2 codice di comportamento

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2 codice di comportamento
MODELLO ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 e s.m.i.
Rev07 del 05.12.2016
INDICE
1 – PREMESSE..............................................................................
PAG. 2
2 – CODICE DI COMPORTAMENTO.............................................. PAG. 7
3 – MODELLO DI GESTIONE......................................................... PAG. 17
4 – SISTEMA DISCIPLINARE......................................................... PAG. 24
5 – ORGANISMO DI VIGILANZA................................................... PAG. 28
6 – MAPPATURA DEI RISCHI........................................................ PAG. 32
7 – ATTIVITA’ A RISCHIO............................................................. PAG. 79
8 – REATI ASSOCIABILI................................................................ PAG. 82
9 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE......................................... PAG. 85
10 – AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO............................... PAG. 88
11 – PARTE SPECIALE – 1 – REATI CONTRO LA P.A……….
PAG. 91
12 – PARTE SPECIALE – 2 – REATI SOCIETARI…………….
PAG.113
13 – PARTE SPECIALE – 3 – REATI INFORMATICI…………
PAG.127
14 – PARTE SPECIALE – 4 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO……………………………………………………
PAG.134
15 – PARTE SPECIALE – 5 – AMBIENTE……………………
PAG.166
16 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE………………………………………………
Modello Organizzativo Rev07.doc
PAG.176
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PREMESSE
Modello Organizzativo Rev07.doc
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LA SOCIETA’
Da trent’anni l'Azienda Provinciale Trasporti è protagonista del trasporto pubblico nell'Isontino.
Una storia ricca ed importante, che ha accompagnato lo sviluppo economico e sociale delle città e
dei centri più piccoli con un unico obiettivo: offrire ai cittadini un mezzo di trasporto accessibile ed
economico, sicuro e pratico, capace di collegare con efficienza quartieri e paesi, scuole e luoghi di
lavoro. È stato un lungo percorso di crescita e sviluppo, iniziato nel giugno 1976 con l’“Azienda
Provincializzata Trasporti”, nata dalla cessione del patrimonio della Società per Azioni “Ing. Ribi &
C.”, a fronte della definitiva rinuncia della stessa all’affidamento delle linee in concessione.
Successivamente l’Amministrazione Provinciale acquista e poi assegna all’A.P.T. il complesso
aziendale della “Autoservizi Isonzo s.n.c.” e della “Eredi Petruz Giuseppe di Petruz Nives Storari”.
Nel 1982, grazie all’acquisizione della “Gradese Soc. Cooperativa Autotrasporti s.r.l.” e del
complesso aziendale delle “Autolinee Triestine s.n.c.” di Collavini & C., l’A.P.T. si ingrandisce
nuovamente.
Nel 1995, in applicazione della Legge 142/90, viene trasformata in Azienda Speciale.
Nel 1996 assorbe il Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici di Monfalcone, gestore del trasporto
urbano nei Comuni di Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, e la ditta privata Troian,
concessionaria del servizio urbano nel Comune di Grado.
Nel 1997, sfruttando le opportunità previste dalla Legge Bassanini, inizia la procedura della
trasformazione in società per azioni.
Il 7 luglio 1998 APT diviene così la prima società pubblica in Italia di trasporti su gomma ad essere
stata trasformata in S.p.A., seppur la proprietà resti ancora interamente alla Provincia di Gorizia.
Nel settembre 1999 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avvia l'iter procedurale della gara
europea per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale in esecuzione della L.R. 20/97 e
del relativo Piano Regionale del TPL.
Nello stesso mese APT SpA, assieme ad Azienda Multiservizi Goriziana-AMG SpA, Saita
Autolinee SpA di Udine ed Azienda Consorziale Trasporti di Trieste, costituisce un’Associazione
Temporanea di Imprese ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. A) del D.L. 158/95.
L'accordo crea un soggetto unico in grado di proporsi in modo competitivo e con solide basi
operative alla gara regionale, sfidando grosse imprese provenienti da altre regioni italiane.
La riforma giunge a compimento nel corso del 2000, con l'assegnazione delle concessioni decennali
delle 4 unità di gestione in cui è stato diviso il territorio regionale ad altrettanti soggetti gestori .
L'assegnazione dell'UDG Goriziana all'ATI, con APT SpA capofila, ha premiato la volontà comune
di garantire una migliore funzionalità del servizio di TPL e rappresenta un concreto esempio di
collaborazione a livello regionale e provinciale tra diverse aziende e fra pubblico e privato, in un
territorio, quale quello isontino, che vuole essere ed esercitare l'importante ruolo di cerniera fra le
diverse realtà regionali e non solo.
Il 22 dicembre 2000, con l'Assemblea Straordinaria della Società, viene formalizzato l'ingresso dei
nuovi soci in APT SpA e l'aumento del capitale sociale.
Un'assemblea successiva, tenutasi il 30 gennaio 2001, delibera la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, espressione della nuova compagine societaria.
Nel corso degli anni la compagine sociale si è modificata con l’ingresso di nuovi soggetti. Pertanto,
allo stato attuale, il capitale sociale risulta così suddiviso:
 PROVINCIA DI GORIZIA: 51%
 IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA: 18,06%
 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA: 3,94%
 ATAP SPA: 21,81%
 AMT Trasporti srl: 5,19%
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Oggi APT gestisce il trasporto pubblico locale nell’Unità di Gestione Goriziana, secondo i contenuti
e le modalità previste dal Contratto di Servizio stipulato con la Provincia di Gorizia in base alla
normativa regionale, ma l’azienda nel tempo ha anche sviluppato diversi servizi complementari che
arricchiscono l’offerta di mobilità in ambito pubblico (scuolabus, navette, servizi per i Comuni,
trenino, servizi notturni, servizio marittimo), ed ha consolidato il settore più strettamente
commerciale del noleggio pullman da turismo.
LA COMPAGINE SOCIALE E GLI ORGANI SOCIETARI
Numero 10.000,00 azioni del valore nominale di euro 516,46 ciascuna.
Elenco soci:
- socio n. 1 Provincia di Gorizia, Corso Italia n. 55 – Gorizia, certificato azionario n. 13 per n. 5.100
azioni da euro 516,46 ciascuna e un valore unitario complessivo di euro 2.633.946, 00
(duemilioniseicentotrentatremilanovecentoquarantasei/00) pari al 51% del capitale sociale;
- socio n. 2 ATAP s.p.a.., Via Candiani n. 26 - Pordenone, certificati azionari n. 7 – 15 per n. 2.181
azioni da euro 516,46 ciascuna e un valore nominale complessivo di euro 1.126.399,26
(unmilionecentoventiseimilatrecentonovantanone/26) pari al 21,81% del capitale sociale;
- socio n. 3 IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., Via IX agosto n. 15 – Gorizia, certificati
azionari n. 6-8-12 per n. 1806 azioni da euro 516,46 ciascuna e un valore nominale complessivo di
euro 932.726,76 (novecentotrentaduemilasettecentoventisei/76) pari al 18,06% del capitale sociale;
- socio n. 4 A.M.T. Trasporti srl, Via d’Alviano n. 15 – Trieste, certificato azionario n. 17 per n.
519 azioni da euro 516,46 ciascuna e un valore nominale complessivo di euro 268.042,74
(duecentosessantottomilazeroquarantadue/74) pari al 5,19% del capitale sociale;
- socio n. 5 Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Via Carducci n. 2 – Gorizia, certificato
azionario n. 14 per n. 394 azioni da euro 516,46 e un valore nominale complessivo di euro
203.485,24 (duecentotremilaquattrocentottantacinque/24) pari al 3,94% del capitale sociale.
Cariche Sociali:
carica
presidente
consigliere
consigliere
nominativo
Sara Cumar
Mauro Vagaggini
Barbara Zilli
durata
tre esercizi
tre esercizi
tre esercizi
data nomina
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
durata
tre anni
tre anni
tre anni
data nomina
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
Collegio Sindacale:
carica
presidente
sindaco effettivo
sindaco effettivo
nominativo
Stefano Basso
Gabriella Magurano
Valentina Pahor
Direttore: Ing. Roberto Bassanese
partecipazioni:
TPL FVG scarl
Servizi Trasporti Interregionali S.p.A.
SAF Autoservizi FVG S.p.A.
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OGGETTO SOCIALE E SERVIZI SVOLTI
L’oggetto sociale, dettagliatamente descritto all’art. 5 dello Statuto dell’Azienda, risulta essere il
trasporto pubblico e le attività connesse alla mobilità, in qualunque forma esercitati,
l’organizzazione e produzione dei servizi ad essi relativi, il trasporto merci per conto terzi, il
trasporto ferroviario e con impianti a fune, l’attività di manutenzione veicoli anche per conto terzi,
ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei trasporti, la gestione di parcheggi, aree
sosta, la costruzione e la gestione di infrastutture connesse alla mobilità.
Alla data attuale la società è impegnata nelle seguenti attività:
a) servizi tpl urbani: Gorizia (7 linee), Monfalcone (6 linee) e Grado (1 linea);
b) servizi tpl extraurbani:
- Gorizia – Aeroporto – Monfalcone Grado;
- Gorizia – Mariano – Cormons;
- Gradisca – S.Pier – S. Canzian – Monfalcone;
- Gorizia – Romans – Cormons;
- Gorizia – Grado (via Savogna – Turriaco);
- Gorizia – Grado (via Capriva);
- Gorizia – Jamiano – Monfalcone;
- Gorizia – Poggio Terza Armata – Sagrado - Monfalcone;
- Gorizia – S. Michele – Doberdò – Monfalcone;
- Gorizia – S. Floriano – Oslavia – Gorizia;
- Grado – Fossalon – Staranzano – Monfalcone – Trieste;
- Grado – Villesse – Gorizia;
- Gorizia – Cormons – Cividale;
- Gorizia – Palmanova – Privano;
- Gorizia – Aiello – Cervignano;
- Grado – Cervignano – Fiumicello – Monfalcone;
- Gradisca – Cormons – Manzano;
- Udine – Palmanova – Monfalcone Cantieri;
- San Vito al Torre – Crauglio - Monfalcone Cantieri;
- Grado – Cervignano;
- Ronchis – Monfalcone Cantieri;
- Portogruaro – Monfalcone Cantieri;
- Udine – Aeroporto – Monfalcone – Trieste;
- Trieste – Lignano.
c) linea internazionale Gorizia – Nova Gorica;
d) servizio marittimo (linea Grado – Trieste);
e) servizi di trasporto mediante trenino turistico;
f) servizi atipici, specialmente nel campo scolastico;
g) servizi di noleggio da rimessa con 6 autobus granturismo;
h) servizi di fuori linea come supporto ai servizi turistici;
i) servizi scuolabus;
l) servizi per disabili.
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CODICE DI COMPORTAMENTO
(già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/07/2009)
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PREMESSA
L’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A (APT S.p.A.) intende adottare e far osservare il Codice di
Comportamento, in quanto lo ritiene strumento indispensabile per un corretto funzionamento
aziendale, base irrinunciabile per dare sempre maggior affidabilità all’attività della stessa.
In altri termini APT S.p.A. ritiene che, nello svolgimento della vita sociale, il semplice rispetto delle
norme di legge non sia sufficiente per il raggiungimento degli standard operativi e gestionali
desiderati, ma al contrario ogni decisione ed altresì ogni comportamento debbano essere supportati
ed indirizzati da regole etiche che integrino o, in caso di mancanza di normative specifiche,
informino l’adozione degli stessi.
In quest’ottica APT S.p.A. considera il Codice di Comportamento la “Carta dei diritti e dei doveri
fondamentali”, attraverso cui l’Azienda chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali nei
confronti dei portatori di interesse interni ed esterni (azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori,
Enti pubblici, clienti, ecc.) e ricerca forme di bilanciamento tra i molteplici interessi e le aspettative
legittime avanzate dagli stessi portatori di interesse.
Conseguentemente, il rapporto di lavoro con il personale viene gestito nel rispetto della normativa
vigente, considerando ogni lavoratore come risorsa umana da valorizzare e motivare, rispettando la
normativa in merito alla sicurezza sul lavoro, valutando l’organizzazione dei vari processi
produttivi in termini di rischiosità, con l’obiettivo di ridurre al minimo tutti gli elementi di criticità.
Per quanto attiene ai rapporti commerciali APT S.p.A. agisce con imparzialità, prevenendo
situazioni di conflitto di interessi ed attuando scrupolosamente criteri di equità ed imparzialità nella
gestione degli appalti.
Il contenuto del Codice, gli aggiornamenti e le integrazioni saranno portati tempestivamente a
conoscenza di tutti i destinatari, a cui APT S.p.A. si impegna a fornire una formazione adeguata.
In presenza di violazioni del Codice, APT S.p.A attiverà un sistema sanzionatorio, coordinando lo
stesso con l’All. A del R. D. 148/31 (all. A al presente Codice).
Lo stesso sistema sanzionatorio esplicherà i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, sostanziandosi
nell’interruzione dei rapporti contrattuali, salve ulteriori sanzioni previste da specifiche normative.
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CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
1.1 “DESTINATARI” E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, ai componenti di organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.
e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a
qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell’interesse dell'Azienda. Questi
verranno di seguito definiti come “Destinatari”.
I “Destinatari” delle disposizioni del presente Codice, nel già dovuto rispetto della legge e delle
normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi
ed agli impegni previsti dal Codice.
1.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI
L’Azienda Provinciale Trasporti .S.p.A. mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con
ciascuno dei “Destinatari”.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai
“Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere
improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco
rispetto, nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario”
deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da
tutelare il prestigio dell'Azienda.
I dipendenti dell’Azienda, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di
esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in
concorrenza con quelle dell'Azienda, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del
Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice
Civile.
I “Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con
quelli dell’Azienda o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali,
nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso.
Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme
di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.
I “Destinatari” hanno l'obbligo di:

astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;

rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti
sulle modalità di applicazione delle stesse;

riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
o
qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni
delle norme del Codice;
o
qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;

collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.
Il “Destinatario” non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri
superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.
Sono vietate le segnalazioni anonime.
1.3 IMPEGNI DELL'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA
L'Azienda Provinciale Trasporti SpA assicurerà, anche attraverso l’eventuale individuazione di
specifiche funzioni interne:

la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in
rapporti con APT S.p.A.;
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




l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione
delle norme contenute nel Codice;
lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle
misure sanzionatorie previste;
che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di
possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.
1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI
AZIENDALI
Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;

promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei “Destinatari”;

operare affinché i “Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice
costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;

adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;

adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, possibili
ritorsioni.
1.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO
L'Azienda Provinciale Trasporti SpA si impegna, anche attraverso l’individuazione di idonee
strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:

fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;

promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative, partecipando con le unità
competenti alla loro definizione;

predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla
migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;

promuovere la conoscenza del Codice all'interno ed all'esterno dell'Azienda e la sua
osservanza;

informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti, per l'assunzione delle
misure correttive opportune.
1.6 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE
L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei “Destinatari” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.
La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda e
può portare ad azioni disciplinari, legali o penali.
Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se
posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto
terzo.
CAPITOLO 2 -RAPPORTI CON I TERZI
2.1 PRINCIPI GENERALI
L'Azienda Provinciale Trasporti SpA nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà,
correttezza, trasparenza ed efficienza.
I dipendenti dell'Azienda ed i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo
riferibili all'Azienda stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse
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dell'Azienda e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività
del mercato e dall’importanza dell'affare trattato.
Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni,
dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.
L'Azienda riconosce e rispetta il diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad
attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse dell'Azienda stessa, purché si tratti di
attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti
con l’Azienda stessa.
In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e
tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’Azienda o che possano
interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse
dell’Azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere
tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i
“Destinatari” delle norme del presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le
attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della
struttura di appartenenza.
Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici
materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto
del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti
quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di
una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad
acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre
autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.
I “Destinatari” delle norme del presente Codice, che ricevano omaggi o trattamenti di favore non
direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovranno informare il superiore o la funzione
competente.
In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla
prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un
soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o
di esecuzione del contratto, salvi i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.
2.2 RAPPORTI CON I CLIENTI
L'Azienda Provinciale Trasporti SpA, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel
rispetto delle procedure interne, si impegna a favorirne la soddisfazione, nel rispetto degli impegni
assunti nella Carta dei Servizi.
È’, in particolare, fatto obbligo di:

osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di qualità;

fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi, in modo che il cliente
possa assumere decisioni consapevoli.
2.3 RAPPORTI CON I FORNITORI
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto
obbligo ai “Destinatari” delle norme del presente Codice di:

osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i
fornitori;
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

non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di
competere per aggiudicarsi una fornitura all'Azienda, adottando nella selezione criteri di
valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini
commerciali.
2.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON SOGGETTI PRIVATI
I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, volti al presidio degli interessi complessivi dell'Azienda e
collegati all'attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle
responsabilità a ciò delegate.
Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della
Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti
privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di
modico valore.
Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per
ottenere un trattamento più favorevole, in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica
Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali l’Azienda intrattenga rapporti
commerciali.
Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici
dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere
l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore
imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di
spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella procedura e documentato in modo
adeguato.
Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica
Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare
impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o
prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, nè ottenere
informazioni riservate.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica
Amministrazione o con soggetti privati, non vanno intraprese (direttamente o indirettamente)
attività finalizzate ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.
2.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
L'Azienda non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e
sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni
specifiche (es.: trattenute sindacali effettuate per conto dei dipendenti; contributi ad associazioni di
categoria, ecc.).
2.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA
L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.
L'Azienda deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I
rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali
a ciò delegate.
I “Destinatari” non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a
fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.
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CAPITOLO 3 - TRASPARENZA DELLA CONTABILITA’
3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base
per le relative registrazioni contabili. Ciascun “Destinatario” è tenuto a collaborare affinché i fatti di
gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività
svolta, in modo da consentire:

l'agevole registrazione contabile;

l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori
interpretativi.
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e
ordinata secondo criteri logici.
I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della
contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i
fatti al proprio superiore o alla funzione competente.
CAPITOLO 4 - POLITICHE DEL PERSONALE
4.1 RISORSE UMANE
Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la
professionalità dei “Destinatari” sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi
dell'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A..
L'Azienda si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente.
L'Azienda si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima
di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.
4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO
L'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non
venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di
singoli o gruppi di lavoratori;

l’ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
L'Azienda previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali
di ogni tipo e quindi anche sessuali.
4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI
L'Azienda richiede che ciascun “Destinatario” contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente
di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione
del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei
luoghi di lavoro:

prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di
sostanze di analogo effetto;
Modello Organizzativo Rev07.doc
12

consumare le suddette sostanze o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della
prestazione lavorativa.
L'Azienda si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.
4.4 FUMO
I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di
divieto di fumo.
CAPITOLO 5 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
5.1 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Nell'ambito delle proprie attività, l'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. è impegnata a contribuire
allo sviluppo ed al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la
sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate
dalle attività stesse, e di ridurre l'impatto ambientale.
L'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla
promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla
salvaguardia delle risorse.
L’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.
La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di
efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul
lavoro.
La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di
prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore
attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.
5.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I “Destinatari” delle norme del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni,
partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della
salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
CAPITOLO 6 – RISERVATEZZA
6.1 PRINCIPI
Le attività dell'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. richiedono costantemente l'acquisizione, la
conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati
attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti,
atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc..
Le banche-dati dell'Azienda possono contenere:

dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;

dati che, per accordi negoziali, non possono essere resi noti all'esterno;

dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi
aziendali.
È obbligo di ogni “Destinatario” assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna
notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.
Modello Organizzativo Rev07.doc
13
L'Azienda si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o
acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Le informazioni, conoscenze e dati, acquisiti o elaborati dai “Destinatari” durante il proprio lavoro
o attraverso le proprie mansioni, appartengono all'Azienda e non possono essere utilizzate,
comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.
6.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione
dell'impresa, o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni “Destinatario” dovrà:

acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;

acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;

conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano
conoscenza;

comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione
delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi
assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;

assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni
riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso,
ottenere il loro consenso;

associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso
possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
CAPITOLO 7- CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO
AZIENDALE
7.1 CONTROLLI INTERNI
I “Destinatari” devono essere consapevoli dell’esistenza di procedure di controllo e coscienti del
contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell’efficienza.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare
le attività dell'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A., con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle
leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e
fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello
operativo. Conseguentemente tutti i “Destinatari”, nell’ambito delle funzioni svolte, sono
responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree
operative loro affidate.
Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti ad essere partecipi del
sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile,
legittima, coerente e congrua.
7.2 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
Tutte le azioni e le operazioni dell’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. devono avere una
registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e
di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di
poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato
l’operazione stessa.
Modello Organizzativo Rev07.doc
14
7.3 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali), che sono
strumentali all'attività svolta.
Nessun “Destinatario” può fare uso improprio dei beni e delle risorse dell'Azienda o permettere ad
altri di farlo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
15
3
MODELLO DI GESTIONE
(già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/07/2009)
Modello Organizzativo Rev07.doc
16
CARATTERISTICHE GENERALI
l’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. ha adottato un modello di gestione e di controllo adeguato ed
in linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.
In via preliminare sono state analizzate le singole aree organizzative e gestionali, andando ad
individuare quelle più esposte al rischio di incorrere nelle fattispecie generiche di reati rilevanti ai
fini della responsabilità amministrativa di impresa.
attività
gestione
risorse
umane
contabilità
tesoreria e
finanza
affidamento ed
aggiudicazioni
appalti pubblici
area
organizzativa
Presidenza e
CDA
autorizzazioni,
concessioni,
contratti di
servizio, licenze
progettazione
ed erogazione
servizi
rapporti
clienti
fornitori
ambiente e
sicurezza
sul lavoro
sistemi
informativi
Tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001
Collegio
Sindacale
Reati societari, delitti contro la Pubblica Amministrazione, delitti contro la fede pubblica
Organo di
Vigilanza
Direzione,
Controllo di
Gestione
Delitti contro la P.A., la fede pubblica,
reati societari, delitti informatici, trattamento illecito
dati
Delitti contro la P.A., delitti contro la fede pubblica,
delitti in materia di sicurezza sul lavoro, reati
ambientali
Delitti contro la P.A., delitti contro la fede pubblica,
abuso di mercato, riciclaggio, ricettazione, impiego
di beni o denaro di provenienza illecita
Delitti contro la P.A., delitti contro la fede pubblica,
abuso di mercato, delitti in materia di sicurezza sul
lavoro
Delitti contro la P.A., delitti contro la fede pubblica,
abuso di mercato, dichiarazioni non rese o false
dichiarazioni
Manutenzione
Delitti contro la P.A., delitti contro la fede pubblica,
abuso di mercato,
Esercizio
Reati societari, delitti contro la P.A.,. riciclaggio,
ricettazione, impiego di beni o denaro di provenienza
illecita, delitti contro la fede pubblica, violazione
diritto d’autore
Risorse Umane
Delitti contro la P.A., delitti contro la personalità
individuale, delitti contro la fede pubblica, delitti
sull’immigrazione, sicurezza sul lavoro
Amministrazione
Tutte le fattispecie previste D.Lgs. 231/2001
Successivamente si è approfondito il grado di analisi, eseguendo la “mappatura” delle aree aziendali
in cui potrebbero essere commessi i reati. Si è prestata particolare attenzione anche
all’individuazione dei soggetti, in termini di incarichi ricoperti, che, per funzioni attribuite e poteri
esercitati, potrebbero compiere le condotte vietate.
MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI E SISTEMA DI CONTROLLO
L’analisi di individuazione dei singoli soggetti non ha esaurito tutta la possibile casistica, in quanto,
come più volte ricordato, qualunque soggetto che abbia un rapporto di subordinazione o
collaborazione con l’Azienda può tenere un comportamento colposo o doloso, incorrendo nel reato
e coinvolgendo nella responsabilità la Società. Tuttavia, tramite un’analisi “normalizzata” dei
processi, si sono identificate le figure che potrebbero, nella loro attività lavorativa quotidiana,
incorrere nella responsabilità amministrativa, proprio in virtù delle funzioni svolte.
Modello Organizzativo Rev07.doc
17
Inoltre, tra i soggetti potenzialmente a rischio di condotta dolosa o colposa sono stati considerati
anche gli stakeholder, cioè tutti quei soggetti (individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni) il cui
apporto è richiesto per la realizzazione della missione sociale di APT S.p.A. o che comunque hanno
interesse al suo perseguimento.
In senso generale, sono considerati stakeholder tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli
effetti diretti o indiretti delle attività di APT S.p.A.; rientrano in quest’ambito anche le comunità
locali e nazionali, le associazioni, le istituzioni ecc.. Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti
fiduciari e la reciproca cooperazione con gli stakeholder è quindi interesse primario della Società,
anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.
attività
gestione
risorse
umane
contabilità
tesoreria e
finanza
area
organizzativa
Presidenza e
CDA
affidamento ed
aggiudicazioni
appalti pubblici
autorizzazioni,
concessioni,
contratti di
servizio, licenze
progettazione
ed erogazione
servizi
rapporti
clienti
fornitori
ambiente e
sicurezza
sul lavoro
sistemi
informativi
Presidente del CdA, Amministratore Delegato, Amministratori
Collegio
Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci
Organo di
Vigilanza
Direzione,
Controllo di
Gestione
Direttore
Amministrazione
Responsa
bile
Responsabile,
stakeholder
Membri
Commissione
Gara, stakeholder
Responsabile
stakeholder
Responsabi
le
Responsabile
Amministrato
re di rete,
Responsabile,
Utenti
Risorse Umane
Respo
nsabil
e
-
-
Responsabile
Responsabil
e
Respons
abile,
stakehol
der
Datore di
Lavoro,
RSPP,
ASPP
Utenti
-
Membri
Commissione
Gara, stakeholder
Direttore di
Esercizio,
Coordinatore di
Esercizio
Direttore di
Esercizio,
Coordinatore di
Esercizio
Direttore di
Esercizio,
Coordinator
e di
Esercizio,
stakeholder
Datore di
Lavoro,
RSPP, ASPP,
Direttore di
Esercizio,
Coordinatore
di Esercizio
Utenti
-
Membri
Commissione
Gara, stakeholder
Responsabile
Responsabi
le,
stakholder
Datore di
Lavoro,
RSPP, ASPP,
Capo
Operatori
Utenti
Esercizio
Manutenzione
Direttore
di
Esercizio
,
Coordina
tore di
Esercizio
Responsa
bile
Responsabile
Si è, quindi, valutato il possibile impatto della condotta vietata, analizzandone la possibile modalità
concreta di attuazione connessa alle singole aree di competenza analizzate. In base a tale analisi si è
Modello Organizzativo Rev07.doc
18
proceduto ad individuare il livello di rischio, graduandolo come: rischio basso, la probabilità di
incorrere nella responsabilità amministrativa è scarsa, il soggetto più che altro interagisce con il
processo aziendale in qualità di fruitore e non ne determina le decisioni; rischio medio, il soggetto,
pur non entrando direttamente nel merito e nella formulazione della decisione, può indirettamente
influenzarla con azioni od omissioni; rischio alto , il soggetto ha il potere di formulare una
decisione ed agire di conseguenza, influenzando ed indirizzando direttamente il processo aziendale.
attività
gestione
risorse
umane
contabilità
tesoreria e
finanza
affidamento ed
aggiudicazioni
appalti pubblici
area
organizzativa
Presidenza e
CDA
autorizzazioni,
concessioni,
contratti di
servizio, licenze
progettazione
ed erogazione
servizi
rapporti
clienti
fornitori
ambiente e
sicurezza
sul lavoro
sistemi
informativi
RISCHIO ALTO
Collegio
Sindacale
RISCHIO ALTO
Organo di
Vigilanza
Direzione,
Controllo di
Gestione
RISCHIO ALTO
Amministrazione
Rischio
alto
Rischio alto
Rischio alto
Rischio medio
Rischio basso
Rischio alto
Rischio basso
Rischio alto
Risorse Umane
Risch
io
alto
Rischio
basso
Rischio basso
Rischio medio
Rischio
medio
Rischio
basso
Rischio
alto
Rischio
medio
Rischio
alto
Rischio
medio
Rischio medio
Rischio alto
Rischio alto
Rischio
medio
Rischio
medio
Rischio
medio
Rischio
alto
Rischio
medio
Rischio medio
Rischio basso
Rischio basso
Rischio
medio
Rischio alto
Rischio
medio
Esercizio
Manutenzione
Per quelle attività che sono risultate di più elevata criticità si è predisposto un protocollo di
monitoraggio costante del rispetto del modello attuato.
Per quanto riguarda, inoltre, le attività in materia di Ambiente e Sicurezza e Salute, si specifica che
l’Azienda ha adottato un Sistema di Gestione certificato da Ente esterno (Ancis srl) secondo le
norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. Come espresso in dettaglio nei capitoli
dedicati le attività sono oggetto di audit interni, effettuati da personale opportunamente formato, di
audit esterni e visita annuale di verifica da parte dell’Ente certificatore.
Modello Organizzativo Rev07.doc
19
attività
gestione
risorse
umane
area
organizzativa
Presidenza e
CDA
contabilità
tesoreria e
finanza
affidamento ed
aggiudicazioni
appalti pubblici
autorizzazioni,
concessioni,
contratti di
servizio, licenze
progettazione
ed erogazione
servizi
rapporti
clienti
fornitori
ambiente e
sicurezza
sul lavoro
sistemi
informativi
Indirizzo della gestione, valutazione dell’economicità e monitoraggio dei controlli esistenti
Collegio
Sindacale
Controllo statutario e normativo della gestione, indagine sui fatti significativi
Organo di
Vigilanza
Monitoraggio dei controlli esistenti e valutazione dell’economicità della gestione
Direzione,
Controllo di
Gestione
Gestione, valutazione economicità, attività di controllo diretto
Gestione,
esecuzione
e controllo
diretto,
valutazione
economicit
à
-
Monitoraggio
controlli
esistenti,
valutazione
economicità
Gestione
Amministrazione
Gestione
e
monitora
ggio
controlli
esistenti
Risorse Umane
Gestione
e
monitora
ggio
controlli
esistenti
-
-
Monitoraggio
controlli
esistenti
Monitoraggi
o controlli
esistenti
-
Gestione,
esecuzion
ee
controllo
diretto,
audit
interni
Gestione
e
monitora
ggio
controlli
esistenti
Monitoraggio
controlli
esistenti
Monitoraggio
controlli esistenti
Gestione,
esecuzione e
controllo diretto
Gestione,
esecuzione e
controllo diretto
Monitoragg
io controlli
esistenti
Gestione,
esecuzione e
controllo
diretto, audit
interni
Gestione
Gestione
e
monitora
ggio
controlli
esistenti
Monitoraggio
controlli
esistenti
-
Monitoragg
io controlli
esistenti
Gestione,
esecuzione e
controllo
diretto, audit
interni
Gestione
Esercizio
Manutenzione
Gestione,
esecuzione e
controllo
diretto
Gestione,
esecuzione e
controllo diretto,
valutazione
economicità
Monitoraggio
controlli esistenti
Monitoraggio
controlli esistenti
-
Monitoraggio
controlli
esistenti
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace ai fini del D.Lgs. n. 231/2001
e della qualità è affidata a tutta la struttura organizzativa, che ha nel Direttore e nei Responsabili i
soggetti incaricati a far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro competenza.
Per questo ogni singola funzione è chiamata al controllo diretto del processo gestito e presidiato, ma
anche al monitoraggio costante dei controlli esistenti dei processi aziendali con cui interagisce.
I controlli interni ed esterni sono costituti da tutte le attività e gli strumenti necessari o utili ad
indirizzare, gestire e verificare le attività dell’azienda con l’obiettivo di assicurare:
a)
il presidio dell’economicità, efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, in conformità a
strategie, obiettivi e politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio
aziendale;
b)
il presidio del rispetto della normativa applicabile all’attività della Società;
c)
il presidio della prevenzione dei reati mediante i modelli di organizzazione e di gestione ex
D.Lgs. n. 231/2001;
d)
l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili.
I controlli interni si articolano in due distinte linee di intervento:
Modello Organizzativo Rev07.doc
20

il “controllo di linea”, che viene assicurato dalle singole unità operative e dai rispettivi
responsabili, sui processi;

i “controlli di secondo livello”, attuati dalla Direzione coadiuvata dai Responsabili, attraverso
sistematiche verifiche a campione ed un’azione di monitoraggio dei controlli di linea.
L’audit esterno viene affidato ad uno o più professionisti esperti della materia e dotati delle
opportune certificazioni . L’audit viene effettuato almeno una volta all’anno e segnala le criticità in
materia di Ambiente, Sicurezza e Salute.
REQUISITI ED ELEMENTI FONDAMENTALI
Nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 APT S.p.A. ha predisposto ed elaborato il
proprio Modello Organizzativo, tenendo in particolare conto i seguenti requisiti necessari:

l’individuazione delle attività a rischio reati;

la previsione di specifici protocolli finalizzati alla formazione ed attuazione delle decisioni
della Società in relazione ai reati da prevenire;

l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;

la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza interno;

l’introduzione di un idoneo sistema disciplinare sanzionatorio per il mancato rispetto del
Modello;

l’inserimento dei principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati da applicare
ai dipendenti, collaboratori e fornitori;

la previsione di aggiornamento ed adattamento del Modello in base alle future evoluzioni
organizzative aziendali.
L’Azienda, parallelamente all’attuazione del Modello Organizzativo, adotta un Codice di
Comportamento di autodisciplina, contenente le regole ed i principi che devono essere seguiti dai
propri dipendenti.
I principi contenuti nel Codice di Comportamento rappresentano un rilevante riferimento anche per
la redazione del Modello di Organizzazione e controllo. Infatti assumono primaria rilevanza gli
obblighi di:

rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti interni alla società e le disposizioni contenute
nel Codice di Comportamento;

valorizzare, sia nei confronti del personale dipendente che verso i terzi collaboratori, compresi
i fornitori, i principi ed il rispetto dei valori contenuti nel Codice di Comportamento;

richiedere l’applicazione della correttezza e trasparenza nei rapporti con i soggetti terzi e con
la Pubblica Amministrazione;

stabilire una regolamentazione disciplinare idonea a sanzionare la violazione delle misure
indicate nel Modello.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Si è più volte ricordato che le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione sono vincolanti
per i componenti ed organi della società, per i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori e per tutti i
soggetti che agiscono comunque a qualunque titolo per conto o nell’interesse della Società.
L’efficacia del Modello di Organizzazione viene anche garantita dall’attività svolta dall’Organismo
di Vigilanza, che è un organo interno alla società costituito da professionisti esterni di comprovata
esperienza.
Modello Organizzativo Rev07.doc
21
L’Organismo di Vigilanza provvede ad esercitare i propri compiti mediante verifiche a campione
sulle attività a rischio e monitoraggio dei controlli che vengono eseguiti dalle singole unità
operative nelle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza coadiuva la Direzione aziendale nella divulgazione e nell’informativa ai
dipendenti relativa al Modello Organizzativo; in particolare collabora nella diffusione nell’attività
d’impresa della cultura e valorizzazione delle procedure finalizzate alla prevenzione della
commissione dei reati.
L’attività di verifica e di controllo finalizzata all’attuazione del Modello di Organizzazione viene
svolta direttamente dall’Organismo di Vigilanza; specifiche attività potranno essere di volta in volta
delegate alla Direzione o ai Responsabili.
Annualmente l’Organismo di Vigilanza redige una relazione da presentare al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale, dove vengono descritte le attività di verifica effettuate e
le relative conclusioni, in base alle quali la Società potrà predisporre eventuali miglioramenti o
azioni correttive nelle procedure.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Condizione essenziale e necessaria per garantire l’effettività del Modello Organizzativo è la
predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, da applicare in presenza di violazioni delle
prescrizioni contenute nel Modello. L’applicazione della sanzione disciplinare è assunta
indipendentemente dall’eventuale avvio di un procedimento penale.
A titolo esemplificativo costituisce violazione del Modello:

il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello
nell’esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione delle fattispecie
di reato ex D.Lgs. 231/2001;

la violazione delle disposizioni contenute nel Modello o l’omissione di azioni che:
espongono la Società ad un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati di cui al
D.Lgs. 231/2001;
sono state finalizzate esclusivamente alla commissione di uno di questi reati;

la realizzazione di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice di
Comportamento.
Nel procedimento disciplinare aperto nei confronti dei lavoratori dipendenti saranno rispettate le
procedure e garanzie previste dall’art 7 della legge n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, nell’All. A
del R.D. 148/1931 e quanto stabilito nel CCNL.
Nella definizione del tipo e dell’entità delle sanzioni si dovranno considerare:
a)
l’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
b)
il comportamento complessivo del soggetto, con particolare riguardo ad eventuali precedenti
disciplinari già contestati allo stesso soggetto;
c)
le mansioni o incarichi ricoperti;
d)
la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
e)
altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Nei confronti degli stakeholder, agente o ogni altro collaboratore/fornitore, il mancato rispetto delle
linee di condotta del Modello o del Codice di Comportamento potrà comportare la risoluzione del
rapporto contrattuale per giusta causa, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da
tale condotta derivino danni per la APT S.p.A..
Modello Organizzativo Rev07.doc
22
4
SISTEMA DISCIPLINARE
Struttura del sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
Modello Organizzativo Rev07.doc
23
FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
L’art. 6 comma 2 lett. e) e l’art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione
per un’efficace attuazione del Modello Organizzativo e Gestionale, l’introduzione di un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale
della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
L’adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel
Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall’esito del procedimento
penale eventualmente instaurato dall’autorità giudiziaria.
L’Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello
Organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla società.
Successivamente, il Direttore provvede all’accertamento ed alla contestazione delle infrazioni e
all’applicazione di sanzioni disciplinari, con le medesime modalità con cui viene applicato il
sistema sanzionatorio previsto dal R.D. 148/1931.
MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE (NON DIRIGENTE)
Il personale dipendente dell’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. è tenuto al rispetto di quanto
disposto nel Modello Organizzativo e Gestionale, in particolare di quanto previsto dal Codice di
Comportamento.
Ai fini dell’applicazione del provvedimento sanzionatorio vengono presi in considerazione i
seguenti aspetti:
l’intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti
disciplinari di portata simile;
le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
il coinvolgimento di altre persone;
la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la società del
comportamento illecito.
Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento all. A al
R.D. 148/1931):
a)
la censura;
b)
la multa, che può elevarsi fino all’importo di quattro ore lavorative;
c)
la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi fino a 10 giorni;
d)
la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o
sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso
stipendio o paga;
e)
la retrocessione;
f)
la destituzione.
E’ fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento.
In particolare incorre:
a)
nell’applicazione della censura, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in
materia di procedure interne, di informazioni all’Organismo di Vigilanza, di omesso controllo
o che, in ogni caso, nell’espletamento di attività nelle aree classificate come “a rischio” ai
sensi e per gli effetti del Modello, incorra in una lieve violazione per la prima volta delle
disposizioni del Modello stesso, sempre che da detta violazione non discenda per la Società
all’esterno un maggior impatto negativo; la presente sanzione è applicabile ogni volta che non
trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f);
Modello Organizzativo Rev07.doc
24
b)
c)
d)
e)
nell’applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal
Modello in materia di procedure interne, di informazioni all’Organismo di Vigilanza, di
omesso controllo o che, in ogni caso, nell’espletamento di attività nelle aree classificate come
“a rischio” ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento più volte non
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che le dette mancanze siano state
singolarmente accertate e contestate; la presente sanzione è applicabile ogni volta che non
torvino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c), d), e) e f);
nell’applicazione della sospensione dal servizio fino a dieci giorni e nella proroga del termine
per l’aumento dello stipendio o della paga, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal
Modello in materia di procedure interne, di informazioni all’Organismo di Vigilanza, di
omesso controllo o che, in ogni caso, nell’espletamento di attività nelle aree classificate ai
sensi e per gli effetti del Modello come “a rischio”, adotti un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all’interesse della Società, esponendno
la stessa ad una situazione di pericolo per l’integrità dei beni aziendali; la presente sanzione è
applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e) e
f);
nell’applicazione della retrocessione, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal
Modello in materia di procedure interne, di informazioni all’Organismo di Vigilanza, di
omesso controllo o che, in ogni caso, nell’espletamento di attività nelle aree classificate ai
sensi e per gli effetti del Modello come “a rischio”, adotti un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all’interesse della Società, esponendo la
stessa ad una situazione di pericolo per l’integrità dei beni aziendali; la presente sanzione è
applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), e) e
f);
nell’applicazione della destituzione, il dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività
nelle aree classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello, un
comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo
univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e riportati nel
Modello e/o la concreta applicazione a carico della Società di una delle misure previste dal
Decreto; viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far
venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente; è fatta salva l’applicazione
dell’art. 46 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.
MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l’obbligo sia
di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.
Al fine di regolamentare le conseguenze dell’adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del
principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una
sanzione che può andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso , sino
al licenziamento per giusta causa senza preavviso.
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte
di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente
informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione.
I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo
quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione
dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.
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MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte
di uno o più Sindaci, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto
l’intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione.
I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo
quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione
dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.
MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell’Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta
applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo
stesso procedendone all’eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il
Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, inclusa la revoca dell’incarico e fatta salva la richiesta risarcitoria.
MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI O ALTRI
SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ
La violazione da parte di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali
con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di
comportamento previste dal Modello Organizzativo e Gestionale agli stessi applicabili, o
l’eventuale commissione di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei
relativi contratti.
Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti
dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte
dei suddetti soggetti terzi.
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ORGANISMO DI VIGILANZA
Attività di verifica ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
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IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA
Le linee guida dell’Associazione di Categoria Asstra specificano che l’Organismo di Vigilanza deve
esser costitutio all’interno dell’ente e deve avere i seguenti requisiti:
autonomia e indipendenza: tali requisiti devono riferirsi all’Organo in quanto tale e devono
caratterizzare la sua azione. A questo proposito, è necessario che l’Organismo di Vigilanza sia
privo di compiti operativi che, facendolo partecipare a decisioni o attività dell’ente, possano
ledere l’obiettività di giudizio;
professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento
dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo sia consulenziale;
continuità di azione: per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello è
necessario che la struttura dell’Organismo di Vigilanza sia provvista di un adeguato budget e
di adeguate risorse;
onorabilità:da intendersi nei medesimi termini previsti, con riferimento ad amministratori e
componenti del Collegio Sindacale, dagli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. 58/1998.
Sulla scorta di tali principi il Modello dell’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. prevede che
l’Organismo di Vigilanza, costituito all’interno della società, è organismo autonomo e indipendente
che riporta ai vertici societari, ovvero al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di APT S.p.A. ha optato per un Organismo di Vigilanza composto
da professionisti esterni, in forma collegiale fino a tre componenti, di cui uno con funzioni di
Presidente; sono assistiti da un responsabile interno con funzioni di segretario. In particolare,
quest’ultimo soggetto non deve, per le mansioni svolte all’interno dell’Azienda, frequentemente, di
fatto o teoricamente, essere oggetto dell’attività di vigilanza demandata all’Organo stesso.
Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del soggetto componente l’Organismo di
Vigilanza:
l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna, anche non passata in
giudicato, ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del
Consiglio di Amministrazione, nonchè delle società controllate, del Collegio Sindacale e della
società di revisione incaricata;
l’esistenza di conflitti di interesse con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta
dal ruolo.
I suddetti motivi sono da estendersi anche alla risorsa di cui l’Organismo di Vigilanza si avvale
direttamente nell’espletamento delle proprie funzioni.
Per ciò che concerne, invece, la durata dell’Organismo di Vigilanza, esso rimane in carica fino alla
permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Al fine di garantire la
dovuta continuità delle funzioni di controllo, l’Organismo durerà in carica – comunque – sino alla
nomina di un nuovo soggetto ovvero della comunicazione con cui il Consiglio di Amministrazione
non intende più avvalersi di un Organismo di Vigilanza.
La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza può avvenire solo per giusta causa, anche
al fine di garantire l’assoluta indipendenza dello stesso.
Per giusta causa di revoca dei poteri possono intendersi, in via non esclusiva:
la perdita dei requisiti soggettivi presenti al momento della nomina;
il sopraggiungere di una eventuale causa di incompatibilità;
una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;
l’eventuale coinvolgimento in un procedimento penale o civile che sia connesso ad una
omessa o insufficiente vigilanza.
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La revoca dei poteri potrà essere decisa solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione,
da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei componenti o, comunque, arrotondate per eccesso, e
previo parere del Collegio Sindacale.
L’Organismo di Vigilanza è ubicato presso la sede dell’Azienda Provinciale Trasporti a Gorizia, in
Via Caduti di An Nasiriyah 6.
FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Conformemente a quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, all’Organismo di
Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare
il loro aggiornamento.
Compiti dell’Organismo sono quindi:
verificare l’efficacia e l’effettività del Modello, anche a seguito di interventi legislativi e/o
della normale evoluzione aziendale, con riguardo alla sua capacità di prevenzione ed
impedimento della commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
curare l’aggiornamento del modello e , se necessario, proporre al Consiglio di
Amministrazione l’adeguamento dello stesso;
vigilare sulla conoscenza e sull’applicazione del Modello all’interno della Società;
effettuare verifiche periodiche ed i relativi follow-up sulle componenti del Modello;
assicurare l’effettività dei flussi di informazione da e verso l’Organismo di Vigilanza;
segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del
Modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di responsabilità in capo alla
società, eventualmente accertate.
Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti tutti
i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello. Ciò posto, a titolo meramente indicativo, si specifica che:
all’Organismo di Vigilanza è riconosciuto il libero accesso presso tutte le funzioni della
società, senza alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto
necessario;
l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità,
dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni;
l’Organismo di Vigilanza potrà disporre, per esigenze necessarie al corretto svolgimento dei
suoi compiti e previo assenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della
dotazione di risorse finanziarie che il Consiglio stesso provvederà ad assegnare.
L’Organismo di Vigilanza, inoltre, con periodicità annuale definisce e approva un Piano di
Vigilanza che riporta la pianificazione delle attività da porre in essere per lo svolgimento dei
compiti assegnati.
L’Organismo di Vigilanza adotta un Regolamento interno che disciplina l’ambito della propria
organizzazione interna, quale, ad esempio: le forma, gli strumenti, i tempi e le modalità di esercizio
della propria funzione; la determinazione della periodicità dei controlli di routine o dei controlli
anche a sorpresa; le modalità di verbalizzazione delle operazioni di vigilanza eseguite; ecc..
ATTIVITA’ DI VERIFICA
Considerato che, come indicato al punto precedente, all’Organismo di Vigilanza sono assegnati
compiti di monitoraggio, verifica, aggiornamento ed implementazione del Modello, a maggior
specificazione l’Organismo deve:
verificare periodicamente (in particolar modo qualora sopraggiungano mutamenti normativi o
organizzativi) la mappatura delle aree a rischio;
promuovere e monitorare iniziative dirette alla diffusione del Modello e del Codice di
Comportamento della Società e, quindi, la formazione del personale, anche neo assunto, in ordine ai
principi e alle regole che governano la Società;
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deve, inoltre, promuovere le iniziative più idonee alla divulgazione dei principi aziendali;
in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche su determinate attività o operazioni ritenute
sensibili;
verificare periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure esistente in Azienda, testando la
coerenza dei poteri di spesa con il ruolo ricoperto dai soggetti interessati;
verificare, a cadenza periodica, che tutte le componenti e gli elementi individuati nel Modello siano
coerenti e rispondenti alle esigenze del Decreto;
controllare la correttezza della tenuta e/o conservazione della documentazione;
coordinarsi con le funzioni aziendali, al fine di ottenere tutte le informazioni e, comunque, l’ausilio
necessario al fine di monitorare e migliorare il Modello.
L’attività di verifica è pianificata mediante verifiche periodiche svolte dall’Organismo di Vigilanza.
Le modalità di pianificazione ed attuazione assicurano che i risultati di tali audits siano
rappresentativi dello stato di applicazione del modello organizzativo e gestionale; a tale scopo sono
definiti nei paragrafi successivi alcuni importanti criteri di riferimento.
Piano generale degli audits
L’Organismo di Vigilanza pianifica, con frequenza almeno annuale, audits interni mirati a:
verificare tutti gli elementi del Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa;
accertare se le prassi attivate e i relativi risultati sono in accordo con quanto pianificato;
valutare l’efficacia complessiva del Modello organizzativo e gestionale.
L’articolazione degli audits interni è definita in apposito documento, stilato dall’Organo di
Vigilanza e notificato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore, che individua i settori, i
processi, i responsabili, le procedure, le date o comunque il periodo dell’audit.
I criteri adottati per la pianificazione degli audits interni sono i seguenti:
stato ed importanza dei rischi collegati ai processi ed ai settori oggetto di verifica;
risultati di precedenti audits;
normali controlli periodici;
settori da sottoporre a particolare sorveglianza;
modifiche organizzative introdotte.
Modalità di esecuzione e registrazione degli audits
Per l’esecuzione delle verifiche sono utilizzate le seguenti modalità:
colloqui ed ispezioni;
esame della documentazione;
osservazione diretta del modo di operare.
Le attività svolte in sede di audit sono sinteticamente riportate in appositi verbali che documentano
altresì i risultati degli audits, riportando almento le seguenti informazioni:
data dell’audit e settore/attività verificato;
descrizione documentata delle carenze e/o delle infrazioni rilevate, indicando, là dove
risultino evidenti, anche le possibili cause;
eventuali commenti del responsabile del settore interessato;
eventuali azioni migliorative/correttive proposte al Consiglio di Amministrazione.
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MAPPATURA DEI RISCHI
Mappa di sintesi dei reati e delle attività a rischio reato
correlate ai processi aziendali “critici” ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
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PREMESSA
In relazione al processo di implementazione del Modello Organizzativo aziendale ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, nella presente sezione viene riportato il risultato della mappatura delle attività
aziendali “sensibili” e della relativa valutazione del rischio.
Per una più completa comprensione dei reati previsti dal Decreto e per una più corretta valutazione
dei rischi conseguente alla commissione degli stessi, si è ritenuto opportuno anteporre alle schede
identificative delle attività a rischio un’illustrazione dei reati associabili alle attività ed un quadro
riepilogativo delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Tali informazioni sono state desunte dalle linee guida emanate dall’Associazione di categoria.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO
EX D.LGS. 08 GIUGNO 2001 N. 231
Esame del Decreto e della normativa rilevante
In data 08/06/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n.231 (D.Lgs. 231/2001), che ha inteso
adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles
del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del
26/05/1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17/12/1997
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed
internazionali.
Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto, per
la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi
nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo
dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni
illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del rato.
Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi
più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e
concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione
o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad
estendere l’elenco degli illeciti attribuibili all’ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito
attendere futuri ulteriori ampliamenti dell’ambito della responsabilità diretta dell’ente “per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” (art. 5 comma 1).
Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001
1) Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto (artt. 24 e 25, così come modificato dalla L. 06/11/2012
n. 190 “Legge anticorruzione”), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e
precisamente:
malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.);
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-
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
truffa (art. 640 c.p.);
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
concussione (art. 317 c.p.);
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
2) Delitti contro la pubblica fede
Successivamente, l’art. 6 della L. 23/11/2001 n. 409 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 bis, in
tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.
3) Reati societari
Il D.Lgs. 28/03/2002 n.61 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l’introduzione dell’art. 25 ter, che
prevede la punibilità dei reati societari il cui novero è stato successivamente modificato dalla L.
28/12/2005 n.262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e
dalla L. 06/11/2012 n. 190 (Legge anticorruzione) e dalla Legge 27/05/2015 n. 69:
false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis e 2621 ter c.c.);
falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
impedito controllo (art. 2625 c.c.);
formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c);
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
Il nuovo art. 174 bis nel D.Lgs. 58/1998, introdotto dall’art. 35 della citata L. 262/2005, prevede
un’ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
allorquando trattasi, fra le altre, di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per
tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall’art. 2624 c.c., con la
conseguente esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. 231/2001.
Si segnala, in particolare, che la Legge 27/05/2015 n. 69 prevede che le false comunicazioni sociali
(art. 2621 c.c.) tornino ad essere inquadrate come delitto procedibile d’ufficio, salvo ipotesi di lieve
entità (punibile con la reclusione). L’art. 12 della Legge 69/2015 prevede la responsabilità
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amministrativa degli enti in relazione alle false comunicazioni sociali, con la sanzione pecuniaria
fino a 400 quote.
4) Terrorismo ed eversione
L’art. 3 della L. 14/01/2003 n.7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quater, quindi la
punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di
eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
5) Delitti contro la personalità individuale
L’art. 5 della L. 11/08/2003 n. 228 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquies inerente alla
commissione dei seguenti reati:
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600ter e 600-quater c.p.);
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies
c.p.);
tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.).
Con l’introduzione dell’art. 25 quater I, la legge 09/01/2006 n. 7 ha esteso l’applicabilità del D.Lgs.
231/2001 alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
6) Abusi di mercato
L’art. 9 della L. 18/04/2005 n. 62 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l’art. 25 sexies inerenti ai
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del
D.Lgs. 58/1998).
A norma dell’art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998, l’ente è altresì tenuto al pagamento di importi
pari all’ammontare delle sanzioni amministrative irrogate alle persone responsabili dei fatti illeciti,
“fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.
7) Reati transnazionali
La L. 16/03/2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15/11/2000
ed il 31/05/2001) ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale “il
reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a.
sia commesso in più di uno Stato;
b.
ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c.
ovvero sia commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d.
ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.
La stessa Legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai
seguenti reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001:
associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R. 43/1973);
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.
309/1990).
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7 bis) Reati contro il patrimonio – Reati contro l’attività giudiziaria - Altri reati
Con successivi interventi legislativi sono stati inseriti via via nel novero dei reati presupposto anche
i seguenti:
sequestro di persona a scopo di rapina di estorsione (art. 630 c.p.);
ricettazione (art. 648 c.p.);
riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.);
atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12
commi 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D.Lgs. 286/1998);
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
8) Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro:
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
L’art. 9 della L. 03/08/2007 n. 123, a decorrere dal 25/08/2007, ha esteso la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica prevista per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato alle ipotesi di
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Tale responsabilità sussiste in relazione alla commissione dei delitti di omicidio colposo (art. 589
c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.), commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La responsabilità amministrativa, anche se è prevista per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato, è distinta dalla responsabilità penale. Infatti sussiste anche quando l’autore del reato non è
stato identificato o non è imputabile e il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
In presenza della responsabilità amministrativa la sanzione può essere pecuniaria o interdittiva.
La sanzione pecuniaria è irrogata in misura non inferiore a mille quote e l’importo di una quota va
da un minimo di 258 ad un massimo di 1549.
Nel caso di condanna per uno dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, si
applicano le sanzioni interdittive (art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001) per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore a un anno (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001).
Le sanzioni interidttive sono:
a.
l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b.
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
c.
il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio;
d.
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
già concessi;
e.
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
9) Delitti informatici e trattamento illecito di dati
L’art. 7 della L. 18/03/2008 n. 48 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24 bis, relativo alla
commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal codice penale.
10) Delitti contro l’industria e il commercio
L’art. 15 comma 7 lettera b) della L. 23/07/2009 n. 99 ha introdotto l’art. 25 bis. 1 relativo ai delitti
contro l’industria ed il commercio previsti dal codice penale.
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11) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
L’art. 15 comma 7 lettera c) della L. 23/07/2009 n. 99 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25
novies, relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla L. 22/04/1941 n.
633.
12) Delitti in materia di dichiarazioni non rese o dichiarazioni mendaci rese all’Autorità Giudiziaria
L’art. 2 del D.Lgs. 121/2011 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 decies, relativo a
dichiarazioni non rese o dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria come definite dall’art. 377
bis del Codice Penale.
13) Reati ambientali
Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 undecies, relativo ai reati ambientali
previsti da:
- art. 727 bis e 733 bis del Codice Penale (relativi alla tutela di specie animali o vegetali protette e
di habitat all’interno di un sito protetto);
- artt. 103, 104, 107, 108 comma 4, 137 e All. V tabella 3, 3A, 4, 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
relativi agli scarichi;
- artt. 187, 256, 257, 258, 259, 260, 279 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alla gestione dei
rifiuti;
- artt. 1, 2, 3 bis, 6 della L. 150/1992 relativa al commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione;
- artt. 3 della L. 549/1993 relativa alle misure di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
- artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 del D.Lgs. 202/2007 relativo all’inquinamento provocato dalle navi.
La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 modifica l’art.25 undecies del d.lgs 231/01 con l’inserimento di
nuovi delitti contro l’ambiente nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa
degli enti:
- introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia
ambientale (artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 octies,
452 novies, 452 decies, 452 undecies, 452 terdecies);
- estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di
natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all’ambiente.
14) Delitti in materia di immigrazione
L’art. 1 comma 1 lett. b) e l’art. 2 del D.Lgs. 109/2012 hanno introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art.
25 duodecies, relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs.
286/1998 artt. 22).
Condizione esimente
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità
qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione
e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un Organo di Controllo interno all’ente con il compito di
vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli, nonchè di curarne
l’aggiornamento.
I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:
individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati rilevanti ai fini
del D.Lgs. 231/2001;
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prevedere specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali
reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale, nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione
e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:
a.
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b.
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa
e controllo;
c.
le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e
gestione;
d.
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di controllo del
modello.
Nel caso in cui invece il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione a o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata
resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
SINTESI DEI REATI
1) DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (p.32
quater, 322 ter, 323 bis).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione,
avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti,
consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività
programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non
vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
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316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (p.32
quater, 322 ter, 323 bis).
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute, consegua indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,
da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all’art. 316 bis c.p., a nulla rileva l’uso che
venga fatto delle erogazioni, poichè il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei
finanziamenti.
Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640
bis c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di
cui a quest’ultima disposizione.
317 c.p. Concussione
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da
sei a dodici anni.
Tale ipotesi di reato si realizza nel momento in cui un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di
pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sè o ad altri, denaro
o altre utilità non dovutegli.
Detto reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie
considerata dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ipotizzarsi qualora un
soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della propria
qualifica, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute e, in tal modo, si venga a realizzare un
qualche vantaggio per la società.
Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Tale ipotesi si realizza allorquando un pubblico ufficiale riceva, per sè o per altri, denaro o altri
vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore
dell’offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d’ufficio.
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai
suoi doveri.
Non rientrano nella fattispecie in esame gli omaggi di cortesia solamente qualora assumano
carattere di valorizzazione contenuta in modesta entità.
Il delitto di corruzione in oggetto si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e
corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella
concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio.
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Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
quattro a otto anni.
Il suddetto reato si configura allorquando il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o
altra utilità, compie un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente legittimo, così
violando i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto.
Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci
anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.
Tale reato, che costituisce una fattispecie autonoma rispetto ai delitti di corruzione che precedono, è
integrato nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un
vantaggio nello stesso, corrompa un pubblico ufficiale; in detta categoria, ovviamente, non rientra
solamente la figura del magistrato, bensì anche quella del cancelliere e di qualsiasi altro
funzionario.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio,
qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'
art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilità.
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Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 319.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non
dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.
Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione,induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 640 c.p. Truffa
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Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a
€ 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.
Art. 640 2° comma n. 1 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a
€ 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:
3. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare (p.32 quater, 322 ter, 640 quater, p.m.p. 1622);
4. tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati
per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad
esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara
stessa.
Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o
raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa per
ottenere finanziamenti pubblici.
Art. 640-ter c.p. Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una
delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,
procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse
violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a
quello ottenuto legittimamente.
2) DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 ad euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore
superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi
l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o
mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate,
ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [7, 463; 74, 88 disp. att. c.p.p.].
Art. 454 c.p. Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati
nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 103 ad euro 516.
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato
[4], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da
un terzo alla metà [463, 694; 74, 88 disp. att. c.p.p.].
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute
in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino d euro 1032 [463, 694;
74, 88 c.p.p.].
Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di
valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [7, 463].
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Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico
credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
309 ad euro 1032 [463].
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [463].
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di
bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di
un terzo.
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592,
2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29].
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517].
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
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I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].
3) REATI SOCIETARI
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali
Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente
considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità).
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i
fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma
quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.
Art. 2621-ter. (Non punibilità per particolare tenuità)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il
giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai
creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto
profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di
valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi descritti dagli artt. 2621, 2621 bis e 2621 ter c.c.,
si precisa che:
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le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
appartiene;
la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi;
la condotta deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto;
la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico d’esercizio di particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.);
Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci ed i liquidatori.
Articolo 2623 c.c. Falso in prospetto
[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai
fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i
suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con
l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del
prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni] (1).
Articolo 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla
predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con
l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
L’ipotesi di reato descritta dall’art. 2624 c.c. consiste in false attestazioni od occultamento di
informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica e
patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni stesse.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi descritti dall’art. 2624 c.c., si precisa che:
deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni;
la condotta deve essere rivolta a conseguire per sè o per gli altri un ingiusto profitto;
il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o
meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi
di amministrazione e controllo della società possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato,
ai sensi dell’art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile
della società di revisione.
Art. 2625 c.c. Impedito controllo
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Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad
altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.329 Euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede
a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’ipotesi di reato prevista consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di
controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione,
attraverso l’occultamento di documenti o altri idonei artifici, qualora sia cagionato un danno ai soci.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Articolo 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale,
alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo
di eseguirli.
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire
anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.
Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato,
secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto
un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Articolo 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con
l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella distribuzione di riserve, anche non costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli
amministratori: la legge, cioè, non ha voluto punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli
utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.
Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato,
secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto
un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
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Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla
sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, che cagioni una lesione all’integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si precisa che se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la
condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli
amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite
sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzione del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da
cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Incorre nella seguente ipotesi di reato l’amministratore o il componente del consiglio di gestione
della società quotata che omette di comunicare la propria titolarità di un interesse, personale o per
conto terzi, in una determinata operazione della società.
Soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.
Articolo 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:
formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
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sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del
patrimonio della società in caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Articolo 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno
ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito
della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando
nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’Assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il reato previsto si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza
in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
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Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di
operazioni simulate o di altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella
stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.
Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali,i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i
quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Si tratta di un’ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:
la prima si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle
Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste
ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero
mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero
dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o
finanziaria. La responsabilità sussiste anche nelle ipotesi in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte
da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.
4) TERRORISMO ED EVERSIONE
Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di
atti di violenza con fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la
reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
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Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o
finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico.
È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.
5) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno
di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164 (1).
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non
abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni (2).
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena
della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi [c.p. 600-sexies
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €
25.822 a € 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da € 2.582 a € 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad
altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
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minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a €
5.164.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di diciotto anni,
realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di
diciotto anni a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio
del materiale pornografico di cui sopra.
La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di
cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui
sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori di diciotto anni o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini
virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto
o in parte a situazioni reali.
Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone
di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di diciotto anni è
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art.
600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando
minori di diciotto anni.
Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale.
Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono esser ritenuti
responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma
anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima
condotta.
Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate le eventuali erogazioni
di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’ente con la consapevolezza
che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da € 15.493 a € 154.93 .
Art. 601 c.p. Tratta di persone
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al
fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o
di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si
trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero
se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
6) ABUSI DI MERCATO
L’art. 9 della L. 18/04/2005 n. 62 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l’art. 25 sexies inerenti ai
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del
D.Lgs. 58/1998).
A norma dell’art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998, l’ente è altresì tenuto al pagamento di importi
pari all’ammontare delle sanzioni amministrative irrogate alle persone responsabili dei fatti illeciti,
“fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.
7) REATI TRANSNAZIONALI
Art. 12 comma 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Atti diretti a procurare l’ingresso nel
territorio dello Stato in violazione alle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività
di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da
quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a)
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la
sua vita o la sua incolumità;
c)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante;
c-bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti.
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3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da
un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o
più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti:
«nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286».
3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le
disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione
delle operazioni é disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire
all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di anche uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.500 a €
5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa italiana inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell’ambito delle direttive di cui all’art. 11 comma 3, gli ufficiali e agenti della pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive 48 ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 352
commi 3 e 4 del c.p..
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8. i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 100
commi 2 e 3 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con D.P.R. 09/10/1990 n.309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto
sequestrati, si applicano le disposizioni dell’art. 301-bis comma 3 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dall’autorità da lui delegata, previo nulla osta dell’attività giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì
fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a
richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del
comma 8 ovvero sono alienati e distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti per le
finalità di cui al comma 8 sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell’eventuale indennità, si applica il comma 5 dell’art. 301-bis del citato testo
unico di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonchè le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e all’assistenza tecnico –
operativa con le forze di Polizia dei Paesi interessati, a tal fine, le somme affluiscono ad un
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, rubrica
“Sicurezza pubblica”.
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua
una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto
dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina Militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali,oltre che da parte delle navi della Marina Militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte bandiera nazionale o anche quella di un altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina Militare nonchè quelle di raccordo
con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche
per i controlli concernenti il traffico aereo.
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Articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per
ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.
Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del
comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo
alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono
o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a
sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque
a quindici anni.
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La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si
applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a
nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi
previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa
di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di
denaro
7bis) REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (2).
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta (3).
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (4).
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti
la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene
previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo
la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
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Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto
dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da
quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista
dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili
in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la
reclusione da due a sei anni.
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o
l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a
quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena
della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la
pena è della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o
risulta che non ha commesso il delitto.
Art. 648 c.p. Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni
e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712].
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (3), se il fatto è di
particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o
le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 648-bis c.p. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
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ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro
a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 648.
Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta
milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648.
Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero
li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla
trasparenza e all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel
massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o
finanziaria.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.
8) VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
Art. 589 c.p. Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque
anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro
619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a
euro 1.239 (2).
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per
le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (3).
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Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli
anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel
primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale.
9) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore
del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da
uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d'ufficio.
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
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apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o
da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni e si procede d’ufficio.
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
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Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o
ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica.
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 51 a 1.032 euro.
10) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120;
c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].
Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte
ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un
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nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517].
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si
applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624],
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore
a euro 103 [c.p. 29].
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442,
444]
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].
Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo
di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517quinquies].
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione
i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000
[c.p. 517-quinquies].
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Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione
i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia
di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
11) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
I delitti in materia di violazione del diritto d’autore fanno riferimento ai seguenti articoli della legge
22/04/1941 n.633:
Art. 171: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro
51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma.
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui
sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
Art.171-bis: 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce
su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro
15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se
il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter: 1. E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
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b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o
parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato ;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o
mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o
alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493
chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
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b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici.
Art. 171-septies: 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i
quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies: 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
12) DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI NON RESE O DICHIARAZIONI
MENDACI RESE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
I delitti in materia di dichiarazioni non rese o dichiarazioni mendaci rese all’Autorità Giudiziaria
fanno riferimento ai seguenti articoli del Codice Penale:
377-Bis c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o
con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
13) REATI AMBIENTALI
I reati ambientali fanno riferimento alla seguente normativa:
727 bis c.p.: 1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, e' punito
con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
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riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
2.Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie.
733 bis c.p.: 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito
protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali
selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito
protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a
tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi
habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva92/43/CE.
Art. 103 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Scarichi sul suolo 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per
gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e
industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano
conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi
dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori
limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli
scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio
delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti
naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli
scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo
sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi
sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero
destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99,
comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si
considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta
comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto.
Art. 104 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 1. È vietato
lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma
1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda
delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle
acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello
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sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni
possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita'
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle
stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose
diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire
che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi
(1). 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva
anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella
stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda,
esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività
di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle
acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1.
Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o
reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità
geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le
modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente,
qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di
tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento
della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza
del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in
mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di
monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al
di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In
caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
Art. 107 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Scarichi in reti fognarie 1. Ferma restando l'inderogabilità dei
valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto
e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla
Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle
norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del
corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane
definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
Art. 108 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Scarichi di sostanze pericolose (…) comma 4. Per le sostanze
di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità
massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività
inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato
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nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali 1.Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di
acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a
due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte
descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell' articolo 107,
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (…) 5. Chiunque, in relazione alle
sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella
3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (…) 11. Chiunque non osservi i divieti di
scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (…) 13. Si
applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia
e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Limiti di emissione degli scarichi idrici
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati
in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per
lo scarico sul suolo
Art. 187 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 1. E' vietato
miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In
deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica
di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non
risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha
ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia
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conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta
salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256,
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque
effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (…) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (…) 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui
al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera
b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento
litri o quantità equivalenti.
Art. 257 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Bonifica dei siti 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242,
il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille
euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato
da sostanze pericolose.
258 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari (…) 6. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice
penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
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Art. 259 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. -Traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione
di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio
1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a
due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al
fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e
attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si
tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
260 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
( Articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") (…) 6. Si applica la pena di cui
all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato
nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che
omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del
codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui
che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il
trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato
disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso
di rifiuti pericolosi. 9bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al
presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione
amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9ter.
Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni
dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema
informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo
adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
Art. 279 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Sanzioni 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche
il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Art. 1 L. 150/92 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
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l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del
Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza
non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni
finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in
conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e,
nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro
esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in
base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro,
acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque
cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione
dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni.
Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
Art. 2 L. 150/92 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto
dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del
Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza
non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni
finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in
conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e,
nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro
esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in
base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
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dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di
lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui
all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi
a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
Art. 3-bis L. 150/92 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in
materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un
certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo
VII, capo III del codice penale.
Art. 6. - L. 150/92 commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica. (…) comma 4) Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
Art. 3 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente. 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la
detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla
presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti
che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto
salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in
conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al
regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla
tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di
impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le
modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla
presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B,
relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La
produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di
cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le
sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di
cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la
sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi
termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui
alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi
accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo
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dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque
violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della
licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Art. 1 D.Lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – Finalità 1. Al
fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino
dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle
sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3,
comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.
Art. 2 D.lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Definizioni 1.
Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo
protocollo del 1978; b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e
nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78,
come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato
dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 22 agosto 1983; c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una
nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78; d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo
comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i
veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti.
Art. 3 D.lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Ambito di
applicazione 1.Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle
sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti
qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e'
applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli
stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito,
come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul
diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del
diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se
impiegate per servizi governativi e non commerciali.
Art. 4 D.Lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Divieti 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi,
senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.
Art. 5 D.Lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – Deroghe 1. Lo
scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui
all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I,
norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo
scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo
3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto
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sotto la responsabilita' di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato
I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Art. 8 D.Lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento
doloso 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel
caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni
dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto
da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Art. 9 D.Lgs 202/07 Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento
colposo 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel
caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la
violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla
qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a
due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della
flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno
di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. Sanzione ex d.Lgs. 231/2001: Sanzione
pecuniaria da 250 a 600 quote + sanzioni interdittive fino ad un anno.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). Se da
uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni,
si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione
grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena
della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a
dieci anni. Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o
piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale). Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque
abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di
un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla
pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o
dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il
disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali
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protette, la pena è aumentata. Sanzione ex d.Lgs. 231/2001: Sanzione pecuniaria da 400 a 800
quote + sanzioni interdittive non inferiori a 3 mesi e non superiori a 2 anni
Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). Se taluno dei fatti di cui agli articoli
452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite
da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo
di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un
terzo. Sanzione ex d.Lgs. 231/2001: Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di
compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della
fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata
fino alla meta'. Sanzione ex d.Lgs. 231/2001: Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e
igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 452-octies (Circostanze aggravanti). Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta,
in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente
titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui
all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un
terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico
servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Sanzione ex d.Lgs.
231/2001: Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote
Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso
allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla
commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un
terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile
d'ufficio.
Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo,
per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo
452-octies, nonche' per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla
messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da
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75
un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del
procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un
periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma precedente
in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e' sospeso.
Art. 452-undecies. (Confisca). Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e' sempre
ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a
commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di
condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed
essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia
anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca. I beni
confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita'
della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto
della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto
alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei
luoghi.
Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). Quando pronuncia sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e,
ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del
condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei
luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.
Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede
alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
14) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
I delitti in materia di immigrazione fanno riferimento all’impiego di lavoratori stranieri il cui
soggiorno è irregolare:
Art. 22 D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 1.
In ogni provincia è istituito presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
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quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello
stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei
casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo
sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET
o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello
unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione
della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati
a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. 5bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c)
reato previsto dal comma 12. 5ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia
stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati
falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero
degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o
di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto
giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente. 7. [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs.
16 luglio 2012, n. 109. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per
Modello Organizzativo Rev07.doc
77
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure
forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale (208). 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 10. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno
ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal
lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari. (…) 11bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il
master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a
dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 12. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di
5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i
lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti
alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale. 12ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero
assunto illegalmente. 12quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma
12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della
Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6. 12quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi
e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero
qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 13. Salvo quanto previsto
per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
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78
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche
in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
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7
ATTIVITA’ A RISCHIO
Possibili attività a rischio reato presenti nell’organizzazione aziendale
ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
Modello Organizzativo Rev07.doc
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ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITA’ A RISCHIO
PA/1
PA/2
PA/3
PA/4
PA/5
PA/6
PA/7
PA/8
PA/9
RS/1
RS/2
RS/3
RS/4
Attività di gestione del Contratto di Servizio con la
Provincia di Gorizia per la gestione del Servizio di
Trasporto Pubblico Locale nell’Unità di Gestione n.
4 “Goriziana”
Attività di partecipazione a processi per
l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità
Europea o di altri organismi pubblici italiani o
comunitari
Gestione delle procedure per l’affidamento in
appalto di lavori, servizi e forniture, ivi comprese
consulenza ed incarichi professionali, mediante
l’adozione di procedure ad evidenza pubblica.
Attività di contatto e comunicazione con la P.A. per
l’espletamento di attività connesse con la
partecipazione a gare d’appalto per il rinnovo del
Contratto di Servizio o di altre concessioni o
contratti.
Attività di richiesta e gestione di provvedimenti
amministrativi per lo svolgimento delle proprie
attività, quali licenze, autorizzazioni, nulla osta, ecc.
Attività di gestione delle verifiche ispettive da parte
degli Organismi preposti alla vigilanza (Ente
concedente, Vigili del Fuoco, Azienda per i Servizi
Sanitari, Azienda Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, Direzione Provinciale del Lavoro,
Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane,
ecc.)
Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità
finanziaria
Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità
Garante per la Privacy
Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati
ad essere offerti o ricevuti, in qualità di cortesia
commerciale, a o da soggetti terzi quali clienti,
fornitori, ecc.
Regolare funzionamento dell’azienda ed attività di
formazione e redazione del Bilancio di Esercizio
Operazioni societarie che possono incidere
sull’integrità del Capitale sociale
Attività soggette a vigilanza da parte del Collegio
Sindacale e/o Società di revisione
Attività soggette a vigilanza da parte di Autorità
pubbliche in base alla normativa di settore
Modello Organizzativo Rev07.doc
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X X X X
Responsabile Infrastrutture
RSPP
Responsabile Manutenzione
Servizi occasionali (noleggi)
Servizi Generali Esercizio
Risorse Umane
Ufficio Acquisti
Amministratore di Sistema
Capo Area Amministrativa
Direttore di Esercizio
Direttore Generale
Presidente ed Amm. Delegato
Collegio dei Sindaci
POSSIBILI ATTIVITA’ A
RISCHIO
Consiglio di Amministrazione
FUNZIONI
X
X
X
X
X X X X X
X X X X X
X X
X X X X X X
X X X X
X
X X X X
X X
X X X X X
X X X X
X
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X X
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X X X
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X
X X X X
X
X
81
RS/5
RI
SIC/1
SIC/2
SIC/3
SIC/4
AMB/1
AMB/2
AMB/3
AMB/4
Gestione dei flussi finanziari passivi (attività di
tesoreria)
Gestione della rete informatica aziendale
Gestione Organigramma della Sicurezza
Gestione sorveglianza sanitaria
Gestione Valutazione dei Rischi
Gestione Infrastrutture
Gestione degli scarichi idrici
Gestione rifiuti ed altre attività con possibili impatti
su suolo e sottosuolo
Gestione attività aventi impatto inquinante
sull’atmosfera
Aspetti ambientali linea marittima
Modello Organizzativo Rev07.doc
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Responsabile Infrastrutture
RSPP
Responsabile Manutenzione
Servizi occasionali (noleggi)
Servizi Generali Esercizio
Risorse Umane
Ufficio Acquisti
Amministratore di Sistema
Capo Area Amministrativa
Direttore di Esercizio
Direttore Generale
Presidente ed Amm. Delegato
Collegio dei Sindaci
POSSIBILI ATTIVITA’ A
RISCHIO
Consiglio di Amministrazione
FUNZIONI
X
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X X X
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X X X X X
X
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8
REATI ASSOCIABILI
Elenco dei reati, raggruppati per categorie, associabili alle attività a rischio
presenti nell’organizzazione aziendale ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
Modello Organizzativo Rev07.doc
83
PA/3
PA/4
PA/5
PA/6
PA/7
PA/8
PA/9
RS/1
RS/2
RS/3
RS/4
Modello Organizzativo Rev07.doc
X
X
X
Delitti informatici e tratt. illecito dati
(art. 24 bis)
X
X
X
X
Delitti in materia di violazione del
diritto d’autore (art. 25 novies)
X
Delitti contro l’industria e il
commercio (art. 25 bis 1)
Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
Reati contro il patrimonio – Reati
contro l’attività giudiziaria – Altri
reati
Reati transnazionali (art. 25 octies)
Abusi di mercato (art. 25 sexies)
Terrorismo ed eversione (art. 25
quater)
Delitti contro la personalità
individuale (art. 25 quinquies)
Reati societari (art. 25 ter)
X
Reati ambientali (art. 25 undecies)
Delitti in materia di immigrazione
(art. 25 duodecies)
PA/2
X
Dichiarazioni non rese o mendaci
all’A.G. (art. 25 decies)
PA/1
Attività di gestione del Contratto di Servizio con
la Provincia di Gorizia per la gestione del
Servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’Unità
di Gestione n. 4 “Goriziana”
Attività di partecipazione a processi per
l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti da parte dello Stato, della
Comunità Europea o di altri organismi pubblici
italiani o comunitari
Gestione delle procedure per l’affidamento in
appalto di lavori, servizi e forniture, ivi comprese
consulenza ed incarichi professionali, mediante
l’adozione di procedure ad evidenza pubblica.
Attività di contatto e comunicazione con la P.A.
per l’espletamento di attività connesse con la
partecipazione a gare d’appalto per il rinnovo del
Contratto di Servizio o di altre concessioni o
contratti.
Attività di richiesta e gestione di provvedimenti
amministrativi per lo svolgimento delle proprie
attività, quali licenze, autorizzazioni, nulla osta,
ecc.
Attività di gestione delle verifiche ispettive da
parte degli Organismi preposti alla vigilanza
(Ente concedente, Vigili del Fuoco, Azienda per
i Servizi Sanitari, Azienda Regionale per la
Protezione dell’Ambiente, Direzione Provinciale
del Lavoro, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Dogane, ecc.)
Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità
finanziaria
Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità
Garante per la Privacy
Attività di gestione degli omaggi e/o beni
destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di
cortesia commerciale, a o da soggetti terzi quali
clienti, fornitori, ecc.
Regolare funzionamento dell’azienda ed attività
di formazione e redazione del Bilancio di
Esercizio
Operazioni societarie che possono incidere
sull’integrità del Capitale sociale
Attività soggette a vigilanza da parte del
Collegio Sindacale e/o Società di revisione
Attività soggette a vigilanza da parte di Autorità
pubbliche in base alla normativa di settore
Delitti contro la pubblica fede (art. 25
bis)
ATTIVITA’
Delitti contro la P.A. (artt. 24 e 25)
REATI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
84
ATTIVITA’
RS/5
RI
SIC/1
SIC/2
SIC/3
SIC/4
AMB/
1
AMB/
2
AMB/
3
AMB/
4
Gestione dei flussi finanziari passivi (attività di
tesoreria)
Gestione della rete informatica aziendale
Gestione Organigramma della Sicurezza
Gestione sorveglianza sanitaria
Gestione Valutazione dei Rischi
Gestione Infrastrutture
Gestione degli scarichi idrici
Gestione rifiuti ed altre attività con possibili
impatti su suolo e sottosuolo
Gestione attività aventi impatto inquinante
sull’atmosfera
Aspetti ambientali linea marittima
Modello Organizzativo Rev07.doc
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
85
Reati ambientali (art. 25 undecies)
Delitti in materia di immigrazione
(art. 25 duodecies)
Dichiarazioni non rese o mendaci
all’A.G. (art. 25 decies)
Delitti in materia di violazione del
diritto d’autore (art. 25 novies)
Delitti contro l’industria e il
commercio (art. 25 bis 1)
Delitti informatici e tratt. illecito dati
(art. 24 bis)
Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
Reati contro il patrimonio – Reati
contro l’attività giudiziaria – Altri
reati
Reati transnazionali (art. 25 octies)
Abusi di mercato (art. 25 sexies)
Terrorismo ed eversione (art. 25
quater)
Delitti contro la personalità
individuale (art. 25 quinquies)
Reati societari (art. 25 ter)
Delitti contro la pubblica fede (art. 25
bis)
Delitti contro la P.A. (artt. 24 e 25)
REATI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e s.m.i.
Modello Organizzativo Rev07.doc
86
PREMESSA
L’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello Organizzativo
e Gestionale, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso
all’interno ed all’esterno della propria organizzazione.
In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti ed i principi del Modello
non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di
dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi della Società in
forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
231/2001) ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento degli obietti di
APT S.p.A.. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi
sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’OIrganismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori,
i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.
La Società, infatti, intende:
determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle aree “sensibili”, la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un
illecito passibile di sanzioni;
informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque
nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà
l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
ribadire che APT S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la
Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai
principi etici a cui APT S.p.A. intende attenersi.
I soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche
in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici
instaurati dalla Società.
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono
assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della
conoscenza e della comprensione del Modello, nonchè per la formazione del personale e la
sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere ed
elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti
della normativa sull’attività dell’Azienda e sulle norme comportamentali.
DIPENDENTI
Ogni dipendente è tenuto a:
acquisire consapevolezza dei principi e contentui del Modello;
conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata le propria attività;
contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità,
all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, APT S.p.A. promuove la
conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione
all’interno dell’organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a
seconda della posizione e del ruolo ricoperto.
La comunciazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantiti dai
responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall’Organismo di
Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (incontri formativi,
distribuzione di dispense, ecc.).
Modello Organizzativo Rev07.doc
87
A conclusione dell’evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando
così l’avvenuta ricezione e frequentazione del corso.
La compilazione e l’invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza
dei contenuti del Modello.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente
paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonchè ogni rilevante cambiamento
procedurale, normativo o organizzativo.
La Società potrà valutare l’opportunità di predisporre un questionario per valutare periodicamente il
livello di conoscenza e l’applicazione dei principi etici contenuti nei principi di riferimento del
Modello e nel Codice di Comportamento.
COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E SOGGETTI CON FUNZIONI DI
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
Ai componenti degliOrgani Sociali ed ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa
disponibile copia cartacea del Modello Organizzativo e Gestionale al momento dell’accettazione
della carica loro conferita e sarà fatta sottoscrivere loro una dichiarazione di osservanza dei principi
del Modello stesso.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche
apportate al Modello, nonchè ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.
ALTRI DESTINATARI
l’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai
soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati
(ad esmpio partner commerciali, consulenti ed altri collaboratori autonomi), con particolare
riferimento a quelli che operano nell’ambito di attività ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
Al tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi più significativi un estratto del Modello Organizzativo
e Gestionale.
La società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti
ed i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili a figure sopra indicate a titolo
esemplificativo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
88
10
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO
Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001
Modello Organizzativo Rev07.doc
89
VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO
L’Organismo di Vigilanza deve stilare, con cadenza annuale, un programma di vigilanza attraverso
il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo un calendario delle attività da
svolgere nel corso dell’anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e
controlli non programmati.
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di
funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in
volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie
per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. Alla consulenza esterna si
provvederà soltanto in casi eccezionali e straordinari ove non si possa adeguatamente risolvere la
questione con risorse interne. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro
operato all’Organismo di Vigilanza.
All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi
poteri, al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo
adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in
conseguenza di:
significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività
d’impresa;
modifiche normative;
risultanze dei controlli.
Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono
comunicate all’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, provvederà a rendere le stesse
operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno ed all’esterno della Società.
L’Organismo di Vigilanza provvederà altresì, mediante apposita relazione, ad informare il
Consiglio di Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che
dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura,
sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine formula osservazioni e
proposte attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte
o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria
tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi
operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l’Organismo di
Vigilanza ha il compito di predisporre con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al
Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, da sottoporre poi all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione.
Si precisa che con l’espressione “aspetti di carattere descrittivo” si fa riferimento ad elementi ed
informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio, la
ridefinizione dell’Organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove
procedure aziendali).
Rimane, inoltre, di esclsiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di
aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:
intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
Modello Organizzativo Rev07.doc
90
-
identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate,
anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa;
formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma
dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e successivi del D.M. 26/06/2003 n. 201;
commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni
del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche
sull’efficacia del medesimo.
Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza
triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
Modello Organizzativo Rev07.doc
91
11
PARTE SPECIALE – 1
REATI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Modello Organizzativo Rev07.doc
92
TIPOLOGIA DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I possibili reati che si possono configurare nell’ambito dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione sono indicati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; il testo in dettaglio è
riportato al capitolo “6 – Mappatura dei Rischi” del presente Modello, ma per comodità di lettura si
riportano in elenco qui di seguito:
malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
concussione (art. 317 c.p.);
corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO
I reati sopra considerati possono essere commessi in diverse aree aziendali ed a tutti i livelli
organizzativi.
In generale, si può affermare che l’attività a rischio reato ha come presupposto l’instaurazione di
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Dall’analisi delle attività di competenza delle singole funzioni aziendali sono state ritenute
significative le seguenti attività sensibili:
1. attività di gestione del Contratto di Servizio con la Provincia di Gorizia per la gestione del
servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’Unità di gestione n. 4 “Goriziana” (scheda
attività PA/1);
2. attività di partecipazione a processi per l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altri organismi pubblici
italiani o comunitari (scheda attività PA/2);
3. gestione di procedure per l’affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture, ivi comprese
consulenze ed incarichi professionali, mediante l’adozione di procedure ad evidenza
pubblica (scheda attività PA/3);
4. attività di contatto e comunicazione con la Pubblica Amministrazione per l’espletamento di
attività connesse alla partecipazione di gare d’appalto per il rinnovo del Contratto di
Servizio o di altre concessioni o contratti (scheda attività PA/4);
5. attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento delle
proprie attività, quali licenze, autorizzazioni, nulla osta, ecc. (scheda attività PA/5);
6. attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti alla vigilanza
(Ente Concedente, Vigili del Fuoco, Azienda per i Servizi Sanitari, Azienda Regionale per la
protezione dell’Ambiente, Direzione Provinciale del Lavoro, Inail, Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Dogane, ecc.) (scheda attività PA/6);
7. attività di gestione dei rapporti con l’Autorità finanziaria (scheda attività PA/7);
8. attività di gestione dei rapporti con l’Autorità Garante per la Privacy (scheda attività PA/8);
Modello Organizzativo Rev07.doc
93
9. attività di gestione dei rapporti con agenti, distributori, rappresentanti , collaboratori di
vendita (scheda attività PA/9);
10. attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di
cortesia commerciale, o a soggetti terzi quali clienti, fornitori, ecc. (scheda attività PA/10).
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti
dell’Azienda Provinciale Trasporti SpA operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i
collaboratori esterni ed i partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito
denominati “Destinatari”.
L’obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari , come sopra individuati, adottino regole di
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:
 osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività sensibili
della presente Parte Speciale;
 osservare, oltre ai principi di cui al Codice di Comportamento, le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e
tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l’attività aziendale, con particolare
riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione, e con soggetti
possibilmente qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sulla
base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell’autonomia e della
correttezza delle decisioni di questi ultimi;
 garantire che ogni operazione e/o transazione aziendale, intesa nel senso più ampio del
termine, sia legittima, autorizzata da chi ne abbia il potere, nei limiti delle deleghe
funzionali o delle procure, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo
verificabile;
 garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di contatto con la
Pubblica Amministrazione rispondano ai principi di veridicità, completezza, correttezza.
È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:
 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt.
24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.);
 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Chiunque si
trovi in una qualsiasi situazione di conflitto ne deve dare immediata comunicazione per
iscritto all’Organismo di Vigilanza ed al proprio superiore gerarchico, precisando natura,
termini e significatività di tale conflitto. Il soggetto in situazione di confittosi astiene dal
partecipare a decisioni in relazione alle quali possa concretizzarsi tale conflitto;
 intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto
dell’Azienda, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze
ed alle funzioni assegnate;
 effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica
Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali, o
incaricati di pubblico servizio, o loro parenti; effettuare elargizioni in natura, se non siamo
di modico valore o per esclusive ragioni di cortesia, a dirigenti, funzionari, dipendenti della
Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici
Modello Organizzativo Rev07.doc
94
ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, o loro parenti, tese a influenzare o compensare
un’attività relativa all’esercizio del loro ufficio;
 ricevere elargizioni in denaro o in natura da terzi privati destinatari dei servizi svolti
dall’Azienda, finalizzate ad influenzare o compensare un’attività relativa all’esercizio del
servizio;
 assegnare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire
eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata
qualsiasi forma di omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari,
che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare
un qualsiasi vantaggio per l’Azienda. Gli omaggi o regali consentiti si caratterizzano sempre
per l’esiguità del loro valore e comunque per promuovere l’immagine della società. Tutti gli
omaggi o regali, caratterizzati dalla non esiguità del valore, devono essere documentati in
modo idoneo, per consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
 ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni
forma di omaggio o regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, di non
modico valore o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione
dell’attività dell’Azienda. In particolare, è vietata qualsiasi accettazione di regalo che possa
influenzare la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un
qualsiasi vantaggio per i destinatari del servizio. All’Organismo di Vigilanza debbono essere
garantiti mezzi di controllo dei suddetti omaggi;
 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati
pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, che siamo tesi ad influenzare o a
compensare un’attività relativa all’esercizio del loro ufficio;
 riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 presentare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o parziali ad Enti pubblici nazionali o
comunitari, a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza o di
Enti di controllo.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1. APT SpA non inizierà o proseguirà alcun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti,
collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta
osservanza delle leggi o dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i
rapporti instaurati con i terzi, nell’ambito dello svolgimento delle attività funzionali al
servizio di trasporto pubblico ad esso strettamente correlate, devono essere gestiti in modo
unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno (che coinciderà con il
c.d. Responsabile del Procedimento) per ogni operazione svolta nelle aree di attività a
rischio;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale,
che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche
dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa
ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito;
5. nessun tipo di pagamento con la P.A. può essere effettuato o incassato in contante o in
natura;
6. le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente
Modello Organizzativo Rev07.doc
95
veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
circa la loro specifica utilizzazione;
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari) devono porre particolare attenzione
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità e
permetterne il controllo.
ULTERIORI REGOLE DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione
I rapporti di tipo istituzionale con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti
gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione,
devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.
Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di
poteri o deleghe specifiche, quest’ultimo provvede a:
 relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico o al Direttore
Generale dell’apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;
 comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al Direttore Generale
eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni
illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.
Sarà compito del Direttore Generale valutare se ed in che termini informare l’Organismo di
Vigilanza, qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.
Alle eventuali ispezioni presso l’Azienda (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza
e igiene sul lavoro, ecc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dal Direttore Generale.
L’inizio di ogni attività ispettiva è segnalato all’Organismo di Vigilanza.
I soggetti incaricati di seguire il procedimento ispettivo richiedono copia del verbale redatto
dall’Autorità Pubblica, ove disponibile, e lo trasmettono al Direttore Generale ed all’Organismo di
Vigilanza.
Atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione
I dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi
come destinatario la Pubblica Amministrazione, sono sempre preventivamente vagliate ed
autorizzate da chi ne ha i poteri. Presso l’Azienda deve essere conservata, a cura del Responsabile
di Funzione interessato, copia di tutta la documentazione relativa a questo tipo di procedimento.
Sistema di selezione e valutazione del personale e dei collaboratori esterni
Con riferimento ad accordi con consulenti, fornitori e collaboratori esterni diversi da personale e
parasubordinati, l’Azienda si atterrà ai seguenti principi:
 i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all’incarico conferito
e congrui rispetto alle prestazioni rese all’Azienda, in considerazione delle condizioni o
delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del
soggetto destinatario del compenso;
 la stipula di tali accordi avvenga in seguito ad autorizzazione delle funzioni competenti
dell’Azienda, nel rispetto delle direttive impartite, anche di carattere generale, e non vi sia
identità soggettiva tra chi autorizza o richiede l’accordo e chi ne cura le registrazioni e le
evidenze contabili;
 la società conservi l’evidenza delle prestazioni supportandole con adeguata documentazione:
gli incarichi conferiti ai consulenti esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del
compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
Modello Organizzativo Rev07.doc
96


sia sempre garantito un controllo sull’avvenuta erogazione della prestazione da parte dei
consulenti, fornitori e collaboratori esterni e che i corrispettivi indicati in fattura trovino
adeguato riscontro nel contratto tra la società ed il terzo fornitore o, in ogni caso, che
eventuali discrepanze siano sempre giustificabili;
siano stabiliti idonei strumenti per assicurare che i consulenti esterni siano consapevoli degli
obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello Organizzativo.
Gestione delle risorse finanziarie
I principi che devono ispirare le procedure relative alla gestione e movimentazione delle risorse
finanziarie sono riportati di seguito.
Le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, riguardano i
flussi monetari e finanziari in uscita. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
 richiesta/ordine di pagamento;
 autorizzazione al pagamento;
 effettuazione del pagamento;
 controllo/riconciliazioni a consuntivo.
Le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti, mediante lo
svolgimento delle seguenti fasi:
 un addetto dell’Ufficio Amministrazione predispone la lista delle fatture in pagamento;
 un addetto dell’Ufficio Amministrazione effettua le operazioni relative al pagamento, previa
autorizzazione secondo il sistema delle deleghe in atto (da parte del Presidente o del
Direttore Generale);
 il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione effettua la riconciliazione sulla base degli
estratti conti bancari ricevuti.
Il potere di firma deve essere esercitato sulla base del sistema di deleghe e dei poteri in atto ed
inoltre deve essere seguito il principio di separazione delle responsabilità tra chi predispone i
mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all’autorizzazione, secondo i poteri di
firma in essere.
Va sempre effettuata l’attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con le banche sulla base degli
estratti conto ricevuti. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.
Modello Organizzativo Rev07.doc
97
Scheda attività PA/1
Processo: Attività di gestione del Contratto di Servizio con la Provincia di Gorizia per la gestione del
Servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’Unità di Gestione n. 4 “Goriziana”
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Capo Area Amministrativa; Risorse Umane.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Manipolare dati, fornire informazioni non
veritiere, impedire o limitare o ritardare
controlli, illeciti contatti con gli organi
preposti
Trasmettere dati e informazioni non
veritiere
Impedire, limitare o falsare lo svolgimento
dei controlli
b)
c)



Corruzione
Truffa
Impedito Controllo

Truffa


Impedito controllo
Corruzione
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Identificazione dell’Ufficio e del Responsabile Aziendale a cui è demandata la gestione del
Contratto di Servizio.
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare tramite scadenziari e coinvolgimento di
tutte le funzioni interessate.
Tracciabilità delle diverse fasi del processo sia a livello informatico che documentale.
Costante aggiornamento sulla gestione del Contratto da parte del Presidente del C.d.A.
Rispetto del regolamento interno per quanto riguarda il reclutamento del personale (Criteri e
modalità per il reclutamento del personale in APT spa dd.20.01.2015).
DIVIETI


Devono essere rifiutati regali che eccedono i limiti previsti dal Codice di Comportamento.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati alle attività inerenti alla gestione del Contratto di Servizio.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV

Verbali, atti di accertamento e quant’altro proveniente dalla Provincia di Gorizia da cui risulti un
inadempimento o una omissione.
Modello Organizzativo Rev07.doc
98
Modello Organizzativo Rev07.doc
99
Scheda attività PA/2
Processo: Attività di partecipazioni a processi per l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altri organismi pubblici italiani o
comunitari
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato;Direttore Generale;
Direttore di Esercizio; Capo Area Amministrativa; Risorse Umane
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Contatti e rapporti personali tra l’Azienda a)
ed i soggetti deputati all’erogazione di
contribuzioni,
sovvenzioni
e/o
finanziamenti
agevolati
pubblici
e
comunitari per l’attività aziendale o per
iniziative ad essa connesse.
Reato ipotizzabile






b)
Predisposizione della documentazione volta b)
all’ottenimento dei finanziamenti agevolati
e/o contribuzioni.






c)
Rendicontazione degli investimenti e delle c)
spese sostenute agli Enti erogatori delle
contribuzioni.






Modello Organizzativo Rev07.doc
Corruzione, istigazione alla
corruzione,
concussione,
peculato
Truffa in danno dello Stato o
altro Ente pubblico
Frode informatica
Malversazione in danno dello
Stato
Indebita
percezione
di
erogazioni in danno dello Stato
Truffa
aggravata
per
il
conseguimento di erogazioni
pubbliche
Corruzione, istigazione alla
corruzione,
concussione,
peculato
Truffa in danno dello Stato o
altro Ente pubblico
Frode informatica
Malversazione in danno dello
Stato
Indebita
percezione
di
erogazioni in danno dello Stato
Truffa
aggravata
per
il
conseguimento di erogazioni
pubbliche
Corruzione, istigazione alla
corruzione,
concussione,
peculato
Truffa in danno dello Stato o
altro Ente pubblico
Frode informatica
Malversazione in danno dello
Stato
Indebita
percezione
di
erogazioni in danno dello Stato
Truffa
aggravata
per
il
conseguimento di erogazioni
pubbliche
100
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Scrupolosa osservanza delle normative che regolano l’accesso a tali forme di contribuzione e di
finanziamento.
Individuazione di specifiche figure responsabili della predisposizione della documentazione
aziendale finalizzata all’ottenimento ed alla rendicontazione finale.
Specifiche assunzioni di responsabilità per gli incaricati nel caso ci si avvalga di consulenti
esterni, sia nelle fasi di predisposizione delle domande, che di rendicontazione finale delle
attività ammesse a contribuzione.
Controllo dei flussi finanziari aziendali inerenti alle suddette operazioni e tracciabilità delle
diverse fasi del processo sia a livello informatico che documentale.
Netta separazione di ruoli tra il soggetto (interno o esterno) delegato a contattare la P.A.
erogatrice e l’attività (interna all’Azienda) di contabilizzazione delle spese ed interventi messi a
contribuzione.
DIVIETI


Devono essere rifiutati regali che eccedono i limiti previsti dal Codice di Comportamento.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una procedura di contribuzione e/o finanziamento agevolato.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Invio copia del provvedimento di concessione dei contributi o finanziamenti pubblici.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere nei contatti con la P.A..
Modello Organizzativo Rev07.doc
101
Scheda attività PA/3
Processo: Gestione di procedure per l’affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi ivi
comprese consulenze ed incarichi professionali mediante l’adozione di procedure ad evidenza
pubblica.
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Direttore Generale;
Ufficio Acquisti; Responsabile Infrastrutture; Responsabile Manutenzione.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
a)
c)
Contratti e rapporti personali tra l’Azienda a)
(nelle figure apicali coinvolte nel processo)
ed i soggetti interessati alla partecipazione
a gare
Predisposizione della documentazione di b)
gara
Aggiudicazione della gara
c)
d)
Stipula del contratto
d)
e)
Gestione della commessa
e)
b)
Reato ipotizzabile











Truffa a danno dello stato (art.
640 c.p.)
Corruzione
Ricettazione
Corruzione
Truffa
Corruzione
Truffa
Corruzione
Truffa
Corruzione
Truffa
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda ed ai fornitori.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva da parte dell’Organismo di Vigilanza mediante specifici controlli di propria
iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute.
Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate,
nonché di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello
Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni
e di mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
Nomina di un RUP per ogni procedimento di gara.
Eseguire le comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio ed all’Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici.
Scrupolosa osservanza delle normative di settore ed in particolare del D.Lgs. 50/2016, della
L.R. 14/2002 e delle Linee Guida dell’ANAC.
Scrupolosa osservanza del regolamento aziendali in merito alle disposizioni riguardanti i
lavori, i servizi e le forniture in economia (Regolamento Interno Approvvigionamenti dd.
05.12.2016, P 15 Approvvigionamenti, Regolamento cd. Fondo Economale, Criteri e modalità
per il conferimento di incarichi in APT spa dd. 25.02.2009).
Richiesta del C.I.G. per ogni procedimento di gara.
Nomina, per ogni procedimento di fornitura di beni o servizi, di un Responsabile.
Modello Organizzativo Rev07.doc
102
P.S.7
P.S.8
P.S.9
P.S.10
Nomina, per ogni procedimento di lavori, di un Direttore dei Lavori.
Precisa indicazione di chi opera come stazione appaltante.
Controllo dei flussi finanziari aziendali.
Netta separazione di ruoli tra il soggetto che aggiudica provvisoriamente e l’organo che
aggiudica definitivamente.
DIVIETI



Gli Amministratori non possono far parte delle commissioni di gara.
Devono essere rifiutati regali che eccedano i limiti previsti dal Codice di Comportamento.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una gara d’appalto.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV











Ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti di aggiudicazione o stipula del contratto.
Atti di proroga e rinnovo tacito.
Presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un arco temporale di tre
anni.
Segnalazioni delle gare in cui sia stata presentata un'unica offerta valida.
Segnalazione del numero di affidamenti con almeno una variante.
Segnalazione di applicazioni di eventuali penali per il ritardo.
Segnalazione degli scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti
inizialmente aggiudicati.
Lettera all’ANAC anche se per richiesta di informazioni.
Richieste di parere o conciliazione all’ANAC.
Difformità, in sede di consuntivo, del quadro economico approvato.
Perizie di variante deliberate.
Modello Organizzativo Rev07.doc
103
Scheda attività PA/4
Processo: Attività di contatto e comunicazione con la P.A. per l’espletamento di attività connesse alla
partecipazione a gare d’appalto per il rinnovo del Contratto di Servizio o di altre concessioni o
contratti
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
b)
Predisposizione
ed
invio
della b)
documentazione di gara
Aggiudicazione provvisoria e definitiva: c)
partecipazione attiva alla fase di gara
(qualificazione, apertura buste con offerta
economica)
d)
Gestione della commessa
c)
d)
Reato ipotizzabile
Contatti e rapporti tra i rappresentanti della a)
Società e la P.A. nelle varie fasi di gara






Truffa a danno dello Stato o di
altro EE.PP.
Corruzione
Corruzione
Truffa
Corruzione
Truffa


Corruzione
Truffa
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda ed ai fornitori.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva da parte dell’Organismo di Vigilanza mediante specifici controlli di propria
iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute.
Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello
Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni
di mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Analisi, formalizzata mediante documento sottoscritto dal Direttore di Esercizio, del possesso di
tutti i requisiti indicati dal bando di gara per poter partecipare.
Individuazione del soggetto aziendale responsabile del controllo della documentazione da
trasmettere all’Ente appaltante.
Accesso definito e ristretto a determinati soggetti aziendali al sistema informatico utilizzato per
la predisposizione dell’offerta, al fine di impedire manipolazione dei dati.
Partecipazione attiva alla gara mediante presenza alle sedute pubbliche soltanto da personale
autorizzato con delega scritta.
Eventuali giustificazioni ad offerta ritenuta anomala condivise da tutte le funzioni aziendali
coinvolte.
DIVIETI
Modello Organizzativo Rev07.doc
104

Tenere comportamenti che in sede di predisposizione e presentazione della documentazione di
gara o durante tutto lo svolgimento del procedimento possano essere utilizzati per influire
indebitamente sull’aggiudicazione dell’appalto.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV




Tutti i contratti affidati a trattativa privata.
Tutti i contratti tacitamente rinnovati o prorogati.
Qualsiasi contestazione della P.A. in ordine alla partecipazione ad una gara d’appalto.
Eventuali ricorsi presentati contro l’aggiudicazione definitiva di una commessa.
Modello Organizzativo Rev07.doc
105
Scheda attività PA/5
Processo: Attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento delle
proprie attività quali licenze, autorizzazioni, nulla osta, etc.
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Direttore Generale;
Direttore di Esercizio; Ufficio Servizi Occasionali (noleggi); Ufficio Servizi Generali Esercizio;
Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Contatti e rapporti con la P.A. per la
rappresentazione delle esigenze aziendali
Inoltro della richiesta con eventuale
indicazione di specifiche tecnicoprogettuali e clausole contrattuali
Gestione della fase esecutive e delle
eventuali ispezioni, controlli, accertamenti
e verifiche
b)
c)
a)
b)
c)




Truffa (art. 640 c.p.)
Corruzione
Truffa
Corruzione


Truffa
Corruzione
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’Organo di Vigilanza con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito
delle segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
Individuazione del soggetto aziendale responsabile del controllo della documentazione da
trasmettere alla P.A. al fine dell’ottenimento della autorizzazione/concessione.
Tracciabilità degli atti nelle singole fasi dei processi, con specifico riferimento all’impiego di
risorse e dei tempi.
Eventuale selezione ed utilizzo di professionisti esterni e consulenti particolarmente qualificati
nello specifico settore d’intervento, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli
al rispetto dei principi etico comportamentali adottati dall’Azienda.
DIVIETI

Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sul rilascio dell’autorizzazione.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV

Qualsiasi segnalazione di contestazione che la P.A. abbia formalmente inoltrato all’Azienda.
Modello Organizzativo Rev07.doc
106
Scheda attività PA/6
Processo: Attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti alla vigilanza
(Ente Concedente, Vigili del Fuoco, Azienda per i Servizi Sanitari, Azienda Regionale per la
Protezione dell’Ambiente, Direzione Provinciale del Lavoro, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Dogane, etc.)
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Direttore Generale;
Direttore di Esercizio; Capo Area Amministrativa; Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Contatti e rilascio di informazioni agli
organi ispettivi e di controllo
a)


Impedito controllo da parte della
Pubblica Autorità
Corruzione in atti d’ufficio
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’Organo di Vigilanza con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito
delle segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
Definizione di precise indicazioni sulle modalità di condotta operativa da adottare nel caso do
contatti formali ed informali con la P.A..
Formalizzazione degli eventuali rapporti con i soggetti esterni (consulenti, agenti,
rappresentanti) incaricati di svolgere attività di supporto della Società, prevedendo una specifica
clausola che li vincoli al rispetto dei principi Etico - comportamentali adottati dall’Azienda.
Rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti delle P.A. e tracciabilità degli atti e
delle fonti documentali che ne stanno alla base.
DIVIETI





Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
Modello Organizzativo Rev07.doc
107
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV

Verbali, atti di accertamento o quant’altro provenienti dagli Organismi preposti alla
sorveglianza.
Modello Organizzativo Rev07.doc
108
Scheda attività PA/7
Processo: Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità finanziaria
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Direttore Generale;
Capo Area Amministrativa
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Esecuzione dei versamenti relativi alle a)
imposte dirette e indirette, predisposizione
e trasmissione delle relative dichiarazioni
Rapporti
con
l’Amministrazione b)
Finanziaria nel caso di ispezioni e controlli
in materia fiscale
b)


Truffa a danno dello Stato
Frode informatica


Corruzione
Truffa a danno dello Stato
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’Organismo di Vigilanza con specifici controlli di propria iniziativa o a
seguito delle segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
Chiara identificazione, mediante delega scritta, dei soggetti aziendali a rappresentare l’Azienda
nei rapporti con l’Autorità Finanziaria.
Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive.
Costante monitoraggio dell’evoluzione normativa, sia civilistica che fiscale, attraverso corsi di
formazione continua e, se necessario, con il supporto di consulenti esterni.
Tenuta di uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi o imprecisioni
nella presentazione di dichiarazioni o documentazioni fiscali.
Periodici controlli del Collegio Sindacale per verificare la correttezza del calcolo delle imposte.
Ove ci si avvalga di una società o professionista esterno per l’attività di consulenza, inserimento
nel contratto di una clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato dall’Azienda.
DIVIETI





Alterare o manipolare dati al fine di evadere, anche parzialmente, il pagamento delle imposte.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
Modello Organizzativo Rev07.doc
109

adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV



Tutte le sanzioni in materia fiscale e tributaria.
I verbali di verifica dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
Le osservazioni ed i rilievi del Collegio Sindacale in materia di imposte e tasse.
Modello Organizzativo Rev07.doc
110
Scheda attività PA/8
Processo: Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità Garante per la Privacy
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Capo Area Amministrativa;
Amministratore di Sistema.
Responsabile Trattamento Dati Personali;
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Raccolta
e
trasmissione
di
dati, a)
informazioni,
documenti
all’Autorità
Garante della Privacy
Gestione dei rapporti con il Garante della b)
privacy e con l’Ufficio del Garante in
occasione di ispezioni e controlli disposti
dall’Autorità
b)


Truffa (art.640 c.p.)
Frode (art. 640 c.p.)


Corruzione
Truffa
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’Organismo di Vigilanza con specifici controlli di propria iniziativa o a
seguito delle segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
Predisposizione e comunicazione a tutto il personale dell’organigramma della Privacy.
Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali.
Identificazione del soggetto incaricato a rappresentare l’Azienda con l’Autorità Garante per la
Privacy
Periodiche verifiche sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge da parte del Titolare e
dei Responsabili.
Accesso ai dati sensibili limitato alle sole persone autorizzate.
Formazione continua di tutto il personale.
DIVIETI




Tenere comportamenti che possano essere utilizzati per indurre o favorire indebitamente gli
interessi della società anche attraverso l’inoltro di dati non veritieri.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Modello Organizzativo Rev07.doc
111


Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Qualsiasi richiesta che provenga dall’Autorità di Vigilanza per la Privacy.
Eventuali verbali di accertamenti fatti dal nucleo speciale della Guardia di Finanza.
Modello Organizzativo Rev07.doc
112
Scheda attività PA/9
Processo: Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di
cortesia commerciale, a o da soggetti terzi quali clienti, fornitori, etc.
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Capo Area Amministrativa; Responsabile Infrastrutture;
Responsabile Manutenzione; Ufficio Acquisti.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
Descrizione attività
Elargizione di omaggi ad un Pubblico a)
Ufficiale


b)
Concessione
di
sponsorizzazioni
o b)
elargizioni liberali ad enti terzi, senza scopo
di lucro, riferibili ad un Pubblico Ufficiale
c)
Ricevimento di omaggi


c)
Reato ipotizzabile


Corruzione per atto d’ufficio
Corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio
Corruzione per atto d’ufficio
Corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio
Corruzione per atto d’ufficio
Corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’Organismo di Vigilanza con specifici controlli di propria iniziativa o a
seguito di segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
L’acquisto di beni destinati ad omaggio deve essere approvato esclusivamente dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Secondo il Codice di Comportamento il valore, entro il quale può essere fatto un omaggio o
questo può essere ricevuto, deve essere di modica entità.
Vi deve essere completa tracciabilità a livello documentale degli omaggi effettuati: cosa, come,
a chi, quando.
Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare il budget annuale entro il quale devono essere
compresi tutti gli omaggi, le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali.
Le sponsorizzazioni devono seguire un criterio prestabilito e le scelte devono essere motivate
riscontrabili (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di associazioni e sodalizi
aventi finalità culturali, sportive, sociali e del tempo libero da parte di APT SPA - dd.
20.01.2015).
DIVIETI

Per nessun caso il superamento dei limiti autoimposti con il Codice di Comportamento.
Modello Organizzativo Rev07.doc
113


Offrire regali o benefici a pubblici ufficiali (o comunque a dipendenti della P.A) per sollecitare
l’espletamento dei loro doveri d’ufficio.
Ricevere omaggi o altri benefici che superino i limiti imposto dal Codice di Comportamento.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV

Annualmente l’elenco dei beneficiari degli omaggi o altre liberalità e gli importi impegnati
Modello Organizzativo Rev07.doc
114
12
PARTE SPECIALE – 2
REATI SOCIETARI
Modello Organizzativo Rev07.doc
115
TIPOLOGIA DI REATI SOCIETARI
I possibili reati societari che si possono configurare nell’ambito delle attività aziendali sono indicati
nell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; il testo in dettaglio è riportato al capitolo “6 –
Mappatura dei Rischi” del presente Modello, ma per comodità di lettura si riportano in elenco qui di
seguito:
false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis c.c.);
false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
impedito controllo (art. 2625 c.c.);
indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c);
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO
I reati sopra considerati possono essere commessi perlopiù a livelli apicali.
In generale, si può affermare che l’attività a rischio reato ha come presupposto la gestione contabile,
l’elaborazione del Bilancio di Esercizio e le operazioni societarie.
Dall’analisi delle attività di competenza delle singole funzioni aziendali sono state ritenute
significative le seguenti attività sensibili:
1. regolare funzionamento dell’Azienda ed attività di formazione e redazione del Bilancio di
Esercizio (scheda attività RS/1);
2. operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale (scheda attività
RS/2);
3. attività soggette a vigilanza da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione
(scheda attività RS/3);
4. attività soggette a vigilanza da parte di Autorità Pubbliche in base alla normativa di settore
(scheda attività RS/4);
5. gestione dei flussi finanziari passivi (scheda attività RS/5).
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Direttore Generale, il
Responsabile di Funzione preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Capo Area
Amministrativa), il Collegio Sindacale, nonchè i dipendenti dell’Azienda Provinciale Trasporti SpA
soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, di seguito
denominati “Destinatari”.
L’obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari , come sopra individuati, adottino regole di
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
dall’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:
Modello Organizzativo Rev07.doc
116

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del
Bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società;
 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la
libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti
finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una
sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e
reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun
ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o
altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda;
 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Azienda;
 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa
fra quelle qui di seguito descritte;
 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti
dalla legge, con lesioni dell’integrità del capitale sociale;
 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 procedere a formazione o ad aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote
per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di
aumento del capitale sociale;
 distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai
creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli;
 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano un ostacolo allo
svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del
Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’Assemblea, ponendo in
essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di
formazione della volontà assembleare;
 pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti
finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ed in
particolare:
Modello Organizzativo Rev07.doc
117




- diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a
condizionare il prezzo di uno strumento finanziario,
- compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l’apparenza di
trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici,
creando la fallace impressione di un mercato attivo;
- reali scambi sul mercato, ma condotti con l’intenzione speculativa di liberarsi degli
strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai
precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della
manipolazione;
- acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all’agente di
intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori;
pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel
pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l’immagine di stabilità e liquidità;
omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche
previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui
è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla
normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie
della società;
porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza (espressa
opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione,
quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
Modello Organizzativo Rev07.doc
118
Scheda attività RS/1
Processo: Regolare funzionamento dell’Azienda ed attività di formazione e redazione del Bilancio di
Esercizio
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Capo Area Amministrativa
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
b)
c)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
a)
Movimentazione finanziarie
Gestione e rendicontazione di incassi o
pagamenti di ogni genere, attraverso
movimentazioni finanziarie che non
consentano l’identificazione delle parti
finalizzate alla creazione di fondi
extracontabili per utilizzi illeciti.

b)
Bilancio
L’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al
pubblico, di fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
idonei ad indurre in errore i destinatari
della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società, con l’intenzione
di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
ovvero l’omissione, con la stessa
intenzione, di informazioni sulla situazione
medesima la cui comunicazione è imposta
dalla legge.
La condotta tipica prevede che si
determini, con atti simulati o con frode, la
maggioranza in assemblea, allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto






Corruzione per un atto d’ufficio
(art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio (art. 319 bis
c.p.)
Corruzione
di
persona
incaricata di un pubblico
servizio (art. 320 c.p.)
Art. 2621 e 2621 bis c.c. False
comunicazioni sociali
Art.
2622
c.c.
False
comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori
Art. 2624 Falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni alle
società di revisione
Art. 2636 c.c. indebita influenza
nell’assemblea
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti delle aree interessate.
Reporting ed interazione periodica tra l’ODV ed i soggetti deputati all’effettuazione dei
controlli nell’area amministrazione e bilancio, quale Collegio Sindacale, società di revisione,
internal auditing.
Attività ispettiva dell’ODV mediante specifici controlli di propria iniziativa ovvero a seguito di
segnalazioni ricevute.
Verifica dell’efficace interazione tra le funzioni aziendali: Amministrazione, Risorse Umane,
Esercizio, Sistemi Informativi, nell’ipotesi di anomalie nella trasmissione dei flussi informativi
aziendali ed in ogni altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello
Modello Organizzativo Rev07.doc
119
P.G.7
Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni
e mansioni, soggetto a periodica verifica anche da parte di organismi esterni di controllo.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
P.S.7
P.G.8
P.G.9
P.G.10
P.G.11
P.G.12
Verifica della separazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di vendita
e approvvigionamento di beni e servizi e nelle relative operazioni di regolamento finanziario,
sia in entrata che in uscita.
Verifica delle autorizzazioni al pagamento ed alle successive attività di controllo,
rendicontazione e contabilizzazione.
Verifica della separazione delle funzioni nell’area banche, tra coloro che dispongono le
movimentazioni dei fondi e coloro che le controllano e le contabilizzano.
Verifica dell’osservanza dei regolamenti e delle specifiche procedure aziendali disponibili in
materia amministrativa, adottate e pubblicate sul server aziendale.
Controllo dei flussi finanziari aziendali inerenti le suddette operazioni e tracciabilità delle
diverse fasi del processo, sia a livello informatico che documentale.
Rispetto di normative relative ai trasferimenti di denaro contante, in tema di rischio di
riciclaggio ed effettuazione di operazioni di ammontare eccedente la soglia di legge.
Controllo delle operazioni infragruppo, di natura economica e/o finanziaria, del relativo
trattamento economico e contabile e della relativa rappresentazione a bilancio.
Nella predisposizione del bilancio, determinazione dei dati e delle informazioni che ciascuna
funzione deve fornire attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per
l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle
singole funzioni coinvolte.
Trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrazione e Finanza attraverso il
sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei
soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
Definizione dei criteri e delle modalità per la trasmissione dei dati di bilancio da parte delle
società controllate, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le
formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo.
Tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della
bozza del Bilancio e della relazione del Collegio Sindacale sul medesimo, e la predisposizione
e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.
Procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio
Sindacale ed l’OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per
l'approvazione del Bilancio.
DIVIETI


Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e
prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla
realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Reporting periodico delle funzioni interessate all’amministrazione e finanza e dagli organi di
controllo verso l’ODV.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere nell’area amministrativa, anche a seguito di ispezioni o verifiche in materia
tributaria, del lavoro e dei contributi sociali.
Modello Organizzativo Rev07.doc
120
Scheda attività RS/2
Processo: Operazioni Societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
b)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
a)
Operazioni sul capitale sociale.
Restituzione, anche simulata e fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale,
dei conferimenti ai soci o liberazione degli
stessi dall’obbligo di eseguirli.
Ripartizione di utili (o acconti sugli utili)
non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero ripartizione di
riserve (anche non costituite con utili) che
non possono per legge essere distribuite.
La
fattispecie
si
realizza
con
l'effettuazione,
in
violazione
delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori,
di riduzioni del capitale sociale o fusioni
con altra società o scissioni, che cagionino
danno ai creditori (reato di evento).
b)
Operazioni sulle azioni.
Acquisto o sottoscrizione di azioni emesse
dalla società (o dalla società controllante)
che cagioni una lesione all’integrità del
capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge.
 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione
dei conferimenti
 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione
degli utili o delle riserve
 Art. 2629 c.c.
operazioni in
pregiudizio dei creditori
 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni
sulle azioni o quote sociali della
società controllante
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei
dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia
societaria.
Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti
di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria.
Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con
esso.
Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza, anche per
verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate
Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori,
del management e dei dipendenti.
Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
Procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora
intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi
Modello Organizzativo Rev07.doc
121
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
dall’obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un
suo preliminare “controllo di legittimità”.
In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o
riserve di patrimonio netto, la Direzione Amministrazione e Finanza verifica che le stesse
vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra
legem, informa senza indugio l’OdV.
Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l’ultimo Bilancio regolarmente
approvato mostra un’idonea situazione patrimoniale, gli Amministratori devono verificare che
eventuali perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile,
rendendo impossibile l’operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la
consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere
conseguenti, inerenti all’approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati
tempestivamente all’OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione
dell’operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico.
Procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale,
fusione e scissione societaria.
DIVIETI




Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale.
Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla
legge, con lesione all’integrità del capitale sociale.
Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Reporting delle funzioni interessate all’amministrazione e finanza e dagli organi di controllo
verso l’ODV.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere nell’area amministrativa, anche a seguito di ispezioni o verifiche in materia tributaria,
del lavoro e dei contributi sociali.
Modello Organizzativo Rev07.doc
122
Scheda attività RS/3
Processo: Attività soggette a vigilanza da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione.
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
b)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
a)
Attività aziendale.
Condotta non corretta e non trasparente,
tenuta dagli Amministratori della Società,
in relazione ad una puntuale richiesta da
parte del Collegio Sindacale sul rispetto di
una determinata normativa.
Attività di controllo e revisione contabile. b)
Qualsiasi comportamento commissivo o
omissivo con il quale gli amministratori
impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di
controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali,
ovvero al revisione revisore legale dei
conti.
 Art. 2625 c.c. Impedito controllo
 Art. 2625 c.c. Impedito controllo
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei
dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia
societaria.
Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti
di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria.
Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza, anche per
verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate
Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori,
del management e dei dipendenti.
Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con
esso.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
Qualora il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un
comportamento censurabile ai sensi dell’art. 2625 c.c., deve provvedere ad informarne senza
indugio l’OdV ed il Consiglio di Amministrazione.
Accesso ai dati ed alle informazioni durante lo svolgimento delle attività di revisione legale ai
sensi del D.Lgs. 39/2010: durante lo svolgimento dell’attività di revisione la società di revisione
deve essere posta in condizione di osservare gli standards di riferimento, nonché di accedere a
tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico ai sensi di legge.
Le risultanze ed i suggerimenti derivanti dall’attività di revisione, così come formalizzati nel
libro della revisione, devono essere diffusi in modo mirato alle funzioni aziendali competenti ai
Modello Organizzativo Rev07.doc
123
P.S.4
P.S.5
fini della conseguente implementazione ed attuazione.
Con riferimento a qualsiasi ulteriore incarico conferito, o che si intenda conferire, alla società di
revisione legale dei conti o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la
certificazione del bilancio, deve essere prevista una comunicazione sistematica all’OdV.
Trasmettere tempestivamente al Collegio sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti
all’ordine del giorno di assemblee e consigli di amministrazione o sui quali il Collegio è
chiamato ad esprimere un parere ai sensi di legge.
DIVIETI

Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o
della società di revisione.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Reporting delle funzioni interessate all’amministrazione e finanza e degli organi di controllo
verso l’ODV, con particolare riguardo ad eventuali specifiche segnalazioni e anomalie
riscontrate, nonché a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del
modello.
Reporting di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere
nell’area amministrativa, anche a seguito di ispezioni o verifiche in materia tributaria, del lavoro
e dei contributi sociali.
Modello Organizzativo Rev07.doc
124
Scheda attività RS/4
Processo: Attività soggette a vigilanza da parte di Autorità Pubbliche in base alla normativa di
settore
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Capo Area Amministrativa
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
b)
Descrizione attività
Esposizione nelle comunicazioni alle a)
autorità di vigilanza previste dalla legge, al
fine di ostacolarne le funzioni, di fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza, ovvero con
l'occultamento con altri mezzi fraudolenti,
in tutto o in parte, di fatti che avrebbero
dovuto essere comunicati, concernenti la
situazione medesima (1° comma);
Ostacolo all'esercizio delle funzioni di b)
vigilanza, attuato consapevolmente, in
qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle autorità di
vigilanza (2° comma).
Reato ipotizzabile
 Art.
2638
c.c.
ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza

Art.
2638
c.c.
ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei
dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia
societaria.
Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti
di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria.
Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con
esso.
Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza, anche per
verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate
Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori,
del management e dei dipendenti.
Report periodici al vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di
Vigilanza.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le
informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità
di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore.
Tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati ritengano
necessario acquisire nel corso delle attività ispettive.
Redazione e conservazione dei verbali redatti in occasione delle ispezioni.
Modello Organizzativo Rev07.doc
125
P.S.4
P.S.5
Monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per
la prevenzione dei reati.
Verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e
sull’esito delle ispezioni effettuate.
DIVIETI



Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle
leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività
aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della
Società.
Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di
vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza (espressa opposizione,
rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali
ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Reporting periodico delle funzioni interessate all’amministrazione e finanza e degli organi di
controllo verso l’ODV, con particolare riguardo ad eventuali specifiche segnalazioni e anomalie
riscontrate, nonché a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del
modello.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere nell’area amministrativa, anche a seguito di ispezioni o verifiche in materia tributaria,
del lavoro e dei contributi sociali
Modello Organizzativo Rev07.doc
126
Scheda attività RS/5
Processo: Gestione dei flussi finanziari passivi: Attività di tesoreria con particolare riferimento alla
predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti:
Pagamenti a fornitori nazionali
Pagamenti a fornitori esteri
Liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese
Liquidazione modelli F24
Destinatari: Amministratore Delegato, Direzione Generale, Capo Area Amministrativa
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
a)
b)
c)
d)
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
Rendicontazione per pagamenti connessi a a)
erogazioni pubbliche: informazioni non
veritiere
Redazione di documentazione attestante b)
pagamenti connessi a erogazioni pubbliche:
documentazione falsa
Pagamento fatture emesse per merci/attività c)
di difficile identificazione: creazione di
fondi extracontabili per utilizzi illeciti
Pagamento di fatture con lo scopo di pulire
del denaro di provenienza illecita

Indebita
percezione
di
erogazioni a danno dello stato

Truffa ai danni dello stato

Corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio

Riciclaggio, impiego di denaro o
di utilità di provenienza illecita
Ricettazione
Autoriciclaggio


PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda ed ai fornitori.
Costanti aggiornamenti del Modello Organizzativo
Attività ispettiva da parte dell’Organismo di Vigilanza mediante specifici controlli di propria
iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute.
Programma di informazione e formazione periodica.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello
Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
di mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Definizione puntuale di un sistema di deleghe responsabilità e poteri.
L’autorizzazione al pagamento delle fatture deve essere di competenza dei soggetti dotati delle
specifiche deleghe.
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato da una specifica funzione aziendale, nella
specie il Capo Area Amministrativa.
Separazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento e
in quello relativo ai flussi finanziari (pagamenti).
La verifica della fornitura/prestazione, l’autorizzazione al pagamento, il successivo controllo e
la contabilizzazione devono essere attività svolte da soggetti diversi.
Modello Organizzativo Rev07.doc
127
P.S.6
P.S.7
P.S.8
P.S.9
P.S.10
P.S. 11
Le riconciliazioni bancarie devono essere effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che
hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento.
Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni
organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nei flussi finanziari.
Tracciabilità del processo sia a livello informativo sia in termini documentali.
I pagamenti tramite contante devono essere debitamente documentati e giustificati
(Regolamento cd. Fondo Economale)
Porre in essere una procedura di custodia della password per effettuare pagamenti home
banking.
Audit specifico da parte di Amministratori/funzionari relativamente a provenienza di denaro ed
eventuali reati tributari ed utilizzo del guadagno indebito così ottenuto.
DIVIETI

Eseguire pagamenti in contanti sopra soglia di € 1.000,00
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV


Notifica di tutti i pagamenti in contanti eccedenti il livello limite definitivo
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere nell’area amministrativa, anche a seguito di ispezioni o verifiche in materia tributaria,
del lavoro e dei contributi sociali
Modello Organizzativo Rev07.doc
128
13
PARTE SPECIALE – 3
REATI INFORMATICI
Modello Organizzativo Rev07.doc
129
TIPOLOGIA DI REATI INFORMATICI
I possibili reati informatici che si possono configurare nell’ambito delle attività aziendali sono
indicati nell’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; il testo in dettaglio è riportato al capitolo “6 –
Mappatura dei Rischi” del presente Modello, ma per comodità di lettura si riportano in elenco qui di
seguito:
falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.);
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater c.p.);
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
Ente pubblica o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
Per quanto riguarda la terminologia relativa ai dati gestiti con i sistemi informatici presenti in
Azienda, si fa riferimento alle definizioni presenti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”).
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO
I reati informatici ed il trattamento illecito di dati informatici possono verificarsi nell’esercizio di
attività proprie di tutti gli ambiti aziendali in cui vengono utilizzati i sistemi informatici.
L’Azienda ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di
sicurezza, in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e dell’Autorità Garante per la
Privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione (IT), a tutela del
proprio patrimonio informativo e dei dati personali di clienti e terzi.
L’attività sensibile identificata dal Modello Organizzativo nella quale è maggiore il rischio che
siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:
 “Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici dell’Azienda”.
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I Destinatari della presente Parte Speciale sono tutte le strutture aziendali coinvolte nella gestione e
nell’utilizzo dei sistemi informatici. In particolare, si applica a:
 tutte le strutture coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informativi che si
interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità
di Vigilanza;
 tutte le strutture deputate alla progettazione, realizzazione o gestione di strumenti
informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
 tutte le strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo,
normativo e tecnologico per garantire la protezione del sistema informativo;
 tutte le figura professionali coinvolte nei processi aziendali ed ivi operanti a qualsiasi titolo,
sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di
Modello Organizzativo Rev07.doc
130
collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi di APT SpA
e trattano i dati.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente
occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall’art. 24 bis, nonché del reato di
frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico previsto dall’art. 640 ter del Codice
Penale e richiamato dall.art. 24 del Decreto.
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
L’utilizzo e la gestione di sistemi informatici sono attività imprescindibili per l’espletamento del
business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi di APT SpA. Tra i sistemi
informativi utilizzati vi sono hardware e software per l’espletamento di adempimenti verso la
Pubblica Amministrazione, che prevedono il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti,
ovvero la connessione diretta con gli stessi. Si rendono quindi necessarie una efficace e stringente
definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la
realizzazione di attività di controllo peculiari del presidio, a tutela di una gestione e di un utilizzo
dei sistemi informatici in coerenza con la normativa vigente.
Alla luce di queste considerazioni si descrivono, di seguito, i processi sui quali si basa il presidio
posto in essere sulla gestione e sull’utilizzo dei sistemi informatici.
Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:
 analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 gestione accessi risorse informatiche e servizi di sicurezza ICT;
 gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 monitoraggio eventi sicurezza informatica e gestione crisi di sicurezza informazioni;
 progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica.
Il processo di prevenzione frodi ai articola nelle seguenti fasi:
 monitoraggio dell’evoluzione delle frodi informatiche e fisiche;
 definizione e presidio delle attività necessarie all’intercettazione ed alla soluzione delle
minacce verso gli asset aziendali;
 gestione delle comunicazioni con le Forze dell’Ordine.
Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:
 gestione protezione di aree e locali ove si svolge l’attività;
 gestione sicurezza dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).
Il processo relativo alla progettazione, sviluppo ed attivazione dei servizi ICT si articola nelle
seguenti fasi:
 progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture
tecnologiche;
 erogazione dei seriviz ICT;
 monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie, assistenza agli
utenti attraverso attività di help desk e problem solving.
Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell’ambito della
normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente protocollo.
PRINCIPI DI CONTROLLO
Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:
 livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi
sopra descritti. In particolare:
- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili di accesso”
costruiti in ragione delle funzioni svolte all’interno dell’Azienda;
Modello Organizzativo Rev07.doc
131
le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle strutture dell’Azienda
deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate. La
funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche
richieste corrispondano alle mansioni lavorative ricoperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo
aziendale, nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o
di modifica dell’attività dell’utente viene attribuito il profilo abilitativo
corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
Separazione dei compiti: sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della
sicurezza delle informazioni. In particolare:
- sono attribuite precise responsabilità, in modo che siano presidiati gli ambiti di
indirizzo e di governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di
esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio
informativo aziendale;
- sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle
funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
- sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di
sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
- sono attribuite precise responsabilità sulla predisposizione, validazione, emanazione
ed aggiornamento delle norme di sicurezza, a funzioni aziendali distinte da quelle
incaricate della gestione;
- le attività di implementazione e modifica dei software, di gestione delle procedure
informatiche, di controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software
sono organizzativamente demandate a strutture della società differenti rispetto agli
utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di
gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e
manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in
modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativi.
Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi di APT SpA
sono soggette ad una costante attività di controllo, che si esplica sia attraverso l’utilizzo di
adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza,
l’intergità e la disponibilità, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia
tramite l’adozione , per l’insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità
operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta
continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono
valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure
informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro
che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di
specifiche attività finalizzate alla:
- definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio
informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle
informazioni in relazione a criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio
rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza
stabiliti;
- adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza, per sviluppare una
maggiore sensibilità;
-


Modello Organizzativo Rev07.doc
132
-
predisposizione ed aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel
tempo l’applicabilità, l’adeguatezza e l’efficacia;
- corretta applicazione e rispetto della normativa definita.
Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate e specificamente dettagliate
nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti:
Con riferimento alla sicurezza fisica:
- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate), in modo da
scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.
Con riferimento alla sicurezza logica:
- identificazione ed autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza,
l’integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.
Con riferimento all’esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:
- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei
quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti, in modo tale da
garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle
configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e
sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione,
gestione dell’esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il
mantenimento della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle
informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come
obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle
configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione, per garantire nel
tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo
sull’utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in
dotazione, nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo,
riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di
memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o
accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi tramite la definizione di efficaci criteri di
raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l’individuazione e la
prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannoso, sia tramite opportuni strumenti ed adeguate
infrastrutture (tra cui i sistemi antivirus), sia tramite l’individuazione di
responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci,
aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di
software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle
informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e
gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e
cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle
soluzioni.
Modello Organizzativo Rev07.doc
133
Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:
- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione
delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli
ambiti e delle modalità di utilizzo, dell’integrazione con i sistemi esistenti e del
rispetto delle disposizioni di legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle
applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento, anche con riferimento
agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti esterni all’applicazione
per l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione.
Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:
- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva
segnalazione di incidenti e situazioni sospette, al fine di minimizzare il danno
generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati;
- tracciabilità del processo, sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali:
o
il processo decisionale, con riferimento all’attività di gestione ed utilizzo dei
sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità del sistema;
o
tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni,
le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche
contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) con particolare riguardo
all’operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso
sistematica registrazione (sistema di log files);
o
tutti i transiti in ingresso ed in uscita degli accessi a zone riservate, del solo
personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono
rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
o
è prevista la tracciatura, compatibile con le leggi vigenti, delle attività
effettuate sui dati, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e
delle motivazioni delle scelte effettuate; ciascuna funzione è responsabile
dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di
competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica.
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione ed utilizzo di sistemi
informatici, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di
legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice di
Comportamento.
In particolare:
 le strutture coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli
applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di
Vigilanza ed i loro specifici software in uso;
 i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni
dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione al Direttore Generale di
eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte
di hacker esterni), mettendo a disposizione ed archiviando tutta la documentazione relativa
all’incidente;
 ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate
(ad es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per
l’espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo
appropriato, alla pari di tutti gli altri strumenti di lavoro, secondo le regole del CCNL; ogni
Modello Organizzativo Rev07.doc
134
evidente anomalia dovrà essere tempestivamente segnalata, al fine di evitare eventuali furti
o danneggiamenti;
 qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi
informatici, nonché nell’interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica
Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere
apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di
impegno al suo rispetto;
 la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente
coinvolti è soggetta ad un preventivo visto, rilasciato dall’unità organizzativa competente a
valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in
ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti
esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere
o svolto.
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs.
231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
 accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso, ovvero a banche dati locali o
remote o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l’utilizzo delle
credenziali di altri colleghi abilitati;
 intercettare fraudolentemente e diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra
più sistemi;
 utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan,
spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.), atti ad impedire o interrompere le comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici altrui, o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di
informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi
pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare,
rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità;
 detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d’accesso o comunque
mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
 procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri,
apparecchiature, dispositivi o programmi, al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i
dati ed i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo
funzionamento;
 alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo,
documenti informatici;
 produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.
I Responsabili di funzione interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a
garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti
nel presente protocollo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
135
14
PARTE SPECIALE – 4
SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Integrazione di cui all’art. 30
del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
Modello Organizzativo Rev07.doc
136
1.
INTRODUZIONE
1.1
L’ art 25-septies del D.Lgs. 231/2001
La Legge 123/2007 ha introdotto l’art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro” al D.Lgs. 231/2001, stabilendo che:
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non superiore a sei mesi.
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo."
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà
della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."
Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"
L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa è così definita dall'art. 43 del c.p.:
Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
1.2
L’ art. 30 del D.Lgs. 81/2008
Il Testo Unico sulla sicurezza, Decreto Legislativo aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” all’art. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione” ribadisce che:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
Modello Organizzativo Rev07.doc
137
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri
le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di
cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese
fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
2.
MODELLO ORGANIZZATIVO Parte speciale - Reati in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
2.1
Destinatari del Modello
I destinatari della parte relativa ai reati di cui all’art. 25-septies sono tutti gli esponenti aziendali di
APT :
- Amministratori;
- Direttore;
- Preposti;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Impiegati: impiegati amministrativi, impiegato controllo movimento, impiegato tecnico;
- Autisti;
- Operai: Pompista, Elettrauto, Meccanico;
Modello Organizzativo Rev07.doc
138
-
Responsabile del servizio di protezione (RSPP);
Medico competente;
Addetti Emergenza;
Addetti primo soccorso;
Terzi Destinatari: fornitori, appaltatori, progettisti e installatori per i quali verranno predisposti
idonei sistemi informativi relativamente all’attuazione del Modello di Organizzazione e
Gestione.
Scopo del Modello di Organizzazione in relazione ai reati di cui all’art. 25septies
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui siano
coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della
diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di APT, a regole
di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei
Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i
Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i
principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo,
monitoraggio e verifica allo stesso demandato
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, I
Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti
documenti, per le parti di proprio interesse:
1. Organigramma aziendale.
2. Documento di Valutazione dei Rischi
3. Manuale integrato Qualità Ambiente Sicurezza
4. Codice etico.
5. CCNL
6. Codice della strada (per la specificità dell’attività prestata)
La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle
diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di APT
nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in
essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati
commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2.2
2.3
Metodologia adottata
Al fine di costruire un Modello idoneo a prevenire i reati previsti all’art. 25-septies in linea con le
prescrizioni dell’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/20011, si è proceduto:
- ad un’analisi critica del Documento di Valutazione dei Rischi adottato da APT Rev 09 del
14/01/2015 nel quale i rischi sono stati adeguatamente individuati e stimati.
- Ad accertare sul piano delle responsabilità quali sono i soggetti investiti dei compiti connessi ai
processi gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, dirigente,
preposto, secondo le definizioni dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
- Ad elaborare uno specifico organigramma della sicurezza in cui siano indicati i compiti dei
soggetti coinvolti.
Ai fini della redazione della presente parte sono stati pertanto considerati i fattori di rischio riportati
nei Documento di valutazione dei rischi:
1.
1 Secondo l’ art. 6, comma 2, lett. a) i Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze : individuare le attività nel
cui ambito possono essere commessi reati.
Modello Organizzativo Rev07.doc
139
1. rischio di incendio
2. rischio chimico
3. rischio vibrazione
4. rischio rumore
5. rischio di movimentazione manuale dei carichi
6. rischio per lavoratrici gestanti e in allattamento
7. rischio da campi elettromagnetici
8. rischio stress lavoro correlato
9. rischio esplosione
10. rischio stress lavoro correlato
11. lavori in quota
12. accertamento assenza di tossicodipendenza e assunzione sostanze stupefacenti e psicotrope
2.4
Processi Sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
Per la tipologia dei reati di cui all’art. 25- septies le aree di rischio vanno individuate nelle cause
soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile e delle regole comportamentali
diffuse dall’Azienda.
I processi sensibili possono distinguersi in:
 aree di rischio diretto, ove la fattispecie di reato inizia con un operatore aziendale;
 aree di rischio indiretto, ove la fattispecie di reato si può attivare con un operatore esterno, che poi
coinvolge un operatore aziendale.
Il principale Processo Sensibile, già indicato nella Parte Generale del presente documento, che la
Società ha individuato al proprio interno è il seguente:
 infortunio sul lavoro, commesso con violazione della normativa sulla prevenzione degli
infortuni, che abbia comportato il decesso dell’infortunato, o lesioni personali gravissime o lesioni
personali gravi all’infortunato.
Il rischio potenziale è connesso al verificarsi di un infortunio sul lavoro avvenuto in violazione della
normativa sulla prevenzione degli infortuni, che comporti l’instaurazione di un procedimento penale
volto ad accertare le eventuali responsabilità penali in ambito aziendale nei confronti di esponenti
della stessa.
Nel caso di procedimento penale di cui sopra, il Pubblico Ministero che conduce le indagini deve
procedere all’accertamento della eventuale responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
L’analisi dei processi aziendali della Società, con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-septies del
D.Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili:
- Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione
del servizio di prevenzione e protezione.
- Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul
lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle
attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un
adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
- Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell’attività di periodica
valutazione dei rischi al fine di: individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione
dei lavoratori; definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
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140
-
-
-
-
Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si
tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e
protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche
riguardanti la sicurezza e la salute.
Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di
seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
Rapporti con i fornitori: si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti
nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Audit: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per
verificare: la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; la chiara
definizione, la comprensione, la condivisione e l’operatività delle responsabilità
organizzative; l’identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili.
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141
3.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APT IN MATERIA DI SALUTE E DI
SICUREZZA SUL LAVORO
In materia di salute sicurezza sul lavoro l’APT-Gorizia è dotata di una struttura organizzativa
conforme a quella prevista dal D.Lgs. 81/2008 al fine di eliminare o laddove ciò non sia possibile
ridurre i rischi per i lavoratori.
3.1
Organigramma della sicurezza:
DATORE DI LAVORO
Rappresentante dei
lavoratori per la
sicurezza (RLS)
RSPP
Medico competente
ADDETTI SQUADRE
EMERGENZA:
Addetti Primo
Soccorso (APS)
Terzi Destinatari
Addetti Prevenzione
incendi (API)
Dirigente/Direttore
Appaltatori
Fornitori
Progettisti
Installatori
Preposto
Lavoratore
Modello Organizzativo Rev07.doc
142
3.2
Datore di lavoro
Al vertice della struttura organizzativa si trova il Datore di Lavoro , così come inteso dall’art. 2, lett.
b) del D.Lgs. 81/2008: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di lavoro ha la responsabilità di tutte le attività della Società. In particolare provvede a:
 esaminare le esigenze di risorse delle varie unità territoriali e pianificare l’assegnazione di risorse
adeguate per le attività di gestione, di esecuzione e di verifica del lavoro;
 promuovere, in accordo con le altre aree societarie, la qualificazione del personale;
 verificare periodicamente il livello di motivazione e consapevolezza del ruolo assegnato al
personale;
 definire e riesaminare periodicamente un piano per far fronte ad eventi eccezionali
che
potrebbero causare ritardi o difficoltà alla normale capacità lavorativa (piano emergenza).
3.3
Direttore
Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008).La figura del Direttore agisce
con discrezionalità ed ampia autonomia operativa, sulla base di precise responsabilità e deleghe
assegnate dal CdA, sia per i compiti di gestione che per tutto quanto attiene la sicurezza dei beni,
delle persone e dell’ambiente di lavoro.
Il Direttore di APT è delegato alla sicurezza come definito agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i..
3.3.1 Doveri e compiti del Datore e del Direttore
Nell’area di rischio relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori le attività considerate sensibili
sono:
a) effettuare la valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR e dei sui
aggiornamenti;
b) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
I compiti a) e b) non sono delegabili da parte del Datore di lavoro.
c) definizione del budget della sicurezza;
d) controllo delle azioni delegate alle posizioni dirigenziali e RSPP;
Sono altresì da considerarsi sensibili tutte le attività previste dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
3.4
Preposti
Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
3.4.1 Obblighi del preposto
Salvo ulteriori deleghe i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere le
attività indicate all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (dalla lett. a) alla lett. g).
3.5
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del
Modello Organizzativo Rev07.doc
143
D. Lgs.81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
3.5.1 Compiti e doveri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro il RSPP provvede ai compiti
indicati all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 (dalla lett. a) alla lett. f).
3.6
Medico Competente
Colui che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza
sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente.
3.6.1 Compiti e doveri del medico competente
Il medico competente deve adempiere agli obblighi previsti all’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 (dalla
lett. a) alla lett. n).
3.7
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro, comprese le funzioni di verifica, consultazione e promozione,
previste dalla normativa vigente.
3.7.1 Compiti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha le attribuzioni previste all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
3.8
Addetti Primo Soccorso
Soggetti cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza
3.8.1 Compiti e doveri degli Addetti Primo Soccorso
Gli addetti Primo Soccorso devono:
 adempiere correttamente ai propri compiti in materia di primo soccorso;
 garantire nell’ambito delle proprie attività le misure concernenti il Primo Soccorso
 applicare le procedure specifiche;
 rispettare le indicazioni impartite dal Medico Competente;
 segnalare correttamente e in modo completo l’evento infortunistico;
 impedire o segnalare atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
3.9
Addetti Emergenza
Soggetti cui sono affidati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle
emergenze.
3.9.1 Compiti e doveri degli Addetti Emergenza
Gli Addetti Emergenza devono:
 adempiere correttamente ai propri compiti in materia di prevenzione incendi;
 garantire nell’ambito delle proprie attività le misure concernenti la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro
 rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile in caso di emergenza;
 segnalazione al Responsabile delle Emergenze di atti pregiudizievoli di cui sono a
conoscenza;
 presa d’atto e approfondimento di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine di
Modello Organizzativo Rev07.doc
144
sicurezza e altre.
3.10.1 Impiegato amministrativo
Le attività lavorative svolte presso la sede riguardano il lavoro d’ufficio. I rischi riguardanti la
sicurezza del lavoro sono quindi riferibili all’impiego di attrezzature elettriche, quali computer e
stampanti ed all’attività lavorativa svolta con l’ausilio di videoterminali, oltre che il rischio
derivante dall’utilizzo di autovetture di servizio per lo spostamento sul territorio.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.2 Impiegato controllo movimento
Le attività lavorative svolte presso la sede riguardano il lavoro d’ufficio per il controllo del
movimento degli automezzi sul territorio. I rischi del lavoro d’ufficio sono quindi riferibili
all’impiego di attrezzature elettriche, quali computer e stampanti ed all’attività lavorativa svolta con
l’ausilio di videoterminali.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.3 Impiegato tecnico
L’attività lavorativa degli impiegati tecnici si estrinseca nell’elaborazione di programmi di lavoro e
nel controllo operativo presso l’officina e presso le sedi esterne dell’Azienda. Per la loro attività
lavorativa gli addetti utilizzano videoterminali e le normali apparecchiature d’ufficio (fax,
fotocopiatrice). Per l’accessibilità alle aree esterne utilizzano mezzi di trasporto aziendali.
I rischi cui risulta esposto l’impiegato tecnico sono principalmente quelli correlati all’attività
lavorativa svolta presso l’officina, oltre che il rischio derivante dall’utilizzo di autovetture di
servizio per lo spostamento sul territorio.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.4 Autista
L’attività del personale è quella della guida dei mezzi per il trasporto di persone sia per il servizio
urbano che extraurbano e di noleggio. Gli autisti si occupano anche della pulizia semplice del
mezzo mentre gli interventi di lavaggio vero e proprio e le manutenzioni vengono effettuate presso
l’ officina.
I rischi cui possono essere esposti gli addetti sono inerenti l’attività di mezzi su strada, quindi
rischio di incidente, soprattutto sui percorsi extraurbani, rischio di investimento durante possibili
interventi di riparazione o segnalazione guasto del mezzo, rischi correlati alla postura di guida ed
alle condizioni climatiche (freddo d’inverno e caldo d’estate); a questi si possono aggiungere quelli
inerenti la tipologia di utenti: rischi da patologie infettive, rumore.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
Modello Organizzativo Rev07.doc
145



impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
collaborazione nella valutazione dei rischi;
presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc.
3.10.5 Pompista
L’attività di Pompista è marginale rispetto al complesso delle attività lavorative svolte presso
l’officina. Il pompista è esposto al rischio chimico nelle attività di sgrassaggio dei pezzi e di
lubrificazione degli stessi.
Lo sgrassaggio avviene in due apposite vasche in cui i pezzi vengono immersi e puliti a pennello,
mentre la lubrificazione avviene tramite erogatori spray.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.6 Elettrauto
Come il Pompista, anche l’Elettrauto utilizza la stessa tipologia di prodotti. Le attività sono quelle
di pulizia e sgrassaggio dei particolari e la successiva lubrificazione degli stessi. L’elettrauto si
occupa anche della preparazione e della ricarica delle batterie degli autoveicoli, in tali fasi impiega
acido solforico.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.7 Meccanico
L’attività del Meccanico prevede tutte le classiche fasi lavorative di un’officina meccanica per
automezzi: cambio olio motore, cambio filtri motore, riparazioni meccaniche.
Le operazioni previste dal ciclo produttivo sono le seguenti:
Aggiustaggio, saldatura, lavorazioni meccaniche.
 Revisione e riparazione dei motori a combustione interna.
 Localizzazione guasti e riparazioni.
 Riparazione e montaggio degli organi di trasmissione del moto, sterzo, sospensioni e
freni.
 Riparazione dell’equipaggiamento elettrico dell’automezzo.
 Messa a punto dei motori.
 Revisione iniettori e pompe di alimentazione diesel.
Il rischio di infortuni è sempre presente nell’attività. I pericoli maggiori derivano dalla proiezione di
schegge e frammenti dovuti agli interventi di smerigliatura e molatura. Altre modalità di
accadimento degli infortuni derivano dai traumi da oggetti metallici nel lavori di riparazione,
pulizia, montaggio, ecc. E’ presente il rischio di scivolamento e caduta all’interno della buca per
riparazioni del sottoscocca.
 Rischi da postura. Per lo svolgimento di alcune attività lavorative, quali la riparazione
dell’impianto elettrico, riparazioni meccaniche, ecc., è presente il rischio di assunzione di
posture forzate.
 Rischio solventi: solventi sono utilizzati per la pulizia delle parti meccaniche e dei
carburatori. Sono impiegati diluenti o prodotti specifici, con rischio di assorbimento
Modello Organizzativo Rev07.doc
146
tramite le vie cutanee e respiratorie. Nell’attività lavorativa vi è anche l’inspirazione di
vapori provenienti dai carburanti (gasolio).
 Rischio da oli esausti: Negli oli utilizzati per i motori a combustione interna sono
presenti idrocarburi, paraffine, composti naftalici, composti aromatici, mononucleati e
policleati. Il rischio deriva dal contatto diretto o dal contatto con gli indumenti sporchi di
olio.
 Rischio dai fumi e gas di scappamento. I gas di scappamento contengono ossido di
carbonio, anidride carbonica, vapori incombusti, polveri di combustione.
 Rischi da saldatura. La saldatura autogena espone a rischi di inalazione di ossido di
carbonio, ozono, fumi metallici. La saldatura espone, inoltre, a radiazioni luminose,
calore, proiezione materiali roventi.
 Rischio elettrico. L’impiego di attrezzature alimentate da corrente elettrica espongono gli
addetti la rischio di folgorazione ed elettrocuzione. Tale attività espone gli stessi al
rischio di incendio.
I lavoratori hanno in dotazione i seguenti dispositivi di protezione individuale: guanti per rischi
chimici e meccanici; scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento; semimaschere filtranti per
vapori e solventi; occhiali e schermi antischeggia; otoprotettori; tute da lavoro.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.10.8 Lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi
Si tratta di una categoria trasversale con modelli espositivi molto diversificati. Per alcuni settori la
movimentazione di carichi non costituisce attività ordinaria essendo di fatto sporadica o
occasionale, mentre in altri, la movimentazione di carichi è più presente e deve essere oggetto di
attenta analisi.
Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare
rischi di lesioni dorso-lombari.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare
quando:
- il carico è troppo pesante (25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne);
- lo stesso è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione dello stesso;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore,
in particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare, quando:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare la possibilità di rischio dorso–lombare,
nei seguenti casi:
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore;
Modello Organizzativo Rev07.doc
147
-
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
L'attività può comportare un rischio dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Tra i loro compiti relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro:
 applicazione delle procedure specifiche;
 impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
 collaborazione nella valutazione dei rischi;
 presa d’atto di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine, ecc..
3.11 Doveri e compiti dei Lavoratori
Indipendentemente dal tipo di attività svolta ogni Lavoratore ha l’obbligo di:
a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;
b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera g)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il
preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle
deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la
segnalazione all’Organo di Vigilanza.
g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
Modello Organizzativo Rev07.doc
148
3.12 Terzi Destinatari
Soggetti che pur essendo esterni rispetto la struttura organizzativa della Società, svolgono attività
potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza del Lavoratori. Essi sono per la realtà APT:
- Appaltatori;
- Fornitori;
- Progettisti;
- Installatori.
3.13 Appaltatori
Nella predisposizione dei contratti d’appalto e contratti d’opera è indispensabile che l’Azienda
preveda l’inserimento di tutte le clausole che derivano dalle normative in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro. Ci deve essere uno stretto collegamento tra committente ed appaltatore o fornitore
affinché non vengano a crearsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e l’integrità fisica dei
lavoratori; sarà, quindi, compito del committente provvedere affinché:
- non si creino interferenze tra diverse attività lavorative, tali da pregiudicare la sicurezza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza di specifiche disposizioni
di sicurezza esistenti nell’ambiente di lavoro;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle caratteristiche degli
ambienti di lavoro, degli impianti e delle strutture, dei prodotti o sostanze presenti;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle specifiche
disposizioni per le situazioni di emergenza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della inesperienza dei lavoratori dell’appaltatore;
- non si creino condizioni di pericolo a causa delle attrezzature di lavoro o prodotti
dell’appaltatore.
3.13.1 Doveri e compiti degli appaltatori:
- Garantire la propria idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o
mediante contratto d’opera o somministrazione
- rispettare degli impegni contrattuali;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate dal Datore di Lavoro;
- applicare le procedure specifiche di riconoscimento e comportamento nei luoghi di lavoro;
- collaborare nella valutazione dei rischi;
- segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.
3.14 Fornitori
Tra i loro compiti:
- rispettare il divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto degli impegni contrattuali;
- applicazione delle procedure specifiche di riconoscimento e comportamento nei luoghi di lavoro;
- applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro loro spettanti.
- in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità,
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
3.15 Progettisti
Tra i loro compiti:
Modello Organizzativo Rev07.doc
149

rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
3.16 Installatori
Tra i loro compiti:
 attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti.
3.17 Poteri di delega
La delega di funzioni nell’ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti
dall’art. 16 D.Lgs 81/2008:
 ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
 il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
 deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
 deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
 deve essere accettata per iscritto.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite.
L’ APT si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti
normativi sopra riportati.
L’organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti
normativamente imposti per l’effettività delle deleghe di funzioni.
3.18 Registrazione delle attività per la sicurezza e relativa organizzazione
In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, APT si è strutturata in modo tale da garantire
un’articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio. In dettaglio:
 Il Datore di Lavoro, identificato nel Presidente, ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla
nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.
 È stato in particolare nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche.
 È inoltre stato nominato un Medico Competente per l’assolvimento degli obblighi di legge.
 In posizione subordinata svolgono funzioni per la sicurezza, ciascuno per le rispettive
competenze, anche i dirigenti ed i preposti .
Modello Organizzativo Rev07.doc
150
Tabella riassuntiva - Aree di rischio
DESTINATARI POTENZIALI
ATTIVITA’ SENSIBILI
AREE DI RISCHIO
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI
Informazione completa e corretta
agli altri Amministratori circa la
osservanza di normative in materia di
sicurezza del lavoro
Coinvolgimento societario
Convocazione del Consiglio e della
Assemblea per l’assunzione di atti
agli stessi riservati
Valutazione del rischio e
suo aggiornamento
Nomina RSPP
Budget e suo aggiornamento
Svolgimento dei compiti non
delegabili del datore di lavoro
Organizzazione della struttura con
Attuazione delle misure di
prevenzione e protezione
Datore di Lavoro
Dirigenti/ Direttore
riferimento alle attività in tema di
salute e sicurezza sul lavoro.
- Pianificazione del sistema di
gestione del servizio di
prevenzione e protezione della
salute e sicurezza dei lavoratori.
- Controllo delle azioni delegate
alle posizioni subordinate
-Identificare le misure in atto per
la prevenzione e il controllo dei
rischi e per la protezione dei
lavoratori.
-Definire il piano di attuazione di
eventuali nuove misure ritenute
necessarie.
-Gestione del sistema di
prevenzione e protezione della
salute e sicurezza dei lavoratori.
-Attività di informazione a tutti i
livelli aziendali per un corretto
approccio alle tematiche
riguardanti la sicurezza e la
salute.
-Attività di formazione
- Rapporti con i fornitori
- Audit
-Im p e d i m e nt o d i a t t i
pregiudizievoli di cui sono a
conoscenza
TECNICI E LAVORATORI CON INCARICHI SPECIFICI
RSPP
Medico competente
Addetti Emergenza
Addetti Primo Soccorso
Preposti
Modello Organizzativo Rev07.doc
Sono precisate nei paragrafi
precedenti per ogni figura
Attuazione delle misure di
prevenzione e protezione
Svolgimento dei compiti assegnati
Controllo delle azioni delegate
alle posizioni subordinate
Impedimento o segnalazione di
atti pregiudizievoli di cui sono a
151
conoscenza
LAVORATORI NON PREPOSTI NE’ DIRIGENTI
Impiegati
Autisti
Operai
Svolgimento dei compiti assegnati
Sono precisate nei paragrafi
precedenti per ogni figura
Impedimento o segnalazione di
atti pregiudizievoli di cui sono a
conoscenza
SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA
Fornitori
Appaltatori
Professionisti
Installatori
4.
Da precisare in ogni contratto
Applicazione della legge e delle
procedure
Impedimento o segnalazione di
atti pregiudizievoli di cui sono a
conoscenza
ORGANISMO DI VIGILANZA
Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Anche se l’Organismo di Vigilanza non ricopre un ruolo operativo, in relazione all’osservanza ed
all’efficacia del Modello in materia di reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime,
commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo
di lavoro, in aggiunta ai compiti previsti nella parte generale del Modello già adottato ha i seguenti
compiti:
 monitorare sull’adeguatezza del sistema sicurezza adottato da APT
 vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il codice etico e le procedure aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del sistema per la sicurezza adottato
 verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull’esito di
eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 valutazione in ordine alla formazione specifica del personale in materia di sicurezza e salute.
 Verifica dell’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
4.1
4.2
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
I nominativi e le funzioni dei soggetti autorizzati alle relazioni con la Pubblica Amministrazione in
materia di tutela della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono comunicati all’OdV da parte
del Datore di Lavoro.
Tali soggetti comunicano l’elenco delle attività autorizzative e delle verifiche in corso da parte degli
Organismi ed Autorità competenti, l’andamento della valutazione dei rischi, degli infortuni e gli esiti
della sorveglianza sanitaria.
Modello Organizzativo Rev07.doc
152
5.
PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
5.1
Strumenti di prevenzione
Indipendentemente dalla tipologia dell’area di rischio si individuano i seguenti strumenti di
prevenzione:
 Identificazione dei rischi e loro valutazione (DVR);
 Identificazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi
riscontrati, affinchè questi siano eliminati o ridotti al minimo;
 Eliminazione al minimo del numero dei lavoratori esposti a rischio;
 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione ai rischi specifici;
 Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti;
 Informazione, formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento adeguati dei
destinatari del Modello;
 DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
 Organigramma di sicurezza;
 Informazione, formazione e addestramento;
 Procedure generali di sicurezza;
 Procedure generali di emergenza;
 Procedure di primo soccorso;
 Audit di sicurezza periodici;
 Verbalizzazioni degli atti (art. 35 D.Lgs. 81/08).
 Istruzioni operative di sicurezza;
 Istruzioni operative di emergenza e primo soccorso;
 POS: Piano operativo di Sicurezza.
Ai fine dell’applicazione delle sopraindicate procedure APT si basa sui seguenti principi:
a) Devono essere formalmente identificati i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro: Datore di lavoro, RSPP, Addetti Primo Soccorso, Addetti Emergenze e RLS.
b) Deve essere nominato il Medico Competente e definiti i flussi informativi in relazione ai
rischi connessi alle attività svolte da APT.
c) I rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori devono essere tempestivamente identificati
e valutati dal Datore di Lavoro.
La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l’elaborazione di un DVR che, ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 contenga:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio;

l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Modello Organizzativo Rev07.doc
153
Il DVR deve essere approvato dal Datore di lavoro e dal RSPP. Deve essere custodito presso il sito
di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche organizzative e
produttive che incidono sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
d) Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e
dell’evacuazione dei lavoratori che prevedono:
 lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di Emergenza contenente istruzioni e
procedure in caso di emergenza;
 regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative agli apparecchi antincendio.
e) Deve essere predisposto e aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario
aziendale volto a garantire la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.
f) Deve essere definito, documentato e periodicamente aggiornato un programma di
informazione per i Destinatari del Modello con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti.
g) deve essere previsto un programma di formazione ed addestramento dei Lavoratori, con
particolare riguardo ai neo-assunti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento
ai diversi profili di rischio.
h) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve poter verificare, attraverso il
libero accesso alla documentazione aziendale, il rispetto dell’applicazione delle misure di
sicurezza e protezione.
i) Gli impianti, i macchinari e tutte le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione
programmata.
j) Nella selezione di appaltatori e prestatori d’opera devono essere richiesti e valutati i costi per
la sicurezza. Tale voce di spesa deve essere indicata nei contratti.
k) La gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dagli
standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale: British Standard
OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI-INAIL (SGSL) del 2001
5.2
Controllo della parte speciale del Modello relativa alla sicurezza sul lavoro
La prima fase di controllo coinvolge tutti i soggetti che operano in APT e prevede:
 L’autocontrollo da parte di ogni singolo lavoratore, i quali devono utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e le attrezzature di sicurezza e inoltre devono
segnalare immediatamente imperfezioni di attrezzature e mezzi nonché eventuali condizioni di
pericolo a cui vengono a conoscenza.
 Coinvolgimento diretto e costante dei soggetti che hanno specifici compiti in materia di
sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono in materia
di:
a. vigilanza e monitoraggio sull’osservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza
sul lavoro;
b. elaborazione delle misure preventive richiamate nel DVR;
c. elaborazione dei programmi di informazione ed addestramento dei lavoratori.
La seconda fase di controllo è svolto dall’Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di
verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da APT a tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
Il sistema di controllo adottato da APT deve essere idoneo a garantire la costante registrazione
anche attraverso la redazione di verbali delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
L’Organismo di Vigilanza effettua una verifica periodica della funzionalità del Modello adottato da
ATP con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’OdV riceve una reportistica
periodica in materia si salute e sicurezza sul lavoro, nonché il verbale della riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.
Modello Organizzativo Rev07.doc
154
Il sistema di controllo deve garantire il rispetto dei principi contenuti nello scherma seguente,
espressamente previste dalle Linee di Confindustria:
5.3
Audit
Ad integrazione dell’attività di controllo e disposizione ordinariamente svolta da dirigenti e preposti
nell’ambito delle reciproche competenze e responsabilità, l’Azienda effettua almeno 2 audit di
verifica (comprensivi della Riunione periodica ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs. 81/08) da effettuarsi
dal RSPP, i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e i preposti per la sicurezza.
Tali audit hanno per oggetto:
 attuazione delle misure di miglioramento, monitoraggio e attuazione (in termini di budget)
della sicurezza;
 verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/autorizzazioni/certificazioni presentate e
ottenute con la documentazione di supporto;
 comportamenti conformi alle procedure di sicurezza;
 programmazione dell’addestramento e della formazione;
 eventuali lacune da colmare.
Gli audit devono essere formalizzati in un verbale che dovrà essere inviato all’ Organismo di
Vigilanza.
5.4
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo lo
standard BS OHSAS 18001:2007
Nel corso dell’anno 2012 APT ha adottato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza,
codificando quanto espresso ai paragrafi precedenti attraverso gli strumenti già presenti nel
consolidato Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente ed ottenendo la certificazione BS
OHSAS 18001:2007.
Questo strumento gestionale consente di tenere sotto controllo in maniera più puntuale ed efficace
Modello Organizzativo Rev07.doc
155
gli adempimenti previsti dalla vasta e complessa normativa specifica, nonché di valorizzare gli
interventi su infrastrutture, attrezzature e formazione continua del personale. Questo ultimo aspetto,
in particolare, risulta essere uno dei cardini fondamentali del processo di miglioramento continuo,
in quanto l’accrescimento delle professionalità interne ed una sempre maggiore consapevolezza e
cultura della sicurezza sono fattori indispensabili per la riduzione di incidenti ed infortuni.
La certificazione da parte di un Ente esterno rappresenta inoltre un valore aggiunto non solo dal
punto di vista dell’immagine aziendale, ma anche e soprattutto perché è il risultato di un processo di
verifica e raffronto con uno standard internazionale, sulla base del possesso e mantenimento nel
tempo di requisiti codificati e del perseguimento del miglioramento continuo, non solo all’interno
della propria realtà aziendale, ma anche estendendo cultura e prassi corrette ai propri clienti e
fornitori.
La gestione degli adempimenti, oltre che dalle indicazioni imposte dalla normativa vigente, trova
nella documentazione di sistema le linee guida a cui fare riferimento. Nel Manuale si trovano i
riferimenti generali, mentre nelle procedure viene esplicitata la gestione dei processi ritenuti
maggiormente a rischio. Particolare rilevanza assumono inoltre, soprattutto in materia di sicurezza e
salute, le istruzioni operative, contenenti indicazioni pratiche per lo svolgimento di lavorazioni e
l’utilizzo di attrezzature di lavoro.
Per meglio comprendere l’applicazione della BS OHSAS 18001:2007 si ritiene opportuno riportare,
in coda al Modello Organizzativo, una serie di allegati, acquisendoli dalla documentazione di
sistema:
1. Organigramma (Allegato A al Manuale del Sistema di Gestione);
2. Mansionario ed Appendice al Mansionario (Allegato B al Manuale del Sistema di Gestione);
3. Registrazioni di sistema (Allegato E al Manuale del Sistema di Gestione);
4. Elenco documenti di sistema (Allegato G al Manuale del Sistema di Gestione).
Si precisa che gli elenchi presenti sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi, e comunque
validi alla data di redazione della presente Revisione del Modello Organizzativo. La
documentazione di sistema, infatti, è soggetta ad aggiornamento ed implementazione costante, sia a
causa delle frequenti novità normative di settore, sia grazie agli spunti di miglioramento che
emergono dalle attività quotidiane e che vengono recepiti, codificati, condivisi e diffusi all’interno
dell’organizzazione.
L’elenco delle norme applicabili viene periodicamente aggiornato, al fine di recepire le novità
introdotte dai provvedimenti legislativi del settore e rispettare gli adempimenti ricadenti sulle
attività aziendali.
L’applicazione delle procedure ed il rispetto degli adempimenti normativi vengono verificati
attraverso le visite ispettive interne, effettuate come previsto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012
sia da personale aziendale adeguatamente formato, sia da personale esterno qualificato. Si è ritenuto
opportuno, infatti, effettuare la verifica di conformità legislativa avvalendosi di professionisti del
settore, in considerazione della vastità e complessità della materia e dei risvolti particolarmente
pesanti in termini di responsabilità penale.
L’attività svolta viene poi riassunta in occasione del Riesame della Direzione, opportunamente
verbalizzato, in cui vengono anche valutati i livelli di raggiungimento degli obiettivi, stabiliti i
progetti di miglioramento e pianificati gli interventi necessari.
Modello Organizzativo Rev07.doc
156
SISTEMA DISCIPLINARE
Per i principi del funzionamento dell’apparato sanzionatorio vigente in APT si fa riferimento a
quanto già riportato al capitolo 4 del presente Modello (Sistema disciplinare).
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti
dell’Azienda Provinciale Trasporti SpA operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i
collaboratori esterni ed i partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito
denominati “Destinatari”. I ruoli e le responsabilità di ciascuna figura sono chiaramente
individuabili nell’organigramma della sicurezza, riportante le figure così come definite dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS, RSPP, Medico
Competente); si rimanda al medesimo Decreto per quanto riguarda attribuzioni ed obblighi di
ciascuna figura.
L’obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari , come sopra individuati, adottino regole di
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
nell’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:
 osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività sensibili
della presente Parte Speciale;
 osservare, oltre ai principi di cui al Codice di Comportamento, le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e
tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l’attività aziendale, con particolare
riferimento alla gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 nel caso di visite ispettive delle Autorità di Vigilanza – Pubblica Amministrazione
(Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda per i Servizi Sanitari, Vigili del Fuoco, ecc.)
impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione, e con soggetti
possibilmente qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sulla
base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell’autonomia e della
correttezza delle decisioni di questi ultimi;
 garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di contatto con la
Pubblica Amministrazione rispondano ai principi di veridicità, completezza, correttezza.
È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:
 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.
25 septies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.);
 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Chiunque si
trovi in una qualsiasi situazione di conflitto ne deve dare immediata comunicazione per
iscritto all’Organismo di Vigilanza ed al proprio superiore gerarchico, precisando natura,
termini e significatività di tale conflitto. Il soggetto in situazione di confittosi astiene dal
partecipare a decisioni in relazione alle quali possa concretizzarsi tale conflitto;
 intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto
dell’Azienda, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze
ed alle funzioni assegnate;
 effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica
Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali, o
incaricati di pubblico servizio, o loro parenti; effettuare elargizioni in natura, se non siamo
di modico valore o per esclusive ragioni di cortesia, a dirigenti, funzionari, dipendenti della
Modello Organizzativo Rev07.doc
157
Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici
ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, o loro parenti, tese a influenzare o compensare
un’attività relativa all’esercizio del loro ufficio;
 ricevere elargizioni in denaro o in natura da terzi privati destinatari dei servizi svolti
dall’Azienda, finalizzate ad influenzare o compensare un’attività relativa all’esercizio del
servizio;
 assegnare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire
eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata
qualsiasi forma di omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari,
che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare
un qualsiasi vantaggio per l’Azienda. Gli omaggi o regali consentiti si caratterizzano sempre
per l’esiguità del loro valore e comunque per promuovere l’immagine della società. Tutti gli
omaggi o regali, caratterizzati dalla non esiguità del valore, devono essere documentati in
modo idoneo, per consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
 ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni
forma di omaggio o regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, di non
modico valore o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione
dell’attività dell’Azienda. In particolare, è vietata qualsiasi accettazione di regalo che possa
influenzare la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un
qualsiasi vantaggio per i destinatari del servizio. All’Organismo di Vigilanza debbono essere
garantiti mezzi di controllo dei suddetti omaggi;
 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati
pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, che siamo tesi ad influenzare o a
compensare un’attività relativa all’esercizio del loro ufficio;
 riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 presentare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o parziali ad Enti pubblici nazionali o
comunitari, a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza o di
Enti di controllo.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1. APT SpA non inizierà o proseguirà alcun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti,
collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta
osservanza delle leggi o dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i
rapporti instaurati con i terzi, nell’ambito dello svolgimento delle attività funzionali al
servizio di trasporto pubblico ad esso strettamente correlate, devono essere gestiti in modo
unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno (che coinciderà con il
c.d. Responsabile del Procedimento) per ogni operazione svolta nelle aree di attività a
rischio;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale,
che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche
dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa
ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito;
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato o incassato in contante o in natura;
6. le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente
Modello Organizzativo Rev07.doc
158
veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
circa la loro specifica utilizzazione;
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari) devono porre particolare attenzione
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità e
permetterne il controllo.
Atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione
I dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi
come destinatario la Pubblica Amministrazione, sono sempre preventivamente vagliate ed
autorizzate da chi ne ha i poteri. Presso l’Azienda deve essere conservata, a cura del Responsabile
di Funzione interessato, copia di tutta la documentazione relativa a questo tipo di procedimento.
Sistema di selezione e valutazione del personale e dei collaboratori esterni
Con riferimento ad accordi con consulenti, fornitori e collaboratori esterni diversi da personale e
parasubordinati, l’Azienda si atterrà ai seguenti principi:
 i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all’incarico conferito
e congrui rispetto alle prestazioni rese all’Azienda;
 la stipula di tali accordi avvenga in seguito ad autorizzazione delle funzioni competenti
dell’Azienda, nel rispetto delle direttive impartite, anche di carattere generale, e non vi sia
identità soggettiva tra chi autorizza o richiede l’accordo e chi ne cura le registrazioni e le
evidenze contabili;
 la società conservi l’evidenza delle prestazioni supportandole con adeguata documentazione:
gli incarichi conferiti ai consulenti esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del
compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
 sia sempre garantito un controllo sull’avvenuta erogazione della prestazione da parte dei
consulenti, fornitori e collaboratori esterni e che i corrispettivi indicati in fattura trovino
adeguato riscontro nel contratto tra la società ed il terzo fornitore o, in ogni caso, che
eventuali discrepanze siano sempre giustificabili;
 siano stabiliti idonei strumenti per assicurare che i consulenti esterni siano consapevoli degli
obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello Organizzativo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
159
Scheda attività SIC/1
Processo: Gestione Organigramma della Sicurezza
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Risorse Umane.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Identificazione delle figure proprie
dell’Organigramma della Sicurezza
(Datore di Lavoro, Dirigente/i, Preposti,
Lavoratori,
Rappresentante
dei
Lavoratori per la Sicurezza, Medico
Competente, Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione,
Addetti alla Gestione delle Emergenze,
Addetti al Primo Soccorso).
 Nomina per iscritto, ove prevista, delle
figure di cui sopra.
 Verifica del possesso e mantenimento
nel tempo dei requisiti professionali
(titolo di studio, corsi di formazione o
qualifica richiesti dalla normativa,
abilitazioni, ecc.).
 Gestione dell’informazione, formazione
ed addestramento previsti per le varie
figure di cui sopra (iniziale ed
aggiornamenti).
 Omicidio colposo commesso con
violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 Lesioni personali colpose provocate
con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Verifica della formalizzazione per iscritto e dell’accettazione della nomina, ove prevista.
Verifica dell’adeguata pubblicità e diffusione relativa all’organigramma della sicurezza.
Verifica del possesso e mantenimento nel tempo dei requisiti professionali.
Verifica degli adempimenti relativi alla formazione obbligatoria di Dirigenti, Preposti,
Lavoratori, RLS, RSSP, ASPP, Addetti alla Gestione delle Emergenze, Addetti al Primo
Soccorso.
Verifica degli adempimenti relativi alla informazione, formazione ed addestramento in
Modello Organizzativo Rev07.doc
160
P.S.6
P.S.7
occasione di (elenco a carattere esemplificativo ma non esaustivo): modifiche
all’organizzazione, acquisto di nuovi impianti/attrezzature, novità normative che impattano
sull’attività, modifiche al DVR, ecc.
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare e coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc.
DIVIETI



Inosservanza delle normative inerenti a ruoli e responsabilità delle figure dell’organigramma.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV





Organigramma della Sicurezza.
Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
161
Scheda attività SIC/2
Processo: Gestione sorveglianza sanitaria
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Risorse Umane.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Nomina del Medico Competente.
 Acquisizione del Protocollo Sanitario.
 Effettuazione
della
sorveglianza
sanitaria come da Protocollo Sanitario e
da D.M. 88 del 23/02/1999.
 Gestione delle eventuali prescrizioni e
inidoneità.
 Acquisizione
Relazione
Sanitaria
Annuale.
 Omicidio colposo commesso con
violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 Lesioni personali colpose provocate
con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
Procedura del Sistema di gestione P 24 Sorveglianza sanitaria.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
Verifica della formalizzazione per iscritto e dell’accettazione della nomina del Medico
Competente.
Verifica del possesso e mantenimento nel tempo dei requisiti professionali del Medico
Competente.
Effettuazione della sorveglianza sanitaria secondo modalità e periodicità del Protocollo Sanitario
e del D.M. 88/1999.
Verifica del rispetto di eventuali prescrizioni e verifica sulla gestione di eventuali inidoneità.
DIVIETI



Inosservanza del Protocollo Sanitario e delle eventuali prescrizioni derivanti dalla sorveglianza
sanitaria.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
Modello Organizzativo Rev07.doc
162
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV





Copia della Relazione sanitaria annuale.
Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
163
Scheda attività SIC/3
Processo: Gestione Valutazione dei Rischi
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Risorse Umane; Responsabile Manutenzione;
Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Redazione
del
Documento
di
Valutazione dei Rischi e suo
aggiornamento come previsto dal
D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
 Effettuazione
di
interventi
e
miglioramenti derivanti dal DVR,
monitoraggi (anche con l’ausilio di
indagini strumentali), gestione DPI,
gestione attrezzature di lavoro.
 Invio di informativa o DUVRI ai
fornitori.
 Verifica requisiti fornitori (in particolare
su analisi strumentali, manutenzioni,
tarature, ecc.) e requisiti prodotti
approvvigionati (attrezzature, DPI, ecc.).
 Effettuazione riunione periodica ex art.
35 D.Lgs. 81/2001 e s.m.i..
 Omicidio colposo commesso con
violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 Lesioni personali colpose provocate
con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
P.G.7
P.G.8
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
Procedura del Sistema di gestione P 25 Gestione DPI.
Procedura del Sistema di gestione P 27 Valutazione dei Rischi.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
Verifica della redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
Verifica degli interventi, dei miglioramenti, del corretto mantenimento delle attrezzature, dei
monitoraggi effettuati, della gestione dei DPI.
Verifica del possesso dei requisiti dei fornitori e dei prodotti approvvigionati.
Verifica degli adempimenti relativi alla informazione, formazione ed addestramento del
personale rispetto ai rischi della mansione.
Verifica dell’invio ai fornitori di informativa o Duvri.
Verifica effettuazione riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Modello Organizzativo Rev07.doc
164
DIVIETI






Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV





Verbale riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008.
Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
165
Scheda attività SIC/4
Processo: Gestione Infrastutture
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Gestione della manutenzione ordinaria e
straordinaria di infrastrutture ed
impianti.
 Effettuazione di monitoraggi, indagini
strumentali, analisi, collaudi.
 Effettuazione
di
interventi
e
miglioramenti derivanti dal DVR,
monitoraggi (anche con l’ausilio di
indagini strumentali), gestione DPI,
gestione attrezzature di lavoro.
 Invio di informativa o DUVRI ai
fornitori.
 Verifica requisiti fornitori (in particolare
su analisi strumentali, manutenzioni,
tarature, ecc.) e requisiti prodotti
approvvigionati (attrezzature, DPI, ecc.).
 Omicidio colposo commesso con
violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 Lesioni personali colpose provocate
con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
P.S.7
P.S.8
P.S.9
P.S.10
Verifica del rispetto delle scadenze di manutenzione ordinaria.
Verifica del rispetto delle scadenze di monitoraggi, analisi, campionamenti, collaudi.
Verifica dell’invio ai fornitori di informativa o Duvri.
Verifica del possesso dei requisiti dei fornitori di analisi, monitoraggi, campionamenti, collaudi.
Verifica del possesso dei requisiti dei prodotti approvvigionamenti.
Verifica mantenimento di autorizzazioni, certificati, licenze, ecc. e rispetto adempimenti e
prescrizioni derivanti.
Verifica segnaletica di sicurezza, presidi antincendio, presidi primo soccorso, vie di fuga.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc.
Procedura del Sistema di gestione P 22 Gestione Emergenze.
Procedura del Sistema di gestione P 23 Gestione Infrastrutture.
Modello Organizzativo Rev07.doc
166
DIVIETI









Inosservanza delle normative specifiche.
Ingombro od ostruzione vie di fuga.
Danneggiamento o rimozione segnaletica di sicurezza, presidi antincendio, presidi primo
soccorso.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV





Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
167
15
PARTE SPECIALE – 5
AMBIENTE
Modello Organizzativo Rev07.doc
168
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti
dell’Azienda Provinciale Trasporti SpA operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i
collaboratori esterni ed i partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito
denominati “Destinatari”.
L’obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari , come sopra individuati, adottino regole di
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
nell’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
LEGGE N. 68 DEL 22 MAGGIO 2015 – INTRODUZIONE DI NUOVI DELITTI, NUOVI
REATI PRESUPPOSTO 231
La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015), entrata in
vigore il 29 maggio 2015, apporta alcune modifiche alla normativa vigente:
- introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in
materia ambientale;
- estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le
violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo
attuale all’ambiente.
I NUOVI DELITTI E I NUOVI REATI PRESUPPOSTO 231.
Con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 sono state introdotte nuove ipotesi delittuose nel Codice
Penale, recanti pesanti sanzioni anche di tipo detentivo. In linea con quanto previsto nella Direttiva
2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente - a suo tempo in parte disattesa dal d.lgs. 121/20112 le nuove fattispecie di reato si configurano per lo più come delitti di pericolo concreto o di danno,
discostandosi quindi dal modello tradizionale di reato contravvenzionale di pericolo e di mera
condotta, sino ad ora adottato in materia ambientale.
Tranne che per due fattispecie di reato - inquinamento ambientale e disastro ambientale - i nuovi
delitti richiedono tutti, per il loro perfezionamento, la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.
Trattandosi di delitti, inoltre, i termini di prescrizione risultano significativamente più lunghi di
quelli previsti per le contravvenzioni in materia ambientale, per lo più contenute nel d.lgs.
152/2006. Se ciò non bastasse, con espressa previsione del comma 6 dell’art. 157 c.p., i suddetti
termini sono stati comunque raddoppiati (in caso di atti interruttivi, il reato di disastro ambientale si
prescrive, ad esempio, decorsi 37 anni e 6 mesi).
In accoglimento degli auspici sia della prevalente dottrina che della Corte Costituzione, tra le nuove
fattispecie delittuose spicca il disastro ambientale, che diviene finalmente fattispecie autonoma di
reato, sganciata dall’art. 434 c.p. (cd. disastro innominato, a cui veniva ricondotto dalla
giurisprudenza il disastro ambientale, inteso come accadimento di dimensioni straordinarie atto a
produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e idoneo a causare pericolo per la vita o per
l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone).
Elemento di assoluta novità è la modifica che viene apportata all’art.25 undecies del d.lgs 231/01
con l’inserimento di nuovi delitti contro l’ambiente nel novero dei reati presupposto della
responsabilità amministrativa degli enti.
A seguito delle modifiche legislative intervenute, vengono previste dal legislatore delle specifiche
sanzioni pecuniarie a carico dell’Ente in relazione alla commissione di taluno dei delitti ambientali
sopra richiamati, con l’ulteriore previsione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs.
231/01 (per un periodo non superiore ad un anno) in caso di condanna per il delitto di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale.
Le sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dalla Legge 68/2015, relative ai nuovi reati
presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti sono:
Modello Organizzativo Rev07.doc
169
-
di inquinamento ambientale anche colposo
disastro ambientale anche colposo
traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzati a commettere taluno dei
delitti contro l’ambiente previsti al Titolo VI del Libro II c.p
- associazione di tipo mafioso finalizzata all’acquisizione della gestione o comunque del
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia ambientale
Nel caso in cui i suddetti delitti vengano commessi da apicali e sottoposti, con interesse o vantaggio
per l’Ente stesso, le sanzioni pecuniarie previste arrivano sino a mille quote; sono inoltre applicabili
le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 d.lgs. 231/2001 (tra le quali rientrano l’interdizione
dell’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito).
IL NUOVO MECCANISMO DI TIPO ESTINTIVO PER LE IPOTESI
CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DAL D.LGS. 152/2006
L’art. 1, comma 9 della Legge 68/2015 introduce, per le ipotesi contravvenzionali previste dal d.lgs.
152/2006 “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, un meccanismo di tipo estintivo che ricalca
sostanzialmente quello previsto dall’art. 301 del d.lgs. 81/2008. In base ad esso, alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal suddetto decreto
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in
materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. 758/1994. Il nuovo
procedimento viene ora introdotto dopo la Parte VI del d.lgs. 152/2006, “Disciplina sanzionatoria
degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, e sostanzialmente prevede:
1) l’emanazione di una prescrizione, “asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente
nella materia trattata”, nei confronti del contravventore da parte dell’organo di vigilanza
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero della polizia giudiziaria, da effettuarsi in
un determinato periodo di tempo (eventualmente prorogabile per una sola volta e per un periodo
non superiore a sei mesi in presenza di specifiche e documentate circostanze);
2) in caso di verifica positiva dell’adempimento della prescrizione (da effettuarsi entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato), l’ammissione del contravventore al pagamento, in sede
amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa, da effettuarsi nel termine di trenta giorni;
3) l’estinzione della contravvenzione in caso di adempimento della prescrizione e pagamento della
somma prevista nei rispettivi termini.
Come per il meccanismo estintivo previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
1) il procedimento penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato fino a quanto
il PM non abbia notizia dell’avvenuto pagamento o della mancata ottemperanza alle prescrizioni
impartite da parte dell’organo accertatore;
2) la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione e non impedisce
l’assunzione di prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il
sequestro preventivo;
3) l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione ovvero l’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle
indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’oblazione facoltativa
prevista all’art. 162-bis del codice penale.
Modello Organizzativo Rev07.doc
170
In quest’ultimo caso, tuttavia, la somma da versare, invece di essere ridotta di un quarto, come
previsto dall’art. 24 d.lgs. 758/1994, è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
L’ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO – LA PREVENZIONE DEI
NUOVI ECO-DELITTI
L’allargamento del novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 ai nuovi delitti contro l’ambiente
comporta la necessità da parte dell’Azienda di dare corso ad un aggiornamento ed adeguamento del
proprio Modello organizzativo, tenuto conto – in particolare – del nuovo “modello” di reato
ambientale previsto dal legislatore.
Trattandosi, infatti, di reati di evento e non di mera condotta, come invece quelli previsti dall’art.
25-undecies del d.lgs. 231/01 prima delle modifiche intervenute, la percezione del rischio-reato e la
valutazione della sua intensità (c.d. risk assessment), come anche l’individuazione degli strumenti
organizzativi, gestionali, tecnici e finanziari finalizzati alla loro prevenzione (c.d. risk
management), non possono prescindere da una dettagliata e puntuale analisi della propria realtà
produttiva, che tenga conto non solo delle ripercussioni che la stessa può avere (ha avuto ovvero ha)
sull’ambiente esterno, ma anche la sua incidenza sulla salute pubblica, atteso che quest’ultima viene
a costituire a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale.
Il SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
APT SpA ha ottenuto, già nel 2009, la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, grazie
all’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente. Analogamente a quanto
esplicitato per quanto riguarda la certificazione BS OHSAS 18001:2007 si evidenzia che questo
strumento gestionale consente di tenere sotto controllo in maniera più puntuale ed efficace gli
adempimenti previsti dalla normativa specifica e rispettare le eventuali prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni in essere.
Le attività contemplate dal Sistema di Gestione sono tenute sotto controllo dai Responsabili di
Funzione interessati e vengono sottoposte ad audit effettuati da personale interno secondo la norma
UNI EN ISO 19011:2012. L’audit annuale dell’Ente certificatore verifica il permanere dei requisiti
di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2007.
Risultati raggiunti, eventuali criticità, nuovi obiettivi e pianificazione degli interventi vengono
stabiliti in occasione dei Riesami della Direzione.
Per quanto riguarda la documentazione di riferimento si rimanda agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente
documento.
Si ritiene comunque opportuno precisare, in riferimento ai reati cosiddetti “presupposto”
contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., che esistono le seguenti procedure specifiche:
 P 13 Gestione smaltimento rifiuti;
 P 18 Gestione serbatoi carburanti e olii;
 P 19 Gestione scarichi idrici;
 P 23 Gestione infrastrutture.
Relativamente al contenimento delle emissioni di gas nocivi per l’ambiente, si evidenzia che
l’Azienda rinnova costantemente il proprio parco veicolare, acquistando pullman a limitate
emissioni ed introducendo, per il servizio urbano, bus elettrici. A ciò si affianca la manutenzione
programmata del parco esistente, che consente di mantenere i mezzi in efficienza nel tempo.
L’elenco delle norme ambientali applicabili viene periodicamente aggiornato, al fine di recepire le
novità introdotte dai provvedimenti legislativi del settore e rispettare gli adempimenti ricadenti sulle
attività aziendali.
Modello Organizzativo Rev07.doc
171
IL MODELLO ORGANIZZATIVO (MOG) E I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015
La tutela e salvaguardia dell’ambiente è considerata requisito fondamentale per tutte le imprese;
l’inasprimento delle sanzioni è finalizzato a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in
particolare sensibilizzando i soggetti coinvolti in merito al “controllo operativo” dei propri processi
e attività. Il concetto di controllo operativo, punto cardine anche nella norma ISO 14001:2004,
prevede che siano attuate tutte le misure necessarie al monitoraggio delle deviazioni e al tempestivo
intervento in caso esse si manifestino.
La nuova norma ISO 14001:2015 (che entro la fine del 2015 andrà a sostituire la norma esistente)
rafforza ancor di più il concetto di monitoraggio e controllo operativo, introducendo l’approccio di
risk management alla gestione delle performance ambientali.
Tra le principali novità introdotte dalla ISO 14001:2015 troviamo:
“High Level Structure”, quindi adozione della struttura comune alle nuove norme ISO. Che ne
facilita implementazione, leggibilità e integrabilità con altri schemi.
“Lifecycle thinking”, quindi ampliamento del perimetro di azione dei sistemi alle nuove sfide
ambientali, con recepimento delle considerazioni del Report ISO “Future Challenges for EMS” e
maggior attenzione ad aspetti del ciclo di vita del prodotto e dell’intera value chain, alle fasi di
progettazione e scelta delle materie prime, al controllo dei fornitori e dei processi in outsourcing.
“Strategic Environmental Management”, quindi approccio di gestione dei rischi in chiave
strategica, con il monitoraggio di criticità e opportunità interne ed esterne all’Organizzazione.
“Environmental performance”, quindi focus sugli obiettivi e implementazione più dettagliata di
requisiti, criteri e indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali.
Modello Organizzativo Rev07.doc
172
Scheda attività AMB/1
Processo: Gestione degli scarichi idrici
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Manutenzione; Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Ottenimento
e
mantenimento
autorizzazione allo scarico
 Effettuazione analisi di laboratorio
secondo quanto prescritto dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e dall’autorizzazione
allo scarico in essere
 Gestione impianti, attrezzature ed
infrastrutture che afferiscono a scarichi
idrici (es. impianto di lavaggio, impianto
di depurazione, ecc.)
 Scarichi sul suolo (art. 103
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee (art. 104 D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.)
 Scarichi in reti fognarie (art. 107
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 Mancato rispetto limiti di emissione
degli scarichi idrici (All. 5 Tabella 3,
3/A, 4, 5 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.)
Titolo VI nel Libro II del Codice Penale,
nuove fattispecie delittuose in materia
ambientale:
 Art. 452-bis (Inquinamento
ambientale);
 Art. 452-quater (Disastro ambientale)
 Art. 452-quinquies (Delitti colposi
contro l’ambiente)
 Art. 452-octies (Circostanze
aggravanti)
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
Verifica periodo di validità dell’autorizzazione allo scarico.
Verifica del rispetto di eventuali prescrizioni.
Verifica dell’effettuazione delle analisi di laboratorio, loro periodicità, loro invio all’Autorità
competente.
Verifica del possesso dei requisiti del laboratorio di analisi incaricato.
Verifica mantenimento in condizioni di efficienza di impianti, attrezzature ed infrastrutture che
afferiscono a scarichi idrici (manutenzione ordinaria e straordinaria, modalità di utilizzo, ecc.)
Modello Organizzativo Rev07.doc
173
P.S.6
P.S.7
P.S.8
P.S.9
Verifica tipologia e modo di utilizzo di prodotti chimici utilizzati in attività che hanno impatto
sugli scarichi idrici.
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare e coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc.
Procedura del sistema di gestione P 19 Gestione scarichi idrici.
DIVIETI






Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV




Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
174
Scheda attività AMB/2
Processo: Gestione rifiuti ed altre attività con possibili impatti su suolo e sottosuolo
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Manutenzione; Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
 Gestione
rifiuti
(stoccaggio,
smaltimento,
tenuta
registro,
presentazione annuale MUD).
 Gestione rapporti con fornitori per lo
smaltimento dei rifiuti.
 Gestione di impianti, attrezzature ed
infrastrutture aventi possibile impatto su
suolo e sottosuolo (impianto di
distribuzione gasolio, deposito olio
motore, deposito oli esausti, deposito e
distributore urea sintetica ed antigelo,
ecc.)
Reato ipotizzabile
 Miscelazione di rifiuti pericolosi (art.
187 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 Gestione di rifiuti non autorizzata
(art. 256 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 Inquinamento di suolo, sottosuolo,
acque superficiali, acque sotterranee
(art. 257 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 Traffico illecito di rifiuti (art. 259
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 Attività organizzata per traffico
illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.)
 Sistema informatico di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
(sanzioni non ancora in vigore)
 Titolo VI nel Libro II del Codice
Penale, nuove fattispecie delittuose in
materia ambientale:
 Art. 452-bis (Inquinamento
ambientale);
 Art.
452-quater
(Disastro
ambientale)
 Art.
452-quinquies
(Delitti
colposi contro l’ambiente)
 Art. 452-sexies (Traffico e
abbandono
di materiale ad alta
radioattività)
 Art. 452-octies (Circostanze
aggravanti)
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
Modello Organizzativo Rev07.doc
175
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
P.S.7
P.S.8
P.S.9
P.S.10
P.S.11
Verifica tipologie di rifiuti prodotti e loro gestione (stoccaggio).
Verifica smaltimento rifiuti prodotti (verifica requisiti fornitori, verifica formulari).
Verifica tenuta Registro rifiuti e presentazione annuale MUD.
Verifica del mantenimento in efficienza degli impianti distributori di gasolio, lubrificanti,
antigelo (manutenzione, prova tenuta cisterne, verifiche metriche, ecc.).
Verifica autorizzazioni/licenze/nulla osta e prescrizioni, se presenti.
Verifica tipologia, modo di utilizzo e modalità di stoccaggio di prodotti chimici utilizzati.
Verifica del possesso dei requisiti dei fornitori incaricati.
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare e coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc..
Procedura del sistema di gestione P 13 Gestione smaltimento rifiuti.
Procedura del sistema di gestione P 18 Gestione serbatoi carburanti ed olii.
DIVIETI






Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV




Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
176
Scheda attività AMB/3
Processo: Gestione attività aventi impatto inquinante sull’atmosfera
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Responsabile Manutenzione; Responsabile Infrastrutture.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Gestione impianti di condizionamento
ed impianti termici
 Gestione impianti e presidi antincendio
 Manutenzione del parco mezzi aziendale
 Impiego sostanze lesive per l’ozono
stratosferico e l’ambiente (art. 3 L.
150/92 e Tabella A e B)
 Titolo VI nel Libro II del Codice
Penale, nuove fattispecie delittuose in
materia ambientale:
 Art.
452-bis
(Inquinamento
ambientale);
 Art. 452-quater (Disastro ambientale)
 Art. 452-quinquies (Delitti colposi
contro l’ambiente)
 Art. 452-sexies (Traffico e abbandono
di materiale ad alta radioattività)
 Art.
452-octies
(Circostanze
aggravanti)
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
P.G.5
P.G.6
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Programma di formazione e informazione periodica dei dipendenti.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di funzioni e
mansioni.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.5
P.S.6
P.S.7
P.S.8
P.S.9
Verifica regolare manutenzione e verifiche tecniche su impianti di condizionamento presenti,
anche con particolare riferimento ai gas refrigeranti utilizzati.
Verifica regolare manutenzione e verifiche tecniche su impianti termici presenti.
Verifica regolare manutenzione ed efficienza impianti e presidi antincendio.
Verifica del possesso dei requisiti dei fornitori incaricati.
Verifica della regolare manutenzione del parco mezzi, con particolare riferimento agli scarichi
(emissioni).
Verifica programma rinnovo parco mezzi e caratteristiche tecniche (emissioni) richieste nei
capitolati di gara.
Verifica autorizzazioni/licenze/nulla osta e prescrizioni, se presenti.
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare e coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc.
Modello Organizzativo Rev07.doc
177
P.S.10
P.S.11
Procedura del sistema di gestione P 09 Manutenzione veicoli.
Procedura del sistema di gestione P 23 Gestione Infrastrutture.
DIVIETI






Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV




Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
Modello Organizzativo Rev07.doc
178
Scheda attività AMB/4
Processo: Aspetti ambientali linea marittima
Destinatari: Consiglio di Amministrazione; Presidente; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale;
Direttore Generale; Direttore di Esercizio; Ufficio Acquisti.
ATTIVITA’ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
Pos.
Descrizione attività
Reato ipotizzabile
 Effettuazione della linea marittima
estiva Trieste – Grado (attraverso
fornitore esterno).
 Inquinamento doloso causato dallo
scarico in mare di sostanze inquinanti
(art. 8 D.Lgs. 202/2007);
 Inquinamento colposo causato dallo
scarico in mare di sostanze inquinanti
(art. 8 D.Lgs. 202/2007).
  Titolo VI nel Libro II del Codice
Penale, nuove fattispecie delittuose in
materia ambientale:
 Art.
452-bis
(Inquinamento
ambientale);
 Art. 452-quater (Disastro ambientale)
 Art. 452-quinquies (Delitti colposi
contro l’ambiente)
 Art.
452-octies
(Circostanze
aggravanti)
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI
P.G.1
P.G.2
P.G.3
P.G.4
Specifica previsione del Codice di Comportamento e diffusione dello stesso a tutti i soggetti
appartenenti all’Azienda ed ai fornitori di servizi in outsourcing.
Costante aggiornamento del Modello Organizzativo.
Attività ispettiva dell’OdV con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle
segnalazioni ricevute.
Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché
qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.
PROTOCOLLI SPECIFICI DI RIFERIMENTO
P.S.1
P.S.2
P.S.3
P.S.4
P.S.7
P.S.8
Verifica rispondenza caratteristiche tecniche della motonave rispetto al Capitolato.
Verifica autorizzazioni/licenze/nulla osta e prescrizioni, se presenti.
Verifica modalità seguite dal fornitore per eventuali scarichi in mare
Verifica del mantenimento in efficienza della motonave (manutenzioni, verifiche e collaudi
impianti di bordo, presidi antincendio, ecc.).
Continuo monitoraggio degli adempimenti da rispettare e coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate.
Verifica sull’osservanza di istruzioni operative, provvedimenti interni, ecc.
DIVIETI


Alterare o manipolare dati al fine di alterare i risultati di indagini strumentali, valutazioni,
perizie.
Non possono essere fatti regali o altre utilità a soggetti privati o pubblici in qualsiasi modo
interessati ad una verifica ispettiva o all’effettuazione di indagini strumentali, valutazioni,
Modello Organizzativo Rev07.doc
179




perizie.
Tenere comportamenti che, in sede di predisposizione e frequentazione della documentazione
necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sull’esito della verifica ispettiva.
Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di verifica da parte degli Enti preposti.
Omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le comunicazioni e gli
adempimenti previsti dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale.
Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle attività soggette a vigilanza.
REPORTING OBBLIGATORI ALL’ODV




Rapporti di visita dell’Ente certificatore.
Rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione.
Rapporti di audit interni del Sistema di Gestione.
Reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero
insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.
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PARTE SPECIALE – 6
PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
2015 - 2017
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.01.2015)
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PREMESSA
Il presente documento costituisce il Piano di prevenzione della corruzione adottato dall’Azienda
Provinciale Trasporti SpA, in attuazione della L. 06/11/2012 n. 190 (di seguito L. 190/2012), avente
ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”.
L’art. 1 c.7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 non dovrebbe trovare applicazione per le società
partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, in quanto alle stesse si applicano, a norma dell’art. 1
c. 34, i commi da 15 a 33 dell’art. 1 della stessa Legge 190. L’indirizzo interpretativo sul complesso
quadro normativo in materia di trasparenza ed anticorruzione fornito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), in particolare
attraverso la nota ANAC prot. 2532/2014, ha ribadito però la necessità per gli enti di diritto privato
in controllo pubblico di provvedere alla nomina di un Responsabile per l’attuazione dei Piani di
prevenzione della corruzione.
APT SpA riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, quali essenziali al
perseguimento della mission aziendale e delle funzioni istituzionali. Pertanto, pur ritenendo di non
essere tra i soggetti tenuti obbligatoriamente a conformarsi alla disposizione prevista all’art. 1 c.7
della Legge 190, l’Azienda ha stabilito di dovere, per ragioni di opportunità, nello spirito di leale
collaborazione della lotta alla corruzione, ottemperare ugualmente alla disposizione.
APT SpA attua e sviluppa un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli
illeciti fondato sull’adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001,
integrato ai sensi della L. 190/2012.
Il Piano Nazionale Anticorruzione sancisce che, per la parte relativa alla prevenzione della
corruzione, “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale,
sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare
inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio
sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono fare
perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica
Amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati dalla L.
190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente (società
strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei Modelli di Organizzazione e Gestione,
integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominati Piani di Prevenzione della Corruzione, devono
essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito.”
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Direttore Ing. Vincenzo Milanese; è stato
scelto dal Consiglio di Amministrazione e nominato in data 31.10.2014.
Compiti inerenti l’esercizio della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
sono:
- elaborare la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione – e/o delle
variazioni necessarie al Piano precedente – entro il 31 gennaio di ogni anno, da adottarsi con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Piano viene trasmesso alla Provincia di
Gorizia e viene pubblicato sul sito istituzionale;
- individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello
stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società;
- verificare, d’intesa con i Responsabili di funzione, ove se ne ravvisi la necessità,
dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel
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cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; la rotazione non si applica per le figure
infungibili;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
(art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013);
- elaborare la relazione annuale sull’attività svolta ed assicurarne la pubblicazione;
- elaborare proposte di azioni correttive per l’eliminazione delle criticità emerse nel
monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente
Piano quali a più alto rischio di corruzione.
In caso di commissione, all’interno di APT SpA, di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, il Responsabile per la prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed
all’immagine della società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano della prevenzione della
corruzione;
- di aver verificato, in accordo con i Responsabili di funzione aziendale, la rotazione degli
incarichi degli uffici esposti al rischio corruzione;
- di aver individuato il personale da formare sui temi dell’etica e della legalità;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione non può
essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un
mese ad un massimo di sei mesi.
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della
prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 nonchè, per omesso
controllo, sul piano disciplinare.
CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO
Parte integrante e fondamentale del Modello Organizzativo è il Codice Etico che orienta, con
previsioni di indirizzo e regole di principio, il comportamento dei dipendenti, dirigenti e
collaboratori della Società. Tali regole sono poi sviluppate e declinate nell’ambito delle procedure
previste dalle varie parti speciali.
I contenuti del Codice Etico prevedono indicazioni che risultano fondamentali per la prevenzione
dei fenomeni corruttivi. La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice
Etico e nel Piano per la prevenzione della corruzione vengono perseguite secondo il sistema
sanzionatorio coordinato con le previsioni normative peculiari del settore Autoferrotranvieri (All. A
R.D. 148/1931).
REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
Il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto, il Responsabile della prevenzione della
corruzione, le iniziative e le responsabilità del sistema di prevenzione della corruzione, tuttavia
questo intento deve confrontarsi con l’oggettiva complessità organizzativa nella quale si trova ad
operare.
A tale riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 2013 ha
riconosciuto al Responsabile la facoltà di individuare dei Referenti che collaborino all’assolvimento
degli obblighi imposti dalla legge e declinati nel Piano di prevenzione della corruzione.
I Referenti sono soggetti proattivi che devono fungere da punti di riferimento per l’attuazione ed il
monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli impegni primari loro assegnati consiste
nell’assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione al Responsabile della prevenzione
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della corruzione, sia ai fini dell’aggiornamento del Piano sia della tempestiva segnalazione in
merito a rischi incombenti.
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE
Le attività a maggior rischio di corruzione sono individuate dando prioritaria rilevanza alle ipotesi
previste dal comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012 ed in particolare le seguenti:
- affidamento lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- conferimento di incarichi;
- concessione di sponsorizzazioni per finalità culturali, sportive, sociali e del tempo libero;
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Viste le considerazioni già riepilogate in premessa, relativamente alla possibilità di avvalersi di
quanto già presente nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (integrandolo ove necessario
rispetto alla normativa anticorruzione), l’Azienda ha ritenuto valido, in prima battuta, il prospetto di
valutazione dei livelli di rischio di cui a pagina 19 del citato Modello (richiamato negli allegati al
presente Piano), nonché le disposizioni già riportate nelle Parti Speciali “Reati contro la Pubblica
Amministrazione” e “Reati societari” e nelle correlate Schede di attività. E’ stato comunque ritenuto
opportuno richiamare in questo Piano gli allegati regolamenti in merito agli approvvigionamenti,
alla selezione del personale, al conferimento di incarichi ed alla concessione di sponsorizzazioni, in
quanto attività particolarmente “sensibili” ed individuate come tali anche dal Piano Nazionale
Anticorruzione.
CONFLITTO DI INTERESSI
L’art. 1 c.41 della L. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella L. 241/1990, rubricato “Conflitto di
interessi”, ai sensi del quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.”
Tutti i dipendenti devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o dallo svolgere attività
inerenti le proprie mansioni, qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado, oppure
di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di
cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata al proprio Responsabile di funzione, il
quale deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al
dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che
consentono ugualmente l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Qualora il conflitto
riguardi il Direttore di Esercizio o un Responsabile di funzione, le iniziative da assumere saranno
valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Mediante Ordine di Servizio verrà
data adeguata conoscenza a tutto il personale dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interesse e delle conseguenze scaturenti dalla violazione di tale obbligo. Tale obbligo di astensione
sarà altresì oggetto delle iniziative formative contemplate nel Piano.
TRASPARENZA
La trasparenza, come strutturata nella L. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la
prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell’azione amministrativa.
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La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato
aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.
Il D.Lgs. 33/2013, di attuazione della delega contenuta nella L. 190/2012, attua il riordino della
disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto
legislativo, da un lato, rappresenta un’opera di “codificazione” degli obblighi di pubblicazione che
gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, individua una serie di misure volte a dare a
questi obblighi una sicura effettività.
Tra le principali innovazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 si cita l’obbligo di un’apposita sezione del
sito web, denominata “Amministrazione trasparente”, e si individuano le informazioni e i dati che
devono essere pubblicati.
Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale www.aptgorizia.it sono
pubblicati i seguenti dati:
- Codice Etico e normativa di settore Autoferrotranvieri (R.D. 148/31);
- composizione e curriculum vitae Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, Organismo
di Vigilanza, Direttore;
- consulenti e collaboratori;
- organigramma generale;
- bandi di concorso per selezione di personale;
- patrimonio immobiliare e canoni di locazione e affitto;
- Carta dei Servizi e standard di qualità;
- Responsabile della trasparenza, Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adempimenti ex L. 190/12 (ICIG) – affidamento lavori, servizi, forniture;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi sussidi;
- bandi e gare in corso;
- bilancio di esercizio.
MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Il monitoraggio sull’attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza
annuale, con le modalità di seguito indicate:
- entro il 15 novembre di ogni anno i Responsabili di funzione informano il Responsabile per
la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle azioni di rispettiva
competenza;
- entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile per la prevenzione della corruzione redige
una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle misure indicate nel
Piano. La relazione, redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano Nazionale
Anticorruzione, è trasmessa all’organo di indirizzo politico ed è pubblicata sul sito internet
aziendale.
Il monitoraggio può avvenire anche in corso d’anno, in relazione ad eventuali circostanze
sopravvenute ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
L’aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale ed ha oggetto i contenuti di
seguito indicati:
- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.
L’aggiornamento può avvenire anche in corso d’anno, qualora reso necessario da eventuali
adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre
circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
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Documenti allegati al presente Piano:
- Analisi dei rischi;
- Codice Etico (pagg. 6-15 Modello Organizzativo);
- Sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 (pagg. 23-26 Modello Organizzativo);
- Piano annuale della formazione ex L. 190/2012;
- Regolamento Interno Approvvigionamenti (dd. 19/12/2013);
- Criteri e modalità per il conferimento di incarichi in APT SpA (dd. 25/02/2009);
- Criteri e modalità per il reclutamento del personale in APT SpA (dd.20.01.2015);
- Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di associazioni e sodalizi aventi
finalità culturali, sportive, sociali e del tempo libero da parte dell’Azienda Provinciale
Trasporti SpA. (dd. 20.01.2015).
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La presente Revisione 6 del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. è stata
adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 05.12.2016.
Il Presidente Sara Cumar
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