Normativa - Arcoservizi
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ESTRATTO DI ALCUNE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE LEGGI NAZIONALI LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio Questa legge prende in considerazione tanti aspetti riguardanti l'impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l'art. 26 comma 5, che recita testualmente: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all'assemblea regolarmente convocata. Pertanto, in un'assemblea condominiale in seconda convocazione - regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio - si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all'assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza 39236 del 11/12/2000 del Tribunale di Roma. D.P.R. 412/1993: orario di accensione dell'impianto centralizzato con impianto di contabilizzazione del calore Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all'art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari. D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore Questo decreto prende nuovamente in esame l'impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L'art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare). Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche I due decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l'allegato I del 192/2005 e l'allegato I-11 del 311/2006 impongono l'installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico. D.L. 223/2006: agevolazioni fiscali per l'installazione dell'impianto di contabilizzazione del calore Questo decreto, noto al pubblico come Decreto Bersani, all'art. 35 commi 19, 20, 35ter e 35quater prende ancora una volta in considerazione le agevolazioni fiscali concesse per alcune opere di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra certamente la contabilizzazione del calore, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico. In particolare il decreto reintroduce l'IVA agevolata al 10% e la possibilità di recuperare in 10 anni il 36% del totale della spesa sostenuta, sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età. Queste stesse agevolazioni sono state prorogate anche per l'anno 2007 (Comma 387 della Legge Finanziaria 2007) e per l'anno 2008 (Comma 17 della Legge Finanziaria 2008). Legge Finanziaria 2007: detrazione fiscale del 55% La legge finanziaria 2007, nei commi da 344 a 349, concede una detrazione fiscale del 55% in 10 anni relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni dettate dal comma 344 (raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell'edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell'agevolazione) oppure dal comma 347 (installazione di caldaia a condensazione, si veda in particolare l'art. 9 del decreto attuativo). A nostro avviso, relativamente al comma 347, la contabilizzazione viene agevolata solo in caso di contestuale installazione di caldaia a condensazione. Ciò che è assolutamente chiaro, relativamente al comma 347, è che per ottenere il 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo. Infine si fa presente che per ottenere il 55%, pur non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte di organismi tributari come invece accade per il 36%, la legge prescrive una serie importante di adempimenti e di certificazioni tecniche (certificazione energetica dell'edificio) che devono essere tenute agli atti. I decreti che regolano le detrazioni fiscali del 55% e la normativa sull'efficienza energetica Per ogni altro aggiornamento relativo alla normativa fiscale del 55% è possibile consultare il sito ENEA all’indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm D.P.R. 59/2009: Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata Questo decreto, noto tra gli addetti ai lavori in quanto disciplina la certificazione energetica degli edifici, obbliga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nel caso in cui l'edificio con impianto centralizzato abbia dei locali che superano i valori massimi di temperatura consentiti dalla legge; l'installazione del sistema deve avvenire tassativamente solo in caso di sostituzione del generatore di calore. Si veda in particolare l'art. 4, comma 6, punto E del decreto. LEGGI REGIONALI D.G.R. Lombardia 8/8745: Obbligo di contabilizzazione del calore per la Regione Lombardia Con questo decreto della Giunta Regionale del 22/12/2008 la contabilizzazione del calore negli edifici diventa d'obbligo in Lombardia; all'art. 6 comma 7 si prevede infatti l'installazione dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore in caso di sostituzione del generatore dell'impianto termico. Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore e termoregolazione per la Regione Lombardia All'art.17 di questa legge regionale si prevede l'obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore esteso progressivamente dal 2012 a tutti gli edifici abitativi esistenti della Regione Lombardia, a cominciare dai più grossi e vetusti. Resta ancora da promulgare il decreto attuativo di tale legge, a carico della giunta regionale. D.G.R. n. 45-11968 del 4 agosto 2009 (Regione Piemonte) - Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia. L’Art.1.4.17. prevede che gli edifici esistenti adibiti a residenza la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991 debbano essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa: - - Nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. (nuova installa ione di impianti termici in edifici esistenti) ed o (ristrutturazione di impianti termici) oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento); in ogni caso entro il 01.09.2012. DISPOSIZIONI COMUNALI Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino Art.4 – Contabilizzazione individuale del calore Negli interventi su edilizi esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato che prevedono indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del calore è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano venire ripartiti in quota parte sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare. NORME TECNICHE NORMA EN 442/1999: norme tecniche sulla determinazione della potenza radiante dei termosifoni vai al sito UNI-EN Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell'impianto di contabilizzazione, poiché tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005.