Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015

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Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015
Decisione N. 7368 del 16 settembre 2015
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 09/07/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone la parte ricorrente di aver stipulato un contratto di “servizio di ricerca partner” con
una agenzia matrimoniale in data 11 febbraio 2014. Come corrispettivo del servizio, la
ricorrente si impegnava a corrispondere all’agenzia l’importo di euro 2.900,00, di cui euro
300,00 al momento della sottoscrizione. Il contratto aveva durata di 36 mesi e prevedeva
espressamente che nessuna delle due parti potesse recedere anticipatamente. Il saldo di
euro 2.600,00 sarebbe stato corrisposto all’agenzia dall’intermediario resistente; la
ricorrente si impegnava, pertanto, a restituire a quest’ultimo l’importo finanziato mediante
la corresponsione di 36 rate mensili di euro 88,86 l’una .In pari data, la ricorrente inoltrava
una richiesta di finanziamento all’intermediario resistente; quest’ultimo accoglieva la
richiesta e concedeva il finanziamento. Ai sensi del contratto, l’importo da restituire
ammontava a euro 3.220,96, il TAEG risultava pari al 15,52%. In data 24 marzo 2014, la
ricorrente comunicava all’agenzia matrimoniale l’esercizio della facoltà di recesso e la
diffidava dal riscuotere l’assegno di euro 300,00 da lei versato a titolo di acconto e le
somme derivanti dal finanziamento ottenuto dall’intermediario resistente. In pari data, la
ricorrente inoltrava all’intermediario resistente un’informativa circa l’avvenuto recesso dal
contratto di servizio e la diffidava dal liquidare somme all’agenzia matrimoniale. L’agenzia
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matrimoniale forniva riscontro negativo alla richiesta e incassava l’assegno di euro 300,00.
Inoltre, l’intermediario resistente liquidava all’agenzia matrimoniale l’importo di euro
2.600,00. Venuta a conoscenza di tali circostanze, in data 13 maggio 2014 la ricorrente
presentava reclamo all’intermediario, comunicandogli che nulla gli era dovuto in forza del
contratto e invitandolo a contattare l’agenzia matrimoniale per la restituzione dell’importo
versato. In data 30 maggio 2014, l’intermediario riscontrava negativamente il reclamo,
comunicando di aver “ricevuto in data 20 febbraio 2014 il contratto di finanziamento in
oggetto regolarmente sottoscritto [dalla ricorrente presso l’agenzia matrimoniale]” e di aver
comunicato alla ricorrente “l’accettazione del finanziamento tramite la lettera nella quale
v[eniva] ricordata la possibilità di esercitare il diritto di recesso, come da legge, entro 14
giorni”. La ricorrente, che nel frattempo aveva già versato cinque rate all’intermediario si
rivolgeva all’ABF esponendo che il contratto per la prestazione del “servizio di ricerca
partner” risultava stipulato fuori dai locali commerciali; esso risultava infatti stipulato “a… in
via… […]; a tutt’oggi, come comprovato da prove documentali ricavate dal sito
[dell’agenzia matrimoniale] non esiste l’agenzia …, solo eventualmente un non meglio
precisato club … che non ha comunque rappresentanza legale d[ell’agenzia], vera e sola
titolare del contratto”; inoltre, come risultava dalle fotografie scattate dalla ricorrente, nel
luogo di stipulazione del contratto “non esiste insegna alcuna dell’[agenzia matrimoniale]
bensì uffici commerciali della [nome di altra società]”. In conseguenza di ciò, ai sensi del
Codice del consumo, la ricorrente poteva esercitare il diritto di recesso dal contratto; il
contratto di finanziamento doveva considerarsi collegato al contratto per la prestazione del
“servizio di ricerca partner” da cui la ricorrente era receduta; l’agenzia matrimoniale non
aveva ancora restituito l’importo di euro 400,00 (rectius, 300,00) versato a titolo di caparra;
l’intermediario resistente aveva già liquidato l’importo di euro 2.600,00 all’agenzia
matrimoniale e già incassato le prime cinque rate del finanziamento.
Replica l’intermediario di aver stipulato una convenzione con l’agenzia matrimoniale che
prevedeva la possibilità di “sottoscrivere […] un finanziamento finalizzato all’acquisto del
bene/servizio offerto dalla [agenzia] per quei clienti che scelgono il pagamento rateale di
tutta o parte della somma”. L’agenzia “propone al cliente interessato il finanziamento,
verifica la corretta compilazione della richiesta relativa, rilascia al cliente la copia del
contratto, completo di SECCI, dell’Informativa privacy e del consenso al trattamento dei
dati, inoltre […] è responsabile tramite i suoi incaricati dell’identificazione del cliente […]
pertanto attesta l’avvenuta sottoscrizione del contratto e l’identificazione del richiedente.
[L’intermediario resistente] ricevuto l’originale del contratto, compilato e sottoscritto in ogni
sua parte, con allegata la documentazione prevista per l’istruttoria, procede alla
valutazione della richiesta di finanziamento e, se rispetta i requisiti la approva.”.
In data 20 febbraio 2014, l’intermediario riceveva dall’agenzia la richiesta di finanziamento.
Successivamente, comunicava alla ricorrente di aver accolto la richiesta “tramite lettera in
cui [veniva] ricordata la possibilità di esercitare il diritto di recesso, come da legge, entro
14 giorni” ai sensi dell’art. 9 del contratto di finanziamento. In data 24 marzo 2014, la
ricorrente comunicava di avvalersi del diritto di recesso, quindi oltre i 14 giorni previsti
dalla legge. Inoltre corrispondeva le prime cinque rate di restituzione del finanziamento,
confermando all’intermediario che intendeva considerare il contratto come valido. Infine
l’agenzia matrimoniale confermava che il contratto era stato validamente stipulato e che la
ricorrente aveva regolarmente usufruito del servizio; precisava soltanto che pochi giorni
dopo la conclusione del contratto la ricorrente aveva fatto richiesta di sospensione del
servizio per motivi di salute, ma che “era consapevole del fatto che la sospensione poteva
essere accordata ma che questo non implicava la sospensione del pagamento della quota
d’iscrizione”.
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La ricorrente chiede al Collegio “la cancellazione del debito e la restituzione di tutte le
somme già versate o che nel frattempo [sarà] costretta a versare [all’intermediario
resistente] in relazione al contratto di finanziamento”. L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
Nella seduta del 14 maggio 2015, il Collegio ha disposto la sospensione del procedimento
per chiedere all’intermediario di documentare l’effettiva erogazione del credito. La
controversia si restringe all’efficacia del recesso comunicato dalla ricorrente con nota del
24 marzo 2014. Sul punto, l’intermediario reputa tale recesso tardivo, siccome esercitato
oltre il termine, previsto dall’art. 64 Cod. cons. (d.lgs. 206/2005). Osserva il Collegio come
dai documenti in atti risulta che il fornitore avrebbe sede legale a Torino e sede operativa a
Milano (doc. 1 ricorrente); mentre il contratto risulterebbe stipulato a Brescia (doc. 1
ricorrente), città in cui il fornitore non ha agenzie (doc. 7 ricorrente, stampa dal sito web);
segnatamente in via […], indirizzo presso cui non sembrano presenti agenzie del fornitore,
e in cui si troverebbero invece gli uffici di un’altra società (doc. 7 ricorrente, stampa da un
motore di ricerca e fotografie). Sul punto, l’intermediario dichiara di aver ricevuto conferma
dal fornitore del fatto che il contratto era stato stipulato “presso l’ufficio [nome agenzia],
sede di Brescia” (doc. 5 intermediario, e-mail del fornitore). Risulta dunque trattarsi di un
contratto stipulato fuori dei locali commerciali. Trova allora applicazione l’art. 65 cod.
cons., a mente del quale “1 Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei
locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64
decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui
all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di
ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi
ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista
ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del
contratto.
[…] 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli
articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e',
rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto”.
Le condizioni generale del “servizio di ricerca partner”, depositate in atti, non lasciano
ricavare l’adempimento agli obblighi d’informazione previsti dall’art. 47 cod. cons. giacché
non risultano espressamente indicate le informazioni sul diritto di recesso del consumatore
del diritto (previsto dagli artt. da 64 a 67 cod. cons.). Come noto, l'informazione “deve
essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e
delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto
nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se
diverso” (art. 47 cod. cons). Il contratto risulta stipulato l’11 febbraio 2014, sicché la
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comunicazione di recesso del 14 marzo appare tempestiva ed efficace. Dall’estinzione del
rapporto di fornitura discende l’estinzione del connesso rapporto di finanziamento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accerta che nulla è dovuto all’intermediario resistente e dispone che
quest’ultimo provveda alla restituzione di tutto quanto percepito in relazione al
contratto di finanziamento.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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