Le guide della FABI - N 10 - MATERNITA` E CONGEDI PARENTALI

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Le guide della FABI - N 10 - MATERNITA` E CONGEDI PARENTALI
LE GUIDE DELLA FABI
Maternità e congedi parentali
1. LA GRAVIDANZA
1.1. QUANDO COMUNICARE IL PROPRIO STATO
La legge non stabilisce alcun obbligo di comunicare il proprio stato prima degli ultimi
due mesi di gravidanza, naturalmente i diritti connessi alla gravidanza sono fruibili
solo dopo formale comunicazione al datore di lavoro.
La comunicazione all’azienda consiste in un certificato medico, redatto dallo
specialista, in cui deve essere evidenziato il periodo di maternità in cui la lavoratrice
si trova e la data presunta del parto.
1.2. CERTIFICATO COMPROVANTE IL PARTO
Per usufruire dei diritti connessi al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 30
giorni dall’evento, il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data dell’evento
(D. Lgs. 151 art.21)
In caso di interruzione di gravidanza spontanea va prodotto, entro 30 giorni, il
certificato medico in cui si attesta il periodo di gestazione in cui la lavoratrice si
trovava.
In caso di interruzione di gravidanza volontaria, la lavoratrice non è tenuta a tale
obbligo e le certificazioni fornite per giustificare l’assenza sono quelle
ordinariamente inviate in caso di malattia.
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1.3. MATERNITA’ A RISCHIO
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La Direzione Provinciale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
congedo di maternità obbligatorio.
Tale normativa si applica nei casi di complicanze della gestazione o di preesistenti
patologie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
La lavoratrice si recherà dal proprio medico che certificherà la patologia, la
connessione con la gravidanza e l’impossibilità per questo di prestare il proprio
lavoro, specificando una prognosi. Con questo certificato la lavoratrice presenterà
domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro nella sede provinciale di residenza. La
domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla presentazione. La data di inizio
dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza giustificato dal
certificato medico rilasciato alla lavoratrice.
Durante l’astensione dal lavoro “anticipata” per maternità a rischio, la lavoratrice
sarà retribuita al 100% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità.
2. CONGEDO DI MATERNITA’ (Astensione obbligatoria)
La lavoratrice ha il diritto/obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo della durata
di 5 mesi complessivi che generalmente intercorrono tra i due mesi precedenti la
data presunta del parto ( a cui si aggiunge eventualmente il periodo tra la data
presunta e quella effettiva) e i tre mesi successivi.
2.1. FLESSIBILITA’
Ferma restando la durata dell’astensione obbligatoria di 5 mesi, la lavoratrice può
scegliere di ritardare l’astensione dal lavoro fino ad 1 mese prima della data
presunta del parto, spostando il periodo non usufruito al periodo successivo al parto
stesso, periodo che in tal modo può essere prolungato fino a 4 mesi.
Per usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria è necessario inoltrare
domanda all’azienda e all’Inps, presentando certificazione medica acquisita nel
corso del settimo mese di gravidanza.
2.2. DOMANDA DI MATERNITA’
Per le modalità di presentazione della domanda di maternità si rimanda alla Guida
specifica reperibile sul sito www.fabigvb.it nella sezione Servizi – Guide della Fabi.
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2.3. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il nostro CCNL prevede nel periodo di astensione obbligatoria un riconoscimento
pari al 100% della retribuzione.
3. CONGEDO PARENTALE (Astensione facoltativa)
Per congedo parentale s’intende l’astensione facoltativa durante i primi otto anni di
vita del bambino.
3.1. DURATA
Il congedo parentale è utilizzabile come segue:
- 6 mesi continuativi o frazionati per la madre;
- 6 mesi elevabili a 7 continuativi o frazionati, per il padre;
- 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del
bambino.
La condizione di genitore “solo” viene riconosciuta nel caso l’altro genitore sia
deceduto o colpito da grave infermità, abbia abbandonato la famiglia o non abbia
riconosciuto il figlio.
I congedi parentali dei due genitori non possono superare complessivamente il
limite di 10 mesi (11 se il padre fruisce dell’aumento).
La durata massima di congedo si applica per ciascun figlio, fino agli otto anni di vita.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di fruire del
numero di mesi di congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni
nato.
I due genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.
Inoltre il padre può fruirne nel periodo in cui la madre è in congedo di maternità
oppure quando la madre beneficia dei riposi giornalieri per l’allattamento.
Il congedo parentale può essere fruito anche qualora l’altro genitore fruisca del
congedo straordinario per assistenza figli portatori di handicap.
Il preavviso al datore di lavoro va dato non meno di 15 giorni prima.
3.2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONGEDI PARENTALI
E’ riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, senza limiti di
reddito nei seguenti casi:
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- per un periodo di astensione complessiva tra i genitori di 6 mesi;
- per i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bambino (giorno comprensivo del
3° compleanno).
Per il personale part-time il 30% viene applicato sulla retribuzione percepita in base
al contratto in essere. Nel caso di passaggio a tempo pieno durante il periodo di
congedo parentale, ad esempio per la sopraggiunta scadenza del contratto parttime, la percentuale viene calcolata da quel momento sulla retribuzione piena.
Per la copertura della minore retribuzione è possibile eventualmente chiedere
l’anticipazione della propria posizione individuale del Fondo Pensione o del
Trattamento di fine rapporto (TFR).
I periodi di congedo parentale non comportano riduzione di anzianità di servizio e
danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento
pensionistico; tuttavia il CCNL stabilisce che i periodi di congedo parentale non sono
considerati validi ai fini della maturazione degli automatismi economici.
4. ASPETTATIVA
In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la madre può ottenere un periodo di
aspettativa non retribuita di 3 mesi che può fruire anche in modo frazionato fino al
terzo anno del bambino, anche adottato o affidato. In caso di parto gemellare o
plurimo la lavoratrice ha diritto ai 3 mesi di aspettativa per ogni nato.
Il padre può utilizzare il congedo in caso di decesso o grave infermità della madre,
abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre.
La richiesta va inoltrata di norma con 15 giorni di preavviso.
Questo periodo non viene considerato ai fini dell’anzianità di servizio e non dà
diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento
pensionistico.
La lavoratrice, tuttavia, ha la possibilità di riscattare il periodo di aspettativa oppure
versare i contributi volontari.
5. PERMESSI PER RIPOSI GIORNALIERI – ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di
riposo giornalieri retribuiti (ore di allattamento).
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Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I permessi hanno la
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seguente durata: due ore, anche cumulabili, quando l’orario giornaliero sia pari o
superiore alle sei ore, un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore qualora il figlio sia affidato
a lui soltanto, oppure in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga per
scelta o perché appartenente a categorie non aventi diritto (lavoratrici domestiche o
a domicilio) oppure in caso di morte o grave infermità della madre. Queste ore
vengono interamente indennizzate dall’Inps al datore di lavoro.
6. DIRITTI DEL PADRE
5.1. CONGEDO OBBLIGATORIO
Il padre lavoratore fruisce di 1 giorno di congedo obbligatorio entro il quinto mese di
vita del bambino: tale congedo non può essere frazionato a ore e si configura come
un diritto aggiuntivo a quello della madre. Il diritto si applica anche in caso di
adozioni o affidamenti.
Il padre lavoratore dipendente può utilizzare la parte di astensione obbligatoria
successiva alla nascita che spetterebbe alla madre (fino al giorno del compimento
del terzo mese di età del bambino) in alcuni casi specifici: decesso della madre,
grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento
esclusivo del bambino al padre.
Il lavoratore che intenda avvalersi del congedo di paternità deve presentare al
datore di lavoro la relativa certificazione.
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5.1. CONGEDO FACOLTATIVO
Il padre lavoratore può fruire di 1 o 2 giorni di congedo facoltativo non frazionabili
ad ore, entro il quinto mese di vita del bambino.
A differenza del congedo obbligatorio, il congedo facoltativo è un diritto derivato da
quello della madre all’astensione obbligatoria; può essere quindi fruito dal padre
solo se la madre rinuncia a 1° 2 giorni di astensione facoltativa.
5.2. FRUIZIONE CONGEDO DI PATERNITA’
Per usufruire di tali giorni di congedo il padre deve comunicare al datore di lavoro in
forma scritta tramite apposito modulo , con un anticipo di almeno 15 giorni, le date
in cui intende fruirne.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre deve allagare alla richiesta
anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per
un numero di giorni (1 o 2) equivalenti a quelli usufruiti dal padre; tale richiesta deve
essere presentata anche al datore di lavoro della madre lavoratrice.
5.3. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il padre lavoratore che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo di
massimo 2 giorni ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100%
della retribuzione.
5.4. PERMESSI RETRIBUITI DA CIA
Oltre a quanto previsto dalle norme di legge la contrattazione aziendale può
prevedere ulteriori permessi retribuiti.
Il CIA di Veneto Banca in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio/a
prevedono un permesso retribuito di tre giornate utilizzabili anche in modo
frazionato entro una settimana dall’evento. Nella ex Meridiana è prevista una sola
giornata, mentre in BIM sono previsti due giorni.
7. PARTO PLURIMO
In questo caso la normativa prevede:
- CONGEDO DI MATERNITA’ OBBLIGATORIA: il periodo di astensione obbligatoria,
essendo legato all’evento del parto, rimane di 5 mesi (2+3 oppure 1+4);
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- CONGEDO PARENTALE: ciascun genitore ha diritto a fruire del numero di mesi di
congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni nato;
- ASPETTATIVA AZIENDALE: la madre ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero
di mesi di aspettativa aziendale previsti per un solo figlio;
- RIPOSI GIORNALIERI: i riposi giornalieri vengono raddoppiati, indipendentemente
dal numero dei gemelli. Le ore di permesso possono essere utilizzate nel loro
insieme dalla coppia , se entrambi lavoratori dipendenti.
8. GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI
8.1. ADOZIONI NAZIONALI
Il Congedo di maternità obbligatorio può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei
anni all’atto dell’adozione o dell’affidamneto. Il congedo deve essere fruito durante i
primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice. Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto alle
medesime condizioni anche dal padre.
Per quanto riguarda il Congedo Parentale (astensione facoltativa) i genitori adottivi
o affidatari hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i
genitori naturali (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, con il limite massimo di 11
mesi complessivi). Tuttavia il limite di età del minore per il diritto del genitore
adottivo o affidatario all’indennità del 30% è elevato a sei anno.
Inoltre, nel caso di minore di età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo
parentale può essere usufruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Riposi, permessi, congedi: entro il primo anno di vita del bambino le disposizioni
previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari.
8.2. ADOZIONI INTERNAZIONALI
I genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento pre-adottivo hanno
diritto ad usufruire dei seguenti benefici:
- congedo di maternità per tre mesi, anche se il minore ha superato i sei anni di età
e fino al compimento della maggiore età;
- congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l’adozione. Tale congedo, che non comporta né retribuzione né
indennità, deve essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di
adozione.
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Anche in caso di adozione internazionale i genitori adottivi hanno diritto a fruire del
congedo parentale così come previsto per i genitori naturali, alle stesse condizioni 8
stabilite per le adozioni nazionali.
Riposi, permessi, congedi: entro il primo anno di vita del bambino le disposizioni
previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari.
9. RIENTRO E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Il diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro è sancito nel Testo Unico
sulla maternità.
L'Art. 56 - Diritto al rientro e alla conservazione del posto - (Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1) recita quanto
segue:
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici
hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio
del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro
dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo
unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
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10. PART-TIME MADRI e PADRI LAVORATORI
In Veneto Banca il contratto integrativo obbliga l’azienda a riconoscere il diritto al
part time a tutte le lavoratrici madri o padri lavoratori che ne facciano richiesta,
appartenenti alle aree professionali dalla I alla III, con le seguenti modalità:
- fino al 31 dicembre dell’anno in cui il bambino compie tre anni;
- ferma la disponibilità della lavoratrice-madre (lavoratore padre) al cambio
temporaneo delle mansioni all’interno della fungibilità, ed al cambio di unità
produttiva che, tuttavia, non dovrà vanificare i benefici temporali del part time.
La presente norma si applica anche in caso di adozioni.
Per la domanda di part time sul sito www.fabigvb.it alla sezione Modulistica è
possibile scaricare il modulo specifico da compilare e inoltrare alla Direzione del
Personale.
11. PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI
Entrambi i genitori, in alternativa fra loro e indipendentemente dal fatto che l’altro
abbia un suo autonomo diritto, possono fruire di permessi per le malattie dei figli.
Essi (uno dei due) possono assentarsi dal lavoro:
- per tutta la durata della malattia (senza limiti) fino al compimento dei tre anni di
vita del bambino;
- nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, per figli in età
compresa tra i tre e gli otto anni.
Per fruire dei congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato
da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato,
comprovante la malattia del bambino.
Tali congedi non sono di norma retribuiti; al lavoratore tuttavia spettano, in base
alla legge, per intero i contributi figurativi ai fini pensionistici.
Il CIA Veneto Banca (art.17) riconosce permessi retribuiti nei limiti di 5 giorni
all’anno fino ai 10 anni di età del bambino solo se il lavoratore avrà terminato gli
strumenti in suo possesso per giustificare l’assenza (ferie arretrate, banca ore, ex
festività).
In BIM per la cura dei figli minori di età superiore ai tre anni ed inferiore a otto anni,
accompagnati da certificazione medica, sono previsti permessi retribuiti per un
massimo di 5 giornate lavorative annue per dipendente.
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12. PERMESSI VARI
In BIM sono concessi permessi non retribuiti al genitore per l’inserimento dei figli al
nido e alla scuola materna: 15 ore all’anno per ciascun figlio, frazionabili nel limite di
4 ore e dietro presentazione di certificazione attestante l’iscrizione e la data di inizio.
Tali permessi devono essere fruiti entro 15 giorni dalla data di inizio
dell’inserimento.
In caso di genitori entrambi dipendenti di società del Gruppo i permessi non
potranno essere cumulati.
Per richieste di informazioni o spiegazioni non esitate a contattarci:
[email protected]
Dipartimento Personale Femminile e Pari Opportunità
della FABI del Gruppo Veneto Banca
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