PROPOSTA DI LEGGE N. 108 per la coltivazione, la

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PROPOSTA DI LEGGE N. 108 per la coltivazione, la
PROPOSTA DI LEGGE N. 108
presentata dai consiglieri Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo, Ussai
il 27 luglio 2015
<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a
uso industriale>>
Signor Presidente, signori Consiglieri,
la proposta di legge mira a realizzare una filiera della canapa industriale in Friuli
Venezia Giulia.
A differenza della Indica, canapa ad alto contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc)
considerata sostanza stupefacente e riconosciuta a livello internazionale per i suoi effetti
terapeutici, la Sativa, con un contenuto molto basso di Thc, viene utilizzata in diversi settori
e la sua coltivazione non è proibita. Oggi ogni parte della pianta di Canapa Sativa può
essere usata in vari settori: nell’agroalimentare, nell’edilizio ed industriale (mattoni, pannelli
isolanti termo/acustici, intonaci, malte) e nel manifatturiero (tessile, carta). Un mondo di
applicazioni che sta rendendo la coltivazione della canapa allettante per un nuovo mercato
che si sta allargando sempre più anche grazie ad un’economia “green”, che prevede l’uso di
materie biologiche ed ecosostenibili per alimentare le nuove tecnologie industriali.
In passato la coltivazione di canapa era estesa proprio per la sua versatilità e per il
suo multi utilizzo.
La canapa fornisce da millenni un’ottima fibra tessile. E’ stata coltivata in epoche
storiche antiche in Asia e in Medio Oriente. La produzione commerciale di canapa in
occidente è decollata nel XVIII secolo, anche se già coltivata nel XVI secolo nell’Inghilterra
orientale. A causa della espansione coloniale e navale dell’epoca, le economie
necessitavano di grandi quantità di canapa per corde e stoppa. Importanti paesi produttori
sono Cina, Corea del Nord, Ungheria, ex Jugoslavia, Romania, Polonia, Francia e Italia.
Per centinaia di anni, fino alla seconda metà del Novecento è stata utilizzata per la
produzione di carta.
La coltura della canapa per usi tessili ha una antica tradizione in Italia, veniva usata
fin dall’antichità per tessuti resistenti e cordame. Molto legata all’espandersi delle
Repubbliche Marinare, che l’utilizzavano grandemente per corde e vele delle proprie flotte
di guerra. La tradizione di utilizzarla per telerie ad uso domestico è molto antica, le tovaglie
di canapa in Romagna decorate con stampi di rame nei due classici colori ruggine e verde
sono oggetti di artigianato che continuano ad essere prodotti ancora oggi. Proprio il nostro
paese, era il secondo produttore mondiale di canapa e il primo fornitore della marina
Inglese.
Inoltre la canapa sativa può essere utilizzata per bonificare terreni inquinati: queste
piante fungono da pompe di calore, assorbono dal terreno metalli pesanti e li stoccano
nella foglia e nel fusto. Potrebbe essere questo un modo per riutilizzare i terreni inquinati.
Nonostante la coltivazione di canapa industriale non sia mai stata espressamente
vietata nel nostro paese, la mala interpretazione delle leggi antidroga ha portato le forze
dell’ordine ad arrestare e sequestrare le coltivazioni di chi negli anni 70 e 80 aveva provato a
riprendere la coltivazione della canapa da fibra o da seme.
I
Questa situazione di incertezza si è protratta fino al 1997, anno della circolare del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali contenente disposizioni relative alla
coltivazione della Cannabis sativa, integrata poi della circolare n.1 dell’8 maggio 2002. La
legislazione europea si basa invece sui regolamenti 953 del 2006 e 507 del 2008.
Con le materie prime della canapa si possono produrre, in modo pulito ed
economicamente conveniente: tessuti, carta, plastiche, vernici, combustibili, materiali per
l’edilizia ed anche oli alimentari di altissime qualità.
La canapa sottrae la luce e soffoca le altre erbe presenti sul terreno, liberandolo da
tutte le infestanti. Non servono quindi diserbanti, riducendo così l’inquinamento del terreno
da sostanze chimiche.
Alcuni esempi di prodotti che derivano dalla trasformazione della canapa:
a)
Tessuti: la pianta di canapa è più produttiva in fibra tessile del cotone. La
fibra della canapa è molto più robusta e dura più a lungo. Non necessita di acqua né
diserbanti.
b)
Semi e olio: i semi di canapa contengono proteine di elevato valore
biologico. Per il loro valore nutritivo, sono stati proposti come rimedio alla carenza di
proteine, nei Paesi in via di sviluppo. L’olio può essere usato per la produzione di vernici, Non
è inquinante e di qualità superiore rispetto a quello derivanti dal petrolio. Con esso si
possono produrre saponi, cere, cosmetici, detersivi (biodegradabili).
c)
Carta: La stoppa che ne rimane non è uno scarto, ma una vera materia
prima. Da questa si produce la carta. I trattamenti previsti per la produzione di carta, dalla
canapa, non sono inquinanti e non vengono utilizzati prodotti per sbiancarla (come avviene
attualmente) risultando così molto più rispettosi dell’ambiente.
d)
Tavole: con i fusti interi della canapa, pressati, si possono fabbricare tavole
per l’edilizia e la falegnameria in sostituzione del legno, che sono di grande robustezza,
flessibilità e molto più leggere.
e)
Materie plastiche: con la cellulosa si possono ottenere materiali plastici
pienamente degradabili per imballaggi ed isolanti.
f)
Combustibili: la canapa è considerata anche la pianta ideale per la
produzione di combustibili, in sostituzione dei prodotti petroliferi. Non fa aumentare
l’effetto serra. In passato Henry Ford aveva costruito un prototipo di automobile in cui parte
della carrozzeria era realizzata in fibra di canapa e funzionava ad etanolo di canapa.
Siamo in attesa di una legge quadro che possa dare certezze al settore e che
dovrebbe essere promulgata in questo 2015.
II
Molte regioni hanno già legiferato in materia, con provvedimenti simili a questa
proposta.
L’articolato è composto da 8 articoli.
L’articolo 1 riassume le finalità della legge e istituisce il progetto pilota specificando
il tipo di canapa utilizzato per progetto.
L’articolo 2 definisce gli interventi contenuti nel progetto pilota, delegando alla
Giunta regionale la predisposizione del regolamento per il progetto e la sua durata.
L’articolo 3 detta le disposizioni per la coltivazione della canapa.
L’Articolo 4 inserisce in norma gli obblighi del coltivatore.
L’articolo 5 inserisce i controlli e le sanzioni previste, per le violazione delle
disposizioni di legge, regolamenti e utilizzi impropri della canapa. Il Corpo Forestale e le
forze di polizia sono delegate ai controlli e a erogare le eventuali sanzioni.
L’articolo 6 definisce le modalità di attuazione della presente proposta di legge, nel
rispetto del regime europeo de minimis.
L’articolo 7 prevede la copertura finanziaria della norma.
L’articolo 8 determina l’entrata in vigore della norma il giorno successivo alla
pubblicazione sul BUR regionale.
DAL ZOVO
BIANCHI
FRATTOLIN
SERGO
USSA
I
III
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
PROPOSTA DI LEGGE N. 108
<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>
INDICE
Art. 1 - (Finalità)
Art. 2 - (Interventi e contenuti del progetto pilota)
Art 3 - (Disposizioni per la coltivazione della canapa)
Art 4 - (Obblighi del coltivatore)
Art 5 - (Controlli)
Art 6 - (Modalità di attuazione)
Art 7 - (Norma finanziaria)
Art 8 - (Entrata in vigore)
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XI Legislatura - Atti consiliari
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<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle politiche agro-ambientali
ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, sostiene e
promuove la realizzazione di una filiera della canapa (cannabis sativa) che, anche tramite un
progetto pilota, di cui all’articolo 2, integri e crei le condizioni per un’estensione della
coltivazione della cannabis sativa e per una stabilizzazione della sua produzione.
2.
Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera
agroindustriale regionale economicamente equilibrata per consentire l’avvio del settore.
3.
La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di
Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse
energetiche, gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi derivati.
4.
Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente
alla canapa (cannabis sativa) per uso industriale coltivata senza l’impiego di prodotti
diserbanti, nanizzanti o disseccanti. Possono essere coltivate soltanto varietà di cannabis
sativa iscritte nel Registro europeo delle sementi.
Art. 2
(Interventi e contenuti del progetto pilota)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione di un progetto
pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e
commercializzazione della canapa.
2.
Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:
a)
realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico
e monoico, preferibilmente di varietà italiana;
b)
selezione delle sementi più adatte al territorio, in collaborazione con la
banca del germoplasma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
c)
valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in
relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d’acqua impiegato nella
coltivazione;
d)
riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;
e)
realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l’avvio della
coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;
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f)
sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di
terreni inquinati da metalli pesanti;
g)
progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
h)
ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima
trasformazione, stoccaggio e stigliatura/pettinatura della canapa coltivata in via
sperimentale;
3.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge,
con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione
con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell’osservanza delle
condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.
4.
Nel medesimo atto di cui al comma 3 la Giunta regionale individua il periodo
sperimentale cui il progetto pilota è sottoposto, al termine del quale viene effettuata la
valutazione delle potenzialità produttive e della convenienza socioeconomica alla creazione
di una filiera agro-industriale regionale, ai fini dell’avvio del settore.
Art. 3
(Disposizioni per la coltivazione della canapa)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, sentite le associazioni di categoria degli
agricoltori e le associazioni dei produttori di settore più rappresentative a livello regionale,
adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, uno o più regolamenti al
fine di individuare:
a)
i requisiti dei coltivatori di cannabis sativa;
b)
gli adempimenti a carico di tali coltivatori e dei primi trasformatori;
c)
le modalità per la concessione dei contributi.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti criteri:
a) la coltivazione di cannabis sativa senza necessità di specifica autorizzazione
preventiva è consentita:
1)
associati;
agli agricoltori o agli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, singoli o
2)
alle imprese o ai singoli che utilizzano coltivatori o contoterzisti per
sperimentare la coltivazione della cannabis sativa ai fini dell’avvio di una nuova attività o di
una nuova impresa;
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3)
alle università e agli istituti di ricerca riconosciuti;
4)
agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
5)
ai titolari o ai partner di progetti di ricerca o di sviluppo industriale ovvero di
progetti di rilievo sociale approvati da enti pubblici che prevedono la realizzazione di
coltivazioni di cannabis sativa o l’impiego di materiali di cannabis sativa, nonché ai titolari o
ai partner di progetti approvati che prevedono l’impiego della cannabis sativa come pianta
depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti;
b) superficie minima coltivata pari o superiore a 0,5 ettari;
c) il coltivatore, l’impresa o la persona per conto della quale il coltivatore opera
devono dimostrare l’impiego di semente certificata mediante fattura di acquisto e il
cartellino rilasciato dall’ente preposto.
Art. 4
(Obblighi del coltivatore)
1.
Al fine di disciplinare la produzione della canapa e di prevedere i controlli
necessari per evitare eventuali abusi, il coltivatore denuncia preventivamente alla Direzione
centrale competente le coltivazioni di canapa.
2.
Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, la Giunta regionale
individua i dati che devono essere contenuti nella denuncia di inizio produzione
Art. 5
(Controlli)
1.
Le Guardie Forestali Regionali e le forze dell’ordine sono autorizzate a
effettuare i necessari controlli sulle coltivazioni di canapa.
2.
I controlli di cui al comma 1 che comportino prelievi e campionamenti della
coltura sono effettuati in presenza del coltivatore, cui è consegnato un esemplare per ogni
prelievo o campionamento. Dei controlli è dato preavviso al coltivatore almeno sette giorni
prima degli stessi. In caso di assenza ingiustificata del coltivatore preavvisato, i controlli si
considerano effettuati in sua presenza.
3.
Il procedimento ufficiale per la determinazione del contenuto di
tetraidrocannabinolo della canapa è quello previsto dal regolamento (CEE) n. 421/86 della
Commissione, del 25 febbraio 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 771/74 e (CEE) n.
2188/84 stabilendo un metodo per l’accertamento del tenore di tetraidrocannabinolo nella
canapa.
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Art. 6
(Modalità di attuazione)
1.
Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure
di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della
decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea ovvero fino alla scadenza
del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2.
Ai sensi della vigente normativa europea i provvedimenti di attuazione della
presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla
Commissione europea.
3.
I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o
modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente
normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione
europea.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Per le finalità previste dall’articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro
per l’anno 2015 a carico dell’unità di bilancio _______________ e del capitolo _______________
di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015, con la denominazione “Attuazione del progetto
pilota per il sostegno degli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione,
trasformazione e commercializzazione della canapa”.
2.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante
prelevamento di pari importo complessivo dall’unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo
9700 (fondo globale) - partita n. _______________ - dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Friuli Venezia Giulia.
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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge
regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 6
il testo dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
è il seguente:
Articolo 107
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata
in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare
una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello
delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica
e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno
Stato membro;
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c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria
all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione.
il testo dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
è il seguente:
Articolo 108
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal
graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è
compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo
nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la
Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia
dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che
un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con
il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui
all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la
Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per
effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al
riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la
Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile
con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.
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4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le
quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
-
il testo dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 659/1999 è il seguente:
Articolo 4
(Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione)
1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta.
Fatto salvo l’articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non
costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.
3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in
ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa
rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara
compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare
obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine
alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il
procedimento ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata
«decisione di avviare il procedimento d’indagine formale»).
5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale
termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica
completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla
ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede
ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e
dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più
ravvicinate.
6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4
entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato dalla
Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può
quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione
a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.