Cina - Euler Hermes
Transcript
Cina - Euler Hermes
Tutela preventiva del credito Scheda Paese Cina Scheda Paese – Cina Introduzione Nell’era del mercato globale, si sono intensificati gli scambi transfrontalieri e internazionali e prendono così piede numerosi rapporti commerciali tra aree più o meno staccate sotto il profilo geografico e, a volte, distanti dal punto di vista culturale. Sotto il profilo giuridico, nell’ambito dell’Unione Europea e non, si riscontrano numerosi e decisivi interventi settoriali, volti ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in ambito commerciale. Ciò nonostante, le tutele ed i rimedi che siamo abituati ad impiegare nel nostro contesto giuridico, potrebbero non essere applicabili in un altro ambiente. Spesso, quindi, la carenza di uniformità normativa deve essere colmata dall’iniziativa delle parti. In questo senso, assume una particolare importanza lo strumento della documentazione da predisporre e poter esibire per evitare problematiche sia durante la fase stragiudiziale che nella successiva fase legale. Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche degli ordinamenti giuridici vigenti nei diversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito. AVVERTENZA LEGALE ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche generali degli ordinamenti giuridici vigenti nei diversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito con l’avvertenza, comunque, che essa contiene delle mere indicazioni di riferimento che vanno sempre verificate caso per caso prima di intraprendere la relativa azione legale, anche perché non si garantisce la loro completezza, accuratezza ed aggiornamento e si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni. Di conseguenza, tali indicazioni non devono essere interpretate come raccomandazioni per lo svolgimento delle relative attività ed azioni legali. Per tutti i motivi rappresentati Euler Hermes S.A. (N.V.) Rappresentanza generale per l'Italia, i suoi partners, agenti, dipendenti declinano ogni tipo responsabilità nei confronti di chiunque prenda qualsiasi decisione o intraprenda azioni sulla base delle informazioni contenute nella presente guida. Scheda Paese – Cina 1 Cina L'economia cinese è una delle più grandi realtà del XXI secolo, sia in ambito nazionale, che in ambito internazionale. La Cina è l'esportatore più grande al mondo, mentre è il secondo importatore più grande dopo gli Stati Uniti d'America. La Cina, oggi, si presenta come la seconda economia mondiale, dopo gli Stati Uniti, e la sua crescita economica si presenta come la più veloce al mondo, contribuendo allo sviluppo economico complessivo a livello internazionale. Scheda Paese – Cina 2 Azione legale Prescrizione Il periodo ordinario di prescrizione è di 2 anni, salve diverse disposizioni di legge. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, con un riconoscimento del debito oppure con la costituzione in mora debitamente notificata al debitore. Procedimento sommario d'ingiunzione Questa procedura è possibile solo se tra le parti non siano pendenti altre liti relative al recupero di crediti e sia possibile notificare l'ingiunzione di pagamento al debitore. Il creditore deve proporre un ricorso presso la competente Corte distrettuale, indicando l'esatto importo del credito, i fatti e le prove su cui si fonda la sua pretesa. La Corte valuta la ricevibilità del ricorso entro 5 giorni, dandone comunicazione al creditore, ed in seguito valuta la fondatezza della domanda sulla base dei documenti presentati dall'attore. Il giudice emette un'ingiunzione di pagamento entro 15 giorni. Il debitore ha 15 giorni per adempiere oppure per depositare un'opposizione al decreto. In quest'ultimo caso, il decreto ingiuntivo è automaticamente revocato e il creditore ha l'onere di avviare una procedura ordinaria per il recupero del credito. Se il debitore non si oppone, il decreto diviene esecutivo e si potrà dare avvio all'esecuzione sui suoi beni. Scheda Paese – Cina 3 Procedimento ordinario La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso dell'attore alla Corte competente. Il ricorso deve contenere la domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché i principali mezzi di prova di cui si intende avvalersi. Se la causa è ritenuta ricevibile dalla Corte, il ricorso è notificato al convenuto, il quale ha 30 giorni per depositare una comparsa di risposta in cui potrà proporre tutte le sue difese. Segue poi un ulteriore scambio di memorie, nelle quali devono essere presentate le prove precostituite di cui si dispone, come le testimonianze scritte, le perizie, la corrispondenza intercorsa tra le parti, ecc. Il procedimento prosegue con un'udienza nella quale le parti espongono le proprie posizioni e vengono escusse le testimonianze. Generalmente il giudice permette alle parti di presentare ulteriori prove anche durante o successivamente a quest'udienza. Il giudice dispone di ampi poteri nella conduzione del processo che si caratterizza per una grande informalità. La sentenza di primo grado può essere impugnata di fronte alla Corte di livello immediatamente superiore. Il termine per l'appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza (30 giorni se la parte soccombente risiede all'estero). Il giudizio d'appello, che segue una procedura analoga a quella di primo grado, non costituisce di solito oggetto di impugnazione. ATTENZIONE: generalmente le spese processuali, che non comprendono gli onorari degli avvocati, sono poste a carico della parte soccombente. La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva: lo diviene al passaggio in giudicato se non viene impugnata nel termine di 15 giorni dalla notifica. La sentenza di secondo grado è invece immediatamente esecutiva. Gli atti esecutivi sono di competenza dell'ufficiale giudiziario, ma la Corte distrettuale può in alcuni casi istituire speciali organi incaricati dell'esecuzione. Le sentenze emesse in un altro Paese possono essere riconosciute ed eseguite nel territorio cinese se tra la Cina e questo paese è in vigore un Trattato internazionale in materia oppure sulla base del principio di reciprocità ossia se, nel paese in cui è stata emessa la sentenza da riconoscere, non ci sono ostacoli al riconoscimento di una sentenza cinese. Scheda Paese – Cina 4 Il termine per richiedere la delibazione della sentenza è 2 anni dalla sua emissione. ATTENZIONE: tra l’Italia e la Cina esiste una convenzione bilaterale (Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile, Pechino 20 maggio 1991, Legge n. 199 del 04 marzo 1994 – G.U. n. 71 del 26 marzo 1994) sulla base della quale è opportuno eligere nelle condizioni generali del contratto di vendita il foro di competenza italiano e l’applicazione della legge italiana. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199 Scheda Paese – Cina 5 Euler Hermes Euler Hermes S.A. (N.V.) Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia) Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000 - www.eulerhermes.it Euler Hermes Europe S.A. (N.V.) Rappresentanza generale per l'Italia non risponderà in alcun caso dei danni diretti ed indiretti, compreso qualsiasi danno finanziario o commerciale, perdita di vantaggi, perdita di profitti, perdite di qualsiasi natura derivanti dall'uso dei contenuti e delle informazioni contenuti nella presente scheda, ivi compresa qualsiasi azione legale mossa da terzi contro l’utente del sito a causa dell’uso delle informazioni in esso contenute. Scheda Paese – Cina