dal campo di applicazione dell’IVA nazionale, ma devono, comunque, essere riepilogate
negli elenchi.
Un albergo deve corrispondere delle provvigioni per le prenotazioni ricevute da un’agenzia
di viaggi tedesca. La fattura emessa dall’agenzia di viaggi tedesca viene quindi integrata
con imponibile e imposta e registrata sia nel registro fatture emesse, sia nel registro IVA
acquisti. L’operazione va altresì riepilogata nel mod. INTRA 2-quater.
BREVI CONCLUSIONI
Sorge ora il problema di rettificare le eventuali prestazioni di intermediazione su prenotazioni
alberghiere effettuate o ricevute prima della pubblicazione dei nuovi chiarimenti dell’Agenzia.
Infatti, mentre le prestazioni ex art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, non vanno riepilogate
negli elenchi INTRASTAT, quelle ex art. 7-ter, DPR 633/1972, vanno senz’altro dichiarate.
Si consiglia pertanto di provvedere all’invio dei relativi modelli INTRA 1-quater e/o INTRA 2quater, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui l’elenco avrebbe
dovuto essere presentato.
Considerato che il comportamento eventualmente adottato dai contribuenti era conforme agli
specifici interventi di prassi dell’Amministrazione finanziaria (pur correlati ad una diversa fonte
normativa), non dovrebbero essere applicate sanzioni per il ritardo nella presentazione dei modelli.
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