Business Guide - Assocalzaturifici
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Business Guide CINA Un servizio riservato alle proprie Aziende Associate da (ultima revisione: NOVEMBRE 2012) INFORMEST CONSULTING srl Sede Legale: Via Cantore 2 34170 Gorizia Tel.: +39 0481.547328 Fax: +39 0481.547443 P.IVA 01112920317 REA GO 72777 PEC: [email protected] [email protected] www.informestconsulting.it Sede Veneta: Via Cimetta, 1 30026 Portogruaro Tel.: +39 0421.280440 Tel.: +39 0421.280440 [email protected] © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA CINA Superficie 9.671.018 km2 Popolazione 1.347.350.000 ab. Lingua Cinese mandarino Religione Confuciani, taoisti, buddisti Forma istituzionale Repubblica popolare Capitale Pechino Principali città Shanghai, Nanchino, Guangzhou, Tientsin, Wuhan, Canton… Suddivisione amministrativa 22 Province, 5 Regioni Autonome, 4 Municipalità Moneta Renminbi (CNY) PIL pro capite (PPA – stima 2011) Rischio paese Coface 8,442 USD A3 (min A1 – max D) Indice della libertà economica (The Heritage 51,2 (min 0 – max 100) Foundation, 2012) Export dell’Italia (2011) 10.000 mln € Import dell’Italia (2011) 29.302 mln € La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), sono riservati per tutti i Paesi. Informest Consulting, pur impegnandosi a prestare la maggior cura possibile nel reperimento, verifica e controllo dei dati e delle informazioni, non assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, errori od omissioni in cui possa essere incorso. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 2 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani Business Guide – CINA © INFORMEST CONSULTING SOMMARIO SOMMARIO 3 1. INVESTIMENTI STRANIERI 12 1.1. 12 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. SETTORI DI INVESTIMENTO L'INVESTIMENTO STRANIERO È CONSENTITO IN TUTTI I SETTORI? SE NO, QUALI SONO QUELLI ESCLUSI O SOGGETTI A LIMITAZIONI? 12 QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI AD AUTORIZZARE GLI INVESTIMENTI STRANIERI? 13 ESISTONO SETTORI PER I QUALI SONO RICHIESTE SPECIALI AUTORIZZAZIONI? SE SÌ, QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI A CONCEDERE TALI AUTORIZZAZIONI? 1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 1.2.1. ESISTONO LEGGI CHE AGEVOLANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI? 1.2.2. IL REGIME AGEVOLATIVO È APPLICABILE IN TUTTO IL PAESE? SE NO, PER QUALI AREE O ZONE FRANCHE È APPLICABILE? 1.2.3. 19 21 21 22 IL REGIME AGEVOLATIVO SI SOSTANZIA IN FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE RISPETTO AL MERCATO? 22 1.2.4. IL REGIME AGEVOLATIVO SI SOSTANZIA IN SGRAVI FISCALI? 23 1.2.5. IL REGIME AGEVOLATIVO CONSENTE DI RIDURRE IL COSTO DEL PERSONALE? 23 1.2.6. ESISTONO AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE IN PARTICOLARI AREE O REGIONI DEPRESSE O SOTTOSVILUPPATE? 23 1.2.7. ESISTONO AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE IN SETTORI O COMPARTI IN CRISI? 27 1.2.8. ESISTONO AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA CRESCITA OCCUPAZIONALE PRODOTTA DALL’INVESTIMENTO? 27 1.2.9. ESISTONO AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE E/O ESPORTAZIONE CHE VERRÀ GENERATA DALL’INVESTIMENTO? 27 1.2.10. ESISTONO AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI SU AZIENDE IN CRISI O IN RISTRUTTURAZIONE? 1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1.3.1. ESISTONO LEGGI CHE REGOLAMENTANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI? 1.3.2. ESISTONO LEGGI CHE IMPEDISCONO CHE CON PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI VENGA PEGGIORATO IL 27 28 28 TRATTAMENTO CUI L'INVESTITORE STRANIERO ERA STATO ASSOGGETTATO AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA? 30 1.3.3. ESISTE UN’AGENZIA/AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI? 30 1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 1.4.1. COME È DISCIPLINATA LA PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI DELL’INVESTITORE STRANIERO? © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 30 30 Pag. 3 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 1.4.2. L'INVESTITORE STRANIERO PUÒ POSSEDERE IL CONTROLLO DI MAGGIORANZA DELL'INVESTIMENTO, ANCHE SENZA DOVERSI ASSOCIARE A PARTNER LOCALI? 32 1.4.3. LA PARTECIPAZIONE PUÒ RIMANERE STRANIERA A TEMPO INDETERMINATO? 33 1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 1.5.1. A QUALE DISCIPLINA È ASSOGGETTATO IL CONTENZIOSO DERIVANTE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE? 33 1.5.2. PER QUALI ISTITUTI GIURIDICI È VIETATA L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO? 34 1.5.3. È POSSIBILE CHE LE PARTI DI UN CONTRATTO DEFERISCANO LE CONTROVERSIE DA ESSO NASCENTI A GIUDICI ORDINARI DI UNO 1.5.4. 34 È POSSIBILE CHE LE PARTI DI UN CONTRATTO DEFERISCANO LE CONTROVERSIE DA ESSO NASCENTI AD UN ARBITRATO? 1.5.5. STATO STRANIERO? 33 A QUALSIASI TIPO DI ARBITRATO O SOLO AD ALCUNE TIPOLOGIE? 34 SONO IN VIGORE NEL PAESE LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ARBITRALI? 35 1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 1.6.1. COME È ORGANIZZATO L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL PAESE? 36 1.6.2. QUAL È IL SISTEMA GIURIDICO CHE VIGE NEL PAESE? 36 1.6.3. E’ POSSIBILE CHE GLI AVVOCATI STRANIERI POSSANO RAPPRESENTARE IN QUANTO TALI I PROPRI CLIENTI DI FRONTE AI GIUDICI DEL PAESE? 36 37 1.6.4. ESISTE TRA IL PAESE E L’ITALIA UNA CONVENZIONE BILATERALE PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA? 37 1.7. PRIVATIZZAZIONI 1.7.1. QUALE È IL REGIME DELLE PRIVATIZZAZIONI? 38 1.7.2. QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE? 38 1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 1.8.1. QUAL È IL REGIME DELLA PROPRIETÀ? 38 39 39 2. SOCIETÀ E CONTRATTI 41 2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE 41 2.1.1. IN QUALI FORME GIURIDICHE PUÒ ESSERE COSTITUITA UNA SOCIETÀ NEL PAESE? 41 2.1.2. LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 46 2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 52 2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE 53 2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 53 2.4.1. QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO E ALLA TENUTA DEI REGISTRI E DEI LIBRI CONTABILI? 2.4.2. ESISTE L’OBBLIGO DI CERTIFICARE IL BILANCIO? ENTRO QUALI SCADENZE DEVE ESSERE PRESENTATO IL BILANCIO? © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 53 54 Pag. 4 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 2.5. ACCESSO ALLE CARICHE 2.5.1. LO STRANIERO PUÒ ESSERE SOCIO DI CAPITALE? ANCHE CON UNA QUOTA SUPERIORE AL 50%? 2.5.2. LO STRANIERO PUÒ ESSERE MEMBRO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE? ANCHE PRESIDENTE O 54 54 AMMINISTRATORE UNICO? 54 2.5.3. LO STRANIERO PUÒ ESSERE MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE? PUÒ ESSERE REVISORE DEI C ONTI? 54 2.6. BORSA VALORI 2.6.1. ESISTE NEL PAESE UNA BORSA VALORI? 54 2.6.2. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA VALUTA CINESE 57 2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 2.7.1. 54 59 ESISTONO NEL PAESE AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA E SU QUALI SETTORI ESERCITANO IL PROPRIO CONTROLLO? 59 2.8. CONTRATTI 65 2.8.1. IL PAESE HA ADERITO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA (VIENNA, 1980)? 65 2.8.2. E’ DISCIPLINATA LA RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI? 66 2.8.3. ESISTE UNA REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA IL CONTRATTO DI FRANCHISING? 66 2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 2.9.1. ESISTE UNA REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA IL CONTRATTO DI AGENZIA? INTERNAZIONALE DI MERCI 2.10. MARCHI E BREVETTI 67 67 68 2.10.1. COME SONO REGOLAMENTATI I MARCHI? 72 2.10.2. COME SONO REGOLAMENTATI I BREVETTI? 76 2.11. SETTORE ASSICURATIVO 80 3. REGIMI DI IMPORT-EXPORT E DEI FLUSSI FINANZIARI 84 3.1. 84 3.1.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT QUAL È LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI? QUAL È IL REGIME DOGANALE DI IMPORTAZIONE DI MERCI NEL 3.1.2. PAESE? QUALI SONO I DAZI ALL’IMPORTAZIONE? IL REGIME DOGANALE PREVEDE FRANCHIGIE O RIDUZIONI DEI DAZI O DELLE IMPOSTE A FAVORE DI PARTICOLARI PRODOTTI? 3.1.3. 3.1.5. 93 ESISTONO CONTINGENTAMENTI, DIVIETI, RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE O MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE? 3.1.4. 84 CI SONO IMPOSTE ADDIZIONALI DA PAGARE ALL’IMPORTAZIONE? 94 ESISTE L'OBBLIGO DI ACQUISTARE NEL PAESE PRODOTTI O MACCHINARI CHE SIANO PRODOTTI SUL MERCATO LOCALE? 96 ESISTE UN REGIME PER LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE, E PER QUALI OPERAZIONI? 96 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 5 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 3.2.1. ESISTONO ZONE CHE OFFRONO INCENTIVI, TRATTAMENTI PREFERENZIALI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E DOGANALI ? COME VI SI ACCEDE? QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE? 3.3. DOGANE 3.3.1. QUALI SONO LE AUTORITÀ DOGANALI COMPETENTI? GLI UFFICI DOGANALI DEL PAESE HANNO COMPETENZA 97 97 113 TERRITORIALE RIGUARDO ALLA RESIDENZA DELL’IMPORTATORE, OPPURE LA SCELTA OVE SDOGANARE LA MERCE È LIBERA? 113 3.3.2. QUALE DOCUMENTAZIONE È RICHIESTA DALLE PROCEDURE DOGANALI? 114 3.3.3. SONO PREVISTI CONTROLLI DEI REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI DA EFFETTUARSI IN DOGANA AL MOMENTO DELL’IMPORTAZIONE? 3.3.4. 115 QUALE LEGISLAZIONE VIENE APPLICATA RELATIVAMENTE ALL’IMBALLAGGIO E ALL’ETICHETTATURA DELLE MERCI? 121 3.4. ACCORDI COMMERCIALI 3.4.1. E' STATA STIPULATA UNA CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE CON L'ITALIA? 122 3.4.2. ESISTE TRA IL PAESE E L'ITALIA UNA CONVENZIONE BILATERALE PER LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI? 123 3.4.3. ESISTONO ALTRI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON L’ITALIA? 124 3.4.4. QUALI SONO I PRINCIPALI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON L’UNIONE 3.4.5. 122 EUROPEA? 132 ESISTONO ALTRI PAESI O AREE GEOGRAFICHE CON I QUALI IL PAESE POSSIEDE ACCORDI PREFERENZIALI DI COMMERCIO E QUALI SONO LE CONDIZIONI PREFERENZIALI? 3.5. 3.5.1. FLUSSI FINANZIARI 136 141 QUAL È IL REGIME DI IMPORTAZIONE DEI CAPITALI E DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER GLI INVESTIMENTI? 141 3.5.2. QUAL È IL REGIME DI ESPORTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE? 141 3.5.3. QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI IMPORT/EXPORT DI RISORSE FINANZIARIE? 142 3.5.4. PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI O SERVIZI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO, È POSSIBILE LA RIESPORTAZIONE ANCHE DEL TOTALE DELLA PRODUZIONE? OCCORRE CHE UNA PARTE DELLA PRODUZIONE SIA VENDUTA SUL MERCATO LOCALE? 142 4. REGIME FISCALE 144 4.1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE 144 4.2. LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 147 4.2.1. QUALI SONO I SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA? QUAL È IL REGIME FISCALE PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI? 4.2.2. ESISTONO CRITERI TERRITORIALI PER L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE GIURIDICHE? © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 147 158 Pag. 6 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 4.2.3. SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI? 158 4.2.4. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEI SUSSIDI GOVERNATIVI ALLE IMPRESE STRANIERE? 161 4.3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 4.3.1. 161 QUAL È IL LIVELLO ORDINARIO DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE? QUAL’È IL LIVELLO DI TASSAZIONE PER LA MICROIMPRESA E L’IMPRESA AGRICOLA? 161 4.3.2. QUALI SONO I COSTI INDEDUCIBILI? QUALI SONO I COSTI DEDUCIBILI E LE MODALITÀ DI DEDUZIONE? 161 4.3.3. QUALI SONO LE ALIQUOTE DI DEDUZIONE RELATIVE ALL’AMMORTAMENTO FISCALE ORDINARIO? QUALI SONO I BENI FISCALMENTE NON AMMORTIZZABILI? ESISTE UN AMMORTAMENTO FISCALE ANTICIPATO? 163 4.3.4. ESISTONO ALTRE IMPOSTE, TASSE NAZIONALI E LOCALI APPLICABILI ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA? 164 4.4. LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 4.4.1. QUAL È IL REGIME DELLE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE? QUALI SONO LE CATEGORIE DI REDDITO ASSOGGETTATE ALLA TASSAZIONE? 4.5. 4.5.1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 168 168 QUALI SONO LE ALIQUOTE IVA APPLICATE ALLA CESSIONE DI BENI E ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E QUALI LE EVENTUALI ESENZIONI? SONO PREVISTE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA? ESISTONO CONDIZIONI DI INDETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA? 4.5.3. 164 COM’È DISCIPLINATA L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO? QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON LA NORMATIVA ITALIANA? 4.5.2. 164 172 QUALI CRITERI TERRITORIALI VENGONO ADOTTATI PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA? ESISTONO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI ESCLUSE PERCHÉ EXTRA TERRITORIALI? 174 4.5.4. QUAL È IL TRATTAMENTO DELLE IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI AI FINI DELL’IVA? 175 4.5.5. DAL 1° GENNAIO 2012 LA CINA AVVIA LA RIFORMA IVA SUI SERVIZI 177 4.5.6. QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONTABILI RELATIVI ALL’IVA? 180 4.5.7. QUALI SONO GLI UFFICI COMPETENTI IN MATERIA DI IVA? 181 4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI 4.6.1. QUAL’È IL REGIME FISCALE DELLE ACCISE?QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICATE? 4.6.2. COME È DISCIPLINATA L’IMPOSTA DI REGISTRO?QUALI SONO I SOGGETTI SOGGETTI A TASSAZIONE?QUALI 181 181 SONO LEW ALIQUOTE APPLICATE? 181 4.6.3. QUALI SONO LE PRINCIPALI TASSE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE? 181 4.6.4. QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICATE? 182 5. RAPPORTI DI LAVORO 183 5.1. 183 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 7 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 5.1.1. QUAL È IL REGIME DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE LOCALE? C’È LIBERTÀ DI SCELTA NEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE? 183 5.1.2. QUALI SONO I METODI PIÙ EFFICACI PER RECLUTARE NUOVO PERSONALE? 194 5.1.3. PER QUALI IMPIEGHI È DIFFICILE TROVARE PERSONALE IN CINA? 196 5.2. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 5.2.1. COME VIENE FISSATA E QUALE È LA STRUTTURA DELLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE? ESISTONO PREMI 197 DI PRODUZIONE? 197 5.2.2. QUAL È L'AMMONTARE DELLA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO? 198 5.2.3. QUAL È L'INCIDENZA MEDIA DEGLI ONERI SOCIALI IN FUNZIONE DEL SALARIO LORDO ANNUO? 199 5.2.4. COME SONO REGOLAMENTATE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO? 200 5.2.5. QUAL È IL SISTEMA SINDACALE CINESE? 208 5.3. PERSONALE STRANIERO 212 5.3.1. A QUALE NORMATIVA È ASSOGGETTATO IL PERSONALE STRANIERO? 212 5.3.2. COME VIENE FISSATA LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE STRANIERO? 214 5.3.3. IL PERSONALE STRANIERO HA L’OBBLIGO DI PARTECIPARE AL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE CINESE? 215 6.1. BANCHE 6.1.1. QUALI SONO LE PRINCIPALI BANCHE COMMERCIALI PARTECIPATE DA BANCHE STRANIERE? 217 6.1.2. QUALI SONO LE BANCHE STRANIERE CHE POSSIEDONO FILIALI O RAPPRESENTANZE NEL PAESE? 220 6.2. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 6.2.1. 217 QUALI SONO LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’APERTURA DI CONTI PRESSO BANCHE STRANIERE O LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) STRANIERI? 6.2.2. POSSONO APRIRE CONTI PRESSO BANCHE ESTERE IN VALUTA ESTERA? 6.3. OPERAZIONI BANCARIE 6.3.1. LE BANCHE STRANIERE POSSONO CONCEDERE PRESTITI ED EROGARE FINANZIAMENTI ALLO STESSO MODO DELLE BANCHE LOCALI? 6.3.3. 225 I SOGGETTI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) STRANIERI POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA ESTERA SU BANCHE LOCALI? 6.3.2. 224 I SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA LOCALE SU BANCHE LOCALI? 6.2.4. 224 I SOGGETTI NAZIONALI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) POSSONO APRIRE E DETENERE CONTI IN VALUTA STRANIERA SU BANCHE LOCALI? 6.2.3. 224 225 226 226 LE BANCHE DEL PAESE POSSONO CONCEDERE CREDITI E/O FINANZIAMENTI NEL BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE O SOLTANTO IN UNA DI TALI CATEGORIE? 227 LE BANCHE ORDINARIE POSSONO ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DIRETTE AL CAPITALE DI IMPRESE? 229 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 8 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani © INFORMEST CONSULTING Business Guide – CINA 6.3.4. ESISTONO OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI RISERVATE AD UNA BANCA O A UN GRUPPO DI BANCHE SPECIFICAMENTE ABILITATE? 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 229 LINEE DI CREDITO ESISTONO BANCHE NAZIONALI DI SVILUPPO CON CAPACITÀ DI ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DIRETTE IN INVESTIMENTI REALIZZATI IN JOINT VENTURE TRA PARTNER LOCALI E STRANIERI? 229 ESISTONO BANCHE NAZIONALI DI SVILUPPO O ISTITUTI FINANZIARI CHE EROGANO LINEE DI CREDITO? 230 QUALI SONO LE PRINCIPALI LINEE DI CREDITO INDIRETTE (ON LENDING) MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL’ITALIA? 6.4.4. 229 COME VI SI ACCEDE? 230 QUALI SONO LE LINEE DI CREDITO INDIRETTE (ON LENDING) MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN AMBITO INTERNAZIONALE? COME VI SI ACCEDE? 230 6.5. ASSICURAZIONI 241 6.5.1. QUALI SONO LE PRINCIPALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI OPERANTI NEL PAESE? 6.6. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 6.6.1. QUALI SONO LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI NEL PAESE E LE LORO COMPETENZE? 242 6.6.2. ESISTE UNA ASSOCIAZIONE DEGLI IMPORTATORI NEL PAESE? 243 6.6.3. QUALI SONO I PRINCIPALI IMPORTATORI CHE OPERANO NEL PAESE? 243 6.7. CAMERE DI COMMERCIO 6.7.1. QUALI SONO LE CAMERE DI COMMERCIO, DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO OPERANTI NEL PAESE E QUALI SONO LE RISPETTIVE COMPETENZE? 6.8. COOPERAZIONE TRA IMPRESE 241 242 251 251 260 7. QUADRO ECONOMICO 261 7.1. IL QUADRO ECONOMICO DELLA CINA 261 7.2. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 264 7.2.1. QUAL È LA STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI PER SETTORE MERCEOLOGICO E PER PAESE DI PROVENIENZA (IN PARTICOLARE DALL’ITALIA)? QUAL È IL TREND RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI? 7.3. STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI 7.3.1. QUAL È LA STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI PER SETTORE MERCEOLOGICO E PER PAESE DI DESTINAZIONE (IN PARTICOLARE IN ITALIA)? QUAL È IL TREND RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI? 7.4. 7.4.1. INVESTIMENTI STRANIERI 264 269 269 273 QUANTE SONO LE SOCIETÀ STRANIERE O MISTE (COSTITUITE TRA SOGGETTI STRANIERI E SOGGETTI NAZIONALI) IMPEGNATE NEL PAESE PER SETTORE E PER PAESE DI PROVENIENZA? 7.4.2. QUAL È L’ENTITÀ DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI NEL PAESE? 7.5. ANDAMENTO DEI CAMBI © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 273 274 277 Pag. 9 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani Business Guide – CINA 7.5.1. © INFORMEST CONSULTING QUAL È STATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI IL CORSO DEI CAMBI DELLA MONETA NAZIONALE RISPETTO ALLE PRINCIPALI DIVISE MONDIALI? 277 7.6. RISCHIO PAESE 278 7.6.1. COM’È VALUTATO IL “RISCHIO PAESE” DAI PRINCIPALI ORGANISMI E OSSERVATORI INTERNAZIONALI? 278 7.6.2. POSIZIONE SACE 279 8. PRINCIPALI COSTI DI ATTIVITÀ 280 8.1. AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' 280 8.2. IMMOBILI 280 8.2.1. LOCALI UFFICI 280 8.2.2. LOCALI COMMERCIALI 281 8.2.3. CAPANNONI INDUSTRIALI 281 8.3. COSTO DEL LAVORO 281 8.4. UTILITIES 282 8.4.1. ELETTRICITÀ 282 8.4.2. ACQUA 284 8.4.3. GAS, GASOLIO 285 8.4.4. TELECOMUNICAZIONI 287 8.5. TRASPORTO 8.5.1. TRASPORTO SU GOMMA 290 8.5.2. TRASPORTI 292 8.5.3. OPERAZIONI DOGANALI 293 290 9. FIERE ED ESPOSIZIONI 294 9.1. ENTI FIERISTICI 294 9.1.1. QUALI SONO I PRINCIPALI ENTI FIERISTICI DEL PAESE? © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 294 Pag. 10 Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani Business Guide - CINA 1. Investimenti stranieri 1.1. SETTORI DI INVESTIMENTO 1.1.1. L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Se no, quali sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? Il 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo del ‘Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue’ redatto congiuntamente dalla Commissione nazione per lo sviluppo e le riforme (NDRC), massimo organo di pianificazione e regolazione macroeconomica del Governo Cinese e dal Ministero del Commercio (MOFCOM). La versione definitiva del Catalogo, ormai alla sua sesta edizione (dopo le edizioni del 1995, 1997, 2002, 2004 e 2007) sostituisce interamente il testo del 2007. Come nelle precedenti versioni, il nuovo Catalogo suddivide al suo interno gli investimenti in tre categorie: “favoriti”, “limitati” e “proiobiti”; a questi si aggiunge poi una quarta categoria di investimenti, i “consentiti” che comprende tutti i settori cui non viene fatto esplicito riferimento all’interno dlle tre categorie sopracitate, non soggetti a incentivi ma neppure a restrizioni. In particolare, gli investimenti “favoriti” sono caratterizzati da possibilità di sgravi, o addirittura esenzioni, da tasse locali, imposte sul reddito, dazi e IVA all’importazione; gli investimenti che invece rientrano nella categoria ‘limitati’ sono spesso subordinati a restrizioni sulla proprietà estera: obbligo di associazione con partner locali (in genere in forma di joint venture) e tetti massimi sulle percentuali di partecipazione estera che è possibile detenere. In linea generale, il nuovo Catalogo, allo scopo di promuovere lo sviluppo interno, un ambiente favorevole agli investimenti stranieri e una maggiore apertura dell’economia, riduce le voci delle ultime due categorie, ampliando al contempo i campi di investimento appartenenti alla categoria “favoriti”. La nuova versione del Catalogo apporta alcune modifiche sostanziali alla precedente del 2007, che riflettono gli obiettivi economici che il governo cinese ha esposto nel Dodicesimo Piano Quinquennale per la crescita. L’attenzione è infatti focalizzata sull’ottimizzazione e sull’innovazione della struttura industriale cinese, facendo leva specialmente sullo sviluppo di industrie emergenti strategiche, ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, e su un maggior impiego di energie alternative. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 12 Business Guide - CINA Le modifiche apportate al nuovo Catalogo rivelano essere in linea con quanto contenuto nella Decision of the State Council on Accelerating the Development of Strategic Emerging Industries1 emessa nell’ottobre 2010 . 1.1.2. Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti stranieri? Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM) è stato istituito ed approvato dal Consiglio di Stato in occasione della prima riunione della X Assemblea del Popolo l’11.03.2003. Questo nuovo Dicastero ha accorpato l’ex Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica (MOFTEC) con alcuni Dipartimenti e Uffici in precedenza gestiti dalla Commissione statale per l’economia e il commercio (SETC) e dalla Commissione statale per lo sviluppo e la pianificazione (SDPC). Il MOFCOM assume la totalità delle funzioni del MOFTEC: il commercio interno, la gestione di questioni relative all’import-export di prodotti industriali e tecnologie, l’approvvigionamento di materie prime (in precedenza gestite dal SETC), e la gestione dei piani per l’import-export dei prodotti agricoli (di cui prima si occupava l’SDPC). La Cina non ha ancora pubblicato una guida completa delle autorità dei vari livelli governativi ad approvare i progetti ad investimento estero. Il MOFCOM normalmente approva i progetti a livello nazionale o locale, mentre lo State Development and Reform Commission (SDRC) dà l’approvazione finale. L’ammontare totale dell’investimento e la sua localizzazione determinano in gran parte quale livello governativo è autorizzato ad approvare il progetto, ma le regole non sono sempre applicate in maniera rigida e ci sono molte eccezioni. Il MOFCOM ha l’autorità di approvare i progetti superiori ai 30 milioni di Dollari, i progetti sotto questo limite, possono essere approvati dalle amministrazioni statali, province, regioni autonome e municipalità indipendentemente dai diversi piani di sviluppo. Questo schema generale è normalmente applicato per i progetti che ricadono sotto le categorie “permitted” e “restricted” secondo i “New Regulations for Guiding the Direction of Foreign Investment” e il corrispondente Catalogo degli Investimenti Esteri, quest’ultimo aggiornato nel novembre 2007 ed entrato in vigore a dicembre. Per gli investimenti della categoria “incoraggiati”, per i progetti che 1 Guo Fa (2010) No. 32. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 13 Business Guide - CINA eccedono i 30 milioni di Dollari, l’autorità incaricata è a livello provinciale e le autorità locali per i progetti al di sotto di questo limite. Lo SDRC ha emanato una dichiarazione il 21.03.2000 concedendo alle autorità a livello locale (incluse le Province, le Regioni autonome e le Municipalità) di approvare i progetti di investimento indipendentemente dalle dimensioni. Ma il risvolto pratico di questa dichiarazione è discutibile dato che contiene anche una lista di industrie importanti dove le nuove regole non vengono applicate, come centrali elettriche, chimiche, elettroniche, trasporto aereo, ed estrazione. Le regole sono applicate esplicitamente solo nelle industrie leggere e farmaceutiche. La dichiarazione indica anche una serie di casi specifici dove le regole non sarebbero applicabili: progetti nei quali è necessario il finanziamento statale o dalle banche di proprietà statale; progetti che fanno parte del “national planning”; progetti dove l’utilizzo dei terreni deve essere approvato dal Consiglio di Stato; progetti nel settore della silvicoltura con un impatto negativo sull’ambiente; progetti che richiedono le licenze per le importazioni o esportazioni; e progetti pilota. Inoltre il MOFCOM ha anche il diritto di rifiutare un progetto che eccede i 30 milioni di Dollari entro un mese dalla domanda. Al fine di incoraggiare gli investimenti diretti esteri in Cina, il Consiglio di Stato ha concesso, nell’agosto del 1996 alle province interne, il permesso di approvare le imprese ad investimento estero nel settore della manifattura con investimenti fino a 30 milioni di Dollari. In passato, le province interne potevano approvare solo gli investimenti inferiori a 10 milioni di Dollari. I progetti relativi ad investimenti esteri nelle province interne nei settori non manifatturieri sono ancora soggetti al limite dei 10 milioni di Dollari, come lo sono anche i progetti approvati a livello nazionale nelle zone ad alto sviluppo tecnologico. I distretti locali possono approvare gli investimenti inferiori a 5 milioni di Dollari. Il Consiglio di Stato è competente per l’approvazione dei progetti che non ricadono entro questi limiti e deve approvare i progetti superiori ai 100 milioni di Dollari. Il MOFCOM si riserva la giurisdizione per le imprese ad investimento totalmente straniero (WFOEs) che producono beni per il mercato interno o che sono soggette alle restrizioni statali nell’utilizzo del capitale estero. È necessario, inoltre tenere in considerazione che la competenza di un'autorità centrale può anche derivare dalla natura del settore in cui l'investimento viene effettuato. Le joint ventures basate sulle risorse devono, infatti, richiedere l’approvazione al ministero competente o allo specifico ente governativo (per esempio © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 14 Business Guide - CINA le compagnie aeree che includono anche aziende estere sono approvate dal Civil Aviation Administration of China, e i progetti delle JV relativi alle creazione di infrastrutture stradali sono approvate dal Ministry of Communications). Le province costiere e le zone economiche speciali possono approvare i progetti con un investimento totale massimo di 30 milioni di Dollari. Per i progetti considerati “non-produttivi” (cioè di natura non manifatturiera- come hotel e immobiliare) non vengono applicati limiti di approvazione, quindi sono normalmente i governi locali a mantenere tale competenza. Ma gli investitori stranieri devono generalmente ottenere l’approvazione del MOFCOM per perseguire accordi riguardanti le forme di investimento non produttive come autostrade, ferrovie, centrali elettriche ed altri progetti infrastrutturali. L'investitore straniero che desideri intraprendere nella Repubblica Popolare Cinese un'attività economica (sotto forma di Joint Venture o di Wholly Foreign Owned Enterprise) dovrà ottenere una serie di autorizzazioni e dovrà richiedere la registrazione presso vari organi competenti: • Consiglio di stato • Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica (MOFCOM) • Commissione statale per la pianificazione • Amministrazione statale per l’industria e il commercio. In particolare i “Regolamenti Amministrativi sulla Registrazione delle Legal Corporation” del 1998 impongono a tutte le società ad investimento estero di registrarsi come persone giuridiche presso il SAIC (State Administration for Industry and Commerce). Dopo l’ottenimento della business licence, tali imprese devono aprire un conto in RMB con una banca designata dallo State Administration of Foreign Exchange. Riassumendo in linea generale si può dire che i progetti di società ad investimento estero con un investimento complessivo non superiore ai 30 milioni di Dollari saranno approvati e registrati a livello locale dai Governi delle Province, dalle Province autonome e dalle autorità delle città a pianificazione autonoma. Viceversa, in caso di investimenti complessivi superiori a 30 milioni di Dollari, l'approvazione dello studio di fattibilità è riservata alla State Planning Commission, mentre l'approvazione del contratto societario è affidata al MOFCOM. Sempre con lo scopo di migliorare la mancanza di chiarezza circa le autorita' ai vari livelli governativi in grado di approvare un progetto ad investimento estero, nel © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 15 Business Guide - CINA maggio 2010 e' stata emanata una circolare da parte della Commissione per lo sviluppo nazionale e delle riforme con oggetto “fare un buon lavoro nel delegare il potere di approvazione per un progetto ad investimento estero” (Doing a Good Job in the Utilization Of Foreign Investment). Nella circolare si delinea quanto segue: Delega del potere di approvazione: i progetti con investimento totale minore di 300mn USD, sotto la categoria di investimenti “incoraggiati” e “permessi” nel Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries, i quali sono solitamente soggetti all'approvazione della National Development and Reform Commission, sono soggetti all' approvazione della commissione di sviluppo e riforma del livello provinciale; fatta eccezione per quelli soggetti all'approvazione di dipartimenti rilevanti quali lo State Council come spiegato nel Catalogue of Investment Projects Authorized by the Government. Severa amministrazione dei progetti: dopo la delega del potere di approvazione, le questioni riguardanti i report, l'applicazione del progetto, i contenuti, le condizioni e le procedure di approvazione saranno sottoposte al Interim Measures for Administration of Foreign-invested Projects (No.22 Decree of the National Development and Reform Commission). Il potere di approvazione dei progetti sotto la categoria “investimenti ristretti” nel catalogo Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries non avranno delega temporanea. Se ci sono inoltre provvedimenti speciali sull'approvazione di progetti in leggi statali e regolamenti nei documenti dello State Council, questi provvedimenti prevarranno sugli altri. Migliore utilizzo dei capitali stranieri: le commissioni di sviluppo e riforma ai vari livelli devono incoraggiare gli investimenti stranieri nel settore di manifattura high end, industria hi- tech, industria dei servizi moderni, delle nuove energie e risparmio energetico, dell'industria per la protezione ambientale e devono promuovere gli investimenti stranieri nell'applicazione delle nuove tecnologie, dei processi, dei materiali e degli equipaggiamenti per ristrutturare e aggiornare le industrie tradizionali. I progetti caratterizzati dall'utilizzo di energia intensa, intenso consumo di risorse e grave inquinamento devono essere fortemente ristretti. Semplificazione delle procedure per l'approvazione di progetti: le commissioni di sviluppo e riforma ai vari livelli devono semplificare le procedure di approvazione, diminuendo I tempi di approvazione e aumentando la trasparenza delle procedure. I progetti approvati devono essere resi noti al pubblico. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 16 Business Guide - CINA Creazione di un buon ambiente per gli investimenti: opportunita' di delegare il potere per guidare e regolare la crescita delle zone di sviluppo. Miglioramento della supervisione e dell'esame di progetti: la commissione per lo sviluppo e le riforme ai vari livelli insieme con gli uffici competenti deve rafforzare l'analisi su situazioni e tendenze di investimenti esteri, focalizzarsi sui maggiori problemi e deve fornire un aiuto programmato agli investitori esteri per risolvere le loro difficolta' e riportare i principali problemi riscontrati da questi in tempi adeguati alla Commissione per lo sviluppo nazionale e delle riforme. Per quanto riguarda gli investimenti diretti stranieri nel settore immobiliare è stata emanata una legge nel maggio 2007 per cui l’unico ente autorizzato a consentire o vietare l’investimento è il MOFCOM che svolge comunque anche un compito di supervisione durante l’operato. Inoltre, sempre per quanto il settore immobiliare, la nuova normativa enunciata dal novembre 2010 prevede una restrizione dei possibili investimenti nel settore da parte di privati o organizzazioni straniere. MOFCOM (Ministero per il Commercio Estero) 2 Dong Changan Jie, Beijing City Ufficio di contatto: Dipart. degli Affari Europei, Mr. Sun Yongfu - Direttore Generale Lingua: Inglese, Italiano Tel. centr.: 0086 10 65198318 Tel. dir.: 0086 10 6519 8623 Fax: 0086 10 65198315 Note: approva i progetti a partecipazione straniera per un valore da 30 a 100 milioni di Dollari. CONTROLLATI RIFERIMENTI TELEFONICI SU SITO MA NESSUNO RISPONDE. Amministrazione Statale per l'industria e il Commercio 8 Sanlihe Dong Road, Xicheng District - 100820 Beijing City Lingua: Cinese, Inglese Direttore: Mr. Zhou Bohua Tel. dir.: 0086 10 6801 0463, 6801 3447 Fax: 0086 10 6801 0463, 6801 3447 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 17 Business Guide - CINA Note: è l'ente preposto alla registrazione. Commissione per il Commercio e l'Economia Estera del Guangdong Guangdong International Economy and Trade Mansion 351, Tianhe Road – Guangzhou 510620 Direttore: Mr. Guo Yuanqiang Tel. dir.: 0086 20 3880 2165 Fax: 0086 20 3880 2219 Commissione per il Commercio di Zhejiang 468 Yan'an Rd., Hangzhou Direttore: Mr. Jin Yonghui Tel.: 0086 571 8705 0911 Fax: 0086 571 8705 6009 Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Fujian F2-F4, Huan Qiu Square, Wu Si Road 158 - Fuzhou Direttore: Mr. Li Changchun Tel.: 0086 591 8785 3616 Fax: 0086 591 8785 6133 Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Shandong 6, Liyang Street Jinan 250002 Direttore: Mr. Lv Zai Mo Tel.: 0086 531 8901 3333 Fax: 0086 531 8901 3777 Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Shanghai Room 2104,Xin Hong Qiao Biulding, 55 Loushanguanlu - Shanghai 200335 Direttore: Mr. Zhang Xinsheng Tel.: 0086 21 5288 1111 Fax: 0086 21 6270 4708 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 18 Business Guide - CINA Commissione per il Commercio del Sichuan 7 Chenghuajie - Chengdu 610081 Direttore: Mr. Xie Kai Hua Tel.: 0086 28 83232112 Fax: 0086 28 83224675 Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Heilongjiang 173 Hepinglu, Dongli District - Haerbin 150040 Direttore: Mr. Meng Xiangjun Tel: 0086 451 82626916 Fax: 0086 451 82623585 Commissione per il Commercio di Hebei 334 Heping Xilu - Shijiazhuang 050071 Direttore: Mr. Wang Zhixin Tel.: 0086 311 87909701, 87909702 Fax: 0086 311 87041570 Commissione per il Commercio di Shan'xi 6th Floor, the Commercel Hall of Shanxi Province of Provincial Government Yard, Xincheng Yard - Xi'an 710006 Direttore: Mr Dai Zhengshi Tel.: 0086 29 8729 1591 Fax: 0086 29 8729 1618 1.1.3. Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Se sì, quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? Il Catalogo di orientamento per gli Investimenti Esteri aggiornato in data 24.12.2011 dalla Commissione statale per lo sviluppo e le riforme, presenta una nuova lista di settori merceologici in cui l’investimento estero è incoraggiato, ristretto ed infine proibito. E’ entrato in vigore il 30 gennaio 2012. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 19 Business Guide - CINA Settori in cui l'investimento straniero è limitato: Le più rilevanti modifiche relative a questa tipologia di invetsimenti riguardano l’eliminazione di alcuni tipi di attività precedentemente considerate “limitate”, che ora verranno invece considerate “ammesse”, quali: a)servizi di leasing finanziario; b)operazioni di franchising; c)aste di beni; d)attività di commissione; e)attività di gestione commerciale. Importanti modifiche si registrano anche relativamente al settore medicosanitario. Il nuovo Catalogo non include più tale settore tra quelli “limitati”, rendendo possibile, a partire dal 30 gennaio 2012, costituire società ad intero capitale straniero in Cina anche in questo settore2. La categoria “ristretta” include: a) processi di lavorazione del riso e delle farine; b) Piantagioni di cotone; c) Processi di trattamento degli oli commestibili di arachidi , semi di cotone, semi di cotone oltre a soia e olio di colza; Settori in cui l’investimento è proibito: La categoria “proibita” include: a)Industrie di servizi postali interni; b)la costruzione di ville (prima rientrante nella categoria degli investimenti limitati); c)la ricerca e lo sviluppo di alcuni alimenti geneticamente modificati. Inoltre, la nuova normativa enunciata dal novembre 2010 del Ministero per le Case e lo Sviluppo Urbano e Rurale prevede una restrizione dei possibili investimenti nel settore immobiliare da parte di privati o organizzazioni straniere. Mentre la precedente normativa del 2006, non prevedeva il numero di case acquistabili da individui stranieri, sotto la nuova giurisdizione gli stranieri possono acquistare un solo immobile destinato ad uso abitativo privato. L’acquisto è possibile, inoltre, solo dopo aver 2 Da notare che alcuni investimenti ‘pilota’ interamente stranieri (solo società di Hong Kong e Macau) nel settore sanitario erano già stati permessi a partire dall’inizio del 2011, prima quindi dell’entrata in vigore del Catalogo 2011. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 20 Business Guide - CINA dimostrato di aver lavorato in Cina per almeno un anno e aver dimostrato, attraverso attestazione scritta, di non possedere altri immobili nella nazione. La nuova normativa prevede, in aggiunta, che le organizzazioni straniere possano acquistare solo immobili NON destinati ad uso abitativo per le attività lavorative nella città in cui sono registrate, a differenza della legislazione precedente che permetteva anche l’acquisto di case residenziali per attività lavorative. 1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 1.2.1. Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? Secondo le Disposizioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese per l’Incoraggiamento degli Investimenti Stranieri (promulgate l’11.10.1986), le imprese a capitale straniero che esportano la produzione o quelle tecnologicamente avanzate possono godere di alcuni benefici: • essere esentate dal corrispondere allo Stato i contributi relativi al personale e ai lavoratori; • usfruire di una riduzione del costo dei diritti d’uso del terreno; • usufruire di una cospicua riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese; • avere la precedenza nella concessione di mutui bancari. Tuttavia, in materia di regime fiscale, dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Corporate Income Tax Law, approvata il 16.03.2007 durante la 5a sessione dell’Assemblea del popolo, che ha uniformato il trattamento fiscale tra imprese locali (cinesi) e quelle straniere, eliminando così i privilegi previgenti per le imprese straniere ritenuti discorsivi del commercio internazionale. L’aliquota di riferimento della nuova legge è del 25%, inferiore rispetto al previgente 33%, che inoltre non varia da un’impresa completamente cinese a una a partecipazione straniera. Per le imprese non residenti, invece, l’aliquota si abbassa al 20%. Per quanto riguarda le aziende costituite prima del 16.03.2007 che godevano di un regime preferenziale (vale a dire tassazione del 15%), queste vengono sottoposte a un regime transitorio che porterà gradualmente l’aliquota a livello 25% nel giro di 5 anni (Grandfathering Treatment). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 21 Business Guide - CINA La nuova normativa ha eliminato gran parte dei precedenti incentivi fiscali previsti per gli investitori esteri, introducendo per contro una serie di incentivi validi sia per le imprese regionali sia per quelle a partecipazione estera. 1.2.2. Il regime agevolativo è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali aree o zone franche è applicabile? La politica preferenziale per gli investitori è diversa in base alla zona in cui l’investitore opera e varia a seconda del grado di autonomia e di “apertura” verso l’estero che la caratterizza (zone economiche speciali, zone di sviluppo economico e tecnologico, altro). In Cina vi sono attualmente le seguenti aree economiche speciali, autorizzate dal Consiglio di Stato: 6 zone economiche speciali (l’intera provincia di Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai e Kashgar), 32 zone di sviluppo economico e tecnico, 53 parchi di sviluppo per progetti ad alto contenuto tecnologico (presso le più importanti città cinesi), 15 zone franche (le più importanti sono Tianjin, Shenzhen, Shanghai, Zhangjigang, Dalian, Guangzhou, Xiamen, Haikou, Fuzhou, Qingdao, Ningbo e Shantou) e 23 Bonded Logistics Center. (Si rinvia al successivo cap. 3.2 AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE) Nell’aprile 2007 il National Development and Reform Commission, il Ministry of Land and Resources e il Ministry of Construction hanno emesso un catalogo di tutte le zone economiche speciali verificate da questi tre organi. Il catalogo elenca inoltre la maggior parte delle industrie permesse per ciascun area e l’autorità di competenza. L’elenco in lingua originale può essere reperito al link: http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/2007gonggao/t20070406_126961.htm. 1.2.3. Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni agevolate rispetto al mercato? No, tuttavia, le norme prevedono che le imprese a partecipazione straniera abbiano la precedenza sulla concessione di mutui per fondi rotativi a breve termine necessari per la produzione e la distribuzione, nonché per altri crediti necessari. Recentemente, inoltre, sono stati resi possibili finanziamenti a tassi agevolati alle aziende che si impegnano ad introdurre piani di risparmio energetico. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 22 Business Guide - CINA 1.2.4. Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali? Dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore la legge che ha reso pari le aliquote fiscali sui profitti d’impresa per le imprese cinesi e per quelle a capitale straniero. Tutte le aziende sono tassate al 25%. Allo stesso tempo, molti dei benefici fiscali precedenti hanno cessato di esistere. Sono state mantenute le eccezioni all’aliquota 25% per le società qualificate di piccola dimensione e profitto ridotto (imposta 20%) e per quelle high-tech (15%). E’ bene comunque ribadire che, nonostante la nuova normativa sia in vigore dal 1˚ gennaio 2008, le imprese che sono state costituite prima del 16.03.2007 che godevano del regime preferenziale sono sottoposte a un regime transitorio che porterà gradualmente (2% annuo) l’aliquota a livello 25% nel giro di 5 anni. (Gli sgravi fiscali sono trattati nei successivi capitoli 4.2 e 5.3). 1.2.5. Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale? Le imprese orientate alle esportazioni e le imprese tecnologicamente avanzate saranno esentate dall'obbligo di versare allo Stato tutti i contributi relativi al personale e ai lavoratori, ad eccezione dell'assicurazione, dei contributi previdenziali e dei sussidi per le abitazioni. 1.2.6. Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni depresse o sottosviluppate? La nuova legge concede trattamenti fiscali preferenziali di riduzione o esenzione della income tax per: • Imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della pesca; • Imprese con progetti di sviluppo delle infrastrutture supportati dal governo; • Imprese focalizzate nello sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente (environmental protection), dell’energia e dell’acqua (energy and water saving); • Imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta tecnologia. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 23 Business Guide - CINA A partire dal 2000, il Governo cinese ha promosso una campagna volta ad esporre le potenzialità e le problematiche relative all’investimento nelle regioni occidentali del paese, nel quadro del progetto di sviluppo di quelle aree lanciato l’anno prima. Fra gli incentivi offerti dal governo di Pechino, vi sono agevolazioni sia per le imprese cinesi che per quelle a partecipazione estera che investono nei settori inclusi nella lista di quelli incoraggiati dallo Stato che dipendono principalmente dalle autorità locali. Il piano di incentivi allo sviluppo è articolato nei seguenti punti: • Agevolazioni normative. Sarà adottata una politica particolarmente favorevole per investitori esteri nei settori considerati cruciali per lo sviluppo delle aree interessate dal piano, anche qualora questi settori siano sottoposti a limitazioni normative in altre zone della Cina. Ci si riferisce a comparti come: la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, l’attività bancaria e finanziaria, i trasporti e le telecomunicazioni. In queste aree di attività economica c’è stato un allentamento delle restrizioni esistenti in termini di quote di capitale accessibili ai partner esteri, ed anche un abbassamento al 25% della soglia di partecipazione estera al di sopra della quale le JV hanno diritto a beneficiare del più favorevole trattamento riservato allo status di Foreign-Funded-Enterprises. • Agevolazioni fiscali. E’ ancora poco chiaro se la nuova normativa Corporate Income Tax Law che, come specificato sopra, prevede una tassazione indiscriminata del 25% sui profitti d’impresa, includa le imprese operanti negli specifici settori menzionati. Certo è che le imprese operanti nei settori high-tech e dei servizi potranno godere di una tassazione agevolata al 15% mentre quelle piccole o poco redditizie dovranno pagare un’aliquota pari al 20%. Inoltre, le autorità locali possono predisporre aliquote ridotte sulla parte della tassazione di loro competenza. • Il cosiddetto Grandfathering Treatment, ovvero il trattamento agevolato concesso alle società costituite prima del 16.03.2007, può essere inquadrato come un’ulteriore agevolazione per le imprese straniere, le quali dovranno sfruttare questo tipo di agevolazione fiscale per adottare le misure necessarie ad attenuarne l’impatto prima della scadenza. L’accesso degli investitori esteri in settori come quello © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 24 Business Guide - CINA minerario, quello delle infrastrutture e dei servizi urbani e quello dell’ambiente verrà potenziato. Una speciale attenzione è stata poi prestata a quei progetti agricoli in grado di migliorare la situazione dell’ecosistema e di ri-forestizzare aree agricole sottoposte a colture a basso margine di profitto. Queste operazioni godranno infatti di una esenzione decennale dall’“Agricoltural Speciality Tax” (la tassa sulla produzione agricola cinese) e lo Stato potrà concedere ai progetti più interessanti terreni demaniali in concessione per 50 anni. • Afflusso di fondi pubblici. Questo è il punto del piano di agevolazioni dove gli obiettivi conseguiti e gli impegni presi dal governo sono stati finora più evidenti. Ingente infatti è stato, nel corso degli ultimi anni, l’investimento pubblico per dotare la parte occidentale del paese di quella rete di infrastrutture indispensabile al decollo della sua economia. In queste zone opera infatti solo il 5% di tutte le imprese straniere presenti in Cina. Questa politica aggressiva di investimenti infrastrutturali è stata anche dettata dalla necessità di tenere la Cina lontana dalle secche della deflazione conseguente alla crisi asiatica. Nel corso del 2004, a fronte di un investimento statale di quasi 4 miliardi di Dollari, sono stati realizzati più di 1.200 km di linee per l’alta tensione, è stata incrementata la capacità estrattiva di petrolio greggio per 3,08 milioni di tonnellate; sono terminati i lavori di costruzione per l’oleodotto che trasporta gas naturale dal bacino del Tarim nel Xinjiang a Shanghai sulla costa orientale. Nel 2006 è stata completata la costruzione delle 1.250 miglia di linea ferroviaria che collegano la regione dello Qinghai al Tibet. Nel marzo 2007 è stata invece approvata un’estensione per collegare Lhasa alla seconda città del Tibet (Shigatse). Il governo sta inoltre mettendo in atto investimenti per ampliare la rete ferroviaria nelle zone centrali e occidentali del paese e migliorare quelle nella parte est. Le prospettive di collegamento per le zone centrali sembrano migliori di quelle finora previste per la parte ovest prevedendo, oltre un ampliamento della capacità di trasporto (fondamentale visto che è la zona di produzione del carbone), anche una creazione di una rete dedicata al trasporto passeggeri. Nella parte ovest, vista la conformazione del territorio, © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 25 Business Guide - CINA l’ampliamento della rete sarà certamente più complicato. Anche gli investimenti nel settore immobiliare hanno subìto un rapido slancio e hanno fatto registrare crescite nel capitale investito intorno al 40% per le regioni centrali e occidentali, maggiori rispetto alle regioni dell’est che si attestano intorno a quota 30%. • Impegno delle grandi banche di stato. Le quattro banche commerciali di stato sono state “invitate” a concedere maggiori crediti alle imprese che operano nelle regioni occidentali, tale indicazione è imperativa per le tre “Policy Banks”: China Development Bank, Agricultural Devolopment Bank of China e Ex-Im Bank. Anche i progetti finanziati attraverso le istituzioni internazionali (World Bank, Asian Development Bank, ecc.) saranno localizzati prevalentemente nella Cina nordoccidentale. Per quanto riguarda invece le regioni dell’est, il 2004 è stato l’anno della ristrutturazione e rilancio dell’assetto industriale della provincia dell’Heilongjiang. Il Governo Centrale, il Consiglio di Stato e la provincia stessa stanno collaborando per mettere in atto un progetto scientifico di sviluppo, potenziando tre precisi concetti: auto consapevolezza, competitività e sviluppo. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo delle cosiddette “Six Major Basis”, che consistono nei seguenti settori: industriale, petrolchimico, energetico, alimentare, farmaceutico e della silvicoltura. A sostegno dell’investimento nelle “Six Major Basis” è stato stanziato un fondo pari a 43,37 miliardi di CNY, che corrisponde al 90,8% degli investimenti che la provincia dell’Heilogjiang ha fissato per il settore industriale. Le future politiche riguardanti l’utilizzo degli investimenti diretti stranieri sono volte a promuovere una crescita equilibrata delle regioni, secondo l’obiettivo di una società e uno sviluppo armoniosi. Il Ministero del Commercio ha intrapreso un’iniziativa della durata di 5 anni, dal 2009 al 2014, per aiutare lo sviluppo delle regioni centrali e per accelerare il flusso di investimenti diretti in queste aree. Il piano si rivolge a sei province centrali, Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei e Hunan, un’area di 1.027 milioni di Km con una popolazione di 361 milioni di abitanti. È il primo piano di investimenti regionali promosso in contemporanea dal Ministero del Commercio, da organizzazioni internazionali e dai governi locali. Il suddetto piano specifica le linee guida che le regioni devono seguire nel promuovere © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 26 Business Guide - CINA gli investimenti esteri, gli obiettivi da raggiungere e le priorità di sviluppo, propone gli approcci da adottare e le politiche per coordinare i piani di sviluppo. 1.2.7. Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi? Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari. 1.2.8. Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta dall’investimento? Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari. 1.2.9. Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o esportazione che verrà generata dall’investimento? In proposito si veda il 2.2.4. 1.2.10. Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende in crisi o in ristrutturazione? Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 27 Business Guide - CINA 1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1.3.1. Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri? Le principali leggi che regolamentano gli investimenti stranieri nella PRC sono: la "Sino Foreign Equity Joint Venture Law" del 1979 ("EJV Law"); le "Sino Foreign Equity Joint Venture Law Implementing Regulations" del 1983 ("EJV Regulations"); la "Wholly Foreign Owned Enterprises Law" del 1986 ("WFOE Law") e le "Implementing Regulations" del 1990 ("WFOE Regulations"); la "Sino Foreign Cooperative Joint Venture Law" del 1988 ("CJV Law") e le sue "Implementing Regulations" del 1995 ("CJV Regulations"); la "Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises Income Tax Law" del 1991 e le sue successive "Implementing Regulations"; gli "Establishment of Foreign Investment Companies Limited by Shares Tentative Provisions" del 1995, le "Foreign Exchange Control Regulations", entrate in vigore il 1˚ aprile 1996 e la "PRC Contract Law", entrata in vigore il 1˚ ottobre 1999, sostituendo numerose normative precedenti ed unificando la disciplina dei contratti che coinvolgono entità straniere e quella dei contratti tra entità cinesi. La materia degli investimenti stranieri è inoltre regolata anche dal “Foreign Investment Industrial Catalogue (Amended 2012)”. Le “Tentative Measures on Reforming State owned Enterprises by Utilization of Foreign Capital”, disposizioni in vigore dal 1˚ gennaio 2003 ricadono nell’ambito della generale riforma delle State owned Enterprises (SOEs). Infine, con la “Foreign Trade Law (2004)” il settore del commercio in Cina si è aperto agli investitori esteri. In seguito alla sesta revisione da parte del Consiglio Generale del WTO, la Cina sta implementando la propria legislazione, così da renderla conforme agli standard internazionali e rientrare nei parametri fissati dal Protocollo di Accesso. L’ingresso, avvenuto nel dicembre 2001, è stato riconosciuto come improrogabile, alla luce dei precedenti 15 anni di trattative e, nella prospettiva di un’accelerazione delle riforme necessarie. Nel 2009, la circolare del Ministero del Commercio estero del 27 marzo ha sancito le modalità di valutazione degli investimenti stranieri e specifica quali siano i requisiti da soddisfare per ottenere l’approvazione dalle relative autorità competenti. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 28 Business Guide - CINA Dalla circolare si evince una maggiore deregulation in favore delle Autorità Commerciali Provinciali, responsabilizzate localmente per valutare la conformità dell’investimento straniero nel rispetto delle normative vigenti dettate dal Governo centrale. Di seguito vengono riportati i contenuti più significativi: Nello specifico, l’art. 2 evidenzia come le imprese straniere che intendano: • costituire un’impresa ex-novo • incrementare il capitale societario • modificare, anche parzialmente, gli articoli componenti lo Statuto societario siano tenute ad ottenere l’approvazione dalle competenti autorità commerciali a livello locale (Regioni autonome, Municipalità, Province, così come per le Zone speciali e le Zone a sviluppo tecnologico). L’art. 5 stabilisce che in caso di fusioni e/o acquisizioni con/di imprese locali le competenti autorità commerciali in loco e i relativi dipartimenti d’industria e commercio hanno diritto decisionale sull’approvazione delle suddette operazioni di fusione e/o acquisizione – secondo le norme vigenti in materia: “Regulations on Merger with acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors” nonché sui regimi di tassazione fiscale e i tassi di cambio con valuta straniera applicabili, secondo i seguenti criteri: • per le imprese ricadenti nei settori di attività incentivate dal Governo Centrale il fatturato complessivo deve essere inferiore o uguale ai 100 milioni di Dollari; • per le imprese ricadenti nei settori di attività protette il fatturato complessivo deve essere inferiore o uguale ai 50 milioni di Dollari. Nel caso in cui le imprese siano quotate in borsa è necessario ottenere il consenso presso la China Security Regulatory Commission: laddove le imprese locali siano a partecipazione statale o comunque riconducibili ad attività di tipo pubblico, è necessario espletare le formalità secondo quanto stabilito dalle relative normative e ottenere l’approvazione delle istituzioni pubbliche coinvolte, nonché verificare l’eventuale compatibilità con la regolamentazione anti-monopolio, nel caso in cui ne sussistano le condizioni. L’art. 9 stabilisce anche che le Zone di cooperazione transfrontaliera appartenenti alle zone di Taiwan, Macao e Hong-Kong siano tenute a implementare © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 29 Business Guide - CINA un’apposita Autorità in grado di valutare e approvare i piani d’investimento delle imprese straniere, nonché ad utilizzare la piattaforma governativa di monitoraggio “System of the National on-line united annual examination for foreign-invested enterprises”. Oltre a ciò è necessario che svolgano un’attività di reportistica con il Ministero del Commercio Estero per decentrare progressivamente le competenze in materia di verifica e approvazione degli investimenti stranieri. Nella parte finale della Circolare (“Work requirements”) vengono indicate le linee guida affinché vengano intensificate le competenze delle Autorità provinciali e locali in fase di valutazione dei piani d’investimento; tenendo conto in particolar modo degli impatti macroeconomici a medio e lungo periodo ricadenti sulle zone interessate. 1.3.2. Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? Nei sedici anni che hanno fatto seguito alla promulgazione della Legge sulle Joint Venture Sino-straniere, qualsiasi nuova legge che abbia peggiorato il trattamento riservato agli investitori stranieri non ha avuto valore retroattivo. 1.3.3. Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli investimenti stranieri? Sì, il CCPIT (China Council for The Promotion of International Trade) Fuxingmenwai Street - Beijing 100860 Tel.: 0086 10 88075000 Fax: 0086 10 68011370 http://www.bizchinanow.com/ 1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 1.4.1. Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore straniero? Per quanto riguarda le societa' con capitale straniero (FIE - Foreign Invested Enterprise), se queste vengono costituite in partecipazione con un socio cinese si dividono in "Equity Joint Venture" (EJV) e "Contractual Joint Venture" (o "Cooperative Joint Venture") (CJV). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 30 Business Guide - CINA Nella EJV il partner straniero possiede almeno il 25% delle quote (e non più del 99%). Nella CJV non vi è alcun limite minimo alla quota di partecipazione straniera. Per quanto riguarda le società a capitale interamente straniero (Wholly Foreign Owned Enterprises - WOFE), la legislazione non prevede un capitale minimo. La disciplina comune alle Foreing Invested Enterprises stabilisce una proporzione tra l'investimento totale ed il capitale registrato, per garantire che la società abbia un capitale effettivo con cui operare. L'investitore straniero può quindi scegliere di versare il capitale in un'unica soluzione, entro 6 mesi dalla registrazione della società, o attraverso successive contribuzioni. In questo caso la legge sancisce l'obbligo di conferire almeno il 15% del capitale entro 90 giorni dal rilascio della licenza d'esercizio della WOFE ("Business Licence"). L'investitore può conferire al capitale della valuta estera, macchinari ed impianti, diritti di proprietà industriale o tecnologia e know-how. All'investitore straniero è comunque fatto divieto di conferire immobili al capitale della WFOE. L’aggiornamento della legge sulle SOEs (State Owned Enterprises) entrato in vigore nel gennaio 2003, contempla l’acquisizione di beni o rami aziendali appartenenti a SOEs, l’acquisizione di azioni di società di capitali in mano pubblica, e di crediti verso SOEs. La conseguenza di qualunque di queste operazioni comporta la preventiva creazione di una società con capitale straniero oppure la trasformazione della società pubblica in una società ad investimento straniero, che può essere a capitale interamente straniero o in forma di joint venture in base al tipo di transazione effettuato e alle limitazioni previste dal Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue. Per realizzare l’acquisizione, occorrerà ottenere il consenso preventivo dei rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti. Nel caso in cui il controllo passi a mani straniere, è richiesto anche un piano per la riallocazione del personale dipendente che deve essere presentato e approvato dall’assemblea dei rappresentanti dei dipendenti. Competente ad approvare operazioni di questo tipo è la State Economic and Trade Commission o gli uffici locali di tale ente. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 31 Business Guide - CINA Le acquisizioni devono di regola essere condotte attraverso lo strumento della gara in cui si possa far ricorso alla trattativa privata, certe procedure per assicurare la trasparenza devono essere adottate. L’acquisizione inoltre deve comportare un investimento straniero minimo pari ad almeno il 25% del capitale sociale 1.4.2. L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza dell'investimento, anche senza doversi associare a partner locali? La quota minima di partecipazione straniera è del 25% nel caso di joint venture a capitale misto. Non sono previsti limiti massimi, anche se la legge stabilisce alcuni settori merceologici nei quali l'investitore straniero non può detenere la maggioranza delle quote societarie. Nella nuova Guida sui settori merceologici in cui l'investimento straniero è ristretto, sono specificati i settori in cui il controllo della società deve essere detenuto dalla parte cinese e i settori in cui non è consentito l'investimento straniero al 100% (cfr. 2.1.3). L'investitore straniero può operare senza associarsi con partner locali, come regolato dalla Legge sulle Imprese Esclusivamente a Capitale Straniero (WFOE) del 12.04.1986 e sue norme attuative e dai Regolamenti di Attuazione della Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero (12.12.1990). La nuova legge per regolamentare le nuove imprese in Cina (New Company Law) è stata emanata a fine 2005 ed è entrata in vigore il 1˚ gennaio 2006. Questa nuova legge sostanzialmente permette di investire in altre imprese solo se non ci si assume le relative passività. La legge impedisce a una impresa con passività limitate di investire in un altra impresa che ecceda del 50% il valore delle nuove attività createsi. Inoltre sempre secondo la vecchia legge il Presidente del Consiglio di Amministrazione era il rappresentatte legale dell’impresa, con la nuova versione anche i manager di rango inferiore possono essere rappresentanti legali. Rif. Leg.: Legge sulle Joint Ventures Sino-straniere (08.07.1979, emendata il 04.04.1990) e Norme attuative della Legge sulle Joint Venture Sino-straniere (promulgata il 29.09.1983); Regolamenti per la Costituzione di Imprese di Pubblicità a Capitale Estero (in vigore dal 01.01.1995); Regolamenti per la Costituzione di Imprese di Costruzione a Capitale Estero (in vigore dal © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 32 Business Guide - CINA 18.09.1995); Regolamenti per la Costituzione di Imprese a Capitale Estero per l'Ispezione e il Controllo di Merci all'Import/Export (promulgati il 09.11.1995); Procedure per la Costituzione di determinate Joint Ventures Sino-Straniere (in vigore dal 21.10.1996). 1.4.3. La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato? La Legge prevede che lo Stato non nazionalizzerà né esproprierà imprese a capitale interamente straniero. Dovesse ciò risultare necessario nell'interesse pubblico, verranno seguite procedure legali e verranno corrisposti adeguati risarcimenti. A tale riguardo, proprio di recente nell'aprile 2010, e' stata promulgata la legge sui risarcimenti statali (revisione del 2010) diventata effettiva dal 1 dicembre 2010. Benché in materia la Legge non si pronunci, la durata della società va normalmente specificata. In genere, per le società di produzione, la durata varia dai 10 ai 30 anni, mentre per i settori che richiedono investimenti ingenti a bassa redditività o bassi ritorni, è consentita un durata fino a 50 anni. In ogni caso la società può presentare domanda di rinnovo di approvazione, 6 mesi prima della scadenza naturale del termine previsto in contratto. 1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 1.5.1. A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da inadempimento contrattuale? Il testo legislativo cinese di riferimento è la “Contract Law” del 1999 e in particolare i capitoli: 4 “Performance of Contracts” e 7 “Liability for Breach of Contract”. Tuttavia, le parti di un contratto commerciale internazionale (e soprattutto di un contratto di investimento) hanno ampia libertà di assoggettare il contenzioso a forme di arbitrato regolato o istituzionale. La China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), che è stata nell’anno 2002 riconosciuta come Corte degli Arbitrati nella China Chamber of International Commerce, è anche il più autorevole organo per gli arbitrati nella Repubblica Popolare Cinese nei casi di dispute internazionali. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 33 Business Guide - CINA Le “iscrizioni” per un’udienza possono essere eseguite al CIETAC di Pechino, Shanghai o Shenzhen. Audizioni orali possono essere eseguite ovunque previa autorizzazione del CIETAC di Pechino. Ultimamente, vi è una concorrenza più spiccata tra le nuove istituzioni arbitrali, tra cui troviamo la Beijing Arbitration Commission (BAC). I nuovi ordinamenti della CIETAC del maggio del 2005 in realtà erano già stati applicati dalla BAC nel 2003, ma con quest’ultima rimane l’obbligo di scegliere un arbitro all’interno della lista ufficiale della commissione stessa. 1.5.2. Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero? L’applicazione obbligatoria delle leggi della RPC è sancita dalla Legge per le dispute sorte da contratti di costituzione di joint ventures, di società a totale capitale straniero e di sfruttamento di risorse naturali. 1.5.3. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? Sì, se così stabilito dalle parti in un contratto (esclusi i contratti di costituzione di joint ventures, di società a totale capitale straniero e di sfruttamento di risorse naturali). 1.5.4. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da esso nascenti ad un arbitrato? A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad alcune tipologie? Sì è possibile e tra le controversie arbitrabili rientrano sicuramente quelle che derivano da contratti di compravendita, di trasferimento di tecnologia, di appalto e di JV. Inoltre, Il codice civile del 1991, la Legge sull’Arbitrato del 1995 e le Regole Arbitrali (“Arbitration Rules”), emesse dalla CIETAC e in vigore dal 1˚ maggio 2005, non pongono alcuna restrizione sulla scelta del foro arbitrale ritenuto più adeguato da entrambe le parti, purché si tratti di arbitrato regolato o istituzionale. Tra i cambiamenti previsti dalle nuove Regole Arbitrali si segnalano anche la possibilità di scegliere più liberamente gli arbitri della commissione arbitrale, sempre nel rispetto delle due parti e del principio dell’imparzialità, la possibilità di apportare cambiamenti © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 34 Business Guide - CINA alla gestione dell’arbitrato e di utilizzare altre norme, come per esempio quelle della Commissione UNCITRAL. Anche per quanto riguarda la scelta del terzo arbitro vi sono meno restrizioni e viene lasciato più potere incisivo alle parti in questione. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo, la CIETAC provvederà ad assegnare il terzo arbitro. Spesso nei contratti internazionali viene inserita una clausola che prevede una fase precedente all’arbitrato effettivo, definita di friendly consultations. Rimane opportuno definire la lunghezza massima di tali trattative per non dilazionare troppo l’instaurazione della fase formale di arbitrato. Per quanto riguarda l’arbitrato ad hoc, i.e. quello in cui le parti definiscono contrattualmente le modalità e le caratteristiche dell’arbitrato, la legge cinese è lacunosa e ambigua, e soprattutto non chiarisce i termini di esecuzione dei lodi arbitrali sul territorio della PRC. La Corte Suprema ha inoltre emesso, nel dicembre 2003, le “Provisions Regarding the Handling by the People’s Courts of Cases Involving Foreign-related Arbitrations and Foreign Arbitrations” (SPC Draft Provisions), che pongono ulteriori restrizioni all’arbitrato ad hoc. Rimane quindi da verificare come la Cina intenderà risolvere la questione dell’arbitrato ad hoc in futuro, visto che si tratta di un sistema particolarmente comune nelle giurisdizioni internazionali. 1.5.5. Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul riconoscimento delle sentenze arbitrali? La Repubblica Popolare Cinese ha sottoscritto il 06.02.1993la Convenzione di Washington del 18.03.1965. Convenzione di New York sul Riconoscimento e sull'Esecuzione delle Decisioni Arbitrali Straniere (10.06.1958), ratificata dal Congresso Popolare Cinese il 02.12.1986 e resa applicativa da una decisione della Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese del 10.04.1987. Con l’Italia: Accordo di Cooperazione arbitrale tra la Commissione per l'Arbitrato Internazionale Economico e Commerciale Cinese, la Commissione per l'Arbitrato marittimo cinese e l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (sottoscritto in data 16.05.1981). In vigore dalla data di sottoscrizione. Nel dicembre 2004 è stato firmato un accordo per l’istituzione di speciali Camere di Conciliazione tra Cina e Italia. La Camere di Conciliazione formuleranno © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 35 Business Guide - CINA regole per la risoluzione di dispute legali, in conformità alle caratteristiche specifiche dei due paesi. NB Ad oggi una sentenza pronunciata dai tribunali della RPC può essere eseguita ad Hong Kong solo nel caso in cui sia: 1) Finale e definitiva. 2) Relativa ad una somma di denaro liquido. 3) Pronunciata da un tribunale che abbia giurisdizione. 4) Non impugnabile secondo le disposizioni di diritto internazionale privato di Hong Kong. In generale una sentenza di secondo grado è inappellabile, quindi finale e conclusiva; occorre ricordare però che tale sentenza può essere soggetta ad un ulteriore impugnativa. 1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 1.6.1. Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese? L’ordinamento giudiziario cinese è contraddistinto da quattro livelli territoriali gerarchicamente collegati: la Corte Suprema a livello nazionale, le Corti Alte a livello provinciale, le Corti Intermedie a livello municipale e le Corti Base a livello di contea. Queste ultime dispongono di sedi distaccate, i Tribunali del Popolo, localizzati nei villaggi. Le cause vengono trattate, in base alla materia di riferimento, da apposite sezioni specializzate, presenti in tutti i tribunali. La designazione dei tribunali competenti avviene in base alla valorizzazione delle cause: quelle di valore elevato competono generalmente alla Corte Suprema, mentre quelle di valore ridotto vengono affidate ai tribunali di contea. I valori di riferimento variano da provincia a provincia. 1.6.2. Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? Il sistema giudiziario della RPC è assai diverso da quello esistente ad Hong Kong, in cui vige un sistema di common law. In generale nella RPC si ricorre ai seguenti metodi di risoluzione delle controversie: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 36 Business Guide - CINA 1) Negoziazione (hejie). Art. 51 legge di procedura civile della RPC: si può porre fine ad una controversia quando le parti vengono ad un accordo transitivo. 2) Conciliazione (tiaojie). Art. 85 legge di procedura civile della RPC: conciliazione volontaria delle parti, raggiunta mediante firma di fronte al giudice conciliatore. 3) Arbitrato (locale o CITEAC). Art. 259 legge di procedura civile della RPC. Le parti per potervi far ricorso devono averlo inserito nei loro accordi commerciali (art. 16 legge arbitrale), può essere eseguito in tutti i paesi firmatari della Convenzione di New York. 4) Contenzioso. Esistono quattro livelli di giurisprudenza nella RPC: base, intermedia, alta e suprema. Il giudizio di secondo grado è definito come giudizio d’appello. 1.6.3. E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? Gli avvocati stranieri non possono rappresentare in quanto tali i propri clienti di fronte ai giudici cinesi. Per avere un minimo di garanzie, il cliente straniero si affida generalmente a uno studio internazionale, che dispone di avvocati cinesi. Lo studio offre quindi il servizio di consulenza legale, ma anche quello di controllo sull’attività del legale rappresentante nei confronti della società cliente. 1.6.4. Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza giudiziaria? Pechino, 20.05.1991, “Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile”, in vigore dal 1˚ gennaio 1995. Il trattato regola l’assistenza giudiziaria in materia di diritto commerciale, di famiglia e di diritto del lavoro e garantisce il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nell’altro Paese. In mancanza di questo accordo, infatti, non sarebbe possibile far valere la sentenza emessa da un giudice italiano in Cina. Il trattato bilaterale vieta specificatamente la discriminazione in base alla nazionalità. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 37 Business Guide - CINA 1.7. PRIVATIZZAZIONI 1.7.1. Quale è il regime delle privatizzazioni? Attualmente non esiste una vera e propria legge sulla privatizzazione. Tuttavia, la Repubblica Popolare Cinese riconosce e in qualche modo promuove la creazione di imprese private. Le principali basi normative sono: • Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, emendamento all'art. 11 sul riconoscimento della proprietà privata (marzo 1988); • Normative provvisorie del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese sulle imprese private (25.06.1988). 1.7.2. Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? Il governo cinese ha creato degli organismi, gli Assets and Equity Exchange Bureau, ai quali è affidato il compito di gestire le operazioni di acquisto di aziende statali da parte di investitori stranieri o cinesi. Il Bureau incarica lo State Asset Valuation Bureau ("SAAB") di attuare una valutazione dell'azienda o dei singoli cespiti che sono posti nel mercato. Solo le SOEs (State Owned Enterprise) che, ai sensi della Company Law, si siano trasformate in società per azioni o a responsabilità limitata, possono essere oggetto di tali transazioni. Sulla base della valutazione compiuta dal SAAB, le parti possono negoziare sia il prezzo sia l'eventuale liberazione da debiti ed oneri vari gravanti sull'azienda, oltre che da pegni ed ipoteche su specifici cespiti. In alcuni casi infatti, lo Stato si è fatto carico di tali debiti, soprattutto se il creditore era una delle maggiori banche "commerciali", ancora di proprietà statale. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 38 Business Guide - CINA 1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 1.8.1. Qual è il regime della proprietà? Regime di proprietà Riferimenti normativi Immobili ad uso abitativo proprietà pubblica e privata Legge della Repubblica Popolare Cinese sull'Amministrazione della Proprietà Immobiliare, 05.07.1994; Procedure Provvisorie sulla fissazione dei prezzi di compravendita delle abitazioni urbane, 01.12.1994. Immobili ad uso industriale proprietà statale, collettiva, privata Codice civile, 12.04.1986; Legge sulle Imprese statali, 13.04.1988 Norme sulla Registrazione delle Persone Giuridiche, 01.07.1988 Immobili uso commerciale proprietà statale, collettiva, privata Circolare 171 (riforma degli investimenti immobiliari): per poter investire, operare o possedere immobili è necessario fondare una FIE (Foreign Invested Enterprise), non sono più concessi pagamenti rateali, si può acquistare immobili solo se si ha lavorato o vissuto in Cina per almeno un anno solare e solo ad uso personale (direttive applicabili a ogni tipo di immobile) Terreni proprietà statale e collettiva Costituzione della Repubblica Popolare Cinese; Land Administration Law (ultimo aggiornamento 2004) Norme provvisorie sull'acquisizione, trasferimento e sub-trasferimento dei diritti d'uso dei Terreni Urbani dello Stato, 19.05.1990; Legge della Repubblica Popolare Cinese sull'Amministrazione della Proprietà Immobiliare. Nel luglio e nell’agosto 2006 sono stati pubblicati due articoli: “The Opinions on Regulating the Entry of Foreign Investment in the Real Property Market” pubblicato da MOFCOM, MOC, SAFE, PBOC e NDRC l’11.07.2006 e “The Matters Relevant to Foreign Exchange Administration in the Real Estate Market Circular” pubblicato da SAFE e MOC, i quali a grandi linee affermano che: 1) individui ed enti stranieri non possono acquistare immobili nella RPC; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 39 Business Guide - CINA 2) investimenti nel settore immobiliare da parte di investitori stranieri devono essere incanalati attraverso una FIPE (Foreign Invested Property Investment Enterprise) con stabilimento nella RPC. Secondo quanto sopra bisogna quindi fondare una FIPE, la quale può essere completamente nuova e a capitale straniero, una JV oppure un’azienda completamente a capitale straniero o una JV creata attraverso acquisizione. Secondo le leggi cinesi è possibile fondare una FIPE con un capitale minimo di 175.000 Dollari, ma in pratica una FIPE a capitale straniero a Pechino o Shanghai richiederà un capitale registrato di almeno 5 milioni di Dollari e in città più piccole di 2 milioni di Dollari. I nuovi regolamenti prevedono anche che il capitale registrato sia completamente contribuito prima che vengano chiesti dei prestiti. Va inoltre ricordato che dal novembre 2010 sono previste restrizioni dei possibili investimenti nel settore immobiliare da parte di privati o organizzazioni straniere. (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 1.1.3.) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 40 Business Guide - CINA 2. Società e contratti 2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE Con il suo ingresso nel WTO la RPC ha posto in essere un ampio processo di riforma giuridica ed economica che ha trasformato profondamente la sua natura socioeconomica. Questo processo ha coinvolto anche le forme societarie cinesi che nell’ultimo decennio si sono specificate in diverse tipologie, ognuna con precipue caratteristiche. I seguenti paragrafi si propongono di tracciare dei rapidi quadri operativi per ciascuna forma societaria individuandone gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione in un progetto di avvicinamento a una società d’investimento [Foreign Invested Entreprise (FIE)]. 2.1.1. In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel Paese? Per quanto riguarda un investitore straniero, sono possibili le seguenti tipologie societarie di FIE: Joint Venture Le Joint Venture (JV) sono sostanzialmente società di società. In altre parole sono un accordo tra attori giuridici stipulato al fine di operare congiuntamente per raggiungere un particolare tipo di produzione, spartendone gli utili. Le JV si dividono in Equity Joint Venture (EJV) o Co-operative (o Contractual) Joint Venture (CJV). Equity Joint Venture (EJV) 1) Capitale minimo: varia in relazione alla diversa attività aziendale. La prassi è 1.000.000 CNY 2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: almeno il 25%, ma non più del 99% 3) Numero di soci: non specificato 4) Organi: • CdA (Board of Directions) composto da membri in rappresentanza dei 2 partner; • Direttore Generale (General Manager); • Vice-Direttore Generale (Deputy General Manager); © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 41 Business Guide - CINA 5) • Assemblea dei Soci (Shareholder’s Meeting); • Collegio Sindacale (Supervisory Committee). Documenti necessari per la costituzione dell’attività’ aziendale: • Lettera d’intenti (LOI); • Studio di fattibilità (FS); • Contratto (JV-Contract); • Statuto (JV Articles of Association); • Nominativo del presidente (Chairman); • Vice-presidente e consiglieri (Board of Directions); Tutti i documenti devono essere redatti in cinese. Alcuni possono essere redatti anche in una lingua straniera ed avere uguale validità. 6) Tempistiche: l’approvazione giunge circa 2-3 mesi dalla presentazione della domanda. 7) Controllo: il voto è direttamente proporzionale alla quota di capitale sottoscritta. Co-operative (o Contractual) Joint Venture (CJV) 1) Capitale minimo: non esiste un valore minimo preciso richiesto 2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: si seguono le disposizioni del contratto costitutivo 3) Numero di soci: non specificato 4) Organi: • CdA (Board of Directions) composto da membri in rappresentanza dei 2 partner; • Direttore Generale (General Manager); • Vice-Direttore Generale (Deputy General Manager); • Assemblea dei Soci (Shareholder’s Meeting); • Collegio Sindacale (Supervisory Committee). 5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività aziendale: • Lettera d’intenti (LOI); • Studio di fattibilità (FS); • Contratto (JV-Contract); • Statuto (JV Articles of Association); © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 42 Business Guide - CINA • Nominativi del presidente (Chairman); • Vice-presidente e consiglieri (Board of Directions). Tutti i documenti devono essere redatti in cinese. Alcuni possono essere redatti anche in una lingua straniera ed avere uguale validità. 6) Tempistiche: l’approvazione giunge circa 2-3 mesi dalla presentazione della domanda. 7) Controllo: approvazione. Differenze Principali tra una CJV e una EJV • La EJV è sempre una persona giuridica, quindi assimilabile ad una s.r.l., mentre una CJV può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, anche se quest’ultimo caso è abbastanza raro, in quanto i partner sarebbero personalmente responsabili di eventuali perdite in futuro; • Nella EJV la distribuzione dei profitti avviene esclusivamente in proporzione al capitale conferito dalle parti, nella CJV questo avviene in base alla volontà delle parti; • In una CJV una qualsiasi parte, oltre all’apporto di capitale registrato, può condividere un proprio diritto, per esempio “market access right”. • In una EJV, alla scadenza del contratto della società mista, deve essere costituito un comitato che provveda a determinare la posizione patrimoniale ed economica e provveda alla distribuzione delle proprietà che rimangono, in proporzione all’investimento delle parti. Invece in una CJV le restanti proprietà sono cedute senza corrispettivo al partner cinese. Wholly Foreign Owned enterprise (WFOE) – imprese a capitale interamente estero 1) Capitale minimo: deve essere proporzionato alla dimensione delle operazioni dell’impresa. 2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: il soggetto straniero detiene la totalità del capitale sociale. 3) Numero di soci: stabilito nel contratto. 4) Organi: specificati nell’atto costitutivo. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 43 Business Guide - CINA 5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività aziendale: • Domanda di costituzione (business licence); • Studio di fattibilità; • Statuto sociale; • Certificato di registrazione della società madre straniera; • Certificato di costituzione della società stessa; • Bilancio patrimoniale degli ultimi tre anni; • Piano di bilancio entrate-uscite; • Lista dell’attrezzatura da importare; • Lettera di affidabilità creditizia rilasciata dalla banca con cui l’investitore straniero ha aperto un conto. 6) Disciplina di settori particolari. Non sono autorizzati dell'informazione immobiliare, e leasing, investimenti delle totalmente telecomunicazioni. trasporti e servizi esteri nei settori Mentre nei settori pubblici, tale tipo di investimento deve essere approvato direttamente dal MOFCOM. Con la modifica del “Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue”, sono state allentate molte delle restrizioni che prima impedivano la costruzione di una WFOE in determinati settori. I progetti di investimento della categoria “incoraggiati” godranno di sgravi fiscali nell’importazione di macchinari e apparecchiatura per il loro proprio utilizzo e saranno esentati anche dall’imposizione dell’IVA. Con l’adesione della Cina all’OMC/WTO, infatti, molti settori sono stati aperti agli investitori stranieri. La Cina, secondo il Governo centrale, ha rispettato tutte le obbligazioni che la stessa aveva assunto con la sua adesione. Le autorità hanno infatti dovuto compiere un’impressionante lavoro di revisione di oltre 2000 leggi e regolamenti, abolirne 700 e modificare molte altre per armonizzare la legislazione cinese alle norme internazionali del WTO. Sempre in seguito all’annessione della Cina al WTO, inoltre, gli investitori stranieri che avevano costituito una JV in settori “vietati” alle WFOEs, ora possono avere l’opportunità di convertire le JV in WFOE. La conversione delle JV in WFOE consta di quattro fasi: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 44 Business Guide - CINA 1) La parte cinese e quella straniera stipulano un contratto di cessione (assignment contract) in cui la parte cinese è concorde nel cedere la sua quota alla controparte straniera 2) Il Consiglio di Amministrazione della JV deve autorizzare il trasferimento delle quote e l’emendamento dello statuto 3) Lo statuto deve essere modificato per conformarsi alla nuova gestione e alla struttura della WFOE 4) La transazione deve essere approvata dalle autorità competenti e deve essere emanata una nuova business license. In generale qualsiasi azione rivolta a trasformare una JV in WFOE da parte dell’investitore straniero, richiede il consenso della parte cinese. Un’altra forma societaria di interesse è quella della Foreign Invested Commercial Enterprise (FICE) – società di distribuzione 1) Capitale minimo: 500.000 CNY per il commercio all’ingrosso; 300.000 CNY per il commercio al dettaglio 2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: maggioranza cinese per società con più di 30 punti vendita 3) Numero di soci: non specificato 4) Organi: dipendono dalla forma societaria prescelta: JV o WFOE 5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività’ aziendale: • Pre-registrazione presso il locale AIC, • Approvazione MofCom provinciale, • Approvazione MofCom centrale • Richiesta della Business License 6) Tempistiche: circa 4 mesi 7) Controllo: prescelta. Foreign Partnership Il Consiglio di Stato della R.P. Cinese ha emanato formalmente le “Administrative Measures for Foreign Enterprises and Individuals to Establish Partnership in China” (Decreto n. 567 del Consiglio di Stato, 02.12.2009). Le © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 45 Business Guide - CINA misure, che rappresentano lo sviluppo più significativo dall’introduzione della “Partnership Law” del 2006, e che che sono diventate effettive dal 01.03.2010, consentono agli investitori esteri maggiori alternative nelle forme di investimento in Cina. Le Misure consentono la creazione di una partnership tra due o più imprese o individui straniero o tra un’impresa e/o individui stranieri e un individuo/impresa/altra organizzazione cinese. La partecipazione straniera alla partnership richiede solo la registrazione con la banca locale dell’Amministrazione statale dell’Industria e Commercio. Non è necessario un capitale minimo. La partnership che effettua investimenti in progetti speciali o industrie che necessitano di un’approvazione specifica deve essere preapprovata dalle autorità competenti. 2.1.2. Le fonti del diritto commerciale Questo paragrafo sintetizza l’intero corpus normativo cinese concernente il diritto commerciale nazionale e internazionale. Il suo intento è quello di fornire le coordinate fondamentali nell’identificazione dei principali provvedimenti normativi. A questo proposito un’attenta lettura di tali provvedimenti risulta sostanziale nell’avvicinarsi al mercato cinese. Diritto Commerciale Nazionale 1) La Company Law: adottata dalla 5a sessione della Commissione Permanente dell’Ottavo Congresso Nazionale del Popolo (CP-CNP) in data 29.12.1993. Riformata per la prima volta il 25.12.1999 secondo la decisione della trentesima sessione della CP-CNP, riformata per la seconda volta il 28.08.2004 secondo la decisione dell’undicesima sessione della CP-CNP, riformata per la terza volta alla diciottesima assemblea del Congresso Nazionale del Popolo. 2) Enterprise Partnership Law: adottata alla 24a sessione della CP-CNP il 23.02.1997, riformata alla 23a sessione della CP-CNP il 27.08.2006. 3) Regulations on the Administration of Registration of Partnership Enterprises: deliberato dal decreto n. 236 del Consiglio © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 46 Business Guide - CINA di Stato (CS) della RPC in data 19.11.1997 e modificato secondo la decisione del CS il 09.05.2007. 4) Law on Individual Ownership Enterprises: adottata dall’11a riunione della CP-CNP il 30.08.1999 e promulgata dall’ordinanza n. 20 del Presidente della RPC nello stesso giorno dello stesso anno. 5) Law on Township Enterprises: adottata dalla 22a riunione della CPCNP il 29.10.1996 e promulgata attraverso l’ordinanza n. 76 del Presidente della RPC nello stesso giorno dello stesso anno. 6) Enterprises Bankruptcy Law: adottata al 23˚ incontro della CP-CNP il 27.08.2006. 7) Implementing Rules on Transfer Business on Non-Circulation Shares of Listed Companies: promulgata dallo Shanghai Stock Exchange dallo Shenzen Stock Exchange e dalla China Securities Depository Clearing Corporation in data 03.01.2005. 8) General Rules on Enterprise Finance: deliberata e adottata dal Ministero della Finanze il 04.12.2006. Promulgate ed entrate in vigore in data 01.01.2007. 9) Measures for the Annual Inspection of Enterprises: Emendata all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio della RPC e promulgato in data 24.02.2006 ed entrata in vigore dal 1˚ marzo 2006. 10) Interim Administrative Measures for the Startup Investment Enterprises: deliberata e approvata dal CS il 07.09.2005 e promulgata il 15.11.2005 insieme alla Commissione Nazionale di Sviluppo e Riforma, al Ministero della scienza e della Tecnologia, il Ministero delle Finanze, il Ministero del Commercio, la Banca Popolare di Cina, l’Amministrazione per la Tassazione, l’Amministrazione Statale per l’Industria e del Commercio, la Commissione di Regolamento della Banca Cinese, la Commissione di Sicurezza e l’Amministrazione Statale per lo Scambio internazionale. Il provvedimento è entrato in vigore in data 01.01.2006. 11) Administrative Provisions on the Registration of Companies’ Registred Capital: promulgata dall’Amministrazione statale per l’Industria e il Commercio il 27.12.2005. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 47 Business Guide - CINA 12)Measures on the Takeover of Listed Companies: promulgate dalla Commissione di Regolamento il 28.09.2002 ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2002. 13)Measures for the Administration of the Takeover of Listed Companies promulgata (Revised): dalla Commissione di Regolamento il 27 agosto 2008 ed entrata in vigore il 27 agosto 2008 14)Measures for the Underwriting of Administration Securities of the (Revised): Offering promulgata and dalla Commissione di Regolamento il 11 ottobre 2010 ed entrata in vigore il 1 novembre 2010 15) Measures for the Administration of the Listed Company Issuing New Shares: promulgata dalla Commissione di Regolamento il 28.03.2001 ed entrata in vigore lo stesso giorno. 16) Measures for the Administration of Disclosure of Shareholder Equity Changes of Listed Companies: promulgata dalla Commissione di Regolamento il 28.09.2002 ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2002. 17) Measures for the Administration of the Share-trading Reforma of Listed Companies: promulgata dalla Commissione di Regolamento il 04.09.2002 ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2002. 18) Measures on Administration of Listed Companies’ Buying Back the Shares Held by the Public (for trial implementation): promulgata dalla Commissione di Regolamento il 16.06.2002. 19) Implementation Measures of the Administration on Production License for Industrial Products: adottata attraverso discussione all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Statale per la Supervisione della Qualità, dell’Ispezione e della Quarantena il 31.08.2005, promulgata il 15.09.2005 ed entrata in vigore il 1˚ novembre 2005. Diritto Commerciale Internazionale 1) Foreign Trade Law: emendata e adottata all’8˚ incontro della CPCNP in data 06.04.2004, promulgata ed entrata in vigore in data 1˚ luglio 2004. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 48 Business Guide - CINA 2) Provisions on the Export License Administration: in accordo con la legge sul commercio estero della RPC e i regolamenti amministrativi su importazioni ed esportazioni di beni, questa legge è stata adottata e discussa al 9˚ incontro ministeriale del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione dall’Amministrazione Economica Generale delle ed è stata Dogane, approvata promulgata il 20.12.2001, entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2002. 3) Interim Measures for the Administration of Export Licenses for Sensitive Items and Technologies: in accordo con la legge sul commercio estero della RPC, i regolamenti sul controllo delle esportazioni nucleari, i regolamenti concernenti i diversi utilizzi del nucleare, i regolamenti concernenti l’utilizzo di materiale biologico e chimico sono stati formulati ed adottati al 6˚ incontro esecutivo del Ministero del Commercio in data 14.11.2003. Promulgati in data 1˚ dicembre 2003 e implementati in data 1˚ gennaio 2004. 4) Measure for the Administration of Export Registration of Sensitive Items and Technologies: formulata sulla base dei regolamenti sull’uso del nucleare, di materiale biologico e chimico. Adottata all’11˚ incontro esecutivo del MOFTEC, promulgata in data 12.11.2002 ed entrata in vigore nello stesso giorno dello stesso anno. 5) Measures on Export Control of Certain Chemicals and Related Equipment and Technologies: promulgata dal decreto n. 33 del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica, la Commissione Statale dell’Economia e del Commercio e l’Amministrazione Generale delle Dogane, in data 18.10.2002. 6) Regulations on Export Control of Dual-Use Biological Agents and Related Equipment and Technologies: promulgata dal decreto n. 365 del Consiglio di Stato in data 14.10.2002. 7) Regulations on Export Control of Missiles and Missile-related Items and Technologies: promulgata dal decreto n. 361 del Consiglio di Stato in data 22.08.2002. 8) Equity Joint Ventures (EJV) Law: Legge della Repubblica Popolare Cinese concernente l’istituzione di EJV. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 49 Business Guide - CINA 9) Implementing Regulations of the Law on Sino-foreign EJV: promulgata il 20.09.1983 dal Consiglio di Stato, riformata il 15.01.1986, il 21.12.1987 e infine il 22.07.2001 dal Consiglio di Stato secondo la decisione dello stesso. 10) Cooperative Joint Ventures (CJV) Law: Legge della Repubblica Popolare Cinese concernente l’istituzione di CJV. 11) Implementing Regulations of the Law on Sino-foreign CJV: il Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica attraverso la sua ordinanza n. 6 emana le regole d’implementazione della Legge della RPC relativa all’istituzione di CJV, approvata il 07.08.1995 dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore lo stesso giorno dello stesso anno della sua promulgazione da parte del ministro del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica Wu Yi, il 04.09.1995. 12) Law on Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE): adottata dalla 4a sessione del CNP il 12.04.1986, emendata secondo la Decisione di Revisione della Legge della RPC sul Capitale Straniero delle Imprese, Adottata al diciottesimo incontro della CP-CNP il 31.10.2000. 13) Implementing Rules for the Law on Wholly Foreign-Owned Enterprises: approvata dal CS il 28.10.1990, promulgata dal Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica il 12.12.1990 ed emendata il 12.04.2001. 14) Interim Provisions on Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors: riformata e adottata dal 1˚ incontro del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica il 02.01.2003, promulgata il 07.03.2003 ed entrata in vigore il 12.04.2003. 15) Provisions on Guiding the Orientation of Foreign Investment: adottata dal CS attraverso il decreto n. 346 in data 11.02.2002. 16) Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries: approvato, promulgato ed entrato in vigore dal CS in data 1˚ dicembre 2007. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 50 Business Guide - CINA 17) Anti-Dumping Regulations: promulgate ed entrate in vigore in data 1˚ gennaio 2004 con una decisione del CS. 18) Detailed Rules for the Examination and Approval of Investments to Open and Operate Enterprises Abroad: approvata e promugata dal Ministero del Commercio il 17.10.2005. 19) Supplementary Provisions to the Provisions on the Establishment of Investment Companies by Foreign Investors: promulgate il 26.05.2006 dal Ministero del Commercio della RPC e implementate in data 1˚ luglio 2006. 20) Provisions on the Administration of Foreign Funded Businessstarting Investment Enterprises: adottate durante l’11˚ incontro ministeriale del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica, promulgata il 30.01.2003 e implementata in data 1˚ marzo 2003. 21) Measures for Strategic investment by Foreign Investors upon Listed Companies: formulate dal Ministero del Commercio, la Commissione di Regolamento della Sicurezza Cinese, l’Amministrazione Statale Tributaria, Commercio, l’Amministrazione l’Amministrazione Statale Statale dell’Industria dello Scambio e del Estero, promulgate il 31.12.2005 ed entrate in vigore il 30.01.2006. 22)Administrative Provisions on the Registration of Foreign- Funded Partnership Enterprises: promulgate il 29 gennaio 2010 dal Ministero del Commercio e dell’Industria ed entrate in vigore il 1 marzo 2010. Lo studio e il confronto con le suddette norme costituiscono dei passaggi ineludibili nell’accostarsi al mercato cinese. Nella strutturazione di un progetto d’investimento nella Repubblica Popolare Cinese è molto importante la guida di società di consulenza, studi legali e camere di commercio nell’affrontare l’adempimento delle norme di diritto commerciale nazionale e internazionale in vigore nella RPC. L’insieme di queste norme a sua volta risulta un punto centrale del processo di trasformazione intrapreso dalla Cina a partire dal suo ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, un processo di apertura economica e culturale che continuamente incontra nel suo divenire resistenze dei modelli persistenti nel paese. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 51 Business Guide - CINA 2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE Una volta costituita la societa', il passo successivo e' l'ottenimento della business licence (licenza di esercizio) per poter svolgere la propria attivita' in Cina. A tal proposito, il 1 marzo 2010 e' stata promulgata la normativa per le licenze d'esercizio per imprese partnership a capitale straniero e le filiali di imprese partnership a capitale straniero. La normativa consta di tre Articoli rilevanti: Articolo I, riguardante la Forma della licenza d'esercizio e della licenza per le filiali: I.I: La licenza d’esercizio e la licenza d’esercizio per le filiali sono rilasciate rispettivamente in copia originale e in duplicato. La copia originale, da esporre, ha dimensione 420mm per 297mm e il duplicato da archiviare, ha dimensione 210mm per 297mm. Ognuna ha una copertina di plastica trasparente. I.II: La licenza d’esercizio in originale è stampata con il disegno dell’emblema nazionale della Repubblica Popolare Cinese, il nome della licenza, l’oggetto della registrazione, note, la dicitura “disposto dall’Amministrazione statale per l’Industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese” e il timbro di autenticità. I duplicati della Licenza d’esercizio e della Licenza per le filiali sono stampati con lo stesso testo senza l’emblema nazionale. Articolo II: riguardante contenuti della Licenza d’esercizio e della Licenza per filiali. II.I: L’originale e il duplicato della Licenza d’esercizio sono entrambi stampati con la dicitura “Licenza d’esercizio per imprese partnership a capitale straniero” e vi sono indicati i seguenti caratteri: numero di registrazione, nome, sede principale dell’attività, executive partners, obiettivo dell’attività, partners, periodo, data di inizio attività, data di scadenza, agenzia di registrazione e note. II.II: L’originale e il duplicato della Licenza d’esercizio e della Licenza per filiali sono entrambe stampate con la dicitura “disposto dall’ dall’Amministrazione statale per l’Industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese”. Articolo III: riguardante il formato e la realizzazione delle Licenze. I.I: Il formato della Licenza d’esercizio e la Licenza per filiali sono formulate e promulgate dall’Amministrazione per l’Industria e il Commercio. I.II: La Licenza d’esercizio e la Licenza per filiali sono disposte e stampate dall’Amministrazione per l’Industria e il Commercio. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 52 Business Guide - CINA 2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE (Vedi 1.9.1.). 2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 2.4.1. Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di certificare il bilancio? Nella redazione del bilancio tutte le imprese a partecipazione straniera devono seguire i criteri esposti nel “Foreign-invested Enterprise Accounting System” del 1992. Sia le società a responsabilità limitata che le società per azioni sono soggette all’obbligo della tenuta delle scritture contabili e devono elaborare un rapporto finanziario e contabile alla fine di ogni anno fiscale, comprendente il bilancio, il conto economico dei profitti e delle perdite, il piano finanziario e le variazioni finanziarie. Le prescrizioni esposte in materia si rifanno alla pratica di redazione internazionale, dal momento che si fondano sul rispetto del: • Principio di competenza. • Criterio del costo storico. • Principio della rispondenza tra le poste di costo e di ricavo. Le caratteristiche salienti della legislazione in materia di bilancio civilistico sono: • Accantonamenti per crediti irrecuperabili. L’articolo di riferimento è il n. 22 della legge del 1992. • Regole dettagliate per l’ammortamento delle attività fisse (ex art. 31) • Regole particolari per la contabilizzazione delle attività acquistate tramite leasing finanziario (ex art. 30) • Regole particolari per le costruzioni in economia (ex art. 33) • Obbligo di tenuta dei libri contabili in cinese • E’ obbligatoria la redazione di bilanci annuali certificati e trimestrali (per questi ultimi non sussiste l’obbligo della certificazione). • L’anno fiscale coincide con l’anno solare. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 53 Business Guide - CINA Per quanto riguarda i criteri che sovrintendono la redazione del bilancio a fini fiscali si faccia riferimento alla Sezione 5.4 sulla tassazione dei redditi d’impresa. Secondo le “Auditing Measures for Sino-foreign Equity and Co-operative Joint Ventures” del 1993 esiste l’obbligo di certificazione dei bilanci annuali da parte di una società di auditing cinese autorizzata, le JV sono inoltre obbligate a redigere anche un prospetto trimestrale, non certificato. I pubblici contabili cinesi hanno particolari poteri di revisione nel caso di Joint Ventures che utilizzino attività fisse di proprietà statale. 2.4.2. Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? Il bilancio di ogni impresa presente in Cina deve essere presentato, già certificato dalle autorità competenti, entro la metà di aprile e si riferirà, come già detto, all’anno solare precedente. 2.5. ACCESSO ALLE CARICHE 2.5.1. Lo straniero può essere socio di capitale? Anche con una quota superiore al 50%? Sì. 2.5.2. Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? Anche Presidente o Amministratore unico? Sì. 2.5.3. Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere Revisore dei Conti? Sì. 2.6. BORSA VALORI 2.6.1. Esiste nel Paese una Borsa Valori? Le due borse valori di Shanghai e Shenzhen stanno attraversando una fase di rapida crescita, che ha preso il via dal processo di riforma e dall’impegno politico dei © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 54 Business Guide - CINA vertici governativi per l’apertura e la transizione all’economia di mercato. Guidata dalla China Securities Regulatory Commission, la borsa cinese è ora una piazza emergente con enormi potenzialità di sviluppo che assicura al paese una stabile crescita economica. Dalla loro fondazione nei primi anni '90, le capitalizzazioni delle Borse cinesi sono cresciute di 1.800 volte, il valore congiunto, il terzo al mondo, é pari al 95% del Pil cinese. I listini hanno iniziato con 13 società quotate e ora ne contano 1.638. Shanghai e Shenzhen sono ora rispettivamente la sesta e la sedicesima Borsa al mondo per valore. I mercati borsistici cinesi si caratterizzano per la simultanea presenza su entrambe le piazze di due comparti azionari tra loro non fungibili: quello delle AShares (denominate in valuta locale e destinate ai soli investitori nazionali) e quello delle B-Shares (denominate in Dollari). Quest’ultima categoria di azioni è stata riservata agli investitori stranieri fino al 26.02.2001, quando le autorità cinesi hanno permesso agli investitori nazionali di accedere anche al comparto delle B-Shares. Dal giugno del 2004 le società finanziarie straniere possono acquistare quote in, o costituire società di Security o Fund Management in Cina. Non si tratta però di un’apertura indiscriminata del mercato dell’intermediazione finanziaria: percentuali massime di partecipazione (non oltre il 33% per le Security Companies e 49% per le Fund Management Companies) e vincoli operativi restringono significativamente le opportunità di business soprattutto per operatori interessati a servizi di consulenza e gestione finanziaria internazionale. Dall’11.05.2005, inoltre, è consentito agli investitori stranieri l’accesso allo Stock Market cinese: essi possono comprare azioni anche delle società locali. L’apertura del mercato azionario agli investitori stranieri è stata formalizzata con una circolare emessa dalla China Security Regulatory Commission (equivalente alla CONSOB italiana o della FSA inglese), dal Ministero delle Finanze, e dalla State Economic Trade Commission. Tuttavia l’apertura non è ancora totale, in quanto il trasferimento agli investitori stranieri deve sottostare, ancora per qualche tempo, ad alcune regole e limitazioni. Tali limitazioni vengono superate dall’investitore istituzionale straniero approvato (“Qualified foreign institutional investor”) dal CSRC (China Security Regulatory Commission). La possibilità di accedere graduatamente allo scambio anche delle B-share per gli investitori stranieri rappresenta uno degli obiettivi fissati con l’ingresso della Cina nel WTO. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 55 Business Guide - CINA Shanghai Stock Exchange Fondata il 26.11.1990 ed entrata in funzione il 19 dicembre successivo, la SSE è un’istituzione no-profit direttamente amministrata dalla China Security Regulatory Commission che basa il proprio sviluppo nel principio di “legislazione, supervisione, auto-regolazione e standardizzazione” al fine di creare un mercato aperto, sicuro, trasparente ed efficiente. La SSE offre una vasta gamma di servizi: sevizi necessari per operazioni di borsa sicure, accettazione ed ordinazione delle registrazioni, formulazione di regole per il business, organizzazione e monitoraggio di garanzie per gli investitori, regolamentazione dei membri e delle società registrate nonché gestione e diffusione di informazioni di mercato. Un gran numero di società, dalle industrie chiave, quelle dell’infrastruttura, ai settori dell’alta tecnologia, con la loro quotazione nella borsa di Shanghai, non hanno solo aumentato il loro capitale, ma anche migliorato il loro meccanismo operativo. 528 South Pudong Road, SHANGHAI 200120, PR CHINA www.sse.com.cn [email protected] Tel.: 0086 21 68808888 Fax: 0086 21 68804868 Shenzhen Stock Exchange Fondata il 1˚ dicembre del 1990, la borsa valori di Shenzhen si è continuamente sviluppata trasformandosi da semplice mercato locale a mercato nazionale con società registrate e membri provenienti da tutto il paese. I beni scambiati includono azioni ordinarie, fondi comuni di investimento, tesoreria e bond. Il sistema di trading è completamente automatizzato. Il sistema software è sviluppato da programmatori interni e questo è motivo di grande orgoglio per la borsa stessa in quanto riesce a soddisfare pienamente le necessità del mercato. Gli investitori hanno mezzi alternativi per accedere al mercato dei capitali; le quoatazioni degli stock sono rese pubbliche in tutto il paese attraverso linee satellitari. 5024 Shenzhen Donglu, SHENZHEN 518010, PR CHINA [email protected] Tel.: 0755 82083333, 25918545 Fax: 0775 82083947 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 56 Business Guide - CINA 2.6.2. Internazionalizzazione della valuta cinese A seguito del dilagare della crisi economica e finanziaria nel 2008, si sono venute a creare le condizioni ideali per mettere in discussione il ruolo del dollaro, non solo come valuta di riserva internazionale, ma anche come divisa di riferimento per gli scambi internazionali. Dall’alto della sua posizione economica e delle sue imponenti riserve valutarie, detenute soprattutto proprio in dollari, la Cina si è avvalsa di queste condizioni per promuovere il cammino verso l’internazionalizzazione della valuta nazionale. Con l'aumento dell'influenza economica cinese nel mondo, l'internazionalizzazione del RMB è ormai diventato uno dei temi caldi dell'economia globale. Essa è necessaria non soltanto per la riforma economica cinese, ma anche per un funzionamento sano del mercato del capitale mondiale. I vantaggi sono evidenti per la Cina: potrà promuovere ulteriormente lo sviluppo del suo commercio transfrontaliero e dei suoi investimenti internazionali, favorire la riduzione della pressione della gestione della riserva di valuta estera e aumentare la sua posizione internazionale. Tuttavia, in questo processo, esistono anche rischi enormi. L'internazionalizzazione del RMB significa che il sistema finanziario cinese diventerà più trasparente, il livello della sua mercatizzazione ed internazionalizzazione aumenterà, creando inevitabilmente nuovi costi e rischi, primo fra tutti l'aumento della difficoltà del controllo macroeconomico. La realizzazione di questo meccanismo richiede molti prerequisiti come un ambiente politico ed economico sostenibile, un sistema finanziario completo e sano, una supervisione finanziaria efficace ed un ambiente internazionale favorevole. Secondo gli esperti, l'internazionalizzazione sarà un processo lungo e tortuoso, quindi dovrà essere realizzato gradualmente. Recentemente sono stati fatti molti passi avanti. Le autorità cinesi, tra dicembre 2008 e giugno 2011, hanno siglato ben dodici accordi swap, per un ammontare totale di oltre 840 miliardi di yuan (oltre USD 130mld), con le banche centrali e le autorità monetarie di alcuni dei suoi partner commerciali. Si tratta di accordi che prevedono di immettere il capitale scambiato nel sistema finanziario domestico accordando alla banca centrale del paese partner la facoltà di erogare prestiti direttamente in renminbi a entità commerciali nazionali. Ciò affinché quest’ultime possano impiegarli in seguito, evitando l’uso del dollaro, per saldare i pagamenti relativi importazioni dalla Cina, aggirando così i rischi derivanti dall’incertezza sul tasso di cambio e riducendo i costi relativi al trasferimento di fondi. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 57 Business Guide - CINA A fianco di queste intese, la Cina partecipa inoltre agli accordi swap multilaterali facenti capo alla Chiang Mai Initiative (CMI), che coinvolge i membri dell’ASEAN+3 (gruppo composto dai dieci membri del sud-est asiatico, con l’aggiunta di Cina, Giappone e Corea del Sud). Grande risonanza hanno conseguito, infine, gli accordi bilaterali (da non confondere con gli accordi swap, non necessariamente connessi al commercio) che la Cina ha concluso con Brasile e Russia, rispettivamente nel 2009 e 2010, per pattuire l’utilizzo delle proprie valute negli scambi commerciali bilaterali, evitando ancora una volta di ricorrere all’utilizzo del dollaro. Nel luglio del 2009, le autorità cinesi hanno avviato il progetto pilota per la regolamentazione e il supporto del commercio in valuta cinese tra cinque regioni e città principali della Cina3 e i paesi dell’ASEAN, al fine di coprire l’uso del dollaro statunitense, euro, sterlina e dollaro di Hong Kong. Il successo di tale progetto ha portato, nel giugno del 2010, ad approvare la sua estensione a 18 province e municipalità cinesi4 verso la totalità dei paesi del globo. Accanto allo sviluppo del progetto per l’utilizzo dello yuan negli scambi commerciali internazionali, sono state intraprese una serie di misure orientate allo sviluppo dei mercati finanziari, con l’obiettivo di potenziare il mercato dei derivati e il sistema di tutela dei depositi bancari, agevolando il commercio e l’investimento. La maggior parte delle misure adottate hanno coinvolto con particolare interesse Hong Kong, designata ormai come piattaforma di lancio per l’espansione a livello mondiale del renminbi, che è diventata il mercato di riferimento per la commercializzazione offshore del renminbi (CNH market). Nel corso del 2010 si è assistito all’eliminazione di un buon numero di restrizioni ai flussi di valuta cinese verso Hong Kong, tanto che ad agosto di quest’anno è stata concessa, a istituzioni finanziarie qualificate, la possibilità di investire i renminbi posseduti fuori dalla Mainland nel mercato dei titoli domestico. Dal 2010 è stata invece accordata alle imprese estere la possibilità di emettere obbligazioni per auto-finanziarsi, favorendo così gli investimenti esteri nella Mainland, e aprire presso le banche della regione di Hong Kong conti correnti in yuan, che in meno di un anno sono raddoppiati. Recentissima novità, dal primo giugno 2012 è possibile effettuare il cambio diretto tra RMB e Yen giapponese. Lo yen diventa così la prima importante valuta estera, a parte il dollaro USA, per cui è possibile il cambio diretto. Gli analisti ritengono che l'apertura del cambio diretto RMB-Yen contribuirà a ridurre il costo economico specifico del cambio e promuoverà il commercio e gli investimenti bilaterali, nel © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 58 Business Guide - CINA frattempo favorirà anche l'avanzamento della strategia di internazionalizzazione del RMB. 2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 2.7.1. Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali settori esercitano il proprio controllo? Le autorità garanti della concorrenza sleale sono le stesse presso le quali deve essere effettuata la registrazione dell'attività, i.e. gli uffici locali dello State Administration Industry & Commercial Office. E’ questo l'organismo che, in base alla legge contro la "unfair business practice" (legge del 02.09.1993), ha competenza per l'effettuazione di verifiche volte a combattere l'utilizzo e la registrazione di denominazioni e marchi altrui, la falsificazione e/o simulazione di prodotti altrui, ecc.. In data 30.08.2007 è stata approvata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo la prima legge antitrust Cinese, entrata in vigore il 1˚ agosto 2008. Questa Legge segue i principi delle leggi antitrust statunitensi ed europee con particolare riguardo a: Restrizione di accordi. La legge proibisce certi tipi di accordi orizzontali (fissazione di prezzi, limitazione degli approvvigionamenti, divisione del mercato, boicottaggi) ed un tipo di accordo verticale (conservazione dei prezzi di rivendita). La legge presenta comunque un certo grado di flessibilità in quanto è possibile che aumenti il numero e il tipo degli accordi protetti, e sono previste delle esenzioni per certe categorie determinate sia dalla legge che dallo State Council. Inoltre, i divieti sopraindicati non sono applicabili a quelle aziende capaci di provare che gli accordi posti in essere non limitano seriamente la concorrenza all’interno di un mercato di riferimento, i consumatori finali possono condividere i benefici risultanti da tali accordi, quando uno qualsiasi dei seguenti obiettivi viene perseguito: • Viene perfezionata la tecnologia o la ricerca e si sviluppano nuovi prodotti; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 59 Business Guide - CINA • Viene migliorata la qualità del prodotto, abbassati i costi, aumentata l’efficienza o viene unificata la specifica del prodotto, gli standard, o si effettua la ripartizione della specializzazione del lavoro; • Aumento dell’efficienza operativa o rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI); • Vengono realizzati benefici sociali come il mantenimento delle risorse, la protezione ambientale, ecc.; • Capacità di alleviare una diminuzione significativa delle vendite o una sovraproduzione marcata derivante da un’economia lenta. Abuso di posizione dominante. Il concetto di “posizione dominante” a cui fa riferimento la nuova legge anti-trust appare generalmente conforme all’approccio convenzionale derivante dalla teoria economica. Per “dominant market position” viene intesa infatti quella posizione di mercato detenuta da un’azienda che permette alla stessa di controllare il prezzo o la quantità dei prodotti o di influenzare l’accesso al mercato di riferimento (the relevant market) da parte di altre aziende. L’abuso di posizione dominante attuato da un’azienda e soggetto a divieto concerne le seguenti attività: • Vendita di prodotti a prezzi ingiustamente alti o acquisizione di prodotti a prezzi ingiustamente bassi; • Vendita di prodotti a prezzi inferiori ai costi senza una ragione giustificabile; • Rifiuto di commerciare con un partner senza una ragione giustificabile; • Restrizioni imposte alle controparti di una transazione richiedendo agli stessi di condurre l’operazione solo tra di loro o con altre controparti selezionate dall’azienda senza una ragione giustificabile; • Applicazione di vincoli alle vendite o imposizione di altre condizioni commerciali non ragionevoli al momento del processo di trading con la/le controparti senza una ragione giustificabile; • Comportamenti discriminatori sui prezzi verso controparti commerciali equivalenti o imposizione di altre condizioni commerciali senza apportare ragioni legittime. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 60 Business Guide - CINA In particolare, la nuova legge introduce una serie di fattori quantitativi nella forma di quote di mercato con l’obiettivo di definire maggiormente lo status di posizione dominante detenuto dall’azienda. A tal proposito, si veda la tabella in basso: N. di aziende sul mercato Quota di mercato indice di una posizione "dominante" 1 >50% 2 >66% 3 >75% Qualora l’azienda detenesse una quota di mercato inferiore al 10%, non verrà giudicata come azienda operante in una posizione dominante suscettibile di controllo da parte dell’Anti-Monopoly Enforcement Authority. Tenendo presente tutte le possibili eccezioni del caso, dovute a fattori unici legati al tipo di mercato di riferimento nel quale opera l’azienda, resta da vedere con quale rigore verranno effettivamente considerati i fattori quantitativi illustrati nella tabella qui sopra. Inoltre, come prevede l’art. 19 della nuova legge, le aziende che si trovano in suddetta posizione dominante non saranno soggette a penali qualora riescano a provare che i vantaggi provenienti dalla concentrazione compensano gli svantaggi correlati, che la concentrazione è del tutto conforme al “public interest”. Attività di fusione e di acquisizione. Il regime di controllo sulle operazioni di concentrazione riguarderà sia la transazioni nazionali sia quelle estere. La revisione da parte delle autorità governative per le operazioni straordinarie è stata introdotta per la prima volta in Cina nel 2003 con l’approvazione della Interim Rules in Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors, e rimpiazzata poi nel 2006 dalla legge attualmente in vigore, la Regulations on Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors (“M&A rules”). Differentemente dalla legge attuale, la nuova disciplina anti-trust in tema di concentrazioni non prevede alcuna soglia di autorizzazione per quanto concerne la notifica preliminare da parte dell’azienda che deve dichiarare l’operazione presso The Anti-Monopoly Enforcement Authority (AMEA). Ai sensi della nuova legge, solo le concentrazioni che eccederanno determinate soglie stabilite dallo State Council saranno soggette a valutazione preliminare e quindi revisione da parte dell’AMEA. La © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 61 Business Guide - CINA procedura di revisione della dichiarazione di concentrazione da parte di un’azienda si concretizza in due fasi, simili nell’approccio al regime in vigore negli Stati Uniti e in Europa. Un’operazione di concentrazione soggetta a controllo non potrà essere completata fino a quando l’AMEA non avrà revisionato la documentazione necessaria sottomessa dall’azienda e dato un riscontro entro 30 giorni (1° Fase) o 90 giorni (2° Fase) qualora l’autorità competente decidesse di posticipare la valutazione dell’operazione in questione. Con la recente Circular on Establishing a Security Review Mechanism in the Merger and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors, emanata il 03.02.2011 dall’Ufficio Generale del Consiglio di Stato, è stato stabilito un sistema di controllo di sicurezza sulle fusioni o acquisizioni da parte di investitori stranieri di imprese cinesi legate alla difesa e sicurezza nazionale, come imprese militari o situate vicino ad aree militari sensibili e altre. Il controllo è affidato ad una commissione congiunta del Consiglio di Stato, il National Development and Reform Commission (NDRC) e il Ministero del Commercio (MOFCOM). Azioni anti-concorrenziali. Le autorità pubbliche non possono abusare dei loro poteri riguardo una serie di azioni che possono portare a dei problemi ormai ben noti in Cina come ad esempio: • ordinare a delle persone di dedicarsi a particolari attività; • ostacolare la libera circolazione di beni tra le regioni della Cina (per es. imponendo dei requisiti tecnici discriminanti); • bloccare la gestione degli affari locali affidandoli ad altre regioni; • emanare dei regolamenti o intraprendere qualsiasi altra azione che possa eliminare o restringere la concorrenza. Nonostante questi divieti siano orma ovvii in paesi come l’Europa e gli Stati Uniti, in Cina essi sono particolarmente importanti, a causa della sua situazione attuale (transizione da un’economia statalizzata ad una privata). Proprietà intellettuale. La Legge non cerca di proibire la legittiima difesa della proprietà intellettuale, ma proibisce chi limita o elimina la concorrenza abusando di tale diritto. A tale proposito e' bene far notare che in data 17 marzo 2010, con entrata in vigore il 1 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha deliberato l’emendamento del © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 62 Business Guide - CINA Regolamento delle Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale e dei Diritti di Proprietà Intellettuale. Imposizioni e rimedi. Analogamente alla Commissione Europea, l’autorità competente è responsabile sia per l’indagine che per la risoluzione delle controversie e detiene quindi significanti poteri investigativi. Le parti insoddisfatte hanno il diritto di invocare una revisione del processo o, in alternativa, di rivolgersi al tribunale. L’intensità della revisione rimane da decidere. La legge garantisce certi diritti processuali (come la riservatezza e il diritto di rilasciare una dichiarazione) ma le regole dettagliate non sono ancora state pubblicate. La multa per la violazione è aumentata del 10% del totale del volume delle vendite dell’anno precedente nel mercato di riferimento, sono previste anche multe di minor entità per i casi meno rilevanti o nel caso in cui il trasgerssore comunichi la propria violazione. I rimedi possono comprendere il divieto di perseguire determinate attività, la restituzione di guadagni illeciti e lo scioglimento delle concentrazioni non autorizzate. Ci sono anche disposizioni in materia di responsabilità civile. Leggi concernenti la concorrenza Nei seguenti punti vengono fornite al lettore le coordinate e i riferimenti dei principali provvedimenti normativi concernenti il diritto della concorrenza in vigore nella Repubblica Popolare Cinese. Norme sostanziali nella presa di coscienza dei propri diritti e interesi legittimi per la tutela della propria attività e per lo sviluppo dei propri progetti. 1) Anti-Monopoly Law: adottata dalla 29a sessione della CP-CNP della RPC il 30.08.2007. 2) Unfair Competition Law: adottata alla 3a sessione della CP-CNP il 02.09.1993, promulgata dall’ordinanza n. 10 del Presidente della RPC di stessa data ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 1993. 3) Price Law: adottata al 29˚ incontro della CP-CNP il 29.12.1997 e promulgata dall’ordinanza n. 92 del Presidente della RPC. 4) Measures for the Supervision and Examination of the Government’s Price Costs: misure formulate ed adottate attraverso discussione all’incontro dei direttori della Commissione Nazionale di Sviluppo e © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 63 Business Guide - CINA Riforma, promulgate il 17.01.2006 ed entrate in vigore in data 1˚ marzo 2006. 5) Interim Provisions on Preventinf the Acts of Price Monopoly: adottate attraverso discussione all’incontro dei direttori della Commissione Nazionale di Sviluppo e Riforma, promulgate il 18.06.2003 ed entrate in vigore in data 1˚ novembre 2003. 6) Negotiable Instruments Law: adottata alla 13a riunione del CP-CNP il 10.05.1995, riformata all’11a sessione del CP-CNP il 28.08.2004. 7) Auction Law: adottata alla 20a sessione del CP-CNP il 05.07.1996, promulgata dall’ordinanza n. 70 del Presidente della RPC di stessa data, riformata all’11a sessione della CP-CNP il 28.08.2004. 8) Regulations on Direct Selling Administration: adottato al 101˚ incontro esecutivo del CS il 10.08.2005, promulgato il 23.08.2005 ed entrato in vigore in data 1˚ dicembre 2005. 9) Measures for the Administration of Information Reporting and Disclosure of Direct Selling Companies: adottate al 15˚ incontro esecutivo del Ministero del Commercio il 19.10.2005 e approvato dall’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio, promulgate in data 1˚ novembre 2005 ed entrate in vigore in data 1˚ dicembre 2005. 10) Measure for the Administration of the Depositing Payment and Using of the Deposit of Direct Selling Companies: deliberato e adottato al 15˚ incontro esecutivo del Ministero del Commercio il 19.10.2005, approvato dall’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio, promulgato in data 1˚ novembre 2005 ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2005. 11) Regulation on Prohibition of Pyramid Selling: adottato al 101˚ incontro esecutivo del Consiglio di Stato il 10.08.2005, promulgato il 23.08.2005 ed entrato in vigore in data 1˚ novembre 2005. 12) Regulations on Commercial Franchising 2007: adottati al 167˚ incontro esecutivo del CS il 31.01.2007. Promulgati ed entrati in vigore in data 1˚ maggio 2007. 13) Administrative Measures for Archiving Commercial Franchises: deliberate e adottata al 6˚ incontro esecutivo del Ministero del © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 64 Business Guide - CINA Commercio il 06.04.2007. Promulgate ed entrate in vigore in data 1˚ maggio 2007. 14) Measures for the Administration of Information Disclosure of Commerscial Franchises: discusse ed adottate al 6˚ incontro esecutivo del Ministero del Commercio il 06.04.2007. Promulgate ed entrate in vigore in data 1˚ maggio 2007. 15)Notice of the General Office of the State Council on the Establishment of the Security Review System for Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors: adottata dal General Office del CS il 03.02.2011 ed entrata in vigore il 03.03.2011. 2.8. CONTRATTI 2.8.1. Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)? Anche la Cina ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ma con alcune limitazioni: la prima esclusione concerne l’applicazione dell’art. 1 paragrafo 1 lettera b), che prevede l’osservanza del trattato in oggetto anche nell’ipotesi in cui in un contratto solo lo Stato di una delle due parti abbia preso parte alla convenzione e le norme di diritto internazionale identifichino come legge applicabile quella di detto Stato. La seconda limitazione riguarda l’art. 11 che non prevede necessariamente la forma scritta per il contratto. La legge cui si deve far riferimento oggi in materia di legge applicabile è la Law on Choice of Law for Foreign-related Civil Relationships, entrata in vigore il 1 Aprile 2011. Questa dispone innanzitutto l’applicazione diretta di norme imperative cinesi o comunque della legge cinese nel caso in cui l’applicazione di leggi straniere sia pregiudizievole per l’interesse pubblico e sociale della RPC. Al di là di questi casi, la regola generale è che i contraenti hanno la piena libertà di scegliere a quale disciplina sottoporre il contratto. Possono quindi optare per l’applicazione della Convenzione di Vienna, od orientarsi verso scelte più imparziali ed eque, come i Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali, o a un contratto che non contempli – in tutto o in parte – alcun richiamo ad un ordinamento specifico, od infine demandare la disciplina dell’intero negozio o di taluni aspetti dello stesso al diritto dello Stato di appartenenza di una di esse. Ne consegue che ove si convenga per l’applicazione del diritto italiano, © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 65 Business Guide - CINA il contratto sarà disciplinato principalmente dal Codice Civile; ove, invece, si opti per il diritto cinese la normativa applicabile sarà la Contract Law of the People’s Repubblic of China (c.d. Uniform Contract Law), legge in vigore dal 1999 e che, sotto l’influenza dei Principi UNIDROIT, ha riformato la disciplina contrattuale in Cina. La Uniform Contract Law detta disposizioni di carattere generale che valgono per tutti i tipi contrattuali (vendita, mutuo, leasing, appalto, trasporto, ecc.). Ne sono esclusi i contratti disciplinati da apposite leggi speciali (assicurazione, proprietà intellettuale ecc.). La Law on Choice of Law for Foreign-related Civil Relationships prevede inoltre una serie di deroghe in riferimento a particolari tipi di contratti (contratto del consumatore e di lavoro) o altri istituti (responsabilità per illecito, proprietà intellettuale, negotiorum gestio etc.). Infine, dispone che in assenza di una scelta dei contraenti sulla legge da applicare, si applichi la legge del luogo di residenza abituale della parte la cui prestazione è più caratteristica di quel tipo di contratto o la legge che è più connessa alla materia del contratto. 2.8.2. E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi? In Cina la responsabilità per danni da prodotti difettosi è disciplinata dalla “Product Quality Law”. In particolare una nuova versione della “Product Quality Law of the People’s Republic of China” è entrata in vigore il 1˚ settembre del 2000, esattamente sette anni dopo la data efettiva della versione originale della legge. La nuova versione prevede la responsabilità dei produttori riguardo la qualità dei loro prodotti e ne dispone dei requisiti minimi. Dal 1˚ luglio 2009, inoltre, entra in vigore una nuova legge sulla sicurezza dei cibi, nel tentativo di apportare chiarezza e semplicità di standard a un settore sensibile quale quello della produzione alimentare. 2.8.3. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising? In data 1˚ maggio 2007 è entrata in vigore una nuova disciplina sul franchising (The Franchise Regulation) che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al precedente regime delle cosiddette Franchise Measures. La nuova regolamentazione ha trovato espressione applicativa in due disposizioni del MOFCOM (ministero per il commercio): • Administrative Rules on Commercial Franchise – Information Disclosure (“Disclosure Rules”), approvata il 31.01.2007, nel quale © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 66 Business Guide - CINA vengono fornite delle regole generali sul franchising, quali una definizione, i requisiti (di carattere generico) delle parti e l’identificazione del Commerce Department come organo di controllo; • Administrative Rules on Commercial Franchise Filing (“Filing Rules”), approvata il 6 aprile 2007. 2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 2.9.1. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia? Non esiste una legge che regoli il rapporto di agenzia così come definito dal Codice Civile Italiano. La legge sui contratti del 15.03.1999 regola, alla sezione “disposizioni specifiche”, i contratti di Mandato, Commissione e Mediazione. Tali contratti in diverse accezioni possono essere assimilati al contratto d’agenzia. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 67 Business Guide - CINA 2.10. MARCHI E BREVETTI Leggi concernenti la proprietà intellettuale 1) Trademark Law: adottata al 24˚ incontro della CP-CNP il 23.08.2982, emendato alla 34a sessione della CP-CNP il 22.02.1983 ed alla 24a sessione della CP-CNP il 27.10.2001. 2) Implementing Regulations of the Trademark Law: entrato in vigore il 15.09.2002. 3) Provisions on Protection dall’Amministrazione of Statale Well-Known per l’Industria Marks: e il introdotte Commercio il 17.04.2003. 4) Rules for Trademark Review and Adjudication: adottate all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Statale del Commercio e dell’Industria il 17.09.2002, promulgate nella stessa data ed entrate in vigore il 17.10.2002. 5) Measures for the Implementation of Madrid International Registration of Trademarks: promulgate dall’Amministrazione Statale del Production of Commercio e dell’Industria il 17.04.2003. 6) Administrative Measures for the Printing and Trademarks: promulgate il 19.08.2004 dall’Amministrazione Statale del Commercio e dell’Industria ed implementate in data 1˚ settembre 2004. 7) Measures Governing the External Marks of Automobile Products: deliberate ed adottate durante l’incontro esecutivo della Commissione Nazionale dello Sviluppo e Riforma, promulgate il 03.11.2005 ed entrate in vigore in data 1˚ febbraio 2006. 8) Patent Law: adottata al 4˚ incontro della CP-CNP il 12.03.1984, emendata dalla CP-CNP durante la sua 27a riunione il 04.09.1992 ed emendata nuovamente il 25.08.2000. 9) Implementing Regulations of the Patent Law: promulgati dal decreto n. 306 del CS della RPC il 15.06.2001 ed entrato in vigore in data 1˚ luglio 2001. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 68 Business Guide - CINA 10)Implementing Rules for the PRC Patent Law (2nd Revision): promulgata il 9 gennaio 2010 ed entrata in vigore in data 1 febbraio 2010. 11)PRC Patent Law (3rd Revision): promulgata il 27 dicembre 2008 ed entrata in vigore in data 1 ottobre 2009 12) Measures for Administrative Enforcement of Patent: promulgate il 17.12.2001 dall’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale. 13) Measures for Compulsory Licensing of Patent Implementation: passate dalla revisione del comitato esecutivo, promulgate il 13.06.2003 ed entrate in vigore il 15.07.2003. 14) Provisions Concerning the Implementation of the Patent Cooperation Treaty in China: adottate al 36˚ incontro esecutivo del CS il 28.03.2001, promulgate attraverso il decreto n. 300 del CS della RPC nell’aprile del 2001 ed entrate in vigore in data 1˚ ottobre 2001. 15) Copyright Law: adottata alla 15a sessione della CP-CNP il 07.09.1990, rivista e adottata alla 24a sessione della CP-CNP il 27.10.2001. 16) Implementing Regulations of the Copyright Law: entrati in vigore il 15.09.2002. 17)Copyright Law of the People's Republic of China (Revised in 2010): promulgata il 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il 1 aprile 2010. 18) Measures for Implementation of the Administrative Punishment of Copyright: promulgate dall’Amministrazione Nazionale per il copyright il 24.07.2003 ed entrata in vigore in data 1˚ settembre 2003. 19) Regulations for the Protection of Computer Software: entrato in vigore in data 1˚ gennaio 2002. 20) Measures for the Administrative Protection of Internet Copyright: promulgate dall’Amministrazione Statale per il Copyright del Ministero per l’Informazione Industriale il 29.04.2005 ed entrata in vigore il 30.05.2005. 21) Rules on Registration of Technology Import and Export Contract: promulgate dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica il 30.12.2001 ed implementate in data 1˚ gennaio 2002. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 69 Business Guide - CINA 22) Regulations on Technology Import and Export Administration: adottati al 46˚ incontro esecutivo del CS il 31.10.2001 ed entrato in vigore in data 1˚ gennaio 2002. 23) China Internet all’ottavo Domain incontro Name esecutivo Regulations: del rivista Ministero e approvata dell’Informazione e dell’Industria il 28.09.2004. 24) Implementing Rules of Domain Name Registration: entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2002. 25) Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy: effettive dal 17.03.2006. 26) Regulations on the Protection of Layout-Design of Integrated Circuits: adottati al 36˚ incontro esecutivo del CS il 28.03.2001, promulgate dal Decreto n. 300 del CS ed entrato in vigore in data 1˚ ottobre 2001 attraverso l’Implementation Regulations of the Regulations for the of Layout-Design of Integrated Circuits. 27) Regulations for the Protection of new Varieties of Plants: entrata in vigore in data 1˚ dicembre 1997. 28) Implementation Rules for the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Agriculture Part): promulgate dal Ministero dell’Agricoltura in data 27.04.1999. 29) Rules for the Implementation Rules for the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Forest Part): in vigore dal 16.06.1999. 30) Regulations Governing Customs Protection of Intellectual Property Rights: adottati al 30˚ incontro esecutivo del CS il 26.11.2003, promulgati dal decreto n. 395 del CS della RPC il 02.12.2003 ed entrato in vigore in data 1˚ marzo 2004. 31) Provisions for the Protection of Products of Geographical Indication: promulgati dall’Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l’Ispezione e la Quarantena il 16.05.2005. 32) Regulations on Administrative Protection of Pharmaceutical: approvati dal CS il 12.12.1992 e promulgati attraverso il Decreto n. 12 dell’Amministrazione Farmaceutica Statale il 19.12.1992. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 70 Business Guide - CINA 33)State Drug Administration, New Pharmaceuticals Protection and Technology Transfer Provisions: promulgata il 22 aprile 1999 ed entrata in vigore in data 1 maggio 1999. 34) Rules for Implementation of the Regulations on Administrative Protection of Pharmaceutical: approvate dall’Amministrazione Farmaceutica Statale il 30.12.1992. 35) Regulations on Administrative Protection of Agricultural Chemical Products: approvati dal CS il 25.12.1992 e promulgati attraverso il decreto n. 7 del Ministero dell’Industria Chimica il 26.12.1992. 36) Protection Measures Exhibitions: for adottate Intellectual dal Property Ministero Rights del during Commercio, dall’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio, dall’Ufficio Statale per il Copyright e dall’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale, promulgate il 10.01.2006 ed entrate in vigore in data 1˚ marzo 2006. 37) Measures of the State Intellectual Property Office for Administration Exhibitions: promulgate dall’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale il 06.12.2005. 38) Regulations on the Protection of the World Exposition Symbols: entrato in vigore in data 1˚ dicembre 2004. 39) Regulations on the Protection of Olympic Symbols: promulgati dal CS il 04.02.2002. 40) Rules for Implementing the Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights (IPR): adottate all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Generale per le Dogane il 22.04.2004, promulgate dal Decreto n. 114 il 25.05.2004 ed entrate in vigore in data 1˚ luglio 2004. 41)Regulations Governing Customs Protection of Intellectual Property Rights (Revised in 2010): emendati dal CS il 24.03.2010 ed entrati in vigore il 01.04.2010. 42)Intangible Cultural Heritage Law : adottata alla 19° sessione della CPCNP il 25.02.2011 e entrata in vigore il 01.06.2011. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 71 Business Guide - CINA 2.10.1. Come sono regolamentati i marchi? Qualsiasi straniero o società straniera intenzionati a richiedere la registrazione del marchio in Cina devono presentare una domanda coerente con gli accordi conclusi in materia tra il paese al quale appartiene il richiedente e la Cina, o coerentemente ai trattati internazionali in materia ai quali entrambi i paesi fanno parte, oppure ancora sulla base del principio di reciprocità. Le società a partecipazione straniera possono richiedere la registrazione del loro marchio in Cina sia direttamente sia attraverso agenti specializzati. Le società interamente straniere, invece, lo possono fare solo attraverso degli agenti nominati dallo stato che si occupano esclusivamente della registrazione dei marchi per le parti straniere. Nel richiedere la registrazione del marchio, la descrizione e la classificazione dei beni deve essere messa nel modulo di richiesta secondo quanto prescritto dal sistema di classificazione. Attualmente la Cina adotta l’International Classification System (il Sistema di Classificazione Internazionale), che classifica i beni in 34 categorie e i servizi in altre 8 categorie. Dove il richiedente intenda registrare lo stesso marchio per beni di categorie diverse, deve essere presentata una diversa domanda per ogni categoria di bene. Se un marchio registrato è usato per beni della stessa categoria, deve essere presentata una nuova domanda di registrazione. Quando, dopo aver effettualto la registrazione, il nome, l’indirizzo o altri dettagli relativi al registrante cambiano, dev’essere presentata una domanda relativa ai cambiamenti. Un’indicazione geografica può essere il soggetto di una domanda di registrazione per un marchio certificato o un marchio collettivo. Procedure per la registrazione del marchio e documenti richiesti Per la registrazione del marchio sono da presentare alle autorità competenti i seguenti documenti: domanda per la registrazione del marchio, procura, 5 copie della riproduzione del marchio (se è richiesto il colore, 5 copie delle riproduzioni a colori), e 1 copia del disegno in bianco e nero. Le riproduzioni del marchio devono essere chiare e facili da copiare e devono essere stampate su carta liscia e durevole o sostituite da foto, le dimensioni delle quali devono essere comprese tra 5 e 10 cm. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 72 Business Guide - CINA Quando uno straniero o una società straniera richiede la registrazione del marchio ogni documento in lingua straniera dev’essere accompagnato anche dalla traduzione in cinese. Nei casi di registrazione di marchi particolari: forme tridimensionali, combinazioni di colori, marchi collettivi o certificati, il richiedente deve dichiarare ogni particolarità nella domanda e allegare descrizioni dettagliate o certificati aggiuntivi. Se, sia il modulo di domanda di registrazione, sia il marchio stesso passano attraverso l’esame del Trademark Office secondo le prescrizioni della Trademark Law, viene concessa un’approvazione preliminaria e il marchio viene pubblicato. Chiunque, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio, può presentare opposizione contro il marchio che è stato preliminarmente approvato. Il Trademark Office manderà la domanda di opposizione all’altra parte che ha 30 giorni per notificare l’avvenuta ricezione. Il Trademark Office emanerà poi una sentenza sulla base dei fatti e delle motivazioni presentate da entrambi le parti. Quando non viene presentata nessuna opposizione contro il marchio o l’opposizione non è giustificata, viene approvata la registrazione del marchio. Si esegue la registrazione e il marchio viene pubblicato. Se invece l’opposizione è giustificata, la domanda di registrazione viene respinta. Se la registrazione di un marchio contestato viene pubblicata prima che la delibera di opposizione divenga effettiva, la pubblicazione originale verrà revocata e il marchio la cui registrazione è stata approvata nella delibera di opposizione, sarà pubblicato nuovamente. La registrazione della versione cinese del marchio sebbene non espressamente richiesta dalla legge, è sicuramente conveniente sia dal punto di vista commerciale che da quello legale. La mancata registrazione in ideogrammi può comportare i medesimi problemi derivanti dalla mancata registrazione del marchio, inoltre la clientela cinese potrebbe trovare un soprannome al prodotto facendo riferimento ai suoni, cioè caratteri non consoni al prodotto stesso. Da un altro punto di vista, l’utilizzo sulla confezione del prodotto di una scritta in caratteri alfabetici ispira nel consumatore cinese una certa dose di fiducia e aumenta l’interesse verso il prodotto. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 73 Business Guide - CINA Diritti di priorità nella registrazione del marchio Nel caso in cui un richiedente, entro sei mesi dalla data della prima domanda di registrazione di un marchio in un paese straniero, richieda la registrazione dello stesso marchio per beni della stessa categoria in Cina, può godere del diritto di priorità in linea con ogni accordo stipulato tra il paese e la Cina o ogni trattato internazionale relativo che entrambe le parti hanno sottoscritto, o sulla base del principio di reciprocità. Quando un marchio viene utilizzato per la prima volta per un’esposizione commerciale in una fiera internazionale organizzata o riconosciuta dalla Cina, il richiedente del marchio gode del diritto di priorità per un periodo di sei mesi dalla data dell’esposizione commerciale. In Cina vige il principio della priorità nella registrazione (first-to-file), in base al quale chi per primo registra un marchio, ne è il legittimo proprietario. La registrazione e la rivendita di marchi “altrui” è purtroppo un’attività abbastanza diffusa in Cina, svolta tanto da società cinesi quanto da società straniere. In questi casi, è a volte comunque possibile rientrare in possesso del proprio marchio, chiedendo la cancellazione della registrazione “fraudolenta” anche invocando il preuso del marchio ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1984, ma con una tempestiva registrazione si possono evitare i rischi e le lungaggini di questa procedura. Periodo di validità e rinnovo della registrazione del marchio Il periodo di validità di un marchio registrato è di 10 anni, contati dalla data di approvazione della registrazione. Anche per ogni rinnovo il periodo di validità è di 10 anni, contatti dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente periodo di validità. Quando il registrante intenda continuare ad usare il marchio registrato dopo la scadenza del periodo di validità, dev’essere presentata una domanda di rinnovo entro almeno sei mesi dalla scadenza. Se in questo periodo non viene presentata alcuna domanda, viene concessa una moratoria di sei mesi. Se non viene presentata alcuna domanda entro la scadenza del periodo concesso, la registrazione del marchio verrà cancellata. Per richiedere il rinnovo della registrazione del marchio si presenta una domanda di rinnovo al Trademark Office. Nel momento in cui viene approvato il © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 74 Business Guide - CINA rinnovo, il Trademark Office rilascerà un certificato al registrante e il rinnovo sarà annunciato. Il regime speciale dei “marchi noti” La categoria dei c.d. “marchi noti” è tutelata in base ai Regolamenti per il Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori promulgati il 1˚ giugno 2003. Il Trademark Office, che fa capo al SAIC, è l’organismo responsabile anche per la tutela dei marchi noti. Per la protezione del marchio noto è necessario presentare la domanda all’ufficio competente. Quest’ultimo notificherà la domanda e pubblicherà le informazioni relative. Una volta che al marchio viene riconosciuta la clausola di “noto”, per i primi 3 anni dal riconoscimento non è richiesto alcun rinnovo. Se qualcuno utilizza un marchio che è uguale o simile ad un marchio noto su beni di categorie diverse, che possa indurre a pensare che i beni siano in qualche modo associati al marchio noto registrato, causando in questo modo possibili danni al registrante, il registrante del marchio noto può richiedere al SAIC di intervenire entro due anni dalla data in cui egli è venuto a conoscenza (o avrebbe dovuto conoscere) del danno. Quando un marchio viene riconosciuto “noto”, il SAIC non approverà l’uso di alcuna parola o figura che sia uguale o simile ad esso e che possa in qualche modo fuorviare il consumatore. Per i marchi noti registrati, il registrante può richiedere, entro due anni, la cancellazione presso il SAIC. Il Trademark Office (Ufficio Marchi) che fa capo al SAIC (State Administration for Industry and Commerce) è l’autorità governativa che si occupa alla registrazione dei marchi in Cina. Il Trademark Management Office che fa anch’esso capo al SAIC è l’organo amministrativo al quale ci si rivolge per ogni tipo di problema relativo ai marchi, mentre i Trademark Affairs Offices, situati nelle maggiori città, sono i rappresentanti locali nominati dallo stato e sotto la supervisione del SAIC. Il Trademark Review and Adjudication Board, anch’esso sotto il SAIC, è il responsabile per sistemare le dispute relative ai marchi. Uffici amministrativi a livello provinciale per l’industria e il commercio si occupano: dei problemi relativi ai marchi seguendo la propria giurisdizione; della protezione dei diritti esclusivi per i marchi registrati; e delle indagini sulla contraffazione dei marchi di fabbrica. La società italiana che intende registrare un marchio in Cina ha due possibilità: fare richiesta al Trademark Office di Pechino, oppure chiedere l’estensione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 75 Business Guide - CINA della propria registrazione in Italia ai sensi della Convenzione di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi del 1989. La Repubblica Popolare Cinese ha aderito nel 1985 alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, all'Accordo di Madrid (03.10.1989), alla Convenzione di Berna per la Protezione dei diritti d'autore (03.10.1992) e alla Convenzione sulla Protezione dei Prodotti audio e sulla Prevenzione della Duplicazione non autorizzata (1/1993). In particolare la Cina è firmataria di entrambi i trattati concernenti il sistema di Madrid: l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, e storicamente ha registrato un buon numero di marchi seguendo questo sistema. Le “new Implementing Measures Concerning the Madrid International Registration of Trademarks” sostituiscono i provvedimenti emessi nel 1996 e richiedono che tutte le registrazioni dei marchi si adeguino al sistema di Madrid, incluse le domande per le registrazioni in Cina, e le domande richiedenti l’estensione della protezione internazionale anche in Cina. La normativa principale in tema di brevetti è data dalla "Patent Law" (1985) e successive modifiche (2000), le relative "Implementing Regulations of the Patent Law" (1985) e successive modifiche (1992, 1993, 2001). Altri recenti emendamenti in merito alla Patent Law del 1994 sono stati promulgati il 25.08.2000 e sono entrati in vigore il 1˚ luglio 2001. 2.10.2. Come sono regolamentati i brevetti? Attualmente la legge sui brevetti ha subìto un’importante modifica grazie alla revisione approvata il 29.12.2008, che ha introdotto significative novità riguardanti le differenti opportunità di protezione ed il processo di applicazione dei brevetti. Solo per rendere un’idea della grande confusione che vigeva sulla legge sui brevetti antecedente l’approvazione dell’emendamento, basti pensare che dall’aprile 2001 all’aprile 2008, l’Ufficio Centrale per la Proprietà Intellettuale ha concluso 9571 casi di dispute legali concernenti i brevetti ed ha esaminato 11.639 casi di possibili riproduzioni illegali di prodotti sui quali vigeva la protezione di un brevetto. Per rendere più efficace la protezione intellettuale dei possessori di brevetti, la nuova legge revisionata contiene importanti innovazioni rispetto le leggi precedenti. Gli emendamenti si applicano a tutte le innovazioni eseguite in territorio cinese. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 76 Business Guide - CINA La legge revisionata, che ha effetto a decorrere dal 01.10.2009, è stata approvata con 154 voti favorevoli e 4 astensioni in conclusione della sesta sessione dell’Undicesimo National People’s Congress (NPC) Standing Commitee. Quest’ultima è stata la terza revisione alla legge approvata originariamente 25 anni fa. I precedenti due emendamenti risalgono al 1992 ed al 2000. Il primo aveva approvato l’introduzione dei componenti farmaceutici nella lista degli elementi ipoteticamente “patentabili” e visto l’introduzione della Cina in qualità di Membro nel Patent Cooperation Treaty (PCT). La seconda revisione aveva introdotto importanti modifiche per rendere compatibile l’allora legge sui brevetti alle direttive dell’accordo sulla Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs). Gli ultimi cambiamenti hanno avuto lo scopo principale di incoraggiare le innovazioni e migliorare la “competitività internazionale” della Cina nello scenario economico mondiale. Secondo le disposizioni vigenti, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni, i modelli di utilità e i modelli di progettazione con fini estetici e di decorazione (designs). Invenzioni e modelli di utilità dovranno contenere elementi di novità, distinguendosi nettamente dai beni precedentemente brevettati all’interno e al di fuori della Repubblica Popolare, di innovazione, apportando un notevole progresso tecnologico, e di effettività per cui la loro applicabilità deve poter portare a soluzioni efficaci. Il cambiamento chiave della nuova revisione è l’adozione del cosiddetto “absolute novelty standard”, e riguarda la possibilità riconosciuta agli inventori di richiedere prima all’estero il brevetto per un’invenzione effettuata in territorio cinese. E’ tuttavia richiesta un’apposita autorizzazione governativa al fine di escludere che l’invenzione possa rientrare nella categoria dei “segreti di Stato”. La norma precedente, infatti, prevedeva che le invenzioni effettuate in territorio cinese dovevano essere brevettate in Cina prima di applicarle in uno Stato straniero. La legge prevede che si possa assegnare un unico brevetto per ogni invenzione e modello d’utilità. Se invenzioni e modelli sono appartenenti al medesimo processo produttivo, l’inventore potrà cumulare le due domande di brevetti in un’unica. Qualora una persona sia già titolare di un brevetto e in un periodo successivo intenda registrare anche un modello di utilità, dovrà decidere se recedere dalla titolarità del brevetto già registrato e aggiudicarsi quella del brevetto in corso di approvazione o viceversa. La revisione del 2009 introduce la possibilità di aggiudicarsi © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 77 Business Guide - CINA la titolarità di invenzione e modello al tempo stesso nel caso in cui l’inventore intenda registrarli lo stesso giorno (crossover of invention and utility model). L’organo di competenza è l’ufficio per la Proprietà Intellettuale e dipende dal Consiglio di Stato. Una volta depositata la domanda, l’inventore, dopo aver fornito un’adeguata e minuziosa presentazione del prodotto (avvalendosi anche di supporti grafici) dovrà attendere la valutazione dell’Ufficio per un periodo di 18 mesi (i 18 mesi si riducono se richiesto dall’inventore stesso). L’inventore può ritirare in ogni momento (antecedente alla valutazione) la domanda di brevetto. Se la verifica non incontra ostacoli, il brevetto potrà essere conferito e in fase finale annunciato. Solo in questo momento l’inventore diventa titolare del brevetto. Nel caso contrario, se l’ufficio riscontra dei problemi che impediscono il proseguirsi della procedura, l’inventore, entro tre mesi, potrà appellarsi ad una commissione di riesame nominata dal Consiglio di Stato. In caso di ulteriore insoddisfazione del pronunciarsi della Commissione, l’inventore potrà intraprendere un’azione legale presso la Corte del Popolo. La durata delle concessioni brevettuali sarà di 20 anni per le invenzioni, di 10 anni per i modelli di utilità e per i modelli industriali. L’intestatario di un brevetto dovrà pagare una quota annuale nell’anno di prima registrazione della creazione intellettuale. Terzi potranno appellarsi alla commissione di riesame per verificare la conformità del brevetto assegnato con la legge vigente. Gli Uffici Brevetti controllati da provincie, regioni autonome e municipalità, direttamente sotto il governo centrale, sono competenti per il lavoro amministrativo in merito ai brevetti nelle loro rispettive aree e gestiscono inoltre i problemi che riguardano i brevetti esteri. Si occupano inoltre di ciò che riguarda l’applicazione dei brevetti, derimere controversie, investigare e penalizzare gli atti di violazione dei brevetti. La legislazione cinese in merito prevede che le violazioni ai diritti di proprietà intellettuale siano trattate da procedure amministrative e procedimenti legali. Sul piano civile il sanzionato può essere obbligato a bloccare gli atti fraudolenti, riparare il danno provocato, porgere pubbliche scuse e risarcire il danno. Le procedure amministrative e responsabilità penali comprendono avvertimenti ed ordini di bloccare gli atti fraudolenti, confisca dei guadagni illegali e risarcimento del danno. Quando emergono le dispute relative alla proprietà intellettuale, le parti interessate possono ricorrere ad una mediazione. Se la mediazione non è l’opzione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 78 Business Guide - CINA preferita, o ha fallito, o una delle parti interessate rifiuta di tener fede al risultato della mediazione, potranno essere intraprese azioni legali presso la Corte. Le parti possono anche richiedere l’intervento delle autorità amministrative competenti. La nuova disposizione ha aumentato la pena e il pagamento dei danni in caso di infrazioni. In questi casi, infatti, si dovrà pagare il 400% (prima era il 300%) dei profitti illeciti ottenuti dall’infrazione dei brevetti e una multa di 200.000 RMB (dai 50.000 RMB della norma precedente) anche nel caso in cui l’infrazione non abbia portato profitti. Dal 1˚ aprile 2007 la “China’s Supreme Court” e il “Supreme People’s Procurator” hanno fornito una seconda interpretazione delle leggi a difesa della proprietà intellettuale. In caso di un numero di copie illegali di musica, film, programmi televisivi o altri lavori protetti da leggi sulla proprietà intellettuale, compreso tra 500 e 2500, sono previste una detenzione non superiore ai 3 anni e una multa che, a seconda dei casi, può essere in sostituzione o in aggiunta alla detenzione. Se il numero eccede i 2500 pezzi sono previste sia una multa che un periodo di detenzione, che può arrivare fino a 7 anni. In aggiunta vengono anche fornite le circostanze nelle quali non è possibile una sospensione della pena. Questa seconda interpretazione mira inoltre a garantire ulteriormente le vittime della pirateria, permettendo loro di agire direttamente in tribunale, il quale è costretto ad accettare la causa se la vittima riesce a provare l’infrazione dichiarata. In questo modo l’attore può risparmiare una considerevole quantità di tempo e di denaro, e fermare più rapidamente l’infrazione agendo direttamente, invece che attraverso la polizia o pubblici ministeri. Nel febbraio 2010, l’Alta Corte di giustizia Cinese si e' espressa in merito ai detentori di brevetto stranieri, pubblicando un’interpretazione giuridica alla Legge sui Brevetti che possa essere una guida per gli stessi. La Corte ha specificato che le rivendicazioni dei possessori di brevetto possono essere modificate in sede processuale solo prima dell’inizio del dibattimento. L’interpretazione delle prove avviene sulla base della descrizione fornita dai possessori di brevetto, che possono designare un lessicografico a tale scopo, qualora il linguaggio non risultasse chiaro, verranno analizzate sulla base di fonti universalmente conosciute, come manuali sulla materia o work reference. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 79 Business Guide - CINA Nella rivendicazione da parte di un titolare di brevetto è necessario specificare gli embodiments dello stesso in maniera dettagliata, questo è particolarmente vero per i brevetti europei, che non prevedono di norma questo tipo di specifica. La Corte ha inoltre specificato l’utilizzo dell’istituto legale dell’ estoppel in sede processuale e la necessità di un’analisi completa dell’istanza nei dettagli. Se un prodotto finito è assemblato con materiali che infrangono la legge brevettuale, il prodotto va considerato contraffatto e fuori legge, così come i prodotti ottenuti dalla rielaborazione di beni brevettati. In sede di difesa è possibile appellarsi all’istituto dell’arte nota, qualora la Corte non sia in grado di deliberare in merito alla validità di un brevetto. Nel calcolare i danni subiti a seguito dell’infrazione di un brevetto è necessario applicare il principio della partizione. Un prodotto può essere considerato “nuovo” se il prodotto stesso e le tecniche con cui è realizzato non sono conosciute e brevettate in Cina o all’estero fino a quel momento. La Corte ha specificato il diritto all’uso della sentenza dichiarativa in sede processuale. In conclusione l’interpretazione dell’Alta Corte di Giustizia ha reso più chiare alcune norme relative al diritto brevettuale e le ha allineate a normative già esistenze di altri paesi, come gli Stati Uniti. La Repubblica Popolare Cinese ha aderito nel 1985 alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale. 2.11. SETTORE ASSICURATIVO Il settore assicurativo cinese ha sperimentato significativi cambiamenti dall’entrata nell’organizzazione mondiale del commercio (WTO). Tale settore è passato da essere un mercato prevalentemente chiuso nei primi anni ’90 a un settore in cui tutt’oggi le società straniere rappresentano oltre il 50% della totalità delle imprese assicurative. Il 28.02.2009, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha approvato il tanto atteso emendamento della legge assicurativa che entrerà in vigore il primo ottobre 2009. Tale emendamento risulta essere ricco di novità così da ampliare ulteriormente l’originale legge sul settore assicurativo. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 80 Business Guide - CINA E’ stata creata inoltre una commissione apposita (China Insurance Regulatory Commission – CIRC) per vigilare, studiare e proporre cambiamenti significativi della nuova legge. Di seguito verranno presentati e analizzati i principali cambiamenti che avranno impatto sia sugli investimenti nel mercato assicurativo cinese che sul modello di business delle compagnie e degli intermediari assicurativi presenti nella Repubblica Popolare Cinese. Ampliamento dei canali di investimento dei fondi assicurativi L’emendamento amplia notevolmente i possibili veicoli d’investimento nei quali le compagnie assicurative possono investire i loro fondi. Prima della riforma, infatti, le compagnie assicurative potevano investire i loro fondi solamente in una rosa ristretta di opzioni che non permettavano una crescita sostenibile. Queste restrizioni facevano sì che le compagnie investissero i loro fondi prevalentemente in bond governativi cinesi o in conti bancari, a differenza dell’Occidente dove le società assicurative investono aggressivamente i loro fondi nel mercato azionario e obbligazionario generando maggiori ritorni. Il nuovo emendamento permette così di investire in obbligazioni aziendali, mercato azionario e fondi di investimento. Alle compagnie assicurative viene inoltre data la possibilità di investire in beni immobili (termine non specificato nell’emendamento ma che presumibilmente si riferisce al settore immobiliare). Abolizione della restrizione sulle riassicurazioni Il precedente art. 103 della legge sull’assicurazione prevedeva che: “Una compagnia assicurativa che necessita di cedere un ramo di riassicurazioni deve dare la prelazione a compagnie assicurative stabilite nel territorio cinese”. Con il nuovo emendamento tale restrizione è stata abolita in accordo con l’impegno preso in occasione dell’entrata della Cina nel WTO. Tuttavia nell’emendamento è previsto che il 50% del rischio aggregato che una compagnia assicurativa vuole cedere deve essere offerto ad almeno due società di riassicurazione cinesi prima di poter essere offerto a compagnie straniere. Purtroppo non è chiaro se e quando questa regola, soprannominata “Legge restrittiva del 50%”, verrà abolita dalla CIRC liberalizzando del tutto il business delle riassicurazioni. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 81 Business Guide - CINA Estensione delle forme societarie delle compagnie assicurative Il nuovo emendamento della legge riguardante il settore assicurativo permette alle compagnie assicurative di assumere la forma di Limited Liability Compagny (LLC), prima vietata. Infatti, secondo l’ultima versione della legge, si imponeva alle compagnie assicurative nazionali di assumere la forma di Joint Stock Company oppure di Wholly State-Owned Company. Con il nuovo emendamento, quindi, si rimuove la restrizione vigente e si dà la possibilità a qualsiasi compagnia assicurativa di scegliere la forma societaria preferita. Requisiti per gli azionisti di maggioranza La revisione della legge attuale stabilisce nuovi requisiti più stringenti per gli azionisti di maggioranza nel caso di istituzione di una nuova società assicurativa. In particolare, l’azionista di maggioranza deve soddisfare i seguenti requisiti: 1) Avere abilità nel creare profitti e godere di una buona reputazione; 2) Non avere nessuna pendenza giudiziaria o infrazione di leggi a proprio carico nei tre anni passati; 3) Avere un patrimonio netto (net assets) pari a 200 milioni di RMB. Tutela dell’assicurato Uno dei temi principali toccati dall’emendamento è quello relativo alla tutela dell’assicurato. Infatti, sono stati imposti una maggiore protezione e un atteggiamento più trasparente verso i detentori di polizze e gli assicurati. Particolare attenzione è stata posta così ai diritti di recesso da parte dell’assicuratore, che sono stati limitati, mentre i diritti dell’assicurato sono stati rafforzati. Altri cambiamenti a) L’emendamento prevede che l’assicuratore possa fare un’assicurazione personale (compresa l’assicurazione vita) ai propri dipendenti senza il loro specifico consenso; b) Il CIRC è autorizzato ad agire verso quelle società assicurative che non soddisfano criteri di solvibilità. Tali misure, tra le altre, comprendono il porre tetti salariali ai manager e supervisori della società, ridurre le spese di marketing e vietare l’entrata in nuovi business; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 82 Business Guide - CINA c) L’emendamento pone nuove e più dettagliate pene circa l’infrangimento della legge guida. Ulteriori sviluppi: Nell’ultimo anno sono state emanate una serie di legislazioni per ampliare i canali di investimento assicurativi e fornire linee guida per la gestione dei fondi assicurativi. La misura, promulgata dal CIRC il 5 Agosto 2010, entrata in vigore il 31 Agosto 2010, consta di 6 Capitoli e 70 Articoli. I contenuti principali riguardano gli investimenti aperti per gli assicuratori, lo scopo degli investimenti, le modalità di utilizzo dei fondi assicurativi, la gestione strutturale ele responsabilità. Le misure espandono i canali di investimenti, le compagnie assicurative possono utilizzare capitali assicurativi per fare investimenti in depositi bancari, bonds, shares, security investment funds, settore immobiliare e equity interests. La tabella qui sotto riporta una comparazione delle percentuali permesse per gli investimenti con fondi assicurati prime e dopo l’entrata in vigore delle nuove misure. Contanti ed equivalenti Nuove regole Vecchie regole Non meno del 5% Non specificato Unsecured corporate bonds Non più del 20% Non più del 15% Shares and equity funds Non più del 20% Shares non più del 10%; funds non più 15% Equity investment in imprese non registrate Non più del 5% Non più del 3%, limitato ad investimenti in banche commerciali Settore Immobiliare Non più del 10% Proibiti © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 83 Business Guide - CINA 3. Regimi di import-export e dei flussi finanziari 3.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT 3.1.1. Qual è la classificazione doganale delle merci? Qual è il regime doganale di importazione di merci nel Paese? Quali sono i dazi all’importazione? Il “Catalogue of Import-Export Commodities Subject to Compulsory Inspection and Quarantine” elenca i tipi di beni per i quali è richiesta l’ispezione in entrata (e in uscita) e la quarantena. Le regole concernenti i metodi e le procedure dell’ispezione e della quarantena, nonché l’amministrazione di queste procedure trovano invece dettagliata descrizione nei provvedimenti promulgati dalla Cina. L’ispezione è condotta dalla AQSIQ (Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, per l’Ispezione e la Quarantena della RPC) secondo i seguenti criteri: per le importazioni (ed esportazioni) elencate nel catalogo, l’ispezione è eseguita secondo gli standard nazionali; dove gli standard rilevanti non sono formulati, si fa riferimento agli standard stranieri specificati dagli appositi uffici ispezione. La “RPC Foreign Trade Law” del 1994 obbliga le società cinesi che intendano effettuare operazioni di import-export ad essere in possesso dei diritti di commercio con l’estero (Foreign Trade Privileges). Le società prive di questi diritti non possono condurre autonomamente transazioni commerciali con l’estero e non possono nemmeno stipulare contratti di distribuzione o di agenzia con un’impresa straniera. I requisiti necessari per l’ottenimento dei FTP sono stabiliti dalla legge stessa e sono tali da non permettere a tutte le aziende cinesi di godere di questi diritti. Per le società ad investimento straniero, invece, la legislazione è diversa: esse godono tutte di alcuni FTP. La classificazione doganale delle merci segue il sistema di classificazione internazionale. I dazi all’importazione variano a seconda della tipologia di prodotto. Con l’ingresso della Cina nel WTO, la Cina ha dovuto conformarsi entro il 2006 anche per quanto riguarda il regime doganale. In particolare sono state rese effettive l’eliminazione delle quote sulle importazioni e una sostanziale e graduale diminuzione delle tariffe doganali da una media del 17% nel 2000 al 10% per il 2005. Ci sono state © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 84 Business Guide - CINA sostanziali diminuzioni soprattutto per quanto riguarda i settori più ricettivi come l’agricoltura, l’automobilistico, il petrolifero e quello dei prodotti petrolchimici, ma è necessario monitorare la situazione perché gli adeguamenti avvengono con molta frequenza. All’11.12.2006, termine ultimo per l’ottenimento di tutti gli standard WTO, la Cina ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con il rinnovo di oltre 2000 leggi e regolamentazioni riguardanti il commercio internazionale e l’abolizione di oltre 700 disposizioni. Per quanto riguarda il settore del tessile nel novembre 2005 (dopo che UE e Cina si erano accordate in tal senso già nel giugno precedente) Cina e Stati Uniti hanno stipulato un accordo che regola e in parte sembra risolvere la lunga diaspora sulle quote di importazione degli USA sul tessile “Made in China”. Accordi invece ancora da raggiungere su altri fronti dopo che gli USA, a marzo 2007, hanno imposto dei dazi all’importazione della carta carbone dalla Cina, forse il primo passo per applicare tariffe anche sugli import di acciaio, materiale plastico, tessile e meccanico. Sulla base dell’accordo le quote di importazione negli Stati Uniti, di 34 specifiche categorie merceologiche di prodotti tessili cinesi, sono state limitate ad un tasso di crescita annuale dal 10-17% così ripartito: 8-10% nel 2006, 13% nel 2007 e 17% nel 2008. In particolare i miglioramenti che riguardano i prodotti italiani sono riportati nella tabella che segue: Dazio precedente (%) Nuovo dazio (%) Pasta 15 15 Vino 14 14 Altri tipi di articoli derivanti dall’uva 30 30 Aceto 20 20 Olio d’oliva 10 10 Acque minerali naturali 20 10 Acque minerali gassate 20 20 Prodotti dolciari 20 20 Biscotti dolci, waffles and wafer 10 10 Pomodori pelati in scatola 10 19-25 Concentrato di pomodoro 20 20 Prodotto Arredamento Macchinari agricoli © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 0-20 6,6 3-10 Pag. 85 Business Guide - CINA Macchinari per costruzioni 10 0-10 Macchinari per lavorazione pietre/marmo 10 0-7 5-10 0-30 21-17,5 5-25 5 8-24 Tessile e abbigliamento 1-10 14-17.5 Oreficeria e gioielleria 0-35 0-20 Articoli in pelle 10 10-15 Pellicceria 20 20 8-13 5-13 Calzature 10-24 10-15 Ceramiche per arredamento 8-24.5 10-15 Apparecchiature elettriche Prodotti ottici Marmi e materiali da costruzione Pellami non lavorati Source: WTO Accession China 2012 I nuovi dazi riguardano anche le Zone Economiche Speciali, le Zone di Sviluppo Economico e Tecnico, i Parchi per progetti di Sviluppo ad Alta Tecnologia, le Città Costiere Aperte, che hanno comunque fino ad ora goduto di particolari riduzioni o esenzioni dei dazi doganali. Il settore più sensibile a tali modifiche è stato quello “agricoltura/sviluppo rurale/ambiente” che ha visto un netto miglioramento in termini di ribasso dei dazi sui beni importati. A questo proposito sono state modificate le tariffe di 673 prodotti, in linea con le politiche governative volte a creare un effetto “leva” sul riammodernamento e sull’innovazione del settore agricolo compatibilmente a una crescente sostenibilità ambientale. Particolarità doganali Le merci in ingresso in Cina sono soggette al pagamento sia di un dazio doganale sia di un’imposta sul valore aggiunto (IVA). Alcune tipologie di beni sono inoltre soggette al pagamento di una tassa sul consumo. Per quanto riguarda i dazi doganali, all’ingresso nel WTO è seguita una generalizzata e sostanziale riduzione degli stessi (dalla media del 17% del 2000 a quella del 9,8% del 2007). Le classi doganali utilizzate sono quelle internazionali. Il dazio viene calcolato sull’importo C.I.F. delle merci importate (con le rettifiche previste dalle norme di calcolo). Se l’importo non appare adeguato, è facoltà delle dogane richiedere il pagamento di un dazio calcolato in misura “presuntiva” (secondo parametri interni). È possibile, ma è sempre più © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 86 Business Guide - CINA comune, la richiesta di un deposito per importare particolari categorie di merci (per esposizione, in particolare) in esenzione doganale per un periodo massimo di sei mesi (trascorso il quale i dazi devono essere pagati o le merci ri-esportate). L’importo dell’IVA è calcolato sulla base dell’importo C.I.F. maggiorato dei dazi (e, se applicabile, della tassa sul consumo). L’aliquota generale è del 17%, ridotta al 13% per certe tipologie di beni. Sia i dazi che l’IVA devono essere di norma pagati direttamente alle autorità doganali, entro sette giorni dalla richiesta. Disposizioni in materia di prodotti tessili I prodotti tessili in cotone, lana, lino, seta e fibre sintetiche sono stati finora soggetti a restrizioni (quote di importazione) da parte dell'Unione Europea. Nel 2002 l’opposizione di barriere si è evoluta. Con l’ingresso nella WTO, avvenuto nel 2001, la Cina è diventata parte dell’ATC (Agreement on Textiles and Clothing), con il conseguente doppio riflesso di dover aprire il proprio mercato al libero ingresso di prodotti tessili stranieri e, reciprocamente, di poter accedere senza limitazioni ai mercati degli altri Paesi membri. La liberalizzazione tuttavia, pur presentando grandi opportunità, ha destato anche grandi preoccupazioni, particolarmente tra i Paesi più sviluppati, tanto che sia UE che USA hanno concordato, nel 2005, delle ulteriori quote di importazione. Tra il 1994 ed il 2001 la Cina ha fornito circa il 15% della produzione tessile mondiale. Poiché il 30% dell’export era diretto verso Paesi che imponevano quote, UE inclusa, era immediato prevedere un aumento dell’output totale verso questi Paesi. Perché questo avvenisse in maniera controllata, il “Protocol on the Accession of China to the WTO” prevedeva la possibilità che i Paesi membri potessero imporre (fino a tutto il 2008) restrizioni all’import di prodotti tessili cinesi qualora questo aumentasse ad un ritmo superiore al 7,5% annuo. Il 1˚ gennaio 2005 era scaduto infatti il Multi Fibre Agreement (MFA), che aveva regolamentato il settore dal 1974 e che garantiva ad ogni paese una quota sicura di produzione e di esportazione di prodotti tessili, e molti osservatori temono che la maggior efficienza delle imprese cinesi finirà con lo spazzare via le aziende di molte nazioni in via di sviluppo, oltre che quelle che operano nei mercati protetti nordamericani ed europei. Esistono gravi preoccupazioni per le conseguenze sui livelli occupazionali del settore, sia nei paesi sviluppati che in quelli più poveri. Negli Stati Uniti e in Europa gli occupati che si troverebbero senza lavoro sono principalmente © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 87 Business Guide - CINA donne e appartenenti alle minoranze. Nei paesi sottosviluppati il settore, difeso finora dalla garanzia di avere sicuramente delle quote di mercato, costituisce una delle principali fonti di lavoro per la popolazione, e sono quindi giustificate le preoccupazioni delle autorità riguardo alle conseguenze sociali. Proprio a partire dal 1˚ gennaio 2005, si è assistito per la Cina ad un aumento della quantità delle esportazioni parziali dei prodotti tessili, nonché ad una riduzione dei loro prezzi, eventi che probabilmente spingeranno gli altri Paesi a sfruttare la possibilità di rafforzare le misure di protezione commerciale. Come gesto di buona volontà nei confronti della comunità internazionale, la Cina ha adottato alcune misure: ha rafforzato le norme riguardanti i produttori e gli esportatori di prodotti tessili; ha frenato gli investimenti nel settore; ha incoraggiato le grandi società tessili ad investire all’estero; ha inoltre deciso di imporre, almeno per il periodo iniziale, dei dazi sulle proprie esportazioni, che raggiungeranno anche il 20% per 148 tipi di prodotti tessili (quali ad esempio giacche, gonne, camicie, pantaloni, pigiami ed intimo). Più in particolare, per i prodotti che assumono quale unità di misura il capo di abbigliamento ed hanno un prezzo elevato vi è un’aliquota d’imposta pari a 0,3 Yuan a capo; per quelli il cui prezzo è invece più basso, l’aliquota è pari a 0,2 Yuan a capo. Per i prodotti che invece vengono misurati a peso, l’aliquota è pari a 0,5 Yuan al Kg. L’onere fiscale medio è dell’1,3%. Per far fronte al problema dell’adozione di misure protezionistiche da parte degli altri Paesi, la Cina ha adottato, a partire da marzo 2005, il Metodo temporaneo per la Licenza Automatica alle Esportazioni di Prodotti tessili: secondo i dati forniti dal Ministero del Commercio, le licenze richieste per le esportazioni riguardano 216 prodotti (camicie, intimo, pantaloni, abbigliamento per bambini). La procedura richiede solitamente dai 2 ai 3 giorni, e comunque non supera i 10 giorni. Per evitare i danni derivanti dall’eliminazione delle quote relative al commercio dei prodotti tessili e dal contemporaneo aumento delle esportazioni di tali prodotti, il governo cinese ha introdotto un accordo di autodisciplina che: • determina le categorie dei prodotti tessili “sensibili”, ovvero dei prodotti che possono facilmente innescare le misure protezionistiche da parte dei Paesi importatori; particolare attenzione sarà dedicata all’esportazione di tali prodotti. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 88 Business Guide - CINA • Istituisce un sistema di determinazione del prezzo più basso: in base ad esso le imprese coinvolte nell’accordo non possono esportare i prodotti in questione ad un prezzo inferiore a quello stabilito. • Prevede l’istituzione di un sistema volto a richiamare le imprese che violino le leggi e i regolamenti commerciali e disturbino il sistema delle esportazioni, oppure a sospendere i loro diritti di esportazione o di importazione. • Istituisce un sistema precauzionale, volto ad indicare per quali tipi di prodotti tessili alcuni Paesi hanno iniziato a limitare le importazioni o sono in procinto di farlo. Benché a partire dal 1˚ giugno 2005 il governo cinese abbia deciso di innalzare i dazi alle esportazioni, relativi a 74 prodotti, di ben cinque volte rispetto ai livelli precedenti, l’Unione Europea e gli Stati Uniti si sono mostrati scettici riguardo alla conseguente riduzione delle esportazioni cinesi. In effetti, l’eliminazione delle quote sul commercio di capi di abbigliamento e di prodotti tessili ha portato, nel primo trimestre del 2005, ad un aumento del 62,5% delle esportazioni cinesi destinate agli Stati Uniti (tale aumento ha toccato, per alcune categorie di prodotti, il 1.500% in un solo mese). La Cina controlla il 17% del mercato statunitense dell’abbigliamento (nel dicembre 2004 tale dato era pari al 12%). Accordo Cina - Unione Europea sui prodotti tessili Il 10.06.2005, l’Unione Europea e la Cina avevano siglato un accordo riguardante la limitazione delle esportazioni cinesi dei prodotti tessili verso i 25 Paesi dell’Unione. Tale limitazione, che ha interessato il periodo 2005-2007, aveva come oggetto 10 prodotti tessili e prevedeva dei tassi massimi di crescita annuali delle esportazioni compresi tra l’8% ed il 12,5%. I livelli quantitativi che l’accordo stabiliva si applicavano a partire dall’11.06.2005. Il 31.12.2007 l’accordo bilaterale è scaduto e di conseguenza Cina ed UE hanno adottato una decisione congiunta su un mutuo controllo e valutazione, in particolare, dei beni prodotti in Cina e destinati al mercato Europeo, per evitare forme di contraffazione, quindi di illecito nei confronti delle normative sul rispetto dei marchi © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 89 Business Guide - CINA e dei brevetti. Al giorno d’oggi l’Europa è uno dei maggiori partner commerciali, nelle vesti di importatore, della Cina. Il 70% dei prodotti importati è stato giudicato come contraffatto. Nel 2006 la Commissione europea aveva adottato una nuova strategia politica (di Partenariato e di Competitività) nei confronti della Cina destinato a sostituire l’Accordo commerciale e di cooperazione del 1985, nella quale l'UE si è impegnata ad accettare la concorrenza cinese richiedendo come controparte il rispetto delle regole di mercato. Nel gennaio 2007 erano stati avviati negoziati per il raggiungimento di un Accordo di partenariato e cooperazione (APC), destinato ad implementare il quadro di riferimento bilaterale per gli scambi commerciali e gli investimenti. Al summit UE-Cina del 2007 era stato avviato un dialogo sugli aspetti relativi ai rapporti economici e commerciali bilaterali, che ha dato vita nell’aprile 2008 a un Gruppo di lavoro tra la Commissione europea e il Consiglio di Stato della Cina, a livello di vice-premier. Esso si occupa delle questioni di importanza strategica nelle relazioni commerciali, negli investimenti e nella cooperazione economica tra l’UE e la Cina. Prodotti elettromeccanici Il ministero del Commercio Estero Cinese con una Circolare emanata insieme all’Amministrazione Generale delle Dogane e all’Ufficio Nazionale Ispezione Merci vieta espressamente l’importazione di prodotti elettromeccanici usati (o di seconda mano). Il divieto, entrato in vigore il 1˚ gennaio 1998, colpisce anche l’importazione di attrezzature conferite in conto capitale dai partner di joint venture sino-straniere. La ragione dipende da condizioni di scarsa sicurezza derivate dall’uso di impianti ed attrezzature di seconda mano spesso difettose. L’eventuale esenzione dal divieto viene autorizzata dall’Ufficio Nazionale Import Export Prodotti Elettromeccanici solamente per prodotti usati considerati “di urgente necessità”. Tale ufficio emetterà un Certificato di Importazione che dovrà essere allegato alla normale documentazione richiesta per l’apertura del credito e lo sdoganamento finale della merce usata. Il valore dichiarato dei prodotti elettromeccanici usati, infine, non dovrà essere inferiore al 60% del valore dello stesso prodotto nuovo. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 90 Business Guide - CINA Tecnologie Il 16.09.2008 il Ministero del Commercio Estero e il Ministero della Scienza e Tecnologia hanno varato una normativa (“Catalogue of Export Prohibited and Restricted Technologies”) per regolamentare le categorie di prodotti tecnologici destinati all’export. Le categorie identificate sono “non ristrette”, “ristrette” e “proibite” secondo quanto definito nei seguenti riferimenti normativi: • Foregin Trade Law of the People’s Republic of China (2004) • Regulations of the People’s Republic of China on Administration of Import and Export of Technologies (2001) • Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Technologies Prohibited or Restricted from Export (2001). I criteri per la classificazione delle tecnologie destinate alle esportazioni tengono conto di quanto segue: • Salvaguardia della sicurezza nazionale; • Non compromettere le condizioni e la sicurezza di persone fisiche, animali e ambiente; • Essere in sinergia con le direttive di importazione ed esportazione di oro e argento; • Essere coerenti alle altre normative in materia. Tutte le tecnologie che non ricadono nelle categorie denominate “proibite” e “ristrette” possono essere esportate liberamente. Per quanto riguarda la normativa che regolamenta le modalità di importazione delle tecnologie dall’estero, in data 01.02.2009 è stato varato il Decreto governativo denominato “Measures for the Administration of Prohibited and Restricted Import of Technologies” (decreto n. 1 2009) che modifica il precedente decreto sui regimi d’importazione delle tecnologie (decreto n. 18 2001). Tra gli spunti più importanti si sottolinea la maggior responsabilizzazione degli Enti commerciali provinciali e locali in merito alle procedure di licensing e di autorizzazione all’utilizzo di prodotti a contenuto tecnologico importati dall’estero. In particolare, è prevista una verifica preventiva di duplice natura: trade review (art. 7) e technical review (art. 8). La prima è volta ad accertare che vengano rispettate le © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 91 Business Guide - CINA condizioni fissate per i prodotti importati, siano applicate le tariffe d’importazione laddove necessarie, se e in che misura l’impresa locale possa trarre vantaggio dall’acquisto della tecnologia importata. La disamina tecnica invece è necessaria a verificare che la tecnologia importata sia conforme alle linee guida governative tracciate in ambito di sviluppo industriale-economico. Per maggiori informazioni e per una consultazione esaustiva del decreto si rimanda al sito web http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws(law_en_info.jsp?docid=102309 Altre disposizioni A fine 2002 l’Amministrazione generale della Repubblica Popolare cinese per la Supervisione, Ispezione e Quarantena ha emanato un decreto relativo alla fumigazione degli imballaggi per le merci provenienti dalla Comunità Europea. I nuovi regolamenti sono riferiti solamente al legno non trattato. Questo di seguito è un riassunto delle principali misure: 1) Gli imballaggi di legno (supporti, selle, casse o pallets) provenienti dalla Comunità Europea non devono contenere organismi e devono essere trattati a caldo (per il legno di conifere minimo di 56 gradi Celsius per 30 minuti), fumigati a gas (bromuro di metile) o sottoposti ad altre misure di disinfestazione prima dell’esportazione. Il materiale disinfestato verrà accompagnato da un certificato rilasciato dal Paese d’origine. 2) Quando la merce entra nel territorio Cinese, l’importatore deve fare domanda di ispezione presso l’Amministrazione per la Quarantena in Entrata ed in Uscita e presentare il certificato Fitosanitario. Le autorità locali si riservano il diritto di operare ispezioni a campione. 3) Gli imballaggi approvati verranno dotati di un Permesso di sdoganamento e, previo un altro esame da parte della Dogana, verranno sdoganati. Se non approvati, gli imballaggi (con la merce) verranno rispediti o disinfestati in loco a spese dell’importatore. È possibile trovare ulteriori approfondimenti sul provvedimento all’interno del sito www.aqsiq.gov.cn con riferimento specifico al Decreto n. 58/2002. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 92 Business Guide - CINA Memorandum Cina/USA sui prodotti tessili La Cina e gli USA il 08.11.2005 hanno firmato il "Memorandum di accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento". Nel memorandum in vigore dal 1˚ gennaio 2006, e scaduto il 31.12.2008, le due parti avevano concordato che il tasso di crescita annuale dell'esportazione di 34 tipi di prodotti tessili cinesi negli Usa fosse limitato dal 10% al 17%. Le cifre cardinali per il calcolo del volume di esportazione concordate per il 2006 corrispondevano alla quantità effettiva dei prodotti relativi importati dalla Cina nel 2005, e le cifre del genere del 2007 e del 2008 erano calcolate in base alle quantità annuali concordate nell'anno precedente. Le autorità cinesi regolamentano strettamente il traffico di perfezionamento (Processing trade), con particolare riferimento all’importazione di semi-lavorati da trasformare in prodotti per il mercato interno. A tale scopo sono stati istituiti i “Cataloghi” delle merci con restrizioni, rispettivamente con proibizioni all’esportazione e/o all’importazione, che prevedono un diverso trattamento nei confronti delle imprese di import-export a seconda della loro collocazione in un ranking a 5 gradi (A, AA, B, C, D). Questa classificazione delle import-export è stata ampliata nel 2008 dalle trading companies ai customs brokers e si basa sulla considerazione di una serie di criteri di adeguamento alla normativa, di capacità operativa e manageriale, ecc.. Per promuovere un incremento stabile e una ottimizzazione strutturale del commercio estero, la Commissione per la tariffa doganale del Consiglio di Stato ha emesso una Circolare (n. 40 del 15.12.2008) con la quale, con effetto 1˚ gennaio 2009, vengono tra l’altro modificati i punti riguardanti le quote per la Nazione più Favorita e l’attribuzione dell’aliquota doganale temporanea a 673 tipi di merce. 3.1.2. Il regime doganale prevede franchigie o riduzioni dei dazi o delle imposte a favore di particolari prodotti? In base all’art. 6 delle “Regulations on Import and Export Tariff of the P.R.C.”, le tariffe sulle importazioni si dividono in due categorie: tariffe generali e tariffe preferenziali. Le tariffe generali si applicano ai beni importati e prodotti o manufatti in Paesi con cui la RPC non ha concluso alcun accordo per l’applicazione di tariffe © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 93 Business Guide - CINA agevolate. Le tariffe agevolate si applicano ai beni importati e prodotti o manufatti in Paesi con cui la RPC ha concluso accordi per l’applicazione di tariffe agevolate. Il diritto riconosciuto a tutte le società a capitale straniero di importare in esenzione doganale e IVA i macchinari ed i beni forniti in conto capitale dal partner straniero, revocato con una Circolare dello State Council il 1˚ aprile 1996, ristabilito nel 1998, sebbene con alcune fondamentali limitazioni. Sono state altresì abolite le riduzioni ed esenzioni fiscali a favore di imprese cinesi coinvolte nella realizzazione di contratti di compensazione, baratto e/o cooperazione economica e tecnica. Il regime delle esenzioni è strettamente legato al contenuto del “Catalogo”. Pertanto, secondo la New Foreign Trade Law, emendata nell’aprile 2004, i beni e le tecnologie importati sono divisi in quattro categorie: importazioni “proibite”, “incoraggiate”, “limitate” e “soggette a tariffe-quote doganali”. Inizialmente, le importazioni incoraggiate erano libere da ogni restrizione. Ma, per il bisogno di monitorare i beni importati, il dipartimento per il commercio estero che fa capo allo State Council ha introdotto il sistema di licenza automatica in alcuni prodotti la cui importazione è incoraggiata e ha pubblicato un apposito catalogo per questi ultimi. Per l’importazione di tecnologia, anche se classificata come incoraggiata, sono richiesti alcuni documenti formali. Da segnalare che i settori “incoraggiati” sono appunto quelli ad “alto contenuto tecnologico” o che introducono “nuove tecnologie”. Con un comunicato del Ministro delle Finanze, le tariffe di import/export per alcuni prodotti sono state modificate a partire dal 1˚ giugno 2007. Al fine di incoraggiare le importazioni, sono state applicate riduzioni tariffarie provvisorie su 209 tipi di prodotti importati. Tra questi, componenti come pompe di scarico, guarnizioni parti per produzione di ruote e valvole, compressori, e componenti per refrigeratori e condizionatori, per macchine ingegneristiche e per fotocamere, sono state oggetto di una riduzione del 2-6%. http://www.mof.gov.cn/news/20070521_1500_26483.htm. 3.1.3. Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o misure di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare all’importazione? In via generale le merci in ingresso in Cina sono soggette sia al pagamento del dazio doganale (vedi paragrafi precedenti), sia alla Valued Added Tax (VAT o IVA), alcune tipologie di beni sono inoltre soggette al pagamento di una Consumption Tax. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 94 Business Guide - CINA L’importo dell’IVA (commercio o importazione di merci, servizi di riparazione assistenza o trasformazione, aliquota al 17%; commercio o importazione di grano, olio commestibile, gas di città, gas naturale, carbone, libri, riviste, giornali, 13%) è calcolato sulla base dell’importo C.I.F. (costi assicurazione e nolo compresi nel prezzo), maggiorato dei dazi ed eventualmente della Consumption Tax. Per tutte le tipologie di commerci che abbiano un fatturato al di sotto del limite considerato tassabile, viene altresì applicata una tassazione al 6%. Anche il dazio viene calcolato sull’importo C.I.F. delle merci importate, con le rettifiche previste dalle norme di calcolo e se l’importo non appare adeguato, è facoltà delle dogane richiedere il pagamento di un dazio calcolato in misura approssimativa secondo parametri interni. In altri termini, ad otto anni dall’ingresso della Cina nel WTO, nonostante i significativi progressi raggiunti in termini di apertura del mercato, sussistono ancora barriere “non tariffarie” al commercio relative sia a normative precedenti l’accesso al WTO, sia a più recenti regolamentazioni che risultano non del tutto conformi con gli impegni assunti a Ginevra poiché risultate poco trasparenti e, secondo alcune fonti indipendenti, tese ad aggirare le disposizioni WTO più che a soddisfarle. Riforma pilota del sistema di verifica dei pagamenti stranieri sulle importazioni Dal 1 maggio 2010, e' attiva la riforma pilota del sistema di verifica dei pagamenti stranieri sulle importazioni in sette province della Cina: Tianjin, Jiangsu, Shandong, Hubei, Inner Mongolia, Fujian e Qindao. La riforma semplifica significativamente le procedure di pagamento con cambi stranieri sulle importazioni. La maggioranza delle unità di importazioni non devono più essere verificate immediatamente per importi regolari e le banche non sono più tenute a condurre una ricerca sulla provenienza dei fondi quando hanno a che fare con pagamenti sulle importazioni. Dopo essersi registrate all’ufficio per i cambi stranieri, le unità di importazione verranno inserite automaticamente nella “Lista delle unità di importazione che hanno pagamenti con cambi stranieri.” Durante il periodo pilota della riforma, i pagamenti con cambi stranieri dovranno essere gestiti in stretto accordo con i provvedimenti rilevanti sulla verifica dei pagamenti a cambi stranieri per le importazioni. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 95 Business Guide - CINA 3.1.4. Esiste l'obbligo di acquistare nel Paese prodotti o macchinari che siano prodotti sul mercato locale? A partire dal 15.03.2001, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal National Peoples Congress alla PRC Law on Chinese-foreign Equity Joint Ventures (“EJV Law”) è venuto meno l’obbligo per le EJVs di dare la precedenza agli acquisti di materie prime e di componenti di provenienza locale. 3.1.5. Esiste un regime per la temporanea esportazione/importazione, e per quali operazioni? In base all’art. 27 delle “Regulations on Import and Export Tariff of the P.R.C.”, i beni che rientrano fra le seguenti categorie possono essere esentati dal pagamento di dazi all’importazione: a) beni per i quali il valore calcolato dei dazi non supera i 10 CNY; b) materiale pubblicitario e campioni che non abbiano valore commerciale; c) beni e materiali che sono stati forniti gratuitamente da organismi internazionali o governi stranieri; d) carburanti, scorte, bevande e provviste per l’utilizzo en route caricate su qualsiasi mezzo di trasporto in transito attraverso la frontiera. In base all’art. 30 dello stesso regolamento, inoltre, i dazi possono essere temporaneamente sospesi su campioni, materiale da esposizione, attrezzature che vengono riesportati non più tardi di 6 mesi dalla data di importazione. Al momento dell’importazione è comunque necessario versare un deposito che verrà restituito al momento dell’esportazione dei beni. Capita sempre più spesso che, per evitare frodi, le dogane richiedano il deposito di un importo pari approssimativamente al valore dei dazi e dell’IVA relativi a quelle merci importate per esposizione per un periodo massimo di sei mesi. Al termine di questo periodo di tempo se le merci non vengono ri-esportate i dazi devono essere pagati completamente. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 96 Business Guide - CINA 3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 3.2.1. Esistono zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed agevolazioni fiscali e doganali ? Come vi si accede? Quali sono le agevolazioni previste? Nella scelta della localizzazione di un investimento è essenziale prendere in considerazione che in Cina ci sono molte zone che a vario titolo offrono incentivi ed agevolazioni fiscali e doganali e spesso fanno letteralmente a gara tra di loro per attirare gli investitori stranieri. Occorre comunque dire che la disciplina fiscale è stata modificata nel corso del primo semestre 2007 e molti cambiamenti a riguardo sono entrati in vigore dal 1˚ gennaio 2008: in conseguenza degli stessi, ad esempio, molti degli incentivi legati alle Zone Economiche Speciali sono stati aboliti. In via generale, il Ministry of Commerce distingue i seguenti tipi di “Development Zone” che godono di trattamento fiscale preferenziale: a) 56 Zone di Sviluppo Economico e Tecnico (ETDZ Economic and Technological Development Zones) – costituite a partire dal 1984 per la maggior parte nelle città costiere aperte o comunque nelle città economicamente più avanzate: Dalian, Quinghuangdao, Tianjin, Yantai (inclusa la città di Weihai), Quingdao, Lianyun-gang, Nantong, Shanghai (Minhang, Caaohejing Hongqiao, Pudong, Lujiazui, Jinqiao), Ningbo (e Zhanjiang, Ningbo Kunshan, Daxiedao), Yingkou, Wenzhou, Fuquing Fuzhou, Rongquiao, Guangzhou, Dongshan, Shenyan, Harbin, Changchun, Hangzhou, Wuhan, Chongquin, Wuhu, Guangzhou Nansha, Dayawan, Xiaoshan, Beijing, Urumchi, Hefei, Zhengzhou, Xi an, Chengdu, Kunming, Changsha, Guiyang, Nanchang, Shihezi, Huhhot, Yinchuan, Suzhou, Hainan Yangpu, Xiamen Haicang, Xining, Taiyuan, Lhasa, Nanning, Nanjing, Lanzhou. Al fine di promuovere lo sviluppo di diversi tipi di industrie, lo State Council ha affiancato alle ETDZ anche delle zone ad alto sviluppo tecnologico: i Parchi di Sviluppo per Progetti ad Alta Tecnologia che attualmente sono 53, i più importanti sono: Caohejing (Shanghai), Dalian, Shenzhen, Xiamen, Hainan, Beijing, Donghu (Wuhan), Pukou (Nanjing), Nanhu (Shenyang), Tianjin, Xian, Chengdu, Weihai, Zhongshan, Nanling (Changchun), Herbin, Changsha, Fuzhou, Tianhe © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 97 Business Guide - CINA (Guangzhou), Hefei, Chonquing, Hangzhou, Guilin, Zhengzhou, Ningwozhuang (Lanzhou), Shijiazhung, Jinan; b) 53 Parchi di Sviluppo per Progetti ad Alta Tecnologia, affiancati alle ETDZ al fine di promuovere lo sviluppo di diversi tipi di industrie, i più importanti sono: Caohejing (Shanghai), Dalian, Shenzhen, Xiamen, Hainan, Beijing, Donghu (Wuhan), Pukou (Nanjing), Nanhu (Shenyang), Tianjin, Xian, Chengdu, Weihai, Zhongshan, Nanling (Changchun), Herbin, Changsha, Fuzhou, Tianhe (Guangzhou), Hefei, Chonquing, Hangzhou, Guilin, Zhengzhou, Ningwozhuang (Lanzhou), Shijiazhung, Jinan; c) 12 Zone Franche (Free Trade Zone): Shanghai (Waigaoqiao nell'area di Pudong), Tianjin, Shenzhen (Shatoujiao e Futian), Dalian, Zhangjiagang, Xiamen Xiangyu, Haikou, Fuzhou, Qingdao, Ningbo, Shantou e Zhuhai. Lo scambio di beni tra le imprese presenti in queste zone non è soggetto a dazi d’importazione e IVA. I macchinari produttivi importati da queste imprese sono allo stesso modo esenti. Il trattamento tariffario e fiscale dei beni soggetti “a traffico di perfezionamento” varia a seconda delle modalità di utilizzo e al luogo di destinazione. Uso e destinazione finale Obblighi doganali e fiscali (IVA) (i) Beni in deposito venduti tra imprese nell’ambito della ZF esenti da dazio e IVA (ii) Beni in deposito usati esclusivamente nella produzione di prodotti per l’esportazione da imprese nella ZF esenti da dazio ed IVA se i beni in deposito dopo la lavorazione sono esportati dalla Cina entro un anno (iii) Beni in deposito consegnati ad imprese fuori dalla ZF per un utilizzo esclusivo della lavorazione di prodotti destinati all’export esenti da dazio ed IVA se i beni in deposito dopo la lavorazione sono esportati dalla Cina entro un anno. Garanzie per dazio ed IVA sono fornite mediante un sistema di conti di sicurezza (iv) Beni in deposito, parti e componenti venduti da una società sita nella ZF a una società all’esterno della ZF sul territorio della PRC è ritenuto import e quindi soggetto a dazio ed IVA (v) Beni finiti risultato di componenti importati, venduti da una società situata nella ZF a una società all’esterno della ZF sul territorio della sono soggetti al dazio e all’IVA. Se i beni finiti sono il risultato di componenti importati e di componenti acquistati localmente, dazio e IVA saranno conteggiati solamente sui componenti © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 98 Business Guide - CINA PRC d’importazione (vi) Beni di deposito venduti o resi al destinatario in altri paesi o regioni esenti da dazio ed IVA (vii) Beni di deposito presenti nella PRC per un periodo superiore a un anno i beni di deposito possono rimanere nelle ZF (economiche e commerciali) senza limiti temporali a) 14 Border Economic Cooperation Zone istituite nel 1992: Heihe, Huichun, Manzhouli, Dandong, Yining, Tachen, Bole, Pingxiang, Dongxing, Ruili, Wanting, Hekou, Erlianhaote, Suifenhe; b) 38 Export Processing Zones EPZ, di cui 15 istituite nel 1999, situate all’interno delle Economic and Technological Development Zones: Dalian, Tianjing, Beijing Tianzhu, Yantai, Weihai, Kunshan, Suzhou, Shanghai Songjiang, Hangzhou, Xiamen Xinglin, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Shenzhen, Huichun e altre; nei periodi di giugno 2002 e marzo 2003 le processing zones sono diventate 38. c) 54 HI-Tech Industrial Development Zone (HIDZ): ZhongGuanCunHIDZ; Zhangjiang-HIDZ; Guangzhou-HIDZ; Shenzhen-HIDZ; Xi anHIDZ; Harbin-HIDZ; Guilin-HIDZ; Zhuhai-HIDZ; Xiamen Huoju-HIDZ; Chengdu-HIDZ; Chongqing-HIDZ; MianYang-HIDZ; Kunming-HIDZ; Zhuzhou-HIDZ; Changsha-HIDZ; Urumchi-HIDZ; Baotou-HIDZ; Daqing-HIDZ; Jilin-HIDZ; Changchun-HIDZ; Shenyang-HIDZ; AnshanHIDZ; Dalian-HIDZ; Tianjin-HIDZ; Shijiazhuang-HIDZ; Baoding-HIDZ; Taiyuan-HIDZ; Jinan-HIDZ; Weihai-HIDZ; Weifang-HIDZ; Zibo-HIDZ; Qingdao-HIDZ; BaojiHIDZ; Zhengzhou-HIDZ; Wuhan; Nanjing-HIDZ; Luoyang-HIDZ; Donghu-HIDZ; Suzhou-HIDZ; Hangzhou-HIDZ; Nanchang-HIDZ; Zhongshan-HIDZ; Haikou-HIDZ; Yangling-HIDZ; Xiangfan-HIDZ; Wuxi-HIDZ; Hefei-HIDZ; Changzhou-HIDZ; Fuzhou-HIDZ; Foshan-HIDZ; Guiyang-HIDZ; NanningHIDZ; HuizhouzhongkaiHIDZ; Lanzhou-HIDZ d) 23 Bonded Logistics Center: Bonded Logistics Center of Tianjin Economic & Technological Development Zone, Bonded Logistics Center of Shanghai Northwest Logistics Park, Dongguan Bonded Logistics Center, Zhongshan Bonded Logistics © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Center, Guangzhou Airport Pag. 99 Business Guide - CINA Bonded Logistics Center, Jiangyin Bonded Logistics Center, Taicang Bonded Logistics Center, Hangzhou Bonded Logistics Center, Qingdao Bonded Logistics Center, Rizhao Bonded Logistics Center, Xiamen Torch (Xiang’an) Bonded Logistics Center, Yingkou Port Bonded Logistics Center, Xi’an Bonded Logistics Center, Chengdu Bonded Logistics Center, Changsha Jinxia Bonded Logistics Center, Nanchang Bonded Logistics Center, Shanxi Fang Lue Bonded logistics Center, Wuhan Dongxihu Bonded Logistics Center, Nanning Bonded Logistics Center, Shenyang Bonded Logistics Center, Ningbo Lishe Bonded Logistics Center, Lianyungang Bonded Logistics Center, Shenzhen Airport Bonded Logistics Center. In queste zone, al fine di attrarre investimenti esteri, la normativa fiscale cinese prevede a determinate condizioni, molteplici e differenziate agevolazioni. La questione degli incentivi concessi alle imprese operanti nelle zone economiche speciali è piuttosto complessa. I più utilizzati comprendono esenzioni, riduzioni e rimborsi d’imposta, concessioni di diritti per l’utilizzo dei terreni, agevolazioni in materia di accesso alle infrastrutture, prestiti e sovvenzioni finanziarie, agevolazioni per l’ottenimento della residenza fissa, particolari concessioni in materia di quote minime di partecipazione nelle società ad investimento estero e tante altre ancora. E’ da tenere in considerazione, inoltre, che alcune tipologie di agevolazioni possono variare da provincia a provincia, a seconda della tipologia e dell’ammontare dell’investimento, del periodo previsto di durata dell’impresa, dell’importanza e notorietà dell’impresa stessa ecc. e possono anche essere direttamente negoziate con le autorità locali piuttosto accondiscendenti quando si tratta di attirare investimenti esteri. In più la maggior parte degli Accordi fiscali stipulati tra Cina e paesi investitori prevedono anche delle speciali clausole sulla base delle quali gli investitori possono chiedere il credito d’imposta per la parte di imposta non pagata o anche nel caso di imposta completamente assolta. Le esenzioni e riduzioni fiscali in questo modo vengono considerate come contribuzioni effettuate. Anche con l’Italia la Cina ha stipulato un accordo di questo tipo: le esenzioni o agevolazioni praticate secondo le leggi e gli accordi in determinati periodi sono considerate alla stregua di imposte effettivamente pagate sui profitti commerciali. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 100 Business Guide - CINA L’istituzione delle prime Zone Economiche Speciali in Cina è cominciata con la cosiddetta politica della porta aperta, intrapresa a partire dal 1978. Nel 1979 vennero create le prime tre Zone Economiche Speciali nelle municipalità di Shenzhen, Zhuhai e Shantou, tutte nella provincia meridionale del Guangdong; dal 1984 al 1988 ne furono create altre 14 tra le quali si distinguono le Open Coastal Cities (città aperte di costa) e le Open Coastal Regions (regioni aperte di costa). Risale al 1990 la costituzione della prima e più vasta zona franca della Cina: la “Waigaoquiao Free Trade Zone” situata nella Pudong Area a circa 20 km da Shanghai, gestita da un organismo autonomo (la Waigaoquiao Free Trade Zone Administration) che beneficia di particolarissime agevolazioni ancora più vantaggiose delle normali free trade zones. L’imposizione fiscale nell’area di Waigaoqiao, la maggiore tra le 15, è del 25% (progressivamente, non oltre il 31.12.2012), è applicabile a società con durata prevista non inferiore a 10 anni, qualora la società venga meno prima della scadenza di tale termine è possibile che diventi soggetta in modo retroattivo al regime fiscale “normale” e sia pertanto tenuta ad integrare le imposte versate fino al momento previsto per lo scioglimento. La zona franca di Waigaoqiao costituisce un significativo esempio del rapporto del tutto particolare, quasi concorrenziale, che esiste spesso in Cina, tra il potere centrale ed i governi locali. Questa zona infatti, è oggetto di due distinti regolamenti, uno di carattere generale, e uno della municipalità di Shanghai, e non essendo del tutto chiara la rispettiva posizione gerarchica dei 2 regolamenti, risulta difficile per l’investitore straniero capire come muoversi. L’area in questione, con un’estensione pari a 8,25 km2, ospita diverse tipologie di industrie, tra cui spiccano, nella produzione di energia la East China Power Grid (capace di erogare 5.400.000 kilowatt), e la East Sea Natural Gas Oil Field che produce oltre 1,36 miliardi di m3 di gas naturale al giorno. Waigaoqiao ha segnato comunque il primo tentativo di apertura al commercio con l’estero. Più di recente sono state istituite altre due categorie di zone a trattamento privilegiato: quelle situate a ovest che rispondono al “Go to West Program” e le “Export Processing Zones” che si possono costituire all’interno delle Zone di Sviluppo Economico e Tecnico e beneficiano, per determinate categorie di operazioni, di agevolazioni simili alle free trade zones. Altre zone economiche speciali e zone franche sono state infine costituite dalle autorità locali. La Waigaoqiao è l’unica zona franca tra le 15, ad aver superato la certificazione ambientale ISO 14000. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 101 Business Guide - CINA Tutto ciò ha portato ad una struttura diversificata di apertura a più livelli, che integra aree costiere, zone di frontiera e zone interne. Tutte queste zone hanno avuto il doppio ruolo sia di porte per lo sviluppo di un’economia orientata allo scambio con l’estero, attraverso l’esportazione di prodotti e l’importazione di tecnologie avanzate, sia di motore per l’accelerazione dello sviluppo economico dell’intero paese. Ma attualmente dopo l’accesso della Cina al WTO, l’economia cinese è entrata in uno stadio di apertura generale e pertanto le zone economiche speciali sono diventate sempre meno “speciali”: mentre alcune delle politiche preferenziali applicate alle zone che violino i principi non discriminativi del WTO devono essere gradualmente eliminate, altre province e zone del paese possono oggi sviluppare direttamente relazioni commerciali con l’estero negli stessi termini delle zone economiche speciali inizialmente costituite. In questi ultimi anni, infatti, sono emerse due importanti obiezioni in merito alle zone di attrazione del capitale estero: la prima sottolinea il gap che questa politica di incentivo - ristretta a determinate aree - sta creando tra le città costiere “aperte” e le città interne ancora arretrate e povere; e la seconda ritiene che le politiche preferenziali rallentino il generale passaggio ad una economia di mercato a livello nazionale, rendendo peraltro difficile alla Cina l’adempimento dei requisiti del WTO. Dal 1˚ gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo Catalogo sulle industrie prioritarie per gli investimenti esteri nella regione Centro-occidentale (revisione 2008). Il Catalogo interessa 21 Province, Regioni Autonome e Municipalità e 411 industrie. Le imprese a partecipazione estera continuano qui a godere di un’imposta sui profitti ridotta (15%; 2001-2010), oltre ad altri incentivi (esenzione dazio e IVA all’importazione di attrezzature per le proprie necessità, ecc.). Il 18 marzo 2009 tramite Circolare Ministeriale vengono creati i Bonded Logistic Center (Circular of the State Administration of Taxation on Tax Issues concerning Bonded Logistics Centers and Export Processing Zones after Their Function Expansion), nella quale viene fissata un'agevolazione tariffaria per le merci in entrata (Circular of the State Administration of Taxation on Printing and Distributing the Measures for Administration of Taxation in Bonded Logistics Centers – n.150 2004) e tariffa zero sull’export. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 102 Business Guide - CINA Le zone economiche speciali sono state istituite con i "Regolamenti delle Zone Economiche Speciali della Provincia del Guangdong e del Fujian" del 26.08.1980. I parchi di Sviluppo per progetti ad Alto Contenuto Tecnologico sono stati istituiti con un decreto del Consiglio di Stato dell'aprile 1991. Per la regolamentazione normativa delle zone economiche speciali, si fa in generale riferimento alla Company Law of the PRC, e alle leggi relative alle varie possibilità di investimento a partecipazione straniera. Esistono poi altre zone che godono di agevolazioni ed incentivi fiscali e sono: HI-Tech Industrial Development Zone: ZhongGuanCun-HIDZ; Zhangjiang-HIDZ; Guangzhou-HIDZ; Shenzhen-HIDZ; Xi an-HIDZ; Harbin-HIDZ; Guilin-HIDZ; Zhuhai-HIDZ; Xiamen Huoju-HIDZ; Chengdu-HIDZ; Chongqing-HIDZ; MianYang-HIDZ; Kunming-HIDZ; Zhuzhou-HIDZ; Changsha-HIDZ; Urumchi-HIDZ; Baotou-HIDZ; Daqing-HIDZ; Jilin-HIDZ; Changchun-HIDZ; Shenyang-HIDZ; AnshanHIDZ; Dalian-HIDZ; Tianjin-HIDZ; Shijiazhuang-HIDZ; Baoding-HIDZ; Taiyuan-HIDZ; Jinan-HIDZ; Weihai-HIDZ; Weifang-HIDZ; Zibo-HIDZ; Qingdao-HIDZ; ZhengzhouHIDZ; Luoyang-HIDZ; Yangling-HIDZ; BaojiHIDZ; Wuhan; Donghu-HIDZ; XiangfanHIDZ; Hefei-HIDZ; Nanjing-HIDZ; Suzhou-HIDZ; Wuxi-HIDZ; Changzhou-HIDZ; Hangzhou-HIDZ; Nanchang-HIDZ; Fuzhou-HIDZ; Foshan-HIDZ; Zhongshan-HIDZ; Haikou-HIDZ; Guiyang-HIDZ; NanningHIDZ; HuizhouzhongkaiHIDZ; Lanzhou-HIDZ Di seguito riportiamo alcuni esempi di significative aree ad economia speciale. Per ulteriori esempi di Parchi Industriali Cinesi segnaliamo il seguente link: http://www.cameraitacina.com/index.php?nav0=95&nav1=146 e http://www.investment.gov.cn/B-tzqy/index.html dove è possibile avere una dettagliata panoramica delle principali HTDZ e ETDZ in Cina. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 103 Business Guide - CINA Zone di Sviluppo Economico e Tecnico (ETDZ Economic and Technological Development Zones) Nome e Tipologia Autorità di riferimento FETDZ, Fuzhou Economic and Technical Developmen t Zone Indirizzo Web Contatti FETDZ Amministrativ e Commission (the FuZhou Ma Wei Zone Municipal People’s Government) No. 172, Junzhu Road, Mawei, Fuzhou City, Fujian Province Zip: 350015 http://www.fdz.com.cn/english/fdzeindex.htm [email protected] Tel: 86-591-3682135 Fax: 86-591-3983505 TEDA, Tianjin EconomicTechnologica l Developmen t Area Teda Amministrativ e Commission (Tianjin Municipal People's Government) Zip: 300457 Indirizzo F10, C Investmen t Services Center, No.19 Hongda Street, TEDA http://en.investteda.org/ Tel.: 0086-2223201111, 23201116, 23201168 Fax: 0086-2223201110 SETDZ Shihezi Economic & Technologica l Developmen t Zone SETDZ Administrative Commission (Shizei Municipal People’s Government) Xinjiang Shihezi North four East Road 37 Zip http://www.setd.gov.cn/ code: 830214 YEDZ, Yangpu Economic & Technologica l Developmen t Zone YEDZ Administrative Commission (Hainan Municipal People’s Government) No. 168 Naihai Ave., Haikou City, Hainan Province http://www.yangpu.gov.cn/yangpu/# Tel.: 00993ia2611295 2611695 0898-66814771 FETDZ Imprese da più di 30 nazioni diverse hanno deciso negli ultimi anni di investire nel FETDZ, che ora possiede un complesso industriale, maggiormente sviluppato nei settori dell’elettronica, materiali da costruzione, farmacia biochimica, metallurgia, tessile e altre industrie leggere. Un particolare impegno è stato posto per lo sviluppo del settore dei servizi che include il commercio, il turismo, i trasporti e la finanza. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 104 Business Guide - CINA TEDA I settori industriali che si sono maggiormente sviluppati in questa ETDZ sono: elettronica e comunicazione (sono presenti in questa area Motorola, Samsung, Sanyo e Panasonic), macchinari (Toyota, SEW ed Emerson), farmaceutica (GSK e Novo Nordisk) e food and beverage (Coca-Cola e Nestlè). Le imprese appartenenti a questi settori contribuiscono per una cifra pari a 114,5 miliardi di CNY, ovvero il 91,5%, al totale dell’output di TEDA. TEDA è anche diventata la principale area di produzione di prodotti elettronici e per le telecomunicazioni. SETDZ Forte della sua collocazione strategica nella parte Ovest della Cina (Regione Autonoma dello Xinjiang Uygur), la Shihezi Economic & Technological development Zone costituisce il ponte economico privilegiato verso le Regioni dell’EurAsia. L’area è stata istituita dal Governo cinese a partire dall’aprile 2000 e offre opportunità di investimento soprattutto nei settori food&beverage, plastica, prodotti chimici, fertilizzanti, industria tessile, tutela ambientale e materiali da costruzione. Oltre a ciò, vengono fortemente incoraggiate produzioni ad alto contenuto tecnologico per quanto concerne il settore biologico ed agro-alimentare. YEDZ La Yangpu Economic Development Zone è un complesso inaugurato nel Settembre 1993 e che ricopre un area totale di 30 chilometri quadrati. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo futuro, la YEDZ potrà beneficiare di una politica fortemente indirizzata verso un progressivo aumento dei scambi commerciali e sviluppo economico, che creerà ulteriori opportunità per investimenti di imprese estere. La creazione di un accordo a livello governativo riguardante speciali politiche per le FDI garantiranno un notevole aumento del volume degli investimenti in questa Area, facendo, della YEDZ, un zona economica moderna, a carattere fortemente internazionale, e con progetti di sviluppo riguardanti principalmente il settore tecnologico. Per una panoramica delle leggi e dei regolamenti dell’area rimandiamo alla documentazione originale divisa per settore © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 105 Business Guide - CINA Zone Franche (Free Trade Zone) Nome e Tipologia Autorità di riferimento Indirizzo Web Contatti http://www.zjgftz.gov.cn/zjgftz en/default.aspx Tel: +86-51258326865 [email protected] n ZhangJiagang FTZ Zhangjiaga ng Free Trade Zone Economic Developme nt Bureau Shanghai Waigaoqiao FTZ Municipalità di Shanghai 3F, No 456, Road Fu Te(n) Waigaoqiao FTZ,Shanghai http://www.shwgq.com/index.a sp [email protected], hongliang@shwgq. com, chenzhenyu@shwg q.com Tel: +862158685055, 58682763, 13321862285 Fax: +862158681720 Tianjin port FTZ Zona franca commercial del porto di Tianjin Administration Building No.166,Xi San Dao,Air Port Industrial Park,Tianjin,Chi na 300381 http://www2.tjftz.gov.cn/englis h/ Tel:+86-2225763844 Fax:+86-2225761742, +8622-25763844 [email protected] .cn Haikou free trade zone Haikou Municipal People’s Governmen t Hainan province Chengmai County Economic Development Zone South No. 69 http://www.hkftz.gov.cn/ Tel.: 089866817087 66814771 Ningbo FTZ Zhajiang Municipal People’s Governmen t 10F, Ningbo Free FTZ http://www.nftz.gov.cn/web/en glish/index.php Tel:+86-57486820601, 86820207 Fax: +86-57486896543 ZhangJiagang Le principali attività svolte nella Zhangjiagang Free Trade Zone sono quelle di commercio internazionale, esportazione di beni acquistati sul territorio cinese e magazzinaggio prodotti; quattro le industrie maggiormente sviluppate: chimica, tessile, elettromeccanica, olii e cerealicola. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 106 Business Guide - CINA Al termine del 2005 più di 3.500 imprese risultavano registrate nella Zhangjiagang Free Trade Zone, per un totale di investimenti di 2,384 miliardi di Dollari. Shanghai Waigaoqiao Le attività svolte dalle società con sede legale nella free trade zone di Shanghai sono le seguenti: 1) commercio internazionale: attività di esportazione di beni acquistati sul territorio cinese ed importazione di beni acquistati all’estero; 2) commercio interno: acquisto/vendita di beni da/a società situate sul territorio della PRC; 3) commercio di transito (c.d. enterport trade): acquisto/vendita di beni da/verso paesi stranieri; 4) magazzinaggio di prodotti; 5) attività di lavorazione: imballaggio, etichettatura, ecc.; 6) servizi di consulenza commerciale; 7) servizi post–vendita; 8) organizzazione di fiere, ma solo nell’area di Waigaoqiao. Porto di Tianjin La Tianjin Port Free Trade Zone è la più ampia zona franca commerciale nel nord della Cina, così come l’unica di tutto il nord-ovest. Il Tianjin Airport Industrial Park ed il Tianjin Airport International logistics Zone sono aree prospicienti la Tianjin Port Free Trade Zone. Haikou La Zona “Export oriented” dell’isola di Hainan copre una superficie di 190 ettari circa ed è operativa dal 13.04.1993. I principali vantaggi di natura fiscale prevedono un limite massimo del 15% sulla “income tax” per le imprese straniere investitrici in quest’area. Oltre a ciò, le imprese operanti da più di dieci anni hanno diritto ad un periodo di esenzione fiscale per il primo anno di utili e una riduzione dell’income tax per i due anni successivi (10%). In futuro l’area potrebbe essere ulteriormente valorizzata; è infatti al vaglio il progetto per la creazione di un parco tecnologico. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 107 Business Guide - CINA Ningbo La Ningbo Free Trade Zone, area che nel complesso copre una superficie pari 2,3 chilometri quadrati, e la cui inaugurazione risale al 19.11.1992, è la unica Free Trade Zone di competenza della provincia di Zhajiang. La funzione principale riguarda i processi di esportazione e di scambi commerciali internazionali. Dopo 10 anni di sviluppo, la struttura degli investimenti della NFTZ è stata particolarmente perfezionata e l’economia regionale intorno questa area ha subito un rapido sviluppo. Alla fine del 2005, più di 5.446 imprese sono regolarmente iscritte presso la NFTZ, tra le quali 893 sono imprese estere con un volume complessivo di investimenti che si attesta ai 4,51 miliardi di Euro. Zona di confine per la cooperazione economica (Border Economic Cooperation Zone) Nome e Tipologia Autorità di riferimento Indirizzo Web Contatti Pingxiang Management Committee of the Zone No. 7, Nantian Rd., Pingxiang City, Guangxi http://bm.pingxiang.gov.cn/px/en/ [email protected] v.cn Tel: 0086-7718523099 Fax: 0086-7718523099 Hunchun Border Economic Cooperatio n Zone Yanbian Tumen River Area Development Administratio n Hunchun border economic cooperation zone tube meeting office building http://www.hchzq.gov.cn/ [email protected] Tel: 0086- 0433— 7611023 DBECZ Dandong Border Economic Cooperatio n Zone Investment Promotion Bureau of Cooperation Zone Dangdong Municipal Government Dandong Border Economic Cooperation Zone dam housing building 3 Room 408 http://www.dbecz.gov.cn/ Tel.: (+86)- 04153145898, 3171033 Fax: (+86)- 04153171033 [email protected] m Pingxiang Diventata BECZ nel 1992, la zona è localizzata al confine tra Cina e Vietnam, costituendo uno dei punti principali che connettono la Cina al Vietnam e agli altri paesi del sud-est asiatico. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 108 Business Guide - CINA Hunchun Dal 1993 Hunchun ha saputo sfruttare al meglio la sua posizione geograficamente strategica al confine fra Cina, Russia e Corea del Nord. Da tale data, infatti Hunchun è diventata la BECZ più estesa e di successo nel nordest della Cina. Vanta una crescita media annua del PIL nel quinquennio 1995-2000 pari all’11,5%. Le principali attività di business sono legate al commercio (import-export) al settore manifatturiero ed al turismo. Negli scorsi anni si sono insediate nel territorio anche diverse aziende di grandi dimensioni provenienti dalla vicina Corea del Sud. Sono diverse le politiche preferenziali previste da questa BECZ in favore degli investitori, variabili a seconda del tipo di attività svolta. Dandong Dandong è la più grande città cinese di confine ed è situata nella provincia del Liaoning. Si affaccia sul fiume Jalu e fronteggia la città nord-coreana di Sinuiju. Attiva come zona economica speciale di confine dal 1992, ad oggi vanta 1.200 investitori provenienti da 18 Paesi diversi. Il punto di forza di questa zona di cooperazione economica nord-orientale è costituito dalla presenza di sotto-distretti tematici: turismo, commercio marittimo e lavorazione di oro e altri metalli preziosi. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 109 Business Guide - CINA Export Processing Zones EPZ Nome e Tipologia Autorità di riferimento Tianjin Export Processin g Zone (EPZ) Indirizzo Web Contatti Teda Amministrativ e Commission (Tianjin Municipal People’s Government) Zip: 300457 F10, C Investmen t Services Center, No. 19 Hongda Street, TEDA www.teda.gov.cn Tel: 0086-2225202077 Fax: 008622-25202074 Shenzhen Export Processin g Zone (EPZ) National/The Pepole's Government of Shenzhen city 3F Virtual University, Shenzhen High-Tech Industrial Park P.R.C http://www.ship.gov.cn/en/index.htm Tel:0086- 075584622218/84622220 Fax:0755-84622226 Shanghai Minhang Export Processin g Zone Central and Municipal Party Committee and the Shanghai Municipal government No.3111, Huan Cheng Xi Road, Fengxian District, Shanghai, China. P.C.: 201400 http://www.fengpu.com/en/epz.htm Tel: 0086-2133655888 Fax: 0086-2133655999 QQingdao Export processin g zone Administrative Committee of Qingdao Westcoast Export Processing Zone No. 11 Road, Hongshiai Subdistrict Office QDZ http://www.qwepz.gov.cn/ [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Tel.: 0532-86987228, 83160692 Fax: +86053286987228 83160669 [email protected], [email protected] Pag. 110 Business Guide - CINA Tianjin Localizzata nel nord-est della Tianjin Economic and Technological Zone, si tratta di una zona speciale chiusa e controllata dalle autorità doganali. Occupa un’area di 2,54 km2 e le principali aree di produzione sono quelle per i prodotti elettronici e per le telecomunicazioni. Shenzhen Si tratta di una zona speciale chiusa e controllata dalle autorità doganali, su concessione del Consiglio di Stato. L’EPZ occupa 3 km2 della parte ovest del progetto di sviluppo della Grande Area Industriale. In tale area l’attività di business principale è il commercio con l’estero. Shanghai Minhang Situata nella parte sud-ovest del distretto di Minhang, Shanghai, la Minhang Development Zone copre un’aera di 3,5 km2. La Shanghai Minhang United Development Co., Ltd. ("Minhang Company") è stata costituita nel 1985. La società è responsabile dello sviluppo, costruzione e gestione della suddetta area. Qingdao La Qingdao export processing zone, nella penisola dello Shandong, è stata aperta nel 2006 e affiancata alla già esistente Qingdao Economic and Technological development zone. Il vicino porto che si affaccia sulla baia di Jiazhou è uno dei più importanti punti di riferimento per la movimentazione merci via mare. E’ il secondo porto cinese per volume di merci importate dall’estero e il principale terminal nazionale di riferimento per il petrolio grezzo. HI-Tech Industrial Development Zone Nome e Tipologia Autorità di riferimento Nanjing New High-tech Industrial Developmen t Zone Administrative Commission of NHZ Indirizzo Web Contatti No.2,Lijing Road,Nanjin g High-Tech Industry Developmen t Zone, China, 210061 www.njnhz.com.cn Tel: +86-25-8843666 Fax: +86-258843843 [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 111 Business Guide - CINA Shijiazhuang New Hightech Industrial Developmen t Zone Hebei Provincial Department of Commerce The Yangtze River in Shijiazhuan g City Road 89 Post code: 050000; http://www.shidz.com/ Tel: 86-311-85093030 85962248 [email protected] Kunming HiTech Industrial Developmen t Zone Kunming People`s Municipality Wencui Garden, Hitech Districy Kunming City-Yunnan Province http://www.kmhnz.gov.cn/index_EN.html Tel:+86- 0871-8155006 Mianyang Hi-Tech Industrial Developmen t Zone Mianyang Municipal Foreign Investment Bureau 87 Jingzhong Street, Mianyang, Sichuan n.d. Tel.: 86-351-7098055 Fax: 86-351-7098043 [email protected] Dalian HiTech Industrial Zone Liaoning Provincial Department of Commerce R 208 No 1 Gaoxin Street Qixianling Industrial Base http://www.ddport.com/tzcjjIndexDH.html Tel.: 86-411-84793643/19/17 84792754 Fax: 86-411-84793620 Nanjing Basandosi sulle solide risorse scientifiche e industriali, la NHZ si orienta verso un continuo sviluppo della nuove industrie ad alta tecnologia, cosicché le industrie maggiormente presenti in questa area sono quella elettronica, quella bioingegneristica e farmaceutica, nonché quella aerospaziale. Shijiazhuang Questa zona speciale è stata realizzata nel 1991 e dalla data della sua fondazione vi si sono stabilite oltre 2.500 imprese, delle quali 185 a capitale straniero. I settori industriali maggiormente rappresentati sono l’IT, il biofarmaceutico e lo sviluppo di nuovi materiali. Kunming Approvata dal Consiglio di Stato nel 1992, la Kunming High-Tech Industrial Development Zone raggiunge un’estensione pari a 9 km2 ed è composta da: New District, Jinding Science and Technology Park, Yunnan People Science and Technology © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 112 Business Guide - CINA Garden and Street. 4 sono I pilastri industriali su cui si poggia il colosso di Kunming: Biotecnologico, Biomedico, Elettronico e IT. Mianyang Il parco tecnologico di Mianyang, nel Sichuan, è stato istituito dal 1992 nell’intento di riconvertire la produzione militare in civile continuando ad implementare tecnologie ad alto contenuto innovativo. I settori presenti vertono sulla produzione di prodotti ottici, elettronica e nanotenologie oltre che allo sviluppo di nuovi materiali. Dalian Questa zona, che ricopre un’area complessiva di 35,6 chilometri quadrati, è composta da circa 2.300 imprese registrate. Il tasso di crescita ha avuto una forte spinta negli ultimi anni specialmente tra le imprese che operano nel settore del software, dei servizi informatici, dei media e del digital entertainment, ed infine anche dell’ingegneria biologica. 3.3. DOGANE 3.3.1. Quali sono le autorità doganali competenti? Gli uffici doganali del Paese hanno competenza territoriale riguardo alla residenza dell’importatore, oppure la scelta ove sdoganare la merce è libera? L’autorità competente per la regolamentazione e la gestione dei controlli di sicurezza, qualità e salute delle merci importate o esportate dalla Cina è lo State Administration of Import and Export Commodity Inspection of the PRC (SAQI). Questo organismo governativo per l’effettuazione delle ispezioni si serve dei propri uffici decentrati, che fanno essenzialmente capo al China Commodities Inspection Bureau. Quest’ultimo coordina, infatti, le attività di ispezione dei beni in entrata ed in uscita dalla Cina e risponde del proprio operato al SAQI. L’autorità competente a rilasciare le licenze è il MOFTEC ma, su delega di quest’ultimo, anche i COFTEC (le sedi periferiche del MOFTEC) ed altri enti a livello locale possono rilasciarle: esse permettono di monitorare l’attività di importazione; attualmente alcune di esse sono in via di eliminazione (ad esempio, dal 1˚ aprile 2007 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 113 Business Guide - CINA non sono più richieste licenze relative all’import di materiali plastici). La scelta sulla località di sdoganamento è libera. Il Catalogo dei Beni sottoposti al Regime di Importazione Automatica, pubblicato dal Ministro del Commercio ed effettivo da aprile 2007, elenca tutte le tipologie di beni per cui il Governo non attua un controllo o impone un limite ai quantitativi importati. Un elenco completo del Catalogo 2007 può essere consultato all’indirizzo: http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200703/20070304505934.html (solo in cinese). 3.3.2. Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali? La gestione dell’importazione/esportazione di merci segue il seguente percorso: • Nomina di un agente specializzato per le operazioni commerciali con l’estero • Registrazione doganale • Domanda per le licenze e le quote di import-export • Firma di un contratto di commercio con l’estero • Ultimazione delle formalità relative al cambio estero • Domanda di ispezione per i beni importati o da esportare soggetti all’ispezione o alla quarantena • Formalità doganali (dichiarazione doganale, pagamento di eventuali tariffe doganali, ispezione e spedizione) • Verifica e cancellazione delle formalità. La documentazione richiesta per esportare in Cina è: 1) copia del contratto commerciale, 2) distinta di carico, 3) fattura commerciale (per il computo dei diritti doganali sulla base del valore delle merci), 4) altro specificatamente richiesto in base al prodotto (ad esempio certificati sanitari). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 114 Business Guide - CINA 3.3.3. Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi in dogana al momento dell’importazione? A seconda del tipo di prodotto possono essere richiesti certificati emessi nel paese d’origine e/o effettuate delle ispezioni in caso i prodotti da importare in Cina necessitino di superare certificazioni di idoneità. Il sistema dei controlli sulle merci in entrata ed in uscita dal Paese rappresenta un notevole ostacolo al commercio internazionale in Cina, tanto per la complessità delle procedure, quanto per la non completa trasparenza dei metodi adottati nell’espletamento delle stesse. Qualunque bene importato od esportato dalla Cina può essere discrezionalmente sottoposto a controllo, sulla base di determinati standard, da parte delle competenti autorità. Vi sono invece alcune categorie di beni per i quali tale controllo è obbligatorio: si tratta delle categorie elencate in una lista predisposta e periodicamente aggiornata dalle autorità competenti. Come avviene la procedura di controllo? Nel caso delle importazioni, se le merci rientrano nella citata lista, spetta all’importatore registrare l’arrivo delle stesse presso l’autorità competente, e richiedere il rilascio del certificato che dimostra l’avvenuta ispezione. Senza tale certificato, o in caso di esito negativo dell’ispezione, le merci non possono essere sdoganate. Nel caso delle esportazioni, la società cinese deve presentare la merce presso l’autorità competente entro un termine antecedente alla data di spedizione, stabilito da questo ultimo. L’esportazione deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio del certificato di ispezione, pena la necessità di rinnovare la procedura. L’export di beni “pericolosi” e di sostanze alimentari è soggetto a previsioni particolarmente severe: la società interessata deve ottenere una positiva valutazione da parte dell’autorità competente con riferimento all’idoneità del packaging e dei containers. A titolo esemplificativo, riportiamo il procedimento di controllo dei prodotti vinicoli. Innanzitutto l'importazione necessita della preliminare registrazione delle etichette presso le autorità cinesi competenti: i documenti richiesti dalla General Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine ("AQSIQ", ufficio di quarantena) sono sia inerenti al prodotto, come il certificato di produzione, le modalità di manifattura e dei campioni dello stesso, sia inerenti al produttore italiano (business license, paese di origine, certificato di registrazione del marchio) che al distributore cinese (business license); inoltre, sono richieste l’etichetta ed eventuali © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 115 Business Guide - CINA addizionali certificati di qualità. Riguardo le procedure doganali, i documenti necessari sono i seguenti: • contratto d’affari; • dichiarazione doganale di Import/Export; • licenze di Import/Export; • documento di carico; • fattura di spedizione; • packing list; • certificato dell’"AQSIQ", certificato di origine. In genere, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di esportazione è possibile per gli esportatori italiani affidare le pratiche di esportazione (registrazione dell'etichetta compresa) al proprio partner/distributore cinese o ad un'agenzia di servizi che si occuperà di far tradurre i documenti in lingua cinese prima di presentarli agli uffici governativi di competenza, poiché pratiche o documenti in lingua inglese non vengono accettati. In materia di certificazione dei prodotti destinati al mercato cinese è di fondamentale importanza ricordare il c.d. Compulsory Product Certification System (“CPCS”), un sistema di certificazione obbligatoria relativo alla sicurezza del prodotto, di recente istituzione, che prevede la necessità, per alcuni prodotti, di ottenere il c.d. marchio CCC (China Compulsory Certification) prima di poter essere importati o commercializzati in Cina. La lista dei prodotti soggetti a tale sistema di certificazione viene periodicamente aggiornata. In particolare si segnala che dal 1˚ agosto 2003 è entrato in vigore in Cina un nuovo regolamento che impone la Certificazione Obbligatoria (China Compulsory Certificates - CCC) per 132 tipi di prodotti per poter essere importati o commercializzati in Cina. La procedura per l’ottenimento del marchio CCC prevede l’esame di campioni di prodotto presso laboratori autorizzati in Cina, la presentazione di una serie di documenti tecnici, nonché di ispezioni annuali da parte di funzionari delle autorità cinesi competenti presso gli stabilimenti del produttore. Interessa un’ampia serie di prodotti: da quelli elettronici a quelli audio e video, agli apparecchi per le telecomunicazioni, alle automobili, e non appare del tutto conforme con i © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 116 Business Guide - CINA princìpi di trattamento nazionale, proporzionalità e trasparenza posti dal Technical Barriers to Trade Agreement del WTO. L’ente preposto all’amministrazione di questo tipo di certificati è il Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA), istituito il 29.08.2002, alcuni mesi prima dell’ingresso della Cina nel OMC. CNCA 9, Madian East Road, Tower B Haidian District, Beijing 100088 P.R. CHINA E mail: [email protected] Tel.: 0086-10-82260777 Fax: 0086-10-82260767/82260799 www.cnca.gov.cn All’interno di questo ente vi sono 9 dipartimenti ognuno di questi avente il compito di regolare un determinato tipo di merci. Politiche e Affari Legali No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86- 010-82262671 Ministero della regolamentazione certificate Block B 21, No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing, China Tel: +86- 010-82262793, 010-82262681 Dipartimento della Supervisione dei Certificati No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86- 010-82262674 Fax: +86 - 010-82260773 Registrazione Servizio di Gestione No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 117 Business Guide - CINA Tel: +86- 010-82262773 Fax: +86 - 010-82260757 Ministero della vigilanza delle analisi di laboratorio No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing, Block B, 17th floor Tel: +86 - 010-82262770 /82262769 Fax: +86 - 010-82260761 Email: [email protected] Dipartimento della Cooperazione Internazionale No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86 - 010-82262682 Fax: +86 - 010-82260819 Email: [email protected] Ministero della Scienza e della Tecnologia per la gestione degli standard No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86 - 010-82262798/ 82260840 Fax: +86 - 010-82260843 Comitato del Partito No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86 - 010-82262817 Dipartimento della Gestione Finanziaria No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing Tel: +86 - 010-82262786 China Certification Centre for Automotive Products 11F, No.2, Shoutinanlu, HaiDian District, Beijing, China. Postal Code: 100044 Tel.: 86-10-88301446, 86-10-88301672 Fax: 86-10-66412670, 86-10-88301668 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 118 Business Guide - CINA E-mail: [email protected] , [email protected] , [email protected] . Persona di contatto: Ms. Sunshuying/Mr. Dongdegang http: www.cccap.org.cn Si riportano infine i riferimenti delle società aventi autorizzazione ad effettuare le ispezioni di qualità al fine dell’ottenimento dei suddetti certificati: Hangzhou Weitong Quality Technology Co., Ltd. Rm. 2005, Tower 6, Guodu Commercial Mansion, 361, Fengqi Road, Hangzhou Postcode: 310003 Tel.: 0086-571-87702893 Association of Foreign-Investment Enterprises in Dalian Development Zone No.381, Zhongshan Road ,Shahekou District, Dalian Postcode: 116600 Tel: 0086-411- 4352533, 84312999-1229, 84312999-1228 Changzhou Chengxin Quality Accreditation & Consulting Co., Ltd. No. 47, Laodong West Road, Changzhou City Postcode: 213001 Tel.: 0086-519-6661244 China Huarui Investment Management Co., Ltd. No. 211, Complex Building, Beisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing Postcode: 100083 Tel: 0086-10- 62335256 Beijing Jinwei Fangzheng Training Center for the State Registered Auditor 1 Building, No. 2, Yuetan Bei Xiao Jie, Xicheng District, Beijing Postcode: 100830 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 119 Business Guide - CINA Tel: 0086-10-64032117 Beijing Guopei Accreditation Training Center 4th Floor, 15 Building, No. 172, Beiyuan Rd., Chaoyang District, Beijing Postcode: 100101 Tel: 0086-10-84851988 Jiangsu Quality Accreditation Center Jiangsu province Nanjing pasture gate Street No. 107 of Longjiang building Postcode: 210035 Tel.:0086-25-3380374 Beijing Xingguo Huanqiu Quality Accreditation Center No. 10, Chedaogou, Haidian District, Beijing Postcode: 100089 Tel.: 0086-10-68413663 Urumuqi North West Pingshen XinJiang Center No. 6, Beijing South Road, Urumuqi Postcode: 830011 Tel.: 0086-991-4841752 Shanghai Kedun Technological Consulting Co., Ltd. Block 22C, No. 2, Dongming Square, Lane 628, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai Postcode: 200122 Tel.: 0086-21-58350715 Shiyan Weibiao quality System Accreditation & Consulting Co., Ltd. 27, Checheng Road, Shiyan City, Hubei Province Postcode: 442045 Tel.: 0086-719-8227784 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 120 Business Guide - CINA Xiangfan Information Research Institute of Technical Supervision Tangjia North Lane, Tanxi Rd., Xiangcheng District, Xiangfan City, Hubei Postcode: 441021 Tel.: 0086-710-3567413 Shanghai Baijia Technological Consulting Co.,Ltd. Rm. 1903, Building 3, Lane 243, Shaojiabang Rd., Shanghai Postcode: 200032 Tel.: 0086-21-62175327 Beijing China Import Export Quality Accreditation Center. Beijing Chaowai Fangcaodi Xijie No. 15 Postcode: 100020 Tel.: 0086-10-65069060,6506906 Hefei Accreditation Center for General Motors No. 888, Changjiang West Road, Hefei City, Anhui Province Postcode: 230031 Tel.: 0086-551-5316828 Shanghai Quality Accreditation & Consultancy Center Room 901, No. 1227, Changle Road, Shanghai Postcode: 200031 Tel.: 0086-21-64743722 3.3.4. Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e all’etichettatura delle merci? Le principali norme cinesi in materia di etichettatura prevedono che i prodotti alimentari di importazione debbano riportare sulla confezione, oltre all'etichetta originale del paese di provenienza un'etichetta aggiuntiva scritta in caratteri cinesi in cui siano indicate, tra l'altro, la data di produzione e di scadenza del prodotto. Questa etichetta ("Label Approval Certificate") viene rilasciata dallo " State Bureau of Quality and Technical Supervision". Normalmente l'etichettatura fa parte dei servizi forniti © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 121 Business Guide - CINA dagli intermediari che svolgono le pratiche di importazione. Tale etichetta deve contenere le seguenti indicazioni: 1) denominazione del prodotto e del marchio in inglese e cinese; 2) contenuto netto in litri e chilogrammi; 3) nome e indirizzo del produttore e del distributore; 4) gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente; 5) data di produzione (o di imbottigliamento) e data di scadenza della garanzia sulla qualità del prodotto; 6) tabella con i valori nutrizionali. 3.4. ACCORDI COMMERCIALI 3.4.1. E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale con l'Italia? Si tratta della Convenzione Italo-Cinese (Accordo concluso tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese composto da 29 articoli) per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Pechino il 31.10.1986 e ratificata in Italia il 31.10.1989; in vigore dal 31.12.1990. L’Accordo è stato redatto in duplice esemplare a Pechino nelle lingue italiana, cinese ed inglese: tutti i testi fanno egualmente fede e in caso di dubbio prevale il testo inglese. La Convenzione prevede che tutti i residenti che svolgono attività nell'altro Stato contraente per oltre 6 mesi divengano passibili di imposizione fiscale in quel Paese. In particolare il personale straniero è soggetto al pagamento di un’imposta sul reddito individuale con aliquote progressive comprese tra il 5% ed il 45% del reddito netto, una volta effettuale le opportune deduzioni a seconda della fascia di reddito. Si considera domiciliato in Cina chi, in ragione del proprio indirizzo permanente di abitazione, per interessi familiari o economici, abitualmente risiede in Cina. Gli individui domiciliati in Cina sono tenuti a pagare le imposte sui propri redditi, da qualunque fonte essi provengano, interna o esterna alla Cina (cd. Worldwide taxation principle). Si considera invece residente chi non ha il domicilio in Cina, ma è effettivamente presente sul territorio cinese per un certo periodo di tempo. Per effetto © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 122 Business Guide - CINA della già citata convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina, il tempo di permanenza che assume rilievo è 183 giorni. Quindi un soggetto che risiede in Cina nell’arco di un anno solare per un periodo complessivamente superiore a 183 giorni è tenuto a pagare l’imposta personale sui redditi prodotti in Cina. Più in particolare, se la permanenza in territorio cinese è: • meno di 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni), la persona fisica è tenuta a pagare le imposte solo sul reddito che sia prodotto in Cina e pagato da un soggetto registrato in Cina; • compresa tra 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione) e meno di un anno, la persona fisica è tenuta a pagare l’imposta sul reddito su qualunque reddito prodotto in Cina; • compresa tra un intero anno e cinque anni, il soggetto è tenuto a pare l’imposta sul reddito erogato in Cina, mentre con riferimento ai redditi percepiti fuori dalla Cina, gli stessi sono tassati in Cina pro quota in base ai giorni effettivamente trascorsi sul territorio cinese. Per ''intero anno deve intendersi'' una permanenza sul territorio cinese dall’1 gennaio al 31 dicembre, senza che vi sia un interruzione di almeno 30 giorni, ovvero più interruzioni di durata complessiva superiore a 90 giorni; • superiore ai cinque anni, il soggetto è tenuto a pagare l’imposta sul reddito sulla totalità dei propri redditi, ovunque siano essi originati e senza alcuna eccezione. Le imposte sui dividendi e le royalties non possono superare il 10%. Se si è esenti da questa imposta in uno Stato, dovrà essere considerata come interamente versata nell'altro Stato contraente (clausola per il risparmio di imposte). 3.4.2. Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la protezione degli investimenti? L'Accordo tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo della Repubblica Italiana (formato da 13 articoli) sulla reciproca protezione degli investimenti è stato firmato a Roma il 28.01.1985 e ratificato dal Parlamento italiano con legge n. 109 del 03.03.1987. L’Accordo è stato redatto in duplice esemplare a © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 123 Business Guide - CINA Roma nelle lingue italiana, cinese ed inglese: tutti i testi fanno egualmente fede e in caso di dubbio prevale il testo inglese. L'Accordo prevede che gli investimenti effettuati da residenti dell'altro Paese siano protetti dalla legge e definisce il metodo di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui, nell'interesse nazionale, si renda necessaria la nazionalizzazione o l'espropriazione degli investimenti effettuati da una delle Parti contraenti, vi dovrà essere un immediato risarcimento in valuta convertibile, equivalente al valore dell'investimento al momento in cui ha luogo l'espropriazione. 3.4.3. Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Italia? I principali accordi bilaterali di carattere economico e commerciale sottoscritti Cina con l’Italia possono essere reperibili sia nel sito dell’Ambasciata Italiana in Cina, www.ambpechino.esteri.it, sia nel sito del Ministero degli Esteri Italiano, www.esteri.it, congiuntamente ad accordi di altra natura. 1972 - Accordo sui Trasporti Marittimi (Pechino, 08.10.1972). 1973 - Scambio di Note relativo ai Marchi di Fabbrica (Pechino, 08.01.1973). Accordo sul Trasporto Aereo Civile, con n. 2 Annessi, un Addendum ed uno Scambio di Note (Pechino, 08.01.1973). Scambio di Note per l'Importazione di Carni Suine cinesi, con allegato (Pechino, 25.09.1973). 1975 - Scambio di Note relativo all'Istituzione di una Commissione Mista per Sviluppare le Relazioni Economiche (Pechino, 29.01.1975). 1978 - Scambio di Note per l'Importazione di Pollame e Conigli Congelati (Roma, 05.04.1978). Accordi di Cooperazione Culturale (Roma, 06.10.1978). Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica (Roma, 06.10.1978). Prevede un Protocollo Esecutivo ogni 3 anni. 1979 - Accordo di Cooperazione Economica (Roma, 23.04.1979). Accordo concernente la modifica del punto 5, lett. H dello Scambio di Note del 05.04.1978, relativo all'importazione di pollame e conigli (Roma, 15.05.1979). Dichiarazione di Intenti per la Cooperazione nei Settori Economico e Commerciale (Roma, 06.11.1979). Protocollo sullo stabilimento reciproco di Consolati Generali (Roma, 06.11.1979). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 124 Business Guide - CINA 1983 - Protocollo di Cooperazione relativo alla Realizzazione a Pechino di un Centro di Pronto Soccorso (Pechino, 04.11.1983). Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo relativo al potenziamento del Centro Clinico Radiologico di Tianjin (Pechino, 04.11.1983). 1984 - Protocollo di Cooperazione in Materia di Tecnologia e Scienze Applicate allo Spazio (Roma, 10.03.1984). 1985 - Accordo per la Protezione degli Investimenti (Roma, 28.01.1985). Accordo Finanziario riguardante il “Second Power project” (Pechino, 07.06.1985). Memorandum di Intesa sul “Progetto Trattori di Media Potenza” (Pechino, 07.06.1985). Protocollo relativo al Centro di Arti Grafiche di Shanghai (Pechino, 07.06.1985). Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo relativo alla realizzazione di un Centro di Ricerca ed Addestramento per Applicazione di Fonti di Energie Nuove e Rinnovabili in Agricoltura in Località Changping (Pechino, 05.10.1985). 1986 - Convenzione Consolare (Roma, 19.06.1986). Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di Imposte sul Reddito, con Protocollo Addizionale (Pechino, 31.10.1986) Accordo di Cooperazione per la realizzazione del Centro Chengdu per l'Alimentazione Infantile, con allegati (Pechino, 31.10.1986). Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Centro di Formazione per l'Insegnamento della Lingua italiana presso la "University of International Business and Economics" di Pechino (Pechino, 31.10.1986). Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Dipartimento d'Emergenza presso l'Ospedale 301 di Pechino, con Allegati (Pechino, 31.10.1986). 1987 - Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnica (Roma, 05.10.1987). 1988 - Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Centro di Medicina a Taiyuan (Pechino, 16.09.1988). 1991 - Trattato Italo-Cinese di assistenza Giudiziaria in Materia Civile (Pechino, 20.05.1991). Accordo bilaterale di Cooperazione economica, industriale e tecnica (Roma, 28.05.1991). Protocollo sulla esplorazione e sull'uso e sullo studio dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici (Pechino, 16.09.1991). 1993 - Accordo in materia notarile (Roma, 10.03.1993). 1994 - Scambio di lettere relativo allo stabilimento di collegamenti aerei diretti tra l'Italia e Taiwan (Pechino, 02.12.1994). 1995 - Protocollo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 11.10.1995). Programma esecutivo dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Cina per gli anni 1995/98 (Roma, 27.10.1995). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 125 Business Guide - CINA Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti (Roma, 28.11.1995) Addendum per la Protezione della Proprietà Intellettuale all'Accordo per la Coooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 15.12.1995). 1996 - Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte (Roma, 09.10.1996) 1997 - Scambio di note sullo status del Consolato italiano ad Hong Kong (Pechino, 05.06.1997). Agreement Between the Government of Hong Kong and the Italian Republic concerning mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Roma, 13.06.1997). Scambio di lettere costituenti intesa tecnica tra il Ministero del Lavoro italiano e il Ministero del Personale della RPC per la cooperazione nel settore dello sviluppo e della gestione delle risorse umane, della formazione professionale e della sicurezza sociale. (Pechino, 11.08.1997). Scambio di Note relativo all'apertura del Consolato Generale d'Italia a Canton e del Consolato Generale della RPC a Firenze (Pechino, 03.11.1997). Accordo triennale fra CNR e CAF (China Academy of Forestry), rinnovato a Roma nel febbraio 2001. 1998 - Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Cina tra Ministero degli Affari Esteri italiano e Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese (non ancora ratificato). Dichiarazione Congiunta tra la Repubblica Popolare di Cina e la Repubblica Italiana (Pechino, 09.06.1998). Accordi triennali rinnovabili del CNR con CAS (Accademia delle Scienze), CAAS (Accad. Scienze Agricole) e CASS (Accad. Scienze Sociali) per scambi scientifici. Accordo fra INFN e CAS per progetti di collaborazione scientifica. 1999 – Protocol between the State Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Health of the Republic of Italy on Quarantine and Health Requirements for Frozen Bovine Semen to Be Exported from the Republic of Italy to the People’s Republic of China (Roma, 14.10.1999) 2000 – Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanita’ della R.P.C. sulla Cooperazione nel campo della Sanità e delle Scienze mediche (Roma, 19.04.2000). Accordo di Cooperazione e scambi nel campo dell’istruzione tra il Ministero dell’Educazione della R.P.C. e il M.P.I. Italiano (Roma, 31.05.2000). MOU Between the Ministry of Science and Technology of People’s Republic of China and the National Agency for New Technologies, Energy and the Environment of the Republic of Italy (Pechino, 12.06.2000). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 126 Business Guide - CINA Memorandum d’Intesa per la cooperazione nel settore del lavoro, dell’occupazione, della formazione e della previdenza sociale (Pechino, 19.06.2000). Protocollo Esecutivo Italia Cina in Attuazione dell’Accordo Culturale per gli anni 20002003 (Pechino, 21.06.2000). Protocollo Esecutivo Cooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 22.06.2000). Joint Statement on Environmental Cooperation (Pechino, 19.10.2000). Creazione a Pechino del Sino-Italian Environmental Program, fra Min. Ambiente e Territorio (italiano) e SEPA (State Environmental Protection Agency), in seguito esteso a MOST e CASS. MOU Between Office of Small and Medium Enterprises for Foreign Cooperation and Coordination, State Economic and Trade Commission, People’s Republic of China and Confederation of Italian Industry, Republic of Italy (Pechino, 14.11.2000). 2001 - Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata (Roma, 04.04.2001) . Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of People's Republic of China for the implementation of the Vocational Training Program to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan: Soft Loan component (11.10.2001). Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of People's Republic of China for the implementation of the Vocational Training Program to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan: Grant component (13.11.2001). 2002 – Memorandum d’Intesa in materia di Cooperazione di Polizia (Pechino, 04.03.2002). Agreement for the Implementation of Joint Projects on Environment and Energy between Chinese Ministry of Science and Technology and Italian Ministry of Environment and Territory (Roma, 22.05.2002). Intention of Cooperation under the Sino-Italian Cooperation Program (Johannesburg, 31.08.2002). Executive Protocol of the 11th Joint Commission on S&T Co-operation between the Italian Republic and the People’s Republic of China (Roma, 14.11.2002). Protocollo d’Intesa Amichevole tra la regione Lombardia e la Municipalità di Pechino (Pechino, 22.11.2002). 2003 – Co-operation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) and Galileo Between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China of the other part (Pechino, 28.07.2003). Memorandum tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina sulla reciproca apertura di centri culturali (Pechino, 31.10.2003). 2004 - Agreement for Development Cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of People's Republic of China (30.01.2004). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 127 Business Guide - CINA Memorandum d’Intesa UE – CINA sul turismo (ADS) (Pechino, 12.02.2004). Accordo di Cooperazione tra Ministero Scienza e Tecnologia della RPC (MOST) e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiano (MIUR) (maggio 2004). Memorandum d’Intesa nel settore della protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica Italiana (MATT) e l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC (SEPA) (Pechino, 08.06.2004). Memorandum d’Intesa per la costruzione del Centro per l’esecuzione delle convenzioni ambientali internazionali tra l’ l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC (SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano (IMET) (Pechino, 08.06.2004). Memorandum d’Intesa tra l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC (SEPA) e il Ministero dell’Ambiente italiano (IMET) su monitoraggio ambientale, mobilita’ sostenibile e rifiuti biomedici (Pechino, 08.06.2004). Accordo quadro tra RPC (SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano (IMET) su progetti per il recupero energetico dei gas da discarica (landfill) tramite CDM (Pechino, 08.06.2004). Memorandum d’Intesa tra l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC (SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano (IMET) per lo sviluppo di progetti CDM per raccolta e decomposizione idrofluorocarburi (Pechino, 08.06.2004). Accordo per la costituzione dello ‘’Steering Committee‘’ tra Ministero dell’Ambiente italiano (IMET) e l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale RPC (SEPA) (Pechino, 08.06.2004). Accordo per la realizzazione del Progetto “Diversione delle acquee dal bacino del Fiume Azzurro a quello del Fiume Giallo” tra l’ Istituto di Economia Industriale dell’Accademia cinese di Scienze Sociali (CASS) ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica Italiana (IMET) (Pechino, 08.06.2004). Addendum al Memorandum d’Intesa sul programma di Cooperazione Sino-Italiano tra l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale RPC (SEPA) e Ministero dell’Ambiente e del Territorio della Repubblica Italiana (IMET) (Pechino, 08.06.2004). Accordo di cooperazione in materia di proprietà intellettuale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 08.06.2004). Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Aeronautica (MoU on Aviation Cooperation) tra il Ministero delle Attività Produttive della Repubblica italiana e la Commissione per la Scienza, la Tecnologia e l’Industria della Difesa della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 07.06.2004). MOU between Formez and the Central School of the Chinese Communist Party to Further Relations of Exchange, Scientific Cooperation and Development (Roma, luglio 2004) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 128 Business Guide - CINA Memorandum relativo quarantena animali e sicurezza alimentare tra Ministero della Sanità italiano ed Amministrazione Generale della Supervisione della Qualita’, Ispezione e quarantena della RPC (Roma, 02.07.2004). Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 06.12.2004). Memorandum d’ Intesa su “Italia in Cina 2006” (Pechino, 06.12.2004). Programma esecutivo di Collaborazione Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese per gli anni 2004–2006 (Pechino, 06.12.2004). Memorandum of Understanding – Between the Italian Ministry of Foreign Affairs on behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of the program “Sino– Italian Cultural Heritage program 2004–2006” (Pechino, 06.12.2004). Memorandum of Understanding – Between the Italian Ministry of Foreign Affairs on behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of the program “Support to the Chinese county and District Hospital of Western and Middle Provinces” (Pechino, 06.12.2004). Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle pelli salate bovine, ovine e caprine destinate all’esportazione dall’Italia verso la Cina (Pechino, 06.12.2004). Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle carni suine stagionate destinate all’esportazione dalla Repubblica Italiana verso la Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 06.12.2004). Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle carni suine trattate termicamente destinate all’esportazione dalla Repubblica Italiana verso la Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 06.12.2004). 2005 - Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese sulla Cooperazione nel campo della difesa (Pechino, 03.02.2005). Accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra l’Italia e la R.P.C. (Pechino, 04.07.2005). MOU tra il Ministero dell’Istruzione italiano e il Ministero dell’Istruzione cinese sulla creazione del “Campus congiunto sino italiano” (Pechino, 04.07.2005). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 129 Business Guide - CINA Dichiarazione d’Intenti tra Ministero dell’Istruzione italiano e il Ministero dell’Istruzione cinese sulla realizzazione delle “Settimane di amicizia” sulla lingua e la cultura del Paese partner (Pechino, 04.07.2005). Comunicato congiunto del Ministero dell’Istruzione italiano e del Ministero dell’Istruzione cinese sulle iniziative di collaborazione nel campo dell’istruzione e della cultura (Pechino, 04.07.2005). Accordo quadro circa la collaborazione per la creazione dell’Istituto Confucio tra l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Ufficio Statale Cinese per l’insegnamento del cinese all’estero (Pechino, 04.07.2005). Memorandum d'Intesa fra MIUR e MOST per programma di progetti di ricerca congiunti (Pechino, 04.07.2005). Memorandum d'Intesa fra MIUR e CAS per programma di progetti di ricerca congiunti (Pechino, 04.07.2005). Memorandum of Understanding on Two Way Investiment Promotion Cooperation between InvestinItaly (Sviluppo Italia S.p.A. and Istituto nazionale per il Commercio Estero – ICE Italian Trade Commission) and Investiments Promotion Agency of Ministry of Commerce of China (Xiamen, 08.09.2005). Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione delle Piccole e Medie Imprese tra il Ministero delle Attività Produttive della Repubblica Italiana e il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (Xiamen, 08.09.2005). 2006 - Protocollo d’intesa tra il Formez e la scuola Nazionale di Amministrazione della Repubblica Popolare Cinese per lo sviluppo dei rapporti di scambio, di Cooperazione Scientifica e di Sviluppo (Pechino, 16.01.2006). Accordo RAI–CCTV (Pechino, 19.01.2006). Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Popolare Cinese per la lotta contro i Furti, gli Scavi illeciti, l’Importazione e l’Esportazione illegali dei beni culturali (Pechino, 20.01.2006). Cooperazione nella protezione del patrimonio Culturale tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Statale per i Beni Culturali della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 20.01.2006). Scambio lettere – Progetto cooperazione Yunnan Province (Papy) (Pechino, 12.04.2006). Accordo, in forma di scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sui visti di studio agli studenti cinesi (Pechino, 30.04.2006). Accordo supporto formulazione leggi e regolamenti integrazione sociale persone disabili (Pechino, 31.08.2006). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 130 Business Guide - CINA MOU sulla collaborazione scientifica in campo spaziale fra MIUR e MOST (settembre 2006). MOU tra il Ministero del Commercio Internazionale italiano e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme della RPC sulle PMI (Pechino, 18.09.2006). MOU sulle PMI (Pechino, 18.09.2006). Protocollo d’intesa cooperazione in campo agricolo (Pechino, 18.09.2006). Lettera di intenti sulla costituzione di un centro italo-cinese per la tutela dei beni culturali (Pechino, 18.09.2006). MOU su cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche (Pechino, 18.09.2006). MOU su settore assicurazione medica (Pechino, 18.09.2006). Dichiarazione congiunta su cooperazione bilaterale (Pechino, 18.09.2006). Dichiarazione congiunta nel settore dell’istruzione superiore (Pechino, 18.09.2006). Memorandum of Understanding between the Italian Ministry of Foreign Affairs on behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of “Poverty Reduction and Rural Development Project in Hetian Prefecture – Xinjiang Autonomous Region” (Pechino, 18.09.2006). Memorandum of Understanding between the Italian Ministry of Foreign Affairs on behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of Environmental Program (Pechino, 18.09.2006). Memorandum d’Intesa Riunione Congiunta del Comitato Governativo Italia-Cina e Documento Politico (Pechino, 13.11.2006). 2007 - MOU fra Ministero della Salute italiano e MOST sulla creazione di un laboratorio congiunto per gli studi scientifici sulla medicina tradizionale cinese (gennaio 2007). MOU fra Ministero della Salute italiano e Ministero della Sanità cinese per collaborazione in vari campi (gennaio 2007). Integrazione all’accordo di scambio di notizie e di Cooperazione tra l’agenzia Xinhua e l’agenzia Ansa (Pechino, 06.02.2007). Scambio di lettere in materia di adozione internazionale (26 novembre 2007) 2008 - Memorandum di Intesa sulla Cooperazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica della Repubblica Italiana e del Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale della Repubblica Popolare Cinese 2009 – A Shanghai è stato sottoscritto un memorandum d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Italiano e la Tongji University di Shanghai per la realizzazione di un Centro italo-cinese per il trasferimento delle tecnologie. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 131 Business Guide - CINA Memorandum d’intesa per lo sviluppo del turismo tra il Ministero del Turismo italiano e il Ministero del Turismo cinese (Roma, 06.07.09). Protocollo d’intesa tra sui requisiti di quarantena e sanitari per l’esportazione del seme bovino congelato dall’Italia alla Cina tra il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiano e l'Amministrazione di Stato per la supervisione della qualità, ispezione e quarantena della PRC (Roma, 06.07.09). Programma esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica fra Italia e Cina per gli anni 2010-2012 tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero della Scienza e Tecnologia della RPC (Roma, 23.11.09). 2010 - Memorandum d’Intesa sul partenariato per la promozione del Patrimonio Culturale tra il MIBAC e il Ministero della Cultura della RPC (Roma, 07.10.2010). Accordo quadro sulla cooperazione per l'innovazione tra il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione italiano (Roma, 07.10.2010). Memorandum d'intesa sul rafforzamento ulteriore delle cooperazioni economiche tra il Ministero del Commercio cinese e il Ministero dello Sviluppo Economico italiano (Roma, 07.10.2010). Memorandum d'intesa sulla cooperazione del trasporto sostenibile tra il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese e il Ministero dell'Ambiente italiano (Roma, 07.10.2010). 2011 – Memorandum d’intesa su progetti di grande rilievo tra MIUR e Ministero della Scienza e Tecnologia della RPC (Roma, 03.06.11). Memorandum in tema di welfare tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e il Ministero degli Affari Civili cinese (Pechino, 19.07.11) 2012 – Programma esecutivo di cooperazione nel campo dell’istruzione 2012-2015 tra MIUR e Ministero dell’Educazione della RPC (Roma, 24.04.12). Accordo di collaborazione per la gestione e conservazione del patrimonio culturale dello Yunnan tra il MIBAC e il Governo della Provincia dello Yunnan (Roma, 01.10.12). 3.4.4. Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Unione Europea? La Repubblica Popolare Cinese ha ricevuto dai Paesi dell’Unione Europea, a partire dal 1980, il trattamento previsto nel Generalised System of Preferences (GSP). Le modifiche adottate dalla UE prevedono dei meccanismi di graduazione e di classificazione dei prodotti, che possono annullare le agevolazioni doganali di alcune fra le principali esportazioni cinesi. Infatti a partire dal 01.01.1998, con il provvedimento “Regolamento (CE) N. 2820/98 del Dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati di preferenze tariffarie Pag. 132 Business Guide - CINA generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 al 31 dicembre 2001”, la UE ha introdotto un meccanismo di graduazione, in base al quale è prevista la cessazione del trattamento preferenziale nel momento in cui il livello di export di un determinato prodotto dalla Repubblica Popolare Cinese supera la quota del 25% del totale dell'export verso l'UE di quello stesso prodotto da parte di tutti i Paesi beneficiari del GSP. I prodotti soggetti al "meccanismo di graduazione" sono: • Prodotti chimici (ad eccezione dei fertilizzanti) • Vetro e prodotti di ceramica • Abbigliamento e accessori per abbigliamento • Prodotti in pelle • Calzature • Giocattoli • Prodotti in metallo. Altri accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Unione Europea sono: • Accordo tra CEE e Cina sul Commercio dei prodotti tessili (firmato il 18.07.1979); • Accordo tra UE e Cina di cooperazione commerciale ed economica (firmato il 21.05.1985); • Accordo tra UE e Hong Kong che modifica l’accordo sui prodotti tessili (firmato il 26.04.1995); • Accordo tra UE e Cina sul commercio dei prodotti tessili esclusi dall’accordo AMF (firmato il 06.05.1995); • Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra UE e Hong Kong (firmato il 18.06.1999); • Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Ue e Cina (firmato l’11.01.2000); • Accordo tra UE e amministrazione speciale di Hong Kong sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (firmato il 24.01.2004); © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 133 Business Guide - CINA • Memorandum d’intesa tra UE e Cina sui visti e sulle questioni riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Cina (firmato il 20.03.2004); • Patto di cooperazione per programma navigazione satellitare Galileo, e tre documenti di lavoro Sino-EU, per commercio tessile, competenze politiche e affari (firmato il 06.05.2004). Settimo “EU-China Summit”, l’Aja: l’Unione Europea e la Cina hanno firmato un’intesa bilaterale in merito a: • Limitazione e intesa di massima sugli armamenti e gli apparati bellici • Accordo sulle tariffe doganali • Accordo sulla ricerca applicata ad un uso adeguato e pacifico dell’energia nucleare (firmato l’ 08.12.2004) Primo accordo sulla cooperazione nel settore turistico tra Europa e Cina. Ottavo “EU-China Summit”, Pechino: L’Unione Europea e la Cina si sono accordate sui seguenti settori: • Lavoro, previdenza sociale e politiche volte all’occupazione (firmato il 07.07.2005) • Scienza e ricerca sviluppo nel settore aereo-spaziale; • Ambiente e misure volte a contrastare il cambiamento climatico (firmato il 05.09.2005) • Accordo tra l’Unione Europea e la Cina sulla certificazione in materia di sicurezza alimentare (firmato nel mese di gennaio 2006) • Intesa di cooperazione tra la Commisione Europea e il Governo Cinese per ridurre le emissioni degli impianti di produzione energetica di ultima generzione (firmato il 20.02.2006) Nono “EU-China Summit”, Helsinki: L’Unione Europea e la Cina aprono alle trattative per un nuovo “comprehensive framework agreement” (firmato il 09.09.2006). Primo incontro EU-Cina sui diritti civili, Pechino (firmato il 22.06.2007). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 134 Business Guide - CINA Accordo Europa-China sulle misure da applicare per la salvaguardia ambientale e il cambio climatico (firmato il 28.11.2007). Decimo “EU-China Summit”, Pechino: intesa bilaterale tra Unione Europea e Cina su: • Primo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED) (Pechino, 25.04.2008). Secondo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED) (Bruxelles, 08.05.2009). Undicesimo accordo EU-Cina, Praga, Repubblica Ceca: Unione Europea e la Cina si incontrano per affrontare i problemi della crisi globale e del cambiamento climatico (firmato il 20.05.2009). Dodicesimo “EU-China Summit”, Nanjing, Cina: Unione Europea e la Cina si incontrano per accordarsi nel velocizzare le negoziazioni sull’accordo di collaborazione e cooperazione. (firmato il 30.11.2009) Tredicesimo “EU-China Summit”, Bruxelles, Belgio: Unione Europea e la Cina si incontrano per affrontare i seguenti punti: Come rafforzare il dialogo politico Global governance (sviluppo sostenibile in un economia post-crisi) (firmato il 06.10.2010) Terzo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED) (Pechino, 21.12.2010). Quattordicesimo “EU-China Summit”, Pechino, Cina: : Unione Europea e la Cina si incontrano per discutere di: • Cooperazione sugli investimenti • Urbanizzazione sostenibile • Scambi di studenti e cooperazioni in campo educativo (firmato il 14.02.2012) Quindicesimo “EU-China Summit”, Bruxelles, Belgio: : Unione Europea e la Cina si incontrano per discutere di cooperazione economica, ambiente e leggi sulla competizione. (firmato il 20.09.2012) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 135 Business Guide - CINA Per una panoramica dettagliata degli accordi realizzati dal 1975 ad oggi, si rimanda ai seguenti link dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/external_relations/china/docs/chronology_2009_en.pdf http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm Ad oggi, la Repubblica Popolare Cinese viene considerata come uno dei partner commerciali più importanti per il futuro dell’Unione Europea. A questo proposito, dopo l’ingresso della Cina nel WTO (dicembre 2001), sono stati siglate numerose intese bilaterali e sono state implementate policies per condividere obiettivi comuni e regolamentare strategie per il commercio internazionale, all’insegna della progressiva riduzione delle barriere tariffarie tra UE e Repubblica Popolare Cinese. Il documento più importante tra UE e Cina è l’accordo siglato nel gennaio 2007 (Policy paper on EU-China trade and investment: "Competition and Partnership") che aggiorna e parzialmente sostituisce il framework siglato nel 1985 “EC-China Trade and Economic Cooperation Agreement”. 3.4.5. Esistono altri Paesi o aree geografiche con i quali il Paese possiede accordi preferenziali di commercio e quali sono le condizioni preferenziali? La Repubblica Popolare Cinese adotta un trattamento preferenziale (in termini di agevolazioni fiscali sugli utili derivanti da investimenti effettuati sul territorio) per i cinesi all'estero a Hong Kong, Taiwan e in altri Paesi. La Repubblica Popolare Cinese ha firmato, inoltre, una serie di accordi bilaterali con lo scopo di ridurre sostanzialmente le tariffe doganali in diversi settori. In particolare, con l’ingresso della Cina al WTO nel 2001, il settore dei servizi ha beneficiato di speciali agevolazioni: in particolare le telecomunicazioni, le assicurazioni, i servizi bancari, vari servizi professionali e il turismo. La Cina e l'Islanda hanno deciso, a fine 2007, di avviare negoziati di libero scambio a livello bilaterale. Sia l'Islanda che gli altri Stati membri dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) mirano ad estendere questo processo a tutti © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 136 Business Guide - CINA gli Stati appartenenti all'AELS, ciò che non viene escluso dalla Cina, perlomeno per un periodo successivo. ACCESSO DELLA CINA AL WTO L’accordo con l’Organizzazione Mondiale del Commercio è stato raggiunto nel settembre 2001 e la Cina è diventata ufficialmente parte del WTO l’11.12.2001. Per la Cina l’accesso al WTO rappresenta un cambiamento fondamentale nella politica economica, il che ha portato a modificazioni sostanziali soprattutto nella struttura economica e industriale cinese. In alcuni settori particolari, come quello agricolo, sembra che la Cina non riesca a reggere l’impatto che tali cambiamenti hanno portato ed appare quasi impreparata alle agevolazioni sostanziali che è stata costretta a concedere. Tuttavia le linee generali dell’accordo, alla scadenza dei termini (11.12.2006), sono state rispettate e sono previsti ulteriori importanti cambiamenti nei prossimi 5/10 anni. In seguito all’apertura (anche se parziale) del settore distributivo si sta verificando un notevole aumento nelle importazioni ed esportazioni dalla Cina. Molti settori, tra i quali alcuni molto importanti (l’agricoltura, il settore dell’acciaio, l’automobilistico, i servizi finanziari) non sono ancora preparati alla concorrenza internazionale con la quale devono confrontarsi. Ciò nonostante molte aziende stanno lavorando per cambiare la loro struttura e il metodo di conduzione, ciò comporterà inevitabili conseguenze sociali, costringendo il governo cinese a tardare o addirittura modificare alcune misure di apertura commerciale. Il settore che desta maggiori preoccupazioni, dopo più di cinque anni dall’accesso, sembra essere ancora quello agricolo. Le SOEs (imprese di proprietà statale) vanno scomparendo cedendo il passo al settore privato, in forte crescita. Uno dei più importanti cambiamenti in seguito all’accesso della Cina al WTO è infatti stato il consolidamento e la successiva espansione del settore privato. Il WTO non ha solo portato uniformità per gli investitori stranieri, ma anche facilitato la privatizzazione delle aziende cinesi. Inoltre la liberalizzazione del commercio internazionale è stato un importante incentivo per eliminare anche le barriere interne: le province hanno ottenuto lo stesso grado di apertura delle imprese straniere al commercio estero. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 137 Business Guide - CINA Dopo anni di imprecisa e confusa politica economica, la Cina può ora offrire agli investitori stranieri un progetto chiaro di lungo termine per il suo sviluppo. Pur essendo ancora lontana da garantire il 100% della sicurezza, offre alle imprese occidentali un maggior grado di fiducia. E le maggiori potenze industriali Stati Uniti, UE e Giappone e per certi versi anche Taiwan, oltre agli investitori tradizionali quali Hong Kong e Macao, hanno già saputo cogliere l’opportunità incrementando notevolmente i loro investimenti in Cina. L’abolizione dei vantaggi fiscali per le imprese straniere hanno avvantaggiato per certi versi le imprese nazionali e allo stesso tempo le implicazioni negative per gli investimenti stranieri sono state limitate: ogni cambiamento sulla tassazione dei profitti è suddiviso in fasi in un periodo di 5-7 anni e gli incentivi sono bilanciati settore per settore. A tal proposito, è bene ricordare come dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore una legge che rende pari le aliquote fiscali sui profitti d’impresa. Tutte le aziende, sia a capitale straniero che a capitale nazionale, sono ora tassate del 25%: in questo modo si è voluta dare un’ulteriore spinta di competitività alle società locali, senza per questo danneggiare le società straniere. L’accesso al WTO ha portato una trasformazione che non si vedeva dall’inizio della “Politica della Porta Aperta”. Mentre il governo centrale sembra abbastanza preparato alla complessità dei cambiamenti, la maggior parte dei governi locali ha creato non poche difficoltà all’investitore straniero soprattutto dal punto di vista legale. Tra i principali provvedimenti intrapresi con l’accesso della Cina al WTO si ricordano: • l’abolizione (parziale prima e totale poi) delle quote di importazione e una sostanziale diminuzione delle tariffe dal 17% di media nel 2000 al 10% nel 2005. In particolare, i settori maggiormente interessati sono: l’agricoltura, il tessile, l’automobilistico, il petrolifero e il petrolchimico; • L’allineamento alle leggi del WTO e alla trasparenza nelle regole economiche e nell’applicazione delle leggi stesse; • L’apertura del settore distributivo e per un certo livello anche del settore della vendita al dettaglio all’investimento straniero, anche se tale manovra si dimostra essere più lenta del previsto; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 138 Business Guide - CINA • I provvedimenti per facilitare l’accesso degli investitori stranieri in ambito regionale e settoriale (compresi i servizi finanziari), l’eliminazione dei vincoli per le esportazioni, per i trasferimenti di tecnologia, e per avere un partner cinese (almeno per la maggior parte dei settori). Il Governo cinese e i vertici del WTO si sono dichiarano soddisfatti dei risultati raggiunti: i problemi di maggiore rilevanza sono stati affrontati e sono in corso di risoluzione. E’ il caso del processo anti-dumping, rafforzato e reso maggiormente trasparente, al fine di incrementare la protezione dei produttori locali. Si sono delineate inoltre le principali politiche legali post-WTO, molte delle quali espresse nella recente conferenza CPPCC del Parlamento cinese (basti pensare alla riforma della tassazione sul profitto d’impresa e alla legge sulla proprietà privata) e via via si stanno applicando dazi specifici ai diversi prodotti. Rimane comunque una certa difficoltà nel valutare perfettamente le disposizioni emanate, e anche il sistema delle quote di importazione a tutt’oggi non è totalmente chiarito. Inoltre, secondo fonti indipendenti, diversi obblighi pendenti sulla Cina dopo l’entrata nel WTO sono stati raggiunti con modalità poco chiare e spesso tese ad aggirare la questione in oggetto. Riassumendo si sono raggiunti i seguenti risultati: 1) quote di importazione: in alcuni settori non sono ancora ben definite e mancano di trasparenza; 2) liberalizzazione dei diritti a commerciare: ogni impresa a capitale estero può venire in possesso dei “trading rights”; 3) standardizzazione e sistema di riconoscimento: il sistema di etichettatura “CCC” è stato ufficialmente istituito, ed è in corso di promozione e rafforzamento da parte delle autorità; le agenzie straniere specializzate nell’ispezione dovranno assicurare una uniforme applicazione dello stesso. La bozza legislativa in merito all’esame e il trattamento di certi prodotti chimici, che è stata imposta entro un anno dall’accesso della Cina al WTO, è stata approvata, ciò nonostante finora non è stata ancora ufficialmente promulgata; 4) misure relative agli investimenti commerciali: esistono ancora delle restrizioni in merito; in particolare nel settore automobilistico; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 139 Business Guide - CINA 5) misure anti-dumping e di salvaguardia: sono state finora avviate fin troppe misure antidumping, ma questo processo manca ancora di una completa trasparenza che comunque si sta lentamente raggiungendo; 6) holding companies: oltre a fornire servizi connessi con i prodotti venduti dall’azienda stessa, le aziende hanno anche la possibilità di fornire servizi connessi con i prodotti venduti dalla società madre. Tuttavia, non ci sono disposizioni specifiche che chiariscano se i componenti necessitino di essere importati o se tali prodotti possano essere venduti nel mercato interno. In un prossimo futuro ci si aspetta che vengano emanate disposizioni specifiche e dettagliate in merito; 7) aggiustamenti relativi al rimborso dell’IVA per i prodotti esportati: in alcuni settori il rimborso dell’IVA per i prodotti esportati è stato ribassato con lo scopo di aumentare il volume delle esportazioni delle imprese cinesi. Di conseguenza la tassazione per le imprese dei settori interessati è aumentata. Risultati relativi ai diritti della proprietà intellettuale (IPR) Molti settori hanno visto l’instaurazione di una effettiva e reale protezione dei diritti della proprietà intellettuale: data l’importanza di questo aspetto per il commercio internazionale le sanzioni penali in merito sono andate intensificandosi. A tal proposito, in data 17 Marzo 2010, con entrata in vigore il 1 Aprile 2010, il Consiglio di Stato ha deliberato l’emendamento del Regolamento delle Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale e dei Diritti di Proprietà Intellettuale RUOLO SEMPRE MAGGIORE DELLO YUAN NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE La Cina di recente ha intrapreso un processo di “internazionalizzazione dello yuan”, incoraggiandone l'utilizzo nel saldo di rapporti commerciali, permettendo reinvestitimenti in bond cinesi e istituendo diverse linee di swap in valuta cinese con diverse banche centrali. Durante il G20 di ottobre 2010 si e' discusso circa la creazione di un piu' stabile sistema monetario, cercando di trovare modi alternativi all'utilizzo del dollaro americano nelle riserve internazionali dei vari Stati (a causa delle continue fluttuazioni ormai ritenute destabilizzanti per molti Paesi). Durante il summit, si e' insistito nel indurre la Cina ad attribuire maggiore rilievo allo yuan nel ruolo di moneta di riserva. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 140 Business Guide - CINA Oltre a questo, da un incontro tra Cina e Russia si e' deciso che lo yuan sarà valuta di scambio in territorio russo, nel tentativo di sfidare il dollaro e promuovere l’uso delle valute nazionali. Il 21 novembre 2010 si e' assistito al primo scambio in yuan su rublo russo, con lo scopo di incentivare il commercio bilaterale tra i due Stati e di contenere i costi di conversione. 3.5. FLUSSI FINANZIARI 3.5.1. Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie necessarie per gli investimenti? L'importazione di capitale e di risorse finanziarie viene incoraggiata, ma è ancora soggetta ad autorizzazione ed approvazione (o divieto) da parte delle autorità competenti. 3.5.2. Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie? Per i dividendi e gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese con investimento estero (siano queste EJV, CJV o società a capitale interamente estero) la legge previgente non stabiliva alcuna trattenuta alla fonte, questi potevano essere esportati liberamente, con rimessa bancaria, senza autorizzazioni, previo il pagamento dell'IRPEG. Con l’entrata in vigore nel 2008 della nuova Enterprise Income Tax Law, è stabilita la trattenuta sui dividendi, interessi, royalties ecc., con aliquota al 20% in relazione ai profitti delle FIE e per redditi di imprese estere non dotate di stabile organizzazione in Cina. Le EIT Regulations hanno ridotto l’aliquota al 10%. Per quanto riguarda la liquidazione ed i disinvestimenti, dopo aver dedotto le spese di liquidazione, gli utili non distribuiti e il fondo assistenza obbligatorio per legge, la parte di patrimonio netto della società in esubero rispetto al capitale sociale (valore residuo) è soggetta ad imposta sulla base delle aliquote stabilite per le diverse aree economiche. Il patrimonio restante sarà diviso fra gli azionisti. Con i Regolamenti sulla Vendita, Acquisto e Pagamenti in Valuta Estera, emessi dalla People’s Bank of China e in vigore dal 1˚ luglio 1996, è consentito a tutte le società ad investimento estero di effettuare le transazioni valutarie per le partite in © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 141 Business Guide - CINA conto corrente presso le banche designate (oltre che presso gli swap centers), senza che sia più necessaria l'autorizzazione della SAEC (State Administration on Exchange Control). Ciò include: • pagamenti di fatture commerciali per importazione di beni di consumo e beni intangibili; • pagamenti per prestazioni di lavoro; • versamento degli utili al partner estero; • trasferimenti unilaterali e donazioni. In caso di versamenti di utili al partner estero, è sufficiente esibire la delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza la distribuzione dei dividendi. Viene con ciò superata la fase sperimentale limitata ad alcune Province della Repubblica Popolare Cinese ed estesa la norma valutaria del 01.04.1996 a tutte le società ad investimento estero sul territorio cinese. 3.5.3. Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di risorse finanziarie? In materia di import/export di risorse finanziarie le autorità competenti sono: il Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica e Commissioni per le Relazioni Economiche e il Commercio Estero a livello provinciale e comunale. MOFCOM (Ministero per il Commercio) 2 Dong Changan Jie, Beijing City Ufficio di contatto: Dipartimento degli Affari Europei, Mr. Sun Yongfu Direttore Generale Tel. centr.: 0086-10-65198622 Tel. dir.: 0086-10-6519 8623 Fax: 0086-10-6519 8902 3.5.4. Per quanto riguarda i prodotti o servizi derivanti dall'investimento, è possibile la riesportazione anche del totale della produzione? Occorre che una parte della produzione sia venduta sul mercato locale? Secondo la Legge sulle joint venture sino-straniere e in conformità con le altre normative sugli investimenti stranieri, non solo è permessa, ma la riesportazione, © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 142 Business Guide - CINA anche del totale della produzione, viene incoraggiata attraverso speciali agevolazioni fiscali. Normalmente, un'impresa a partecipazione straniera deve riesportare un quantitativo della produzione sufficiente a compensare le proprie necessità di valuta straniera. Recentemente questa regola è diventata meno tassativa e le imprese a partecipazione straniera possono vendere tutta o gran parte della loro produzione sul mercato nazionale. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 143 Business Guide - CINA 4. Regime fiscale 4.1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE Il sistema tributario cinese Imprese Persone fisiche A partecip. estera Nazionali a) Imposte su vendite e prestazioni IVA Imposta al consumo Business Tax 17% Vendita beni e servizi, import beni Calcolo metodo ad valorem/specifico valore (3-45%) Aliquota su giro d’affari (3-20%) Produzione/importazione beni consumo (accisa) Fornitura servizi; trasferimenti beni intangibili, vendita immobili (interno Cina) b) Imposte sul reddito Imposta sui profitti PMI 25% 20% A tecnologia nuova/avanzata 15% Ritenuta alla fonte 20% (10%) Imposta sul reddito individuale Aliquote progressive 1)Lavoro 3-45% dipendente 2)Prestazioni servizi 20-40% Interessi, royalties, ecc. 20% c) Imposte sulle risorse Resource Tax Urban Towship Land Use Tax Per unità prodotti imponibili Per unità area Sfruttamento risorse naturali Sull’uso terreni d) Altre tasse principali Land Appreciation Tax Urban Real Estate Tax Aliquote progressive (30-60%) 12% su canone locazione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Trasferimento immobile Proprietà immobiliari Pag. 144 Business Guide - CINA o 1.2% per 80% valore immobile Stamp Tax Aliquota/documenti Imposta di bollo Le normative fondamentali per la comprensione del diritto tributario della Repubblica Popolare Cinese sono: 1) Enterprise Income Tax Law: adottata alla 5a sessione del decimo Congresso Nazionale della RPC il 16.03.2007. 2) FIE and FE Income Tax Law: adottata alla 4a sessione del settimo Congresso Nazionale del Popolo il 09.04.1991 ed entrata in vigore in data 1˚ luglio 1991 attraverso l’ordinanza presidenziale n. 45. 3) Implementing Rules of Income Tax Law on FIE and FE: Regole per l’implementazione della legge di tassazione sulle imprese con investimenti stranieri e le imprese straniere. Decreto n. 85 del Consiglio di Stato del 30.06.1991. 4) Measures Governing the Final Settlement and Payment of Enterprise Income Taxes: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il 15.12.2005. 5) Measures for the Handling of Income Taxes in the Debt Restructuring of Enterprises: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il 23.01.2003. 6) Administrative Measures for the Preincome-tax Deduction of Property Losses of Enterprises: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il 15.12.2005. 7) Measures for the Administration of Tax Deduction or Exemption: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il 03.08.2005. 8)Implementing Regulations for the PRC Enterprise Income Tax Law: promulgata il 6 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2008 9) Measures for Administration of the Levy of Income Tax on Non-taxresident Enterprises by Assessment: promulgata ed entrata in vigore il giorno 20 febbraio 2010 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 145 Business Guide - CINA 10) Riforma fiscale relativa agli uffici di rappresentanza. Circolare 18 in vigore dal 1.1.2010: incrementato carico fiscale RO, abrogando le precedenti esenzioni. 11) VAT Pilot program in Shanghai. Riforma delle imposte indirette, BT e VAT verranno integrate. E’ comunque di fondamentale importanza l’assistenza di consulting, studi legali o camere di commercio competenti in materia di diritto tributario nella pianificazione fiscale del proprio investimento in Cina. Importanti novità per il sistema fiscale cinese. Il 16.03.2007 è stata approvata la ”Legge sull'imposta sul reddito delle imprese”, che ha unificato le imposte sul reddito delle imprese a capitali cinesi e delle imprese a capitali stranieri (JV o WOFE), così da creare un ambiente di mercato imparziale per la competizione tra le imprese, dopo trent’anni di trattamento preferenziale a favore degli investitori stranieri. La nuova aliquota fiscale è del 25% a partire dal 1˚ gennaio 2008. Le imprese a capitale straniero hanno cinque anni di tempo per adattarsi alla nuova regolamentazione, spostando gradualmente l’aliquota verso il valore previsto. Tassi ridotti sono previsti per particolari categorie di imprese, in particolari settori: 15% e 20% rispettivamente per imprese operanti in settori ad alta tecnologia e imprese che si qualificano come piccole o a basso profitto. Altri trattamenti favorevoli sono riservati a imprese che si occupano di protezione ambientale e di risparmio energetico. Questi provvedimenti favorevoli sono da considerarsi nell’ottica del governo cinese di muovere le proprie attività produttive nella catena del valore. L’amministrazione fiscale (SAT – State Administration for Taxation, sotto la giurisdizione del Ministero delle Finanze) sta mandando avanti anche il progetto, applicato inizialmente in alcune industrie e regioni del nord-est cinese, di trasformare l’attuale IVA basata sulla produzione in IVA basata sul consumo. Nel frattempo, finché il nuovo regime fiscale non verrà istituito, in generale si fa riferimento al sistema vigente dal gennaio del 1994. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 146 Business Guide - CINA 4.2. LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 4.2.1. Quali sono i soggetti passivi d’imposta? Qual è il regime fiscale per le stabili organizzazioni? Dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Enterprise Income Tax Law (EIT), approvata il 16.03.2007 durante la 5a sessione dell’Assemblea del popolo. Il nuovo regime costituisce l’unione dei due regimi di imposta sul reddito di impresa precedentemente in vigore: quello per le domestic-invested enterprises e quello per le foreign-invested enterprises. L’obiettivo principale è uniformare il trattamento fiscale tra imprese locali (cinesi) e quelle straniere e agevolare la competitività tra le stesse, eliminando così i privilegi previgenti per le imprese straniere che sono ritenuti distorsivi del commercio internazionale. Nella definizione territoriale, ci si basa sul criterio di competenza delle attività dell’impresa e si distingue fra: • Imprese residenti, ovvero costituite in Cina e di conseguenza sottoposte alle sua legislazione o imprese costituite al di fuori del territorio cinese ma le cui attività di amministrazione e controllo vengono svolte all’interno di tale territorio. • Imprese non residenti, ovvero costituite al di fuori della Cina le cui attività di amministrazione e controllo vengono svolte al di fuori del suo territorio. Da marzo 2009 anche le aziende erogatrici di servizi sono soggette a regime di tassazione sia che si tratti di imprese da considerarsi “residenti” che di quelle da ritenersi “non residenti”. Entrambe le tipologie di imprese sono tenute a registrarsi presso le Autorità competenti entro 30 giorni dall’inizio delle attività. L’aliquota di riferimento della nuova legge è del 25%, inferiore rispetto al previgente 33%, che inoltre non varia da un’impresa completamente cinese a una a partecipazione straniera. Per le imprese non residenti, invece, l’aliquota si abbassa al 20%. Secondo le disposizioni della nuova legge, trattamenti preferenziali vengono concessi a: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 147 Business Guide - CINA • imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della pesca; • imprese con progetti di sviluppo delle infrastrutture supportati dal governo; • imprese focalizzate nello sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente (environmental protection), dell’energia e dell’acqua (energy and water saving); • imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta tecnologia. Nel primo capitolo del provvedimento legislativo si trovano le regole generali. Esse prevedono che le imprese e le altre organizzazioni che producono reddito all’interno della Repubblica Popolare Cinese paghino la EIT secondo quanto stabilito dal provvedimento giuridico in analisi (art. 1). Le imprese sono suddivise in imprese residenti ed imprese non residenti. Con imprese residenti si intendono imprese costituite sul territorio della RPC e di diritto cinese oppure imprese di diritti esteri ma i cui organi gestionali risiedono in territorio cinese. Con imprese non residenti si intendono invece imprese di diritto straniero i cui organi gestionali non risiedono nella RPC, ma hanno organi in Cina o producono reddito grazie alla RPC (art. 2). Per ciò che concerne il pagamento di imposte, un’industria residente è tenuta a pagare la EIT per tutti i profitti sia provenienti dall’estero che prodotti sul territorio. Nel caso un’impresa non residente abbia degli organi all’interno della RPC è tenuta a pagare l’EIT per tutti i proventi nazionali e internazionali legati agli organi operanti nella RPC. Nel caso in cui un’impresa non residente non abbia organi all’interno della RPC o nel caso in cui i suoi proventi non abbiano alcuna connessione con gli organi operanti nella RPC, essa è tenuta a pagare la EIT soltanto per i proventi legati al territorio cinese (art. 3). La EIT è fissata dalla legge in esame ad un tasso del 25%. Nel caso in cui un’impresa non residente ottenga tipologie di proventi ascrivibili al caso previsto dall’art. 3 al comma 3, il tasso dell’EIT sarà pari al 20% (art. 4). Il secondo capitolo disciplina l’ammontare dei proventi tassabili. Tali proventi corrispondono al bilancio dell’azienda in seguito alla deduzione dai proventi totali, dei proventi non tassabili e ad eventuali perdite degli anni passati (art. 5). Per proventi totali si intendono tutte le entrate monetarie e non monetarie di un’impresa comprendenti: 1) beni venduti; 2) servizi erogati; 3) trasferimenti di proprietà; 4) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 148 Business Guide - CINA dividendi e bonus; 5) interessi; 6) affitti; 7) royalties; 8) donazioni e 9) altri introiti (art. 6). come proventi non tassabili si intendono: 1) gli stanziamenti del tesoro; 2) le tasse amministrative e i fondi governativi imposti secondo la legge e sotto l’amministrazione del tesoro; 3) altri introiti non tassabili prescritti dal Consiglio di Stato (art. 7). Nel computo dell’ammontare dei proventi tassabili vanno dedotti inoltre le ragionevoli spese legate alle operazioni dell’impresa inclusi i costi, le tasse e le perdite (art. 8). Per quanto riguarda le spese di imprese per il bene pubblico, è possibile dedurre fino al 12% dei profitti annuali totali (art. 9). Quando si calcola l’ammontare dei proventi tassabili non vanno dedotti. 1) Guadagni, dividendi e bonus pagati ad eventuali investitori; 2) i pagamenti delle tasse sugli introiti; 3) le multe per i ritardi nel pagamento delle tasse; 4) sanzioni pecuniarie di vario genere; 5) altre tipologie di donazioni non ascrivibili all’art. 9 del testo di legge; 6) spese relative alla pubblicizzazione dell’azienda; 7) spese legate a riserve non verificate; 8) altre spese non collegate all’ottenimento di rendite (art. 10). Un deprezzamento di beni immobili di un’azienda può essere calcolato come una deduzione dall’ammontare totale tassabile. Ad ogni modo nei seguenti casi un deprezzamento non potrà essere calcolato come deduzione: 1) i beni immobili, esclusi case e palazzi, non sono ancora utilizzati; 2) i beni immobili sono affittati attraverso un leasing commerciale; 3) i beni immobili sono stati affittati attraverso un leasing commerciale; 4) i beni immobili per cui la svalutazione è stata totalmente assegnata, ma che sono ancora in uso; 5) il bene immobile non ha alcuna relazione con il lavoro in questione; 6) la terra che è stata valutata separatamente ed interamente in un conto come bene immobile; 7) altri beni immobili per cui nessun deprezzamento può essere calcolato per una deduzione (art. 11). Ad un’impresa è inoltre consentito dedurre le spese di ammortamento di attività intangibili nel calcolo dell’ammontare tassabile totale. Tale deduzione non sussiste quando riguarda: 1) attività intangibili che sono state sviluppate dall’azienda stessa; 2) la creazione della propria reputazione; 3) le attività intangibili non concernenti il lavoro; 4) in generale tutte le attività intangibili i cui costi di ammortamento non sono deducibili (art. 12). Le seguenti tipologie di spese affrontate da un’azienda devono essere considerate come spese di lungo termine nel calcolo dei proventi tassabili totali: 1) le spese di ricostruzione per beni immobili il cui deprezzamento è stato totalmente allocato; 2) le spese di ricostruzione di un bene immobile affittato; 3) le spese per grosse riparazioni di beni immobili; 4) altre spese che possono essere considerate come spese di lungo periodo deferite (art. 13). La © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 149 Business Guide - CINA legge ricorda inoltre che nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili, un’azienda non può dedurre i costi per attività d’investimento durante un periodo di investimenti esterni (art. 14). Nel caso in cui poi l’azienda usi o venda il suo inventario le è permesso di dedurre i costi dell’inventario calcolati in accordo ai relativi provvedimenti nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 15). Anche nel caso di trasferimento di un’attività è permesso dedurre il valore netto dell’attività nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 16). E’ poi proibito ad un’impresa che lavora in più stati, l’utilizzo delle perdite di sedi esterne contro il profitto di organi domestici nel calcolo consolidato dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 17). Le perdite patite da un’impresa durante un anno tributario possono essere portate avanti e registrate tra le entrate degli anni seguenti, ad ogni modo il prolungamento del periodo di pagamento non può eccedere i cinque anni (art. 18). Nel caso in cui un’azienda non residente ottenga proventi ascrivibili al comma 3 dell’art. 3 della presente legge, dovranno essere adottati nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili i seguenti approcci: 1) per quanto riguarda dividendi, bonus e altri guadagni da investimenti, interessi, affitti e royalties, l’ammontare di proventi tassabili deve essere la totalità dei proventi; 2) per quanto riguarda proventi provenienti dall’assegnazione di proprietà, l’ammontare totale deve essere calcolato sottraendo il valore della proprietà; 3) per quanto riguarda altri tipi di proventi l’ammontare deve essere calcolato secondo i suddetti approcci attraverso analogia (art. 19). Lo scopo specifico e i livelli di rendita e deduzione come anche il trattamento dei metodi sono a carico del Ministero del tesoro e dei Dipartimenti amministrativi tributari sotto il Consiglio di Stato (art. 20). Nel caso in cui i metodi di pagamento delle tasse di un’azienda siano in contrasto con leggi e regolamenti tributari, questi prevalgono sui primi (art. 21). Il terzo capitolo del provvedimento concerne l’ammontare di tasse pagabili. L’ammontare di tasse pagabili consiste nel bilancio tra l’ammontare tassabile moltiplicato per il coefficiente di tassazione meno l’ammontare delle tasse deducibili ed esenti come prescritto nella presente legge (art. 22). Nel caso in cui un’impresa abbia già pagato oltremare la tassa sull’impresa per i seguenti proventi, essa può dedurla dalla spesa dell’ammontare totale delle tasse pagabili del periodo corrente. Il limite di credito tributario è l’ammontare delle tasse pagabili sui proventi calcolati attraverso la presente legge. La parte che eccede il limite dell’ammontare delle tasse pagabili durante i cinque anni consecutivi è controbilanciato dal limite di credito tributario © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 150 Business Guide - CINA annuo meno l’ammontare di tasse che devono essere compensate nell’anno corrente. I suddetti proventi sono: proventi d’imprese residenti provenienti fuori dal territorio cinese; 2) proventi tassabili ottenuti al di fuori del territorio cinese da imprese non residenti aventi organi cinesi correlati a tali proventi (art. 23). Per quanto riguarda dividendi, bonus e altri guadagni provenienti da quote di investimento al di fuori del territorio cinese, da un’impresa residente, attraverso un’impresa estera che controlla direttamente o indirettamente, la porzione di tasse su questi proventi pagati verso l’estero dall’impresa al di fuori del territorio cinese, può essere trattata come credito tributario permesso dei proventi esteri delle imprese residenti ed essere dedotta all’interno del limite di credito tributario come previsto dall’art. 23 del provvedimento in esame (art. 24). Il quarto capitolo riguarda i trattamenti tributari preferenziali. Le industrie importanti e i progetti il cui sviluppo è incoraggiato dallo Stato devono godere di trattamenti preferenziali nell’EIT (art. 25). I seguenti proventi di un’impresa devono essere esentasse: 1) i proventi da interessi di buoni del tesoro; 2) dividendi bonus e altri guadagni generati da investimenti tra imprese residenti qualificate; 3) dividendi, bonus e altri guadagni provenienti da investimenti che sono ottenuti da imprese residente attraverso un’impresa non residente con organi all’interno del territorio della RPC che hanno una connessione attuale con i suddetti organi; 4) proventi di organizzazioni qualificati non a scopo di lucro (art. 26). Per quanto riguarda i seguenti introiti invece la EIT può essere cancellata o ridotta: 1) i proventi generati dall’impegno in agricoltura, silvicoltura, zootecnica e pesca; 2) i proventi generati dagli investimenti e dalle operazioni commerciali di importanti infrastrutture pubbliche e progetti supportati dallo stato; 3) i proventi generati da progetti di protezione ambientale, risparmio di energia e di acqua e soddisfacenti certi requisiti; 4) i proventi generati da trasferimenti tecnologici e soddisfacenti certi requisiti; 5) i proventi che rientrano nelle tipologie identificate nell’art. 3 comma 3 della legge in esame (art. 27). Per quanto riguarda le imprese a basso profitto che soddisfano certe condizioni il livello di tassazione va abbassato al 20%. Invece per le imprese importanti ad alta tecnologia che necessitano di essere supportate dallo stato il tasso è abbassato al 15% (art. 28). Gli organi autonomi di regioni autonome di minoranze etnica possono determinare la riduzione o l’esenzione dall’EIT per un’impresa che opera nella suddetta regione. Nel caso la decisione sulla deduzione o l’esenzione è fatta da una prefettura autonoma o da un paese essa deve essere riportata al governo popolare della © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 151 Business Guide - CINA provincia, la regione autonoma o la municipalità direttamente sotto il governo centrale per l’approvazione (art. 29). Un’azienda può addizionalmente calcolare e dedurre le seguenti spese nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili: 1) le spese per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche; 2) gli stipendi pagati a dipendenti disabili o la cui assunzione è incoraggiata dallo stato (art. 30). Nel caso in cui un investimento d’avvio di un’impresa necessiti di essere supportato ed incoraggiato dallo stato questo può essere dedotto parzialmente dal calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 31). Nel caso in cui un’impresa certamente necessiti di accelerare il deprezzamento di qualsiasi bene immobiliare in virtù del progresso tecnologico o per ogni altra ragione, essa può limitare il termine di deprezzamento o adottare un metodo per accelerare il deprezzamento (art. 32). per quanto riguarda i proventi guadagnati da un’impresa, dalla produzione di prodotti conformi alle politiche industriali dello stato, tali proventi possono essere ridimensionati nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 33). Per quanto riguarda l’ammontare d’investimento di un’impresa nell’acquisto di speciali equipaggiamenti per la protezione ambientale, la salvezza di acqua ed energia, la sicurezza sul lavoro e altro, l’ammontare di tassazione può essere dedotto ad un certo tasso (art. 34). Le misure specifiche per i trattamenti tributari preferenziali come riferito nella legge in analisi dovranno essere definite dal Consiglio di Stato (art. 35). Il Consiglio di Stato può costituire speciali politiche preferenziali relative all’EIT nel caso in cui l’economia nazionale e lo sviluppo sociale lo richiedano o nel caso in cui il commercio di alcune imprese sia seriamente in stato di emergenza e altri fattori. Tali politiche dovranno essere sottoposte alla Commissione Permanente del Congresso Nazionale del Popolo per un’approvazione (art. 36). Il quinto capitolo tratta della ritenuta fiscale alla fonte. Le tasse che provengono dai redditi di un’impresa non residente, come prescritto nell’art. 3 al terzo paragrafo della legge in esame, saranno “ritenute alla fonte”; sarà debitore colui che si occuperà di trattenere l’ammontare delle tasse da ogni tipo di pagamento (art. 37). Per quanto riguarda le tasse imponibili sul reddito d’imprese non residenti che operano nel territorio cinese e si occupano di progetti ingegneristici o forniscono servizi lavorativi, il responsabile del costo del progetto o del pagamento dei salari può essere designato dall’organo fiscale come ineludibile destinatario della tassazione (art. 38). Nel caso il withholder designato non sia riuscito a trattenere la tassa sul reddito (che doveva essere trattenuta secondo gli artt. 37 e 38 della legge in esame) o sia stato © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 152 Business Guide - CINA incapace di effettuare la ritenuta obbligatoria, è compito del contribuente ripagarla nel luogo dove il reddito è stato percepito. Nel caso il contribuente non si comporti in tal modo, l’organo fiscale può ricoprire il valore della tassa dell’impresa attraverso propri strumenti all’interno del territorio della Cina che saranno poi rimborsati dal debitore (art. 39). Un withholder obbligatorio, entro sette giorni dalla data dell’operazione di trattenimento, rigirerà alla tesoreria di stato i pagamenti e sottoporrà un rapporto della tassa sul reddito d’impresa (ottenuta) all’organo fiscale locale (art. 40). Il sesto capitolo del testo di legge in esame tratta delle correzioni speciali al pagamento delle tasse. Per quanto riguarda le transazioni tra un’impresa e le parti ad essa affiliate, nel caso in cui il ricavo o reddito tassabile si riduca per mancanza di conformità al “arms lenght principle”, l’organo fiscale potrà apporre correzioni agli importi. Per quanto riguarda le spese sostenute dall’impresa e dalle sue parti affiliate per uno sviluppo comune o per ricevere immobilizzazioni immateriali, o fornire o ricevere al tempo stesso servizi di lavoro, queste saranno commisurate e calcolate sulla base del suddetto principio (art. 41). Un’impresa può sottoporre all’organo fiscale l’utilizzo di propri metodi di calcolo per le transazioni tra lei e le sue parti affiliate. L’organo fiscale e l’impresa, dopo accurati confronti e conferme, raggiungeranno un primo accordo sui prezzi (art. 42). Quando un’impresa presenta la propria dichiarazione annuale dei redditi all’organo competente, verrà allegato un documento riassuntivo su tutte le transazioni tra la stessa e le sue parti affiliate. Quando l’organo fiscale verificherà l’autenticità delle transazioni, l’impresa e le sue parti affiliate, come pure le altre imprese se coinvolte nella transazione presa in esame, dovranno fornire la propria documentazione (art. 43). Nel caso in cui qualsiasi impresa si rifiuti di sottoporre i documenti delle transazioni finanziarie che riguardano se stessa e le sue affiliate, o fornisca informazioni false o incomplete nei documenti già presentati, l’organo fiscale, sulla base del motivo che ha spinto l’impresa a occultare la vera informazione, potrà determinare l’importo complessivo da pagare a carico della stessa (art. 44). Per quanto riguarda un’impresa che è stata collocata (o che è controllata da un’impresa residente o da un soggetto cinese residente) in una regione dove la pressione fiscale è più bassa rispetto a quella prescritta nell’art. 4 al primo paragrafo della legge in esame, qualora non riuscisse a ridistribuire i profitti o riduca la loro redistribuzione per un motivo diverso da operazioni commerciali ragionevoli, la parte dei profitti suddetta, attribuibile a tale impresa residente, andrà inclusa nel reddito percepito nel periodo corrente (art. 45). Per quanto concerne le spese a © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 153 Business Guide - CINA beneficio dell’impresa per tutti quegli investimenti in credito ed in azioni che vengono accolti anche dalle sue parti affiliate, quindi eccedenti rispetto al criterio suddetto, l’impresa non potrà dedurle/scaricarle quando calcolerà l’ammontare del reddito tassabile (art. 46). In caso un’impresa concluda altri di tipi d’accordi per scopi non commerciali che determinano la riduzione della propria quota di reddito tassabile, l’organo fiscale potrà apportare alcune correzioni agli importi (in modo ragionevole) (art. 47). Nel caso in cui, adottando una correzione all’importo delle tasse in modo che sia necessario ricoprire il costo arretrato, l’organismo fiscale potrà addebitarvi un costo supplementare, in accordo con le disposizioni del Consiglio di Stato (art. 48). Il settimo capitolo disciplina l’amministrazione dell’imposizione fiscale. L’amministrazione dell’imposizione delle tasse sul reddito dell’impresa è disciplinata dalla giurisprudenza della Repubblica Popolare relativa all’imposizione di una tassa amministrativa che si aggiunge alla legge in esame (art. 49). Il luogo di pagamento delle tasse di una impresa residente sarà quello dove questa risulta registrata, ma se il luogo dove risulta registrata si trova al di fuori del territorio cinese, il luogo del pagamento delle tasse sarà quello ove ha sede l’effettivo organo di gestione. Per quanto riguarda un’impresa residente che ha stabilito organi esecutivi senza presenze legali all’interno del territorio cinese, tale impresa, su basi consolidate, potrà calcolare e pagare la sue EITs (art. 50). Nel caso un’impresa non residente guadagni un reddito come illustrato nell’art. 3 al secondo paragrafo della legge in esame, il luogo di pagamento delle tasse sarà il luogo ove ha sede il suo organo o stabilimento. Nel caso di un’impresa non residente che disponga di due o più organismi e sedi in tutto il territorio, questa può scegliere di designare un organo o stabilimento come principale e di pagare un unicum previo esame ed approvazione dell’organismo fiscale competente. Per quanto riguarda un’impresa non residente che percepisce un reddito, come individuato nell’art. 3 al terzo paragrafo della legge in esame, il luogo di dove ha sede il withholder obbligatorio sarà il luogo di pagamento delle tasse (art. 51). Le imprese sono esenti dal pagamento delle tasse su basi consolidate a meno che non sia altrimenti prescritto dal Consiglio di Stato (art. 52). Le tasse sul reddito d’impresa saranno calcolate sulla base di un anno fiscale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del calendario gregoriano. Nel caso in cui le operazioni commerciali di un’impresa siano iniziate o terminate nel corso dell’anno fiscale, portando quindi le operazioni commerciali ad una durata inferiore a quella dei 12 mesi, le operazioni reali di business andranno comunque conteggiate come realizzatesi in un anno fiscale © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 154 Business Guide - CINA completo. Quando un’impresa è in periodo di liquidazione secondo la legge, il periodo di liquidazione sarà considerato come un anno fiscale (art. 53). Le tasse sul reddito d’impresa vanno pagate in anticipo su base mensile o trimestrale. Un’impresa dovrà sottoporre all’organismo fiscale una dichiarazione dei redditi e pagare le tasse in anticipo entro 15 giorni dalla fine del mese o del trimestre. Un’impresa potrà sottoporre all’organismo competente una dichiarazione annuale dei redditi per il pagamento delle tasse e stabilire l’ammontare dovuto, pagabile o rimborsabile, entro i cinque mesi successivi alla fine di ogni anno. La dichiarazione dei redditi presentata dall’impresa dovrà essere accompagnata dai rapporti finanziari e dagli altri documenti ad essa relativi, in accordo con le disposizioni vigenti (art. 54). Nel caso un’impresa concluda le sue operazioni commerciali nel corso dell’anno, prima del termine dell’anno fiscale, essa dovrà rivolgersi all’organo competente per il calcolo e il pagamento delle EITs per il periodo corrente entro i 60 giorni successivi alla data effettiva del termine delle suddette operazioni. Prima che vengano sbrigate le formalità di cancellazione della registrazione, un’impresa dovrà dichiarare e pagare le tasse sul reddito d’impresa sulla base dell’importo della liquidazione (art. 55). Gli importi delle EITs, che devono essere pagati sulla base della legge in esame, saranno calcolati in CNY. Nel caso in cui il valore del reddito sia conteggiato in valuta estera, tale valore dovrà prima essere convertito in CNY e poi essere sottoposto alla tassazione (art. 56). Infine il provvedimento legislativo in esame si conclude con l’ottavo capitolo concernente le disposizioni aggiuntive. Nel caso un’impresa abbia già preso forma prima della pubblicazione della legge in esame e sia sottoposta ad una minore pressione fiscale, in accordo con i dettami delle leggi sulle tasse e dei regolamenti vigenti in quel momento, essa, viste le disposizioni del Consiglio di Stato, può continuare a godere di trattamenti preferenziali entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge in esame e passare progressivamente al nuovo regime fiscale ivi previsto. Nel caso un’impresa goda di un trattamento preferenziale che le consente l’esenzione dalle tasse (per un periodo di tempo limitato), tale impresa, anche dopo la pubblicazione della legge in esame, può continuare ad usufruire di questa condizione entro la scadenza del periodo prefissato, in accordo con le disposizioni del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda le altre imprese che rientrano nella categoria incoraggiata, come già stabilito dal Consiglio di Stato, queste possono godere della riduzione o dell’esenzione fiscale come forma di trattamento preferenziale prevista dal Consiglio di © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 155 Business Guide - CINA Stato (art. 57). Nel caso in cui le disposizioni previste da un trattato in materia fiscale, che vede impegnati il Governo della Repubblica Popolare Cinese e un governo straniero, siano diverse da quelle ivi introdotte , prevarranno le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento legislativo (art. 58) e specificate dal regolamento promulgato dal Consiglio di Stato (art. 59). La presente legge è entrata in vigore il 1˚ gennaio 2008. La legge sull’imposta sul reddito d’impresa della Repubblica Popolare Cinese concernente le imprese finanziate da capitale stranieri e le imprese straniere, come è stato adottata durante la quarta sessione della commissione permanente del settimo Congresso Nazionale del Popolo il 09.04.1991, e il regolamento ad interim concernente l’imposta sul reddito d’impresa, come promulgato il 13.12.1993 dal Consiglio di Stato, saranno aboliti simultaneamente (art. 60). Applicazione dell’Income Tax durante la liquidazione dell’impresa La Circolare n. 60 2009 (30 aprile 2009) notifica e regolamenta le modalità di applicazione dell’Income Tax contestualmente alla liquidazione dell’impresa e alla cessazione delle relative attività economiche, in particolare riguardo ai criteri di tassazione da applicare ai dividendi da distribuire, gli assets, il risarcimento di eventuali debitori e la re-distribuzione di eventuali proprietà tra i soci. Sono tenute a rispettare la seguente normativa le imprese che: • Richiedono lo stato di liquidazione secondo le disposizioni della Company Law e della Enterprise Bankruptcy Law; • Richiedono lo stato di liquidazione ai fini di una ristrutturazione societaria. Il trattamento per l’income tax applicabile dalle imprese in fase di liquidazione prevede di: • determinare i guadagni e le perdite derivanti dal trasferimento dei beni sulla base dell’equivalente valore di mercato; • determinare i guadagni e le perdite derivanti dal saldo dei debiti ancora insoluti; • cambiare i principi contabili in base alle condizione di liquidazione e gestire le spese differite e trattenute; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 156 Business Guide - CINA • compensare le perdite e determinare l’introito derivante dalla procedura di liquidazione secondo quanto stabilito dalla legge in materia; • calcolare e saldare la liquidation income tax; • determinare il patrimonio residuale e i dividendi che potrebbero essere ridistribuiti tra gli investitori. L’introito derivante dalla procedura di liquidazione è dato da: il valore di mercato dato dagli assets dell’impresa – tasse relative agli assets – spese relative alla procedura di liquidazione + profitti e/o le perdite derivanti dalla procedura di estinzione dei debiti insoluti dalla società. Le imprese devono considerare l’intero periodo di liquidazione come un anno fiscale indipendente su cui calcolare la liquidation income tax Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del web-link http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=106899 Tassazione sul trasferimento di azioni da parte di società non residenti. Con circolare n. 698 del 15.12.2009, la SAT regolamenta con effetto retroattivo (01.01.2008) la tassazione del guadagno sulla vendita di azioni di una società cinese residente. Tassazione a uffici di rappresentanza permanente di compagnie straniere. Per regolare l’amministrazione della tassazione per gli uffici di rappresentanza permanente delle compagnie straniere, il 20 febbraio 2010 l’Amministrazione Statale per la Tassazione ha delineato le seguenti linee guida: gli uffici di rappresentanza permanente per imprese straniere dopo essersi registrati alle autorità commerciali e industriali competenti, devono pagare le tasse sul reddito dell’impresa per il reddito imputato, pagare le tasse sul business e le tasse sul valore aggiunto tassabile per legge. gli uffici di rappresentanza devono registrarsi presso le autorità commerciali e industriali e occuparsi della tassazione presso le autorità competenti entro, 30 giorni dalla registrazione. La © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati cessazione dell’attività dell’ufficio di Pag. 157 Business Guide - CINA rappresentanza o l’alterazione delle attività dello stesso vanno comunicate alle autorità competenti in materia di tassazione. gli uffici di rappresentanza devono in accordo con le norme sulla tassazione occuparsi del pagamento delle tasse e della dichiarazione dei redditi entro i limiti prescritti dalla legge. 4.2.2. Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette sulle persone giuridiche? Esistono delle agevolazioni fiscali particolari per le persone giuridiche che operano nelle zone economiche speciali, nelle zone definite ad alto sviluppo tecnologico e nelle zone poco sviluppate, ma anche nei vecchi distretti urbani delle città costiere aperte. Per i dettagli si veda il paragrafo precedente. 4.2.3. Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori? Riduzioni fiscali sui reinvestimenti delle FIE Ogni investitore straniero di una FIE il cui profitto è stato reinvestito nella medesima impresa o che utilizza il profitto come investimento di capitale per costituire altre FIE con un periodo operativo di almeno 5 anni è soggetto, in seguito all’approvazione da parte delle competenti autorità fiscali, al 40% di rimborso dell’imposta sul reddito già pagata sull’ammontare del reinvestimento. Se l’investitore straniero reinveste il suo profitto direttamente nella costituzione o nell’espansione di imprese ad alto sviluppo tecnologico in Cina, l’imposta sul reddito già pagata sull’ammontare reinvestito sarà rimborsata al 100%. - Atre esenzioni e riduzioni dell’imposta sul reddito • I profitti degli investitori stranieri derivanti dalle FIE sono esenti dall’imposta sul reddito; • Le entrate relative agli interessi delle istituzioni finanziarie internazionali derivanti dai prestiti al governo cinese o alle banche statali e le entrate delle banche straniere derivanti da prestiti alle banche statali cinesi a tassi preferenziali sono esenti dall’imposta sul reddito; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 158 Business Guide - CINA • Le royalties pagate alle imprese straniere per la fornitura di speciali tecnologie alla Cina per ricerche scientifiche, sfruttamento delle risorse energetiche, sviluppo dei trasporti, produzione agricola, silvicoltura e allevamento animale, e sviluppo di importanti tecnologie, sono soggette all’imposta sul reddito al tasso ridotto al 10% dopo approvazione dello SAT. Le aziende ad alto sviluppo tecnologico o che offrono condizioni particolari, saranno completamente esenti dall’imposta sul reddito; • Nel caso di FIE o imprese estere con stabilimenti o locali produttivi o che svolgono operazioni aziendali entro il territorio cinese, il 40% dei loro investimenti nell’acquisto di attrezzature prodotte all’interno dello stato possono essere scaricati dalle imposte dell’anno precedente; • Con l’approvazione delle autorità fiscali, le FIE che hanno incrementato le loro spese mirate allo sviluppo tecnologico per più del 10% rispetto all’anno precedente possono scaricare il loro profitto tassabile riferito all’anno corrente per il 50% dell’ammontare delle spese in sviluppo tecnologico. (Maggiori dettagli in merito si trovano nelle “SAT’s Procedures for the Administation of Pre-Tax Deductions of Entreprise Technological Development Expenses”); •“Western Development Strategies” (c.d. “Go West Policy”, legge approvata il 27 luglio 2011 con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2011) prevede la riduzione dell’aliquota della Enterprise Income Tax dal 25% al 15% per investimenti in settori “incoraggiati” ("export oriented" o "technologically advanced") in alcune provincie della Cina (le norme applicative non sono ad oggi state emanate). •Il “Dodicesimo Piano Quinquiennale” (2011-2015) approvato nel mese di Marzo 2011 maggiormente ha individuato oggetto di i seguenti incentivi: settori health care, che saranno energy and technology. Alcuni dei suddetti privilegi saranno modificati o eliminati con l’entrata in vigore della nuova legge sull’imposta sul reddito d’impresa. Altri ne saranno introdotti. In via specifica, ma non esauriente a causa della disciplina in materia ancora incompleta, rimarrà invariato il trattamento fiscale di favore riservato alle aziende operanti nei settori della “High o New-Technology”. Le aziende low-profit saranno © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 159 Business Guide - CINA tassate per il 20% dei loro profitti e altri privilegi saranno riservati alle società che utilizzano fondi di venture-capital e che investono nella protezione dell’ambiente, nella conservazione dell’acqua e dell’energia, nella sicurezza dei lavoratori. Inoltre, facilitazioni verranno indirizzate verso gli investimenti agricoli, forestali, legati alla costruzione di infrastrutture e all’allevamento degli animali; continuerà l’applicazione di esenzioni parziali e totali, con l’utilizzo di altre politiche fiscali, verso le imprese che operano nei settori del Welfare, limitano lo spreco di risorse, operano in speciali zone economiche delineate dal Governo centrale oppure operano nelle aree meno sviluppate del paese. Agevolazioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli stranieri. I seguenti redditi di stranieri godono di agevolazioni fiscali particolari: • Gli abbuoni vitto e alloggio, le spese di trasferta e le spese di lavanderia ricevute in forma non liquida o in forma di rimborsi in contanti possono essere dedotte dal reddito imponibile • Gli abbuoni di viaggio a livelli ragionevoli possono essere dedotti dal reddito imponibile. • La porzione di casa abitata, i corsi di lingua, le spese di educazione dei figli a livelli ragionevoli possono essere dedotte dal reddito imponibile • I dividendi e i bonus ricevuti dalle FIE possono essere dedotti dal reddito imponibile. • Ogni individuo straniero che risiede in Cina in modo continuativo o accumulativo per non più di 90 giorni (o 183 giorni per quelli dai paesi che hanno firmato trattati fiscali con la Cina) in un anno fiscale è esente dall’imposta sulle persone fisiche se il suo reddito o salario non è pagato o sostenuto dal suo datore di lavoro in Cina e non è sostenuto con uno stabilimento residenziale o un luogo permanente del suo datore di lavoro in Cina. Con l’approvazione delle autorità competenti, il salario di ogni individuo straniero che risiede in Cina per più di un anno ma meno di 5 anni per la durata del lavoro fuori dalla Cina e pagato da un datore di lavoro non cinese, può essere esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 160 Business Guide - CINA 4.2.4. Qual è il trattamento fiscale dei sussidi governativi alle imprese straniere? La normativa sulla tassazione prevede alcune disposizioni circa il trattamento dei sussidi governativi ottenuti da imprese straniere e ad investimento straniero. Secondo il regime attuale, le imprese in questione possono considerare il sussidio come un investimento e non essere soggette al pagamento della Income Tax se un investimento dello stesso tipo non fosse ordinariamente tassabile. Oltre questa condizione, se l’impresa riceve un sussidio per l’investimento in immobilizzazioni, o un’agevolazione di breve termine per comprare, costruire o migliorare un immobilizzazione, può calcolare il costo, l’ammortamento e la svalutazione dell’asset deducendo l’ammontare del sussidio. Se l’agevolazione economica non corrisponde a una di queste categorie, sarà soggetta all’Income Tax. 4.3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 4.3.1. Qual è il livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per le società di persone e per le società di capitale? Qual’è il livello di tassazione per la microimpresa e l’impresa agricola? Il regime di tassazione societaria realtivo alle Foreign-Invested Enterprises è contenuto nella Unified Tax Law del 1991. In base a questa, tutte le FIE sono tenute a versare una imposta sui redditi d’impresa pari al 33% dei loro profitti, che come già visto è diventato il 25% a partire da gennaio 2008. In ogni caso molte imprese a partecipazione straniera possono possedere requisiti per ottenere riduzioni e fiscal holidays che, nel migliore dei casi, comportano una aliquota d’imposta effettiva pari al 10-15%. (Cfr. cap. 5.3) 4.3.2. Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le modalità di deduzione? In linea generale tutti i costi sono deducibili ad eccezione di quelli espressamente identificati come indeducibili dalle Norme di Attuazione (Implementing Rules) della Unified Tax Law che comprendono queste categorie di costo: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 161 Business Guide - CINA • Spese sostenute nell’acquisto o nella costruzione in economia di immobilizzazioni (eccetto quelli sostenuti per scopi di vendita) • Spese sostenute nell’acquisto o nello sviluppo di attività immateriali; • Interessi sul capitale • Pagamenti relativi ad imposte dovute (eccetto il pagamento di tasse deducibili come Business tax o la tassa sull’apprezzamento del valore del terreno) • Multe e Ammende comminate per attività contrarie alla legge e perdite sostenute in seguito a confisca di proprietà • Sovrattasse per ritardo nel pagamento e ammende relative a mancati pagamenti di imposte dovute • Quote di perdite sostenute in seguito a disastri naturali o ad eventi accidentali e già coperte da indennizzo assicurativo • Donazioni e opere di beneficenza diverse da quelle compiute per il bene pubblico della Cina e da quelle verso enti no-profit superiori al 12% del profitto annuale • Royalties pagate alla propria casa madre • Altre spese non connesse con l’attività d’impresa. Per le spese qualificate di Ricerca e Sviluppo (R&D) è prevista una “super” deduzione del 150%. I costi espressamente deducibili includono: • Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni • Interessi su debiti contratti con il Governo cinese o con le banche statali • Tasse estere che possano essere considerate sostitutive della Corporate Income Tax cinese. Inoltre, le seguenti deduzioni sono soggette a limitazioni: • Deduzioni per crediti mandati a perdita. Questi crediti possono essere svalutati solo una volta e possono essere mandati a perdita solo se l’impresa riesce a dimostrare di non essere stata in grado, con la normale diligenza, di recuperare il credito entro due anni dalla scadenza della data di pagamento; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 162 Business Guide - CINA • Limiti legali sono posti alla deducibilità delle spese di rappresentanza in base alla tipologia d’impresa. Le imprese produttive possono dedurre un importo pari allo 0,5% del fatturato annuo a titolo di spese di rappresentanza fino ad un massimo di 15 milioni CNY. Le imprese attive nel settore dei servizi che maturano ricavi nella forma di provvigioni possono dedurre fino all’1% delle provvigioni annue fino ad un massimo di 5 milioni CNY; • Le spese amministrative relative alla creazione della società e quelle sostenute in seguite a operazioni con la propria casa madre possono essere dedotte. Tuttavia, le imprese estere non sono autorizzate a contabilizzare le management fees (spese di gestione) pagate alle loro controllate come costi; • Imprese a partecipazione straniera che desiderino dedurre spese sostenute in seguito ad operazioni poste in essere da imprese controllate debbono condurre queste operazioni “at arm’s length”. Le “Arm’s Length Transactions” sono definite come quelle operazioni che si svolgono in normali condizioni di mercato. 4.3.3. Quali sono le aliquote di deduzione relative all’ammortamento fiscale ordinario? Quali sono i beni fiscalmente non ammortizzabili? Esiste un ammortamento fiscale anticipato? I periodi di ammortamento minimi per le attività fisse sono stabiliti in: • 20 anni per le costruzioni, gli impianti, e le loro pertinenze; • 10 anni per materiale ferroviario, navi e bastimenti, macchine, macchinari e altre attrezzature produttive; • 5 anni per apparecchiature elettroniche, mezzi di trasporto diversi da quelli ferroviari e marittimi così come attrezzi, mobili, etc. usati nell’ambito dell’attività d’impresa. Il periodo di ammortamento minimo per le attività immateriali è fissato in 10 anni. La legislazione cinese vigente non contiene un elenco dettagliato di beni fiscalmente non ammortizzabili. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 163 Business Guide - CINA E’ possibile ottenere forme di ammortamento speciale per alcuni cespiti, previa autorizzazione dell’Autorità locale competente e dello State Taxation Bureau. Non sono previste forme di ammortamento anticipato. 4.3.4. Esistono altre imposte, tasse nazionali e locali applicabili all’attività di impresa? (Si veda in 5.1). 4.4. LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 4.4.1. Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche? Quali sono le categorie di reddito assoggettate alla tassazione? Le imposte sulle persone fisiche gravano sui redditi che derivano da fonti sia interne sia esterne alla Cina degli individui che hanno domiciliato in Cina o anche senza domicilio hanno avuto la residenza per almeno un anno in Cina, e degli individui non domiciliati e residenti in Cina, o gli individui non domiciliati ma che hanno avuto la residenza in Cina per meno di un anno. Contribuenti e soggezione all’imposta • Con contribuenti residenti ci si riferisce ai cittadini cinesi e di nazionalità straniera residenti in Cina. Sono gli individui domiciliati in Cina (che, per via dell’indirizzo di residenza permanente registrato, per interessi economici o familiari, risiedono abitualmente in Cina); o cittadini stranieri, cinesi d’oltremare e connazionali di Hong Kong, Macau e Taiwan con la residenza in Cina per un anno solare in un anno fiscale. I contribuenti residenti sono assoggettati illimitatamente all’imposta e devono pagare l’imposta sulle persone fisiche al governo cinese sui redditi da fonti globali. • Con contribuenti non residenti ci si riferisce, invece, ai cittadini stranieri, cinesi d’oltremare e connazionali di Hong Kong, Macau e Taiwan che non sono né domiciliati né residenti in Cina e hanno avuto la residenza in Cina per meno di un anno solare in un anno fiscale. I contribuenti non residenti sono soggetti ad agevolazioni fiscali e devono pagare l’imposta sulle persone fisiche al governo cinese solo © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 164 Business Guide - CINA sui redditi da fonti interne alla Cina. Per una rassegna più dettagliata dei casi in cui si è soggetti d’imposta si consulti la tabella seguente: Voci imponibili, aliquote e standard di detrazione • I redditi da salari e stipendi sono tassati con aliquote progressive che vanno dal 3% al 45%: Aliquota Deduzione concessa in CNY 3% 0 da CNY 1.500 a CNY 4.500 10% 105 3 da CNY 4.500 a CNY 9.000 20% 555 4 da CNY 9.000 a CNY 35.000 25% 1.005 5 da CNY 35.000 a CNY 55.000 30% 2.755 6 da CNY 55.000 a CNY 80.000 35% 5.505 7 Oltre CNY 80.000 45% 13.505 Livello Reddito mensile imponibile 1 fino a 1.500 CNY 2 Redditi imponibili: per le persone che lavorano in Cina, il reddito imponibile corrisponde al saldo del loro reddito mensile dopo la deduzione di 3500 Renminbi (CNY) (la deduzione concessa può essere aumentata dagli uffici imposte locali a seconda dello standard di vita di ogni città). Per il personale reclutato fuori dalla Cina, il reddito imponibile corrisponde al saldo del reddito mensile dopo la deduzione di 4.800 CNY. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 165 Business Guide - CINA Metodo di calcolo: tassa da pagare mensilmente = reddito imponibile mensile (reddito mensile al netto delle deduzioni concesse, tra cui i 4.800 CNY esentasse) x l’aliquota applicabile meno la detrazione concessa. Reddito dalla remunerazione del lavoro Il reddito dalla remunerazione del lavoro è soggetto a tassazione in ogni pagamento. Per remunerazioni ricevute in ogni pagamento minore a 4.000 CNY, una riduzione di 800 CNY è concessa per le spese, l’ammontare restante è tassato al 20%. Per ogni pagamento di 4.000 CNY o più, una detrazione del 20% è concessa per le spese e l’ammontare restante rappresenta il reddito imponibile. La parte di reddito imponibile che non supera i 20.000 CNY sarà tassata al 20%; quella parte di reddito imponibile che supera i 20.000 CNY ma meno di 50.000 CNY sarà tassata al 30%, mentre quella parte di reddito imponibile che supera i 50.000 CNY sarà tassata al 40%. In altre parole, le remunerazioni da prestazioni di lavoro è sottoposta a 3 aliquote progressive del 20%, 30% e 40%. Reddito dalla remunerazione dell’autore Il reddito dalla remunerazione dell’autore è imponibile in ogni pagamento. Per la remunerazione ricevuta in ogni pagamento di meno di 4.000 CNY, è concessa una riduzione di 800 CNY per le spese. Per ogni pagamento pari o superiore a 4.000 CNY, una riduzione del 20% è concessa per le spese e l’ammontare rimanente rappresenta il reddito imponibile. La tassa da pagare è calcolata con un tasso del 20% con un’ulteriore riduzione del 30%. Reddito imponibile = reddito dagli articoli imponibili – 800 CNY (o reddito dagli articoli imponibili x 20%) Tassa da pagare= reddito imponibile x 20% x (1-30%) Il reddito dalle royalties e dalle proprietà in leasing Tale reddito è imponibile in ogni pagamento. Per la remunerazione ricevuta in ogni pagamento inferiore ai 4.000 CNY, è concessa una detrazione di 800 CNY per le spese. Per ogni pagamento pari o superiore a 4.000 CNY, è concessa una riduzione di del 20% per le spese. L’ammontare rimanente sarà tassato al 20%. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 166 Business Guide - CINA Reddito imponibile: reddito dalle voci imponibili – 800 CNY (o reddito dagli articoli imponibili x 20% Tassa da pagare= reddito imponibile x 20% Redditi dal trasferimento di proprietà Il reddito dal trasferimento della proprietà è tassato al tasso del 20%. Reddito imponibile= reddito dal trasferimento della proprietà - il valore originale della proprietà - le spese ragionevoli Tassa da pagare= reddito imponibile x 20% Reddito dagli interessi, dividendi e bonus, sopravvenienze e altri redditi L’aliquota applicabile è del 20% La tassa da pagare= salario da ogni pagamento x 20% Benefit da lavoro dipendente Ai fini IRPEF, i redditi imponibili si riferiscono a “stipendi, salari, bonus, bonus di fine anno, utili sulle partecipazioni, indennità o sussidi o altre entrate relative alla prestazione o al lavoro dipendente”. Alcuni tipi di benefit per i dipendenti stranieri possono essere esentati dall’imposta, qualora rispondano a certi requisiti. Detti requisiti includono (accompagnati da fattura, ove possibile): - Costi per l’alloggio - Costi di entità ragionevole per due rientri annui in patria - Costi di entità ragionevole per il trasloco - Rimborsi di entità ragionevole per pasti, lavanderia, corsi di lingua e spese per la scuola dei figli a carico in Cina. Tutti i rimborsi in contanti (cash allowance) per coprire le spese relative allo svolgimento del lavoro (come costi di viaggio o di intrattenimento) sono totalmente passibili d’imposta. Possono essere detratte dall’IRPEF, invece che essere pagate come indennità, spese specifiche sostenute dal dipendente, ad esempio intrattenimento, spese mediche, quote per club, viaggi locali, riviste, giornali, spese telefoniche ecc. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 167 Business Guide - CINA Compilazione della dichiarazione dei redditi Le dichiarazioni dei redditi possono essere compilate dagli stessi contribuenti o dagli agenti che eseguono la trattenuta fiscale. Per quanto riguarda la compilazione operativa della dichiarazione dei redditi, questa è compilabile via internet sul sito del governo cinese all’indirizzo web: www.tax861.gov.cn. Il sito è totalmente in lingua cinese pertanto è raccomandabile l’assistenza di erogatori di servizi competenti quali la stessa Broadtrust CPA, LP, la cui sede di Pechino risponde al seguente indirizzo: Beijing Office 3F, Excel Center, No.6, Wu Ding Hou Street Xicheng District Beijing P.C.100032 Tel.: 010 5931-5013 Fax: 010 5931-5010 4.5. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4.5.1. Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto? Quali sono le principali differenze con la normativa italiana? Fino al 31.12.1993 il sistema fiscale cinese si basava sulla “Industrial and Commercial Consolidated Tax”. Essa è stata sostituita, con la Income tax Law del 1° gennaio 1994, da tre nuove tasse: la Value-Added Tax (IVA), la Business Tax e la Consumption Tax. La Value-Added Tax (IVA), in quanto imposta che colpisce il giro d’affari, grava sul valore dei beni nelle varie fasi della produzione o circolazione, o sul valore aggiunto dei beni. Sulla sua applicazione nella Repubblica Popolare Cinese si veda paragrafo 1.26.2. La Business Tax, è una tassa indiretta complementare all’IVA. Tassa cioè che non viene incluso nella tassazione IVA. Si applica a determinati tipi di servizi e di vendite (es. vendita di beni immobiliari, o trasferimento del diritto d’uso del terreno) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 168 Business Guide - CINA con aliquote variabili dal 3 al 20%. Si calcola sul guadagno lordo di un’operazione comprendente la totalità delle somme ricevute dal soggetto imponibile per la prestazione di un dato servizio o di una data vendita. La business tax è un’importante fonte di finanziamento per i governi locali. La Business Tax è, in particolare, un tipo di tassa sul fatturato (senza alcun beneficio di detrazione) che si applica alle entrate generate dalla fornitura di sevizi tassabili, quali comunicazioni e trasporti, costruzioni, servizi finanziari e assicurativi, poste e telecomunicazioni, cultura e sport, spettacoli ed altri servizi tassabili, come il trasferimento di attività immateriali e la vendita di immobili di proprietà entro il territorio cinese che non sono tassati attraverso l’IVA. I contribuenti della Business tax sono le società o le persone fisiche che si occupano della fornitura di servizi tassabili, trasferimento di attività immateriali o vendita di immobili di proprietà in Cina. Dal 1˚ gennaio 2009 è completamente cambiata la concezione “territoriale” dell’imponibilità alla Business Tax. Mentre in precedenza erano soggetti all’imposta solo i servizi fisicamente prestati in Cina, ora il fattore decisivo è diventato la localizzazione sia del prestatore che del fruitore del servizio. Ci sono 9 voci tassabili per la Business tax e l’aliquota varia dal 3% (per comunicazioni e trasporti) al 20% (per lo spettacolo), la percentuale più comunemente applicata è il 5%. La formula per il calcolo della Business tax è la seguente: fatturato aziendale x l’aliquota applicabile L’obbligo di applicazione della Business tax sorge nel giorno in cui il contribuente riscuote l’ammontare totale del fatturato o ottiene una ricevuta di pagamento per il ricavo. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 169 Business Guide - CINA Il pagamento può essere effettuato entro 5, 10, 15 giorni o un mese, da determinare dalle competenti autorità fiscali. Esenzioni vengono concesse per i trasferimenti di tecnologia, sia nazionali che stranieri, qualora la stessa venga concessa in licenza a controparti cinesi. Il Premier cinese Wen Jiabao, all’inizio del 2012, ha annunciato l'avvio di un programma pilota per la modifica del sistema delle imposte indirette nella Repubblica Popolare Cinese. La novità, di particolare rilievo per i gruppi multinazionali operanti nel continente asiatico, ha il fine di migliorare il sistema di riscossione delle imposte e di incentivare lo sviluppo delle modern service industries; a tale scopo, lo State Council ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2012 venga attivato un programma pilota per trasferire talune prestazioni di servizi dall'ambito di applicazione della Business Tax-BT al campo di applicazione dell'Iva [vedi in seguito]. La Consumption Tax (legge del gennaio 1994), rivista con regolamenti provvisori (PRC Tentative Regulations on Consumption Tax Revised) entrati in vigore nel gennaio 2009, si applica a determinate categorie di beni (beni di lusso) con un’aliquota compresa tra il 3% e il 45% del prezzo della merce. Grava sul valore (tariffe ad valorem) o sul volume (imposta specifica) sulla fase della produzione, ad eccezione di liquori bianchi fatti di cereali e patate, birra e sigarette, sui quali si applica una combinazione di volume e valore dei beni. La Consumption tax si applica sul valore delle vendite o il volume dei beni di consumo venduti in Cina da società o persone fisiche che si occupano di produzione, lavorazione in subappalto o importazione di qualunque dei seguenti 11 articoli: sigarette, bevande alcoliche e alcol, cosmetici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, gioielleria e pietre preziose, petardi e fuochi d’artificio, benzina, gasolio per autotrazione, pneumatici per veicoli a motore, motocicli, e piccoli veicoli a motore. La tassa grava sui beni di consumo in aggiunta all’IVA e mira a scoraggiare il consumo di questi particolari beni; le esportazioni non sono invece soggette alla Consumption tax. In particolare dal 1998 lo State Council ha incrementato la tassa sulle sigarette al 50% come categoria di beni di lusso. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 170 Business Guide - CINA La Consumption tax è inclusa nel prezzo di transazione ed è applicabile solo nella produzione, lavorazione in subbappalto e importazione dei beni di consumo tassabili. Essendo la Consumption tax inclusa nel prezzo di transazione, non è applicabile nelle fasi successive a quelle dell’immagazzinamento e vendta al dettaglio. I contribuenti della Consumption tax sono le società o le persone fisiche che si occupano della produzione, lavorazione in subappalto e importazione dei beni di consumo tassabili. Metodi di calcolo • Per le tasse applicabili sul volume: volume delle vendite x l’ammontare unitario della tassa; • per le tasse applicabili sul valore: volume delle vendite (o valore delle importazioni) x l’aliquota; • per le tasse applicabili sulla combinazione di volume e valore: volume delle vendite x ammontare unitario della tassa + valore delle vendite x l’aliquota. Nella vendita dei beni di consumo tassabili, l’obbligazione della consumption tax insorge nel giorno in cui il contribuente riscuote il completo pagamento per la transazione o ottiene una ricevuta di pagamento. Nell’importazione di beni, essa insorge nel giorno della dichiarazione doganale. Il pagamento della consumption tax può essere effettuato entro 1, 3, 5, 10, 15 giorni o un mese, da determinare dalle autorità competenti sulla base dell’ammontare della tassa da pagare. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 171 Business Guide - CINA 4.5.2. Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni e alla prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni? Sono previste particolari agevolazioni in materia di IVA? Esistono condizioni di indetraibilità dell’imposta? Come imposta che colpisce il giro d’affari la Value-Added Tax grava sul valore dei beni nelle varie fasi della produzione o circolazione, o sul valore aggiunto dei beni. In Cina sono soggetti imponibili IVA tutte le società e persone giuridiche che svolgono attività di vendita o importazione di beni o fornitura servizi di riparazione, manutenzione o fabbricazione. In Cina i contribuenti IVA sono divisi in contribuenti generali e piccoli contribuenti in base alla dimensione delle loro operazioni, oltre che in base al sistema contabile e ad essi vengono applicati diversi metodi di tassazione. In particolare sono considerati piccoli contribuenti coloro che producono beni o forniscono servizi per un giro d’affari inferiore o uguale a 500.000 CNY, 800.000 CNY nel caso di altre attività (incluse grande distribuzione e vendita al dettaglio). Per questi contribuenti l’aliquota IVA è ridotta al 3%. L’attuale carico fiscale ricade solo sul consumatore finale, in quanto i produttori lo trasferiscono sui prezzi. In Cina ci sono due aliquote IVA: una base del 17% e una più bassa del 13%. L’aliquota generale del 17% è imposta su tutti i beni che vengono importati o venduti, processati o riparati. Sono soggette all’aliquota più bassa (13%) le importazioni e le vendite di: grano, olio vegetale commestibile, acqua potabile, cibo, condizionatori, acqua calda, gas illuminante, gas petrolifero liquido, gas naturale, metano, prodotti carboniferi per uso domestico; libri, giornali e riviste; mangime, fertilizzanti chimici, pesticidi, macchinari agricoli, materiali agricoli, e altri prodotti specifici indicati dal Consiglio di Stato. Un’aliquota zero viene applicata ai prodotti esportati o specifiche categorie di beni previste dal Consiglio di Stato. La Business Tax invece si applica ai servizi: trasporti, assicurazioni, poste e telecomunicazioni, intermediazione mobiliare, costruzione, gestione ed assegnazione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 172 Business Guide - CINA dei beni intangibili come brevetti e marchi, diritti d’uso sui terreni, e vendita di proprietà immobiliari. La tassa esclude la fabbricazione, i servizi di riparazione e sostituzione, i quali sono soggetti all’IVA. I contribuenti che operano nel settore dei servizi e sono soggetti alla Business tax non hanno modo di chiedere il credito IVA per le entrate dei beni soggetti ad IVA. Le tasse pagate in merito ai servizi ricevuti o le proprietà acquisite non possono essere dedotte dalla Business tax a debito. Le detrazioni sono permesse in alcune specifiche industrie. I contribuenti la cui attività aziendale fa capo a più di una categoria tassabile sono chiamati a contabilizzare separatamente le varie categorie; altrimenti si applica l’aliquota più alta. Questo vale anche nel caso di una società che vende beni imponibili IVA e presta servizi post-vendita soggetti alla Business tax. Se l’azienda non può contabilizzare separatamente queste attività, sarà assoggettata all’aliquota più alta del 17%. Per questo tipo di azienda sarebbe conveniente costituire diversi centri di profitto in relazione ad ogni diversa attività in modo da mantenere separati il sistema contabile e di fatturazione. Con lo scopo di incentivare le esportazioni, il governo ha avviato dal 1990 un aumento sostenuto dei rimborsi IVA sulle importazioni delle “export-oriented entreprises”. I regolamenti in merito, applicati a tutti gli esportatori registrati dopo il 1˚ gennaio 1994, hanno portato all’introduzione di aliquote sempre più alte a volte rendendo rimborsabile l’intero importo IVA per alcuni prodotti. Le imprese ad investimento estero che fanno parte delle categorie incoraggiate godono di un rimborso totale dell’IVA nell’acquisto di attrezzature prodotte sul mercato interno se queste attrezzature sono elencate nel catalogo delle importazioni esenti da dazio. Sono esenti da IVA le seguenti categorie di beni: • Prodotti già utilizzati dal venditore • Prodotti agricoli coltivati e commercializzati da produttori agricoli • Contraccettivi e articoli correlati • Libri antichi © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 173 Business Guide - CINA • Prodotti e attrezzature importati come aiuti umanitari da governi stranieri e organizzazioni internazionali. L’IVA è sempre detraibile ad eccezione dei seguenti casi, tassativamente specificati: • Acquisto di attività fisse che rappresentino un apporto di capitale • Acquisto di beni o servizi usati per attività non tassabili • Acquisto di beni o di servizi per il benessere collettivo o per consumo personale • Perdite anormali di beni acquistati • Spreco anormale di beni acquistati o di servizi consumati nella produzione di commodities o di prodotti finiti. Per quanto concerne il trattamento dell’IVA nei casi di sconto commerciale per l’acquisto di grosse quantità di prodotti, è ora possibile, per i venditori, emettere fatture di rimborso IVA relative alla quantità di sconto praticato sui prodotti. Il procedimento contabile da seguire è lo stesso dei casi di restituzione di merci. 4.5.3. Quali criteri territoriali vengono adottati per l’applicazione dell’IVA? Esistono cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse perché extra territoriali? In linea di massima non vengono adottati specifici criteri territoriali per l’applicazione dell’IVA. Nel 2004 il MOFCOM ha diramato una direttiva che istituisce un regime particolare di rimborso dell’IVA in tre province del Nord Est, in modo da agevolarne gli investimenti. Secondo la nuova normativa, vengono innalzati i tassi di rimborso per l’acquisto di fixed assets con scopo di investimento e per tutti i beni e servizi necessari al funzionamento dei fixed assets. Le imprese ad investimento estero che ricadono sotto la categoria incoraggiata e sono situate nelle regioni occidentali, godono dell’esenzione per due anni e delle concessioni speciali di riduzione a metà dell’imposizione fiscale per altri tre © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 174 Business Guide - CINA anni. Alla scadenza di queste concessioni sono inoltre assoggettabili alla riduzione del 15% per quanto riguarda la tassa gravante sui profitti aziendali per ulteriori tre anni. 4.5.4. Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA? In generale, la legge cinese stabilisce che le esportazioni, ad eccezione di quelle di petrolio greggio e raffinato e di quelle di prodotti soggetti a restrizioni normative, non sono soggette IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). L’esenzione dall’IVA per le esportazioni si realizza secondo diversi meccanismi a seconda della data di registrazione delle aziende. Per tutte quelle che sono state registrate dopo il 1˚ gennaio 1994 vale il criterio dell’“Extempt Credit Refund” (ECR), in base al quale le imprese che vendono sia sul mercato interno cinese che su quello estero sono tenute a pagare l’imposta calcolata sull’intero fatturato, ma maturano il diritto ad un rimborso per la quota di fatturato realizzata con l’estero. In base a questo sistema imprese che esportano al di fuori dalla Cina l’intera produzione non sono soggette ad alcun versamento a titolo di IVA. L’ammontare dell’IVA alle importazioni viene calcolato sulla base del prezzo accertato dalle autorità doganali, maggiorato dei dazi e dell’eventuale tassa sul consumo. Se il prezzo presentato viene ritenuto eccessivamente basso e non viene fornita alcuna giustificazione in merito, è la stessa autorità doganale a determinarlo in maniera approssimativa, secondo ragionevolezza. E’ previsto un sistema di rimborsi anche per l’IVA sugli acquisti degli esportatori, con aliquote di rimborso che variano da settore a settore: Tipologia di beni Tasso di rimborso IVA Prodotti agricoli (es.: semi di soia) Prodotti agricoli (cotone) 5% 13% Lavorazioni industriali che abbiano prodotti agricoli come materia prima 13% Beni attualmente soggetti a IVA del 17% e a rimborso del 13% 13% © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 175 Business Guide - CINA Navi; automobili; aerei; componenti; macchinari per la costruzione; strumentazione medica; equipaggiamenti elettrici, telefonici, e telegrafici; equipaggiamenti per la metallurgia e locomotive, con tasso corrente di rimborso al 17% 17% Grano e farina, carne d’anatra, coniglio e lepre Prodotti derivanti da risorse naturali: petrolio greggio, metalli, polpa di legno, oro, fosforo, grafite naturale, ecc. Petrolio (codice 27101110) 13% 0 11% Prodotti derivati da risorse naturali: alluminio non lavorato, fosforo giallo e altri fosfori, nichel, leghe di ferro, molibdeno 8% Prodotti derivati da risorse naturali: coke, semicoke di carbone, carbone, bitume, magnesio, feldspati, ecc. 5% Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni attualmente soggetti a rimborso del 17% (certi tipi di macchinari, prodotti tessili, ecc.) 13% Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni attualmente soggetti a rimborso del 15% (prodotti di chimica organica e inorganica, alcuni tipi di articoli d’acciaio e di ferro, plastica, giocattoli, orologi, ceramica e porcellana, fibre, gomma, articoli sportivi, pelli, valigie 13% Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni attualmente soggetti a rimborso del 13% (fertilizzanti) 11% Dal 1˚ luglio 2007 il Ministero delle Finanze cinese, con la Circolare sui Rimborsi della Tassazione, ha dato luogo a tre aggiustamenti sulla normativa IVA: il totale annullamento del rimborso, la riduzione sostanziale del tasso di rimborso, la trasformazione del rimborso in esenzione dall’imposta. La riduzione fino allo 0% ha riguardato le cosiddette merci “ad alto consumo energetico, altamente inquinanti e ad alto consumo di risorse naturali”. Queste merci includono gli animali in via di estinzione, piante e prodotti provenienti da specie in via di estinzione, sale, solvente, cemento, propano, butano liquefatto, petrolio liquefatto, fertilizzante, cloro, tinture e altri prodotti chimici (esclusi i prodotti chimici raffinati), carburi, metalli e carbone attivo, pelle, legno non riutilizzabile, prodotti metallici non ferrosi, navi costruite in sezioni e imbarcazioni non motorizzate. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 176 Business Guide - CINA L’eliminazione dell’imposizione IVA riguarda merci quali arachidi, pitture ad olio, bassorilievi di legno, francobolli e marche da bollo, rendendoli dunque “duty free”. Ciò che ha spinto alla promulgazione di tale regolamento è principalmente la volontà di promuovere prodotti ad alto valore aggiunto e ridurre l’eccessiva dipendenza a settori non desiderabili in termini di effiecienza in quanto altamente inquinanti o caratterizzati da sprechi di risorse considerevoli. Per quanto riguarda le esenzioni sulle importazioni di macchinari e beni strumentali, contribuiti in conto capitale o semplicemente acquistati, sono state ristabilite nel 1998 e reiterate nel 2007 attraverso l’”Announcement Concerning Issues on the Customs' Implementation of the Application of Relevant Preferential Policies on Import Duties”. Godono di tale esenzione dai dazi e dall’IVA i beni strumentali che appartengono ai settori “incentivati” (definiti dal Catalogo o dal Priority Catalogue) importati da società a capitale straniero. Come sopra menzionato, i settori incentivati contenuti nel Catalogo sono quelli ad alto contenuto tecnologico e che rivestono interesse strategico per lo sviluppo dell’ecenomia nazionale. Fanno invece parte del Priority Catalogue le attività che sono localizzate nelle regioni centro-ovest del paese. 4.5.5. Dal 1° gennaio 2012 la Cina avvia la riforma Iva sui servizi Il Premier cinese Wen Jiabao ha avviato un programma pilota per la modifica del sistema delle imposte indirette nella Repubblica Popolare Cinese. La novità, di particolare rilievo per i gruppi multinazionali operanti nel continente asiatico, ha il fine di migliorare il sistema di riscossione delle imposte e di incentivare lo sviluppo delle modern service industries; a tale scopo, lo State Council ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2012 è attivo un programma pilota per trasferire talune prestazioni di servizi dall'ambito di applicazione della Business Tax-BT al campo di applicazione dell'Iva. L'obiettivo è arrivare nell'arco di un paio d'anni a un'estensione su scala nazionale del campo di applicazione dell'Iva. Il progetto riguarda soltanto alcune categorie di servizi, tra cui: ricerca e sviluppo, consulenza tecnica, It, trasporti e logistica. Tra questi, in particolare, anche servizi di contabilità, consulenza fiscale e legale. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 177 Business Guide - CINA La normativa è applicabile anche alle prestazioni rese tra consociate all'interno di gruppi multinazionali e, soprattutto in tale ambito, l'impatto è rilevante. In generale, in Cina il regime Iva è oggi principalmente applicato alla vendita di beni (con aliquota ordinaria del 17%), mentre le prestazioni di servizi sono di regola soggette a Business Tax (BT, con aliquota del 5% circa). La natura di costo di quest'imposta genera una notevole incidenza in termini di erosione dei margini (si pensi tipicamente alle prestazioni di servizi rese a supporto delle proprie consociate produttive dai centri servizi collocati nei paesi limitrofi, ad esempio Hong Kong). La riforma dovrebbe produrre un impatto altamente positivo per l'industria dei servizi (anche in ingresso dall'estero). Sul piano operativo il programma è stato implementato anzitutto nel territorio di Shanghai: • nel settore dei "pilot industries" e dei servizi di trasporto; •alle attuali aliquote Iva del 17% e del 13% (quest'ultima, ad oggi, applicabile solo a un ristretto numero di settori) si affiancheranno due ulteriori aliquote rispettivamente dell'11% e del 6%; • le autorità designate a riscuotere tale imposta saranno quelle locali; • saranno salvi tutti gli incentivi riguardanti la BT, nonostante il dichiarato intento di riallineamento del sistema. In base alle informazioni disponibili (lettera circolare della State Tax Administration n. 111/2011), è possibile trarre spunto anche per le seguenti, ulteriori riflessioni: a) per i soggetti interessati dalla riforma, al momento dell'acquisto dei servizi si realizzerà un'importante riduzione di costi per imposte (che assumeranno la veste di Iva a credito in luogo di puro costo; l'Iva sarà infatti compensabile con l'eventuale imposta a credito in ossequio agli ordinari meccanismi di detraibilità dell'Imposta); in termini pratici, il costo del venduto delle società interessate non sarà più appesantito dal carico fiscale originato dalla BT; b) di converso, se l'acquirente dei servizi di cui sopra non fosse un soggetto passivo Iva, resterà inciso dal tributo secondo gli ordinari meccanismi di funzionamento dell'imposta; in tal caso, è bene ricordare come le aliquote Iva agevolate (11% e 6%), risultino maggiori dell'attuale aliquota ordinaria (5%) della BT, benché abbiano comunque il pregio di incidere soltanto nell'ultimo trasferimento al consumatore finale. È interessante anche comprendere le modalità di implementazione del progetto relativamente ai rapporti nazionali e internazionali. L'avvio limitato dell'iniziativa © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 178 Business Guide - CINA sperimentale al solo territorio di Shanghai non puó infatti non comportare un vantaggio competitivo per le società ivi costituite (sia nel caso in cui fossero preposte allo svolgimento di servizi, sia nel caso si limitassero ad acquisirne dall'estero). Queste società, infatti, potendo emettere fatture Iva, dovrebbero consentire ai propri clienti (in regime Iva) di neutralizzare (in buona parte) l'impatto dell'imposizione indiretta portandola in detrazione. Tanto premesso, il programma pilota per la sostituzione della BT coll'Iva rappresenta senza dubbio per la Cina un passo di cruciale importanza verso la razionalizzazione del sistema dell'imposizione indiretta nel Paese. Sembra infatti trattarsi di una pietra miliare in un processo di modernizzazione a lungo invocato dagli operatori economici locali ed esteri e finalizzato a dotare la Repubblica Popolare Cinese di un sistema d'imposizione indiretta efficiente e competitivo, capace di eliminare storture e disparità di trattamento (si pensi all'impossibilità, per i soggetti che prestano servizi soggetti alla Business Tax, di detrarre l'Iva sugli acquisti di attrezzature e macchinari) che, ad oggi, generano costi incrementali di non trascurabile rilevanza, con grave nocumento per lo sviluppo dell'industria dei servizi cinese. La soppressione della BT potrà verosimilmente determinare processi di ristrutturazione della supply chain, suscettibili di produrre impatti anche in termini di transfer pricing. Non ultimo, le società di servizi attualmente residenti fuori Shanghai potrebbero aver interesse a costituire una subsidiary a Shanghai, per poter offrire anche ai propri clienti in regime Iva la fatturazione Iva (detraibile) in luogo di quella con Business Tax (costo). Occorre infatti rammentare che, mentre la Business Tax è un'imposta "a cascata" che colpisce tutte le transazioni che avvengono lungo la catena del valore, l'Iva finisce col gravare soltanto sul prezzo pagato dal consumatore finale. Per questo, in termini pratici, le imprese interessate dal programma pilota dal 1 gennaio 2012 devono porre particolare attenzione alle pattuizioni contrattuali stipulate con le proprie controparti commerciali; in taluni casi, infatti, potrebbe non risultare di agevole individuazione il soggetto tenuto ad assorbire l'Iva sostitutiva della BT: laddove il prezzo pattuito per il servizio sia comprensivo di Business Tax, ad esempio, potrebbe non essere del tutto chiaro se il prestatore possa effettivamente addebitare l'Iva al committente o debba piuttosto assorbirne il relativo costo. Parimenti, formulazioni contrattuali che comportino il generico diritto di rivalsa © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 179 Business Guide - CINA sull'acquirente delle eventuali imposte indirette gravanti sulla transazione potrebbero non essere sufficienti a garantire l'effettiva rivalsa dell'Iva. In termini più sostanziali, è evidente che la sostituzione della Business Tax con l'Iva determinerà il tentativo da parte dell'acquirente di negoziare una riduzione del prezzo del servizio giustificata dai risparmi ottenuti dal fornitore in ragione della detraibilità dell'Iva corrisposta sui propri acquisti di beni e servizi. 4.5.6. Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA? In linea di massima, i principali adempimenti in materia fiscale sono l'ottenimento, da parte delle società, della "Tax Licence" che va richiesta entro 30 giorni dal ritiro della Business Licence. Una volta in possesso della Tax Licence, la società può procedere al pagamento, entro il 10 del mese successivo, dell'IVA calcolata sulla base delle entrate dichiarate. L’anno fiscale cinese coincide con l’anno del calendario e i trimestri “fiscali” sono i trimestri come da calendario. Le imprese a partecipazione straniera devono presentare la dichiarazione provvisoria dei profitti presso le autorità locali entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre. Questi calcoli si riferiscono normalmente ai profitti del trimestre effettivo. Le società che hanno delle difficoltà a pagare in anticipo le tasse riferite ai profitti del trimestre effettivo, possono comunque eseguire i pagamenti in anticipo basandosi su un quarto del profitto dell’anno precedente o con un altro metodo approvato dalle autorità. Il saldo finale relativo all’imposizione fiscale dev’essere fatto entro 5 mesi dalla fine dell’anno. Le dichiarazioni devono essere presentate sia nel caso di profitti dalle operazioni aziendali, sia nel caso di perdite. Le aziende a partecipazione straniera che non possono presentare la dichiarazione a fini fiscali entro il tempo previsto, per il verificarsi di speciali circostanze, devono richiedere alle autorità fiscali locali il prolungamento del limite di tempo prima della normale data di scadenza della presentazione. Una circolare dello State Administration of Taxation pubblicata il 24.06.1998 stabilisce che tali circostanze particolari includono, tra le altre cose, disastri naturali o drastici cambiamenti di politica economica che rendano inevitabili i © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 180 Business Guide - CINA ritardi. In entrambi i casi sono permessi fino a 3 mesi di proroga. Le dichiarazioni fiscali sono disponibili presso le autorità locali. 4.5.7. Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA? Lo State Administration of Taxation (SAT) e i suoi uffici provinciali e municipali gestiscono la politica fiscale della Cina. Lo SAT, subordinato al Ministero delle Finanze, lavora per sviluppare la legislazione e la politica fiscale. Ogni località in Cina vanta un’ufficio imposte alle dipendenze dello SAT e uffici imposte locali sotto il governo locale. Tale disposizione cerca di migliorare il controllo sull’amministrazione fiscale e rappresenta un compromesso tra i governi centrali e locali nella suddivisione delle entrate fiscali. L’IVA è raccolta dagli State Tax Bureaux (gli Uffici Imposte cinesi), fa eccezione l’IVA sulle importazioni che è raccolta dalle Dogane. 4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI 4.6.1. Qual’è il regime fiscale delle accise?Quali sono le aliquote applicate? 4.6.2. Come è disciplinata l’imposta di registro?Quali sono i soggetti soggetti a tassazione?Quali sono lew aliquote applicate? 4.6.3. Quali sono le principali tasse a livello nazionale e locale? IMPOSTA DI BOLLO I documenti soggetti all’imposta di bollo comprendono i contratti o i documenti in forma di contratti che riguardano le transazioni di acquisto e vendita, contratti di lavorazione, contratti di studio e progettazione di impianti e costruzioni, contratti per progetti di costruzione, proprietà in leasing, trasporto di beni, immagazzinamento, prestiti, assicurazioni sulla proprietà, contratti tecnici, documenti di trasferimento della proprietà, libri contabili aziendali, certificati e licenze e altri documenti definiti tassabili dal Ministero delle Finanze. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 181 Business Guide - CINA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’UTILIZZO DI VEICOLI E NAVI Coloro che utilizzano veicoli e trasporti marittimi sono soggetti al pagamento di una specifica tassa sulle concessioni governative. 4.6.4. Quali sono le aliquote applicate? L’imposta di bollo è ovviamente variabile in base all’atto cui fa riferimento. La tassa sui trasporti marittimi e ferroviari è applicata in base al tonnellaggio, mentre la tassa per i veicoli per passeggeri è applicata in base al tipo di veicoli o al numero di posti. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 182 Business Guide - CINA 5. Rapporti di lavoro 5.1. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 5.1.1. Qual è il regime di reclutamento del personale locale? C’è libertà di scelta nel reclutamento del personale? Le normative concernenti il diritto del lavoro nella RPC • Legge sul Lavoro della Repubblica Popolare Cinese: Legge adottata dall’8a Assemblea della Commissione Permanente, dell’8˚ Congresso Nazionale del Popolo, in data 05.07.1994, promulgata dall’ordine n. 28 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in data 05.07.1994 ed entrata in vigore in data 1˚ gennaio 1995; • Legge sui Sindacati della Repubblica Popolare Cinese: Legge adottata in data 03.04.1992 dalla 5a Sessione del settimo Congresso Nazionale del Popolo. Emendata secondo la Decisione sull’Emendamento della Legge sui Sindacati della Repubblica Popolare Cinese dalla 24a Sessione della Commissione Permanente del 9˚ Congresso Nazionale del Popolo in data 27.10.2001; • Legge sulla Prevenzione e il Controllo delle Malattie Occupazionali: Legge adottata dal 24˚ Incontro della Commissione Permanente del 9˚ Congresso Nazionale del Popolo in data 27.10.2001 e promulgata dall’ordine n. 60 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in data 27.10.2001. Emendata secondo la Decisione sull’Emendamento della Legge sulla Prevenzione e il Controllo delle Malattie Occupazionali dalla 24a Sessione della Commissione Permanente del 11˚ Congresso Nazionale del Popolo in data 31.12.2011; • Provvedimenti sul Minimo Salariale: i provvedimenti sul minimo salariale, che sono stati adottati al 7˚ incontro esecutivo del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale in data 30.12.2003, sono poi stati promulgati in data 20.01.2004 ed entrati in vigore in data 1˚ marzo 2004. • Provvedimenti sui Contratti Collettivi: i provvedimenti sui contratti collettivi, che sono stati adottati dal 7˚ incontro esecutivo del Ministero © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 183 Business Guide - CINA del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sono stati promulgati in data 20.01.2004 ed entrati in vigore in data 1˚ maggio 2004; • Regolamenti per la Sicurezza in Ambienti di Lavoro in cui vengono Usate Sostanze Tossiche: i provvedimenti per la formazione alla scurezza per entità produttive ed operative, adottate dall’incontro esecutivo del direttore generale dell’Amministrazione Statale della Sicurezza sul Lavoro, in data 17.01.2006 sono entrati in vigore in data 1˚ marzo 2006; • Legge sui Contratti di Lavoro: adottata dalla 28a seduta della Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data 29.06.2007. Entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008; • Regolamento Implementazione Legge sul Contratto di Lavoro: regolamento in corso di stesura a tutto ottobre 2008 presso il Congresso Nazionale del Popolo. Di seguito viene riportata la versione proposta dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, per i Pubblici Commenti. Norme relative al diritto commerciale, ma con implicazioni giuslavoristiche: • Disposizione del Ministero del Lavoro e del Personale della RPC sul Diritto Autonomo delle Imprese a partecipazione straniera di assumere personale, su salari, assicurazione e contributi previdenziali, 24.11.1986; • Decisione di 8 punti riguardanti la Gestione del Personale delle Joint Venture emessa dal Ministero del Lavoro e dal Ministero del Personale, maggio 1988; • Imprenditori stranieri con facoltà di assumere personale cinese nella Repubblica Popolare Cinese, maggio 1989; • Regolamenti sul Sussidio di Disoccupazione e Provvedimenti sul Pagamento del Premio Assicurativo Previdenziale (1999); • Diritto concernente WFOE, EJV, CJV, JV, M&A, diritto commerciale relativo a imprese & società. Fonti: http://www.leggicinesi.it, http://www.lawinfochina.com http://english.gov.cn/ © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 184 Business Guide - CINA Caratteri generali del diritto del lavoro nella RPC Il corpus normativo riportato nella prima parte di questo capitolo è costituito da un vasto numero di leggi, regolamenti e regole. Nei paragrafi successivi si concentrerà l’attenzione sui trend giuridici intrapresi dal diritto cinese in ambito di assunzioni e su alcuni aspetti peculiari della dottrina giuslavoristica cinese. Il processo di reclutamento del personale non può prescindere da un’attenta analisi dei suddetti provvedimenti normativi. Il 2008 è stato un anno fondamentale per quanto riguarda il diritto del lavoro cinese, per via della chiara direzione politica intrapresa dalle autorità nazionali. Il governo cinese ha posto in essere per tutto il 2008 strategie politico economiche finalizzate al consolidamento del livello di sviluppo raggiunto fino a questo momento. Una ratio sostanziale di queste strategie è consistita nel rallentamento della crescita economica a favore di una maggiore stabilità socioeconomica. Il diritto del lavoro è uno strumento fondamentale in questo processo. La riforma sui contratti di lavoro entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008 è infatti una sostanziale riaffermazione dei principi giuslavoristici andati a formarsi dal 1995 fino ad oggi e un chiaro segnale di subordinazione della variabile economica rispetto a quella giuridica, trend in controtendenza con quelli manifestatisi negli ultimi decenni, in cui la RPC sottolineava il suo profilo di paese investimento/produttore, rispetto a quello emergente di paese investitore/compratore. Il diritto del lavoro cinese e la Costituzione della RPC garantiscono ai lavoratori gli stessi diritti e gli stessi interessi legittimi garantiti dai diritti occidentali per quanto riguarda la non discriminazione di razza, sesso o religione durante l’assunzione e per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici e dei giovani lavoratori. Per giovani lavoratori sono intesi i ragazzi tra i 16 e i 18 anni che possono essere assunti solamente in base ai requisiti previsti dai provvedimenti normativi che disciplinano la salute sul luogo di lavoro e dalle normative giuslavoristiche a partire dal 1995. L’assunzione di minori di 16 anni è considerato sfruttamento minorile e in quanto tale costituisce un reato penale. Per quanto riguarda le lavoratrici, oltre a godere dei canonici diritti di maternità e allattamento sono previsti dei diritti aggiuntivi nei periodi mestruali e nei periodi di lavoro svolto in stato di gravidanza. Questi diritti si concretizzano nell’esenzione da lavori classificati come di III e IV livello in una scala di sforzo fisico dell’impiego, formulata nella legge sul lavoro del 1995. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 185 Business Guide - CINA Il diritto cinese tutela quindi i lavoratori considerati più deboli nella stessa misura in cui questi vengono tutelati nei diritti occidentali. Nella fase di reclutamento di personale è quindi ineludibile una riflessione sulle modalità in cui il diritto del lavoro è entrato nell’ordinamento della RPC in tempi estremamente rapidi, portando innovazioni giuridiche che in Europa si sono sviluppate in decine di anni e attraverso un movimento sociale tellurico più che verticistico. Il brusco passaggio da contratti di lavoro verbali, con possibilità di licenziamento ad nutum e della massima durata di un anno, a una serie di norme assolutamente paragonabili a quelle occidentali, è avvenuto in contemporanea al riordino racchiuso nella legge di legislazione del 2000. Un ulteriore fenomeno rilevante nel mercato del lavoro cinese è costituito dall’ingresso in questo mercato di un numero sempre maggiore di neo-laureati. Il problema per i neo-laureati è molto forte, infatti ogni anno si laureano, in media, 4 milioni di studenti, ma sul mercato ci sono solo 1,6 milioni di posti che corrispondono alle loro attese. Gli enti governativi ai vari livelli provvederanno con le disposizioni che crederanno più opportune a favorire l’impiego nei vari settori. Lo stato sta attualmente programmando una serie di finanziamenti come prestiti per chi intendesse aprire una nuova attività, servizi gratuiti da parte da parte degli uffici di collocamento, e formazione professionale. Considerando la vastità degli istituti relativi al diritto del lavoro introdotti nel mercato del lavoro cinese negli ultimi dieci anni risulta efficace, ai fini del reclutamento del personale, una breve panoramica sulla legge di riforma dei contratti di lavoro, entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008. Cosa significa la nuova legge sul contratto di lavoro Le disposizioni generali del testo di legge presentano finalità chiare e in linea con quanto stabilito fino al 2008 dalla dottrina del diritto del lavoro cinese. i punti chiave su cui si articolano le disposizioni generali della normativa sono: • Il miglioramento degli istituti connessi al contratto di lavoro • Il disciplinamento dei suddetti contratti • Il disciplinamento della contrattazione tripartita (governo, sindacati, imprese) • L’affermazione dei principi di equità, consenso e legalità. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 186 Business Guide - CINA Principi quali quello di miglioramento e affermazione riportano all’attenzione le problematiche sollevate nei capitoli precedenti relative all’implementazione delle normative giuslavoriste cinesi. Il principio alla base della riforma sui contratti di lavoro è quindi quello dell’effettività. Effettività del diritto del lavoro nella stipulazione di contratti nella RPC (artt. 1-6). Nelle disposizioni generali del provvedimento vengono citati tutti gli attori delle relazioni industriali e tutti gli istituti concernenti il diritto del lavoro che la legge si ripropone di affermare. Il ruolo del sindacato, le responsabilità del datore di lavoro, le autorità amministrative, i principi di equità, legalità, mutuo consenso, la protezione degli interessi legittimi dei lavoratori sono i concetti ribaditi nei primi sei articoli della legge nonché i soggetti della legge stessa. La forza con cui le disposizioni generali ripropongono principi maturati in oltre dieci anni di dottrina giuslavorista cinese, lascia intendere la volontà politica dietro questo provvedimento di rendere effettivi questi principi ed è causa dell’ampiezza del dibattito pubblico scatenato dalla riforma. Il secondo capitolo del provvedimento concerne la stipulazione dei contratti di lavoro e ne disciplina la formulazione in tutte le sue parti, ribadendo concetti introdotti nel 1995 e prevedendone di nuovi. I principi cardine su cui si struttura il capitolo secondo sono: • La formulazione scritta dei contratti, misura con valore retroattivo, entro un mese dall’entrata in vigore della legge o dall’inizio della prestazione lavorativa • La simmetria di informazioni tra i contraenti • La valenza del contratto collettivo come garanzia di eventuali omissioni o abusi nei contratti individuali • La disciplina dei contratti a tempo determinato, a progetto o a tempo indeterminato • La promozione della stabilità lavorativa, attraverso: l’inserimento di obblighi al datore di lavoro relativi all’assunzione a tempo indeterminato in caso di: doppio rinnovo del contratto a tempo determinato (ad eccezione di mancato superamento del periodo di prova, violazione delle norme aziendali o impossibilità di svolgere il lavoro in seguito a malattie contratte fuori dall’ambiente lavorativo); assunzione automatica dopo dieci anni di servizio consecutivo nella stessa impresa; assunzione automatica in sede di rinnovo contrattuale © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 187 Business Guide - CINA per lavoratori dipendenti da più di dieci anni e a meno di dieci anni dall’età pensionabile. Il divieto di licenziamento per lavoratrici in stato di gravidanza, lavoratori infortunati in seguito ad incidenti avvenuti sul posto del lavoro. • L’obbligo di inserire nel contratto elementi minimi stabiliti per legge (generalità contraenti, termini, mansioni, orari, retribuzioni, previdenza, sicurezze, elementi addizionali). Nella parte centrale del secondo capitolo viene disciplinato l’istituto del periodo di prova. Periodo che può essere al massimo pari a un mese per assunzioni fino a un anno, massimo di due mesi per assunzioni fino a tre anni e sei mesi per assunzioni oltre i sei anni. Indipendentemente dalla durata del periodo di prova la retribuzione di quest’ultimo non deve essere inferiore all’80% della retribuzione mensile prevista dal futuro contratto d’assunzione. Il periodo di prova che si evince dal testo di legge non sembra essere semplicemente una prestazione temporanea, ma anche un momento di formazione. A questo proposito la legge prevede un risarcimento per il datore di lavoro da parte del lavoratore nel caso in cui questo receda dal contratto prima della fine della sua formazione, obbligandolo a risarcire al datore il costo della suddetta formazione. Un altro istituto disciplinato da questo capitolo è quello dell’obbligo di non concorrenza, clausola aggiuntiva che il datore può stipulare con un dirigente, assicurandosi l’astensione del suddetto dirigente dal lavorare nello stesso settore commerciale del datore per un periodo fino a due anni, in cambio di un corrispettivo economico. Il secondo capitolo si conclude stabilendo le cause di invalidità parziale e totale del contratto di lavoro. Queste cause possono essere l’uso della forza, la negazione di diritti e interessi legittime la violazione di norme concernenti il diritto del lavoro (artt. 7-28). Questo capitolo rappresenta un ulteriore sforzo nel tentativo di cancellare definitivamente forme contrattuali verbali. La riforma del contratto di lavoro fino a questo momento più che essere una riforma vera e propria è un promemoria ai datori di lavoro del paese su ciò che è già stato deciso in materia di diritto del lavoro dalle autorità competenti. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 188 Business Guide - CINA Il terzo capitolo del provvedimento in esame è composto da soli sette articoli (artt. 29-35), ma contiene al suo interno una riorganizzazione generale dei principi relativi alle modifiche del contratto di lavoro. In questo capitolo è sancito definitivamente: • Il diritto del lavoratore ad un’esecuzione puntuale del suo contratto di lavoro • La possibilità del lavoratore di ricorrere a un tribunale del popolo per ottenere ingiunzioni di pagamento in seguito a vertenze sulle retribuzioni • La possibilità di riformulazione del contratto, attraverso il mutuo consenso • L’obbligo da parte del datore a comunicare e registrare qualsiasi modifica nella struttura dell’impresa come il cambio del rappresentante legale, fusioni e acquisizioni. Sostanzialmente nel capitolo tre possiamo ritrovare il principio di mutuo consenso che è stato affrontato e ribadito tanto nella legge sul diritto del lavoro del 1995 quanto nelle leggi relative ai contratti collettivi del 2004. Le modifiche di un contratto dipendono dalla volontà comune dei contraenti. Ad ogni modo il terzo capitolo presenta il datore di lavoro come un attore con una maggiore completezza di informazioni rispetto al lavoratore e lo rende responsabile nell’informare i lavoratori in merito a sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro. In conclusione anche il capitolo terzo si limita a riorganizzare concetti e principi riscontrabili nei passati provvedimenti normativi concernenti il diritto del lavoro nella RPC. Il capitolo quattro del provvedimento legislativo riguarda i licenziamenti e la risoluzione dei contratti di lavoro. È un capitolo tecnico, ricco di clausole. Un capitolo in cui affiora il tortuoso iter legislativo di questa legge, un iter che ha coinvolto il parere, come previsto dalla legge di legislazione del 2000, di centinaia di migliaia di cittadini oltre che di tutti i delegati del popolo. Un iter che risulta essere molto simile a quello che sta riguardando in questi mesi il regolamento attuativo della legge. Il capitolo in esame si apre ribadendo l’obbligo generale dei canonici trenta giorni di preavviso alla controparte in caso di licenziamento. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 189 Business Guide - CINA Il licenziamento viene successivamente presentato come una relazione diretta tra lavoratore e datore prevedendo le clausole per la cessazione della relazione lavorativa. In particolare: • Il lavoratore può licenziarsi nei casi in cui il datore non provveda alla sicurezza sul lavoro, alla retribuzione, ai contributi, al rispetto dei diritti e al rispetto delle norme statali • Il datore può licenziare il lavoratore nei casi in cui questo non superi il periodo di prova, violi le norme interne all’impresa, causi ingenti danni al datore, venga sottoposto a procedimento penale, non sia più idoneo al lavoro al termine di cure mediche per una malattia contratta al di fuori del lavoro, il lavoratore non sia in grado di lavorare nonostante la formazione. Il quarto capitolo prevede inoltre i principi secondo i quali devono essere stilate le graduatorie da seguire durante i licenziamenti collettivi, anche essi già disciplinati nella legge del 1995, prevedendo elementi quali l’anzianità, famiglia a carico e natura contrattuale come fattori determinanti nella scelta del lavoratore da licenziare. Sono poi previsti i casi in cui è fatto divieto al datore di licenziare un dipendente, come già detto a proposito della promozione della stabilità lavorativa. In questo quadro il sindacato è voce e tramite nelle relazioni tra datore e lavoratore, è al sindacato o in sua assenza al rappresentante dei dipendenti, che il datore deve far riferimento per effettuare un licenziamento. La dimensione del licenziamento che si evince dal quarto capitolo è una dimensione radicale. Una dimensione in cui viene chiarito nuovamente quando è possibile e quando non è possibile concludere un contratto di lavoro, ponendo obblighi e limiti ad entrambe le parti, presentate su di un piano paritetico. In appendice ai licenziamenti viene disciplinato il trattamento di fine rapporto, pari a una mensilità moltiplicata per gli anni di dipendenza presso lo stesso datore e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato inferiore a sei mesi, la liquidazione sarà pari alla metà di una mensilità. Il capitolo si conclude definendo l’obbligo dello stato verso il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, obbligo costituito dal corrispondere i contributi maturati dal lavoratore nel corso della sua carriera (artt. 36-50). Il quarto capitolo per quanto riguarda il licenziamento si colloca alla stessa distanza tra datore di lavoro e lavoratore. Vengono riconfermati i diritti del lavoratore © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 190 Business Guide - CINA previsti fino a questo momento, divieto di licenziamento in caso di malattia, gravidanza, divieto di recesso ad nutum, obbligo di un trattamento di fine rapporto, diritto ai contributi, ma allo stesso tempo vengono ribaditi con altrettanta chiarezza i diritti del datore di lavoro a non veder danneggiata la produzione, a poter licenziare lavoratori non in grado di svolgere una certa mansione, in seguito alla dovuta formazione o a malattie contratte al di fuori del luogo di lavoro, a versare contributi differenti a seconda che il lavoratore provenga dalla città o dalla campagna. Per quanto riguarda il licenziamento il datore di lavoro e il lavoratore risultano come attori paritetici le cui relazioni vengono mediate dal sindacato. Il quinto capitolo contiene disposizioni speciali (artt. 51-72). Risulta difficile caratterizzare questo capitolo nell’impianto generale della legge, nella misura in cui disciplina tipologie contrattuali che agli occhi dell’Europa risultano ben distinte e con età storiche decisamente differenti. Il capitolo cinque regola, infatti: • I contratti collettivi • I contratti stipulati attraverso agenzie interinali • I contratti part-time. I contratti collettivi, aziendali e settoriali, sono presentati nella prima sezione del capitolo. Questi vengono stipulati in una condizione di sostanziale parità tra i sindacati o le confederazioni e il datore o i rappresentanti delle imprese. I contratti collettivi garantiscono gli standard minimi di protezione dei lavoratori e sopperiscono ai vuoti contrattuali in tutte le loro parti. In questa contrattazione gioca un suo ruolo anche lo stato, nella forma di autorità amministrativa competente, che è depositaria ma soprattutto giudice del contratto collettivo. Sostanzialmente il legislatore conferma il ruolo centrale dello stato nelle contrattazioni collettive, riproponendo il sistema a carattere corporativistico che si evinceva chiaramente dalla legge sui contratti collettivi del 2004. Fino a questo momento non sembrano quindi esserci spiragli che permettano una maggiore autonomia decisionale dei sindacati. L’orientamento politico continua ad essere quello del controllo sulle relazioni industriali, principalmente attraverso il controllo e l’approvazione dei contratti collettivi. Se la riforma del 2008 dà nuovo vigore a molti principi del diritto del lavoro sanciti nelle leggi successive al 1995, non sembra voler lasciare spazio ad un nuovo ruolo delle organizzazioni sindacali. La legge affronta successivamente i contratti di lavoro stipulati attraverso agenzie interinali le cui dinamiche verranno analizzate nel paragrafo successivo. Infine © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 191 Business Guide - CINA viene disciplinato il contratto part-time. Il contratto part-time è l’unica forma contrattuale a cui la legge concede la possibilità di essere stipulata in forma verbale. Ad ogni modo il contratto part-time non può prevedere un periodo di prova, non è soggetto a liquidazione ed entrambi i contraenti possono recedere dal contratto ad nutum. Questa tipologia contrattuale ricorda sotto molti aspetti i caratteri del contratto di lavoro tradizionale. È quindi possibile trovare in questa norma la volontà di ritagliare uno spazio alla forma contrattuale tradizionale, ma uno spazio limitato e preciso. Dunque il tradizionale contratto verbale rimane nell’ordinamento cinese, ma rimane a delle condizioni, nella fattispecie rimane alla condizione che venga applicato unicamente a lavori part-time a tempo determinato. Il capitolo cinque racchiude in se tipologie contrattuali radicalmente diverse tra loro, ma sopra ogni cosa le tre tipologie contemplate, fondano le loro basi su due politiche radicalmente contrastanti, una sindacale, che ricerca stabilità e garanzie, e un’altra ispirata al nuovo principio di ‘flessicurezza’, un principio che in occidente nasce in funzione delle nuove esigenze del mercato del lavoro globale. La questione che naturalmente suscita questa dicotomia riguarda i futuri sviluppi politici del diritto del lavoro cinese e il sentiero che intenderanno prediligere e se intenderanno farlo. Il legislatore presenta dunque ai datori di lavoro la possibilità di adottare diverse soluzioni contrattuale, le une evidentemente più confacenti ad interessi aziendali delle altre. Chiusa la parte prescrittiva inizia la parte sanzionatoria e integrativa del provvedimento. Il capitolo sei disciplina le ispezioni da parte dello stato per verificare il rispetto delle norme stabilite dalla legge (artt. 73-79). L’autorità per l’amministrazione del lavoro del governo centrale è l’istituzione competente per i controlli che andranno a verificare: • La conformità dei regolamenti interni alle aziende, con la legge nazionale • L’applicazione dei provvedimenti stabiliti dalla nuova legge sul contratto di lavoro • L’applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge del 1995 e quelli in vigore relativamente ad assicurazione, previdenza, formazione, orari, sicurezza, salute e tutte le disposizioni aggiuntive © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 192 Business Guide - CINA Nei loro controlli, con o senza preavviso, le autorità hanno il potere di verificare oltre alle infrastrutture e ai contratti, ogni altro documento che potrebbe risultare utile ai fini della verifica. I poteri di controllo dello stato sul datore di lavoro sono pressoché totali. Non esiste preavviso, rispetto della privacy, rispetto della proprietà privata, tutela dei diritti di libera impresa. Lo stato ha la facoltà di compiere qualsiasi azione nei confronti di un’unità produttiva al fine di accertare il rispetto delle leggi relative al diritto del lavoro. Da queste disposizioni risulta evidente una certa discrepanza tra gli strumenti a disposizione dello stato per garantire l’implementazione del diritto del lavoro e il grado di implementazione della legge che ha portato alla formulazione di un regolamento che la specifichi. Il capitolo in esame mostra da un lato il carattere autoritario del sistema a partito unico cinese e dall’altro sottende alla sua incapacità d’implementazione della normativa. Il settimo capitolo stabilisce infine, le responsabilità legali nei rapporti di lavoro (artt. 80-95). L’apparato sanzionatorio verso i datori di lavoro si attiva nel momento in cui vengono infrante norme che provocano danni al lavoratore e impediscono la libera fruizione dei suoi diritti legittimi. In questo contesto le sanzioni passano da una o due mensilità di retribuzione a provvedimenti penali, se previsto dalla legge. Per quanto riguarda infrazioni di carattere amministrativo, ritardo nel pagamento della retribuzione mensile, errori nella gestione amministrativa della relazione lavorativa, mancanze nel versamento dei contributi, irregolarità nei tempi del periodo di prova ed esistenza delle condizioni di invalidità contrattuale previste dalla legge in esame, le sanzioni previste dal legislatore verso il datore di lavoro sono di carattere amministrativo e consistono in multe fino a 2.000 CNY e risarcimenti al lavoratore pari a multipli della sua retribuzione mensile media a seconda della gravità della violazione amministrativa. Nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere particolari violazioni ai principi fondanti della normativa, va incontro, oltre che al ritiro della sua licenza commerciale, anche a provvedimenti penali. L’autorità responsabile dell’erogazione delle suddette multe e delle misure punitive verso i datori di lavoro è il Dipartimento amministrativo del lavoro e della sicurezza sociale. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 193 Business Guide - CINA Un nuovo strumento introdotto dalla Riforma sul Contratto di Lavoro: il regolamento interno La riforma del contratto di lavoro ha di fatto introdotto una serie di misure volte a tutelare maggiormente gli interessi contrattuali del lavoratore. Esiste tuttavia uno strumento, il Regolamento Interno, che tende a riequilibrare gli interessi e, sebbene sia uno strumento poco applicato, riveste un peso fondamentale soprattutto per quanto concerne modalità di licenziamento, sicurezza sul luogo di lavoro e, qualora pertinente, può essere utilizzato per regolamentare norme comportamentali dei dipendenti (come ad esempio la necessità di mantenere un certo livello di riservatezza, nel caso in cui i dipendenti abbiano accesso a informazioni particolarmente “sensibili”). In merito alle procedure necessarie al licenziamento, l’art. 39 della Riforma del Contratto di Lavoro riconosce il Regolamento Interno come veicolo per “procedimentalizzare” in maniera oggettiva l’operato dei dipendenti e valutare secondo criteri prestabiliti e concordati con gli organi sindacali eventuali inadempimenti e/o atteggiamenti lesivi per la società. 5.1.2. Quali sono i metodi più efficaci per reclutare nuovo personale? Le FIE (Foreign Invested Enterprise) possono reclutare i propri impiegati attraverso diversi canali: 1) recruitment diretto per mezzo di annunci, “cacciatori di teste” o altre agenzie 2) consigli/raccomandazioni da parte del partner, se la FIE in questione è una Joint Venture 3) consigli/raccomandazioni da parte delle autorità locali e dalle agenzie di impiego 4) ricorso a servizi di job placement offerti da consulting o istituzioni estere operanti nella RPC. Per quanto riguarda il reclutamento di personale attraverso agenzie interinali, troviamo informazioni importanti relative al disciplinamento di tale istituto all’interno della legge del 2008 sul contratto di lavoro. Nel quinto capitolo della suddetta legge è stabilito che: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 194 Business Guide - CINA • Le agenzie interinali sono considerate datori di lavoro soggetti agli stessi obblighi previsti per qualsiasi unità produttiva • La fornitura di manodopera è regolata da contratti tra le aziende e le agenzie • Le agenzie non possono ricevere denaro dai lavoratori, che a loro volta hanno diritto agli stessi diritti di cui godono i lavoratori direttamente assunti dall’impresa in questione • Infine viene stabilito che la somministrazione di lavoro può essere solo temporanea. In sostanza il contratto attraverso agenzia interinale fa il suo ingresso nell’ordinamento cinese con regole ben precise. Sul piano del mercato del lavoro, in contemporanea all’introduzione di questa tipologia contrattuale, si è avviata una forte concorrenza tra agenzie di lavoro interinale, a questo proposito l’ultima rilevante notizia è l’acquisizione totale di ChinaHR, la più grande agenzia di lavoro interinale del paese, da parte della multinazionale Monster. Altre agenzia di somministrazione di manodopera sono la China Star Corp.; la CIIC (China International Intellect Corporation); la CITDC (China International Talent Development Center); la FESCO (Foreign Enterprise Service Corporation). Generalmente i corrispettivi per i servizi di queste agenzie vengono calcolati in base a ogni lavoratore impiegato e alla sua retribuzione media. Il personale per le FIE può essere impiegato direttamente dalle FIE stesse. Prima del contratto però un piano di assunzione deve essere chiesto alle Autorità governative. Anche la diretta comparsa di un annuncio di assunzione deve essere approvata dalle stesse Autorità. Ci sono però anche agenzie gestite da imprese, organizzazioni e singoli individui; queste sono comunemente chiamate “centri d’impiego”. Prima di usufruire di un servizio erogato da un’agenzia del lavoro, l’azienda ha il diritto di richiedere una prova del suo stato legale, un certificato ufficiale emesso dal dipartimento del lavoro, informazioni sui servizi resi, un preventivo sui costi previsti, dei riferimenti telefonici delle autorità di supervisione e tutto ciò che accrediti l’effettività giuridica dell’istituto. Da parte sua l’azienda dovrebbe presentare una © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 195 Business Guide - CINA lettera d’introduzione sulla sua attività, prodotti ed organico, una copia della licenza o documenti ufficiali che ne attestino la legale registrazione; inoltre deve fornire tutte le informazioni necessarie non solo sui requisiti del personale da assumere, ma anche informazioni su salari, indennizzi, copertura sanitaria ecc. È vietato il reclutamento di personale che sia già impiegato presso un altro datore di lavoro. Il nuovo datore di lavoro deve attendere che l’impiegato termini il proprio rapporto con l’attuale datore, prima di stipulare il nuovo contratto di lavoro. Il datore di lavoro corrente è inoltre il principale responsabile di tutti i costi legati ai diritti e agli interessi legittimi del lavoratore, ma nel caso di bancarotta, il nuovo datore di lavoro deve assumersi eventuali costi di compensazione o liquidazione del lavoratore neo assunto. Negli ultimi anni il reclutamento di personale in loco si è sviluppato principalmente su quattro fronti: • Annunci sulla stampa a larga diffusione, sia nazionale sia locale; • Fiere del Lavoro; • Università: recruiting diretto all’interno dei campus; • Agenzie interinali in loco o per via telematica • Per ricerche di personale specializzato è possibile usufruire dei servizi di Job Placement offerti dalla Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC). Job Placement è un insieme di servizi offerti dalla CCIC messo a disposizione delle aziende italiane associate o meno. I servizi offerti comprendono la ricerca e la selezione di personale specializzato attraverso il database di curriculum vitae della CCIC in base alle preferenze espresse dall’azienda e la sponsorizzazione sul sito web di eventuali annunci di lavoro. 5.1.3. Per quali impieghi è difficile trovare personale in Cina? Il background culturale della Cina ha fatto sì che alcuni ruoli da ricoprire all’interno di un’azienda siano difficilmente ricopribili dai cinesi stessi, o perlomeno da quelli di quest’ultima generazione. A seguire i cinque impieghi per i quali è difficile trovare del personale in loco. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 196 Business Guide - CINA • operai di fabbrica per catene di montaggio, soprattutto di sesso femminile: sembra che la scarsità di questo genere di operaio all’interno della regione del Delta continuerà ad esservi; • top manager, project manager e posizioni di gestione in generale: la generazione presente di studenti laureati sembra mancare di creatività, inoltre mancano di modelli nazionali precedenti da cui prendere spunto e/o esempio; • programmatori, webmaster, professionisti dell’Information Technology • ingegneri con specializzazione (MBA); • scienziati, soprattutto nel campo delle biotecnologie; • consulenti contabili. A tale proposito è importante ricordare che date le dimensioni del paese e le ancora diverse velocità di sviluppo in esso rinvenibili la difficoltà a trovare personale qualificato varia da zona a zona. Tende quindi ad essere più semplice, ma anche più costoso, reperire personale con una qualifica in linea con gli standard internazionali in città come Shanghai, Pechino e Shenzhen piuttosto che in quelle di seconda o terza fascia nell’ovest del paese, dove però è ancora presente un vantaggio economico. 5.2. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 5.2.1. Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del personale? Esistono premi di produzione? Il corpus normativo in materia (Legge sul Lavoro, 01.01.1995; Normative giuslavoristiche locali) prevede che la remunerazione di un lavoratore impiegato presso un'impresa a partecipazione straniera, non possa essere inferiore allo standard minimo salariale. In base a regolamenti interni del Ministero del Lavoro, il lavoratore in una FIE dovrebbe ricevere un salario equivalente ad almeno il 120% di quanto percepirebbe, per mansioni dello stesso genere, in un’impresa statale. In particolare, il parametro dello standard minimo salariale mensile si applica con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato, mentre, nel caso di lavoratori part-time, il parametro da considerare è lo standard minimo salariale orario. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 197 Business Guide - CINA La normativa nazionale prevede, inoltre, che il minimo salariale venga incrementato annualmente in ragione dello sviluppo economico dell’impresa, soprattutto considerando l’indice dei prezzi al consumo e delle c.d. “gonzi zhidao xian” (una sorta di linee guida salariali) emesse dalle autorità locali. Per le Foreign Investment Enterprises (FIEs) esiste un duplice obbligo: adeguare il piano retributivo annuale alle linee guida salariali, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione e richiedere l’approvazione dei loro piani annuali, così come modificati o integrati, ai competenti organi locali. Conformemente a quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale cinese (art. 6, Regulations on Minimum Wage, 20/01/2004), i minimi salariali sono calcolati a livello locale dalle autorità competenti, i dipartimenti amministrativi del lavoro e della sicurezza sociale, secondo la seguente funzione: M = f (C; S; A; U; E) Lo standard salariale minimo (M) deve quindi essere stabilito tenendo in considerazione il costo della vita pro-capite degli abitanti della zona (C), i premi assicurativi e i fondi per le case dei lavoratori pagati dal datore di lavoro (S), il salario medio del personale (A), il tasso di disoccupazione (U), il livello di sviluppo economico (E). I salari possono essere contrattati direttamente con il lavoratore o tramite i sindacati. 5.2.2. Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto? Metodo di calcolo: • L'indennità di fine rapporto viene calcolata moltiplicando il salario medio mensile per il numero di anni di lavoro; • Quando il dipendente ha lavorato più di sei mesi ma meno di un anno, l'indennità di fine rapporto deve essere pari a un mese di salario; • Quando il dipendente ha lavorato per meno di sei mesi, l'indennità di fine rapporto deve essere pari alla metà del salario mensile. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 198 Business Guide - CINA L’indennità di fine rapporto non può superare dodici mensilità di retribuzione media. 5.2.3. Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario lordo annuo? La promulgazione della Social Insurance Law of the People’s Republic of China, entrata in vigore il 01.07.2011, e dei suoi regolamenti integrativi, segna la creazione per la prima volta di un sistema di previdenza sociale uniforme e onnicomprensivo a livello nazionale, da implementare poi a seconda delle diverse condizioni ed esigenze dai vari governi locali. La nuova legge regola 5 tipi di previdenza sociale che sono sotto la supervisione del Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale: fondo pensione, assicurazione medica, assicurazione per infortuni sul lavoro, fondo disoccupazione e fondo maternità. A queste si deve aggiungere anche il fondo abitazione, regolato dalla Regulation on the Administration of Housing Accumulation Funds. Tutti questi fondi sono finanziati sia dal datore di lavoro, sulla base di una percentuale del salario totale di tutti i suoi dipendenti, sia dal lavoratore stesso che contribuisce invece in base al suo stipendio personale. Tali percentuali sono fissate a livello di provincia, regione autonoma o municipalità direttamente sotto il controllo del governo centrale e, pertanto, variano vistosamente a seconda della località in cui il lavoratore è impiegato. La legge stabilisce un tetto massimo per i contributi della previdenza sociale che corrisponde al salario medio annuo locale moltiplicato per 300. Questo significa che per gli stipendi più alti, la percentuale da versare sarà inferiore a quella stabilita. Incidenza degli oneri sociali in funzione del salario lordo annuo Datore di lavoro Lavoratore 20% 8% Fondo assicurazione medica 7% - 12% 2% Fondo infortuni sul lavoro 0,4% - 3% / Fondo pensione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 199 Business Guide - CINA Fondo disoccupazione 0,4% - 2% 1% – 2% Fondo maternità 0,5% - 1% / Fondo abitazione 5% - 13% 5% - 13% Infine, la legge prevede che sia compito del datore di lavoro non solo versare i contributi da lui dovuti, ma anche trattenere i contributi dovuti dal lavoratore dal suo stipendio e versarli in sua vece direttamente all’agenzia di previdenza sociale locale. Il datore di lavoro è responsabile in caso di mancato versamento del pieno ammontare dei contributi e può incorrere in sanzioni gravi quali il pignoramento e la vendita all’asta dei beni. Anche il mancato rispetto di termini e formalità di dichiarazione o altre irregolarità sono puniti con sanzioni pecuniarie. 5.2.4. Come sono regolamentate la salute e la sicurezza sul lavoro? La legge sulla prevenzione ed il controllo delle malattie occupazionali del 2002, emendata nel 2011, costituisce un’innovazione all’interno del diritto cinese, innovazione che fa la sua comparsa nel secondo rango più alto del sistema delle fonti nazionali, attraverso l’approvazione della CP-CNP e la promulgazione del presidente della Repubblica. Le malattie occupazionali menzionate in questa legge si riferiscono a malattie contratte da un lavoratore di un’impresa, istituzione o organizzazione economica, a causa della sua esposizione durante il lavoro a polveri, sostanze radioattive e tossiche. Con questa legge viene inoltre istituito un catalogo delle malattie occupazionali aggiornato, modificato e pubblicato dal dipartimento amministrativo per la salute pubblica, dal dipartimento per la gestione e il controllo della sicurezza della produzione e dal dipartimento amministrativo per la sicurezza sociale e del lavoro, sotto il CS (art. 2). La legge nelle sue disposizioni generali, individua come principi guida la prevenzione e il controllo di tutte le malattie occupazionali indipendentemente dalla loro natura, controllo e prevenzione che risultano come dirette responsabilità del datore di lavoro (artt. 3-4) che è anche obbligato a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per i suoi dipendenti (art. 7). In questa innovazione lo stato si presenta come principale attore nell’implementazione di misure per aumentare la sicurezza sul lavoro. Lo stato incoraggia la ricerca e lo sviluppo, nella diffusione e nell’impiego di nuove tecnologie, © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 200 Business Guide - CINA nuove tecniche e nuovi materiali per controllare e prevenire le malattie occupazionali, per proteggere la salute dei lavoratori e per la ricerca dei meccanismi patogeni ed esogeni delle malattie occupazionali (art. 8). Il dipartimento amministrativo per la salute pubblica sotto il CS è l’organo individuato come responsabile delle supervisioni, della prevenzione e del controllo delle malattie occupazionali nel paese. Inoltre i rilevanti dipartimenti sotto il CS devono, entro i limiti dei loro rispettivi doveri, essere responsabili per la supervisione della prevenzione e del controllo delle malattie occupazionali, insieme ai dipartimenti amministrativi di salute pubblica dei governi del popolo. In questa prospettiva sia il CS che i governi locali del popolo devono formulare piani per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali, incorporandoli nei piani nazionali di sviluppo economico e sociale e facendo le dovute correzioni durante la loro implementazione (art. 10). Oltre il controllo, la supervisione e l’implementazione, un ulteriore compito delle suddette autorità definito dalla legge in questione, è quello dalla publicizzazione dell’importanza della prevenzione e del controllo delle malattie occupazionali (art. 11). Il principio di sicurezza entra pertanto nell’ordinamento giuridico cinese in maniera completa e con tutti i presupposti per costituire un elemento centrale nella dottrina giuslavorista della RPC. La prevenzione è il principio cardine dell’intera normativa sulla sicurezza, che obbliga il datore di lavoro ad organizzare ambienti lavorativi in cui: 1) la forza e la concentrazione di fattori di rischio di malattie occupazionali soddisfino le norme nazionali per la salute occupazionale; 2) ci siano strumenti finalizzati alla prevenzione del rischio di malattie occupazionali; 3) i processi di riduzione siano gestiti razionalmente dividendo le parti produttive non pericolose da quelle pericolose; 4) ci siano strumenti di salute adeguati come guardaroba, bagni e luoghi adatti a lavoratrici in stato di gravidanza; 5) gli strumenti soddisfino il requisito della protezione fisiologica e psicologica dei lavoratori; 6) ogni luogo sia idoneo ai requisiti specificati dalla legge, dai regolamenti amministrativi e dal dipartimento amministrativo sotto il CS incaricato di proteggere la salute dei lavoratori (art. 15). Il primo atto di prevenzione che la legge individua come fondamentale risiede nella fase di progettazione di costruzioni edilizie (artt. 17-20). La legge prevede infatti che ogni progetto di costruzione o ristrutturazione includa le misure di prevenzione delle malattie occupazionali, misure che dovranno essere approvate dalle autorità competenti prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui un’unità non invii tale relazione © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 201 Business Guide - CINA per ottenere un’approvazione dal dipartimento amministrativo di salute pubblica, l’autorità competente può negare il consenso alla costruzione. Il rapporto preliminare di valutazione per rischi di malattie occupazionali deve includere la valutazione per i fattori di rischio occupazionali che il progetto di costruzione può produrre e degli effetti che tali fattori possono avere sul luogo di lavoro, sulla salute dei lavoratori, le categorie definite di rischio e le misure da prendere per la prevenzione delle malattie occupazionali. L’enorme processo d’espansione economica intrapreso dalla RPC a partire dagli anni novanta ha posto la dimensione del cantiere e della miniera come le principali dimensioni destinatarie delle attenzioni della legge in esame. Il provvedimento prosegue disciplinando la prevenzione sul luogo del lavoro durante lo svolgimento dell’impiego di ogni lavoratore. Nuovamente è previsto che il datore di lavoro prenda le seguenti precauzioni per i suoi dipendenti: 1) crei un’istituzione o un’organizzazione per il controllo della salute del lavoro che funzioni con personale a tempo pieno o parziale e che si occupi della prevenzione e del controllo delle malattie occupazionali nell’unità d’impiego; 2) crei piani per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali e programmi per la loro implementazione; 3) stabilisca un sistema di controllo per la salute sul lavoro e le regole per la sua implementazione; 4) conservi schedari sulla salute del lavoro e sul monitoraggio e la protezione della salute dei lavoratori; 5) ottimizzi il sistema per monitorare e valutare fattori di rischio di malattie occupazionali sul posto di lavoro; 6) ottimizzi i piani preliminari di soccorso d’emergenza in caso d’incidenti causati da rischi di malattie occupazionali (art. 21). Il datore di lavoro è quindi tenuto ad assicurare i fondi necessari alla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali ed è responsabile per le conseguenze di fondi insufficienti (art. 22), a fornire mezzi adeguati ai suoi dipendenti per la prevenzione di malattie occupazionali (art. 23), a utilizzare le nuove tecnologie relative alla sicurezza (art. 24), ad affiggere bollettini contenenti le regole per la sicurezza nell’unità produttiva e segnali d’allarme in zone pericolose e ad attrezzare il luogo di lavoro con uscite d’emergenza e articoli di primo soccorso (artt. 25-26). Il datore di lavoro deve inoltre controllare e valutare regolarmente il luogo di lavoro. I risultati di tali monitoraggi e le valutazioni vanno quindi riportati regolarmente negli archivi dell’unità relativi alla salute sul lavoro, a loro volta inoltrati al dipartimento amministrativo di salute pubblica e fatti presenti ai lavoratori. Anche i fornitori di materiale alle aziende hanno un ruolo all’interno dei provvedimenti per la sicurezza sul lavoro dal momento che ogni articolo che possa © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 202 Business Guide - CINA prevedere rischi di malattie occupazionali deve essere munito di una segnaletica di rischio in cinese e di manuali d’uso cinesi che ne permettano un corretto utilizzo (art. 29). La responsabilità del datore per la sicurezza sul posto di lavoro si ripresenta anche al momento della stipula del contratto d’assunzione in cui il datore è tenuto a informare il lavoratore di tutti i rischi di malattie occupazionali presenti nel suo futuro impiego (art. 34), inoltre una volta assunto, il lavoratore ha diritto ad una formazione alla sicurezza da parte del suo datore (art. 35) e a controlli regolari della sua salute nel caso in cui sia soggetto a rischi continui (art. 36). I datori dovranno tenere archivi sul monitoraggio e la protezione della salute occupazionale per i lavoratori e mantenere i registri in buone condizioni. Nel registro del monitoraggio e della protezione occupazionale bisogna registrare la storia professionale del lavoratore, la storia dei rischi di malattie occupazionali a cui è stato esposto, i risultati dei controlli di salute occupazionali e le diagnosi e le terapie per malattie occupazionali e altre informazioni correlate alla sua salute (art. 37). La responsabilità di tutti questi obblighi da parte del datore di lavoro è tanto legale quanto economica e costituisce un chiaro indirizzo di questa legge. A loro volta i lavoratori devono godere dei seguenti diritti di protezione della loro salute occupazionale: 1) ricevere una formazione alla salute; 2) ricevere strumenti per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali come controlli medici, di salute, terapie e riabilitazione; 3) conoscere i fattori di rischio di malattie occupazionali che possono esistere nel loro luogo di lavoro, le conseguenze di questi rischi e le necessarie misure da prendere per prevenire malattie occupazionali; 4) chiedere al datore di lavoro di provvedere a mezzi per la prevenzione di malattie occupazionali che soddisfino i requisiti per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali e di dotare i lavoratori con articoli personali, con il proposito di migliorare le condizioni di lavoro; 5) criticare, riportare e accusare violazioni delle leggi e dei regolamenti sulla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali e atti che minacciano la vita e la salute dei lavoratori; 6) rifiutare mansioni che sono contrarie ai regolamenti e venire meno a ordini per fare lavori dove mancano le misure di prevenzione e di controllo di malattie occupazionali; 7) partecipare nella gestione democratica della salute occupazionale dell’unità e di manifestare commenti e suggerimenti relativi alla prevenzione e al controllo di malattie occupazionali (art. 40). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 203 Business Guide - CINA In questo provvedimento i sindacati ricoprono prevalentemente un ruolo di monitoraggio nell’implementazione e nel rispetto di tali norme e un ruolo di formazione nell’educare i lavoratori all’osservazione delle norme sulla prevenzione (art. 41). I primi tre capitoli di questa legge tracciano un quadro della prevenzione sul luogo di lavoro estremamente dettagliato e lungimirante, per molti versi simile alle normative occidentali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La legge del 2002 costituisce difatti un importante passo verso la tutela dei lavoratori cinesi intrapreso nel 1995 e considerevolmente ampliato nel 2002 con l’introduzione di questa normativa. Le diagnosi di malattie occupazionali devono essere condotte da istituzioni mediche e di sicurezza, approvate dai dipartimenti amministrativi per la salute pubblica dei governi del popolo a tutti i livelli (art. 44). L’istituto della diagnosi risulta d’importanza centrale nel quadro generale della legge in esame. I criteri in base ai quali deve essere condotta una diagnosi di malattie occupazionali è previsto che vengano stabiliti dai dipartimenti amministrativi di salute pubblica sotto il CS. D’altro canto il medesimo dipartimento insieme al dipartimento amministrativo della sicurezza sul lavoro, è responsabile della formulazione dei gradi d’infortunio e delle misure di conferma in caso di malattie occupazionali. I documenti e le informazioni necessarie alla diagnosi di malattie occupazionali (come la storia professionale del lavoratore, la storia dei rischi di malattie occupazionali a cui è stato esposto) devono essere forniti in maniera veritiera dal datore di lavoro. L’emendamento del 2011 prevede inoltre che il dipartimento amministrativo per la sicurezza sul lavoro possa costringere il datore di lavoro a fornire le suddette informazioni e che le istituzioni che si occupano della diagnosi possano condurre investigazioni sul luogo di lavoro o chiedere al dipartimento amministrativo di condurle per loro conto entro 10 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro non può impedire o ostruire le investigazioni sul luogo di lavoro (art. 48). Il dipartimento amministrativo di salute pubblica dei governi del popolo risulta, dal quinto capitolo della legge sulla sicurezza, l’autorità di riferimento per quanto riguarda la supervisione dell’implementazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro e per quanto riguarda la gestione di emergenze dovute ad incidenti sul lavoro, con alto rischio di malattie occupazionali. Questo suo ruolo, desumibile dagli artt. 63-69, lo rende inoltre il principale interlocutore dei datori di lavoro per quanto riguarda la gestione economica e previdenziale dei lavoratori che hanno contratto © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 204 Business Guide - CINA malattie occupazionali, collocando definitivamente l’autorità in una posizione nevralgica della relazioni industriali. Le responsabilità legali disciplinate dalla legge in esame sono precisamente dettagliate e i provvedimenti per eventuali violazioni alla normativa vanno dalla nota disciplinare al provvedimento penale. La procedura generale prevede l’emissione, da parte del dipartimento amministrativo di pubblica sicurezza, di una nota disciplinare al soggetto che ha commesso la violazione. Alla nota disciplinare fa seguito l’ordine di rettifica in un tempo limite. Se l’ordine di rettifica non viene rispettato nel tempo limite, il dipartimento può applicare multe che variano a seconda dell’entità della violazione. Infine se si rilevano situazioni particolarmente gravi il dipartimento amministrativo di salute pubblica può decidere, attraverso il governo del popolo di riferimento, il fermo di qualsiasi operazione che sia causa di rischi di malattie occupazionali. Per quanto riguarda le unità di costruzione, il dipartimento adotta la procedura sopraindicata, con multe tra 100.000 CNY e 500.000 CNY, nei casi in cui: 1) la costruzione inizi senza aver fatto le verifiche preliminari dei rischi di malattie occupazionali o senza aver ottenuto l’approvazione del rapporto dalla amministrazione di pubblica sicurezza dopo l’esame; 2) manchino i mezzi di prevenzione di malattie occupazionali; 3) la costruzione di un progetto con seri rischi di malattie occupazionali inizi con dei mezzi di prevenzione e controllo non a norma; 4) si mettano in funzione i mezzi di prevenzione e controllo dei rischi di malattie occupazionali senza essersi accertati dell’effettività del loro controllo o senza l’ispezione del dipartimento amministrativo di pubblica sicurezza o senza l’aver passato l’ispezione (art. 70). Per quanto riguarda un datore di lavoro, il dipartimento adotta la procedura sopraindicata, con multe fino a 100.000 CNY, nei casi di: 1) mancata disposizione dei registri con i risultati dei monitoraggi dei fattori di rischio di malattie occupazionali e la pubblicazione dei loro risultati; 2) mancata adozione di misure di prevenzione e controllo di malattie occupazionali come previsto dall’art. 19; 3) mancata pubblicazione delle regole e dei regolamenti sulla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali, le regole per la loro applicazione e le misure di soccorso di emergenza in incidenti con alti rischi di malattie occupazionali; 4) mancata formazione alla salute e alla sicurezza dei dipendenti; 5) mancata trasmissione d’informazioni sull’identificazione della tossicità di agenti chimici con rischi di malattie occupazionali che sono usati o importati per la prima volta nel paese e i documenti che provvedono © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 205 Business Guide - CINA alla loro registrazione al dipartimento competente e l’approvazione all’importazione come previsto dai regolamenti (art. 71). Le multe per i datori di lavoro salgono a una cifra compresa tra i 50.000 CNY e i 100.000 CNY, nei casi in cui si registri: 1) mancato inoltro al dipartimento amministrativo di salute pubblica, nel tempo limite, del progetto di costruzione con rischi di malattie occupazionali; 2) mancata designazione di persone che portino avanti giorno per giorno un controllo dei fattori di rischio di malattie occupazionali e mancata strutturazione di un sistema di monitoraggio delle normali condizioni di lavoro; 3) mancata informazione ai lavoratori, in sede di modifiche contrattuali, in merito ad eventuali malattie occupazionali; 4) mancati provvedimenti per i controlli di salute sul lavoro, registrando i risultati del monitoraggio medico, informando i lavoratori dei suoi risultati; 5) mancato rilascio di una copia dei documenti sui controlli di salute sul lavoro previsti dalla legge quando i lavoratori cambiano datore di lavoro (art. 72). Infine le multe per i datori di lavoro vanno dai 50.000 CNY ai 200.000 CNY, nei casi in cui si registri: 1) mancata registrazione della forza lavoro e della concentrazione dei fattori di rischio di malattie occupazionali sul luogo di lavoro; 2) mancata messa a disposizione di mezzi per la prevenzione di malattie occupazionali e di materiale per l’uso personale; 3) mancata manutenzione e controllo dell’equipaggiamento per la prevenzione di malattie occupazionali, articoli di primo soccorso e individuali; 4) mancato monitoraggio dei fattori di rischio di malattie occupazionali sul luogo di lavoro; 5) mancata implementazione di lavoro discontinuo dove esistono rischi di malattie occupazionali; 6) mancati provvedimenti verso i pazienti di malattie occupazionali o sospetti pazienti di malattie occupazionali nel ricevere diagnosi e terapie come previsto dai regolamenti; 7) mancata adozione di misure di soccorso e controllo d’emergenza in seguito a un incidente con rischi di malattie occupazionali o mancato rapporto in seguito a tale incidente; 8) mancata affissione di segnali di allarme in cinese dove sussistono seri rischi di malattie occupazionali; 9) rifiuto di accettare supervisioni e controlli da parte del dipartimento amministrativo di pubblica salute; 10) occultamento, falsificazione, alterazione o danneggiamento dei documenti sui controlli di salute sul lavoro, dei risultati del monitoraggio dei fattori di rischio di malattie occupazionali sul luogo di lavoro e di altre informazioni rilevanti o rifiuto di fornire informazioni necessarie per l’identificazione o la diagnosi di malattie occupazionali; 11) mancata assunzione delle spese per l’identificazione e la diagnosi delle malattie occupazionali e delle spese mediche e di sostentamento dei pazienti di malattie © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 206 Business Guide - CINA occupazionali come previsto dai regolamenti (art. 73). Se invece la violazione di questa legge da parte del datore di lavoro causa un serio danno alla vita o alla salute dei lavoratori, il dipartimento può ordinare la cessazione delle attività che producono il rischio di malattie occupazionali o richiedere al governo del popolo competente, nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Stato, di procedere alla chiusura dello stabilimento. In questo caso i datori di lavoro possono essere soggetti a multe da 100.000 CNY a 500.000 CNY e incorrere ove previsto dalla legge in responsabilità penale (artt. 78-79). In un’analisi del sesto capitolo è dunque plausibile individuare il datore di lavoro come principale responsabile della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Nonostante la centralità della responsabilità del datore di lavoro, il legislatore individua ulteriori responsabilità nei fornitori di materiali che possono produrre malattie occupazionali, nel caso in cui vengano meno al loro dovere di informare completamente i destinatari di un certo prodotto dei suoi rischi e delle sue caratteristiche (art. 74). Il secondo gruppo di attori sui quali il legislatore si concentra nel disciplinarne le responsabilità sono gli attori coinvolti nel processo di diagnosi di una malattia occupazionale. Il legislatore prevede il rischio che gli attori con poteri di diagnosi creino sistemi criminali di compra vendita di diagnosi mediche o diano inizio a fenomeni di corruzione relativi al diagnosticare o meno un certo tipo di malattie occupazionali. Questo agire criminale viene punito con multe fino a 300.000 CNY, il ritiro dall’archivio attraverso cui si determinano i commissari di verifica, la chiusura dell’istituto medico che ha erogato false diagnosi, se previsto dalla legge misure penali (artt. 75-82). Gli attori relativi al sistema sanitario incaricato di appurare le malattie occupazionali sono dunque i secondi responsabili nel rispetto e nell’implementazione della legge in esame. Inoltre vengono previste delle responsabilità anche per i dipartimenti di salute pubblica e i dipartimenti della sicurezza sul lavoro, nel caso in cui non riportino i casi di malattie occupazionali o gli incidenti con rischio di malattie occupazionali al dipartimento amministrativo di salute pubblica del livello superiore, come previsto dai regolamenti. I dipartimenti di livello superiore a loro volta sono tenuti a ordinare una rettifica, emanare una nota di critica e una nota disciplinare per segnalare l’irregolarità. Nel caso in cui il dipartimento faccia falsi rapporti o nasconda la verità, i responsabili del dipartimento sono passibili di retrocessione, rimozione dall’incarico o © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 207 Business Guide - CINA licenziamento ad nutum. Le stesse sanzioni sono applicate nei confronti dei dipartimenti che abbiano approvato un progetto di costruzione o emesso una licenza di costruzione in violazione degli artt. 17-18 di questa legge. Anche i responsabili dei governi del popolo locali o al livello superiore a quello di contea sono soggetti a queste sanzioni nel caso di negligenza, abuso di potere, falsificazione o favoritismo che causino un incidente con rischio di malattie occupazionali o altre serie conseguenze. Infine è stabilito che chiunque, violando questa legge, commetta un crimine è soggetto a responsabilità penale ove previsto dalla legge (artt. 83-86). Il capitolo sulle responsabilità legali con cui si conclude la legge sulla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali del maggio 2002 costituisce un elemento chiave nel definire l’importanza che il legislatore trova nella disciplina della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda la libera fruizione da parte dei lavoratori dei loro diritti e dei loro interessi legittimi, e la riforma del 2011 non ha fatto altro che perfezionare ulteriormente il sistema. Il definire il datore, gli istituti medici e le autorità amministrative come primi responsabili del rispetto della legge in questione pone i lavoratori come legittimi destinatari delle misure di prevenzione previste dalla normativa e gli articoli di quest’ultima come diritti naturali dei lavoratori. 5.2.5. Qual è il sistema sindacale cinese? La legge sui sindacati è stata adottata alla 5a sessione del 7° Congresso nazionale dell’aprile 1992, e successivamente emendata nell’ottobre 2001. Partendo dall’art. 1 delle previsioni generali, è possibile individuare gli scopi e i motivi della promulgazione di tale legge da parte della CP-CNP. Il sistema sindacale cinese varato negli anni ‘50, dal punto di vista giuridico risultava come una propaggine dello stato centrale con lo scopo di controllare e organizzare i lavoratori. Pertanto questa legge si propone di proteggere la posizione dei sindacati nella politica, nell’economia e nelle vita sociale dello stato e di chiarificare i diritti e gli obblighi dei sindacati mettendoli nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo nello sviluppo della modernizzazione socialista cinese (art. 1). La federazione nazionale dei sindacati (di seguito ACFTU) è l’organizzazione al vertice del sistema sindacale nazionale, nonché la rappresentante dei sindacati nazionali verso i sindacati di altri paesi. Tutte le organizzazioni sindacali cinesi vengono istituite in base al principio del centralismo democratico (art. 9). I comitati dei sindacati dovranno essere eletti dalle loro assemblee generali o rappresentative. I comitati sindacali a tutti i livelli dovranno © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 208 Business Guide - CINA essere responsabili davanti all’assemblea generale o rappresentativa e dovranno provvedere a fornire all’assemblea relazioni sul lavoro svolto. Le assemblee generali e rappresentative dovranno avere il diritto di eleggere i loro rappresentanti e i loro commissari che opereranno in una struttura verticistica in cui le organizzazioni sindacali ad alti livelli hanno il compito di guidare quelle a bassi livelli. Un sindacato di un’impresa, un’istituzione o un organo di governo con venticinque o più membri, dovrà costituire un comitato sindacale di base. Nel caso in cui i membri di un’unità produttiva siano meno di venticinque, un comitato di base sarà costituito separatamente o insieme ai membri di altre due unità o potrà essere eletto un organizzatore che organizzi l’attività dei membri. Se il numero delle lavoratrici è relativamente grande è prevista dalla legge l’istituzione di un comitato sindacale per lavoratrici sotto il comando del sindacato dell’azienda stessa. Nel caso in cui invece il numero delle lavoratrici è relativamente piccolo, queste potranno essere incluse nel comitato sindacale. Le città, le cittadine e i distretti urbani con un grande numero d’imprese, potranno stabilire associazioni sindacali di base. Una località a livello nazionale potrà stabilire una federazione locale dei sindacati a tutti i livelli. Molte imprese dello stesso segmento industriale o industrie di natura simile potranno stabilire sindacati industriali nazionali o locali in base ai loro interessi (art. 10). In questo contesto, la formazione di qualsiasi livello di organizzazione sindacale dovrà essere comunicata al livello superiore per essere approvata. Le organizzazioni sindacali di livello più alto possono mandare personale per la formazione dei livelli più bassi. Sono queste le linee guida della struttura sindacale nazionale cinese. Una struttura progettata come capillare e competente in tutti i comparti del mercato del lavoro nazionale. Nuovamente si ripropone la problematica dell’effettività di questa struttura dal momento che il carattere prevalente è quello verticistico e del centralismo democratico. L’illegalità dell’istituto dello sciopero all’interno della RPC limita l’attività sindacale a provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva. In questa prospettiva corporativistica l’essenza del sindacato come rappresentante dei diritti e degli interessi legittimi dei lavoratori va a scontrarsi con il suo ruolo di mediatore e di organizzatore nell’ottimizzazione degli interessi socioeconomici nazionali. Ad ogni modo sono previste da questa legge dei diritti e degli obblighi sindacali. Nel caso in cui un’impresa o un’istituzione pubblica viola le previsioni delle assemblee rappresentative o di altri sistemi di gestione democratica, il sindacato deve © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 209 Business Guide - CINA avere il diritto di richiedere una correzione e assicurarsi che i lavoratori esercitino i loro diritti liberamente in conformità alla legge. L’impresa o l’istituzione pubblica dovrà a sua volta affrontare le questioni che le verranno sottoposte dall’assemblea generale o rappresentativa (art. 19). Questi doveri e questi obblighi s’incentrano prevalentemente nella stipulazione dei contratti tanto individuali quanto collettivi. Un sindacato deve assistere e provvedere alla guida dei lavoratori nella stipula dei contratti di lavoro con un datore di lavoro. È inoltre tenuto a rappresentare i lavoratori nelle negoziazioni e a stipulare contratti collettivi con datori di lavoro. Il progetto di un contratto collettivo dovrà infatti essere sottoposto all’assemblea rappresentativa o generale dei lavoratori per discuterne l’adozione. In generale il sindacato al livello più alto e più prossimo dovrà supportare e assistere i sindacati nella stipula dei contratti collettivi. Se un’impresa viola i contratti collettivi e infrange i diritti e gli interessi dei lavoratori, il sindacato potrà chiedere all’impresa di assumersi le sue responsabilità secondo la legge. Se la disputa sul contratto collettivo non potrà essere risolta attraverso la consultazione, il sindacato potrà sottoporre la faccenda all’agenzia per gli arbitrati sul lavoro, se l’agenzia rifiuta di accettare il caso o il sindacato rifiuta il verdetto dell’arbitrato potrà essere intentata una causa davanti a una corte del popolo. La soluzione ultima delle vertenze sindacali continua ad essere il ricorso al giudizio di una corte del popolo, come previsto dalla legge sul lavoro del 1995. La legge sui sindacati ribadisce il non ricorso allo sciopero come extrema ratio nel confronto con i datori di lavoro e le loro organizzazioni. In conclusione il sindacato è punto di riferimento nella stipula dei contratti collettivi, nella supervisione del’implementazione di normative su salute e sicurezza, nel verificare l’efficienza dell’erogazione di retribuzioni e compensazioni, nel partecipare a indagini su incidenti accaduti sul posto di lavoro (art. 26), nel garantire la correttezza e il rispetto delle leggi in caso di licenziamenti collettivi (art. 27), nel fornire assistenza legale ai lavoratori in causa con il datore di lavoro (art. 28), nella formazione dei lavoratori (art. 31) e nel assistere l’autorità nella formulazione di norme sul lavoro (artt. 32-34). Ad ogni modo questo suo essere punto di riferimento per i lavoratori in una così vasta gamma di materie si scontra con la limitatezza dei suoi mezzi nell’esercizio dei suoi doveri. Gli strumenti sindacali per tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori che si evincono da questo provvedimento normativo sono l’istituto della contrattazione collettiva, il ricorso a un organo d’arbitrato e il © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 210 Business Guide - CINA ricorso a una corte del popolo. In questi istituti la posizione del sindacato è sullo stesso piano di quella del datore di lavoro. I fondi di un sindacato dovranno essere costituti da: 1) le quote associative dei membri; 2) il 2% della retribuzione mensile di ogni associato; 3) versamenti diretti fatti dall’impresa o dall’ente statale; 4) sussidi dei governi del popolo; 5) altre provenienze. I fondi previsti nel punto 2) dovranno essere versati prima del pagamento delle tasse allo stato, per cui saranno calcolati sull’ammontare lordo della retribuzione. Tali risorse dovranno servire primariamente ai lavoratori e alle attività del sindacato e l’ACFTU ha il compito di dettagliare le spese legate a questi fondi (art. 43). Un sistema di fondi così ampio prevede anche dei controlli e delle misure per la sua supervisione e per l’erogazione di tali fondi da parte dei datori di lavoro. Se un’impresa o un ente pubblico, rifiuta il pagamento dei fondi sindacali senza una ragione giustificata, il sindacato può fare ricorso alla corte del popolo per un’ingiunzione di pagamento; nel caso in cui il rifiuto persista si potrà iniziare una causa davanti a una corte del popolo. I sindacati a tutti i livelli dovranno istituire commissioni per il controllo dei conti che stabiliranno in che misura un sindacato potrà lavorare al di fuori del suo bilancio. Tutte le spese di ogni sindacato saranno controllate dalle commissioni dei conti di pari livello, che dovranno riportare relazioni dei loro controlli alle assemblee generali o rappresentative che a loro volta avranno il diritto di formulare consigli sui futuri investimenti da fare con i fondi sindacali (art. 44). Da questa breve panoramica sulla strutturazione dei fondi sindacali è possibile intuire le dimensioni dell’organizzazione sindacale cinese. Un’istituzione centralizzata con cellule in ogni azienda del paese, ma con capacità di azione estremamente limitate rispetto a quelle dei dipartimenti amministrativi del popolo. Se quindi la struttura sindacale stabilita con la legge del giugno del 1950 viene definitivamente cambiata nel 2001 (art. 57), le logiche di centralismo democratico e l’assetto corporativistico dell’organizzazione sindacale rimangono pressoché invariati. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 211 Business Guide - CINA 5.3. PERSONALE STRANIERO 5.3.1. A quale normativa è assoggettato il personale straniero? Le “Regulations Governing the Employment of Foreigners in China”, emanate dal Governo Cinese nel 1996, regolano l’assunzione di personale straniero nella RPC. Il requisito essenziale per poter assumere uno straniero in un azienda cinese è che NESSUN cinese sia in grado di ricoprire tale carica (Regulations Governing the Employment of Foreigners in China, art. 6). Il reclutamento di personale straniero presso uffici di rappresentanza stranieri è invece libero. Ai fini della regolare assunzione di un espatriato, il datore di lavoro deve ottenere dalle autorità cinesi i seguenti documenti: • employment permit (permesso d’impiego); • visa notice (avviso di emissione di visto); • working visa (visto di lavoro); • employment certificate (certificato d’impiego); • residence permit (permesso di residenza). Il permesso d’impiego risulta effettivo solo all’interno dell’area specificata dall’Ufficio Certificazioni. Inoltre, in base a quanto riportato nell’art. 18, il contratto stipulato tra datore di lavoro e dipendente non può superare il termine massimo di cinque anni e, al termine del contratto, decade anche la validità del certificato d’impiego. Tuttavia il contratto può essere rinnovato secondo la procedura indicata dall’art. 19. Il datore di lavoro infatti deve sottoporre, entro 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, una richiesta di prolungamento alle autorità competenti e, una volta ottenuta l’approvazione, seguire tutte le procedure richieste entro e non oltre 10 giorni (art. 20). Inoltre, in base a quanto affermato dall’art. 7 della “Foreigners’ Employment Regulation”, uno straniero deve possedere dei requisiti ben precisi per poter lavorare in Cina: 1) Essere di età superiore ai 18 anni ed essere in buona salute 2) Possedere le competenze tecniche e l’esperienza necessarie alla professione che dovrà svolgere © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 212 Business Guide - CINA 3) Non avere precedenti penali 4) Essere riconosciuto dal datore di lavoro che lo assume 5) Essere in possesso di un visto valido o di un documento di viaggio valido equivalente. L’art. 10 della “Foreigners’ Employment Regulation”, inoltre, afferma che sono esentati dall’ottenere un employment permit ma possono direttamente richiedere l’employment certificate: 1) Gli stranieri che lavorano in Cina in un programma di scambio internazionale; 2) Rappresentanti o dirigenti di uffici di rappresentanza di aziende straniere. L’art. 15 stabilisce che gli stranieri che hanno il permesso di lavorare in Cina devono registrarsi presso l’Ambasciata, il Consolato e l’Ufficio Visti per l’ottenimento dell’Employment Visa e portare con se la licenza d’impiego (Employment Licence) emessa dal Ministero del Lavoro, la lettera della notifica del visto inviata dall’unità autorizzata ed il passaporto o un documento di viaggio valido. Il permesso di lavoro ha validità effettiva solo nell’area specificata dalle autorità competenti (Certificate Office); nel caso in cui il soggetto venga impiegato al di fuori dell’area certificata dall’ufficio, deve provvedere a fornirsi della certificazione adeguata a seconda delle specifiche condizioni (art. 24). È molto importante per il datore di lavoro assicurarsi che tutti i documenti del lavoratore straniero siano in ordine e regolari, poichè in caso contrario può incorrere in sanzioni dirette. L’art. 30 stabilisce che gli stranieri o i datori di lavoro che falsificano, alterano o vendono certificati o licenze d’impiego debbano essere puniti con il ritiro dei loro certificati o licenze, la confisca dei ricavi illegali ottenuti e la multa da 10.000 CNY a 100.000 CNY. Ulteriori sanzioni sono previste dalla recentissima “Law of the People’s Republic of China on the Administration of Exit and Entry”, promulgata il 30.06.2012 e che entrerà in vigore un anno dopo, il 01.07.2013. Questa legge sostituisce le due precedenti “Law on Entry and Exit Administration of Foreigners” e “Law on Entry and Exit Administration of Chinese citizens” del 1986, unificando la disciplina per gli stranieri e i cittadini cinesi. Quando le nuove norme saranno in vigore, il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero sarà responsabile dell’autenticità e validità © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 213 Business Guide - CINA delle informazioni della richiesta di visto del lavoratore. Se tali informazioni si rivelassero non corrette, il datore di lavoro incorrerebbe in una multa da 5.000 CNY a 10.000 CNY, qualsiasi guadagno derivante dall’assunzione sarebbe confiscato e il datore di lavoro si dovrebbe accollare anche i costi di rimpatrio del lavoratore. Inoltre le persone direttamente responsabili dell’assunzione illegale sarebbero soggette ad un’ulteriore multa da 5.000 CNY a 10.000 CNY. Infine, la legge stabilisce in generale che i datori di lavoro che assumano illegalmente lavoratori stranieri siano puniti con la multa da 10.000 CNY a 100.000 CNY e che ogni guadagno ricavato dall’assunzione sia confiscato. Recentemente, il Parlamento cinese, alla conferenza CPPCC del marzo 2007, ha mostrato la volontà di affrontare la questione delle assunzioni di personale straniero in modo da regolarizzare il numero delle stesse. Attualmente non esiste una norma che dispone riguardo la quantità di occupati provenienti dall’estero e il Governo sta pensando di porre un freno al crescente numero di lavoratori stranieri (soprattutto riguardo agli altri paesi in via di sviluppo), in modo da non portare all’ulteriore restringimento del mercato locale. 5.3.2. Come viene fissata la remunerazione del personale straniero? I lavoratori espatriati e i consulenti possono essere remunerati sia in valuta straniera che in valuta locale, che può essere depositata in conti aperti presso banche cinesi oppure banche straniere all'estero. In base all’art. 22 della “Foreigners’ Employment Regulation”, uno straniero non può ricevere un salario inferiore al minimo salariale dell’area geografica di riferimento. L’ espatriato impiegato da una FIE che ha risieduto nella RPC per meno di un anno è tenuto a pagare una “Individual Income Tax” (IIT) sul reddito da lavoro percepito all’interno della RPC. Grazie ad un accordo bilaterale stipulato tra il governo italiano e quello cinese, i cittadini italiani che abbiano risieduto nella RPC per meno di 183 giorni sono esentati dal pagamento della IIT sul reddito da lavoro percepito in Cina, qualora il salario sia corrisposto da un datore di lavoro residente al di fuori della Cina. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 214 Business Guide - CINA Impiego Retribuzione salariale mensile media Valori in CNY Manager 52.000 Junior Manager 20.800 Impiegato 14.800 Le cifre riportate fanno riferimento alla remunerazione standard riferita alle tre categorie di impiego generalmente previste per gli stranieri e non includono i premi di produzione. Qui di seguito riportiamo, per puro riferimento, il livello degli stipendi di profilo più alto: Impieghi Top manager Dirigente a livello nazionale Salario stimato (US$) 500.000 250.000-300.000 Espatriato asiatico (Hong Kong/Singapore/Taiwan) 300.000 Espatriati occidentali 270.000 Stranieri assunti da cinesi 180.000 Cinesi ritornati in patria 180.000 Direttore locale FIE 165.000 Capo di SOE di top prestazione 120.000 Come si può notare da queste cifre, il personale straniero ottiene ancora le paghe più alte. Questo perché gli stranieri possono portare la loro esperienza in campo manageriale e aziendale, esperienza che per i cinesi è molto preziosa e più facilmente reperibile dall’esterno che non dall’interno. 5.3.3. Il personale straniero ha l’obbligo di partecipare al sistema di previdenza sociale cinese? Nell’ambito delle recentissime riforme del sistema di previdenza sociale attuato dal governo cinese, il Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale della RPC ha emanato il 06.09.2011 le Interim Measures on Participation in Social Insurance by Foreigners Working in China, entrate in vigore il 15.10.2011. Come già © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 215 Business Guide - CINA chiaramente stabilito dall’articolo 97 della Social Insurance Law, le Interim Measures ribadiscono che i lavoratori stranieri debbano anch’essi versare al pari dei cittadini cinesi i contributi di tutti i cinque sistemi di previdenza sociale (pensione, sanità, infortuni sul lavoro, disoccupazione e maternità). In particolare, sono definiti come lavoratori stranieri coloro che non sono in possesso della cittadinanza cinese, che hanno ottenuto un permesso di lavoro (permesso di lavoro per stranieri, certificato di esperto straniero, permesso per giornalisti stranieri residenti e permesso per stranieri residenti permanenti) e che sono regolarmente assunti in Cina. Sono inoltre inclusi nella definizione di stranieri anche coloro che hanno firmato un contratto di lavoro con datori di lavoro all’estero ma che sono stati trasferiti presso filiali o uffici di rappresentanza registrati in Cina. Naturalmente anche i datori di lavoro, cinesi o stranieri, e le filiali o gli uffici di rappresentanza che impiegano un lavoratore straniero dovranno pagare la loro quota di contributi previsti dalla legge. Inoltre hanno l’onere di procedere alla registrazione al sistema di previdenza sociale del lavoratore straniero entro 30 giorni dalla data della richiesta del permesso di lavoro, se non vogliono incorrere in sanzioni amministrative. Se lo Stato di provenienza del lavoratore straniero ha firmato un accordo con la Cina in materia, questo accordo avrà preminenza sulle disposizioni delle Interim Measures. Finora solo Germania e Corea del Sud hanno siglato accordi bilaterali in materia di previdenza sociale con il governo cinese. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 216 Business Guide - CINA 6. Servizi alle imprese 6.1. 6.1.1. BANCHE Quali sono le principali banche commerciali partecipate da banche straniere? 1) Industrial and Commercial Bank of China Limited 2) China contruction Bank Corporation 3) Bank of China Limited 4) Bank of Communications 5) China CITIC Bank Corporation Limited 6) Shanghai Pudong Development Bank 7) Industrial Bank 8) Hua Xia Bank 9) Bank of Beijing 10) Bank of Shanghai 11) Bank of Tianjin 12) Bank of Nanjing 13) Bank of Guangzhou 14) Bank of Ningbo 15) Bank of Hangzhou 16) Bank of Chongqing 17) Qilu Bank 18) China Bohai Bank 19) Bank of Qingdao 20) Jilin Bank 21) First Sino Bank 22) Nanchong City Commercial Bank 23) Bank International Nongbo 24) Bank of Yingkou 25) Bank of Chengdu Source: “Mailand China Banking Survey 2011” KPMG © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 217 Business Guide - CINA Con l’obiettivo di onorare gli impegni assunti dalla Cina in seno al WTO per la riforma del settore bancario, lo State Council ha promulgato l’11.11.2006 la nuova normativa sulle Foreign Invested Banks, “The Regulations on the Administration of Foreign Invested Banks (“New Regulations”), entrata in vigore l’11.12.2006. Le “New Regulations” presentano una serie di differenze sostanziali rispetto alla vecchia normativa promulgata cinque anni prima (“Regulations on the Administration of Foreign Invested Financial Institutions”). Da una parte, la nuova normativa risulta più rigida – per esempio – nella richiesta di un limite minimo di capitale registrato, mentre dall’altra, appare esplicita l’intenzione di liberalizzare il settore bancario in favore delle banche straniere, sia favorendo loro la possibilità di allargare il business scope localmente, sia rimuovendo alcune barriere all’entrata. Le “New Regulations” vengono applicate alle seguenti forme di Foreign Invested Banks (FIE banks) costituite nella Repubblica Popolare Cinese (RPC), che la CBRC (China Banking Regulatory Commission) ha definito più chiaramente: 1) Wholly foreign-owned bank (WFOE bank): costituita da una banca straniera (la nuova normativa richiede espressamente che l’investitore straniero all’interno della WFOE e l’investitore strategico all’interno della JV, operino in qualità di commercial Bank) o congiuntamente a qualsiasi istituzione finanziaria straniera; 2) Joint Venture bank (JV bank): costituita congiuntamente da un’istituzione finanziaria straniera ed una società cinese; 3) Foreign bank branch; 4) Representative office of a foreign bank. Le prime tre forme di FIE sono trattate collettivamente, secondo la nuova normativa, come una Foreign Invested Bank operativa sul territorio. Le novità introdotte dalle “New Regulations” sono le seguenti: • Il capitale registrato minimo per una WFOE bank ed una JV bank è di 1 miliardo di CNY. La soglia minima di capitale per le Foreign bank branches ammonta a 200 milioni CNY. Questa quota scende a 100 milioni CNY per quanto riguarda le FIE banks branches. • Viene consentito alle banche straniere di operare senza limiti sia sulle tipologie di operazioni che sulle aree. Una WFOE o una JV bank possono condurre operazioni wholesale e retail nella divisa cinese. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 218 Business Guide - CINA Tuttavia, le Foreign bank branches possono fornire limitati servizi in valuta cinese ai cittadini cinesi: solo depositi a scadenza fissa con transazioni di ammontare non inferiore a 1 milione CNY. In ogni caso, una Foreign Investe Bank per poter condurre operazioni in RMB deve chiedere l’approvazione dell’autorità regolatoria del Consiglio di Stato e presentare i seguenti requisiti: avere svolto 3 anni di attività nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, avere mantenuto un bliancio favorevole nei 2 anni precedenti e soddisfare altre condizioni stabilite dall’autorità. • Si incoraggia, attraverso alcune restrizioni nell’ambito del CNY retail business, la conversione di Foreign bank branches in WFOE indipendenti con l’obiettivo primario di facilitare l’opera di supervisione delle autorità competenti. In aggiunta, si pongono freni alle Foreign banks già operative nella RPC ed intenzionate a costituire ulteriori uffici di rappresentanza a meno che le stesse non riescano a dimostrare la compatibilità di tali operazioni con la strategia di sviluppo economico nazionale del Paese. • Viene abolito il limite per cui ogni deposito in valuta straniera ottenuto da una Foreign Invested bank non ecceda il 70% dei suoi assets totali in valuta straniera detenuti nella RPC. Sono stati introdotti cambiamenti su aspetti che riguardano la registrazione e le azioni disciplinari contro gli officers e directors in una FIE bank; inoltre, sono state rimosse le restrizioni sul coinvolgimento di società di revisione della RPC. Il capitale operativo allocato da una WFFB o una JVB alle filiali non può superare il 60% del capitale totale. L’azionista o gli azionisti di una WFFB o JVB devono possedere determinati requisiti: 1) essere una banca commerciale; 2) avere assets totali per almeno 10 miliardi di dollari nell’anno precedente la richiesta; © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 219 Business Guide - CINA 3) avere un ufficio rappresenativo all’interno della Repubblica Popolare Cinese per almeno due anni in caso di WFFB, nessuna richiesta temporale invece per le JVB; 4) avere il rapporto tra capitale e debito contratto in linea con i requisiti stabiliti dall’autorità regolatoria dello Stato d’origine (solo per WFFB) e del Consiglio di Stato, (artt. 10 e 11). Una banca straniera che voglia aprire una Foreign Bank Branch deve possedere i seguenti requisiti: 1) avere assets totali per almeno 20 miliardi di dollari nell’anno precedente la richiesta; 2) avere il rapporto tra capitale e debito contratto in linea con i requisiti stabiliti dall’autorità regolatoria del Consiglio di Stato; 3) avere un ufficio rappresenativo all’interno della Repubblica Popolare Cinese per almeno due anni. Ulteriori requisiti di controllo sono stabilita all’art. 9 per tutte le tipologie di FIE bank. Non bisogna dimenticare che in seguito all’introduzione delle “Administrative Measures on RMB Settlement Business for Foreign Direct Investment” (13 ottobre 2011) della People’s Bank of China, la FIE deve registrare l’operazione di FDI presso l’ufficio locale della PBOC. 6.1.2. Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o rappresentanze nel Paese? ABN AMRO Bank N.V. (Shanghai) 28th Floor, Jinmao Tower, No. 88 Century Avenue, Pudong New Area, 200120 Tel: 021 50499303 American Express Bank (Beijing) Room 2313-2314, Tower 1, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Tel: 010 6505 2888 Fax: 010 65054626 AOZORA Bank, Ltd. (Shanghai) 27F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area Tel: 021-3899-6288 Fax: 021-6841-2882 Arab Bank (Shanghai) Unit 1803, Shanghai Trade Square 188 Si Ping Road Tel: 021-65077737/38 Fax: 021-65072776 Australia and New Zeland Banking Group (Beijing) L130B,L234,China Central Place, No.79 Jianguo Road, Chaoyang District Tel: 010-6599 8188 Fax: 010-8588 8696 Australia and New Zeland Banking Group (Shanghai) Ground Floor, Mirae Asset Tower 166 Lujiazui Ring Road, Pudong Tel: 021 6169 6223 Fax: 021 6169 6229 Intesa Sanpaolo Spa Capital Mansion, 21/F, Suite 2108, 6 Xinyuan Tel: 010 84862108 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 220 Business Guide - CINA (Beijing Office) Nan Road, Chaoyang District Fax: 010 84862185 Intesa Sanpaolo Spa (Shanghai Branch) Room 1001, China Merchants Tower, No.161, Luijiazui Dong Lu, 200120 Tel: 021 58799930 fax: 021 58799945 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (Beijing) 1602,China World Tower 1 No.1, Jianguomenwai Street Tel: 010 650 531 36/7/8 Fax: 010 650 531 39 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (Shanghai) Unit 2501-2503, 25th Floor, Platinum Building No. 233 Taicang Road Tel: 021-53830417 Fax: 021-53830411 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (Guangzhou) Unit 1708, Tower A, Center Plaza, No. 161 Linhexi Road, Tianhe District, 510620 Tel: 020-38251001/2 Fax: 020-38251003 Banca Popolare di Vicenza (Shanghai) Unit 3307B, The Center, 989 Changle Road, Xuhui District Tel: 02154075455/54075456 Fax: 021-54075457 Banca Sabadell (Beijing) Sky Plaza Building - Unit 805, 8/Floor, 46 Dongzhimen Wai Street, Dongcheng District Tel. 010 84608366 Fax 010 84608399 Banca Sabadell (Shanghai) Westgate Mall, room 1605 A 1038, Nanjing West Road Tel. 021 62718347 Fax 021 62717710 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.p.A (Beijing) Room 618, Tower 2, Bright China Chang An Building, nº 7 Jianguomen Nei Avenue, Dongcheng District Tel: 010 65170939 Fax: 010 65170936 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.p.A (Shanghai) 2906 Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard, Pudong New Area Tel: 021 54048720 Fax: 021 54048661 Banco Popolare-Società Cooperativa (Shanghai) Unit 013, 27/F Hang Seng Bank, Tower 1000 Luijiazui Ring Rd, Pudong New Area Tel: 021-68410599 Fax: 021-68411776 Banco Popolare-Società Cooperativa (Beijing) Unite 1507,Twin Towers,N.B12 West Tower,Jianguomenwai Avenue,Beijing Tel: 010-65664351 Fax : 010-65663790 Banco Santander Central (Beijing) Unit 23-01, Landmark Bldg, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District Tel: 010 6506 8020/1 Fax: 010 6506 8023 Banco Central Hispano (Beijing) Room C610, Beijing Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Lu Tel: 010 6463 8059; 463 8060 Fax: 010 6461 8959 Bangkok Bank Ltd. (Beijing) Room 1401, 24 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District Tel: 010 6515 8909; 6515 0241 Bank Austria AG (Beijing) Suit 2604, CITIC Building Jianguomenwai Dajie 19 Tel: 010 6500 3716 Fax: 010 6500 1165 Banco do Brasil SA (Beijing) Room 1426-1427, China World Tower, CWTC, 1 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 6505 2288, ext. 1426; 6505 0752 Fax: 010 6505 4620 Bank of America (Beijing) Suite 3616, China World Tower 2, China World Trade Center, 1 Jian Guo Men Wai Avenue, Chaoyang District Tel: 010-6505 0290 Fax: 010-6505 0278 Bank of TokyoMitsubishi Ltd. (Beijing) Room 200, Fortune Building, 5 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District Tel: 010 6591 93701 Fax: 010 6591 9373 Banque Francaise du Commerce Exterieur (Beijing) Room 630, China World Trade Center Tel: 010 85055086 Fax: 010 65053189 Banque Marocaine du Commerce Exterieur Room No 1202-1204, Henderson Center, Tel: 010 65182363 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 221 Business Guide - CINA (Beijing) Jianguomennei Str. 18 Fax: 010 65182353 Barclays Bank PLC (Beijing) Room 1211, SCITECH Tower 22 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 6512 2288, ext. 1211 Fax: 010 6512 7889 Bayerische Hypound Vereinsbank AG (Beijing) Unit 1010, Landmark Tower 8 Dongsanhuan Bei Lu Tel: 010 6501 2105/6 Fax: 010 6501 2110 Bayerische Landesbank Girozentrale (Beijing) No 50, Lufthansa Center, LiangMaQiao Road Tel: 010 84651072 Fax: 010 64651093 German Centre for Industry and Trade Shanghai Co. Ltd. (Shanghai) 88 Ke Yuan Road, Zhang Jiang Hi-Techpark, Pudong Tel.: 021 2898-6888 Fax: 021 2898-6892 Bbva (Beijing) Room 618 , Sci Tech Tower,No. 7 Jianguomen Neidajie , Dongcheng District Tel: 010 85123838 BNL – Gruppo BNP Paribas (Beijing) Room 1908, 19/F, Building 1, International Trade Center, 1 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District Tel: 010 65350808 Fax: 010 6505170 Canadian Imperial Bank of Commerce (Beijing) Room 201/202, International Club, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Tel: 010 65323164 Fax: 010 65325385 Chartered Standard (Beijing) G/F & 12/F, Standard Chartered Tower, World Finance Centre, No. 1, East Third Ring Middle Road, Chaoyang District Phone: 010-5918-8838 Fax: 010-5918-2048 Chartered Standard (Shanghai) G/F & 2/F, 26/F & 27/F, Standard Chartered Tower, No. 201, Century Avenue, Pudong New Area Tel: 021-3851-5527/ 021-5887-1608 Fax: 021-58769989 Citi Bank, N.A. (Beijing) 16/F, Bright China Chang'an Building, 7 Jianguomennei Daije, Dongcheng District Tel: 010-65102933 Fax: 010-6510 2932 Citi Bank (Head Office, Shanghai) 35/F, Citigroup Tower, No. 33 Hua Yuan Shi Qiao Road, 200120 Tel: 021-2896 6000 Fax: 021-5879 593 Commonwealth Bank of Australia (Beijing) Room 2910, Block 1, China World Trade Tower Tel: 010 65055350 Fax: 010 65055354 Credit Lyonnais (Beijing) Suite 1803, CITIC Bldg, 19 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 6500 4562; 6500 8444 Fax: 010 6500 4479 Credit Suisse (Beijing) 31/F, Silver Tower, Dongsanhuan Beilu, 2 Tel: 010 64106611 Fax: 010 64106133 Deutsche Bank (Beijing) No. 81 Jianguo Avenue, China Central Place, Chaoyang District 27th Floor Tel: 010 5969 8899 Fax: 010 5969 5687 DZ BANK AG (Beijing) Room 22-1B, CITIC Building, 19, Jianguomenwai Ave Tel.: 010 8526 1162 Fax: 010 8526 1163 Far East National Bank (Beijing) Room 911, 9/F, Scitech Tower, 22 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 65159115 Fax: 010 65159117 Ford Motor Credit Co. (Beijing) 16 Unite, 3/F,West Wing, China World, Trade Center Tel: 010 65052229 Fax: 010 65050613 Fortis Bank (Beijing) Room 717, Block1, China World Trade Tower Tel: 010 65054241 Fax: 010 65054245 Goldman Sachs (Beijing) Unit 1102-1104, Landmark Bldg, 8 Dongsanhuan Bei Lu Tel: 010 6501 2183 Fax: 010 6506 6240 HSBC Bank USA Room 516, Block A, COFCO Plaza, No.8, Jiannei Tel: 010 6526 0668 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 222 Business Guide - CINA (Beijing) Dajie Fax: 010 6526 0669 HSDC Bank USA N.A. (Beijing) Room 516, 5/F, Building A, COFCO Plaza, 8 Jian'guomennei Dajie, Dongcheng District Tel: 010 65225214 ING Bank (Beijing) Room 1510, Landmark Towers, 8, Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District Tel: 010 6501 1955 Fax: 010 6501 1957 Japan Bank International for Cooperation (Beijing) Room 410, hengji office center No. 18 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Tel. 010 65182780 Fax 010 65182770 JCB International Co., Ltd. (Beijing) Room 406, Changfugong Office Building, Jianguomenwai Dajie, Choayang District Tel: 010 65227981 Fax: 010 65139832 Malayan Banking Berhad (Beijing) Room 0622, 6/F, Block 1, China World Trade Tower Tel: 010 65054982 Fax: 010 65054981 Metropolitan Bank & Trust Co. (Beijing) Room 1410, Block 1, Henderson Center, No.18, Jianguomennei Dajie Tel: 010 65183359 Fax: 010 65183358 Mitsubishi Trust and Banking Corp. (Beijing) Room 304, Changfugong Office Building, Jianguomenwai Dajie, Choayang District Tel: 010 65139016/7 Fax: 010 65139226 Mizuho Corporation Bank Ltd. (Beijing) Room 808, Tower, Changfugong Office Building, Jianguomenwai Dajie, Choayang District Tel: 010 65127126 Fax: 010 65139028 Moscow Demos Bank (Beijing) 6D, No 35, Dongzhimenwai Dajie Tel: 010 64674091 Fax: 010 64677932 National Bank of Australia Limited (Beijing) Room 2910, China World Trade Center Tel: 010 65055350 Fax: 010 65055354 National Bank of Pakistan (Beijing) Room 435, Kunlun Hotel,chaoyang district Tel: 010 65903388-435 Fax: 010 65903762 Nordbanken (Beijing) Room 107, Jianguo Hotel, 5 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 6500 2233, ext. 105/7; 6501 8357 Fax: 010 6501 8357 Norddeutsche Landsbbank Girozentrale (Beijing) C406 Lufthansa Center, Liangmaqiao Road Tel: 010 64651046 Fax: 010 64651056 Overseas Union Bank Ltd. (Beijing) Room 1409, China World Trade Center Tel: 010 65051398 Fax: 010 65051395 Royal Bank of Scotland (Beijing) Rm.710 Guanghua Chang'an Building 1, No.7 Jianguomen Neidajie, Chaoyang District Tel: 010 65101133 Fax: 010 65101132 Société Générale (Beijing) 18F, Taikang International Tower, 2 Wudinghou Street, Xicheng District Tel: 010 5851 3888 Fax: 010 5851 3333 Sumitomo Bank (Beijing) Room 2902-2904, Jingguang Center Huijalou, Chaoyang District Tel: 010 6500 1151; 6501 3388, ext. 29021-3 Fax: 010 6500 4745 Svenska Handelsbanken (Beijing) Room 1505, CITIC Building, 19, Jianguomenwai Ave Tel: 010 6500 2255 Fax: 010 6512 6692 The Korea Development Bank 27th Floor, West Tower, Twin Towers, B-12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, China 100022 Tel: 6568-8858 Fax: 6568-6078/6978 The Royal Bank of Canada Suite 925A, Winland Centre, No. 7, Finance Street, Xi Cheng District Tel: 010 5839-9300 Fax: 010 5839-9363 UBS AG (Beijing) Winland Intl. Finance Centre, 11/F 12/F and 15/F, No.7 Financial Street, Xicheng District Tel: 010-5832 7000 UniCredit Spa Rm 2604, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Tel: 010 65003716 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 223 Business Guide - CINA (Beijing) Dajie, Chaoyang District Fax: 010 65001165 UniCredito Italiano (Guangzhou) Room 1502, 15/F, R&F Center, No.10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Tel: 020 38928180 Fax: 020 38927560 UniCredit Spa (Shanghai) Unit 2401Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard, Pudong Tel: 021- 50470406 Fax: 021- 50470407 Union Bank of Switzerland (Beijing) Suite 1610, China World Trade Tower, CWTC, 1 Jianguomenwai Dajie Tel: 010 6505 2283-5 Fax: 010 6505 2286 Union Bank of India (Beijing) A2, Twin Towers (East), 10 th Floor, B 12 Jianguomenwai Avenue, Chao Yang District, 100022 Tel :+8610 5123 5066 Fax :+8610 5123 5186 United Overseas Bank Ltd. (Beijing) Room 2502-2201-2501, Block C, Yuanyang Guanghua Centre, 5 Jinghuanan Road, Chaoyang District Tel: 010 5879 2626 Fax: 010 8590 6725 Volkswagen Finance China Co. Ltd. (Beijing) Room 710, China World Trade Tower, 8 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Tel: 010 65897000 Westdeutsche Landsbank (Beijing) C613, Beijing Lufthansa Centre, 50 Liangmaqiao Lu Tel: 010 64651936-204 Fax: 010 64651912 Westpac Banking Corporation (Beijing) Room 506, Scitech Tower, 22 Jianguomenwai Dajie Tel: 10 6512 2288, ext. 506/26 Fax: 010 6512 3780 Zurcher Kantonalbank (Beijing) Room 718/Towercrest Plaza, 3 Maizidian West Road, Chaoyang District Tel: 010 64 67 25 39 Fax: 010 64 67 25 37 6.2. 6.2.1. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO Quali sono le disposizioni che regolano l’apertura di conti presso banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri? Le “Regulations of the People’s Republic of China on Foreign Exchange Administration” (1˚ agosto 2008) sostituiscono le precedenti “Administration of Foreign Exchange Accounts inside China Provisions” entrate in vigore il 15.10.1997 e comprendono anche le principali disposizioni per l’apertura di conti presso banche straniere e/o locali da parte di soggetti stranieri. 6.2.2. I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire e detenere conti in valuta straniera su banche locali? Possono aprire conti presso banche estere in valuta estera? Sì. In linea con le “Regulations of the People’s Republic of China on Foreign Exchange Administration”, il SAFE ha formulato inoltre la “Notice on Foreign Exchange Administration of the Overseas Direct Investment of Domestic Institutions” (in vigore © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 224 Business Guide - CINA dal 1 agosto 2009) con lo scopo di portare avanti la strategia di sviluppo globale, promuovendo la facilità degli investimenti e implementando un controllo bilanciato sui flussi di capitali. Inoltre, il 1 settembre 2010 è entrata in vigore la “Notice on Foreign Exchange Administration of Foreign Direct Investment by Domestic Banks”, che disciplina gli IDE da parte delle banche locali all’estero. Informazioni più dettagliate riguardo alla regolamentazione sopracitata possono essere reperite sul sito internet del SAFE: http://www.safe.gov.cn/. 6.2.3. I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire o detenere conti in valuta locale su banche locali? Sì. Tanto le Equity Joint Ventures che le Co-operative Joint Ventures possono aprire conti correnti in Renminbi presso la Bank of China o altri istituti di credito autorizzati. Inoltre, le “Administrative Measures on RMB Settlement Business for Foreign Direct Investment” emanate il 13 ottobre 2011 dalla People’s Bank of China hanno reso molto più agevole un IDE attraverso fondi in RMB dall’estero. Mentre in precedenza era necessaria l’approvazione caso per caso da parte della PBOC e il MOFCOM, adesso sono previsti solo requisiti di registrazione successivi all’operazione e c’è la possibilità di creare conti speciali in cui far confluire i fondi in RMB dall’estero. 6.2.4. I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire o detenere conti in valuta estera su banche locali? Sì. Secondo quanto stabilito dai Regolamenti per il Controllo della Valuta Estera (si veda il par. 4.5.2.) entrati in vigore dal 1° aprile 1996, le società a partecipazione straniera sono autorizzate a tenere conti correnti bancari in valuta estera (a differenza delle società cinesi che invece devono obbligatoriamente cedere i loro introiti in valuta estera alle banche designate), fino ad un ammontare massimo di valuta estera definito dalla SAEC sulla base del capitale sociale della società e delle sue previsioni di fabbisogno di valuta estera. Introiti in valuta estera che superano il massimale devono essere obbligatoriamente ceduti alla banca in cambio di valuta locale. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 225 Business Guide - CINA 6.3. OPERAZIONI BANCARIE 6.3.1. Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare finanziamenti allo stesso modo delle banche locali? Gli istituti di credito locali possono fornire i propri servizi alla clientela cinese e straniera (sia corporate che retail). Gli istituti di credito stranieri, una volta ricevuta la relativa approvazione dalla Banca Centrale possono fornire i propri servizi in valuta straniera alla clientela straniera sia retail che corporate (ossia ai privati con passaporto straniero e a società partecipate o interamente possedute da soggetti di diritto straniero). E’ possibile che gli stessi servizi vengano forniti ad una società di diritto cinese nel caso in cui essa abbia ricevuto dallo State Administration of Industry and Commerce (SAIC) l’autorizzazione a sottoscrivere prestiti in divisa straniera. Per quanto concerne l’operatività in valuta locale e l’accumulo di provvista in CNY, sono finalmente venute meno le limitazioni all’attività delle banche straniere. Tradizionalmente infatti le banche straniere erano escluse dal business in CNY, dovendosi quindi limitare all’operatività in valuta estera. In seguito all’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio, sono state avviate una serie di riforme tese alla liberalizzazione del sistema bancario. Dal 2006 le banche internazionali godono di piena operatività sul mercato del credito locale. Le banche estere che ottengono l’autorizzazione a costituire società di diritto cinese nel settore bancario e che aprono filiali in Cina possono offrire alla loro clientela servizi in moneta locale, nonché emettere carte di pagamento. A quegli istituti bancari che invece continueranno a dirigere le loro operazioni da altri paesi senza costituire una società di diritto cinese non si applicano le novità relative all’emissione delle carte di pagamento e sono previste limitazioni all’importo delle operazioni che possono porre in essere. Il Governo Cinese, dopo aver innalzato una prima barriera di protezione, costringendo le banche straniere ad immobilizzare ingenti capitali a fronte della loro operatività in Cina, ha ora imposto un tetto all’accesso al credito interbancario, il quale non potrà essere superiore al 40% delle passività detenute da ciascun istituto. Il nuovo limite è valido per gli sportelli stranieri e locali. In più, con approvazione del Consiglio di Stato, dal 05.07.2006 la Banca Centrale Cinese (PBC) ha deciso di © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 226 Business Guide - CINA aumentare dello 0,5% il rapporto di riserve valutarie richieste dalle istituzioni finanziarie che accettano depositi, ad eccezione del rapporto di riserve valutarie richieste di cooperative di credito rurale (incluse le banche rurali cooperative), il quale rimarrà al livello presente.Una nota positiva riguarda tuttavia le acquisizioni di partecipazioni di banche nazionali da parte di banche straniere. Prosegue, infatti, seppur lentamente, il processo di riforma del sistema bancario e finanziario, imperniato sulla ricapitalizzazione e sulla riqualificazione degli attivi delle grandi banche pubbliche destinate, almeno in parte, ad essere privatizzate. L’attività creditizia in Cina, in generale, pone particolari problemi per quanto riguarda la valutazione e il monitoraggio delle aziende cinesi in un sistema contabile e legale non esattamente trasparente. Per quanto riguarda la provvista, il mercato interbancario non offre ancora la liquidità necessaria soprattutto per la mancanza di titoli che servono da collaterale per le operazioni di pronti contro termine. Una nota positiva riguarda tuttavia le acquisizioni di partecipazioni di banche nazionali da parte di banche straniere. Nel dicembre 2003 è stata emanata una direttiva che permette a banche straniere di acquisire fino al 20% delle partecipazioni di banche nazionali. Questa manovra ha lo scopo di facilitare la riduzione dei prestiti non esigibili migliorando al contempo la gestione delle istituzioni bancarie del paese, quali la Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank of China. Ad esempio, Citigroup ha acquisito il 4,6% della Shanghai Pudong Development Bank Ltd., HSBC possiede già l’8% della Bank of Shanghai, mentre BNP Paribas SA, ha acquisito il 100% delle partecipazioni di BNP Paribas (China) Ltd. Da segnalare tuttavia l’acquisto da parte della Citigroup, dopo più di un anno di contrattazioni, dell’85,6% della Guangdong development bank nel dicembre 2006. Citigroup è riuscita a sconfiggere Société Générale, riuscendo così a penetrare nel mercato cinese. 6.3.2. Le banche del Paese possono concedere crediti e/o finanziamenti nel breve, medio e lungo termine o soltanto in una di tali categorie? Le principali normative sui crediti e i finanziamenti nel breve, medio e lungo termine sono le seguenti: © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 227 Business Guide - CINA • Regolamento della Banca della Repubblica Popolare Cinese per l'erogazione di prestiti a breve termine in valuta straniera, promulgato il 30.03.1980 • Norme provvisorie sul controllo della valuta straniera (18.12.1980) • Norme provvisorie per l'erogazione di prestiti da parte della Banca della Repubblica Popolare Cinese a Joint Venture a partecipazione cinese e straniera (13.03.1981) • Norme Provvisorie per il controllo bancario (07.01.1986) • Normative della Banca della Repubblica Popolare Cinese sui prestiti alle imprese a partecipazione straniera (24.04.1987). Le imprese a partecipazione straniera possono ottenere prestiti dalle banche locali sia in valuta straniera che in valuta locale. Tipi di finanziamento: • prestiti per capitale ad investimento fisso: scadenza fino a 7 anni • prestiti per capitale circolante: scadenza ad un anno • prestiti in CNY contro ipoteche su valuta straniera • crediti stand-by. A quattro anni dall’ultimo taglio dei tassi di interesse sui depositi a risparmio e sui prestiti del 2008, nel giro di un mese, tra il 7 giugno e il 5 luglio 2012, la People’s Bank of China ha deciso di tagliare i tassi portandoli ai livelli indicati in tabella, per contrastare gli effetti negativi del rallentamento delle esportazioni. Depositi risparmio (1 anno) 3,00%* Conti correnti 0,35% Prestiti (6 mesi) 5,60% Prestiti (1 anno) 6,00%* * ultimi lavori cambiati il 05.07.2012 e ancora in vigore © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 228 Business Guide - CINA Fino ad ora, le aziende straniere potevano solo acquisire partecipazioni in aziende cinesi attraverso l’acquisto di azioni (“B shares”) di società costituite sotto forma di Joint-Stock Companies e quotate nelle borse di Shenzhen o Shanghai. In concomitanza con il 16˚ Congresso del Partito Comunista, svoltosi nel mese di novembre 2002, il Governo ha dato avvio alla riforma, attesa da tempo, per aprire agli investitori stranieri anche le azioni del listino A, ponendo, però, una limitazione. Secondo la riforma, infatti, la cifra minima che i cosiddetti Qualified Foreign Institutional Investor dovranno investire a Shanghai è elevatissima: almeno 50 milioni di Dollari. 6.3.3. Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al capitale di imprese? Le banche della Repubblica Popolare Cinese non sono autorizzate ad acquisire direttamente quote di partecipazione in imprese cinesi né in joint-venture sino-estere, a meno che si tratti di istituti finanziari. 6.3.4. Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una banca o a un gruppo di banche specificamente abilitate? Ultimamente la vecchia suddivisione delle operazioni per settori ha perso quasi del tutto valore. Al giorno d’oggi solo alcune operazioni finanziarie (ad es. copertura rischio cambi) relative a società private sono riservate. Per tali operazioni sono abilitate alcune banche locali selezionate e le banche straniere autorizzate, anche se in alcuni casi particolari è abilitata solo la Bank of China. 6.4. 6.4.1. LINEE DI CREDITO Esistono banche nazionali di sviluppo con capacità di acquisire partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint venture tra partner locali e stranieri? No. Le banche della Repubblica Popolare Cinese non sono autorizzate a detenere quote di partecipazione in imprese cinesi né in joint venture sino-estere, a meno che si tratti di istituti finanziari. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 229 Business Guide - CINA 6.4.2. Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che erogano linee di credito? La State Development Bank fornisce crediti agevolati, ma esclusivamente per grandi progetti infrastrutturali, destinando quindi in gran parte i propri fondi ai Ministeri centrali, alle province e alle municipalità. La Export-Import Bank of China invece fornisce crediti per l’esportazione e investimenti dalla Cina ad altri Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo. 6.4.3. Quali sono le principali linee di credito indirette (on lending) messe a disposizione degli operatori economici dall’Italia? Come vi si accede? Istituto mutuante Istituto debitore San Paolo I.M.I. – Mediobanca Ministry of Finance (MOF)/ Industrial Commercial Bank of China 6.4.4. Importo del credito Max 2,7 milioni USD Forniture italiane finanziabili Per maggiori informazioni Acquisto beni strumentali di origine italiana (made in Italy) sino ad un massimo del 15% del valore del contratto San Paolo IMI Bank R.O. Beijing Tel: 0086-10-65053090/1/2 Fax 65053098 e-mail: [email protected] Quali sono le linee di credito indirette (on lending) messe a disposizione degli operatori economici in ambito internazionale? Come vi si accede? Linee di credito attive della Banca Mondiale attualmente in vigore (dati in milioni di USD) Project Title Chongqing Urban Rural Integration Project II-Health China: Gansu Qingyang Urban Infrastructure Improvement Project China Technology Needs Assessment (TNA) IBRD/IDA Status 100.00 Attiva 100.00 Attiva 5.00 Attiva © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Data di Approvazione JUN 14, 2012 MAY 31, 2012 MAY 29, 2012 Data di chiusura OCT 23,2012 DEC 31, 2017 NOV 30, 2015 Pag. 230 Business Guide - CINA Xinjiang Yining Urban Transport Improvement Project CN Integrated Economic Development of Small Towns Ningxia Desertification Control and Ecological Protection Project Yunnan Technical and Vocational Education and Training Project 150.00 Attiva 80.00 Attiva 50.00 Attiva 2.57 Attiva 80.00 Attiva 100.00 Attiva 4.80 Attiva 15.00 Attiva 100.00 Attiva 200.00 Attiva 100.00 Attiva FEB 28, 2012 DEC 31, 2017 5.00 Attiva FEB 23, 2012 N/A 0.00 Attiva FEB 06, 2012 DEC 31, 2014 100.00 Attiva 0.35 Attiva 150.00 Attiva 2.98 Attiva 4.00 Attiva 80.00 Attiva Response in China Water Conservation Project II Hubei Xiangyang Urban Transport China GEF City Cluster Eco-Transport Project Dioxins Reduction from the Pulp and Paper Industry Changzhi Sustainable Urban Transport Project ZhangHu Railway Sichuan Wudu Irrigated Agriculture Development Project GEF Huai River Basin Marine Pollution Reduction Project China Power Sector Transformer Efficiency Program China Energy Efficiency Financing III China Partnership for Market Readiness Shandong Energy Efficiency Project Sustainable Management and Biodiversity Conservation of the Lake Aibi Basin China Energy Efficiency Promotion in Industry Bayannaoer Water Reclamation and Environment Improvement Project DEC 31, 2017 Attiva Capacity Building for Emerging Infectious Disease Preparedness and MAY 29, 100.00 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 2012 MAY 24, 2012 MAY 17, 2012 MAY 15, 2012 MAY 11, 2012 MAY 10, 2012 APR 26, 2012 MAR 29, 2012 MAR 29, 2012 MAR 22, 2012 MAR 15, 2012 OCT 27, 2011 OCT 11, 2011 JUN 09, 2011 MAY 31, 2011 MAY 31, 2011 MAY 24, 2011 DEC 31, 2017 MAR 31, 2018 DEC 31, 2017 DE 31,2013 JUN 30, 2017 SEP 30, 2017 JUN 30, 2015 JUN 30, 2017 DEC 31, 2017 JUN 30, 2018 N/A DEC 31, 2015 SEP 30, 2016 DEC 31, 2015 JUN 30, 2015 DEC 31, 2017 Pag. 231 Business Guide - CINA China: Shandong Confucius and Mencius Culture Heritage Protection MAY 24, DEC 31, 2016 50.00 Attiva 200.00 Attiva 50.00 Attiva Urumqi District Heating Project 100.00 Attiva Sichuan Small Towns Development 100.00 Attiva China: Kunming Urban Rail Project 300.00 Attiva 100.00 Attiva 4.20 Attiva 13.39 Attiva 150.00 Attiva 100.00 Attiva 1.40 Attiva 6.16 Attiva JUL 22, 2010 JUN 30, 2016 200.00 Attiva JUL 06, 2010 DEC 31, 2016 100.00 Attiva JUL 06, 2010 DEC 31, 2016 60.00 Attiva JUL 06, 2010 N/A 100.00 Attiva 100.00 Attiva 5.60 Attiva 150.00 Attiva 4.79 Attiva and Development Project JiTuHun Railway Fujian Highway Sector Investment Project Additional Financing China: Anhui Shaying River Channel Improvement Project GEF Guangdong Green Freight Demonstration Project Provincial Energy Efficiency Scale-up Program Liuzhou Environment Management Project Phase II Zhejiang Qiantang River Basin Small Town Environment Project CADF Preparation Grant for China CPF Projects GEF Sino-Singapore Tianjin Eco-City Huai River Basin Flood Management and Drainage Improvement Integrated Forestry Development Project CN-Yunnan Urban Environment-Phase II Additional Financing China Energy Efficiency Financing II Xinjiang Turfan Water Conservation Project Dashiqiao Central Heating Supply Project China: Taiyuan Urban Transport Project GEF Shanghai Agricultural and Nonpoint Pollution Reduction Project © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 2011 MAY 24, 2011 MAY 19, 2011 MAY 17, 2011 MAY 10, 2011 MAY 10, 2011 APR 12, 2011 APR 12, 2011 MAR 22, 2011 MAR 10, 2011 JAN 20, 2011 DEC 31, 2010 JUN 22, 2010 JUN 17, 2010 JUN 17, 2010 JUN 10, 2010 JUN 10, 2010 DEC 31, 2016 N/A DEC 31, 2015 DEC 31, 2016 NOV 30, 2016 DEC 31, 2016 MAR 15, 2015 JUN 30, 2016 MAY 31, 2017 DEC 31, 2016 JUL 01, 2013 DEC 31, 2014 MAR 31, 2017 JUN 30, 2015 JUN 30, 2016 JUN 30, 2014 Pag. 232 Business Guide - CINA Sustainable Development in Poor Rural Areas Sustainable Development in Poor Rural Communities (GEF) Chongqing Urban-Rural Integration Project Nanning Urban Environment 4.27 Attiva 84.00 Attiva 100.00 Attiva 40.00 Attiva 80.00 Attiva 100.00 Attiva 250.00 Attiva 100.00 Attiva 60.00 Attiva 100.00 Attiva 50.00 Attiva FEB 25, 2010 MAR 31, 2016 8.40 Attiva FEB 10, 2010 JUN 30, 2015 5.84 Attiva FEB 03, 2010 JUN 30, 2015 0.00 Attiva 200.00 Attiva 300.00 Attiva 20.00 Attiva 130.00 Attiva 100.00 Attiva 80.00 Attiva Project Henan Ecological Livestock Project China: Anhui Medium Cities Urban Transport Project Ningxia Highway Project Jilin Agricultural Product Safety and Quality Shandong Ecological Afforestation China Wuhan Second Urban Transport Ningbo New Countryside Development Project CN-CF-Yingkou Economic Dev Zone Heating China Jiangxi Shihutang Navigation and Hydropower Complex Project Reforestation on Degraded Land in Northwest Guangxi Shanghai Urban Environment (APL Phase III) NanGuang Railway Project Guangdong Technical and Vocational Education and Training Project Jiangsu Water and Wastewater Xining Flood and Watershed Management Shanxi Coal Bed Methane Development and Utilization DEC 31, 2015 Attiva Liaoning and Shandong Technical and Vocational Education and Training JUN 10, 100.00 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 2010 JUN 10, 2010 JUN 03, 2010 JUN 01, 2010 JUN 01, 2010 MAY 27, 2010 MAY 20, 2010 MAY 13, 2010 MAY 13, 2010 MAY 06, 2010 MAR 30, 2010 JUN 30, 2009 JUN 25, 2009 JUN 24, 2009 JUN 02, 2009 JUN 02, 2009 JUN 02, 2009 DEC 31, 2015 JUN 30, 2016 DEC 31, 2015 DEC 31, 2015 DEC 31, 2015 JAN 31, 2016 JUN 30, 2015 JUN 30, 2016 JUL 31, 2016 DEC 31, 2015 APR 30, 2020 JUN 30, 2015 DEC 31, 2014 DEC 31, 2014 DEC 31, 2014 DEC 31, 2014 MAY 19, 2009 Pag. 233 Business Guide - CINA CN-Guizhou Cultural and Natural 60.00 Attiva Yunnan Urban Environment Project 90.00 Attiva Thermal Power Efficiency 19.70 Attiva Guiyang Guangzhou Railway 300.00 Attiva Hubei Yiba Highway 150.00 Attiva Wenchuan Earthquake Recovery 710.00 Attiva Eco-Farming Project 120.00 Attiva 100.00 Attiva 50.00 Attiva 50.00 Attiva 21.00 Attiva 150.00 Attiva 300.00 Attiva 0.00 Attiva China Energy Efficiency Financing 200.00 Attiva China Energy Efficiency Financing 13.50 Attiva 191.00 Attiva 84.00 Attiva Hubei Eco-Farming Biogas Project 0.00 Attiva Shandong Minhe Poultry Manure Biogas 0.00 Attiva 38.40 Attiva Heritage Protection and Development Jiangxi Shihutang Navigation and Hydropower Complex Project Rural Health Project Rural Migrant Skills Development and Employment Project China: China-GEF-World Bank Urban Transport Partnership Program Project Xian Sustainable Urban Transport Project ShiZheng Railway Project Baotou Iron & Steel Energy Efficiency Project Liaoning Third Medium Cities Infrastructure Han River Urban Environment Improvement Project Gansu Cultural and Natural Heritage Protection and Development Project © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati MAY 05, 2009 MAY 05, 2009 MAY 05, 2009 APR 16, 2009 MAR 31, 2009 FEB 12, 2009 DEC 02, 2008 SEP 25, 2008 JUN 24, 2008 JUN 24, 2008 JUN 24, 2008 JUN 24, 2008 JUN 24, 2008 JUN 18, 2008 MAY 27, 2008 MAY 27, 2008 MAY 27, 2008 APR 29, 2008 APR 29, 2008 MAR 21, 2008 MAR 20, 2008 JUN 30, 2016 JUN 30, 2016 DEC 31, 2012 DEC 31, 2015 DEC 31, 2015 JUN 30, 2014 JUN 30, 2014 JUN 30, 2014 DEC 31, 2013 FEB 28, 2014 JUN 30, 2013 JUN 30, 2015 DEC 30, 2015 DEC 31, 2013 DEC 31, 2016 DEC 31, 2013 DEC 31, 2013 JUN 30, 2014 DEC 30, 2017 DEC 31, 2015 DEC 31, 2013 Pag. 234 Business Guide - CINA China Bengbu Integrated Environment MAR 11, JUN 30, 2014 100.00 Attiva 100.00 Attiva 0.00 Attiva 0.64 Attiva 5.00 Attiva 173.00 Attiva 25.00 Attiva 96.00 Attiva 5.00 Attiva FEB 27, 2007 DEC 31, 2013 147.00 Attiva FEB 27, 2007 DEC 31, 2013 200.00 Attiva JAN 23, 2007 JUN 30, 2013 5.25 Attiva 100.00 Attiva 13.60 Attiva 4.60 Attiva Fujian Highway Sector Investment 320.00 Attiva Sichuan Urban Development Project 180.00 Attiva 2.25 Attiva 2.00 Attiva 150.00 Attiva 218.00 Attiva Improvement Project Guiyang Transport Project China Guangdong Huizhou CCGT project China-PCF-Tianjin Landfill Gas Recovery and Utilization China-GEF-Liaoning China-Second Liaoning Medium Cities Infrastructure Project Western Provinces Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion Project CN-Second Guangdong Pearl River Delta Urban Environment Project CN-GEF-Second Shandong Environment Project SECOND SHANDONG ENVIRONMENT PROJECT Third National Railway Project Guangxi Integrated Forestry Development and Conservation Project Guangxi Integrated Forestry Development and Conservation Project CN-CF-Inner Mongolia Huitengxile Wind F China-PCF-CDCF Hubei Guangrun Hydropower China - Nanjing Steel Convertor Gas Recovery Project Facilitating Afforestation Program HENAN TOWNS WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT Liaoning Medium Cities Infrastructure Project © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 2008 JAN 08, 2008 DEC 19, 2007 JUN 29, 2007 JUN 26, 2007 JUN 26, 2007 JUN 26, 2007 MAR 21, 2007 DEC 14, 2006 DEC 14, 2006 OCT 27, 2006 OCT 27, 2006 OCT 12, 2006 SEP 07, 2006 JUN 29, 2006 JUN 29, 2006 JUN 27, 2006 JUN 27, 2006 DEC 31, 2012 N/A JUN 30, 2018 DEC 31, 2013 DEC 31, 2013 MAR 29, 2013 DEC 31, 2013 DEC 31, 2012 DEC 31, 2012 DEC 31, 2017 N/A JUN 30, 2015 DEC 31, 2013 JUN 30, 2020 JUN 30, 2018 JUN 30, 2013 OCT 31, 2013 Pag. 235 Business Guide - CINA China Economic Reform Implementation Project 20.00 Attiva 931.00 Attiva 18.34 Attiva 100.00 Attiva 180.00 Attiva 10.00 Attiva 18.00 Attiva 10.00 Attiva 100.00 Attiva APR 11, 2006 China HFC-23 Emissions Reduction and Sustainable Development Benefits DEC 19, 2005 Project PCB Management and Disposal Demonstration Project Fuzhou Nantai Island Peri-Urban Development Project Shanghai Urban Environment APL Phase 2 CN-PCF Xiaogushan Hydropower Project Heat Reform and Building Energy Efficiency Project CN-PCF Jincheng Coal Bed Methane Project Montreal Protocol Ozone Depleting Substances Phase Out Project (04) DEC 15, 2005 DEC 15, 2005 JUL 05, 2005 JUN 22, 2005 MAR 17, 2005 DEC 01, 2004 NOV 21, 1997 DEC 31, 2013 JUN 30, 2014 DEC 31, 2012 MAR 31, 2013 MAR 31, 2014 DEC 31, 2013 DEC 31, 2012 DEC 31, 2012 JUN 20, 2013 Programmi attivi di cooperazione tra Unione Europea e Cina 1) PROGETTI BILATERALI Contributo UE (Euro) Subtotale 5.365.080 5.365.080 EU-China European Studies Centres Programme (ESCP) 10.328.100 53.528.100 EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) 17.200.000 China Strand: Erasmus Mundus External Cooperation Window 26,000,000 Categoria Progetto Generale Policy Dialogues Support Facility (including Interpreters Training) Human Resource Development Good Governance and Rule of Law Economic and Social Reform Environment and Governance for Equitable Development 6.800.000 CEPA (China Europe Public Administration) Programme 5.700.000 EU-China Trade Programme 15.000.000 EU China Social Security Reform Cooperation Programme 20.000.000 EU-China Information society project 15.000.000 Natural Forest Management Project © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 12.500.000 49.998.450 15.436.975.78 40.432.475,78 Pag. 236 Business Guide - CINA Sustainable Development EU-China River Basin Management Programme (RBMP) 24.995.500 Subtotale 161.824.105,78 2) PROGETTI FINANZIATI DA LINEE DI BILANCIO TEMATICHE Democracy and Human Rights European Initiative on Democracy and Human Rights NGO Co-financing Maternal & Child Health Care Project, Mid-West China Child Welfare in Communities 1.989.518 883.779 5.412.058 1.000.000 Poverty Alleviation for Older People and Their Communities in Western China 750.000 Yunnan Integrated Primary Health Care Project 713.824 Innovative and Integrated STI/HIV/AIDS interventions targeting vulnerable mobile population in Guangxi Province, PRC 575.688 Rural Community Development : a microfinance project for poverty alleviation in PRC 500.000 Yunnan minority basic education project – replication phase 680.063 Block Grant 1.989.518 1.000.000 Poverty Alleviation through Capacity Building of Rural populations 308.705 Gender Employment Promotion and Rights Protection for Migrant Women Workers in Beijing 757.246 Health & Population Access to essential STD services in urban areas in China 1.066.922 1.066.922 Subtotale 11.006.194 3) PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DI ASIA-WIDE PROGRAMMES Asia Pro Eco 6.828.252,14 Feasibility Study on Demostration of Voluntary Approaches for Industrial Environmental Management in China 334.139 CO2 Managers for the Industry in the People's Republic of China 212.945 Policy Reinforcement for Environmental Sound and Socially Responsible Economic Development in China (PRODEV) 480.920 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 237 Business Guide - CINA Diagnostic Study for the Promotion of a Sustainable Solid Waste Management Model in the Province of Sichuan 238.664 Reducing CO2 emissions in China: economic legal and technical viability for an architectural integration and local production of large photovoltaic modules in China's Yunnan Province 78.214 Developing Policy Formulation and Implementation Tools for Providing Support for Ecological Forest Management in China’s Urban and Peri-Urban Areas 221.057 Sustainable Urban Housing: strengthening capacity in policy formulation and implementation in the city of Xi'an 321.012 Building Capacities for Corporate Environmental Management A Survey of Experiences in the Yunnan and Jiangsu Provinces of the PR China 214.616 Capacity Building and Policy Reinforcement in China in the Field of Water Resource Management 306.903 Sustainable Problem Solutions for Asian Urban Settlements and Developments by Exemplary Analysis of Sewage and Waters of the Urban Settlement “Changde” and its “Chuanzhi” River Basin 443.984 Chinese Learning for Overcoming Barriers in Environment III (CLOBE III) 684.422 Ecological use of pig waste in peri-urban towns 727.595 Capacity Building on Business Opportunities for CDM Projects in China 179.305 Policy Instruments for Chinese Sustainable Future: Environmental Policy Integration and Strategic Environmental Assessment for the Energy and Transport Sectors 346.984,67 Adaptation of EU Experiences to improve the sustainability of hazardous waste management in Urban China 363.595,82 The Development of an Integrated Biomonitoring Approach for the Wuhan water system 298.065,16 Pilot action - Implementing Voluntary Approaches for Urban Environmental Management in China 467.865 Improvement of district heating systems in urban centres of Mongolia 486.275 Policy Instruments for Chinese Sustainable Future: Environmental Policy Integration and Strategic Environmental Assessment for the Energy and Transport Sectors Adaptation of EU Experiences to improve the sustainability of hazardous waste management © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 346.984,67 363.595,82 Pag. 238 Business Guide - CINA in Urban China Asia Urbs 3.450.245 Environmental Upgrading of urban areas through Tourism (EUTOU) 499.810 Better Care-Solutions for Elderly in Shanghai 489.744 Pilot Project In Panzhihua for the Implementation of ECOPROFIT in China 489.117 Heritage Management and Economic Development 498.080 Sustainable City Development for Qufu City: Safeguarding Natural and Cultural Heritage and Cultural Tourism Initiatives 749.922 Sustainable Waste Handling in Hefei 723.572 Asia Invest 5.969.471 Asia Link 4.393.140 EMERSION - Education to Meet the Requirements of Software Industry and Beyond 300.000 Algebra and Representations in China and Europe 300.000 Social entrepreneurship in Asia and Europe 300.000 Integrated Watershed Management (INWAMA): a new synergetic training course for Asian - European master degree education and training in Integrated Watershed Management 300.000 Design and Implementation of a Curriculum on Curriculum Development (DCCD) 298.893 A multidisciplinary approach to curriculum development in sustainable built environment 300.000 STARTSIM (Training of the entrepreneurial skills by networked start up simulation) 287.608 SECER ---- Sino-Euro Centre of Education & Research on SoC 199.990 IMSt&E - Innovative Management Strategies & Education 300.000 Educating Multi-Cultural Multi-National Future Leaders in Electronic Engineering 219.604 Executive MBA/ MBA Programme “Conventions and Trade Fair Management” 298.362 Development of a joint course module in high performance computing and grid computing 298.783 New Interuniversity Network For Energy and Environment - NINFEE 410.597 Capacity building and establishing new Masterlevel curricula on mobile, wireless and Internet technologies 573.058 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 239 Business Guide - CINA Asia IT & C Joint Development of a Core Curriculum with Printed and Multi-Media Teaching and Learning Material for an Innovative European-Chinese MA Double Degree in In 605.028 Sino-European Systems Usability Project 370.000 Enhancing Vegetable Supply Chain Management with Internet Technologies 327.000 Cybernetic technologies for cars in the Chinese Cities 400.000 Application of Information technologies for the sustainable management of ectractive industry activities 343.000 (Tele-Imaging in Medicine, TIME) a cyberbridge interfaces China with Europe on collaborative health care 195.124 Subtotale 1.834.124 12.551.961,14 4) PROGETTI BILATERALI IN PREPARAZIONE Categoria Progetto Contributo UE (Euro) Projects under Preparation Business Management Training 8.126.278,40 Public Administration Programme CEPA II EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights 2 EU-China Law School 5.000.000 10.228.580 18.012.574,64 EU-China Environment, Energy and climate change support facility 15.000.000 Environmental Governance Programme 15.000.000 EU-China Clean Energy Centre 10.000.000 Totale Subtotale 66.367.425,04 Informazioni più dettagliate riguardo i programmi sopracitati possono essere reperite sul sito internet della Delegazione della Commissione Europea in Cina: http://www.delchn.cec.eu.int . © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 240 Business Guide - CINA 6.5. ASSICURAZIONI 6.5.1. Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel Paese? PICC Property and Casualty Company Limited ("PICC P&C") 69 Dongheyanjie, Xuanwumen, Beijing, 100052 Tel. centr.: 0086 10 63156688 Fax: 0086 10 63033589 www.piccnet.com.cn/en/index.shtml [email protected] PING AN INSURANCE CO., LTD Room 101 1/F 23 Ping An Mansion, Ji Rong Da Jie, Xicheng district, Beijing 100032 Tel. centr.: 0086-95511 http://www.pa18.com CTIH 12/F, China Taiping Tower, Phase II, 8 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong Tel. centr.: 852 3602 9800 Fax: 852 2866 2262 Email: [email protected] www.ctih.cntaiping.com CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. Beijing Finance Street Xicheng District 17 China Life Center 22-28 layer Tel. centr.: 0086 10 66009999 Fax: 0086 10 6657 5722 http://www.chinalife.com.cn CHINA PACIFIC INSURANCE CO. LTD BEIJING BRANCH 6F,Ocean Plaza, 158 Fu Xing Men Nei St, Xicheng District, Beijing 100031 Tel. centr.: 0086 010 66428888 /95500 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 241 Business Guide - CINA Fax: 0086 10 66414788 Ufficio di contatto: Ufficio Commerciale Lingua: Cinese, Inglese http://www.cpicbj.com/ [email protected] Happy Life Insurance Co., Ltd. Beijing City, Dongcheng District in the East 29 Street East Central Plaza B block 8 floor Tel. 0086 10 66271800/35560 Fax: 0086 10 66271700 http://www.happyinsurance.com.cn Metlife E-12, Dongfangjingmaocheng, Oriantal Center, No. 1 Changan Street, Beijing, China Tel. 0086 10 85180966/4008188168 Fax: 0086 10 85189809 http://www.metlife.com.cn Taikang Life Taikangrenshou Building, No. 156 Fuxingmen Nei Street, Beijing, 100031 Tel. 66429988 Fax: 66426360 http://www.taikang.com 6.6. 6.6.1. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e le loro competenze? Associazione: CHINA LEATHER INDUSTRY ASSOCIATION East Chang An Avenue, Beijing, on the 6th Room 109 100740 Lingua: Cinese, Inglese © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 242 Business Guide - CINA Tel: 0086 10 851114456, 65265310 Fax: 0086 10 85117752 Email: [email protected] , [email protected] Associazione: THE SUB-COUNCIL OF TEXTILE INDUSTRY, CCPIT 12 Dong Chang An Ave., Beijing 100742 Lingua: Cinese Tel.: 0086 10 85229450 /85229451 Fax: 0086 10 65121732 Associazione: CHINA BUILDING MATERIALS INDUSTRY ASSOCIATION 11 San Lihe Rd., Beijing 100831 Persona di contatto: Mr.Ye Xiangyang Lingua: Cinese Tel: +86-010-68313316/88376369 Fax: + 86-010-68313316 Email: [email protected] , [email protected] 6.6.2. Esiste una associazione degli importatori nel Paese? No. Le società import-export possono associarsi alle Camere di Commercio locali. 6.6.3. Quali sono i principali importatori che operano nel Paese? China National Machinery Import/Export Co. (Macchinari) 1, Fu Wai Dajie, Xicheng Dist., Beijing 100037 Tel.: 0086 010-68991008 (segreteria) Fax: 0086 010-68991000 Direttore generale: Sig. Tang Yi Shanghai Heavy Machinery No.1800 Jiang chuan Road Min hang District Shanghai Tel.: 0086-021-64301141 - 2676 Fax: 0086-021-64300132 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 243 Business Guide - CINA Shanghai Long yang Machinery Factory 98 Long dong Branch Road Pu dong New Area Shanghai Tel.: +86-21-58972200, +86 - 13701703877 Fax: 0086-021- 38970007 Henqdonq Dawn glass machinery equipment Factory Wenzhou China 26-3 Iane 75, Liminq Rd(E), Wenzhou Tel.: 0086-0577-88135736 Fax:0086-0577-88137888 Baoding Xiang yang Aviation Precision Machinery co.LTD Xiang yang Baoding Hebei Province, China No.88 North Main street Tel.: 0086-0312-3099898 3099818 Fax:0086-0312-309999 Email: [email protected] CITIC Heavy Industries Co., Ltd 206 Jian she Road ,Henan Province, Luo yang China Tel.: 00 86 -0379 -64088888 Fax: 0086 -0379 -64214680 Email: [email protected] Shandong Shantui Construction Machinery Import and export co. Ltd Shantui International Business Park, No.58, G327 Highway, Jining City, Shandong Province Tel.: 0086-0537-2909368 Beijing Yuanxiang vegetable Food Machinery Factory Fengtai District, Beijing, China Beijing Fengtai Majiapu Road 106 Tel.: 0086-010-58030285- 18710068676 Fax: 0086 010 58030285 Beijing Yuan x I a n g vegetable Food Machinery Factory Chang z i y i n g D a xi n g District Beijing © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 244 Business Guide - CINA Tel.: 0086-010-80266277/80265315/13901328037 Fax: 0086-010-80266278 Email: [email protected] China National Textiles Import and Export Corporation (Chinatex) (Prodotti Tessili) 19, Jian Guo Men Nei Dajie, Beijing 100005 Tel.: 0086 010 65281122 - 0893 Fax: 0086 10 65124711 Cheng lin textile co.LTD #1610-1611 Haitai Times Tower, 289 Wujin Road - Shanghai Tel.:0086-021-63573003 Fax: 0086-021-632567649 Guangzhou Qi Hong Textiles co.LTD Rm 512,Guangyun Building ,NO.583, San Yuan Li Tel.: 0086-020-62130670 Fax: 0086-020-62130670 Email: [email protected] Wenzhou Fei Lei Commerce and Trade co.LTD Add: Cang Nan Long Yang town, Zhe Jiang Province, China 3 New American Industrial district on the 4th Tel.: 0086-0577-64196166 Fax: 0086-0577-59970567 Dong Tai Wang D a textiles co.LTD Add: Zhe Jiang Province , Hang Zhou City, Hong Ji Temple Road No. 109 Tel.: 0086-0515- 63033188 Fax: 0086-0571- 63033198 Thai textile Limited by Share Ltd Zibo City , Shandong Province Road Song ling Z i Chuan District No. 81 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 245 Business Guide - CINA Tel.: 0086-0533-5281210 Fax: 0086-0533-5288449 Beijing Wu Zhou Guang Hua Textile Group Guang Hua Road, Chao Yang District, Beijing Guang Hua Building, No. 8 Tel.: 0086-010-65815258 Fax: 0086-010-65815142 E – Mail: [email protected] China National Light Industrial Prod. I/E Co. (Prodotti dell’Industria Leggera) n. 910 Building, Jin Song 9 Qu, Chaoyang District, Beijing 100021 Tel.: 0086 10 67706688, 67766688 Fax: +86- 010-67747246 China Chamber of Commerce for Import-Export of Light Industrial Products & Arts-Crafts 10th Floor, Building No. 12, Panjiangyuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021 Tel.: 0086 10 67732707 Fax: 0086 010 67732698/ 67732689 E-Mail: [email protected] China National Native Produce & Animal By-Products I/E Co. (Prodotti di Origine Animale) No.82,Dong An Men St., Beijing,100747,China Tel.: 0086 10 51236060Fax: 0086 10 64204099 China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers and Exporters 17th Floor, Prime Tower, No. 22 Chaowai Dajie, Chaoyang District, Beijing 100020, Tel.: 86-10-65882823,86-10-85692775 Fax: 0086 10 85692825 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 246 Business Guide - CINA Sinosteel Corporation (Prodotti Metallurgici) Beijing, Haidian District, Haidian 8 Main Street Plaza Tel.: 0086 10 62686689 Fax: 0086 10 62686688 E-mail: [email protected] Aluminum Corporation of China No. 62, Xi Zhi Men Bei Da Jie, Haidian District, Beijing 100082 Tel.: 0086 10 82298080 Fax: 008610 82298081 China National Art & Crafts Imp. / Exp. Corp. China National Arts & Crafts Building,103,Jixiangli.Chaoyangmenwai,Beijing,China Tel: +86- 010-85698660 85698659 Fax: +86 - 010-85698866 65531076 Email: [email protected] Direttore generale: Sig. Zhou Zhengsheng Beijing San Arts Import&Export Co., Ltd. No.16, Xiaotun Road, Fengtai District, Beijing Tel.: 0086 10 83838012 Fax: 0086 10 83838005 Rong Hua Decorative Glass Art Factory Add: Beisha Bangang Industrial Zone,Lishui Town,Nanhai Area,Foshan City,Guangdong Province,China Tel:+86-0757-85608589 85683008 E-mail: [email protected] Lu Shan Country Child-Hung sculpture Art and Craft Plant Add: Yingbin Avenue1 Lu Shan Coutry Sichuan Province .China Tel.: 0086-0853-6520666 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 247 Business Guide - CINA Cell.: 15881243377 Fax: 0086-0835-6520666 Hong Kong Zheng Dong International Group co. LTD Add Yan Jiang Industrial Area ,Jiang Bian Village, Qi Shi Town Tel.: 0086-0769-86725681 Fax: 0086-0769-86787716 Fo Shan Gao Ming Fidelity Plastic arts and crafts factory Cangjiang Industrial Park 3 Island Rail Gang for Guangdong in Foshan City Tel.: 0086-0757-88628350 Fax: 0086-0757-88508550 Xu Zhou Han Bang Art Co. LTD Add: Jiangsu province Xuzhou city Fengxian County five District 1 building Tel.: 0086-0516-89259911 Fax: 0086-0516-89259911 E-mail: [email protected] , [email protected] Beijing Divine Art and Craft co. LT D Add: Ying Hai town Da Xing District, Beijing development zone 2, 2ndroad Tel.: 0086-010-69271431 Fax: 0086-010-67036428 E-mail: bjdivine.huamu.cn China National Silk Imp./Exp Corp. - China Star Imp./Exp. Corp. Add: 15F-16F., Hua RenLake View International Tower, 2288 TAIHU West Avenue,Wuxi,Jiangsu,China Tel.: 0086-510-82722168 、0086-510-82755300 Fax: 0086-510-82707022 E-Mail: [email protected] China National Pearl Diamond Gem & Jewellery Imp./Exp. Corp. (Sinogem) Fl. 5, 103, Zhonyi Dasha, Jixiangli, Chao Yang Men Wai, Beijing 100005 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 248 Business Guide - CINA Tel.: 0086 10 65514993Fax: 0086 10 65531064 China Communications Imp/Exp. Corp. 6/F, China Merchants Tower, 118, Jianguolu, Chaoyang Dist., Beijing 100022 Tel.: 0086 10 65678866 est 663 Fax: 0086 10 65687388, 65687389 China Changjiang National Shipping (Group) Corporation No. 69, Yanjiang Road, Wuhan, Hubei Province, China Tel.: 0086 027 82767012 Fax: 0086 027 82767043 China Textile Machinery & Technology Imp/Exp Corp. (CTMTC) Beijing Jianguo Road No. 99 in building 18 Floor Tel: +86-10-65815588 Fax: +86-10-65814280 Email: [email protected] China Hengtian Group Co. Ltd., Textile Machinery Zhongfu Tower, No. 99, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel.: 0086 010 65838033 Fax: 0086 10 65813211 E-mail:[email protected] China Minimetals Corporation n. 5 San Li He Road, Haidian District, Beijing 100044 Tel.: 0086 10 68495888 Fax: 0086 10 64916406 Direttore Generale: Sig. Zhou Zhongshu China National Packing and Food Machinery Corporation P.O.Box 82, No.1 Beishatan Deshengmenwai, Beijing, 100083 P.R. China © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 249 Business Guide - CINA Tel.: 0086 010-64883376 Fax:0086 010-64862462 E-mail: [email protected] China National Packaging Imp/Exp. Corp. Tower B, Xingfu Building, 3, Dongsanhuan North Road, Chaoyang Dist., Beijing 100027 Tel.: 0086 10 6461 6359 Fax: 0086 10 64611080 China National Automotive Industry International Corp. Tower A, No.3 Danling Street , Haidian District,Beijing,P.R.China Tel.: 0086 10 82606899 Fax: 0086 10 82606999 Zhengjia Sheng Da Transport Group No.2, Beitang Road, Xiaoshan Economic and Technological Development zone, Hangzhou 311215 Tel.: 0086 571 82831019 Fax: 0086 571 82832578 Liaoning Cereals &Oils Imp.&Exp. Co., Ltd. No. 33, Renmin Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province Tel.: 0086 0411 82814998 Fax: 0086 0411 82805617 China National Cereals, Oil & Foodstuffs Imp./Exp. Corp. (COFCO) Add: COFCO Fortune Plaza, No.8, Chao Yang Men South St., Chao Yang District, Beijing, China Tel: +86-10-85006688 Fax: +86-10-85612800 E-mail: [email protected] China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 250 Business Guide - CINA Floor 4th, Tongzheng International Plaza, No. 80, Guangqumen Street, Chongwen District, Beijing 100062 Tel.: 0086 10 87109885 Fax: 0086 10 87109882 China National Automotive Industry Imp/Exp. Corp. 265, Beisihuan Zhong Lu, Haidian Dist., Beijing 100083 Tel.: 0086 10 82379009 Fax: 0086 10 82379088 6.7. 6.7.1. CAMERE DI COMMERCIO Quali sono le Camere di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato operanti nel Paese e quali sono le rispettive competenze? Lo scopo delle Camere di Commercio è di promuovere il commercio internazionale, organizzare missioni commerciali all'estero e delegazioni economiche straniere in Cina, nonché l'organizzazione di mostre sia in Cina che all'estero. Presso ogni Provincia esiste una Camera di Commercio Internazionale. Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC): Indirizzo Pechino: Room 1612, Zhongyu Plaza, A6 Gongti North Road, Chaoyang District, 100027 Beijing, P.R. China Tel: 0086-10-85910545 Fax: 0086-10-85910546 [email protected] www.cameraitacina.com Indirizzo Shanghai: Room 1604, Xincheng Mansion, 167 Jiangning Road, Jing'an District, 200041 Shanghai, P.R. China Tel: 0086-21-54075181 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 251 Business Guide - CINA Fax: 0086-21-54075182 [email protected] www.cameraitacina.com Indirizzo Canton: Room 948, Garden Hotel, 368 Huanshi Dong Road, 510064 Guangzhou, P.R. China Tel: 0086-20-83652682 Fax: 0086-20-83652683 [email protected] www.cameraitacina.com China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) e China Chamber of International Commerce (CCOIC) Add:1, Fu Xing Men Wai St., Beijing 100860 Tel.0086 10 88075766/88075000 Fax: 0086 10 68011370/68030747 CCPIT (CCOIC ) Jiangsu Add:Fl. 9, World Trade Building, 50 Zhonghua Rd., Nanjing, Jiangsu 210001 Tel.: 0086 02552241825 Fax: 0086 25 52233048 E- mail: [email protected] CCPIT (CCOIC ) Liaoning Add:43, Heping Nan Dajie, Shenyang, Liaoning 110003 Tel.: 0086 24 83210525 Fax: 0086 24 83210518 E-mail: [email protected] CCPIT (CCOIC ) Beijing Add:No 3 Nanlishilutoutiao Xicheng District,Beijing Tel.: 0086 10 88070323 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 252 Business Guide - CINA Fax: 0086 10 88070319 E-mail: [email protected] CCPIT Tianjin Add:World Trade Building, 85, Qufu St., Tianjin 300042 Tel.: 0086 22 23301328 Fax: 0086 22 23398658 E-mail: [email protected] CCPIT Hebei Add:9/F, Jinyuan Bldg, 3, Zhonghua Bei Da Jie, Shijiazhuang Hebei 050000 Tel.: 0086 311 88614653 Fax: 0086 311 88614558 E-mail: [email protected] CCPIT Shanxi Add:11/F International Bldg, No.388 Yingze Str. Taiyuan Tel.: 0086 351 4040088 Fax: 0086 351 4045680 E-mail: [email protected] CCPIT Inner Mongolia Add:Building 5, Inner Mongolia Government, 1, Xinhua Da Jie, Hohhot 010020 Tel.: 0086 471 6946729 Fax: 0086 471 6965404 E-mail: [email protected] CCPIT Shenyang Add:4/F International Trade Bldg, No.35 Qingnian St. Shenhe District, Shenyang Tel.: 0086 24 22729986 Fax: 0086 24 22729983 E-mail: [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 253 Business Guide - CINA CCPIT Dalian Add:10/F Wanda Building, 9, Jiefang Street, Zhongshan Dist., Dalian 116001 Tel.: 086 411 82822350 Fax: 0086 411 82815734 E-mail: [email protected] CCPIT Jilin Add:982, Anda St., Changchun, Jilin 130061 Tel.: 0086 431 8549414 Fax: 0086 431 8549437 E-mail: [email protected] CCPIT Heilongjiang Add:6, Haiguang St., Nangang Dist., Harbin Heilongjiang 150001 Tel.: 0086 451 53676458 Fax: 0086 451 53674408 E-mail: [email protected] CCPIT Harbin Add:No.1 Shiji Road Songbei DistrictHarbin Tel.: 0086 451 86772313 Fax: 0086 451 86772316 E-mail: [email protected] CCPIT Shanghai Add:14/F, Jinling Mansion, 28, Jinling Xi Rd., Shanghai 200021 Tel.: 0086 21 63865572 Fax: 0086 21 63871503 E-mail: info@ ccpitsh.org CCPIT Zhejiang Add:No. 470 Yan’an Road, Hangzhou Tel.: 0086 571 85811910 Fax: 0086 571 85811953 E-mail: [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 254 Business Guide - CINA CCPIT Anhui Add:9/F No.357 Changjiangzhong Road Hefei Tel.: 0086 551 2822656 Fax: 0086 551 2822850 E-mail: [email protected] CCPIT Fujian Add:20/F, Pingdong Office Bldg,No.128 Hualin Road, Fuzhou * Tel.: 0086 591 87842084 Fax: 0086 591 87842827 E-mail: [email protected] CCPIT Xiamen Add:12-13/F, Puli Building, 199, Bai Luzhou Rd., Xiamen, Fujian 361004 Tel.: 0086 592 2218807 Fax: 0086 592 2230111 E-mail: [email protected] CCPIT Jiangxi Add:21/F, Changqing Int’l Trade Bldg,No.8 Hongcheng Road, Nanchan Tel.: 0086 791 6217029 Fax: 0086 791 6217029 E-mail: [email protected] CCPIT Shandong Add:158, Jinsi Rd., Jinan, Shandong 250001 Tel.: 0086 531 86168330 Fax: 0086 531 86168316 E-mail: [email protected] CCPIT Henan Add:115, 4/F Wenhua Rd., Zhengzhou, Henan 450003 Tel.: 0086 371 63930772 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 255 Business Guide - CINA Fax: 0086 371 63936504 E-mail: [email protected] CCPIT Hubei Add:8, 15/F Jianghan Bei Road, Wuhan, Hubei 430021 Tel.: 0086 27 85753797 Fax: 0086 27 85775174 E-mail: [email protected] CCPIT Guangdong Add:Office Bldg, Central Hotel, No.33 Jichang Road, Guangzhou Tel.: 0086 20 86578761 Fax: 0086 20 86561310 E-mail: [email protected] CCPIT Shenzhen Add:5/F, Guoji Shanghui Building, 1, Fuhua Yi Rd., Shenzen 518048 Tel.: 0086 755 33358498 Fax: 0086 755 33358500 E-mail: [email protected] CCPIT Guangzhou Add:Rm. 809, South Tower, World Trade Center, Huanshi Dong Rd., Guangzhou 510405 Tel.: 0086 20 87302806 Fax: 0086 20 87769011 E-mail: [email protected] CCPIT Zhuhai Add:Room 1601-1608 Development Bldg, No.131 Gongbeishuiwan Road, Zhuhai Tel.: 0086 756 8890882 Fax: 0086 756 8280888 E-mail: [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 256 Business Guide - CINA CCPIT Sichuan Add:No.4 Chenghua Str. Chengdu Tel.: 0086 28 83222386 Fax: 0086 28 83231037 E-mail: [email protected] CCPIT Chongqing Add:19/F International Chamber of Commerce Bldg, No.78 Yangheyicun, Jiangbei District,Chongqing Tel.: 0086 23 67759038 Fax: 0086 23 67870373 E-mail: [email protected] CCPIT Guizhou Add:5/F 164, Zhonghua Bei Rd., Guiyang, Guizhou 550004 Tel.: 0086 851 6867609 Fax: 0086 851 6901372 E-mail: [email protected] CCPIT Yunnan Add:10/F Foreign Trade Bldg, No.175 Beijing Road, Kunming Tel.: 0086 871 3163396 Fax: 0086 871 3136574 E-mail: [email protected] CCPIT Shaanxi Add:Xinchengdayuan, Xian Tel.: 0086 29 87292734 Fax: 0086 29 87291461 E-mail: [email protected] CCPIT Ningxia Add:363, Jiefang Xijie, Yinchuan 750001 Tel.: 0086 951 5044987, 5043345 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 257 Business Guide - CINA Fax: 0086 951 5044239 CCPIT Chengdu Add:8/F, Daye Building, 39, Daye Rd., Chengdu, Sichuan 610015 Tel.: 0086 28 86658260 Fax: 0086 28 86658825 E-mail: [email protected] CCPIT Ningbo Add:12/F, Tianning Building, 138, Zhongshan Rd., Ningbo, Zhejiang 315000 Tel.: 0086 574 87368218 Fax: 0086 574 87368100 E-mail: [email protected] CCPIT Nanjing Add:No.3 Bldg, No.43 Chengxian Str. Nanjing Tel.: 0086 25 83693546 Fax: 0086 25 83692014 E-mail: [email protected] CCPIT Hainan Add:6/F, Building 1, Hainan Plaza, 69, Guoxing Ave., Haikou, Hainan 570203 Tel.: 0086 898 65367217 Fax: 0086 898 65367264 E-mail: [email protected] CCPIT Gansu Add:9/F, Changyun Building, 158, Jing Ning Rd, Chengguan Dist., Lanzhou, Gansu Tel.: 0086 931 2182801 Fax: 0086 931 2182807 E-mail: [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 258 Business Guide - CINA CCPIT Guangxi Add:3, Dongge Rd., Nanning, Guangxi 530022 Tel.: 0086 771 2800607 Fax: 0086 771 2825728 E-mail: [email protected] CCPIT Hunan Add:6/F, International Business Center, JinTai Plaza, 1139 Dong Er Huan Road, Changsha, Hunan Tel.: 0086 731 4773328 Fax: 0086 731 4773337 E-mail: [email protected] CCPIT Qinghai Add:5/F, Zhenghua Investment Bldg.220 Bin He Nan Road, Qinghai 810001 Tel.: 0086 971 6116397 Fax: 0086 971 6116381 E-mail: [email protected] CCPIT Qingdao Add:121, Yan’an San Lu, Qingdao 266071 Tel.: 0086 532 83898371 Fax: 0086 532 83897233 E-mail: [email protected] CCPIT Tibet Add:Foreign Trade Building, 75, Jinzhu Xi Lu, Lhasa, Tibet 850000 Tel.: 0086 891 6839377 Fax: 0086 891 6835733 E-mail: [email protected] CCPIT Xinjiang Add:11, Tuanjie Rd., Urümmqi, Xingjiang 830001 Tel.: 0086 991 2861902 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 259 Business Guide - CINA Fax: 0086 991 2860456 E-mail: [email protected] 6.8. COOPERAZIONE TRA IMPRESE A titolo puramente informativo si consigliano di seguito alcuni siti internet dove e' possibile instaurare opportunita' di affari: • www.cameraitacina.com • www.alibaba.com • www.tradetang.com • www.supplierlist.com © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 260 Business Guide - CINA 7. Quadro Economico 7.1. IL QUADRO ECONOMICO DELLA CINA QUADRO GENERALE Superficie 9.671.018 km² (Italia: 301.340 km²) Popolazione 1,3 mld. ab. – stime ufficiali 1.347.320.000 (Italia: 60,80 mln. ab.) Capitale Pechino (Beijing) - 19.612.368 ab. (Roma: 2.663.666 ab.) Principali città Shanghai (23.019.148 ab.); Guangzhou (12.700.800 ab.); Shenzhen (10.357.938 ab.); Suddivisione amministrativa 23 province autonome: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang; (riconosciuta anche Taiwan). 5 regioni autonome: Guangxi, Mongolia Interna, Ningxia, Xinjiang, Xizang – Tibet. 4 municipalità: Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin. 2 regioni speciali: Hong Kong, Macao. Valuta nazionale Yuan, detto anche Renminbi 1€ = 8.822 ¥ (31.12.2010) 1€ = 9.3416 ¥ (30.06.2011) Tasso di cambio 1€ = 8.1588 ¥ (30.12.2011) 1€ = 7.8486 ¥ (01.06.2012) 1€ = 7.9569 ¥ (19.11.2012) 5,4% calcolato tramite l’Indice del prezzi al consumo (CPI) Tasso di inflazione (2011) Tasso di disoccupazione 6,5% (2011) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 261 Business Guide - CINA QUADRO ECONOMICO 5.685 Mld. € (Italia: 1.580 Mld. €) PIL nominale (2011) Prodotto Interno Lordo (PIL) PIL procapite nominale (2011) 4.219,39€ (Italia: 25.986,84 €, UE27: 25.227,74 €) Origine del PIL Agricoltura: 10,1% Industria: 46,8% Servizi: 43,1% Tasso di crescita (2011) Mld. € 2011 Produzione industriale Industria manifatturiera Industria chimica Gomma e plastica n.d. n.d. n.d. 9,2% Mld. € 2011 Industria manifatturiera Industria chimica Gomma e plastica n.d. n.d. n.d. Esportazioni (2011) In Mld. € In Mld. € In ___ (valuta locale) Commercio estero TOTALE (di cui) Unione Europea 1.363 255,754 Europa centroorientale Ex URSS 27,946 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati TOTALE (di cui) Unione Europea Europa centroorientale Ex URSS 1.363 255,754 27,946 TOTALE (di cui) Unione Europea Europa centroorientale Ex URSS Pag. 262 Business Guide - CINA Importazioni (2011) Var % 2011/2010 In Mld. € Quota % su tot. import In RMB (valuta locale) In € Commercio estero Investimenti Diretti Esteri Rischio Paese TOTALE (di cui) 1.252 Unione Europea 151,757 Europa centroorientale Ex URSS 28,951 1995-2011 100 12,16 24,9 25,4 24,9 25,4 2,3 55,6 2010 55,6 Totali: 1.067 Mld. USD Italia: _____ € (%) Totali: 79,7 Mld. € Italia:298,7 mln. € (0,37%) Moody`s (giugno 2012) Aa3 Outlook: Positivo Fitch (giugno 2012) A+ Outlook: Stabile Standard & Poor's (giugno 2012) AA- Outlook: Stabile Coface (giugno 2012) A3 Fonte: http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratingslist/en/us/?subSectorCode=39§orId=1221186707758&subSectorId=1221187348494 http://www.coface.com/CofacePortal/COM_en_EN/pages/home/risks_home/country_risks/country_file/Italy ?extraUid=572148 http://chartsbin.com/ © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 263 Business Guide - CINA 7.2. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 7.2.1. Qual è la struttura delle importazioni per settore merceologico e per Paese di provenienza (in particolare dall’Italia)? Qual è il trend rispetto agli anni precedenti? Le importazioni cinesi sono caratterizzate dal prevalere delle apparecchiature meccaniche ed elettriche e delle materie prime, destinate al sistema produttivo, che assieme compongono oltre 1/3 dell’intero import. Seguono, per rilevanza, i prodotti della siderurgia e quelli della chimica e petrolchimica. Struttura merceologica delle importazioni 2008 2009 2010 VAR. % 2009 / 2010 MONDO 1,132.6 1,005.9 1394.08.00 38.07.00 1,285.2 27.08.00 ASIA 706.07.00 603.05.00 834.06.00 38.03.00 741.07.00 22.09 Giappone 150.07.00 130.09.00 176.07.00 35.00.00 145.07.00 11.03 ASEAN (*) 117.00.00 106.07.00 154.06.00 44.08.00 143.00.00 34.00.00 Singapore 20.01 17.08 24.07.00 38.08.00 21.00 18.02 Corea del Sud 112.02.00 102.06.00 138.04.00 35.00.00 119.08.00 16.08 Taiwan 103.03.00 85.07.00 115.07.00 35.00.00 94.01.00 9.08 Hong Kong 12.09 8.07 12.03 40.07.00 11.06 33.07.00 EUROPA 168.01.00 162.02.00 217.09.00 34.04.00 211.02.00 30.02.00 UE 27 132.07.00 127.08.00 168.05.00 31.09.00 157.02.00 23.00 Germania 55.08.00 55.08.00 74.03.00 33.03.00 69.08.00 25.01.00 Francia 15.06 13.00 17.01 31.07.00 16.01 24.00.00 Italia 11.06 11.00 14.00 27.01.00 13.05 22.01 Regno Unito 9.06 7.09 11.03 43.05.00 10.03 31.00.00 Paesi Bassi 5.03 5.01 6.05 26.05.00 6.05 26.04.00 Russia 23.08 21.03 25.08.00 21.04 29.05.00 38.04.00 AFRICA 56.00.00 43.03.00 67.00.00 54.05.00 68.09.00 58.09.00 Mln. USD © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 2011 (genn sett) VAR. % 2009 / primi 9 mesi 2011 Pag. 264 Business Guide - CINA SUD AMERICA 71.09.00 64.04.00 91.02.00 41.06.00 86.09.00 34.09.00 NORD AMERICA 94.02.00 89.05.00 117.00.00 30.07.00 106.03.00 18.07 Stati Uniti 81.04.00 77.07.00 102.00.00 31.03.00 90.03.00 16.01 Canada 12.07 12.00 14.09 23.08 16.00 33.00.00 OCEANIA 40.02.00 42.06.00 65.08.00 54.03.00 64.09.00 52.03.00 Australia 37.04.00 39.04.00 60.09.00 54.03.00 60.01.00 52.05.00 Fonte: Ministero per il commercio Nelle importazioni cinesi i mercati orientali hanno un ruolo rilevante di fornitore di beni accanto a quello europeo. Il Giappone è il principale partner assoluto, davanti all’UE, all’area ASEAN (paesi dell’Estremo Oriente), alla Corea del Sud ed a Taiwan. Importazioni per partner commerciali .000 USD 1. Animali vivi e prodotti relativi 2. Prodotti vegetali e frutta 3. Grassi animali e vegetali, derivati, cere animali e vegetali 4. Prodotti alimentari, bevande, liquori e aceti, tabacco 5. Prodotti minerali Di cui: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione, sostanze bituminose, cere minerali 6. Prodotti dell'industria chimica e affini Di cui: Prodotti chimici organici 7. Articoli in plastica, gomma 2007 2008 2009 2010 2011 6.024.000 7.200.000 6.769.000 9.278.000 12.464.000 15.056.000 26.318.000 25.352.000 33.246.000 40.225.000 7.576.000 10.801.000 7.737.000 8.884.000 11.540.000 4.543.000 6.091.000 6.416.000 9.608.000 12.797.000 162.082.000 261.305.000 196.886.000 303.028.000 432.249.000 104.986.000 169.252.000 124.045.000 189.008.000 275.814.000 68.569.000 76.911.000 69.421.000 93.207.000 117.962.000 38.426.000 39.237.000 36.174.000 48.261.000 63.131.000 54.916.000 60.765.000 58.890.000 80.630.000 93.259.000 Articoli in plastica 45.323.000 48.863.000 48.516.000 63.704.000 70.197.000 Articoli in gomma 9.593.000 11.903.000 10.374.000 16.926.000 23.062.000 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 265 Business Guide - CINA 8. Pelli grezze, cuoio, pellicce e prodotti derivati, articoli da viaggio, borse, e contenitori similari, budella animali 9. Legno e articoli in legno, sughero, manufatti in paglia, sparto e altri materiali da intreccio, cestineria e manufatti in vimini 10. Polpa di legno e altri materiali cellulosici, scarti di carta e cartone, carta e cartone e articoli derivati 11. Prodotti tessili 12. Calzature e cappelli, piume e fiori artificiali 13. Articoli in pietra, prodotti in ceramica, vetro e articoli in vetro 14. Perle coltivate e naturali, pietre preziose e semipreziose, metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, bigiotteria, monete 15. Metalli e articoli derivati Di cui: Ferro e acciaio Articoli in ferro e acciaio Rame e prodotti derivati 16. Attrezzature meccaniche ed elettriche Reattori nucleari e caldaie, attrezzature meccaniche e componenti Attrezzature elettriche, registratori, TV, riproduttori di immagini 17. Veicoli, aerei, navi 18. Strumenti ottici, cinematografici, di misura e controllo, medicali, strumenti musicali 6.864.000 6.795.000 5.636.000 7.699.000 9.357.000 8.021.000 8.066.000 7.290.000 11.289.000 15.918.000 14.526.000 17.445.000 15.569.000 20.065.000 25.375.000 25.372.000 24.998.000 21.780.000 29.580.000 37.588.000 944.000 1.239.000 1.087.000 1.370.000 1.919.000 4.472.000 4.750.000 4.178.000 6.523.000 8.354.000 6.257.000 7.548.000 6.545.000 10.847.000 14.912.000 77.695.000 79.516.000 86.453.000 103.093.000 118.836.000 23.015.000 24.534.000 27.834.000 25.327.000 28.379.000 8.045.000 10.548.000 8.885.000 9.151.000 10.225.000 27.166.000 26.051.000 29.557.000 46.211.000 54.242.000 381.003.000 405.310.000 367.264.000 486.472.000 550.246.000 124.174.000 138.796.000 123.538.000 172.157.000 199.295.000 256.829.000 266.515.000 243.727.000 314.315.000 350.951.000 35.016.000 39.754.000 42.947.000 65.595.000 83.030.000 71.140.000 79.765.000 68.737.000 92.336.000 102.674.000 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 266 Business Guide - CINA 19. Armi e munizioni 20. Articoli manufatti miscellanei 21. Opere d'arte, pezzi per collezione e antiquariato 22. Prodotti miscellanei 2.000 3.000 5.000 3.000 8.000 3.399.000 3.551.000 3.643.000 5.033.000 5.232.000 10.000 22.000 11.000 26.000 42.000 2.463.000 4.408.000 1.132.562.00 0 3.305.000 1.005.923.00 0 18.433.000 1.396.244.00 0 49.498.000 1.743.484.00 0 TOTALE 955.950.000 Fonte: Ministero del Commercio della RPC Importazioni di prodotti esteri suddivise per Province e Municipalità .000 USD 2010 2011 Anhui 11.860.480 14.226.610 Beijing 246.285.340 330.558.830 Chongqing 4.938.140 9.375.990 Fujian 37.290.160 50.684.650 Gansu 5.765.170 6.569.800 Guangdong 331.704.960 381.540.760 Guangxi 8.135.830 10.898.210 Guizhou 1.226.620 1.902.490 Hainan 6.328.250 10.214.420 Hebei 19.503.930 25.030.990 Heilongjiang 9.234.630 20.849.690 Henan 7.302.140 13.382.670 Hubei 11.490.320 14.052.330 Hunan 6.700.400 9.039.970 Inner Mongolia 5.395.320 7.243.930 Jiangsu 195.260.270 226.990.840 Jiangxi 8.203.110 9.592.750 Jilin 12.369.330 17.063.220 Liaoning 37.613.440 44.993.500 Ningxia 789.990 686.320 Qinghai 322.760 261.990 Shandong 84.930.690 110.173.510 Shanghai 188.236.670 227.874.770 Shaanxi 5.893.470 7.612.250 Shanxi 7.873.410 9.317.930 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 267 Business Guide - CINA Sichuan 13.853.240 18.696.880 Tianjin 44.615.220 58.894.230 Xinjiang 4.161.460 5.993.950 Xizang (Tibet) 65.040 175.520 Yunnan 5.824.350 6.556.320 Zhejiang 73.069.870 93.028.270 TOTALE 1.396.244.010 1.743.483.560 Fonte: Ministero per il commercio Le esportazioni italiane in Cina 2010-2012 Sezioni 2010 2011 2012* 0-Prodotti alimentari ed animali vivi 42.370.699 53.861.778 70.443.454 1-Bevande e tabacchi 2-Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 4-Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 21.619.808 40.467.906 51.606.763 334.213.542 378.334.308 356.276.883 7.475.120 34.325.046 26.072.698 5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 6-Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima 7-Macchinari e materiale da trasporto 8-Prodotti finiti diversi 9-Articoli e transazioni non classificati altrove nella C.T.C.I. Totale 13.405.663 15.008.552 20.064.007 507.414.532 614.776.382 587.131.972 785.616.780 894.220.554 833.285.883 3.312.441.004 3.862.954.952 2.933.788.175 591.821.144 3.635.710 787.901.052 1.038.711.887 2.206.479 1.782.629 5.620.014.002 6.684.057.009 5.919.164.351 Fonte: ISTAT novembre 2012 *dati gennaio – agosto 2012 Secondo i dati ISTAT pubblicati nel 2012, le esportazioni italiane verso la Repubblica Popolare cinese nel 2011 sono state pari a quasi 6 miliardi di Euro, con un incremento nominale sul periodo rispetto al 2010 del 16,16%. Nello stesso anno oltre il 56% del valore dell’export italiano è rappresentato da apparecchiature meccaniche. Al secondo posto, per rilevanza, risultano i Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima (con una quota dell’13,61%), seguiti dai prodotti della siderurgia (8,9%). © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 268 Business Guide - CINA 7.3. STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI 7.3.1. Qual è la struttura delle esportazioni per settore merceologico e per Paese di destinazione (in particolare in Italia)? Qual è il trend rispetto agli anni precedenti? Quasi la metà delle esportazioni cinesi sono costituite dalle attrezzature meccaniche ed elettriche; le altre due voci aggregate di rilievo sono il tessile (specie nella sua componente abbigliamento) ed i prodotti della siderurgia (soprattutto quella ferrosa) Struttura merceologica delle esportazioni .000 USD 1. Animali vivi e prodotti relativi 2. Prodotti vegetali e frutta 3. Grassi animali e vegetali, derivati, cere animali e vegetali 4. Prodotti alimentari, bevande, liquori e aceti, tabacco 5. Prodotti minerali 6. Prodotti dell'industria chimica e affini 7. Articoli in plastica, gomma Di cui: Articoli in plastica Articoli in gomma 8. Pelli grezze, cuoio, pellicce e prodotti derivati, articoli da viaggio, borse, e contenitori similari, budella animali 9. Legno e articoli in legno, sughero, manufatti in paglia, sparto e altri materiali da intreccio, cestineria e manufatti in vimini 10. Polpa di legno e altri materiali cellulosici, scarti di carta e cartone, carta e cartone e articoli derivati 11. Prodotti tessili Di cui: Articoli di abbigliamento e accessori, lavorati a 2007 2008 2009 2010 2011 7.397.000 8.473.000 9.576.000 12.017.000 14.966.000 11.265.000 11.554.000 12.319.000 15.869.000 18.769.000 327.000 595.000 330.000 369.000 544.000 16.474.000 18.208.000 16.012.000 19.371.000 24.338.000 23.588.000 36.486.000 22.766.000 30.375.000 36.288.000 51.085.000 68.874.000 54.026.000 74.973.000 97.091.000 36.513.000 41.386.000 35.942.000 49.592.000 66.346.000 26.397.000 29.809.000 25.278.000 34.696.000 45.421.000 10.116.000 11.578.000 10.664.000 14.896.000 20.925.000 16.364.000 18.273.000 16.665.000 23.246.000 29.945.000 11.390.000 11.465.000 9.253.000 11.188.000 13.157.000 9.193.000 165.802.000 10.391.000 179.734.000 10.021.000 161.409.000 12.406.000 199.533.000 16.242.000 240.539.000 61.326.000 60.877.000 53.814.000 66.710.000 80.164.000 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 269 Business Guide - CINA maglia Articoli di abbigliamento e accessori non lavorati a maglia 12. Calzature e cappelli, piume e fiori artificiali 13. Articoli in pietra, prodotti in ceramica, vetro e articoli in vetro 14. Perle coltivate e naturali, pietre preziose e semi-preziose, metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, bigiotteria 15. Metalli e articoli derivati Di cui: Ferro e acciaio Articoli in ferro e acciaio 16. Attrezzature meccaniche ed elettriche Di cui: Reattori nucleari e caldaie, attrezzature meccaniche e componenti Attrezzature elettriche, registratori, TV, riproduttori di immagini 17. Veicoli, aerei, navi 18. Strumenti ottici, cinematografici, di misura e controllo, medicali, strumenti musicali Di cui: Strumenti ottici, fotografici, cinematografici, di misura e di controllo, strumenti medicali e chirurgici 19. Armi e munizioni 20. Articoli manufatti miscellanei Di cui: Mobili, materassi, letti, cuscini, lampade e accessori, edifici prefabbricati Giocattoli, giochi e articoli per lo sport 21. Opere d'arte, pezzi per collezione e antiquariato 22. Prodotti miscellanei TOTALE 47.316.000 52.490.000 46.730.000 54.361.000 63.074.000 30.579.000 36.000.000 34.461.000 43.912.000 52.464.000 18.295.000 22.551.000 20.526.000 27.212.000 34.021.000 8.123.000 8.506.000 7.515.000 12.546.000 27.504.000 115.530.000 144.015.000 77.121.000 110.799.000 144.921.000 39.943.000 53.473.000 13.485.000 28.932.000 39.876.000 36.678.000 48.419.000 33.780.000 39.135.000 51.196.000 528.815.000 610.755.000 536.967.000 698.568.000 799.519.000 228.552.000 268.671.000 235.849.000 309.814.000 353.763.000 300.263.000 342.083.000 301.119.000 388.755.000 445.756.000 54.977.000 70.697.000 60.091.000 88.874.000 109.107.000 40.729.000 47.603.000 42.579.000 56.625.000 65.997.000 37.062.000 43.331.000 38.908.000 52.110.000 60.685.000 59.000 77.000 64.000 98.000 117.000 69.022.000 83.270.000 72.290.000 88.554.000 103.789.000 35.942.000 42.833.000 38.927.000 50.584.000 59.336.000 27.105.000 32.815.000 26.489.000 29.307.000 34.304.000 75.000 2.173.000 76.000 1.704.000 50.000 1.629.000 160.000 1.467.000 375.000 2.342.000 1.217.776.000 1.430.693.000 1.201.612.000 1.577.754.000 1.898.381.000 Fonte: Ministero per il commercio © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 270 Business Guide - CINA Le esportazioni cinesi hanno come principale destinazione il mercato statunitense, Hong Kong, UE e Giappone. Esportazioni per partner commerciali 2008 2009 2010 VAR. % 2009 / 2010 MONDO 1.430,70 1.201,60 1.577,90 31,3 1.392,30 15,9 ASIA 663,3 568,6 732,1 28,7 657,7 15,7 Hong Kong 190,7 166,2 218,3 31,3 194,8 17,2 ASEAN (*) 114,1 106,3 138,2 30 124,1 16,7 Singapore 29,6 32,3 30,1 -6,9 32,3 0,1 Giappone 116,1 97,9 121,1 23,6 107,7 10 Corea del Sud 74 53,7 68,8 28,1 62,1 15,7 Taiwan 25,9 20,5 29,7 44,7 26,8 30,5 EUROPA 342,9 264,7 355,2 34,2 307,7 16,2 UE 27 292,9 236,3 311,2 31,7 265,3 12,3 Germania 59,2 49,9 68 36,3 57,2 14,6 Paesi Bassi 45,9 36,7 49,7 35,5 43,8 19,4 Regno Unito 36,1 31,3 38,8 24 32 2,2 Italia 26,6 20,2 31,1 53,8 26,6 31,4 Francia 23,3 21,5 27,7 28,9 22,3 3,8 Russia 33 17,5 29,6 69,1 28,5 62,5 AFRICA 50,8 47,7 60 25,6 53,3 11,8 SUD AMERICA 71,5 57,1 91,8 60,8 89,1 56,1 NORD AMERICA 274,2 238,6 305,9 28,2 254,7 6,8 Stati Uniti 252,3 220,8 283,3 28,3 235,7 6,7 Canada 21,8 17,7 22,2 25,7 18,8 6,2 OCEANIA 25,9 24,9 33 32,5 29,5 18,5 Australia 22,2 20,6 27,2 31,9 24,4 18,4 Mld. USA 2011 (genn - sett) VAR. % 2009 / primi 9 mesi 2011 (*) Brunei, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia Fonte: Ministero del Commercio della RPC © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 271 Business Guide - CINA Esportazioni di prodotti locali per Province e Municipalità .000 USD Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Ningxia Qinghai Shandong Shanghai Shaanxi Shanxi Sichuan Tianjin Xinjiang Xizang (Tibet) Yunnan Zhejiang TOTALE 2010 12.412.890 55.436.210 7.488.940 71.493.130 1.637.790 453.191.160 9.603.070 1.920.180 2.320.330 22.556.440 16.280.790 10.529.370 14.441.800 7.955.990 3.334.430 270.538.690 13.416.060 4.475.850 43.098.710 1.170.000 466.200 104.225.600 180.713.980 6.208.220 4.702.820 18.840.630 37.484.830 12.968.650 771.030 7.605.770 180.464.780 1.577.754.320 2011 17.082.640 58.997.150 19.831.650 92.837.780 2.158.780 531.926.570 12.457.760 2.985.090 2.541.620 28.569.850 17.672.990 19.239.910 19.534.600 9.903.800 4.686.970 312.590.060 21.876.060 4.997.720 51.042.360 1.599.430 661.820 125.712.570 209.673.840 7.035.030 5.425.120 29.027.290 44.481.940 16.825.720 1.182.850 9.472.450 216.349.490 1.898.380.890 Fonte: Ministero per il commercio I dati relativi al 2011 indicano in 29 miliardi di Euro il valore dell’import italiano dalla Cina, con un incremento sul periodo precendente dell’1,78%. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 272 Business Guide - CINA Importazioni italiane dalla Cina 2010-2012 Sezioni 0-Prodotti alimentari ed animali vivi 1-Bevande e tabacchi 2-Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 4-Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 2010 2011 2012* 186.297.724 210.967.177 197.633.237 3.519.451 3.261.700 3.103.502 320.321.569 431.902.072 381.137.856 3.012.564 8.608.206 7.687.797 687.214 651.917 1.269.115 5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 6-Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima 817.274.426 1.064.458.793 1.011.857.980 2.960.081.910 3.605.820.577 2.957.835.446 7-Macchinari e materiale da trasporto 6.927.633.959 9.072.542.870 6.969.665.404 8-Prodotti finiti diversi 9-Articoli e transazioni non classificati altrove nella C.T.C.I. 6.119.100.290 6.238.053.504 5.823.224.400 Totale 3.693.349 9.458.026 5.658.703 17.341.622.456 20.645.724.842 17.359.073.440 Fonte: ISTAT, luglio 2012 *dati aggiornati gennaio-agosto 2012 7.4. 7.4.1. INVESTIMENTI STRANIERI Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per Paese di provenienza? Secondo i dati del MOFCOM (Ministero del Commercio – Dipartimento per gli Investimenti Esteri), nel periodo gennaio-dicembre 2011 sono state avviate 27.712 nuove imprese a partecipazione estera, con un aumento percentuale dell’1,12% sullo stesso periodo dell’anno precedente. A dicembre 2005 le imprese a capitale straniero presenti in Cina erano 519.550 (dicembre 2004: 512.504, dicembre 2003: 508.941). Ad oggi non sono disponibili dati aggiornati e affidabili sulla suddivisione complessiva delle imprese straniere per settore e provenienza. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 273 Business Guide - CINA Investimenti esteri per tipo di utilizzazione 27.712 Var. % 1,1 Valore realizzato (mlrdi USD) Var. 2010 2011 % 108,8 117,7 8,2 27.406 4.970 300 27.712 5.005 284 1,1 0,7 -5,3 105,7 22,5 1,61 116,0 21,4 1,76 9,7 -4,9 9,3 22.085 51 22.388 35 1,4 -31,4 81 0.64 91 1,63 12,3 154,7 3,09 1,69 -45,3 N. progetti approvati Totale di cui: 1) IDE – investimenti Diretti Esteri Equity joint-ventures Contractual joint ventures Imprese a totale proprietà estera Imprese con quote estere 2) Altri investimenti esteri 2010 2011 27.406 Fonte: MOFCOM 7.4.2. Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese? Durante il 2011 l`importo totale degli investimenti diretti esteri (IDE) in Cina ha raggiunto un nuovo record di USD 116 mld. (circa EUR 83 mld.). Tuttavia il relativo tasso di crescita ha rallentato al 9,72% dal 17,4% del 2010, rendendo la crescita di IDE in Cina nel 2011 una delle più lente degli ultimi anni. Gli investimenti dagli Stati Uniti sono diminuiti del 26,1% nel 2011 contando USD 3 mld. (circa EUR 2,15 mld.); quelli da parte dell`Unione europea sono diminuiti del 3,65% contando USD 6,3 mld. (circa EUR 4,5 mld.). Tale rallentamento degli IDE è in parte attribuito ad una lenta ripresa dell`economia mondiale, che ha causato una riduzione della domanda di export da parte dei mercati avanzati, e dall`aumento del costo del lavoro in Cina. Ció nonostante è ancora percezione comune che la Cina manterrà una crescita stabile di IDE in futuro grazie alle continue manovre governative tese al miglioramento dell`ambiente di investimento e all`emergere del potenziale del mercato interno cinese. Seppur registrando un rallentamento della crescita, dal 2010 al 2011 gli IDE hanno mostrato infatti un`altra importante tendenza: una riqualificazione dell`economia, da centrata sul settore manifatturiero a quello dei servizi. A questo riguardo si riportano le recenti aperture governative agli investimenti esteri, con la pubblicazione anche di General Guidelines durante il 2011 per guidare gli investitori © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 274 Business Guide - CINA stranieri. Durante il 2011 gli investimenti diretti esteri nel settore dei servizi cinese hanno superato per la prima volta quelli nell`industria manifatturiera contando per il 47,6% del totale telecomunicazioni degli IDE. registrano In particolare i complessivamente settori dei l`incremento trasporti più e delle consistente (+42,2%). L`industria manifatturiera seppur conoscendo una crescita meno marcata (+5,1%), attira ancora da sola una considerevole parte degli IDE, pari a USD 52,1 mld. (circa EUR 37,5 mld.). Tuttavia date le dimensioni e il potenziale del mercato interno cinese, il settore dei servizi sembra essere il futuro traino degli IDE in Cina in direzione della tanto agognata transizione da polo manifatturiero a centro di servizi. Ció nonostante il settore conosce ancora considerevoli difficoltà, tali da causare una modesta produttività e scarsità di manodopera professionalmente preparata. Esistono alcuni dati sulla suddivisione dell’investimento italiano nel paese per dimensione; il 41% del capitale italiano sostiene progetti tra 0 e 2 milioni di Euro, il 31% è impiegato in progetti tra 2 e 5 milioni di Euro, il 15% per progetti tra 5 e 20 milioni di Euro, l’11% per quelli di valore compreso tra 20 e 50 milioni di Euro e, infine, il 2% per progetti di valore superiore a 50 milioni di Euro. In Cina operano attualmente alcune migliaia di aziende italiane che operano nei settori tessile, chimico, automobilistico, meccanico e in quello dei servizi. Fra le principali aziende italiane presenti in Cina, vi sono le Generali, la Fiat, Iveco, Finmeccanica, Luxottica, Artemide, Azimut. Nel settore bancario sono presenti Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Banca di Roma, BNL Paribas. Investimenti diretti esteri (IDE) per paesi partner (mld USD) 2010 2011 Var. % 105,73 116 9,72 67,47 77,01 14,1 Giappone 4,24 6,35 49,6 Corea Sud 2,69 2,55 -5,3 Taiwan 6,70 6,73 0,4 Singapore 5,66 6,33 11,9 Unione Europea 6,53 6,3 -3,65 Totale Hong Kong © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 275 Business Guide - CINA Germania 0,93 1,14 21,8 UK 1,64 1,61 -1,9 Italia 0,4 4,9 41,8 Francia 1,24 0,8 -35,3 Paesi Bassi 0,95 0,77 -19,4 4,05 2,99 USA -26,1 Fonte: MOFCOM © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 276 Business Guide - CINA 7.5. ANDAMENTO DEI CAMBI 7.5.1. Qual è stato negli ultimi due anni il corso dei cambi della moneta nazionale rispetto alle principali divise mondiali? Andamento del Renminbi (CNY) rispetto USD e EURO Cambi giornalieri mese/giorno/anno 1 USD 1 EURO 1.1.2009 6,8309 CNY 9,4956 CNY 1.10.2009 6,8293 CNY 10,1583 CNY 1.09.2010 6,7691 CNY 8,6033 CNY 03.01.2011 6,5897 CNY 8,7959 CNY 01.06.2011 6,4781 CNY 9,3336 CNY 30.12.2011 6,3056 CNY 8,1588 CNY 01.06.2012 6,3056 CNY 8,1588 CNY 19.11.2012 6.2348 CNY 7.9569 CNY Fonte: Ufficio Cambi Italiano (UIC); Banca d’Italia, Banca centrale cinese Cambi Medi Mensili 1 USD 1 EURO Gennaio 2011 6.5988 CNY 8.8154 CNY Febbraio 6.5823 CNY 8.9842 CNY Marzo 6.5649 CNY 9.1902 CNY Aprile 6.5280 CNY 9.4274 CNY Maggio 6.4953 CNY 9.3198 CNY Giugno 6.4747 CNY 9.3161 CNY Luglio 6.4582 CNY 9.2121 CNY Agosto 6.4043 CNY 9.1587 CNY Settembre 6.3903 CNY 8.7994 CNY Ottobre 6.3699 CNY 8.7301 CNY Novembre 6.3556 CNY 8.6154 CNY Dicembre 6.3405 CNY 8.3563 CNY Gennaio 2012 6.3128 CNY 8,14649 CNY Febbraio 6.3002 CNY 8,33144 CNY Marzo 6.3122 CNY 8.33261 CNY © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 277 Business Guide - CINA Aprile 6.3002 CNY 8.29214 CNY Maggio 6.3188 CNY 8.0806 CNY Giugno 6.3607 CNY 7.96759 CNY Luglio 6.3710 CNY 7.82884 CNY Agosto 6.3601 CNY 7.88638 CNY Settembre 6.3221 CNY 8.12725 CNY Ottobre 6.2733 CNY 8.13899 CNY Fonte: Banca D’italia 7.6. RISCHIO PAESE 7.6.1. Com’è valutato il “Rischio Paese” dai principali organismi e osservatori internazionali? Il rischio-paese è definibile come il rischio (perdita, danno o costo) cui ci si espone, in un'attività commerciale o finanziaria all'estero, per effetto di eventi - di natura politica, sociale ed economica - che si verifichino in un Paese straniero e che siano in qualche misura dipendenti dalla volontà delle autorità di quel Paese. In pratica, l'analisi di country risk si chiede quale sia la probabilità che le autorità del Paese non siano in grado di controllare le condizioni politiche, economiche e sociali del Paese stesso, al punto di pregiudicare la capacità o la volontà di un debitore di far fronte agli obblighi contratti verso un prestatore estero. Moody’s Standard & Poor’s Fitch Aa3 AA- A+ (Settembre 2012) Coface Il Gruppo “Coface”, leader mondiale per le garanzie sui crediti all’esportazione, grazie a un’eterogenea combinazione di indicatori finanziari, rating di agenzie specializzate, valutazioni di operatori di mercato e le proprie esperienze di pagamento, ha sviluppato un Country@rating. Secondo Coface la Cina appartiene alla categoria A3 (min. A1 – max D), ma dal gennaio 2009 è stata posta nella lista di osservazione negativa. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 278 Business Guide - CINA The Heritage Foundation L’Index of Economic Freedom House analizza ogni anno il livello di “libertà economica” in oltre 180 Paesi del mondo, attraverso 10 specifici indici (libertà di business, di commercio, fiscale, monetaria, di investire, finanziaria, di lavoro, diritti di proprietà, peso della governance, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice generale. Gli indici vanno da 0 (minimo) a 100 (massimo) e comprendono 5 categorie di Paesi: con libertà economica repressa (0-49,9), per lo più senza libertà (50-59,9), moderatamente liberi (60-69,9), per lo più liberi (70-79,9) e liberi (80-100). L’Indice per la Cina nel 2012 è stato posto a 51,2 (52 nel 2011) che la pone al 138° posto su scala mondiale con un -0,8 rispetto l’anno precedente. 7.6.2. Posizione SACE La SACE, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è autorizzata ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori italiani nelle operazioni con l’estero (L. 24 maggio 1977 n. 227). Nell’attività assicurativa svolta dalla SACE la Cina viene posizionata nella categoria OCSE 2/7, con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di rischio. Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio politico (low: L1, L2, L3; medium: M1, M2, M3; high: H1, H2, H3) sulla base di 3 tipologie di rischio: di esproprio, di mancato trasferimento di capitali, di violenza politica. Categoria di rischio paese definita in sede OCSE Indice di rischio politico Categoria Consensus Condizioni di assicurabilità, di cui: 2/7 Medio 2 Apertura senza Operazioni con garanzie sovrane condizioni Operazioni con garanzia bancaria Apertura senza Operazioni con controparti private/corporate condizioni Apertura senza condizioni © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 279 Business Guide - CINA 8. Principali costi di attività 8.1. AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' I costi variano in maniera significativa a seconda del tipo di attività, delle corrispondenti licenze richieste e persino da città a città se non addirittura da area ad area. Non è pertanto facile fare una sintesi che comprenda tutte le variabili del caso. Solitamente le imprese si rivolgono a degli specialisti (consulenti, studi legali) per ottenere risposte specifiche a domande specifiche. 8.2. IMMOBILI 8.2.1. Locali Uffici Prezzo Medio Affitti ( Dollari/Mq/Mese) Città Affitto Costo di acquisto Pechino 59.7 5,692 Guangzhou 28 4,931 Shanghai 44.3 7,892 Hong Kong 67.5 23,376 Source: GREATER CHINA, Property market report, Secondo Quarto 2012 Note: 1. I prezzi medi degli affitti sono calcolati sulla base di un paniere di zone delle città prese in considerazione. 2. I prezzi medi sono calcolati su superfice lorde. 3. Gli affitti di Guangzhou sono calcolati dal second quarto del 2012. Pechino Affitti Uffici Prezzi Affito per Zone Pechino( RMB/Mq/Mese) Distretto Affitto (RMB/Mq/Mese) CBD 304.91 Est secondo Anello 259.87 Jianguomen/Est Chang'an 277.78 Financial Street 296.71 Lufthansa Center 284.17 Zhongguancun 212.34 Source: DTZ Research, 24 April 2012 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 280 Business Guide - CINA 8.2.2. Locali Commerciali Costo Affitto Medio per Locali Commerciali (RMB/Mq/Giorno) Città Costo Pechino 38 Tianjin 21 Shanghai 52 Hangzhou 31 Nanchino 33 Guangzhou 46 Shenzhen 31 Chongqing 22 Source: CBRE, Second Quarter 2012 8.2.3. Capannoni industriali Costo Affitto Strutture Logistiche(RMB/Mq/Mese) Città Costo Pechino 35 Tianjin 26 Shanghai 36 Hangzhou 13 Nanchino 12 Guangzhou 27 Shenzhen 28 Chongqing 16 Source: CBRE, Second Quarter 2012 8.3. COSTO DEL LAVORO Salario minimo mensile di legge Città Salario minimo CNY/mese Città di prima fascia* Pechino: CNY 1.260 Shanghai: CNY 1.450 Guangzhou: CNY 1.300 Shenzhen: CNY 1.500 Città di seconda fascia** Hangzhou: CNY 1.310 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Salario minimo CNY/ora Pechino: CNY 14 Shanghai: CNY 12,5 n.d Pag. 281 Business Guide - CINA Nanchino: CNY 1140 (Dati a maggio 2012) Media salario della Cina. Regioni Media per tutti rappresentanti tipi di ente (CNY/I–IIQ) Media Ente di proprietà statale (CNY/I– IIQ) Pechino 39,517 38,905 Shanghai 38,291 40,987 Guangdong 23,502 28,362 Tibet 23,884 24,374 Jiangxi 16,691 18,166 Hainan 18,341 18,761 Jiangsu 24,381 30,304 Fonte: Website of the National Bureau of Statistics of Dati del primo e secondo quarto del 2012. 8.4. Media Ente Colletiva Urbana (CNY/I–IIQ) 17,293 25,645 13,898 8,673 12,506 14,610 19,120 China. Media Altri Enti (CNY/I-IIQ) 40,710 37,454 21,496 18,834 14,972 18,025 21,146 UTILITIES 8.4.1. Elettricità Ente e/o enti erogatori: Ufficio erogazione energia elettrica di Pechino (Beijing Power Supply Bureau) 41, Qian Men West Road, Beijing 100031 Tel.: 0086 10 95598, www.bpsc.com.cn. Secondo le nuove normative approvate dagli enti statali e municipali, e dopo l’abrogazione dei regolamenti relativi ai prezzi sull’elettricità nei documenti “Preferential Policies for Electric Heating at Troughs in Beijing” (Beijing Electric Power Management (2002) No.100) and “Notice on the Issuance of Detailed Principles for the Implementation of Preferential Policies for Electric Heating at Troughs in Beijing” (Beijing Electric Power Management (2002) No.121), è stata create una tariffa unitaria per la città di Pechino . © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 282 Business Guide - CINA Costo dell’elettricità a Pechino Unità: Yuan/KWH Tipo di consumo elettrico Aree residenzia li Aree commerci ali ed Industria Leggera Aree d’ Industria pesanta Agricolo Meno di 1KV (Yuan/ KWH) Costo per Consumo 1-10 35 KV 110 KV KV (Yuan/ (Yuan/ (Yuan/ KWH) KWH) KWH) 0.4883 0.4783 0.4783 0.4783 0.7810 0.7660 0.7510 0.7360 0.6370 0.6170 0.5390 0.5240 0.5540 0.5970 220 o piu' KV (Yuan/K WH) Prezzo Base Massima Capacità quantità del (Yuan/KV/ trasformat mese) ore(Yuan/ KVA/ mese) 0.4783 0.7210 0.5770 39 26 Source: Beijing Changping Costo dell’elettricità a Shanghai Unità: Yuan/KWH Shanghai (per fasce orarie) 400V 10kV 35kV 110kV Durante l’ora di Aree Industriali 1.013 0.993 0.973 0.953 punta Aree Non Industriali 1.039 1.019 0.999 0.979 (8.00-11.00, Aree Agricole 0.730 18.00 – 21.00) Al di fuori dell’ora Aree Industriali 0.631 0.611 0.591 0.571 di punta Aree Non Industriali 0.708 0.688 0.668 0.648 (6.00 -8.00, 11.00 Costo – 18.00, Aree Agricole 0.448 della rete 21.00 -22.00) Elettrica Durante l’ora di Aree Industriali 0.306 0.301 0.296 0.291 minor utilizzo Aree Non Industriali 0.309 0.301 0.296 0.291 (22.00 to 6.00 del Aree Agricole 0.242 giorno dopo) RMB33/kV*mese Prezzo base dell’elettricità (Sulla base della piu’ grande richiesta) Categorie © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 283 Business Guide - CINA Costo dell’elettricità a Shanghai Unità: Yuan/KWH Shanghai (per tipologia di area) 400V Aree 0.917 Industriali Aree nonOra di Punta 0.964 industriali (6.00 -22.00) Aree Agricole 0.629 Aree 0.617 Residenziali Aree 0.435 Industriali Valley load hours Aree non0.435 (22.00 to 6.00 del giorno dopo) industriali Aree Agricole 0.339 Aree 0.307 Categorie 10kV 35kV 0.897 0.877 0.944 0.924 0.415 0.395 0.414 0.395 Source: E – Pudong 8.4.2. Acqua Ente e/o enti erogatori: Beijing Waterworks Group (Water Supply Co.) N.121 Xuan Wu Men Nei West Avenue, Xuan Wu Men District, Pechino Tel: 96116 (Beijing Waterworks Group) 12358 (ufficio prezzi della Beijing Municipal Commission of Development and Reform) Tipo di utilizzo Uso abitazione privata Uso Organi di amministrazione, istituzioni pubbliche Uso industriale e commerciale Uso da parte di hotel, ristoranti strutture ricettive Uso autolavaggio Uso per agricoltura Reclaimed Water Costi in CNY/m3 4.00 5.80 6.21 6.21 61.68 0.60 1.00 Shanghai Il Prezzo dell’acqua per le industrie e gli enti pubblici è di 1.30rmb per stere, 1.50 rmb per stere per le industrie di servizi ed altro. Per le industri che producono © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 284 Business Guide - CINA bibite( incluse le industrie produttrici di birra e acqua purificata), il prezzo è di 2.50 rm per stere. Source: E - Pudong 8.4.3. Gas, Gasolio Gas naturale: Ente e/o enti erogatori: Gruppo Gas di Pechino (Beijing Gas Group) www.bjgas.com Tel.: 0086 10 96777, Prezzo Di Vendita a Pechino Categoria Prezzo (RMB/Metro cubo) Civile 2.05 Servizio Pubblico 2.55 Industrie 1.95 Raffreddamento 1.85 Auto 2.55 Source: E-Beijing Nota: Il prezzo del gas fornito da Shunyi Gas Co., Ltd. by Beijing Gas Group Co., Ltd. È di 1.65 Yuan per metro cubo; Shunyi District Gas Co., Ltd. Usa la tabella soprastante Shanghai Uso Civile Vengono applicati I principi dei prezzi bloccati ed un deprezzamento progressivo per l’uso comune. Prezzi Fissi Shanghai Quantità(Stere) Prezzo(RMB/Stere) © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 285 Business Guide - CINA 1-10000 stere 10001-20000 stere 20001-30000 stere 2.60 RMB/Stere 2.50 RMB/Stere 2.30 RMB/Stere Source: E - Pudong Grandi Aree Industriali e Commerciali Il Prezzo base è di 2.70 rmb per stere. Sulla base del consumo dell’utente la Shanghai Gas Sales Corporation può abbassare il prezzo entro un range massimo di 20%, tutto ciò deve essere registrato e confermato dalla Price Control Administration. Caldaie: Il prezzo base è di 2.20 rmb per stere. Sulla base del consumo dell’utente la Shanghai Gas Sales Corporation può abbassare il prezzo entro un range massimo di 20%, tutto ciò deve essere registrato e confermato dalla Price Control Administration. Source: E - Pudong Riscaldamento: Il costo del riscaldamento viene calcolato in base all'area edificata. prezzo della Beijing District Heating Group: Tel: 0086 10 96069 (dal 1, 11, 2010) Website: http://www.bdhg.com.cn/ - riscaldamento con carbone: costo per abitazioni: CNY 24/ m2 / stagione di riscaldamento costo utenze industriali e servizi pubblici (non abitazioni): CNY 33/ m2/ stagione di riscaldamento. - riscaldamento con energia nuova e pulita: costo per abitazioni: CNY 30/m2/ stagione di riscaldamento costo utenze industriali e servizi pubblici: CNY 38/ m2/ stagione di riscaldamento. (2) prezzo del riscaldamento offerto dal servizio heating della Beijing Municipal Commission of Development and Reform: 北京市供热网 Heating website:http://www.bjgr.cn © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 286 Business Guide - CINA Tel: 12358 (reparto prezzo di Beijing Municipal Commission of Development and Reform) - costo della caldaia alimentata a carbone (modalità di fornitura diretta): CNY 16.5/m2/ stagione di riscaldamento. - costo della caldaia alimentata a carbone (modalità di fornitura indiretta): CNY 19/ m2/ stagione di riscaldamento. - costo dell’olio combustibile (diesel), gas (gas naturale, gas), fornitura scaldabagno elettrico: CNY 30/ m2/ stagione di riscaldamento. 8.4.4. Telecomunicazioni Telefonia mobile: China Mobile: http://10086.cn/ Tel: 0086 10 10086 China Unicom: http://www.bjtelecom.com.cn/index.shtml Tel: 0086 10 10010 China Mobile M-Zone Easyown SMS:CNY 1 dalla Cina agli altri Telefono locale o paesi. interurbano: CNY Chiamate urbane: CNY 0,12/min. 0,6/min; risposta (dalle ore 21:00 alle ore 9:00am.), telefonata: CNY 0,4/min. CNY 0,20 (dalle ore 9.00 am alle ore Telefono all’Italia: CNY 2/ min 21.00 pm) (numero preceduto da 12593). Chiamate (escluso interurbane Taiwan e nazionali Hong Kong: chiamata CNY 0,20 (21.00- 9.00), 0.30/min (9.00-21.00) China Unicom SMS locale o nazionale: CNY 0,1/SMS Card: Ruyitong SMS all’estero (inclusa Italia): CNY 0,8/SMS Telefono locale: CNY 0,12/min. Telefono interurbano nazionale: CNY 0,18/min. Telefono all’Italia con IP 17911: CNY 3,7/min. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 287 Business Guide - CINA Dati aggiornati a ottobre 2012 Costi telefonia fissa (China Telecom) Installazione CNY 200 Canone mensile uso ufficio CNY 35 Uso abitazione CNY 21,6 Chiamate urbane a Pechino -telefono 3 min CNY 0,2 fisso/abitazione Dopo 3 min. 1 min. 0,1 CNY Chiamate in Rep. Pop. Cinese (media) CNY 0,7 /min Con l'Italia 1 min. CNY 0,8 IP 17909 (per l’Italia) CNY 3,6 /min. + costi locali Dati a ottobre 2012 Costi Internet China Unicom: Costo installazione RMB835 ( commissione per l’installazione RMB235+Commercial ADSL RMB600) ADSL 1MB/RMB/M ese 2M/RMB/Mese 4MB/RMB/Me se 10MB/RMB/M ese Ip Dinamico 600 1200 1200 2000 Ip Statico 900 1500 1800 3000 Fibra Ottica 2M/RMB/Mese Ip Dinamico 600 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati 10M/RMB/Mese 600 20M/RMB/M ese 1000 Pag. 288 Business Guide - CINA China Telecom L’internet deve essere installato con il telefono. L’installazione sia per uso casa sia per uso ufficio: CNY 600 ( 2MB), 500 (Fibra Ottica) Ip Dinamico Ip Dinamico ADSL 2MB/RMB/A nno 4M/RMB/Anno 1200 1500 Fibra Ottica 8MB/RMB/A 12M/RMB/An nno no 20MB/RMB/A nno 1500 2200 2000 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 289 Business Guide - CINA 8.5. TRASPORTO 8.5.1. Trasporto su gomma Costo carburanti: Ente e/o enti erogatori: China National Petroleum Corporation (SINOPEC) No.22 Chaoyang Men Bei Da Jie, Chao Yang District, Pechino 100728 www.sinopec.com Il prezzo più aggiornato è stato pubblicato il 10.07.2012 dalla Beijing Municipal Commission of Development and Reform. prodotto Costo (CNY/ton) Costo (CNY/litro) Benzina 90 ott. 9490 7.13 Benzina 93 ott. 10059 7.62 Benzina 97 ott. 10629 8.11 Benzina 98 ott. Non disponibile 8.66 Diesel 0 ott. 8750 7.57 Diesel -10 ott. 9275 8.03 Diesel -20 ott. 9713 8.41 Diesel -35 ott. 10063 8.71 Fonte: website della Beijing Municipal Commission of Development and Reform: http://www.bjpc.gov.cn/ywpd/wjgl/jgcx/syjg/syjg_ggspxxjg/200605/t119702.htm Dati a luglio 2012 Costo rent a car Noleggio Giornaliero (8 ore) Oltre le 8 ore Oltre i 100 km Auto 7 posti (Buick LG8) Con autista Entro 100km CNY 600-700 CNY 50/ora CNY 4/km Mercedes Benz CNY 1300-1800 CNY 100/ora CNY 10/km Con autista Entro 100/km © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 290 Business Guide - CINA (Dati a ottobre 2012) Fonte: Beijing Feiyue Co.:http://www.bjfyswzc.com/ Costo dei taxi a Pechino: Costo fisso iniziale: 10 CNY per i primi 3 km. Il costo fisso aumenta nelle ore serali, partendo da 11 CNY dalle 23:00 alle 5:00. Oltre i 3 km, 3 CNY per supplemento carburante. Costo al km oltre i primi 3 Km: 2,00 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 2,40 CNY/km. Costo al km oltre i primi 15 km: 3,00 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 3,40 CNY/km. Il costo di 5 minuti di attesa nel traffico corrisponde alla tariffa di 1 km. Dati a ottobre 2012 Costo dei taxi a Shanghai: Costo fisso iniziale: 14 CNY per i primi 3 km. Il costo fisso aumenta nelle ore serali, partendo da 18 CNY dalle 23:00 alle 5:00. Il supplemento carburante è compreso. Costo al km oltre i primi 3 Km: 2,40 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 3,10 CNY/km. Costo al km oltre i primi 10 km: 3,60 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 4,10 CNY/km. Il costo di 5 minuti di attesa nel traffico è di 2,10 CNY (3,10 CNY dalle 23:00 alle 5:00). Dati a ottobre 2012 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 291 Business Guide - CINA 8.5.2. Non è Trasporti possibile indicare il costo del trasporto ferroviario perchè prevede l’attraversamento di diversi paesi prima di giungere in Italia e non è indicato un prezzo pubblico per il servizio. Tipo trasporto (Dati 2012) Marittimo Trasporto marittimo container 20' verso l'Italia China Tianjing Xingang - Genova: USD 1000 (COSCO) China Tianjing Xingang - Napoli: USD 1000 (COSCO) Trasporto marittimo container 40' verso l'Italia: China Tianjing Xingang - Genova: USD 1900 (COSCO) China Tianjing Xingang - Napoli: USD 1900 (COSCO) Peso Minimo(gr) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 Peso Massimo(gr) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 Via Aria 159,30 250,50 301,70 372,90 444,10 515,30 586,50 657,70 728,90 800,10 871,30 942,50 10013,70 1084,90 1156,10 1227,30 1298,50 1369,70 1440,90 1512,10 Via Terra 121,20 164,30 207,40 250,50 293,60 336,70 379,80 422,90 466,00 509,10 552,20 595,30 638,40 681,50 724,60 767,60 810,80 853,90 897,00 940,10 Via Mare 99,80 111,50 123,20 134,90 146,60 158,30 170,00 181,70 193,40 205,10 216,80 205,10 240,25 251,90 263,60 275,30 287,00 298,70 310,40 322,10 Fonte: China Post Principali linee/compagnie di trasporto: PANALPINA CHINA LTD. BEIJING REP. OFFICE Rm 3C, Guo Men Bldg, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chao Yang District, Pechino Tel.: 0086 10 64618866 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 292 Business Guide - CINA Fax: 0086 10 64641949 EAS INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD. No.21,Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel.: 0086 10 6461 8899 Hotline: 4006103188 Fax: 0086 10-64677866 www.kerryeas.com COSCO (China Ocean Shipping Group Co.) 158, Fu Xing Men Nei Da Jie, Xi Cheng District, Pechino Tel.: 0086 10 6649 3388 Fax: 0086 10 6649 2288 www.cosco.com.cn SINOTRANS BEIJING AIRFREIGHT FORWARDING CO. A12/F. Sinotrans Plaza, 43 Xizhimen North St., 100044 Pechino Tel.: 0086 10 62295900 Fax: 0086 10 62295901 www.sinotrans.com 8.5.3. Operazioni doganali Non è possibile indicare un prezzo di sintesi perchè per ogni tipologia di merce i documenti richiesti sono diversi, le procedure di importazione/esportazione sono diverse ed costi connessi all’operazione variano di conseguenza. Spesso la documentazione richiesta anche per un solo tipo di prodotto da importare (ad Es. il vino) è ricca di certificati e richiede l’autorizzazione di diversi uffici cinesi, a diversi livelli e pertanto risulta essere tutt’altro che sintetica. © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 293 Business Guide - CINA 9. Fiere ed esposizioni 9.1. 9.1.1. ENTI FIERISTICI Quali sono i principali enti fieristici del Paese? Principali enti fieristici e sedi espositive Pechino Beijing Exhibition Center No. 135 Xizhimenwai Avenue, Xicheng District, 100044 Beijing Tel.: 0086 010 68316677 Fax: 0086 010 68356605 [email protected] www.bjexpo.com China International Exhibition Center Group – CIEC 6 East Beisanhuan Road, Chaoyang District, 100028 Beijing Tel.: 0086 010 84600223 Fax: 0086 010 84600213 [email protected] www.ciec.com.cn China National Convention Center No. 7 Tianchen East Road, Chaoyang District, 100105 Beijing Tel.: 0086 010 84370696 Fax: 0086 010 84370697 [email protected] www.cnccchina.com China World Exhibition Hall No. 1 Jianguomenwai Av., 100004 Beijing Tel.: 0086 010 65052288 Fax: 0086 010 65053260 [email protected] © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 294 Business Guide - CINA www.cwtc.com Grace Fair International C-3308, Zhongyun Building Wangjing Industrial Zone – 100102 Beijing Tel.: 0086 010 64390338 Fax: 0086 010 64390339 [email protected] www.gracefair.com Yasn International Exhibition Suite 505, Tower A, North Ring Center, 18 YuMin Road, XiCheng Dist. – 100029 Beijing Tel.: 0086 010 82250016 Fax: 0086 010 82254766 [email protected] www.yasn.com.cn Canton China Import and Export Fair Pazhou Complex No. 380 Yuejiang Zhong Road – Guangzhou Tel.: 0086 20 26088888 Fax: 0086 20 86665851 Guangdong International Science & Technology Exhibition Rm. 202, Guangdong Science Hall, 171 Lianxin Rd., Guangzhou Tel.: 0086 20 83550413 Fax: 0086 20 83549078 [email protected] www.ste.cn China Foreign Trade Guangzhou Corporation – CFTE Floor A, Hall 16, Area C, Canton Fair Complex, 980 Xingang Dong Rd, Guangzhou © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 295 Business Guide - CINA Tel.: 0086 020 8912 8000 [email protected] www.fairwindow.com Hong Kong Adsale Exhibition Services 6th floor, 321 Java Road, North Point – Hong Kong Tel.: 00852 2811 8897 Fax: 00852 25165119 [email protected] www.adsale.com.hk Orient International Exhibition Co. Unit 602, Austin Tower, 22-26A Austin Avenue, T.S.T., Kowloon – Hong Kong Tel.: 00852 27893220 Fax: 00852 27893260 [email protected] www.orientexhibition.com.hk Nanchino Nanjing International Expo Center No. 199 Yanshan Road – 210019 Nanjing Tel.: 0086 025 52001000 Fax: 0086 025 86753344 www.nanjingexpo.com.cn Nanjing Nantex International Exhibition Center Co. No. 88 Longpan Road – 210037 Nanjing Tel.: 0086 25 86891017 Fax: 0086 25 86891510 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 296 Business Guide - CINA Qingdao Qingdao International Expo Center High-Tech Zone 9 MiaoLing Lu – Qingdao, Shandong Province Tel.: 0086 532 88894301 Fax: 0086 532 88894300 Qingdao Jinnuo Exhibition Co. Ltd 902, Fulin Building 87, Fuzhou Rd. – 266071 Qingdao Tel.: 0086 532 55552901 Fax: 0086 532 55552903 [email protected] www.jinnoc.com Shanghai Intex Shanghai Co. 88 Loushanguan Road – 200336 Shanghai Tel.: 0086 21 62755800 Fax: 0086 21 62757210 www.intex-sh.com Reed Exhibitions China 42F, Intercontinental Center, 100 Yutong Road – 200070 Shanghai Tel.: 0086 21 22317000 Fax: 0086 21 22317181 [email protected] www.reedexpo.com Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center 5F, B Block, 66 Caobao Road, Xuhui district – 200235 Shanghai Tel.: 0086 21 64842500 Fax: 0086 21 64326802 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 297 Business Guide - CINA [email protected] www.ebhotel.com Shanghai Exhibition Center – SEC No. 1000, Yanan Zhong Road – 200040 Shanghai Tel.: 0086 21 22162216 [email protected] www.shzlzx.com.cn Shanghai International Convention & Exhibition Co. – SICEC No. 2727, Riverside Avenue – Shanghai Tel.: 0086 21 50370072 Fax: 0086 21 50370080 [email protected] www.sicec.net Shanghai International Exhibition Co. – SIEC 8/F OOCL Plaza 841 – YanAn Zhong Rd. – Shanghai Tel.: 008621 62792828 Fax: 008621 65455124 [email protected] www.siec-ccpit.com ShanghaiMart 2F, 2299, Yan’an Road West – 200336 Shanghai Tel.: 008621 62366888 Fax: 008621 2325 5218/2325, 5219/2325, 5220/2325 5221 [email protected] www.shanghaimart.com Shanghai Modern International Exhibition Co. 18F No. 8 ShengZe Road – 200002 Shanghai Tel.: 0086 21 63288899 Fax: 0086 21 63749188 © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 298 Business Guide - CINA [email protected] www.chinamie.com Shanghai New International Expo Centre – SNIEC 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai 201204 Tel.: 0086 21 28906666 Fax: 0086 21 28906777 [email protected] en.sniec.net Shenzen Shenzen Convention & Exhibition Center Shenzhen Convention and Exhibition Center, Fuhua Third Road, Shenzhen Tel.: 0086 755 82848676 Fax: 0086 755 82848677 www.szcec.com Wenzhou DONNOR Exhibition Co. Ltd 7FI, Wanbao Mansion, No. 296 Xincheng Road – Wenzhou Tel.: 0086 577 88902222 Fax: 0086 577 88901788 [email protected] www.donnor.com © INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 299