Avv. Alessandro Corrado

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Avv. Alessandro Corrado
La cessione di azienda di imprese in crisi o insolventi:
l’originario art. 47, comma 5, legge n. 428/90
Ove sia raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, tutele di
cui all’art. 2112 c.c. non trovano applicazione se trasferimento riguarda aziende:
A)  Procedure concorsuali c.d. liquidatorie
B) IN STATO DI CRISI AZIENDALE
–  Fallimento
–  Concordato preventivo consistente nella cessione dei beni
–  Liquidazione coatta amministrativa
–  Amministrazione straordinaria
–  nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata
disposta o sia cessata
In contrasto con principi elaborati
dalla giurisprudenza europea,
accolti poi nella Direttiva 98/50
La disciplina europea e la possibilità di derogare alla Direttiva in caso di
trasferimento di aziende in crisi
Prima della Dir. 98/50, la Dir. n 177/77 non prevedeva ipotesi di deroga alle tutele predisposte a
favore dei lavoratori in caso di trasferimento di aziende in crisi.
Corte di giustizia (Sentenze Abels 1985, D’Urso 1991 e Spano 1995), ai fini dell’applicazione della
Direttiva, distingueva chiaramente due ipotesi:
CONTINUAZIONE ATTIVITA’
Applicazione Direttiva
CESSAZIONE/LIQUIDAZIONE
Disapplicazione Direttiva
Art. 4 bis Direttiva 98/50
•  Si può derogare alle norme della Direttiva solo in caso di trasferimento di imprese oggetto di
una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga con finalità liquidatorie.
•  Per le imprese in stato di crisi si possono solo convenire, mediante appositi accordi sindacali,
modifiche alle condizioni di lavoro intese a salvaguardare le opportunità occupazionali.
Sentenza di condanna della Corte di Giustizia 11 giugno 2009, C-561/07
Art. 47, comma 5, l. 428/1990 difforme a Direttiva 2001/23
Tale norma priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso
di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo
stato di crisi, delle garanzie previste dagli articoli 3 e 4 della
Direttiva e non si limita a una modifica delle sole condizioni di
lavoro quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3 della Direttiva stessa.
La modifica dell’art. 47, comma 5 e l’introduzione del comma 4 bis
A seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia, l’art. 19 quater
d.l. n. 135/2009 ha modificato l’art. 47 legge n. 428/1990
Comma 5 modificato: comprende
- Procedure di insolvenza
-  Sotto controllo di autorità pubblica
-  Finalità liquidatoria certa
Introdotto nuovo comma 4 bis:
-  Procedure di insolvenza
-  Sotto controllo di autorità pubblica
-  Finalità liquidatoria NON ESSENZIALE
Legislatore sembra distinguere casi di continuazione e di cessazione
dell’attività, prevedendo nelle due ipotesi differenti margini di deroga
Dottrina maggioritaria (Cester, Lambertucci, Serrano) ritiene che
si tratti di un adeguamento solo apparente: permangono PROFILI
DI DIFFORMITA’
Il nuovo comma 4 bis
Deroga alle tutele di cui all’art. 2112 c.c.
Requisito oggettivo
SE raggiunto accordo sindacale
circa il mantenimento “anche
parziale dell’occupazione”
Requisiti soggettivi
In caso di:
•  Crisi aziendale;
• Amministrazione straordinaria in caso di
continuazione dell’attività;
•  concordato preventivo;
• Accordo di ristrutturazione dei debiti
Non ogni deroga all’art. 2112 c.c. è possibile, ma solo quelle che incidono sulle condizioni di
lavoro: ad. es. mansioni, qualifica, orario di lavoro
Cfr. Tribunale di Padova, 27 marzo 2014)
Retrocessione dell’azienda da affittuario ad affittante e responsabilità per i
debiti maturati in costanza di affitto
Affitto c.d. endofallimentare
(contratto sottoscritto da
curatore fall.re)
Art. 104 bis, ult. co. l.f.
•  La retrocessione al fallimento
di aziende o rami di aziende non
comporta la responsabilità della
procedura per i debiti maturati
fino alla retrocessione;
•  Ai rapporti pendenti al
momento della retrocessione si
applicano le disposizioni di cui
agli artt. 72 ss. l.f.
Affitto c.d. “esofallimentare”
(contratto sottoscritto da
imprenditore in bonis)
Art. 79 l.f.
Non prevede una norma
analoga
Retrocessione dell’azienda affittata dall’imprenditore in bonis poi fallito
Orientamento
giurisprudenziale
iniziale: prosecuzione ope legis di tutti
i contratti pendenti e accollo
cumulativo dei debiti maturati e non
adempiuti durante l’affitto
Revirement giurisprudenza: due importanti pronunce
Tribunale di Monza
19 novembre 2013
Art. 104 bis ultimo comma è norma
eccezionale non suscettibile di
applicazione analogica
Applicazione
analogica art. 104 bis
ultimo comma
Tribunale di Milano
5 maggio 2015
Tribunale di Milano, decreto 5 maggio 2015, n. 5571
Afferma irresponsabilità procedura per debiti sorti durante l’affitto e l’applicazione degli artt. 72 ss.
l.f. ai rapporti pendenti al momento della retrocessione senza ricorrere all’applicazione analogica
dell’art. 104 bis, ult. co., l.f.
Due argomentazioni Irresponsabilità per i debiti
sorti tra dichiarazione di
fallimento e retrocessione:
combinato disposto artt. 79 e
72 l.f. (c.d. zero hour rule)
Irresponsabilità per i debiti maturati tra
stipulazione contratto di affitto e dichiarazione
di fallimento: c.d. “spacchettamento” del
t.f.r.
La deroga implicita all’art. 2112 c.c. è
legittima?