Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015
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Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015
Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) ORLANDI Nella seduta del 09/07/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Espone la parte ricorrente di aver stipulato un contratto di “servizio di ricerca partner” con una agenzia matrimoniale in data 11 febbraio 2014. Come corrispettivo del servizio, la ricorrente si impegnava a corrispondere all’agenzia l’importo di euro 2.900,00, di cui euro 300,00 al momento della sottoscrizione. Il contratto aveva durata di 36 mesi e prevedeva espressamente che nessuna delle due parti potesse recedere anticipatamente. Il saldo di euro 2.600,00 sarebbe stato corrisposto all’agenzia dall’intermediario resistente; la ricorrente si impegnava, pertanto, a restituire a quest’ultimo l’importo finanziato mediante la corresponsione di 36 rate mensili di euro 88,86 l’una .In pari data, la ricorrente inoltrava una richiesta di finanziamento all’intermediario resistente; quest’ultimo accoglieva la richiesta e concedeva il finanziamento. Ai sensi del contratto, l’importo da restituire ammontava a euro 3.220,96, il TAEG risultava pari al 15,52%. In data 24 marzo 2014, la ricorrente comunicava all’agenzia matrimoniale l’esercizio della facoltà di recesso e la diffidava dal riscuotere l’assegno di euro 300,00 da lei versato a titolo di acconto e le somme derivanti dal finanziamento ottenuto dall’intermediario resistente. In pari data, la ricorrente inoltrava all’intermediario resistente un’informativa circa l’avvenuto recesso dal contratto di servizio e la diffidava dal liquidare somme all’agenzia matrimoniale. L’agenzia Pag. 2/5 Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015 matrimoniale forniva riscontro negativo alla richiesta e incassava l’assegno di euro 300,00. Inoltre, l’intermediario resistente liquidava all’agenzia matrimoniale l’importo di euro 2.600,00. Venuta a conoscenza di tali circostanze, in data 13 maggio 2014 la ricorrente presentava reclamo all’intermediario, comunicandogli che nulla gli era dovuto in forza del contratto e invitandolo a contattare l’agenzia matrimoniale per la restituzione dell’importo versato. In data 30 maggio 2014, l’intermediario riscontrava negativamente il reclamo, comunicando di aver “ricevuto in data 20 febbraio 2014 il contratto di finanziamento in oggetto regolarmente sottoscritto [dalla ricorrente presso l’agenzia matrimoniale]” e di aver comunicato alla ricorrente “l’accettazione del finanziamento tramite la lettera nella quale v[eniva] ricordata la possibilità di esercitare il diritto di recesso, come da legge, entro 14 giorni”. La ricorrente, che nel frattempo aveva già versato cinque rate all’intermediario si rivolgeva all’ABF esponendo che il contratto per la prestazione del “servizio di ricerca partner” risultava stipulato fuori dai locali commerciali; esso risultava infatti stipulato “a… in via… […]; a tutt’oggi, come comprovato da prove documentali ricavate dal sito [dell’agenzia matrimoniale] non esiste l’agenzia …, solo eventualmente un non meglio precisato club … che non ha comunque rappresentanza legale d[ell’agenzia], vera e sola titolare del contratto”; inoltre, come risultava dalle fotografie scattate dalla ricorrente, nel luogo di stipulazione del contratto “non esiste insegna alcuna dell’[agenzia matrimoniale] bensì uffici commerciali della [nome di altra società]”. In conseguenza di ciò, ai sensi del Codice del consumo, la ricorrente poteva esercitare il diritto di recesso dal contratto; il contratto di finanziamento doveva considerarsi collegato al contratto per la prestazione del “servizio di ricerca partner” da cui la ricorrente era receduta; l’agenzia matrimoniale non aveva ancora restituito l’importo di euro 400,00 (rectius, 300,00) versato a titolo di caparra; l’intermediario resistente aveva già liquidato l’importo di euro 2.600,00 all’agenzia matrimoniale e già incassato le prime cinque rate del finanziamento. Replica l’intermediario di aver stipulato una convenzione con l’agenzia matrimoniale che prevedeva la possibilità di “sottoscrivere […] un finanziamento finalizzato all’acquisto del bene/servizio offerto dalla [agenzia] per quei clienti che scelgono il pagamento rateale di tutta o parte della somma”. L’agenzia “propone al cliente interessato il finanziamento, verifica la corretta compilazione della richiesta relativa, rilascia al cliente la copia del contratto, completo di SECCI, dell’Informativa privacy e del consenso al trattamento dei dati, inoltre […] è responsabile tramite i suoi incaricati dell’identificazione del cliente […] pertanto attesta l’avvenuta sottoscrizione del contratto e l’identificazione del richiedente. [L’intermediario resistente] ricevuto l’originale del contratto, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista per l’istruttoria, procede alla valutazione della richiesta di finanziamento e, se rispetta i requisiti la approva.”. In data 20 febbraio 2014, l’intermediario riceveva dall’agenzia la richiesta di finanziamento. Successivamente, comunicava alla ricorrente di aver accolto la richiesta “tramite lettera in cui [veniva] ricordata la possibilità di esercitare il diritto di recesso, come da legge, entro 14 giorni” ai sensi dell’art. 9 del contratto di finanziamento. In data 24 marzo 2014, la ricorrente comunicava di avvalersi del diritto di recesso, quindi oltre i 14 giorni previsti dalla legge. Inoltre corrispondeva le prime cinque rate di restituzione del finanziamento, confermando all’intermediario che intendeva considerare il contratto come valido. Infine l’agenzia matrimoniale confermava che il contratto era stato validamente stipulato e che la ricorrente aveva regolarmente usufruito del servizio; precisava soltanto che pochi giorni dopo la conclusione del contratto la ricorrente aveva fatto richiesta di sospensione del servizio per motivi di salute, ma che “era consapevole del fatto che la sospensione poteva essere accordata ma che questo non implicava la sospensione del pagamento della quota d’iscrizione”. Pag. 3/5 Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015 La ricorrente chiede al Collegio “la cancellazione del debito e la restituzione di tutte le somme già versate o che nel frattempo [sarà] costretta a versare [all’intermediario resistente] in relazione al contratto di finanziamento”. L’intermediario insiste per il rigetto. DIRITTO Nella seduta del 14 maggio 2015, il Collegio ha disposto la sospensione del procedimento per chiedere all’intermediario di documentare l’effettiva erogazione del credito. La controversia si restringe all’efficacia del recesso comunicato dalla ricorrente con nota del 24 marzo 2014. Sul punto, l’intermediario reputa tale recesso tardivo, siccome esercitato oltre il termine, previsto dall’art. 64 Cod. cons. (d.lgs. 206/2005). Osserva il Collegio come dai documenti in atti risulta che il fornitore avrebbe sede legale a Torino e sede operativa a Milano (doc. 1 ricorrente); mentre il contratto risulterebbe stipulato a Brescia (doc. 1 ricorrente), città in cui il fornitore non ha agenzie (doc. 7 ricorrente, stampa dal sito web); segnatamente in via […], indirizzo presso cui non sembrano presenti agenzie del fornitore, e in cui si troverebbero invece gli uffici di un’altra società (doc. 7 ricorrente, stampa da un motore di ricerca e fotografie). Sul punto, l’intermediario dichiara di aver ricevuto conferma dal fornitore del fatto che il contratto era stato stipulato “presso l’ufficio [nome agenzia], sede di Brescia” (doc. 5 intermediario, e-mail del fornitore). Risulta dunque trattarsi di un contratto stipulato fuori dei locali commerciali. Trova allora applicazione l’art. 65 cod. cons., a mente del quale “1 Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. […] 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto”. Le condizioni generale del “servizio di ricerca partner”, depositate in atti, non lasciano ricavare l’adempimento agli obblighi d’informazione previsti dall’art. 47 cod. cons. giacché non risultano espressamente indicate le informazioni sul diritto di recesso del consumatore del diritto (previsto dagli artt. da 64 a 67 cod. cons.). Come noto, l'informazione “deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso” (art. 47 cod. cons). Il contratto risulta stipulato l’11 febbraio 2014, sicché la Pag. 4/5 Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015 comunicazione di recesso del 14 marzo appare tempestiva ed efficace. Dall’estinzione del rapporto di fornitura discende l’estinzione del connesso rapporto di finanziamento. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accerta che nulla è dovuto all’intermediario resistente e dispone che quest’ultimo provveda alla restituzione di tutto quanto percepito in relazione al contratto di finanziamento. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5