Diapositiva 1 - Centro Antiviolenza Angelita

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Diapositiva 1 - Centro Antiviolenza Angelita
Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti
Via Tancia, 62- Tel. 0746/270114 Fax. 0746/201484
e-mail [email protected]
CENTRO ANTIVIOLENZA “ANGELITA”
Corso “Tu non sei la nonna”
Per Insegnanti, Operatori scolastici, Psicologi
Violenza ed adescamento nella rete – Prevenzione crimini informatici
Chi sono:
- S. Commissario Domenico Putortì
Responsabile della Sezione di Rieti
Normative di riferimento
Legge 06.02.2006 n° 38 (G.U. 15.02.2006)
Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet
Apportato una serie di iniziative volte al contrasto dello sfruttamento sessuale
dei minori ed al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a
mezzo internet.
Fra le novità introdotte si può evidenziare:
l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito;
l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del
diciottesimo anno di età;
l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in
istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone
condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i
reati di sfruttamento sessuale;
l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento
sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei
prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un
sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento,
carte di credito ed altro.
Altre novità:
 Istituzione presso il Ministero dell'Interno del Centro nazionale per il
monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di
raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del
fenomeno su rete.
 Introduzione della fattispecie di cui all’ Art. 600-quater.1 (Pornografia
virtuale). Che prevede sanzioni penali anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini
di minori degli anni diciotto o parti di esse
 Ampliamento dell’istituto dell’arresto obbligatorio o facoltativo in
flagranza per alcuni dei delitti di pornografia minorile
Sempre normative di riferimento
Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote
del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1° luglio 2010)
Ha per oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso
sessuale ed introduce una serie di norme per l’adeguamento dell’ordinamento
interno (Codice Penale e Procedura Penale)
Introduce una serie di novità quali:
La nuova fattispecie di pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia o pedopornografia.
Punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (oltre che con le
pene accessorie di cui all’art. 600-septies.2) e sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, la pubblica istigazione «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di
espressione» a commettere, in danno di minorenni, i reati sopra menzionati di cui agli
artt. 600-bis (Prostituzione Minorile), 600-ter (Pornografia Minorile), 600-quater
(Detenzione di materiale pedo-pornografico) ed in questo caso «anche se relativi al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1» (Pornografia virtuale) , 600quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies
(Corruzione di minorenne), espressamente escludendo la possibilità di invocare a scusa
ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
• Viene introdotto nel nostro codice penale il reato dell’art. 609-undecies
(adescamento di minorenni). Si tratta di un reato comune di pericolo punito
con la reclusione da uno a tre anni e ha ad oggetto, per l’appunto, la condotta
di adescamento di un minore infrasedicenne;
• Inoltre, viene individuata una nuova “speciale” associazione per delinquere,
quella diretta a commettere taluno dei delitti previsti dai menzionati artt.
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis(quando il
fatto é commesso in danno di un minore di anni diciotto), 609-quater, 609quinquies, 609-octies (anche in tal caso quando il fatto é commesso in danno
di un minore di anni diciotto), e 609-undecies (il nuovo reato di adescamento
di minorenni);
• Prevede l'inasprimento delle pene per molti altri reati direttamente o
indirettamente legati ai fenomeni dello sfruttamento, dell'abuso sessuale, dei
maltrattamenti in famiglia a danno di minori.
Il trattato di Lanzarote pone particolare attenzione alla tutela del minore ed in particolare:
Articolo 35 - Colloqui con il bambino
1.
Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati
segnalati alle autorità competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua
scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchè i colloqui con la
vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni
audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in
accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le
misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e
determinata.
LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
SERVIZIO POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI
Circa 2000 operatori specializzati
Le competenze della Polizia Postale
e delle Comunicazioni
COMPARTIMENTI
19
SEZIONI
77
o
o
o
o
o
o
SEZIONE DISTACCATA PRESSO
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
o
Hacking;
Pedofilia on-line;
Eversione;
E-Commerce;
Comunicazioni (radio,
telefonia, smart card);
Collaborazione operativa con
Forze di Polizia straniere;
Gestione e Sviluppo Area
Tecnica Investigativa;
PER COMBATTERE LE RETI DI
PEDOFILI NEL WEB
Percorsi investigativi utilizzati condivisi
Reti di
Cyber Poliziotti
Scambio dati ed informazioni in tempo reale
Software comuni
Nuove tecnologie a disposizione della
Polizia per la lotta alla pedopornografia in
Internet, grazie al software CETS (Child
Exploitation Tracking System)
di Microsoft.
Progettato per la collaborazione
L’applicazione CETS inizia ad operare nei seguenti
Paesi:
1. Canada: Royal Canadian Mounted Police, Toronto Police
Services Sex Crime Unit, & Twenty-six other Canadian police
services
2. Indonesia: National Police
3. Italia (Ministero dell’Interno – Polizia di Stato - dal 16
ottobre 2006 - prima in Europa -
A cui si sono via vi aggiunti:
Australia: High Tech Crime Centre
Brasile: Federal Police
Cile: National Investigative Police
Indonesia: National Police
Romania: National Police
Spagna: Interior Ministry
United Kingdom: Serious Organized Crime Agency & Child Exploitation
and Online Protection Centre
U. S.A.: Department of Homeland Security and Federal Bureau of
Investigation
Di recente: Polonia, Argentina and Emirati Arabi Uniti
Flusso investigativo
File
Nickname
Immagini
Segnalazioni
Materiale sequestrato
Email
Dati da
Altre Forze
di Polizia
Investigatore
Raccoglie le informazioni e le
importa nel sistema
Arresti
Siti Web
Altri
Investigatori
Child Exploitation Tracking System
L’informazione è accedibile attraverso un potente motore
di ricerca che estende la sua azione anche sulle comunità online
LINK AD ALTRI CASI
Obiettivo: costruire, con il CETS, una rete di cyber-poliziotti
•
•
•
•
Condivisione di informazioni
Condivisione di programmi
Linguaggio comune
Percorsi investigativi comuni
CETS
“Contrapporre un network di cyber-poliziotti alle reti internazionali di
pedofili”
Identikit del pedofilo on-line
Persone che dietro l'anonimato offerto dal Pc si sentono al sicuro e si permettono di
compiere azioni che forse, non commetterebbero nella vita reale. Questo vale più o
meno per tutti i "criminali on line".
Per quanto riguarda i pedofili si è riusciti, nel corso degli anni, ad avere un'idea di chi
si nasconde in Rete, dietro nomi amichevoli per adescare i bambini.
Il pedofilo on line è maschio, per lo più tra i 20 e i 40 anni, appartenente ad una
classe sociale medio-alta e nel 97% dei casi incensurato.
Sulla base delle indagini finora portate a compimento, emerge che il 70% delle
persone sospettate e denunciate per attività pedo-pornografica via web vive da sola.
In rari casi ci si imbatte, on-line, in donne pedofile e quasi sempre sono persone
inserite in un contesto sociale e/o criminale diretto al mero “sfruttamento” del
fenomeno.
Alcuni pedofili hanno fondato delle vere e
proprie associazioni anche mediante siti o newsgroup, il loro scopo dichiarato sembra essere la
difesa del “diritto alla libertà sessuale” del
bambino.
Naturalmente le immagini erotiche o
pornografiche non raggiungono soltanto i
pedofili e i perversi, ma anche i ragazzi che sono
indotti a costruirsi un immaginario irreale.
La maggior parte del materiale pedo-pornografico che circola in rete (foto film – animazioni) viene prodotto in Europa, nel Sud-Est asiatico ed
America centro-meridionale ed è diretto al mercato globale con particolare
interesse verso quello degli Stati Uniti, che sono tra i maggiori fruitori.
Sebbene in maniera marginale, e comunque diretto ad un pubblico di
nicchia, nel corso delle indagini sono emersi anche file (immagini o video)
provenienti da cosiddetti snuff movies: filmati che mostrano bambini
violentati, torturati, e qualche volta persino assassinati da criminali i quali,
per denaro, offrono questo materiale a dei sadici maniaci che con esso
alimentano la propria fantasia malata.
I ragazzi di oggi vivono immersi nella tecnologia e sempre più si anticipa il loro
ingresso nel mondo del web.
Viviamo nell’epoca dei socialnetwork, giochi on-line, blog ecc. tutti mondi che
danno la percezione di “esserci” in un mondo che non si tocca ma che è così
vicino al cuore delle nuove generazioni.
Sono proiettati in un mondo in cui fare amicizia, condividere un interesse,
innamorarsi, parlare e partecipare alla vita sociale dei propri amici risulta
estremamente semplice spesso senza comprendere esattamente quante
persone leggono, vedono, sanno quel che ti accade.
L’estrema confidenza che i giovani hanno con il Web li conduce talvolta a
valicare i confini della prudenza, consente loro di cavalcare la naturale
curiosità verso l’amore con maggiore libertà di quanto farebbero nella vita
reale.
Chi ha interesse ad avere contatti con minori con l’aberrante e adulta volontà di indurre gli
stessi a fare sesso, a parlarne, a vedere immagini pornografiche sa che il Web è il posto giusto
dove “avvicinarsi” ai giovani, perché sono tutti sempre connessi, liberi e con la convinzione di
essere al sicuro.
Quando il contatto avviene a volte, click dopo click, post dopo post diventa amicizia, poi
amore e infine minaccia, paura, dolore, vergogna. Questo è l’adescamento: un lungo e
certosino lavoro di manipolazione che soggetti adulti compiono sul web per avvicinare minori,
per indurli a fare cose che non sono adatte alla loro età, per obbligarli a fotografare e filmare il
privato che può diventare pubblico, su internet.
Quando la forza delle lusinghe si trasforma in amore nel cuore della vittima, quando la
violenza delle minacce produce terrore, il silenzio è l’unica strada che si offre ai giovani per
affrontare il grooming.
I genitori spesso non sanno e fanno fatica a capire che tutto quello che i loro figli vivono è
frutto di un reato, di un comportamento sbagliato messo in atto da un adulto, di un azione
illegale che si deve perseguire.
La denuncia è un atto importante che apre la strada alla messa in sicurezza dei bambini e dei
ragazzi e la chiude definitivamente alle intenzioni malate dei pedofili on-line.
Il “child grooming” è l’insieme di azioni poste in essere deliberatamente da un adulto
con l'obiettivo di carpire l’amicizia e di stabilire un legame emotivo con un bambino,
al fine di abbassare le sue inibizioni e giungere ad un qualsivoglia appagamento
(sessuale – economico).
Cyber-Stalking
La Legge n.38/2009 introduce in Italia il reato di “STALKING” definendo in maniera
chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano essere
quindi oggetto di denuncia.
Anche in questo caso la progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha
contribuito negli ultimi anni a modificare i luoghi e le modalità attraverso le quali un
persecutore riesce ad ingenerare uno stato permanente di preoccupazione, ansia e
terrore nella vittima delle sue attenzioni malate.
Sono appunto i social network, le caselle di posta elettronica i luoghi virtuali dove più
spesso si cerca visibilità per danneggiare qualcuno, mentre è il telefono cellulare il
mezzo di comunicazione attraverso il quale più frequentemente si trasforma una
delusione in assillo, in persecuzione.
E’ un fenomeno assolutamente trasversale che coinvolge individui di tutte le
età e tutte le condizioni socioculturali.
Il cyber-stalking, risulta la coniugazione più moderna dell’incapacità di
gestire una relazione sentimentale d’amore o d’amicizia, permette di entrare
in maniera subdola e molto spesso pubblica nella vita delle potenziali vittime
stando seduti dietro un monitor per rimanervi a lungo, a volte conducendo
ad epiloghi tragici.
La sicurezza sul web dipende soprattutto da chi lo utilizza: le persecuzioni
telematiche si possono prevenire solo adottando semplici accorgimenti
tecnici e di comportamento che devono ispirare sempre la navigazione nel
mondo di internet.
Cyberbullismo
Un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, un'immagine di bravi studenti, una competenza
informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute online: questo l'identikit del cyber bullo, che usa internet per realizzare quello che magari
non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile
della scuola.
Si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del
mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri
diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano
particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne: questi i
comportamenti devianti più spesso arrivati all'attenzione.
La Polizia delle Comunicazioni promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti
di questo cattivo uso della rete perché solo una buona informazione può aiutare a
tutelare i minori e non solo.
Quando dopo una denuncia intervengono gli agenti per fermare azioni di bullismo
spesso si hanno delle reazioni di stupore di vergogna e lacrime da parte dei cyber
bulli più giovani che ovviamente non si sono resi conto di quanto fosse stato feroce il
loro modo di prendere in giro qualcuno.
Il quadro cambia notevolmente con l'avanzare dell'età dei cyber bulli, i comportanti
diventano più articolati, più vessatori, più simili ai maltrattamenti ripetuti, agli insulti
davanti agli amici tipici del bullismo "reale".
Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto
silenzio molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per
tutelarli e perché in fondo la sofferenza di "leggersi" insultato sul web è motivo di
vergogna, è testimonianza di debolezza che non si vuole confessare.
Anno 2012
287
5.616
1.731
56.505
persone arrestate per reati su Internet
quelle denunciate
le perquisizioni effettuate.
siti monitorati
78
327
24.610
366
arresti per pedopornografia
le persone denunciate
siti monitorati di cui 1.486 in black list
perquisizioni
Succede ogni giorno:
È normale mettere su Facebook informazioni private come la data di
nascita dei propri figli, il nome del coniuge, il piatto che ci piace di più, la città
del cuore.
Da qui, chiunque può dedurre le nostre password e la risposta alle
domande segrete della casella e-mail, i codici della connessione Internet e di
home banking.
Reati più comuni:
* introdursi nel nostro conto corrente on-line;
•servirsi dell’identità informatica altrui per diffamare, minacciare, truffare,
scaricare materiale illecito.
Il passo è brevissimo.
609 bis - 56 C.P.
(Tentata violenza sessuale)
la minaccia di far circolare in pubblico uno o più
fotomontaggi osceni, e al fine di screditare le
vittime, tentando di costringere le vittime ad inviare
proprie immagini, in foto o video, in pose oscene o
in atti di auto erotismo, al fine di appagare il
proprio istinto sessuale
Per distinguere la violenza tentata
da quella consumata
“…il tentativo di violenza sessuale si configura quando, in
assenza di contatto fisico tra soggetto attivo e soggetto
passivo, la condotta del primo denoti il requisito soggettivo
dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri
istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la
libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera
sessuale
(cfr. Cass. Sez. 3, 23/5/2006 n. 34128)."
Nella stessa sentenza si è ritenuto che:
configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a
commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di
estorsione, la trasmissione di una missiva contenente una
minaccia, alla sua destinataria, di diffusione di un
fotomontaggio della sua figura in pose oscene, qualora essa
non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in
atteggiamenti osceni e l’avesse poi, depositata in luogo
previamente indicato.
In tema di atti sessuali, si configura l'ipotesi del tentativo quando,
pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona
offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la
libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e
denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere
l'appagamento dei propri istinti sessuali.”
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 5 aprile
2007, n. 14182