Conflitti proprietario-inquilino Più facile capire chi paga cosa

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Conflitti proprietario-inquilino Più facile capire chi paga cosa
IMMO BILI IN AFFITTO
Lunedì 26 Maggio 2014
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Dalle spese per la manutenzione dell’ascensore fino alle telecamere: ecco la bussola
Conflitti proprietario-inquilino
Più facile capire chi paga cosa
DI
Pagina a cura
GIANFRANCO DI RAGO
R
egole chiare per la
ripartizione degli
oneri accessori tra
proprietari e inquilini. In mancanza di specifico
accordo, infatti, basterà rifarsi a una semplice e comoda
tabella che indica in maniera analitica a chi spettano
le principali spese relative
all’unità immobiliare locata
e alle parti condominiali. E
questo anche per gli impianti
di nuova generazione, dalla
videosorveglianza delle parti
comuni alle antenne satellitari
e agli altri canali per il flusso
delle informazioni. Sarà questo
l’effetto della nuova tabella per
la ripartizione delle spese per
oneri accessori stilata dalle
organizzazioni della proprietà
(Confedilizia) e dell’inquilinato
(Sunia, Sicet e Uniat).
La tabella in questione, registrata lo scorso 30 aprile 2014
e che sostituisce integralmente quella precedentemente in
vigore, può essere utilmente
richiamata per relationem
dalle parti nella stipula dei
contratti di locazione e fungere comunque da utile criterio di guida in ogni caso di
controversia. Si tratta di un
documento alquanto dettagliato ed esaustivo (la tabella
è riportata integralmente e con
ampio commento nell’inserto
pubblicato in questo numero di
ItaliaOggi Sette, a partire da
pagina 33). La stessa intende
infatti disciplinare tutti gli ambiti nei quali sorgono spese che
devono essere suddivise tra il
locatore e l’inquilino, dagli impianti e servizi condominiali
(ascensore, autoclave, riscaldamento e condizionatori d’aria
centralizzati, impianti sportivi,
pulizie e portierato) a quelli di
pertinenza esclusiva dell’unità
immobiliare concessa in locazione (tinteggiatura, pavimenti, infissi, impianti idraulico ed
elettrico ecc.).
Il criterio di massima sotteso alla ripartizione degli oneri
accessori indicati nella citata
tabella è ovviamente quello
desumibile dal codice civile e
dalle leggi speciali, così come
approfondito e interpretato
dalla giurisprudenza (in questo ambito, tuttavia, ampio
spazio possono avere anche gli
usi e le consuetudini): si tratta
della regola per cui competono al conduttore le spese per
il consumo e per la manutenzione ordinaria e le piccole
riparazioni di beni, impianti e
servizi, restando invece in capo
al locatore le spese di straordinaria amministrazione, come
l’installazione di nuovi impianti o il loro rifacimento.
La nuova tabella preparata
d’intesa tra Confedilizia, Su-
Le principali voci di spesa a carico del conduttore
Acqua
Ascensore
Condizionamento
Energia elettrica
Giardinaggio
Imbiancatura
dei locali
e degli infissi
Impianti interni
all’unità immobiliare
locata
Palestra condominiale
Piscina e campi da
tennis condominiali
Portineria
Pozzi neri
Pulizia delle parti
comuni
Riscaldamento
Tributi
Videosorveglianza
nia, Sicet e Uniat è stata aggiornata ai nuovi sistemi che
si sono diffusi nelle abitazioni
a seguito del costante progresso della tecnica e alle novità
contenute nella recente legge
di riforma del condominio n.
220/2012.
Si pensi per esempio a uno
degli impianti più tradizionali
e di fondamentale importanza
come il riscaldamento, per il
quale il legislatore ha esplicitato il diritto dei condomini
di distaccarsi unilateralmente
Comprende il costo dell’acqua e quello del funzionamento e dell’ordinaria manutenzione dell’eventuale impianto di autoclave o di depurazione o di
decalcificazione
Comprende le spese di funzionamento (ad esempio per la forza motrice) e ordinaria manutenzione
dell’impianto
Comprende le spese di funzionamento e ordinaria
manutenzione dell’impianto
Comprende il costo dell’energia necessaria per gli
usi e gli impianti sia condominiali sia particolari
dell’unità immobiliare concessa in locazione (ad
esempio anche le spese per la sostituzione della
lampadine nelle parti comuni)
Comprende sia il costo dell’addetto o della ditta
cui viene affidato il servizio sia il costo dei materiali
e della manutenzione degli strumenti tecnologici
eventualmente utilizzati
Nei limiti della manutenzione ordinaria
Comprende le spese di funzionamento e ordinaria
manutenzione dell’impianto
Comprende le spese per il pagamento degli addetti alla
gestione dell’impianto e di ordinaria manutenzione
Comprende le spese per il pagamento degli addetti
alla gestione dell’impianto e di ordinaria manutenzione
Competono al conduttore nella misura del 90%,
salvo patto contrario
Comprende le spese per lo spurgo dei pozzi neri
Comprende sia il costo dell’addetto alle pulizie o
della ditta cui viene affidato il servizio sia il costo
dei materiali e della manutenzione degli strumenti
tecnologici eventualmente utilizzati
Comprende le spese di funzionamento (ad esempio
combustibile, forza motrice) e ordinaria manutenzione dell’impianto (fuochista, bruciatore, regolatori
automatici, pompe, camini ecc.)
Per lo più a carico del conduttore (rifiuti urbani,
scarichi ecc.). È a carico del locatore la tassa di
occupazione del suolo pubblico, salvo che riguardi
l’attività svolta dal conduttore
Nei limiti della manutenzione ordinaria
dall’impianto centralizzato. Ma
si pensi anche al forte impulso
fornito all’installazione degli
impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili,
anch’essi oggetto di specifiche
disposizioni normative contenute nella legge n. 220/2012
(artt. 1120 e 1122 bis c.c.).
Una tipologia di impianto
che debutta per la prima volta
nella tabella degli oneri accessori è quello della videosorveglianza delle parti comuni, a
lungo messo in discussione dal-
la giurisprudenza e finalmente
ammesso senza riserve dal legislatore (art. 1122 ter c.c.), che
ha anche avuto cura di indicare la necessaria maggioranza
assembleare per procedere alla
relativa installazione. Secondo
il criterio generale, le relative
spese di installazione e sostituzione dell’impianto spettano
quindi al locatore, restando in
carico all’inquilino la sua manutenzione ordinaria.
Importanti novità per i sistemi di ricezione dei flussi
informativi, laddove al tradizionale impianto centralizzato
di ricezione radiotelevisiva si
è nel tempo imposta con forza
la necessità di consentire ai
condomini (e ai conduttori) di
accedere alle informazioni con
nuove modalità tecnologiche
sulla base di sistemi centralizzati o privati (di ricezione
satellitare, via cavo, internet
ecc.).
Le modalità di pagamento. Pagamenti dell’inquilino
trasparenti. Il conduttore ha
infatti diritto di subordinare
il saldo degli oneri accessori al
contratto di locazione all’indicazione specifica delle spese da
parte del locatore, con menzione dei criteri di riparto, e alla
consultazione della relativa
documentazione giustificativa.
È quanto prevede l’art. 9 della
legge n. 392/78 sulle locazioni, che concede all’inquilino
un termine di 60 giorni per il
pagamento del dovuto, proprio
allo scopo di rendere possibili
le verifiche in questione. Se ne
deve pertanto concludere che,
ove il locatore non soddisfi la
legittima richiesta del conduttore, quest’ultimo possa
ragionevolmente rifiutarsi di
corrispondere gli oneri accessori pretesi dal proprietario.
Solitamente nei contratti
di locazione è previsto un anticipo forfettario di tali spese
da corrispondere unitamente
al canone, salvo conguaglio.
In questa sede il conduttore
può pretendere di visionare la
documentazione giustificativa
degli oneri accessori. Quest’ultima, nel caso di unità sita in
condominio, corrisponde poi
al rendiconto della gestione
annuale reso ai condomini
dall’amministratore condominiale (e che il proprietario
dell’appartamento locato può
far visionare al proprio inquilino, limitatamente alla propria
posizione, chiedendo eventualmente all’amministratore le
relative pezze giustificative).
Circa i tempi di prescrizione del diritto del locatore a
pretendere il pagamento degli
oneri accessori da parte del
conduttore, occorre evidenziare
come per lungo tempo la giurisprudenza abbia sostenuto la
vigenza di una norma (art. 6
della legge n. 841/73, ritenuto non abrogato dalla legge
n. 392/78) che fissava tale
termine in due anni, quindi
derogando in peius per il proprietario al termine ordinario
quinquennale di cui all’art.
2948 c.c. Da ultimo, però, l’intera legge n. 841/73 è stata
abrogata dal dl n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08,
che dovrebbe quindi aver reso
nuovamente applicabile il termine di cinque anni previsto
dalla citata disposizione del
codice civile.
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Lunedì 26 Maggio 2014
IMMO BILI IN AFFITTO
Nella maggior parte dei casi è il proprietario a essere interpellato dall’amministratore
Condomini-inquilini separati
I
DI
GIANFRANCO DI RAGO
Rapporti condominio e inquilini
nquilini e amministratore condominiale separaAssemblea
L’inquilino può partecipare e votare soltanto in
ti in casa. I rapporti tra
conduttore e condomirelazione alle deliberazioni relative alle spese e
nio, al contrario di quanto
alle modalità di gestione del servizio comune di
generalmente si crede, non
riscaldamento e di condizionamento dell’aria
sono sempre del tutto chiari. Può, infatti, avvenire che
Impugnazione
delibere
L’inquilino può impugnare le delibere assembleari
l’amministratore rivolga
agli inquilini delle richieste
assembleari
solo nel caso in cui ha diritto di voto
che dovrebbe invece destinare al proprietario dell’unità
Consultazione docu- Non spetta all’inquilino
immobiliare (si pensi al pamentazione condomigamento delle spese condoniale e conto corrente
miniali e alle sanzioni per la
violazione del regolamento).
Pagamento delle spese Il condominio non può pretendere dall’inquilino il
Oppure, al contrario, può
capitare che il conduttore
condominiali
pagamento delle spese condominiali
interpelli l’amministratore
per avere delle informazioRispetto del regolamen- Anche l’inquilino è tenuto a rispettare il regolani che dovrebbero invece
to condominiale
mento
essere fornite dal locatore o
che l’inquilino non avrebbe
Applicazione delle san- Le sanzioni pecuniarie in questione possono essecomunque titolo a conoscezioni per le violazione re applicate solo al condomino-locatore
re per ragioni di privacy. La
del regolamento condoregola aurea che disciplina
i rapporti tra condominio,
miniale
locatore e inquilino è in
realtà molto semplice: la
partecipazione
dall’inserimento degli altri servizi comuni).
alla gestione
d
condominiale
oobbligatorio dei Il problema si pone essensuoi dati persona- zialmente da un punto di
spetta al consu
domino (ovvero
li nel nuovo regi- vista di tutela dei dati peral proprietario
sstro dell’anagrafe sonali della compagine cono titolare di alccondominiale in- dominiale, con particolare
trodotto dalla leg- riferimento ai casi in cui in
tro diritto reale
tr
ge di riforma del assemblea si trattino dati
sull’unità immog
biliare concessa
ccondominio. Ci si sensibili di uno o più condoin locazione) e
cchiede, infatti, per mini (si pensi alla delibera
quale finalità il relativa all’installazione di
quindi l’ammiq
nistratore deve
llegislatore abbia un ascensore condominiale
rivolgere solo a
cchiesto all’ammi- con le maggioranze agevolanistratore di rac- te per l’abbattimento delle
quest’ultimo le
n
proprie richieccogliere e aggior- c.d. barriere architettoniche)
nare anche questo oppure dati non sensibili
ste. Il condutton
re, al contrario,
ttipo di informa- ma di particolare rilevanza
partecipa alla
zzioni. In effetti sociale, come per esempio
vita condominiall’amministratore, quelli relativi alla morosità
AGO
R
I
D
IANFRANCO
di G
avendo già a sua condominiale.
le per il tramite
a
disposizione queDa quest’ultimo punto di
del locatore, cui
d
1. IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Indice
GENERALE
IN
1. Il contratto di locazione in generale
quindi vanno cassti dati, potrebbe vista, infatti, è evidente come
2. La disciplina delle locazioni abitative in particoLa locazione trova la sua disciplina nell’art. 1571 c.c.,
lare
come il contratto con il quale una parte
nalizzate tutte le
eessere ora agevo- i conduttori, essendo estra3. La ripartizione delle spese di manutenzione tra lo- che la definisce
far utilizzare ad al
d t ) i bbli
(l
lato nell’inviare nei alla compagine condoistanze relative
L’inserto
dalla
pagina
33
la convocazione miniale, non abbiano alcun
a problematiche
assembleare an- valido titolo ad apprendere
inerenti i beni e
i servizi comuni. La recente camente che l’amministra- che al conduttore qualora informazioni sulla morosità
riforma del condominio di tore condominiale abbia all’ordine del giorno vi sia dei condomini. Sul punto si è
espressa chiaramente anche
cui alla legge n. 220/2012 in questi casi il dovere di una questione del genere.
Dal punto di vista del l’Autorità garante per la tunon ha quindi apportato al- convocare anche l’inquilino.
cuna modifica a questa rego- Si tratta di una questione controllo sulla validità tela dei dati personali nella
la, salvo forse quanto si dirà aperta che, tuttavia, la giu- dell’operato dell’assemblea recente riedizione del 2013
in relazione all’unico caso in risprudenza maggioritaria è utile inoltre chiarire come del vademecum sulla privacui l’inquilino ha per legge il ha risolto negativamente, l’inquilino non abbia mai il cy e il condominio, chiarendo
diritto di partecipare e vo- eliminando qualsiasi obbli- potere di impugnare le deli- anche il fatto che il conduttare in seno all’assemblea go di convocazione in capo berazioni condominiali, sal- tore non possa nemmeno
all’amministratore e oneran- vo appunto il caso in cui le chiedere all’amministracondominiale.
do il solo locatore di rendere stesse riguardino le spese e tore l’accesso ai dati sulla
Inquilino e diritto di il relativo avviso al condut- le modalità di gestione del gestione condominiale. Di
voto in assemblea. L’uni- tore. Quindi, ferma restan- servizio comune di riscalda- conseguenza ammettere la
co caso in cui il conduttore do la piena validità della mento e di condizionamen- partecipazione del conduttore all’assemblea chiamata a
ha diritto di partecipare deliberazione assembleare, to.
discutere sulla situazione
all’assemblea condominiale il condomino che non abbia
è quello previsto dall’art. 10 avvisato il proprio inquilino
Inquilino e parteci- di morosità dei condomini
della legge n. 392/78 sulle lo- risponde verso quest’ultimo pazione all’assemblea (a meno di ottenere il concazioni, che ha attribuito al per i possibili danni deriva- condominiale. Si può poi senso unanime di tutti i
medesimo il diritto di voto tigli dalla mancata possibi- discutere a lungo sulla legit- partecipanti al condominio)
nelle deliberazioni relative lità di esprimere il proprio timità della partecipazione equivarrebbe a inviare al
alle spese e alle modalità di voto.
del conduttore all’assemblea medesimo copia integrale
Qualche timido spiraglio anche nei casi diversi da del rendiconto condominiagestione del servizio comune
di riscaldamento e di condi- nella direzione di ricono- quelli di cui all’art. 10 della le dal quale emergono le
zionamento dell’aria in luogo scere in via interpretativa legge n. 392/78 (che ricono- predette morosità, condotta
al conduttore un vero e pro- sce al medesimo il diritto che sarebbe poi a sua volta
del proprietario-locatore.
Il fatto di avere diritto a prio diritto di essere convo- di partecipare senza diritto sostanzialmente equivalenpartecipare all’assemblea cato all’assemblea condomi- di voto alle deliberazioni te all’affiggere il predetto
non implica però automati- niale potrebbe però derivare relative alla modifi cazione consuntivo nella bacheca
La ripartizione
delle spese
tra proprietario
e inquilino
condominiale (salvo il maggior danno potenzialmente
derivante dalla conoscibilità
della predetta documentazione da parte di un numero indeterminato di soggetti
estranei alla compagine condominiale).
Inquilino e spese condominiali. Anche per le
spese condominiali vale la
separazione tra condominio
e inquilino sopra tratteggiata. Se, quindi, unico soggetto
tenuto al pagamento degli
oneri condominiali resta il
condomino, dal quale soltanto l’amministratore può
pretendere il saldo e in mancanza agire giudizialmente,
è anche vero che per le medesime ragioni di tutela dei
dati personali il conduttore
non può pretendere di visionare i preventivi e i rendiconti condominiali, se non
per il tramite del locatore e
limitatamente alla posizione
di quest’ultimo. Se, infatti,
l’inquilino ha certamente il
diritto di visionare le pezze giustificative degli oneri
accessori richiesti in pagamento dal locatore (si veda
anche il box nella pagina
precedente), lo stesso non
ha però alcun valido titolo
per conoscere la posizione
debitoria degli altri condomini diversi dal suo dante
causa (l’amministratore che,
anzi, consentisse al conduttore di venire in possesso di
tali informazioni violerebbe
la privacy dei propri condomini). Vista la sostanziale
impermeabilità dei distinti
rapporti condominio-locatore e locatore-conduttore
pare quindi addirittura superfluo aggiungere che il
proprietario non possa mai
validamente giustifi care il
mancato pagamento degli
oneri condominiali con la
circostanza che il suo conduttore sia in mora nel pagamento degli oneri accessori dovuti in base al contratto
di locazione.
Inquilino e violazioni
del regolamento condominiale. Infi ne, per quanto riguarda il rispetto del
regolamento condominiale,
mentre è certo che anche il
conduttore debba comunque
rispettarne il contenuto (e
quindi, per esempio, non
possa ascoltare la radio a
musica alta negli orari di riposo, non possa parcheggiare la moto in cortile ove ciò
sia vietato, ecc.), è altrettanto pacifi co che le eventuali
sanzioni pecuniarie comminate in base a esso (secondo
le nuove e più severe regole
previste dalla legge di riforma del condominio) possono
essere rivolte esclusivamente al condomino-locatore, anche per violazioni commesse
dal solo inquilino (sul quale
il proprietario potrà comunque rivalersi).