Fuori campo IVA le prenotazioni di hotel italiani

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Fuori campo IVA le prenotazioni di hotel italiani
Fuori campo IVA le prenotazioni di hotel italiani per conto di società estere.
La prestazione è imponibile nello Stato del committente e non dove è ubicato l'hotel.
Il servizio di prenotazione di hotel situati sul territorio nazionale, per conto di soggetti passivi IVA esteri, non sconta l’IVA in Italia. L’imposta è dovuta nello Stato
del committente secondo la regola prevista per la territorialità dei servizi “generici” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. Per giungere a tale conclusione, la strada
non è così agevole come potrebbe sembrare.
Infatti, è legittimo interrogarsi sull’applicabilità o meno dell’art. 7-quater del DPR 633/72 che, in deroga al già citato art. 7-ter, definisce quale luogo impositivo,
per le “prestazioni di servizi relativi a beni immobili”, lo Stato di ubicazione del bene stesso. In un primo tempo, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate (ris. 21 luglio
2008 n. 312), aveva ritenuto incluse nell’ambito applicativo dell’art. 7-quater le prestazioni di intermediazione per l’acquisto di camere d’hotel, in quanto “relative
a beni immobili”. Tale interpretazione deve ritenersi superata.
Successivi chiarimenti ufficiali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011 n. 37; circ. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010 n. 36; ris. Agenzia delle Entrate 1
giugno 2010 n. 48) hanno, infatti, affermato che le intermediazioni relative alla prenotazione di servizi alberghieri non rientrano nella deroga prevista dall’art. 7quater del DPR 633/72.
Per cui, applicandosi la regola generale per la territorialità dei servizi nei rapporti “B2B”, le intermediazioni “alberghiere” rese a soggetti passivi d’imposta hanno: rilievo ai fini IVA in Italia, se rese a un committente nazionale; - irrilevanza ai fini impositivi, se rese a un committente estero.
La richiamata posizione della prassi amministrativa è conforme con il disposto dell’art. 31 lett. a) del Regolamento UE 282/2011, che qualifica come servizi
“generici” i servizi “resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero
o in settori con funzione analoga”. Il suddetto approccio è, altresì, coerente con l’interpretazione della Corte di Giustizia Ue circa l’ambito applicativo della deroga
territoriale per le “prestazioni di servizi relativi a beni immobili”. La Corte, nella sentenza 7 settembre 2006, causa C-166/05, ha difatti chiarito che sarebbe
contrario all’economia della disciplina IVA “far rientrare nell’ambito di applicazione di tale norma speciale ogni prestazione di servizi che presenti un nesso anche
minimo con un bene immobile, visto che i servizi che si riferiscono in una maniera o nell’altra a un bene immobile sono ben numerosi”. Quindi, alle sole
“prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile” può applicarsi la deroga al criterio-base di territorialità.
Diversamente dal caso precedente, il servizio di prenotazione alberghiera sarebbe assoggettato ad IVA in Italia, se reso per conto di un soggetto “privato”. Per tale
fattispecie vale l’art. 7-sexies comma 1 lett. a) del DPR 633/72, in base al quale le prestazioni di intermediazione in nome e per conto dei clienti si considerano
effettuate nel luogo in cui è effettuata la prestazione alberghiera oggetto dell’intermediazione, vale a dire l’Italia.
Pertanto, nel caso di intermediazioni rese a “privati” esteri, le stesse hanno: - rilievo ai fini IVA in Italia, se la struttura ricettiva è situata in Italia; - irrilevanza ai
fini impositivi, se la struttura ricettiva è situata in un altro Stato. In conclusione, si osserva che a differenti conclusioni si giungerebbe nel caso in cui il servizio
alberghiero sia compreso dall’agenzia di viaggio in un pacchetto turistico (così come definito dal DM 30 luglio 1999 n. 340). In tal caso, per la prestazione
dell’agenzia di viaggio trova applicazione il regime speciale IVA di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72. La prestazione, in base all’art. 307 comma 2 della direttiva
2006/112/CE, si considera in ogni caso effettuata nello Stato in cui ha sede l’agenzia di viaggio (o analogo operatore), che cede il pacchetto turistico (si veda
“Agenzie di viaggio con IVA nel Paese di stabilimento” del 30 marzo 2010).
Affinché possa configurarsi la vendita di un “pacchetto turistico”, con applicazione del particolare regime IVA, condizione necessaria è, sul piano oggettivo, la
contestuale presenza di almeno due servizi tra alloggio, trasporto e altri servizi turistici “non accessori al trasporto o all’alloggio” (art. 1 comma 1 del DM 30 luglio
1999 n. 340). È fatta salva, solamente, la possibilità di fruire del regime speciale nel caso di singoli servizi (non qualificabili come “pacchetti turistici”)
precedentemente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia (art. 74-ter comma 5-bis del DPR 633/72), ossia servizi acquistati “in blocco” dall’operatore turistico.
Fonte: Eutekne di Venerdì 20 Giugno 2014 di Emanuele GRECO