Regolamento pubblicità
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Regolamento pubblicità
COMUNE DI POIRINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 11/03/2005 AVENTE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE ED ADOZIONE RELATIVE TARIFFE - Modificazioni ed integrazioni -” INDICE Articolo 1 – Ambito e contenuto del Regolamento Articolo 2 – Funzionario addetto al canone Articolo 3 – Presupposti dell’autorizzazione e del canone Articolo 4 – Natur a ed oggetto del canone Articolo 5 – Piano generale degli impianti Articolo 6 – Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti pubblicitari Articolo 7 – Soggetto passivo e titolarità del canone Articolo 8 – Modalità di applicazione del canone Articolo 9 – Modalità di determinazione del canone Articolo 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone Articolo 11 – Rimborsi Articolo 12 – Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione Articolo 13 – Autorizzazione Articolo 14 – Validità dell’autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati Articolo 15 – Volture dell’autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario Articolo 16 – Dichiarazione – A b r o g a t o – Articolo 17 – Cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione Articolo 18 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone Articolo 19 – Determinazione delle tariffe, criteri generali Articolo 20 – Pubblicità ordinaria 1 Articolo 21 – Pubblicità effettuata con veicoli Articolo 22 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Articolo 23 – Pubblicità varia Articolo 24 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità Articolo 25 – Limitazioni sulla pubblicità fonica Articolo 26 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche Articolo 27 – Forme pubblicitarie non assoggettate al canone Articolo 28 – Commisurazione del canone per situazioni particolari Articolo 29 – Pubblicità abusiva Articolo 30 – Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione Articolo 31 – Obbligati al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 32 – Altre sanzioni Articolo 33 – Contenzioso Articolo 34 – Autotutela Articolo 35 – Norme transitorie e finali Articolo 36 – Fondo incentivante l’attività di verifica – A b r o g a t o – Allegati: A) “Canone sulle iniziative pubblicitarie - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori”. B) Modulistica prevista per: 1) Richiesta autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi pubblicitari per i quali non necessita il permesso tecnico di costruire ; 2) Canone per l’installazione di me zzi pubblicitari - Comunicazione di variazione/cessazione ; 3) Richiesta permesso di costruire per mezzi pubblicitari. C) Zonizzazione del territorio comunale per attuazione Piano Generale degli Impianti di base. 2 ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso. 2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esenzione ed attuazione (D.P.R. 16/09/96 n. 610). ARTICOLO 2 - FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE 1. E’ funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Sindaco, con provvedimento motivato. 2. In particolare, il funzionario comunale: ?? Cura tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone; ?? Cura la riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni conseguenti alle attività di controllo, verifica ed accertamento; ?? Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette; ?? Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva; ?? (in caso di gestione del canone affidata a terzi) Verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato di appalto; ?? Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario. ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE 1. E’ oggetto del canone la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 3. Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o alle quali chiunque possa accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. 3 4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque possa accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. 5. E' soggetta all'autorizzazione ed al pagamento del canone la pubblicità effettuata anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili. 6. E’ soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata, anche parzialmente a cielo aperto, negli stadi comunali se visibile dall’esterno. 7. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o dall’art. 27 del presente regolamento comunale, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ed aver pagato il canone. ARTICOLO 4 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE 1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune di Poirino, che consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. 2. Il canone e' corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie. ARTICOLO 5 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. I criteri a cui si ispira il piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti, concorrendone i motivi di effettiva necessità, sono nell’ordine i seguenti: ?? La scelta della località in cui posizionare gli impianti deve avvenire nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e del contesto urbanistico, in particolare delle esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; ?? Considerare le esigenze obiettive dello sviluppo dell’impiantistica, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale anche in base all’espansione delle aree produttive. 2. Il Contenuto del Piano e la prossima composizione grafica dello stesso dovranno altresì avvenire ai sensi delle direttive previste rispettivamente dal : - - D.Lgs n.507/1993 art.3; D.Lgs n.285/1992 (nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n.495/1992 (Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; Ai regolamenti comunali che già assolvono quanto richiesto dalla normativa vigente e contengono i criteri con i quali deve essere composto il P.G.I.P. definitivo; Alle norme di tutela ambientale ed architettonica; Alla tipologia e caratteristiche degli elementi di arredo urbano indicati nel presente regolamento; Piano regolatore generale comunale e relativo regolamento edilizio; 4 - 3. Perimetrazione del territorio comunale e del centro abitato che contempli la zonizzazione del territorio ai fini e per gli scopi del P.G.I.P. Il Piano, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per l’installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in tre zone, così come rappresentate nelle tavole allegate al presente regolamento sotto la lettera C) e suddivise precisamente in: - Zona I – Zona urbana del Centro Storico; Zona II – Zona urbana del concentrico e frazioni; Zona III – Restante parte extraurbana. Per ciascuna zona il Piano determina: - Le singole tipologie di mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse; Le condizioni per la loro messa in opera; Le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni; Le indicazioni e le limitazioni in merito all’utilizzo di sorgenti luminose Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate nel Piano Generale degli Impianti, le norme indicate al Capo I “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” del regolamento di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.. Le tavole di zonizzazione sopra menzionate sono elaborate sulla base della perimetrazione dei centri abitati effettuata in via preliminare con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 06.10.2004 ancora soggetta ad eventuali modifiche in sede di salvaguardia. La perimetrazione operativa delle Zone II e III risulterà essere quella derivante dall’approvazione definitiva della perimetrazione dei centri abitati del concentrico, Favari, Marocchi e Masio. 4. Le tipologie e caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari consentiti dal Piano Generale degli Impianti, al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, si articolano nel seguente modo: ?? INSEGNE FRONTALI: parallele al piano della facciata dell'edificio ?? Vetrofanie e vetrografie; ?? Murales, Trompe l'oeil; ?? Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti; ?? Plance, targhe, pannelli (luminosi e non); ?? Filamento neon; ?? Lettere singole (luminose e non); ?? Cassonetti 5 ?? ?? ?? ?? ?? INSEGNE A BANDIERA: perpendicolari al piano della facciata dell'edificio ?? Stendardi fissi, sculture; ?? Plance, targhe, pannelli; ?? Filamento neon; ?? Lettere singole; ?? Cassonetti INSEGNE NEI PORTICI: ?? Trasversali al senso di marcia; ?? Nelle arcate esterne INSEGNE NEL TERRENO: ?? Totem di fruizione pedonale; ?? Totem di fruizione automobilistica IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITÀ: ?? Permanenti su preesistenza edilizia; ?? Permanenti isolati Temporanei; ?? Addensamenti Pubblicitari IMPIANTI CARTELLONISTICA: ?? Permanenti su preesistenza edilizia; ?? Permanenti isolati; ?? A carattere temporaneo o eccezionale ?? IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO ?? BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale: ?? N = Pubblicità non luminosa ?? L = Pubblicità Luminosa che a sua volta può risultare 6 ?? Illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna) ?? Riflesso (sorgente luminosa interna schermata) ?? Indiretto (effetto luminoso in negativo) ?? A luminosità propria (fissa, mobile, intermittente) Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate. 5. L'individuazione tipologica e le quantità degli elementi di arredo urbano sui quali sarà possibile inserire uno spazio pubblicitario, costituenti parte sostanziale del P.G.I.P di riferimento, è la seguente: ?? N. 30 Impianti pubblicitari di servizio; ?? N.6 Pensiline e paline per i mezzi di trasporto pubblico; ?? N.10 Orologi; ?? N.5 Quadri planimetrico-turistici; ?? N.220 Transenne parapedonali pubblicitarie; ?? N.20 Cestini portarifiuti pubblicitari; ?? N.4 Strutture porta biciclette; ?? N.70 Portali segnaletica direzionale verticale industriale, artigianale e commerciale e segnaletica direzionale verticale pubblica e turistica Così suddivisa per nello specifico per dimensioni e superficie: ?? Impianti pubblicitari di servizio (dim.cm.100 x 140)-Tot. mq. 42 circa ?? Pensiline e paline mezzi di trasporto pubblico(dim.cm.200 x 140)-Tot. mq.17 ?? Orologi anticati (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq.10 circa ?? Quadri planimetrico-turistici.(dim.cm.100 x 100)-Tot. mq.10 circa ?? Transenne parapedonali pubblicitarie(dim.cm.100 x 80)-Tot. mq.200 circa ?? Cestini portarifiuti pubblicitari (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq. 20 circa ?? Strutture porta biciclette (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq. 5 circa ?? Portali segnaletica direzionale verticale industriale, artigianale e commerciale e segnaletica direzionale verticale pubblica e turistica (dim.cm.125 x 25 n.6 frecce max per portale)-Tot. mq. 132 circa 7 I cartelloni pubblicitari insistenti sul territorio comunale, indipendentemente dalla zonizzazione in cui sono compresi, aventi dimensioni ml. 3x2 potranno essere individuati nel numero massimo di 50 per un totale massimo di mq. 300. 6. In base ai criteri generali di inserimento tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se no n verrà prodotta nuova dichiarazione. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare evitando di generare confusione con la segnaletica stradale. Le strut ture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Dovrà essere adottata particolare cautela nell’uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza delle intersezioni. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per attività di pubblico interesse, opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica. 8 La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti. Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è possibile derogare dalle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento filologico. ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA, QUANTITA’ ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI 1. Gli attuali spazi pubblicitari esistenti devono risultare conformi, nelle quantità, alle effettive esigenze riscontrate nel Comune di Poirino; 2. La superficie degli impianti stessi adibita al servizio delle pubbliche affissioni è attualmente di mq. 210 ca. e rientra nei parametri minimi di cui all’art.18 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507; 3. Le tipologie previste rientrano tra que lle classificabili come stendardi, tabelle a muro e poster; 4. In base alle esigenze attuali, evidenziate dal trend storico delle affissioni, il Piano Generale degli Impianti, prevede l’ampliamento delle attuali superfici disponibili sino ad un massimo del 50% rispetto all’impiantistica esistente nel rispetto delle proporzioni espresse dal comma successivo; 5. Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 la ripartizione degli stessi è determinata nella misura del 20% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque di rilevanza economica, nella misura del 70% per le affissioni di natura commerciale ed il 10% per le affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall’eventuale concessionario del pubblico servizio; 6. Indipendentemente da quanto determinato dal precedente comma, il Comune, all’interno delle disponibilità totali delle superfici destinate alle pubbliche affissioni, destina il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2005 – Articolo 1, comma 480, lettera c); 9 7. L’ubicazione degli impianti è attualmente la seguente, e una planimetria che evidenzi al pubblico la loro posizione sullo stradario comunale deve essere apposta c/o l’Ufficio Tributi: ?? Tabelloni situati nel concentrico del paese per affissione manifesti dimensione cm. 70/100 e cm. 100/140 : N.3 Piazza Morioni N.1 Via XX Settembre N.2 Via Torino e posti murali N.2 Via Ternavasso N.1 Via Gorizia N.1 Via Panizza N.1 Via Trieste N.1 Piazza Europa N.1 Piazza Italia N.1 Via C. Maina N.2 Via Carmagnola N.5 Corso Fiume e posti murali N.1 Via C. Colombo N.1 Strada Savona N.1 Via Pralormo e posti murali in Via Pralormo c/o Cons.Agrario ?? Tabelloni situati nelle frazioni del paese per affissione manifesti dimensione cm. 70/100 e cm. 100/140 : N.1 Frazione Masio N.1 Frazione Marocchi – Via del Lobetto – N.1 Frazione Marocchi – Via del Borduaglio – N.1 Frazione Avatanei – Via del Vaschetto – N.1 Frazione Favari – Piazza Don Fassino – N.1 Frazione San Gianetto N.1 Frazione Ternavasso N.1 Frazione Appendini ?? Tabelloni per affissioni di manifesti funebri situati nel concentrico del paese e nelle frazioni: N.1 Via Trieste N.1 Via XX settembre N.1 Piazza Italia N.1 Via F.lli Melano N.1 Via XX Settembre N.1 Via C. Maina N.1 Via Cavour N.2 Corso Fiume N.1 Via Indipendenza N.1 Via Pralormo N.1 Via Torino N.1 Via Arpino N.1 Frazione Masio 10 N.3 Frazione Marocchi N.1 Frazione Avatanei N.1 Frazione Favari N.1 Frazione San Gianetto N.1 Frazione La Longa ARTICOLO 7 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE 1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 3. Salvo i casi previsti dall’art. 27 punto B. del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale non e' corrisposto il canone è da considerarsi abusiva. ARTICOLO 8 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE 1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento. 11 ARTICOLO 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e' il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o mensile (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. 2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi (92 giorni al fine dell’applicazione del canone) si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari ad un decimo di quella ordinaria, ai soli fini dell’applicazione del canone le fattispecie pubblicitarie di durata superiore a tre mesi sono considerate permanenti. ARTICOLO 10 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno: ?? il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione; ?? la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di C/C/P specifico, n. 34462887, aperto per introitare i proventi del canone pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni o presso la Tesoreria Comunale, ovvero ancora, nelle altre forme stabilite dalla Amministrazione Civica, quali pagamento tramite POS o in contanti presso lo sportello comunale dell’Ufficio Tributi. 2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: ?? Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa; ?? per le annualità successive, salvo non siano intervenute variazioni delle metrature imponibili, il canone complessivamente dovuto e' versato dal soggetto passivo entro il termine annuale del 31 marzo. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di C/C/P specifico, n. 34462887, aperto per introitare i proventi del canone pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni o presso la Tesoreria Comunale, ovvero ancora, nelle altre forme stabilite dalla Amministrazione Civica, quali pagamento tramite POS o in contanti presso lo sportello comunale dell’Ufficio Tributi; ?? la situazione aggiornata delle iniziative pubblicitarie permanenti viene predisposta dall’Ufficio Tributi ed allegata alla richiesta di pagamento annuale fatte salve le modifiche ed integrazioni proposte dall’utente a correzione di errori materiali. 3. Per i versamenti di importo superiore a € 1.500,00 il pagamento potrà essere effettuato, su richiesta dell’utente, in 3 rate di pari importo, secondo le scadenze prestabilite del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Tutti i versamenti sono arrotondati al centesimo di euro con le modalità previste dalla vigente normativa. 12 ARTICOLO 11 - RIMBORSI 1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto passivo può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. 2. Non verrà dato luogo al rimborso relativamente a pubblicità per la quale non sia stata data regolare disdetta nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento. ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo, ove previsto. 2. La domanda deve essere effettuata in carta uso legale con bollo di € 11,00 utilizzando l’apposita modulistica prevista dal presente regolamento all’allegato B) punto 1) per i messaggi pubblicitari aventi carattere temporaneo o permanente, e per i quali è prevista l’autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio Tributi, previo visto di conformità alle norme del Codice della Strada rilasciato contestualmente dall’Ufficio Polizia Municipale, e visto di conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, rilasciato contestualmente dall’Ufficio Tecnico del Comune, ove previsto. 3. La domanda deve altresì essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale in carta uso legale con bollo di € 11,00 utilizzando l’apposita modulistica prevista dal presente regolamento all’allegato B) punto 3) per l’installazione di strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento necessitano del permesso di costruire. Tali strutture potranno avere carattere temporaneo o permanente. Il posizionamento sulle stesse di messaggi pubblicitari rimane comunque soggetto al successivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa da parte del competente Ufficio Tributi. 4. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario e' esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 27 punto B. del presente regolamento. A tale obbligo è soggetto anche chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. 5. Non e' considerata modifica la variazione di dicitura o del logo, ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate se effettuata dal titolare medesimo dell’iniziativa pubblicitaria. 6. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. 7. La domanda deve contenere quanto espressamente richiesto dall’apposito modulo di cui all’allegato B) punto 1) al presente regolamento, ovvero: a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del soggetto passivo di cui all’art. 7 del presente regolamento; 13 b. l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti; c. il progettista, il direttore dei lavori nonché l’esecutore degli stessi; d. la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni; e. Abrogato; f. Il nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, qualora l’iniziativa pubblicitaria sia direttamente effettuata oppure anche solo visibile, da strade provinciali, regionali, statali. 8. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda. 9. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri dei competenti uffici per l’occupazione del suolo. L’autorizzazione ad installare i mezzi, in tal, caso costituisce anche autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. 10. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. 11. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda. 12. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente su indicazione dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia Privata - qualora si tratti di strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento necessitano preliminarmente del permesso di costruire . 13. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei particolari architettonici, occorre preliminarmente acquisire il permesso di costruire che dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi pubblicitari. 14. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. 15. L'Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio Tributi, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda concedono o negano il permesso di costruire/autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 30 giorni e' prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti (sentenza Corte Costituzionale n. 355 del 10-17 luglio 2002). I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui gli Uffici invitino il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i 14 termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti. ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE 1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore a un anno solare. Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore all’anno solare. 2. L'Ufficio Tributi, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Polizia Municipale ricevono ed esaminano la richiesta di installazione del mezzo pubblicitario e provvedono in merito a seconda della tipologia del mezzo pubblicitario stesso e delle sue caratteristiche tecniche. 3. Abrogato. 4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso e' necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare, se essa e' ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato. 5. Abrogato. 6. L’autorizzazione amministrativa relativa alle iniziative pubblicitarie verrà rilasciata dall’Ufficio Tributi entro un termine minimo di sei giorni lavorativi dalla data della richiesta di autorizzazione presentata dall’utente corre ttamente perfezionata. ARTICOLO 14 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE – RINNOVO - REVOCA DUPLICATI 1. La durata e' prevista ed evidenziata nell’autorizzazione stessa. Qualora non sia evidenziata si ritiene valida per tre anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione (art. 53 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.). 2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio nonché dall'autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. 3. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile, oltrechè nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti od interessi generali. 4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione. 15 5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 e s.m.i. contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera. ARTICOLO 15 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO 1. Entro 90 giorni dalla cessione o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge n. 15/68 e s.m.i., di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato. 2. Non e' concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone. 3. Non e' necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad un’insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione. 4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con i documenti previsti all'art. 12 comma 7. 5. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi. ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE ??A b r o g a t o ---- ARTICOLO 17 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA', MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE 1. La denuncia di cessazione della pubblicità, deve essere obbligatoriamente presentata entro il termine del 31gennaio dell’anno successivo al fine di effettuare correttamente il versamento annuale di cui all’art. 10 comma 2. Seguirà altrimenti la revoca dell'autorizzazione, la quale comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 30 del presente regolamento. 2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa. 3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto 16 ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni. 4. E' consentito, previo nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale. 5. La rimozione unilaterale del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso. ARTICOLO 18 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dalla Giunta Comunale contestualmente al termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale, sulla base del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed all’illuminazione dell'impianto pubblicitario. 2. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l’applicazione per l’anno successivo di quelle in vigore. ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI 1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati dei coefficienti moltiplicatori (allegato A) del presente regolamento); 2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda che gli stessi siano: A. di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50 (allegato A) punto B 1.); B. opachi ovvero luminosi o illuminati (allegato A) punto B 2.); C. pannelli luminosi o proiezioni a messaggio variabile o intermittente (allegato A) punto B 3.). 3. Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta. 17 4. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97 e s.m.i. 5. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per: A. B. C. D. E. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa; pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi; pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze; pubblicità con aeromobili o palloni frenati; pubblicità in forma ambulante: mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone, volantinaggio; F. pubblicità effettuata in forma sonora; G. pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici. ARTICOLO 20 - PUBBLICITA' ORDINARIA 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare con le modalità di cui all’articolo 8 del presente regolamento. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20 comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera B . 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, la quale non rientri nella categoria di imprese di produzione di beni e servizi, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di 18 ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. 4. Il canone non è dovuto , sui veicoli utilizzati per il trasporto sia per conto proprio che per conto terzi, relativamente all’indicazione della ragione sociale della ditta e relativo marchio o logo, nonché per l’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto e per le indicazioni connesse quali numeri telefonici, sito internet o indirizzo di posta elettronica, numero fax etc. L’Art. 10 comma 1 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001( Legge Finanziaria 2002) ha reso non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4 dell’art.13 del D. Lgs n.507/1993 e s.m.i. e il numero di apposizioni, il quale era fissato nella misura di due volte, esclusivamente riferito alle indicazioni sopra riportate. Il limite di superficie previsto dal comma 4 dell’Art.13 del D. Lgs n.507/1993 e s.m.i. permane e trova applicazione in situazioni in cui l’indicazione dei segni distintivi dell’impresa si accompagna o addirittura si sovrappone, a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati. 5. All'Ufficio Polizia Municipale - Vigilanza Urbana - incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento del canone; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta della bolletta di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato, nonché la data e l'importo del versamento. 6. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di contestazione che verrà inviato in copia al competente Ufficio Tributi ai fini dell’applicazione delle sanzioni; all'uopo sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati: ?? ?? ?? ?? ?? luogo, data e ora del rilevamento; n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione; dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo; dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto; dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario. 7. Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio. 8. La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora. 9. Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli, per i quali non si sia potuto effettuare al momento il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana si avvale - direttamente o su richiesta dell'Ufficio Tributi - dell'apposito servizio visure P.R.A. 10. Qualora nel corso dell’anno si determini la sostituzione del veicolo recante la pubblicità, pur in assenza di modifiche delle caratteristiche di questa, occorre produrre una nuova dichiarazione e provvedere al pagamento del canone relativo al nuovo veicolo, in altri termini per ogni vettura si è tenuti a corrispondere il canone una volta per ogni anno, a nulla rilevando la circostanza che la stessa pubblicità venga riportata sul nuovo automezzo senza alcuna variazione rispetto a quella esposta sul vecchio e pur avendo, relativamente a quest’ultimo, assolto il canone annuo. 19 ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 1. Per la pubblicità luminosa o illuminata si applica il canone con le modalità di cui all’art. 20 del presente regolamento, applicando alla tariffa ordinaria le maggiorazione di cui all’allegato A) oltre alle maggiorazioni collegate alla superficie se dovute. 2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare applicando le tariffe di cui all’allegato A) oltre alle maggiorazioni previste per superficie e luminosità se dovute. 3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. ARTICOLO 23 - PUBBLICITA' VARIA 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze si applica il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione. 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, si applica il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone per ogni giorno o frazione indipendentemente dal numero di soggetti pubblicizzati. 4. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o con altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari. 5. Per l’attività di volantinaggio effettuata con depliant, pieghevoli, ciclostili, calendari, ecc. indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, intendendo per volantinaggio anche il deposito dei suddetti mezzi sui banconi dei pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche, assicurazioni, studi medici e ogni altro luogo che possa definirsi “aperto al pubblico”, nonché il deposito nella buca delle lettere presso le abitazioni private, si applica il canone giornaliero in base al numero di mezzi pubblicitari distribuiti applicando le tariffe di cui all’allegato A). 20 6. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini, depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico" si applica il canone proporzionalmente alla dimensione dei mezzi pubblicitari ed al numero di giorni di esposizione. 7. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione. 8. Per la pubblicità effettuata su autoveicoli o rimorchi lasciati in sosta presso le aree annesse agli stabilimenti produttivi o di servizio per periodi superiori a 30 giorni, per i quali si configuri un’iniziativa pubblicitaria atta ad individuare la sede aziendale, la ragione sociale, il marchio ed eventualmente l’attività svolta, il canone sulle iniziative pubblicitarie è dovuto proporzionalmente alla dimensione dei mezzi pubblicitari ed al numero di giorni di esposizione. Tale comma non si applica ad eventuali aziende di trasporto presenti sul territorio. 9. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o senza il prescritto visto comunale, effettuato con l’apposizione del timbro ufficiale del Comune ove previsto, il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è solidalmente tenuto al pagamento del canone e delle relative sanzioni . 10. Per la determinazione del canone dovuto per le fattispecie pubblicitarie previste nel presente articolo si applicano le tariffe previste dall’allegato A). 11. In entrambi i casi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo, il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione o il deposito dei mezzi pubblicitari suddetti, che tale forma di pubblicità sia stata autorizzata dal Comune di Poirino con apposita regolare autorizzazione o semplice apposizione del timbro comunale. Quanto sopra considerando che se si tratta di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dal successivo art. 27 punto B. ARTICOLO 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ 1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità. 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione: 3. a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285 e s.m.i.; b) gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.i. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione: a) l'art. 33 comma 2 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285 e s.m.i.; b) l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.i.. 21 4. In riferimento all’attività di volantinaggio effettuata da personale circolante, è vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 5 del precedente art. 23 sui veicoli parcheggiati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I trasgressori saranno obbligati al ripristino in detti luoghi delle condizioni preesistenti; inoltre, la mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 30. ARTICOLO 25 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è consentita unicamente nel seguente orario: - dalle 09.00 alle 13.00 dalle 16.30 alle 19.30 sia all’interno che fuori dal centro abitato, come stabilito dall’articolo 59 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i., fatte salve eventuali particolari situazioni regolamentate in modo specifico dalla normativa vigente. 2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto. 3. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel. 4. E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente il relativo canone sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa autorizzazione (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati. ARTICOLO 26 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI POSTI TRASVERSALMENTE ALLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE 1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale previa verifica e autorizzazione degli uffici competenti (Uff.Tecnico e/o Ufficio Polizia Municipale). 2. Abrogato. ARTICOLO 27 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. A. Iniziative pubblicitarie esenti dall’applicazione del canone per le qua li necessita comunque l’autorizzazione: 22 a) I mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine o comunque visibili dalle stesse e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) I mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato ; c) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino ai 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l’intera superficie. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, pertanto le scritte che riportano il nome, la tipologia dell’attività, il marchio, sono a tutti gli effetti delle insegne di esercizio. Si considerano altresì equiparate a tutti gli effetti ad insegne di esercizio le targhe professionali esposte all’esterno dell’immobile ove si svolge l’attività; d) Iniziative pubblicitarie, per loro natura esenti, effettuate con attività di volantinaggio, per le quali non è funzionale apporre il timbro di autorizzazione sul singolo volantino in considerazione della rilevanza numerica delle copie. B. Iniziative pubblicitarie esenti dall’applicazione del canone per le quali non necessita la formale autorizzazione ma solamente il rilascio del visto comunale con l’apposizione del timbro ufficiale del Comune di Poirino: a) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; b) Le pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; c) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; d) La pubblicità effettuata presso le strutture e i locali gestiti dalle associazioni sportive riconosciute dal Comune e quella effettuata negli impianti sportivi comunali esclusivamente per quanto esposto all’interno dell’impianto e non visibile dall’esterno; e) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata; f) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; 23 g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici ; h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non perseguano scopo di lucro; i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento; l) La pubblicità relativa all’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana, dalla Pro- Loco od organismo equivalente, dalle associazioni sportive, culturali e a scopo socio-assistenziale, riconosciute dal Comune di Poirino o dallo stesso patrocinate anche in occasione di singole iniziative, esposta direttamente dalle stesse presso vetrine o nei locali pubblici senza limitazione dimensionale delle locandine o dei manifesti; m) Pubblicità effettuata da fondazioni, partiti politici, sindacati, ed ogni ente che abbia natura di ONLUS, desumibile dal rispettivo statuto; n) Pubblicità relativa a manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali; o) Pubblicità relativa a festeggiame nti patriottici, religiosi, e a spettacoli di beneficenza; p) Pubblicità effettuata da spettacoli viaggianti e di beneficenza (Legge Finanziaria 2005 – articolo 1 comma 480 – lettera a). Si evidenzia che per i casi sopra citati, occorre comunque il nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada qualora i mezzi pubblicitari siano esposti o visibili su strade Statali, Regionali, Provinciali. ARTICOLO 28 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI Tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale: A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità; B. per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Citta', determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità, ovvero stabilire esenzioni sempre che la superficie relativa a pubblicità commerciali non superi complessivamente i 650 centimetri quadrati. 24 ARTICOLO 29 - PUBBLICITA’ ABUSIVA 1. E’ considerata abusiva: ?? la pubblicità priva della prescritta autorizzazione; ?? la pubblicità installata in difformità dell’autorizzazione; ?? la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento del canone; ?? la pubblicità comunque effettuata in difformità a divieti e limitazioni previste dal presente regolamento. 2. La pubblicità abusiva ?? mediante insegne, cartelli, cartelloni stradali, segnaletica pubblicitaria/pre-insegne , locandine, targhe, stendardi, bandiere, paline etc.; ?? mediante pannelli a controllo elettronico programmato per garantire la visione del messaggio pubblicitario in forma intermittente; ?? con veicoli; ?? realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti; ?? effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze; ?? effettuata da aeromobili mediante scritte , striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini; ?? effettuata con palloni frenati e simili; ?? effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; ?? effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; ?? effettuata con autoveicoli e rimorchi lasciati in sosta presso le aree annesse agli stabilimenti produttivi o di servizio per periodi superiori a 30 giorni, sui quali risultino presenti iniziative pubblicitarie atte ad individuare la sede aziendale, la ragione sociale, il marchio ed eventualmente l’attività svolta, ad esclusione delle aziende di trasporto presenti sul territorio; fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Co dice della Strada e da norme speciali in materia, verrà sanzionata dal Responsabile della gestione del Canone sulle iniziative pubblicitarie a decorrere dall’effettivo accertamento dell’abuso con atto predisposto dall’Ufficio Polizia Municipale. La segnalazione di eventuali abusi potrà avvenire anche su istanza del Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze individuato come il Responsabile della gestione del Canone sulle iniziative pubblicitarie. ARTICOLO 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE 1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria. 2. L’indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l’installazione fosse stata autorizzata. 25 3. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari alla somma stabilita a norma del comma precedente, con un importo minimo di € 51,65. ARTICOLO 31 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1. Al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 2 dell’articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 dell’articolo precedente è irrogata dal Responsabile della Gestione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione. 3. Abrogato. 4. Abrogato. ARTICOLO 32 – ALTRE SANZIONI 1. Indipendentemente da quanto stabilito nell’art. 29, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari: A. Privi della prescritta autorizzazione; B. Installati in difformità della stessa; C. Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone. In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. 2. L’installazione di strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento necessitano del permesso di costruire , in assenza dello stesso o in difformità da esso, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa irrogata dal Responsabile della Ripartizione Tecnica ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 06.06.2001, n.380. L’utente dovrà conseguentemente richiedere il permesso di costruire in sanatoria relativo alle strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento ne abbiano l’obbligo. ARTICOLO 33 – CONTENZIOSO 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell’autorizzazione amministrativa all’esposizione di mezzi pubblicitari, disciplinata dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 1034 del 1971. 2. La competenza per il giudizio di opposizione all’ordinanza di ingiunzione della sanzione è demandata al Giudice di Pace. Il Giudice di Pace competente è quello che ha sede nel luogo in 26 cui è stata commessa la violazione, a prescindere quindi che tale luogo sia lo stesso in cui ha sede l’organo che procede all’accertamento e alla contestazione della violazione medesima. 3. E’ possibile proporre opposizione al Giudice di Pace nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente (Legge 21/11/1991 n. 374 e s.m.i. - Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.). ARTICOLO 34 - AUTOTUTELA 1. Il contribuente ha facoltà di presentarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Poirino, o presso l’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata o presso l’Ufficio Polizia Municipale, in base alla tipologia di verbale elevato, entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento, per fornire informazioni volte a dimostrare che il provvedimento di irrogazione della sanzione è illegittimo o infondato. 2. In tale ipostesi, in conformità a quanto previsto dall’istituto dell’autotutela, il Responsabile della Ripartizione che ha predisposto il provvedimento, ricorrendone le circostanze, provvederà ad annullarlo o a sospenderne gli effetti, al fine di valutarne la legittimità e la fondatezza prima di adottare l’eventuale provvedimento di annullamento. 3. A tale riguardo, l’utente che desideri ottenere l’annullamento del provvedimento deve obbligatoriamente presentare un’istanza adeguatamente motivata e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. ARTICOLO 35 – NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93 e ricorrendone i presupposti si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente regolamento. Le modifiche testé apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in data 11/03/2005, essendo intervenute contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione, troveranno applicazione a partire dal 01/01/2005. 2. Abrogato. 3. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. Il regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore e' abrogato, con esclusione delle parti riguardanti le pubbliche affissioni. 5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che potrà avvenire annualmente e contestualmente al Bilancio di Previsione, alle iniziative pubblicitarie si applicano le ultime tariffe approvate. 6. Le modifiche al presente regolamento comunale apportate contestualmente e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale dell’Ente trovano applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui vengono approvate. 27 ARTICOLO 36 - FONDO INCENTIVANTE L’ATTIVITA’ DI VERIFICA. - ABROGATO - Seguono gli allegati al regolamento comunale iniziative pubblicitarie A) “Canone sulle iniziative pubblicitarie - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori” . B) Modulistica prevista per: 1) Richiesta autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi pubblicitari per i quali non necessita il permesso tecnico di costruire; 2) Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari - Comunicazione di variazione/cessazione; 3) Richiesta permesso di costruire per mezzi pubblicitari. C) Zonizzazione del territorio comunale per recepimento Piano Generale degli Impianti di base. 28 - ALLEGATO A) TARIFFE CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA MOLTIPLICATORI - TABELLE ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari Permanente: La tariffa ordinaria pari Euro 11,36 da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 20, è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati. Temporanea: La tariffa ordinaria da applicare per ogni metro quadrato per ogni mese o frazione per le fattispecie pubblicitarie di durata non superiore a tre mesi, è pari a un decimo di quella permanente (art. 20). B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria permanente o temporanea per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari. 1.Maggiorazioni correlate alla superficie: - per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,00 della tariffa ordinaria; - per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa ordinaria; - per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria. 2. Maggiorazioni correlate alla pubblicità in forma luminosa o illuminata suddivisa per superficie: - per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria; - per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria; - per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,00 della tariffa ordinaria. 3. Maggiorazione correlate a pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente: - per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria; - per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,00 della tariffa ordinaria; - per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria. C - Pubblicità effettuata con autoveicoli (art. 21 del regolamento): Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 29 Euro 74,37 Euro 49,58 Euro 24,79 Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere quali autobus, filobus, taxi ecc. di uso pubblico e privato : - per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1 della tariffa ordinaria; - per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa ordinaria; - per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria. D - Pubblicità varia (art. 23 del Regolamento) e pubblicità temporanea. (vedi tabelle seguenti) TABELLE: A. PUBBLICITA’ ANNUALE a) Tariffe in Euro per ogni metro quadrato per insegne, targhe, cartelli, cassonetti ecc. - ART. 20 TIPOLOGIA Da 1 mq fino a 5,5 mq Da 5,51 mq fino a 8,5 mq Da 8,51 mq e superiori Pubblicità opaca 11,36 17,04 22,72 Pubblicità luminosa o illuminata 22,72 28,41 34,09 b) Autoveicoli di proprietà dell’impresa - tariffe in Euro per veicolo - ART. 21 Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. 74,37 Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. 49,58 Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle prec. categorie 24,79 c) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, autobus, filobus, taxi ecc. di uso pubblico e privato. Tariffe in Euro al mq. - ART. 21 Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli da calcolare sulla superficie complessiva TIPOLOGIA Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli 11,36 Da 1 mq fino a 5,5 mq Da 5,51 mq fino a 8,5 mq Da 8,51 mq e superiori 11,36 17,04 22,72 30 d) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Si applica il canone indipendenteme nte dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa in Euro - ART. 22: Tariffa a mq. se la pubbl. è per conto altrui 33,05 Tariffa a mq. se la pubbl. è per conto proprio dell’impresa 16,53 B. PUBBLICITA’ TEMPORANEA a) Tariffe in Euro per targhe, insegne, cartelli, ecc. la cui durata non sia superiore a tre mesi per mq.; tariffa per locandine per mq.; tariffe per striscioni non attraversanti vie o piazze ART. 20: TIPOLOGIA Da 1 mq fino a 5,5 mq Da 5,51 mq fino a 8,5 mq Da 8,51 mq e superiori Pubblicità opaca 1 mese 1,14 1,70 2,27 Pubblicità opaca 2 mesi 2,28 3,40 4,54 Pubblicità opaca 3 mesi 3,42 5,10 6,81 2,27 2,84 3,41 4,54 5,68 6,82 6,81 8,52 10,23 Pubbl. luminosa o illuminata 1 mese Pubbl. luminosa o illuminata 2 mesi Pubbl. luminosa o illuminata 3 mesi 31 b) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, autobus, filobus, taxi, ecc. di uso pubblico e privato. Tariffe in Euro a mq. - ART. 21: Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli da calcolare sulla superficie complessiva 1 mese Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli da calcolare sulla superficie complessiva 2 mesi Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli da calcolare sulla superficie complessiva 3 mesi TIPOLOGIA Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli 1 mese Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli 2 mesi Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli 3 mesi 1,14 2,28 3,42 Da 1 mq fino a 5,5 mq Da 5,51 mq fino a 8,5 mq Da 8,51 mq e superiori 1,14 1,70 2,27 2,28 3,40 4,54 3,42 5,10 6,81 c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni a mezzo diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettrome ccanico o comunque programmato per garantire la variabilità del messaggio o la sua intermittenza, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per mese o frazione comunque per un periodo inferiore a tre mesi. Tariffe espresse in Euro - ART. 22: Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata 1 mese Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata 2 mesi Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata 3 mesi Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio dell’impresa durata 1 mese Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio dell’impresa durata 2 mesi Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio dell’impresa durata 3 mesi 3,31 6,62 9,93 1,65 3,30 4,95 32 d) Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, tariffa giornaliera in Euro indipendentemente dai mq. di superficie e dal numero di messaggi - ART. 22: Tariffa giornaliera fino a 30 giorni di durata 10,00 Tariffa giornaliera a partire dal 31° giorno 7,50 C. PUBBLICITA’ VARIA a) Striscioni o similari che attraversano strade o piazze, tariffe in Euro per mq. e per quindicina o frazione - ART. 23: Da 1 a 15 gg. Da 16 a 30 gg. Da 31 a 45 gg. Da 46 a 60 gg. Da 61 a 75 gg. Da 76 a 90 gg. 11,36 22,72 34,08 45,44 56,80 68,16 b) Pubblicità effettuata da aeromobili e con palloni frenati e simili per giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati - tariffe espresse in Euro - ART. 23: Tariffa giornaliera pubblicità con aeromobili 49,58 Tariffa giornaliera pubbl. con palloni frenati e simili 24,78 c) Pubblicità effettuata con distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e altro ma teriale pubblicitario, effettuata anche mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari , in base alla seguente tariffa in Euro ART. 23: Tariffa giornaliera x persona (persone circolanti) 10,00 Tariffa giornaliera fino a 500 volantini 12,91 Tariffa giornaliera da 501 a 2000 volantini 25,82 Tariffa giornaliera distrib. superiore a 2000 volantini 51,64 d) Per pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione - tariffa espressa in Euro - ART. 23: Tariffa giornaliera pubblicità sonora x punto 15,00 *** 33