ritenute sui pagamenti delle somme pignorate presso terzi

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ritenute sui pagamenti delle somme pignorate presso terzi
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
RITENUTE SUI PAGAMENTI DELLE
SOMME PIGNORATE PRESSO TERZI
Provv. Ag. Entrate 3.03.2010, n. 34755 - R.M. 9.03.2010, n. 18/E - L. 27.12.1997, n. 449 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - L. 30.12.1991, n. 413 - D.L. 1.07.2009, n. 78 - Circ. Fondaz. Studi
Consulenti del Lavoro 25.03.2010, n. 5
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• ADEMPIMENTI
SCHEMA DI SINTESI
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• Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, o di
cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato personalmente al terzo
e al debitore che deve contenere, tra l’altro, oltre all’ingiunzione al debitore:
.. l’indicazione del credito per il quale si procede, del
titolo esecutivo e del precetto;
.. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute;
.. l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di
giudice.
Creditore pignoratizio
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PIGNORAMENTO
DI CREDITI
VERSO TERZI
Art. 543 C.P.C.
SOGGETTI
COINVOLTI
VERSAMENTO
DELLA
RITENUTA
CON MOD. F24
R.M. 18/E/2010
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Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione della L. 449/1997 nella parte in cui stabilisce l’estensione delle disposizioni in
materia di ritenute alla fonte anche al caso in cui il pagamento sia eseguito mediante
pignoramento presso terzi, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve
essere operata una ritenuta alla fonte.
Il soggetto terzo è perciò obbligato ad operare all’atto del pagamento la ritenuta
d’acconto nella misura del 20%, ma solo allorquando rivesta la qualifica di sostituto
d’imposta. Le disposizioni del provvedimento si applicano dal 5.03.2010.
Per consentire il versamento della ritenuta tramite il modello F24, è stato istituito
l’apposito codice tributo “1049”.
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Debitore esecutato
Riproduzione vietata
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La giurisprudenza prevalente ritiene che possa essere pignorato
anche un credito non ancora
esigibile.
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Soggetto che vanta un credito nei confronti di altro soggetto
(debitore) ed ha ottenuto il pignoramento di un bene o di un
credito di quest’ultimo.
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Soggetto che ha obbligazioni pecuniarie nei confronti del creditore
pignoratizio, per le quali ha subito il pegno di un proprio bene, o
di un credito vantato verso un proprio debitore (terzo erogatore).
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Soggetto che ha un debito nei confronti del debitore esecutato e
che è chiamato ad estinguerlo mediante corresponsione di somme
al creditore pignoratizio (ove rivesta la qualifica di sostituto d’imposta).
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Terzo erogatore
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In caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzo, quest’ultimo (terzo
erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta (ai sensi degli artt. 23 e segg. del
D.P.R. 29.09.1973, n. 600) opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio.
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Codice tributo
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1049.
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Rateazione/regione/
prov./mese rif.
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Mese cui la ritenuta si riferisce nel formato “00MM”.
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Anno di riferimento
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Anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato “AAAA”.
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Importi a debito
versati
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Importo della ritenuta operata e da versare.
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Centro Studi Castelli S.r.l.
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È un’espropriazione di tipo indiretto che richiede necessariamente la collaborazione del terzo per individuare, valutare e vincolare il credito.
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N . 7 / 2 0 1 0
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
ADEMPIMENTI
TERZO EROGATORE
• In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, • L’obbligo di efquest’ultimo opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a
fettuare la ritenuta
titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sussiste qualora il
dal creditore pignoratizio.
terzo erogatore sia
• L’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste anche qualora le somme siano
un sostituto d’imriferibili a redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo
posta, ai sensi del
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
D.P.R. 600/1973.
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Esempi
Sono da assoggettare a ritenuta le somme riferite al pagamento di retribuzioni di
lavoro dipendente e assimilato, Tfr o indennità di fine mandato, compensi per
lavoro autonomo occasionale, compensi per obbligazioni di fare, non fare, permettere, compensi professionali, provvigioni per intermediazioni, interessi su
capitali, utili di società di capitali, contributi pubblici in conto esercizio, indennità per esproprio o cessione per provvedimenti espropriativi.
Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è
riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
• A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
.. versare la ritenuta operata, utilizzando il codice tributo 1049;
.. comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio,
nonché le ritenute effettuate;
.. certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute
effettuate entro il 28.02 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
.. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) i dati relativi al
debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate;
l’adempimento deve essere eseguito anche se non sono state operate ritenute.
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Esonero
• Il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella
dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta
a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
• Il provvedimento pone la tassazione definitiva delle somme in capo al creditore
pignoratizio, anche nel caso in cui le medesime configurino redditi soggetti a tassazione
separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; gli uffici finanziari provvederanno all’eventuale riliquidazione dell’imposta, ove previsto.
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CREDITORE PIGNORATIZIO
DEBITORE
Esempio
• Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.
• Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio in relazione alle somme
corrisposte dal terzo erogatore (anche qualora le stesse abbiano natura di reddito di lavoro
dipendente o assimilato).
Compilazione del modello F24
• Importo ritenuta:
€
200,00
• Mese e anno cui la ritenuta si riferisce: marzo 2010
• Codice tributo:
1049
Dati
1049
03
2010
200 00
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Riproduzione vietata