Dichiarazione sostitutiva di certificazione art 25bis dpr 313-2012

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Dichiarazione sostitutiva di certificazione art 25bis dpr 313-2012
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(art. 46 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
All’Istituto Comprensivo “GOFFREDO PARISE” - Arzignano
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Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________
nato/a ____________________________________ Prov. _________il _____________
residente a _________________________________________________________________
Prov. _________ in via/piazza ____________________________________n. _________
codice fiscale __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori
Dichiara, inoltre, che è stato avvertito che il certificato penale sarà richiesto dalla
Scuola ai sensi dell’art 15 della L. 183/2011.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data
______________________
Firma leggibile del dichiarante
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N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma in quanto sottoscritta in presenza del dipendente
incaricato ad istruire la pratica ovvero sottoscritta o inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità
giudiziaria.
(per ufficio: estratto degli articoli)
Art. 600 bis Codice Penale. Prostituzione minorile.
600-bis. Prostituzione minorile (1).
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli
anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2].
Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro
6.000.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo originario, introdotto dall'art. 21, L. 3
agosto 1998, n. 269, disponeva: «I. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in
cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a euro 5.164. III. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei
confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni. IV. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si
applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi». L'art. 1 L. 6 febbraio
2006, n. 38 aveva sostituito i commi secondo, terzo e quarto all'originario secondo comma, il cui testo
disponeva: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni [5.164
euro]. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni
diciotto».
Art. 600 ter Codice Penale. Pornografia minorile.
600-ter. Pornografia minorile (1).
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter] (2).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (3) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter].
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter, 609 decies,
734 bis] (4).
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi
ove il materiale sia di ingente quantità (5).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in
cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.000 [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2] (6).
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con
qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali (6).
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(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 269.
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente disponeva:
«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce
materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Il comma
era stato sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo originario disponeva:
«Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni». Per un'ipotesi di aumento di pena, si veda art. 36, L. 5
febbraio 1992, n. 104.
(3) La parola «diffonde» è stata introdotta dall'art. 2, c. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) Comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c), L. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo disponeva:
«Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad
altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni
[1.549 euro] a lire dieci milioni [5.164 euro]».
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. d), L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(6) Comma introdotto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Art. 600 quater Codice Penale. Detenzione di materiale pornografico.
600-quater. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità [c.p. 600-sexies] (1) (2).
----------------------(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 6 febbraio
2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n.
241 non si applica per i delitti di cui al presente articolo, ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 1 della
stessa legge.
(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di
persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio
1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 600 quinquies Codice Penale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile.
600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno
di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies] (1) (2).
----------------------(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 269. I delitti previsti in questo articolo, consumati o
tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono attribuiti al tribunale in
composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua
entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio
2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1 della stessa legge.
(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di
persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio
1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 609 undecies Codice Penale. Adescamento di minorenni.
Articolo 609 Undecies. Adescamento di minorenni (1).
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a
carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (1).
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(1) Articolo introdotto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.