IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori

Transcript

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi
Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti
Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone
Membro designato dal Conciliatore Bancario e
Finanziario
[Estensore]
Prof. Avv. Maddalena Rabitti
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 16/05/2013 dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
In data 8.4.2010, la madre del ricorrente, deceduta dopo pochi mesi, aveva
sottoscritto un contratto di finanziamento con la resistente contro cessione del
quinto dello stipendio per un montante di euro 8.400,00, con copertura
assicurativa, il cui costo era ricompreso nell’importo del mutuo. Il ricorrente
dichiara che, dopo la morte della contraente, aveva avuto conferma che il
finanziamento sarebbe stato rimborsato dalla compagnia di assicurazioni, ma a
distanza di due anni, con lettera del 18.7.2012, la resistente comunicava
l’annullamento del contratto di assicurazione da parte della compagnia
assicurativa per dichiarazioni “false o reticenti” sullo stato di salute della
contraente al momento della stipula del contratto di assicurazione, chiamandolo a
pagare in qualità di erede il debito del finanziamento per un importo di euro
7.852,88.
Secondo il ricorrente, le condotte della resistente e della compagnia di
assicurazioni si pongono in contrasto con le norme di legge e di contratto e
Pag. 2/7
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
disattendono i canoni di correttezza, trasparenza ed equità, dando luogo ad un
comportamento vessatorio.
Con il ricorso chiede pertanto che sia “annullata”, in considerazione
dell’intervenuta stipula del contratto di assicurazione, la richiesta di rimborso della
parte residua del finanziamento relativa alle rate venute a scadenza dopo la morte
della de cuius, avanzata nei suoi confronti dall’intermediario resistente.
Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario resistente asserisce, in fatto,
che la contraente, poi defunta, all’atto dell'adesione alla copertura assicurativa
aveva sottoscritto una dichiarazione, i cui contenuti sono riprodotti in atti,
attestante il proprio buon stato di salute e che, essendo dipendente di un
complesso ospedaliero di Roma, era sicuramente in grado di ben comprendere il
contenuto della dichiarazione sottoscritta. Appresa la circostanza del decesso
della contraente, la finanziaria si era attivata con gli eredi, chiedendo copia della
documentazione da inoltrare alla compagnia, per la liquidazione del sinistro. In
data 22.12.2011, la compagnia di assicurazioni comunicava il diniego della
richiesta di liquidazione, in quanto “dall’esame della relazione redatta dal medico
curante
dell’Assicurato
è
emerso
che
le
dichiarazioni
rese
dal
Contraente/Assicurato in fase precontrattuale non erano corrispondenti al suo
stato di salute” e, conseguentemente, annullava la copertura assicurativa. In data
18.09.2012 la resistente informava della circostanza il ricorrente, chiedendo,
contestualmente, il pagamento degli importi ancora dovuti, al netto della quota
parte di premio restituita dalla compagnia. Con comunicazione del 11.10.2012, il
legale del ricorrente, dopo aver contestato una mancanza di trasparenza,
chiedeva alla compagnia di procedere alla liquidazione del sinistro; a detta missiva
la resistente forniva riscontro con comunicazione del 07.11.2012.
Ciò precisato in linea di fatto, l’intermediario eccepisce, in via preliminare,
l’incompetenza per materia dell’Arbitro per quanto riguarda l’esecuzione del
contratto di assicurazione nonché la propria carenza di legittimazione passiva in
ordine alla riattivazione della polizza a favore del ricorrente. Nel merito chiede di
respingere il ricorso in quanto: a) con riguardo alla mancanza di trasparenza,
emerge dalla documentazione che la contraente era stata portata adeguatamente
a conoscenza delle clausole che regolavano sia il contratto di finanziamento sia il
contratto di assicurazione, e che, nell’ambito di quest’ultimo, aveva dichiarato “di
essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese
Pag. 3/7
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
dall’assicurato
possono
compromettere
il
diritto
alla
liquidazione
della
prestazione”; b) nella gestione della pratica di rimborso, ha svolto quanto nelle
proprie possibilità per far sì che la compagnia di assicurazione provvedesse a
saldare il debito residuo del finanziamento, non potendo avere alcun ruolo nella
valutazione della richiesta di liquidazione del sinistro avanzata dagli eredi.
DIRITTO
Oggetto del ricorso è la mancata attivazione da parte della compagnia di
assicurazioni della garanzia prestata per il pagamento del debito residuo al
verificarsi del rischio (morte dell’assicurato/originario contraente) previsto dal
contratto di assicurazione. Alla domanda del ricorrente la parte resistente oppone
pregiudizialmente due eccezioni di inammissibilità del ricorso, facendo valere: a)
l’estraneità, ratione materiae, della controversia alle competenze dell’Arbitro che,
in base alle disposizioni che ne regolano il funzionamento (Provvedimento della
Banca d’Italia del 12 dicembre 2011), non può essere chiamato a pronunciarsi su
questioni attinenti all’esecuzione di contratti di assicurazione; b) il proprio difetto di
legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo al rapporto di assicurazione
dedotto in giudizio.
Il Collegio non ritiene che tali eccezioni ostino all’esame del merito del
ricorso. Infatti, anche se il Collegio non può pronunciarsi sulla corretta
interpretazione ed esecuzione della polizza assicurativa da parte della compagnia
di assicurazioni, va osservato che, come sopra indicato, il ricorrente, chiamando in
giudizio l’intermediario per il cui tramite è stato concluso il contratto di
assicurazione, intende anche censurare il suo comportamento in quanto contrario
ai canoni di correttezza e trasparenza richiesti nei rapporti con la clientela e non
può porsi in dubbio che tale prospettazione riguardi materia rientrante nelle
competenze dell’Arbitro.
Così meglio definito il thema decidendum, il Collegio ritiene che
l’intermediario, nell’indurre il cliente a concludere un contratto di assicurazione
rivelatosi poi inidoneo alla copertura del rischio assicurato, sia venuto meno ai
principi di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 cod. civ., che fa obbligo
alle parti di comportarsi, nel corso delle trattative, “secondo buona fede”, vale a
dire secondo una regola
che
impone di fornire alla controparte “ogni dato
Pag. 4/7
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipula del
contratto” (Cass. civ. n. 407 del 10 gennaio 2013) e alla quale gli intermediari sono
specificamente tenuti ad attenersi nelle loro relazioni con la clientela (Banca d’It,
Disposizioni in tema di trasparenza, 2009, Sez. I, § 1.3). Dalla documentazione in
atti non risulta infatti che l’intermediario, prima della stipula della polizza, abbia
richiesto qualche informazione circa le condizioni di salute del ricorrente in modo
da riscontrare l’esistenza dei presupposti per il buon fine della copertura
assicurativa che andava a proporre, il cui onere economico sarebbe stato a carico
esclusivo di tale soggetto.
Considerata la professionalità esigibile dall’operatore bancario e le
caratteristiche
proprie
di
tale
tipo
di
assicurazione,
prevalentemente
commercializzate in ambito creditizio a beneficio dell’intermediario stesso (in tal
senso cfr. ISVAP: “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2010 – Considerazioni
conclusive”, pag. 11), si deve infatti ritenere che l’intermediario fosse pienamente
a conoscenza delle caratteristiche del prodotto assicurativo de quo e fosse perciò
in condizione di fornire all’interessato ogni relativa delucidazione, al fine di
consentirgli la corretta formazione della propria volontà negoziale circa
l’opportunità e convenienza di aderirvi, ciò che nella specie non appare essere
stato fatto
La sua condotta reticente è stata quindi censurabile ed ha indotto il
ricorrente a sottoscrivere, sopportando il relativo onere economico, un contratto di
assicurazione che – stando a quanto è risultato
pacificamente nel corso del
presente procedimento – è stato ritenuto non idoneo a raggiungere gli scopi per i
quali era stato stipulato. I limiti posti alla competenza dell’ABF non consentono al
Collegio di svolgere alcuna verifica circa la validità e l’efficacia del contratto di
assicurazione.
La
ricorrente
ha
chiesto
che
sia
“annullata”,
in
considerazione
dell’intervenuta stipula del contratto di assicurazione, la pretesa al pagamento
delle rate del finanziamento maturate dopo la morte della de cuius, avanzata nei
suoi confronti dalla società resistente.
Tale domanda – formulata in modo
approssimativo e sommario – è da intendersi, a giudizio del Collegio, come
genericamente rivolta ad ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’illegittimo
comportamento tenuto dalla controparte nel corso delle trattative che hanno
condotto alla stipula del contratto di assicurazione.
Pag. 5/7
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
E’ stato chiarito – argomentando dagli artt. 1338 e 1398 c.c. – che, prima
che si giunga alla conclusione del contratto, l’interesse garantito dalla legge è
(solo) quello di non essere “scorrettamente” a spese inutili per le trattative, o
distolto – del pari “scorrettamente” - da altre attività ed affari. Il carattere non
vincolante delle trattative è certamente moderato dall’obbligo – posto a carico di
tutti coloro che partecipano alle trattative e non solo i soggetti tra i quali contratto è
diretto ad essere stipulato (Cass. n. 10235 del 1995) di comportarsi secondo
buona fede nel corso del loro svolgimento, sancito in via generale dall’art. 1337,
comma 2 c.c. Ma trattasi di obbligo posto a tutela della “lealtà del trattare” e
pertanto la sua violazione comporta, sempre che ne ricorrano i presupposti, il
risarcimento del danno “risentito” per aver confidato nella (valida) stipulazione del
contratto
(il c.d. interesse negativo), ma non quello derivato dalla mancata
percezione del “profitto” che sarebbe derivato dalla corretta esecuzione del
contratto (ilo c.d. interesse positivo).
Nel caso di specie, essendo pacifico che l’assicuratore ha rifiutato il
pagamento dell’indennizzo assumendo l’invalidità del contratto, appare evidente
che la società resistente, erogatrice del finanziamento, può essere chiamata a
rispondere, a causa dell’illegittimo comportamento tenuto nel corso delle trattative
solo entro i limiti dell’interesse “negativo”, vale a dire delle spese (€ 122,12)
inutilmente
sostenute
per
la
stipula
del
contratto
di
assicurazione,
successivamente riconosciuto invalido, nessun’altra prova fornita a tale riguardo
(dec. 481/12, cit.). Deve peraltro tenersi conto che una parte (€ 57,12) di esse è
stata già restituita dall’impresa assicuratrice.
La pretesa risarcitoria del ricorrente può essere quindi accolta solo entro
tali limiti.
Il Collegio dispone pertanto che l’intermediario corrisponda al ricorrente
l’importo di € 65,00 (sessantacinque/00), maggiorato degli interessi legali dalla
data del reclamo fino all’effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
Pag. 6/7
Decisione N. 4176 del 26 luglio 2013
contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 7/7