Diapositiva 1 - Centro Antiviolenza Angelita
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Diapositiva 1 - Centro Antiviolenza Angelita
Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti Via Tancia, 62- Tel. 0746/270114 Fax. 0746/201484 e-mail [email protected] CENTRO ANTIVIOLENZA “ANGELITA” Corso “Tu non sei la nonna” Per Insegnanti, Operatori scolastici, Psicologi Violenza ed adescamento nella rete – Prevenzione crimini informatici Chi sono: - S. Commissario Domenico Putortì Responsabile della Sezione di Rieti Normative di riferimento Legge 06.02.2006 n° 38 (G.U. 15.02.2006) Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet Apportato una serie di iniziative volte al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori ed al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet. Fra le novità introdotte si può evidenziare: l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito; l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale; l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione; iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro. Altre novità: Istituzione presso il Ministero dell'Interno del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del fenomeno su rete. Introduzione della fattispecie di cui all’ Art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale). Che prevede sanzioni penali anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse Ampliamento dell’istituto dell’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza per alcuni dei delitti di pornografia minorile Sempre normative di riferimento Legge 1 ottobre 2012, n. 172 Con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1° luglio 2010) Ha per oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale ed introduce una serie di norme per l’adeguamento dell’ordinamento interno (Codice Penale e Procedura Penale) Introduce una serie di novità quali: La nuova fattispecie di pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia o pedopornografia. Punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (oltre che con le pene accessorie di cui all’art. 600-septies.2) e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la pubblica istigazione «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione» a commettere, in danno di minorenni, i reati sopra menzionati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione Minorile), 600-ter (Pornografia Minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pedo-pornografico) ed in questo caso «anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1» (Pornografia virtuale) , 600quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne), espressamente escludendo la possibilità di invocare a scusa ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. • Viene introdotto nel nostro codice penale il reato dell’art. 609-undecies (adescamento di minorenni). Si tratta di un reato comune di pericolo punito con la reclusione da uno a tre anni e ha ad oggetto, per l’appunto, la condotta di adescamento di un minore infrasedicenne; • Inoltre, viene individuata una nuova “speciale” associazione per delinquere, quella diretta a commettere taluno dei delitti previsti dai menzionati artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis(quando il fatto é commesso in danno di un minore di anni diciotto), 609-quater, 609quinquies, 609-octies (anche in tal caso quando il fatto é commesso in danno di un minore di anni diciotto), e 609-undecies (il nuovo reato di adescamento di minorenni); • Prevede l'inasprimento delle pene per molti altri reati direttamente o indirettamente legati ai fenomeni dello sfruttamento, dell'abuso sessuale, dei maltrattamenti in famiglia a danno di minori. Il trattato di Lanzarote pone particolare attenzione alla tutela del minore ed in particolare: Articolo 35 - Colloqui con il bambino 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché: a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti; b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo; c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo; d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone; e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale; f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona. 2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchè i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna. 3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata. LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI Circa 2000 operatori specializzati Le competenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni COMPARTIMENTI 19 SEZIONI 77 o o o o o o SEZIONE DISTACCATA PRESSO L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI o Hacking; Pedofilia on-line; Eversione; E-Commerce; Comunicazioni (radio, telefonia, smart card); Collaborazione operativa con Forze di Polizia straniere; Gestione e Sviluppo Area Tecnica Investigativa; PER COMBATTERE LE RETI DI PEDOFILI NEL WEB Percorsi investigativi utilizzati condivisi Reti di Cyber Poliziotti Scambio dati ed informazioni in tempo reale Software comuni Nuove tecnologie a disposizione della Polizia per la lotta alla pedopornografia in Internet, grazie al software CETS (Child Exploitation Tracking System) di Microsoft. Progettato per la collaborazione L’applicazione CETS inizia ad operare nei seguenti Paesi: 1. Canada: Royal Canadian Mounted Police, Toronto Police Services Sex Crime Unit, & Twenty-six other Canadian police services 2. Indonesia: National Police 3. Italia (Ministero dell’Interno – Polizia di Stato - dal 16 ottobre 2006 - prima in Europa - A cui si sono via vi aggiunti: Australia: High Tech Crime Centre Brasile: Federal Police Cile: National Investigative Police Indonesia: National Police Romania: National Police Spagna: Interior Ministry United Kingdom: Serious Organized Crime Agency & Child Exploitation and Online Protection Centre U. S.A.: Department of Homeland Security and Federal Bureau of Investigation Di recente: Polonia, Argentina and Emirati Arabi Uniti Flusso investigativo File Nickname Immagini Segnalazioni Materiale sequestrato Email Dati da Altre Forze di Polizia Investigatore Raccoglie le informazioni e le importa nel sistema Arresti Siti Web Altri Investigatori Child Exploitation Tracking System L’informazione è accedibile attraverso un potente motore di ricerca che estende la sua azione anche sulle comunità online LINK AD ALTRI CASI Obiettivo: costruire, con il CETS, una rete di cyber-poliziotti • • • • Condivisione di informazioni Condivisione di programmi Linguaggio comune Percorsi investigativi comuni CETS “Contrapporre un network di cyber-poliziotti alle reti internazionali di pedofili” Identikit del pedofilo on-line Persone che dietro l'anonimato offerto dal Pc si sentono al sicuro e si permettono di compiere azioni che forse, non commetterebbero nella vita reale. Questo vale più o meno per tutti i "criminali on line". Per quanto riguarda i pedofili si è riusciti, nel corso degli anni, ad avere un'idea di chi si nasconde in Rete, dietro nomi amichevoli per adescare i bambini. Il pedofilo on line è maschio, per lo più tra i 20 e i 40 anni, appartenente ad una classe sociale medio-alta e nel 97% dei casi incensurato. Sulla base delle indagini finora portate a compimento, emerge che il 70% delle persone sospettate e denunciate per attività pedo-pornografica via web vive da sola. In rari casi ci si imbatte, on-line, in donne pedofile e quasi sempre sono persone inserite in un contesto sociale e/o criminale diretto al mero “sfruttamento” del fenomeno. Alcuni pedofili hanno fondato delle vere e proprie associazioni anche mediante siti o newsgroup, il loro scopo dichiarato sembra essere la difesa del “diritto alla libertà sessuale” del bambino. Naturalmente le immagini erotiche o pornografiche non raggiungono soltanto i pedofili e i perversi, ma anche i ragazzi che sono indotti a costruirsi un immaginario irreale. La maggior parte del materiale pedo-pornografico che circola in rete (foto film – animazioni) viene prodotto in Europa, nel Sud-Est asiatico ed America centro-meridionale ed è diretto al mercato globale con particolare interesse verso quello degli Stati Uniti, che sono tra i maggiori fruitori. Sebbene in maniera marginale, e comunque diretto ad un pubblico di nicchia, nel corso delle indagini sono emersi anche file (immagini o video) provenienti da cosiddetti snuff movies: filmati che mostrano bambini violentati, torturati, e qualche volta persino assassinati da criminali i quali, per denaro, offrono questo materiale a dei sadici maniaci che con esso alimentano la propria fantasia malata. I ragazzi di oggi vivono immersi nella tecnologia e sempre più si anticipa il loro ingresso nel mondo del web. Viviamo nell’epoca dei socialnetwork, giochi on-line, blog ecc. tutti mondi che danno la percezione di “esserci” in un mondo che non si tocca ma che è così vicino al cuore delle nuove generazioni. Sono proiettati in un mondo in cui fare amicizia, condividere un interesse, innamorarsi, parlare e partecipare alla vita sociale dei propri amici risulta estremamente semplice spesso senza comprendere esattamente quante persone leggono, vedono, sanno quel che ti accade. L’estrema confidenza che i giovani hanno con il Web li conduce talvolta a valicare i confini della prudenza, consente loro di cavalcare la naturale curiosità verso l’amore con maggiore libertà di quanto farebbero nella vita reale. Chi ha interesse ad avere contatti con minori con l’aberrante e adulta volontà di indurre gli stessi a fare sesso, a parlarne, a vedere immagini pornografiche sa che il Web è il posto giusto dove “avvicinarsi” ai giovani, perché sono tutti sempre connessi, liberi e con la convinzione di essere al sicuro. Quando il contatto avviene a volte, click dopo click, post dopo post diventa amicizia, poi amore e infine minaccia, paura, dolore, vergogna. Questo è l’adescamento: un lungo e certosino lavoro di manipolazione che soggetti adulti compiono sul web per avvicinare minori, per indurli a fare cose che non sono adatte alla loro età, per obbligarli a fotografare e filmare il privato che può diventare pubblico, su internet. Quando la forza delle lusinghe si trasforma in amore nel cuore della vittima, quando la violenza delle minacce produce terrore, il silenzio è l’unica strada che si offre ai giovani per affrontare il grooming. I genitori spesso non sanno e fanno fatica a capire che tutto quello che i loro figli vivono è frutto di un reato, di un comportamento sbagliato messo in atto da un adulto, di un azione illegale che si deve perseguire. La denuncia è un atto importante che apre la strada alla messa in sicurezza dei bambini e dei ragazzi e la chiude definitivamente alle intenzioni malate dei pedofili on-line. Il “child grooming” è l’insieme di azioni poste in essere deliberatamente da un adulto con l'obiettivo di carpire l’amicizia e di stabilire un legame emotivo con un bambino, al fine di abbassare le sue inibizioni e giungere ad un qualsivoglia appagamento (sessuale – economico). Cyber-Stalking La Legge n.38/2009 introduce in Italia il reato di “STALKING” definendo in maniera chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano essere quindi oggetto di denuncia. Anche in questo caso la progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito negli ultimi anni a modificare i luoghi e le modalità attraverso le quali un persecutore riesce ad ingenerare uno stato permanente di preoccupazione, ansia e terrore nella vittima delle sue attenzioni malate. Sono appunto i social network, le caselle di posta elettronica i luoghi virtuali dove più spesso si cerca visibilità per danneggiare qualcuno, mentre è il telefono cellulare il mezzo di comunicazione attraverso il quale più frequentemente si trasforma una delusione in assillo, in persecuzione. E’ un fenomeno assolutamente trasversale che coinvolge individui di tutte le età e tutte le condizioni socioculturali. Il cyber-stalking, risulta la coniugazione più moderna dell’incapacità di gestire una relazione sentimentale d’amore o d’amicizia, permette di entrare in maniera subdola e molto spesso pubblica nella vita delle potenziali vittime stando seduti dietro un monitor per rimanervi a lungo, a volte conducendo ad epiloghi tragici. La sicurezza sul web dipende soprattutto da chi lo utilizza: le persecuzioni telematiche si possono prevenire solo adottando semplici accorgimenti tecnici e di comportamento che devono ispirare sempre la navigazione nel mondo di internet. Cyberbullismo Un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, un'immagine di bravi studenti, una competenza informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute online: questo l'identikit del cyber bullo, che usa internet per realizzare quello che magari non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile della scuola. Si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne: questi i comportamenti devianti più spesso arrivati all'attenzione. La Polizia delle Comunicazioni promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti di questo cattivo uso della rete perché solo una buona informazione può aiutare a tutelare i minori e non solo. Quando dopo una denuncia intervengono gli agenti per fermare azioni di bullismo spesso si hanno delle reazioni di stupore di vergogna e lacrime da parte dei cyber bulli più giovani che ovviamente non si sono resi conto di quanto fosse stato feroce il loro modo di prendere in giro qualcuno. Il quadro cambia notevolmente con l'avanzare dell'età dei cyber bulli, i comportanti diventano più articolati, più vessatori, più simili ai maltrattamenti ripetuti, agli insulti davanti agli amici tipici del bullismo "reale". Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto silenzio molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché in fondo la sofferenza di "leggersi" insultato sul web è motivo di vergogna, è testimonianza di debolezza che non si vuole confessare. Anno 2012 287 5.616 1.731 56.505 persone arrestate per reati su Internet quelle denunciate le perquisizioni effettuate. siti monitorati 78 327 24.610 366 arresti per pedopornografia le persone denunciate siti monitorati di cui 1.486 in black list perquisizioni Succede ogni giorno: È normale mettere su Facebook informazioni private come la data di nascita dei propri figli, il nome del coniuge, il piatto che ci piace di più, la città del cuore. Da qui, chiunque può dedurre le nostre password e la risposta alle domande segrete della casella e-mail, i codici della connessione Internet e di home banking. Reati più comuni: * introdursi nel nostro conto corrente on-line; •servirsi dell’identità informatica altrui per diffamare, minacciare, truffare, scaricare materiale illecito. Il passo è brevissimo. 609 bis - 56 C.P. (Tentata violenza sessuale) la minaccia di far circolare in pubblico uno o più fotomontaggi osceni, e al fine di screditare le vittime, tentando di costringere le vittime ad inviare proprie immagini, in foto o video, in pose oscene o in atti di auto erotismo, al fine di appagare il proprio istinto sessuale Per distinguere la violenza tentata da quella consumata “…il tentativo di violenza sessuale si configura quando, in assenza di contatto fisico tra soggetto attivo e soggetto passivo, la condotta del primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (cfr. Cass. Sez. 3, 23/5/2006 n. 34128)." Nella stessa sentenza si è ritenuto che: configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente una minaccia, alla sua destinataria, di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene, qualora essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni e l’avesse poi, depositata in luogo previamente indicato. In tema di atti sessuali, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali.” Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 5 aprile 2007, n. 14182