Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e

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Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e
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COMUNE DI SAN CESAREO
Provincia di Roma
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI DI VENDITA
DI GIORNALI QUOTIDIANI E
PERIODICI .
Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 19 agosto 2010
Entrato in vigore il 1° ottobre 2010
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ALLEGATO A
METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI DI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI .
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La legge n. 108 del 13.04.1999 ha dettato nuove norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica introducendo in particolare, con l’aggiunta della lettera d-bis)
al comma 11 dell’art. 14 della legge 05.08.81, n. 416, la possibilità di vendita di giornali
quotidiani e periodici in predeterminati esercizi commerciali unitamente alle merci già
autorizzate. A seguito della delega di cui all’art. 3 della legge n. 108/99 il Governo ha emanato
il D. Lgs. 24.04.2001, n. 170 disciplinando il riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica con contestuale abrogazione dell’intero art. 14 della legge n. 416/81. La
legge n. 170/01, ha articolato il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti
di vendita esclusivi e non esclusivi definendo per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti
alla vendita generale di quotidiani e periodici e definendo punti vendita non esclusivi quegli
esercizi, previsti nel decreto stesso, e meglio specificati dalla normativa regionale ( rivendite
generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite di superficie pari a
mq 1500, dai bar, dalle medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri
commerciali, come definiti dall’art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. n. 33/99, dagli
esercizi adibiti prevalentemente alla attività di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di mq 120, dagli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con
esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione ), che in aggiunta ad
altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. La normativa di
riferimento è ora da considerarsi la legge regionale 14.01.2005, n. 4, che ha infine disciplinato
le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e dettato indirizzi
per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita
previsti dall’art. 6 del D. Lgs. n. 170/01.
OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 4/2005 il piano comunale è finalizzato al perseguimento : a)
incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario,
l’aumento delle rivendite e l’ampliamento delle superfici espositive e di vendita; b)
articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed
insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla
costantemente adeguata alle esigenze dell’utenza ed, in genere, degli operatori
dell’informazione; c) facilità di accesso dell’utenza ai punti di vendita della rete distributiva
comunale.
VALIDITA’ DEL PIANO
Il piano ha durata quadriennale dalla data di approvazione.
Il Comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni
tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione
distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.
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SITUAZIONE PUNTI VENDITA PRIMA DELL’ADOZIONE DEL PIANO
Il precedente piano, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 87 del
04.08.1994 prevedeva tre rivendite, da classificarsi ora in punti esclusivi di vendita, localizzate
nel centro urbano di San Cesareo e attualmente ubicate : 1) Via F. Corridoni n. 98, 2) Via
Casilina n. 358, 3) Via Casilina n. 430/432. Tutte e tre le rivendite, ricadenti nella ZONA 1 di
pianificazione, sono attive.
Il punto di Via Casilina n. 430/432, attivo prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1999,
autorizzato alla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altri prodotti, viene
considerato punto vendita esclusivo ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 4/2005.
Risulta attivo un punto vendita non esclusivo presso l’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande ex tipo B ubicato in Via Casilina KM 24,950 ricadente nella ZONA 6 di
pianificazione cui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n. 4/2005, va rilasciata di diritto
l’autorizzazione per la tipologia del prodotto editoriale per la quale è stata fatta la
sperimentazione ai sensi della L. 108/99.
Nell’ultimo biennio non vi sono state localizzazioni di punti vendita nel territorio.
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
Date le caratteristiche territoriale di San Cesareo, facente parte interamente della XI
Comunità Montana, privo di un centro storico, ed oggetto negli anni passati di notevole
espansione edilizia abusiva e quindi sparsa per l’intero territorio, risulta impossibile rilevare
le zone considerate periferiche e semiperiferiche. Quindi per favorire una razionale
evoluzione della rete distributiva e per assicurare la migliore produttività del servizio in
funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, enucleata la Zona
1 coincidente in gran parte con l’area incidente il primo centro abitato insediato nel 1928,
l’intero territorio è suddiviso in zone territorialmente omogenee delimitate dalle grandi
arterie di traffico esistenti nel comune senza seguire la partizione adottata per la formazione
del PRG e tenendo conto delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale,
industriale e terziaria. Le zone cartograficamente evidenziate nell’ allegato B sono descritte in
modo dettagliato nell’allegato C.
COSA SI PREVEDE CON IL NUOVO PIANO
Il Piano intende agevolare l’accesso dei consumatori ai punti vendita della stampa attraverso
una razionale programmazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi sì da assicurare la
massima diffusione dei prodotti editoriali, e nello stesso tempo contemperare l’esigenza di non
porre fuori mercato coloro che già vi operano rendendo un servizio accessorio all’esercizio del
diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione.
Di conseguenza per ogni zona si prevede la possibilità di insediamento di punti esclusivi di
vendita laddove si riscontra un rapporto tra famiglie residenti e punti vendita non inferiore a
mille. Qualora risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a settecento è
consentita l’apertura di un ulteriore punto vendita esclusivo ove siano già pianificate aree di
nuova edificazione residenziale, altrimenti viene consentita l’apertura di un ulteriore punto
vendita non esclusivo.
La zona che risultasse con punti di vendita già superiore al rapporto minimo previsto rimarrà
cristallizzata nel tempo di validità del piano salvo che per trasferimenti o cessazioni si
scendesse sotto tale rapporto.
Se nella singola zona non vi è alcun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie
inferiore a mille ma superiore a 600 viene prevista la localizzazione di un punto vendita
esclusivo.
Se nella singola zona non vi è alcun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie
inferiore a mille ma superiore a 400 è comunque consentita alternativamente:
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o
1) l’apertura di un punto vendita esclusivo se nella zona, oltre ad un numero di famiglie
residenti superiore a 400, si sia in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) siano presenti attività imprenditoriale superiori a n. 50, siano esse commerciali,
produttive e di servizio;
b) siano già pianificate aree di nuova edificazione residenziale o
industriale/artigianale;
c) che nelle zone adiacenti non sia già presente, o in corso di autorizzazione, un
punto vendita esclusivo. Allo scopo di tener presente il raggio di influenza dei
punti vendita ubicati nei Comuni confinanti il territorio dei Comuni limitrofi
viene equiparato ad una zona comunale nel caso sia già esistente un punto
vendita esclusivo ad una distanza inferiore ai 100 mt e collegato con una strada
classificata dal Codice della Strada almeno come strada extraurbana
secondaria.;
oppure
2) l’apertura di punto vendita non esclusivo in caso di carenza dei presupposti necessari
per il punto vendita esclusivo.
I trasferimenti di sede sono consentiti solo nell’ambito della propria zona di appartenenza nel
rispetto del limite massimo di autorizzazioni previste senza rispetto di distanze minime ( non
previste dalla normativa vigente ).
Fermo restando che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale non occorre alcuna
autorizzazione per la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio diretto
ai soli clienti ( lett. f ) e per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private,
rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture ( lett. g ), la stessa si ritiene
ammissibile solo qualora sia attrezzata un’area/sala lettura e che l’area espositiva del
prodotto editoriale, non sia visibile dall’esterno.
I nuovi punti vendita, nonché quelli oggetto di trasferimento, devono assicurare una
superficie di vendita non inferiore a mq 20 per i punti esclusivi mentre i punti non esclusivi
devono assicurare un’area espositiva non inferiore a mq 02.
RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE ZONE
Va preliminarmente esaminato che la popolazione fluttuante giornaliera, di cui gli ultimi dati
risalgono al 2005, ( in uscita 2.806 in entrata 867 – Fonte – La Provincia Capitale 2005 ) non
risulta meritevole di apprezzamento visto il dato numerico se non per la zona industriale che
ha avuto ed ha un notevole sviluppo risultando così il terminale di gran parte del flusso in
entrata. Né risultano rilevanti correnti turistiche, siano esse stagionali che permanenti, tali da
essere apprezzabili quale parametro valutativo per il rilascio di autorizzazioni anche di
carattere temporaneo .
Parimenti va rilevato che nessuna delle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei
rivenditori, interpellate con nota n. 15916 del 17.10.2008, ha fornito i dati dell’andamento
delle vendite nell’ultimo biennio. Né tali dati sono stati forniti dai distributori locali
interpellati con nota n. 15745 del 15.10.2008.
Unici dati a disposizione sono riferiti agli anni 2001, 2002 e 2003 forniti da uno dei distributori
locali in occasione della predisposizione di un precedente piano poi non realizzato.
In quegli anni si notava una progressiva diminuizione del fatturato delle edicole esistenti;
diminuizione che collegata ad una maggiore diffusione della stampa Free Press ed al maggior
sviluppo dell’informazione via Internet ha comportato la decisione di limitare la previsione di
punti vendita esclusivi, nelle zone prive, soltanto ove il dato demografico e l’insediamento di
attività sia commerciali che produttive o di servizio hanno una particolare consistenza.
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ZONA 1 ( estensione 1,57 Kq )
Nella zona, con 1958 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di una strada
Statale, la Via Casilina, e da una strada Provinciale, e che comprende il centro abitato di più
antica rilevazione nonché il Centro Commerciale Naturale, costituendo così il polo di
attrazione della popolazione residente, sono insediati: gli edifici scolastici ( due scuole
materne, una scuola elementare ed una scuola media inferiore ), la biblioteca comunale,
l’ufficio postale, il municipio, il centro anziani, un B&B, i tre esistenti punti vendita esclusivi
di quotidiani e periodici, sono ubicati n. 120 di esercizi commerciali, 16 esercizi di
somministrazione, 90 attività imprenditoriali
ZONA 2 ( estensione 5,10 Kq )
Nella zona, con 356 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di due strade
Provinciali ed in prossimità del casello autostradale RM-NA A1, ingloba parte dell’area
industriale-artigianale e l’area di espansione già approvata, vi sono ubicati n. 0 esercizi
commerciali, 44 attività imprenditoriali
ZONA 3 ( estensione 1,12 Kq )
Nella zona, con 407 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di due strade
Provinciali, in prossimità del casello autostradale RM-NA A1, lambita dalla S.S. Casilina,
inglobante parte dell’area industriale-artigianale ed il complesso sportivo comunale, sono
insediate: una scuola materna , e già approvato il progetto preliminare di un’altra scuola
materna , sono ubicati n. 19 esercizi commerciali, n. 10 esercizi somministrazione, n. 56
attività imprenditoriali
ZONA 4 ( estensione 2,51 Kq )
Nella zona, con 344 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento da una strada
Statale e da una strada Provinciale, con casello autostradale RM-NA A1, sono ubicati n. 4
esercizi commerciali, n. 2 esercizi somministrazione, n. 8 attività imprenditoriali
ZONA 5 ( estensione 4,56 Kq )
Nella zona, con 354 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di una strada
Statale e da una strada Provinciale, con insediato un punto vendita non esclusivo, sono ubicati
n. 8 esercizi commerciali, con 1 esercizio di somministrazione, n. 9 attività imprenditoriali
ZONA 6 ( estensione 4,25 Kq )
Nella zona, con 371 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di una strada
Statale e da una strada Provinciale, sono ubicati n. 5 esercizi commerciali, n. 1 esercizio di
somministrazione, n. 11 attività imprenditoriali
ZONA 7 (estensione 2,49 Kq )
Nella Zona, con 339 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di una strada
Statale, sono insediati n. 7 esercizi commerciali, n. 2 esercizi di somministrazione, n. 2 attività
imprenditoriali
ZONA 8 ( estensione 2,48 Kq )
Nella zona, con 641 nuclei familiari residenti, interessata dall’attraversamento di una strada
Statale, sono insediati n. 5 esercizi commerciali, n. 1 esercizio di somministrazione, n. 17
attività imprenditoriali
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PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI GIORNALI
QUOTIDIANI E PERIODICI .
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Contenuti del Piano
1. Il presente Piano fissa le norme di localizzazione dei punti vendita dei prodotti editoriali per
assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della
popolazione residente e fluttuante, allo scopo di creare un sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica che agevoli l’accesso dei consumatori ai punti vendita di giornali e
riviste, in applicazione delle norme di settore ed in particolare della legge regionale 14 gennaio
2005, n. 4,
2. Il Piano fissa altresì i criteri e le modalità per ottenere l’autorizzazione per la vendita della
stampa quotidiana e periodica.
3. La validità del Piano è di quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione
con la quale è approvato.
4. Il Comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni
tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione
distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della comprensione del presente piano si intende per :
a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e
periodici;
b) punti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di
quotidiani e periodici;
c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta alle altre merci, sono autorizzati alla
vendita di quotidiani ovvero periodici, nonché quelli che hanno effettivamente e
concretamente effettuato la sperimentazione prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n.
108/99.
Articolo 3 – Requisiti di accesso all’attività
1 I soggetti richiedenti l’autorizzazione per punti di vendita non esclusivi devono :
a) essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’attività commerciale previsti dall’art. 71 del
Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010;
b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
c) non essere iscritto ad albi professionali;
d) essere titolari dell’autorizzazione per l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 17 in caso
richiesta per punti vendita non esclusivi.
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Articolo 4 - Esenzione dall’autorizzazione
1. Come sancito dall’art. 4 della L.R. n. 4/2005 non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di
attinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse
editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed
edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti;
g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di cui alla lett. f) ed alla lett. g) la vendita è ritenuta ammissibile solo qualora sia
attrezzata una sala/area di lettura e che l’area espositiva del prodotto editoriale non sia visibile
dall’esterno.
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CAPO II
DISCIPLINA PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
Articolo 5 – Zonizzazione territoriale
1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi il territorio comunale si articola
nelle otto zone descritte in premessa:
Articolo 6 - Limite massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi
1. Nelle singole zone previste dal Piano il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti
vendita esclusivi è determinato come dal quadro seguente:
ZONA
PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI
ESCLUSIVI
ESCLUSIVI
ESISTENTI
PREVISTI
AUTORIZZABILI
ZONA
1
ZONA
2
ZONA
3
ZONA
4
ZONA
5
ZONA
6
ZONA
7
ZONA
8
TOTALE
3
3
------
-------
1
1
1
1
2
2
Articolo 7 – Apertura di punto vendita esclusivo
1. L’apertura di un punto vendita esclusivo è soggetta ad autorizzazione amministrativa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 4/2005, rilasciata dal Dirigente competente.
2. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo può vendere prodotti non editoriali
appartenenti al settore non alimentare e pastigliaggi confezionati con le modalità previste
dall’art. 7 della legge regionale n. 4/2005.
Articolo 8 - Trasferimenti di sede
1. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n.
114/98, a cui rinvia l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 170/01 per tutto quanto in esso non
previsto, è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Al fine di garantire una razionale articolazione del servizio, il trasferimento di un esercizio
esistente è consentito solo nell’ambito della zona di appartenenza e nel rispetto del limite
massimo di autorizzazioni previsto dall’articolo 6 del presente Piano. Il trasferimento in altra
zona viene considerata come nuova apertura di punto vendita esclusivo.
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Articolo 9 - Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di
morte comporta la voltura dell’autorizzazione sempre che sia provato al comune l’effettivo
passaggio dell’esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/10, oltre ai
requisiti previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. n. 4/2005.
Articolo 10 - Domande concorrenti
1. Si considerano concorrenti le domande pervenute al protocollo generale del Comune nel
medesimo giorno;
2. In sede di prima applicazione del piano si considerano concorrenti le domande presentate nei
quindici giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso pubblico di
approvazione del presente piano;
3. In presenza di domande concorrenti si applicheranno i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
a) ai soggetti che intendono trasferire l’esercizio da zone sature, in caso di concorrenza fra
domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti
vendita inerenti la stessa area di circolazione;
b) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento da zone sature viene data priorità ai
soggetti che nell’ultimo biennio hanno subito la maggior perdita in termini di copie vendute
o di minor incremento;
c) ai soggetti che nella domanda indichino la maggior superficie di vendita;
d) ai soggetti che hanno disponibile il locale ad uso commerciale al momento della domanda.
4. Gli eventuali titoli di priorità dovranno essere posseduti e documentati dai richiedenti al
momento della presentazione della domanda. Se dichiarati o presentati successivamente non
potranno essere presi in considerazione nella formazione della graduatoria.
5. A parità di condizioni si segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Articolo 11 - Distributori automatici
1. la rivendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici collocati all’interno o ad
una distanza massima pari a 2 metri dal punto di vendita non è soggetta ad autonoma
autorizzazione purché gestita dal titolare della rivendita stessa, fatta salva l’applicazione
dell’art. 17 del D.Lgs n. 114/98.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo
esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un punto vendita
esclusivo.
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
1. In assenza di zone individuate quale turistiche non è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee.
Articolo 13 – Modalità di vendita
1. I punti vendita esclusivi assicurano nella vendita di quotidiani e periodici parità di trattamento
alle diverse testate, come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 4/2005.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 6 della L.R. n. 4/2005:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire
variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
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b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni,
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per
le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
Articolo 14 - Superficie di vendita
1. La superficie di vendita dei negozi non può essere inferiore a mq 20,00.
2. L’attività di vendita e la pubblicità editoriale dovranno essere rigorosamente contenute entro gli
spazi risultanti dai titoli abilitativi.
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CAPO III
DISCIPLINA PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
Articolo 15 – Nuove autorizzazioni rilasciabili per punti vendita non esclusivi
1. Il rilascio di una nuova autorizzazione per punto vendita non esclusivo è consentito qualora:
a) nella singola zona, fatto il rapporto 1 autorizzazione ogni 1000 famiglie residenti,
risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a settecento e nella zona non
siano pianificate aree di nuova edificazione residenziale.
b) nella singola zona, sprovvista di punti vendita in conformità al presente piano, non
risulti assentibili un punto vendita esclusivo.
c) nella singola zona, sprovvista di punti vendita, risulti assentibile un punto vendita
esclusivo ma non sia stata presentata domanda di autorizzazione trascorsi sei mesi
dall’avviso pubblico.
Articolo 16 - Autorizzazioni rilasciabili per punti vendita non esclusivi
2. Nelle singole zone previste dal Piano il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti
vendita non esclusivi è determinato come dal quadro seguente::
ZONA
PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA
NON ESCLUSIVI NON ESCLUSIVI NON ESCLUSIVI
ESISTENTI
PREVISTI
AUTORIZZABILI
ZONA
1
ZONA
2
ZONA
3
ZONA
1
1
4
1
1
ZONA
5
1
1
ZONA
6
ZONA
7
ZONA
8
TOTALE
1
1
1
1
1
4
4
Articolo 17 – Apertura di punto vendita non esclusivo
1. L’attività di rivendita di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 4/2005, rilasciata dal Dirigente competente su richiesta
dell’interessato per:
a) soli quotidiani;
b) soli periodici;
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2. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) i distributori di carburanti ed oli minerali con superficie pari a 1500 mq.;
c) i bar, inclusi quelli ubicati nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni
ferroviarie ed aeroportuali, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs.
n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq.;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di 120 mq.;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
Articolo 18 – Trasferimenti di sede
1. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è soggetto a comunicazione ed è
consentito solo contestualmente al trasferimento dell’attività a cui è funzionalmente collegato e
sempre che lo stesso avvenga nell’ambito della zona.
Articolo 19 - Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di
morte comporta la voltura dell’autorizzazione sempre che sia provato al comune l’effettivo
passaggio dell’esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/10 oltre ai
requisiti previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. n. 4/2005.
Articolo 20. Domande concorrenti
1. Si considerano concorrenti le domande pervenute al protocollo generale del Comune nel
medesimo giorno;
2. In sede di prima applicazione del piano si considerano concorrenti le domande presentate nei
quindici giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso pubblico di
approvazione del presente piano;
3. In presenza di domande concorrenti si applicheranno i seguenti criteri di priorità in ordine
decrescente:
a) ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla sperimentazione di vendita
prevista dalla legge n. 108/99;
b) ai soggetti i cui locali siano ad una distanza maggiore da altri punti di vendita;
c) ai soggetti che nella domanda indichino la maggior superficie di vendita;
3. Gli eventuali titoli di priorità dovranno essere posseduti e documentati dai richiedenti al
momento della presentazione della domanda. Se dichiarati o presentati successivamente non
potranno essere presi in considerazione nella formazione della graduatoria.
4. A parità di condizioni si segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Articolo 21 – Modalità di vendita
1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita non esclusivi riservano una superficie non
inferiore ai mq 2,00 quale area espositiva del prodotto editoriale ed assicurano parità di
trattamento nell’ambito della tipologia dagli stessi prescelta, come previsto dall’art. 5 della L.R.
n. 4/2005.
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2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 6 della L.R. n. 4/2005:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non
può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni,
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico a
prescindere dalla copertina
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CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 – Ferie e riposi
1. Il Comune, d’intesa con le organizzazioni di categoria, in ossequio dell’art. 11 del D.Lgs. n.
114/98 e dell’art. 14 della L.R. n. 4/2005, predisporrà apposito calendario di turnazione di
chiusura nei giorni domenicali e di riposo settimanale tali da garantire l’effettuazione del
servizio nelle varie zone del territorio comunale.
2. Nei periodi di chiusura delle rivendite deve essere esposto un apposito cartello indicante il
punto di vendita più vicino.
Articolo 23 – Presentazione delle istanze
1. Le domande relative a punti vendita esclusivi e non esclusivi, in quanto ammissibili ai sensi
delle presenti disposizioni, devono essere inoltrate al Comune di San Cesareo – Settore VIII –
Piazzale dell’Autonomia, 1.
2. Le istanze devono essere presentate sui moduli predisposti dal comune in conformità dell’art.
12 della L.R. n. 4/2005 pena irricevibilità
Articolo 24 – Sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni alla presente normativa, per espresso rimando dell’art. 15 della
L.R. n. 4/2005, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.
2. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.
Articolo 25 - Revoca dell’autorizzazione e divieto di prosecuzione dell’attività per punti
vendita esclusivi
1. L’autorizzazione all’attività di vendita per punti esclusivi è revocata qualora il titolare:
a) non dia inizio all’attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio
dell’autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità
per un periodo massimo di sei mesi;
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
d) non assicuri la parità di trattamento tra le diverse testate come previsto dall’art. 5 della L.R. n.
4/2005.
2. La prosecuzione dell’attività di vendita per punti esclusivi è vietata qualora il titolare:
a)
in caso di subingresso si dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di
preventiva richiesta di voltura dell’autorizzazione;
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b) trasferisca il punto vendita in altra ubicazione, nella stessa zona, in assenza di preventiva
comunicazione.
Articolo 26 – Revoca dell’autorizzazione e divieto di prosecuzione dell’attività per punti
vendita non esclusivi
1. L’autorizzazione all’attività di vendita per punti non esclusivi è revocata qualora il titolare:
a) non dia inizio all’attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio
dell’autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa unicamente per motivazioni di
comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
d) non assicuri la parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani o periodici
prescelta per la vendita come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 4/2005;
e) trasferisca di sede la sola attività principale
2. La prosecuzione dell’attività di vendita per punti non esclusivi è vietata qualora :
a) in caso di subingresso si dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di
preventiva richiesta di voltura dell’autorizzazione.
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