La commercializzazione delle immagini

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La commercializzazione delle immagini
Immagini e la loro
commercializzazione.
Le violazioni del diritto
d’autore e della persona
Ancona, 13 Dicembre 2013
Alberto Maria Gallotti
Avvocato del Foro di Roma e New York
Arbitro Internazionale IFTA
l'immagine è tutelata:
Art. 96 R.D. n. 633 del 1941, secondo cui Il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa;
Art. 10 del codice civile che riconosce alle persone il diritto di chiedere la
cessazione dell'abuso dell'immagine, ove per abuso deve intendersi
l'esposizione o la pubblicazione effettuate fuori dai casi consentiti dalla legge
o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona;
dalla normativa a tutela dei dati personali quando è chiara, o in presenza di
altri elementi che consentono l 'identificazione del soggetto interessato,
costituisce un dato personale che, in quanto tale, è garantito dalla
normativa privacy;
art. 114 comma 6 bis del c.p.p., Legge 26 luglio 1975, n. 354 che vietano la
pubblicazione delle immagini delle persone soggette a misure restrittive
della libertà personale o dei minori coinvolti in procedimenti penali ( art. 13
della legge 448 del 22.09.1988) o, ancora, delle vittime di violenza sessuale
(art. 734 bis c.p.);
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere
dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela
consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera
(diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità
dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità
dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione
economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:
•il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria
qualità di autore dell’opera);
•il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi
deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione
dell’autore);
•il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno
l’opera).
Differenze tra Opera fotografica e semplice fotografia
•
la fotografia SE dotata di valore artistico e di creatività, è “opera fotografica”
• (le foto delle campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani per Benetton, le foto
di Mario Rossi della moglie, una fotocopia…? i baffi di Monnalisa… Campbel
Soup, photoshop?)
•
la fotografia quale mera riproduzione è semplice fotografia
• (le immagini dei paesaggi per i calendari … fotocopie, ritocco fotografico?)
•
l'opera fotografica è tutelata dal ns. diritto (diritto morale e patrimoniale
d'autore) dalla sua (ri)produzione per tutta la vita dell'autore + 70 anni dalla sua
morte (o dell’ultimo coautore).
•
la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione
• (diritto “connesso” di autore)
Momento in cui sorge la tutela dell'opera
Creazione in capo all'autore o del committente?
Registrazione alla SIAE o no?
Fissazione dell'opera su di un mezzo tangibile
Trasferimento fisico
Trasferimento contrattuale (ad substantiam) -onerosa
Tipi di trasferimento: cessione, licenza
Fotografie digitali
•la Legge sul diritto di autore (l.d.a.) tutela le opere dell'ingegno di
carattere creativo … qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione … (art. 1), ed in particolare le opere fotografiche e quelle
espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (art. 2)
•le fotografie digitali godono di protezione quali:
• opere fotografiche se dotate di carattere creativo\valore artistico e
di originalità
• semplici fotografie prive dei requisiti delle opere fotografiche ma
con obbligo delle seguenti indicazioni:
• nome del fotografo
• data di produzione
• nome dell'autore dell'opera eventualmente riprodotta
•il diritto nasce dal momento della creazione della fotografia digitale
Uso delle fotografie digitali
l le opere fotografiche non possono essere utilizzate senza il consenso
dell'autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente
personale
-
è lecito l'uso dell'immagine come screen saver
-
è illecito l'uso della stessa immagine sul proprio sito web
l le opere fotografiche non possono essere modificate mediante cambio
di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, applicazione di filtri
l le semplici fotografie, con le indicazioni della data e del nome del
fotografo, non possono essere liberamente utilizzate senza previo
pagamento di un equo compenso all'autore
Uso delle fotografie digitali
l le semplici fotografie prive delle indicazioni prescritte sono liberamente
utilizzabili, salva la malafede dell'utilizzatore a danno dell'autore
l le fotografie di a) scritti
b) documenti
disegni tecnici sono liberamente utilizzabili
c) carte d'affari
d)
l le semplici fotografie scattate personalmente possono essere liberamente
pubblicate sul proprio sito web, purché i soggetti o gli oggetti ritratti non
siano tutelati:
•i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di
beneficenza)
•si è ottenuto il consenso (attore ritratto a casa sua)
•i diritti sono scaduti (opera d'arte antica)
I mezzi tecnici di tutela
• il watermarking “visibile” consiste nell’adozione di alcuni
accorgimenti “tradizionali” (come l’apposizione del logo dell’autore
sulla copia da distribuire): è sufficiente utilizzare un programma di
fotoritocco per cancellare qualsiasi traccia dell’autore
• il watermarking “invisibile” fa proprie tutte le tecniche digitali
utilizzate per la crittografia e la firma digitale (si inseriscono sui pixel
alcuni dati dell’autore e del copyright): anche in questo caso è
sufficiente una compressione JPEG per cancellare il watermark, con
molteplici possibilità alla pirateria digitale
• il fingerprinting consiste in un'impronta digitale “visibile” che viene
apposta all'immagine digitale al fine di scoraggiare in via preventiva
l'abusiva duplicazione della fotografia
La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini
La Corte Federale di Giustizia tedesca, sulle immagini di Google, ha
affermato che
•le immagini ottenute tramite la ricerca su Google non violano il diritto
d’autore perché il titolare le aveva caricate senza prendere nessun
accorgimento affinché non fossero visibili e nessuna dichiarazione che
riservasse i diritti (29\4\2010)
•l’autore aveva dato il permesso di usare le immagini ad un sito dal
quale un terzo le aveva copiate. Google aveva trovato le immagini sul
sito del contraffattore: un motore di ricerca non può distinguere tra
immagini caricate con o senza il permesso dell’autore (licenza
implicita) (19\10\2011)
•la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 8611\2012) ha affermato
che Google non è responsabile delle condotte altrui (no alla
responsabilità oggettiva)
Distinzione pratica dei
CONCETTI DI
IMMAGINE (privacy), RITRATTO
(creatività), FOTOGRAFIA
(contributo autoriale) e fotocopia
(macchina, no apporto umano)
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Diritto all’onore e alla reputazione
(Diritti inalienabili della persona "immagine")
Diritti della personalità
Inviolabilità della sfera privata
Eccezioni:
•Aspetti pubblici quali notorietà,utilità sociale,
notizia, medico, giudiziale polizia, didattico
• 12
• Facebook - quali sono le violazioni più
commesse dagli utenti di questo social
network?
1. Pubblicare parolacce o stati contro una
determinata persona.
2. Pubblicare foto o video senza il consenso
del diretto interessato, violando i diritti
sulla privacy.
3. Pubblicare informazioni diffamanti relative
a situazioni private.
4. Pubblicare foto di reati svolti.
• 13
Diritto al nome
• Ogni persona ha diritto ad avere un nome
dal momento della nascita e con
l’iscrizione all’anagrafe.
• Il nome identifica la persona e le dà il diritto
di usarlo in modo esclusivo.
• 14
Diritto all’immagine
• Diritto all’immagine significa che il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto
pubblicato o messo in commercio senza il
consenso esplicito (scritto) di questa.
• L’immagine di una persona può essere divulgata
anche senza il suo consenso solo quando la
pubblicazione sia giustificata dalla notorietà del
personaggio (attore, Presidente della Repubblica
o immagine di una persona scomparsa), per
questioni di polizia, didattica, satira)
• 15
violazioni sulla rete e non
Spesso con i social network non si rispettano
i diritti delle persone, quali:
• Il diritto all’onore
• Il diritto alla reputazione
• Il diritto alla privacy
• Il diritto all’immagine
• Il diritto al nome
• 16
Il diritto all'onore e alla reputazione
• Il termine onore è usato ad indicare un sentimento che comprende la
reputazione, l'autopercezione o l'identità morale di un individuo o di un gruppo.
• In generale, poste di comune condivisione talune regole comportamentali
nell'ambiente di riferimento, l'onore corrisponde al diritto di rispetto da parte
degli altri come conseguenza premiale del contemporaneo dovere di rispetto
degli altri. Nel concetto di rispetto sono da includersi anche regole che
impongono l'obbligatorietà del sacrificio in presenza di determinate situazioni
di difficoltà proprie od altrui. In alcune culture il concetto originario d'onore si è
ridotto a vera pretesa di rispetto, ad esigenza di rispettabilità.
• La reputazione (o nomea) di un soggetto (una persona, un'istituzione,
un'azienda e così via) è la considerazione o la stima di cui questo soggetto
gode nella società. A differenza di "stima", il termine reputazione ha valenza
neutra; si può cioè godere di una buona o di una cattiva reputazione (essere
stimati o disistimati).
• Chi viola questi diritti commette i reati di ingiuria e di diffamazione.
• Si parla di ingiuria quando una persona rivolge direttamente a un'altra
persona espressioni offensive, la diffamazione quando queste espressioni
sono comunicate a più persone.
• 17
esempi concreti
• La pubblicazione su internet di video
registrati ad insaputa dell’insegnante, che
lo ridicolizzano, è un chiaro esempio di
violazione di diritti della persona, in
particolare quello alla reputazione
• Pubblicità che sfrutta l'immagine nota o
non nota di una persona (Caso Sony Lucio Dalla)
• Sting, Madonna, apple...
• 18
La legge sulla privacy
• La legge sulla privacy stabilisce che la
diffusione di immagini, video e il
trattamento dei dati personali deve
avvenire nel rispetto della dignità delle
persone.
• Se la privacy non viene rispettata, la legge
prevede conseguenze molto severe in
particolare se si diffondono dati sensibili.
• 19
Diritto alla riservatezza (privacy)
• equivalente a riservatezza o privatezza, è appunto il
diritto alla riservatezza delle informazioni personali e
della propria vita privata contro le intrusioni dell'occhio e
o dell'orecchio pubblico- the right to be let alone (lett. "il
diritto di essere lasciati in pace"), secondo la
formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis
che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una
legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si
veda il loro articolo The Right to Privacy, in "Harvard
Law Review", 1890). Brandeis fu ispirato dalla lettura
dell'opera di Ralph Waldo Emerson, il grande filosofo
statunitense, che proponeva la solitudine come criterio
e fonte di libertà.
• 20
Aspetti contrattuali pratici
- Commissione dell'opera
-Pagamento
-Cessione del supporto/trasferimento del diritto
di esclusiva
-Malleve
-Foro e giurisdizione
• 21
Grazie per l’attenzione!
Avv. Alberto Maria Gallotti
Avvocato del Foro di Roma
per domande
[email protected]
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