Rivendite di giornali e periodici
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Rivendite di giornali e periodici
Scheda 3.8 – Rivendite di giornali e periodici SOGGETTI RICHIEDENTI_______________________________________________________________ Il soggetto che intende richiedere l’autorizzazione per la vendita di giornali e periodici deve essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs 114/98. In caso contrario, il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________ Secondo l’attuale normativa, i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica sono divisi in “esclusivi” e “non esclusivi”. Punti di vendita esclusivi Sono i punti vendita, previsti nell'apposito piano comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici. Secondo una circolare a firma del Ministro per le Attività Produttive, esclusivi vanno considerati anche quei punti vendita, diversi da quelli attualmente ricompresi esplicitamente tra quelli non esclusivi, che la precedente disciplina definiva “promiscui”. L’esclusività non comporta che, all’interno di tali esercizi, non si possano vendere altri prodotti, appartenenti al settore merceologico non alimentare, purché nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Punti di vendita non esclusivi Sono gli esercizi di vendita, individuati espressamente dal D.Lgs. 170/01, nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono con carattere non prevalente quotidiani e/o periodici. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq (media e grande distribuzione); e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Tali punti di vendita hanno la facoltà di vendere solo quotidiani, oppure solo periodici, oppure quotidiani e periodici. Procedimento L’attività, anche se stagionale, da esercitarsi sia in un punto esclusivo di vendita che in un punto non esclusivo, è soggetta al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune sede dell’attività. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi. 1. Punti di vendita esclusivi Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione. Se il Comune non dispone ancora di tale piano, le domande di autorizzazione per punti esclusivi di vendita non possono essere prese in considerazione. 2. Punti di vendita non esclusivi Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 108/99, l'autorizzazione è rilasciata di diritto. Per i punti vendita che non hanno effettuato la sperimentazione prevista dalla L. 108/99, invece, occorre che il Comune emani un regolamento che, in base ai parametri stabiliti dall’art. 2 c. 6 del D.Lgs. 170/01, individui le sedi e i luoghi dove poter attivare un nuovo punto di vendita non esclusivo. Una volta approvato il regolamento, i titolari di tali esercizi saranno autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune competente di una dichiarazione di ottemperanza alle seguenti disposizioni, previste dalla L. 108/99: • la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione; • il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita; • le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi; • gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, il richiedente stipula il contratto di fornitura con la F.I.E.G. per dare inizio all’attività. Distanze Con il D.Lgs. 170/00, i Comuni hanno la facoltà, non più l’obbligo, di prevedere con propria deliberazione le distanze minime tra le varie rivendite. a) b) c) d) e) f) g) Esenzioni Non è necessaria alcuna autorizzazione: per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Orari Il D.Lgs. 114/98 esclude dall’applicazione delle disposizioni in materia di orari, previste dal medesimo decreto, le rivendite di giornali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di libri. Di conseguenza, ai punti di vendita esclusivi che si limitino alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi, non sono applicabili le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui al citato D.Lgs. 114/98. Ai punti di vendita esclusivi che vendano altri prodotti oltre quelli editoriali, nonché ai punti di vendita non esclusivi, va applicata la disciplina degli orari prevista per l’attività prevalente. Cessazione o trasferimento dell’attività E’ soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi (di vendita o di donazione) o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Tanto la cessione in proprietà quanto la gestione pro tempore (gestione in affitto) di una rivendita di giornali e riviste, così come previsto per gli esercizi commerciali, deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio. In caso di trasferimento di sede dell’esercizio occorre rispettare le modalità previste dal piano comunale. Adempimenti e documentazione da presentare L’interessato presenta al Comune competente la domanda, in carta legale, di autorizzazione all’apertura di un punto vendita, con allegata, per la sola categoria di punto vendita esclusivo, una planimetria della zona interessata. ONERI________________________________________________________________________________ • marca da bollo da euro 10,33 sulla domanda di autorizzazione; • spese derivanti dal contratto di fornitura con la F.I.E.G.. SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________ Sono soggette ad eventuali rinnovi esclusivamente le autorizzazioni rilasciate a carattere stagionale, la cui ampiezza o durata deve essere stabilita dal Comune e figurare nell’autorizzazione di esercizio. Nel regolamento di polizia urbana può essere previsto che la ripresa dell’attività stagionale sia subordinata ad una comunicazione di riapertura dell’esercizio, contenente l’autocertificazione che nulla è variato rispetto alla stagione precedente. SANZIONI______________________________________________________________________________ Tra le sanzioni più importanti: • Vendita di giornali in assenza dei requisiti morali: sanzione pecuniaria da 2.582,00 a 15.493,00 euro con pagamento in misura minore di euro 5164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell’esercizio di vendita. • Vendita di giornali senza autorizzazione: sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con pagamento in misura minore di euro 5.164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell’esercizio di vendita. NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________ Normativa nazionale Circ.Min. Attività Produttive del 28 dicembre 2001, n. 3538/C, contenente chiarimenti interpretativi del D.Lgs. 170/01. D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416. Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato del 8 maggio 2000, n. 3486/C, contenente la possibilità per le strutture di grande distribuzione di effettuare la sperimentazione di cui alla L. 108/99. Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato del 21 marzo 2000, n. 3482/C, concernente la tipologia di esercizi ai quali poter applicare la sperimentazione. L. 13 aprile 1999, n. 108, Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. L. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Normativa regionale Dirett.Reg. 460/SP del 21 febbraio 2002, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108". Indirizzi ai Comuni. ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________ Regione Campania Comune ASL