REGOLAMENTO PART TIME

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REGOLAMENTO PART TIME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’”
SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11.05.2006
Modificato con deliberazione n. 67 del 03/12/2009
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, i
rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti dell’Ente, ivi comprese le procedure
per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo
parziale e viceversa.
2. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono esser costituiti relativamente a tutti i profili
professionali appartenenti alle varie categorie previste nel sistema di classificazione.
Art. 2 - Definizioni
1. Per tempo pieno si intende l’orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.
2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si intende lo svolgimento di mansioni
lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la
qualità delle prestazioni rese in relazione alla categoria ed al profilo ricoperto dal
dipendente.
Art. 3 - Tipologia
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, laddove l’attività lavorativa viene svolta ad orario giornaliero inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dal contratto;
b) verticale, qualora l’attività lavorativa sia svolta per il normale orario giornaliero, ma
limitatamente in periodi predeterminati nel corso della settimana;
c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).
Art. 4 – Articolazione della prestazione
1. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il
dipendente, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale:
diciotto, venti, ventiquattro, venticinque o trenta ore settimanali.
2. Allo scopo di salvaguardare la funzionalità del servizio e di assicurare nel contempo al
dipendente l’esercizio del diritto alla trasformazione del rapporto, l’Ente predetermina
una serie di proposte di articolazione dell’orario entro le quali può avvenire la scelta da
parte dell’interessato.
3. L’articolazione dell’orario può estendersi nelle ventiquattro ore e, pertanto, comprendere
il turno notturno, oltrechè i giorni festivi.
4. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può richiedere diverse
1
modalità di articolazione della prestazione lavorativa. Esse saranno valutate
discrezionalmente ed insindacabilmente dall’Amministrazione, fermo restando che la
durata della prestazione a tempo parziale non può essere comunque inferiore al 30% di
quella a tempo pieno, tenendo conto prioritariamente delle compatibilità con le esigenze
organizzative - garantire continuità assistenziale - e delle finalità di efficienza perseguite
dall’Ente stesso.
Art. 5 – Contingenti
1. Il limite massimo di dipendenti a tempo parziale è stabilito nel 25% - arrotondato per
eccesso onde arrivare comunque all’unità - della dotazione organica complessiva del
personale a tempo pieno al 31 dicembre di ogni anno, in ciascuna categoria.
2. l’Ente individua le posizioni di lavoro di particolare responsabilità da escludere dalla
disciplina del part time identificandole con quelle dei titolari di posizione organizzativa ai
fini
3. Il contratto collettivo integrativo individua le particolari situazioni organizzative o gravi
documentate situazioni familiari, in presenza delle quali il contingente di cui sopra potrà
essere elevato in misura pari al 10%, nonché – in casi di comprovata e urgente
necessità – eventuali deroghe ai contingenti fissati dal contratto.
Art. 6 – Criteri di preferenza
1. Nell’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale avanzate dai lavoratori, la precedenza viene accordata come segue:
a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o
persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani
non autosufficienti;
c) ai dipendenti-genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
d) per motivate esigenze di studio;
e) per anzianità anagrafica;
f) per anzianità di servizio.
2. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato,
limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
445/2000.
Art. 7 – Domanda per la trasformazione
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere
richiesta in qualsiasi momento dal dipendente a tempo indeterminato che abbia superato
il periodo di prova, con cadenza semestrale (giugno – dicembre).
2. La domanda, indirizzata al Direttore, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici e professionali;
b) quantità della prestazione;
c) tipologia della prestazione;
d) eventuali difformità dagli orari tipo, da concordarsi con l’Ente;
e) articolazione oraria o periodo lavorativo prescelto;
f) motivazioni della richiesta, con specificazione di eventuali situazioni familiari o
personali che danno diritto a precedenza;
g) eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore intende
svolgere – qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno - con indicazione dell’eventuale datore di lavoro, della sede e dell’orario
di svolgimento.
Art. 8 - Procedure per la trasformazione
2
1. Il Direttore provvede ad acquisire il parere del Responsabile dell’Area di Servizio di
appartenenza del dipendente, al fine di accertare che la trasformazione non comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio dell’Ente, nel qual caso la trasformazione potrà
essere differita, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere
concessa dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla domanda, nella quale è indicata
l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore intende svolgere.
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti o integrazioni al dipendente, entro il
suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui la domanda risulti incompleta delle
indicazioni prescritte, ovvero quando nella domanda non si evinca se l’attività di lavoro
che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio che lo stesso svolge presso l’Ente.
3. La richiesta dell’Amministrazione può essere effettuata solo una volta.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene mediante sottoscrizione
di apposito contratto individuale di lavoro.
5. Eventuali richieste di articolare l’orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle
indicate nel contratto di lavoro verranno approvate con determinazione del Direttore.
Art. 9 – Negazione del part-time
1. La richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
negata quando:
a) sia stato superato il contingente di cui all’articolo 5 del presente Regolamento;
b) la seconda attività che il dipendente intende svolgere, sia essa autonoma che
subordinata, è in concreto conflitto di interessi con l’attività ordinaria;
c) la seconda attività debba intercorrere con altra pubblica amministrazione, sotto la
forma del lavoro dipendente oppure della prestazione professionale per la quale il
dipendente è iscritto ad un albo professionale.
2. Qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il
dipendente conserva il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ma non potrà esercitare le suddette attività e di ciò sarà fatta menzione nella
determinazione del Direttore con la quale viene approvata la stipula del contratto di
lavoro di cui all’articolo 8.
Art. 10 – Attività extra-istituzionali
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere le seguenti altre attività
lavorative autonoma o subordinata, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta, che comunque non può incorrere – se subordinata – con
un’amministrazione pubblica:
a) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati;
b) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo
2082 del codice civile, ovvero il possesso della qualità di socio di società in nome
collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e
per azioni;
c) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o
registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di esercizio della libera
professione per la dirigenza sanitaria o da specifiche normative di settore;
d) altre attività a carattere autonomo, ovvero titolarità o compartecipazione delle quote
di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l’Ente.
2. Il dipendente è tenuto a comunicare all’Ente l’iscrizione ad albi professionali e l’esercizio
di altre attività di lavoro autonomo o subordinato. L’Ente trasmette allo stesso
3
determinazione di autorizzazione ovvero di diniego.
3. Previa specifica autorizzazione dell’Amministrazione, all’incompatibilità si può derogare
solo nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa e nell’ipotesi di prestazioni
rese, a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro.
4. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione entro 15 giorni.
5. La valutazione del conflitto di interessi può avvenire non solo all’atto della richiesta di
trasformazione del rapporto, ma anche di seguito, in qualsiasi momento.
6. Ai dipendenti in part-time è fatto divieto di assumere il patrocinio in controversie nelle
quali sia parte una Pubblica Amministrazione.
7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4, costituisce giusta
causa di recesso ai sensi dell’articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
8. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o
superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano le disposizioni normative e
contrattuali vigenti in materia e quelle prescritte nel “Regolamento delle attività
incompatibili e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali”, non
appena esso sarò approvato e reso operativo.
Art. 11 – Lavoro supplementare
1. Per lavoro supplementare si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di
lavoro concordato fra le parti, entro il limite del tempo pieno.
2. Il lavoro supplementare di cui all’art. 1, c.2, lett. e) del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61,
è regolato dall’art. 35 del CCNL del personale del comparto sanità sottoscritto il
20.09.2001 e successive mm. ed ii.
Art. 12 – Ritorno a tempo pieno
1. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del
rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione – anche in
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
2. La domanda di rientro a tempo pieno deve essere presentata almeno sessanta giorni
prima della scadenza del termine di cui al comma precedente. In assenza di una
specifica domanda da parte del dipendente, il rapporto prosegue a tempo parziale.
3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la
trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione,
a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo comporta la
stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.
5. il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo
pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12 – ter D. Lgs. 61/2000).
Art. 13 – Norme di salvaguardia
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno paragonabile, intendendosi per tale
quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal
C.C.N.L. del Comparto del personale sanità per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale.
4
2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista
dai contratti integrativi adottati.
Art. 14 – Trattamento economico e normativo
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico
– fisso e accessorio – di cui alla normativa contrattuale in vigore.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento normativo
di cui alla normativa contrattuale e generale in vigore.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale sanità, dal D.
Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e dalle altre disposizioni normative regolamentanti la
materia.
Art. 15 – Richieste di lavoro a tempo parziale – temporaneo
1. I dipendenti, per comprovati e documentati gravi motivi famigliari e/o personali,
possono chiedere in qualsiasi momento la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale per un periodo massimo di 3 (tre mesi).
2. La domanda, indirizzata al Direttore, può essere fatta anche al di fuori delle scadenze
previste all’art. 7 (giugno e dicembre) e deve contenere le seguenti indicazioni:
a. dati anagrafici e professionali;
b. quantità della prestazione;
c. tipologia della prestazione;
d. eventuali difformità dagli orari tipo, da concordarsi con l’Ente;
e. articolazione oraria o periodo lavorativo prescelto;
f. motivazioni della richiesta, con la specificazione dei gravi motivi famigliari e/o
personali che danno diritto a tale concessione.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale disposta ai
sensi del presente articolo non rientra nelle percentuali del limite massimo di dipendenti
a tempo parziale prevista dalla legge e dai contratti di lavoro.
Art. 16 – Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo
parziale per gravi patologie
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o
della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale
è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di
assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai
sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
5
1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non
superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .
CONSISTENZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Tempo parziale orizzontale
18 ore settim.
=50%
20 ore settim.
=55,56%
24 ore settim.
=66,67%
25 ore settim.
=69,44%
30 ore settim.
=83,33%
Tempo parziale verticale
18 ore settim.
=50%
20 ore settim.
=55,56%
24 ore settim.
=66,67%
25 ore settim.
=69,44%
30 ore settim.
=83,33%
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
Tempo parziale orizzontale
ore lavorative settim.
18
5 giorni lavorativi settim. (*)
3,5 h al giorno x 4 giorni
e 4 h al giorno x 1 giorno
6 giorni lavorativi settim.
3 h al giorno
20
4 h al giorno
-
24
5 h al giorno x 4 giorni
e 4h x 1 giorno
4 h al giorno
25
5 h al giorno
-
30
6 h al giorno
5 h al giorno
(*) previsione valida solo per i servizi che prestano attività lavorativa dal lunedì al venerdì.
Tempo parziale verticale
Il dipendente che chiede la trasformazione del contratto di lavoro in tempo parziale verticale
propone alla Direzione un numero di ore di presenza giornaliera e un numero di presenze
settimanali.
La Direzione accerta la compatibilità dell’orario con le attività del Servizio cui il dipendente
afferisce, modificando in caso contrario la richiesta con il consenso del dipendente.
Il monte ore totale – dato dal prodotto tra le ore di presenza giornaliera e il numero di
presenze settimanali – non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla legge.
Salvo comprovate e motivate esigenze, l’orario di inizio del servizio è lo stesso dei
dipendenti che svolgono la stessa attività in regime di orario pieno.
6
Tempo parziale misto
ore lavorative settim.
18
20
20
24
25
30
sviluppo prestazione lavorativa settim.
4,5 ore al giorno x 4 giorni alla settimana
5 ore al giorno x 4 giorni alla settimana
4 ore al giorno x 5 giorni alla settimana
5 ore al giorno x 5 giorni alla settimana
-
ORARIO DI INIZIO SERVIZIO
Tempo parziale orizzontale – misto
Area Amministrativa – servizi contabili
ore lavorative settim.
18
20
24
25
30
orari con flessibilità
5 giorni lavorativi settim.
9.00 – 15.00
9.00- 15.00
8.00- 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
6 giorni lavorativi settim.
-
Area amministrativa – servizi tecnico – manutentivo
ore lavorative settim.
6 giorni lavorativi settim.
18
07.00 – 14.30
20
07.00- 14.30
24
07.00- 14.30
25
07.00- 14.30
30
07.00- 14.30
orari rigidi come da turni previsti
Area sanitaria e socio assistenziale – servizi generali
ore lavorative settim.
6 giorni lavorativi settim.
U.O.CUCINA U.O.PULIZIE U.O.LAV.G.
18
07.0007.00-14.00
07.00
20
14.00
24
07.0007.00-14.00
07.00
25
14.00
30
07.0007.00-14.00
07.00
14.00
07.0007.00-14.00
07.00
14.00
07.0007.00-14.00
07.00
14.00
orari rigidi come da turni previsti
UOC: Unità Operativa Cucina
UOM: Unità Operativa Pulizie
UOG: Unità Operativa Lavanderia e Guardaroba
7
Area Sanitaria e Socioassistenziale : Servizio Infermieristico Assistenziale
ore lavorative settim.
6
18
20
24
25
30
orari rigidi come da turni previsti
giorni lavorativi settim.
7.00 – 800 – 17.30
7.00 – 8.00 – 16.30
7.00 – 8.00 – 15.30
Area Sanitaria e Socioassistenziale : Servizio di riabilitazione
ore lavorative settim.
5 giorni lavorativi settim.
18
7.30
20
7.30
24
25
7.30
30
7.30
orari rigidi come da turni previsti
8
6 giorni lavorativi settim.
7.30
7.30
7.30
FAC SIMILE
AL DIRETTORE
DELL’A.S.P. “G, CHIABA’
via Cristofoli, 18
33°58 SAN GIORGIO DI NOGARO
Oggetto:
richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a a .................................................................
il .............................................
residente in via/piazza .............................................. a ..............................................
dipendente dell’A.S.P. “G. CHIABA’” dal..................................categoria .........................
profilo professionale.....................................................................................................
CHIEDE
di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
orizzontale verticale con una prestazione settimanale pari a 18 20 24 25 30 ore
settimanali, con il seguente orario di inizio servizio .......... a decorrere da .........................
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
a) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo:
(indicare datore di lavoro, sede, orario di svolgimento, compensi)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c) che non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico per il quale si
richiede l'autorizzazione.
.......................................
data
..................................................
firma
Parere del Responsabile del Servizio alla quale il dipendente è assegnato:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
data
..................................................
firma
9
INDICE
ART. 1 – Oggetto
Pagina
1
ART. 2 – Definizioni
1
ART. 3 – Tipologia
1
ART. 4 – Articolazione della prestazione
1
ART. 5 – Contingenti
2
ART. 6 – Criteri di preferenza
2
ART. 7 – Domanda per la trasformazione
2
ART. 8 – Procedure per la trasformazione
3
ART. 9 – Negazione del part-time
3
ART. 10 – Attività extra-istituzionali
3
ART. 11 – Lavoro supplementare
4
ART. 12 – Ritorno a tempo pieno
4
ART. 13 – Norme di salvaguardia
4
ART. 14 – Trattamento economico e normativo
5
ART. 15 – richieste di alvoro a tempo parziale – temporaneo
5
ART. 16 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale
per gravi patologie
5
CONSISTENZA della prestazione lavorativa
ORARIO DI LAVORO settimanale
ORARIO DI INIZIO servizio
FAC SIMILE Richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale
6
6
7
9
in vigore dal 03/12/2009
10