Non occorrono autorizzazioni per la vendita d`asporto

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Non occorrono autorizzazioni per la vendita d`asporto
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CRESCE LA DOMANDA
DI ACQUISTO DI CIBO
DI QUALITA’ DA CONSUMARE A CASA PROPRIA:
UN’OPPORT UN ITA’ IN
PIU’ PER I RISTORATORI
DI SAVERIO LINGUANTI
check list
febbraio - marzo 2015
AUTORIZZAZIONI
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La vendita per asporto da parte
del ristorante non richiede
autorizzazioni aggiuntive;
è sufficiente la semplice
autorizzazione (o segnalazione)
alla somministrazione e la
Notifica igienico sanitaria.
PRODOTTI
Ogni ristorante deve predisporre
il cartello unico dei prodotti
utilizzati o il registro dei singoli
prodotti.
MANUALE AUTOCONTROLLO
Il manuale di autocontrollo
aziendale deve contenere
le procedure adottate per
etichettare gli alimenti (se
prodotti e venduti in confezione
sigillata), indicare gli ingredienti
degli alimenti utilizzati e gli
eventuali allergeni.
ALLERGENI
Ogni ristoratore è chiamato a
definire (e inserire nel manuale
di autocontrollo) le modalità di
comunicazione ed esposizione
delle informazioni al cliente sugli
allergeni, rese obbligatorie dal
Regolamento Ce n. 1169/2011.
Non occorrono autorizzazioni
per la vendita d’asporto
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er molti ristoratori, la vendita per asporto si lega al timore di rovinare la propria immagine nei confronti della clientela. In realtà,
nell’ultimo decennio le abitudini alimentari dei consumatori hanno
subito una radicale trasformazione, sia indirizzandosi verso forme
di somministrazione veloce o non assistita (detta anche “consumo
sul posto”) sia riscoprendo la modalità dell’acquisto del cibo nei ristoranti, considerata più qualificata dell’acquisto del cibo già pronto
in altri esercizi.
La clientela cioè ha riscoperto il bisogno di acquistare il cibo per asporto nei ristoranti che effettuano tale attività, per varie ragioni: c’è chi lo
fa per “necessità”, non sapendo cucinare o semplicemente non avendo
voglia di farlo (e sono molto più di quanti si pensi); c’è chi compra il
cibo per asporto per sopperire a una impossibilità materiale (si pensi
al pescatore o al cacciatore che si fa preparare il pescato o il cacciato
dal ristorante, non avendo in casa lo spazio o l’attrezzatura adatta per
cucinarlo); c’è chi vive la comodità di acquistare il cibo per asporto
non dovendo poi provvedere alle sgradite incombenze domestiche del
fine pasto; c’è infine che si rivolge all’acquisto per asporto in certi tipi
di ristorante per gustare particolarità gastronomiche, etniche ma non
solo, che altrimenti non avrebbe la possibilità di assaporare.
La tipologia della richiesta è dunque molto varia e la forma della
vendita per asporto sempre in crescente aumento.
Il ristorante, in quanto “pubblico esercizio di somministrazione”, per
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sua natura compie un’attività rivolta al pubblico indistinto, cioè a
chiunque voglia usufruire dei servizi. Secondo le norme che disciplinano l’attività di somministrazione (le singole leggi regionali e il
Tulps, ovvero il testo unico di leggi
di pubblica sicurezza), il ristorante
“non può rifiutare la prestazione
di somministrazione e ristorazione se un’utente la richiede”, fatta
salva ovviamente la possibilità di
organizzare mediante un sistema
di prenotazione la prestazione di
somministrazione e ristorazione
svolta.
A seguito di questa sua natura di
esercizio pubblico, nella somministrazione e nella ristorazione
l’esercente (unitamente all’eventuale preposto nominato, in possesso del requisito professionale)
si assume in prima persona tutte
le responsabilità amministrative
dell’attività, comprese quelle relative alla sicurezza alimentare.
Il tema della vendita per asporto
va dunque considerato per gli aspetti amministrativi e quelli igienico-sanitari o meglio di sicurezza
alimentare.
Dal punto di vista amministrativo, in base alle leggi regionali specifiche che disciplinano l’attività
di somministrazione di alimenti e
bevande, bar e ristoranti possono
vendere per asporto i prodotti oggetto della somministrazione senza alcuna autorizzazione o titolo
aggiuntivo, fatto salvo il rispetto
della normativa igienico sanitaria
e di sicurezza alimentare.
In quest’ultimo ambito la situazione appare notevolmente
mutata dopo l’approvazione del
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Informazioni
obbligatorie
Disposizioni nazionali
per gli alimenti
non preimballati
(art. 44 Regolamento
1169/2011)
1. Ove gli alimenti siano
offerti in vendita al
consumatore finale o
alle collettività senza
preimballaggio oppure
siano imballati sui luoghi
di vendita su richiesta del
consumatore o preimballati
per la vendita diretta:
a) la fornitura delle
indicazioni degli allergeni
è obbligatoria;
b) la fornitura di altre
indicazioni di cui agli articoli
9 e 10 del Reg. 1169 non
è obbligatoria, a meno che
gli Stati membri adottino
disposizioni nazionali che
richiedono la fornitura,
parziale o totale, di tali
indicazioni o loro elementi.
Per effettuare
la vendita per asporto
non occorrono
autorizzazioni aggiuntive
Anche per l’asporto
sono obbligatorie
le informazioni al cliente
in tema di allergeni
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regolamento CE 1169/2011 sull’etichettatura, entrato in vigore in
dicembre. Il nuovo regolamento,
infatti, estende il campo applicativo della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari anche
alle “collettività”, definite come
“qualunque struttura (compreso
un veicolo o un banco di vendita
fisso o mobile), come ristoranti,
mense, scuole, ospedali e imprese
di ristorazione in cui, nel quadro
di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al
consumo immediato da parte del
consumatore finale”.
Nei riguardi dei prodotti alimentari “non preimballati”, ai quali
possiamo riferire i prodotti alimentari offerti ai consumatori
finali dalle collettività, il regolamento 1169/2011 rende obbligatoria la fornitura delle indicazioni
relative agli allergeni, ma non dà
alcuna indicazione in merito alle
modalità con cui indicare al consumatore tali informazioni nel caso di alimenti non preimballati. Si
è passati dal sistema del cartello unico degli ingredienti dei prodotti
venduti (previsto dalla precedente
norma DLgs n. 109/92) a un sistema non ancora completamente delineato ma che prevede in ogni caso un’informativa al consumatore.
I ristoratori sono comunque tenuti
a comunicare al consumatore che
il prodotto alimentare contiene o
può contenere allergeni. Quanto
alle modalità di comunicazione
fino a oggi è lasciata la libertà al
ristoratore di individuare le forme
di comunicazione più opportune
in modo da garantire efficacia e
affidabilità dei risultati.
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