capitolato speciale per il servizio di manutenzione di attrezzature di

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capitolato speciale per il servizio di manutenzione di attrezzature di
MILANO RISTORAZIONE s.p.a.
Cottura
SERVI TECNICI
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CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE: CUCINE
A GAS, ATTREZZATURE COMPLEMENTARI VARIE NELLE CUCINE UBICATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COMUNALI O DI COMPETENZA COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO, R.S.A. E SERVIZI ANNESSI
ALL’ATTIVITA’ SVOLTA.
Lotto 1 – zone di decentramento 2­3
Lotto 2 – zone di decentramento 4­5
Lotto 3 – zone di decentramento 6
Lotto 4 – zone di decentramento 7­1
Lotto 5 – zone di decentramento 8
Lotto 6 – zone di decentramento 9
CAPITOLO 1
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1.1) – DISPOSIZIONI GENERALI
L’appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel
Capitolato stesso, è disciplinato :
� dal D. Lgs. 163/2006, dalla normativa vigente attinente la materia dei servizi, dalla normativa vigente in
materia di sicurezza, dalle vigenti normative degli impianti elettrici, idrici, gas.
ART. 1.2) – DEFINIZIONI
Committente:
Appaltatore:
Capitolato Speciale
Contratto
Regolamento
Milano Ristorazione s.p.a. – Stazione appaltante
L’ Impresa esecutrice del servizio
il presente documento
Il contratto stipulato tra la Committente e l’Appaltatore
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
ART. 1.3) ­ OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni relative alla
Manutenzione ordinaria, fornitura e sostituzione di componenti, interventi di modifica e miglioramento
relativo ai componenti di impianti di cucina, gas impianti elettrici delle apparecchiature ed attrezzature
complementari, presso centri cucina, cucine asili nido, refettori, R.S.A. e locali che dovessero essere presi in
gestione dalla committente nel corso del presente appalto.
ART. 1.4) ­ IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo presunto dell'appalto ammonta a € 300.000,00= (I.V.A. esclusa). L’importo dell’appalto è
comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta. L’importo di
ogni singolo lotto ammonta ad €50.000,00=. (I.V.A. esclusa).
La Committente potrà effettuare ordini sino alla concorrenza dell’importo di ogni singolo lotto.
Le aziende concorrenti dovranno presentare offerta indicando la percentuale di sconto da applicarsi ai
listini delle case produttrici delle attrezzature.
Pertanto la percentuale di sconto offerta in sede di gara verrà applicata agli articoli del listino di riferimento
al fine della liquidazione degli interventi come previsto al successivo art. 5.1.
ART. 1.5) ­ CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivalgono a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti, dello stato dei luoghi, e della
consistenza del servizio e di incondizionata loro accettazione ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola
d’arte”.
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ART. 1.6) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1.6.1) ­ DESCRIZIONE SOMMARIA
La seguente descrizione è data a titolo indicativo allo scopo di rendersi conto dei lavori da eseguire.
I lavori oggetto del presente appalto riguardano tutte le operazioni manutentive, fornitura e sostituzione di
componenti, interventi di modifica e miglioramento relativo ai componenti di impianti di cucina, gas,
impianti elettrici delle apparecchiature ed attrezzature complementari varie nelle cucine.
Per attrezzature di cottura si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
� Forni,­Banchi pentola,­Brasiere,­ Macchine cuoci tutto,­Macchine lavastoviglie, Cucine a 4 F. ecc.
� attrezzature complementari varie, pelapatate, centrifughe carrelli termici, rigeneratori;
� Movimentazioni e installazioni di attrezzature
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 2.1) – DOCUMENTI PER LA SICUREZZA
Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore consegna alla
Committente il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerente
all’attività svolta oggetto dell’appalto timbrato e firmato in originale da Datore di lavoro, Responsabile
Servizio Prevenzione Protezione , Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(se nominato).
1.
2.
Per i datori di lavoro che occupano sino a 10 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 5
­ art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in
Legge 98/2013
Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 6
– art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in
Legge 98/2013
La mancata consegna del D.V.R. sopra indicato, comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il contratto
eventualmente stipulato è nullo di diritto.
Le gravi e reiterate violazioni del Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell’appaltatore sono
causa di risoluzione del contratto.
ART. 2.2 ) ­ COSTI PER LA SICUREZZA
A fronte del TU 81/2008, come modificato dal D Lgs. 106/2009, poiché la durata dei lavori non superano i
cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall’appalto non sono presenti agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all’Allegato XI, non è necessario redigere il DUVRI.
In relazione alla natura dell’appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza.
CAPITOLO 3
DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 3.1) ­ ALLEGATI AL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto il presente capitolato ed i listini delle case produttrici delle macchine
in vigore dal 2014. I listini avranno validità per tutta la durata dell’appalto senza alcuna revisione.
ART. 3.2) – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca
dell’appalto.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei
confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
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3. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, si applica, per gli appalti di servizio, la disciplina dell’art. 37
commi 18 e 19 del D. Lgs. 163/2006.
CAPITOLO 4
TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 4.1) ­ CONSEGNA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà inizio, di norma, dopo la stipulazione del contratto ed è subordinato alla presentazione da
parte dell'appaltatore del documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che dovrà
pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, pena revoca della stessa.
Tuttavia potrà essere disposta la consegna ancorché non sia intervenuta la stipulazione del contratto.
ART. 4.2) – DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà durata di 20 mesi a decorrere dalla data del formale atto di consegna firmato dalla
Ditta appaltatrice.
2.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, eventuali circostanze sopravvenute in grado di
influire sui costi dei materiali e/o della mano d’opera, sia in rialzo che in diminuzione, se
adeguatamente motivate e documentate, saranno concordate in sede di rinnovo.
ART.4.3) –MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’appaltatore si obbliga, a prendere in consegna il servizio dietro invito scritto del Responsabile Tecnico, nei
modi previsti negli atti citati all’art. 4.1, a condurre gli interventi con alacrità e regolarità secondo le norme
contrattuali durante il periodo di durata dell’appalto e secondo i termini di tempo indicati dal Responsabile
Tecnico in ogni ordine di lavoro specifico. Il numero delle richieste e la priorità degli interventi saranno
emessi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
1. Gli ordini di lavoro saranno inviati via fax e/o e­mail di cui, comunque, in caso d’interventi urgenti
questi potranno essere comunicati telefonicamente al Tecnico responsabile della Ditta e confermati
successivamente da ordine scritto. A tale scopo l’Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile
Tecnico un recapito telefonico a cui far capo per gli interventi urgenti.
2. Le zone di decentramento cittadine indicate nel lotto non sono vincolanti per la prestazione dei servizi:
potranno essere richiesti, ad insindacabile giudizio della Committente, interventi anche in zone diverse
sempre nell’ambito del territorio cittadino.
3. Per ogni ordine eseguito, dovrà essere redatta la bolla di lavoro, debitamente firmata dal responsabile
della località o dal Tecnico preposto ai controlli, due copie dovranno essere lasciate nella località. In
caso di presa visione dell’intervento, per determinare l’entità dell’intervento o la non disponibilità di
materiali occorre emettere una bolla con riportata la frase “ presa visione “ e comunicare alla
committente a mezzo fax o e­mail entro 24 ore, la data prevista per la conclusione dell’intervento, in
caso di mancata comunicazione sarà applicata la penale prevista all’art 4.4 punto 6.
4. Su ogni bolla di lavoro dovrà essere riportato: il numero d’ordine ( indicato sulla richiesta ) ­ la data
dell’intervento – le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta, le cause del guasto, eventuali altri
lavori aggiuntivi, i materiali impiegati, casa costruttrice, N° di matricola e/o codice identificativo, l’ora
d’inizio e l’ora di ultimazione dell’intervento, e compilate in modo leggibile o in stampatello. Per gli
interventi eseguiti nei locali refettori le bolle dovranno essere controfirmate dal R. Z. o da suo
delegato, avvisato preventivamente da parte della ditta. Le bolle di lavoro incomplete non verranno
contabilizzate sino al loro perfezionamento.
5. Le bolle di lavoro compilate in ogni sua parte dovranno essere inviate via fax e/o e­mail alla stazione
appaltante.
6. La committente per uniformare e semplificare le operazioni contabili e di riscontro degli interventi
eseguiti, fornirà bollettari con il logo della Committente, per redigere su tre copie le bolle di lavoro, le
quali saranno considerate le uniche valide ai fini della fatturazione.
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le manutenzioni previste dal presente Capitolato potranno e dovranno essere eseguite, in caso di
necessità in orari extra lavoro ovvero dalle ore 17,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi, al fine di
garantire il funzionamento continuo degli impianti. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà, su semplice
chiamata del responsabile tecnico, presentarsi sul posto entro un’ora dalla chiamata stessa e
provvedere alla riparazione o porre l’attrezzatura in condizioni di sicurezza. Gli ordini di lavoro sono
sempre confermati per iscritto.
Di tali interventi si dovrà dare comunicazione al Responsabile Tecnico il primo giorno lavorativo,
successivo all’intervento, per i provvedimenti necessari.
L’Appaltatore dovrà quindi rassegnare al Responsabile Tecnico un recapito telefonico notturno e
festivo a cui far capo per eventuali richieste di intervento.
Le richieste di preventivi e relazioni, da parte della Committente si intendono comprese nel prezzo
d’appalto conseguentemente non saranno retribuite.
Le prescrizioni tecniche sui materiali e sugli interventi di manutenzione, è inteso che vale quanto
contemplato dai singoli Capitoli e dalle disposizioni citate al precedente art. 1.1. Le manutenzioni
appaltate dovranno essere eseguite seguendo le buone regole dell'arte.
Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali anomalie riscontrate durante l’esecuzione del
servizio al Responsabile Tecnico per i conseguenti provvedimenti.
Gli interventi di manutenzione nei centri cucina, attivi, non potranno generalmente essere svolti
durante la loro attività, ma dovranno essere concentrati dalle ore 13.00 in poi, tranne in casi particolari
decisi dal Responsabile Tecnico in accordo con il responsabile del locale L’accesso durante il
funzionamento della cucina, è subordinato all’uso di camice/tute monouso.
La Ditta assuntrice dei lavori resterà comunque l’unica responsabile civile e penale per eventuali danni
e/o incidenti conseguiti e/o in relazione agli interventi eseguiti.
Per gli interventi di manutenzione che risultassero essere particolarmente onerosi, di cui si fissa come
importo indicativo la somma di € 300,00, ovvero prima della loro esecuzione occorrerà darne
comunicazione alla Responsabile Tecnico della committente, ed ottenere la sua approvazione.
ART. 4.4) ­ RITARDI E PENALITÀ
1. I giorni di ritardo, per l’applicazione delle penali, saranno desunti dalle bolle di lavoro o dalla
segnalazione della non conformità, presentata al Responsabile Tecnico e controfirmata dal
Responsabile dalla località in indirizzo e/o tecnico preposto ai controlli.
2. Per interventi non eseguiti nei termini di tempo indicati in ogni ordine di lavoro sarà inviato sollecito e
applicata la penale di cui al punto 6, è facoltà da parte della Ditta di giustificare con comunicazione
immediata scritta, il mancato, o il ritardo dell’esecuzione dell’intervento, ovvero ove sia dimostrato
l’impossibilità per cause non dipendenti dalla ditta ad eseguire l’intervento nei tempi richiesti; tale
comunicazione sarà valutata dal Responsabile Tecnico.
3. Nel caso di mancato intervento per interventi urgenti o che in ogni caso potrebbero pregiudicare la
sicurezza dei locali ed il normale svolgimento dell’attività produttiva, entro i termini indicati dalla S.A.
negli ordini di servizio è facoltà della stessa ricorrere a terzi, per riparare un guasto non risolto dalla
Ditta Appaltatrice.
4. Le spese sostenute per l’intervento eseguito da terzi, sarà contabilizzato e trattenuto sui pagamenti in
acconto oltre al risarcimento dei danni provocati dal mancato intervento
5. E’ inoltre facoltà della committente richiedere gli eventuali maggiori danni conseguenti ai mancati o
ritardati interventi
6. Per ogni giorno di ritardo sui termini di inizio ed ultimazione dei singoli interventi di cui sopra, rispetto
al termine stabilito con singoli ordini o dalla segnalazione della non conformità, sarà applicata una
penale di € 25,00 e trattenuta sui pagamenti in acconto corrispondenti agli stati d’avanzamento dei
lavori.
7. La committente si riserva la facoltà di fare eseguire dai propri tecnici le necessarie verifiche agli
interventi eseguiti per constatarne la correttezza e quanto indicato in bolla.
8. Nel caso si riscontrassero difformità da quanto dichiarato sulle bolle di lavoro, sarà aggiornata la stessa
e si applicherà una penale del 10% del costo dell’intervento
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Penale di € 258,00 per ritardato o mancato intervento nelle 2 ore successive all’ordine impartito per
pericolo alla sicurezza/incolumità pubblica, con addebito delle spese sostenute per l’intervento
eseguito da terzi.
10. Nel caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente per 3 (tre) volte sui termini sopra indicati verrà
valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto
CAPITOLO 5
DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 5.1) – PREZZI
Gli interventi verranno liquidati secondo le seguenti modalità:
FISSO USCITA PER OGNI ORDINE € 20,00
Tale onere verrà riconosciuto una sola volta per ogni località d’intervento ovvero per più interventi richiesti
nella stessa località lo stesso giorno, altrettanto dicasi se l’intervento prosegue nelle giornate successive o
viene richiamato l’ordine di lavoro non essendo stato eseguito correttamente il lavoro.
MANODOPERA
TECNICO SPECIALIZZATO
Costo Orario € 28,00
OPERAIO COMUNE
Costo Orario € 24,00
N.B. L’operaio comune verrà riconosciuto solo negli interventi che effettivamente lo richiedono
MATERIALI
Materiali a misura in base ai listini di riferimento delle case produttrici delle attrezzature 2014 dedotta la
percentuale di sconto applicata in sede di gara.
I listini avranno validità per tutta la durata dell’appalto senza alcuna revisione.
I materiali non compresi nell’Elenco Prezzi, saranno liquidati mediante la formulazione di nuovi prezzi e
saranno assoggettati al dato economico di gara.
Sarà retribuito con un minimo di € 80,00 escluso I.V.A., ciascun ordine, il cui importo calcolato a misura,
comprensivo del fisso d’uscita, sia inferiore alla suddetta cifra.
ART. 5.2) –PAGAMENTI
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di assumersi gli oneri relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come
previsto dalla Legge n. 136 del 13.8.2010, rendendosi edotto che, qualora le transazioni risultassero
eseguite senza avvalersi di banche o della soc. Poste Italiane SpA, il contratto eventualmente
stipulato verrà risolto di diritto e con effetto immediato, come previsto all’art. 3 – comma 8 – della
suddetta L. n. 136/10.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante:
a) il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale
saranno effettuati i pagamenti, in caso di aggiudicazione
b) le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su tale conto.
2. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, durante il corso dei lavori saranno emessi dal Responsabile
Tecnico certificati di pagamento in acconto, con l’applicazione delle ritenute di garanzia di legge oltre
lo 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi, con scadenza mensile.
3. I riscontri contabili degli interventi dovranno essere consegnati mensilmente entro e non oltre i
primi cinque giorni lavorativi del mese compilati sul portale informatico della committente.
4. Il credito sarà accertato in contraddittorio tra il Responsabile Tecnico e l’Impresa e riportato sullo
stato di avanzamento lavori, sottoscritto congiuntamente dall’Impresa e dal Responsabile Tecnico a
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seguito del contraddittorio di cui al punto precedente.
Il pagamento del credito sarà effettuato in favore dell’impresa a seguito di emissione di regolare
fattura da parte
dell’impresa e pagabile con bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese.
Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere concordate prima della stipula del contratto.
6. L’emissione della fattura è subordinata al ricevimento della autorizzazione ad emetterla da parte della
committente
5.
ART. 5.3) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto, fatti salvi i casi
di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le
disposizioni di legge per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art.
116 del D. Lgs. 163/2006 e smi per le vicende soggettive dell’esecutore.
E’ altresì vietata la cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, c.c., a pena di
risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.10.6.
­ Subappalto.
E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006.
Nel caso di autorizzazione al subappalto, fatte salve le condizioni di cui all’art. 118 – comma 2 sub. 2 – 3 e 4,
del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla
stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di autorizzazione al subappalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
Il subappaltatore dovrà adempiere a quanto previsto al precedente art. 2.1 in materia di sicurezza e agli
adempimenti previsti nel successivo art. 10.1.
CAPITOLO 6
DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI
ART. 6.1) – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI ESECUZIONE
1. L’appaltatore deve rifare a sue cure e spese le lavorazioni che il Responsabile Tecnico accerta non
eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevati difetti o
inadeguatezza.
2. Se l’appaltatore contesta per iscritto l’ordine del Responsabile Tecnico, la decisione è rimessa al
responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all’ordine ricevuto dal responsabile
del procedimento si procede d’ufficio.
CAPITOLO 7
CAUZIONI E GARANZIE
ART. 7.1) – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Durante l'effettuazione del servizio, l'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per
eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione
degli operai/tecnici addetti all’esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato, per i danni
causati a terzi, persone e cose.
2. Prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà dimostrare di essere assicurato per i danni
eventualmente subiti dalla S.A. a causa del totale o parziale danneggiamento di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
3. L ’appaltatore provvede inoltre a stipulare e a trasmettere alla stazione appaltante, 10 gg. prima
dell’inizio dei lavori, polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione del servizio.
ART. 7.2) ­ GARANZIE
1. L’appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, dei servizi e
delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni,
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2.
3.
sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
Nel caso non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all’appaltatore
le spese relative.
Il collaudo, non esonererà l’appaltatore dalle responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile
e da quelle di cui all’art. 14 del capitolato generale di cui al Decreto Ministero LL.PP. n. 145 richiamato
all’art. 1.2.
CAPITOLO 8
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART.8.1) ­ REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi è ammessa ai sensi dell’art. 115 del Dlgs. 163/2006. Le eventuali richieste di revisione
prezzi potranno essere valutate decorso almeno un anno dall’inizio del servizio.
CAPITOLO 9
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 9.1) ­ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER
ROVINA E DIFETTI
Il Responsabile Tecnico entro 30 giorni dalla fine del servizio, provvederà a redigere attestato di buon esito
del servizio.
CAPITOLO 10
NORME FINALI
ART. 10.1) ­ OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI
RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia ,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare:
1. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolge il servizio in oggetto si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con
i soci.
2. Si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme
di legge in materia, con espresso riferimento al D. Lgs. 81/2008.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. E’ responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto stesso.
5. Si obbliga a presentare – in qualsiasi momento ­ su richiesta della Committente copia del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora l’appaltatore risulti inadempiente con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute a favore
del personale, compresi i soci­lavoratori se trattasi di società cooperativa, il committente procede ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati ed assegnerà all’appaltatore il termine
massimo di 20 (venti) gg., entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della posizione. Il
pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da
idonea documentazione. Il Responsabile Tecnico ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti
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in sede di emissione dei certificati di pagamento. La committente destinerà gli importi non liquidati al
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale,
dagli Istituti Previdenziali
Trascorso il suddetto termine di cui al punto 5., il perdurare nell’inosservanza degli obblighi retributivi
e contributivi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del contratto.
Le somme accertate sono trattenute a garanzia degli obblighi di cui sopra e saranno svincolate all’atto
della dimostrazione dell’adempimento dei predetti obblighi, accertata dall’Ispettorato del Lavoro.
L'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne' ha titolo a risarcimento di danni
o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi.
ART. 10.2) ­ DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località, un apposito
documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art. 18, 20, 21, 26 D. Lgs.
81/2008 e integrato con quanto indicato nell'.art 5 della Legge n. 136/2010.
2. L’appaltatore qualora subappaltasse parte delle manutenzioni è tenuto a far assumere al
subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente.
3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso del ed essere esibito al
rappresentante della Società Milano Ristorazione S.p.A. (Responsabile Tecnico e/o altro funzionario)
che svolgerà le funzioni di controllo.
4. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più tecnici incaricati sono sprovvisti del documento di cui
ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi e saranno notificate all’appaltatore
(anche nel caso che i tecnici siano alle dipendenze del subappaltatore) il quale dovrà presentare i
documenti non esibiti all’atto del controllo al responsabile tecnico entro il giorno successivo.
5. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati si applicherà a carico dell’appaltatore la
penale prevista dal comma seguente.
6. La penale per l’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 4 è convenzionalmente prevista ed accettata
nell’ammontare di € 258,00 per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
7. Essa sarà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni
altro giorno successivo fino al giorno in cui saranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli
addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.
8. Per l’inosservanza del presente articolo oltre all’applicazione della penale, sarà valutata l’ipotesi di
risoluzione del contratto.
ART. 10.3) ­ ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
10.3.1) ­ ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Risultano a carico dell’Appaltatore:
1. La fornitura di ogni materiale di consumo per i montaggi, la dotazione a proprio personale degli
utensili e delle attrezzature di lavoro necessari e accessori di sostegno e fissaggio di ogni genere
(mensole, zanche, tiranti, staffe, ecc.) e la fornitura di lubrificanti, tutte le spese generali, utili ed
imposte varie;
2. La pulizia dei locali, compresa l’evacuazione dal locale dei materiali di risulta alle pubbliche discariche;
3. Ogni onere per sospensioni di lavoro nell’area del locale dovute ad esigenze operative della
Committente ed interruzione dei servizi forniti dalla Committente;
4. Eventuali oneri derivanti da particolari difficoltà nell’esecuzione degli interventi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo interventi eseguiti fuori dal normale orario, fatta eccezione soltanto
per eventuali prestazioni al di fuori degli obblighi contrattuali richiesti dalla Committente;
5. L’imballo ed il trasporto delle apparecchiature e del materiale costituente l’oggetto dell’appalto, ;
6. La pronta esecuzione delle modifiche e/o rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da parte
dell’Appaltatore delle prescrizioni dell’appalto e/o delle istruzioni del Responsabile Tecnico della
Committente oppure conseguenti ad errate operazioni di montaggio; lo sgombero e la pulizia dei locali
interessati dagli interventi al termine dei lavori.
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Cottura
SERVI TECNICI
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20139 Milano
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10.3.2) ­ REPERIBILITA’
1. Per realizzare il costante e continuo presidio territoriale e garantire interventi urgenti, emergenti ed
imprevedibili, l’Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle
giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di tecnici e mezzi operativi, idonea ad eseguire
ogni tipo di intervento dal Responsabile Tecnico della S. A.
2. La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutto il territorio comunale 24 ore su 24 per tutta la durata
dell’appalto considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di
assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.
3. l’Appaltatore, al fine di garantire interventi urgenti, dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica
territoriale tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario
per gli interventi ed il personale dovrà essere munito di telefono cellulare.
ART. 10.4) ­ SOTTRAZIONI ­ GUASTI – DANNI
La Società Milano Ristorazione S.p.A. declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a
materiali depositati nel luogo di lavoro o messi in opera dall’appaltatore fino alla data di fine intervento.
Compete all’appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie per evitare il verificarsi di danni
all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione dell’appalto.
Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino d’opere o il risarcimento dei
danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa prevista dall’art. 125 del Regolamento.
ART. 10.5) ­ FACOLTÀ DI RECESSO
E’ facoltà della Committente procedere, senza formalità solo in presenza di adeguate motivazioni e con un
preavviso di 15 gg. naturali e consecutivi, al recesso del rapporto intrapreso.
In tali casi all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo e si provvederà alla liquidazione solo
delle prestazioni correttamente eseguite.
ART. 10.6) ­ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con
effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
mancata esecuzione dell’intervento in casi di urgenza
il reiterarsi del ritardo nell’esecuzione dei servizi senza alcuna segnalazione e/o giustificazione dello
stesso
venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti
organi
la mancata restituzione nei termini indicati del questionario sulla rilevazione dei dati in materia di
salute e sicurezza sui posti di lavoro predisposto dalla Stazione Appaltante
venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
SpA, come previsto all’art. 3 della L. 136/2010
cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto all’art. 186bis
del R.D. 16.3.1942 n. 167 e smi ), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali
subappalto non espressamente autorizzato dalla committente
In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni conseguenti. In presenza delle suddette
ipotesi la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente
eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento di maggiori danni subiti.
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ART. 10.7) ­ COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente
contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
ART. 10.8) ­ SPESE E TASSE
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e
alla registrazione del contratto che avverrà solo in caso d’uso.
Art. 10.9) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di
fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.
Lgs. N. 196/03 (codice in materiale di protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento è Milano
Ristorazione SpA.
Art. 11 – CODICE ETICO
Nei rapporti con la Committente, l’Appaltatore è tenuto ad un obbligo di adeguamento al Codice Etico della
Stazione Appaltante regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono
attenersi dipendenti e collaboratori di Milano Ristorazione Spa.
La sottoscrizione del contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva del presente Appalto, ha valore di
presa visione del Codice Etico, scaricabile on line dal sito internet: www.milanoristorazione.it.
Art. 12 – PIANO ANTICORRUZIONE ­ PATTO DI INTEGRITA’
Nei rapporti con la Committente, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto dal Patto di Integrità,
sottoscritto in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del contratto con l’aggiudicatario.
La sottoscrizione del Patto di Integrità e del contratto ha valore di presa visione del Piano di Prevenzione
della Corruzione, scaricabile on line dal sito internet: www.milanoristorazione.it.
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