1194-10-Commento PW_..

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1194-10-Commento PW_..
Responsabilità 231 e pedopornografia: sintesi normativa e futuri sviluppi
Avv. Piergiorgio Weiss
Introduzione
La lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori è stata oggetto negli ultimi anni dell’attenzione del
legislatore sia a livello europeo che a livello nazionale.
Nel nostro Paese il settore in esame era già adeguatamente presidiato dalla normativa penale, sostanziale e
processuale, a partire dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che aveva introdotto la normativa contro la violenza
sessuale, disciplinata dagli artt. 609-bis c.p. e ss.
Le ultime innovazioni legislative in tema di pedofilia e pedopornografia sono state introdotte:
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nel 2006: in attuazione della decisione quadro 2004/68 GAI del 22 dicembre del 2003 è stata approvata
la Legge 38/2006 contenente disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini
e la pedopornografia anche a mezzo internet;
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nel 2012 è stata approvata la Legge 172/2012, con la quale è stata ratificata la Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d.
Convenzione di Lanzarote), e si sono operate
modifiche al codice penale rappresentate
dall’inasprimento di alcune sanzioni, dall’introduzione di nuove condotte integratrici del reato di
prostituzione minorile, dall’introduzione di nuove fattispecie di reato e dall’aumento dei termini di
prescrizione;
Da ultimo, nel 2013, è stato presentato dal governo uno schema di decreto legislativo (AG46) per dare piena
attuazione alla direttiva 20011/93 UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tale schema prevede, tra le altre, anche una
modifica al Decreto Legislativo 231/2001; modifica che si sostanzia esclusivamente nella previsione dell’art.
3, ove si stabilisce che al comma 1 lettera c) dell’art. 25-quinquies del decreto sopra richiamato siano
aggiunte dopo le parole“600- quater.1“ le seguenti parole ”nonché per il delitto di cui all’art. 609-undecies“.
Prima di esaminare l’impatto che tale modifica potrà avere sull’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto
231/2001, è forse opportuno ricordare quali sono state le modifiche introdotte dalla Legge 172/2012 che già
hanno inciso sul richiamato decreto (artt. 24-ter e 25-quinquies).
La prima modifica introdotta dalla Legge 172/2012 riguarda innanzitutto l'articolo 416 c.p. (associazione per
delinquere) a cui è stato aggiunto, il seguente comma:
“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due
a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”. Acquista, insomma, autonomo rilievo penale la condotta
associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile
(art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quater.1),
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale
(art. 609-bis), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies),
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
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La seconda modifica introdotta dalla Legge 172/2012 riguarda l'articolo 600-bis c.p. (prostituzione minorile) che
è stato sostituito dal seguente: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a
euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto 2)
favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni
diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i
quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.
La terza modifica riguarda l’art. 600-ter (pornografia minorile), il cui primo comma è sostituito dal seguente:
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale
pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai
suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;”
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui
siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a
euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque
mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
Il rilievo delle modifiche ai fini del Decreto 231/2001
Passando all’esame delle modifiche previste dall’attuale schema di decreto legislativo che incidono sulla
responsabilità amministrativa degli enti si deve notare che, come si è detto sopra, si riducono solo ad una e cioè
all’aggiunta all’art. 25-quinquies, dopo le parole “ 600-quater.1“ , delle parole ”nonché per il delitto di cui all’art.
609-undecies“.
La modifica è stata proposta allo scopo di colmare una lacuna evidenziata dalle seguenti circostanze e cioè dal
fatto che:
- gli articoli 12 e 13 della Direttiva 2011/93/UE prevedono che gli Stati membri debbano assicurare che anche le
persone giuridiche possano essere ritenute responsabili e sanzionate qualora il reato di sfruttamento sessuale
dei minori sia commesso per loro conto da una persona che eserciti potere decisionale;
- già la Legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI) aveva novellato il decreto
legislativo n. 231 del 2001, inserendo all’art. 25-quinquies le sanzioni per l’ente a seguito della commissione di
uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L’unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è
attualmente escluso dalla responsabilità dell’ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di
Lanzarote all’art. 609-undecies c.p., Adescamento di minorenni1.
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Tale articolo prevede che “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più
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Competente a giudicare di tale reato, procedibile d’ufficio, è il tribunale monocratico; l’arresto, il fermo, la
custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari personali non sono consentiti.
Come anticipato, l'introduzione del nuovo reato di adescamento di minorenni ha risposto all'esigenza di
adempiere precisi obblighi internazionali che l'Italia ha assunto con la sottoscrizione della Convenzione di
Lanzarote; in particolare, dall'art. 23 della Convenzione che ha imposto agli Stati firmatari di adottare specifiche
misure legislative al fine di considerare reato la condotta di chi, allo scopo di compiere atti sessuali con
minorenni o di produrre materiale pedopornografico, proponga un incontro ad un minore mediante l'uso di
tecnologie di comunicazione e informazione.
L'obiettivo perseguito dall'art. 23 della Convenzione è indubbiamente quello di arginare il dilagante fenomeno
del c.d. child grooming, ovverosia l'adescamento del minore sulla rete internet; per tale ragione il bilancio
complessivo sull'introduzione dell'art. 609-undecies c.p. è, senza dubbio, di segno positivo: la nuova fattispecie
interviene a colmare un vuoto di tutela penale che era ormai manifesto, specie in considerazione delle
preoccupanti dimensioni assunte dal fenomeno dell'adescamento on-line, agevolato dalla rapida diffusione delle
tecnologie di informazione presso le fasce più giovani della popolazione. Al contempo, però, la norma è stata
oggetto di varie critiche perché si è ritenuto che il legislatore abbia disatteso le linee guida tracciate dall'art. 23
della Convenzione, elaborando sotto l'etichetta dell'adescamento di minorenni una fattispecie criminosa diversa
da quella immaginata nella sede del Consiglio d'Europa. La Convenzione infatti prevedeva che la proposta
sanzionabile fosse quella seguita da atti materiali. Secondo alcuni autori il legislatore italiano ha invece
rinunciato ai parametri oggettivi suggeriti dalla Convenzione (« atti materiali riconducibili ad un incontro»), e ha
costruito la nuova fattispecie secondo lo schema dei «reati a dolo specifico d'offesa»: ovverosia di quei reati in
cui l'offesa non si realizza sul piano oggettivo, ma su quello meramente intenzionale. Nell’art. 609-undecies, per
quanto riguarda l'elemento oggettivo, scompare ogni accenno alla «proposta di incontro» e al verificarsi di
«atti materiali ad esso riconducibili», sostituiti da un più generico riferimento alla condotta di «adescamento», il
quale prescinde — per come normativamente inteso — da qualsiasi appuntamento proposto alla vittima
minorenne. La norma precisa altresì che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia
del minore». Ciò significa che ad integrare la condotta penalmente rilevante non sia necessario il compimento di
una «attività» più o meno prolungata nel tempo, essendo piuttosto sufficiente — per l'appunto — la
realizzazione di un singolo, unico e semplice atto. Il che, viene fatto osservare da alcuni studiosi, sembra
contrastare, da un lato, con gli studi criminologici in materia di “grooming” (il quale si manifesta, per sua
intrinseca natura, in un'attività spesso prolungata) e, dall'altro lato, con le stesse indicazioni fornite dalla
Convenzione di Lanzarote, nella quale il riferimento alla concreta realizzazione di «atti materiali» finalizzati
all'incontro con la vittima, suggerisce l'idea che le avances e gli inganni perpetrati attraverso le reti di
comunicazione vadano avanti per un certo arco di tempo, necessario al convincimento.
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la
fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
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Altra critica, o comunque perplessità, sollevata sulla norma riguarda il momento consumativo del reato che
viene anticipato non solo rispetto all'effettiva lesione dei vari e differenti beni giuridici «finali», ma anche
rispetto al tentativo di commettere i delitti che li offendono, sopra menzionati, non essendo richiesti i requisiti di
«idoneità» ed «inequivoca direzione» degli atti, di cui all'art. 56 c.p..
Basta infatti che l'autore del delitto agisca perseguendo la loro commissione come «scopo» tipico della propria
condotta, la cui commissione segna il momento consumativo del delitto, con un evidente arretramento della
soglia di punibilità che incrimini una condotta prodromica rispetto all'offesa sessuale vera e propria. Da parte di
alcuni studiosi si dice che appare criticabile, dal punto di vista dell'esigenza di «materialità» del reato, la
mancata previsione dell'ulteriore requisito oggettivo, concernente proprio il suo momento consumativo, che
dovrebbe essere quello dell'effettivo ed oggettivamente riscontrabile «incontro» o comunque comportamento
esterno, nel mondo reale, conseguente all'adescamento in rete, in forza del quale la fattispecie, pur
mantenendo la struttura di reato di pericolo, avrebbe una soglia di concreta rilevanza penale più precisa e
facilmente accertabile.
Il reato previsto dall'art. 609-undecies c.p. è quindi considerato come un reato di pericolo concreto perché la
nuova fattispecie, rappresenta uno strumento di anticipazione della tutela penale, sanzionando il semplice
pericolo di lesione ai beni giuridici tutelati dai reati cui è finalisticamente orientata l'attività di adescamento.
Ciò porta, peraltro, ad escludere la configurabilità del tentativo, poiché l'applicazione dell'art. 56 c.p. andrebbe
irragionevolmente a sanzionare un «pericolo di pericolo» (e cioè un «non pericolo»), arretrando eccessivamente
la soglia di punibilità. Altri studiosi ritengono che il bene giuridico che la norma mira a proteggere sia il chiaro e
concreto pericolo (spesso irrimediabile) di violazione della sfera di libertà personale e di autodeterminazione del
minore, non soltanto, per quanto attiene la sfera sessuale, ma anche rispetto a qualsiasi sfruttamento,
strumentalizzazione, mercificazione a beneficio di terzi, ma anche in riferimento ad ogni forma «moderna» di
schiavitù. Tale rango primario del bene giuridico da proteggere giustificherebbe la scelta legislativa di anticipare
la soglia di punibilità e di sanzionare in modo autonomo la condotta, di per sé preparatoria, dei più gravi delitti
sopra elencati, rispetto a cui presenta un'autonoma oggettività giuridica (l'effettiva libertà di autodeterminazione
del minore rispetto ai comportamenti che tende invece ad ottenere l'autore).
Da ultimo, in merito alla condotta penalmente rilevante, resta da evidenziare che l'adescamento può essere
commesso «anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», il che
significa che l'impiego di strumenti informatici o di comunicazione non rappresenta una modalità esclusiva,
potendo l'adescamento avvenire anche in altro modo.
Si tratta di un'ampiezza certamente estranea al paradigma normativo suggerito dalla Convenzione di Lanzarote,
il cui art. 23 lega indissolubilmente la condotta di adescamento all'utilizzo di «tecnologie di comunicazione e di
informazione».
Tale scelta pare meriti una valutazione favorevole poiché sarebbe apparso irragionevole un ordinamento che, da
un lato, punisse l'adescamento on-line e, dall'altro, ritenesse lecita una medesima condotta adescatrice
realizzata senza l'ausilio delle information technologies.
Passando alla valutazione delle conseguenze che l’introduzione del reato di adescamento tra gli illeciti per i
quali è configurabile la responsabilità dell’ente e tenendo conto delle critiche sopra riportate mosse alla
formulazione del reato di adescamento, pare si possa dire che tale introduzione potrebbe comportare problemi
particolari ed ulteriori rispetto a quelli già esistenti in relazione alla responsabilità dell’ente prevista dall’art. 25-
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quinquies per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.),
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile
(art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori (art. 600-quater c.p.),
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
Problemi particolari non pare che possano sorgere quando l’azione di adescamento è posta in essere allo scopo
di commettere i reati previsti dagli art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con
minori), 609-quinquies c.p. (atti sessuali in presenza di minorenni), 609-octies c.p. (violenza di gruppo); infatti
questi sono reati per i quali è difficile ipotizzare una commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente,
trattandosi di violenza sessuale e di atti sessuali compiuti alla presenza di minorenne.
Problemi potrebbero invece sorgere quando l’azione di adescamento è posta in essere allo scopo di commettere
i reati di cui agli art. 600 c.p. (schiavitù-servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p.(pornografia
minorile), 600-quater c.p. (detenzione materiale pornografico), 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche) che
sono i reati già previsti dall’art. 25-quinquies, per i quali è invece più facilmente ipotizzabile un interesse o
vantaggio dell’ente.
I problemi derivano innanzitutto dal fatto che per realizzare l’adescamento è sufficiente anche un solo atto per
cui è difficile ipotizzare un efficace ed adeguato controllo da parte dell’ente volto ad evitarne la commissione (o,
addirittura, il tentativo).
Si pensi per esempio a chi usa per lavoro il computer che potrebbe estemporaneamente - e quindi in modo non
prevedibile e prevenibile - attuare un adescamento. Inoltre per realizzare il reato di adescamento è sufficiente
qualsiasi atto che diventa illecito solo se volto a carpire la fiducia del minore.
La condotta di adescamento, come sopra evidenziato, non è dunque tipicizzata oggettivamente, nel senso che
diventa censurabile solo quando è finalizzata al compimento dei reati sopra indicati; per tale ragione diventa
difficile per l’ente predisporre un adeguato controllo che verterebbe anche sull’intenzione.
E’ vero che la norma (609-undecies) indica che l’atto (non tipicizzato) diventa illecito quando è volto a carpire la
fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce; si introduce cioè un principio di criterio oggettivo
per individuare le condotte punibili. Non si può però non notare che se per il concetto di artifici e per quello di
minacce potrebbero non esserci problemi definitori, per il concetto di “lusinghe” tali problemi paiono
sicuramente sussistere, trattandosi di locuzione inedita, sconosciuta all'impianto codicistico e insufficientemente
determinata.
Evidenziata la difficoltà in generale dei controlli che l’ente dovrà effettuare con l’introduzione del reato di
adescamento tra quelli per i quali è prevista la responsabilità dell’ente risulta ancora più complesso ipotizzare
rimedi concreti sulle modalità di tali controlli.
L’attenzione che l’ente dovrà porre e le cautele che dovrà predisporre non sembrano configurabili a priori, ma
saranno necessariamente diverse a seconda dell’attività che l’ente stesso svolge.
Sembra di tutta evidenza che una banca, o un’impresa di costruzioni, o una compagnia di assicurazione (a mero
titolo di esempio) dovranno predisporre modelli ben differenti da quelli di un’agenzia turistica o di un’agenzia
pubblicitaria, o di un’impresa che organizza spettacoli, o trasmette programmi televisivi o via internet, ecc.
L’unica osservazione di carattere generale che si può fare è che tutti i reati contro la personalità individuale,
inclusi quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al
soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola
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anche solo finanziariamente la medesima condotta e che dunque potrebbe perciò essere chiamato a
rispondere a titolo di concorso nel reato. Questo varrà anche per il reato di adescamento se verrà aggiunto
all’art. 25-quinquies.
Ancora a titolo di esempio sul punto si pensi al caso in cui la banca concedesse linee di credito a soggetti/enti
autori dei reati in questione, nella consapevolezza dell’esistenza di tali attività illecite, (anche se non
l’adescamento perché ancora non c’è); al caso di compagnie di assicurazione che consapevolmente
assicurassero strutture nell’ambito delle quali vengano svolte attività illecite.
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