Libera circolazione dei prodotti Libera circolazione dei

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Libera circolazione dei prodotti Libera circolazione dei
Libera
Libera circolazione
circolazione dei
dei
prodotti
prodotti
Roberto Cianotti
Nuovo Approccio
(risoluzione del Consiglio Europeo 07/05/85)
Direttive di prodotto
Marcatura CE di conformità
Norme armonizzate
Sorveglianza del mercato
Nuovo Approccio
Progettazione integrata
z
• eliminazione o riduzione del rischio nel miglior modo
possibile(sicurezza delle macchine in progettazione e costruzione).
z
• Misure di protezione “aggiuntivi” per i rischi che non possono essere
eliminati.
z
• Informazione per l’utilizzatore di ogni rischio residuo.
z
La Direttiva Macchine da indirizzo per processo di riduzione del rischio da
progettazionein tre gradi di intervento
z
Metodi di riduzione del rischio da progettazione in clause 4 EN ISO 12100-2.
Nuovo Approccio
Norme CEN
mercato europeo
Norme ISO
Mercato globalizzato
Nuovo Approccio
Direttiva Macchine
z 43 CT - 250 WG
z 588 norme armonizzate (GUUE 08/05/2007)
PRODOTTI ASSOGGETTATI A DIRETTIVE
DEL “NUOVO APPROCCIO”
•
Prodotti che si intendono porre sul mercato o in servizio
per la prima volta nell’Unione Europea.
•
Prodotti fabbricati negli Stati Membri o prodotti nuovi o di
seconda mano provenienti da paesi terzi;
•
Prodotti che hanno subito importanti modifiche
(prestazioni,
destinazione
uso),
sono
considerati
nuovamente immessi sul mercato o in servizio
•
Prodotti che mantengono invariate le prestazioni originali (o
assoggettati a miglioramenti o adeguamenti a fini di
sicurezza ) non sono assoggettabili alla procedura di
conformità prevista dalle Direttive del Nuovo Approccio.
APPLICAZIONE SIMULTANEA DI DIRETTIVE
In riferimento all’analisi dei rischi di un prodotto, possono
essere applicabili requisiti di sicurezza di più Direttive del
Nuovo Approccio;
E’ responsabilità di chi immette sul mercato o in servizio un
prodotto, verificare se esso rientra nell’ambito di una o più
Direttive;
Chi pone sul mercato o in servizio il prodotto deve
dichiararne la conformità a tutte le Direttive applicabili;
Quando lo stesso rischio è coperto da più Direttive può
essere esclusa la Direttiva del particolare rischio specifico
coperto anche dalla Direttiva più pertinente.
IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO
z
z
z
z
Alcune Direttive coprono solo la immissione sul mercato,
Esempi:
Direttiva Giocattoli (88/378),
Bassa tensione (73/23),
Prodotti da costruzione (89/106),
Esplosivi per uso civile (93/15).
L’immissione sul mercato è definita da poche Direttive ed in
maniera varia, Esempi:
z Giocattoli copre sia la vendita che la distribuzione libera,
z Dispositivi medici si riferisce al “pagamento avvenuto”,
z Ascensori quando è installato disponibile per l’utilizzazione
finale.
IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO
IMMISSIONE SUL MERCATO è l’azione iniziale che rende il
prodotto disponibile per la prima volta nell’Unione Europea
per la distribuzione e/o l’uso, sia a titolo oneroso che
gratuito.
MESSA IN SERVIZIO è la prima utilizzazione nell’Unione
Europea di un prodotto da parte dell’utilizzatore finale.
Obblighi dei costruttori e utilizzatori
z
DIRETTIVA di PRODOTTO
Machinery Directive (Article 95) (ex 100) of EC Treaty
•Manufacturer (designer), supplier, importer
•Preliminary observation No 3 to Annex I–The manufacturer is
under an obligation to assess the hazards. (Riskanalysis)
z
DIRETTIVA SOCIALE
Framework Directive on occupational health safety (Article 137
(ex 118) of EC Treaty
•user
•Article 9: Various obligations on employers
–1. Employer shall: –a) be in possession of an assessment of the
risks to safety and health at work, including those facing groups
of workers exposed to particular risks (Riskanalysis)
Principi di riduzione del rischio
z
z
Misure per la riduzione del rischio devono essere prese dal
fabbricante all’atto della immissione sul mercato, e
dall’utilizzatore sulla macchina i servizio nel contesto produttivo:
costruttore
•progettazione interattiva in sicurezza
•sistemi di protezione e misure complementari di protezione
•informazoni per uso –su macchina- ed istruzioni –libro-
z
utilizatore
•organizzazione – processi di lavoro sicuri- monitoraggio–
autorizazione all’uso
•uso di dispositivi diprotzioni individuali
•formazione, informazione, addestramento etc.
SOGGETTI RESPONSABILI
FABBRICANTE: persona giuridica responsabile
del progetto e costruzione di un prodotto per la
immissione sul mercato o uso personale.
Ha l’obbligo del rispetto dei RES e delle procedure di
immissione previste dalla Direttiva applicabile.
Il fabbricante può usare prodotti finiti, parti e componenti
pronti per l’uso o subappaltare i propri compiti.
Comunque deve sempre sovrintendere e possedere la
necessaria competenza per assumere la responsabilità
del prodotto finito.
SOGGETTI RESPONSABILI
MANDATARIO: persona giuridica delegata a rappresentare il
Fabbricante nei rapporti con le Autorità degli Stati membri
per gli obblighi previsti nelle Direttive di prodotto.
Deve essere stabilito nell’U.E.
Il fabbricante rimane generalmente responsabile per le azioni
intraprese dal mandatario.
IMPORTATORE: persona giuridica stabilita nell’U.E.
responsabile della immissione sul mercato comunitario di un
prodotto proveniente da un Paese terzo.
L’importatore deve assicurarsi di essere in grado di
rispondere alle Autorità di sorveglianza per tutte le
informazioni sul prodotto ed assumere la responsabilità per
il rispetto delle procedure previste dalla Direttiva applicabile.
SOGGETTI RESPONSABILI
ASSEMBLATORE: persona che per prodotti già immessi sul
mercato separatamente assume le necessarie misure per
assicurare che essi, nella configurazione finale di nuovo
prodotto complesso, rispondano ai requisiti di sicurezza
delle Direttive all’atto della messa sul mercato o in servizio.
INSTALLATORE: persona che per un prodotto immesso sul
mercato assume le necessarie misure per assicurare che
esso, secondo le istruzioni del fabbricante, risponda ai
requisiti di sicurezza della Direttiva all’atto della messa in
servizio.
SOGGETTI RESPONSABILI
DISTRBUTORE: persona giuridica della catena
commerciale che assume funzione dopo che il prodotto è
stato posto per la prima volta sul mercato dell’U.E..
E’ corresponsabile per la commercializzazione di un
prodotto non conforme alle direttive, ma è figura
giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto.
UTILIZZATORE: persona che ha la responsabilità della
corretta utilizzazione e manutenzione di un prodotto sul
luogo di lavoro.
( figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto)
LAVORATORE
( figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto)
La DIRETTIVA 98/37/CE
DIRETTIVA MACCHINE
«immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all’interno
dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto
disciplinato dalla presente direttiva al fine della distribuzione o
dell’impiego da parte di qualsiasi utilizzatore finale;
«procedura di immissione in commercio»: insieme delle procedure
e delle formalità che il responsabile dell’immissione in commercio
effettua per consentire l’immissione in commercio di un prodotto
disciplinato dalla presente direttiva;
La DIRETTIVA 98/37/CE
Il responsabile dell’immissione in commercio può essere una delle
seguenti persone:
I) il fabbricante, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che
progetta o fa progettare, realizza o fa realizzare, un prodotto disciplinato
dalla presente direttiva al fine di immetterlo in commercio.
Viene considerato alla stregua del fabbricante anche chi progetta o fa
progettare, realizza o fa realizzare, per uso proprio un prodotto
disciplinato dalla presente direttiva;
II) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che,
pur non essendo il fabbricante del prodotto distribuito, immette in
commercio con il proprio marchio un prodotto disciplinato dalla presente
direttiva;
III) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che,
pur non essendo il fabbricante del prodotto importato, immette in
commercio sul territorio comunitario un prodotto disciplinato dalla
presente direttiva e proveniente da un paese terzo, al fine di espletare le
formalità connesse con la presente direttiva;
La DIRETTIVA 98/37/CE
definisce macchina (art. 1)
:
"UN INSIEME DI PEZZI O DI ORGANI, DI CUI
ALMENO UNO MOBILE, COLLEGATI TRA LORO,
ANCHE MEDIANTE ATTUATORI, CON CIRCUITI DI
COMANDO E DI POTENZA O ALTRI SISTEMI DI
COLLEGAMENTO, CONNESSI SOLIDALMENTE
PER UN'APPLICAZIONE BEN DETERMINATA,
SEGNATAMENTE PER LA TRASFORMAZIONE, IL
TRATTAMENTO, LO SPOSTAMENTO O IL
CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI ".
La DIRETTIVA 98/37/CE
ESCLUSIONI:
…………….
- le macchine la cui unica fonte di energia sia
quella umana ad eccezione delle macchine per
sollevamento materiali o persone;
- le macchine appositamente progettate per scopi
militari o di mantenimento dell'ordine pubblico;
-…………………
La DIRETTIVA 98/37/CE
INOLTRE SI CONSIDERA MACCHINA........
“UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI CHE,
PER RAGGIUNGERE UN RISULTATO
DETERMINATO, SONO DISPOSTI E COMANDATI IN
MODO DA AVERE UNA FUNZIONE SOLIDALE”
Es. linee
La DIRETTIVA 98/37/CE
quando...........
macchine o equipaggiamenti sono immessi sul
mercato separatamente e sono poi collegati tra loro
o installati con interposizione di componenti o
nuove parti strutturali.....
..........l'assemblatore diviene costruttore nello
spirito della direttiva ed e' responsabile delle
procedure per la certificazione di conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza.
La DIRETTIVA 98/37/CE
"ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE
CHE MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA,
COMMERCIALIZZATA PER ESSERE MONTATA SU
UNA MACCHINA O SU UNA SERIE DI MACCHINE
DIVERSE O SU UN TRATTORE DALL'OPERATORE
STESSO,
NEI LIMITI IN CUI TALE ATTREZZATURA NON SIA
UN PEZZO DI RICAMBIO O UN UTENSILE“
L'utilizzatore
compatibilità.
rimane
responsabile
della
La DIRETTIVA 98/37/CE
La “Direttiva Macchine" si applica anche ai componenti
sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.
di
Definizione:
"Per componente di sicurezza si intende un componente, purché
non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o suo
mandatario stabilito nella comunità immette sul mercato allo
scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di
sicurezza ed il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la
sicurezza o la salute delle persone esposte".
(vedi anche parere 77 Comitato 98/37)
La DIRETTIVA 98/37/CE
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
(punto 4.1.1 dell'All.I)
"Accessorio di sollevamento" é un componente o un attrezzatura non collegata alla macchina e
disposta tra la macchina ed il carico oppure sul carico per consentirne la presa
"Accessorio di imbracatura" sono accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o
all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc..
MARCATURA ( punto 4.3 dell'All.I )
Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere i messe
sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di
marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario
nell'Unione Europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza,
con la seguenti indicazioni minime;
-nome ed indirizzo del fabbricante o del mandatario
-descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici
speciali)
-norma impiegata in caso di prova
-carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste)
La sorveglianza del mercato
L’applicazione delle Direttive di prodotto implica per gli
Stati membri dell’U.E. l’organizzazione e l’effettuazione
della sorveglianza del mercato in modo da garantire
l’individuazione dei prodotti non conformi
La sorveglianza del mercato è responsabilità della
pubblica Autorità ed ogni Stato decide le infrastrutture
per garantire omogeneità ed imparzialità
Le Autorità di sorveglianza devono avere le necessarie
risorse per esercitare l’attività e garantire la
trasparenza del servizio. Gli organismi notificati di
principio dovrebbero essere esclusi da questa attività
Controllo dei prodotti posti sul
mercato
La sorveglianza del mercato può essere messa in atto dopo
che è stata scoperta una non conformità
Gli Organi di vigilanza possono scoprirla durante una
verifica sul luogo di lavoro o a seguito di incidente
Ove esistano più autorità di controllo è importante il
coordinamento da parte dello Stato membro
Le direttive richiedono di porre in essere azioni nei
confronti di indebita marcatura CE di un prodotto
Azioni devono essere anche considerate nei confronti di
Organismi notificati coinvolti
Il fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve essere reso disponibile
alle autorità di sorveglianza del mercato ma non
può essere richiesto in maniera sistematica.
L’intero fascicolo tecnico dovrebbe essere
richiesto in accordo con il principio di
proporzionalità, solo quando è assolutamente
necessario e non per verificare un dettaglio.
La mancanza della documentazione o un ritardo
inaccettabile nella presentazione possono essere
motivo di dubbio sulla conformità del prodotto ai
requisiti essenziali.
Il fascicolo tecnico
z
z
z
z
z
z
Dati essenziali del fascicolo tecnico possono
essere considerati:
nome ed indirizzo del costruttore
lista delle norme armonizzate seguite
soluzioni adottate per soddisfare i RES
descrizione del prodotto
manuale di istruzioni
disegni e schemi funzionali del prodotto.
Il fascicolo tecnico
z
z
z
z
z
Esempi di informazioni più particolari possono
essere:
verbali di prova
informazioni sul manuale della qualità
schemi del controllo di qualità
altri schemi particolari
descrizione dei prodotti, processi e norme
applicate nella costruzione.
Il fascicolo tecnico
Se le autorità considerano necessaria la traduzione,
deve essere chiaramente definita quale parte e la
richiesta deve essere fatta caso per caso in conformità
all’art.30 del Trattato di Roma ed in accordo con il
principio di proporzionalità della richiesta.
Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione
delle autorità nazionali di sorveglianza per almeno 10
anni dalla data di costruzione dell’ultimo prodotto.
Le informazioni tecniche ottenute nel corso dell’attività
di sorveglianza del mercato sono da ritenersi riservate
in accordo con i principi delle leggi nazionali
Azioni correttive
Le Autorità di sorveglianza, quando scoprono che un
prodotto non rispetta le direttive di riferimento,
debbono mettere in essere tutte le azioni per
costringere al rispetto della conformità. E’ prevista la
cooperazione tra gli Stati membri.
Le azioni correttive applicabili dipendono dalla non
conformità in relazione al principio di proporzionalità.
La non conformità ad una Norma armonizzata non è,
come tale, sufficiente ad evidenziare la non conformità
ai RES, ma giustifica la necessità di un’indagine.
Azioni correttive
z
z
z
z
z
Lieve non conformità possono essere considerate:
non corretta apposizione del marchio CE ( forma,
dimensioni, indelebilità, visibilità)
accompagnamento del certificato di conformità se
previsto
non corretta apposizione di altre targhe previste
dalle direttive
mancanza di accompagnamento di tutte la
informazioni previste dalla direttiva
mancanza della indicazione del costruttore o del
numero identificativo dell’Organismo notificato,
ove richiesto.
Azioni correttive
z
z
Per le lievi non conformità le azioni correttive
possono essere di due livelli:
L’autorità di sorveglianza intima al costruttore od
al suo rappresentante europeo di rendere
il
prodotto conforme e rimediare all’infrazione.
Se non ottempera ne viene limitata o vietata la
immissione sul mercato
Azioni correttive
Gravi non conformità devono essere considerate il
non rispetto dei RES perché questo può
rappresentare un potenziale rischio per le
persone.
Azioni correttive
In caso di gravi non conformità le autorità debbono
prendere appropriate misure secondo il principio della
proporzionalità. Le autorità alla fine devono limitare o
vietare la immissione sul mercato interno.
Le decisioni delle Autorità di limitare la libera
circolazione di un prodotto marcato CE nel caso di
gravi non conformità comporta l’adozione della
clausola di salvaguardia.
Ove la Commissione Europea considerasse non
giustificate le misure prese da un’Autorità nazionale,
questo dimostrerebbe che quest’ultima ha abusato del
suo potere.
CONVEGNO
“Tecnologie di Sicurezza e
Sorveglianza del Mercato tra Nuova
Direttiva Macchine e Buone Prassi
(Stato della Tecnica)”
Milano - 6 dicembre 2006
“Presentazione del IV°
Rapporto Biennale
sull’Attività di
Sorveglianza del Mercato”
Ing. Roberto Cianotti
Direttore
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Segnalazioni di presunta non
conformità al DPR 459/96
pervenute al Ministero n. 2070
63,6%
Richieste di accertamento
ISPESL
Definite in sede gruppo di
lavoro interministeriale
36,4%
Nota: dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Origine della segnalazione
3,8%
2,8% 7,7%
VERIFICA PERIODICA (n. 101)
VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO (n. 478)
36,3%
INFORTUNIO (n. 650)*
INFORTUNIO MORTALE (n. 50)
ALTRO (n. 38)**
49,4%
Costruttori per “area di
provenienza”
(n. 1317)
6,1%
11,6%
ITALIA (n. 1084)
UNIONE EUROPEA (n. 153)
PAESI TERZI (n. 80)
82,3%
Percentuale Non Conformità per
Gruppo di RES per anno di
costruzione delle macchine
Comandi
60,0
Stabilità e resistenza
50,0
Protezione dispositivi di
protezione
40,0
Altri rischi meccanici
30,0
Rischi elettrici
20,0
Manutenzione
10,0
Segnalazioni,
marcature, istruzioni
Posti di lavoro
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Altri rischi
La presente analisi è stata condotta dall’anno 1995 al 2002 essendo i dati relativi agli altri anni di costruzione delle
macchine, a causa del ristretto arco temporale dell’azione di Sorveglianza del Mercato, di scarsa rappresentatività
statistica
ELENCO CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
AL 31-12-2006
Clausola di salvaguardia
Macchina
C-1999 1859 MD-25 Press CERINI
Presse
Alberi di trasmissione
C-2003 3869-1 MD-77 Transmission shaft BINACCHI
C-2003 3869-2 MD 78 Transmission shaft BENZI
Alberi di trasmissione
Alberi di trasmissione
C-2003 3869-3 MD-79 Transmission shaft DIDOT
C-2004 1775 MD-69 Chainsaw PEUGEOT
Motosega
C-2004 1778 MD-80 Combined woodworking machinery SICAR
Macchine
combinate per
legno
C-2004 2383-1 MD-81 MEWP UpRight
Piattaforme di lavoro elevabili
C-2004 2383-2 MD-82 MEWP JLG
Piattaforme di lavoro
elevabili
C-2004 4385-1 MD-83 Lawnmower MTD
Tosaerba
C-2004 4385-2 MD-84 Lawnmower CASTELGARDEN
Tosaerba
Troncatrici pendolari
C-2005 1228 MD-89 Pendulum saw PICCOLO - NEU
C-2005 1289 MD-88 Transportable circular saw bench OBI HANSEATIC
Sega
circolare
C-2005 1519-1 MD-90 MEWP SUP K260
Piattaforme di lavoro
elevabili
ELENCO CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
AL 31-12-2006
segue
C-2005 1519-2 MD-91 MEWP ZELIG F800EN
Piattaforme di lavoro
elevabili
C-2005 2963-1 MD-85 Meat mincing machine MADO
Tritacarne
C-2005 2963-2 MD-86A Meat mincing machine LA MINERVA
Tritacarne
C-2005 2963-3 MD-86B Meat mincing machine BIRO
Tritacarne
C-2005 2963-4 MD-87 Meat mincing machine KT
Tritacarne
C-2005 3392 MD-93 Quilting machine ATM
Macchina per imbottitura
C-2005 3395 MD-92 Slurry tanker JOSKIN
Spandiliquame
C-2006 3914 MD-64 Mechanical press IMS
Presse
C-2006 4389 MD-107 Power Drill V-TOOLS
Trapano elettrico
C(2006) 4808 MD-103 Grass Shears GARDENA
Cesoie da erba alimentate a
pile
C(2006) 4808 MD-2004-104 Tile Cutter KINZO
Tagliapiastrelle
C(2006) 4808 MD-105 Table saw STAR TOOLS
Sega da tavolo
C-2006 5215 MD-110 Santermansatcomex
Piattaforme di lavoro
mobili elevabili
C-2006 5587 MD-108 Thermo-contact welding machine for medical
solution bags COLPITT
Saldatrice termica per la
produzione di sacche per
soluzioni mediche
Direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE
del Parlamento e del
Consiglio Europeo del
17 Maggio 2006 relativa
alle macchine e che
modifica la direttiva
95/16/CE (rifusione)
Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea
L 157/24 del 9/6/2006
ATTUAZIONE
Gli Stati Membri adottano e pubblicano le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva anteriormente al 29 giugno
2008.
Gli Stati Membri applicano le
suddette disposizioni a partire dal
29 dicembre 2009
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai seguenti
prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Modifica della definizione di macchina che ora si riferisce
anche a macchine prive di motore
Articolo 2 Definizioni
a) Macchina
-
-
-
-
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un
sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale
diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle
fonti di energia e di movimento,
movimento
insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere
installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato
su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una
costruzione,
insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o
di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale,
solidale
insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati
tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui
unica fonte di energia è la forza umana diretta;
diretta
Nuova definizione per i componenti di sicurezza
Articolo 2 Definizioni
c) “Componente di sicurezza”: componente
-destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
-immesso sul mercato separatamente,
-il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone, e
-che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata o
che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
L'allegato V
contiene un elenco indicativo dei componenti di
sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo
1, lettera a);
ALLEGATO V
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)
Introduzione delle “quasi macchine”
Articolo 2 Definizioni
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione
ben
determinata.
Un
sistema
di
azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine
sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o
apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla
presente direttiva;
Riformulazione delle esclusioni dal campo di applicazione
Mezzi di trasporto in generale
Le categorie di prodotti, di cui viene
fornito
un
elenco
dettagliato,
appartenenti al campo di applicazione
della Direttiva Bassa Tensione
Introduzione di misure specifiche riguardanti le
macchine potenzialmente pericolose
Art. 9
Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente
pericolose
Sono quelle macchine che potrebbero essere
potenzialmente pericolose in quanto tecnicamente
simili a quelle che sono state oggetto di una
clausola di salvaguardia o perché costruite
sulla base di norme armonizzate non più
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
della
direttiva.
Per
queste
macchine
la
Commissione può adottare misure specifiche per
vietare o limitare la loro immissione sul mercato o
per subordinarla a condizioni particolari.
Sorveglianza del Mercato
Art. 18
Riservatezza
Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia
di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le
parti e le persone coinvolte nell'applicazione della presente
direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni
ricevute nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 19
Cooperazione tra gli Stati Membri
La Commissione provvede all'organizzazione di uno
scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili
della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare
l'applicazione uniforme della presente direttiva.