Cina - Euler Hermes

Transcript

Cina - Euler Hermes
Tutela preventiva del credito
Scheda Paese
Cina
Scheda Paese – Cina
Introduzione
Nell’era del mercato globale, si sono intensificati gli scambi transfrontalieri e internazionali e prendono
così piede numerosi rapporti commerciali tra aree più o meno staccate sotto il profilo geografico e, a
volte, distanti dal punto di vista culturale.
Sotto il profilo giuridico, nell’ambito dell’Unione Europea e non, si riscontrano numerosi e decisivi
interventi settoriali, volti ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in ambito commerciale.
Ciò nonostante, le tutele ed i rimedi che siamo abituati ad impiegare nel nostro contesto giuridico,
potrebbero non essere applicabili in un altro ambiente. Spesso, quindi, la carenza di uniformità
normativa deve essere colmata dall’iniziativa delle parti.
In questo senso, assume una particolare importanza lo strumento della documentazione da
predisporre e poter esibire per evitare problematiche sia durante la fase stragiudiziale che nella
successiva fase legale.
Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche degli ordinamenti giuridici vigenti nei
diversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito.
AVVERTENZA LEGALE ED ESONERO DA RESPONSABILITA’
Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche generali degli ordinamenti giuridici vigenti nei
diversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito con l’avvertenza, comunque, che essa contiene delle
mere indicazioni di riferimento che vanno sempre verificate caso per caso prima di intraprendere la relativa
azione legale, anche perché non si garantisce la loro completezza, accuratezza ed aggiornamento e si declina
ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.
Di conseguenza, tali indicazioni non devono essere interpretate come raccomandazioni per lo svolgimento
delle relative attività ed azioni legali.
Per tutti i motivi rappresentati Euler Hermes S.A. (N.V.) Rappresentanza generale per l'Italia, i suoi partners,
agenti, dipendenti declinano ogni tipo responsabilità nei confronti di chiunque prenda qualsiasi decisione o
intraprenda azioni sulla base delle informazioni contenute nella presente guida.
Scheda Paese – Cina
1
Cina
L'economia cinese è una delle più grandi realtà del XXI secolo, sia in ambito nazionale, che in ambito
internazionale.
La Cina è l'esportatore più grande al mondo, mentre è il secondo importatore più grande dopo gli Stati
Uniti d'America.
La Cina, oggi, si presenta come la seconda economia mondiale, dopo gli Stati Uniti, e la sua crescita
economica si presenta come la più veloce al mondo, contribuendo allo sviluppo economico complessivo
a livello internazionale.
Scheda Paese – Cina
2
Azione legale
Prescrizione
Il periodo ordinario di prescrizione è di 2 anni, salve diverse disposizioni di legge. La prescrizione si
interrompe con l'introduzione di un giudizio, con un riconoscimento del debito oppure con la costituzione
in mora debitamente notificata al debitore.
Procedimento sommario d'ingiunzione
Questa procedura è possibile solo se tra le parti non siano pendenti altre liti relative al recupero di crediti
e sia possibile notificare l'ingiunzione di pagamento al debitore.
Il creditore deve proporre un ricorso presso la competente Corte distrettuale, indicando l'esatto importo
del credito, i fatti e le prove su cui si fonda la sua pretesa.
La Corte valuta la ricevibilità del ricorso entro 5 giorni, dandone comunicazione al creditore, ed in seguito
valuta la fondatezza della domanda sulla base dei documenti presentati dall'attore. Il giudice emette
un'ingiunzione di pagamento entro 15 giorni.
Il debitore ha 15 giorni per adempiere oppure per depositare un'opposizione al decreto. In quest'ultimo
caso, il decreto ingiuntivo è automaticamente revocato e il creditore ha l'onere di avviare una procedura
ordinaria per il recupero del credito.
Se il debitore non si oppone, il decreto diviene esecutivo e si potrà dare avvio all'esecuzione sui suoi
beni.
Scheda Paese – Cina
3
Procedimento ordinario
La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso dell'attore alla Corte competente. Il ricorso deve
contenere la domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, nonché i principali mezzi di prova di cui si intende avvalersi.
Se la causa è ritenuta ricevibile dalla Corte, il ricorso è notificato al convenuto, il quale ha 30 giorni per
depositare una comparsa di risposta in cui potrà proporre tutte le sue difese. Segue poi un ulteriore
scambio di memorie, nelle quali devono essere presentate le prove precostituite di cui si dispone, come
le testimonianze scritte, le perizie, la corrispondenza intercorsa tra le parti, ecc.
Il procedimento prosegue con un'udienza nella quale le parti espongono le proprie posizioni e vengono
escusse le testimonianze.
Generalmente il giudice permette alle parti di presentare ulteriori prove anche durante o
successivamente a quest'udienza. Il giudice dispone di ampi poteri nella conduzione del processo che si
caratterizza per una grande informalità.
La sentenza di primo grado può essere impugnata di fronte alla Corte di livello immediatamente
superiore. Il termine per l'appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza (30 giorni se la parte
soccombente risiede all'estero).
Il giudizio d'appello, che segue una procedura analoga a quella di primo grado, non costituisce di solito
oggetto di impugnazione.
ATTENZIONE: generalmente le spese processuali, che non comprendono gli onorari degli avvocati,
sono poste a carico della parte soccombente.
La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva: lo diviene al passaggio in giudicato se non
viene impugnata nel termine di 15 giorni dalla notifica.
La sentenza di secondo grado è invece immediatamente esecutiva.
Gli atti esecutivi sono di competenza dell'ufficiale giudiziario, ma la Corte distrettuale può in alcuni casi
istituire speciali organi incaricati dell'esecuzione.
Le sentenze emesse in un altro Paese possono essere riconosciute ed eseguite nel territorio cinese se
tra la Cina e questo paese è in vigore un Trattato internazionale in materia oppure sulla base del principio
di reciprocità ossia se, nel paese in cui è stata emessa la sentenza da riconoscere, non ci sono ostacoli
al riconoscimento di una sentenza cinese.
Scheda Paese – Cina
4
Il termine per richiedere la delibazione della sentenza è 2 anni dalla sua emissione.
ATTENZIONE: tra l’Italia e la Cina esiste una convenzione bilaterale (Trattato per l’assistenza giudiziaria
in materia civile, Pechino 20 maggio 1991, Legge n. 199 del 04 marzo 1994 – G.U. n. 71 del 26 marzo
1994) sulla base della quale è opportuno eligere nelle condizioni generali del contratto di vendita il foro di
competenza italiano e l’applicazione della legge italiana.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199
Scheda Paese – Cina
5
Euler Hermes
Euler Hermes S.A. (N.V.)
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia) Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000 - www.eulerhermes.it
Euler Hermes Europe S.A. (N.V.) Rappresentanza generale per l'Italia non risponderà in alcun caso dei danni diretti ed
indiretti, compreso qualsiasi danno finanziario o commerciale, perdita di vantaggi, perdita di profitti, perdite di qualsiasi
natura derivanti dall'uso dei contenuti e delle informazioni contenuti nella presente scheda, ivi compresa qualsiasi azione
legale mossa da terzi contro l’utente del sito a causa dell’uso delle informazioni in esso contenute.
Scheda Paese – Cina