La commercializzazione delle immagini
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La commercializzazione delle immagini
Immagini e la loro commercializzazione. Le violazioni del diritto d’autore e della persona Ancona, 13 Dicembre 2013 Alberto Maria Gallotti Avvocato del Foro di Roma e New York Arbitro Internazionale IFTA l'immagine è tutelata: Art. 96 R.D. n. 633 del 1941, secondo cui Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa; Art. 10 del codice civile che riconosce alle persone il diritto di chiedere la cessazione dell'abuso dell'immagine, ove per abuso deve intendersi l'esposizione o la pubblicazione effettuate fuori dai casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona; dalla normativa a tutela dei dati personali quando è chiara, o in presenza di altri elementi che consentono l 'identificazione del soggetto interessato, costituisce un dato personale che, in quanto tale, è garantito dalla normativa privacy; art. 114 comma 6 bis del c.p.p., Legge 26 luglio 1975, n. 354 che vietano la pubblicazione delle immagini delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale o dei minori coinvolti in procedimenti penali ( art. 13 della legge 448 del 22.09.1988) o, ancora, delle vittime di violenza sessuale (art. 734 bis c.p.); La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: •il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); •il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore); •il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera). Differenze tra Opera fotografica e semplice fotografia • la fotografia SE dotata di valore artistico e di creatività, è “opera fotografica” • (le foto delle campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani per Benetton, le foto di Mario Rossi della moglie, una fotocopia…? i baffi di Monnalisa… Campbel Soup, photoshop?) • la fotografia quale mera riproduzione è semplice fotografia • (le immagini dei paesaggi per i calendari … fotocopie, ritocco fotografico?) • l'opera fotografica è tutelata dal ns. diritto (diritto morale e patrimoniale d'autore) dalla sua (ri)produzione per tutta la vita dell'autore + 70 anni dalla sua morte (o dell’ultimo coautore). • la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione • (diritto “connesso” di autore) Momento in cui sorge la tutela dell'opera Creazione in capo all'autore o del committente? Registrazione alla SIAE o no? Fissazione dell'opera su di un mezzo tangibile Trasferimento fisico Trasferimento contrattuale (ad substantiam) -onerosa Tipi di trasferimento: cessione, licenza Fotografie digitali •la Legge sul diritto di autore (l.d.a.) tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo … qualunque ne sia il modo o la forma di espressione … (art. 1), ed in particolare le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (art. 2) •le fotografie digitali godono di protezione quali: • opere fotografiche se dotate di carattere creativo\valore artistico e di originalità • semplici fotografie prive dei requisiti delle opere fotografiche ma con obbligo delle seguenti indicazioni: • nome del fotografo • data di produzione • nome dell'autore dell'opera eventualmente riprodotta •il diritto nasce dal momento della creazione della fotografia digitale Uso delle fotografie digitali l le opere fotografiche non possono essere utilizzate senza il consenso dell'autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente personale - è lecito l'uso dell'immagine come screen saver - è illecito l'uso della stessa immagine sul proprio sito web l le opere fotografiche non possono essere modificate mediante cambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, applicazione di filtri l le semplici fotografie, con le indicazioni della data e del nome del fotografo, non possono essere liberamente utilizzate senza previo pagamento di un equo compenso all'autore Uso delle fotografie digitali l le semplici fotografie prive delle indicazioni prescritte sono liberamente utilizzabili, salva la malafede dell'utilizzatore a danno dell'autore l le fotografie di a) scritti b) documenti disegni tecnici sono liberamente utilizzabili c) carte d'affari d) l le semplici fotografie scattate personalmente possono essere liberamente pubblicate sul proprio sito web, purché i soggetti o gli oggetti ritratti non siano tutelati: •i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza) •si è ottenuto il consenso (attore ritratto a casa sua) •i diritti sono scaduti (opera d'arte antica) I mezzi tecnici di tutela • il watermarking “visibile” consiste nell’adozione di alcuni accorgimenti “tradizionali” (come l’apposizione del logo dell’autore sulla copia da distribuire): è sufficiente utilizzare un programma di fotoritocco per cancellare qualsiasi traccia dell’autore • il watermarking “invisibile” fa proprie tutte le tecniche digitali utilizzate per la crittografia e la firma digitale (si inseriscono sui pixel alcuni dati dell’autore e del copyright): anche in questo caso è sufficiente una compressione JPEG per cancellare il watermark, con molteplici possibilità alla pirateria digitale • il fingerprinting consiste in un'impronta digitale “visibile” che viene apposta all'immagine digitale al fine di scoraggiare in via preventiva l'abusiva duplicazione della fotografia La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini La Corte Federale di Giustizia tedesca, sulle immagini di Google, ha affermato che •le immagini ottenute tramite la ricerca su Google non violano il diritto d’autore perché il titolare le aveva caricate senza prendere nessun accorgimento affinché non fossero visibili e nessuna dichiarazione che riservasse i diritti (29\4\2010) •l’autore aveva dato il permesso di usare le immagini ad un sito dal quale un terzo le aveva copiate. Google aveva trovato le immagini sul sito del contraffattore: un motore di ricerca non può distinguere tra immagini caricate con o senza il permesso dell’autore (licenza implicita) (19\10\2011) •la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 8611\2012) ha affermato che Google non è responsabile delle condotte altrui (no alla responsabilità oggettiva) Distinzione pratica dei CONCETTI DI IMMAGINE (privacy), RITRATTO (creatività), FOTOGRAFIA (contributo autoriale) e fotocopia (macchina, no apporto umano) 11 Diritto all’onore e alla reputazione (Diritti inalienabili della persona "immagine") Diritti della personalità Inviolabilità della sfera privata Eccezioni: •Aspetti pubblici quali notorietà,utilità sociale, notizia, medico, giudiziale polizia, didattico • 12 • Facebook - quali sono le violazioni più commesse dagli utenti di questo social network? 1. Pubblicare parolacce o stati contro una determinata persona. 2. Pubblicare foto o video senza il consenso del diretto interessato, violando i diritti sulla privacy. 3. Pubblicare informazioni diffamanti relative a situazioni private. 4. Pubblicare foto di reati svolti. • 13 Diritto al nome • Ogni persona ha diritto ad avere un nome dal momento della nascita e con l’iscrizione all’anagrafe. • Il nome identifica la persona e le dà il diritto di usarlo in modo esclusivo. • 14 Diritto all’immagine • Diritto all’immagine significa che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto pubblicato o messo in commercio senza il consenso esplicito (scritto) di questa. • L’immagine di una persona può essere divulgata anche senza il suo consenso solo quando la pubblicazione sia giustificata dalla notorietà del personaggio (attore, Presidente della Repubblica o immagine di una persona scomparsa), per questioni di polizia, didattica, satira) • 15 violazioni sulla rete e non Spesso con i social network non si rispettano i diritti delle persone, quali: • Il diritto all’onore • Il diritto alla reputazione • Il diritto alla privacy • Il diritto all’immagine • Il diritto al nome • 16 Il diritto all'onore e alla reputazione • Il termine onore è usato ad indicare un sentimento che comprende la reputazione, l'autopercezione o l'identità morale di un individuo o di un gruppo. • In generale, poste di comune condivisione talune regole comportamentali nell'ambiente di riferimento, l'onore corrisponde al diritto di rispetto da parte degli altri come conseguenza premiale del contemporaneo dovere di rispetto degli altri. Nel concetto di rispetto sono da includersi anche regole che impongono l'obbligatorietà del sacrificio in presenza di determinate situazioni di difficoltà proprie od altrui. In alcune culture il concetto originario d'onore si è ridotto a vera pretesa di rispetto, ad esigenza di rispettabilità. • La reputazione (o nomea) di un soggetto (una persona, un'istituzione, un'azienda e così via) è la considerazione o la stima di cui questo soggetto gode nella società. A differenza di "stima", il termine reputazione ha valenza neutra; si può cioè godere di una buona o di una cattiva reputazione (essere stimati o disistimati). • Chi viola questi diritti commette i reati di ingiuria e di diffamazione. • Si parla di ingiuria quando una persona rivolge direttamente a un'altra persona espressioni offensive, la diffamazione quando queste espressioni sono comunicate a più persone. • 17 esempi concreti • La pubblicazione su internet di video registrati ad insaputa dell’insegnante, che lo ridicolizzano, è un chiaro esempio di violazione di diritti della persona, in particolare quello alla reputazione • Pubblicità che sfrutta l'immagine nota o non nota di una persona (Caso Sony Lucio Dalla) • Sting, Madonna, apple... • 18 La legge sulla privacy • La legge sulla privacy stabilisce che la diffusione di immagini, video e il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della dignità delle persone. • Se la privacy non viene rispettata, la legge prevede conseguenze molto severe in particolare se si diffondono dati sensibili. • 19 Diritto alla riservatezza (privacy) • equivalente a riservatezza o privatezza, è appunto il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata contro le intrusioni dell'occhio e o dell'orecchio pubblico- the right to be let alone (lett. "il diritto di essere lasciati in pace"), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo The Right to Privacy, in "Harvard Law Review", 1890). Brandeis fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson, il grande filosofo statunitense, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà. • 20 Aspetti contrattuali pratici - Commissione dell'opera -Pagamento -Cessione del supporto/trasferimento del diritto di esclusiva -Malleve -Foro e giurisdizione • 21 Grazie per l’attenzione! Avv. Alberto Maria Gallotti Avvocato del Foro di Roma per domande [email protected] 22