acta histriae - Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Transcript

acta histriae - Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
ACTA HISTRIAE
ACTA HISTRIAE
24, 2016, 1
24, 2016, 1
ISSN 1318-0185
Cena: 11,00 EUR
UDK/UDC 94(05)
ACTA HISTRIAE 24, 2016, 1, pp. 1-188
ISSN 1318-0185
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
ISSN 1318-0185
Odgovorni urednik/
Direttore responsabile/
Editor in Chief:
Uredniški odbor/
Comitato di redazione/
Board of Editors:
Urednik/Redattore/
Editor:
Prevodi/Traduzioni/
Translations:
Lektorji/Supervisione/
Language Editor:
Stavek/Composizione/
Typesetting:
Izdajatelj/Editore/
Published by:
Sedež/Sede/Address:
Tisk/Stampa/Print:
Naklada/Tiratura/Copies:
Finančna podpora/
Supporto finanziario/
Financially supported by:
Slika na naslovnici/
Foto di copertina/
Picture on the cover:
UDK/UDC 94(05)
Letnik 24, leto 2016, številka 1
Darko Darovec
Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka
Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej
Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja
Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože
Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta
Verginella, Salvator Žitko
Gorazd Bajc
Laura Amato (angl., it.), Urška Lampe (angl., slo.), Gorazd Bajc (it.)
Laura Amato (angl., it.), Urška Lampe (angl., slo.), Gorazd Bajc (it.)
Grafis trade d.o.o.
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale©
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000
Koper-Capodistria, Kreljeva 3 / Via Krelj 3,
tel.: +386 5 6273-296; fax: +386 5 6273-296;
e-mail: [email protected]; www.zdjp.si
Grafis trade d.o.o.
300 izvodov/copie/copies
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian
Research Agency
Joseph Heintz mlajši: Tekmovanje na Ponte dei Pugni v Benetkah / Joseph
Heintz il Giovane: Competizione al Ponte dei Pugni a Venezia / Joseph
Heintz the Younger: Competition on the Ponte dei Pugni in Venice (1673,
Heintz Wettstreit auf der Ponte dei Pugni in Venedig anagoria.JPG,
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, DE: Wikimedia Commons)
Redakcija te številke je bila zaključena 20. junija 2016.
Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista
sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed
in: Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities
Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
(UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier
B. V.: SCOPUS (NL)
Vsi članki so prosto dostopni na spletni strani: http://www.zdjp.si. / All articles are freely available via
website http://www.zdjp.si .
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS
Darko Darovec: Turpiter interfectus. The Seigneurs of Momiano and Pietrapelosa
in the Customary System of Conflict Resolution in Thirteenth-century Istria .............
Turpiter interfectus. I signori di Momiano e di Pietrapelosa nel sistema
consuetudinario di risoluzione dei conflitti del Duecento istriano
Turpiter interfectus. Gospodi momjanski in petrapiloški v običajnem sistemu
reševanja sporov v Istri v 13. stoletju
1
Andrew Vidali: Il patriziato tra vendetta, ritualità processuale
e amministrazione della giustizia. Venezia, inizio XVI secolo .................................... 43
The Patriciate between Revenge, Trial Rituality and Justice in Venice,
the beginning of 16th Century
Plemstvo med maščevanjem, procesnimi rituali in pravosodjem
v Benetkah, na začetku 16. stoletja
Žiga Oman: Will auss der Vnordnung nit Schreitten: A Case of Fehde
from 17th Century Styria ............................................................................................... 63
Will auss der Vnordnung nit Schreitten: un esempio di Faida nella Stiria
del Settecento
Will auss der Vnordnung nit Schreitten: primer Fajde na Štajerskem
v 17. stoletju
Angelika Ergaver: Pomiritev v običaju krvnega maščevanja. Mediacija,
arbitraža in obredje »nove zaveze« med strankama v sporu
v črnogorskih in albanskih običajih ............................................................................. 101
La riconciliazione nella consuetudine della vendetta di sangue.
La mediazione, l’arbitraggio e i riti della“nuova alleanza” tra le parti
in causa nelle consuetudini montenegrine e albanesi
Reconciliation in the Custom of Blood Revenge. Mediation, Arbitration
and the Rituals of »New Testament« between the Feuding Parties
in the Montenegrin and the Albanian Customs
Andrej Studen: Ljudožerec pred porotnim sodiščem. Razvpita
zadeva bratuša z začetka 20. stoletja .............................................................................. 131
Un cannibale di fronte alla corte d’assise. Il famigerato caso Bratuša
agli inizi del secolo XX
Cannibal before the Assizes. The Notorious Bratuša Case
from the beginning of the 20th Century
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Boris Golec: Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku ............ 147
La lingua slovena davanti al tribunale penale agli inizi dell’Età moderna
The Slovenian Language in front of the Early Modern Criminal Courts
Navodila avtorjem ..................................................................................................... 177
Istruzioni per gli autori .............................................................................................. 180
Instructions to authors ............................................................................................... 184
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Received: 2016-1-12
Original scientific article
DOI 10.19233/AH.2016.2
IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. VENEZIA,
INIZIO XVI SECOLO
Andrew VIDALI
via Borgo Checchin, 16, Torre di Mosto, Venezia, Italia
e-mail: [email protected]
SINTESI
Il patriziato veneziano è stato da lungo tempo considerato come un ceto nobiliare
differente da tutti gli altri sulla base dell’assunto storiografico che lo considerava come
non propenso alla pratica della faida e della vendetta. Questa ricerca si pone l’obiettivo
di confutare tale posizione analizzando alcuni episodi di conflittualità patrizia di inizio
XVI secolo attraverso l’integrazione di fonti narrative e processuali. Tale scopo è stato
raggiunto grazie alla disanima del rapporto tra manifestazioni della conflittualità, ritualità processuale adottata dai tribunali della Dominante e modalità con cui le istituzioni
politico-giudiziarie veneziane amministravano la giustizia.
Parole chiave: Venezia, patriziato, vendetta, XVI secolo, ritualità processuale, giustizia
THE PATRICIATE BETWEEN REVENGE, TRIAL RITUALITY AND JUSTICE
IN VENICE, THE BEGINNING OF 16th CENTURY
ABSTRACT
The venetian patriciate has been considered, so far, as a nobility that was different
from the other on the base of the historiographical assumption which regarded it as not
used to resort to feud and vengeance. The present research aims to refute this statement
by analysing some episodes of patrician conflicts in the early 16h century through the
integration of narrative and trial sources. This purpose has been achieved thanks to the
examination of the relationship between conflict’s manifestation, trial rites adopted by
Venice’s courts and modalities through which political-judicial venetian institutions administrated justice.
Key words: Venice, patricians, vengeance, 16h century, trial rites, justice
43
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
INTRODUZIONE: IL MITO DEL PATRIZIATO
La ricerca storica che si dedica allo studio della faida, all’interno della storia europea,
rappresenta un campo di studi da tempo consolidato: molteplici analisi hanno infatti esaminato il manifestarsi di tale fenomeno in un’ampia gamma di differenti realtà storiche e
geografiche1. Indubbiamente, ci sono ancora molti contesti da indagare e questioni relative alla stessa pratica della vendetta da approfondire. La storiografia ha però da vari anni
decretato come una ben specifica realtà non fosse in alcun modo affetta da tale forma di
conflittualità, vale a dire quella del patriziato veneziano. Un risultato raggiunto tramite il
controllo e la repressione delle fazioni in seguito a cambiamenti introdotti dalla Serrata
del Maggior Consiglio (Lane, 1978, 129–131). Questa affermazione, insieme ad altre
considerazioni precedentemente espresse (Chojnacki, 1972), rappresenta il nocciolo di
quello che potremmo definire come un assunto storiografico che si rafforzò nei decenni
successivi e raggiunse il proprio culmine negli anni ’90. Infatti, l’opera di analisi storica più rappresentativa di questa tendenza è, forse paradossalmente, Mad Blood Stirring
(Muir, 1993), una brillante disamina delle vicende della Cruel Zobia Grassa e della vendetta nell’Italia settentrionale rinascimentale.
Nelle pagine dedicate al dominio veneziano sulla provincia friulana si afferma che l’obiettivo principale era il seguente: «almost exclusively to control and even to obliterate the
inconvenient aspects of another culture, which emphasized male aggressiveness and obligations of honorable revenge» (Muir, 1993, 50). La distanza qualitativa che intercorre tra le
due realtà, quella della dominante e quella della società soggetta, assume qui rilievo antropologico, dato che il patriziato veneziano è ritratto come portatore di una cultura diversa e
costretto a confrontarsi con una società che si connota per l’aderenza a valori avulsi, alieni,
non intellegibili. Le pagine successive dell’opera spiegano come si sia formato questo vero
e proprio gap culturale e quali ne fossero le conseguenze. Per la verità, lo storico americano ha formulato le sue osservazioni sulla scorta di una, già all’epoca, ampia bibliografia
che stabiliva con fermezza la separatezza antropologica della nobiltà veneziana rispetto al
mondo socio-culturale in cui essa era calata2. Non ci interessa in questa sede esaminare in
profondità tali argomentazioni a sostegno della disuguaglianza del ceto patrizio veneziano,
quanto più confutare tale posizione attraverso l’analisi di alcuni episodi che rivelano le
modalità con cui tale forma di conflittualità venne gestita all’interno della città lagunare.
VIOLENZA, PACIFICAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Questo lavoro si vuole inserire infatti all’interno di un recente indirizzo di studi che
affronta la tematica della faida e della vendetta ricorrendo ad un approccio più globale.
1
2
Questo articolo è una prima rielaborazione ed approfondimento della tesi di laurea Vendetta e parentela
patrizia. Venezia, XVI secolo. Colgo l’occasione per ringraziare Claudio Povolo per il costante supporto ed
incoraggiamento. Per una rassegna si veda Netterstrøm, Poulsen, 2007.
I principali riferimenti segnalati dallo storico a supporto di questa distinzione sono il già citato lavoro di
Chojnacki; Ruggiero, 1980, 125–137, 138–155, e 1985, 89–108; Queller, 1986, 75–84, 234–239; CrouzetPavan, 1992; ma si veda anche Finlay, 1982, 145, e Dean, 1997, 35.
44
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
La presente analisi si propone di considerare non solo gli episodi di violenza e di pacificazione che si verificarono, ma anche il sistema posto in essere per controllare tale conflittualità nobiliare. Condurre e guidare la faida patrizia entro binari socialmente accettabili
era un compito che sia la compagine governativa che gli stessi soggetti partecipanti, le
parentele, si erano assunti. In quest’ottica si rende necessario esaminare perciò il rapporto
instauratosi tra le dinamiche della violenza nobiliare e l’amministrazione della giustizia
veneziana: all’interno di questa relazione trova spazio anche l’azione dei gruppi parentali. In sintesi, questa ricerca vuole evidenziare l’importante ruolo svolto dalla ritualità
processuale nell’incanalare questa forma di violenza, sulla scorta di quanto suggerito dal
saggio Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe3, dove
viene compiutamente dimostrata, nel lungo periodo, la relazione tra vendetta, giustizia e
procedura.
Un quesito che è necessario porsi subito è il seguente: in quale misura il sistema
dell’amministrazione della giustizia veneziana, la cui peculiarità era data dall’assenza di
tecnici del diritto e dal conseguente monopolio esercitato dalla nobiltà lagunare (Cozzi,
1982, 219–221; Povolo, 2004a, 349), poteva perseguire i medesimi obiettivi di contenimento della conflittualità basata su faida e vendetta? Una domanda che evidenzia come
non sia possibile trascurare un accurato studio delle istituzioni legali e delle loro interazioni con le pratiche socio – culturali, qualora si voglia comprendere fino in fondo la
complessità di tali conflitti. Eppure questo stretto rapporto è stato a lungo tralasciato o
minimizzato: ora si presta invece come utile metodo d’analisi di un fenomeno, la faida
patrizia, di cui finora non è stata riconosciuta l’esistenza4.
Gli episodi presentati nelle pagine successive saranno pertanto esaminati alla luce di
due aspetti: la funzione della riconciliazione tra parti antagoniste all’interno della risoluzione processuale del conflitto ed il ruolo dei gruppi parentali in seno a tali vicende. Per
quanto concerne la prima tematica, la storiografia ha più spesso rivolto attenzione a forme
e manifestazioni della violenza5, ma recentemente ha rivalutato l’importanza della pacificazione all’interno delle dinamiche della conflittualità, cogliendone i nessi con l’apparato
della giustizia6. Il ruolo delle parentele nella gestione dei conflitti è invece già da tempo
oggetto d’analisi degli antropologici (Beattie, 1982) e si è posto al centro di una recente
ridefinizione di faida e vendetta (Resta, 2015). Scarsa attenzione però è stata diretta dagli
storici verso i gruppi famigliari veneziani ed il ruolo da quest’ultimi interpretato nella
gestione della faida patrizia, una probabile conseguenza del mito del patriziato come ceto
civile e concorde.
È infine necessaria un’ultima premessa inerente alle fonti utilizzate, vale a dire, i
Diari di Marin Sanudo e le carte processuali prodotte dalle principali magistrature giudi3
4
5
6
Povolo, 2015.
In Muir, 2013, 492, lo stesso autore ribadisce il profondo distacco che caratterizza Venezia dalla società
friulana, quest’ultima fondata su di una cultura della vendetta e dell’onore che non sarebbe affatto penetrata
all’interno della laguna.
Sull’ampia produzione storiografica incentrata sulla violenza si rinvia limitatamente ai recenti BodyGendrot, Spierenburg, 2008 e Davies, 2013.
Oltre a Bellabarba, 2001, si segnala anche Broggio, Paoli, 2011.
45
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
ziarie veneziane, l’Avogaria di Comun e il Consiglio di Dieci. Dall’incrocio di queste due
diverse fonti si è potuto ricavare una notevole quantità di dati, ma non solo, l’integrazione
di queste differenti forme di narrazione è risultata efficace nella misura in cui una spesso
arricchisce l’altra: il celebre patrizio, i cui Diari sono contraddistinti da una «onnivora
narratività» (Aricò, 2009, 389), fornisce spesso dettagli che non sono riportati nei registri
ufficiali7; viceversa, quest’ultimi contengono il punto di vista governativo, necessario
per comprendere le scelte operate nella gestione dei conflitti. In aggiunta, le suppliche8
inviate al Consiglio di Dieci dai protagonisti delle vicende mettono a volte in luce taluni
aspetti che sono sottintesi dal diarista.
IL PERDONO DI ALVISE D’ARMER
Il 17 febbraio 1521 – more veneto – in Quarantia Criminal si conclusero le vicende
processuali che coinvolsero due fratelli, Lorenzo e Francesco Sanudo, figli di Angelo, e
Giovanni di Nicolò Soranzo, loro cugino: essi erano accusati di aver aggredito e ferito un
altro patrizio, Giacomo di Alvise d’Armer. L’analisi di questa vicenda prende avvio dalla
registrazione dei rispettivi processi nelle Raspe dell’Avogaria (ASV, AC, 3664, 68 v.–69
r.). Il procedimento giudiziario che essi affrontarono presentava una ritualità processuale
speculare a quella riscontata nei centri maggiori dell’Italia centro-settentrionale: dal Basso Medioevo fino alla seconda metà del XVI secolo, la procedura penale si componeva
generalmente di tre fasi: processo informativo, offensivo e difensivo (Povolo, 2004b, 62,
87–88). Le prime due erano gestite, all’interno del panorama giudiziario veneziano, dagli
avogadori, che avviavano il procedimento e raccoglievano testimonianze e confessioni
insieme ad un preposto collegio, mentre nella terza si verificava il confronto tra difesa,
rappresentata dagli avvocati dell’accusato, e accusa, ruolo ricoperto ugualmente dagli
avogadori (Cozzi, 1982, 103).
La narrazione processuale presenta dunque inizialmente i risultati dell’inquisitio degli
avogadori: Lorenzo Sanudo, in compagnia del fratello Francesco e del cugino Giovanni
Soranzo, nelle vicinanze del Banco di Ca’ Capello a Rialto, aveva aggredito, il giorno
8 agosto 1521, il nobile Giacomo di Alvise d’Armer. Non si fa accenno ad eventuali
moventi, ma c’è una precisa descrizione dei danni fisici subiti dal patrizio (ASV, AC,
3664, 68 v.). Si procede quindi al piano processuale e alla fase del processo offensivo:
per il reato di aggressione, Lorenzo si presentò spontaneamente alle prigioni, dove fu
interrogato de plano, cioè fu preso il suo costituto. Questa forma di interrogatorio era
generalmente blanda e con essa si chiedeva all’accusato se volesse confessare i crimini a
lui imputati (Povolo, 2004b, 87–91). Egli rispose affermativamente, riconoscendo le sue
azioni e non adducendo alcuna giustificazione. Ebbe dunque inizio l’ultima fase, quella
difensiva, dinnanzi al tribunale della Quarantia Criminale. Nel frattempo, i tre imputati
rimasero in prigione, come si evince da quanto scritto dal diarista al termine del proces-
7
8
Su tale figura e le sue opere si rimanda anche a Finlay, 1982, 318–353; Cozzi, 1997, 87–108.
Su tale forma narrativa si rinvia a Nubola, Würgler, 2002; Biasolo, De Luca, Povolo, 2015.
46
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
so9. Nelle sedute della Quarantia furono lette le scritture di ambo le parti e presentate le
accusationes degli Avogadori e le defensiones degli avvocati (ASV, AC, 3664, 68 v.) – di
cui non abbiamo tracce.
Terminato il confronto tra le parti, la corte composta dai nobili veneziani doveva stabilire l’innocenza o la colpevolezza di Lorenzo Sanudo. Dei trentanove votanti, ci furono
sei astenuti, cinque a favore dell’assoluzione e ventotto a sfavore. Delle varie proposte –
non registrate – venne scelta la seguente pena da infliggere: un anno di bando da Venezia
e distretto e il pagamento di medici e medicine per la vittima dell’aggressione (ASV, AC,
3664, 68 v.). Un dato merita di essere segnalato: la mitezza della pena, se paragonata alle
altre condanne solitamente inflitte per questa categoria di crimine10. Sicuramente essersi
presentato spontaneamente alle prigioni e aver confessato il delitto ha influito sulla determinazione della pena, ma questa comunque rimane troppo blanda. Gli altri due imputati
furono invece assolti dalla medesima accuse. Anch’essi si presentarono volontariamente
alle carceri e confessarono di aver sguainato le armi in difesa di Lorenzo Sanudo, mentre
quest’ultimo feriva Giacomo d’Armer. Entrambi non giustificarono le proprie azioni ed,
introdotti in Quarantia Criminale e seguito lo stesso iter processuale, essi furono, come
detto, dichiarati innocenti (ASV, AC, 3664, 68 v.–69 r.). In questo caso, l’assoluzione
sembra essere ricondotta ad un ruolo più passivo dei due rispetto a quello di Lorenzo
Sanudo, autore materiale delle ferite. Tuttavia, stupisce comunque registrare che la loro
complicità, in uno scontro dove del sangue era stato versato – sangue nobile, per di più
–, non fosse affatto punita, anche se presentata nei termini più accettabili della difesa del
parente. La narrazione processuale di questa vicenda presenta, quindi, alcuni elementi
ambigui, che non sono decifrabili se ci limitiamo ad analizzare le Raspe: esaminiamo
perciò quanto il diarista scrisse in merito a questo episodio.
Nelle pagine dei Diari reperiamo una descrizione dello scontro armato simile a quella
presentata, ma con una determinante differenza: il diarista afferma che ciò avvenne «per
cazon di certa femena mojer di Zuan Paolo di Bechesta a San Jacomo di Orio in certa
corte» (Diari, XXXI, 183). Marin Sanudo addusse come motivo che diede scoppio alla
contesa la gelosia, la quale si configura come una forma di competizione maschile sul piano dell’onore sessuale11, rivalità che si trasferisce sul piano dello scontro armato. Alcuni
mesi più tardi, a inizio gennaio 1522, il diarista avvisa che Giacomo d’Armer è guarito
dalle ferite riportate e ha dato «una querela contro di loro e di uno sier Zuan Soranzo di
sier Nicolò a li Avogadori, li quali voleano andar in Quarantia e meter di retenirli» (Diari,
XXXII, 340). Il giorno 11 febbraio ebbe inizio il processo in Quarantia Criminale a carico
dei tre patrizi (Diari, XXXII, 450) e proseguì nei giorni successivi, per giungere infine
alla seduta del 17 febbraio, nella quale vennero emanati i verdetti. In questa sessione
avvenne però un fatto non menzionato nelle Raspe e che influenzò profondamente l’esito
9 «et cussì tutti tre veneno a disnar a caxa, che fin hora è stati in prexon.» (Diari, XXXII, 246)
10 Si veda l’analisi per il periodo precedente in Ruggiero, 1980, 138–155.
11 Per la tematica dell’onore maschile e femminile declinato sul piano sessuale si rinvia a Pitt-Rivers, 1977;
non è comunque un caso isolato: sono motivati dalla gelosia anche gli omicidi perpetrati da Vettor Pisani
(Diari, IV, 345), e Angelo Bragadin (Diari, XX, 367–368, 511).
47
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
del processo: Alvise d’Armer, padre di Giacomo, si presentò in tribunale per parlare, nonostante gli avvocati difensori si opponessero, temendo che il patrizio avrebbe perorato
la causa del figlio. Accadde l’esatto contrario:
Disse: non dirò cossa che vi dispiaqua; et cussi a pe’ di la renga disse era venuto lì
a dir che li à dolesto assai dil caso di so’ fiol, ma è cossa che intravien fra zoveni.
So fiol sta ben et è varito et ex nunc feva ogni paxe, pregando li XL havesseno questi
per ricomandati; et altre parole usando, che commosse tutti a lacrimar. Et vene da
sier Marin Sanudo qu. sier Francesco et lo abrazoe, et cussi sier Nicolò e sier Alvise
Soranzo; poi a sier Francesco e Lorenzo Sanudo qu. sier Anzolo, e sier Zuan Soranzo
di sier Nicolò li abrazò perdonandoli ogni ofesa et feva larga paxe per lui e suo fiol,
ch’è in caxa. Li quali tre se butono in zenochioni chiedendoli perdono, adeo indolzì
tutti li XL; et poi parlò sier Alvise Badoer avochato in suo favor. (Diari, XXXII, 466)
Il linguaggio qui impiegato da Alvise d’Armer è quello della rinuncia della querela,
del perdono e della pacificazione (Bellabarba, 2001; Niccoli, 2007), la quale sarebbe stata
in seguito perfezionata al di fuori dell’aula del tribunale.
Comprendiamo ora come si giunse all’esito registrato nelle Raspe: il processo venne condizionato sensibilmente dalle parole e dai gesti di Alvise d’Armer. Il diarista ci offre ulteriori
preziose informazioni anche in merito alle pene proposte per Lorenzo Sanudo. Infatti, oltre
alla risoluzione già presentata, avanzata da alcuni consiglieri e dai Vicecapi della Quarantia e
accettata a larga maggioranza, gli avogadori proposero un’altra parte: cinque anni di bando,
oltre al pagamento di una multa. Una pena ben più dura, ma in linea con le norme giuridiche
vigenti nei tribunali della città. Tuttavia, come detto, quest’ultima venne respinta e fu scelta
l’altra proposta, molto più blanda. La divergenza tra le due non si colloca nella differenza
quantitativa, bensì nei principi di fondo: da una parte, la pena degli Avogadori esprimeva una
concezione di retributive justice, focalizzata sulla punizione del crimine, inteso come una trasgressione della legge, mentre quella dei consiglieri e dei Vicecapi faceva proprie le istanze
della restorative justice, che pone l’accento sulla vittima e le sue richieste12.
In questo caso, nella misura in cui la riconciliazione tra le famiglie avvenne sotto gli
occhi dei giudici – politici, vennero a mancare le necessità di infliggere una punizione
significativa che fungesse da deterrente o che imponesse la concordia tra le parti, poiché questa era già stata autonomamente raggiunta. Le assoluzioni adottate e la condanna
imposta riflettono perciò una concezione di giustizia che ammette la commistione tra
pratiche della giustizia comunitaria e negoziata, basata su faide, accordi e pacificazioni13,
e la ritualità processuale del centro Dominante, che si caratterizza per azione del giudice,
procedure formali e pena. Difatti solamente Lorenzo Sanudo, che inflisse il colpo grave
ma non mortale, fu punito, tuttavia solo a un anno di bando ed a un risarcimento. I Diari,
che si sono rivelati essenziali per la comprensione della vicenda, ce ne forniscono an12 Su retributive e restorative justice c’è un’amplia bibliografia: ci limitiamo a segnalare Cantarella, 2007;
Johnstone, Van Ness, 2007; Aladjem, 2008.
13 Su tale tema, e anche quello della giustizia egemonica, si rinvia a Lenman, Parker, 1980; Sbriccoli, 2001.
48
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
che l’epilogo. Nel marzo 1522 Marin Sanudo avvistò Giacomo d’Armer, completamente
ripresosi (Diari, XXXIII, 92). Infine, nel marzo 1525, la riconciliazione tra le famiglie
approdò alla fase conclusiva, quando avvenne la pubblica pacificazione:
In questa sera, in chiexia di San Zuminian a San Marco, fo fato la paxe tra sier Jacomo d’Armer di sier Alvise, qual fu ferito in su la testa in Rialto da sier Francesco
Sanudo qu. sier Anzolo, sier Lorenzo suo fratello et sier Zuan Soranzo qu. sier Nicolò,
per la qual ferita fono retenuti e assolti per Quarantia ; li pagano di miedegi e medesine ducati ... et cussì si hanno abrazadi insieme. Dove erano multi parenti de una
parte et l’altra, et etiam Io Marin Sanudo vi fui. (Diari, XXXVIII, 45)
L’ODIO DI MARCANTONIO LOREDAN
Il 31 ottobre 1513 fu letta una supplica dal Consiglio di Dieci riunito con la Zonta
in materia pecuniaria, inoltrata da Matteo di Francesco da Priuli. L’incipit descriveva
la situazione della famiglia: lui e i suoi fratelli, Giovanni Francesco e Marco, erano
rimasti orfani e con i figli a carico. La strategia familiare aveva destinato uno di questi
giovani patrizi a partecipare alla muda per Alessandria del 1511, cioè Antonio, figlio
di Marco. Nello stesso viaggio verso il Levante era presente anche Giorgio di Marcantonio Loredan, figlio di un importante patrizio che in quel momento era membro del
Consiglio di Dieci. Il convoglio raggiunse l’isola di Candia, dove ebbe luogo uno scontro tra i due ragazzi, la cui causa è imputata, secondo quanto affermato nella supplica,
dal fatto che il nipote fu «da lui (Giorgio Loredan) a più modi inzuriato» (ASV, CX,
MR, 36, 95 r.–95 v.). I giovani passarono allo scontro armato e Antonio ferì Giorgio sul
braccio e sulla testa. Danni che però, Matteo da Priuli sottolineò, non erano stati ritenuti mortali dai medici che curarono il giovane, infatti quindici giorni dopo lo scontro
quest’ultimo era ritenuto fuori pericolo. La ragione che ne causò la sua morte era da
imputare non alla lotta armata, ma ad altro:
[…] e fidandose lui de tal pronostico, volendo contentar a li sui appetiti, ussite de ogni
obbedientia a li sui medici, per modo che li soprazonse la freve granda: et in capo
de xxiii (giorni) morite, come el tuto se può provar chiaramente. (ASV, CX, MR, 36,
95 r.–95 v.)
In realtà, la percezione dell’evento a Venezia fu diametralmente opposta: varie lettere
giunte in città indicarono Antonio da Priuli come colpevole della morte di Giorgio Loredan (Diari, XII, 427, 432).
La supplica proseguiva spiegando perché il nipote venne bandito in contumacia: fu inizialmente denunciato al Reggimento di Candia da un balestriere della muda, che lo accusò
di premeditazione. L’imputazione di omicidio pensado – cioè premeditato – venne tuttavia dismessa dal Reggimento, quindi Antonio venne chiamato a difendersi dall’accusa di
omicidio puro, al cui processo però non si presentò. I motivi addotti dallo zio paterno sono
– comprensibilmente – fragili e difatti quest’ultimo richiamò l’attenzione ancora una volta
49
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
sull’effettiva causa della morte di Giorgio Loredan14. A questo punto è opportuno evidenziare come la possibilità di presentarsi prima per rispondere dell’accusa di premeditazione
e poi per quella di omicidio puro fosse uno dei vari istituti giuridici, come la difesa per patrem, la difesa per procuratore e la piezaria, adottati dalla ritualità processuale bassomedievale di matrice dotta, che si fonda cioè sul diritto comune, per canalizzare i conflitti (Povolo,
2004b, 50–51). L’utilizzo da parte del Reggimento di Candia di tale procedura potrebbe
indicare che anche nei tribunali della Dominante l’istituto fosse impiegato: quest’ipotesi
è confermata dal processo del patrizio Giorgio di Vittorio Duodo, che uccise per un’offesa
verbale Marco di Donato Tiepolo (Diari, LIV, 279). Convocato dagli avogadori, il patrizio si
presentò in carcere per difendersi dall’accusa di omicidio pensado, venne esaminato de plano e presentò le sue difese e giustificazioni. Ci furono due votazioni in Quarantia Criminale
per stabilire il grado premeditato o puro del delitto, ma non ci fu una netta maggioranza.
Venuto a sapere dell’esito incerto delle due ballotazioni, probabilmente temendo di venire
imputato per la premeditazione, Giorgio Duodo fuggì dal carcere. Egli venne quindi bandito
perpetuamente da Venezia e distretto, da terre e luoghi della Repubblica e da navigli armati
e disarmati (Diari, LIV, 456–457; ASV, AC, 3666, 185 r.–185 v.).
Possiamo ora procedere con il resto della supplica di Matteo di Priuli: egli propose
un salvacondotto per il nipote di centouno anni in cambio di mille ducati. Lo zio paterno
pose però alcune ben chiare condizioni: egli chiese l’oblio processuale per quanto commesso da Antonio e domandò che, durante il periodo del salvacondotto, il processo svolto
a Candia non venisse impazado, cioè intromesso dagli Avogadori o da altri magistrature
e quindi riaperto. Matteo proponeva anche di posticipare l’inizio del salvacondotto e il
ritorno a Venezia del nipote di due anni, nell’ottobre 1515. La ragione di tale consiglio
trovava fondamento nel netto rifiuto opposto fino a quel momento – cioè nei due anni
trascorsi dalla morte di Giorgio fino all’invio della supplica – da Marcantonio Loredan
nel perdonare Antonio da Priuli, nonostante i ripetuti tentativi di pacificazione promossi
dai parenti dell’offensore:
[…] aziò che in questo tempo la Mag[nificen]tia de Mis[sier] MarcoAntonio Loredan
a la M[agnificen]tia del qual siamo stadi a casa sua a domandarli mille perdonanze:
aziò che in questo tempo le si apra le viscere a la misericordia che cussì come el nostro signor Dio ne perdona i nostri peccadi simelmente la Mag[nificen]tia sua perdoni
a sto povero puto quale è tanto dolente de la offesa a la Mag[gnificen]tia sua quale
lei che l’ha ricevuta. (ASV, CX, MR, 36, 95 r.–95 v.)
Una ferrea volontà che venne registrata anche da Marin Sanudo nel momento in cui
la supplica venne presentata (Diari, XVII, 271). Nonostante il rifiuto di Marcantonio, a
indicare che la pacificazione non avvenne, il salvacondotto fu garantito dal Consiglio di
Dieci, a condizione che, oltre alla cifra di mille ducati, Antonio – o chi per lui – fornisse
un contingente armato di cinquanta uomini o pagasse la quantità necessaria di denaro per
arruolarli. Ciò indica come la cattiva situazione finanziaria in cui versava la Serenissima
14 «[…] era morto per li sui desordini come l’è notorio a tuta Candia» (ASV, CX, MR, 36, 95 r.–95 v.)
50
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
a causa della guerra15 influì sulla scelta dei membri di tale consiglio, decisione che ineluttabilmente sconvolgeva le normali modalità di gestione del conflitto patrizio.
Nel giugno 1516, quasi tre anni dopo l’accettazione della supplica, Antonio da Priuli
fu designato come candidato per la carica di Camerlengo di Comun. Egli non fu tuttavia
eletto e, da quanto riportato da Sanudo, ciò è da imputare al persistente odio di Marcantonio Loredan: «Et come ozi el fo nominato, dito sier Marco Antonio si levò e andò fuora
per non balotarlo, et molti se ne acorse di questo, et cazete» (Diari, XXII, 307). Un sentimento che non si manifestò in concrete forme di ritorsione al di là della pura opposizione
politica. Forse questa forte emozione venne nutrita anche dalla difesa retorica esposta dai
familiari di Antonio da Priuli, i quali indicavano la morte di Giorgio Loredan come conseguenza della sregolatezza del giovane e non dello scontro armato provocato da questioni
d’onore. L’odio di Marcantonio non scemò con gli anni: la carriera politica di Antonio da
Priuli decollò grazie a un matrimonio con una figlia del potente banchiere Alvise Pisani
(Diari, XXVIII, 432, 456). Di lì a pochi anni dopo, egli entrò nel Senato dietro pagamento
di un prestito di quattrocento ducati (Diari, XXXII, col. 112), per poi divenire, con l’aiuto
del suocero, banchiere assieme ai fratelli. Al momento dell’apertura del nuovo bancho, il
giorno 15 dicembre 1522, erano presenti i patrizi di più alto rango, con una prevedibile
eccezione. Un’assenza che il diarista ritenne degna d’essere segnalata:
[…] li Procuratori quasi tutti excepto sier Zacaria Gabriel, ch’ è impotente, e tutto il
Colegio, da sier Marco Antonio Loredan consier in fuora, però che’l dito sier Antonio
di Prioli al viazo de Alexandria amazò sier Zorzi Loredan suo fiol, fu posto in exilio,
et poi in sta guerra con danari asolto. (Diari, XXXIII, 545)
Marcantonio morì poco dopo, nella primavera del 1524, mentre copriva l’ufficio di Inquisitore del defunto doge (Diari, XXXII, 182). Due anni dopo Antonio da Priuli divenne
un membro del Consiglio di Dieci (Diari, XLII, 589). L’apice della sua ascesa politica fu
raggiunta con l’elezione a Procuratore nel maggio 1528 (Diari, XLVII, 427–428). L’odio
di Marcantonio Loredan sparì insieme a lui, lasciando spazio ad Antonio da Priuli per
raggiungere le vette del governo veneziano.
Un episodio che attesta che i patrizi più giovani potevano permettersi d’indulgere
in comportamenti violenti e turbolenti, che li ponevano anche al di fuori della legalità,
come già evidenziato (Chojnacki, 2000). Essi avevano comunque la possibilità di essere
sostenuti dalla loro rete parentale per ottenere aiuto politico e anche per gestire i conflitti
in cui essi erano parte attiva, come le azioni di Matteo da Priuli dimostrano. Un patrizio
adulto e impegnato nella sfera pubblica, come Marcantonio Loredan, non avrebbe avuto
lo stesso spazio di manovra e le medesime attenuanti. Dobbiamo perciò ritenere che Marcantonio – o un membro del gruppo familiare – non avrebbe potuto compiere la vendetta?
No, egli fece una precisa scelta. Si oppose con altri mezzi ad Antonio da Priuli, con azioni
evidentemente non violente: una decisione che potrebbe avallare la visione di un patriziato non dedito alla faida e alla vendetta. Tuttavia, risulta difficile non ritenere che l’odio
15 Si veda, in generale, Pellegrini, 2009. Per il punto di vista veneziano Cozzi, Knapton, 1986; Mallett, 1996.
51
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
sviscerale e duraturo di Marcantonio non coincida con quello stato di reciproca ostilità
che alcuni autori, come abbiamo visto, hanno indicato come caratteristica della faida. La
mancata ritorsione e il perdurante rancore sono dunque il riflesso di una già accennata
ambiguità da cui il patriziato veneziano non poté liberarsi: ceto chiamato a dirigere la res
publica, e quindi oggetto a pressioni disciplinanti, e al tempo stesso ceto aristocratico,
che condivideva l’idioma culturale dell’onore e in competizione – anche violenta – per
lo status (Chojnacki, 1972, 192). Le emozioni e le decisioni di Marcantonio Loredan, per
essere comprese, non possono essere scisse da questa dualità.
IL PRODITORIO ECCESSO DI MARCO MICHIEL
Fu posto et preso una gratia, che a sier Marco Michiel qu. sier Alvise, bandito per la
morte di sier Vicenzo da Molin di sier Alvise procurator, al qual fu fato salvoconduto
da poter star in le nostre terre per anni ..., che se intendi in vita, e cussì navilii armadi
e disarmadi etc. (Diari, LIV, 596)
L’amnistia accordata dal Consiglio di Dieci era stata presa a larga maggioranza (ASV,
CX, CR, 4, 184 v.) e preceduta due anni prima, nel settembre 1529, dalla concessione,
da parte dello stesso organo, di un salvacondotto della durata di cinque anni, per essersi
«portato ben in Puia» (Diari, LI, 593), per dodici voti a favore e quattro contro (ASV,
CX, CR, 4, 138 v.). Due provvedimenti che avevano posto fine ad un lungo periodo di
bando, che durava da circa quindici anni, e che permettevano a Marco di Alvise Michiel
di rientrare nello stato veneto. La causa di questo lungo esilio era riposta in una forte
passione, ritenuta innaturale e quindi condannata, che si trasformò in sete di vendetta.
L’incipit delle vicende che ebbero per protagonista Marco Michiel si colloca nel giorno
11 febbraio 1515 m.v., quando il Consiglio di Dieci convocò Marco per difendersi dalle
accuse. Le imputazioni erano gravi: tentato adescamento e aggressione armata a danni
di alcuni giovani «causa sodomitii» (ASV, CX, CR, 2, 162 r.). Marin Sanudo ci fornisce
alcune indicazioni precise che permettono di comprendere meglio gli sviluppi successivi:
Questo fu fato intervenendo sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo, dito Fixolo, al
qual, è pochi zorni, sul campo di Santa Maria Formosa (Marco Michiel) li tajò la
vesta, e questo per certo amor e zelozia di sier Domenego da Molin di sier Alvise per
il qual dito sier Marco Michiel, è morto; e fece ditto atto. (Diari, XXI, 514)
Il motivo dell’assalto di Marco Michiel ai danni di Giovanni di Girolamo Malipiero si
riconduce perciò al sentimento della gelosia, che si è detto nascondere al proprio interno la
competizione maschile sul piano dell’onore sessuale, aggravata in questo caso dalla combinazione con il più grave reato di sodomia. Marco di Alvise Michiel non si presentò e fu
conseguentemente condannato, in absentia, il giorno 23 febbraio a quindici anni di bando
da Venezia e dal distretto e venne scartata la proposta di una condanna più mite, di sei anni
di bando (ASV, CX, CR, 2, 163 v.). Si profilava perciò un lungo periodo di esilio per Marco
Michiel, il quale non avrebbe dovuto arrischiare il ritorno a Venezia o nel Dogado, in quanto
52
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
ciò avrebbe peggiorato la sua condizione, già compromessa. Tuttavia, le sue successive gesta dimostrarono che simili considerazioni passarono in secondo piano rispetto alla volontà
di compiere vendetta. Questa si concretizzò lunedì 25 gennaio 1517 m.v.:
È da saper: in questa matina, a hore zercha 18, sequite un caxo, che volendo andar a
disnar sier Vicenzo da Molin di sier Alvixe procurator e sier Domenego da Molin qu.
sier Marin suo zerman cuxin, partidi di San Marco, a San Zulian apresso la chiesia,
uno stravestito da maschara da schiavon si voltò contra di loro e ferite el dito sier
Domenego da Molin, et sier Vicenzo da Molin volendo corer via cazete, et lui li menò
una bota mortalissima su la testa di una arma candida chiamata cazona, curta e
larga. (Diari, XXV, col. 217)
Girolamo da Molin, fratello di Domenico, anch’egli presente, riuscì a fuggire. Seguì
un combattimento con alcuni famigli da ca’ Molino, ma l’individuo mascherato si difese
con grande abilità e riuscì a scappare e nascondersi. Seguì una frenetica caccia all’uomo,
durante la quale Marino e Nicolò Michiel, figli di Alvise, furono informati del fatto che
gli ufficiali erano alla ricerca del loro fratello Marco, di cui erano certi fosse a Venezia,
nonostante il bando. I due infatti si erano recati armati nel luogo dell’ultimo avvistamento
dell’assalitore dando «segnali grandissimi sapesseno chi era la maschara ; qual con effeto
era suo fradelo Marco predito» (Diari, XXV, 217).
Mentre le ricerche continuavano, il Consiglio di Dieci non rimase inerte: venne annunciato «Che per la atrocità del proditorio e detestando caso hozi commesso», di cui
«per evidentissimi indicii si intende esser stato perpetratore Marco Michiel q[uonda]m
Alvise q[uonda]m Maphio se fa asaper a tutti […]» (ASV, CX, CR, 2, 212 v.) che si poneva una taglia di tremila lire e si annunciavano dure sanzioni per chi lo nascondesse in
casa o lo aiutasse in alcun modo. Si concedeva l’impunità a chi, nel tentativo di catturarlo,
lo avesse ucciso in caso di resistenza all’arresto. Marin Sanudo ci offre nuovamente riflessioni che nella documentazione ufficiale non si reperiscono:
Et aziò il tutto se intendi, questo sier Marco Michiel […] era imbertonato in dito sier
Domenego da Molin, et per zelosia di sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo qual al
presente è Provedador a le biave, ferite zoè volse ferir l’anno passato il prefato sier
Zuan Malipiero, per il che per il Consejo di X fu bandito per anni 6 di Veniexia e dil
destreto. Et par che ditto sier Vicenzo da Molin solicitasse suo padre a farlo bandir,
per il che si ha voluto vendicar. Altri dice volea ammazar dito sier Alvixe da Molin
procurator perché l’havia promesso di aiutarlo con prestar danari a la Signoria e
cavarlo dil bando, e tamen nulla havia fato. (Diari, XXV, 219)
Comprendiamo ora che Marco Michiel volle colpire Domenico da Molin perché questi
spinse suo padre a punire con un pesante bando colui che molestava il cugino oppure decise
di vendicarsi per le colpe di Alvise da Molin, procuratore, dunque membro più prestigioso
del lignaggio, il quale aveva rotto gli accordi stretti con i parenti di Marco per il raggiungimento di una pacificazione. Entrambe le ipotesi presentate dal diarista offrono una valida
chiave di lettura dell’azione premeditata di Marco Michiel, che gli costò un’ulteriore ri-
53
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
chiesta di comparire innanzi al Consiglio di Dieci. Il giorno 26 gennaio, in quanto egli era
«maxime indiciatus perpetrasse proditorium excessum» (ASV, CX, CR, 2, 212 v.) ai danni
di Domenico e Vincenzo da Molin, venne convocato per difendersi dalle accuse.
Nel frattempo le ricerche proseguirono, mentre Domenico da Molin morì (Diari,
XXV, 230). Le pagine dei Diari esprimono in maniera molto puntuale il senso dello
shock causato dall’azione violenta di Marco Michiel e la frenesia generale che colpì la
città nella caccia all’uomo. Ciò è comprensibile nella misura in cui la sua vendetta era
stata perseguita con modalità che superavano fin troppo le soglie della tolleranza, anche
informale, che si riserbava alla violenza patrizia. Un gesto ritenuto eccessivo perché compiuto mentre Marco scontava già una dura pena inflittagli dal Consiglio di Dieci per un
altro grave crimine e per le modalità del delitto: l’essersi mascherato e la premeditazione
comportarono una reazione perentoria da parte dello stesso Consiglio di Dieci. Fermezza
che si esplicò nella severità della pena: la condanna, stabilita in contumacia a inizio febbraio 1517 m.v., prevedeva il bando perpetuo non solo da Venezia e distretto, ma anche da
tutti i domini veneti sia di terra che di mare e anche da tutti i navigli armati e disarmati.
Se avesse infranto il bando e fosse stato catturato, Marco Michiel sarebbe stato condotto
a coda di cavallo da Santa Croce fino a San Giuliano, dove ebbe luogo il suo proditorio
assalto e dove gli sarebbe stata mozzata la mano destra, per essere poi condotto tra le due
colonne a San Marco. Qui sarebbe stato descopato, cioè ucciso con un forte colpo alla
nuca, e poi squartato in quattro parti (ASV, CX, CR, 2, 213 r.).
Alla fine degli anni ‘20, in coincidenza con il nuovo tentativo veneziano d’impadronirsi dei porti pugliesi (Cozzi, Knapton, Scarabello, 1992, 12–14), le capacità del patrizio
in esilio gli fecero guadagnare l’appoggio di varie figure militari, sia straniere che patrizie, le quali intercedettero presso la Signoria affinché fosse concesso un salvacondotto a
Marco Michiel (ASV, CX, CF, 6, cc. non numerate né intitolate16). Nelle Filze sono allegate le molte attestazioni comprovanti il valore del patrizio esiliato che aveva continuato
a servire la sua patria. Più importante è però segnalare come, prima di prendere qualunque
decisione, il giorno 12 agosto 1529 vennero
Chiamati alla p[rese]ntia delli ex.mi s.ori Capi dello Ill.mo Consiglio x li N[obeli] homini s[ier] Marco da molin procurator et s[ier] andrea da molin q[uondam] s[ier]
marin, et dimandati se hanno fatta la pace, et remessa ogni iniuria al N[obile] homo
s[ier] Marco Michiel s[opradi]tto. Risposero de si, et esse[r] molto contenti ch[e]l
sia exaudito della gra[tia] ch[e]l dimanda, et cosi esta notato p[er] ordine, e com[m]
andame[n]to delli p[re]fati ex.mi s.ori capi. (ASV, CX, CF, 6, 1° allegato al fascicoletto
su Marco Michiel)
Tre mesi dopo venne concesso quanto richiesto. Due anni dopo, nel 1531, ulteriori
testimonianze del valore di Marco Michiel si unirono ad una nuova supplica richiedente
16 Tale registro raccoglie le carte in fascicoli numerati per anno secondo il more veneto. La supplica inviata
a nome di Marco Michiel è inserita nel fascicolo dell’anno 1529 alla data 23 settembre, quando venne
concesso il salvacondotto alla terza votazione.
54
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
un salvacondotto che durasse per il resto della vita del patrizio. Anche in questo caso i
Capi del Consiglio di Dieci convocarono preventivamente Vincenzo e Andrea da Molin,
a cui chiesero ancora conferma della pacificazione avvenuta: essi risposero positivamente
(ASV, CX, CF, 7, 1° allegato al fascicoletto su Marco Michiel, nel fascicolo dell’anno
1531, inserito alla data 19 settembre, data della concessione del nuovo salvacondotto). Si
concluse così la vicenda del proditorio eccesso di Marco Michiel.
Fig.1: Diari, XXIII, col. 343. Il diarista racconta un episodio di cui fu protagonista.
Come si evince dal testo, delle vecchie questioni di debiti irrisolti indussero Giovanni di
Marco Soranzo a far arrestare Marin Sanudo. L’imprigionamento di Marin Sanudo di
per sé non avrebbe risolto la questione pendente: Giovanni Soranzo intendeva invece, e
il diarista non ebbe dubbi a riguardo, macchiare l’onore del suo debitore oltraggiandolo
con questo gesto, infamandone la reputazione e colpendolo nello status. La manifestazione lampante dell’incapacità di estinguere un debito e l’incarcerazione avrebbero
infatti arrecato vergogna al diarista e alla sua famiglia. Un danno che spinse il diarista a
trascrivere nei suoi Diari l’intenzione di vendicarsi. Tuttavia, nonostante l’annuncio, non
ci sono altre prove che dimostrino che Marin Sanudo si sia effettivamente rivalso su di
Giovanni Soranzo, quindi è plausibile che i dissidi siano stati ricomposti pacificamente.
55
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
CARTA DELLA PACE OTTENUTA, IMPOSTA E IRRAGGIUNGIBILE
L’ultimo argomento affrontato riguarda l’esistenza e l’interazione della charta pacis
in seno all’amministrazione della giustizia veneziana. Il punto di partenza di quest’analisi
è il processo intentato contro Domenico di Daniele Tron. Il giorno 3 gennaio 1524 m.v.,
in Quarantia Criminale, egli fu condannato per aver ferito Fantino di Vittorio Pisani e
avergli mozzato il dito medio della mano destra. La pena scelta, molto simile a quella
inflitta a Lorenzo Sanudo, fu quella di un anno di bando da Venezia e dal distretto e il
versamento di cento ducati a Fantino, a pagamento di medici e medicine (ASV, AC, 3664,
261 r.–261 v.). Le analogie con il caso dei due fratelli Sanudo e del cugino Soranzo sono
confermate dal fatto che, come si evince dai Diari, prima dello svolgimento del processo,
era stata «fata pace insieme» (Diari, XXXVII, 401) tra le parentele. Con ogni probabilità,
nei capitolari delle scritture difensive, se reperibili, avremmo trovato l’allegazione della
charta pacis. L’attestazione dell’avvenuta riconciliazione è ancora una volta la ragione
della mitezza della pena inflitta.
In un episodio che implicò alcuni patrizi di Ca’ Nani ci sono indizi più concreti della presenza della carta della pace e del suo valore a fini giudiziari17. Nel maggio 1514,
mentre camminava in una calle a San Giovanni Nuovo, una grossa pietra cadde sulla
testa di Vincenzo di Antonio Pisani, causandone la morte (Diari, XVIII, 186). I fratelli
del defunto in seguito querelarono Giovanni Battista di Paolo Nani, accusandolo di aver
gettato il masso «per caxon di zelosia di certe forestiere stava lì apresso di la chiexia
di San Zane Novo» (Diari, XVIII, 228). Venne formato perciò il processo in Quarantia
Criminale e anche Giacomo Nani, fratello di Giovanni Battista, fu convocato a difendersi
dalla medesima accusa. Poiché Giovanni Battista si presentò, mentre Giacomo preferì
assentarsi, il primo venne assolto dalle accuse e il secondo condannato contumace (ASV,
AC, 3662, 141 r.; 140 v.–141r.). Non ci interessa stabilire chi fu effettivamente il colpevole. È molto più importante prendere in considerazione la supplica inviata dal padre,
Paolo Nani, e letta nel Consiglio di Dieci circa un anno dopo, il giorno 16 maggio 1516.
In questa richiesta il patrizio, dopo aver riassunto le vicende processuali che coinvolsero
i suoi figli, pregò umilmente che Giacomo venisse liberato dalla bando perpetuo a cui era
stato condannato, in quanto
quelli piatissimi et ver zentilho[meni] M[agnifi]co mis[sier] Antonio moresini,
M[agnifi]co Vetor pisani cugnadi et altri parenti et fratelli del ditto defunto hanno
come veri e catholici e christiani remosso ogni loro rancor e affanno e total[i]t[e]r
perdonata ogni offesa imputatoli et publico instrumento facto e concessagli bona e
vera pace. (ASV, CX, MR, 40, 74 r.–74v.)
La vicende presa in analisi si risolse con la risposta positiva18 da parte del Consiglio
di Dieci, dietro il versamento di trecento ducati, una cifra ben inferiore ai mille sborsati
17 Come già affermato, a livello generale, in Bellabarba, 2001, 190–192.
18 Con diciassette voti a favore e otto a sfavore (ASV, CX, MR, 40, 74v.).
56
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
da Antonio di Priuli, con ogni probabilità perché Giacomo Nani, a differenza dello stesso
Antonio, ottenne la charta pacis dai parenti della vittima.
Infine, l’ultima vicenda presa in considerazione ha come scenario iniziale l’isola di
Candia, dove ebbe luogo uno scontro che coinvolse alcuni nobili di origine veneziana a da
tempo insediatisi nell’isola19. Questo caso merita attenzione perché venne risolto all’interno dei tribunali della Dominante: in una supplica, Giorgio Dono descriva di aver ucciso
per legittima difesa Giovanni Francesco Bon, il quale lo aveva attaccato senza apparente
motivo mentre, insieme ad altri gentiluomini, cenavano nella casa del primo (ASV, CX,
MF, 33, c. 208, 1° allegato r.; supplica ricevuta il giorno 17 maggio 1514). Fu perciò
bandito per omicidio puro e, durante gli anni più critici della Lega di Cambrai, partecipò
alla difesa di Padova. Come ricompensa per i servigi chiese al Consiglio di Dieci d’essere
assolto dal bando. La risposta che ricevette è significativa: sarebbe stato assolto
havendo la carta de la pace da s[ier] nico bon fradello del q[uondam] s[ier] zuan
franco: del che immediate scrisi a quatro mei fradelli di praticare tal pace. Et loro
[…] con parenti amici religiosi homini hanno fato ogni experie[n]cia con el dito
s[ier] nico. (ASV, CX, MF, 33, c. 208, 1° allegato r.; supplica ricevuta il giorno 17
maggio 1514)
Tuttavia, ogni sforzo si rivelò vano: Nicolò Bon non intendeva riappacificarsi con
Giorgio. Non solo, il primo si macchiò di una colpa più grave, commettendo un omicidio
premeditato mentre si trovava nella Dominante, per il quale fu convocato dagli avogadori
e poi condannato. Giorgio denunciava perciò come fosse impossibile per lui ottenere la
pace da tale individuo e chiedeva che «sendo dito s[ier] nico renitente a p[er]donar, la
mia absolutio[n] se intenda libera et sine aliq[uo] conditione pacis» (ASV, CX, MF, 33,
c. 208, 1° allegato r.; supplica ricevuta il giorno 17 maggio 1514). Date le circostanze, il
Consiglio di Dieci accolse la richiesta, concedendo un salvacondotto di cento anni (ASV,
CX, MF, 33, 208 r.).
CONCLUSIONI
Le questioni emerse sono molteplici: la principale è di quella di aver restituito alla
tematica della faida e delle vendetta uno spazio finora negato all’interno della realtà del
patriziato veneziano. Tale ceto appare ora non più così diverso rispetto la nobiltà di Terraferma, con la quale condivide valori e pratiche socio – culturali che si declinano nelle
forme di conflittualità sopra presentate. Tuttavia, come si è visto, queste contengono al
proprio interno le soluzioni per raggiungere la pacificazione tra le parti. L’amministrazione della giustizia veneziana ha posto in evidenza l’influenza che queste forme, consuetudinarie, di risoluzione dei conflitti esercitarono nei confronti delle procedure formali e
dotte. Un risultato che quindi avvalora quanto già espresso in sede storiografica: non c’è
19 Per un’introduzione sui rapporti non solo giuridici, ma anche politici, sociali ed economici tra Venezia e
l’isola di Creta si rinvia a Ortalli, 1997.
57
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
contrapposizione, bensì commistione tra i due livelli (Povolo, 2015). Un’altra osservazione riguarda il grado di contenimento e la gestione della conflittualità patrizia: il ruolo di
protagonista è interpretato dalla Quarantia Criminale.
La sua ritualità processuale, in linea con quella generalmente adottata nel resto della
penisola dal Basso Medioevo, si presta al confronto tra le parti e concede il necessario
spazio d’azione alla difesa. Il risultato è quello di favorire la ricomposizione attraverso
l’inflizione di pene, come quella del bando, finalizzate a quest’obiettivo. Anche se generalmente era il Consiglio di Dieci a ratificare l’avvenuta ricomposizione, ad esempio
mediante le suppliche inviate per richiedere la remissione della pena, quest’ultimo organo
non poteva concedere alle parti, in sede giudiziaria, la stessa facoltà d’iniziativa della
Quarantia. Quest’impossibilità si radicava in quel peculiare rito processuale che lo contraddistingueva e che prevedeva una procedura segreta, rapida e senza avvocati (Cozzi,
1982, 102–103). Conseguentemente, il Consiglio di Dieci interveniva attivamente all’interno dei meccanismi della vendetta e della faida solo quando l’aggressività superava i
limiti della tolleranza. Un confine non basato tanto sulla violenza di per sé – ferimenti,
assalti e omicidi erano generalmente discussi in Quarantia – quanto sulle modalità con cui
questa prendeva forma. Una situazione che si sarebbe modificata indelebilmente quando,
nel 1571, lo stesso Consiglio di Dieci avrebbe avocato a sé la giurisdizione su qualunque
fatto di sangue coinvolgente un patrizio veneziano, sia come offeso che offensore (Cozzi,
1982, 168–169). Una misura che, per il momento possiamo solo ipotizzare, avrebbe comportato profonde conseguenze nella gestione della faida e della vendetta patrizia.
58
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
PLEMSTVO MED MAŠČEVANJEM, PROCESNIMI RITUALI IN
PRAVOSODJEM V BENETKAH, NA ZAČETKU 16. STOLETJA
Andrew VIDALI
via Borgo Checchin, 16, Torre di Mosto, Venezia, Italija
e-mail: [email protected]
POVZETEK
Zgodovinopisje je dolgo obravnavalo beneško plemstvo kot unikum, ker naj razred
plemičev ne bi bil odvisen od praks fajde in maščevanja, za razliko od prevladujočih
družbeno-kulturnih norm tistega časa. Avtorji so to prepričanje podprli z več dokazi. V
nasprotju s temi je namen pričujoče raziskave ovreči to stališče na podlagi analize nekaj
primerov konfliktov med plemstvom iz začetka 16. stoletja, in sicer z obravnavo dnevnikov
Marina Sanuda in sodnih virov mestnih advokatov (Avogaria di Comun) ter Sveta desetih
(Consiglio di Dieci).
Rezultati kažejo, da se je tudi beneško plemstvo ravnalo po načelu časti in maščevanja. Poleg tega je širši pristop, ki analizira odnos med konfliktom, procesnim ritualom in
pravosodjem, omogočil preveriti prepletanje običajnih praks z reševanjem konfliktov, v
skladu s tem kar je že bilo ugotovljeno za družbe, katerih pravosodni sistem je bil utemeljen na običajnem pravu, ki v Beneški republiki ni bilo prisotno. Ta pristop je osvetlil tudi
vlogo protagonista Quarantie Criminale, organa, ki je zaradi svojih procesnih ritualov
uspešno reševal plemiške fajde, medtem ko je Svet desetih posredoval na zahtevo strank
z ratifikacijo uspešne sprave. V primeru, da do slednje ni prišlo, je za njegovo dosego
poskrbel Svet desetih, kar je jasen dokaz ambicij takratnega pravosodja.
Ključne besede: Benetke, plemstvo, maščevanje, 16. stoletje, procesni rituali, pravosodje
59
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
FONTI E BIBLIOGRAFIA
ASV, AC – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Avogaria di Comun (AC).
ASV, CX, MR – ASV, Consiglio di Dieci, Deliberazioni (CX), Miste, Registri (MR).
ASV, CX, CF – ASV, CX, Criminali, Filze (CF).
ASV, CX, CR – ASV, CX, Criminali, Registri (CR).
ASV, CX, MF – ASV, CX, Miste, Filze (MF).
Diari – I diari di Marino Sanudo. Fulin, R. et al. (eds.). Venezia, Visentini, 1879–1903.
Aladjem, T. K. (2008): The Culture of Vengeance and the Fate of American Justice.
Cambridge, Cambridge University Press.
Aricò, A. C. (2009): Marin Sanudo il Giovane: le opere e lo stile. Studi Veneziani, 55,
Pisa, Roma, 351–390.
Beattie, J. (1982): Other cultures: Aims, methods and achievements in social anthropology. Londra, Routledge and Kegan.
Bellabarba, M. (2001): Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali
nell’Italia moderna. In: Bellabarba, M., Schwerhoff, G., Zorzi, A. (eds.): Criminalità
e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo
Medioevo ed età moderna. Bologna, Berlin, Il Mulino, Duncker & Humblot, 189–213.
Biasolo, E., De Luca, L., Povolo, C. (eds.) (2015): Voices from Istria. Voci dall’Istria
(XVI–XVIII secolo) / Glasovi Istre (16.–18. stoletje). Caselle di Sommacampagna,
Cierre Edizioni.
Body-Gendrot, S., Spierenburg, P. (eds.) (2008): Violence in Europe: Historical and
Contemporary Perspectives. New York, Springer.
Broggio, P., Paoli, M. P. (eds.) (2011): Stringere la pace: Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV–XVIII). Roma, Viella.
Cantarella, E. (2007): Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?
Milano, BUR.
Chojnacki, S. (1972): Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State. In: Martines,
L. (ed.): Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200–1500. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 184–228.
Chojnacki, S. (2000): Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society. Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 227–243.
Cozzi, G. (1982): Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal XVI al
secolo XVIII. Torino, Giulio Einaudi Editore.
Cozzi, G. (1997): Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna. Venezia, Marsilio, 87–108.
Cozzi, G., Knapton, M. (1986): La Repubblica di Venezia nell’età moderna – Dalla
guerra di Chioggia al 1517. Torino, UTET.
Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (1992): La Repubblica di Venezia nell’età moderna – Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, UTET.
Crouzet-Pavan, E. (1992): Sopra le acque salse. Espace, puovoir et société à Venise à la
fin du moyen àge. Roma, Ecole francaise de Rome.
60
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
Davies, J. (ed.) (2013): Aspects of Violence in Renaissance Europe. Burlington, Ashgate.
Dean, T. (1997): Marriage and Mutilation. Vendetta in Late Medieval Italy. Past and
Present, 157, Oxford, 3–36.
Finlay, R. (1982): La vita politica nella Venezia del Rinascimento. Milano, Jaca Books.
Johnstone, G., Van Ness, D. W. (eds.) (2007): Handbook of Restorative Justice, Portland, Willan Publishing.
Lane, F. C. (1978): Storia di Venezia. Torino, Giulio Einaudi Editore.
Lenman, B., Parker, G. (1980): The State, the Community and the Criminal Law in
Early Modern Europe. In: Gatrell, V., Lenman, B., Parker, G. (eds.): Crime and the
Law. The Social History of Crime in Western Europe Since 1500. London, Europa
Publication, 11–48.
Mallett, M. E. (1996): Venezia e la politica italiana: 1454–1530. In: Tenenti, A., Tucci,
U. (eds.): Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima – Il Rinascimento. Politica e cultura. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 245–310 .
Muir, E. (1993): Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Reinassance. Baltimore, London, The John Hopkins University Press.
Netterstrøm, J. B., Poulsen, B. (eds.) (2007): Feud in Medieval and Early Modern Europe. Aarhus, Aarhus University Press.
Niccoli, O. (2007): Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento. Roma,
GLF Editori Laterza.
Nubola, C., Würgler, A. (eds.) (2002): Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII). Bologna, Il Mulino.
Ortalli, G. (ed.) (1997): Venezia e Creta: atti del convegno internazionale di studi:
Iraklion-Chanià, 30 settembre – 5 ottobre 1997. Venezia, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti.
Pellegrini, M. (2009): Le guerre d’Italia, 1494–1530. Bologna, Il Mulino.
Pitt-Rivers, J. A. (1977): The Fate of Sheschem or The Politics of Sex. Essays in the
Anthropology of the Mediterranean. Cambridge, New York, Cambridge University
Press.
Povolo, C. (2004a): Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale
(sec. XV–XVIII). In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI–XIX). Roma, Viella, 297–353.
Povolo, C. (2004b): Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale
nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi. In: Chiodi,
G., Povolo, C. (eds.): L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di
Venezia (secoli XVI–XVIII) – Retoriche, stereotipi, prassi. Sommacampagna, Cierre,
19–170.
Povolo, C. (2015): Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern
Europe. A legal-anthropological approach. Acta Histriae, 23, 2, 195–244.
Queller, D. E. (1986): The Venetian Patriciate: Reality versus Myth. Urbana and Chicago, The Board of Trustees of The University of Illinois.
Resta, P. (2015): Vendetta. Theory and practice of conflicts resolution. EtnoAntropologia, 3, 1, 3–22.
61
ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 1
Andrew VIDALI: IL PATRIZIATO TRA VENDETTA, RITUALITÀ PROCESSUALE E AMMINISTRAZIONE ..., 43–62
Ruggiero, G. (1980): Violence in Early Renaissance Venice. New Brunswick, Rutgers
University Press.
Ruggiero, G. (1985): The Boundaries of Eros: Sex Crimes and Sexuality in Reinassance
Venice. New York, Oxford, Oxford University Press.
Sbriccoli, M. (2001): Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova
fase degli studi di storia della giustizia criminale. In: Bellabarba, M., Schwerhoff, G.,
Zorzi, A. (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e
linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Bologna, Berlin, Il Mulino,
Duncker & Humblot, 345–364.
62