Regolamento pubblicità

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Regolamento pubblicità
COMUNE DI POIRINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA
11/03/2005 AVENTE AD OGGETTO:
“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE
ED ADOZIONE RELATIVE TARIFFE - Modificazioni ed integrazioni -”
INDICE
Articolo 1 – Ambito e contenuto del Regolamento
Articolo 2 – Funzionario addetto al canone
Articolo 3 – Presupposti dell’autorizzazione e del canone
Articolo 4 – Natur a ed oggetto del canone
Articolo 5 – Piano generale degli impianti
Articolo 6 – Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti pubblicitari
Articolo 7 – Soggetto passivo e titolarità del canone
Articolo 8 – Modalità di applicazione del canone
Articolo 9 – Modalità di determinazione del canone
Articolo 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 11 – Rimborsi
Articolo 12 – Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione
Articolo 13 – Autorizzazione
Articolo 14 – Validità dell’autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati
Articolo 15 – Volture dell’autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario
Articolo 16 – Dichiarazione – A b r o g a t o –
Articolo 17 – Cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione
Articolo 18 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
Articolo 19 – Determinazione delle tariffe, criteri generali
Articolo 20 – Pubblicità ordinaria
1
Articolo 21 – Pubblicità effettuata con veicoli
Articolo 22 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Articolo 23 – Pubblicità varia
Articolo 24 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
Articolo 25 – Limitazioni sulla pubblicità fonica
Articolo 26 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni
posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche
Articolo 27 – Forme pubblicitarie non assoggettate al canone
Articolo 28 – Commisurazione del canone per situazioni particolari
Articolo 29 – Pubblicità abusiva
Articolo 30 – Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione
Articolo 31 – Obbligati al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 32 – Altre sanzioni
Articolo 33 – Contenzioso
Articolo 34 – Autotutela
Articolo 35 – Norme transitorie e finali
Articolo 36 – Fondo incentivante l’attività di verifica – A b r o g a t o –
Allegati:
A) “Canone sulle iniziative pubblicitarie - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti
moltiplicatori”.
B) Modulistica prevista per:
1) Richiesta autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi pubblicitari per
i quali non necessita il permesso tecnico di costruire ;
2) Canone per l’installazione di me zzi pubblicitari - Comunicazione di
variazione/cessazione ;
3) Richiesta permesso di costruire per mezzi pubblicitari.
C) Zonizzazione del territorio comunale per attuazione Piano Generale degli Impianti di base.
2
ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1.
Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo il canone per
l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono
sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e
revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del
canone stesso.
2.
Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del
D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esenzione ed attuazione
(D.P.R. 16/09/96 n. 610).
ARTICOLO 2 - FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE
1.
E’ funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal
Sindaco, con provvedimento motivato.
2.
In particolare, il funzionario comunale:
?? Cura tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone;
?? Cura la riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni conseguenti alle attività di
controllo, verifica ed accertamento;
?? Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
?? Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
?? (in caso di gestione del canone affidata a terzi) Verifica e controlla periodicamente
l’attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al
rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato di appalto;
?? Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in
materia di canone di concessione.
3.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile
spettano al Concessionario.
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE
1.
E’ oggetto del canone la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2.
Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi
nell'esercizio di un'attività' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o
servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3.
Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque
aperte al pubblico passaggio o alle quali chiunque possa accedere in ogni momento senza
limitazioni o condizioni.
3
4.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici
spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque possa
accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
5.
E' soggetta all'autorizzazione ed al pagamento del canone la pubblicità effettuata anche
parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di
trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
6.
E’ soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata, anche parzialmente a cielo aperto, negli
stadi comunali se visibile dall’esterno.
7.
Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o dall’art. 27 del presente
regolamento comunale, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto
la prescritta autorizzazione ed aver pagato il canone.
ARTICOLO 4 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE
1.
Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di
un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune di
Poirino, che consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito
del territorio comunale.
2.
Il canone e' corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.
ARTICOLO 5 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
1.
I criteri a cui si ispira il piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali
spazi esistenti, concorrendone i motivi di effettiva necessità, sono nell’ordine i seguenti:
?? La scelta della località in cui posizionare gli impianti deve avvenire nel rispetto delle
esigenze di salvaguardia del territorio e del contesto urbanistico, in particolare delle
esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
?? Considerare le esigenze obiettive dello sviluppo dell’impiantistica, per soddisfare le
richieste di carattere commerciale e socio-culturale anche in base all’espansione delle aree
produttive.
2.
Il Contenuto del Piano e la prossima composizione grafica dello stesso dovranno altresì
avvenire ai sensi delle direttive previste rispettivamente dal :
-
-
D.Lgs n.507/1993 art.3;
D.Lgs n.285/1992 (nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n.495/1992 (Regolamento
d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed
integrazioni;
Ai regolamenti comunali che già assolvono quanto richiesto dalla normativa vigente e
contengono i criteri con i quali deve essere composto il P.G.I.P. definitivo;
Alle norme di tutela ambientale ed architettonica;
Alla tipologia e caratteristiche degli elementi di arredo urbano indicati nel presente
regolamento;
Piano regolatore generale comunale e relativo regolamento edilizio;
4
-
3.
Perimetrazione del territorio comunale e del centro abitato che contempli la zonizzazione
del territorio ai fini e per gli scopi del P.G.I.P.
Il Piano, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per l’installazione dei mezzi
pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in tre zone,
così come rappresentate nelle tavole allegate al presente regolamento sotto la lettera C) e
suddivise precisamente in:
-
Zona I – Zona urbana del Centro Storico;
Zona II – Zona urbana del concentrico e frazioni;
Zona III – Restante parte extraurbana.
Per ciascuna zona il Piano determina:
-
Le singole tipologie di mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
Le condizioni per la loro messa in opera;
Le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
Le indicazioni e le limitazioni in merito all’utilizzo di sorgenti luminose
Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche
riportate nel Piano Generale degli Impianti, le norme indicate al Capo I “Pubblicità sulle strade
e sui veicoli” del regolamento di attuazione del Codice della Strada e s.m.i..
Le tavole di zonizzazione sopra menzionate sono elaborate sulla base della perimetrazione dei
centri abitati effettuata in via preliminare con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in
data 06.10.2004 ancora soggetta ad eventuali modifiche in sede di salvaguardia.
La perimetrazione operativa delle Zone II e III risulterà essere quella derivante
dall’approvazione definitiva della perimetrazione dei centri abitati del concentrico, Favari,
Marocchi e Masio.
4.
Le tipologie e caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari consentiti dal Piano Generale
degli Impianti, al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto
ambientale, si articolano nel seguente modo:
??
INSEGNE FRONTALI:
parallele al piano della facciata dell'edificio
??
Vetrofanie e vetrografie;
??
Murales, Trompe l'oeil;
??
Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti;
??
Plance, targhe, pannelli (luminosi e non);
??
Filamento neon;
??
Lettere singole (luminose e non);
??
Cassonetti
5
??
??
??
??
??
INSEGNE A BANDIERA:
perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
??
Stendardi fissi, sculture;
??
Plance, targhe, pannelli;
??
Filamento neon;
??
Lettere singole;
??
Cassonetti
INSEGNE NEI PORTICI:
??
Trasversali al senso di marcia;
??
Nelle arcate esterne
INSEGNE NEL TERRENO:
??
Totem di fruizione pedonale;
??
Totem di fruizione automobilistica
IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITÀ:
??
Permanenti su preesistenza edilizia;
??
Permanenti isolati Temporanei;
??
Addensamenti Pubblicitari
IMPIANTI CARTELLONISTICA:
??
Permanenti su preesistenza edilizia;
??
Permanenti isolati;
??
A carattere temporaneo o eccezionale
??
IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
??
BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI
Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate
nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
?? N = Pubblicità non luminosa
?? L = Pubblicità Luminosa che a sua volta può risultare
6
?? Illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna)
?? Riflesso (sorgente luminosa interna schermata)
?? Indiretto (effetto luminoso in negativo)
?? A luminosità propria (fissa, mobile, intermittente)
Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma,
tecnica, luci, deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie
sopra indicate.
5.
L'individuazione tipologica e le quantità degli elementi di arredo urbano sui quali sarà possibile
inserire uno spazio pubblicitario, costituenti parte sostanziale del P.G.I.P di riferimento, è la
seguente:
??
N. 30
Impianti pubblicitari di servizio;
??
N.6
Pensiline e paline per i mezzi di trasporto pubblico;
??
N.10
Orologi;
??
N.5
Quadri planimetrico-turistici;
??
N.220
Transenne parapedonali pubblicitarie;
??
N.20
Cestini portarifiuti pubblicitari;
??
N.4
Strutture porta biciclette;
??
N.70
Portali segnaletica direzionale verticale industriale, artigianale e commerciale e
segnaletica direzionale verticale pubblica e turistica
Così suddivisa per nello specifico per dimensioni e superficie:
??
Impianti pubblicitari di servizio (dim.cm.100 x 140)-Tot. mq. 42 circa
??
Pensiline e paline mezzi di trasporto pubblico(dim.cm.200 x 140)-Tot. mq.17
??
Orologi anticati (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq.10 circa
??
Quadri planimetrico-turistici.(dim.cm.100 x 100)-Tot. mq.10 circa
??
Transenne parapedonali pubblicitarie(dim.cm.100 x 80)-Tot. mq.200 circa
??
Cestini portarifiuti pubblicitari (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq. 20 circa
??
Strutture porta biciclette (dim.cm.100 x 100)-Tot. mq. 5 circa
??
Portali segnaletica direzionale verticale industriale, artigianale e commerciale e
segnaletica direzionale verticale pubblica e turistica
(dim.cm.125 x 25 n.6 frecce max per portale)-Tot. mq. 132 circa
7
I cartelloni pubblicitari insistenti sul territorio comunale, indipendentemente dalla zonizzazione
in cui sono compresi, aventi dimensioni ml. 3x2 potranno essere individuati nel numero
massimo di 50 per un totale massimo di mq. 300.
6.
In base ai criteri generali di inserimento tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a
periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi
mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo
stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica,
l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il
termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le
relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente
efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere
rimosse entro 60 giorni se no n verrà prodotta nuova dichiarazione.
Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con
particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e
veicolare.
Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare evitando di generare confusione con la
segnaletica stradale.
Le strut ture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento,
saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Dovrà essere adottata particolare cautela nell’uso dei colori, specialmente il rosso e del loro
abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in
corrispondenza delle intersezioni.
Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate;
eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per
attività di pubblico interesse, opportunamente documentate.
Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di
collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.
Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di
180 giorni consecutivi.
In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e
fontane, su alberi, arbusti e siepi.
Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e
inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne
l'immagine.
Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o
similari
rispetto
delle
norme
di
natura
igienico
edilizia.
Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata
per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
8
La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere
contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o
intermittenti.
In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento
di luci di colore rosso, giallo e verde.
In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di
particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili
"progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti
definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale
con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici
competenti.
Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle
masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere
ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta
in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è
possibile derogare dalle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed
esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento filologico.
ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA, QUANTITA’ ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI AFFISSIONALI
1.
Gli attuali spazi pubblicitari esistenti devono risultare conformi, nelle quantità, alle effettive
esigenze riscontrate nel Comune di Poirino;
2.
La superficie degli impianti stessi adibita al servizio delle pubbliche affissioni è attualmente di
mq. 210 ca. e rientra nei parametri minimi di cui all’art.18 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
3.
Le tipologie previste rientrano tra que lle classificabili come stendardi, tabelle a muro e poster;
4.
In base alle esigenze attuali, evidenziate dal trend storico delle affissioni, il Piano Generale
degli Impianti, prevede l’ampliamento delle attuali superfici disponibili sino ad un massimo del
50% rispetto all’impiantistica esistente nel rispetto delle proporzioni espresse dal comma
successivo;
5.
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 la ripartizione degli stessi è determinata nella
misura del 20% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque di
rilevanza economica, nella misura del 70% per le affissioni di natura commerciale ed il 10%
per le affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall’eventuale
concessionario del pubblico servizio;
6.
Indipendentemente da quanto determinato dal precedente comma, il Comune, all’interno
delle disponibilità totali delle superfici destinate alle pubbliche affissioni, destina il 10 per
cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 del D.
Lgs. 507/1993 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2005 – Articolo 1, comma 480, lettera c);
9
7.
L’ubicazione degli impianti è attualmente la seguente, e una planimetria che evidenzi al
pubblico la loro posizione sullo stradario comunale deve essere apposta c/o l’Ufficio Tributi:
??
Tabelloni situati nel concentrico del paese per affissione manifesti dimensione cm. 70/100
e cm. 100/140 :
N.3 Piazza Morioni
N.1 Via XX Settembre
N.2 Via Torino e posti murali
N.2 Via Ternavasso
N.1 Via Gorizia
N.1 Via Panizza
N.1 Via Trieste
N.1 Piazza Europa
N.1 Piazza Italia
N.1 Via C. Maina
N.2 Via Carmagnola
N.5 Corso Fiume e posti murali
N.1 Via C. Colombo
N.1 Strada Savona
N.1 Via Pralormo e posti murali in Via Pralormo c/o Cons.Agrario
??
Tabelloni situati nelle frazioni del paese per affissione manifesti dimensione cm. 70/100 e
cm. 100/140 :
N.1 Frazione Masio
N.1 Frazione Marocchi – Via del Lobetto –
N.1 Frazione Marocchi – Via del Borduaglio –
N.1 Frazione Avatanei – Via del Vaschetto –
N.1 Frazione Favari – Piazza Don Fassino –
N.1 Frazione San Gianetto
N.1 Frazione Ternavasso
N.1 Frazione Appendini
??
Tabelloni per affissioni di manifesti funebri situati nel concentrico del paese e nelle
frazioni:
N.1 Via Trieste
N.1 Via XX settembre
N.1 Piazza Italia
N.1 Via F.lli Melano
N.1 Via XX Settembre
N.1 Via C. Maina
N.1 Via Cavour
N.2 Corso Fiume
N.1 Via Indipendenza
N.1 Via Pralormo
N.1 Via Torino
N.1 Via Arpino
N.1 Frazione Masio
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N.3 Frazione Marocchi
N.1 Frazione Avatanei
N.1 Frazione Favari
N.1 Frazione San Gianetto
N.1 Frazione La Longa
ARTICOLO 7 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE
1.
Il canone e' dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2.
E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3.
Salvo i casi previsti dall’art. 27 punto B. del presente regolamento, qualsiasi iniziativa
pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale non e' corrisposto
il canone è da considerarsi abusiva.
ARTICOLO 8 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
1.
Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei
messaggi in esso contenuti.
2.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e
le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione
del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva
adibita alla pubblicità.
4.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso.
5.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del
calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6.
Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere
applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7.
Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è
maggiorata del 100 per cento.
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ARTICOLO 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
1.
Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e' il corrispettivo annuale (per le
autorizzazioni permanenti) o mensile (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura
prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
2.
Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi (92 giorni al fine
dell’applicazione del canone) si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari ad un decimo
di quella ordinaria, ai soli fini dell’applicazione del canone le fattispecie pubblicitarie di durata
superiore a tre mesi sono considerate permanenti.
ARTICOLO 10 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
1.
Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
??
il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione;
?? la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite
posta a mezzo di C/C/P specifico, n. 34462887, aperto per introitare i proventi del canone
pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni o presso la Tesoreria Comunale, ovvero
ancora, nelle altre forme stabilite dalla Amministrazione Civica, quali pagamento tramite
POS o in contanti presso lo sportello comunale dell’Ufficio Tributi.
2.
Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
??
Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato,
con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa;
?? per le annualità successive, salvo non siano intervenute variazioni delle metrature
imponibili, il canone complessivamente dovuto e' versato dal soggetto passivo entro il
termine annuale del 31 marzo. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di
C/C/P specifico, n. 34462887, aperto per introitare i proventi del canone pubblicità e per i
diritti sulle pubbliche affissioni o presso la Tesoreria Comunale, ovvero ancora, nelle altre
forme stabilite dalla Amministrazione Civica, quali pagamento tramite POS o in contanti
presso lo sportello comunale dell’Ufficio Tributi;
?? la situazione aggiornata delle iniziative pubblicitarie permanenti viene predisposta
dall’Ufficio Tributi ed allegata alla richiesta di pagamento annuale fatte salve le
modifiche ed integrazioni proposte dall’utente a correzione di errori materiali.
3.
Per i versamenti di importo superiore a € 1.500,00 il pagamento potrà essere effettuato, su
richiesta dell’utente, in 3 rate di pari importo, secondo le scadenze prestabilite del 31 marzo,
30 giugno e 30 settembre.
Tutti i versamenti sono arrotondati al centesimo di euro con le modalità previste dalla vigente
normativa.
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ARTICOLO 11 - RIMBORSI
1.
Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento,
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto
passivo può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
2.
Non verrà dato luogo al rimborso relativamente a pubblicità per la quale non sia stata data
regolare disdetta nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento.
ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE
1.
Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere
altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere
preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta
in conformità alla legge sul bollo, ove previsto.
2.
La domanda deve essere effettuata in carta uso legale con bollo di € 11,00 utilizzando
l’apposita modulistica prevista dal presente regolamento all’allegato B) punto 1) per i
messaggi pubblicitari aventi carattere temporaneo o permanente, e per i quali è prevista
l’autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio Tributi, previo visto di conformità alle norme del
Codice della Strada rilasciato contestualmente dall’Ufficio Polizia Municipale, e visto di
conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, rilasciato
contestualmente dall’Ufficio Tecnico del Comune, ove previsto.
3.
La domanda deve altresì essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale in carta uso
legale con bollo di € 11,00 utilizzando l’apposita modulistica prevista dal presente
regolamento all’allegato B) punto 3) per l’installazione di strutture fisse, che per la loro
particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento
necessitano del permesso di costruire. Tali strutture potranno avere carattere
temporaneo o permanente. Il posizionamento sulle stesse di messaggi pubblicitari rimane
comunque soggetto al successivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa da parte del
competente Ufficio Tributi.
4.
La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario e' esente dal canone, fatte
salve le eccezioni previste dall’art. 27 punto B. del presente regolamento. A tale obbligo è
soggetto anche chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto.
5.
Non e' considerata modifica la variazione di dicitura o del logo, ove il mezzo pubblicitario
rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate se effettuata dal titolare
medesimo dell’iniziativa pubblicitaria.
6.
Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere
corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
7.
La domanda deve contenere quanto espressamente richiesto dall’apposito modulo di cui
all’allegato B) punto 1) al presente regolamento, ovvero:
a.
l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del
soggetto passivo di cui all’art. 7 del presente regolamento;
13
b.
l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
c.
il progettista, il direttore dei lavori nonché l’esecutore degli stessi;
d.
la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e
disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
e.
Abrogato;
f.
Il nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, qualora l’iniziativa pubblicitaria sia
direttamente effettuata oppure anche solo visibile, da strade provinciali, regionali, statali.
8.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della
domanda.
9.
Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovranno essere preventivamente acquisiti
i pareri dei competenti uffici per l’occupazione del suolo. L’autorizzazione ad installare i
mezzi, in tal, caso costituisce anche autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
10. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità
di questi.
11. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al
vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere
preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che
dovrà essere allegato alla domanda.
12. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi, la domanda di
autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prescritta dalla normativa
vigente su indicazione dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia
Privata - qualora si tratti di strutture fisse, che per la loro particolare portata,
dimensione, caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento necessitano
preliminarmente del permesso di costruire .
13. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei particolari
architettonici, occorre preliminarmente acquisire il permesso di costruire che dovrà essere
allegato alla richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi
pubblicitari.
14. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro
variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato
non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa
richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
15. L'Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio Tributi, entro i 30 giorni successivi alla presentazione
della domanda concedono o negano il permesso di costruire/autorizzazione. Il diniego deve
essere motivato. Il termine di 30 giorni e' prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei
pareri di altri Enti (sentenza Corte Costituzionale n. 355 del 10-17 luglio 2002). I termini di cui
sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui gli Uffici invitino il richiedente a proporre
soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i
14
termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari
per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE
1.
Le
installazioni
dei
mezzi
pubblicitari
sono
permanenti
o
temporanee.
Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore a un anno solare.
Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore all’anno solare.
2.
L'Ufficio Tributi, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Polizia Municipale ricevono ed esaminano la
richiesta di installazione del mezzo pubblicitario e provvedono in merito a seconda della
tipologia del mezzo pubblicitario stesso e delle sue caratteristiche tecniche.
3.
Abrogato.
4.
L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso e'
necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta
degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del
titolare, se essa e' ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato.
5.
Abrogato.
6. L’autorizzazione amministrativa relativa alle iniziative pubblicitarie verrà rilasciata
dall’Ufficio Tributi entro un termine minimo di sei giorni lavorativi dalla data della
richiesta di autorizzazione presentata dall’utente corre ttamente perfezionata.
ARTICOLO 14 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE – RINNOVO - REVOCA DUPLICATI
1.
La durata e' prevista ed evidenziata nell’autorizzazione stessa. Qualora non sia evidenziata si
ritiene valida per tre anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione (art. 53 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.).
2.
La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della
scadenza e deve essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio
nonché dall'autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. di
conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento
del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3.
L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile, oltrechè nei casi di
mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento
la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative,
derivando dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti od interessi generali.
4.
Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta,
entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta
l'annullamento dell'autorizzazione.
15
5.
Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una
dichiarazione redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 e s.m.i. contenente la descrizione
dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.
ARTICOLO 15 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO
PUBBLICITARIO
1.
Entro 90 giorni dalla cessione o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione
della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo
soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge n.
15/68 e s.m.i., di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato.
2.
Non e' concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in
regola con il pagamento del canone.
3.
Non e' necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad un’insegna nel caso in cui
l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato
luogo a cessione.
4.
Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con
i documenti previsti all'art. 12 comma 7.
5.
L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del
mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e
tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi.
ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE
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ARTICOLO 17 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA', MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E RIMOZIONE
1.
La denuncia di cessazione della pubblicità, deve essere obbligatoriamente presentata entro il
termine del 31gennaio dell’anno successivo al fine di effettuare correttamente il versamento
annuale di cui all’art. 10 comma 2. Seguirà altrimenti la revoca dell'autorizzazione, la quale
comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale
dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle
norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 30 del presente regolamento.
2.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di
manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale
conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3.
I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli
impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di
conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto
16
ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia
più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà
richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il
Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli
interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta
efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere
rimosse entro 90 giorni.
4.
E' consentito, previo nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso
orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il
mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.
5.
La rimozione unilaterale del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun
rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla
revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per
esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza
interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario,
esclusa ogni altra indennità o compenso.
ARTICOLO 18 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL
CANONE
1.
Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dalla Giunta
Comunale contestualmente al termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale,
sulla base del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in
rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare
riferimento alla superficie ed all’illuminazione dell'impianto pubblicitario.
2.
L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l’applicazione per l’anno successivo
di quelle in vigore.
ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI
1.
Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo
urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene
pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati dei coefficienti moltiplicatori (allegato
A) del presente regolamento);
2.
In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni
sono diversificati a seconda che gli stessi siano:
A. di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50
(allegato A) punto B 1.);
B. opachi ovvero luminosi o illuminati (allegato A) punto B 2.);
C. pannelli luminosi o proiezioni a messaggio variabile o intermittente (allegato A) punto B
3.).
3.
Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività
economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.
17
4.
Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in
attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97 e s.m.i.
5.
Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
A.
B.
C.
D.
E.
pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;
pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
pubblicità in forma ambulante: mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone,
volantinaggio;
F. pubblicità effettuata in forma sonora;
G. pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici.
ARTICOLO 20 - PUBBLICITA' ORDINARIA
1.
Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni
metro quadrato di superficie e per anno solare con le modalità di cui all’articolo 8 del presente
regolamento.
2.
Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre
mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3.
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e
simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base
alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma
1.
ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
1.
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto
il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su
ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20 comma 1 del presente
regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le
maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera B .
2.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza
di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura
della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso
privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
3.
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, la quale
non rientri nella categoria di imprese di produzione di beni e servizi, il canone è dovuto per
anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al
Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di
18
ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i
veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4.
Il canone non è dovuto , sui veicoli utilizzati per il trasporto sia per conto proprio che per conto
terzi, relativamente all’indicazione della ragione sociale della ditta e relativo marchio o logo,
nonché per l’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto e per le indicazioni
connesse quali numeri telefonici, sito internet o indirizzo di posta elettronica, numero fax etc.
L’Art. 10 comma 1 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001( Legge Finanziaria 2002) ha reso
non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4 dell’art.13
del D. Lgs n.507/1993 e s.m.i. e il numero di apposizioni, il quale era fissato nella misura di
due volte, esclusivamente riferito alle indicazioni sopra riportate. Il limite di superficie previsto
dal comma 4 dell’Art.13 del D. Lgs n.507/1993 e s.m.i. permane e trova applicazione in
situazioni in cui l’indicazione dei segni distintivi dell’impresa si accompagna o addirittura si
sovrappone, a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni
trasportati.
5.
All'Ufficio Polizia Municipale - Vigilanza Urbana - incombe l'obbligo di verificare che gli
automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola
con il pagamento del canone; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali
controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta della bolletta di pagamento
o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale
bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato, nonché
la data e l'importo del versamento.
6.
In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale
provvederà a redigere apposito verbale di contestazione che verrà inviato in copia al
competente Ufficio Tributi ai fini dell’applicazione delle sanzioni; all'uopo sul predetto
verbale dovranno risultare i seguenti dati:
??
??
??
??
??
luogo, data e ora del rilevamento;
n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario.
7.
Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati
anche i dati del rimorchio.
8.
La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di
pubblicità sonora.
9.
Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli, per i quali non si sia potuto
effettuare al momento il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana si avvale - direttamente o su
richiesta dell'Ufficio Tributi - dell'apposito servizio visure P.R.A.
10. Qualora nel corso dell’anno si determini la sostituzione del veicolo recante la pubblicità, pur in
assenza di modifiche delle caratteristiche di questa, occorre produrre una nuova dichiarazione e
provvedere al pagamento del canone relativo al nuovo veicolo, in altri termini per ogni vettura
si è tenuti a corrispondere il canone una volta per ogni anno, a nulla rilevando la circostanza
che la stessa pubblicità venga riportata sul nuovo automezzo senza alcuna variazione rispetto a
quella esposta sul vecchio e pur avendo, relativamente a quest’ultimo, assolto il canone annuo.
19
ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E
PROIEZIONI
1.
Per la pubblicità luminosa o illuminata si applica il canone con le modalità di cui all’art. 20 del
presente regolamento, applicando alla tariffa ordinaria le maggiorazione di cui all’allegato A)
oltre alle maggiorazioni collegate alla superficie se dovute.
2.
Per la pubblicità effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre
analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili
mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di
superficie e per anno solare applicando le tariffe di cui all’allegato A) oltre alle
maggiorazioni previste per superficie e luminosità se dovute.
3.
Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni
mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
4.
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti,
si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
5.
Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale
periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
ARTICOLO 23 - PUBBLICITA' VARIA
1.
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o
piazze si applica il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di quindici giorni o frazione.
2.
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini, si applica il canone per ogni
giorno
o
frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3.
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone per ogni giorno o
frazione indipendentemente dal numero di soggetti pubblicizzati.
4.
Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o con altri mezzi
pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
5.
Per l’attività di volantinaggio effettuata con depliant, pieghevoli, ciclostili, calendari, ecc.
indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, intendendo per
volantinaggio anche il deposito dei suddetti mezzi sui banconi dei pubblici esercizi, negozi,
studi professionali, banche, assicurazioni, studi medici e ogni altro luogo che possa definirsi
“aperto al pubblico”, nonché il deposito nella buca delle lettere presso le abitazioni private, si
applica il canone giornaliero in base al numero di mezzi pubblicitari distribuiti applicando le
tariffe di cui all’allegato A).
20
6.
Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini, depliant
all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro
luogo che possa definirsi "aperto al pubblico" si applica il canone proporzionalmente alla
dimensione dei mezzi pubblicitari ed al numero di giorni di esposizione.
7.
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è
dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione.
8.
Per la pubblicità effettuata su autoveicoli o rimorchi lasciati in sosta presso le aree
annesse agli stabilimenti produttivi o di servizio per periodi superiori a 30 giorni, per i
quali si configuri un’iniziativa pubblicitaria atta ad individuare la sede aziendale, la
ragione sociale, il marchio ed eventualmente l’attività svolta, il canone sulle iniziative
pubblicitarie è dovuto proporzionalmente alla dimensione dei mezzi pubblicitari ed al
numero di giorni di esposizione. Tale comma non si applica ad eventuali aziende di
trasporto presenti sul territorio.
9.
In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o senza il
prescritto visto comunale, effettuato con l’apposizione del timbro ufficiale del Comune
ove previsto, il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi
è solidalmente tenuto al pagamento del canone e delle relative sanzioni .
10. Per la determinazione del canone dovuto per le fattispecie pubblicitarie previste nel presente
articolo si applicano le tariffe previste dall’allegato A).
11. In entrambi i casi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo, il titolare del locale dovrà
accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione o il deposito dei mezzi pubblicitari suddetti,
che tale forma di pubblicità sia stata autorizzata dal Comune di Poirino con apposita regolare
autorizzazione o semplice apposizione del timbro comunale.
Quanto sopra considerando che se si tratta di materiale pubblicitario riferito all'attività
esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dal successivo art. 27 punto B.
ARTICOLO 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
1.
Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo
artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2.
Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
3.
a)
l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285 e s.m.i.;
b)
gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con
D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.i.
Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a)
l'art. 33 comma 2 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285 e s.m.i.;
b)
l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R.
16/12/92, n. 495 e s.m.i..
21
4.
In riferimento all’attività di volantinaggio effettuata da personale circolante, è vietata la
collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 5 del precedente art. 23 sui veicoli
parcheggiati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I trasgressori saranno obbligati al
ripristino in detti luoghi delle condizioni preesistenti; inoltre, la mancata osservanza delle
norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal successivo art. 30.
ARTICOLO 25 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA
1.
La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere
percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è consentita unicamente
nel seguente orario:
-
dalle 09.00 alle 13.00
dalle 16.30 alle 19.30
sia all’interno che fuori dal centro abitato, come stabilito dall’articolo 59 del vigente
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.
495 e s.m.i., fatte salve eventuali particolari situazioni regolamentate in modo specifico dalla
normativa vigente.
2.
E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e,
durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3.
In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare
la misura di 65 decibel.
4.
E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente il relativo canone
sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa
autorizzazione (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della
pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.
ARTICOLO 26 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE ESPOSIZIONE DI
STRISCIONI POSTI TRASVERSALMENTE ALLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE
1.
La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è
consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale previa verifica e
autorizzazione degli uffici competenti (Uff.Tecnico e/o Ufficio Polizia Municipale).
2.
Abrogato.
ARTICOLO 27 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO
DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.
A. Iniziative pubblicitarie esenti dall’applicazione del canone per le qua li necessita comunque
l’autorizzazione:
22
a)
I mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine o comunque visibili dalle stesse e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per
ciascuna vetrina o ingresso;
b)
I mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato ;
c)
Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino ai 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l’intera superficie. Si definisce
insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione
di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, pertanto le scritte
che riportano il nome, la tipologia dell’attività, il marchio, sono a tutti gli effetti delle
insegne di esercizio. Si considerano altresì equiparate a tutti gli effetti ad insegne di
esercizio le targhe professionali esposte all’esterno dell’immobile ove si svolge l’attività;
d)
Iniziative pubblicitarie, per loro natura esenti, effettuate con attività di volantinaggio, per
le quali non è funzionale apporre il timbro di autorizzazione sul singolo volantino in
considerazione della rilevanza numerica delle copie.
B. Iniziative pubblicitarie esenti dall’applicazione del canone per le quali non necessita la formale
autorizzazione ma solamente il rilascio del visto comunale con l’apposizione del timbro
ufficiale del Comune di Poirino:
a)
La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni
dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
b)
Le pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se
esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita;
c)
La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte
all'esterno
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
d)
La pubblicità effettuata presso le strutture e i locali gestiti dalle associazioni sportive
riconosciute dal Comune e quella effettuata negli impianti sportivi comunali
esclusivamente per quanto esposto all’interno dell’impianto e non visibile dall’esterno;
e)
La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione
di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
f)
Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, riguardanti
la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato;
23
g)
La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici ;
h)
Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non perseguano scopo di lucro;
i)
Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione
di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con
riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i
cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo
metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri
quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di
cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o
regolamento;
l)
La pubblicità relativa all’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana, dalla Pro- Loco od
organismo equivalente, dalle associazioni sportive, culturali e a scopo socio-assistenziale,
riconosciute dal Comune di Poirino o dallo stesso patrocinate anche in occasione di
singole iniziative, esposta direttamente dalle stesse presso vetrine o nei locali pubblici
senza limitazione dimensionale delle locandine o dei manifesti;
m) Pubblicità effettuata da fondazioni, partiti politici, sindacati, ed ogni ente che abbia
natura di ONLUS, desumibile dal rispettivo statuto;
n)
Pubblicità relativa a manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria,
filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
o)
Pubblicità relativa a festeggiame nti patriottici, religiosi, e a spettacoli di beneficenza;
p)
Pubblicità effettuata da spettacoli viaggianti e di beneficenza (Legge Finanziaria
2005 – articolo 1 comma 480 – lettera a).
Si evidenzia che per i casi sopra citati, occorre comunque il nulla osta tecnico dell’Ente proprietario
della strada qualora i mezzi pubblicitari siano esposti o visibili su strade Statali, Regionali,
Provinciali.
ARTICOLO 28 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI
Tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione della Giunta
Comunale:
A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in
parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
B. per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Citta',
determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e
della tipologia della pubblicità, ovvero stabilire esenzioni sempre che la superficie relativa
a pubblicità commerciali non superi complessivamente i 650 centimetri quadrati.
24
ARTICOLO 29 - PUBBLICITA’ ABUSIVA
1.
E’ considerata abusiva:
?? la pubblicità priva della prescritta autorizzazione;
?? la pubblicità installata in difformità dell’autorizzazione;
?? la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento del canone;
?? la pubblicità comunque effettuata in difformità a divieti e limitazioni previste dal presente
regolamento.
2.
La pubblicità abusiva
?? mediante insegne, cartelli, cartelloni stradali, segnaletica pubblicitaria/pre-insegne ,
locandine, targhe, stendardi, bandiere, paline etc.;
?? mediante pannelli a controllo elettronico programmato per garantire la visione del
messaggio pubblicitario in forma intermittente;
?? con veicoli;
?? realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
?? effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze;
?? effettuata da aeromobili mediante scritte , striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini;
?? effettuata con palloni frenati e simili;
?? effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
?? effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
?? effettuata con autoveicoli e rimorchi lasciati in sosta presso le aree annesse agli
stabilimenti produttivi o di servizio per periodi superiori a 30 giorni, sui quali
risultino presenti iniziative pubblicitarie atte ad individuare la sede aziendale, la
ragione sociale, il marchio ed eventualmente l’attività svolta, ad esclusione delle
aziende di trasporto presenti sul territorio;
fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Co dice della Strada e da norme
speciali in materia, verrà sanzionata dal Responsabile della gestione del Canone sulle
iniziative pubblicitarie a decorrere dall’effettivo accertamento dell’abuso con atto
predisposto dall’Ufficio Polizia Municipale.
La segnalazione di eventuali abusi potrà avvenire anche su istanza del Responsabile della
Ripartizione Contabilità e Finanze individuato come il Responsabile della gestione del
Canone sulle iniziative pubblicitarie.
ARTICOLO 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA PUBBLICITA’
EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE
1.
Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a
corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2.
L’indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l’installazione fosse stata autorizzata.
25
3.
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari alla somma stabilita a norma del comma
precedente, con un importo minimo di € 51,65.
ARTICOLO 31 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
1.
Al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 2 dell’articolo precedente sono tenuti in solido
il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2.
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 dell’articolo precedente è irrogata dal
Responsabile della Gestione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie sia al proprietario dei
mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3.
Abrogato.
4.
Abrogato.
ARTICOLO 32 – ALTRE SANZIONI
1.
Indipendentemente da quanto stabilito nell’art. 29, il Comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari:
A. Privi della prescritta autorizzazione;
B. Installati in difformità della stessa;
C. Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico
ufficiale.
2.
L’installazione di strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione,
caratteristica tecnica ed eventualmente posizionamento necessitano del permesso di
costruire , in assenza dello stesso o in difformità da esso, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa irrogata dal Responsabile della Ripartizione Tecnica ai sensi
dell’art.37 del D.P.R. 06.06.2001, n.380.
L’utente dovrà conseguentemente richiedere il permesso di costruire in sanatoria relativo
alle strutture fisse, che per la loro particolare portata, dimensione, caratteristica tecnica
ed eventualmente posizionamento ne abbiano l’obbligo.
ARTICOLO 33 – CONTENZIOSO
1.
Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell’autorizzazione
amministrativa all’esposizione di mezzi pubblicitari, disciplinata dal regolamento, sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge
n. 1034 del 1971.
2.
La competenza per il giudizio di opposizione all’ordinanza di ingiunzione della sanzione è
demandata al Giudice di Pace. Il Giudice di Pace competente è quello che ha sede nel luogo in
26
cui è stata commessa la violazione, a prescindere quindi che tale luogo sia lo stesso in cui ha
sede l’organo che procede all’accertamento e alla contestazione della violazione medesima.
3.
E’ possibile proporre opposizione al Giudice di Pace nei termini e nei modi previsti dalla
normativa vigente (Legge 21/11/1991 n. 374 e s.m.i. - Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.).
ARTICOLO 34 - AUTOTUTELA
1.
Il contribuente ha facoltà di presentarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Poirino, o
presso l’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata o presso l’Ufficio Polizia Municipale, in base alla
tipologia di verbale elevato, entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del
provvedimento, per fornire informazioni volte a dimostrare che il provvedimento di irrogazione
della sanzione è illegittimo o infondato.
2.
In tale ipostesi, in conformità a quanto previsto dall’istituto dell’autotutela, il Responsabile
della Ripartizione che ha predisposto il provvedimento, ricorrendone le circostanze, provvederà
ad annullarlo o a sospenderne gli effetti, al fine di valutarne la legittimità e la fondatezza prima
di adottare l’eventuale provvedimento di annullamento.
3.
A tale riguardo, l’utente che desideri ottenere l’annullamento del provvedimento deve
obbligatoriamente presentare un’istanza adeguatamente motivata e resa ai sensi del D.P.R.
445/2000.
ARTICOLO 35 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1.
Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Dalla stessa data cessa
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93 e ricorrendone i
presupposti si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente regolamento.
Le modifiche testé apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in
data 11/03/2005, essendo intervenute contestualmente all’approvazione del Bilancio di
Previsione, troveranno applicazione a partire dal 01/01/2005.
2.
Abrogato.
3.
Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti.
4.
E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con
quelle del presente regolamento. Il regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e i
diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore e' abrogato, con esclusione delle parti
riguardanti le pubbliche affissioni.
5.
Fino all'approvazione delle nuove tariffe che potrà avvenire annualmente e contestualmente al
Bilancio di Previsione, alle iniziative pubblicitarie si applicano le ultime tariffe approvate.
6.
Le modifiche al presente regolamento comunale apportate contestualmente e comunque entro i
termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale dell’Ente trovano applicazione a
partire dal 1° gennaio dell’anno in cui vengono approvate.
27
ARTICOLO 36 - FONDO INCENTIVANTE L’ATTIVITA’ DI VERIFICA. - ABROGATO -
Seguono gli allegati al regolamento comunale iniziative pubblicitarie
A) “Canone sulle iniziative pubblicitarie - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti
moltiplicatori” .
B) Modulistica prevista per:
1) Richiesta autorizzazione amministrativa per l’installazione di mezzi pubblicitari per
i quali non necessita il permesso tecnico di costruire;
2) Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari - Comunicazione di
variazione/cessazione;
3) Richiesta permesso di costruire per mezzi pubblicitari.
C) Zonizzazione del territorio comunale per recepimento Piano Generale degli Impianti di base.
28
- ALLEGATO A) TARIFFE CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
MOLTIPLICATORI - TABELLE
ORDINARIA
E
DEI
COEFFICIENTI
A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
Permanente:
La tariffa ordinaria pari Euro 11,36 da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare,
determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 20, è relativa ai mezzi
pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.
Temporanea:
La tariffa ordinaria da applicare per ogni metro quadrato per ogni mese o frazione per le fattispecie
pubblicitarie di durata non superiore a tre mesi, è pari a un decimo di quella permanente (art. 20).
B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria permanente o temporanea per specifiche
tipologie di impianti o mezzi pubblicitari.
1.Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,00 della tariffa ordinaria;
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa
ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria.
2. Maggiorazioni correlate alla pubblicità in forma luminosa o illuminata suddivisa per superficie:
- per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria;
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa
ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,00 della tariffa ordinaria.
3. Maggiorazione correlate a pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o
intermittente:
- per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria;
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,00 della tariffa
ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria.
C - Pubblicità effettuata con autoveicoli (art. 21 del regolamento):
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
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Euro 74,37
Euro 49,58
Euro 24,79
Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere quali
autobus, filobus, taxi ecc. di uso pubblico e privato :
- per superfici fino a mq. 5,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1 della tariffa ordinaria;
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa
ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria.
D - Pubblicità varia (art. 23 del Regolamento) e pubblicità temporanea.
(vedi tabelle seguenti)
TABELLE:
A. PUBBLICITA’ ANNUALE
a) Tariffe in Euro per ogni metro quadrato per insegne, targhe, cartelli, cassonetti ecc. - ART.
20
TIPOLOGIA
Da 1 mq fino a 5,5 mq
Da 5,51 mq fino a 8,5 mq
Da 8,51 mq e superiori
Pubblicità opaca
11,36
17,04
22,72
Pubblicità luminosa o
illuminata
22,72
28,41
34,09
b) Autoveicoli di proprietà dell’impresa - tariffe in Euro per veicolo - ART. 21
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
49,58
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle prec.
categorie
24,79
c) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere,
autobus, filobus, taxi ecc. di uso pubblico e privato. Tariffe in Euro al mq. - ART. 21
Pubblicità effettuata
all’interno dei veicoli da
calcolare sulla superficie
complessiva
TIPOLOGIA
Pubblicità effettuata
all’esterno dei veicoli
11,36
Da 1 mq fino a 5,5 mq
Da 5,51 mq fino a 8,5 mq
Da 8,51 mq e superiori
11,36
17,04
22,72
30
d) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - per la pubblicità effettuata con
insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine
e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Si applica il canone
indipendenteme nte dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in
base alla seguente tariffa in Euro - ART. 22:
Tariffa a mq. se la pubbl. è per conto altrui
33,05
Tariffa a mq. se la pubbl. è per conto proprio
dell’impresa
16,53
B. PUBBLICITA’ TEMPORANEA
a) Tariffe in Euro per targhe, insegne, cartelli, ecc. la cui durata non sia superiore a tre mesi
per mq.; tariffa per locandine per mq.; tariffe per striscioni non attraversanti vie o piazze ART. 20:
TIPOLOGIA
Da 1 mq fino a 5,5 mq
Da 5,51 mq fino a 8,5 mq
Da 8,51 mq e superiori
Pubblicità opaca 1 mese
1,14
1,70
2,27
Pubblicità opaca 2 mesi
2,28
3,40
4,54
Pubblicità opaca 3 mesi
3,42
5,10
6,81
2,27
2,84
3,41
4,54
5,68
6,82
6,81
8,52
10,23
Pubbl. luminosa o
illuminata 1 mese
Pubbl. luminosa o
illuminata 2 mesi
Pubbl. luminosa o
illuminata 3 mesi
31
b) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere,
autobus, filobus, taxi, ecc. di uso pubblico e privato. Tariffe in Euro a mq. - ART. 21:
Pubblicità effettuata
all’interno dei veicoli da
calcolare sulla superficie
complessiva 1 mese
Pubblicità effettuata
all’interno dei veicoli da
calcolare sulla superficie
complessiva 2 mesi
Pubblicità effettuata
all’interno dei veicoli da
calcolare sulla superficie
complessiva 3 mesi
TIPOLOGIA
Pubblicità effettuata
all’esterno dei veicoli 1
mese
Pubblicità effettuata
all’esterno dei veicoli 2
mesi
Pubblicità effettuata
all’esterno dei veicoli 3
mesi
1,14
2,28
3,42
Da 1 mq fino a 5,5 mq
Da 5,51 mq fino a 8,5 mq
Da 8,51 mq e superiori
1,14
1,70
2,27
2,28
3,40
4,54
3,42
5,10
6,81
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni a mezzo diodi luminosi, lampadine e
simili mediante controllo elettronico, elettrome ccanico o comunque programmato per garantire
la variabilità del messaggio o la sua intermittenza, si applica il canone indipendentemente dal
numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per mese o frazione comunque per un
periodo inferiore a tre mesi. Tariffe espresse in Euro - ART. 22:
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata
1 mese
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata
2 mesi
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto altrui durata
3 mesi
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio
dell’impresa durata 1 mese
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio
dell’impresa durata 2 mesi
Tariffa a mq. se la pubblicità è per conto proprio
dell’impresa durata 3 mesi
3,31
6,62
9,93
1,65
3,30
4,95
32
d) Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, tariffa giornaliera in Euro
indipendentemente dai mq. di superficie e dal numero di messaggi - ART. 22:
Tariffa giornaliera fino a 30 giorni di durata
10,00
Tariffa giornaliera a partire dal 31° giorno
7,50
C. PUBBLICITA’ VARIA
a) Striscioni o similari che attraversano strade o piazze, tariffe in Euro per mq. e per quindicina
o frazione - ART. 23:
Da 1 a 15 gg.
Da 16 a 30 gg.
Da 31 a 45 gg.
Da 46 a 60 gg.
Da 61 a 75 gg.
Da 76 a 90 gg.
11,36
22,72
34,08
45,44
56,80
68,16
b) Pubblicità effettuata da aeromobili e con palloni frenati e simili per giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati - tariffe espresse in Euro - ART. 23:
Tariffa giornaliera pubblicità con aeromobili
49,58
Tariffa giornaliera pubbl. con palloni frenati e simili
24,78
c) Pubblicità effettuata con distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e altro ma teriale
pubblicitario, effettuata anche mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari , in base alla seguente tariffa in Euro ART. 23:
Tariffa giornaliera x persona (persone circolanti)
10,00
Tariffa giornaliera fino a 500 volantini
12,91
Tariffa giornaliera da 501 a 2000 volantini
25,82
Tariffa giornaliera distrib. superiore a 2000 volantini
51,64
d) Per pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per
ciascun giorno o frazione - tariffa espressa in Euro - ART. 23:
Tariffa giornaliera pubblicità sonora x punto
15,00
***
33