capitolato speciale per il servizio di manutenzione di attrezzature di
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capitolato speciale per il servizio di manutenzione di attrezzature di
MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE: CUCINE A GAS, ATTREZZATURE COMPLEMENTARI VARIE NELLE CUCINE UBICATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI O DI COMPETENZA COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO, R.S.A. E SERVIZI ANNESSI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA. Lotto 1 – zone di decentramento 23 Lotto 2 – zone di decentramento 45 Lotto 3 – zone di decentramento 6 Lotto 4 – zone di decentramento 71 Lotto 5 – zone di decentramento 8 Lotto 6 – zone di decentramento 9 CAPITOLO 1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1.1) – DISPOSIZIONI GENERALI L’appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato : � dal D. Lgs. 163/2006, dalla normativa vigente attinente la materia dei servizi, dalla normativa vigente in materia di sicurezza, dalle vigenti normative degli impianti elettrici, idrici, gas. ART. 1.2) – DEFINIZIONI Committente: Appaltatore: Capitolato Speciale Contratto Regolamento Milano Ristorazione s.p.a. – Stazione appaltante L’ Impresa esecutrice del servizio il presente documento Il contratto stipulato tra la Committente e l’Appaltatore D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ART. 1.3) OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni relative alla Manutenzione ordinaria, fornitura e sostituzione di componenti, interventi di modifica e miglioramento relativo ai componenti di impianti di cucina, gas impianti elettrici delle apparecchiature ed attrezzature complementari, presso centri cucina, cucine asili nido, refettori, R.S.A. e locali che dovessero essere presi in gestione dalla committente nel corso del presente appalto. ART. 1.4) IMPORTO DELL'APPALTO L'importo presunto dell'appalto ammonta a € 300.000,00= (I.V.A. esclusa). L’importo dell’appalto è comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta. L’importo di ogni singolo lotto ammonta ad €50.000,00=. (I.V.A. esclusa). La Committente potrà effettuare ordini sino alla concorrenza dell’importo di ogni singolo lotto. Le aziende concorrenti dovranno presentare offerta indicando la percentuale di sconto da applicarsi ai listini delle case produttrici delle attrezzature. Pertanto la percentuale di sconto offerta in sede di gara verrà applicata agli articoli del listino di riferimento al fine della liquidazione degli interventi come previsto al successivo art. 5.1. ART. 1.5) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti, dello stato dei luoghi, e della consistenza del servizio e di incondizionata loro accettazione ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 1 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 1.6) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 1.6.1) DESCRIZIONE SOMMARIA La seguente descrizione è data a titolo indicativo allo scopo di rendersi conto dei lavori da eseguire. I lavori oggetto del presente appalto riguardano tutte le operazioni manutentive, fornitura e sostituzione di componenti, interventi di modifica e miglioramento relativo ai componenti di impianti di cucina, gas, impianti elettrici delle apparecchiature ed attrezzature complementari varie nelle cucine. Per attrezzature di cottura si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: � Forni,Banchi pentola,Brasiere, Macchine cuoci tutto,Macchine lavastoviglie, Cucine a 4 F. ecc. � attrezzature complementari varie, pelapatate, centrifughe carrelli termici, rigeneratori; � Movimentazioni e installazioni di attrezzature CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 2.1) – DOCUMENTI PER LA SICUREZZA Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore consegna alla Committente il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerente all’attività svolta oggetto dell’appalto timbrato e firmato in originale da Datore di lavoro, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione , Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato). 1. 2. Per i datori di lavoro che occupano sino a 10 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 5 art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in Legge 98/2013 Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 6 – art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in Legge 98/2013 La mancata consegna del D.V.R. sopra indicato, comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato è nullo di diritto. Le gravi e reiterate violazioni del Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell’appaltatore sono causa di risoluzione del contratto. ART. 2.2 ) COSTI PER LA SICUREZZA A fronte del TU 81/2008, come modificato dal D Lgs. 106/2009, poiché la durata dei lavori non superano i cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall’appalto non sono presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all’Allegato XI, non è necessario redigere il DUVRI. In relazione alla natura dell’appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza. CAPITOLO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE ART. 3.1) ALLEGATI AL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto il presente capitolato ed i listini delle case produttrici delle macchine in vigore dal 2014. I listini avranno validità per tutta la durata dell’appalto senza alcuna revisione. ART. 3.2) – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. 2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 2 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica, per gli appalti di servizio, la disciplina dell’art. 37 commi 18 e 19 del D. Lgs. 163/2006. CAPITOLO 4 TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 4.1) CONSEGNA DEL SERVIZIO Il servizio avrà inizio, di norma, dopo la stipulazione del contratto ed è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore del documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, pena revoca della stessa. Tuttavia potrà essere disposta la consegna ancorché non sia intervenuta la stipulazione del contratto. ART. 4.2) – DURATA DELL’APPALTO 1. L’appalto avrà durata di 20 mesi a decorrere dalla data del formale atto di consegna firmato dalla Ditta appaltatrice. 2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sui costi dei materiali e/o della mano d’opera, sia in rialzo che in diminuzione, se adeguatamente motivate e documentate, saranno concordate in sede di rinnovo. ART.4.3) –MODALITA’ DI ESECUZIONE L’appaltatore si obbliga, a prendere in consegna il servizio dietro invito scritto del Responsabile Tecnico, nei modi previsti negli atti citati all’art. 4.1, a condurre gli interventi con alacrità e regolarità secondo le norme contrattuali durante il periodo di durata dell’appalto e secondo i termini di tempo indicati dal Responsabile Tecnico in ogni ordine di lavoro specifico. Il numero delle richieste e la priorità degli interventi saranno emessi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 1. Gli ordini di lavoro saranno inviati via fax e/o email di cui, comunque, in caso d’interventi urgenti questi potranno essere comunicati telefonicamente al Tecnico responsabile della Ditta e confermati successivamente da ordine scritto. A tale scopo l’Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile Tecnico un recapito telefonico a cui far capo per gli interventi urgenti. 2. Le zone di decentramento cittadine indicate nel lotto non sono vincolanti per la prestazione dei servizi: potranno essere richiesti, ad insindacabile giudizio della Committente, interventi anche in zone diverse sempre nell’ambito del territorio cittadino. 3. Per ogni ordine eseguito, dovrà essere redatta la bolla di lavoro, debitamente firmata dal responsabile della località o dal Tecnico preposto ai controlli, due copie dovranno essere lasciate nella località. In caso di presa visione dell’intervento, per determinare l’entità dell’intervento o la non disponibilità di materiali occorre emettere una bolla con riportata la frase “ presa visione “ e comunicare alla committente a mezzo fax o email entro 24 ore, la data prevista per la conclusione dell’intervento, in caso di mancata comunicazione sarà applicata la penale prevista all’art 4.4 punto 6. 4. Su ogni bolla di lavoro dovrà essere riportato: il numero d’ordine ( indicato sulla richiesta ) la data dell’intervento – le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta, le cause del guasto, eventuali altri lavori aggiuntivi, i materiali impiegati, casa costruttrice, N° di matricola e/o codice identificativo, l’ora d’inizio e l’ora di ultimazione dell’intervento, e compilate in modo leggibile o in stampatello. Per gli interventi eseguiti nei locali refettori le bolle dovranno essere controfirmate dal R. Z. o da suo delegato, avvisato preventivamente da parte della ditta. Le bolle di lavoro incomplete non verranno contabilizzate sino al loro perfezionamento. 5. Le bolle di lavoro compilate in ogni sua parte dovranno essere inviate via fax e/o email alla stazione appaltante. 6. La committente per uniformare e semplificare le operazioni contabili e di riscontro degli interventi eseguiti, fornirà bollettari con il logo della Committente, per redigere su tre copie le bolle di lavoro, le quali saranno considerate le uniche valide ai fini della fatturazione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 3 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. le manutenzioni previste dal presente Capitolato potranno e dovranno essere eseguite, in caso di necessità in orari extra lavoro ovvero dalle ore 17,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi, al fine di garantire il funzionamento continuo degli impianti. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà, su semplice chiamata del responsabile tecnico, presentarsi sul posto entro un’ora dalla chiamata stessa e provvedere alla riparazione o porre l’attrezzatura in condizioni di sicurezza. Gli ordini di lavoro sono sempre confermati per iscritto. Di tali interventi si dovrà dare comunicazione al Responsabile Tecnico il primo giorno lavorativo, successivo all’intervento, per i provvedimenti necessari. L’Appaltatore dovrà quindi rassegnare al Responsabile Tecnico un recapito telefonico notturno e festivo a cui far capo per eventuali richieste di intervento. Le richieste di preventivi e relazioni, da parte della Committente si intendono comprese nel prezzo d’appalto conseguentemente non saranno retribuite. Le prescrizioni tecniche sui materiali e sugli interventi di manutenzione, è inteso che vale quanto contemplato dai singoli Capitoli e dalle disposizioni citate al precedente art. 1.1. Le manutenzioni appaltate dovranno essere eseguite seguendo le buone regole dell'arte. Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali anomalie riscontrate durante l’esecuzione del servizio al Responsabile Tecnico per i conseguenti provvedimenti. Gli interventi di manutenzione nei centri cucina, attivi, non potranno generalmente essere svolti durante la loro attività, ma dovranno essere concentrati dalle ore 13.00 in poi, tranne in casi particolari decisi dal Responsabile Tecnico in accordo con il responsabile del locale L’accesso durante il funzionamento della cucina, è subordinato all’uso di camice/tute monouso. La Ditta assuntrice dei lavori resterà comunque l’unica responsabile civile e penale per eventuali danni e/o incidenti conseguiti e/o in relazione agli interventi eseguiti. Per gli interventi di manutenzione che risultassero essere particolarmente onerosi, di cui si fissa come importo indicativo la somma di € 300,00, ovvero prima della loro esecuzione occorrerà darne comunicazione alla Responsabile Tecnico della committente, ed ottenere la sua approvazione. ART. 4.4) RITARDI E PENALITÀ 1. I giorni di ritardo, per l’applicazione delle penali, saranno desunti dalle bolle di lavoro o dalla segnalazione della non conformità, presentata al Responsabile Tecnico e controfirmata dal Responsabile dalla località in indirizzo e/o tecnico preposto ai controlli. 2. Per interventi non eseguiti nei termini di tempo indicati in ogni ordine di lavoro sarà inviato sollecito e applicata la penale di cui al punto 6, è facoltà da parte della Ditta di giustificare con comunicazione immediata scritta, il mancato, o il ritardo dell’esecuzione dell’intervento, ovvero ove sia dimostrato l’impossibilità per cause non dipendenti dalla ditta ad eseguire l’intervento nei tempi richiesti; tale comunicazione sarà valutata dal Responsabile Tecnico. 3. Nel caso di mancato intervento per interventi urgenti o che in ogni caso potrebbero pregiudicare la sicurezza dei locali ed il normale svolgimento dell’attività produttiva, entro i termini indicati dalla S.A. negli ordini di servizio è facoltà della stessa ricorrere a terzi, per riparare un guasto non risolto dalla Ditta Appaltatrice. 4. Le spese sostenute per l’intervento eseguito da terzi, sarà contabilizzato e trattenuto sui pagamenti in acconto oltre al risarcimento dei danni provocati dal mancato intervento 5. E’ inoltre facoltà della committente richiedere gli eventuali maggiori danni conseguenti ai mancati o ritardati interventi 6. Per ogni giorno di ritardo sui termini di inizio ed ultimazione dei singoli interventi di cui sopra, rispetto al termine stabilito con singoli ordini o dalla segnalazione della non conformità, sarà applicata una penale di € 25,00 e trattenuta sui pagamenti in acconto corrispondenti agli stati d’avanzamento dei lavori. 7. La committente si riserva la facoltà di fare eseguire dai propri tecnici le necessarie verifiche agli interventi eseguiti per constatarne la correttezza e quanto indicato in bolla. 8. Nel caso si riscontrassero difformità da quanto dichiarato sulle bolle di lavoro, sarà aggiornata la stessa e si applicherà una penale del 10% del costo dell’intervento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 4 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Penale di € 258,00 per ritardato o mancato intervento nelle 2 ore successive all’ordine impartito per pericolo alla sicurezza/incolumità pubblica, con addebito delle spese sostenute per l’intervento eseguito da terzi. 10. Nel caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente per 3 (tre) volte sui termini sopra indicati verrà valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto CAPITOLO 5 DISCIPLINA ECONOMICA ART. 5.1) – PREZZI Gli interventi verranno liquidati secondo le seguenti modalità: FISSO USCITA PER OGNI ORDINE € 20,00 Tale onere verrà riconosciuto una sola volta per ogni località d’intervento ovvero per più interventi richiesti nella stessa località lo stesso giorno, altrettanto dicasi se l’intervento prosegue nelle giornate successive o viene richiamato l’ordine di lavoro non essendo stato eseguito correttamente il lavoro. MANODOPERA TECNICO SPECIALIZZATO Costo Orario € 28,00 OPERAIO COMUNE Costo Orario € 24,00 N.B. L’operaio comune verrà riconosciuto solo negli interventi che effettivamente lo richiedono MATERIALI Materiali a misura in base ai listini di riferimento delle case produttrici delle attrezzature 2014 dedotta la percentuale di sconto applicata in sede di gara. I listini avranno validità per tutta la durata dell’appalto senza alcuna revisione. I materiali non compresi nell’Elenco Prezzi, saranno liquidati mediante la formulazione di nuovi prezzi e saranno assoggettati al dato economico di gara. Sarà retribuito con un minimo di € 80,00 escluso I.V.A., ciascun ordine, il cui importo calcolato a misura, comprensivo del fisso d’uscita, sia inferiore alla suddetta cifra. ART. 5.2) –PAGAMENTI 1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di assumersi gli oneri relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla Legge n. 136 del 13.8.2010, rendendosi edotto che, qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della soc. Poste Italiane SpA, il contratto eventualmente stipulato verrà risolto di diritto e con effetto immediato, come previsto all’art. 3 – comma 8 – della suddetta L. n. 136/10. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante: a) il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale saranno effettuati i pagamenti, in caso di aggiudicazione b) le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su tale conto. 2. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, durante il corso dei lavori saranno emessi dal Responsabile Tecnico certificati di pagamento in acconto, con l’applicazione delle ritenute di garanzia di legge oltre lo 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi, con scadenza mensile. 3. I riscontri contabili degli interventi dovranno essere consegnati mensilmente entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi del mese compilati sul portale informatico della committente. 4. Il credito sarà accertato in contraddittorio tra il Responsabile Tecnico e l’Impresa e riportato sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritto congiuntamente dall’Impresa e dal Responsabile Tecnico a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 5 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- seguito del contraddittorio di cui al punto precedente. Il pagamento del credito sarà effettuato in favore dell’impresa a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell’impresa e pagabile con bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese. Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere concordate prima della stipula del contratto. 6. L’emissione della fattura è subordinata al ricevimento della autorizzazione ad emetterla da parte della committente 5. ART. 5.3) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto, fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di legge per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e smi per le vicende soggettive dell’esecutore. E’ altresì vietata la cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, c.c., a pena di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.10.6. Subappalto. E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006. Nel caso di autorizzazione al subappalto, fatte salve le condizioni di cui all’art. 118 – comma 2 sub. 2 – 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di autorizzazione al subappalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 co. 8 L. 136/2010. Il subappaltatore dovrà adempiere a quanto previsto al precedente art. 2.1 in materia di sicurezza e agli adempimenti previsti nel successivo art. 10.1. CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI ART. 6.1) – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI ESECUZIONE 1. L’appaltatore deve rifare a sue cure e spese le lavorazioni che il Responsabile Tecnico accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevati difetti o inadeguatezza. 2. Se l’appaltatore contesta per iscritto l’ordine del Responsabile Tecnico, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all’ordine ricevuto dal responsabile del procedimento si procede d’ufficio. CAPITOLO 7 CAUZIONI E GARANZIE ART. 7.1) – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 1. Durante l'effettuazione del servizio, l'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione degli operai/tecnici addetti all’esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato, per i danni causati a terzi, persone e cose. 2. Prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà dimostrare di essere assicurato per i danni eventualmente subiti dalla S.A. a causa del totale o parziale danneggiamento di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 3. L ’appaltatore provvede inoltre a stipulare e a trasmettere alla stazione appaltante, 10 gg. prima dell’inizio dei lavori, polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio. ART. 7.2) GARANZIE 1. L’appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, dei servizi e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 6 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. 3. sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari. Nel caso non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all’appaltatore le spese relative. Il collaudo, non esonererà l’appaltatore dalle responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile e da quelle di cui all’art. 14 del capitolato generale di cui al Decreto Ministero LL.PP. n. 145 richiamato all’art. 1.2. CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ART.8.1) REVISIONE PREZZI La revisione prezzi è ammessa ai sensi dell’art. 115 del Dlgs. 163/2006. Le eventuali richieste di revisione prezzi potranno essere valutate decorso almeno un anno dall’inizio del servizio. CAPITOLO 9 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ART. 9.1) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI Il Responsabile Tecnico entro 30 giorni dalla fine del servizio, provvederà a redigere attestato di buon esito del servizio. CAPITOLO 10 NORME FINALI ART. 10.1) OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare: 1. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio in oggetto si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 2. Si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al D. Lgs. 81/2008. 3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 4. E’ responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso. 5. Si obbliga a presentare – in qualsiasi momento su richiesta della Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora l’appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute a favore del personale, compresi i socilavoratori se trattasi di società cooperativa, il committente procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati ed assegnerà all’appaltatore il termine massimo di 20 (venti) gg., entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il Responsabile Tecnico ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 7 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. 7. 8. in sede di emissione dei certificati di pagamento. La committente destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale, dagli Istituti Previdenziali Trascorso il suddetto termine di cui al punto 5., il perdurare nell’inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del contratto. Le somme accertate sono trattenute a garanzia degli obblighi di cui sopra e saranno svincolate all’atto della dimostrazione dell’adempimento dei predetti obblighi, accertata dall’Ispettorato del Lavoro. L'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne' ha titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi. ART. 10.2) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 1. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località, un apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art. 18, 20, 21, 26 D. Lgs. 81/2008 e integrato con quanto indicato nell'.art 5 della Legge n. 136/2010. 2. L’appaltatore qualora subappaltasse parte delle manutenzioni è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente. 3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso del ed essere esibito al rappresentante della Società Milano Ristorazione S.p.A. (Responsabile Tecnico e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo. 4. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più tecnici incaricati sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi e saranno notificate all’appaltatore (anche nel caso che i tecnici siano alle dipendenze del subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al responsabile tecnico entro il giorno successivo. 5. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati si applicherà a carico dell’appaltatore la penale prevista dal comma seguente. 6. La penale per l’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 4 è convenzionalmente prevista ed accettata nell’ammontare di € 258,00 per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. 7. Essa sarà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo fino al giorno in cui saranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione. 8. Per l’inosservanza del presente articolo oltre all’applicazione della penale, sarà valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto. ART. 10.3) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 10.3.1) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Risultano a carico dell’Appaltatore: 1. La fornitura di ogni materiale di consumo per i montaggi, la dotazione a proprio personale degli utensili e delle attrezzature di lavoro necessari e accessori di sostegno e fissaggio di ogni genere (mensole, zanche, tiranti, staffe, ecc.) e la fornitura di lubrificanti, tutte le spese generali, utili ed imposte varie; 2. La pulizia dei locali, compresa l’evacuazione dal locale dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; 3. Ogni onere per sospensioni di lavoro nell’area del locale dovute ad esigenze operative della Committente ed interruzione dei servizi forniti dalla Committente; 4. Eventuali oneri derivanti da particolari difficoltà nell’esecuzione degli interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi eseguiti fuori dal normale orario, fatta eccezione soltanto per eventuali prestazioni al di fuori degli obblighi contrattuali richiesti dalla Committente; 5. L’imballo ed il trasporto delle apparecchiature e del materiale costituente l’oggetto dell’appalto, ; 6. La pronta esecuzione delle modifiche e/o rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni dell’appalto e/o delle istruzioni del Responsabile Tecnico della Committente oppure conseguenti ad errate operazioni di montaggio; lo sgombero e la pulizia dei locali interessati dagli interventi al termine dei lavori. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 8 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.3.2) REPERIBILITA’ 1. Per realizzare il costante e continuo presidio territoriale e garantire interventi urgenti, emergenti ed imprevedibili, l’Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di tecnici e mezzi operativi, idonea ad eseguire ogni tipo di intervento dal Responsabile Tecnico della S. A. 2. La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutto il territorio comunale 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata. 3. l’Appaltatore, al fine di garantire interventi urgenti, dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi ed il personale dovrà essere munito di telefono cellulare. ART. 10.4) SOTTRAZIONI GUASTI – DANNI La Società Milano Ristorazione S.p.A. declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati nel luogo di lavoro o messi in opera dall’appaltatore fino alla data di fine intervento. Compete all’appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione dell’appalto. Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino d’opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa prevista dall’art. 125 del Regolamento. ART. 10.5) FACOLTÀ DI RECESSO E’ facoltà della Committente procedere, senza formalità solo in presenza di adeguate motivazioni e con un preavviso di 15 gg. naturali e consecutivi, al recesso del rapporto intrapreso. In tali casi all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo e si provvederà alla liquidazione solo delle prestazioni correttamente eseguite. ART. 10.6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: a) b) c) d) e) f) g) mancata esecuzione dell’intervento in casi di urgenza il reiterarsi del ritardo nell’esecuzione dei servizi senza alcuna segnalazione e/o giustificazione dello stesso venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi la mancata restituzione nei termini indicati del questionario sulla rilevazione dei dati in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro predisposto dalla Stazione Appaltante venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, come previsto all’art. 3 della L. 136/2010 cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto all’art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 e smi ), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali subappalto non espressamente autorizzato dalla committente In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni conseguenti. In presenza delle suddette ipotesi la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento di maggiori danni subiti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 9 di 10 MILANO RISTORAZIONE s.p.a. Cottura SERVI TECNICI Via Quaranta 41 20139 Milano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 10.7) COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. ART. 10.8) SPESE E TASSE Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto che avverrà solo in caso d’uso. Art. 10.9) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. N. 196/03 (codice in materiale di protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento è Milano Ristorazione SpA. Art. 11 – CODICE ETICO Nei rapporti con la Committente, l’Appaltatore è tenuto ad un obbligo di adeguamento al Codice Etico della Stazione Appaltante regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono attenersi dipendenti e collaboratori di Milano Ristorazione Spa. La sottoscrizione del contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva del presente Appalto, ha valore di presa visione del Codice Etico, scaricabile on line dal sito internet: www.milanoristorazione.it. Art. 12 – PIANO ANTICORRUZIONE PATTO DI INTEGRITA’ Nei rapporti con la Committente, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto dal Patto di Integrità, sottoscritto in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del contratto con l’aggiudicatario. La sottoscrizione del Patto di Integrità e del contratto ha valore di presa visione del Piano di Prevenzione della Corruzione, scaricabile on line dal sito internet: www.milanoristorazione.it. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rev.3: dic.2013 Pag 10 di 10