Avv. Alessandro Corrado
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Avv. Alessandro Corrado
La cessione di azienda di imprese in crisi o insolventi: l’originario art. 47, comma 5, legge n. 428/90 Ove sia raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, tutele di cui all’art. 2112 c.c. non trovano applicazione se trasferimento riguarda aziende: A) Procedure concorsuali c.d. liquidatorie B) IN STATO DI CRISI AZIENDALE – Fallimento – Concordato preventivo consistente nella cessione dei beni – Liquidazione coatta amministrativa – Amministrazione straordinaria – nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata In contrasto con principi elaborati dalla giurisprudenza europea, accolti poi nella Direttiva 98/50 La disciplina europea e la possibilità di derogare alla Direttiva in caso di trasferimento di aziende in crisi Prima della Dir. 98/50, la Dir. n 177/77 non prevedeva ipotesi di deroga alle tutele predisposte a favore dei lavoratori in caso di trasferimento di aziende in crisi. Corte di giustizia (Sentenze Abels 1985, D’Urso 1991 e Spano 1995), ai fini dell’applicazione della Direttiva, distingueva chiaramente due ipotesi: CONTINUAZIONE ATTIVITA’ Applicazione Direttiva CESSAZIONE/LIQUIDAZIONE Disapplicazione Direttiva Art. 4 bis Direttiva 98/50 • Si può derogare alle norme della Direttiva solo in caso di trasferimento di imprese oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga con finalità liquidatorie. • Per le imprese in stato di crisi si possono solo convenire, mediante appositi accordi sindacali, modifiche alle condizioni di lavoro intese a salvaguardare le opportunità occupazionali. Sentenza di condanna della Corte di Giustizia 11 giugno 2009, C-561/07 Art. 47, comma 5, l. 428/1990 difforme a Direttiva 2001/23 Tale norma priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli articoli 3 e 4 della Direttiva e non si limita a una modifica delle sole condizioni di lavoro quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3 della Direttiva stessa. La modifica dell’art. 47, comma 5 e l’introduzione del comma 4 bis A seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia, l’art. 19 quater d.l. n. 135/2009 ha modificato l’art. 47 legge n. 428/1990 Comma 5 modificato: comprende - Procedure di insolvenza - Sotto controllo di autorità pubblica - Finalità liquidatoria certa Introdotto nuovo comma 4 bis: - Procedure di insolvenza - Sotto controllo di autorità pubblica - Finalità liquidatoria NON ESSENZIALE Legislatore sembra distinguere casi di continuazione e di cessazione dell’attività, prevedendo nelle due ipotesi differenti margini di deroga Dottrina maggioritaria (Cester, Lambertucci, Serrano) ritiene che si tratti di un adeguamento solo apparente: permangono PROFILI DI DIFFORMITA’ Il nuovo comma 4 bis Deroga alle tutele di cui all’art. 2112 c.c. Requisito oggettivo SE raggiunto accordo sindacale circa il mantenimento “anche parziale dell’occupazione” Requisiti soggettivi In caso di: • Crisi aziendale; • Amministrazione straordinaria in caso di continuazione dell’attività; • concordato preventivo; • Accordo di ristrutturazione dei debiti Non ogni deroga all’art. 2112 c.c. è possibile, ma solo quelle che incidono sulle condizioni di lavoro: ad. es. mansioni, qualifica, orario di lavoro Cfr. Tribunale di Padova, 27 marzo 2014) Retrocessione dell’azienda da affittuario ad affittante e responsabilità per i debiti maturati in costanza di affitto Affitto c.d. endofallimentare (contratto sottoscritto da curatore fall.re) Art. 104 bis, ult. co. l.f. • La retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione; • Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 72 ss. l.f. Affitto c.d. “esofallimentare” (contratto sottoscritto da imprenditore in bonis) Art. 79 l.f. Non prevede una norma analoga Retrocessione dell’azienda affittata dall’imprenditore in bonis poi fallito Orientamento giurisprudenziale iniziale: prosecuzione ope legis di tutti i contratti pendenti e accollo cumulativo dei debiti maturati e non adempiuti durante l’affitto Revirement giurisprudenza: due importanti pronunce Tribunale di Monza 19 novembre 2013 Art. 104 bis ultimo comma è norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica Applicazione analogica art. 104 bis ultimo comma Tribunale di Milano 5 maggio 2015 Tribunale di Milano, decreto 5 maggio 2015, n. 5571 Afferma irresponsabilità procedura per debiti sorti durante l’affitto e l’applicazione degli artt. 72 ss. l.f. ai rapporti pendenti al momento della retrocessione senza ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 104 bis, ult. co., l.f. Due argomentazioni Irresponsabilità per i debiti sorti tra dichiarazione di fallimento e retrocessione: combinato disposto artt. 79 e 72 l.f. (c.d. zero hour rule) Irresponsabilità per i debiti maturati tra stipulazione contratto di affitto e dichiarazione di fallimento: c.d. “spacchettamento” del t.f.r. La deroga implicita all’art. 2112 c.c. è legittima?