CONTRATTO AFFITTO ARCHIVIO 2007 - 2013.rtf

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CONTRATTO AFFITTO ARCHIVIO 2007 - 2013.rtf
Contratto di locazione ad uso non abitativo
L’anno duemilasette il giorno 03 del mese di maggio a Borgio Verezzi presso
la Sede Comunale tra
Per un parte il sig. Terragno Roberto nato il 19.11.1958 a Finale Ligure,
residente
a
Albenga
in
Regione
Monti
n.
10,
codice
fiscale
TRRRRT58S19D600B, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Viale
C. Colombo 33 , di seguito locatore , il quale interviene in proprio
in
qualità di proprietario dell’immobile sito in Viale C. Colombo 33 in Borgio
Verezzi;
Per l’altra parte la d.ssa Marinetta Valdora nata a Alassio il 09.11.1966 e
domiciliata per le funzioni presso il Comune di Borgio Verezzi con sede in
Borgio Verezzi via Municipio 17, codice fiscale - partita IVA 00227410099
di seguito conduttore e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e
nell’interesse del Comune che rappresenta in forza del decreto sindacale n.
390 del 15.01.2007 ai sensi degli artt. 107 e 109 del decr. Lg.s n. 267/2000.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) OGGETTO : Il sig. Terragno Roberto (locatore) cede in locazione al
Comune di Borgio Verezzi
(conduttore) come sopra rappresentato, che
accetta, l’immobile sito in Viale C. Colombo n. 33 a Borgio Verezzi, che sarà
dal conduttore adibito ad archivio storico comunale.
2)DELIBERAZIONI : la locazione è stata disposta con Deliberazione della
Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2007 del
Comune di Borgio Verezzi che le parti dichiarano espressamente di conoscere
ed accettare, e che si trova depositata presso l’ufficio segreteria del predetto
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comune e che gli oneri finanziari derivanti dal presente contratto trovano
copertura nel bilancio di previsione del Comune di Borgio Verezzi
dell’esercizio finanziario 2007 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 13.03.2007
3) DURATA E SCADENZA CONTRATTUALE
- La locazione avrà la
durata di sei anni con inizio dal 01.05.2007 e potrà essere prorogata di
comune accordo e con atto scritto aggiuntivo per analoghi periodi, ai sensi
dell’art. 28 della legge 392/1978. Il locatore autorizza al conduttore la facoltà
di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della L. n. 392/78,
con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dal locatore da
comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno
dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale
periodo e per una sola volta. Alla scadenza i locali dovranno essere
riconsegnati personalmente all’incaricato del locatore. Nel caso di mancata o
ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a
quanto previsto nel presente contratto - dovrà pagare alla parte locatrice una
indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento
dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento
del maggior danno. È fatta salva la facoltà del locatore di procedere
giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
4) CANONE DI LOCAZIONE - Il prezzo della locazione è stabilito in €
4.800,00(quattromilaottocento euro =) annui da pagarsi in rate trimestrali
anticipate di € 1.200,00 (milleduecento euro =) mediante bonifico bancario.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/1978 il conduttore
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ed il
locatore
convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente nella
misura variazioni accertate dall’ISTAT.
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e
degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non
dopo eseguito il pagamento della rata scaduta.
5) MIGLIORIE RIPARAZIONI E ADDIZIONI -
Resta espressamente
concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti
sull'immobile e quant' altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa,
resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi,
acquisite all’immobile locato a beneficio del locatore senza che quest’ultimo
debba versare alcunché al locatore.
6) INIZIALE VERSAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – Saranno a
carico di parte conduttrice tutte le opere e gli adempimenti necessari per
adeguare l’immobile alle normative igienico sanitarie, amministrative,
antinfortunistiche, prevenzione incendi, proprie dell’attività che in esso
intenda svolgere. Preso atto, quindi, che parte conduttrice, al fine di utilizzare
i locali in argomento per adibirli ad archivio storico comunale, necessita ed
intende effettuare
una serie di migliorie, riparazioni, ristrutturazioni,
addizioni anche impiantistiche
le parti concordano espressamente che il
canone di locazione, relativamente al corrente anno verrà versato a partire dal
mese di ottobre 2007 e sarà il canone riferito al trimestre ottobre - novembre dicembre 2007.
7) ALLACCIAMENTI E UTENZE - Saranno a carico del Comune le spese
relative agli allacciamenti e intestazioni compresi gli eventuali potenziamenti
delle utenze.
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8) SPESE MANUTENTIVE – SPESE CONDOMINIALI -
Le spese di
manutenzione straordinaria saranno, secondo quanto previsto dagli artt.1576 e
1609 del c.c., a carico del locatore .
Le spese condominiali ordinarie dovranno essere pagate direttamente dalla
parte conduttrice all'amministrazione del condominio che è abilitata a
rilasciare le relative quietanze in relazione alle quote di millesimi stabilite
secondo il regolamento condominiale che il conduttore dichiara di aver
ricevuto al momento della stipula del presente contratto.
9) DIVIETO DI SUB LOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO - I
locali si intendono per il solo uso di esercizio del Comune di Borgio Verezzi
con divieto di sub locazione e cessione anche parziale. Ai fini di quanto
previsto negli artt. 34-35-37 e segg. della legge 392/1978, il Comune dichiara
che l’immobile non verrà utilizzato per l’attività che comporta contatti diretti
con il pubblico.
10)
RECESSO DA PARTE DEL CONDUTTORE -
Ai fini di quanto
previsto dall’art. 27, comma 8 della legge 392/1978, si dichiara che motivo di
recesso potrà essere il diniego al rinnovo delle autorizzazioni o concessioni
previste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività di archivio
storico comunale.
11) DICHIARAZIONI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE Il locatore dichiara espressamente che non sussistono a suo carico divieti e/o
incompatibilità a contrarre con la p.a.
12) CONDIZIONI DEI LOCALI - Il conduttore dichiara altresì di aver
esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da
difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a
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riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il naturale
degrado conseguente all’uso fattone .
13) RESPONSABILITA’ - Il conduttore esonera espressamente il locatore da
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti
od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi (compresi il personale
adibito all’attività nei locali in uso) anche di natura colposa o dolosa.
Il Comune si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti il
regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e
comunque le regole di buon vicinato e del corrente vivere civile.
14) PRELAZIONE - Il locatore concede il diritto di prelazione al conduttore
di in caso di alienazione dell’immobile.
15) INADEMPIMENTI - L’inadempienza da parte di ciascuna delle due parti
di uno dei patti convenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua
risoluzione.
16)IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI - Le parti convengono espressamente
che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle
spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni
maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
17)SPESE - Sono a carico del Comune l’imposta di bollo per il contratto e le
quietanze, l’imposta di registro (anche per le successive scadenze annuali)
nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
18) DOMICILIO LEGALE E FORO ELETTO - In caso di controversie le
parti eleggono domicilio legale rispettivamente : il locatore nell’immobile
oggetto del contratto, e, il conduttore presso la Segreteria del Comune .
Foro unico ed esclusivo competente per le eventuali controversie nascenti
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dalla presente scrittura è quello del Tribunale di Savona.
19) CLAUSOLE ESSENZIALI E NORME DI RINVIO - Le clausole di cui
alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le
Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni,
in quanto applicabili, ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e
provarsi in forma scritta.
La registrazione del contratto verrà fatta a cura e spese del Comune
Il presente contratto viene redatto sottoscritto in triplo originale di cui uno
per l’ufficio del registro ed uno per ciascuna delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il locatore
Sig. Roberto Terragno
Per il COMUNE di Borgio Verezzi
D.ssa Marinetta Valdora
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