Riscossione Coattiva - Portale dei Servizi

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Riscossione Coattiva - Portale dei Servizi
RISCOSSIONE COATTIVA
LE PROSPETTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER I COMUNI
“RUOLO” e “INGIUNZIONE FISCALE”
Lucio Guerra
[email protected]
15-11-2014
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INDICE
- RISOLUZIONE COMMISSIONE (VI) FINANZE CAMERA 7-00427 PRESENTATA DA CAUSI MARCO
(TESTO DI LUNEDÌ 21 LUGLIO 2014, SEDUTA N. 268)
- PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI TRAMITE “RUOLO”
- CRONOPROGRAMMA DETTAGLIO SINTETICO – ACCERTAMENTO E RUOLO
- PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
“INGIUNZIONE FISCALE”
E
RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI
TRAMITE
- CRONOPROGRAMMA DETTAGLIO SINTETICO – ACCERTAMENTO E INGIUNZIONE
- TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE RUOLO E INGIUNZIONE
- INGIUNZIONE FISCALE
- L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO RISCOSSIONI COATTIVE
- INGIUNZIONE FISCALE E ISTITUTI CAUTELARI
- LE PROCEDURE ESECUTIVE I RITI SPECIALI
- REITERAZIONE DELL’INGIUNZIONE
- TERMINI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
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Premessa :
La legge 11 marzo 2014, n. 23 conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, da attuare entro dodici mesi (26 marzo
2015).
La Commissione Finanze ha espresso il parere definitivo sullo schema di decreto legislativo
riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100-bis) e sullo schema
relativo alle semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99-bis).
Il 22 ottobre 2014 la Commissione Finanze ha altresì reso parere favorevole sullo schema
concernente la riforma della tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi
(Atto del Governo n. 106).
informazioni aggiornate a lunedì, 3 novembre 2014
La riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti nella delega fiscale
Il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente viene perseguito sia mediante la
razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di
deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria
(articolo 10). In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il principio di
terzietà dell'organo giudicante e previsto l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i
contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.
In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura
dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle
alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione
all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a
introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle
procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare
all’interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione
diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di
riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte
operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti
aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
Si segnala che la Commissione Finanze il 31 luglio 2014 ha avviato la discussione sulla risoluzione
n. 7-00427 Causi sul riordino della riscossione coattiva.
Tale delega dovrebbe contenere le disposizioni per consentire ai Comuni di procedere alla
riscossione coattiva attraverso :
-
“Ingiunzione Fiscale” disciplinata dal Regio Decreto 639/1910
-
“Ruolo” disciplinato al titolo II del DPR 602/73
(attualmente di esclusiva prerogativa dell'agente della riscossione nazionale)
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Atto Camera
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7-00427
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Lunedì 21 luglio 2014, seduta n. 268
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema
fiscale, contiene, al comma 1, lettera c), una specifica previsione di delega per il riordino della
disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine
di:
a) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la
semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi,
adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla
riscossione coattiva; con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
b) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in
materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e
della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse,
attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la
redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio,
l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche online, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita
con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, o con riferimento ad
altro congruo parametro;
c) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché
l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze
tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le
società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché
presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo
stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
d) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a
rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze
specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di
accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze
specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle
strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di
tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla
gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
e) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei
contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre
entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate
ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi,
delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di
informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa
documentazione;
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il citato l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, detta inoltre, al comma 1, lettera e), il principio
direttivo del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del
contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento
dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di
grave difficoltà economica, con specifico riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e
della rateizzazione del debito, va ricordato peraltro che l'articolo 1 della legge n. 23 del 2014 al
comma 4 prevede che il governo riferisca ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari
competenti per materia in ordine all'attuazione della delega,
impegna il Governo:
ad informare i competenti organi parlamentari, prima di adottare i decreti legislativi di attuazione
della delega di cui al citato articolo 10 della legge n. 23 del 2014, in ordine ai seguenti aspetti:
a) l'impatto delle norme emanate durante il 2013 in materia di rateizzazione delle somme iscritte a
ruolo, impignorabilità dell'immobile di prima abitazione, limiti alla pignorabilità delle altre case e
dei beni strumentali d'impresa;
b) la governance di Equitalia, con riguardo in particolare al funzionamento dei meccanismi che
dovrebbero garantire il monitoraggio e il controllo delle attività da parte degli azionisti pubblici;
c) l'assetto organizzativo del gruppo Equitalia e le eventuali possibili alternative, con
individuazione dei costi e benefici di ciascuna di esse;
d) le eventuali ipotesi di costituire un'entità autonoma per la riscossione coattiva locale, che
acquisti un ramo d'azienda di Equitalia, ovvero di creare una sua specifica articolazione dedicata
alla riscossione locale, con corrispondenti, adeguate modifiche alla governance societaria per
riconoscere agli enti locali un ruolo adeguato;
e) le eventuali proposte di riforma dell'assetto societario di Equitalia, anche valutando i costi e
benefìci di una trasformazione organizzativa orientata verso un modello agenziale, e se tale forma
possa rispondere meglio all'esigenza imprescindibile di assicurare al sistema Paese un efficace ed
efficiente gestione per la riscossione di tutti i tributi e contributi, anche locali;
f) l'innovazione degli strumenti normativi e gestionali del ciclo della riscossione coattiva, con
l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità e diversificazione in relazione alle varie tipologie di
contribuenti e alla consistenza degli importi a debito;
g) le modalità con cui gestire in modo adeguato la fase di transizione verso il nuovo assetto,
evitando impatti indesiderati sulle attività di riscossione dei tributi e contributi;
h) l'ipotesi di affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea,
relativamente alla previsione dell'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 4), della legge n. 23 del
2014, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia;
i) il superamento del sistema dell'aggio con un moderno sistema di remunerazione dell'attività
pubblicistica prevista, che tenga conto dei costi generali di struttura e di funzionamento gestita
con criteri di economicità e efficienza, e che preveda nei relativi contratti di servizio la ripartizione
dei costi in parte a carico della fiscalità generale ed in parte significativa a carico dei contribuenti
inadempienti.
(7-00427) «Causi, Bernardo, Gebhard, Paglia, Sberna».
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PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
e
RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI
Tramite “RUOLO”
1) AVVISO DI ACCERTAMENTO
La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto modifiche sensibili all'Ici,
intervenendo sia sulla disciplina del tributo sia sulle modalità di accertamento e riscossione.
Per quanto riguarda l'accertamento, il comma 161 sancisce che:
“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6,
Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate)”
“gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE O
IL VERSAMENTO SONO STATI O AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI”
entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni.
2) RUOLO e CARTELLA DI PAGAMENTO
Le somme dovute in base ad accertamento divenuto definitivo (entro 60 giorni dalla data di
notifica) vengono iscritte a ruolo.
Il ruolo, come noto, è un atto amministrativo, che racchiude un elenco di somme da riscuotere
(per imposte, interessi, sanzioni).
Nel ruolo è indicato :
-
il codice fiscale del contribuente
il tributo
il periodo d'imposta
l’imponibile
l'imposta
l’importo dovuto.
L'Ufficio forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che lo legittima a
riscuotere;
Il titolo può consistere nella dichiarazione dei redditi ovvero in un avviso di accertamento.
In ciascun ruolo sono iscritte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in
comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
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Il titolare dell'Ufficio o un suo delegato sottoscrive, anche mediante firma elettronica, il ruolo, e
la sottoscrizione attribuisce al ruolo effetti di titolo esecutivo.
IL RUOLO È QUINDI CONSEGNATO - in via telematica - all'agente, che dà comunicazione delle
singole iscrizioni ai contribuenti MEDIANTE NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.
LA CARTELLA DI PAGAMENTO deve essere notificata al contribuente ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO.
La prescrizione si applica qualora non sia :
-
Notificata ulteriore cartella di pagamento
Notificata ingiunzione fiscale
Iniziate le procedure esecutive
3) PROCEDURE ESECUTIVE
Se il contribuente non paga nei termini previsti nella cartella di pagamento e non presenta ricorso,
e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o
della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti del debitore e
dei coobbligati, a seconda dei casi:
1. iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)
2. iscrivere ipoteca sui beni immobili
3. procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi
4. procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili
5. effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in
genere al creditore.
CRONOPROGRAMMA
DETTAGLIO SINTETICO – ACCERTAMENTO e RUOLO
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati
depositati ricorsi
3) formazione del ruolo e notifica cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nella cartella di pagamento e non presenta
ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente
impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti
del debitore e dei coobbligati
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PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
e
RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI
Tramite “INGIUNZIONE FISCALE”
AVVISO DI ACCERTAMENTO
La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto modifiche sensibili all'Ici,
intervenendo sia sulla disciplina del tributo sia sulle modalità di accertamento e riscossione.
Per quanto riguarda l'accertamento, il comma 161 sancisce che:
“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6,
Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate)”
“gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE O
IL VERSAMENTO SONO STATI O AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI”
entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni.
INGIUNZIONE FISCALE
L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione
ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del
credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese –
ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto
- le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico
tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse
notifica
- tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento,
entrambi di colore verde
In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente
notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico sostanziale - può essere idonea, avendone i
requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora)
bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza
prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.
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tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti
di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta
molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.
le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione
Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra più comuni, da Equitalia (fino al
31.12.2014), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica
attività cautelari ed esecutive
- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il
sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione
mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.
CRONOPROGRAMMA
DETTAGLIO SINTETICO – ACCERTAMENTO e INGIUNZIONE
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati
depositati ricorsi
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto
definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non
presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte
dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei
confronti del debitore e dei coobbligati
TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
RUOLO e INGIUNZIONE
Sul termine di validità ci sono due opinioni in campo:
La prima deriva dall’art. 481 del c.p.c. che indica in 90 giorni il termine entro il quale debba essere
intrapresa l’azione di natura esecutiva con la possibilità di poterla comunque reiterare.
La seconda deriva dall’art. 50 del d.P.R. n° 602/1973 (compatibilità con norme del ruolo) che stabilisce in
un anno il termine di validità della cartella.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed entro il termine di un anno il
concessionario potrà provvedere ad esecuzione forzata.
Trascorso tale termine la procedura espropriativa dovrà essere preceduta dalla notificazione di un avviso
contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni.
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Tale avviso avrà validità di 180 giorni.
In base comunque alla legge finanziaria 2007, il periodo entro il quale deve essere notificata l’ingiunzione
dal momento in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento è di 3 anni (entro il 31 /12 del terzo anno
successivo).
Pertanto la reiterazione dell’ingiunzione e della cartella sarà possibile entro tale termine ultimativo
Per ciò che riguarda la prescrizione il termine naturale per la cartella validamente notificata è di 10 anni.
Per alcune tipologie di tributi, ed in particolare quelle per le quali vi sia una commisurazione su base
annua, il termine è di 5 anni (sentenza della cassazione n° 23.02.2010 n° 4283).
Il termine prescrizionale risulta comunque interrotto anche dai c.d. inviti o solleciti di pagamento.
INGIUNZIONE FISCALE
Il contenuto della ingiunzione ricalca quello del precetto poiché contiene l’ordine di pagare entro un
determinato termine (trenta giorni) e l’intimazione a provvedervi, pena l’esecuzione forzata e la
sottoposizione preventiva a misure cautelari, quali il fermo e l’ipoteca.
L’ingiunzione ha dunque natura cumulativa di titolo esecutivo e di precetto, salvo che sia preceduta da atto
di accertamento, nel qual caso ha unicamente funzione di atto di precetto poiché riproduttiva del titolo
esecutivo.
L’ingiunzione fiscale è tipicamente un atto amministrativo, in quanto posto in essere da una autorità
amministrativa nell’esercizio di una funzione esecutiva, volta alla realizzazione concreta dei fini pubblici
dell’ente.
In quanto atto proveniente dall’autorità amministrativa è soggetto alla disciplina della L.241/91, in
particolare nei seguenti elementi:contenuto: soggetto, oggetto, causa, motivazione, dispositivo, indicazione
e firma del responsabile del procedimento, dell’ufficio ove reperire informazioni, termini per ricorrere,
autorità giudiziaria presso cui ricorrere.
LE FASI DEL PROCEDIMENTO DELLA PROCEDURA INGIUNZIONALE
FASE I :
- INGIUNZIONE FISCALE
FASE II :
- Verifiche patrimoniali
- Accordi transattivi
- Rateizzazioni
- Cessione del credito
FASE III: LE MISURE CAUTELARI
FASE IV: GLI ATTI ESECUTIVI
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DETTAGLIO DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO DELLA PROCEDURA INGIUNZIONALE
FASE I :
- INGIUNZIONE FISCALE
FASE II :
ASPETTI PRELIMINARI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE: LE VERIFICHE PATRIMONIALI
Previa convenzione, accesso alle seguenti banche dati:
1. Anagrafe comunale : residenza
2. Sister (agenzia entrate – ex agenzia del territorio)
3. Siatel (puntofisco2 – Ag. delle Entrate)
4. ACI: beni mobili registrati
5. Telemaco. Permette di ottenere informazioni sulle persone, fisiche e giuridiche, iscritte alla CCIAA.
Risulta particolarmente importante per le notifiche a società.
6. INPS per notizie concernenti eventuali pignoramenti presso il datore di lavoro.
Il potere d’accesso alle banche dati nel procedimento ingiuntivo deriva:
- Dal d. lgs.112/08 (Decreto competitività convertito in L.133/08) che legittima gli enti locali ad accedere ai
dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
- L’equiparazione con lo strumento della cartella esattoriale anche in tema d’accesso è garantito dalla legge
(art. 4, co. 2 sexies, L.265/02 tra ente pubblico e concessionario).
L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO RISCOSSIONI COATTIVE
Nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine per l’adempimento, l’ufficio riscossioni coattive:
I. verifica consistenza patrimoniale del debitore attraverso l’accesso alle banche dati
II. in presenza di beni mobili registrati al P.R.A. procede ad emettere preavviso di fermo e, in caso di
mancato ulteriore pagamento, ad iscrivere fermo sul veicolo a motore
III. in presenza di beni immobili e per crediti superiori a euro 8.000,00 può procedere ad iscrivere ipoteca
IV. nel caso in cui le misure cautelari su indicate non sortiscano effetto, procederà a soddisfare il credito
attraverso il procedimento di esecuzione , così come disciplinato dalla normativa sulla ingiunzione fiscale
(regio decreto 639/10 ), in quanto compatibile con le norme di procedura civile del codice vigente.
V. Nel caso in cui il debitore, nel corso di qualunque fase della procedura di riscossione, si rendesse
disponibile a saldare la propria disposizione, l’ufficio provvederà ad indicare le modalità di pagamento o a
valutare eventuali richieste di rateizzazione.
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INGIUNZIONE FISCALE E ISTITUTI CAUTELARI
Titolo II, D.P.R. 602/73
(come sostituito dall’art.16 D.Lgs.46/99)
La legge 265/02 ha assimilato l’ingiunzione fiscale alla cartella esattoriale, con la conseguente
legittimazione dell’utilizzo delle procedure di cui al titolo secondo del dpr 602, ove compatibili.
PREAVVISO DI FERMO
NATO DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CON RISOLUZIONE 09/01/06 N.
2/E PREVEDE CHE IL FERMO DEBBA ESSERE PRECEDUTO DA UN PREAVVISO CONTENENTE L’ULTERIORE
INVITO A PAGARE LA SOMMA DOVUTA ENTRO 20 GIORNI, DECORSI I QUALI IL PREAVVISO STESSO
ASSUMERA’ IL VALORE DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI FERMO.
FERMO (art. 86 dpr citato).
Istituto ritenuto compatibile con la procedura d’ingiunzione dalla giurisprudenza.
Può essere iscritto DECORSI 60 GIORNI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL’INGIUNZIONE.
- VERIFICA AL PRA
- ISCRIZIONE TELEMATICA
- AVVISO ALL’INTERESSATO
- FUNZIONE AFFLITTIVA E DETERRENTE ALL’INADEMPIMENTO : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. DECORSI 180
GIORNI DALLA ISCRIZIONE DI FERMO: ESECUZIONE FORZATA.
IPOTECA (art. 77 dpr. citato).
Iscrizione per crediti superiori a euro 8.000,00
ART. 77 d.p.r. 602/73 dispone che :“ decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale il
ruolo costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e coobligati per un
importo pari al doppio dele somme complessivamente iscritte”.
E’ una forma di garanzia reale volta ad assicurare una tutela del credito attraverso l’attribuzione al
creditore del diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall’espropriazione.
E’ ritenuta la compatibilità dell’istituto con la ingiunzione fiscale dalla L.265/02, art. 4, stante la natura di
titolo esecutivo della stessa, così come del ruolo.
La trascrizione, l’iscrizione e la cancellazione di ipoteca sono esenti da ogni tributo e diritto, stante
l’assimilazione dell’ingiunzione alla cartella esattoriale e la conseguente applicabilità del titolo secondo del
d.p.r.602/73 (art.47).
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LE PROCEDURE ESECUTIVE I RITI SPECIALI
R.D. 639/10
D.P.R. 602/73, TITOLO II
1. Per coloro che ritengono predominante la funzione dell’ingiunzione fiscale quale atto di precetto,
l’esecuzione forzata dovrà avere inizio entro 90 giorni dalla notifica del debitore della ingiunzione.
2. Viceversa, coloro che ne evidenziano l’assimilazione operata ex lege alla cartella esattoriale, il termine
per iniziare gli atti esecutivi è 1 anno, ex art. 50 d.p.r. 602/73.
ESPROPRIAZIONE FORZATA
FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE
- nominato dall’ente, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
- gli sono altresì demandate le funzioni del segretario di cui al regio decreto 639/10.
- procede all’esecuzione mobiliare/immobiliare/pignoramento presso terzi ed alla vendita
mediante pubblico incanto, senza autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.
- Deve essere lavoratore subordinato dell’ente e non può esercitare le proprie funzioni al di fuori del
territorio su cui è competente l’ente di appartenenza
R.D. 639/10:
La procedura non prevede per i beni mobili pignorati un giudice dell’esecuzione presso cui debbano essere
depositati i pignoramenti e che debba disporre la vendita
Presenta discriminazioni con la procedura prevista per i Concessionari dal d.p.r. 602/73.
PIGNORAMENTO MOBILIARE
1. A cura dell’Ufficiale Giudiziario
2. Esecuzione a cura dell’ente- nomina dello stimatore
3. Indicazione di un depositario (no custodia da parte dell’ente)
4. Vendita a cura dell’ente al pubblico incanto. Avviso affisso alla porta del comune
5. Se incanto va deserto, si procede a nuovo incanto, nel quale gli oggetti pignorati vanno venduti al
migliore offerente.
6. Dopo la vendita, gli atti della vendita e la somma ricavata vanno depositati alla cancelleria del giudice
dell’esecuzione.
LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA TRA L’ENTE CREDITORE ED EVENTUALI CREDITORI OPPONENTI SI FA AI
SENSI DEL C.P.C.
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Segue le dinamiche ed i principi previsti dal c.p.c.
D.P.R. 602/73
L’estensione all’ingiunzione fiscale delle norme sull’esecuzione predisposte per I concessionari permette
maggiori poteri per l’ente nella procedura esecutiva.
1. Avviso contenente l’intimazione ad adempiere ENTRO 5 GIORNI, redatto in conformità con il modello
predisposto dal decreto Min. Fin 99. Perde efficacia trascorsi 180 dalla notifica
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2. Vendita dei beni pignorati: pubblico incanto o trattativa privata.
Affissione alla casa comunale per 5 giorni anteriori alla data fissata per il primo incanto di un avviso
contenente la descrizione dei beni pignorati e l’indicazione del giorno, ora, luogo del primo e secondo
incanto.
(Nel primo caso il prezzo base è determinata dal valore attribuito ai beni nel verbale di pignoramento , nel
secondo incanto i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo
base del primo incanto).
Il pignoramento cessa efficacia se decorrono 120 gg. senza che sia effettuato il primo incanto
Deposito degli atti del procedimento di espropriazione a cura dell’ente nella cancelleria del giudice
dell’esecuzione nel termine di 10 giorni dalla vendita.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Il pignoramento presso terzi può eseguirsi tramite notifica al terzo di un ordine di pagare all’ente creditore,
senza necessità di citazione del terzo in giudizio ed instaurazione di giudizio di cognizione (art. 9 r.d.
639/10).
ESPROPRIAZIONE IMMOBILARE
L’importo complessivo del credito per cui si procede deve superare euro 8.000,00
REITERAZIONE DELL’INGIUNZIONE
Reiterazione dell’ingiunzione Di sicuro interesse poiché ha rilevanti implicazioni pratiche è il tema
della reiterazione dell’atto d’ingiunzione; è questo uno strumento molto efficace a disposizione
dell’ente creditore per la riscossione delle proprie entrate ed è bene quindi porvi particolare
attenzione. È necessario, prima di tutto, chiarire i termini del problema.
Non può parlarsi di reiterazione allorquando si emette un nuovo atto di ingiunzione che però
diverga per qualche motivo dal precedente; si pensi ad un nuovo atto emanato al fine di
correggerne uno precedente, con o senza riferimento a questo, di cui l’Ente abbia avuto “notizia”
su denuncia del contribuente o più semplicemente a seguito di mera attività interna di controllo
dei provvedimenti precedentemente emanati, nell’esercizio del suo potere di autotutela.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un nuovo atto emanato per chiedere la corresponsione
degli interessi precedentemente non effettuata, al fine quindi di “ampliare” la pretesa creditoria.
Sulla reiterazione dell’attività di notificazione, si veda la sentenza della Cass. civ., sez. I, 3 aprile
1997, n. 2894 secondo cui qualora l’inattività dell’amministrazione nel procedere agli atti esecutivi
si protragga fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 481 c.p.c., l’ingiunzione perde efficacia
relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (onde, ai fini dell’inizio
dell’esecuzione, si rende necessaria una reiterazione della notificazione della stessa), ma non
viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato
l’accertamento del credito dell’amministrazione. Pertanto, ove l’ingiunzione non sia
tempestivamente impugnata, tale accertamento non può più essere revocato in discussione con
l’opposizione proponibile in seguito alla eventuale ulteriore notificazione, restando la “causa
pretendi” circoscritta a ipotetici vizi propri di quest’ultima, senza che possa estendersi a quanto
era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato.
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La reiterazione consiste esclusivamente nella riproposizione, in tempi differenti, del medesimo
atto.
Non vi è quindi reiterazione allorquando si emettano contemporaneamente più atti identici;
l’emissione contemporanea può verificarsi per l’esigenza di iniziare allo stesso tempo più
procedure esecutive, siano esse mobiliari che immobiliari che presso terzi, dello stesso tipo o
differenti, senza però subordinare una procedura all’esito di altra che potrebbe rivelarsi
infruttuosa. Nella pratica però, difficilmente si intraprendono più procedure
contemporaneamente poiché gli enti iniziano “in primis” la procedura mobiliare e solo dopo quella
immobiliare o presso terzi.
L’esigenza di reiterazione invece può essere dovuta non solo alla necessità di iniziare diverse
procedure esecutive ma anche all’opportunità di interrompere il termine di prescrizione di un
diritto di credito qualora il precedente effetto “interruttivo” stia per cessare i propri effetti o a
quella di riprendere la procedura esecutiva divenuta inefficace.
La possibilità di reiterare gli atti di ingiunzione non è però pacificamente ammessa; se a tale
reiterazione nulla si eccepisce nell’ipotesi in cui avverso il primo atto non sia stato proposto
ricorso o presentata opposizione, dubbi sorgono nell’ipotesi in cui i debitori muovano tale
opposizione.
A sostegno dell’inammissibilità di tale reiterazione si richiama talvolta la natura di atto
amministrativo dell’ingiunzione che come tale non andrebbe ripetuto; altre volte si fa invece
riferimento a motivi di “equità” poiché la reiterazione comporta per il debitore un accrescimento
di spese legali (in questo caso però si dimentica che le spese saranno a carico dell’Ente impositore
nell’ipotesi in cui questo risulti soccombente).
Qui non si vedono motivi per escludere l’applicabilità della reiterazione al procedimento di
ingiunzione, anche alla luce delle principali norme del codice di procedura civile (art. 481 c.p.c.
“Cessazione dell’efficacia del precetto”; art. 483 c.p.c. “Cumulo dei mezzi di espropriazione”) in
materia.
Sull’applicabilità delle disposizioni in esame all’ingiunzione fiscale, si veda anche la sentenza della
Corte di Cassazione, sez. civ., dell’8 agosto1997, n. 7384 secondo cui l’ingiunzione fiscale pur
cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto non per questo può essere
scissa e distinta in un titolo esecutivo e in un atto di precetto ciascuno regolato dalle norme del
codice di rito che lo riguardano. Di conseguenza, all’ingiunzione può essere applicato l’art. 481
c.p.c sulla cessazione di efficacia del precetto per il decorso del termine di 90 giorni dalla
notifica, senza che sia stata iniziata l’esecuzione; a ciò consegue che l’ingiunzione fiscale, una
volta notificata al contribuente e non tempestivamente impugnata, determina l’incontestabilità
dell’accertamento tributario, senza perdere il valore di titolo esecutivo, ancorché sia venuta
meno l’efficacia del precetto per decorrenza del termine di cui all’art. 481 c.p.c.
Ciò ove l’amministrazione finanziaria notifichi un’altra ingiunzione riproduttiva della prima,
l’opposizione proposta contro la nuova ingiunzione – che equivale alla rinnovata notificazione
del precetto – non può più porre in discussione il titolo originario, in base al quale si procede
all’esecuzione.
Dall’esame di tali disposizioni infatti emerge come il legislatore non ponga ostacoli all’esercizio
contemporaneo di più procedure esecutive nel procedimento esecutivo ordinario e non si vedono
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motivi per escludere tale evenienza anche con riferimento agli atti di ingiunzione, pur con i dovuti
adattamenti dovuti alla particolare natura del procedimento “de quo”.
In merito, si veda quanto dice la Cassazione, sez. I, sent. 13 febbraio 1980, n. 1046 che sostiene
che, essendo l’ingiunzione un atto che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del
precetto, e che non può mai acquistare efficacia di giudicato, la stessa ingiunzione può sempre
essere rinnovata dall’amministrazione, anche nelle more del giudizio di opposizione
all’ingiunzione precedente.
Sulla possibilità di reiterare l’ingiunzione anche in pendenza del giudizio di opposizione ad una
precedente ingiunzione, è interessante la sentenza della Cassazione, sez. I, 7 maggio 1981, n.
2965.
In questa pronuncia, la Corte sostiene che l’ingiunzione fiscale, quale manifestazione del potere
di autoaccertamento ed autotutela della pubblica amministrazione in materia tributaria, ha
natura giuridica di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e
del precetto ed è insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato. Attesa tale natura
dell’ingiunzione fiscale e dell’ordine di pagamento in essa contenuto, deve ritenersi che, anche
in pendenza del giudizio di opposizione ad una precedente ingiunzione, questa può essere
legittimamente rinnovata dall’amministrazione sino a che il credito d’imposta non sia stato
integralmente soddisfatto e, quindi, per il conseguimento della pretesa nella sua parte residuale
o nella misura accresciutasi per il maturare degli interessi.
L’ente creditore, continuano i giudici, può avere interesse, ai fini della riscossione di un credito, sia
ad emettere più ingiunzioni identiche, sia a reiterare in tempi successivi la stessa ingiunzione.
La reiterazione di una ingiunzione può discendere, oltreché dalla volontà di iniziare un’altra
procedura esecutiva, pendente la prima, anche dall’opportunità di interrompere la prescrizione di
un credito, oppure di riattivare la procedura esecutiva a seguito della sopravvenuta inefficacia
dell’ingiunzione per decorso del termine di 90 giorni. (Cfr. Cass. 2894/1997).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7384/1997 ha inoltre affermato che “ove l’amministrazione
provveda a notificare altra ingiunzione riproduttiva della prima, l’opposizione proposta contro la
nuova ingiunzione, la quale equivale a rinnovata notificazione del precetto, non può più porre in
discussione il titolo originario per il quale si procede all’esecuzione”.
Vi è infine un’eccezione a tale regola generale; vi è cioè un caso in cui è difficile ammettere la
possibilità di reiterazione di più atti di ingiunzione. La fattispecie però non investe il profilo
“cognitivo” sin qui trattato ma bensì quello “esecutivo”; è l’ipotesi in cui vi sia stata sospensione di
“diritto” dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione a seguito di opposizione o di provvedimento del
giudice. In questo caso, la reiterazione avrebbe come effetto quello di eliminare la sospensione
privando il debitore dei benefici propri di tale provvedimento ed obbligandolo anche a proporre
nuova opposizione. Ebbene, proprio l’effetto elusivo del provvedimento di sospensione
dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione che in tal caso verrebbe ad avere il provvedimento di
reiterazione porta a negare che esso possa essere emanato in tale ipotesi; non si vuole cioè
ammettere che un atto amministrativo la cui esecuzione sia stata sospesa possa essere poi
riproposto con eguale contenuto.
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TERMINI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Problema diverso ma a questo connesso è quello più generale della durata dei termini per la
riscossione delle entrate tributarie; infatti, in un ordinamento giuridico evoluto il contribuente
non può vedersi esposto alle pretese del fisco senza alcun limite temporale.
La Consulta (sent. n. 280/2005) ha ribadito questo principio ed ha comportato un intervento del
legislatore (l. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, commi 5-bis e ss.) prevista per la riscossione a mezzo
ruolo, e che si applica alla procedura di riscossione a mezzo ingiunzione per analogia, poiché non è
possibile prevedere principi differenti e termini diversi a seconda che si utilizzi una procedura
piuttosto che l’altra (contra: Comm. Trib. prov.le Cagliari del 7 giugno 2006, n. 145).
Non mancavano comunque opinioni contrarie secondo cui l’ingiunzione avrebbe avuto termini
decadenziali decennali oppure quinquennali ex art. 2948 c.c. sia per la riscossione di entrate
patrimoniali che tributarie (Cass. sez. I, 11 marzo 1996, n. 1965; Cass. sez. I, 8 agosto 1997, n.
7386).
Il legislatore è intervenuto recentemente in merito ai termini per l’accertamento e la riscossione
dei tributi locali.
Con l’art. 1, comma 161 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha fissato termini
certi per gli Enti locali uguali per tutti i tributi che debbono procedere “alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.
Per la riscossione coattiva, colmando così una lacuna legislativa, con l’art. 1, comma 163 della l.
296/2006 (legge finanziaria 2007) si stabilisce che la cartella di pagamento e l’ingiunzione fiscale
debbano essere notificate entro il termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.
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